Reg. ord. n. 75 del 2026 pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20
Ordinanza del Tribunale di Milano del 08/09/2025
Tra: M.E. O.
Oggetto:
Patrocinio a spese dello Stato – Fallimento e procedure concorsuali – Anticipazione delle spese dall’erario in caso di mancanza di denaro, per gli atti richiesti, dalla legge tra i beni compresi nel fallimento – Omessa previsione che sono spese anticipate dall’erario “le spese e onorari” al liquidatore della liquidazione controllata – Denunciato assetto normativo che non consente al liquidatore della procedura di liquidazione controllata di beneficiare della liquidazione del compenso, con anticipazione a carico dell’erario, a differenza di quanto avviene per il curatore della procedura maggiore – Scelta normativa irragionevole poiché priva di motivazione idonea a giustificare la limitazione dell’estensione dell’anticipazione da parte dell’Erario alle sole spese e onorari del curatore della procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale, benché la procedura di liquidazione controllata sia equiparabile per struttura e funzione a quella di liquidazione giudiziale – Ingiustificato trattamento per il liquidatore che rimarrebbe del tutto insoddisfatto nelle proprie legittime aspettative economiche conseguenti all’incarico professionale, non avendo la garanzia di ottenere l’effettiva e quantomeno minima remunerazione del lavoro svolto - Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 36
Testo dell'ordinanza
N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 settembre 2025
Ordinanza dell'8 settembre 2025 del Tribunale di Milano sull'istanza
proposta dal liquidatore F. C..
Patrocinio a spese dello Stato - Fallimento e procedure concorsuali -
Anticipazione dall'erario in caso di mancanza di denaro, per gli
atti richiesti dalla legge, tra i beni compresi nel fallimento -
Omessa previsione che sono spese anticipate dall'erario "le spese e
onorari" al liquidatore della liquidazione controllata.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia (Testo A)», art. 146.
(GU n. 20 del 20-05-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Seconda Sezione civile e crisi d'impresa
Il Giudice delegato dott. Francesco Pipicelli, ... nominato nella
procedura di liquidazione controllata della debitrice M.E.O. aperta
con sentenza n. 35/2023 pubblicata il 19 gennaio 2023 repertorio n.
40/2023 del 19 gennaio 2023 (procedura RG n. 3/23),
Osserva
A seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione, il
liquidatore ha chiesto ai sensi dell'art. 275 CCII, di liquidare il
compenso finale, oltre al rimborso delle spese anticipate, con la
previsione di porlo a carico dell'Erario, stante l'assenza di risorse
attive e di liquidita' sul conto corrente della procedura.
Il liquidatore istante ha richiamato la disposizione di cui
all'art. 275, comma 3 CCII, a norma della quale «Terminata
l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il
giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi al programma
di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla
liquidazione del compenso del liquidatore.»
L'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, c.d. Testo unico spese di Giustizia, non menziona tra
le spese oggetto di prenotazione a debito e/o di anticipazione da
parte dell'Erario gli onorari, compensi o spese vive del liquidatore
della liquidazione controllata, disciplinata dagli articoli 268 e
seguenti del Codice della crisi.
D'altra parte, la Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile
2006, n. 174 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª
Serie speciale «Corte costituzionale» - del 3 maggio 2006, n. 18) ha
dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non
prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese ed onorari"
al curatore.».
Il predetto intervento additivo risulta quindi limitato alla
figura del curatore del fallimento - come noto, oggi in piena
continuita' normativa e di disciplina l'istituto e' denominato
liquidazione giudiziale - e quindi alla casistica dei decreti
collegiali di liquidazione del compenso adottati dal Tribunale
nell'ambito di tali procedure, oggi ai sensi dell'art. 137, comma 1
CCII ed in precedenza ai sensi dell'art. 39 della legge fallimentare
(regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).
Nel caso che precede, a seguito dell'entrata in vigore del
decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, la verosimile
superfluita' di un ulteriore intervento additivo della Corte
costituzionale pare arguirsi anche dall'esame della disposizione
dell'art. 349 CCII, a norma della quale in tutte le disposizioni
normative codicistiche vigenti il termine «fallimento» e' da
intendersi sostituito con l'espressione «liquidazione giudiziale»,
con espressa salvezza della continuita' delle fattispecie.
