Reg. ord. n. 83 del 2026 pubbl. su G.U. del 03/06/2026 n. 22
Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma del 27/03/2026
Tra: Adele Cavone C/ Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Roma 3
Oggetto:
Previdenza – Previdenza complementare e integrativa – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – Previsione che, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa – Previsione che per i dipendenti che, alla data di entrata in vigore di tale legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018 – Previsione che per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti – Denunciata disciplina che dispone un diverso trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati e, in particolare, per le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte ai dipendenti pubblici, non prevede l’applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, come disposto, invece, per i dipendenti privati dall’art. 23, comma 5, di tale decreto – Omessa equiparazione che si sarebbe dovuta applicare quanto meno a far data dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui all’art. 23, comma 6, del medesimo decreto legislativo – Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, atteso il trattamento differenziato di situazioni identiche – Violazione del principio della capacità contributiva.
Norme impugnate:
legge del 27/12/2017 Num. 205 Art. 1 Co. 156
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 53
Testo dell'ordinanza
N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2026
Ordinanza del 27 marzo 2026 della Corte di giustizia tributaria di
primo grado di Roma sul ricorso proposto da Adele Cavone contro
Agenzia entrate - Direzione provinciale Roma 3.
Previdenza - Previdenza complementare e integrativa - Dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001 - Previsione che, fino all'emanazione del
decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p),
della legge n. 243 del 2004, si applica esclusivamente ed
integralmente la previgente normativa - Previsione che per i
dipendenti che, alla data di entrata in vigore di tale legge,
risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le
disposizioni concernenti la deducibilita' dei contributi versati e
il regime di tassazione delle prestazioni di cui al d.lgs. n. 252
del 2005, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018 -
Previsione che per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti
delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad
applicarsi le disposizioni previgenti.
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), art. 23, comma 6; decreto
legislativo (recte: legge) 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018- 2020), art. 1, comma 156.
(GU n. 22 del 03-06-2026)
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
di primo grado di Roma - Sezione 18
Riunita in udienza il 26 marzo 2026 alle ore 11,00 in
composizione monocratica:
De Nictolis Rosanna, giudice monocratico in data 26 marzo
2026 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8437/2025
depositato il 28 aprile 2025 proposto da Adele Cavone -
CVNDLA59B66B828H, difeso da Flavio De Benedictis - DBNFLV76M28I330J
ed elettivamente domiciliato presso
debenedictis.flavio@avvocatibari.legalmail.it
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3,
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
Diniego rimborso Irpef-Redditi lavoro dipendente e
assimilati, a seguito di discussione in pubblica udienza;
Elementi in fatto e diritto
1. Con il ricorso n. 8437/2025, notificato a mezzo PEC in data 28
aprile 2025 e depositato in pari data, corredato da istanza di
trattazione in pubblica udienza, la signora Cavone Adele impugna il
rigetto tacito della sua istanza di rimborso dell'IRPEF in tesi
versata in eccesso per i periodi di imposta 2021 e 2022.
2. Si e' costituita l'Agenzia delle entrate - DP III Roma, e con
controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso.
3. La causa e' passata in decisione in esito alla pubblica
udienza del 26 marzo 2026.
4. La ricorrente premette, in fatto, che:
nella sua qualita' di pubblico impiegato del settore
scolastico, e' stata iscritta al Fondo Nazionale Pensione
Complementare per i Lavoratori della Scuola - denominato Fondo Scuola
Espero, iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 145, con
decorrenza dal 20 dicembre 2010 al 30 settembre 2021 maturando una
posizione individuale di previdenza complementare nel periodo dal 1°
gennaio 2007 in poi;
a seguito di richiesta di liquidazione della posizione
individuale, in data 5 novembre 2021 il Fondo pensione ha erogato
alla ricorrente a titolo di «Prestazione previdenziale pensionamento»
l'importo lordo soggetto a tassazione separata (riferibile al
montante accumulato dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2017) di
euro 3.882,55 (pari alla somma di «Contributi versati Azienda:» per
euro 1.770,24, «Contributi versati Aderente:» per euro 1.772,82 e
«Redditi gia' assoggettati imposta sostitutiva:» per euro 339,49)
subendo una ritenuta a titolo di tassazione separata con aliquota del
23% sulla quota imponibile di prestazione (euro 3.543,06) pari a euro
814,90), oltre ad altra componente di prestazione previdenziale
riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2018 in poi soggetta
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15%;
a titolo di «Liquidazione integrativa» di «Prestazione
previdenziale pensionamento» (i.e. trattamento di fine rapporto
destinato a previdenza complementare tardivamente trasferito
dall'Inps al Fondo Pensione), in data 7 giugno 2022 il Fondo Pensione
ha erogato alla ricorrente l'importo lordo soggetto a tassazione
separata (riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2007 fino
al 31 dicembre 2017) di euro 6.027,45 (pari alla somma di trattamento
di fine rapporto destinato a previdenza complementare per euro
5.234,64 e rendimenti finanziari gia' tassati per euro 1.203,97)
subendo una ritenuta a titolo di tassazione separata con aliquota del
23% sulla quota imponibile di prestazione (euro 5.234,64) per euro
1.203,97, oltre ad altra componente di liquidazione integrativa
riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2018 in poi soggetta
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15%;
con raccomandata a.r. ricevuta dall'Amministrazione
finanziaria in data 18 aprile 2023, la ricorrente ha presentato
formale istanza di rimborso dell'importo di euro 702,21 per la
maggiore imposta in tesi versata, oltre agli interessi ed accessori
di legge, in quanto gli importi accumulati presso il Fondo Pensione
dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2017 sarebbero stati
illegittimamente assoggettati a ritenuta del 23% a titolo di
tassazione separata anziche' a ritenuta del 15% a titolo di
imposizione sostitutiva, in ragione della qualifica di dipendente
pubblico della ricorrente.
