Reg. ord. n. 89 del 2026 pubbl. su G.U. del 10/06/2026 n. 23
Ordinanza del Tribunale di Trento del 12/01/2026
Tra: G. S.
Oggetto:
Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen.) alla partecipazione a specifici percorsi di recupero – Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato – Omessa previsione della possibilità per il giudice di valutare le condizioni economiche dell’imputato, ovvero omessa previsione della gratuità della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l’onere economico a carico dello Stato anticipatario – Violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di legalità, della finalità rieducativa della pena e della personalità della responsabilità penale – Contrasto con il principio convenzionale del diritto a un processo equo.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 25 Co. 2
Costituzione Art. 27 Co. 1
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Testo dell'ordinanza
N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2026
Ordinanza del 12 gennaio 2026 del Tribunale di Trento nel
procedimento penale a carico di G. S..
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione
per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di
maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cod. pen.) alla
partecipazione a specifici percorsi di recupero - Previsione che
gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono
a carico del condannato - Omessa previsione della possibilita' per
il giudice di valutare le condizioni economiche dell'imputato,
ovvero omessa previsione della gratuita' della frequentazione del
relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l'onere
economico a carico dello Stato anticipatario.
- Codice penale, art. 165, quinto comma, in combinato disposto con
l'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche al
codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni
in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di
genere).
(GU n. 23 del 10-06-2026)
TRIBUNALE DI TRENTO
Ufficio del Giudice dell'esecuzione
Il Giudice dell'esecuzione, dott. Marco Tamburrino, a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 novembre 2025,
nel procedimento di esecuzione a carico di G. S. ; vista la memoria
depositata da parte dalla difesa dell'imputato, con la quale il
medesimo ha chiesto che venga sollevata questione di legittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 165, comma V del
codice penale e dall'art. 6 della legge n. 69 del 19 luglio 2019, in
relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 24 comma III, 27 commi
I e III e 117, comma I della Costituzione in relazione all'art. 6
della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo; letti i
relativi atti del fascicolo;
Osserva
Il presente procedimento esecutivo si basa su sentenza
pronunciata dal Tribunale di Trento, in data 28 novembre 2023, a
carico di G. S. , per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art.
572 del codice penale, pronuncia in base alla quale il predetto
risulta essere stato condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 8
di reclusione, con concessione in favore dello stesso del beneficio
della sospensione condizionale della pena, subordinata alla
frequentazione di corso antiviolenza nelle relazioni familiari, da
frequentare entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza.
Sulla base del detto titolo esecutivo, l'Ufficio Esecuzione della
Procura della Repubblica ha chiesto che fosse verificato, da parte
del giudicante, l'effettivo adempimento dell'imputato degli obblighi
ai quali il medesimo e' stato sottoposto con la suddetta pronuncia.
Il difensore, in esito alla fissazione della relativa udienza,
depositava memoria nella quale solleva questione di legittimita'
costituzionale evidenziando, in particolare, la irragionevolezza
della previsione di cui all'art. 165, comma V del codice penale,
rispetto alla diversa previsione dettata in tema di sospensione
condizionale della pena al primo comma della medesima disposizione,
nella parte in cui si da' al giudice il potere o facolta' di
subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al
risarcimento del danno ed alle relative restituzioni.
Viene, quindi, argomentato che, nel caso di sentenza di condanna,
con sospensione condizionale della pena, subordinata al risarcimento
del pregiudizio economico subito, il giudice della cognizione deve
valutare le reali condizioni economiche del condannato, onde
verificare se lo stesso sia in grado o meno di effettuare il
pagamento entro il termine fissato.
La disposizione di cui all'art. 165, comma I del codice penale,
pero', prevede in termini di potere tale facolta' del giudice essendo
l'incipit stesso della relativa disposizione in tal senso scritto
laddove viene enunciato che: «la sospensione condizionale della pena
puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle
restituzioni al pagamento della somma liquidata a titolo di
risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso».
