Reg. ord. n. 89 del 2026 pubbl. su G.U. del 10/06/2026 n. 23

Ordinanza del Tribunale di Trento  del 12/01/2026

Tra: G. S.



Oggetto:

Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Subordinazione per determinate categorie di reati (nella specie, per il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 cod. pen.) alla partecipazione a specifici percorsi di recupero – Previsione che gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero sono a carico del condannato – Omessa previsione della possibilità per il giudice di valutare le condizioni economiche dell’imputato, ovvero omessa previsione della gratuità della frequentazione del relativo programma terapeutico, ponendo eventualmente l’onere economico a carico dello Stato anticipatario – Violazione dei principi di ragionevolezza, di eguaglianza, di legalità, della finalità rieducativa della pena e della personalità della responsabilità penale – Contrasto con il principio convenzionale del diritto a un processo equo.

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 165  Co. 5
legge  del 19/07/2019  Num. 69  Art. 6  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 25    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2026

Ordinanza  del  12  gennaio  2026  del  Tribunale   di   Trento   nel
procedimento penale a carico di G. S.. 
 
Reati e pene - Sospensione condizionale della pena  -  Subordinazione
  per determinate categorie di reati (nella specie, per il  reato  di
  maltrattamenti in famiglia di cui  all'art.  572  cod.  pen.)  alla
  partecipazione a specifici percorsi di recupero  -  Previsione  che
  gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero  sono
  a carico del condannato - Omessa previsione della possibilita'  per
  il giudice di  valutare  le  condizioni  economiche  dell'imputato,
  ovvero omessa previsione della gratuita' della  frequentazione  del
  relativo  programma  terapeutico,  ponendo  eventualmente   l'onere
  economico a carico dello Stato anticipatario. 
- Codice penale, art. 165, quinto comma, in  combinato  disposto  con
  l'art. 6, comma 2, della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Modifiche  al
  codice penale, al codice di procedura penale e  altre  disposizioni
  in materia di tutela delle  vittime  di  violenza  domestica  e  di
  genere). 


(GU n. 23 del 10-06-2026)

 
                         TRIBUNALE DI TRENTO 
                 Ufficio del Giudice dell'esecuzione 
 
    Il   Giudice   dell'esecuzione,   dott.   Marco   Tamburrino,   a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 novembre  2025,
nel procedimento di esecuzione a carico di G. S. ; vista  la  memoria
depositata da parte dalla  difesa  dell'imputato,  con  la  quale  il
medesimo ha chiesto che venga  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale del combinato disposto  dell'art.  165,  comma  V  del
codice penale e dall'art. 6 della legge n. 69 del 19 luglio 2019,  in
relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 3, 24 comma III, 27 commi
I e III e 117, comma I della Costituzione  in  relazione  all'art.  6
della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo; letti  i
relativi atti del fascicolo; 
 
                               Osserva 
 
    Il  presente  procedimento  esecutivo   si   basa   su   sentenza
pronunciata dal Tribunale di Trento, in  data  28  novembre  2023,  a
carico di G. S. , per il reato di maltrattamenti in famiglia ex  art.
572 del codice penale, pronuncia  in  base  alla  quale  il  predetto
risulta essere stato condannato alla pena finale di anni 1 e  mesi  8
di reclusione, con concessione in favore dello stesso  del  beneficio
della  sospensione  condizionale   della   pena,   subordinata   alla
frequentazione di corso antiviolenza nelle  relazioni  familiari,  da
frequentare entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza. 
    Sulla base del detto titolo esecutivo, l'Ufficio Esecuzione della
Procura della Repubblica ha chiesto che fosse  verificato,  da  parte
del giudicante, l'effettivo adempimento dell'imputato degli  obblighi
ai quali il medesimo e' stato sottoposto con la suddetta pronuncia. 
    Il difensore, in esito alla fissazione  della  relativa  udienza,
depositava memoria nella  quale  solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale  evidenziando,  in  particolare,  la  irragionevolezza
della previsione di cui all'art. 165,  comma  V  del  codice  penale,
rispetto alla diversa  previsione  dettata  in  tema  di  sospensione
condizionale della pena al primo comma della  medesima  disposizione,
nella parte in cui  si  da'  al  giudice  il  potere  o  facolta'  di
subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al
risarcimento del danno ed alle relative restituzioni. 
    Viene, quindi, argomentato che, nel caso di sentenza di condanna,
con sospensione condizionale della pena, subordinata al  risarcimento
del pregiudizio economico subito, il giudice  della  cognizione  deve
valutare  le  reali  condizioni  economiche  del   condannato,   onde
verificare se lo  stesso  sia  in  grado  o  meno  di  effettuare  il
pagamento entro il termine fissato. 
