Reg. ord. n. 79 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 03/04/2026

Tra: S. C.  C/ Ministero della Difesa



Oggetto:

Militari – Ordinamento militare – Sospensione a seguito di condanna penale – Previsione la quale, nel disporre che la sospensione dal servizio «è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento», include automaticamente e incondizionatamente l’ipotesi di espiazione della pena mediante affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), senza consentire all’Amministrazione di valutare in concreto la compatibilità di tale misura alternativa con la prosecuzione del servizio, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e di tutela del prestigio dell’istituzione – Denunciata normativa che priva incondizionatamente il condannato della possibilità di proseguire un’attività che la stessa autorità giudiziaria gli ha prescritto di svolgere, senza che tale conseguenza sia sorretta da una valutazione in concreto e anche quando non risponda ad alcuna effettiva e prevalente esigenza – Lesione del principio rieducativo della pena e del diritto del condannato al lavoro – Disciplina che priva la forza di appartenenza del militare ammesso all’affidamento in prova di ogni margine per valutare se questi possa essere utilmente impiegato durante l’espiazione della pena in forma alternativa, al contempo, imponendo la corresponsione, seppur in misura ridotta, della retribuzione, senza alcuna controprestazione lavorativa – Sospensione automatica che produce, pur se per un tempo limitato, un effetto più gravoso e afflittivo di quello che la stessa Amministrazione, nell’esercizio della propria potestà disciplinare, ha ritenuto proporzionato alla gravità dei fatti – Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione – Disposizione che equipara l’affidamento in prova ad altre ipotesi in cui le pene detentive sono sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, così accomunando situazioni ontologicamente distinte – Previsione che configura un ingiustificato automatismo privo di qualsiasi mediazione procedimentale – Lesione del principio di ragionevolezza.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 15/03/2010  Num. 66  Art. 914


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.