Reg. ord. n. 88 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Roma  del 24/04/2026

Tra: Ministero della giustizia  C/ C. N.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Remunerazione per i detenuti che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria – Previsione che la remunerazione è stabilita, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, in misura pari a due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi – Denunciata introduzione di un criterio di quantificazione rigido, stabilito ex lege – Irragionevole disparità di trattamento rispetto al lavoro prestato da lavoratori che non si trovano in stato di detenzione – Irragionevolezza del vincolo, per il giudice, nella determinazione della retribuzione in relazione soltanto ai lavoratori detenuti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria – Disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori, per i quali il giudice ha anche la possibilità di discostarsi dalla retribuzione individuata dalla contrattazione collettiva – Violazione dei principi di proporzionalità, sufficienza e adeguatezza della retribuzione – Contrasto con il principio della tutela del lavoro – Indiretto risparmio dell’amministrazione penitenziaria sul costo del lavoro rispetto alle prestazioni che potrebbero essere acquisite tramite assunzione diretta o appalti – Pregiudizio per la dignità personale dei detenuti che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione – Contrasto con la finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 22


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27 
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 35 
Costituzione   Art. 36