    La disposizione di cui all'art. 165, comma I del  codice  penale,
pero', prevede in termini di potere tale facolta' del giudice essendo
l'incipit stesso della relativa disposizione  in  tal  senso  scritto
laddove viene enunciato che: «la sospensione condizionale della  pena
puo'   essere   subordinata   all'adempimento   dell'obbligo    delle
restituzioni  al  pagamento  della  somma  liquidata  a   titolo   di
risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso». 
    Con riferimento, invece, alla disposizione di cui  all'art.  165,
comma V del codice penale, la norma, secondo la difesa dello S. , non
prevede una facolta', ovvero un potere da parte del giudice, connesso
con oneri discrezionali di valutazione sulle  condizioni  economiche,
in  caso  di  condanna  per  uno  dei  reati  ivi  indicati,  dovendo
l'imputato essere sempre e comunque tenuto  alla  frequentazione  del
relativo corso, essendo il beneficio  di  legge,  connesso  alla  non
eseguibilita' della  relativa  pena  comminata,  alla  frequenza  con
almeno cadenza bisettimanale ed al superamento con  esito  favorevole
del percorso presso il relativo ente. 
    Da precisare, in tale ambito, che, come elemento peculiare  nella
suddetta ipotesi, la normativa di cui al combinato  disposto  di  cui
all'art. 165, comma V del codice penale e di cui all'art. 6, comma II
ultimo periodo della legge n. 69/2019 prevede che il  relativo  onere
economico della frequentazione del detto percorso di recupero  e'  da
porsi integralmente a carico del soggetto condannato. 
    Nel caso sottoposto all'attenzione  dello  scrivente  giudicante,
non e' possibile il pagamento del corso, considerato  che  l'imputato
risulta essere soggetto in condizioni di  indigenza  come  dimostrato
dalla relativa documentazione  prodotta  ed  allegata  alla  relativa
memoria depositata (percezione come entrate di sola  pensione  minima
sociale per circa euro 830  mensili,  con  onere  mensile  fisso  del
canone di locazione  e  spese  ordinarie  -  allegati  5  e  6  della
memoria). 
    In  tal  senso,  si  manifesta  la  rilevanza  e  non   manifesta
infondatezza della  questione  che  viene  sottoposta  all'attenzione
della Ecc.ma Corte costituzionale adita. 
    Nell'ipotesi in cui,  del  resto,  vi  sia  stata  disponibilita'
economica all'effettuazione del  percorso  di  recupero,  dinanzi  al
giudice dell'esecuzione penale,  in  caso  di  esito  positivo  dello
stesso perverra' relazione conclusiva dell'ente, con attestazione del
relativo iter effettuato, da  parte  dell'imputato,  con  conseguente
provvedimento,  che  confermera'  la  concessione  della  sospensione
condizionale della pena, concessa con la pronuncia di merito. 
    In un meccanismo siffatto, si rileva che,  non  essendo  dato  al
giudice alcun potere di valutazione in merito alla  possibilita'  del
condannato  di  pagare  il  relativo  corso,  egli  dovra'   comunque
applicare il disposto dell'art. 165, comma V del codice penale, anche
se considerate le relative condizioni di indigenza dello stesso  egli
ben sa, sin dalla fase del giudizio,  che  trattasi  di  obbligo  che
l'imputato non potra' in alcun modo adempiere,  essendo  il  relativo
onere economico a suo esclusivo carico. 
    La norma di cui all'art. 165,  comma  V  del  codice  penale  non
prevede, infatti, alcun potere discrezionale,  dicendo  espressamente
che la sospensione condizionale della pena e' sempre subordinata alla
realizzazione del percorso. 
    Su tali basi, in questi casi, in ipotesi di richiesta di verifica
dell'adempimento dei relativi obblighi,  da  parte  dell'imputato  in
sede esecutiva, o il giudice dovra' arrivare a  ritenere  sussistente
una impossibilita' assoluta da parte del condannato,  di  partecipare
al relativo corso, verificando se sia possibile in tal caso  o  meno,
la concessione della mera sospensione  condizionale  della  pena,  ex
art. 163, comma I del codice penale, snaturando, pero', in  tal  caso
la  natura  assegnata   dal   legislatore   al   relativo   istituto,
disapplicando la norma di  cui  all'art.  165,  comma  V  del  codice
penale, nella ipotesi della violenza  di  genere  e  nelle  relazioni
familiari, ovvero altra ipotesi possibile e' quella  del  rinvio  del
procedimento esecutivo  ad  libitum,  in  attesa  che  l'imputato  si
procuri la provvista necessaria al relativo adempimento. 
