Reg. ord. n. 83 del 2026 pubbl. su G.U. del 03/06/2026 n. 22

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma  del 27/03/2026

Tra: Adele Cavone  C/ Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Roma 3



Oggetto:

Previdenza – Previdenza complementare e integrativa – Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – Previsione che, fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p), della legge n. 243 del 2004, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa – Previsione che per i dipendenti che, alla data di entrata in vigore di tale legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al d.lgs. n. 252 del 2005, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018 – Previsione che per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti – Denunciata disciplina che dispone un diverso trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati e, in particolare, per le prestazioni pensionistiche complementari corrisposte ai dipendenti pubblici, non prevede l’applicazione dell’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, come disposto, invece, per i dipendenti privati dall’art. 23, comma 5, di tale decreto – Omessa equiparazione che si sarebbe dovuta applicare quanto meno a far data dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui all’art. 23, comma 6, del medesimo decreto legislativo – Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, atteso il trattamento differenziato di situazioni identiche – Violazione del principio della capacità contributiva.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 05/12/2005  Num. 252  Art. 23  Co. 6
legge  del 27/12/2017  Num. 205  Art. 1  Co. 156


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 53 



Testo dell'ordinanza

                        N. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 marzo 2026

Ordinanza del 27 marzo 2026 della Corte di  giustizia  tributaria  di
primo grado di Roma sul  ricorso  proposto  da  Adele  Cavone  contro
Agenzia entrate - Direzione provinciale Roma 3. 
 
Previdenza - Previdenza  complementare  e  integrativa  -  Dipendenti
  delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del
  d.lgs. n. 165 del 2001 - Previsione che,  fino  all'emanazione  del
  decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera p),
  della  legge  n.  243  del  2004,  si  applica  esclusivamente   ed
  integralmente la  previgente  normativa  -  Previsione  che  per  i
  dipendenti che, alla data di  entrata  in  vigore  di  tale  legge,
  risultano  iscritti  a  forme  pensionistiche   complementari,   le
  disposizioni concernenti la deducibilita' dei contributi versati  e
  il regime di tassazione delle prestazioni di cui al d.lgs.  n.  252
  del 2005, sono applicabili  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  -
  Previsione che per i medesimi soggetti, relativamente  ai  montanti
  delle prestazioni  accumulate  fino  a  tale  data,  continuano  ad
  applicarsi le disposizioni previgenti. 
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme
  pensionistiche  complementari),   art.   23,   comma   6;   decreto
  legislativo (recte: legge) 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di
  previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
  pluriennale per il triennio 2018- 2020), art. 1, comma 156. 


(GU n. 22 del 03-06-2026)

 
                  LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
                 di primo grado di Roma - Sezione 18 
 
