Reg. ord. n. 88 del 2026 pubbl. su G.U. del 10/06/2026 n. 23

Ordinanza del Tribunale di Roma  del 24/04/2026

Tra: Ministero della giustizia  C/ C. N.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Remunerazione per i detenuti che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria – Previsione che la remunerazione è stabilita, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in misura pari a due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi – Denunciata introduzione di un criterio di quantificazione rigido, stabilito ex lege – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al lavoro prestato da lavoratori che non si trovano in stato di detenzione – Irragionevolezza del vincolo, per il giudice, nella determinazione della retribuzione in relazione soltanto ai lavoratori detenuti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria – Disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, per i quali il giudice ha anche la possibilità di discostarsi dalla retribuzione individuata dalla contrattazione collettiva – Violazione dei principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza della retribuzione – Contrasto con il principio della tutela del lavoro – Indiretto risparmio dell’amministrazione penitenziaria sul costo del lavoro rispetto alle prestazioni che potrebbero essere acquisite tramite assunzione diretta o appalti – Pregiudizio per la dignità personale dei detenuti che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione – Contrasto con la finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 22


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27 
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 35 
Costituzione   Art. 36 


Camera di Consiglio del 19 ottobre 2026  rel. PETITTI


Testo dell'ordinanza

                        N. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 aprile 2026

Ordinanza del 24 aprile 2026 del Tribunale di Roma  nel  procedimento
civile promosso da Ministero della giustizia contro C. N.. 
 
Ordinamento penitenziario - Remunerazione per i detenuti che lavorano
  alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria - Previsione che
  la remunerazione e' stabilita, in relazione alla quantita'  e  alla
  qualita' del lavoro prestato,  in  misura  pari  a  due  terzi  del
  trattamento economico previsto dai contratti collettivi. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 22. 


(GU n. 23 del 10-06-2026)

 
                        IL TRIBUNALE DI ROMA 
                        Prima sezione lavoro 
 
    In persona  del  giudice,  dott.  Antonio  Maria  Luna  all'esito
dell'udienza del 16 aprile 2026,  sostituita  dal  deposito  di  note
scritte  ex  art.  127-ter  del  codice  di  procedura   civile,   ha
pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta  al  n.
29888 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025,  vertente
tra Ministero della giustizia, in persona del Ministro  pro  tempore,
elettivamente domiciliato in Roma - via dei Portoghesi n. 12 - presso
gli uffici dell'avvocatura dello Stato  da  cui  e'  rappresentato  e
difeso  ex  lege,  opponente,  e N.  C.  n.  a   ...,   elettivamente
domiciliato in Treviso, al Rivale  Castelvecchio,  n.  6,  presso  lo
studio degli avv.ti Massimo Alfonso Coppola e Stefano Corti, entrambi
del  foro  di  Napoli  che,  congiuntamente  e   disgiuntamente,   lo
rappresentano e difendono giusta procura in  calce  alla  memoria  di
costituzione, opposto; 
    Oggetto: altre ipotesi - opposizione a decreto ingiuntivo. 
Esposizione dei fatti 
    Con ricorso depositato il 26 maggio  2025,  C.  N.,  premesso  di
essere detenuto presso la Casa circondariale di ...  di  aver  svolto
attivita' lavorativa nel periodo marzo 2024 - ottobre  2024,  con  le
mansioni di inserviente di cucina ed inquadramento nel livello C/6, e
di essere stato correttamente inquadrato in  base  alle  declaratorie
contrattuali del CCNL pubblici  esercizi  ristorazione  collettiva  -
sezione alberghi del 5 luglio 2024, ha dedotto di aver ricevuto,  nel
periodo giugno - ottobre 2024, una remunerazione inferiore  a  quella
spettante non avendo l'amministrazione  tenuto  conto  degli  aumenti
retributivi previsti dal rinnovo contrattuale del 5 luglio 2024. 
    Dolendosi  del  fatto  che  l'amministrazione  dal  2017  non  ha
applicato  alcun  incremento  delle  retribuzioni  nonostante   siano
intervenuti aggiornamenti dei trattamenti retributivi  per  opera  di
accordi collettivi, ha chiesto, richiamato un conteggio  allegato  al
ricorso, emettersi ingiunzione per il pagamento della somma  di  euro
377,61 oltre accessori di legge. 
    Emesso decreto ingiuntivo n. 5374 il 22 luglio 2025, il Ministero
della giustizia ha proposto opposizione con  atto  depositato  il  1°
settembre  2025,   eccependo   il   difetto   delle   condizioni   di
ammissibilita' per ottenere la pronuncia di ingiunzione di  pagamento
ex art. 633 del codice di procedura civile poiche' il credito non  e'
certo giacche' l'eventuale  mancato  adeguamento  delle  retribuzioni
dopo il 2017 e' res controversa ed inoltre per indeterminatezza della
somma avendo il ricorrente prodotto soltanto  un  proprio  conteggio,
che costituisce mera prospettazione della parte e non gia' una  prova
scritta. Nel merito, l'amministrazione ha  affermato  che  ha  sempre
corrisposto retribuzioni adeguate, come stabilito  con  la  circolare
del 6 settembre 2017 e con le successive; che ha  invero  versato  le
somme  dovute  pari  ai  2/3  della   retribuzione   contrattuale   e
proporzionata alle ore di lavoro rese, per cui,  eventualmente,  solo
per il mese di ottobre 2024 emergerebbe una differenza di euro 32,12;
che il decreto ingiuntivo deve in ogni caso essere  revocato;  e  che
sono state chieste somme a titolo di quattordicesima, emolumento  non
spettante laddove deve valutarsi  la  congruita'  della  retribuzione
rispetto al parametro costituzionale della giusta retribuzione. 
    L'opponente ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo,
con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite. 
    C. N., costituitosi il 9 ottobre 2025, ha dedotto che il  credito
vantato e' assolutamente certo non avendo il Ministero  affermato  di
aver aggiornato le tabelle retributive  seguendo  l'evoluzione  della
disciplina contrattuale e non avendo  contestato  ne'  l'applicazione
del contratto collettivo indicato nel ricorso per decreto  ingiuntivo
con le relative tabelle  retributive,  ne'  l'inquadramento;  che  la
domanda  non  e'  affatto  generica   essendo   state   indicate   le
retribuzioni  ritenute  corrette  ed  essendo   stato   espressamente
richiamato  l'analitico  conteggio   delle   differenze   retributive
maturate elaborato con riferimento alle clausole contrattuali ed alle
tariffe retributive. 
