Reg. ord. n. 90 del 2026 pubbl. su G.U. del 10/06/2026 n. 23

Ordinanza del Tribunale di Catania  del 21/04/2026

Tra: G.G. R.



Oggetto:

Processo penale – Richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen. – Denunciata preclusione per il giudice, secondo l’interpretazione del diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 18 marzo 2025, n. 10869), di alcuna verifica in concreto sulla effettiva rispondenza dell’incidente probatorio alla finalità di protezione della persona offesa dalla vittimizzazione secondaria – Automatismo assoluto che preclude al giudice ogni verifica in concreto sulla effettiva funzione protettiva dell’incidente probatorio - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte di un identico trattamento di situazioni concretamente diverse – Lesione del diritto di difesa, con incidenza sul corretto equilibrio tra le prerogative delle parti e il ruolo del giudice – Violazione dei principi del giusto processo e, segnatamente, dell’oralità, della immediatezza e della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 392  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 


Camera di Consiglio del 16 novembre 2026  rel. PETITTI


Testo dell'ordinanza

                        N. 90 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2026

Ordinanza  del  21  aprile  2026  del  Tribunale   di   Catania   nel
procedimento penale a carico di G. G. R.. 
 
Processo penale - Richiesta di incidente probatorio avente ad oggetto
  la testimonianza della persona offesa di  uno  dei  reati  compresi
  nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo  periodo,  cod.
  proc.  pen.  -  Denunciata  preclusione  per  il  giudice,  secondo
  l'interpretazione del diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni
  unite penali, sentenza 18 marzo 2025, n. 10869), di alcuna verifica
  in concreto sulla effettiva rispondenza  dell'incidente  probatorio
  alla  finalita'  di   protezione   della   persona   offesa   dalla
  vittimizzazione secondaria. 
- Codice di procedura penale, art. 392, comma 1-bis, primo periodo. 


(GU n. 23 del 10-06-2026)

 
                        TRIBUNALE DI CATANIA 
           Sezione del giudice per le indagini preliminari 
 
    Il giudice per  le  indagini  preliminari,  letti  gli  atti  del
procedimento; 
    Vista la richiesta di incidente probatorio del pubblico ministero
ai sensi degli articoli  392  e  seguenti  del  codice  di  procedura
penale; 
    Ritenuto   di   dover   sollevare   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, del  codice
di procedura penale; 
 
