Reg. ord. n. 80 del 2026 pubbl. su G.U. del 27/05/2026 n. 21

Ordinanza del Corte d'appello di Reggio Calabria  del 31/03/2026

Tra: F. C.



Oggetto:

Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati più gravi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 cod. pen.), nonché rispetto all’ipotesi aggravata di cui allo stesso art. 341-bis, secondo comma, cod. pen. in cui il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola – Violazione del principio di ragionevolezza.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 131  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2026

Ordinanza del 31 marzo 2026 della Corte d'appello di Reggio  Calabria
nel procedimento penale a carico di F. C. . 
 
Reati e pene - Cause di non punibilita' -  Particolare  tenuita'  del
  fatto - Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di
  particolare tenuita' quando si procede per il delitto di  oltraggio
  a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il  fatto  e'
  commesso nei  confronti  di  un  ufficiale  o  agente  di  pubblica
  sicurezza o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria
  nell'esercizio delle proprie funzioni. 
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 2). 


(GU n. 21 del 27-05-2026)

 
                 CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA 
                        Prima Sezione penale 
 
    La Corte di appello, composta dai signori magistrati: 
        1) dott. Gianfranco Grillone, presidente; 
        2) dott. Giuseppe Perri, consigliere relatore; 
        3) dott.ssa Elvezia Antonella Cardasco, consigliere; 
    he emesso la seguente ordinanza. 
    Letti gli atti del procedimento penale indicato  in  epigrafe,  a
carico  di  C...  F...,  nato  a  ...  il  ...,  libero  assente,  ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia; 
    Difeso di fiducia dall'avv. Giacomo  Iaria  del  foro  di  Reggio
Calabria; 
    Imputato «del reato p. e p. dall'art. 341-bis del  codice  penale
perche' in luogo aperto al pubblico ed in presenza di  piu'  persone,
offendeva  l'onore  ed  il  prestigio  dell'agente  di  P.S.  ...;  e
segnatamente rivolgeva alla sua persona, mediante l'uso di  megafono,
la seguente frase: «anche se sei in divisa, sei una gran maiala».  In
... il ...»; 
    Sentite le parti all'udienza del 31 marzo 2026; 
 