    Indi, richiamata la specifica disciplina normativa di settore  ed
i principi giurisprudenziali pertinenti, ha dedotto che e' erroneo il
computo operato dal Ministero delle  retribuzioni  spettanti  poiche'
pone a raffronto la complessiva retribuzione erogata, comprensiva, ad
esempio, dei ratei di mensilita' aggiuntive, con i  due  terzi  della
retribuzione base prevista dal contratto collettivo, anziche' porre a
raffronto poste omogenee; che i conteggi  allegati  al  ricorso  sono
stati redatti tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente rese e
risultanti dalle buste paga; che la  quattordicesima  mensilita'  non
puo' essere esclusa - come, di fatto,  non  e'  stata  esclusa  dalla
stessa  amministrazione  giusta  quanto  appare  dalle  buste  paga -
poiche' fa parte del trattamento retributivo previsto  dal  contratto
collettivo applicato; che, comunque, e' illegittima  la  decurtazione
di un terzo delle retribuzioni sindacali, dovendosi tener  conto  che
il  lavoro  dei  detenuti,  anche  all'interno  degli  istituti,   e'
equiparato  a  quello  di  tutti  gli  altri   lavoratori,   non   e'
obbligatorio  e  non  ha  carattere  afflittivo  ed  e'  tanto   piu'
rieducativo  quanto  pie'  uguale  a  quello  della  generalita'  dei
lavoratori; che la remunerazione viene determinata senza piu'  alcuna
possibilita' di indiretta partecipazione dei lavoratori in quanto non
esistono  piu'  le  commissioni  che,  con  la   partecipazione   dei
sindacati, erano chiamate ad individuare un'equa  mercede,  anche  se
cidi fatto non ha funzionato; che attualmente la  retribuzione  viene
determinata  esclusivamente  ad  opera  del  datore  di  lavoro   che
recepisce i contratti collettivi, senza peraltro curarsi di  adeguare
le tariffe agli aumenti contrattuali che via via  intervengono;  che,
pur essendo consentiti trattamenti retributivi  diversificati  tra  i
lavoratori, sono comunque vietati trattamenti discriminatori e non e'
consentito corrispondere  retribuzioni  inferiori  ai  limiti  minimi
desumibili dai contratti collettivi e comunque rispetto ai criteri di
giusta retribuzione fissati dalla Costituzione; che, pertanto,  anche
i detenuti devono percepire  retribuzioni  non  inferiori  ai  minimi
stabiliti  dai  contratti  collettivi  che  costituiscono  fonti  del
diritto anche e soprattutto nell'ambito  del  pubblico  impiego,  non
apparendo giustificata la corresponsione di  remunerazioni  inferiori
del 30% circa rispetto al minimo; che, invece, il lavoratore detenuto
subisce una indebita ed ingiustificata riduzione della  retribuzione,
pure in presenza delle medesime  condizioni  oggettive  e  soggettive
(parita' di livello di inquadramento  e  parita'  di  mansioni);  che
sussistono i presupposti non solo  per  dubitare  della  legittimita'
costituzionale  della  disposizione  dell'art.  22   dell'ordinamento
penitenziario  che  stabilisce  il  limite  dei   due   terzi   delle
retribuzioni indicate dai contratti collettivi, in assenza di ragioni
che possano giustificare il trattamento  differenziato  riservato  ai
detenuti lavoratori, ma anche  per  disapplicarla  poiche'  la  norma
autorizzatoria interviene in maniera illegittima  in  deroga  ad  una
disposizione contrattuale nazionale che ha  natura  di  fonte  legale
speciale in merito ai rapporti di lavoro e, pertanto, non  derogabile
se non da una norma speciale,  cio'  anche  in  materia  di  rapporti
privatistici; che, stante la contrarieta' della norma in questione ai
principi inderogabili  (la  giusta  retribuzione  ex  art.  36  della
Costituzione, il principio di eguaglianza di trattamento ex  articoli
2 e 3 della Costituzione), la retribuzione inferiore al  minimo  deve
essere sostituita di diritto dalla retribuzione minima  legale;  che,
inoltre, la retribuzione spettante deve essere fissata in una  misura
non inferiore a quella minima oraria sufficiente la  quale,  in  base
alla direttiva UE sul salario minimo, e'  pari  ad  euro  7,10;  che,
infine, la disposizione in esame deve essere disapplicata  in  quanto
contrastante con la citata direttiva UE; che  l'amministrazione  deve
riconoscere  anche  i  c.d.  ROL,  siccome  previsti  dal   contratto
collettivo applicato; che il TFR deve essere  calcolato  anche  sulla
quattordicesima  mensilita';  e  che,  in  base  a  nuovo   conteggio
formulato escludendo la decurtazione del terzo, la somma  complessiva
dovuta ammonta ad euro 5.315,56. 
    L'opposto ha quindi chiesto, in via principale, la  conferma  del
decreto ingiuntivo opposto, con rigetto della spiegata opposizione e,
in via subordinata, solo in caso di  revoca  del  decreto  ingiuntivo
opposto, la disapplicazione dell'art. 22,  legge  n.  354/1975  nella
parte in cui prevede la riduzione di 1/3 della retribuzione  rispetto
a quella prevista dal CCNL di riferimento. 
        1. - L'opposto, con riferimento alla remunerazione del lavoro
alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, ha affermato,  in
estrema sintesi, che: 
          a seguito della riforma del 1975, il  lavoro  del  detenuto
non e' piu' considerato come parte integrante della pena ma e'  volto
alla rieducazione dello stesso  ed  ha  l'obbiettivo  di  reinserirlo
nella societa'; 
          tra il 1975 e il 2018, il  lavoro  era  obbligatorio  e  la
mercede non poteva essere inferiore  ai  due  terzi  del  trattamento
economico previsto dai contratti collettivi di lavoro (art. 22, legge
n. 354/1975 nella formulazione antecedente alla modifica  di  cui  al
decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124); 
          la Corte costituzionale nel 1988 ha ritenuto l'art. 22 cit.
compatibile  con  la  Costituzione  sulla  base  di  argomenti   oggi
superati, essendo cambiata la disciplina normativa di riferimento; 
          fino al 2018 era previsto che sulla retribuzione  vigilasse
una Commissione ministeriale ad hoc; 
          la riduzione di 1/3 della retribuzione tabellare minima  e'
illegittima  in  quanto  discriminatoria  ed  in  contrasto  con   il
principio della finalita'  rieducativa  della  pena,  oltre  che  con
l'art. 36 della  Costituzione,  considerando  che,  a  seguito  della
riforma del 2018: il lavoro carcerario non e' piu' obbligatorio,  non
esiste piu' la Commissione ministeriale, il lavoro  penitenziario  e'
sempre piu' assimilabile a quello dei liberi; 
          detta riduzione si pone in contrasto anche con la direttiva
UE 2022/2041 sul c.d. salario minimo e dunque  l'art.  22,  legge  n.
