Reg. ord. n. 89 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Trento del 12/01/2026
Tra: G. S.
Oggetto:
Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen.) alla partecipazione a specifici percorsi di recupero – Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato – Omessa previsione della possibilità per il giudice di valutare le condizioni economiche dell’imputato, ovvero omessa previsione della gratuità della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l’onere economico a carico dello Stato anticipatario – Violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di legalità, della finalità rieducativa della pena e della personalità della responsabilità penale – Contrasto con il principio convenzionale del diritto a un processo equo.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6