Reg. ord. n. 80 del 2026 pubbl. su G.U. del 27/05/2026 n. 21
Ordinanza del Corte d'appello di Reggio Calabria del 31/03/2026
Tra: F. C.
Oggetto:
Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati più gravi di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.), di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342 cod. pen.), nonché rispetto all’ipotesi aggravata di cui allo stesso art. 341-bis, secondo comma, cod. pen. in cui il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola – Violazione del principio di ragionevolezza.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Testo dell'ordinanza
N. 80 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2026
Ordinanza del 31 marzo 2026 della Corte d'appello di Reggio Calabria
nel procedimento penale a carico di F. C. .
Reati e pene - Cause di non punibilita' - Particolare tenuita' del
fatto - Omessa previsione che l'offesa non possa essere ritenuta di
particolare tenuita' quando si procede per il delitto di oltraggio
a pubblico ufficiale (art. 341-bis cod. pen.), quando il fatto e'
commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle proprie funzioni.
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 2).
(GU n. 21 del 27-05-2026)
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione penale
La Corte di appello, composta dai signori magistrati:
1) dott. Gianfranco Grillone, presidente;
2) dott. Giuseppe Perri, consigliere relatore;
3) dott.ssa Elvezia Antonella Cardasco, consigliere;
he emesso la seguente ordinanza.
Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, a
carico di C... F..., nato a ... il ..., libero assente, ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia;
Difeso di fiducia dall'avv. Giacomo Iaria del foro di Reggio
Calabria;
Imputato «del reato p. e p. dall'art. 341-bis del codice penale
perche' in luogo aperto al pubblico ed in presenza di piu' persone,
offendeva l'onore ed il prestigio dell'agente di P.S. ...; e
segnatamente rivolgeva alla sua persona, mediante l'uso di megafono,
la seguente frase: «anche se sei in divisa, sei una gran maiala». In
... il ...»;
Sentite le parti all'udienza del 31 marzo 2026;
Osserva e rileva
1. Con sentenza emessa in data 12 novembre 2024 del Tribunale di
Reggio Calabria in composizione monocratica, C... F... veniva
dichiarato colpevole in ordine al reato di oltraggio a pubblico
ufficiale, ex art. 341-bis del codice penale, e condannato alla pena,
condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione.
1.1 Il procedimento traeva origine, in data ..., intorno alle ore
..., allorquando, a seguito di una segnalazione di lite in atto
presso la via ... di ..., due volanti si recavano presso l'area
ludica del lido «...» per gli accertamenti del caso.
Appena giunti, gli agenti verificavano che non c'era alcuna lite,
ma semplici festeggiamenti a seguito della finale della coppa europea
per nazioni di calcio vinta dalla nazionale italiana contro quella
inglese, e decidevano pertanto di rientrare in centrale.
Tuttavia, in quel momento, venivano attirati dalla presenza di un
soggetto, poi identificato nell'odierno imputato C... F..., il quale,
a mezzo di un megafono, riferendosi all'agente di P.S. ... facente
parte del nucleo intervenuto, pronunciava la seguente frase: «anche
se sei in divisa, sei una gran maiala».
La persona offesa, sentita in dibattimento, precisava che il
soggetto si trovava in uno stato di alterazione psicofisica dovuto
all'assunzione di alcol.
Ancora, affermava che la frase pronunciata dall'imputato era
avvenuta sulla pubblica via, alla presenza di una moltitudine di
persone, tanto da provocare ilarita' tra i presenti.
Pertanto, alla luce della ricostruzione dei fatti emersa
all'esito dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, il primo
giudice riteneva che nella condotta dell'imputato risultassero
integrati gli estremi della fattispecie delittuosa contestata.
1.2 Ha interposto tempestivamente appello il difensore di fiducia
dell'imputato, censurando la pronuncia di condanna e chiedendone la
riforma sulla base dei seguenti sintetizzati motivi.
Con il primo motivo di appello, ha chiesto l'assoluzione
dell'imputato perche' il fatto non sussiste, non ricorrendo uno degli
elementi tipici dell'ipotesi delittuosa in contestazione, posto che
il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il requisito della
pubblicita' dell'offesa: infatti, la sola circostanza del luogo
pubblico non era di per se' sufficiente ai fini dell'inquadramento
nella fattispecie criminosa di cui all'art. 341-bis del codice
penale, senza la prova che una moltitudine di gente avesse percepito
la frase ingiuriosa, considerati pure il rumore e la confusione
dovuti agli schiamazzi per il trionfo dell'Italia.
Con il secondo motivo di impugnazione, ha chiesto l'assoluzione
dell'imputato perche' il fatto non costituisce reato, non ricorrendo
neppure l'elemento soggettivo del delitto, atteso che il C..., sotto
l'evidente effetto di alcol, era esaltato ed in balia dei
festeggiamenti per la vittoria calcistica: tale condizione avrebbe
dovuto essere valutata dal giudice gravato in ordine alla sussistenza
del dolo, considerando che l'imputato non avrebbe avuto la giusta
capacita' psico-fisica di discernimento delle proprie azioni,
dovendosi escludere la sua volonta' diretta ad offendere
intenzionalmente la figura del pubblico ufficiale nello svolgimento
delle proprie funzioni.
Con il terzo motivo di gravame, ha chiesto il riconoscimento
della circostanza attenuante, ex art. 62-bis del codice penale, e,
con il quarto e ultimo motivo, un trattamento sanzionatorio piu'
mite, anche alla luce delle considerazioni fatte in ordine alle
modalita' e alle condizioni in cui aveva agito il prevenuto.
1.3 All'esito della pubblica udienza celebratasi in data 17 marzo
2026, il P.G. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; il
difensore dell'imputato, dopo avere chiesto in via principale
l'assoluzione dell'imputato riportandosi ai motivi di appello e
deducendo l'insussistenza della pertinenza tra l'offesa e le funzioni
esercitate nell'occasione dal pubblico ufficiale, ha chiesto, in
subordine, la non punibilita' per particolare tenuita' del fatto,
eccependo, alla luce dell'intervenuta sentenza della Corte
costituzionale n. 172/2025 del 20 ottobre 2025, l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale, nella parte in
cui esclude l'applicabilita' della relativa esimente al reato ex art.