354/1975 va disapplicato per contrasto con la normativa europea. 
    Il Ministero opponente, invece,  ha  ritenuto  tale  disposizione
compatibile  con  la  Costituzione,  non  ravvisandovi  il  carattere
discriminatorio  e  trattandosi  di  una  scelta  discrezionale   del
legislatore. 
    Ha, poi, richiamato la sentenza n.  1087/1988  con  la  quale  la
Corte costituzionale ha gia' dichiarato non fondata la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 22 cit., evidenziando  altresi'
che non e' possibile disapplicare la disposizione per  contrasto  con
la  direttiva  UE  2022/2041,  relativa  a  salari  minimi   adeguati
nell'Unione europea. 
    2. -  Deve  in  effetti  reputarsi  preclusa  la  disapplicazione
dell'art.  22  O.P.  per  contrasto  con  la  direttiva  UE   citata,
trattandosi di disciplina non self executing. 
    Come noto, la direttiva europea e' direttamente  applicabile  nei
c.d. rapporti verticali solo al ricorrere di determinate  condizioni,
secondo  quanto  affermato  dalla  giurisprudenza  della   Corte   di
giustizia. In particolare, e' necessario che sia scaduto  il  termine
dalla stessa previsto per il suo recepimento  da  parte  dello  Stato
membro, che la norma sia sufficientemente chiara e precisa  (in  modo
da  individuare  i  contenuti  del  diritto  e/o  del  corrispondente
obbligo) e che essa sia incondizionata (in capo allo Stato membro non
devono  residuare  margini  di  discrezionalita'   in   merito   alla
disciplina da recepire). 
    Nel caso della direttiva n. 2022/2041 e' rispettata solo la prima
delle tre condizioni richiamate;  dunque,  non  si  puo'  parlare  di
efficacia diretta della stessa. 
    Infatti,  la  direttiva  in  esame  non   contiene   disposizioni
sufficientemente precise, chiare e  incondizionate,  come  si  desume
chiaramente gia' dalla lettura del  «considerando»  19)  che  recita:
«Conformemente all'art. 153, paragrafo 5, TFUE, la presente direttiva
non intende armonizzare il livello dei salari minimi nell'Unione, ne'
istituire un meccanismo uniforme per  la  determinazione  dei  salari
minimi. Essa non interferisce con la liberta' degli Stati  membri  di
fissare salari minimi legali o di promuovere  l'accesso  alla  tutela
garantita dal salario minimo prevista  da  contratti  collettivi,  in
linea con il diritto e la prassi nazionale e con le  specificita'  di
ciascuno Stato membro e nel pieno rispetto delle competenze nazionali
e del diritto delle parti sociali di concludere accordi. La  presente
direttiva non impone, e non  dovrebbe  essere  interpretata  come  se
imponesse, agli Stati membri nei quali la formazione dei  salari  sia
fornita esclusivamente mediante contratti  collettivi,  l'obbligo  di
introdurre un salario minimo legale ne'  di  dichiarare  i  contratti
collettivi universalmente applicabili. Inoltre, la presente direttiva
non stabilisce il livello delle retribuzioni, che rientra nel diritto
delle parti sociali di concludere accordi a livello nazionale e nella
competenza degli Stati membri». 
    Chiarito,  dunque,  che  nel  caso  in  esame  non  e'  possibile
disapplicare l'art. 22,  legge  n.  354/1975  per  contrasto  con  la
direttiva richiamata, non essendo self-executing, occorre  verificare
se l'eccezione di illegittimita' costituzionale di tale  disposizione
sollevata dall'opposto sia rilevante e non manifestamente infondata. 
    3. - Circa la prima condizione, giova soffermarsi sul motivo  per
cui la presente controversia non puo' essere risolta senza  applicare
la disposizione della cui legittimita' costituzionale si dubita. 
    Occorre precisare che, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo,
il N. aveva richiesto soltanto emettersi ingiunzione per il pagamento
della somma di euro 377,61, oltre accessori di legge, senza sollevare
dubbi di costituzionalita' dell'art. 22 O.P. (coerentemente anche con
la natura sommaria del procedimento di ingiunzione disciplinato dagli
articoli 633 ss. del codice di procedura civile). 
    Successivamente, essendo stato proposto giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo da  parte  del  Ministero,  l'odierno  opposto  ha
ritenuto di chiedere, in via subordinata  e  solo  nel  caso  in  cui
questo  giudice  ritenga  di  revocare  il  decreto  ingiuntivo,   le
differenze retributive prendendo quale parametro  di  riferimento  la
retribuzione  stabilita  dal  CCNL  di  settore  senza  la  riduzione
prevista dall'art. 22 O.P., ritenuto in contrasto con la Costituzione
e con la direttiva n. 2022/2041. 
    Tale domanda, alternativa a quella presentata in sede  monitoria,
e' ammissibile nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. 
    Sul punto, e' sufficiente richiamare la sentenza della Cassazione
civile sez. un., 15 ottobre 2024, n. 26727. Le sezioni unite civili -
pronunciandosi sulle due questioni di particolare importanza  rimesse
dalla sezione prima civile con l'ordinanza  interlocutoria  n.  20476
del 17 luglio 2023, ovvero  se:  a)  in  generale,  nel  giudizio  di
opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto possa  proporre
una domanda nuova, diversa da quella avanzata nella  fase  monitoria,
anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto  una  domanda  o
una eccezione riconvenzionale e si sia limitato a sollevare eccezioni
chiedendo la revoca del decreto opposto; b)  in  particolare,  se  ed
entro quali limiti possa considerarsi  ammissibile  la  modificazione
della domanda di adempimento contrattuale avanzata con il ricorso per
decreto  ingiuntivo,  attraverso  la  proposizione  di  una   domanda
d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento o di una  domanda  di
risarcimento del danno per responsabilita'  precontrattuale  -  hanno
affermato il  seguente  principio:  nel  giudizio  di  opposizione  a
decreto ingiuntivo,  la  proposizione  da  parte  dell'opposto  nella
comparsa di risposta di domande alternative a  quella  introdotta  in
via  monitoria  e'  ammissibile  se  tali  domande  trovano  il  loro
fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione
della originaria domanda nel ricorso diretto all'ingiunzione. 