                               Osserva 
 
    1. Descrizione della  fattispecie  concreta  e  dello  stato  del
procedimento 
    2. Individuazione della disposizione censurata 
    3. Individuazione dei parametri costituzionali 
    4. Esposizione del quadro normativo e giurisprudenziale rilevante 
        4.1. Quadro normativo 
        4.2. Il precedente della Corte costituzionale 
        4.3. Cristallizzazione del diritto vivente 
    5. Sulla rilevanza della questione 
    6. Sulla non manifesta infondatezza della questione 
        6.1. Premessa 
        6.2. Il dubbio in riferimento all'art. 3 della Costituzione 
        6.3. Il dubbio in riferimento all'art. 24 della Costituzione 
        6.4. Il dubbio in riferimento all'art. 111 della Costituzione 
    7. Sulla impossibilita' di una interpretazione costituzionalmente
orientata 
    8. Dispositivo 
1.  Descrizione  della  fattispecie  concreta  e  dello   stato   del
procedimento 
    Nel presente procedimento penale, iscritto al n. 3641/26 R.G.N.R.
mod. 21, si procede nei confronti di R. G. G., nato  a  ...  il  ...,
indagato in ordine al delitto di  cui  all'art.  609-bis  del  codice
penale, in relazione a fatti asseritamente commessi in  ...  in  data
... ai danni di D. G. G., nata a ... il ..., indicata  quale  persona
offesa. Secondo la provvisoria incolpazione  formulata  dal  pubblico
ministero, l'indagato avrebbe costretto la  predetta  a  subire  atti
sessuali mediante violenza fisica, dapprima trasportandola contro  la
sua volonta' sul  letto  di  una  stanza  della  propria  abitazione,
immobilizzandola con il peso del corpo e palpeggiandole il seno  dopo
averle  sollevato  la  maglia,  e  successivamente,  dopo  un   primo
tentativo di fuga della donna, riafferrandola e riportandola di  peso
sul divano della cucina, dove avrebbe tentato di sfilarle la  cintura
dei pantaloni al fine di consumare un rapporto sessuale, non  portato
a compimento per la  reazione  della  persona  offesa,  che  riusciva
infine ad allontanarsi. Con richiesta depositata  in  data  23  marzo
2026, ai sensi degli articoli 392, comma 1-bis, e 393 del  codice  di
procedura penale, il  pubblico  ministero  ha  chiesto  di  procedere
mediante  incidente  probatorio  all'assunzione  della  testimonianza
della persona offesa D. G. G., sul rilievo che si procede per uno dei
reati ricompresi nell'elenco contemplato dal primo periodo  dell'art.
392, comma 1-bis, del codice di procedura penale  e  che  l'audizione
della medesima risulterebbe rilevante ai fini della ricostruzione dei
fatti,  dell'ulteriore  sviluppo  delle  indagini  e   dell'eventuale
esercizio dell'azione penale. 
    Dagli atti trasmessi emerge che la persona offesa e'  gia'  stata
escussa in data 9 marzo 2026 in due distinte occasioni formali. In un
primo momento, alle ore 18,47, si presentava presso gli uffici  della
stazione carabinieri di ..., ove sporgeva denuncia querela orale, poi
trasfusa in apposito verbale, nel quale riferiva in forma  articolata
e analitica i fatti oggetto della presente iscrizione. Nella medesima
giornata, alle  ore  20,25,  veniva  nuovamente  sentita  a  sommarie
informazioni, con ulteriore verbalizzazione del racconto  gia'  reso,
sia pure in forma piu' sintetica, in ordine  alla  medesima  vicenda.
Risultano inoltre gia'  assunte  le  sommarie  informazioni  di  piu'
persone informate sui fatti, e precisamente V. F. S. M., D. B.  E.  e
R. M., indicate come soggetti ai  quali  la  persona  offesa  avrebbe
riferito,  in  tempi  ravvicinati,  quanto  accaduto.   Allo   stato,
pertanto, questo giudice e' chiamato a provvedere sulla richiesta del
pubblico  ministero  di  assunzione  in  incidente  probatorio  della
testimonianza della persona offesa, in un quadro  procedimentale  nel
quale la stessa risulta gia' essere stata formalmente  ascoltata  due
volte nell'immediatezza  dei  fatti,  all'interno  della  fase  delle
indagini preliminari. La vicenda, per come sinora  ricostruita  negli
atti di indagine e, segnatamente, nel narrato della  persona  offesa,
si inserisce in un contesto relazionale  nel  quale  quest'ultima  si
rappresentava come conoscente e amica  sia  dell'indagato  sia  della
moglie di lui, D. B. C..  In  tale  prospettiva,  la  persona  offesa
riferiva che l'indagato si era recato  a  prelevarla  presso  la  sua
abitazione per condurla nella propria casa, ove ella  avrebbe  dovuto
trattenersi in attesa del rientro della predetta D. B. C.;  che,  una
volta  rimasti  soli,  l'indagato  le  avrebbe  esternato  di  essere
innamorato di lei; e che,  a  fronte  del  rifiuto  oppostogli  dalla
persona offesa, la quale  gli  rappresentava  tanto  il  rapporto  di
amicizia con la moglie quanto la propria  relazione  sentimentale  in
corso, si sarebbero  quindi  sviluppate  le  condotte  oggetto  della
denunciata contestazione. 
2. Individuazione della disposizione censurata 
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale  che  il  giudice
ritiene di dover sollevare investe l'art.  392,  comma  1-bis,  primo
periodo, del codice di procedura penale,  nel  significato  normativo
che, a seguito della sentenza  della  Corte  di  cassazione,  Sezioni
Unite penali, 18 marzo 2025, n. 10869, si e' consolidato nel  diritto
vivente. In tale significato, allorche'  la  richiesta  di  incidente
probatorio abbia ad oggetto la testimonianza della persona offesa  in