    Sotto  tale   aspetto,   infatti,   l'istituto   premiale   della
sospensione   condizionale   e'    volutamente    subordinato    alla
frequentazione del corso, proprio per cercare  di  attuare  forme  di
prevenzione volte alla ricaduta dell'imputato in fatti della medesima
specie  e  caratterizzazione,  in  un'ottica  di  natura  rieducativa
conforme a quello che e' il canone di cui  all'art.  27  della  Carta
costituzionale, nell'ottica applicativa concreta  dell'art.  133  del
codice penale. 
    Una interpretazione giudiziale  siffatta  disapplica,  pero',  di
fatto l'istituto, non apparendo possibile che si applichi la semplice
sospensione condizionale della pena, nella ipotesi di  cui  ai  reati
connessi con la  violenza  nelle  relazioni  familiari  e  quella  di
genere, senza la frequentazione del relativo corso, posto chela norma
di cui all'art. 165, comma V del  codice  penale  appare  di  portata
speciale, rispetto a quella di cui all'art. 163, comma I  del  codice
penale,  dovendo,  altrimenti,  il  giudicante,  se   ritenesse   non
applicabile tale norma disporre il rinvio del procedimento esecutivo,
in attesa che il condannato reperisca  risorse  idonee  a  pagare  il
corrispettivo dovuto al relativo ente. 
    Tale lettura ed  interpretazione  non  appare,  ad  avviso  dello
scrivente  giudicante,  come  ritenuto  da  parte  della  difesa  del
condannato, conforme ai principi costituzionali. 
    Anche in termini di esecuzione  penale,  di  pene  comminate  nei
riguardi di soggetto condannato per vari reati, tra i quali rientrino
quelli di cui ai casi di violenza  nelle  relazioni  familiari  e  di
genere, si pone il rilevante problema di avere,  di  fatto,  con  una
applicazione dell'istituto del  rinvio  del  procedimento  esecutivo,
sopramenzionato, una impossibilita'  di  eseguire  la  relativa  pena
comminata. 
    In particolare, lo scrivente giudice a quo rileva  la  violazione
dell'art. 3  della  Carta  costituzionale,  nella  parte  in  cui  un
siffatto meccanismo operativo permette al soggetto indigente  di  non
accedere al relativo programma  del  corso,  volto  al  recupero  del
medesimo in ottica general-preventiva ed a fare in modo che si  eviti
il piu' possibile  che  si  ripetano  medesime  condotte,  mentre  il
soggetto che ha la relativa disponibilita' economica, in realta', ben
puo' usufruire del relativo percorso terapeutico. 
    Il tutto rende  evidente  che,  per  il  soggetto  imputato,  che
risulta  avere  la  relativa  disponibilita'  economica  puo'  essere
attuata la relativa finalita', prevista dalla norma di  cui  all'art.
165, comma V del codice penale, con concreta possibilita' rieducativa
e di reinserimento sociale, mentre per quel che concerne il  soggetto
indigente  questo  scopo  che  il  legislatore  si  e'  prefisso,  in
un'ottica  di  tipo  rieducativo  non  puo'  in  alcun  modo   essere
perseguito. 
    Si tratta, pertanto, di non perseguire la ratio, che  e'  sottesa
al disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale e  che  il
legislatore, attuando la relativa  in  materia  di  cc.dd.  reati  da
Codice rosso ha voluto perseguire. 
    Il giudice dell'esecuzione, del resto, viene  a  trovarsi  in  un
vero e proprio impasse logico/giuridico, dovendo  verificarsi  se  e'
possibile o meno  interpretare  il  relativo  disposto  normativo  in
un'ottica costituzionalmente orientata e pertanto concedere, in  caso
di impossibilita' di pagare il relativo corso,  la  mera  sospensione
condizionale della pena ex art. 163, comma I del codice penale, nella
ricorrenza dei  presupposti  di  legge  (fatto  che  pero'  porta  ad
applicare norma diversa e  disapplicare  quella  specifica  del  caso
concreto), non potendo di certo procedere  a  revocare  il  beneficio
concesso, applicando in malam partem la  norma,  circostanza  che  si
ripercuoterebbe  a  danno  dell'imputato  e  delle   sue   condizioni
economiche, portando anche alla esecuzione della pena  irrogata,  con
notevole pregiudizio dello stesso. 