    Ebbene, nel caso di specie la domanda proposta in via subordinata
si  fonda  sullo  stesso   rapporto   di   lavoro   alle   dipendenze
dell'amministrazione penitenziaria che  era  alla  base  del  ricorso
monitorio. 
    Peraltro, nel presente  giudizio  a  quo  il  decreto  ingiuntivo
emesso deve essere revocato in quanto non poteva essere concesso  per
carenza di  prova  scritta.  Infatti,  il  giudice  del  procedimento
monitorio ha emesso il decreto ingiuntivo sulla  base  del  conteggio
(allegato al ricorso monitorio) elaborato  dallo  stesso  ricorrente,
conteggio che certamente non puo'  integrare  una  prova  scritta  ai
sensi dell'art. 633 del codice di procedura civile giacche'  trattasi
di documento formato unilateralmente dall'asserito creditore e  volto
soltanto ad illustrare analiticamente  il  procedimento  che  conduce
alla quantificazione del credito. Non era stato  invece  prodotto  il
contratto collettivo  con  le  relative  tariffe  che  sarebbe  stato
necessario  per  dimostrare  che  nell'anno  2024   le   retribuzioni
spettanti ammontavano agli importi sulla cui base  i  detti  conteggi
erano stati sviluppati. Erano state invece prodotte le  sole  tariffe
del CCNL Turismo del 20 febbraio 2010 valide  nel  periodo  settembre
2012 - marzo 2013. 
    Per tale ragione, il decreto ingiuntivo  oggetto  della  presente
opposizione dovra' essere revocato e cio' impone di passare all'esame
della domanda  proposta  dall'opposto  in  via  subordinata,  con  la
conseguente  necessita'  di  applicare  l'art.  22  O.P.,  della  cui
legittimita' costituzionale si dubita,  per  stabilire  se  la  somma
spettante sia pari a quanto richiesto dal lavoratore con  la  memoria
di costituzione. 
    In definitiva, la condizione di rilevanza sussiste in  quanto  il
giudizio non puo' essere definito senza applicare  la  norma  oggetto
del dubbio di costituzionalita'. 
    4. - Quanto al profilo relativo alla non  manifesta  infondatezza
si osserva quanto segue.  Preliminarmente  si  rileva  che  la  Corte
costituzionale, nel 1988 (sentenza n.  1087),  e'  stata  chiamata  a
giudicare, tra l'altro, sulla legittimita' dell'art. 22  della  legge
26 luglio 1975, n. 354, dubitandosi della sua ragionevolezza. 
    Il  giudice  rimettente  aveva  escluso  che,  sotto  il  profilo
retributivo, potessero ravvisarsi ragionevoli  motivi  giustificativi
del possibile deteriore trattamento dei lavoratori detenuti  rispetto
agli ordinari lavoratori subordinati, attesa la natura non afflittiva
(ex art. 20,  legge  cit.)  del  lavoro  obbligatoriamente  svolto  e
considerato che i detenuti hanno bisogno di guadagnare per  mantenere
se stessi e la propria famiglia. 
    Come sintetizzato dalla Corte al  punto  1  del  «Considerato  in
diritto», «Il giudice a quo ritiene che  risulterebbero  violati  gli
articoli 3 e 36 della Costituzione in quanto,  non  essendovi  alcuna
differenza tra il lavoro svolto dai detenuti e il lavoro  subordinato
ordinario, e sopratutto tra il  lavoro  eseguito  in  semiliberta'  e
quello svolto in favore di imprese pubbliche e private,  non  e'  ne'
ragionevole ne' giustificata la sussistente disparita' di trattamento
dei primi rispetto agli altri lavoratori, tanto piche il detenuto che
lavora deve soddisfare i bisogni suoi e  della  sua  famiglia  con  i
proventi del suo lavoro». 
    La Corte costituzionale, precisato  che  la  questione  sollevata
riguardava solo la situazione del  detenuto  che  lavora  all'interno
dello    stabilimento    carcerario,    alla    diretta    dipendenza
dell'amministrazione penitenziaria, ha respinto  la  questione  sulla
scorta dei seguenti principali argomenti: 
        il rapporto di lavoro de  quo  trae  origine  da  un  obbligo
legale e non da un libero contratto; 
        e' prevista una particolare  regolamentazione  per  la  quale
rileva la qualita' delle parti; 
        centrali sono le finalita' da raggiungere: la  redenzione  ed
il riadattamento del detenuto alla  vita  sociale;  l'acquisto  o  lo
sviluppo   dell'abitudine   al   lavoro   e   della    qualificazione
professionale che valgono ad agevolare il  reinserimento  nella  vita
sociale; 
        l'amministrazione non si prefigge ne' utili ne' guadagni e si
avvale di una mano  d'opera  disorganica,  a  volte  non  qualificata
proprio per garantire il raggiungimento delle  particolari  finalita'
citate; 
        il compenso previsto  per  le  prestazioni  non  si  denomina
retribuzione ma  o  remunerazione  o  mercede,  determinata  con  una
procedura particolare, stabilita con atto amministrativo da parte  di
una apposita commissione. 
    La Corte, pur escludendo l'illegittimita' costituzionale nel caso
sottoposto al suo esame, ha tuttavia  espresso  importanti  principi:
«Tuttavia, per quanto non possa ritenersi che tale genere  di  lavoro
sia del tutto identico, specie per la sua origine, per le  condizioni
in cui si svolge,  per  le  finalita'  cui  e'  diretto  e  che  deve
raggiungere, non puo' assolutamente affermarsi  che  esso  non  debba
essere protetto  specie  alla  stregua  dei  precetti  costituzionali
(artt. 35 e 36 della Costituzione). 
    Peraltro, una remunerazione di gran lunga inferiore alla  normale
retribuzione sarebbe certamente diseducativa e  controproducente;  il
detenuto non troverebbe alcun incentivo ed interesse a lavorare e, se
lavorasse egualmente, non avrebbe alcun  interesse  ad  una  migliore
qualificazione professionale. 
    Gran  parte  delle  finalita'  attribuite  al  lavoro  carcerario
sarebbero frustrate e vanificate. 
    Il che in concreto non e'  alla  stregua  della  legislazione  in
esame. 
    Infatti, la norma censurata  stabilisce  anzitutto  il  principio
della equa remunerazione. Essa sancisce che la mercede  per  ciascuna
categoria di lavoratori e' equitativamente stabilita.  Inoltre,  sono
specificamente richiamati i  contenuti  del  precetto  costituzionale
(art. 36 della Costituzione). Si prevede,  infatti,  che  la  mercede
debba essere determinata in relazione alla quantita' ed alla qualita'
del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione ed al tipo di
lavoro  del  detenuto.  Infine,  si  prende  in   considerazione   il
trattamento previsto dai contratti collettivi. 