341-bis del codice penale
Il P.G. ha chiesto pertanto un breve rinvio al fine di
controdedurre in ordine all'eccezione d'incostituzionalita' sollevata
dal difensore.
La Corte ha accolto l'istanza.
Con memoria depositata in cancelleria, in data 24 marzo 2026, il
P.G. si e' associato alla richiesta del difensore di sollevare la
questione di legittimita' costituzionale.
All'odierna udienza, pertanto, il difensore e il P.G. hanno
insistito nell'accoglimento della predetta eccezione.
La Corte, riunita in Camera di consiglio, ha emesso la presente
ordinanza di rimessione dell'interposta questione di
costituzionalita', ritenendola rilevante e non manifestamente
infondata.
2. Com'e' noto, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale
previsto dall'art. 341-bis, comma 1, del codice penale, richiede, per
la sua integrazione, che l'offesa all'onore e al prestigio del
pubblico ufficiale, mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o
nell'esercizio delle sue funzioni, avvenga in luogo pubblico o aperto
al pubblico ed in presenza di piu' persone.
Tale norma sanzionatoria, infatti, ha inteso disegnare una
fattispecie di reato a contenuto plurimo, alla cui definizione
concorrono le circostanze del luogo pubblico o aperto al pubblico e
della presenza di piu' persone.
2.1 Nel caso di specie, per come univocamente riferito
dall'agente di P.S. ... - persona qualificata della cui attestazione
non vi e' alcuna ragione di dubitare, non essendosi neppure
costituitasi parte civile -, il fatto e' avvenuto in una pubblica
via, sul lungomare di ... nell'area ludica del lido «...», in
presenza di una moltitudine di persone, intente a festeggiare, come
detto, l'affermazione della squadra di calcio dell'Italia, vincitrice
della coppa europea per nazioni.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla Difesa con l'atto
di impugnazione, la teste d'accusa ha precisato che la frase
rivoltale dal C... - il cui contenuto oggettivamente offensivo non e'
stato neppure confutato dai motivi di gravame - e' stata audita da
tutte le persone presenti in quel momento, tanto da suscitare
ilarita', anche perche' e' stata proferita mediante l'utilizzo di un
megafono.
Peraltro, costituisce comunque ius receptum il principio di
diritto secondo cui, «Ai lini della configurabilita' del reato di
oltraggio di cui all'art. 341-bis codice penale e' necessaria la
prova della presenza di piu' persone e solo ove risulti accertata
tale circostanza sara' sufficiente a far ritenere integrato il reato
la mera possibilita' della percezione dell'offesa da parte dei
presenti» (cfr. ex plurimis, Cassazione Sezione VI, n. 29406 del 6
giugno 2018).
2.2 Sussiste inoltre chiaramente anche l'elemento psicologico del
reato in esame, tenuto conto che il dolo richiesto dalla norma
sanzionatrice non s'identifica, cosi' come invece ritenuto dalla
Difesa, con la deliberata intenzione di offendere l'onore o il
prestigio del pubblico ufficiale.
A ben vedere, l'elemento soggettivo necessario per configurare la
fattispecie delittuosa in imputazione e' costituito dalla mera
consapevolezza della potenzialita' offensiva della frase pronunciata
e dalla volonta' di rivolgerla al soggetto passivo del reato,
elementi questi insiti nella condotta tenuta dall'imputato, nel
contesto innanzi illustrato.
Appare di tutta evidenza, invero, come il giudicabile, nonostante
fosse ebbro per l'assunzione di alcol e per l'esaltazione dovuta ai
festeggiamenti, abbia agito in modo del tutto conscio del ruolo di
pubblico ufficiale della destinataria dell'offesa e delle funzioni
d'ufficio da quest'ultima esercitate in quel frangente, nonche' del
carattere oltraggioso della propria frase pronunciata in luogo
pubblico e alla presenza di innumerevoli persone.
2.3 Nel corso della discussione, il difensore ha altresi' dedotto
l'assenza di pertinenza tra l'offesa e le funzioni svolte
nell'occasione dal pubblico ufficiale.
Anche tale argomentazione non appare condivisibile.
Come detto, l'agente di P.S. ... era intervenuta sul luogo dei
festeggiamenti proprio per ragioni di ordine pubblico, a seguito di
una segnalazione, unitamente ad altri suoi colleghi, con due volanti.
Del resto, al di la' di quanto il C... avesse compreso le
specifiche ragioni dell'intervento, egli, non solo era ben conscio
che l'operante, muovendosi con l'auto di servizio, si trovava
nell'esercizio delle proprie funzioni, ma faceva addirittura
esplicito riferimento ad esse, utilizzando l'espressione, preliminare
all'offesa, «anche se sei in divisa».
2.4 In definitiva, occorre confermare il giudizio di colpevolezza
emesso dal primo giudice e conseguentemente rigettare le richieste di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' non
costituisce reato.
3. Cio' posto, ritiene tuttavia l'adito Collegio di non poter
confermare la sentenza di condanna del Tribunale, atteso che, nella
fattispecie che occupa, potrebbe trovare applicazione l'invocata
causa di non punibilita' prevista dall'art. 131-bis del codice
penale.
3.1 Invero, con riferimento all'elemento materiale, il fatto
appare effettivamente di particolare tenuita', trattandosi di
espressione, quella oltraggiosa utilizzata dall'odierno appellante,
proferita in modo occasionale e soprattutto non reiterato, in un
contesto goliardico e non illecito.
Inoltre, a conferma del carattere estemporaneo e non abituale del
suo comportamento antigiuridico, l'attuale ricorrente risulta essere
pure incensurato.
3.2 Anche in punto di elemento psicologico, deve rilevarsi la
scarsa intensita' del dolo.