Diverso e' il caso del liquidatore della liquidazione
controllata, per il quale a diritto vigente il compenso finale non
puo' essere posto a carico dell'Erario, senza un intervento additivo
della Corte costituzionale.
Quanto alla (opposta e ritenuta) rilevanza della questione oggi
sollevata, va osservato che l'art. 146, comma 3, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 stabilisce
che sono a carico dell'Erario, e quindi da questo anticipati, le
spese ed i compensi agli ausiliari del giudice nei casi in cui la
procedura fallimentare sia priva dei fondi necessari, senza dettare
disposizioni circa la sorte dei compensi ai liquidatori che abbiano
prestato la propria attivita' nell'ambito di procedure di
liquidazione controllata c.d. incapienti e comunque prive di attivo e
di liquidita' all'esito dell'attivita' del liquidatore e
dell'approvazione del rendiconto.
Permane ad oggi valida l'affermazione della Corte costituzionale,
secondo la quale un'interpretazione che porti a ricondurre la figura
del liquidatore nell'alveo del concetto di «ausiliario del giudice»,
cosi' come in passato il curatore, non sarebbe percorribile, atteso
che quella del curatore e' figura del tutto peculiare, poiche'
quest'ultimo e' titolare di specifici poteri e doveri fondati sulla
disciplina di legge - in ragione dell'eccezionalita' della procedura
- di cui tutti gli altri ausiliari del giudice sono privi.
Come enunciato dalla sentenza della Corte costituzionale n.
174/2006, il curatore e' organo della procedura fallimentare, con il
potere di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato (art.
26 legge fall.), e ad esso va riconosciuta la qualifica di ausiliare
della giustizia e non anche quella di ausiliare del giudice.
Infatti, malgrado il curatore sia nominato dal Tribunale per
collaborare in senso lato con l'organo giurisdizionale, egli e' un
organo necessario del procedimento fallimentare (oggi di liquidazione
giudiziale), mancando al suo incarico quella temporaneita' ed
occasionalita' che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare
del giudice.
Da cio' consegue che, sulla base della normativa vigente, non e'
possibile - cosi' come in passato opinato per la similare figura del
curatore - alcuna estensione al liquidatore, al fine della
anticipazione delle spese e degli onorari, in caso di liquidazione
controllata destinata a chiudersi per assenza di attivo, delle
disposizioni esistenti per gli ausiliari del giudice, ex art. 146
TUSG.
Infatti - trattandosi di utilizzo delle risorse erariali e
muovendosi in un'ottica di bilanciamento con esigenze di risparmio
della spesa pubblica (materia tra l'altro coperta da riserva di legge
ex art. 81 della Costituzione) - la disposizione ex art. 146 TUSG
appare essere di stretta e tassativa interpretazione in quanto
eccezionale e quindi non pare consentire l'estensione ovvero
l'interpretazione per analogia rispetto alla fattispecie concreta in
discussione, non contemplata espressamente.
Invero, come gia' evidenziato, l'art. 146 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002, come interpolato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 174/2006, limita il proprio ambito
applicativo al fallimento ed alla liquidazione giudiziale (e al
curatore di tali procedure) e non risulta quindi possibile predicarne
un'applicazione analogica, poiche' la normativa sul patrocinio a
spese dello Stato, incidendo sul bilancio pubblico, ha carattere
eccezionale.