    Vero e' che e' stabilito un trattamento minimo non  inferiore  ai
due terzi del salario previsto da quest'ultimi, ma trattasi  solo  di
una determinzione nel minimo, mentre non puo' escludersi l'osservanza
del criterio della relazione con  la  quantita'  e  la  qualita'  del
lavoro prestato e nemmeno possono trascurarsi,  secondo  il  precetto
costituzionale, i bisogni della famiglia di chi lavora. 
    Infine, non puo' del tutto  escludersi  che,  trattandosi  di  un
diritto soggettivo, il lavoratore possa adire, come nella specie,  il
giudice del lavoro il quale puo'  disapplicare  l'atto  determinativo
della  mercede  se  importi  violazione  dei  surrichiamati  precetti
costituzionali». 
    Le  considerazioni  espresse  dalla  Corte  nel  1988  che  hanno
permesso di ritenere  compatibile  l'art.  22  con  la  Costituzione,
tuttavia, non appaiono piu' condivisibili a seguito  delle  modifiche
nella disciplina in esame ad opera del decreto legislativo 2  ottobre
2018, n. 124 e dell'evoluzione dell'ordinamento. 
    Infatti, il testo dell'art. 22  O.P.  vigente  nel  1988  era  il
seguente: «Le  mercedi  per  ciascuna  categoria  di  lavoranti  sono
equitativamente stabilite in relazione alla quantita' e qualita'  del
lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione  e  al  tipo  del
lavoro del  detenuto  in  misura  non  inferiore  ai  due  terzi  del
trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.  A
tal  fine  e'  costituita  una  commissione  composta  dal  direttore
generale degli istituti di prevenzione e di pena,  che  la  presiede,
dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli  internati
della direzione generale per gli istituti di prevenzione e  di  pena,
da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena,  da
un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato  per
ciascuna delle  organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale [...]». 
    Invece, a seguito della riforma del 2018, l'art. 22 cit.  prevede
che «La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e  internati
che lavorano alle dipendenze  dell'amministrazione  penitenziaria  e'
stabilita,  in  relazione  alla  quantita'  e  qualita'  del   lavoro
prestato, in misura pari  ai  due  terzi  del  trattamento  economico
previsto dai contratti collettivi». 
    Si e' quindi passati da una mercede quantificata «in  misura  non
inferiore  ai  due  terzi  del  trattamento  economico  previsto  dai
contratti collettivi di lavoro» ad una  remunerazione  «pari  ai  due
terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi». 
    Appare  evidente  dal  dato  letterale  della  disposizione  oggi
vigente che non e' piu' previsto un limite retributivo minimo  ma  un
criterio  di  quantificazione   rigido,   non   superabile   in   via
interpretativa. 
    Seconda modifica normativa rilevante e'  l'abrogazione  dell'art.
20, comma 3, O.P. per il quale  «Il  lavoro  e'  obbligatorio  per  i
condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della  colonia
agricola e della casa di lavoro». 
    Ne consegue che il lavoro dei detenuti non e' piu'  obbligatorio:
essi potrebbero legittimamente decidere  di  non  prestare  attivita'
lavorativa all'interno dell'istituto penitenziario che  dovrebbe  poi
remunerare con retribuzione  piena  il  lavoro  affidato  all'esterno
tramite appalti di manodopera e/o assunzioni dirette di personale per
sopperire a quotidiane esigenze di  gestione  quali  quelle  relative
alle pulizie degli ambienti, alla preparazione  e  distribuzione  dei
pasti, ecc. 
    Inoltre, una terza modifica normativa impedisce di percorrere  la
strada suggerita dalla Corte costituzionale nel  1988  («Infine,  non
puo' del tutto escludersi che, trattandosi di un diritto  soggettivo,
il lavoratore possa adire, come nella specie, il giudice  del  lavoro
il quale puo' disapplicare  l'atto  determinativo  della  mercede  se
importi violazione dei surrichiamati  precetti  costituzionali»)  dal
momento  che  e'  stata  abolita  la  commissione   che   determinava
l'ammontare della mercede con proprio atto amministrativo. 
    Pertanto, a seguito della riforma del 2018, il giudice comune, se
dovesse ritenere che la remunerazione del  lavoro  del  detenuto  nel
caso sottoposto al suo esame non e'  rispettoso  dell'art.  36  della
Costituzione, non potrebbe piu' disapplicare l'atto della commissione
e individuare un compenso congruo perche' l'art. 22 O.P. oggi obbliga
a prendere come parametro i  2/3  della  retribuzione  stabilita  dal
contratto collettivo di riferimento. 
    Tale  differente  disciplina  solleva   dubbi   di   legittimita'
costituzionale non manifestamente infondati anche  in  considerazione
del mutato contesto giuridico e culturale, come correttamente esposto
anche  dall'odierno  opposto;  l'evoluzione  giurisprudenziale  degli
ultimi anni, infatti, e' nella  direzione  di  equiparare  il  lavoro
carcerario a quello dei liberi, salve le giustificate specificita'. 
    Sul  punto  puo'  citarsi  la  recente  sentenza  della  S.C.  n.
