Reg. ord. n. 75 del 2026 pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 08/09/2025

Tra: M.E. O.



Oggetto:

Patrocinio a spese dello Stato – Fallimento e procedure concorsuali – Anticipazione delle spese dall’erario in caso di mancanza di denaro, per gli atti richiesti, dalla legge tra i beni compresi nel fallimento – Omessa previsione che sono spese anticipate dall’erario “le spese e onorari” al liquidatore della liquidazione controllata – Denunciato assetto normativo che non consente al liquidatore della procedura di liquidazione controllata di beneficiare della liquidazione del compenso, con anticipazione a carico dell’erario, a differenza di quanto avviene per il curatore della procedura maggiore – Scelta normativa irragionevole poiché priva di motivazione idonea a giustificare la limitazione dell’estensione dell’anticipazione da parte dell’Erario alle sole spese e onorari del curatore della procedura di fallimento o di liquidazione giudiziale, benché la procedura di liquidazione controllata sia equiparabile per struttura e funzione a quella di liquidazione giudiziale – Ingiustificato trattamento per il liquidatore che rimarrebbe del tutto insoddisfatto nelle proprie legittime aspettative economiche conseguenti all’incarico professionale, non avendo la garanzia di ottenere l’effettiva e quantomeno minima remunerazione del lavoro svolto - Violazione del principio di ragionevolezza – Lesione del diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 30/05/2002  Num. 115  Art. 146


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 36 



Testo dell'ordinanza

                        N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 settembre 2025

Ordinanza dell'8 settembre 2025 del Tribunale di Milano  sull'istanza
proposta dal liquidatore F. C.. 
 
Patrocinio a spese dello Stato - Fallimento e procedure concorsuali -
  Anticipazione dall'erario in caso di mancanza di  denaro,  per  gli
  atti richiesti dalla legge, tra i beni compresi  nel  fallimento  -
  Omessa previsione che sono spese anticipate dall'erario "le spese e
  onorari" al liquidatore della liquidazione controllata. 
- Decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,
  recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
  in materia di spese di giustizia (Testo A)», art. 146. 


(GU n. 20 del 20-05-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
 
 
              Seconda Sezione civile e crisi d'impresa 
 
    Il Giudice delegato dott. Francesco Pipicelli, ... nominato nella
procedura di liquidazione controllata della debitrice  M.E.O.  aperta
con sentenza n. 35/2023 pubblicata il 19 gennaio 2023  repertorio  n.
40/2023 del 19 gennaio 2023 (procedura RG n. 3/23), 
 