                          Osserva e rileva 
 
    1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2024 del Tribunale  di
Reggio  Calabria  in  composizione  monocratica,  C...  F...   veniva
dichiarato colpevole in ordine  al  reato  di  oltraggio  a  pubblico
ufficiale, ex art. 341-bis del codice penale, e condannato alla pena,
condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione. 
    1.1 Il procedimento traeva origine, in data ..., intorno alle ore
..., allorquando, a seguito di  una  segnalazione  di  lite  in  atto
presso la via ... di ...,  due  volanti  si  recavano  presso  l'area
ludica del lido «...» per gli accertamenti del caso. 
    Appena giunti, gli agenti verificavano che non c'era alcuna lite,
ma semplici festeggiamenti a seguito della finale della coppa europea
per nazioni di calcio vinta dalla nazionale  italiana  contro  quella
inglese, e decidevano pertanto di rientrare in centrale. 
    Tuttavia, in quel momento, venivano attirati dalla presenza di un
soggetto, poi identificato nell'odierno imputato C... F..., il quale,
a mezzo di un megafono, riferendosi all'agente di  P.S.  ...  facente
parte del nucleo intervenuto, pronunciava la seguente  frase:  «anche
se sei in divisa, sei una gran maiala». 
    La persona offesa, sentita  in  dibattimento,  precisava  che  il
soggetto si trovava in uno stato di  alterazione  psicofisica  dovuto
all'assunzione di alcol. 
    Ancora, affermava che  la  frase  pronunciata  dall'imputato  era
avvenuta sulla pubblica via, alla  presenza  di  una  moltitudine  di
persone, tanto da provocare ilarita' tra i presenti. 
    Pertanto,  alla  luce  della  ricostruzione  dei   fatti   emersa
all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo  grado,  il  primo
giudice  riteneva  che  nella  condotta  dell'imputato   risultassero
integrati gli estremi della fattispecie delittuosa contestata. 
    1.2 Ha interposto tempestivamente appello il difensore di fiducia
dell'imputato, censurando la pronuncia di condanna e  chiedendone  la
riforma sulla base dei seguenti sintetizzati motivi. 
    Con  il  primo  motivo  di  appello,  ha  chiesto   l'assoluzione
dell'imputato perche' il fatto non sussiste, non ricorrendo uno degli
elementi tipici dell'ipotesi delittuosa in contestazione,  posto  che
il Tribunale avrebbe erroneamente  interpretato  il  requisito  della
pubblicita' dell'offesa:  infatti,  la  sola  circostanza  del  luogo
pubblico non era di per se' sufficiente  ai  fini  dell'inquadramento
nella fattispecie  criminosa  di  cui  all'art.  341-bis  del  codice
penale, senza la prova che una moltitudine di gente avesse  percepito
la frase ingiuriosa, considerati  pure  il  rumore  e  la  confusione
dovuti agli schiamazzi per il trionfo dell'Italia. 
    Con il secondo motivo di impugnazione, ha  chiesto  l'assoluzione
dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato, non  ricorrendo
neppure l'elemento soggettivo del delitto, atteso che il C...,  sotto
l'evidente  effetto  di  alcol,  era  esaltato  ed   in   balia   dei
festeggiamenti per la vittoria calcistica:  tale  condizione  avrebbe
dovuto essere valutata dal giudice gravato in ordine alla sussistenza
del dolo, considerando che l'imputato non  avrebbe  avuto  la  giusta
capacita'  psico-fisica  di  discernimento  delle   proprie   azioni,
dovendosi  escludere   la   sua   volonta'   diretta   ad   offendere
intenzionalmente la figura del pubblico ufficiale  nello  svolgimento
delle proprie funzioni. 
    Con il terzo motivo di  gravame,  ha  chiesto  il  riconoscimento
della circostanza attenuante, ex art. 62-bis del  codice  penale,  e,
con il quarto e ultimo  motivo,  un  trattamento  sanzionatorio  piu'
mite, anche alla luce  delle  considerazioni  fatte  in  ordine  alle
modalita' e alle condizioni in cui aveva agito il prevenuto. 
    1.3 All'esito della pubblica udienza celebratasi in data 17 marzo
2026, il P.G. ha chiesto la conferma  della  sentenza  impugnata;  il
difensore  dell'imputato,  dopo  avere  chiesto  in  via   principale
l'assoluzione dell'imputato  riportandosi  ai  motivi  di  appello  e
deducendo l'insussistenza della pertinenza tra l'offesa e le funzioni
esercitate nell'occasione dal  pubblico  ufficiale,  ha  chiesto,  in
subordine, la non punibilita' per  particolare  tenuita'  del  fatto,
eccependo,  alla   luce   dell'intervenuta   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 172/2025  del  20  ottobre  2025,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale,  nella  parte  in
cui esclude l'applicabilita' della relativa esimente al reato ex art.
341-bis del codice penale 
    Il  P.G.  ha  chiesto  pertanto  un  breve  rinvio  al  fine   di
controdedurre in ordine all'eccezione d'incostituzionalita' sollevata
dal difensore. 
    La Corte ha accolto l'istanza. 
    Con memoria depositata in cancelleria, in data 24 marzo 2026,  il
P.G. si e' associato alla richiesta del  difensore  di  sollevare  la
questione di legittimita' costituzionale. 
    All'odierna udienza, pertanto,  il  difensore  e  il  P.G.  hanno
insistito nell'accoglimento della predetta eccezione. 
    La Corte, riunita in Camera di consiglio, ha emesso  la  presente
ordinanza    di    rimessione    dell'interposta     questione     di
costituzionalita',  ritenendola  rilevante   e   non   manifestamente
infondata. 
    2. Com'e' noto,  il  reato  di  oltraggio  a  pubblico  ufficiale
previsto dall'art. 341-bis, comma 1, del codice penale, richiede, per
la sua integrazione,  che  l'offesa  all'onore  e  al  prestigio  del
pubblico ufficiale, mentre compie un atto  d'ufficio  ed  a  causa  o
nell'esercizio delle sue funzioni, avvenga in luogo pubblico o aperto
al pubblico ed in presenza di piu' persone. 
    Tale  norma  sanzionatoria,  infatti,  ha  inteso  disegnare  una
fattispecie di  reato  a  contenuto  plurimo,  alla  cui  definizione
concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al  pubblico  e
della presenza di piu' persone. 
    2.1  Nel  caso  di  specie,  per   come   univocamente   riferito
dall'agente di P.S. ... - persona qualificata della cui  attestazione
non  vi  e'  alcuna  ragione  di  dubitare,  non  essendosi   neppure
costituitasi parte civile -, il fatto e'  avvenuto  in  una  pubblica
via, sul lungomare  di  ...  nell'area  ludica  del  lido  «...»,  in
presenza di una moltitudine di persone, intente a  festeggiare,  come
detto, l'affermazione della squadra di calcio dell'Italia, vincitrice
della coppa europea per nazioni. 
    Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa con  l'atto
di  impugnazione,  la  teste  d'accusa  ha  precisato  che  la  frase
rivoltale dal C... - il cui contenuto oggettivamente offensivo non e'
stato neppure confutato dai motivi di gravame - e'  stata  audita  da
tutte le  persone  presenti  in  quel  momento,  tanto  da  suscitare
ilarita', anche perche' e' stata proferita mediante l'utilizzo di  un
megafono. 
    Peraltro, costituisce  comunque  ius  receptum  il  principio  di
diritto secondo cui, «Ai lini della  configurabilita'  del  reato  di
oltraggio di cui all'art. 341-bis  codice  penale  e'  necessaria  la
prova della presenza di piu' persone e  solo  ove  risulti  accertata
tale circostanza sara' sufficiente a far ritenere integrato il  reato
la mera  possibilita'  della  percezione  dell'offesa  da  parte  dei
presenti» (cfr. ex plurimis, Cassazione Sezione VI, n.  29406  del  6
giugno 2018). 
    2.2 Sussiste inoltre chiaramente anche l'elemento psicologico del
reato in esame, tenuto  conto  che  il  dolo  richiesto  dalla  norma
sanzionatrice non s'identifica,  cosi'  come  invece  ritenuto  dalla
Difesa, con la  deliberata  intenzione  di  offendere  l'onore  o  il
prestigio del pubblico ufficiale. 
    A ben vedere, l'elemento soggettivo necessario per configurare la
fattispecie  delittuosa  in  imputazione  e'  costituito  dalla  mera
consapevolezza della potenzialita' offensiva della frase  pronunciata
e dalla  volonta'  di  rivolgerla  al  soggetto  passivo  del  reato,
elementi questi  insiti  nella  condotta  tenuta  dall'imputato,  nel
contesto innanzi illustrato. 
    Appare di tutta evidenza, invero, come il giudicabile, nonostante
fosse ebbro per l'assunzione di alcol e per l'esaltazione  dovuta  ai
festeggiamenti, abbia agito in modo del tutto conscio  del  ruolo  di
pubblico ufficiale della destinataria dell'offesa  e  delle  funzioni
d'ufficio da quest'ultima esercitate in quel frangente,  nonche'  del
carattere  oltraggioso  della  propria  frase  pronunciata  in  luogo
pubblico e alla presenza di innumerevoli persone. 
    2.3 Nel corso della discussione, il difensore ha altresi' dedotto
l'assenza  di  pertinenza  tra  l'offesa   e   le   funzioni   svolte