    Riunita  in  udienza  il  26  marzo  2026  alle  ore   11,00   in
composizione monocratica: 
        De Nictolis Rosanna, giudice monocratico  in  data  26  marzo
2026 ha pronunciato la seguente ordinanza sul  ricorso  n.  8437/2025
depositato  il  28  aprile  2025   proposto   da   Adele   Cavone   -
CVNDLA59B66B828H, difeso da Flavio De Benedictis  -  DBNFLV76M28I330J
ed            elettivamente            domiciliato             presso
debenedictis.flavio@avvocatibari.legalmail.it 
        contro   Ag.   Entrate   Direzione   Provinciale   Roma    3,
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
        Diniego   rimborso   Irpef-Redditi   lavoro   dipendente    e
assimilati, a seguito di discussione in pubblica udienza; 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    1. Con il ricorso n. 8437/2025, notificato a mezzo PEC in data 28
aprile 2025 e depositato  in  pari  data,  corredato  da  istanza  di
trattazione in pubblica udienza, la signora Cavone Adele  impugna  il
rigetto tacito della sua  istanza  di  rimborso  dell'IRPEF  in  tesi
versata in eccesso per i periodi di imposta 2021 e 2022. 
    2. Si e' costituita l'Agenzia delle entrate - DP III Roma, e  con
controdeduzioni ha chiesto il rigetto del ricorso. 
    3. La causa e'  passata  in  decisione  in  esito  alla  pubblica
udienza del 26 marzo 2026. 
    4. La ricorrente premette, in fatto, che: 
        nella  sua  qualita'  di  pubblico  impiegato   del   settore
scolastico,  e'  stata   iscritta   al   Fondo   Nazionale   Pensione
Complementare per i Lavoratori della Scuola - denominato Fondo Scuola
Espero, iscritto all'Albo tenuto dalla  Covip  con  il  n.  145,  con
decorrenza dal 20 dicembre 2010 al 30 settembre  2021  maturando  una
posizione individuale di previdenza complementare nel periodo dal  1°
gennaio 2007 in poi; 
        a  seguito  di  richiesta  di  liquidazione  della  posizione
individuale, in data 5 novembre 2021 il  Fondo  pensione  ha  erogato
alla ricorrente a titolo di «Prestazione previdenziale pensionamento»
l'importo  lordo  soggetto  a  tassazione  separata  (riferibile   al
montante accumulato dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2017)  di
euro 3.882,55 (pari alla somma di «Contributi versati  Azienda:»  per
euro 1.770,24, «Contributi versati Aderente:»  per  euro  1.772,82  e
«Redditi gia' assoggettati imposta  sostitutiva:»  per  euro  339,49)
subendo una ritenuta a titolo di tassazione separata con aliquota del
23% sulla quota imponibile di prestazione (euro 3.543,06) pari a euro
814,90), oltre  ad  altra  componente  di  prestazione  previdenziale
riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2018 in poi soggetta
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15%; 
        a  titolo  di  «Liquidazione  integrativa»  di   «Prestazione
previdenziale  pensionamento»  (i.e.  trattamento  di  fine  rapporto
destinato  a   previdenza   complementare   tardivamente   trasferito
dall'Inps al Fondo Pensione), in data 7 giugno 2022 il Fondo Pensione
ha erogato alla ricorrente  l'importo  lordo  soggetto  a  tassazione
separata (riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2007  fino
al 31 dicembre 2017) di euro 6.027,45 (pari alla somma di trattamento
di fine  rapporto  destinato  a  previdenza  complementare  per  euro
5.234,64 e rendimenti finanziari  gia'  tassati  per  euro  1.203,97)
subendo una ritenuta a titolo di tassazione separata con aliquota del
23% sulla quota imponibile di prestazione (euro  5.234,64)  per  euro
1.203,97, oltre  ad  altra  componente  di  liquidazione  integrativa
riferibile al montante accumulato dal 1° gennaio 2018 in poi soggetta
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta con aliquota del 15%; 
        con   raccomandata   a.r.    ricevuta    dall'Amministrazione
finanziaria in data 18  aprile  2023,  la  ricorrente  ha  presentato
formale istanza di  rimborso  dell'importo  di  euro  702,21  per  la
maggiore imposta in tesi versata, oltre agli interessi  ed  accessori
di legge, in quanto gli importi accumulati presso il  Fondo  Pensione
dal  1°  gennaio  2007  al   31   dicembre   2017   sarebbero   stati
illegittimamente  assoggettati  a  ritenuta  del  23%  a  titolo   di