Con riferimento, invece, alla disposizione di cui all'art. 165,
comma V del codice penale, la norma, secondo la difesa dello S. , non
prevede una facolta', ovvero un potere da parte del giudice, connesso
con oneri discrezionali di valutazione sulle condizioni economiche,
in caso di condanna per uno dei reati ivi indicati, dovendo
l'imputato essere sempre e comunque tenuto alla frequentazione del
relativo corso, essendo il beneficio di legge, connesso alla non
eseguibilita' della relativa pena comminata, alla frequenza con
almeno cadenza bisettimanale ed al superamento con esito favorevole
del percorso presso il relativo ente.
Da precisare, in tale ambito, che, come elemento peculiare nella
suddetta ipotesi, la normativa di cui al combinato disposto di cui
all'art. 165, comma V del codice penale e di cui all'art. 6, comma II
ultimo periodo della legge n. 69/2019 prevede che il relativo onere
economico della frequentazione del detto percorso di recupero e' da
porsi integralmente a carico del soggetto condannato.
Nel caso sottoposto all'attenzione dello scrivente giudicante,
non e' possibile il pagamento del corso, considerato che l'imputato
risulta essere soggetto in condizioni di indigenza come dimostrato
dalla relativa documentazione prodotta ed allegata alla relativa
memoria depositata (percezione come entrate di sola pensione minima
sociale per circa euro 830 mensili, con onere mensile fisso del
canone di locazione e spese ordinarie - allegati 5 e 6 della
memoria).
In tal senso, si manifesta la rilevanza e non manifesta
infondatezza della questione che viene sottoposta all'attenzione
della Ecc.ma Corte costituzionale adita.
Nell'ipotesi in cui, del resto, vi sia stata disponibilita'
economica all'effettuazione del percorso di recupero, dinanzi al
giudice dell'esecuzione penale, in caso di esito positivo dello
stesso perverra' relazione conclusiva dell'ente, con attestazione del
relativo iter effettuato, da parte dell'imputato, con conseguente
provvedimento, che confermera' la concessione della sospensione
condizionale della pena, concessa con la pronuncia di merito.
In un meccanismo siffatto, si rileva che, non essendo dato al
giudice alcun potere di valutazione in merito alla possibilita' del
condannato di pagare il relativo corso, egli dovra' comunque
applicare il disposto dell'art. 165, comma V del codice penale, anche
se considerate le relative condizioni di indigenza dello stesso egli
ben sa, sin dalla fase del giudizio, che trattasi di obbligo che
l'imputato non potra' in alcun modo adempiere, essendo il relativo
onere economico a suo esclusivo carico.
La norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale non
prevede, infatti, alcun potere discrezionale, dicendo espressamente
che la sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata alla
realizzazione del percorso.
Su tali basi, in questi casi, in ipotesi di richiesta di verifica
dell'adempimento dei relativi obblighi, da parte dell'imputato in
sede esecutiva, o il giudice dovra' arrivare a ritenere sussistente
una impossibilita' assoluta da parte del condannato, di partecipare
al relativo corso, verificando se sia possibile in tal caso o meno,
la concessione della mera sospensione condizionale della pena, ex
art. 163, comma I del codice penale, snaturando, pero', in tal caso
la natura assegnata dal legislatore al relativo istituto,
disapplicando la norma di cui all'art. 165, comma V del codice
penale, nella ipotesi della violenza di genere e nelle relazioni
familiari, ovvero altra ipotesi possibile e' quella del rinvio del
procedimento esecutivo ad libitum, in attesa che l'imputato si
procuri la provvista necessaria al relativo adempimento.
Sotto tale aspetto, infatti, l'istituto premiale della
sospensione condizionale e' volutamente subordinato alla
frequentazione del corso, proprio per cercare di attuare forme di
prevenzione volte alla ricaduta dell'imputato in fatti della medesima
specie e caratterizzazione, in un'ottica di natura rieducativa
conforme a quello che e' il canone di cui all'art. 27 della Carta
costituzionale, nell'ottica applicativa concreta dell'art. 133 del
codice penale.