    Una interpretazione di tal fatta, pero',  porta  inevitabilmente,
come esposto, a non applicare di fatto al soggetto indigente  mai  la
norma di cui all'art. 165, comma  V  del  codice  penale,  in  aperta
violazione  di  legge,  costituendo  la  possibile  applicazione  del
disposto di cui all'art. 163 del codice penale un mero salvacondotto,
per non andare contra reum, in caso di impossibilita' del medesimo di
adempiere per fatti allo stesso non imputabili,  con  la  revoca  del
beneficio ovvero con  la  sospensione  ad  libitum  del  procedimento
esecutivo. Per vero, poi, occorre osservare che una lettura  siffatta
si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 14 delle preleggi,
posto che l'art. 165, comma V del codice penale appare  essere  norma
con  peculiari  elementi  di  specializzazione,  rispetto  a   quella
generale di  cui  all'art.  163,  comma  I  del  codice  penale,  non
apparendo, pertanto, applicabile il disposto generale,  se  non  come
possibile interpretazione abrogante, la norma di  cui  all'art.  165,
comma V del codice penale nei casi  di  impossibilita'  assoluta  non
imputabile al condannato di frequentazione e pagamento del  corso  di
recupero. 
    In linea di principio,  il  silenzio  del  legislatore  non  puo'
essere inteso dall'interprete come  decisivo  nell'uno  o  nell'altro
senso, dal momento che al criterio ubi lex voluit dixit,  ubi  tacuit
noluit   puo'   agevolmente   opporsi   la   normale   applicabilita'
dell'analogia, legis o iuris, quale strumento  idoneo  a  colmare  le
lacune  lasciate  aperte  del  legislatore,  salvo   che   sussistano
specifici impedimenti all'uso di tale strumento,  quale  segnatamente
la natura eccezionale della disciplina di cui si tratta. 
    Lo scrivente giudicante, peraltro, e' ben a conoscenza,  in  ogni
caso, dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di legittimita',
a mente del quale: «qualora la sospensione  condizionale  della  pena
sia stata subordinata, ai sensi  dell'art.  165,  comma  quinto,  del
codice penale, alla partecipazione ed al superamento di  percorsi  di
recupero,  l'inosservanza  degli  obblighi  non  comporta  la  revoca
automatica del beneficio, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare
quanto eventualmente allegato dal condannato al  fine  di  dimostrare
l'impossibilita' ad adempiere dovuta a causa a  lui  non  imputabile»
(Cass. 9  febbraio  2025,  n.  9223),  domandandosi,  pero',  se  una
interpretazione siffatta non si ponga  in  contrasto  con  la  natura
dell'istituto della sospensione condizionale della pena, nell'ipotesi
di reati come i maltrattamenti in famiglia, la violenza di genere.  e
nelle relazioni familiari,  nonche'  se  la  stessa  non  appaia  non
conforme ai principi  costituzionali  di  uguaglianza,  di  legalita'
della pena, di personalizzazione della responsabilita' penale. 
    Dalla lettura della  suddetta  pronuncia  e  di  altre  similari,
infatti, si pone l'inevitabile problema per il giudicante, in caso di
impossibilita'  per  il  condannato   di   adempiere per   condizioni
personali non imputabili di indigenza,  di  quale  scelta  espletare,
ovvero se sia possibile in un'ottica costituzionalmente orientata  di
concedere comunque all'imputato la semplice sospensione  condizionale
della pena, con disapplicazione della norma suddetta di cui  all'art.
165, comma V del  codice  penale  (con  i  dubbi  sopraesposti  sulla
fattibilita' ditale scelta), ovvero di rinviare  il  procedimento  di
esecuzione sulla verifica dell'adempimento del relativo  obbligo,  di
continuo,  fino   alla   accertata   disponibilita'   economica   del
condannato, oppure di procedere con interpretazione in  malam  partem
ai danni  dell'imputato,  con  revoca  del  beneficio  di  legge  per
condizioni economiche non sufficienti, per pagare il  relativo  corso
di recupero, non risultando pero' le stesse imputabili al medesimo. 
    Il tutto, oltre a creare indubbiamente un «vuoto» normativo,  non
risultando essere  una  ipotesi  espressamente  disciplinata,  stride
fortemente, ad avviso dello  scrivente  giudice  remittente,  con  il
principio di uguaglianza, stabilito nella nostra Carta costituzionale
all'art.  3,  nonche'  con  il  principio  rieducativo  cui  la  pena
comminata  deve   inevitabilmente   tendere,   ex   art.   27   della
Costituzione,  essendo  l'istituto  della  sospensione  condizionale,
volto, come noto, a fare in modo che si sospenda  l'esecuzione  della
pena con dovere, pero', del condannato nell'ipotesi di  cui  all'art.
165, comma V  del  codice  penale,  per  le  ipotesi  delittuose  ivi
previste, di frequentare apposito corso,  che  porti  ad  evitare  la
commissione di nuovi fatti della medesima specie, la  recidiva  negli
stessi ed a riconciliare eventualmente il reo con  la  vittima  della
sua condotta, nell'ottica  della  rieducazione  del  reo  e  del  suo
reinserimento corretto nella societa' civile. 