tassazione  separata  anziche'  a  ritenuta  del  15%  a  titolo   di
imposizione sostitutiva, in ragione  della  qualifica  di  dipendente
pubblico della ricorrente. 
    5. In diritto, la ricorrente sostiene che la  illegittimita'  del
diniego   tacito   di   rimborso   discende   dalla    illegittimita'
costituzionale del quadro normativo di riferimento,  e  sollecita  il
giudicante  a  sollevare   incidente   di   costituzionalita'   delle
disposizioni che prevedono l'applicazione, per i  pubblici  impiegati
quale la ricorrente, di una aliquota maggiore rispetto a quella, pari
al 15%, che si applica ai dipendenti privati. 
    Evidenzia, in particolare, che ai sensi dell'art. 23, comma 6 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, «Fino all'emanazione del
decreto legislativo di attuazione dell'art. 1, comma 2,  lettera  p),
della legge 23 agosto 2004, n. 243,  ai  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente  la
previgente normativa». 
    La predetta  disposizione  prevedeva  un  regime  transitorio  di
applicazione delle disposizioni  tributarie  introdotte  dal  decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 ai  dipendenti  di  una  pubblica
amministrazione  iscritti  a  una  forma  pensionistica   di   natura
negoziale di cui sono destinatari anziche' del piu' favorevole regime
fiscale introdotto dal decreto legislativo n. 252/2005 con decorrenza
1° gennaio 2007. 
    Ai sensi dell'art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre  2017,  n.
205 (legge di bilancio 2018): 
        «A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  ai  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  si  applicano  le  disposizioni
concernenti la deducibilita' dei premi  e  contributi  versati  e  il
regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto  legislativo
5 dicembre 2005, n.  252.  Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge,   risultano   iscritti   a   forme   pensionistiche
complementari,  le  disposizioni  concernenti  la  deducibilita'  dei
contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  sono  applicabili  a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente
ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti.». 
    In estrema sintesi, dal combinato disposto dell'art. 23, comma 6,
decreto legislativo n. 252/2005 e dell'art. 1, comma  156,  legge  n.
205/2017, si evince che il regime fiscale piu' favorevole  introdotto
dal decreto legislativo n. 252/2005 con decorrenza  1°  gennaio  2007
per i dipendenti privati, si applica ai dipendenti  pubblici  solo  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, cosi' perpetrandosi una  irragionevole
disparita' di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in  danno
dei primi, con violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione. 
    La ricorrente evidenzia  che  la  Corte  costituzionale  ha  gia'
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  23,  comma  6,
decreto legislativo n. 252/2005 sotto altro profilo: in  particolare,
con la sentenza n. 218 del 15 luglio  -  3  ottobre  2019,  la  Corte
costituzionale,  ha   dichiarato   «l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252 (Disciplina  delle  forme  pensionistiche  complementari),  nella
parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale  sia
assoggettato a imposta  ai  sensi  dell'art.  52,  comma  1,  lettera
d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi),
anziche' ai sensi dell'art. 14, commi 4 e  5,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 252 del 2005.» 
    Nella parte motiva, la Corte costituzionale ha rilevato  che  non
sono individuabili elementi  che  giustifichino  ragionevolmente  una
disomogeneita' del trattamento fiscale agevolativo,  riscontrando,  a
sostegno  della  irragionevolezza  della   duplice   disciplina   del
trattamento   tributario,   che    la    prestazione    pensionistica
complementare da sottoporre a tassazione, sia che venga percepita  da
un dipendente privato, sia  che  venga  percepita  da  un  dipendente
pubblico, «e' composta da contributi a  carico  del  lavoratore,  del
datore di lavoro e dal  TFR  maturato  nel  periodo  di  adesione  al
fondo». 
    Ad avviso  della  ricorrente,  dopo  la  pronuncia  n.  218/2019,