                               Osserva 
 
    A  seguito  dell'approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  il
liquidatore ha chiesto ai sensi dell'art. 275 CCII, di  liquidare  il
compenso finale, oltre al rimborso delle  spese  anticipate,  con  la
previsione di porlo a carico dell'Erario, stante l'assenza di risorse
attive e di liquidita' sul conto corrente della procedura. 
    Il liquidatore istante  ha  richiamato  la  disposizione  di  cui
all'art.  275,  comma  3  CCII,  a  norma  della   quale   «Terminata
l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice  il  rendiconto.  Il
giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi  al  programma
di  liquidazione  e,  se  approva   il   rendiconto,   procede   alla
liquidazione del compenso del liquidatore.» 
    L'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
2002, n. 115, c.d. Testo unico spese di Giustizia, non  menziona  tra
le spese oggetto di prenotazione a debito  e/o  di  anticipazione  da
parte dell'Erario gli onorari, compensi o spese vive del  liquidatore
della liquidazione controllata, disciplinata  dagli  articoli  268  e
seguenti del Codice della crisi. 
    D'altra parte, la Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile
2006, n. 174 (nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª
Serie speciale «Corte costituzionale» - del 3 maggio 2006, n. 18)  ha
dichiarato «l'illegittimita' costituzionale dell'art. 146,  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115
(Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di spese di giustizia - Testo A),  nella  parte  in  cui  non
prevede che sono spese anticipate dall'Erario "le spese  ed  onorari"
al curatore.». 
    Il predetto intervento  additivo  risulta  quindi  limitato  alla
figura del curatore  del  fallimento  -  come  noto,  oggi  in  piena
continuita'  normativa  e  di  disciplina  l'istituto  e'  denominato
liquidazione  giudiziale  -  e  quindi  alla  casistica  dei  decreti
collegiali  di  liquidazione  del  compenso  adottati  dal  Tribunale
nell'ambito di tali procedure, oggi ai sensi dell'art. 137,  comma  1
CCII ed in precedenza ai sensi dell'art. 39 della legge  fallimentare
(regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). 
    Nel caso che  precede,  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  n.  14  del  12  gennaio  2019,  la  verosimile
superfluita'  di  un  ulteriore  intervento  additivo   della   Corte
costituzionale pare  arguirsi  anche  dall'esame  della  disposizione
dell'art. 349 CCII, a norma della  quale  in  tutte  le  disposizioni
normative  codicistiche  vigenti  il  termine  «fallimento»   e'   da
intendersi sostituito con  l'espressione  «liquidazione  giudiziale»,
con espressa salvezza della continuita' delle fattispecie. 
    Diverso  e'  il   caso   del   liquidatore   della   liquidazione
controllata, per il quale a diritto vigente il  compenso  finale  non
puo' essere posto a carico dell'Erario, senza un intervento  additivo
della Corte costituzionale. 
    Quanto alla (opposta e ritenuta) rilevanza della  questione  oggi
sollevata, va osservato che l'art. 146,  comma  3,  lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 115  del  2002  stabilisce
che sono a carico dell'Erario, e  quindi  da  questo  anticipati,  le
spese ed i compensi agli ausiliari del giudice nei  casi  in  cui  la
procedura fallimentare sia priva dei fondi necessari,  senza  dettare
disposizioni circa la sorte dei compensi ai liquidatori  che  abbiano
prestato  la  propria   attivita'   nell'ambito   di   procedure   di
liquidazione controllata c.d. incapienti e comunque prive di attivo e
di   liquidita'   all'esito   dell'attivita'   del   liquidatore    e
dell'approvazione del rendiconto. 
    Permane ad oggi valida l'affermazione della Corte costituzionale,
secondo la quale un'interpretazione che porti a ricondurre la  figura
del liquidatore nell'alveo del concetto di «ausiliario del  giudice»,
cosi' come in passato il curatore, non sarebbe  percorribile,  atteso
che quella del  curatore  e'  figura  del  tutto  peculiare,  poiche'
quest'ultimo e' titolare di specifici poteri e doveri  fondati  sulla
disciplina di legge - in ragione dell'eccezionalita' della  procedura
- di cui tutti gli altri ausiliari del giudice sono privi. 