nell'occasione dal pubblico ufficiale. 
    Anche tale argomentazione non appare condivisibile. 
    Come detto, l'agente di P.S. ... era intervenuta  sul  luogo  dei
festeggiamenti proprio per ragioni di ordine pubblico, a  seguito  di
una segnalazione, unitamente ad altri suoi colleghi, con due volanti. 
    Del resto, al di  la'  di  quanto  il  C...  avesse  compreso  le
specifiche ragioni dell'intervento, egli, non solo  era  ben  conscio
che  l'operante,  muovendosi  con  l'auto  di  servizio,  si  trovava
nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,   ma   faceva   addirittura
esplicito riferimento ad esse, utilizzando l'espressione, preliminare
all'offesa, «anche se sei in divisa». 
    2.4 In definitiva, occorre confermare il giudizio di colpevolezza
emesso dal primo giudice e conseguentemente rigettare le richieste di
assoluzione  perche'  il  fatto  non  sussiste  ovvero  perche'   non
costituisce reato. 
    3. Cio' posto, ritiene tuttavia l'adito  Collegio  di  non  poter
confermare la sentenza di condanna del Tribunale, atteso  che,  nella
fattispecie che  occupa,  potrebbe  trovare  applicazione  l'invocata
causa di non  punibilita'  prevista  dall'art.   131-bis  del  codice
penale. 
    3.1 Invero, con  riferimento  all'elemento  materiale,  il  fatto
appare  effettivamente  di  particolare  tenuita',   trattandosi   di
espressione, quella oltraggiosa utilizzata  dall'odierno  appellante,
proferita in modo occasionale e  soprattutto  non  reiterato,  in  un
contesto goliardico e non illecito. 
    Inoltre, a conferma del carattere estemporaneo e non abituale del
suo comportamento antigiuridico, l'attuale ricorrente risulta  essere
pure incensurato. 
    3.2 Anche in punto di elemento  psicologico,  deve  rilevarsi  la
scarsa intensita' del dolo. 
    Infatti, la giovane eta' del prevenuto (pur sempre sintomatica di
uno stato di relativa immaturita'), lo stato di alterazione  alcolica
in cui ha agito, le modalita' scherzose che hanno  caratterizzato  la
sua condotta ed il contesto brioso in cui si e' estrinsecata, se come
detto non escludono la  sussistenza  dell'elemento  soggettivo  e  la
pertinenza  tra  l'offesa  e  le  funzioni  esercitate  dal  pubblico
ufficiale,  sono  tutti  elementi  che  denotano  comunque   la   non
intenzione deliberata di contrastare l'attivita' degli agenti. ovvero
di    offendere    l'onore    o    il     prestigio     della polizia
giudiziaria operante,  nell'occasione  rappresentata  dalla   persona
offesa. 
    3.3 In ultimo, nella fattispecie che occupa,  i  limiti  edittali
del reato ex art. 341-bis del  codice  penale  sono  compatibili  con
l'applicazione dell'esimente e  non  ricorrono  le  condizioni  e  le
circostanze di fatto ostative, previste dall'art. 131-bis del  codice
penale, che  ne  escludono  l'operativita';  tuttavia,  com'e'  noto,
l'applicazione per il delitto in contestazione  della  causa  di  non
punibilita' in parola trova ostacolo  nell'esclusione  esplicitamente
prevista dall'anzidetta norma. 
    3.4   Eppero',   come   detto,    questa    Corte,    sospettando
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, numero
2), del codice penale, per violazione dell'art. 3 della  Costituzione
- proprio nella parte in cui prevede che l'offesa  non  possa  essere
ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto  di
oltraggio a pubblico ufficiale se il fatto e' commesso nei  confronti
di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di  un  ufficiale  o
agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle  proprie  funzioni
-, offre, quali tertia comparationis, i delitti ex articoli 336, 337,
342 e 341-bis, comma 2, del codice penale 
    4. Ai fini della valutazione  della  fondatezza  delle  questioni
prospettate,  preliminarmente,   appare   opportuna   una   sintetica
ricostruzione del quadro normativo in cui le  questioni  medesime  si
iscrivono. 
    4.1 Nel  disegno  originario  del  codice  Rocco,  l'oltraggio  a
pubblico ufficiale era previsto dall'art. 341, comma  1,  del  codice
penale, come il fatto di «chiunque offende l'onore o il prestigio  di
un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o  nell'esercizio
delle sue funzioni». 
    La pena  prevista  per  la  fattispecie  base  era  quella  della
reclusione da  sei  mesi  a  due  anni.  Similmente,  il  delitto  di
oltraggio a un  Corpo  politico,  amministrativo  o  giudiziario  era
invece - ed e' tuttora - previsto dall'art. 342, comma 1. del  codice
penale, come il fatto di «chiunque offende l'onore o il prestigio  di
un  Corpo  politico,  amministrativo  o   giudiziario,   o   di   una
rappresentanza di esso, o di una  pubblica  autorita'  costituita  in
collegio,  al  cospetto  del  Corpo,  della  rappresentanza   o   del
collegio»; condotta cui il secondo  comma  equipara  quella  commessa
mediante comunicazione telegrafica ovvero scritti o  disegni  diretti
ai medesimi destinatari, a causa delle  relative  funzioni.  La  pena
originariamente prevista per le fattispecie base di cui al primo e al
secondo comma era la reclusione da sei mesi a tre anni. 
    Il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale  era  -
ed  e'  -  previsto  dall'art.  336  del  codice  penale,  il   quale
stabilisce, al comma 1, che «Chiunque usa violenza o  minaccia  a  un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un  pubblico  servizio,  per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere
un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la  reclusione  da
sei mesi a cinque anni». 
    Il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale era -  ed  e'  -
previsto dall'art. 337 del codice penale,  il  quale  stabilisce,  al
comma 1, che «Chiunque usa violenza  o  minaccia  per  opporsi  a  un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre
compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro  che,  richiesti,
gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
cinque anni». 
    4.2 Con la sentenza n. 341/1994 del  19  luglio  1994,  la  Corte
costituzionale dichiaro'  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
341, comma 1, del codice penale, nella parte in cui prevedeva la pena
minima di mesi sei di reclusione, in ragione del  contrasto  di  tale
previsione con il principio di proporzionalita' della  pena,  desunto
dagli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, anche in rapporto
all'assai piu' favorevole minimo edittale previsto per il delitto  di
ingiuria (ex art.  594  del  codice  penale).  Per  effetto  di  tale
pronuncia, il minimo edittale applicabile al delitto di  oltraggio  a
pubblico ufficiale divenne quello di quindici giorni  di  reclusione,
stabilito in  via  generale  dall'art.  23  del  codice  penale,  con
disposizione destinata ad applicarsi in difetto di determinazione  di
una pena minima da parte delle singole disposizioni incriminatrici. 
    La successiva sentenza della Corte costituzionale n. 313/1995 del
28 giugno 1995, invece, rigetto' un'analoga questione di legittimita'
costituzionale avente ad oggetto il minimo di sei mesi di  reclusione
stabilito per il delitto di  cui  all'art.  342  del  codice  penale,
rilevando come l'oltraggio a  un  Corpo  politico,  amministrativo  o
giudiziario  non  potesse  affatto  ricondursi,   sul   piano   della
lesivita', ad una mera ipotesi di oltraggio plurimo,  giacche'  nella
fattispecie  descritta  da  detta  norma  e'  la  specifica  qualita'
dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare  la
connotazione  tipizzante   e,   dunque,   un   valore   da   tutelare
adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio,  per
i naturali riverberi negativi che l'offesa puo'  in  se'  determinare
sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il  Corpo  o  il
collegio e' chiamato a esercitare. 
    4.3 La legge 25 giugno 1999, n. 205, avente ad oggetto la «Delega
del Governo per la depenalizzazione dei reati minori e  modifiche  al
sistema penale e tributario», abrogo' poi il delitto di oltraggio  di
cui all'art. 341 del codice penale, e modifico' la  cornice  edittale
dell'art. 342 del codice penale, prevedendo per tale figura criminosa
- rimasta inalterata nei suoi elementi costitutivi -  la  pena  della
reclusione fino a tre anni, con conseguente abbassamento  del  minimo
edittale alla soglia generale di quindici giorni di cui  all'art.  23
del codice penale. 
    Il trattamento sanzionatorio del delitto  di  oltraggio  a  Corpo
politico, amministrativo o giudiziario di cui all'art. 342 del codice
penale fu poi oggetto di un ulteriore intervento ad opera della legge
24 febbraio 2006, n. 85,  recante  «Modifiche  al  codice  penale  in