Infatti, la giovane eta' del prevenuto (pur sempre sintomatica di
uno stato di relativa immaturita'), lo stato di alterazione alcolica
in cui ha agito, le modalita' scherzose che hanno caratterizzato la
sua condotta ed il contesto brioso in cui si e' estrinsecata, se come
detto non escludono la sussistenza dell'elemento soggettivo e la
pertinenza tra l'offesa e le funzioni esercitate dal pubblico
ufficiale, sono tutti elementi che denotano comunque la non
intenzione deliberata di contrastare l'attivita' degli agenti. ovvero
di offendere l'onore o il prestigio della polizia
giudiziaria operante, nell'occasione rappresentata dalla persona
offesa.
3.3 In ultimo, nella fattispecie che occupa, i limiti edittali
del reato ex art. 341-bis del codice penale sono compatibili con
l'applicazione dell'esimente e non ricorrono le condizioni e le
circostanze di fatto ostative, previste dall'art. 131-bis del codice
penale, che ne escludono l'operativita'; tuttavia, com'e' noto,
l'applicazione per il delitto in contestazione della causa di non
punibilita' in parola trova ostacolo nell'esclusione esplicitamente
prevista dall'anzidetta norma.
3.4 Eppero', come detto, questa Corte, sospettando
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, numero
2), del codice penale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione
- proprio nella parte in cui prevede che l'offesa non possa essere
ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per il delitto di
oltraggio a pubblico ufficiale se il fatto e' commesso nei confronti
di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o
agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni
-, offre, quali tertia comparationis, i delitti ex articoli 336, 337,
342 e 341-bis, comma 2, del codice penale
4. Ai fini della valutazione della fondatezza delle questioni
prospettate, preliminarmente, appare opportuna una sintetica
ricostruzione del quadro normativo in cui le questioni medesime si
iscrivono.
4.1 Nel disegno originario del codice Rocco, l'oltraggio a
pubblico ufficiale era previsto dall'art. 341, comma 1, del codice
penale, come il fatto di «chiunque offende l'onore o il prestigio di
un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio
delle sue funzioni».
La pena prevista per la fattispecie base era quella della
reclusione da sei mesi a due anni. Similmente, il delitto di
oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario era
invece - ed e' tuttora - previsto dall'art. 342, comma 1. del codice
penale, come il fatto di «chiunque offende l'onore o il prestigio di
un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una
rappresentanza di esso, o di una pubblica autorita' costituita in
collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del
collegio»; condotta cui il secondo comma equipara quella commessa
mediante comunicazione telegrafica ovvero scritti o disegni diretti
ai medesimi destinatari, a causa delle relative funzioni. La pena
originariamente prevista per le fattispecie base di cui al primo e al
secondo comma era la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il delitto di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale era -
ed e' - previsto dall'art. 336 del codice penale, il quale
stabilisce, al comma 1, che «Chiunque usa violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per
costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere
un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni».
Il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale era - ed e' -
previsto dall'art. 337 del codice penale, il quale stabilisce, al
comma 1, che «Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre
compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti,
gli prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni».
4.2 Con la sentenza n. 341/1994 del 19 luglio 1994, la Corte
costituzionale dichiaro' l'illegittimita' costituzionale dell'art.
341, comma 1, del codice penale, nella parte in cui prevedeva la pena
minima di mesi sei di reclusione, in ragione del contrasto di tale
previsione con il principio di proporzionalita' della pena, desunto
dagli articoli 3 e 27, comma 3, della Costituzione, anche in rapporto
all'assai piu' favorevole minimo edittale previsto per il delitto di
ingiuria (ex art. 594 del codice penale). Per effetto di tale
pronuncia, il minimo edittale applicabile al delitto di oltraggio a
pubblico ufficiale divenne quello di quindici giorni di reclusione,
stabilito in via generale dall'art. 23 del codice penale, con
disposizione destinata ad applicarsi in difetto di determinazione di
una pena minima da parte delle singole disposizioni incriminatrici.
La successiva sentenza della Corte costituzionale n. 313/1995 del
28 giugno 1995, invece, rigetto' un'analoga questione di legittimita'
costituzionale avente ad oggetto il minimo di sei mesi di reclusione
stabilito per il delitto di cui all'art. 342 del codice penale,
rilevando come l'oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario non potesse affatto ricondursi, sul piano della
lesivita', ad una mera ipotesi di oltraggio plurimo, giacche' nella
fattispecie descritta da detta norma e' la specifica qualita'
dell'organo e delle attribuzioni che esso esprime a rappresentare la
connotazione tipizzante e, dunque, un valore da tutelare
adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e del prestigio, per
i naturali riverberi negativi che l'offesa puo' in se' determinare
sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che il Corpo o il
collegio e' chiamato a esercitare.
4.3 La legge 25 giugno 1999, n. 205, avente ad oggetto la «Delega
del Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al
sistema penale e tributario», abrogo' poi il delitto di oltraggio di
cui all'art. 341 del codice penale, e modifico' la cornice edittale
dell'art. 342 del codice penale, prevedendo per tale figura criminosa
- rimasta inalterata nei suoi elementi costitutivi - la pena della
reclusione fino a tre anni, con conseguente abbassamento del minimo
edittale alla soglia generale di quindici giorni di cui all'art. 23
del codice penale.
Il trattamento sanzionatorio del delitto di oltraggio a Corpo
politico, amministrativo o giudiziario di cui all'art. 342 del codice
penale fu poi oggetto di un ulteriore intervento ad opera della legge
24 febbraio 2006, n. 85, recante «Modifiche al codice penale in
materia di reati di opinione», che sostitui', alla pena detentiva, la
pena pecuniaria attualmente in vigore (multa da 1.000 a 5.000 euro).
4.4 L'art. 1, comma 8, legge 15 luglio 2009, n. 94, ripristino'
il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, collocandolo pero' in
un nuovo art. 341-bis del codice penale e modificandone gli elementi
costitutivi rispetto all'originaria formulazione dell'abrogato art.
341 del codice penale.