    Come enunciato  dalla  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
174/2006, il curatore e' organo della procedura fallimentare, con  il
potere di reclamo contro i provvedimenti del giudice  delegato  (art.
26 legge fall.), e ad esso va riconosciuta la qualifica di  ausiliare
della giustizia e non anche quella di ausiliare del giudice. 
    Infatti, malgrado il curatore  sia  nominato  dal  Tribunale  per
collaborare in senso lato con l'organo giurisdizionale,  egli  e'  un
organo necessario del procedimento fallimentare (oggi di liquidazione
giudiziale),  mancando  al  suo  incarico  quella  temporaneita'   ed
occasionalita' che sono proprie dell'incarico conferito all'ausiliare
del giudice. 
    Da cio' consegue che, sulla base della normativa vigente, non  e'
possibile - cosi' come in passato opinato per la similare figura  del
curatore  -  alcuna  estensione  al  liquidatore,   al   fine   della
anticipazione delle spese e degli onorari, in  caso  di  liquidazione
controllata destinata  a  chiudersi  per  assenza  di  attivo,  delle
disposizioni esistenti per gli ausiliari del  giudice,  ex  art.  146
TUSG. 
    Infatti -  trattandosi  di  utilizzo  delle  risorse  erariali  e
muovendosi in un'ottica di bilanciamento con  esigenze  di  risparmio
della spesa pubblica (materia tra l'altro coperta da riserva di legge
ex art. 81 della Costituzione) - la disposizione  ex  art.  146  TUSG
appare essere  di  stretta  e  tassativa  interpretazione  in  quanto
eccezionale  e  quindi  non  pare  consentire   l'estensione   ovvero
l'interpretazione per analogia rispetto alla fattispecie concreta  in
discussione, non contemplata espressamente. 
    Invero,  come  gia'  evidenziato,  l'art.  146  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 115/2002, come interpolato dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 174/2006, limita il proprio  ambito
applicativo al fallimento  ed  alla  liquidazione  giudiziale  (e  al
curatore di tali procedure) e non risulta quindi possibile predicarne
un'applicazione analogica, poiche'  la  normativa  sul  patrocinio  a
spese dello Stato, incidendo  sul  bilancio  pubblico,  ha  carattere
eccezionale. 
    D'altra  parte,  pur   essendo   integralmente   richiamabili   e
condivisibili le motivazioni, non appare direttamente applicabile per
la soluzione del caso di  specie  -  in  assenza  di  un  diverso  ed
ulteriore intervento additivo, che qui si  richiede  -  il  principio
enunciato nella sentenza n. 121/2024 della Corte costituzionale,  che
non si riferisce  alle  spese  anticipate  dall'Erario  ma  a  quelle
prenotate  a   debito,   riguardando   peraltro   il   diverso   caso
dell'attestazione di incapienza del denaro necessario ai  fini  delle
spese operata dal giudice delegato della liquidazione controllata, ai
sensi dell'art. 144 TUSG, nel momento in cui autorizza l'azione o  la
costituzione  in  giudizio  del   liquidatore;   non   viene   dunque
direttamente  in   considerazione   la   figura   professionale   del
liquidatore,  assimilabile  piuttosto  al  curatore,  ma  quella  del
difensore della procedura di liquidazione controllata  officiato  dal
liquidatore. La questione di costituzionalita' oggi sollevata  appare
invero rilevante, poiche', in assenza di una pronuncia  additiva,  il
liquidatore che lo abbia richiesto, a  seguito  di  approvazione  del
rendiconto, non puo' vedere liquidato il proprio compenso ex art. 275
CCII a carico dell'Erario, non soccorrendo - come  detto  -  ai  fini
dell'anticipazione il disposto attuale dell'art. 146 TUSG. 
    Inoltre, la questione appare rilevante e di permanente attualita'
applicativa - anche a seguito dell'intervento «correttivo» sul Codice
della crisi operato dal decreto legislativo  13  settembre  2024,  n.
136, che in ogni caso non investe il caso di specie  nel  giudizio  a
quo -  posto  che  e'  ben  possibile  anche  oggi  l'apertura  della
liquidazione  controllata  in  assenza  di  attivo  distribuibile  ai
creditori, nel caso in cui non si tratti di domanda  in  proprio  del
debitore persona fisica, ma si tratti di procedura richiesta a carico
della c.d. «impresa minore» e/o su istanza di un creditore alla quale
non  abbia  fatto  seguito  la   rituale   e   tempestiva   eccezione