sarebbe incontrovertibile che il previgente regime impositivo  ancora
applicabile alle prestazioni di previdenza complementare diverse  dai
riscatti c.d. volontari, riferibili al  montante  accumulato  dal  1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2017 ed erogate  a  dipendenti  pubblici,
risulti in contrasto ed in violazione  con  i  fondamentali  principi
costituzionali fra i quali i principi di solidarieta' sociale di  cui
all'art. 2 della Costituzione, di eguaglianza cui  all'art.  3  della
Costituzione e di capacita' contributiva di  cui  all'art.  53  della
Costituzione. 
    6. Il giudice osserva quanto segue. 
    6.1. Anzitutto, la  presente  fattispecie  ricade  nel  campo  di
applicazione dell'art. 23, comma 6, decreto legislativo n. 252/2005 e
non nel campo di applicazione del successivo  comma  7  del  medesimo
articolo (v. Corte costituzionale n. 257 del 2022). 
    L'art.   23,   comma   7,   riguarda   «i   lavoratori    assunti
antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro  tale  data  risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data  di
entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n.  421».  Invece,  la
ricorrente, secondo  quanto  ella  dichiara  in  giudizio  e  non  e'
contestato  dall'Amministrazione,  «e'  stata   iscritta   al   Fondo
Nazionale Pensione Complementare per  i  Lavoratori  della  Scuola  -
denominato Fondo Scuola Espero, iscritto all'Albo tenuto dalla  Covip
con il n. 145, con decorrenza dal 20 dicembre 2010  al  30  settembre
2021 maturando una posizione individuale di previdenza  complementare
nel periodo dal 1° gennaio 2007 in poi». 
    6.2.  In  relazione  al  trattamento   fiscale   delle   pensioni
integrative, si sono succeduti nel tempo diversi regimi. 
    Per l'effetto: 
        il  decreto  legislativo  n.   124/1993   si   applica   alle
prestazioni previdenziali integrative fino al 31 dicembre 2000; 
        il decreto legislativo n. 47/2000 si applica alle prestazioni
previdenziali integrative dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006; 
        il decreto legislativo n. 252/2005  (art.  11,  comma  6)  si
applica,  nel   settore   dell'impiego   privato   alle   prestazioni
previdenziali integrative maturate a  partire  dal  1°  gennaio  2007
(art. 23, comma 5 decreto legislativo n. 252/2005); per i  dipendenti
pubblici e' previsto un difforme regime  transitorio,  in  quanto  il
successivo comma 6  del  medesimo  art.  23  decreto  legislativo  n.
252/2005, ha differito tale regola, per i dipendenti  pubblici,  fino
all'entrata in vigore del previsto decreto  delegato,  lasciando  nel
frattempo in vigore il regime fiscale previgente (art. 23,  comma  6,
decreto legislativo n. 252/2005). 
    Poiche'  la  delega  non  e'  stata  esercitata,  le  prestazioni
previdenziali dei dipendenti pubblici sono  rimaste  assoggettate  al
regime anteriore al decreto legislativo n.  252/2005,  ben  oltre  la
scadenza  del  termine  per  l'esercizio  della  delega,  in   virtu'
dell'art. 23, comma 6, del medesimo decreto legislativo, e  tanto  e'
accaduto fino al 31 dicembre 2017. 
    Invero, solo con l'art. 1,  comma  156,  legge  n.  205/2017,  il
regime fiscale del decreto legislativo n. 252/2005  e'  stato  esteso
anche alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici, ma  solo
con effetto dal 1° gennaio 2018. Per  le  prestazioni  anteriori,  e'
stata espressamente fatta salva la disciplina previgente. 
    6.3. La Corte costituzionale, con decisione 3  ottobre  2019,  n.
218,  ha  statuito  che  «E'   costituzionalmente   illegittimo,   in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 23,  comma  6,  del
decreto legislativo n.  252/2005,  nella  parte  in  cui  prevede  un
diverso trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati  per
il riscatto di una posizione individuale maturata tra il  2007  e  il
2017  nei  fondi  pensione  negoziali,  a   fronte   di   fattispecie
sostanzialmente omogenee» e, in particolare, la Corte  ha  dichiarato
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 6,  del  decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252  (Disciplina   delle   forme
pensionistiche complementari), nella parte  in  cui  prevede  che  il