Una interpretazione giudiziale siffatta disapplica, pero', di
fatto l'istituto, non apparendo possibile che si applichi la semplice
sospensione condizionale della pena, nella ipotesi di cui ai reati
connessi con la violenza nelle relazioni familiari e quella di
genere, senza la frequentazione del relativo corso, posto chela norma
di cui all'art. 165, comma V del codice penale appare di portata
speciale, rispetto a quella di cui all'art. 163, comma I del codice
penale, dovendo, altrimenti, il giudicante, se ritenesse non
applicabile tale norma disporre il rinvio del procedimento esecutivo,
in attesa che il condannato reperisca risorse idonee a pagare il
corrispettivo dovuto al relativo ente.
Tale lettura ed interpretazione non appare, ad avviso dello
scrivente giudicante, come ritenuto da parte della difesa del
condannato, conforme ai principi costituzionali.
Anche in termini di esecuzione penale, di pene comminate nei
riguardi di soggetto condannato per vari reati, tra i quali rientrino
quelli di cui ai casi di violenza nelle relazioni familiari e di
genere, si pone il rilevante problema di avere, di fatto, con una
applicazione dell'istituto del rinvio del procedimento esecutivo,
sopramenzionato, una impossibilita' di eseguire la relativa pena
comminata.
In particolare, lo scrivente giudice a quo rileva la violazione
dell'art. 3 della Carta costituzionale, nella parte in cui un
siffatto meccanismo operativo permette al soggetto indigente di non
accedere al relativo programma del corso, volto al recupero del
medesimo in ottica general-preventiva ed a fare in modo che si eviti
il piu' possibile che si ripetano medesime condotte, mentre il
soggetto che ha la relativa disponibilita' economica, in realta', ben
puo' usufruire del relativo percorso terapeutico.
Il tutto rende evidente che, per il soggetto imputato, che
risulta avere la relativa disponibilita' economica puo' essere
attuata la relativa finalita', prevista dalla norma di cui all'art.
165, comma V del codice penale, con concreta possibilita' rieducativa
e di reinserimento sociale, mentre per quel che concerne il soggetto
indigente questo scopo che il legislatore si e' prefisso, in
un'ottica di tipo rieducativo non puo' in alcun modo essere
perseguito.
Si tratta, pertanto, di non perseguire la ratio, che e' sottesa
al disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale e che il
legislatore, attuando la relativa in materia di cc.dd. reati da
Codice rosso ha voluto perseguire.
Il giudice dell'esecuzione, del resto, viene a trovarsi in un
vero e proprio impasse logico/giuridico, dovendo verificarsi se e'
possibile o meno interpretare il relativo disposto normativo in
un'ottica costituzionalmente orientata e pertanto concedere, in caso
di impossibilita' di pagare il relativo corso, la mera sospensione
condizionale della pena ex art. 163, comma I del codice penale, nella
ricorrenza dei presupposti di legge (fatto che pero' porta ad
applicare norma diversa e disapplicare quella specifica del caso
concreto), non potendo di certo procedere a revocare il beneficio
concesso, applicando in malam partem la norma, circostanza che si
ripercuoterebbe a danno dell'imputato e delle sue condizioni
economiche, portando anche alla esecuzione della pena irrogata, con
notevole pregiudizio dello stesso.