dell'impossibilita' di acquisire  attivo,  sollevabile  dal  debitore
entro la prima udienza, allegando  all'attestazione  i  documenti  ex
art. 283 comma 3 CCII (vedasi quanto previsto ex  art.  268  comma  3
Codice della crisi). 
    In punto di  ammissibilita',  deve  ritenersi  la  legittimazione
dello  scrivente  giudice  a  quo  a  sollevare   il   sindacato   di
costituzionalita',  atteso  che  la  Corte  costituzionale  ha   gia'
chiarito che i provvedimenti con cui il giudice decide  se  spetti  o
meno il patrocinio a spese dello Stato hanno natura  giurisdizionale,
avendo essi  «ad  oggetto  l'accertamento  della  sussistenza  di  un
diritto, peraltro  dotato  di  fondamento  costituzionale»  (sentenza
Corte costituzionale n. 80 del 2020). 
    Sulla non manifesta  infondatezza  della  questione,  si  osserva
quanto segue. 
    La  procedura  di  liquidazione  controllata  disciplinata  dagli
articoli 268 e seguenti del decreto  legislativo  n.  14/2019  e'  un
procedimento concorsuale  di  natura  giudiziale,  assimilabile  alla
procedura  c.d.  «maggiore»  (id  est  liquidazione  giudiziale)  ed,
all'interno di essa, il giudice delegato e' chiamato all'esercizio di
poteri decisori in senso stretto, speculari alla procedura  destinata
all'imprenditore sopra soglia. 
    Anche l'attivita' del liquidatore della liquidazione  controllata
e' del tutto assimilabile  a  quella  del  curatore  della  procedura
«maggiore»,  quantomeno  sotto   il   versante   della   liquidazione
dell'attivo. 
    Infatti, a norma dell'art. 272 comma 2 CCII, il liquidatore  deve
completare l'inventario dei beni e redigere in tempi ristretti l'atto
generale di pianificazione delle attivita' di liquidazione, ovvero il
programma che determini tempi  e  modalita'  della  liquidazione,  da
sottoporre all'approvazione del giudice delegato,  con  ampio  rinvio
normativo all'art. 213 CCII, ovvero al programma redatto dal curatore
nell'ambito  della  procedura  c.d.  «maggiore»,  che  ne  mutua   le
modalita',  le  tempistiche  e  le  finalita'  volte   alla   massima
soddisfazione dei creditori, nel rispetto delle cause di prelazione. 
    Il compito poi del liquidatore sotto il versante della formazione
dello   stato   passivo   appare   senz'altro    piu'    gravoso    e
«responsabilizzante» rispetto a  quello  svolto  dal  curatore  della
liquidazione giudiziale,  che  ha  un  mero  potere  di  proposta  di
ammissione o esclusione indirizzata al giudice delegato  e  contenuta
nel progetto di stato passivo; invero, nella liquidazione controllata
il liquidatore forma direttamente in proprio lo stato passivo, atteso
che a norma dell'art. 273 comma 3 CCII, «...il liquidatore, esaminate
le osservazioni, forma lo stato passivo, lo  deposita  nel  fascicolo
informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con  il  deposito  lo
stato passivo diventa esecutivo.»; l'intervento del giudice  delegato
e' eventuale ed opera solo in sede di reclamo ai sensi dell'art.  133
CCII nel caso sia proposta opposizione o impugnazione  da  parte  dei
creditori, come oggi previsto nell'ambito del Codice della  crisi,  a
seguito  dell'ultimo  intervento  «correttivo»  di  cui  al   decreto
Legislativo 13 settembre 2024, n. 136. 
    Del resto, che la procedura  di  liquidazione  controllata  e  di
liquidazione giudiziale siano avvinte  da  un'evidente  comunanza  di
disciplina, e' stato affermato anche dalla nota pronuncia della S.C.,
Cassazione Sez. 1 - , sentenza n.  22914  del  19  agosto  2024  (Rv.
672278 - 01), la quale ha enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario  puo'  avvalersi
del privilegio processuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo
n. 385 del 1993, istituto ancora in  vigore  in  quanto  non  attinto
dalla riforma,  sia  nel  caso  in  cui  il  debitore  esecutato  sia
sottoposto alla procedura di  liquidazione  giudiziale  di  cui  agli
articoli 121 e ss. del decreto legislativo n. 14 del  2019,  sia  nel
caso  in  cui  sia  sottoposto  alla  procedura   concorsuale   della
liquidazione controllata di cui ai successivi  articoli  268  e  ss.,
cosi' da di trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la
liquidazione  giudiziale,  ormai  avvinte   da   una   comunanza   di