Il nuovo art. 341-bis, comma 1, del codice penale, infatti,
incrimina «chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in
presenza di piu' persone, offende l'onore ed il prestigio di un
pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o
nell'esercizio delle sue funzioni». Dunque, rispetto alla
formulazione previgente, debbono ricorrere - accanto a un fatto
offensivo dell'onore e del prestigio (in luogo dell'onore o del
prestigio, come richiesto dalla vecchia formulazione) occasionato
dall'esercizio delle funzioni da parte del pubblico ufficiale -
ulteriori requisiti, assenti nell'abrogato art. 341 del codice
penale, quali: la commissione del fatto in luogo pubblico o aperto al
pubblico; la presenza di piu' persone; il contestuale compimento, da
parte del pubblico ufficiale, di un atto del suo ufficio,
escludendosi dunque la rilevanza del fatto a titolo di oltraggio
allorche' l'offesa sia proferita in ragione di un precedente atto
d'ufficio del pubblico ufficiale, in diverso contesto
spazio-temporale.
La cornice edittale inizialmente prevista per la nuova
fattispecie base era quella della reclusione fino a tre anni, e
quindi con un minimo edittale di giorni quindici ex cit. art. 23 del
codice penale. Tale cornice edittale e' stata poi modificata, per
effetto del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante
«Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»,
convertito in legge 8 agosto 2019, n. 77, che ha reintrodotto per la
fattispecie base l'originario minimo di mesi sei di reclusione,
mantenendo il massimo di tre anni.
Con sentenza n. 284/2019 del 4 dicembre 2019, la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale relative al trattamento sanzionatorio di cui all'art.
341-bis del codice penale, in relazione alla pena prevista per il
delitto ex art. 342 del codice penale.
4.5 Quanto invece all'art. 131-bis del codice penale, tale norma
e' stata inserita nel codice penale dall'art. 1, comma 2, decreto
legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di
non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'art.
1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», secondo
il cui testo originario la punibilita' poteva essere esclusa, a
ragione della particolare tenuita' del fatto. per i reati con pena
detentiva massima non superiore a cinque anni.
Non erano state ancora previste le cosiddette eccezioni
nominative, cioe' in base al titolo di reato, ma era stato stabilito
che l'offesa non potesse essere ritenuta di particolare tenuita'
quando l'autore avesse agito per motivi abietti o futili, o con
crudelta', anche in danno di animali, o avesse adoperato sevizie o
profittato della minorata difesa della vittima, anche in riferimento
all'eta' della stessa, o quando la condotta avesse cagionato, o dalla
stessa fossero derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le
lesioni gravissime di una persona.
4.6 L'eccezione nominativa per i reati ex art. 336, 337 e 341-bis
del codice penale - ovvero, per la violenza o minaccia a un pubblico
ufficiale, per la resistenza a un pubblico ufficiale e per
l'oltraggio a un pubblico ufficiale - e' stata introdotta dall'art.
16, comma 1, lettera b), decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (cd. -
«Sicurezza-bis»), convertito di legge 8 agosto 2019, n. 77, con
riferimento all'ipotesi in cui tali reati fossero commessi nei
confronti di qualunque pubblico ufficiale nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Il riferimento generico al pubblico ufficiale e' stato sostituito
da quello specifico all'ufficiale o agente di pubblica sicurezza
o polizia giudiziaria dall'art. 7, comma 1, decreto-legge 21 ottobre
2020, n. 130, recante «Disposizioni urgenti in materia di
immigrazione, protezione internazionale e complementare. modifiche
agli articoli 13I-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale,
nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi
pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto
all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale
dei diritti delle persone private della liberta' personale»,
convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha altresi' esteso
l'esclusione dell'applicazione della causa di non punibilita' anche
all'ipotesi di cui all'art. 343 del codice penale di oltraggio a un
magistrato in udienza.
4.7 Con la sentenza n. 30/2021 del 10 febbraio 2021, la Corte
costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza,
proporzionalita' e finalismo rieducativo della pena, sollevate a
proposito dell'esclusione della causa di non punibilita' riguardo al
delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
In tale sentenza, per un verso, e' stato osservato che la scelta
legislativa di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di
tenuita' il reato di resistenza a pubblico ufficiale non era
manifestamente irragionevole, corrispondendo all'individuazione
discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di
speciale protezione, in quanto inclusivo sia del regolare
funzionamento della pubblica amministrazione, sia della sicurezza e
liberta' di determinazione delle persone fisiche esercenti le
pubbliche funzioni; per altro verso, e' stato evidenziato che i tenia
addotti dai rimettenti nella prospettiva dell'art. 3 della
Costituzione - ovvero, i reati di abuso d'ufficio, rifiuto di atti
d'ufficio e interruzione di pubblico servizio - sono sprovvisti
dell'omogeneita' necessaria a impostare il giudizio comparativo,
trattandosi di fattispecie delittuose che, per quanto incidano
anch'esse sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione.
non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la liberta'
della persona fisica esercente la funzione pubblica, intesa quale
soggetto passivo del reato.
Analoga questione e' stata dichiarata manifestamente infondata
dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 82/2022 del 9 marzo
2022, rilevandosi che gli ulteriori tertia, indicati nei titoli di
reato ex articoli 342 e 353 del codice penale, sono eterogenei
rispetto alla fattispecie delittuosa della resistenza a pubblico
ufficiale, in quanto, da un lato, l'oltraggio a Corpo politico,
amministrativo o giudiziario non ha tra i suoi elementi costitutivi
la violenza o la minaccia, dall'altro, la turbativa d'asta ha
un'oggettivita' giuridica peculiare, circoscritta alle determinazioni
negoziali della pubblica amministrazione.
4.8 Il paradigma nella definizione dello spazio operativo
dell'esimente ex art. 131-bis del codice penale e' stato poi
significativamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c),
decreto legislativo. 10 ottobre 2022, n. 150, avente ad oggetto
l'«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega
al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari».
Invero, tale riforma ha traslato il limite dal massimo edittale
di pena - non superiore a cinque anni di reclusione - al minimo, non
superiore a due anni.