Una interpretazione di tal fatta, pero', porta inevitabilmente,
come esposto, a non applicare di fatto al soggetto indigente mai la
norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale, in aperta
violazione di legge, costituendo la possibile applicazione del
disposto di cui all'art. 163 del codice penale un mero salvacondotto,
per non andare contra reum, in caso di impossibilita' del medesimo di
adempiere per fatti allo stesso non imputabili, con la revoca del
beneficio ovvero con la sospensione ad libitum del procedimento
esecutivo. Per vero, poi, occorre osservare che una lettura siffatta
si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 delle preleggi,
posto che l'art. 165, comma V del codice penale appare essere norma
con peculiari elementi di specializzazione, rispetto a quella
generale di cui all'art. 163, comma I del codice penale, non
apparendo, pertanto, applicabile il disposto generale, se non come
possibile interpretazione abrogante, la norma di cui all'art. 165,
comma V del codice penale nei casi di impossibilita' assoluta non
imputabile al condannato di frequentazione e pagamento del corso di
recupero.
In linea di principio, il silenzio del legislatore non puo'
essere inteso dall'interprete come decisivo nell'uno o nell'altro
senso, dal momento che al criterio ubi lex voluit dixit, ubi tacuit
noluit puo' agevolmente opporsi la normale applicabilita'
dell'analogia, legis o iuris, quale strumento idoneo a colmare le
lacune lasciate aperte del legislatore, salvo che sussistano
specifici impedimenti all'uso di tale strumento, quale segnatamente
la natura eccezionale della disciplina di cui si tratta.
Lo scrivente giudicante, peraltro, e' ben a conoscenza, in ogni
caso, dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimita',
a mente del quale: «qualora la sospensione condizionale della pena
sia stata subordinata, ai sensi dell'art. 165, comma quinto, del
codice penale, alla partecipazione ed al superamento di percorsi di
recupero, l'inosservanza degli obblighi non comporta la revoca
automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare
quanto eventualmente allegato dal condannato al fine di dimostrare
l'impossibilita' ad adempiere dovuta a causa a lui non imputabile»
(Cass. 9 febbraio 2025, n. 9223), domandandosi, pero', se una
interpretazione siffatta non si ponga in contrasto con la natura
dell'istituto della sospensione condizionale della pena, nell'ipotesi
di reati come i maltrattamenti in famiglia, la violenza di genere. e
nelle relazioni familiari, nonche' se la stessa non appaia non
conforme ai principi costituzionali di uguaglianza, di legalita'
della pena, di personalizzazione della responsabilita' penale.
Dalla lettura della suddetta pronuncia e di altre similari,
infatti, si pone l'inevitabile problema per il giudicante, in caso di
impossibilita' per il condannato di adempiere per condizioni
personali non imputabili di indigenza, di quale scelta espletare,
ovvero se sia possibile in un'ottica costituzionalmente orientata di
concedere comunque all'imputato la semplice sospensione condizionale
della pena, con disapplicazione della norma suddetta di cui all'art.
165, comma V del codice penale (con i dubbi sopraesposti sulla
fattibilita' ditale scelta), ovvero di rinviare il procedimento di
esecuzione sulla verifica dell'adempimento del relativo obbligo, di
continuo, fino alla accertata disponibilita' economica del
condannato, oppure di procedere con interpretazione in malam partem
ai danni dell'imputato, con revoca del beneficio di legge per
condizioni economiche non sufficienti, per pagare il relativo corso
di recupero, non risultando pero' le stesse imputabili al medesimo.
Il tutto, oltre a creare indubbiamente un «vuoto» normativo, non
risultando essere una ipotesi espressamente disciplinata, stride
fortemente, ad avviso dello scrivente giudice remittente, con il
principio di uguaglianza, stabilito nella nostra Carta costituzionale
all'art. 3, nonche' con il principio rieducativo cui la pena
comminata deve inevitabilmente tendere, ex art. 27 della
Costituzione, essendo l'istituto della sospensione condizionale,
volto, come noto, a fare in modo che si sospenda l'esecuzione della
pena con dovere, pero', del condannato nell'ipotesi di cui all'art.
165, comma V del codice penale, per le ipotesi delittuose ivi
previste, di frequentare apposito corso, che porti ad evitare la
commissione di nuovi fatti della medesima specie, la recidiva negli
stessi ed a riconciliare eventualmente il reo con la vittima della
sua condotta, nell'ottica della rieducazione del reo e del suo
reinserimento corretto nella societa' civile.