materia di reati di opinione», che sostitui', alla pena detentiva, la
pena pecuniaria attualmente in vigore (multa da 1.000 a 5.000 euro). 
    4.4 L'art. 1, comma 8, legge 15 luglio 2009, n.  94,  ripristino'
il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, collocandolo  pero'  in
un nuovo art. 341-bis del codice penale e modificandone gli  elementi
costitutivi rispetto all'originaria formulazione  dell'abrogato  art.
341 del codice penale. 
    Il nuovo art. 341-bis,  comma  1,  del  codice  penale,  infatti,
incrimina «chiunque, in luogo pubblico o  aperto  al  pubblico  e  in
presenza di piu' persone, offende  l'onore  ed  il  prestigio  di  un
pubblico ufficiale mentre compie un  atto  d'ufficio  ed  a  causa  o
nell'esercizio   delle   sue   funzioni».   Dunque,   rispetto   alla
formulazione previgente, debbono  ricorrere  -  accanto  a  un  fatto
offensivo dell'onore e del  prestigio  (in  luogo  dell'onore  o  del
prestigio, come richiesto  dalla  vecchia  formulazione)  occasionato
dall'esercizio delle funzioni  da  parte  del  pubblico  ufficiale  -
ulteriori  requisiti,  assenti  nell'abrogato  art.  341  del  codice
penale, quali: la commissione del fatto in luogo pubblico o aperto al
pubblico; la presenza di piu' persone; il contestuale compimento,  da
parte  del  pubblico  ufficiale,  di  un  atto   del   suo   ufficio,
escludendosi dunque la rilevanza del  fatto  a  titolo  di  oltraggio
allorche' l'offesa sia proferita in ragione  di  un  precedente  atto
d'ufficio   del   pubblico    ufficiale,    in    diverso    contesto
spazio-temporale. 
    La  cornice  edittale  inizialmente   prevista   per   la   nuova
fattispecie base era quella della  reclusione  fino  a  tre  anni,  e
quindi con un minimo edittale di giorni quindici ex cit. art. 23  del
codice penale. Tale cornice edittale e'  stata  poi  modificata,  per
effetto  del  decreto-legge  14   giugno   2019,   n.   53,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  ordine  e  sicurezza  pubblica»,
convertito in legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha reintrodotto per  la
fattispecie base l'originario  minimo  di  mesi  sei  di  reclusione,
mantenendo il massimo di tre anni. 
    Con  sentenza  n.  284/2019  del  4  dicembre  2019,   la   Corte
costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale relative al trattamento sanzionatorio di cui  all'art.
341-bis del codice penale, in relazione alla  pena  prevista  per  il
delitto ex art. 342 del codice penale. 
    4.5 Quanto invece all'art. 131-bis del codice penale, tale  norma
e' stata inserita nel codice penale dall'art.  1,  comma  2,  decreto
legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di
non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'art.
1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n.  67»,  secondo
il cui testo originario  la  punibilita'  poteva  essere  esclusa,  a
ragione della particolare tenuita' del fatto. per i  reati  con  pena
detentiva massima non superiore a cinque anni. 
    Non  erano  state  ancora  previste   le   cosiddette   eccezioni
nominative, cioe' in base al titolo di reato, ma era stato  stabilito
che l'offesa non potesse  essere  ritenuta  di  particolare  tenuita'
quando l'autore avesse agito per  motivi  abietti  o  futili,  o  con
crudelta', anche in danno di animali, o avesse  adoperato  sevizie  o
profittato della minorata difesa della vittima, anche in  riferimento
all'eta' della stessa, o quando la condotta avesse cagionato, o dalla
stessa fossero derivate, quali conseguenze non volute, la morte o  le
lesioni gravissime di una persona. 
    4.6 L'eccezione nominativa per i reati ex art. 336, 337 e 341-bis
del codice penale - ovvero, per la violenza o minaccia a un  pubblico
ufficiale,  per  la  resistenza  a  un  pubblico  ufficiale   e   per
l'oltraggio a un pubblico ufficiale - e' stata  introdotta  dall'art.
16, comma 1, lettera b), decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53  (cd.  -
«Sicurezza-bis»), convertito di legge  8  agosto  2019,  n.  77,  con
riferimento all'ipotesi  in  cui  tali  reati  fossero  commessi  nei
confronti  di  qualunque  pubblico  ufficiale  nell'esercizio   delle
proprie funzioni. 
    Il riferimento generico al pubblico ufficiale e' stato sostituito
da quello specifico all'ufficiale  o  agente  di  pubblica  sicurezza
o polizia giudiziaria dall'art. 7, comma 1, decreto-legge 21  ottobre
2020,  n.  130,  recante  «Disposizioni   urgenti   in   materia   di
immigrazione, protezione internazionale  e  complementare.  modifiche
agli articoli 13I-bis, 391-bis, 391-ter  e  588  del  codice  penale,
nonche' misure  in  materia  di  divieto  di  accesso  agli  esercizi
pubblici  ed  ai  locali  di  pubblico  trattenimento,  di  contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del  Garante  nazionale
dei  diritti  delle  persone  private  della   liberta'   personale»,
convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha altresi'  esteso
l'esclusione dell'applicazione della causa di non  punibilita'  anche
all'ipotesi di cui all'art. 343 del codice penale di oltraggio  a  un
magistrato in udienza. 
    4.7 Con la sentenza n. 30/2021 del 10  febbraio  2021,  la  Corte
costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale  per  violazione  dei  principi   di   ragionevolezza,
proporzionalita' e finalismo  rieducativo  della  pena,  sollevate  a
proposito dell'esclusione della causa di non punibilita' riguardo  al
delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 
    In tale sentenza, per un verso, e' stato osservato che la  scelta
legislativa di escludere dal campo di applicazione  dell'esimente  di
tenuita'  il  reato  di  resistenza  a  pubblico  ufficiale  non  era
manifestamente   irragionevole,   corrispondendo   all'individuazione
discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole  di
speciale  protezione,  in   quanto   inclusivo   sia   del   regolare
funzionamento della pubblica amministrazione, sia della  sicurezza  e
liberta'  di  determinazione  delle  persone  fisiche  esercenti   le
pubbliche funzioni; per altro verso, e' stato evidenziato che i tenia
addotti  dai  rimettenti  nella   prospettiva   dell'art.   3   della
Costituzione - ovvero, i reati di abuso d'ufficio,  rifiuto  di  atti
d'ufficio e interruzione  di  pubblico  servizio  -  sono  sprovvisti
dell'omogeneita' necessaria  a  impostare  il  giudizio  comparativo,
trattandosi  di  fattispecie  delittuose  che,  per  quanto  incidano
anch'esse sul regolare funzionamento della pubblica  amministrazione.
non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la liberta'
della persona fisica esercente la  funzione  pubblica,  intesa  quale
soggetto passivo del reato. 
    Analoga questione e' stata  dichiarata  manifestamente  infondata
dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n.  82/2022  del  9  marzo
2022, rilevandosi che gli ulteriori tertia, indicati  nei  titoli  di
reato ex articoli 342  e  353  del  codice  penale,  sono  eterogenei
rispetto alla fattispecie  delittuosa  della  resistenza  a  pubblico
ufficiale, in quanto, da  un  lato,  l'oltraggio  a  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario non ha tra i suoi  elementi  costitutivi
la violenza  o  la  minaccia,  dall'altro,  la  turbativa  d'asta  ha
un'oggettivita' giuridica peculiare, circoscritta alle determinazioni
negoziali della pubblica amministrazione. 
    4.8  Il  paradigma  nella  definizione  dello  spazio   operativo
dell'esimente  ex  art.  131-bis  del  codice  penale  e'  stato  poi
significativamente modificato  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
decreto legislativo. 10 ottobre  2022,  n.  150,  avente  ad  oggetto
l'«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,  recante  delega
al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche'  in  materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione  dei
procedimenti giudiziari». 
    Invero, tale riforma ha traslato il limite dal  massimo  edittale
di pena - non superiore a cinque anni di reclusione - al minimo,  non
superiore a due anni. 
    Di conseguenza, ne e' derivata l'inclusione nell'area applicativa
della causa di non punibilita' di molti titoli di reato,  con  minimo
edittale non superiore a due anni, che  anteriormente  erano  esclusi
dalla stessa a ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni. 
    Questa estensione e' stata bilanciata dall'introduzione di  nuove
eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell'art.
131-bis del codice penale, il cui  numero  2)  ha  ribadito  comunque
l'eccezione anteriore «per i delitti previsti dagli articoli 336, 337
e 341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un  ufficiale
