Reg. ord. n. 83 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma  del 27/03/2026

Tra: Adele Cavone  C/ Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Roma 3



Oggetto:

Previdenza – Previdenza complementare e integrativa – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – Previsione che, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa – Previsione che per i dipendenti che, alla data di entrata in vigore di tale legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018 – Previsione che per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti – Denunciata disciplina che dispone un diverso trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati e, in particolare, per le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte ai dipendenti pubblici, non prevede l’applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, come disposto, invece, per i dipendenti privati dall’art. 23, comma 5, di tale decreto – Omessa equiparazione che si sarebbe dovuta applicare quanto meno a far data dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui all’art. 23, comma 6, del medesimo decreto legislativo – Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, atteso il trattamento differenziato di situazioni identiche – Violazione del principio della capacità contributiva.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 05/12/2005  Num. 252  Art. 23  Co. 6
legge  del 27/12/2017  Num. 205  Art. 1  Co. 156


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 53