Reg. ord. n. 75 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 08/09/2025

Tra: M.E. O.



Oggetto:

Patrocinio a spese dello Stato – Fallimento e procedure concorsuali – Anticipazione delle spese dall’erario in caso di mancanza di denaro, per gli atti richiesti, dalla legge tra i beni compresi nel fallimento – Omessa previsione che sono spese anticipate dall’Erario “le spese e onorari” al liquidatore della liquidazione controllata – Denunciato assetto normativo che non consente al liquidatore della procedura di liquidazione controllata di beneficiare della liquidazione del compenso, con anticipazione a carico dell’erario, a differenza di quanto avviene per il curatore della procedura maggiore – Scelta normativa irragionevole poiché priva di motivazione idonea a giustificare la limitazione dell’estensione dell’anticipazione da parte dell’Erario alle sole spese e onorari del curatore della procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale, benché la procedura di liquidazione controllata sia equiparabile per struttura e funzione a quella di liquidazione giudiziale – Ingiustificato trattamento per il liquidatore che rimarrebbe del tutto insoddisfatto nelle proprie legittime aspettative economiche conseguenti all’incarico professionale, non avendo la garanzia di ottenere l’effettiva e quantomeno minima remunerazione del lavoro svolto - Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 146


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 36