5. In diritto, la ricorrente sostiene che la illegittimita' del
diniego tacito di rimborso discende dalla illegittimita'
costituzionale del quadro normativo di riferimento, e sollecita il
giudicante a sollevare incidente di costituzionalita' delle
disposizioni che prevedono l'applicazione, per i pubblici impiegati
quale la ricorrente, di una aliquota maggiore rispetto a quella, pari
al 15%, che si applica ai dipendenti privati.
Evidenzia, in particolare, che ai sensi dell'art. 23, comma 6 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, «Fino all'emanazione del
decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p),
della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la
previgente normativa».
La predetta disposizione prevedeva un regime transitorio di
applicazione delle disposizioni tributarie introdotte dal decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ai dipendenti di una pubblica
amministrazione iscritti a una forma pensionistica di natura
negoziale di cui sono destinatari anziche' del piu' favorevole regime
fiscale introdotto dal decreto legislativo n. 252/2005 con decorrenza
1° gennaio 2007.
Ai sensi dell'art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (legge di bilancio 2018):
«A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni
concernenti la deducibilita' dei premi e contributi versati e il
regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche
complementari, le disposizioni concernenti la deducibilita' dei
contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente
ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti.».
In estrema sintesi, dal combinato disposto dell'art. 23, comma 6,
decreto legislativo n. 252/2005 e dell'art. 1, comma 156, legge n.
205/2017, si evince che il regime fiscale piu' favorevole introdotto
dal decreto legislativo n. 252/2005 con decorrenza 1° gennaio 2007
per i dipendenti privati, si applica ai dipendenti pubblici solo a
decorrere dal 1° gennaio 2018, cosi' perpetrandosi una irragionevole
disparita' di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in danno
dei primi, con violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.
La ricorrente evidenzia che la Corte costituzionale ha gia'
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 6,
decreto legislativo n. 252/2005 sotto altro profilo: in particolare,
con la sentenza n. 218 del 15 luglio - 3 ottobre 2019, la Corte
costituzionale, ha dichiarato «l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella
parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia
assoggettato a imposta ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera
d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
anziche' ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso decreto
legislativo n. 252 del 2005.»
Nella parte motiva, la Corte costituzionale ha rilevato che non
sono individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una
disomogeneita' del trattamento fiscale agevolativo, riscontrando, a
sostegno della irragionevolezza della duplice disciplina del
trattamento tributario, che la prestazione pensionistica
complementare da sottoporre a tassazione, sia che venga percepita da
un dipendente privato, sia che venga percepita da un dipendente
pubblico, «e' composta da contributi a carico del lavoratore, del
datore di lavoro e dal TFR maturato nel periodo di adesione al
fondo».
Ad avviso della ricorrente, dopo la pronuncia n. 218/2019,
sarebbe incontrovertibile che il previgente regime impositivo ancora
applicabile alle prestazioni di previdenza complementare diverse dai
riscatti c.d. volontari, riferibili al montante accumulato dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2017 ed erogate a dipendenti pubblici,
risulti in contrasto ed in violazione con i fondamentali principi
costituzionali fra i quali i principi di solidarieta' sociale di cui
all'art. 2 della Costituzione, di eguaglianza cui all'art. 3 della
Costituzione e di capacita' contributiva di cui all'art. 53 della
Costituzione.