o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente  di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie  funzioni,  nonche'  per  il
delitto previsto dall'art. 343». 
    Per effetto di tale riforma del 2022, e'  entrato  nel  campo  di
applicazione  dell'esimente  di  particolare  tenuita'  il  reato  di
violenza  o  minaccia  a  un   Corpo   politico,   amministrativo   o
giudiziario, poiche' esso e' punito dall'art. 338 del  codice  penale
con la reclusione da uno a sette anni: quindi, anteriormente,  questo
titolo di reato, avendo un massimo edittale superiore a  cinque  anni
di reclusione, non aveva accesso all'esimente in parola: accesso  che
ha invece conseguito con la novella, in ragione del  minimo  edittale
non superiore a due anni e  dell'omessa  menzione  tra  le  eccezioni
nominative. 
    4.9 Degna di nota, per una piu' compiuta ricostruzione del quadro
normativo in questione, appare infine la novella introdotta dall'art.
6, comma 1, legge 4 marzo 2024, n. 25, che ha inserito, dopo il primo
comma dell'art. 341-bis del codice penale,  la  disposizione  secondo
cui «La pena e' aumentata, fino alla meta' se il  fatto  e'  commesso
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale  o  dal  tutore
dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro
del personale docente, educativo o amministrativo della scuola». 
    Analoga  circostanza  aggravante  e'  stata  prevista,   in   via
generale, per tutti i  delitti  commessi  con  violenza  e  minaccia,
mediante l'introduzione del numero 11-novies) dell'art. 61 del codice
penale, nonche', in via speciale, anche per il reato ex art. 336, con
il comma 2. 
    4.10 In ultimo, con la sentenza n. 172/2025 del 20 ottobre  2025,
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 131-bis, comma 1, numero 2), del codice penale, nella parte
in cui si riferisce agli articoli 336  e  337  dello  stesso  codice,
evidenziando che, la comparazione tra le fattispecie ex articoli  336
e 337 del codice penale, da un lato, e quella ex art. 338 del  codice
penale,   dall'altro,   evidenzia    un    profilo    di    manifesta
irragionevolezza,  quanto  all'applicabilita'  della  causa  di   non
punibilita'. 
    Infatti, i reati di cui agli arti. 336, comma 1, e 337, comma  1,
del codice penale, puniti con la reclusione  da  sei  mesi  a  cinque
anni,  hanno  quali  elementi  costitutivi  l'uso  della  violenza  o
minaccia  in  danno  del  pubblico  ufficiale  e  la   finalita'   di
alterazione dell'azione amministrativa. 
    I medesimi elementi sono propri della figura  delittuosa  di  cui
all'art. 338 del codice penale, con la specificita' che la violenza o
minaccia e' qui rivolta ai danni di un'autorita' pubblica  costituita
in collegio, il che giustifica  una  forbice  edittale  piu'  severa,
cosi' nel minimo (un anno di reclusione),  come  nel  massimo  (sette
anni). 
    Per effetto dell'art. 1, comma 1, legge 3 luglio  2017,  n.  105,
recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale  e
al testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  16
maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi  politici,  amministrativi  o
giudiziari  e  dei  loro  singoli  componenti»,  questo   trattamento
sanzionatorio riguarda anche l'ipotesi in cui la condotta ex art. 338
del codice penale sia tenuta  contro  singoli  componenti  del  Corpo
politico, amministrativo  o  giudiziario,  ma  sempre  in  quanto  il
singolo e' proiezione del collegio, quindi ancora in un  contesto  di
maggiore gravita' rispetto alla fattispecie individuale di  cui  agli
articoli 336 e 337 del codice penale. 
    Pertanto, la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  manifestamente
irragionevole che la  causa  di  non  punibilita'  della  particolare
tenuita' del fatto fosse ammessa per il reato piu'  grave,  in  danno
dell'agente pubblico collegiale, e viceversa  esclusa  per  il  reato
meno grave, in danno dell'agente pubblico individuale. 
    5.   Cio'   posto,   questa   Corte,   come    detto,    sospetta
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, numero
2), del codice penale, anche nella parte in cui si riferisce all'art.
341-bis del codice penale dello stesso codice, per  violazione  sotto
plurimi profili dell'art. 3 della Costituzione, cosi  prevedendo  che
l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita'  quando  si
procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale se il  fatto
e' commesso nei confronti  di  un  ufficiale  o  agente  di  pubblica
sicurezza    o    di    un    ufficiale    o    agente     di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. 
    5.1 Ed  invero,  cominciando  con  l'analisi  del  primo  tertium
comparationis, a parere dell'adito Collegio, la sentenza della  Corte
costituzionale, che  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
della predetta norma nella parte in cui si  riferisce  agli  articoli
336  e  337  dello  stesso  codice,  offre  analoghe   considerazioni
giuridiche attraverso la comparazione tra tali fattispecie  e  quella
ex art.  341-bis  del  codice  penale,  evidenziando  un  profilo  di
manifesta irragionevolezza, quanto all'applicabilita' della causa  di
non punibilita'. 
    Occorre rilevare preliminarmente come la struttura dei  reati  in
parola sia analoga, contemplando una condotta posta in essere, al  di
la'  della  diversa  formulazione  lessicale,  mentre   il   pubblico
ufficiale sta compiendo un atto d'ufficio. 
    Proprio per tale ragione, infatti, deve  rilevarsi  l'omogeneita'
del bene giuridico, anche se tutelato  da  due  diverse  prospettive;
trattasi, infatti, di fattispecie, quelle in esame,  che  hanno  come
finalita' ultima il buon andamento  della  pubblica  amministrazione,
mirando a  proteggerne  l'attivita'  da  condotte  che  ostacolano  o
disonorano  l'esercizio  delle  funzioni  pubbliche:  da  una  parte,
tutelando specificamente la liberta' di azione del pubblico ufficiale
nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  garantendo   che   l'attivita'
amministrativa non venga interrotta o intralciata; dall'altra, con il
reato ex art. 341-bis del codice penale, proteggendo il  prestigio  e
l'onore del pubblico ufficiale, e quindi di riflesso  della  pubblica
amministrazione, tutelandolo da offese che ne sminuiscano la dignita'
proprio in ragione del fatto che  sta  contestualmente  compiendo  un
atto d'ufficio. 
    Appare  evidente,  invero,  come  tale  norma  sanzionatoria  sia
finalizzata anche a non turbare il pubblico ufficiale  nell'esercizio
delle sue funzioni e come, pertanto, tale delitto, cosi' come  quelli
previsti dagli articoli 336 e 337 del  codice  penale,  sia  volto  a
tutelare  quel  bene  giuridico  complesso  costituito  dal  regolare
funzionamento della pubblica amministrazione, inteso in senso  ampio,
ricomprendendo altresi' la liberta' di  determinazione  e  di  azione
della pubblica amministrazione, mediante la  protezione  -  in  senso
fisico, ma anche morale - delle persone che ne esercitano le funzioni
o ne adempiono i servizi. 
    E' noto infatti che, per come statuito  dalla  giurisprudenza  di
legittimita' della Corte Suprema di Cassazione,  con  riferimento  al
delitto ex art. 341-bis del codice penale, «l'ambito oggettivo  della
nuova incriminazione e' mutato, per l'inserimento  nella  fattispecie
di presupposti fattuali qualificanti la condotta  ed  indicativi  del
fatto che cio' che viene riprovato dall'ordinamento non  e'  la  mera
lesione in se' dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale,
quanto la conoscenza di tale  violazione  da  parte  di  un  contesto
soggettivo allargato a piu' persone presenti al momento  dell'azione,
da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico  o
aperto al pubblico e in contestualita' con  il  compimento  dell'atto
dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica.  In
altri  termini,  il  legislatore  incrimina  comportamenti   ritenuti
pregiudizievoli del bene  protetto,  a  condizione  della  diffusione
della  percezione   dell'offesa,   del   collegamento   temporale   e
finalistico con l'esercizio della potesta' pubblica e della possibile
interferenza perturbatrice col  suo  espletamento»  (cfr.  Cassazione
Sezione V, n. 15367 del 12 febbraio 2014), posto che «Ai  fini  della
configurabilita' del reato di oltraggio di cui all'art.  341-bis  del
codice penale e' sufficiente che le espressioni offensive rivolte  al
pubblico ufficiale possano essere udite dai  presenti,  poiche'  gia'
questa potenzialita' costituisce un  aggravio  psicologico  che  puo'
compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto
del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per  lui  e