Si finisce per privare il condannato di uno strumento essenziale,
per consentire al giudice di calibrare la risposta sanzionatoria, a
tutte le peculiarita' del reato commesso e alle specifiche
caratteristiche del condannato: incluse la valutazione del suo
effettivo rischio di recidiva e la necessita' di favorirne il
percorso rieducativo evitando, per quanto possibile, gli effetti
desocializzanti e criminogeni della pena detentiva breve. E cio' in
violazione del principio costituzionale della personalita' della
responsabilita' penale di cui all'art. 27, primo comma, Costituzione,
che esige l'individualizzazione della sanzione rispetto al singolo
fatto di reato e alla situazione del singolo condannato (ex multis,
sentenze n. 91 del 2024, punto 9 del Considerato in diritto; n. 86
del 2024, punto 5.8. del Considerato in diritto; n. 197 del 2023,
punto 5.5.1. del Considerato in diritto; n. 195 del 2023, punto 6.1.
del Considerato in diritto; n. 40 del 2023, punto 5.2. del
Considerato in diritto; n. 222 del 2018, punti 7.1. e 7.2. del
Considerato in diritto). La sospensione condizionale - introdotta in
Italia dalla legge 26 giugno 1904, n. 267 (Sospensione della
esecuzione delle sentenze di condanna) per i condannati a pena
detentiva di norma non superiore alla durata di sei mesi, poi
progressivamente estesa sino a raggiungere i limiti attuali - fu sin
dalla sua origine, del resto, pensata come funzionale ad assicurare
nel condannato per reati di non particolare gravita' un effetto di
monito associato alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi
confronti, risparmiandogli, tuttavia, in particolare nel caso di
prima condanna, l'esperienza del carcere. Da tempo la dottrina aveva,
in effetti, mostrato come le pene detentive brevi - troppo brevi per
provocare un cammino di rieducazione, ma gia' idonee a esporre il
condannato all'influenza di subculture criminali e, comunque, a
interrompere le sue relazioni affettive, familiari, sociali,
lavorative con la comunita' - producessero importanti effetti
criminogeni e desocializzanti (sul punto, sentenza n. 28 del 2022,
punto 5.1. del Considerato in diritto).
Tale ratio essenziale e' ancor oggi alla base dell'istituto. E
cio' in piena armonia con il principio costituzionale della finalita'
rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Costituzione:
finalita' che la sospensione condizionale persegue, peraltro, non
solo in forma negativa - evitando i menzionati effetti criminogeni e
desocializzanti della pena detentiva breve -, ma anche attraverso la
minaccia di revoca del beneficio, che stimola l'astensione da
ulteriori reati da parte del condannato durante il periodo di
sospensione, nonche' attraverso gli obblighi riparatori,
ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono o debbono
essere imposti al condannato ai sensi dell'art. 165 del codice
penale, conferendo cosi' un contenuto risocializzativo anche
«positivo» al beneficio. Del resto, lo stesso principio
costituzionale di legalita' della pena, sancito dall'art. 25, comma
II della Carta costituzionale impone che vi sia un adeguamento della
relativa risposta punitiva dello Stato, nei rispettivi casi concreti,
in termini di uguaglianza e/o di differenziazione tra gli stessi,
imponendo che la responsabilita' penale sia quanto piu' possibile
personale e ritagliata la pena, cosi' come la sua sospensione
condizionale, sul singolo caso in maniera adeguata e razionale, senza
distinzione in base alla solvibilita' o meno del condannato.
La detta condizione sociale non puo', per vero, giammai essere
elemento dirimente, per applicare in un modo o in un altro il
relativo istituto, non apparendo giustificata legislativamente la
relativa scelta di porre sempre e comunque il relativo onere
economico, a carico del condannato.