disciplina,  in  relazione  alle  procedure  esecutive  promosse  dai
creditori fondiari.» 
    Altro principio generale -  che  vieppiu'  evidenzia  l'identita'
delle figure soggettive del liquidatore e del curatore fin dalla fase
della nomina -  e'  quello  per  cui  il  Tribunale  e/o  il  giudice
monocratico, come previsto oggi ex art.  275  comma  3  CCII,  devono
provvedere alla liquidazione dei compensi dell'organo della procedura
da essi nominato; tale organo e' sempre  scelto  da  albi  o  elenchi
pubblici ministeriali; da un lato, per  il  caso  della  liquidazione
controllata, a termini dell'art. 270  comma  2  lettera  b),  con  la
sentenza   il   Tribunale   nomina   il   liquidatore,    confermando
l'OCC/Gestore della crisi o scegliendolo nel registro  degli  OCC  da
sovraindebitamento; dall'altro lato, a norma dell'art. 125,  comma  1
CCII, il curatore della liquidazione giudiziale e'  nominato  con  la
sentenza di apertura, osservati gli  articoli  356-358  CCII,  ovvero
scegliendolo  dall'elenco  istituito  presso   il   Ministero   della
giustizia,   relativo   ai   «soggetti   incaricati    dall'autorita'
giudiziaria delle funzioni di gestione  e  di  controllo  nell'ambito
degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e  delle
procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti». 
    Rispetto   alla   liquidazione   giudiziale,   la    liquidazione
controllata si atteggia quindi a procedura «minore», ma di  struttura
equivalente; infatti, entrambe  sono  rivolte  alla  liquidazione  di
tutto il patrimonio del debitore e al soddisfo del  ceto  creditorio.
Tuttavia, mentre la liquidazione giudiziale  riguarda  l'imprenditore
commerciale  medio-grande,  per  l'individuazione  del   quale   sono
previste dalla  legge  specifiche  soglie  numerico-quantitative,  la
liquidazione controllata concerne soggettivamente il consumatore,  il
professionista, l'imprenditore agricolo, l'imprenditore minore e ogni
altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. 
    I differenti presupposti soggettivi,  che  comportano  un  valore
piu' limitato dei patrimoni interessati e una  limitata  complessita'
delle situazioni  economico-finanziarie  coinvolte,  giustificano  la
semplificazione  solo  di  alcuni  aspetti  della  disciplina   della
liquidazione controllata, che pero'  condivide  con  la  liquidazione
giudiziale gli aspetti sostanziali di fondo, come gia' visto in  tema
di programma di liquidazione. 
    Infatti, entrambe le procedure prevedono  lo  spossessamento  del
debitore dai propri  beni  e  la  perdita  della  sua  legittimazione
processuale  e  attuano  il  concorso  formale  e   sostanziale   dei
creditori, che non possono iniziare o proseguire  azioni  individuali
esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura e che  devono
far valere i propri crediti solo in sede di  formazione  dello  stato
passivo, in ossequio al principio della par condicio creditorum. 
    Ne consegue che l'attuazione del principio  di  uguaglianza  pare
imporre un identico trattamento delle  situazioni  omogenee;  le  due
procedure concorsuali poste a confronto paiono connotate dalla stessa
struttura e hanno la medesima funzione di  comporre  i  rapporti  tra
creditori e debitore, liquidando il  patrimonio  di  quest'ultimo  in
attuazione della par  condicio  creditorum,  garantendo  entrambe  in
ultima analisi  l'accesso  a  misure  di  carattere  esdebitatorio  e
l'attuazione solidaristica principio del c.d. fresh start. 
    Tali  condivisibili  principi  sono  stati   peraltro   affermati
dall'adita  Corte  costituzionale  nell'ambito  della  pronuncia   n.
121/2024, sempre inerente la procedura di liquidazione controllata. 
    Queste plurime considerazioni,  in  particolare,  fanno  emergere
l'irragionevolezza  (e  quindi  la  violazione  dell'art.   3   della
Costituzione) dell'assetto normativo che non consente al  liquidatore
della procedura di  liquidazione  controllata  di  beneficiare  della
liquidazione del compenso, con anticipazione a carico dell'Erario,  a
differenza  di  quanto  avviene  per  il  curatore  della   procedura
«maggiore». 
    In ogni caso, l'irragionevolezza della  scelta  normativa  emerge
anche in termini comparativi, in quanto la procedura di  liquidazione