relazione  a  uno  dei  reati  compresi  nell'elenco  di   cui   alla
disposizione citata, il giudice non puo' rigettarla sulla base di una
valutazione   concernente   l'insussistenza   in    concreto    della
vulnerabilita' della persona offesa  ovvero  la  rinviabilita'  della
prova alla fase dibattimentale, trattandosi di  presupposti  ritenuti
presunti per legge,  con  la  conseguenza  che  un  provvedimento  di
rigetto fondato su tali ragioni e' stato  qualificato  dalle  Sezioni
Unite come viziato da abnormita'. 
3. Individuazione dei parametri costituzionali 
    La questione di legittimita' costituzionale  viene  sollevata  in
riferimento  agli  articoli  3,  24  e  111  della  Costituzione.  In
particolare, viene in rilievo: 
        1. L'art.  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza, nella misura in cui la  disposizione  censurata,  per
come interpretata  dal  diritto  vivente,  introduce  un  automatismo
assoluto che preclude al giudice  ogni  verifica  in  concreto  sulla
effettiva funzione protettiva  dell'incidente  probatorio,  anche  in
situazioni nelle quali l'assunzione anticipata della prova possa  non
risultare coerente con la finalita'  di  evitare  la  vittimizzazione
secondaria:  in  tale  prospettiva,  la   disciplina,   per   effetto
dell'interpretazione ormai consolidata, finisce per assoggettare a un
identico   trattamento   situazioni   concretamente   diverse,    con
conseguente compressione della possibilita' del giudice di  orientare
la decisione nel senso effettivamente piu'  coerente  con  la  tutela
della  persona  offesa  e  con  il  corretto  assetto   del   sistema
processuale; 
        2. L'art. 24  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  della
tutela del diritto  di  difesa  e  del  corretto  equilibrio  tra  le
prerogative delle parti e il ruolo del giudice, nella misura  in  cui
l'interpretazione  vincolante  della  norma   riduce   il   sindacato
giudiziale a una  verifica  essenzialmente  formale  dei  presupposti
esterni della richiesta, pur trattandosi di istanza  incidente  sulle
modalita' e sui tempi di formazione della prova dichiarativa; 
        3. L'art.  111  della  Costituzione,  sotto  il  profilo  dei
principi del giusto processo e, segnatamente, della  oralita',  della
immediatezza e della formazione della prova nel  contraddittorio  tra
le parti, nella misura in cui la disciplina, cosi' come  letta  dalle
Sezioni Unite, trasforma una deroga eccezionale al modello  ordinario
di assunzione della prova in un meccanismo sostanzialmente vincolato,
sottratto a un apprezzamento giudiziale in concreto, poiche' la  mera
contestazione provvisoria di uno dei reati  rientranti  nel  catalogo
normativo,  unitamente  alla  richiesta   del   pubblico   ministero,
determina l'attivazione di un modulo  processuale  concepito  per  la
tutela della vittima e della genuinita' della prova, pur potendo,  in
difetto di un  effettivo  sindacato  giudiziale,  produrre  nel  caso
concreto esiti non necessariamente coerenti con tali finalita'. 
4. Esposizione del quadro normativo e giurisprudenziale rilevante 
4.1. Quadro normativo 
    L'art. 392 del codice di procedura penale disciplina i  casi  nei
quali, nel corso  delle  indagini  preliminari,  puo'  procedersi  ad
assunzione anticipata della prova mediante incidente  probatorio.  In
tale sistema,  il  comma  1-bis,  primo  periodo,  prevede  che,  nei
procedimenti per determinati delitti espressamente  indicati,  tra  i
quali rientra anche quello di cui all'art. 609-bis del codice penale,
il pubblico ministero,  anche  su  richiesta  della  persona  offesa,
ovvero la persona sottoposta alle indagini, possano chiedere  che  si
proceda con incidente probatorio all'assunzione  della  testimonianza
della persona offesa maggiorenne, anche al  di  fuori  delle  ipotesi
previste dal comma 1.  La  disciplina  dell'incidente  probatorio  si
colloca, dunque, come modulo eccezionale e  derogatorio  rispetto  al
modello ordinario di formazione della prova, normalmente rimesso alla
fase dibattimentale, e consente l'anticipazione dell'atto istruttorio
in contraddittorio tra le parti, con  acquisizione  di  un  risultato
probatorio destinato a essere utilizzabile nel  successivo  giudizio.
In tale prospettiva, la  funzione  dell'istituto,  nella  particolare
area dei reati indicati dall'art. 392, comma  1-bis,  del  codice  di
procedura penale, e' stata legislativamente connessa all'esigenza  di
contenere il rischio di vittimizzazione secondaria, evitando  che  la
persona  offesa  debba  reiterare  il  proprio  racconto  in  momenti
processuali successivi  e  temporalmente  distanti  dai  fatti.  Tale
finalita' di concentrazione protettiva dell'ascolto costituisce,  per
come  ricostruita  dalla  stessa  giurisprudenza  costituzionale,  la
principale ragione giustificatrice della deroga al modello  ordinario
di formazione  della  prova  nel  dibattimento.  A  tale  assetto  si
raccorda l'art. 190-bis del codice di procedura penale, il quale, nei
casi da esso contemplati,  limita  la  rinnovazione  dell'esame  gia'
assunto,  ammettendola  solo  quando  riguardi  fatti  o  circostanze
diversi da quelli gia' oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero
quando il giudice o taluna delle parti la ritengano necessaria  sulla
base di specifiche esigenze. Anche tale previsione si inserisce nella