Di conseguenza, ne e' derivata l'inclusione nell'area applicativa
della causa di non punibilita' di molti titoli di reato, con minimo
edittale non superiore a due anni, che anteriormente erano esclusi
dalla stessa a ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni.
Questa estensione e' stata bilanciata dall'introduzione di nuove
eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell'art.
131-bis del codice penale, il cui numero 2) ha ribadito comunque
l'eccezione anteriore «per i delitti previsti dagli articoli 336, 337
e 341-bis, quando il fatto e' commesso nei confronti di un ufficiale
o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonche' per il
delitto previsto dall'art. 343».
Per effetto di tale riforma del 2022, e' entrato nel campo di
applicazione dell'esimente di particolare tenuita' il reato di
violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o
giudiziario, poiche' esso e' punito dall'art. 338 del codice penale
con la reclusione da uno a sette anni: quindi, anteriormente, questo
titolo di reato, avendo un massimo edittale superiore a cinque anni
di reclusione, non aveva accesso all'esimente in parola: accesso che
ha invece conseguito con la novella, in ragione del minimo edittale
non superiore a due anni e dell'omessa menzione tra le eccezioni
nominative.
4.9 Degna di nota, per una piu' compiuta ricostruzione del quadro
normativo in questione, appare infine la novella introdotta dall'art.
6, comma 1, legge 4 marzo 2024, n. 25, che ha inserito, dopo il primo
comma dell'art. 341-bis del codice penale, la disposizione secondo
cui «La pena e' aumentata, fino alla meta' se il fatto e' commesso
dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore
dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro
del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».
Analoga circostanza aggravante e' stata prevista, in via
generale, per tutti i delitti commessi con violenza e minaccia,
mediante l'introduzione del numero 11-novies) dell'art. 61 del codice
penale, nonche', in via speciale, anche per il reato ex art. 336, con
il comma 2.
4.10 In ultimo, con la sentenza n. 172/2025 del 20 ottobre 2025,
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 131-bis, comma 1, numero 2), del codice penale, nella parte
in cui si riferisce agli articoli 336 e 337 dello stesso codice,
evidenziando che, la comparazione tra le fattispecie ex articoli 336
e 337 del codice penale, da un lato, e quella ex art. 338 del codice
penale, dall'altro, evidenzia un profilo di manifesta
irragionevolezza, quanto all'applicabilita' della causa di non
punibilita'.
Infatti, i reati di cui agli arti. 336, comma 1, e 337, comma 1,
del codice penale, puniti con la reclusione da sei mesi a cinque
anni, hanno quali elementi costitutivi l'uso della violenza o
minaccia in danno del pubblico ufficiale e la finalita' di
alterazione dell'azione amministrativa.
I medesimi elementi sono propri della figura delittuosa di cui
all'art. 338 del codice penale, con la specificita' che la violenza o
minaccia e' qui rivolta ai danni di un'autorita' pubblica costituita
in collegio, il che giustifica una forbice edittale piu' severa,
cosi' nel minimo (un anno di reclusione), come nel massimo (sette
anni).
Per effetto dell'art. 1, comma 1, legge 3 luglio 2017, n. 105,
recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o
giudiziari e dei loro singoli componenti», questo trattamento
sanzionatorio riguarda anche l'ipotesi in cui la condotta ex art. 338
del codice penale sia tenuta contro singoli componenti del Corpo
politico, amministrativo o giudiziario, ma sempre in quanto il
singolo e' proiezione del collegio, quindi ancora in un contesto di
maggiore gravita' rispetto alla fattispecie individuale di cui agli
articoli 336 e 337 del codice penale.
Pertanto, la Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente
irragionevole che la causa di non punibilita' della particolare
tenuita' del fatto fosse ammessa per il reato piu' grave, in danno
dell'agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato
meno grave, in danno dell'agente pubblico individuale.
5. Cio' posto, questa Corte, come detto, sospetta
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 131-bis, comma 3, numero
2), del codice penale, anche nella parte in cui si riferisce all'art.
341-bis del codice penale dello stesso codice, per violazione sotto
plurimi profili dell'art. 3 della Costituzione, cosi prevedendo che
l'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita' quando si
procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale se il fatto
e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
5.1 Ed invero, cominciando con l'analisi del primo tertium
comparationis, a parere dell'adito Collegio, la sentenza della Corte
costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale
della predetta norma nella parte in cui si riferisce agli articoli
336 e 337 dello stesso codice, offre analoghe considerazioni
giuridiche attraverso la comparazione tra tali fattispecie e quella
ex art. 341-bis del codice penale, evidenziando un profilo di
manifesta irragionevolezza, quanto all'applicabilita' della causa di
non punibilita'.
Occorre rilevare preliminarmente come la struttura dei reati in
parola sia analoga, contemplando una condotta posta in essere, al di
la' della diversa formulazione lessicale, mentre il pubblico
ufficiale sta compiendo un atto d'ufficio.
Proprio per tale ragione, infatti, deve rilevarsi l'omogeneita'
del bene giuridico, anche se tutelato da due diverse prospettive;
trattasi, infatti, di fattispecie, quelle in esame, che hanno come
finalita' ultima il buon andamento della pubblica amministrazione,
mirando a proteggerne l'attivita' da condotte che ostacolano o
disonorano l'esercizio delle funzioni pubbliche: da una parte,
tutelando specificamente la liberta' di azione del pubblico ufficiale
nell'esercizio delle sue funzioni, garantendo che l'attivita'
amministrativa non venga interrotta o intralciata; dall'altra, con il
reato ex art. 341-bis del codice penale, proteggendo il prestigio e
l'onore del pubblico ufficiale, e quindi di riflesso della pubblica
amministrazione, tutelandolo da offese che ne sminuiscano la dignita'
proprio in ragione del fatto che sta contestualmente compiendo un
atto d'ufficio.