23588/2025  che  -  nell'equiparare  la  tutela   previdenziale   dei
lavoratori detenuti  a  quella  dei  liberi  -  si  sofferma  proprio
sull'evoluzione della disciplina del lavoro svolto all'interno  degli
istituti    carcerari    alle     dipendenze     dell'amministrazione
penitenziaria: «3.1 -  L'evoluzione  dei  diritti  del  lavoratore  e
l'attuazione del principio costituzionale della finalita' rieducativa
delle pene detentive costituiscono una prima chiave di lettura  delle
questioni in questa sede  dibattute.  Il  lavoro  svolto  all'interno
degli istituti  carcerari  ed  alle  dipendenze  dell'amministrazione
penitenziaria era  inizialmente  configurato  come  parte  integrante
della pena (all'art. 1 del regio decreto n. 787 del 1931 si affermava
che in ogni  stabilimento  carcerario  le  pene  si  scontassero  con
l'obbligo  del  lavoro,  ed  agli  articoli  114  e  ss.  ne   veniva
disciplinata  l'organizzazione)  e  come  strumento   di   ordine   e
disciplina del detenuto; peraltro, trattandosi di un  obbligo  legale
non si configurava come lavoro subordinato di natura contrattuale. La
legge n. 354 del 1975 di riforma  dell'ordinamento  penitenziario  ha
superato tale impostazione e, nell'ottica della finalita' rieducativa
della pena ex art. 27, III comma della  Costituzione,  il  lavoro  ha
perso il carattere di  afflittivita'  (lo  esclude  espressamente  il
secondo comma dell'art. 20) per divenire uno strumento  centrale  del
trattamento  del  detenuto,  nell'ottica  di  una  globale  finalita'
rieducativa e di reinserimento nella collettivita', per arginarne  la
desocializzazione conseguente allo stato di reclusione.  Sono  stati,
quindi, riconosciuti al lavoratore detenuto vari diritti  soggettivi,
intimamente  connessi  alla  posizione  del  lavoratore:  nel   testo
originario dell'art. 20 della legge n. 354 del  1975,  affidato  agli
istituti penitenziari  il  compito  di  favorire  «in  ogni  modo  la
destinazione  al  lavoro  dei  detenuti   e   degli   internati»   ed
esplicitamente  affermato  che  «il  lavoro  penitenziario   non   ha
carattere afflittivo ed e'  remunerato»,  si  prescriveva,  al  terzo
comma, l'obbligatorieta' del lavoro per i  condannati,  dicitura  non
piu' riprodotta nel testo  del  novellato  dall'art.  2  del  decreto
legislativo  n.  124  del  2018,  in  cui  e'  invece  affermato  che
l'organizzazione  e  i  metodi  del   lavoro   penitenziario   devono
«riflettere» quelli del lavoro nella societa' libera, al fine di  far
acquisire ai soggetti una preparazione  professionale  adeguata  alle
normali  condizioni  lavorative  per  agevolarne   il   reinserimento
sociale. All'obbligo del  lavoro,  su  cui  si  modulava  l'oggettiva
determinazione di criteri di assegnazione come introdotti dalla legge
n. 296 del 1993 di modifica del sesto comma dell'art. 20 (fra i quali
compare  l'anzianita'  di  disoccupazione   durante   lo   stato   di
detenzione, oltre ai carichi familiari,  la  professionalita',  e  le
precedenti e future attivita' con formazione di  graduatorie)  si  e'
affiancato il riconoscimento di vari diritti soggettivi, fra i  quali
la durata  delle  prestazioni  lavorative  non  superiore  ai  limiti
stabiliti dalle leggi vigenti, il riposo  festivo,  a  cui  e'  stato
aggiunto il diritto al riposo annuale retribuito, e al comma  13  «la
tutela assicurativa e previdenziale» integrata  dalla  tutela  contro
gli infortuni e le malattie professionali, garantita dall'art. 4,  n.
9, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. [...] 
    4. Quanto precede  consente  di  superare  agevolmente  la  prima
questione circa la discussa equiparazione del lavoro in  carcere  con
il  lavoro  del  libero  mercato;  le  peculiarita'  derivanti  dalla
connessione tra profili del  rapporto  di  lavoro  ed  organizzativi,
disciplinari e di sicurezza,  propri  dell'ambiente  carcerario,  non
elidono la  configurazione  tipologica  e  strutturale  del  rapporto
subordinato intramurario ne' scalfiscono  il  nucleo  essenziale  dei
diritti del lavoratore nell'ambito  delle  tutele  costituzionalmente
garantite e disciplinate dall'ordinamento.  La  previsione  dell'art.
20, comma 3 inerente  alla  circostanza  che  «l'organizzazione  e  i
metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli  del  lavoro
nella  societa'  libera»   sottende   ad   una   immagine   replicata
dell'organizzazione del lavoro e dei suoi metodi di svolgimento nella
relazione fra soggetti liberi,  ed  il  fine  di  «far  acquisire  ai
soggetti  una  preparazione  professionale  adeguata   alle   normali
condizioni lavorative per agevolarne il  reinserimento  sociale»  non
costituisce lo scopo ex se dell'enunciato riflesso  organizzativo  ma
l'obiettivo a cui tale speculare organizzazione deve  tendere,  ossia
preparare il detenuto alla sua introduzione negli  ambiti  lavorativi
esterni,  di  cui  abbia  gia'  avuto  esperienza  nella   (riflessa)
organizzazione carceraria. 
    5. E' evidente che  l'evoluzione  normativa  e  giurisprudenziale
abbia  eroso  nel  tempo  il  carattere  di  specialita'  del  lavoro
carcerario riconoscendo in favore del lavoratore detenuto  i  diritti
spettanti a tutti i lavoratori  in  genere  e  le  azioni  esperibili
innanzi al giudice del lavoro, conservando il rapporto la  sua  causa
tipica, la sua  funzione  economico  sociale  inerente  allo  scambio
sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso remunerativo. Il
fine di rieducazione e reinserimento sociale non  influisce,  dunque,
sui contenuti della prestazione e sulla modalita' di svolgimento  del
rapporto, ed anzi, l'obiettivo di eguaglianza del rapporto di  lavoro
carcerario a quello  svolto  in  regime  di  liberta'  rientra  nella
predetta finalita' rieducativa. Il rapporto di  lavoro  del  detenuto
alle  dipendenze   dell'amministrazione   penitenziaria   va   dunque
considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante  la  sua
particolare regolamentazione normativa, assimilazione gia'  affermata
in altre pronunce di legittimita' (cfr. Cassazione n. 5605  del  1999
in  tema  di  giurisdizione   sulle   controversie   per   differenze
retributive, Cassazione n. 9969 del 2007 in tema  di  decorrenza  del
termine  prescrizionale  dei  diritti  del   lavoratore,   ed   anche
Cassazione n. 21573 del 2007 e n. 3062 del 2015 su voci retributive e
trattenute datoriali, Cassazione n. 27340 del 2019 e n. 8055 del 1991
in tema di responsabilita' datoriale ed obblighi  di  sicurezza  art.
2087 del codice civile, Cassazione n. 12205 del 2019 e n.  20055  del
2009 in tema di competenza territoriale)». 
    A fronte, quindi, di una sempre  piu'  tendenziale  equiparazione
del lavoro dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari  alle
dipendenze  dell'amministrazione  a  quello  dei  lavoratori  liberi,
appare a questo Giudice non piu' giustificabile una rigida  -  e,  si
ribadisce,   insuperabile   a   livello   interpretativo,   data   la
formulazione  letterale  dell'art.  22   O.P.   -   riduzione   della
retribuzione che ex lege deve essere pari a 2/3  rispetto  ai  minimi
previsti dai contratti collettivi. 