medesima  logica  normativa  di  concentrazione  dell'ascolto  e   di
contenimento  della  replicazione   dichiarativa,   confermando   che
l'assunzione anticipata della  prova  non  si  esaurisce  nella  mera
anticipazione cronologica dell'atto, ma si correla a una  piu'  ampia
finalita' di protezione del  dichiarante  e  di  stabilizzazione  del
relativo contributo probatorio. 
4.2. Il precedente della Corte costituzionale 
    Sul  quadro   appena   richiamato   e'   intervenuta   la   Corte
costituzionale con la sentenza n. 14 del 2021, che ha dichiarato  non
fondata una  questione  di  legittimita'  costituzionale  concernente
l'art. 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, valorizzando
la particolare funzione di tutela della vittima  vulnerabile  sottesa
all'istituto dell'incidente probatorio speciale. In tale pronuncia la
Corte  ha  ritenuto  non  irragionevole  la  scelta  legislativa   di
anticipare  la  formazione  della  prova  dichiarativa  in   funzione
protettiva, evidenziando come la disciplina persegua  l'obiettivo  di
evitare ulteriori traumi alla persona offesa e trovi un bilanciamento
nelle  garanzie  difensive  che   comunque   assistono   l'assunzione
dell'atto  in  contraddittorio.  Deve  tuttavia  rilevarsi   che   il
precedente costituzionale del 2021  non  ha  determinato,  sul  piano
interpretativo e applicativo, una univoca e definitiva  chiusura  del
sistema   nel   senso   dell'automatismo   assoluto   dell'ammissione
dell'incidente probatorio. Proprio  dopo  tale  sentenza  e'  infatti
rimasto aperto, nella giurisprudenza di  legittimita',  il  contrasto
circa l'ampiezza del sindacato demandato al giudice  sulla  richiesta
di incidente probatorio avanzata ai sensi dell'art. 392, comma 1-bis,
del codice di  procedura  penale,  contrasto  che  dimostra  come  il
significato  concretamente  operante  della  disposizione  non  fosse
ancora, a quel punto, definitivamente cristallizzato nel senso  della
totale preclusione di ogni vaglio  in  concreto.  Proprio  tale  dato
impedisce di ritenere assorbito dal precedente del 2021 il dubbio qui
prospettato, atteso che la pronuncia  costituzionale  interveniva  su
una disposizione  ancora  inscritta  in  un  quadro  applicativo  non
univoco, mentre l'odierna questione investe la medesima  disposizione
nel significato  successivamente  irrigiditosi  e  consolidatosi  per
effetto dell'arresto nomofilattico del 2025. In tale prospettiva,  il
dato maggiormente significativo e' che la  persistente  emersione  di
orientamenti difformi e di prassi applicative non coincidenti rendeva
evidente  come  l'automatismo  desunto  in  via  interpretativa   non
riuscisse ancora ad assorbire la varieta' delle  situazioni  concrete
sottoposte al  giudice,  varieta'  che  poteva  invece  rendere,  nei
singoli casi,  razionale  e  maggiormente  coerente  con  il  sistema
processuale il mantenimento dell'ascolto nella sede dibattimentale. 
4.3. Cristallizzazione del diritto vivente 
    Nel periodo successivo alla sentenza n. 14 del 2021  della  Corte
costituzionale si sono infatti consolidati due diversi  orientamenti.
Secondo un primo indirizzo,  il  giudice  conservava  un  margine  di
valutazione  sulla   concreta   sussistenza   dei   presupposti   che
giustificano   l'anticipazione   della   prova,    con    conseguente
legittimita'  del  rigetto  dell'istanza  quando   difettassero,   in
concreto, condizioni idonee  a  giustificare  l'incidente  probatorio
speciale. Secondo un diverso orientamento, invece, la previsione  del
comma  1-bis  implicava  un  meccanismo  sostanzialmente   vincolato,
fondato sulla presunzione legislativa della  vulnerabilita'  e  della
non rinviabilita' della  prova,  con  correlativa  esclusione  di  un
sindacato giudiziale di merito su tali aspetti. Il contrasto e' stato
composto da Cassazione, Sezioni Unite, 18 marzo 2025,  n.  10869,  la
quale ha affermato  che  e'  viziato  da  abnormita',  ed  e'  quindi
ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il  giudice
rigetti la richiesta di incidente probatorio  avente  ad  oggetto  la
testimonianza della  persona  offesa  di  uno  dei  reati  ricompresi
nell'elenco di cui all'art. 392,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del
codice  di  procedura  penale,   motivando   con   riferimento   alla
insussistenza della vulnerabilita' della persona offesa  o  alla  non
rinviabilita'  della  prova,  trattandosi  di  presupposti   la   cui
esistenza e' presunta per legge.  La  stessa  decisione,  dunque,  ha
escluso che il giudice possa  sindacare  in  concreto  tali  profili,
ritenendo  che  il  controllo  giudiziale  resti  confinato  ai  soli
presupposti di ammissibilita' della richiesta. Con tale  approdo,  il
contrasto interpretativo gia' emerso dopo la  pronuncia  della  Corte
costituzionale e' stato risolto in  senso  univoco,  con  conseguente
consolidamento di un diritto vivente  che  sottrae  al  giudice  ogni
apprezzamento  in   concreto   circa   la   effettiva   funzionalita'
dell'incidente probatorio rispetto alla finalita' protettiva  che  ne
costituisce la ratio. E' precisamente in conseguenza di tale  approdo
nomofilattico che la questione di  costituzionalita'  viene  oggi  in
rilievo. La disposizione processuale,  gia'  scrutinata  dalla  Corte
costituzionale nel 2021 in  un  contesto  interpretativo  non  ancora
definitivamente cristallizzato, ha assunto, a seguito della  sentenza