Appare evidente, invero, come tale norma sanzionatoria sia
finalizzata anche a non turbare il pubblico ufficiale nell'esercizio
delle sue funzioni e come, pertanto, tale delitto, cosi' come quelli
previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale, sia volto a
tutelare quel bene giuridico complesso costituito dal regolare
funzionamento della pubblica amministrazione, inteso in senso ampio,
ricomprendendo altresi' la liberta' di determinazione e di azione
della pubblica amministrazione, mediante la protezione - in senso
fisico, ma anche morale - delle persone che ne esercitano le funzioni
o ne adempiono i servizi.
E' noto infatti che, per come statuito dalla giurisprudenza di
legittimita' della Corte Suprema di Cassazione, con riferimento al
delitto ex art. 341-bis del codice penale, «l'ambito oggettivo della
nuova incriminazione e' mutato, per l'inserimento nella fattispecie
di presupposti fattuali qualificanti la condotta ed indicativi del
fatto che cio' che viene riprovato dall'ordinamento non e' la mera
lesione in se' dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale,
quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto
soggettivo allargato a piu' persone presenti al momento dell'azione,
da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o
aperto al pubblico e in contestualita' con il compimento dell'atto
dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica. In
altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti
pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della diffusione
della percezione dell'offesa, del collegamento temporale e
finalistico con l'esercizio della potesta' pubblica e della possibile
interferenza perturbatrice col suo espletamento» (cfr. Cassazione
Sezione V, n. 15367 del 12 febbraio 2014), posto che «Ai fini della
configurabilita' del reato di oltraggio di cui all'art. 341-bis del
codice penale e' sufficiente che le espressioni offensive rivolte al
pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiche' gia'
questa potenzialita' costituisce un aggravio psicologico che puo'
compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto
del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e
per la pubblica amministrazione di cui fa parte, e ulteriori rispetto
a quelle ordinarie» (cfr. Cassazione Sezione VI, n. 15440 del 17
marzo 2016; nonche', Cassazione Sezione VI, n. 19010 del 28 marzo
2017).
Non a caso, trova ulteriore riscontro sistematico all'assunto che
dall'integrazione di tutti i presupposti richiesti per la
configurazione di tale delitto derivi una interferenza nel regolare
svolgimento della funzione pubblica esercitata dalla persona fisica
offesa, la previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 341-bis del
codice penale, secondo cui il reato e' estinto ove l'imputato, prima
del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante
risarcimento nei confronti, non solo della persona offesa, ma anche
dell'ente di appartenenza della medesima.
Ma v'e' di piu'. Come gia' analizzato in sede di valutazione del
fatto, altro requisito espressamente richiesto dalla norma
incriminatrice e' proprio il nesso (in senso lato) tra il
comportamento offensivo e l'esercizio delle funzioni del pubblico
ufficiale, dovendosi rilevare, ai fini della configurabilita' del
delitto, una relazione, quantomeno di contestualita', tra l'offesa
arrecata e l'attivita' del pubblico ufficiale inerente ai suoi doveri
d'ufficio.
5.2 Pertanto, a parere di questa Corte, non costituisce ostacolo
al giudizio di comparazione tra tali delitti la diversa condotta
posta alla base delle fattispecie in parola, di violenza e minaccia
per i reati ex articoli 336 e 337 del codice penale, e di oltraggio
per il reato ex art. 341-bis del codice penale; trattasi semmai di
dissomiglianza che, a ben vedere, accentua ulteriormente la manifesta
irragionevolezza, in ordine all'applicabilita' dell'esimente in
discorso.
La violenza e la minaccia, infatti, appaiono in via astratta
maggiormente lesive della sfera individuale, rispetto all'oltraggio,
che mina invece solo l'onore e il prestigio della persona.
Del resto, a riprova di cio', il legislatore, pur prevedendo lo
stesso minimo edittale di mesi sei di reclusione, ha previsto per il
delitto ex art. 341-bis codice penale una pena massima, pari ad anni
tre di reclusione, del tutto inferiore rispetto a quella prevista
invece per i delitti ex articoli 336 e 337 del codice penale, pari ad
anni cinque di reclusione.
Inoltre, la predetta causa di estinzione del reato, di cui
all'ultimo comma dell'art. 341-bis del codice penale - a seguito
dell'integrale riparazione del danno intervenuta prima del giudizio,
mediante il risarcimento, sia nei confronti della persona offesa, che
dell'ente di appartenenza - e' prevista esclusivamente per il delitto
di oltraggio e non anche per i delitti ex articoli 336 e 337 del
codice penale: trattasi evidentemente di scelta del legislatore che
conferma il piu' tenue disvalore della condotta del primo dei reati
in disamina, la cui ratio non puo' che trovare fondamento nella
ritenuta minore gravita' dell'incisione dei beni giuridici protetti,
dal momento che, rispetto alla minaccia e alla violenza, la mera
offesa, gia' sufficiente a configurare l'oltraggio, appare
giustificare, mediante la relativa ristorazione economica, la
rinuncia alla potesta' sanzionatoria.
5.3 Orbene, a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 172/2025 del 20 ottobre 2025, la causa di non punibilita' di cui
all'art. 131-bis del codice penale puo' ora trovare applicazione per
i reati ex articoli 336 e 337 del codice penale, ma non ancora per il
reato ex art. 341-bis del codice penale.
Pertanto, a parere dell'adito Collegio, appare manifestamente
irragionevole che la causa di non punibilita' della particolare
tenuita' del fatto sia ammessa per i reati piu' gravi, ex articoli
336 e 337 del codice penale, e viceversa esclusa per il reato meno
grave, ex art. 341-bis del codice penale.
A ben vedere, attraverso detta diversificazione dell'estremo
edittale massimo, e' stata definita la relazione comparativa tra le
fattispecie considerate, sicche' il quadro normativo verte allo stato
in una manifesta incongruenza, disconoscendo l'astratta particolare
tenuita' del fatto per il reato meno grave.
6. Nell'ipotesi in cui non si volesse condividere il carattere
omogeneo tra la condotta sanzionata con gli articoli 336 e 337
(violenza o minaccia) e quella di cui all'art. 341-bis del codice
penale (offesa), questa Corte propone un secondo tertium
comparationis - da ritenersi in punto di condotta maggiormente
omogeneo - che evidenzia la manifesta irragionevolezza della norma in
questione, e cioe' il delitto ex art. 342 del codice penale di
oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.