    La prospettata irragionevole disparita' di trattamento emerge  in
modo ancora piu' evidente se si  considera  che,  per  giurisprudenza
consolidata, anche di legittimita', il  giudice  del  lavoro  che  si
trovi dinanzi ad  una  retribuzione  che  non  rispetta  i  parametri
fissati dall'art. 36 della Costituzione nell'ambito di un rapporto di
lavoro privato  puo'  considerare,  quale  parametro  retributivo  di
riferimento,  la  retribuzione  prevista  dai  pertinenti   contratti
collettivi ma non e' certo vincolato da questi ultimi. 
    In altre parole, in linea di massima il parametro  e'  costituito
dalla retribuzione  individuata  dal  contratto  collettivo  giacche'
questo e' stipulato dalle associazioni sindacali  che,  per  funzione
istituzionale, meglio possono garantire  i  diritti  dei  lavoratori.
Tuttavia, ben puo' il giudice comune ritenere che detta  retribuzione
non  rispetti  l'art.  36  della  Costituzione  e,  conseguentemente,
individuarla sulla base di altri  parametri  (es.  valore  soglia  di
poverta' calcolato dall'ISTAT). 
    In merito al vaglio che il giudice del lavoro  deve  compiere  ex
art. 36 della Costituzione puo' richiamarsi la sentenza della S.C. n.
27711/2023 per la quale: «11.  Anzitutto  va  ricordato  che  secondo
quanto affermato da questa  Corte  con  la  sentenza  n.  24449/2016,
l'art.  36  della  Costituzione,  comma  1,  garantisce  due  diritti
distinti,  che,  tuttavia,  "nella  concreta   determinazione   della
retribuzione, si integrano a vicenda":  quello  ad  una  retribuzione
"proporzionata"   garantisce   ai   lavoratori    "una    ragionevole
commisurazione  della  propria  ricompensa  alla  quantita'  e   alla
qualita' dell'attivita' prestata"; mentre quello ad una  retribuzione
"sufficiente" da' diritto ad "una  retribuzione  non  inferiore  agli
standards minimi necessari per vivere  una  vita  a  misura  d'uomo",
ovvero ad "una ricompensa complessiva che non ricada sotto il livello
minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle  concrete
condizioni di vita esistenti, necessario ad assicurare al  lavoratore
ed alla sua famiglia  un'esistenza  libera  e  dignitosa".  In  altre
parole,  l'uno  stabilisce  "un  criterio   positivo   di   carattere
generale", l'altro "un limite negativo, invalicabile in assoluto"». 
    12. Il giudice, pertanto, non puo' sottrarsi a nessuna delle  due
valutazioni che, seppur integrate, costituiscono le direttrici  sulla
cui base deve determinare la misura della retribuzione minima secondo
la Costituzione. [...] 
    15. Il livello Istat di poverta' pur non costituendo un parametro
diretto  di  determinazione  della  retribuzione  sufficiente,   puo'
tuttavia aiutare ad individuare, sotto  questo  profilo,  una  soglia
minima  invalicabile.  Esso  non  e'  di  per  se'   indicativo   del
raggiungimento del livello del  salario  minimo  costituzionale  che,
come gia' rilevato, deve essere  proiettato  ad  una  vita  libera  e
dignitosa e non solo non povera, dovendo altresi' rispettare  l'altro
profilo della proporzionalita'. [...] 
    20. Dalla giurisprudenza che si  e'  via  via  pronunciata  nella
materia (v. punti 23  e  ss.)  si  desume  inoltre  che  in  sede  di
applicazione dell'art. 36 della Costituzione, il  giudice  di  merito
gode, ai sensi  dell'art.  2099  del  codice  civile,  di  una  ampia
discrezionalita'  nella  determinazione  della  giusta   retribuzione
potendo discostarsi (in diminuzione ma anche in aumento)  dai  minimi
retributivi della contrattazione collettiva  e  potendo  servirsi  di
altri criteri di giudizio e parametri differenti da quelli collettivi
(sia in concorso, sia in sostituzione), con l'unico obbligo di  darne
puntuale  ed  adeguata  motivazione  rispettosa  dell'art.  36  della
Costituzione. 
    21. -    Pertanto    l'apprezzamento    dell'adeguatezza    della
retribuzione in concreto resta riservato al giudice  del  merito  (v.
fra le altre Cassazione  n.  20216/2021,  Cassazione  n.  19467/2007;
Cassazione  n.  16866/2008;  Cassazione  14  giugno  1985,  n.  3586,
Cassazione 24 giugno 1983, n. 4326,  Cassazione  12  marzo  1981,  n.
1428, Cassazione 3 aprile 1979, n. 1926) e la sua determinazione,  se
effettuata nel  rispetto  dei  criteri  imposti  dall'art.  36  della
Costituzione, e con adeguata motivazione,  in  ordine  agli  elementi
utilizzati, non e' censurabile neppure sotto il profilo  del  mancato
ricorso ai parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva  (v.
Cassazione n. 19467/2007,  n.  2791/1987,  Cassazione  n.  2193/1985)
[...] 
    23.1. Tuttavia, nella variegata  casistica  giurisprudenziale  si
registrano, alla luce dei fatti concreti, frequenti deviazioni  dalla
contrattazione collettiva  nazionale  di  categoria,  essendo  sempre
stato inteso, quello del  riferimento  alle  clausole  salariali  dei
contratti collettivi post-corporativi di categoria, come una facolta'
piuttosto che un obbligo inderogabile per il giudice di merito, fatto
salvo l'onere della motivazione conforme (Cass. n. 5519/2004). [...] 
    23.2. Inoltre, il giudice puo' motivatamente utilizzare parametri
anche differenti da quelli  contrattuali  e  «fondare  la  pronuncia,
anziche' su tali parametri,  sulla  natura  e  sulle  caratteristiche
della concreta attivita' svolta, su nozioni di comune  esperienza  e,
in difetto di utili elementi, anche su criteri equitativi» (Cass.  n.
19467/2007,  Cassazione  n.  1987/2791,  Cassazione   n.   1985/2193,
Cassazione n. 24449/2016) [...] 
    24. In virtu' dell'integrazione del nostro ordinamento a  livello
europeo ed  internazionale,  l'attuazione  del  precetto  del  giusto
salario costituzionale e' divenuta un'operazione che il giudice  deve
effettuare considerando anche le indicazioni sovranazionali e  quelle
provenienti dall'Unione europea e dall'ordinamento internazionale. 
    24.1 La recente  direttiva  UE  2022/2041  del  19  ottobre  2022
«relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea termine» - dei
cui contenuti il  giudice  interno  deve  tenere  conto,  secondo  le
ripetute indicazioni della Corte di  giustizia  dell'Unione  europea,
anche prima della scadenza del recepimento. [...] 