delle Sezioni Unite del  2025,  un  significato  normativo  rigido  e
vincolante, tale da precludere al giudice ogni verifica  in  concreto
circa la effettiva funzione protettiva dell'incidente probatorio  nel
caso specifico, anche quando l'attivazione  del  relativo  meccanismo
processuale possa rivelarsi, in rapporto alle concrete modalita' gia'
assunte dal procedimento, non coerente con  la  stessa  finalita'  di
prevenzione della vittimizzazione secondaria che l'istituto e'  volto
a perseguire. La questione di costituzionalita'  si  radica,  dunque,
non nella mera esistenza  dell'istituto,  bensi'  nella  sua  attuale
conformazione interpretativa vincolante. 
5. Sulla rilevanza della questione 
    La questione di legittimita' costituzionale  sopra  delineata  e'
rilevante nel presente giudizio, poiche' la decisione sulla richiesta
di incidente probatorio avanzata  dal  pubblico  ministero  non  puo'
essere definita indipendentemente dalla  risoluzione  del  dubbio  di
costituzionalita' concernente l'art. 392, comma 1-bis, primo periodo,
del codice di procedura penale, nella  interpretazione  consolidatasi
nel diritto vivente formatosi a seguito di Cassazione, Sezioni Unite,
18 marzo 2025, n.  10869.  Nel  caso  in  esame,  questo  giudice  e'
chiamato a provvedere proprio sulla richiesta del pubblico  ministero
di procedere, mediante  incidente  probatorio,  all'assunzione  della
testimonianza della persona offesa  D.  G.  G.,  in  un  procedimento
iscritto per il delitto di cui all'art. 609-bis  del  codice  penale,
pacificamente ricompreso nel catalogo normativo richiamato dal  primo
periodo dell'art. 392, comma 1-bis, del codice di  procedura  penale.
La decisione, pertanto,  postula  necessariamente  l'applicazione  di
tale disposizione  processuale.  Se  la  norma  viene  applicata  nel
significato vincolante che ad essa  attribuisce  il  diritto  vivente
sopra richiamato, questo giudice non puo'  che  prendere  atto  della
preclusione  a  qualunque  vaglio  in  concreto  circa  la  effettiva
rispondenza dell'anticipazione probatoria alla  finalita'  protettiva
evocata dalla norma, nonche' circa la rinviabilita' della prova  alla
fase dibattimentale, dovendo pertanto  accogliere  la  richiesta  del
pubblico ministero, non essendo  consentito  rigettarla  per  ragioni
attinenti  a  tali  profili,  con  conseguente  necessita'  di   fare
applicazione del modulo processuale richiesto, in  quanto  altrimenti
il provvedimento di rigetto risulterebbe,  secondo  la  ricostruzione
delle  Sezioni  Unite,  viziato  da  abnormita'.  Viceversa,  ove  la
disposizione fosse dichiarata costituzionalmente  illegittima,  nella
parte in cui, secondo tale interpretazione, esclude radicalmente ogni
sindacato  giudiziale   in   concreto   sulla   effettiva   idoneita'
dell'incidente probatorio a perseguire la finalita' protettiva che ne
costituisce  la  ratio,  questo  giudice  riacquisterebbe  lo  spazio
valutativo necessario per verificare, alla  luce  delle  peculiarita'
della  vicenda  processuale,  se  l'anticipazione  della  prova   sia
realmente coerente con quella finalita' oppure se, al  contrario,  si
risolva in una ulteriore reiterazione  dell'esposizione  dichiarativa
della persona offesa. La rilevanza della questione si coglie in  modo
particolarmente evidente  proprio  con  riguardo  ai  dati  del  caso
concreto. Dagli atti emerge che  la  persona  offesa  e'  gia'  stata
formalmente escussa due volte in data ..., dapprima mediante  querela
orale e successivamente a sommarie informazioni, entrambe  aventi  ad
oggetto il medesimo nucleo fattuale. Questo dato procedimentale, gia'
cristallizzato negli atti di indagine, pone in termini  immediati  il
problema se l'ulteriore audizione in  incidente  probatorio  realizzi
effettivamente  la  funzione  di  prevenzione  della  vittimizzazione
secondaria, oppure se finisca per aggiungere  un  ulteriore  segmento
dichiarativo a un  percorso  di  ascolto  gia'  avviato  e  in  parte
consumato nella fase  investigativa,  tanto  piu'  che  la  richiesta
interviene a distanza di circa quindici giorni dai fatti e  dopo  che
la persona offesa aveva gia' reso,  nell'immediatezza,  due  distinte
verbalizzazioni sul medesimo  episodio,  sicche'  il  problema  della
effettiva utilita' protettiva del modulo incidentale si  presenta  in
termini del tutto concreti e attuali. Ne'  puo'  ritenersi  che  tale
dubbio si collochi su un piano meramente teorico o astratto,  poiche'
esso investe direttamente il contenuto del provvedimento  che  questo
giudice e' chiamato ad adottare. Ove  si  faccia  applicazione  della
disposizione  nel  significato  vincolante  consegnato  dal   diritto
vivente, la richiesta del pubblico  ministero  deve  essere  accolta;
ove,   invece,   tale   significato    normativo    venga    ritenuto
costituzionalmente  illegittimo  nella  parte  in  cui  esclude  ogni
verifica in concreto, la decisione potra' essere assunta all'esito di
un apprezzamento  giudiziale  non  piu'  precluso.  La  questione  e'
pertanto rilevante, giacche' la definizione  del  presente  incidente
non puo' prescindere dalla soluzione del dubbio di  costituzionalita'
relativo alla norma applicabile nel significato  vincolante  ad  essa
attribuito dal diritto vivente. 
6. Sulla non manifesta infondatezza della questione 
6.1. Premessa 
    La questione investe il significato che l'art. 392, comma  1-bis,