Non si vede, pertanto, il perche', di fronte al medesimo fatto
reato, di maltrattamento in famiglia, ovvero di violenza sessuale, vi
sia una differenziazione di trattamento in sede esecutiva,
differenziandosi le ipotesi e le relative conseguenze in termini
esecutivi in concreto, per le sole condizioni economiche del
condannato.
Il tutto, infatti, costituisce indubitabile grave vulnus al
funzionamento del sistema, in modo corretto, imponendosi un
intervento della Ecc.ma Corte costituzionale adita, affinche' la
medesima si pronunci sulla incostituzionalita' del combinato disposto
di cui all'art. 165, comma V del codice penale, con quanto previsto
dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019, nella parte in cui non
prevedono il potere del giudice di valutare le condizioni economiche
dell'imputato, al fine di concedere la sospensione condizionale della
pena alla frequentazione del relativo corso, ex art. 165, comma V del
codice penale, non potendo il giudice applicare il solo disposto di
cui all'art. 163, comma I del codice penale, in presenza di possibile
prognosi favorevole sulla astensione dalla commissione di nuovi
ulteriori reati, ovvero nella parte in cui non prevede la gratuita'
della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo
eventualmente il relativo onere economico a carico dello Stato
anticipatario.
La norma di cui all'art. 165, comma V del codice penale, del
resto, considerato quanto previsto dall'art. 6, comma II pone
espressamente a carico dell'imputato le spese per la frequentazione
del relativo corso, non potendo, pertanto, essere il detto onere
economico essere posto neanche dal giudicante a carico dello Stato,
anche qualora si tratti di imputato ammesso al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato.
Su tali basi, il remittente sommessamente osserva che le dette
interpretazioni, pur se possono apparire costituzionalmente orientate
e portare il giudicante a non sollevare la questione di
costituzionalita', apparendo esserci una possibile interpretazione
salvifica del dettato normativo, tuttavia, portano a regimi
differenziati dipendenti da condizioni personali non imputabili, come
nel caso di specie e l'esegesi giurisprudenziale effettuata in tal
senso si permette di dubitare che possa apparire conforme ai principi
costituzionali sopra enunciati.
Del resto, come noto, per la giurisprudenza della Ecc.ma Corte
costituzionale adita, affinche' sia adempiuto «il dovere del
rimettente di interpretare la normativa in senso conforme alla
Costituzione (ogni volta che cio' sia permesso dalla lettera della
legge e dal contesto logico-normativo entro cui essa si colloca:
sentenza n. 36 del 2016)» e' richiesto «accurato ed esaustivo esame
delle alternative poste a disposizione dal dibattito
giurisprudenziale, se del caso per discostarsene motivatamente. Solo
se avviene cio', infatti, si puo' dire che l'interpretazione
adeguatrice e' stata davvero "consapevolmente esclusa" dal rimettente
(sentenza n. 221 del 2015)».
Si puo' dire, in sintesi, che oggi appare nettamente prevalente
l'indirizzo per cui la questione puo' ritenersi ammissibile ove la
«possibilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata
della disposizione oggetto del giudizio» sia stata «tentata e
consapevolmente scartata dal rimettente». E che «cio' non esclude
che, nell'esaminare il merito della questione sottoposta al suo
esame, questa Corte sia a sua volta tenuta a verificare l'esistenza
di alternative ermeneutiche, che consentano di interpretare la
disposizione impugnata in modo conforme alla Costituzione» (sent. n.
69 del 2017).
La norma di cui si sospetta l'incostituzionalita', peraltro,
appare, in tal senso, non conforme neanche al c.d. principio di
ragionevolezza, che anche la stessa Corte costituzionale ha ritenuto
piu' volte parametro di valutazione, per verificare la conformita' di
norme al dettato della Carta fondamentale e delle scelte legislative,
come corollario dell'intero sistema legislativo di qualsivoglia
settore.