6. Il giudice osserva quanto segue.
6.1. Anzitutto, la presente fattispecie ricade nel campo di
applicazione dell'art. 23, comma 6, decreto legislativo n. 252/2005 e
non nel campo di applicazione del successivo comma 7 del medesimo
articolo (v. Corte costituzionale n. 257 del 2022).
L'art. 23, comma 7, riguarda «i lavoratori assunti
antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421». Invece, la
ricorrente, secondo quanto ella dichiara in giudizio e non e'
contestato dall'Amministrazione, «e' stata iscritta al Fondo
Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori della Scuola -
denominato Fondo Scuola Espero, iscritto all'Albo tenuto dalla Covip
con il n. 145, con decorrenza dal 20 dicembre 2010 al 30 settembre
2021 maturando una posizione individuale di previdenza complementare
nel periodo dal 1° gennaio 2007 in poi».
6.2. In relazione al trattamento fiscale delle pensioni
integrative, si sono succeduti nel tempo diversi regimi.
Per l'effetto:
il decreto legislativo n. 124/1993 si applica alle
prestazioni previdenziali integrative fino al 31 dicembre 2000;
il decreto legislativo n. 47/2000 si applica alle prestazioni
previdenziali integrative dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006;
il decreto legislativo n. 252/2005 (art. 11, comma 6) si
applica, nel settore dell'impiego privato alle prestazioni
previdenziali integrative maturate a partire dal 1° gennaio 2007
(art. 23, comma 5 decreto legislativo n. 252/2005); per i dipendenti
pubblici e' previsto un difforme regime transitorio, in quanto il
successivo comma 6 del medesimo art. 23 decreto legislativo n.
252/2005, ha differito tale regola, per i dipendenti pubblici, fino
all'entrata in vigore del previsto decreto delegato, lasciando nel
frattempo in vigore il regime fiscale previgente (art. 23, comma 6,
decreto legislativo n. 252/2005).
Poiche' la delega non e' stata esercitata, le prestazioni
previdenziali dei dipendenti pubblici sono rimaste assoggettate al
regime anteriore al decreto legislativo n. 252/2005, ben oltre la
scadenza del termine per l'esercizio della delega, in virtu'
dell'art. 23, comma 6, del medesimo decreto legislativo, e tanto e'
accaduto fino al 31 dicembre 2017.
Invero, solo con l'art. 1, comma 156, legge n. 205/2017, il
regime fiscale del decreto legislativo n. 252/2005 e' stato esteso
anche alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici, ma solo
con effetto dal 1° gennaio 2018. Per le prestazioni anteriori, e'
stata espressamente fatta salva la disciplina previgente.
6.3. La Corte costituzionale, con decisione 3 ottobre 2019, n.
218, ha statuito che «E' costituzionalmente illegittimo, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 23, comma 6, del
decreto legislativo n. 252/2005, nella parte in cui prevede un
diverso trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati per
il riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il
2017 nei fondi pensione negoziali, a fronte di fattispecie
sostanzialmente omogenee» e, in particolare, la Corte ha dichiarato
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il
riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai
sensi dell'art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), anziche' ai sensi
dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso decreto legislativo n. 252
del 2005».
Tale declaratoria di incostituzionalita' si fonda sulla
disparita' di trattamento tra dipendenti privati e pubblici a fronte
di forme di previdenza complementare aventi identita' di ratio.
6.4. Tuttavia, tale pronuncia di incostituzionalita' ha un
effetto limitato alla estensione ai dipendenti pubblici del regime
fiscale del riscatto, recato dagli articoli 14 e 15, decreto
legislativo n. 252/2005, e non ha riguardato l'art. 11, comma 6,
medesimo, decreto legislativo che riguarda invece il regime fiscale
delle prestazioni pensionistiche.
A fronte di una disposizione fiscale di chiara esegesi, non ne e'
possibile una interpretazione costituzionalmente orientata che ne
tragga, con opera creativa, una diversa norma giuridica, perche' tale
operazione si tradurrebbe in una non consentita disapplicazione della
legge (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 marzo 2021 n. 1765 ord.,
secondo cui, nonostante la Corte costituzionale, con sentenza n.
522/2002, abbia dichiarato illegittimo l'art. 66, comma 2 decreto del
Presidente della Repubblica n. 131/1986, nella parte in cui non
esclude dalla imposta di registro il rilascio dell'originale o della
copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale che
debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata, tale
pronuncia non puo' estendersi in via analogica al rilascio del
provvedimento giurisdizionale che debba essere utilizzato per
promuovere il giudizio di ottemperanza; e ha pertanto sollevato nuova
q.l.c. dell'art. 66, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica
n. 131/1986, «in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione -
nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1
non si applica al rilascio dell'originale o della copia della
sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere
utilizzato per proporre l'azione di ottemperanza innanzi al giudice
amministrativo»).