    La direttiva UE 2022/2041 del  19  ottobre  2022  in  materia  di
adeguatezza  dei  salari,  sopra  indicata,  vuole   conseguire   gli
obiettivi della  dignita'  del  lavoro,  l'inclusione  sociale  e  il
contrasto alla poverta', dettando il concetto per cui la salvaguardia
e l'adeguamento dei salari  minimi  «contribuiscono  a  sostenere  la
domanda interna». [...] 
    26.  Come   gia'   rilevato,   utile   allo   scopo   si   rivela
l'individuazione percentuale del salario medio e/o mediano,  che  nel
nostro Paese puo' essere individuato anche attraverso i dati Uniemens
censiti dall'INPS (mentre sui c.d. working poors v.  da  ultimo  XXII
rapporto INPS, pag. 99 e ss. presentato al Parlamento il 13 settembre
2023); suggerimento che il giudice interno puo' dunque valorizzare ai
fini  della  complessiva  valutazione  di  conformita'  nei   termini
equitativi richiesti  da  questa  giurisprudenza  ex  art.  36  della
Costituzione, anche ai sensi dell'art. 432 del  codice  di  procedura
civile [...] 
    28. Secondo quanto  affermato  in  epoca  risalente  dalla  Corte
costituzionale quello  al  salario  minimo  costituzionale  delineato
nell'art. 36, integra un diritto  subiettivo  perfetto  (sentenza  n.
30/1960) che «deve rispondere a due fondamentali e diverse  esigenze»
indicate dalla norma (Corte cost. sentenza n. 74 del 1966, n. 559 del
1987). [...] 
    39. Pertanto, pur di fronte alla situazione  di  crisi  in  parte
nuova che si e' venuta determinando, ad avviso di questa  Corte,  non
cambia, e non puo' cambiare considerata  l'inderogabilita'  dell'art.
36 della Costituzione, la sperimentata regola della presunzione iuris
tantum,  salvo  prova  contraria,  di  conformita'  del   trattamento
salariale  stabilito  dalla  contrattazione  collettiva  alla   norma
costituzionale, dovendosi solo chiarire che essa opera non  solo  «in
mancanza di una specifica contrattazione di categoria», come talvolta
si  e'  affermato  nella  giurisprudenza   di   merito   (richiamando
erroneamente la sentenza n. 7528/2010  di  questa  Corte),  ma  anche
«nonostante» una specifica contrattazione di categoria. [...] 
    41. - La stessa Corte costituzionale, nella notissima sentenza n.
106 del 1962, pronunciandosi sulla  proroga  della  legge  Vigorelli,
quella che estendeva i minimi contrattuali erga omnes per  legge,  ha
del resto gia' affermato che  non  esiste  una  riserva  normativa  o
contrattuale  a  favore   della   contrattazione   collettiva   nella
determinazione del salario  nell'attuale  ordinamento  costituzionale
(ed a maggior ragione in uno stato di mancata attuazione dell'art. 39
della Costituzione).». 
    Ora, posto che il giudice puo', nella valutazione da compiere  ai
sensi dell'art. 36 della Costituzione, discostarsi dalla retribuzione
individuata  dalla  contrattazione  collettiva  ed  utilizzare  altri
parametri, non si vede la ragione per la  quale  -  soltanto  per  il
lavoro   dei   detenuti    alle    dipendenze    dell'amministrazione
penitenziaria - il giudice debba essere obbligato per legge (art. 22,
legge n. 354/1975) a riconoscere non piu' della retribuzione prevista
dal pertinente CCNL, per di piu' con la non modesta falcidia fissa di
1/3, a prescindere dall'entita' della stessa. 
    In definitiva, secondo questo Giudice l'applicazione dell'art. 22
O.P. determina l'individuazione di una  retribuzione  non  rispettosa
dell'art. 36 della Costituzione in assenza di un motivo  ragionevole,
con  conseguente  violazione  anche  degli  articoli  3  e  35  della
Costituzione. 
    La disposizione della cui legittimita' costituzionale si  dubita,
inoltre, autorizza indirettamente l'amministrazione  penitenziaria  a
risparmiare sul costo del lavoro,  dovendo  altrimenti  procedere  ad
assunzione diretta o ad appaltare i servizi  di  cui  si  occupano  i
lavoratori-detenuti (es. pulizia, mensa, ecc.), con pregiudizio della
dignita' personale di questi ultimi (in violazione dell'art. 2  della
Costituzione) i quali si vedono riconosciuta una retribuzione non  di
poco inferiore a quella giusta per il  solo  fatto  di  essere  stati
condannati e di lavorare all'interno  dell'istituto  alle  dipendenze
del Ministero. Lo stato di detenzione, infatti, non  fa  venire  meno
ne' i bisogni personali dell'individuo e della sua famiglia  ne'  gli
eventuali obblighi alimentari e familiari. 
    Inoltre, tale riduzione  fissa  della  retribuzione  si  pone  in
contrasto anche con la finalita' rieducativa  della  pena  in  quanto
puo' costituire un disincentivo al lavoro intramurario; una volta che
quest'ultimo  e'  considerato  uno  degli  elementi  del  trattamento
rieducativo  (Corte  cost.  n.  158/2001),   una   legge   che   puo'
«scoraggiarlo» si pone in violazione anche  dell'art.  27,  comma  2,
della Costituzione. 
    Appare  dunque  non   manifestante   infondato   il   dubbio   di
legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 26 luglio  1975,
n. 354, secondo cui  «La  remunerazione  per  ciascuna  categoria  di
detenuti    e    internati    che    lavorano     alle     dipendenze
dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita,  in  relazione  alla
quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi
del trattamento economico previsto  dai  contratti  collettivi»,  per
contrasto con gli articoli 2, 3, 27, 35 e 36 della Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Tribunale,  visti  gli  articoli  1,  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87, 
        1. dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge  26
luglio 1975, n. 354,  secondo  cui  «La  remunerazione  per  ciascuna
categoria di  detenuti  e  internati  che  lavorano  alle  dipendenze
dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita,  in  relazione  alla
quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi
del trattamento economico previsto  dai  contratti  collettivi»,  per
contrasto con gli articoli 2, 3, 27, 35 e 36 della Costituzione; 
        2. sospende il presente procedimento; 
        3.  ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  la   presente
ordinanza sia comunicata ai procuratori costituiti e  sia  notificata
al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; 
        4. dispone l'immediata trasmissione degli  atti,  comprensivi
della documentazione attestante il perfezionamento  delle  prescritte
notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. 
          Roma, 24 aprile 2026 
 
                          Il Giudice: Luna