Per vero, la Corte costituzionale si e' spinta fino a definire il
sindacato costituzionale di ragionevolezza come eccesso di potere
legislativo, mutuando il concetto dall'analoga figura del diritto
amministrativo, ritenendo a riguardo che uno scrutinio che
direttamente investa il merito delle scelte del legislatore, e'
possibile soltanto ove l'opzione normativa contrasti in modo
manifesto con il canone della ragionevolezza, vale a dire si
appalesi, in concreto, come espressione di un uso distorto della
discrezionalita', che raggiunga una soglia di evidenza tale da
atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi' dire, sintomatica
di eccesso di potere e, dunque, di sviamento rispetto alle
attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa
(sentenza n. 313 del 1995). Si tratta, tuttavia, di un accostamento
che vale piu' come suggestione che come definizione, proprio in
ragione del diverso orizzonte che fa da sfondo alla figura
sintomatica (la legge in un caso, il principio/valore costituzionale
dall'altro). E d'altra parte, la stessa Corte, altrove, aveva
perentoriamente escluso l'ipotizzabilita' stessa di un vizio di
eccesso di potere legislativo, rilevabile dalla Corte (sentenza n. 37
del 1969).
Cio' posto, e' comunque vero che il canone di ragionevolezza
viene normalmente descritto attraverso figure consolidate che, in
qualche misura, appaiono come sintomatiche del vizio di legittimita'
costituzionale o dell'assenza del vizio medesimo. E cosi' la
ragionevolezza viene, di volta in volta, rappresentata come coerenza,
congruenza, congruita', proporzionalita', necessita', misura,
pertinenza, e cosi' via.
La coerenza e' rispondenza logica della norma rispetto al fine
perseguito dalla legge ovvero alla sua ratio. Difetta la
ragionevolezza laddove «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la
sua ratio» (sentenza 43 del 1997); benche' non ogni incoerenza o
imprecisione di una normativa possa venire in questione ai fini dello
scrutinio di costituzionalita' (sentenza 434 del 2002).
La coerenza logica della norma puo' essere riferita anche al
sistema, al quadro normativo o ai principi generali del sistema.
Nella sentenza n. 84 del 1997, la Corte afferma infatti che: «la
semplice constatazione che le due norme poste a raffronto facciano
parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che sia
irragionevole il risultato normativo: il canone della ragionevolezza
deve trovare applicazione non solo all'interno dei singoli comparti
normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema».
Talora la valutazione sulla coerenza investe direttamente il
sistema, riconoscendone l'intrinseca coerenza/incoerenza ovvero la
distonia (sentenze nn. 3 e 26 del 2007).
La ragionevolezza si manifesta anche come non arbitrarieta',
quando la scelta legislativa sia sostenuta da una ragione
giustificatrice sufficiente ovvero non si presenti come
costituzionalmente intollerabile (sentenza n. 206 del 1999).
Il sindacato di ragionevolezza puo' consistere anche in una
valutazione circa la proporzionalita', la congruita', l'adeguatezza,
l'eccessivita', l'equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo,
misura) rispetto al fine perseguito. In questi casi il criterio del
giudizio di ragionevolezza non si risolve nei termini di una
valutazione di conformita', quanto piuttosto in termini di non
difformita' / accettabilita' / plausibilita' di una certa scelta
legislativa.
In altri casi, il controllo di ragionevolezza si occupa di
relazioni piu' complesse, cio' accade quando la Corte si occupa di
una norma in relazione a piu' principi o valori costituzionali. Negli
anni Settanta, si e' diffusa la formula - divenuta poi consueta - del
«ragionevole bilanciamento di interessi ad opera, del legislatore».
La Corte riconosce che bilanciare valori e interessi diversi
appartiene al legislatore, ma essa interviene con un proprio
bilanciamento quando l'equilibrio definito dal legislatore si
presenti, dal punto di vista della Costituzione, non soddisfacente e
si voglia ristabilire un equilibrio in cui il sacrificio di un
diritto rispetto ad un'altra/altri sia accettabile ovvero corrisponda
al minimo necessario.