controllata, come gia' evidenziato, e'  equiparabile  per  struttura,
finalita' e funzione alla liquidazione giudiziale e  non  si  ravvisa
alcuna motivazione che  sia  idonea  a  giustificare  la  limitazione
dell'estensione dell'anticipazione da  parte  dell'Erario  alle  sole
spese ed onorari del  curatore  della  procedura  fallimentare  o  di
liquidazione giudiziale. 
    Viceversa, anche attesa la pronuncia della  Corte  costituzionale
additiva in ordine  agli  articoli  144-146  TUSG  per  il  difensore
officiato dalla procedura,  il  liquidatore  rischierebbe  di  essere
l'unico soggetto che in caso di  liquidazione  controllata  priva  di
attivo non verrebbe retribuito per l'attivita' svolta, permanendo  un
ingiustificabile vulnus di tutela. 
    In sostanza, quindi, nel caso in cui la liquidazione  controllata
giunga alla chiusura senza  che  si  sia  potuto  acquisire  l'attivo
sufficiente quantomeno sufficiente a pagare i creditori prededucibili
e/o  concorrenti,  mentre  l'avvocato  che  presta   la   sua   opera
nell'interesse della massa - sia pure in via indiretta e mediata  per
effetto   dell'incarico   conferito   dal   liquidatore   e    previa
autorizzazione all'azione da parte del  giudice  delegato  -  sarebbe
retribuito con  compenso  posto  a  carico  dell'Erario,  diverso  ed
ingiustificato trattamento patirebbe il liquidatore,  che  rimarrebbe
del  tutto  insoddisfatto   nelle   proprie   legittime   aspettative
economiche conseguenti all'incarico  professionale,  senza  avere  la
garanzia di ottenere l'effettiva e  quantomeno  minima  remunerazione
del lavoro svolto. 
    Ritiene chi  scrive  che  il  liquidatore,  attesa  la  qualifica
professionale,  considerati  i  pregnanti  obblighi  formativi  e  la
necessita' di iscrizione all'elenco pubblico -  peraltro  presupposto
indefettibile per l'assunzione della carica - rientra nell'ambito dei
soggetti che svolgono professione intellettuale (art. 2229 del codice
civile) e, quindi potrebbe essere inserito nell'ambito del piu' ampio
ed omnicomprensivo  concetto  di  «lavoratore»,  a  cui  deve  essere
riconosciuto  il  diritto  alla  retribuzione,   proporzionata   alla
qualita' ed alla quantita' del lavoro svolto, secondo quanto  sancito
dall'art. 36 della Costituzione; per un'applicazione  della  predetta
norma costituzionale che fuoriesce dall'ambito elettivo  tradizionale
del lavoro subordinato, si veda la sentenza Corte  costituzionale  n.
51/2015 in tema di proporzionalita'  e  sufficienza  del  trattamento
economico  da  corrispondere  al   socio   lavoratore   di   societa'
cooperativa. 
    Per le considerazioni tutte sopra esposte, ritiene  il  Tribunale
che l'art. 146 decreto del Presidente della  Repubblica  n.  115/2002
debba essere dichiarato incostituzionale sotto i  richiamati  profili
della violazione degli articoli  3  della  Costituzione  e  36  della
Costituzione,  anche  per  irragionevole  disparita'  di  trattamento
rispetto  alle  norme  di  comparazione  di  cui  all'art.  39  legge
fallimentare ed all'art. 137 comma 1 CCII, in relazione  al  predetto
art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non  prevede  che  sono
spese anticipate dall'Erario «le spese  ed  onorari»  al  liquidatore
della liquidazione controllata.  

 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 1 della  legge  costituzionale  9  febbraio  1948  e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
        dichiara  rilevante  e  non   manifestamente   infondata   la
questione  di  legittimita'  costituzionale,  per  contrarieta'  agli
articoli 3 e 36 della Costituzione, dell'art.  146  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  115/2002,  nella  parte  in  cui  non
prevede che sono spese anticipate dall'Erario «le spese  ed  onorari»
al liquidatore della liquidazione controllata; 
        dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle  parti,
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica; 
        dispone che gli atti  del  fascicolo  della  procedura  siano
trasmessi, con la prova delle  comunicazioni  e  notificazione,  alla
Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della delibera della Corte
costituzionale del 22 luglio 2021. 
          Milano, 7 settembre 2025 
 
                        Il Giudice: Pipicelli