primo periodo, del codice di procedura penale ha assunto nel  diritto
vivente a seguito della sentenza delle Sezioni Unite penali n.  10869
del 18 marzo 2025. Tale approdo esclude ogni apprezzamento giudiziale
circa la effettiva funzionalita' dell'incidente  probatorio  rispetto
alla  tutela  della  persona  offesa   e   alla   prevenzione   della
vittimizzazione secondaria. Il dubbio di legittimita'  costituzionale
non investe,  pertanto,  la  scelta  legislativa  di  prevedere,  per
determinate categorie di reati,  un  modulo  speciale  di  assunzione
anticipata  della  prova  dichiarativa,   ne'   mira   a   contestare
direttamente la pronuncia delle Sezioni  Unite  in  quanto  tale,  la
quale  non   costituisce   oggetto   immediato   del   sindacato   di
costituzionalita'.   Esso   investe,   piuttosto,   la   disposizione
processuale nel significato normativo ormai vincolante  che  essa  ha
assunto per effetto del diritto vivente, la'  dove  tale  significato
impedisce al giudice ogni verifica in  concreto  circa  la  effettiva
rispondenza del meccanismo anticipatorio alla funzione di  protezione
che lo giustifica. 
6.2. Il dubbio in riferimento all'art. 3 della Costituzione 
    Sotto il profilo della ragionevolezza, la disposizione censurata,
cosi' come oggi operante nel diritto vivente, appare suscettibile  di
porsi in tensione con l'art. 3 della Costituzione,  nella  misura  in
cui introduce  un  automatismo  assoluto  che  impedisce  al  giudice
qualsiasi  verifica  in  concreto  sulla  reale  funzione  protettiva
dell'incidente probatorio. La ratio dell'istituto, come emerge  tanto
dal dato normativo quanto dalla  ricostruzione  offerta  dalla  Corte
costituzionale, e' quella di evitare la  vittimizzazione  secondaria,
ossia di contenere la reiterazione traumatica del racconto  da  parte
della persona offesa e di proteggerne  l'equilibrio  psicologico  nel
corso del procedimento. Tuttavia,  nel  caso  in  esame,  la  persona
offesa risulta gia' essere stata formalmente ascoltata due volte  nel
medesimo giorno, prima in sede di querela orale  e  poi  in  sede  di
sommarie informazioni, entrambe aventi ad oggetto il medesimo  nucleo
fattuale. In una  simile  situazione,  l'ulteriore  assunzione  della
testimonianza   in   incidente    probatorio    non    si    presenta
necessariamente, e non in modo assiomatico, come fattore di riduzione
della vittimizzazione secondaria, potendo ragionevolmente tradursi in
una nuova esposizione dichiarativa, aggiuntiva rispetto a quelle gia'
intervenute nella fase investigativa. Il punto problematico,  allora,
non e' l'anticipazione della prova in se', ma la presunzione assoluta
secondo cui essa realizzerebbe sempre e comunque, per il  solo  fatto
di essere richiesta in relazione a uno dei  reati  del  catalogo,  la
finalita'  protettiva  perseguita  dalla  legge.   L'irragionevolezza
dell'automatismo si coglie proprio nel fatto che  esso  non  consente
alcuna  differenziazione  tra   situazioni   concrete   profondamente
diverse. Una cosa e' il caso in cui la persona offesa non sia  ancora
stata ascoltata o lo sia stata solo in modo sommario e frammentario o
debba essere sentita a  ridosso  degli  accadimenti;  altra  cosa  e'
l'ipotesi, quale quella in esame, in cui la  stessa  sia  gia'  stata
escussa in  forma  ampia  e  ripetuta.  Eppure,  secondo  il  diritto
vivente, entrambe le situazioni ricevono identico trattamento,  senza
che il giudice possa verificare se l'incidente probatorio costituisca
davvero uno strumento di protezione  oppure  finisca  per  aggravare,
anziche' ridurre, il carico dichiarativo cui  la  persona  offesa  e'
gia' stata  sottoposta.  Tale  indiscriminata  equiparazione  appare,
almeno in via non manifestamente infondata, eccedere il limite  della
ragionevolezza costituzionale. A cio' si aggiunga che, nella concreta
fisiologia del procedimento, l'assunzione della testimonianza in sede
di incidente probatorio non esaurisce di per se', in termini assoluti
e aprioristici, ogni possibile futura esposizione  processuale  della
persona  offesa,  la  quale  potrebbe  comunque  essere  chiamata   a
confrontarsi con ulteriori snodi  procedimentali  e  processuali  nei
quali la vicenda venga nuovamente in rilievo, sia pure sotto forme  e
con intensita' diverse. Proprio tale eventualita' conferma  come  non
possa darsi per presupposto, in modo generalizzato  e  assoluto,  che
l'attivazione dell'incidente probatorio sia sempre e comunque idonea,
nel caso concreto, a elidere o ridurre il rischio di  vittimizzazione
secondaria.  Nel  caso  qui  esaminato,   pertanto,   il   meccanismo
interpretativo ormai cristallizzato per effetto della pronuncia delle
Sezioni Unite impedisce al giudice di verificare se la  tutela  della
persona offesa, anziche' essere effettivamente rafforzata, rischi  di
essere perseguita attraverso uno  strumento  che,  in  rapporto  alle
concrete modalita' gia' assunte dal procedimento, puo' aggiungere  un
ulteriore  momento  di  esposizione  dichiarativa   senza   che   sia
consentita alcuna valutazione  differenziata.  Tale  indisponibilita'
del caso concreto, imposta dall'automatismo interpretativo,  pone  il
dubbio     di     compatibilita'     con     il     principio      di
eguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
6.3. Il dubbio in riferimento all'art. 24 della Costituzione 