    Si finisce per privare il condannato di uno strumento essenziale,
per consentire al giudice di calibrare la risposta  sanzionatoria,  a
tutte  le  peculiarita'  del  reato  commesso   e   alle   specifiche
caratteristiche  del  condannato:  incluse  la  valutazione  del  suo
effettivo rischio  di  recidiva  e  la  necessita'  di  favorirne  il
percorso rieducativo evitando,  per  quanto  possibile,  gli  effetti
desocializzanti e criminogeni della pena detentiva breve. E  cio'  in
violazione del  principio  costituzionale  della  personalita'  della
responsabilita' penale di cui all'art. 27, primo comma, Costituzione,
che esige l'individualizzazione della sanzione  rispetto  al  singolo
fatto di reato e alla situazione del singolo condannato  (ex  multis,
sentenze n. 91 del 2024, punto 9 del Considerato in  diritto;  n.  86
del 2024, punto 5.8. del Considerato in diritto;  n.  197  del  2023,
punto 5.5.1. del Considerato in diritto; n. 195 del 2023, punto  6.1.
del  Considerato  in  diritto;  n.  40  del  2023,  punto  5.2.   del
Considerato in diritto; n. 222  del  2018,  punti  7.1.  e  7.2.  del
Considerato in diritto). La sospensione condizionale - introdotta  in
Italia  dalla  legge  26  giugno  1904,  n.  267  (Sospensione  della
esecuzione delle sentenze  di  condanna)  per  i  condannati  a  pena
detentiva di norma  non  superiore  alla  durata  di  sei  mesi,  poi
progressivamente estesa sino a raggiungere i limiti attuali - fu  sin
dalla sua origine, del resto, pensata come funzionale  ad  assicurare
nel condannato per reati di non particolare gravita'  un  effetto  di
monito associato alla  sentenza  di  condanna  pronunciata  nei  suoi
confronti, risparmiandogli, tuttavia,  in  particolare  nel  caso  di
prima condanna, l'esperienza del carcere. Da tempo la dottrina aveva,
in effetti, mostrato come le pene detentive brevi - troppo brevi  per
provocare un cammino di rieducazione, ma gia'  idonee  a  esporre  il
condannato all'influenza  di  subculture  criminali  e,  comunque,  a
interrompere  le  sue  relazioni   affettive,   familiari,   sociali,
lavorative  con  la  comunita'  -  producessero  importanti   effetti
criminogeni e desocializzanti (sul punto, sentenza n.  28  del  2022,
punto 5.1. del Considerato in diritto). 
    Tale ratio essenziale e' ancor oggi alla  base  dell'istituto.  E
cio' in piena armonia con il principio costituzionale della finalita'
rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Costituzione:
finalita' che la sospensione  condizionale  persegue,  peraltro,  non
solo in forma negativa - evitando i menzionati effetti criminogeni  e
desocializzanti della pena detentiva breve -, ma anche attraverso  la
minaccia  di  revoca  del  beneficio,  che  stimola  l'astensione  da
ulteriori reati  da  parte  del  condannato  durante  il  periodo  di
sospensione,   nonche'   attraverso    gli    obblighi    riparatori,
ripristinatori o di recupero che, secondo i casi, possono  o  debbono
essere imposti al  condannato  ai  sensi  dell'art.  165  del  codice
penale,  conferendo  cosi'  un   contenuto   risocializzativo   anche
«positivo»   al   beneficio.   Del   resto,   lo   stesso   principio
costituzionale di legalita' della pena, sancito dall'art.  25,  comma
II della Carta costituzionale impone che vi sia un adeguamento  della
relativa risposta punitiva dello Stato, nei rispettivi casi concreti,
in termini di uguaglianza e/o di  differenziazione  tra  gli  stessi,
imponendo che la responsabilita' penale  sia  quanto  piu'  possibile
personale e  ritagliata  la  pena,  cosi'  come  la  sua  sospensione
condizionale, sul singolo caso in maniera adeguata e razionale, senza
distinzione in base alla solvibilita' o meno del condannato. 
    La detta condizione sociale non puo', per  vero,  giammai  essere
elemento dirimente, per applicare  in  un  modo  o  in  un  altro  il
relativo istituto, non  apparendo  giustificata  legislativamente  la
relativa  scelta  di  porre  sempre  e  comunque  il  relativo  onere
economico, a carico del condannato. 
    Non si vede, pertanto, il perche', di fronte  al  medesimo  fatto
reato, di maltrattamento in famiglia, ovvero di violenza sessuale, vi
sia  una  differenziazione  di   trattamento   in   sede   esecutiva,
differenziandosi le ipotesi e  le  relative  conseguenze  in  termini
esecutivi  in  concreto,  per  le  sole  condizioni  economiche   del
condannato. 