Trattasi di delitto per il quale era prevista la pena detentiva,
ma che, a partire dall'entrata in vigore della novella dell'art. 11,
comma 3, lettera a), legge 24 febbraio 2006, n. 85, e' stato
sanzionato, anche nella forma aggravata, esclusivamente con pena
pecuniaria.
6.1 Innanzitutto, il delitto ex art. 342 del codice penale di
oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, che
punisce chi offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di
una pubblica autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo.
della rappresentanza o del collegio, pare costituire un termine di
paragone omogeneo posto che e' disciplinato nello stesso Capo II del
Titolo II dedicato ai delitti dei privati contro la pubblica
amministrazione, subito dopo il delitto di oltraggio a un pubblico
ufficiale.
In secondo luogo, identica e' la condotta posta in essere
dall'agente: in entrambi i casi, infatti, viene punito chiunque
«offende l'onore» e/o «il prestigio».
6.2 L'adito Collegio non intende pretermettere che, a differenza
di quanto detto in relazione ai reati ex articoli 336 e 337 del
codice penale, per il delitto ex art. 342 del codice penale e'
previsto un trattamento sanzionatorio meno grave, sul quale peraltro
la Corte costituzionale, come detto in premessa, si e' gia' espressa
in comparazione con quello previsto ex art. 341-bis del codice
penale, ritenendo, con la sentenza n. 284/2019 del 4 dicembre 2019,
non fondate le questioni di legittimita' costituzionale relative
all'art. 341-bis del codice penale.
Tuttavia, appare comunque manifestamente irragionevole, a
giudizio di questa Corte, che la causa di non punibilita' della
particolare tenuita' del fatto sia ammessa per il reato previsto in
danno dell'agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il
reato in danno dell'agente pubblico individuale.
Entrambi i reati sono infatti lesivi in ogni caso dell'onore e
del prestigio di soggetti che rivestono la qualifica di pubblici
ufficiali, tutelando interessi sostanzialmente identici, dovendo
l'offesa essere rivolta, nel caso dell'art. 341-bis del codice
penale, contro un singolo pubblico ufficiale, e contro due o piu'
pubblici ufficiali che operano in sinergia tra di loro, nel caso
dell'art. 342 del codice penale, valendo poi per entrambe le
fattispecie la condizione che l'offesa venga proferita in presenza
dei soggetti passivi del reato, quantomeno con riferimento
all'ipotesi prevista dal comma 1 dell'art. 342 del codice penale;
laddove, quella di cui al comma 2 - che punisce con la stessa pena
chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con
scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al
collegio -, richiede espressamente, e similmente all'art. 341-bis del
codice penale, che cio' avvenga «a causa delle sue funzioni».
Del resto, la Corte costituzionale, con la citata sentenza n.
313/1995 del 28 giugno 1995, ha evidenziato proprio come l'oltraggio
a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario non possa affatto
ricondursi, sul piano della lesivita', ad una mera ipotesi di
oltraggio plurimo, giacche' nella fattispecie descritta da detta
norma e' la specifica qualita' dell'organo e delle attribuzioni che
esso esprime a rappresentare la connotazione tipizzante e, dunque, un
valore da tutelare adeguatamente anche sotto il profilo dell'onore e
del prestigio, per i naturali riverberi negativi che l'offesa puo' in
se' determinare sul corretto e sereno svolgimento delle funzioni che
il Corpo o il collegio e' chiamato a esercitare.
Ne' appare condivisibile sostenere che la diversificata
operativita' dell'esimente, per le due fattispecie in questione
(oltraggio a pubblico ufficiale individuale e oltraggio a pubblico
ufficiale collegiale), sia ragionevole in considerazione del fatto
che la sua applicazione e' preclusa per il reato ex art. 341-bis del
codice penale solo allorche' sia commesso nei confronti di un
ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente
di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
Infatti, innanzitutto, la pertinenza tra l'offesa e le funzioni
pubbliche, che potrebbe apparire elemento costitutivo esclusivamente
dell'ipotesi delittuosa ex art. 341-bis del codice penale e, in
quanto richiamata espressamente, di quella di cui al comma 2
dell'art. 342 del codice penale (che, come detto, punisce chi
commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o
disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa
delle sue funzioni), a ben vedere, e' in realta' insita anche nella
fattispecie base di cui al comma 1 dell'art. 342 del codice penale,
laddove si richiede, per l'integrazione del reato, che l'offesa
avvenga «al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio»,
la cui presenza e composizione presuppone gia' di per se',
fisiologicamente, lo svolgimento delle relative funzioni d'ufficio in
atto, se non in termini prettamente di pertinenza, quantomeno di
contestualita'.
In secondo luogo, quanto alle qualifiche soggettive di ufficiale
o agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, si tratta di elementi che nell'economia della
fattispecie ex art. 341-bis del codice penale hanno chiaramente una
valenza marginale, non assumendo nell'ambito di tale reato una
rilevanza autonoma espressa, neppure in termini di elemento
circostanziale; fermo restando che, in talune ipotesi, il Corpo o la
pubblica autorita' collegiale destinataria dell'oltraggio ai sensi
dell'art. 342 del codice penale potrebbe avere di fatto tra i propri
componenti un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o un ufficiale
o agente di polizia giudiziaria.
Del resto, ulteriore conferma del fatto che la disparita' di
trattamento tra i reati ex articoli 341-bis del codice penale e 342
del codice penale non trovi la propria giustificazione nelle predette
qualifiche soggettive si ricava anche dal fatto che la causa di non
punibilita' ex art. 131-bis del codice penale non puo' trovare
applicazione neppure rispetto alla figura criminosa dell'oltraggio a
magistrato in udienza di cui all'art. 343 del codice penale: a ben
vedere, in tale reato, le qualifiche soggettive di ufficiale o agente
di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria non rilevano, posto che soggetto passivo del reato e' per
l'appunto il magistrato (in udienza).