D'altra parte, pur essendo integralmente richiamabili e
condivisibili le motivazioni, non appare direttamente applicabile per
la soluzione del caso di specie - in assenza di un diverso ed
ulteriore intervento additivo, che qui si richiede - il principio
enunciato nella sentenza n. 121/2024 della Corte costituzionale, che
non si riferisce alle spese anticipate dall'Erario ma a quelle
prenotate a debito, riguardando peraltro il diverso caso
dell'attestazione di incapienza del denaro necessario ai fini delle
spese operata dal giudice delegato della liquidazione controllata, ai
sensi dell'art. 144 TUSG, nel momento in cui autorizza l'azione o la
costituzione in giudizio del liquidatore; non viene dunque
direttamente in considerazione la figura professionale del
liquidatore, assimilabile piuttosto al curatore, ma quella del
difensore della procedura di liquidazione controllata officiato dal
liquidatore. La questione di costituzionalita' oggi sollevata appare
invero rilevante, poiche', in assenza di una pronuncia additiva, il
liquidatore che lo abbia richiesto, a seguito di approvazione del
rendiconto, non puo' vedere liquidato il proprio compenso ex art. 275
CCII a carico dell'Erario, non soccorrendo - come detto - ai fini
dell'anticipazione il disposto attuale dell'art. 146 TUSG.
Inoltre, la questione appare rilevante e di permanente attualita'
applicativa - anche a seguito dell'intervento «correttivo» sul Codice
della crisi operato dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n.
136, che in ogni caso non investe il caso di specie nel giudizio a
quo - posto che e' ben possibile anche oggi l'apertura della
liquidazione controllata in assenza di attivo distribuibile ai
creditori, nel caso in cui non si tratti di domanda in proprio del
debitore persona fisica, ma si tratti di procedura richiesta a carico
della c.d. «impresa minore» e/o su istanza di un creditore alla quale
non abbia fatto seguito la rituale e tempestiva eccezione
dell'impossibilita' di acquisire attivo, sollevabile dal debitore
entro la prima udienza, allegando all'attestazione i documenti ex
art. 283 comma 3 CCII (vedasi quanto previsto ex art. 268 comma 3
Codice della crisi).
In punto di ammissibilita', deve ritenersi la legittimazione
dello scrivente giudice a quo a sollevare il sindacato di
costituzionalita', atteso che la Corte costituzionale ha gia'
chiarito che i provvedimenti con cui il giudice decide se spetti o
meno il patrocinio a spese dello Stato hanno natura giurisdizionale,
avendo essi «ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un
diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale» (sentenza
Corte costituzionale n. 80 del 2020).
Sulla non manifesta infondatezza della questione, si osserva
quanto segue.
La procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli
articoli 268 e seguenti del decreto legislativo n. 14/2019 e' un
procedimento concorsuale di natura giudiziale, assimilabile alla
procedura c.d. «maggiore» (id est liquidazione giudiziale) ed,
all'interno di essa, il giudice delegato e' chiamato all'esercizio di
poteri decisori in senso stretto, speculari alla procedura destinata
all'imprenditore sopra soglia.
Anche l'attivita' del liquidatore della liquidazione controllata
e' del tutto assimilabile a quella del curatore della procedura
«maggiore», quantomeno sotto il versante della liquidazione
dell'attivo.
Infatti, a norma dell'art. 272 comma 2 CCII, il liquidatore deve
completare l'inventario dei beni e redigere in tempi ristretti l'atto
generale di pianificazione delle attivita' di liquidazione, ovvero il
programma che determini tempi e modalita' della liquidazione, da
sottoporre all'approvazione del giudice delegato, con ampio rinvio
normativo all'art. 213 CCII, ovvero al programma redatto dal curatore
nell'ambito della procedura c.d. «maggiore», che ne mutua le
modalita', le tempistiche e le finalita' volte alla massima
soddisfazione dei creditori, nel rispetto delle cause di prelazione.
Il compito poi del liquidatore sotto il versante della formazione
dello stato passivo appare senz'altro piu' gravoso e
«responsabilizzante» rispetto a quello svolto dal curatore della
liquidazione giudiziale, che ha un mero potere di proposta di
ammissione o esclusione indirizzata al giudice delegato e contenuta
nel progetto di stato passivo; invero, nella liquidazione controllata
il liquidatore forma direttamente in proprio lo stato passivo, atteso
che a norma dell'art. 273 comma 3 CCII, «...il liquidatore, esaminate
le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo
informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo
stato passivo diventa esecutivo.»; l'intervento del giudice delegato
e' eventuale ed opera solo in sede di reclamo ai sensi dell'art. 133
CCII nel caso sia proposta opposizione o impugnazione da parte dei
creditori, come oggi previsto nell'ambito del Codice della crisi, a
seguito dell'ultimo intervento «correttivo» di cui al decreto
Legislativo 13 settembre 2024, n. 136.