    Il tutto,  infatti,  costituisce  indubitabile  grave  vulnus  al
funzionamento  del  sistema,  in  modo   corretto,   imponendosi   un
intervento della Ecc.ma  Corte  costituzionale  adita,  affinche'  la
medesima si pronunci sulla incostituzionalita' del combinato disposto
di cui all'art. 165, comma V del codice penale, con  quanto  previsto
dall'art. 6, comma II, legge n.  69/2019,  nella  parte  in  cui  non
prevedono il potere del giudice di valutare le condizioni  economiche
dell'imputato, al fine di concedere la sospensione condizionale della
pena alla frequentazione del relativo corso, ex art. 165, comma V del
codice penale, non potendo il giudice applicare il solo  disposto  di
cui all'art. 163, comma I del codice penale, in presenza di possibile
prognosi favorevole  sulla  astensione  dalla  commissione  di  nuovi
ulteriori reati, ovvero nella parte in cui non prevede  la  gratuita'
della frequentazione  del  relativo  programma  terapeutico,  ponendo
eventualmente il  relativo  onere  economico  a  carico  dello  Stato
anticipatario. 
    La norma di cui all'art. 165, comma  V  del  codice  penale,  del
resto,  considerato  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  II  pone
espressamente a carico dell'imputato le spese per  la  frequentazione
del relativo corso, non potendo,  pertanto,  essere  il  detto  onere
economico essere posto neanche dal giudicante a carico  dello  Stato,
anche  qualora  si  tratti  di  imputato  ammesso  al  beneficio  del
patrocinio a spese dello Stato. 
    Su tali basi, il remittente sommessamente osserva  che  le  dette
interpretazioni, pur se possono apparire costituzionalmente orientate
e  portare  il  giudicante  a   non   sollevare   la   questione   di
costituzionalita', apparendo esserci  una  possibile  interpretazione
salvifica  del  dettato  normativo,  tuttavia,   portano   a   regimi
differenziati dipendenti da condizioni personali non imputabili, come
nel caso di specie e l'esegesi giurisprudenziale  effettuata  in  tal
senso si permette di dubitare che possa apparire conforme ai principi
costituzionali sopra enunciati. 
    Del resto, come noto, per la giurisprudenza  della  Ecc.ma  Corte
costituzionale  adita,  affinche'  sia  adempiuto  «il   dovere   del
rimettente di  interpretare  la  normativa  in  senso  conforme  alla
Costituzione (ogni volta che cio' sia permesso  dalla  lettera  della
legge e dal contesto logico-normativo  entro  cui  essa  si  colloca:
sentenza n. 36 del 2016)» e' richiesto «accurato ed  esaustivo  esame
delle   alternative    poste    a    disposizione    dal    dibattito
giurisprudenziale, se del caso per discostarsene motivatamente.  Solo
se  avviene  cio',  infatti,  si  puo'  dire  che   l'interpretazione
adeguatrice e' stata davvero "consapevolmente esclusa" dal rimettente
(sentenza n. 221 del 2015)». 
    Si puo' dire, in sintesi, che oggi appare  nettamente  prevalente
l'indirizzo per cui la questione puo' ritenersi  ammissibile  ove  la
«possibilita' di  una  interpretazione  costituzionalmente  orientata
della  disposizione  oggetto  del  giudizio»  sia  stata  «tentata  e
consapevolmente scartata dal rimettente». E  che  «cio'  non  esclude
che, nell'esaminare il  merito  della  questione  sottoposta  al  suo
esame, questa Corte sia a sua volta tenuta a  verificare  l'esistenza
di  alternative  ermeneutiche,  che  consentano  di  interpretare  la
disposizione impugnata in modo conforme alla Costituzione» (sent.  n.
69 del 2017). 
    La norma di  cui  si  sospetta  l'incostituzionalita',  peraltro,
appare, in tal senso, non  conforme  neanche  al  c.d.  principio  di
ragionevolezza, che anche la stessa Corte costituzionale ha  ritenuto
piu' volte parametro di valutazione, per verificare la conformita' di
norme al dettato della Carta fondamentale e delle scelte legislative,
come  corollario  dell'intero  sistema  legislativo  di  qualsivoglia
settore. 