    La  questione  appare  non  manifestamente  infondata  anche  con
riferimento all'art. 24 della Costituzione. La  lettura  imposta  dal
diritto vivente riduce  il  sindacato  del  giudice  a  una  verifica
meramente esterna della richiesta, senza consentirgli  di  apprezzare
se, nel caso concreto, l'anticipazione della prova sia effettivamente
coerente con la finalita' protettiva  evocata  dalla  norma.  In  tal
modo,   il   controllo   giurisdizionale   sul    momento    genetico
dell'assunzione  anticipata  della  prova   risulta   sostanzialmente
svuotato, con conseguente alterazione dell'equilibrio tra  iniziativa
di  parte  e  funzione  di  garanzia  del  giudice  in  un   segmento
processuale incidente  sulle  modalita'  di  formazione  della  prova
dichiarativa.  E'  vero  che  l'incidente  probatorio  si  svolge  in
contraddittorio e con le garanzie proprie dell'assunzione  giudiziale
della prova; tuttavia,  il  problema  non  riguarda  la  mancanza  di
contraddittorio,   ma   il   radicale   svuotamento   del   controllo
giurisdizionale sul presupposto della  sua  stessa  attivazione.  Una
disciplina che  rende  l'anticipazione  della  prova  sostanzialmente
vincolata  in  base  al  solo  titolo  di  reato  contestato,   senza
consentire al giudice alcuna verifica in concreto sulla sua effettiva
necessita' protettiva, rischia di alterare l'equilibrio tra il  ruolo
delle parti e quello del  giudice  nella  gestione  della  formazione
probatoria, e dunque di incidere sul corretto assetto delle  garanzie
difensive. In tale prospettiva, il parametro di cui all'art. 24 della
Costituzione viene in rilievo non gia' perche' il diritto  di  difesa
risulti escluso dall'atto incidentale, bensi' perche' la compressione
del  sindacato  del  giudice  sul  momento  genetico  dell'assunzione
anticipata  della  prova   finisce   per   riflettersi   sull'assetto
complessivo delle garanzie, privando il controllo giurisdizionale  di
quella concreta funzione di filtro e di  bilanciamento  che  dovrebbe
assistere l'impiego di un modulo eccezionale rispetto alla fisiologia
dibattimentale. Ne' puo' ritenersi  che  il  precedente  della  Corte
costituzionale n. 14 del 2021 valga,  di  per  se',  a  escludere  il
dubbio: quella pronuncia ha scrutinato la scelta  legislativa  in  un
contesto nel quale il significato applicativo della disposizione  non
risultava ancora cristallizzato nel senso oggi imposto dalle  Sezioni
Unite.  Il  dubbio  prospettato  concerne,  invece,   l'ulteriore   e
successiva  rigidita'  impressa  dal  diritto  vivente,   la   quale,
eliminando ogni residuo spazio di  vaglio  in  concreto,  attribuisce
alla qualificazione provvisoria del  fatto  un  effetto  praticamente
conformativo del potere del giudice. Anche  sotto  tale  profilo,  la
questione appare non  manifestamente  infondata:  il  sacrificio  del
sindacato giurisdizionale  sul  momento  genetico  dell'anticipazione
probatoria non e' assistito, nel diritto vivente, da alcun correttivo
che consenta di recuperare in concreto la funzione  di  bilanciamento
propria del giudice. 
6.4 Il dubbio in riferimento all'art. 111 della Costituzione 
    La  non  manifesta  infondatezza  della  questione  si  apprezza,
infine, con riferimento all'art. 111 della Costituzione.  L'incidente
probatorio  costituisce,  per  sua  natura,  una  deroga  al  modello
ordinario di formazione della prova nel dibattimento, che rappresenta
la sede fisiologica  dell'oralita',  dell'immediatezza  e  del  pieno
contraddittorio  dinanzi  al  giudice   chiamato   a   decidere.   La
giurisprudenza costituzionale ha ritenuto che una simile deroga possa
essere  giustificata  da  esigenze  specifiche  e  costituzionalmente
apprezzabili, tra  le  quali  rientra  la  protezione  della  vittima
vulnerabile. Ma proprio perche' si tratta di una deroga  eccezionale,
la sua operativita' deve mantenersi proporzionata alla finalita'  che
la giustifica. Nel significato  oggi  vincolante  della  disposizione
censurata, invece, la deroga viene  a  operare  in  forma  pressoche'
automatica, senza alcuno spazio per una  verifica  giudiziale  minima
sulla sua effettiva idoneita' a perseguire, in concreto, la finalita'
protettiva. Anche in un caso, come quello  in  esame,  nel  quale  la
persona  offesa  sia  gia'  stata  ripetutamente  ascoltata  in  sede
investigativa, il  giudice  sarebbe  tenuto  a  disporre  l'incidente
probatorio senza poter valutare  se  esso  serva  davvero  a  evitare
ulteriori  traumi   oppure   se   si   traduca   in   una   ulteriore
formalizzazione  anticipata  della  prova,  aggiuntiva  rispetto   ad
audizioni gia' avvenute.  Ne  deriva  un  dubbio  non  manifestamente
infondato circa la proporzionalita' costituzionale della  disciplina,
poiche' la compressione dei principi di oralita' e immediatezza,  che
il legislatore puo' certamente modulare,  rischia  di  divenire,  nel
significato imposto dal diritto vivente, il frutto di una presunzione
assoluta  e  indiscriminata,  sottratta  a  qualsiasi   verifica   di
congruenza  rispetto  al  caso  concreto.  In  tale  prospettiva,  il
meccanismo interpretativo consacrato dal diritto vivente  rischia  di
trasformare una  deroga  eccezionale,  giustificata  da  esigenze  di
protezione, in una regola vincolata, non suscettibile di  adattamento
alla concreta fisionomia del procedimento.  Sotto  tale  profilo,  il