Del resto, che la procedura di liquidazione controllata e di
liquidazione giudiziale siano avvinte da un'evidente comunanza di
disciplina, e' stato affermato anche dalla nota pronuncia della S.C.,
Cassazione Sez. 1 - , sentenza n. 22914 del 19 agosto 2024 (Rv.
672278 - 01), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario puo' avvalersi
del privilegio processuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo
n. 385 del 1993, istituto ancora in vigore in quanto non attinto
dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia
sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli
articoli 121 e ss. del decreto legislativo n. 14 del 2019, sia nel
caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della
liquidazione controllata di cui ai successivi articoli 268 e ss.,
cosi' da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la
liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di
disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai
creditori fondiari.»
Altro principio generale - che vieppiu' evidenzia l'identita'
delle figure soggettive del liquidatore e del curatore fin dalla fase
della nomina - e' quello per cui il Tribunale e/o il giudice
monocratico, come previsto oggi ex art. 275 comma 3 CCII, devono
provvedere alla liquidazione dei compensi dell'organo della procedura
da essi nominato; tale organo e' sempre scelto da albi o elenchi
pubblici ministeriali; da un lato, per il caso della liquidazione
controllata, a termini dell'art. 270 comma 2 lettera b), con la
sentenza il Tribunale nomina il liquidatore, confermando
l'OCC/Gestore della crisi o scegliendolo nel registro degli OCC da
sovraindebitamento; dall'altro lato, a norma dell'art. 125, comma 1
CCII, il curatore della liquidazione giudiziale e' nominato con la
sentenza di apertura, osservati gli articoli 356-358 CCII, ovvero
scegliendolo dall'elenco istituito presso il Ministero della
giustizia, relativo ai «soggetti incaricati dall'autorita'
giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito
degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle
procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti».
Rispetto alla liquidazione giudiziale, la liquidazione
controllata si atteggia quindi a procedura «minore», ma di struttura
equivalente; infatti, entrambe sono rivolte alla liquidazione di
tutto il patrimonio del debitore e al soddisfo del ceto creditorio.
Tuttavia, mentre la liquidazione giudiziale riguarda l'imprenditore
commerciale medio-grande, per l'individuazione del quale sono
previste dalla legge specifiche soglie numerico-quantitative, la
liquidazione controllata concerne soggettivamente il consumatore, il
professionista, l'imprenditore agricolo, l'imprenditore minore e ogni
altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
I differenti presupposti soggettivi, che comportano un valore
piu' limitato dei patrimoni interessati e una limitata complessita'
delle situazioni economico-finanziarie coinvolte, giustificano la
semplificazione solo di alcuni aspetti della disciplina della
liquidazione controllata, che pero' condivide con la liquidazione
giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo, come gia' visto in tema
di programma di liquidazione.
Infatti, entrambe le procedure prevedono lo spossessamento del
debitore dai propri beni e la perdita della sua legittimazione
processuale e attuano il concorso formale e sostanziale dei
creditori, che non possono iniziare o proseguire azioni individuali
esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura e che devono
far valere i propri crediti solo in sede di formazione dello stato
passivo, in ossequio al principio della par condicio creditorum.
Ne consegue che l'attuazione del principio di uguaglianza pare
imporre un identico trattamento delle situazioni omogenee; le due
procedure concorsuali poste a confronto paiono connotate dalla stessa
struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra
creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest'ultimo in
attuazione della par condicio creditorum, garantendo entrambe in
ultima analisi l'accesso a misure di carattere esdebitatorio e
l'attuazione solidaristica principio del c.d. fresh start.
Tali condivisibili principi sono stati peraltro affermati
dall'adita Corte costituzionale nell'ambito della pronuncia n.
121/2024, sempre inerente la procedura di liquidazione controllata.