6.5. Indubbiamente pero' si manifestano gli stessi dubbi di
compatibilita' costituzionale che hanno gia' portato a una
declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 23, comma 6, sotto
altro profilo.
Occorre pertanto dichiarare rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23,
comma 6, decreto legislativo n. 252/2005, per violazione degli
articoli 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede un
diverso trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati, e,
in particolare, per le prestazioni pensionistiche complementari
corrisposte a dipendenti pubblici, non prevede l'applicazione
dell'art. 11, comma 6, medesimo decreto, dal 1° gennaio 2007, come
disposto invece per i dipendenti privati dall'art. 23, comma 5 citato
decreto.
Invece, anche ai dipendenti pubblici si sarebbe dovuto applicare
l'art. 23, comma 5, secondo cui «Per i soggetti che risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti
la deducibilita' dei premi e contributi versati e il regime di
tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal
1° gennaio 2007».
In subordine, tale equiparazione si sarebbe dovuta applicare
quanto meno a far data dalla scadenza del termine per l'esercizio
della delega richiamata dall'art. 23, comma 6.
Per le stesse ragioni e' rilevante e non manifestamente infondata
la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 156, del decreto
legislativo n. 205/2017, laddove ribadisce che «Per i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme
pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la
deducibilita' dei contributi versati e il regime di tassazione delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi
soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino
a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.».
7. Quanto alla rilevanza della questione, valgono le seguenti
considerazioni.
7.1. Come gia' osservato, la presente fattispecie, a differenza
di quella esaminata dalla Corte costituzionale nella pronuncia di
inammissibilita' n. 257/2022, ricade nell'ambito di applicazione
dell'art. 23, comma 6, e non dell'art. 23, comma 7, del decreto
legislativo n. 252/2005.
7.2. Non e' possibile, per le ragioni sopra esposte, una esegesi
costituzionalmente orientata dell'art. 23, comma 5, decreto
legislativo n. 252/2005 e dell'art. 1 comma 156 decreto legislativo
n. 205/2017, dato il loro chiaro tenore letterale.
7.3. Per le ragioni gia' sopra esposte, il caso di specie non
ricade nell'ambito demolitorio dell'art. 23, comma 6, decreto
legislativo n. 252/2005 operato dalla decisione della Corte
costituzionale n. 218/2019, che ha soppresso solo la norma
discriminatoria relativa al regime fiscale del riscatto delle somme
versate a fondi di previdenza complementare, ma non si e' occupata
del regime fiscale delle prestazioni pensionistiche. La pronuncia
della Corte ha riguardato l'art. 23, comma 6, decreto legislativo n.
252/2005 solo in correlazione con l'art. 14, commi 4 e 5 del medesimo
decreto, mentre nel caso di specie la questione riguarda l'art. 23,
comma 6 in correlazione con l'art. 11, comma 6, decreto legislativo
n. 252/2005.
7.4. Ancora in punto di rilevanza, si osserva che la disparita'
di trattamento sopra denunciata e' durata dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2017, quindi per 11 anni, ed e' stata eliminata solo dal 1°
gennaio 2018: infatti l'art. 11 comma 6 citato e' stato esteso anche
ai dipendenti pubblici solo con l'art. 1, comma 156, legge n.
205/2017 e solo a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Lo ius superveniens costituito dall'art. 1, comma 156, legge n.
205/2017 non priva di rilevanza la q.l.c. nel presente giudizio,
perche' il nuovo regime fiscale si applica, dal 1° gennaio 2018, solo
ai ratei di pensione maturati successivamente, e non anche a quelli
precedenti, non avendo portata retroattiva (in tal senso, su analoga
questione di costituzionalita' dell'art. 23, comma 6, decreto
legislativo n. 252/2005, v. Corte costituzionale n. 218/2019).
Nel caso di specie, la ricorrente rivendica l'applicazione
dell'art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 252/2005 per i periodi
di imposta anteriori al 2018.
8. In punto di non manifesta infondatezza, si ravvisa un
contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto situazioni
sostanzialmente identiche, ossia le pensioni complementari, vengono
trattate in modo diverso e deteriore nel pubblico impiego rispetto
all'impiego privato.
Si ravvisa un contrasto anche con l'art. 53 della Costituzione,
perche' a fronte di una capacita' contributiva omogenea che viene
manifestata attraverso la percezione di pensioni complementari, si
prevede un trattamento fiscale difforme e deteriore nell'impiego
pubblico rispetto all'impiego privato.