parametro di cui all'art. 111 della Costituzione viene in rilievo non
gia' perche' l'incidente probatorio sia, in se', incompatibile con il
giusto processo, ma perche'  la  sua  attivazione,  ove  sottratta  a
qualunque verifica di adeguatezza  e  proporzione  rispetto  al  caso
concreto, finisce per incidere sul rapporto tra eccezione  e  regola,
alterando il punto di equilibrio tra le esigenze di protezione  della
persona offesa e la fisiologica formazione  della  prova  dinanzi  al
giudice  del  dibattimento.  Nel  caso  in  esame,  proprio  la  gia'
intervenuta duplice verbalizzazione delle dichiarazioni della persona
offesa nella fase investigativa rende concretamente prospettabile che
l'ulteriore anticipazione dell'ascolto non si risolva automaticamente
in una misura di contenimento della  vittimizzazione  secondaria,  ma
possa piuttosto rappresentare  un  ulteriore  segmento  del  percorso
dichiarativo  gia'  avviato,  senza  che  il  giudice  sia  posto  in
condizione di verificare in concreto se tale ulteriore  anticipazione
sia realmente necessaria e proporzionata. Ne consegue che  il  dubbio
di compatibilita' con l'art. 111 della Costituzione  non  investe  la
legittimita' dell'incidente probatorio in se', ma la sua operativita'
automatica e indiscriminata, la' dove la deroga al modello  ordinario
di formazione della prova venga imposta senza alcuna possibilita'  di
verifica giudiziale di adeguatezza rispetto alla concreta  fisionomia
del procedimento. 
7. Sulla impossibilita'  di  una  interpretazione  costituzionalmente
orientata 
    Il dubbio di legittimita'  costituzionale  sopra  illustrato  non
puo'  essere  superato  mediante  una  interpretazione   conforme   a
Costituzione della disposizione censurata. E' principio costante  che
il giudice comune,  prima  di  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale,  debba  verificare   se   la   norma   possa   essere
interpretata in  modo  compatibile  con  i  parametri  costituzionali
evocati. Tuttavia, tale operazione  ermeneutica  incontra  un  limite
invalicabile allorche'  il  significato  della  disposizione  risulti
ormai definito dal diritto vivente in termini tali da non  consentire
al  giudice  del  caso  concreto  di  recuperare,   senza   forzature
incompatibili con il sistema, un differente assetto applicativo.  Nel
caso in esame, ricorre proprio tale situazione: il significato  della
disposizione censurata deve  ritenersi  ormai  definito  dal  diritto
vivente formatosi a seguito di Cassazione, Sezioni  Unite,  18  marzo
2025, n. 10869, che ha escluso la  possibilita'  per  il  giudice  di
rigettare la richiesta di incidente  probatorio  facendo  leva  sulla
insussistenza in concreto della vulnerabilita' della persona offesa o
sulla  rinviabilita'  della  prova,  qualificando  come  viziato   da
abnormita' il provvedimento fondato su tali ragioni. Ne consegue  che
il margine interpretativo che, in  precedenza,  aveva  consentito  di
valorizzare un sindacato giudiziale in concreto deve  ritenersi  oggi
precluso dal significato normativo  consolidato  della  disposizione.
Una  interpretazione  costituzionalmente  orientata  nel   senso   di
restituire al giudice tale spazio valutativo si  porrebbe,  pertanto,
in diretto contrasto con il diritto vivente attualmente  formatosi  e
finirebbe per risolversi in  una  sostanziale  disapplicazione  della
regula iuris nomofilatticamente fissata. Il problema,  pertanto,  non
e'  superabile  per  via  interpretativa,  poiche'  la   disposizione
censurata, nel significato  oggi  vincolante,  esclude  proprio  quel
vaglio in concreto  che  costituirebbe  il  necessario  strumento  di
adeguamento costituzionale della disciplina. Il  giudice  rimettente,
pertanto, non dispone di alcuna praticabile lettura  alternativa  che
consenta di applicare la norma in modo conforme agli articoli 3, 24 e
111 della Costituzione, senza porsi fuori dal perimetro  del  diritto
vivente vigente. Ne'  potrebbe  ritenersi  praticabile  un'operazione
interpretativa   che,   sotto   l'apparenza    della    conformazione
costituzionale della norma, si traduca  nel  recupero  di  un  potere
valutativo che il diritto vivente  ha  escluso  e  la  cui  negazione
costituisce il nucleo stesso dell'approdo nomofilattico del 2025. Per
tale ragione, la questione di legittimita' costituzionale si presenta
non eludibile sul  piano  ermeneutico  e  richiede  l'intervento  del
giudice delle leggi. 
8. Dispositivo 

 
                              P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in  riferimento   agli
articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, del  codice
di procedura penale, nel significato normativo  assunto  nel  diritto
vivente formatosi a seguito di Cassazione, Sezioni  Unite,  18  marzo
2025, n. 10869, nella parte in cui non  consente  al  giudice  alcuna
verifica  in  concreto  sulla  effettiva  rispondenza  dell'incidente
probatorio alla finalita' di protezione della  persona  offesa  dalla
vittimizzazione secondaria. 
    Dispone la sospensione del presente procedimento. 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  a  cura  della
cancelleria alle parti e al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' comunicata, sempre a cura della  cancelleria,  ai  Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      Catania, 18 aprile 2026 
 
                    Il giudice per le indagini preliminari: Montoneri