    Per vero, la Corte costituzionale si e' spinta fino a definire il
sindacato costituzionale di ragionevolezza  come  eccesso  di  potere
legislativo, mutuando il concetto  dall'analoga  figura  del  diritto
amministrativo,  ritenendo  a  riguardo   che   uno   scrutinio   che
direttamente investa il  merito  delle  scelte  del  legislatore,  e'
possibile  soltanto  ove  l'opzione  normativa  contrasti   in   modo
manifesto  con  il  canone  della  ragionevolezza,  vale  a  dire  si
appalesi, in concreto, come espressione  di  un  uso  distorto  della
discrezionalita', che  raggiunga  una  soglia  di  evidenza  tale  da
atteggiarsi alla stregua di una figura, per cosi'  dire,  sintomatica
di  eccesso  di  potere  e,  dunque,  di  sviamento   rispetto   alle
attribuzioni che  l'ordinamento  assegna  alla  funzione  legislativa
(sentenza n. 313 del 1995). Si tratta, tuttavia, di  un  accostamento
che vale piu' come  suggestione  che  come  definizione,  proprio  in
ragione  del  diverso  orizzonte  che  fa  da  sfondo   alla   figura
sintomatica (la legge in un caso, il principio/valore  costituzionale
dall'altro).  E  d'altra  parte,  la  stessa  Corte,  altrove,  aveva
perentoriamente escluso  l'ipotizzabilita'  stessa  di  un  vizio  di
eccesso di potere legislativo, rilevabile dalla Corte (sentenza n. 37
del 1969). 
    Cio' posto, e' comunque vero  che  il  canone  di  ragionevolezza
viene normalmente descritto attraverso  figure  consolidate  che,  in
qualche misura, appaiono come sintomatiche del vizio di  legittimita'
costituzionale  o  dell'assenza  del  vizio  medesimo.  E  cosi'   la
ragionevolezza viene, di volta in volta, rappresentata come coerenza,
congruenza,   congruita',   proporzionalita',   necessita',   misura,
pertinenza, e cosi' via. 
    La coerenza e' rispondenza logica della norma  rispetto  al  fine
perseguito  dalla  legge  ovvero   alla   sua   ratio.   Difetta   la
ragionevolezza laddove «la legge manca il suo obiettivo e tradisce la
sua ratio» (sentenza 43 del 1997);  benche'  non  ogni  incoerenza  o
imprecisione di una normativa possa venire in questione ai fini dello
scrutinio di costituzionalita' (sentenza 434 del 2002). 
    La coerenza logica della norma  puo'  essere  riferita  anche  al
sistema, al quadro normativo o  ai  principi  generali  del  sistema.
Nella sentenza n. 84 del 1997, la  Corte  afferma  infatti  che:  «la
semplice constatazione che le due norme poste  a  raffronto  facciano
parte di sistemi distinti ed autonomi non basta ad escludere che  sia
irragionevole il risultato normativo: il canone della  ragionevolezza
deve trovare applicazione non solo all'interno dei  singoli  comparti
normativi, ma anche con riguardo all'intero sistema». 
    Talora la valutazione  sulla  coerenza  investe  direttamente  il
sistema, riconoscendone l'intrinseca  coerenza/incoerenza  ovvero  la
distonia (sentenze nn. 3 e 26 del 2007). 
    La ragionevolezza si  manifesta  anche  come  non  arbitrarieta',
quando  la  scelta  legislativa  sia   sostenuta   da   una   ragione
giustificatrice   sufficiente   ovvero   non   si    presenti    come
costituzionalmente intollerabile (sentenza n. 206 del 1999). 
    Il sindacato di  ragionevolezza  puo'  consistere  anche  in  una
valutazione circa la proporzionalita', la congruita',  l'adeguatezza,
l'eccessivita', l'equilibrio, ecc., del mezzo (strumento, meccanismo,
misura) rispetto al fine perseguito. In questi casi il  criterio  del
giudizio  di  ragionevolezza  non  si  risolve  nei  termini  di  una
valutazione di  conformita',  quanto  piuttosto  in  termini  di  non
difformita' / accettabilita' /  plausibilita'  di  una  certa  scelta
legislativa. 
    In altri casi,  il  controllo  di  ragionevolezza  si  occupa  di
relazioni piu' complesse, cio' accade quando la Corte  si  occupa  di
una norma in relazione a piu' principi o valori costituzionali. Negli
anni Settanta, si e' diffusa la formula - divenuta poi consueta - del
«ragionevole bilanciamento di interessi ad opera,  del  legislatore».
La  Corte  riconosce  che  bilanciare  valori  e  interessi   diversi
appartiene  al  legislatore,  ma  essa  interviene  con  un   proprio
bilanciamento  quando  l'equilibrio  definito  dal   legislatore   si
presenti, dal punto di vista della Costituzione, non soddisfacente  e
si voglia ristabilire un  equilibrio  in  cui  il  sacrificio  di  un
diritto rispetto ad un'altra/altri sia accettabile ovvero corrisponda
al minimo necessario. 