Giova richiamare quanto affermato dalla citata decisione della
Corte costituzionale n. 218/2019, in cui si afferma che si
discriminano: «due fattispecie caratterizzate da una sostanziale
omogeneita', con violazione del principio dell'eguaglianza tributaria
e una conseguente incidenza sul contesto sociale. 7. - La
ricostruzione del quadro normativo evidenzia, infatti, che non sono
individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una
disomogeneita' del trattamento fiscale agevolativo. Tale conclusione
trova, peraltro, conferma nella stessa evoluzione legislativa che ha
sempre mantenuto equiparate le due posizioni, salva l'eccezione -
concretizzatasi nella normativa del decreto legislativo n. 252 del
2005 - derivante dalla parentesi dovuta alla mancata attuazione di
una parte della legge delega n. 243 del 2004. E' inoltre
significativo che lo stesso legislatore, con l'art. 1, comma 156,
della legge n. 205 del 2017, abbia successivamente provveduto - pur
con l'eccezione dei montanti delle prestazioni accumulate fino al 1°
gennaio 2018 - a ristabilire una situazione di omogeneita' di
trattamento. (...) non sono conferenti il richiamo alla stabilita'
del rapporto di lavoro pubblico e al maggiore importo dei trattamenti
pensionistici obbligatori percepiti dai dipendenti pubblici; e cio'
in disparte l'assenza di un'adeguata dimostrazione di questa
specifica affermazione. Ne' l'uno ne' l'altro dei due caratteri sono,
in ogni caso, in grado di offrire una valida ragione a sostegno della
ragionevolezza della duplice disciplina del trattamento tributario
del riscatto, quale prestazione pensionistica complementare: sia che
venga percepita da un dipendente privato, sia che venga percepita da
un dipendente pubblico. In entrambi i casi, infatti, la prestazione
sottoposta a tassazione e' composta da contributi a carico del
lavoratore, del datore di lavoro e dal TFR maturato nel periodo di
adesione al fondo. A fronte di tale dato, se si puo' affermare che la
durata del rapporto di lavoro (specialmente ove a tempo
indeterminato) e le garanzie di stabilita' influiscono sul
complessivo funzionamento della previdenza complementare per i
lavoratori dipendenti, basato sulla continuita' dei conferimenti e
sulla durata della gestione a capitalizzazione, quegli stessi
elementi sono inidonei a integrare un valido criterio di
differenziazione dei lavoratori quali soggetti passivi del rapporto
tributario. Cio' in quanto la stabilita' del rapporto di lavoro non
e' carattere indefettibile ed esclusivo del settore pubblico;
peraltro la disciplina tributaria rimane diversa anche quando
l'aderente sia un dipendente pubblico assunto a tempo determinato.
(...) Quanto all'entita' del trattamento pensionistico riconosciuto
dal sistema di previdenza obbligatorio, l'argomento dell'Avvocatura
sembra fare riferimento al piu' favorevole criterio di determinazione
della pensione secondo il sistema retributivo; si tratta, pero', di
una prospettiva fallace perche' i dipendenti pubblici che possono
aderire a un fondo pensione sono coloro ai quali fin dall'inizio del
loro rapporto di lavoro si applicano sia il regime di TFR, sia il
nuovo sistema di calcolo contributivo delle pensioni, introdotto
dalla legge n. 335 del 1995, al pari dei dipendenti privati. Venendo
in rilievo per entrambe le categorie di lavoratori il medesimo
criterio di quantificazione del trattamento pensionistico
obbligatorio, cade il presupposto su cui dovrebbe poggiarsi la
giustificazione del differente trattamento tributario delle
prestazioni di previdenza complementare in ragione della natura
pubblica o privata del rapporto di lavoro dell'aderente».
9. In conclusione, il giudizio va sospeso e va rimessa alla Corte
costituzionale la questione di costituzionalita' dell'art. 23, comma
6, decreto legislativo n. 252/2005 e dell'art. 1, comma 156, decreto
legislativo n. 205/2017 in relazione agli articoli 3 e 53 della
Costituzione.
A cura della Segreteria, alla Corte costituzionale andra'
trasmessa la presente ordinanza unitamente agli atti di causa, e
segnatamente atti difensivi e documenti depositati dalle parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, non definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti gli articoli 134 della
Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 6, del decreto
legislativo n. 252/2005, e dell'art. 1, comma 156 del decreto
legislativo n. 205/2017 in relazione agli articoli 3 e 53 della
Costituzione, nei sensi di cui in motivazione.
Dispone la sospensione del presente giudizio.
Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei deputati.
Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in
rito, in merito e in ordine alle spese.
Il Giudice: De Nictolis