riscatto della posizione individuale sia assoggettato  a  imposta  ai
sensi  dell'art.  52,  comma  1,  lettera  d-ter),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi),  anziche'  ai  sensi
dell'art. 14, commi 4 e 5, dello stesso decreto  legislativo  n.  252
del 2005». 
    Tale  declaratoria  di   incostituzionalita'   si   fonda   sulla
disparita' di trattamento tra dipendenti privati e pubblici a  fronte
di forme di previdenza complementare aventi identita' di ratio. 
    6.4.  Tuttavia,  tale  pronuncia  di  incostituzionalita'  ha  un
effetto limitato alla estensione ai dipendenti  pubblici  del  regime
fiscale  del  riscatto,  recato  dagli  articoli  14  e  15,  decreto
legislativo n. 252/2005, e non ha  riguardato  l'art.  11,  comma  6,
medesimo, decreto legislativo che riguarda invece il  regime  fiscale
delle prestazioni pensionistiche. 
    A fronte di una disposizione fiscale di chiara esegesi, non ne e'
possibile una interpretazione  costituzionalmente  orientata  che  ne
tragga, con opera creativa, una diversa norma giuridica, perche' tale
operazione si tradurrebbe in una non consentita disapplicazione della
legge (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 marzo  2021  n.  1765  ord.,
secondo cui, nonostante la  Corte  costituzionale,  con  sentenza  n.
522/2002, abbia dichiarato illegittimo l'art. 66, comma 2 decreto del
Presidente della Repubblica n.  131/1986,  nella  parte  in  cui  non
esclude dalla imposta di registro il rilascio dell'originale o  della
copia della sentenza o di  altro  provvedimento  giurisdizionale  che
debba essere utilizzato per procedere  all'esecuzione  forzata,  tale
pronuncia non puo'  estendersi  in  via  analogica  al  rilascio  del
provvedimento  giurisdizionale  che  debba  essere   utilizzato   per
promuovere il giudizio di ottemperanza; e ha pertanto sollevato nuova
q.l.c. dell'art. 66, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica
n. 131/1986, «in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione  -
nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma  1
non si  applica  al  rilascio  dell'originale  o  della  copia  della
sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che  debba  essere
utilizzato per proporre l'azione di ottemperanza innanzi  al  giudice
amministrativo»). 
    6.5. Indubbiamente pero'  si  manifestano  gli  stessi  dubbi  di
compatibilita'  costituzionale  che  hanno   gia'   portato   a   una
declaratoria di incostituzionalita'  dell'art.  23,  comma  6,  sotto
altro profilo. 
    Occorre  pertanto  dichiarare  rilevante  e  non   manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  23,
comma 6,  decreto  legislativo  n.  252/2005,  per  violazione  degli
articoli 3 e 53 della Costituzione, nella parte  in  cui  prevede  un
diverso trattamento tributario tra dipendenti pubblici e privati,  e,
in  particolare,  per  le  prestazioni  pensionistiche  complementari
corrisposte  a  dipendenti  pubblici,  non   prevede   l'applicazione
dell'art. 11, comma 6, medesimo decreto, dal 1°  gennaio  2007,  come
disposto invece per i dipendenti privati dall'art. 23, comma 5 citato
decreto. 
    Invece, anche ai dipendenti pubblici si sarebbe dovuto  applicare
l'art. 23, comma  5,  secondo  cui  «Per  i  soggetti  che  risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo le  disposizioni  concernenti
la deducibilita' dei premi  e  contributi  versati  e  il  regime  di
tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a  decorrere  dal
1° gennaio 2007». 
    In subordine, tale  equiparazione  si  sarebbe  dovuta  applicare
quanto meno a far data dalla scadenza  del  termine  per  l'esercizio
della delega richiamata dall'art. 23, comma 6. 
    Per le stesse ragioni e' rilevante e non manifestamente infondata
la questione di costituzionalita' dell'art. 1, comma 156, del decreto
legislativo n. 205/2017, laddove  ribadisce  che  «Per  i  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,  risultano   iscritti   a   forme
pensionistiche  complementari,   le   disposizioni   concernenti   la
deducibilita' dei contributi versati e il regime di tassazione  delle
prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre  2005,  n.  252,
sono applicabili a decorrere dal 1°  gennaio  2018.  Per  i  medesimi
soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino
a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.». 
    7. Quanto alla rilevanza della  questione,  valgono  le  seguenti
considerazioni. 
    7.1. Come gia' osservato, la presente fattispecie,  a  differenza
di quella esaminata dalla Corte  costituzionale  nella  pronuncia  di
inammissibilita' n.  257/2022,  ricade  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 23, comma 6, e non  dell'art.  23,  comma  7,  del  decreto
legislativo n. 252/2005. 
    7.2. Non e' possibile, per le ragioni sopra esposte, una  esegesi
costituzionalmente  orientata  dell'art.   23,   comma   5,   decreto
legislativo n. 252/2005 e dell'art. 1 comma 156  decreto  legislativo
n. 205/2017, dato il loro chiaro tenore letterale. 
    7.3. Per le ragioni gia' sopra esposte, il  caso  di  specie  non
ricade  nell'ambito  demolitorio  dell'art.  23,  comma  6,   decreto
legislativo  n.  252/2005  operato  dalla   decisione   della   Corte
costituzionale  n.  218/2019,  che  ha  soppresso   solo   la   norma
discriminatoria relativa al regime fiscale del riscatto  delle  somme
versate a fondi di previdenza complementare, ma non  si  e'  occupata
del regime fiscale delle  prestazioni  pensionistiche.  La  pronuncia
della Corte ha riguardato l'art. 23, comma 6, decreto legislativo  n.
252/2005 solo in correlazione con l'art. 14, commi 4 e 5 del medesimo
decreto, mentre nel caso di specie la questione riguarda  l'art.  23,
comma 6 in correlazione con l'art. 11, comma 6,  decreto  legislativo
n. 252/2005. 
    7.4. Ancora in punto di rilevanza, si osserva che  la  disparita'
di trattamento sopra denunciata e' durata dal 1° gennaio 2007  al  31
dicembre 2017, quindi per 11 anni, ed e' stata eliminata solo dal  1°
gennaio 2018: infatti l'art. 11 comma 6 citato e' stato esteso  anche
ai dipendenti pubblici  solo  con  l'art.  1,  comma  156,  legge  n.
205/2017 e solo a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
    Lo ius superveniens costituito dall'art. 1, comma 156,  legge  n.
205/2017 non priva di rilevanza  la  q.l.c.  nel  presente  giudizio,
perche' il nuovo regime fiscale si applica, dal 1° gennaio 2018, solo
ai ratei di pensione maturati successivamente, e non anche  a  quelli
precedenti, non avendo portata retroattiva (in tal senso, su  analoga
questione  di  costituzionalita'  dell'art.  23,  comma  6,   decreto
legislativo n. 252/2005, v. Corte costituzionale n. 218/2019). 
    Nel  caso  di  specie,  la  ricorrente  rivendica  l'applicazione
dell'art. 11, comma 6, decreto legislativo n. 252/2005 per i  periodi
di imposta anteriori al 2018. 
    8.  In  punto  di  non  manifesta  infondatezza,  si  ravvisa  un
contrasto con  l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto  situazioni
sostanzialmente identiche, ossia le pensioni  complementari,  vengono
trattate in modo diverso e deteriore nel  pubblico  impiego  rispetto
all'impiego privato. 
    Si ravvisa un contrasto anche con l'art. 53  della  Costituzione,
perche' a fronte di una capacita'  contributiva  omogenea  che  viene
manifestata attraverso la percezione di  pensioni  complementari,  si
prevede un trattamento  fiscale  difforme  e  deteriore  nell'impiego
pubblico rispetto all'impiego privato. 
    Giova richiamare quanto affermato dalla  citata  decisione  della
Corte  costituzionale  n.  218/2019,  in  cui  si  afferma   che   si
discriminano: «due  fattispecie  caratterizzate  da  una  sostanziale
omogeneita', con violazione del principio dell'eguaglianza tributaria
e  una  conseguente  incidenza  sul  contesto  sociale.   7.   -   La
ricostruzione del quadro normativo evidenzia, infatti, che  non  sono
individuabili  elementi   che   giustifichino   ragionevolmente   una
disomogeneita' del trattamento fiscale agevolativo. Tale  conclusione
trova, peraltro, conferma nella stessa evoluzione legislativa che  ha
sempre mantenuto equiparate le due  posizioni,  salva  l'eccezione  -
concretizzatasi nella normativa del decreto legislativo  n.  252  del
2005 - derivante dalla parentesi dovuta alla  mancata  attuazione  di
una  parte  della  legge  delega  n.  243  del   2004.   E'   inoltre
significativo che lo stesso legislatore, con  l'art.  1,  comma  156,