    La sentenza n. 469 del 1991 ha  enunciato  un  «paradigma  logico
proprio  dei  giudizi  di   ragionevolezza:   innanzitutto,   bisogna
individuare quali siano gli interessi di rilievo  costituzionale  che
il legislatore ha ritenuto di far prevalere nella  sua  discrezionale
ponderazione  degli  interessi  attinenti  ai   due   casi   trattati
differentemente  e,  quindi,  occorre  raffrontare   il   particolare
bilanciamento operato dal legislatore nell'ipotesi denunziata con  la
gerarchia dei valori coinvolti nella scelta legislativa quale risulta
stabilita nelle norme costituzionali». 
    Nella giurisprudenza piu' recente, talvolta la ragionevolezza  e'
declinata nella formula  della  «ragionevolezza  e  proporzionalita'»
ovvero del «ragionevole e proporzionato bilanciamento».  La  sentenza
n. 1130  del  1988  definisce  il  giudizio  di  ragionevolezza  come
giudizio  di  proporzionalita',  distinguendolo   espressamente   dal
giudizio di merito; la sentenza n. 220  del  1995  chiarisce  che  il
principio di proporzionalita' «rappresenta  una  diretta  espressione
del generale canone di ragionevolezza». 
    Sotto altro profilo, la normativa di cui al combinato disposto di
cui all'art. 165, comma V del  codice  penale,  con  quanto  previsto
dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019 appare non  conforme  neanche
al parametro costituzionale di cui all'art. 6 della  Convenzione  per
la Salvaguardia dei diritti dell'uomo, norma che prevede  il  diritto
per l'imputato ad un processo equo, valendo la  disposizione,  pero',
non  solamente  per  la   relativa   fase   di   giudizio,   relativa
all'accertamento della responsabilita' penale, ma anche per quel  che
riguarda la fase esecutiva, come nel caso di specie. 
    Non appare, del resto, equo e corretto, che l'imputato condannato
non possa avere alcun accesso al percorso  di  recupero  da  condotte
violente, in quanto in condizioni di  palese  difficolta'  economica,
ne' apparendo possibile che il procedimento concernente la  decisione
sulla conferma o meno della  concessione  in  capo  allo  stesso  del
beneficio della sospensione condizionale della pena  sia  sospeso  ad
libitum, senza decisione alcuna in merito,  ovvero  con  applicazione
della norma che da' la possibilita' di  riconoscere  al  medesimo  la
sospensione condizionale della pena ex art. 163, comma I  del  codice
penale  senza  permettere  di  fatto   il   ben   possibile   effetto
risocializzante  connesso  con  l'effettuazione   del   percorso   di
recupero. 
    L'art. 6 della CEDU impone, infatti,  nella  sua  interpretazione
piu' ampia, che per l'imputato il processo risulti equo, anche  nella
fase di esecuzione,  con  certezza  in  merito  anche  alla  concreta
possibilita' che l'ordinamento prevede nella norma  di  cui  all'art.
165, comma V del codice penale di evitare gli effetti  criminogeni  e
desocializzanti della pena detentiva breve e,  dall'altro,  prevenire
la commissione di nuovi reati da parte del condannato, attraverso  la
minaccia di  revoca  del  beneficio  e  favorendone  il  percorso  di
risocializzazione, attraverso gli obblighi di  recupero  che  possono
essere associati al beneficio. Su tali  basi,  lo  scrivente  giudice
remittente ritiene  ammissibile,  rilevante  e  fondata  la  relativa
questione di legittimita' costituzionale del  combinato  disposto  di
cui all'art. 165, comma V del codice penale, in  combinato  disposto,
con quanto previsto dall'art. 6,  comma  II,  legge  n.  69/2019  per
violazione degli articoli 3, 25 comma II, 27, comma 1  e  3,  nonche'
dell'art.  117  Costituzione  con  riferimento,  all'art.   6   della
Convenzione  Europea  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo,
sollevando l'incidente di costituzionalita'  di  fronte  alla  Ecc.ma
Corte costituzionale adita. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione,  legge  costituzionale
n. 1/1948 e 23 e ss. della legge n. 87/1953; 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale  del  combinato
disposto di cui all'art. 165, comma V del codice penale, in combinato
disposto, con quanto previsto dall'art. 6, comma II, legge n. 69/2019
per violazione degli articoli 3, 25 comma II, 27, comma 1 e 3;  della
Costituzione, nonche'  dell'art.  117  Costituzione  con  riferimento
all'art. 6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei  diritti
dell'uomo. 
    Sospende il giudizio in corso, con conseguente  sospensione,  del
termine  di  prescrizione,  fino  alla   definizione   del   giudizio
incidentale davanti alla Corte costituzionale; 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale. 
    Manda  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per   la
comunicazione ai Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della
Camera dei deputati. 
      Trento, 12 gennaio 2026 
 
                                               Il giudice: Tamburrino