La sentenza n. 469 del 1991 ha enunciato un «paradigma logico
proprio dei giudizi di ragionevolezza: innanzitutto, bisogna
individuare quali siano gli interessi di rilievo costituzionale che
il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella sua discrezionale
ponderazione degli interessi attinenti ai due casi trattati
differentemente e, quindi, occorre raffrontare il particolare
bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunziata con la
gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta
stabilita nelle norme costituzionali».
Nella giurisprudenza piu' recente, talvolta la ragionevolezza e'
declinata nella formula della «ragionevolezza e proporzionalita'»
ovvero del «ragionevole e proporzionato bilanciamento». La sentenza
n. 1130 del 1988 definisce il giudizio di ragionevolezza come
giudizio di proporzionalita', distinguendolo espressamente dal
giudizio di merito; la sentenza n. 220 del 1995 chiarisce che il
principio di proporzionalita' «rappresenta una diretta espressione
del generale canone di ragionevolezza».
Sotto altro profilo, la normativa di cui al combinato disposto di
cui all'art. 165, comma V del codice penale, con quanto previsto
dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019 appare non conforme neanche
al parametro costituzionale di cui all'art. 6 della Convenzione per
la Salvaguardia dei diritti dell'uomo, norma che prevede il diritto
per l'imputato ad un processo equo, valendo la disposizione, pero',
non solamente per la relativa fase di giudizio, relativa
all'accertamento della responsabilita' penale, ma anche per quel che
riguarda la fase esecutiva, come nel caso di specie.
Non appare, del resto, equo e corretto, che l'imputato condannato
non possa avere alcun accesso al percorso di recupero da condotte
violente, in quanto in condizioni di palese difficolta' economica,
ne' apparendo possibile che il procedimento concernente la decisione
sulla conferma o meno della concessione in capo allo stesso del
beneficio della sospensione condizionale della pena sia sospeso ad
libitum, senza decisione alcuna in merito, ovvero con applicazione
della norma che da' la possibilita' di riconoscere al medesimo la
sospensione condizionale della pena ex art. 163, comma I del codice
penale senza permettere di fatto il ben possibile effetto
risocializzante connesso con l'effettuazione del percorso di
recupero.
L'art. 6 della CEDU impone, infatti, nella sua interpretazione
piu' ampia, che per l'imputato il processo risulti equo, anche nella
fase di esecuzione, con certezza in merito anche alla concreta
possibilita' che l'ordinamento prevede nella norma di cui all'art.
165, comma V del codice penale di evitare gli effetti criminogeni e
desocializzanti della pena detentiva breve e, dall'altro, prevenire
la commissione di nuovi reati da parte del condannato, attraverso la
minaccia di revoca del beneficio e favorendone il percorso di
risocializzazione, attraverso gli obblighi di recupero che possono
essere associati al beneficio. Su tali basi, lo scrivente giudice
remittente ritiene ammissibile, rilevante e fondata la relativa
questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto di
cui all'art. 165, comma V del codice penale, in combinato disposto,
con quanto previsto dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019 per
violazione degli articoli 3, 25 comma II, 27, comma 1 e 3, nonche'
dell'art. 117 Costituzione con riferimento, all'art. 6 della
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
sollevando l'incidente di costituzionalita' di fronte alla Ecc.ma
Corte costituzionale adita.
P. Q. M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, legge costituzionale
n. 1/1948 e 23 e ss. della legge n. 87/1953;
Solleva questione di legittimita' costituzionale del combinato
disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale, in combinato
disposto, con quanto previsto dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019
per violazione degli articoli 3, 25 comma II, 27, comma 1 e 3; della
Costituzione, nonche' dell'art. 117 Costituzione con riferimento
all'art. 6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti
dell'uomo.
Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione, del
termine di prescrizione, fino alla definizione del giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la
comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.
Trento, 12 gennaio 2026
Il giudice: Tamburrino