Queste plurime considerazioni, in particolare, fanno emergere
l'irragionevolezza (e quindi la violazione dell'art. 3 della
Costituzione) dell'assetto normativo che non consente al liquidatore
della procedura di liquidazione controllata di beneficiare della
liquidazione del compenso, con anticipazione a carico dell'Erario, a
differenza di quanto avviene per il curatore della procedura
«maggiore».
In ogni caso, l'irragionevolezza della scelta normativa emerge
anche in termini comparativi, in quanto la procedura di liquidazione
controllata, come gia' evidenziato, e' equiparabile per struttura,
finalita' e funzione alla liquidazione giudiziale e non si ravvisa
alcuna motivazione che sia idonea a giustificare la limitazione
dell'estensione dell'anticipazione da parte dell'Erario alle sole
spese ed onorari del curatore della procedura fallimentare o di
liquidazione giudiziale.
Viceversa, anche attesa la pronuncia della Corte costituzionale
additiva in ordine agli articoli 144-146 TUSG per il difensore
officiato dalla procedura, il liquidatore rischierebbe di essere
l'unico soggetto che in caso di liquidazione controllata priva di
attivo non verrebbe retribuito per l'attivita' svolta, permanendo un
ingiustificabile vulnus di tutela.
In sostanza, quindi, nel caso in cui la liquidazione controllata
giunga alla chiusura senza che si sia potuto acquisire l'attivo
sufficiente quantomeno sufficiente a pagare i creditori prededucibili
e/o concorrenti, mentre l'avvocato che presta la sua opera
nell'interesse della massa - sia pure in via indiretta e mediata per
effetto dell'incarico conferito dal liquidatore e previa
autorizzazione all'azione da parte del giudice delegato - sarebbe
retribuito con compenso posto a carico dell'Erario, diverso ed
ingiustificato trattamento patirebbe il liquidatore, che rimarrebbe
del tutto insoddisfatto nelle proprie legittime aspettative
economiche conseguenti all'incarico professionale, senza avere la
garanzia di ottenere l'effettiva e quantomeno minima remunerazione
del lavoro svolto.
Ritiene chi scrive che il liquidatore, attesa la qualifica
professionale, considerati i pregnanti obblighi formativi e la
necessita' di iscrizione all'elenco pubblico - peraltro presupposto
indefettibile per l'assunzione della carica - rientra nell'ambito dei
soggetti che svolgono professione intellettuale (art. 2229 del codice
civile) e, quindi potrebbe essere inserito nell'ambito del piu' ampio
ed omnicomprensivo concetto di «lavoratore», a cui deve essere
riconosciuto il diritto alla retribuzione, proporzionata alla
qualita' ed alla quantita' del lavoro svolto, secondo quanto sancito
dall'art. 36 della Costituzione; per un'applicazione della predetta
norma costituzionale che fuoriesce dall'ambito elettivo tradizionale
del lavoro subordinato, si veda la sentenza Corte costituzionale n.
51/2015 in tema di proporzionalita' e sufficienza del trattamento
economico da corrispondere al socio lavoratore di societa'
cooperativa.
Per le considerazioni tutte sopra esposte, ritiene il Tribunale
che l'art. 146 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002
debba essere dichiarato incostituzionale sotto i richiamati profili
della violazione degli articoli 3 della Costituzione e 36 della
Costituzione, anche per irragionevole disparita' di trattamento
rispetto alle norme di comparazione di cui all'art. 39 legge
fallimentare ed all'art. 137 comma 1 CCII, in relazione al predetto
art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che sono
spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al liquidatore
della liquidazione controllata.
P.Q.M.
Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale, per contrarieta' agli
articoli 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 146 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115/2002, nella parte in cui non
prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese ed onorari»
al liquidatore della liquidazione controllata;
dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti,
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica;
dispone che gli atti del fascicolo della procedura siano
trasmessi, con la prova delle comunicazioni e notificazione, alla
Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della delibera della Corte
costituzionale del 22 luglio 2021.
Milano, 7 settembre 2025
Il Giudice: Pipicelli