per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto
a quelle ordinarie» (cfr. Cassazione Sezione  VI,  n.  15440  del  17
marzo 2016; nonche', Cassazione Sezione VI, n.  19010  del  28  marzo
2017). 
    Non a caso, trova ulteriore riscontro sistematico all'assunto che
dall'integrazione  di  tutti   i   presupposti   richiesti   per   la
configurazione di tale delitto derivi una interferenza  nel  regolare
svolgimento della funzione pubblica esercitata dalla  persona  fisica
offesa, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art.  341-bis  del
codice penale, secondo cui il reato e' estinto ove l'imputato,  prima
del  giudizio,  abbia  riparato  interamente   il   danno,   mediante
risarcimento nei confronti, non solo della persona offesa,  ma  anche
dell'ente di appartenenza della medesima. 
    Ma v'e' di piu'. Come gia' analizzato in sede di valutazione  del
fatto,  altro   requisito   espressamente   richiesto   dalla   norma
incriminatrice  e'  proprio  il  nesso  (in  senso   lato)   tra   il
comportamento offensivo e l'esercizio  delle  funzioni  del  pubblico
ufficiale, dovendosi rilevare, ai  fini  della  configurabilita'  del
delitto, una relazione, quantomeno di  contestualita',  tra  l'offesa
arrecata e l'attivita' del pubblico ufficiale inerente ai suoi doveri
d'ufficio. 
    5.2 Pertanto, a parere di questa Corte, non costituisce  ostacolo
al giudizio di comparazione tra  tali  delitti  la  diversa  condotta
posta alla base delle fattispecie in parola, di violenza  e  minaccia
per i reati ex articoli 336 e 337 del codice penale, e  di  oltraggio
per il reato ex art. 341-bis del codice penale;  trattasi  semmai  di
dissomiglianza che, a ben vedere, accentua ulteriormente la manifesta
irragionevolezza,  in  ordine  all'applicabilita'  dell'esimente   in
discorso. 
    La violenza e la minaccia,  infatti,  appaiono  in  via  astratta
maggiormente lesive della sfera individuale, rispetto  all'oltraggio,
che mina invece solo l'onore e il prestigio della persona. 
    Del resto, a riprova di cio', il legislatore, pur  prevedendo  lo
stesso minimo edittale di mesi sei di reclusione, ha previsto per  il
delitto ex art. 341-bis codice penale una pena massima, pari ad  anni
tre di reclusione, del tutto inferiore  rispetto  a  quella  prevista
invece per i delitti ex articoli 336 e 337 del codice penale, pari ad
anni cinque di reclusione. 
    Inoltre, la predetta  causa  di  estinzione  del  reato,  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 341-bis del  codice  penale  -  a  seguito
dell'integrale riparazione del danno intervenuta prima del  giudizio,
mediante il risarcimento, sia nei confronti della persona offesa, che
dell'ente di appartenenza - e' prevista esclusivamente per il delitto
di oltraggio e non anche per i delitti ex  articoli  336  e  337  del
codice penale: trattasi evidentemente di scelta del  legislatore  che
conferma il piu' tenue disvalore della condotta del primo  dei  reati
in disamina, la cui ratio  non  puo'  che  trovare  fondamento  nella
ritenuta minore gravita' dell'incisione dei beni giuridici  protetti,
dal momento che, rispetto alla minaccia  e  alla  violenza,  la  mera
offesa,  gia'   sufficiente   a   configurare   l'oltraggio,   appare
giustificare,  mediante  la  relativa  ristorazione   economica,   la
rinuncia alla potesta' sanzionatoria. 
    5.3 Orbene, a seguito della sentenza della  Corte  costituzionale
n. 172/2025 del 20 ottobre 2025, la causa di non punibilita'  di  cui
all'art. 131-bis del codice penale puo' ora trovare applicazione  per
i reati ex articoli 336 e 337 del codice penale, ma non ancora per il
reato ex art. 341-bis del codice penale. 
    Pertanto, a parere  dell'adito  Collegio,  appare  manifestamente
irragionevole che la  causa  di  non  punibilita'  della  particolare
tenuita' del fatto sia ammessa per i reati piu'  gravi,  ex  articoli
336 e 337 del codice penale, e viceversa esclusa per  il  reato  meno
grave, ex art. 341-bis del codice penale. 
    A ben  vedere,  attraverso  detta  diversificazione  dell'estremo
edittale massimo, e' stata definita la relazione comparativa  tra  le
fattispecie considerate, sicche' il quadro normativo verte allo stato
in una manifesta incongruenza, disconoscendo  l'astratta  particolare
tenuita' del fatto per il reato meno grave. 
    6. Nell'ipotesi in cui non si volesse  condividere  il  carattere
omogeneo tra la condotta  sanzionata  con  gli  articoli  336  e  337
(violenza o minaccia) e quella di  cui  all'art.  341-bis  del codice
penale  (offesa),   questa   Corte   propone   un   secondo   tertium
comparationis -  da  ritenersi  in  punto  di  condotta  maggiormente
omogeneo - che evidenzia la manifesta irragionevolezza della norma in
questione, e cioe' il delitto  ex  art.  342  del  codice  penale  di
oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario. 
    Trattasi di delitto per il quale era prevista la pena  detentiva,
ma che, a partire dall'entrata in vigore della novella dell'art.  11,
comma 3, lettera  a),  legge  24  febbraio  2006,  n.  85,  e'  stato
sanzionato, anche nella  forma  aggravata,  esclusivamente  con  pena
pecuniaria. 
    6.1 Innanzitutto, il delitto ex art. 342  del  codice  penale  di
oltraggio a un Corpo  politico,  amministrativo  o  giudiziario,  che
punisce chi offende l'onore o il  prestigio  di  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso,  o  di
una pubblica autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo.
della rappresentanza o del collegio, pare costituire  un  termine  di
paragone omogeneo posto che e' disciplinato nello stesso Capo II  del
Titolo  II  dedicato  ai  delitti  dei  privati  contro  la  pubblica
amministrazione, subito dopo il delitto di oltraggio  a  un  pubblico
ufficiale. 
    In secondo  luogo,  identica  e'  la  condotta  posta  in  essere
dall'agente: in entrambi  i  casi,  infatti,  viene  punito  chiunque
«offende l'onore» e/o «il prestigio». 
    6.2 L'adito Collegio non intende pretermettere che, a  differenza
di quanto detto in relazione ai reati  ex  articoli  336  e  337  del
codice penale, per il delitto  ex  art.  342  del  codice  penale  e'
previsto un trattamento sanzionatorio meno grave, sul quale  peraltro
la Corte costituzionale, come detto in premessa, si e' gia'  espressa
in comparazione con  quello  previsto  ex  art.  341-bis  del  codice
penale, ritenendo, con la sentenza n. 284/2019 del 4  dicembre  2019,
non fondate le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  relative
all'art. 341-bis del codice penale. 
    Tuttavia,  appare  comunque   manifestamente   irragionevole,   a
giudizio di questa Corte, che  la  causa  di  non  punibilita'  della
particolare tenuita' del fatto sia ammessa per il reato  previsto  in
danno dell'agente pubblico collegiale, e  viceversa  esclusa  per  il
reato in danno dell'agente pubblico individuale. 
    Entrambi i reati sono infatti lesivi in ogni  caso  dell'onore  e
del prestigio di soggetti che  rivestono  la  qualifica  di  pubblici
ufficiali,  tutelando  interessi  sostanzialmente  identici,  dovendo
l'offesa essere  rivolta,  nel  caso  dell'art.  341-bis  del  codice
penale, contro un singolo pubblico ufficiale, e  contro  due  o  piu'
pubblici ufficiali che operano in sinergia  tra  di  loro,  nel  caso
dell'art.  342  del  codice  penale,  valendo  poi  per  entrambe  le
fattispecie la condizione che l'offesa venga  proferita  in  presenza
dei  soggetti  passivi  del   reato,   quantomeno   con   riferimento
all'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art.  342  del  codice  penale;
laddove, quella di cui al comma 2 - che punisce con  la  stessa  pena
chi commette il  fatto  mediante  comunicazione  telegrafica,  o  con
scritto o  disegno,  diretti  al  Corpo,  alla  rappresentanza  o  al
collegio -, richiede espressamente, e similmente all'art. 341-bis del
codice penale, che cio' avvenga «a causa delle sue funzioni». 
    Del resto, la Corte costituzionale, con  la  citata  sentenza  n.
313/1995 del 28 giugno 1995, ha evidenziato proprio come  l'oltraggio
a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario non  possa  affatto
ricondursi, sul  piano  della  lesivita',  ad  una  mera  ipotesi  di
oltraggio plurimo, giacche'  nella  fattispecie  descritta  da  detta
norma e' la specifica qualita' dell'organo e delle  attribuzioni  che
esso esprime a rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un
valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore  e
del prestigio, per i naturali riverberi negativi che l'offesa puo' in
se' determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni  che
il Corpo o il collegio e' chiamato a esercitare. 