Orbene, detta esimente puo' trovare dunque applicazione rispetto
all'oltraggio ad un Corpo giudiziario - ad esempio, il Tribunale
collegiale, anche dopo la lettura della sentenza (cfr., al riguardo,
quanto statuito da Cassazione Sezione VI, n. 16487 del 4 febbraio
2020) -, ma non puo' applicarsi - del tutto irragionevolmente -
all'oltraggio al singolo magistrato (Tribunale monocratico) in
udienza, nonostante trattasi di fattispecie posta a tutela di bene
giuridico analogo, ma chiaramente di minore gravita', sebbene, si
badi, sia punita (irragionevolmente) con trattamento sanzionatorio
piu' grave (con la reclusione da sei mesi a tre anni), cosi' come
l'oltraggio a pubblico ufficiale, rispetto al reato di oltraggio a un
Corpo politico, amministrativo o giudiziario, punito, come detto,
solo con pena pecuniaria, anche nell'ipotesi di offesa in udienza ad
un collegio giudicante composto da piu' magistrati.
7. In ultimo, un ulteriore tertium comparationis, che l'adito
Collegio intende proporre - e sul quale non pare davvero si possano
nutrire dubbi di sorta, sia con riferimento all'omogeneita' delle
fattispecie, sia in ordine alla maggiore gravita' del reato comparato
al quale non si applica l'esimente -, e' costituito proprio dallo
stesso art. 341-bis del codice penale, nell'ipotesi aggravata,
introdotta al comma 2 (come visto, dall'art. 6, comma 1, legge 4
marzo 2024, n. 25), in cui il delitto sia commesso dal genitore
esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei
confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale
docente, educativo o amministrativo della scuola, e che prevede un
aumento della pena fino alla meta'.
Trattasi, a ben vedere, di una nuova circostanza aggravante ad
effetto speciale, espressiva di un disvalore penale notevolmente
superiore e tale da giustificare il particolare incremento della
risposta punitiva, con tutta una serie di effetti consequenziali:
rilevando le circostanze ad effetto speciale, com'e' noto, sulla
individuazione della pena ai fini di plurimi istituti di diritto
sostanziale e processuale, quali la competenza, la prescrizione,
ovvero i termini delle misure cautelari.
7.1 Ebbene, rispetto al reato di oltraggio a pubblico ufficiale
aggravato ai sensi del novellato art. 341-bis, comma 2, del codice
penale - la cui omogeneita', rispetto alla fattispecie generica del
comma 1, appare piuttosto evidente, trattandosi della medesima
condotta criminosa, posta a tutela dello stesso bene giuridico e
avente solo carattere specializzante in ordine alla figura del reo e
del soggetto passivo -, e' applicabile la causa di non punibilita' ex
art. 131-bis del codice penale, per quanto tale fattispecie aggravata
sia chiaramente espressione di un disvalore ritenuto dallo stesso
legislatore superiore rispetto a quello dell'ipotesi base, tanto da
rendere necessaria la previsione di apposita circostanza aggravante,
per di piu' ad effetto speciale.
Infatti, la pena detentiva prevista per tale fattispecie
aggravata non e' comunque superiore nel minimo edittale a due anni di
reclusione: ne' la medesima fattispecie aggravata rientra in una
delle ipotesi nominativamente estromesse dall'ambito di
applicabilita' dell'esimente, riguardando solo, l'esclusione in
parola, l'oltraggio commesso nei confronti di un ufficiale o agente
di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni.
7.2 Appare di tutta evidenza, quindi, ancor piu' con riferimento
a tale ultimo tertium comparationis, come il quadro complessivo che
emerge dall'insieme delle menzionate disposizioni normative, frutto
di interventi legislativi palesemente non coordinati. risulti del
tutto irragionevole e richieda l'intervento dell'adito giudice delle
leggi.
8. Ritiene infatti questa Corte che non vi sia alcun presupposto
per un'interpretazione costituzionalmente conforme e tale da rendere
superfluo il ricorso alla dichiarazione di incostituzionalita'.
8.1 Il principio di legalita', infatti, cui e' ancorato
l'ordinamento penale italiano e che si esplica attraverso i suoi
corollari (tra cui il divieto di analogia), non consente, non solo di
ritenere applicabile la causa di non punibilita' ex art. 131-bis del
codice penale al reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui al
comma 1 dell'ari. 341-bis del codice penale, ma neppure di escluderne
l'operativita', in malam partem, in ordine ai proposti tertia
comparationis di cui agli articoli 341-bis, comma 2, e 342 del codice
penale, tenuto conto ovviamente che per i reati ex articoli 336 e 337
del codice penale l'applicabilita' e' gia' frutto proprio di una
sentenza della Corte costituzionale.
8.2 In definitiva, non risultando percorribili interpretazioni
costituzionalmente orientate delle norme censurate, essendo chiaro ed
univoco il loro tenore letterale, appare necessario investire la
Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale -
ritenuta rilevante e non manifestamente infondata - dell'art.
131-bis, comma 3, numero 2), del codice penale, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che
l'offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando si
procede per il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale se il fatto
e' commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica
sicurezza o di un ufficiale o agente di P.G. nell'esercizio delle
proprie funzioni.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1, legge
costituzionale n. 1/1948, e 23, legge n. 87/1953.
Ritenuta la questione rilevante e non manifestamente infondata.
Solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione
dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 131-bis, comma 3, numero
2), del codice penale, nella parte in cui prevede che l'offesa non
possa essere ritenuta di particolare tenuita' quando si procede per
il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale se il fatto e' commesso
nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle
proprie funzioni.
Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione dei
termini d'improcedibilita' ex art. 344-bis del codice di procedura
penale, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, alle parti e al
P.G.. nonche' comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati.
Dispone che, a cura della cancelleria, vengano trasmessi alla
Corte costituzionale tutti gli atti del presente giudizio, con la
prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni.
Manda alla cancelleria per tutti gli ulteriori adempimenti di
competenza.
Reggio Calabria, 31 marzo 2026
Il Presidente: Grillone
Il consigliere estensore: Perri