della legge n. 205 del 2017, abbia successivamente provveduto  -  pur
con l'eccezione dei montanti delle prestazioni accumulate fino al  1°
gennaio 2018  -  a  ristabilire  una  situazione  di  omogeneita'  di
trattamento. (...) non sono conferenti il  richiamo  alla  stabilita'
del rapporto di lavoro pubblico e al maggiore importo dei trattamenti
pensionistici obbligatori percepiti dai dipendenti pubblici;  e  cio'
in  disparte  l'assenza  di  un'adeguata  dimostrazione   di   questa
specifica affermazione. Ne' l'uno ne' l'altro dei due caratteri sono,
in ogni caso, in grado di offrire una valida ragione a sostegno della
ragionevolezza della duplice disciplina  del  trattamento  tributario
del riscatto, quale prestazione pensionistica complementare: sia  che
venga percepita da un dipendente privato, sia che venga percepita  da
un dipendente pubblico. In entrambi i casi, infatti,  la  prestazione
sottoposta a tassazione  e'  composta  da  contributi  a  carico  del
lavoratore, del datore di lavoro e dal TFR maturato  nel  periodo  di
adesione al fondo. A fronte di tale dato, se si puo' affermare che la
durata  del  rapporto   di   lavoro   (specialmente   ove   a   tempo
indeterminato)  e  le  garanzie   di   stabilita'   influiscono   sul
complessivo  funzionamento  della  previdenza  complementare  per   i
lavoratori dipendenti, basato sulla continuita'  dei  conferimenti  e
sulla  durata  della  gestione  a  capitalizzazione,  quegli   stessi
elementi  sono  inidonei  a   integrare   un   valido   criterio   di
differenziazione dei lavoratori quali soggetti passivi  del  rapporto
tributario. Cio' in quanto la stabilita' del rapporto di  lavoro  non
e'  carattere  indefettibile  ed  esclusivo  del  settore   pubblico;
peraltro  la  disciplina  tributaria  rimane  diversa  anche   quando
l'aderente sia un dipendente pubblico assunto  a  tempo  determinato.
(...) Quanto all'entita' del trattamento  pensionistico  riconosciuto
dal sistema di previdenza obbligatorio,  l'argomento  dell'Avvocatura
sembra fare riferimento al piu' favorevole criterio di determinazione
della pensione secondo il sistema retributivo; si tratta,  pero',  di
una prospettiva fallace perche' i  dipendenti  pubblici  che  possono
aderire a un fondo pensione sono coloro ai quali fin dall'inizio  del
loro rapporto di lavoro si applicano sia il regime  di  TFR,  sia  il
nuovo sistema di  calcolo  contributivo  delle  pensioni,  introdotto
dalla legge n. 335 del 1995, al pari dei dipendenti privati.  Venendo
in rilievo per  entrambe  le  categorie  di  lavoratori  il  medesimo
criterio   di   quantificazione   del    trattamento    pensionistico
obbligatorio, cade  il  presupposto  su  cui  dovrebbe  poggiarsi  la
giustificazione   del   differente   trattamento   tributario   delle
prestazioni di  previdenza  complementare  in  ragione  della  natura
pubblica o privata del rapporto di lavoro dell'aderente». 
    9. In conclusione, il giudizio va sospeso e va rimessa alla Corte
costituzionale la questione di costituzionalita' dell'art. 23,  comma
6, decreto legislativo n. 252/2005 e dell'art. 1, comma 156,  decreto
legislativo n. 205/2017 in relazione  agli  articoli  3  e  53  della
Costituzione. 
    A  cura  della  Segreteria,  alla  Corte  costituzionale   andra'
trasmessa la presente ordinanza unitamente  agli  atti  di  causa,  e
segnatamente atti difensivi e documenti depositati dalle parti. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La  Corte  in  composizione  monocratica,   non   definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti gli  articoli  134  della
Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;  23
della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  comma  6,  del  decreto
legislativo n.  252/2005,  e  dell'art.  1,  comma  156  del  decreto
legislativo n. 205/2017 in relazione  agli  articoli  3  e  53  della
Costituzione, nei sensi di cui in motivazione. 
    Dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che a cura della  segreteria  della  sezione  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti del Senato e
della Camera dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, in merito e in ordine alle spese. 
 
                       Il Giudice: De Nictolis