    Ne'  appare  condivisibile   sostenere   che   la   diversificata
operativita' dell'esimente,  per  le  due  fattispecie  in  questione
(oltraggio a pubblico ufficiale individuale e  oltraggio  a  pubblico
ufficiale collegiale), sia ragionevole in  considerazione  del  fatto
che la sua applicazione e' preclusa per il reato ex art. 341-bis  del
codice penale  solo  allorche'  sia  commesso  nei  confronti  di  un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale  o  agente
di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. 
    Infatti, innanzitutto, la pertinenza tra l'offesa e  le  funzioni
pubbliche, che potrebbe apparire elemento costitutivo  esclusivamente
dell'ipotesi delittuosa ex art.  341-bis  del  codice  penale  e,  in
quanto  richiamata  espressamente,  di  quella  di  cui  al  comma  2
dell'art. 342  del  codice  penale  (che,  come  detto,  punisce  chi
commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o
disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa
delle sue funzioni), a ben vedere, e' in realta' insita  anche  nella
fattispecie base di cui al comma 1 dell'art. 342 del  codice  penale,
laddove si richiede,  per  l'integrazione  del  reato,  che  l'offesa
avvenga «al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio»,
la  cui  presenza  e  composizione  presuppone  gia'  di   per   se',
fisiologicamente, lo svolgimento delle relative funzioni d'ufficio in
atto, se non in termini  prettamente  di  pertinenza,  quantomeno  di
contestualita'. 
    In secondo luogo, quanto alle qualifiche soggettive di  ufficiale
o agente di pubblica sicurezza o di ufficiale  o  agente  di  polizia
giudiziaria,  si  tratta  di   elementi   che   nell'economia   della
fattispecie ex art. 341-bis del codice penale hanno  chiaramente  una
valenza marginale,  non  assumendo  nell'ambito  di  tale  reato  una
rilevanza  autonoma  espressa,  neppure  in   termini   di   elemento
circostanziale; fermo restando che, in talune ipotesi, il Corpo o  la
pubblica autorita' collegiale destinataria  dell'oltraggio  ai  sensi
dell'art. 342 del codice penale potrebbe avere di fatto tra i  propri
componenti un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o un ufficiale
o agente di polizia giudiziaria. 
    Del resto, ulteriore conferma del  fatto  che  la  disparita'  di
trattamento tra i reati ex articoli 341-bis del codice penale  e  342
del codice penale non trovi la propria giustificazione nelle predette
qualifiche soggettive si ricava anche dal fatto che la causa  di  non
punibilita' ex art.  131-bis  del  codice  penale  non  puo'  trovare
applicazione neppure rispetto alla figura criminosa dell'oltraggio  a
magistrato in udienza di cui all'art. 343 del codice  penale:  a  ben
vedere, in tale reato, le qualifiche soggettive di ufficiale o agente
di  pubblica  sicurezza  o   di   ufficiale   o   agente   di polizia
giudiziaria non rilevano, posto che soggetto passivo del reato e' per
l'appunto il magistrato (in udienza). 
    Orbene, detta esimente puo' trovare dunque applicazione  rispetto
all'oltraggio ad un Corpo giudiziario  -  ad  esempio,  il  Tribunale
collegiale, anche dopo la lettura della sentenza (cfr., al  riguardo,
quanto statuito da Cassazione Sezione VI, n.  16487  del  4  febbraio
2020) -, ma non puo'  applicarsi  -  del  tutto  irragionevolmente  -
all'oltraggio  al  singolo  magistrato  (Tribunale  monocratico)   in
udienza, nonostante trattasi di fattispecie posta a  tutela  di  bene
giuridico analogo, ma chiaramente di  minore  gravita',  sebbene,  si
badi, sia punita (irragionevolmente)  con  trattamento  sanzionatorio
piu' grave (con la reclusione da sei mesi a  tre  anni),  cosi'  come
l'oltraggio a pubblico ufficiale, rispetto al reato di oltraggio a un
Corpo politico, amministrativo o  giudiziario,  punito,  come  detto,
solo con pena pecuniaria, anche nell'ipotesi di offesa in udienza  ad
un collegio giudicante composto da piu' magistrati. 
    7. In ultimo, un ulteriore  tertium  comparationis,  che  l'adito
Collegio intende proporre - e sul quale non pare davvero  si  possano
nutrire dubbi di sorta, sia  con  riferimento  all'omogeneita'  delle
fattispecie, sia in ordine alla maggiore gravita' del reato comparato
al quale non si applica l'esimente -,  e'  costituito  proprio  dallo
stesso  art.  341-bis  del  codice  penale,  nell'ipotesi  aggravata,
introdotta al comma 2 (come visto, dall'art.  6,  comma  1,  legge  4
marzo 2024, n. 25), in cui  il  delitto  sia  commesso  dal  genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei
confronti di un dirigente scolastico o di  un  membro  del  personale
docente, educativo o amministrativo della scuola, e  che  prevede  un
aumento della pena fino alla meta'. 
    Trattasi, a ben vedere, di una nuova  circostanza  aggravante  ad
effetto speciale, espressiva  di  un  disvalore  penale  notevolmente
superiore e tale da  giustificare  il  particolare  incremento  della
risposta punitiva, con tutta una  serie  di  effetti  consequenziali:
rilevando le circostanze ad  effetto  speciale,  com'e'  noto,  sulla
individuazione della pena ai fini  di  plurimi  istituti  di  diritto
sostanziale e processuale,  quali  la  competenza,  la  prescrizione,
ovvero i termini delle misure cautelari. 
    7.1 Ebbene, rispetto al reato di oltraggio a  pubblico  ufficiale
aggravato ai sensi del novellato art. 341-bis, comma  2,  del  codice
penale - la cui omogeneita', rispetto alla fattispecie  generica  del
comma  1,  appare  piuttosto  evidente,  trattandosi  della  medesima
condotta criminosa, posta a tutela  dello  stesso  bene  giuridico  e
avente solo carattere specializzante in ordine alla figura del reo  e
del soggetto passivo -, e' applicabile la causa di non punibilita' ex
art. 131-bis del codice penale, per quanto tale fattispecie aggravata
sia chiaramente espressione di un  disvalore  ritenuto  dallo  stesso
legislatore superiore rispetto a quello dell'ipotesi base,  tanto  da
rendere necessaria la previsione di apposita circostanza  aggravante,
per di piu' ad effetto speciale. 
    Infatti,  la  pena  detentiva  prevista  per   tale   fattispecie
aggravata non e' comunque superiore nel minimo edittale a due anni di
reclusione: ne' la medesima  fattispecie  aggravata  rientra  in  una
delle   ipotesi    nominativamente    estromesse    dall'ambito    di
applicabilita'  dell'esimente,  riguardando  solo,  l'esclusione   in
parola, l'oltraggio commesso nei confronti di un ufficiale  o  agente
di  pubblica  sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente   di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. 
    7.2 Appare di tutta evidenza, quindi, ancor piu' con  riferimento
a tale ultimo tertium comparationis, come il quadro  complessivo  che
emerge dall'insieme delle menzionate disposizioni  normative,  frutto
di interventi legislativi palesemente  non  coordinati.  risulti  del
tutto irragionevole e richieda l'intervento dell'adito giudice  delle
leggi. 
    8. Ritiene infatti questa Corte che non vi sia alcun  presupposto
per un'interpretazione costituzionalmente conforme e tale da  rendere
superfluo il ricorso alla dichiarazione di incostituzionalita'. 
    8.1  Il  principio  di  legalita',  infatti,  cui   e'   ancorato
l'ordinamento penale italiano e che  si  esplica  attraverso  i  suoi
corollari (tra cui il divieto di analogia), non consente, non solo di
ritenere applicabile la causa di non punibilita' ex art. 131-bis  del
codice penale al reato di oltraggio a pubblico ufficiale  di  cui  al
comma 1 dell'ari. 341-bis del codice penale, ma neppure di escluderne
l'operativita',  in  malam  partem,  in  ordine  ai  proposti  tertia
comparationis di cui agli articoli 341-bis, comma 2, e 342 del codice
penale, tenuto conto ovviamente che per i reati ex articoli 336 e 337
del codice penale l'applicabilita' e'  gia'  frutto  proprio  di  una
sentenza della Corte costituzionale. 
    8.2 In definitiva, non  risultando  percorribili  interpretazioni
costituzionalmente orientate delle norme censurate, essendo chiaro ed
univoco il loro tenore  letterale,  appare  necessario  investire  la
Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale -
ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  -   dell'art.
131-bis, comma 3,  numero  2),  del  codice  penale,  per  violazione
dell'art. 3 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  prevede  che
l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando  si
procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale se il  fatto
e' commesso nei confronti  di  un  ufficiale  o  agente  di  pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente  di  P.G.  nell'esercizio  delle
proprie funzioni.   

