Reg. ord. n. 89 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Trento  del 12/01/2026

Tra: G. S.



Oggetto:

Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen.) alla partecipazione a specifici percorsi di recupero – Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato – Omessa previsione della possibilità per il giudice di valutare le condizioni economiche dell’imputato, ovvero omessa previsione della gratuità della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l’onere economico a carico dello Stato anticipatario – Violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di legalità, della finalità rieducativa della pena e della personalità della responsabilità penale – Contrasto con il principio convenzionale del diritto a un processo equo.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 165  Co. 5
legge  del 19/07/2019  Num. 69  Art. 6  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 25    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.