 
                               P. Q. M. 
 
    Visti   gli   articoli   134   della   Costituzione,   1,   legge
costituzionale n. 1/1948, e 23, legge n. 87/1953. 
    Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata. 
    Solleva questione di legittimita' costituzionale, per  violazione
dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 131-bis,  comma  3,  numero
2), del codice penale, nella parte in cui prevede  che  l'offesa  non
possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando si  procede  per
il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale se il fatto e'  commesso
nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di  un
ufficiale  o  agente  di polizia   giudiziaria nell'esercizio   delle
proprie funzioni. 
    Sospende il giudizio in corso, con  conseguente  sospensione  dei
termini d'improcedibilita' ex art. 344-bis del  codice  di  procedura
penale,  fino  alla   definizione   del   giudizio   incidentale   di
legittimita' costituzionale. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, alle parti e  al
P.G.. nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati. 
    Dispone che, a cura della  cancelleria,  vengano  trasmessi  alla
Corte costituzionale tutti gli atti del  presente  giudizio,  con  la
prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. 
    Manda alla cancelleria per tutti  gli  ulteriori  adempimenti  di
competenza. 
      Reggio Calabria, 31 marzo 2026 
 
                       Il Presidente: Grillone 
 
 
                                     Il consigliere estensore: Perri