Reg. ord. n. 79 del 2026 pubbl. su G.U. del 27/05/2026 n. 21

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 03/04/2026

Tra: S. C.  C/ Ministero della Difesa



Oggetto:

Militari – Ordinamento militare – Sospensione a seguito di condanna penale – Previsione la quale, nel disporre che la sospensione dal servizio è applicata ai militari durante l’espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, include automaticamente e incondizionatamente l’ipotesi di espiazione della pena mediante affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), senza consentire all’amministrazione di valutare in concreto la compatibilità di tale misura alternativa con la prosecuzione del servizio, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e di tutela del prestigio dell’istituzione – Denunciata normativa che priva incondizionatamente il condannato della possibilità di proseguire un’attività che la stessa autorità giudiziaria gli ha prescritto di svolgere, senza che tale conseguenza sia sorretta da una valutazione in concreto e anche quando non risponda ad alcuna effettiva e prevalente esigenza – Lesione del principio rieducativo della pena e del diritto del condannato al lavoro – Disciplina che priva la forza di appartenenza del militare ammesso all’affidamento in prova di ogni margine per valutare se questi possa essere utilmente impiegato durante l’espiazione della pena in forma alternativa, al contempo, imponendo la corresponsione, seppur in misura ridotta, della retribuzione, senza alcuna controprestazione lavorativa – Sospensione automatica che produce, pur se per un tempo limitato, un effetto più gravoso e afflittivo di quello che la stessa amministrazione, nell’esercizio della propria potestà disciplinare, ha ritenuto proporzionato alla gravità dei fatti – Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione – Disposizione che equipara l’affidamento in prova ad altre ipotesi in cui le pene detentive sono sostituite in base alle disposizioni dell’ordinamento penitenziario, così accomunando situazioni ontologicamente distinte – Previsione che configura un ingiustificato automatismo privo di qualsiasi mediazione procedimentale – Lesione del principio di ragionevolezza.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 15/03/2010  Num. 66  Art. 914


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 79 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 aprile 2026

Ordinanza del 3 aprile  2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da S. C. contro Ministero della difesa. 
 
Militari - Ordinamento militare - Sospensione a seguito  di  condanna
  penale - Previsione la quale, nel disporre che la  sospensione  dal
  servizio e' applicata ai  militari  durante  l'espiazione  di  pene
  detentive,  anche  se  sostituite   in   base   alle   disposizioni
  dell'ordinamento   penitenziario,   include    automaticamente    e
  incondizionatamente l'ipotesi di  espiazione  della  pena  mediante
  affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. pen.), senza
  consentire  all'amministrazione  di   valutare   in   concreto   la
  compatibilita' di tale misura alternativa con la  prosecuzione  del
  servizio, tenuto conto delle proprie esigenze  organizzative  e  di
  tutela del prestigio dell'istituzione. 
- Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  (Codice  dell'ordinamento
  militare), art. 914. 


(GU n. 21 del 27-05-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
 
 
              in sede giurisdizionale - Sezione seconda 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1351 del 2026, proposto da S. C.,  rappresentato  e
difeso dall'avvocato Paride Cesare  Creti',  con  domicilio  digitale
come da pec da registri di giustizia; 
    Contro Ministero  della  difesa,  in  persona  del  Ministro  pro
tempore, ex lege  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale
dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,
e' domiciliato; 
    Per   la   riforma   dell'ordinanza   cautelare   del   Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di  Lecce  -
Sezione terza - 29 gennaio 2026, n. 61, resa tra le parti; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
difesa; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Vista l'ordinanza n. 879 del 10 marzo 2026; 
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 10  marzo  2026  il
consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per  le  parti  gli  avvocati
Paride Cesare Creti' e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni; 
 
                                Fatto 
 
    1. L'appellante, sottocapo di 3ª classe della Marina militare, in
forza  potenziale  presso  il  1°  Battaglione  assalto  «Grado»   in
Brindisi,  ha  impugnato  l'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce - Sezione terza  -
29 gennaio 2026, n. 61, che ha respinto l'istanza cautelare  proposta
nell'ambito del ricorso avverso il decreto prot. REG [...] del [...],
con il quale la Direzione  generale  per  il  personale  militare  ha
disposto nei suoi confronti la «sospensione dall'impiego a seguito di
condanna penale», ai sensi  dell'art.  914,  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n.  66  («Codice  dell'ordinamento  militare»,  d'ora  in
avanti «c.m.»), per l'intera durata della pena inflitta. 
    2.  Ai  fini  della  migliore  comprensione  della  questione  di
legittimita' costituzionale che con la presente ordinanza si  intende
sottoporre alla Corte costituzionale,  si  espongono  le  circostanze
rilevanti della vicenda: 
        a) con la sentenza n. 860/2023, emessa il 26  settembre  2023
nell'ambito del procedimento penale n. 4555/2022 R.G.N.R. e  divenuta
irrevocabile  il  13  ottobre  2023,  il  giudice  per  le   indagini
preliminari presso il Tribunale di Lecce ha applicato  nei  confronti
dell'appellante, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444  del
codice di procedura penale, la pena di anni quattro di reclusione per
i reati di omicidio stradale  e  lesioni  personali  stradali  gravi,
oltre alla pena accessoria della revoca  della  patente  di  guida  e
dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di  anni  cinque.
Il  giudice  penale  ha  tenuto  conto,  tra  l'altro,  della  penale
incensuratezza dell'imputato,  della  leale  condotta  processuale  e
della circostanza che, secondo il  consulente  tecnico  del  pubblico
ministero, l'impatto tra i  due  veicoli  sarebbe  stato  inevitabile
anche qualora l'imputato  avesse  mantenuto  la  velocita'  entro  il
limite previsto, sebbene con effetti meno gravi; 
        b) con decreto del 5 marzo 2024, il pubblico ministero presso
il Tribunale di Lecce, ricorrendo le  condizioni  previste  dall'art.
656, comma 5, del codice di procedura penale, ha sospeso l'esecuzione
della  pena  per  consentire  l'accesso  a  misura  alternativa  alla
detenzione; 
        c) nelle more,  il  Ministero  della  difesa  ha  avviato  un
procedimento disciplinare, definito con decreto  del  [...],  recante
irrogazione   della   sanzione   disciplinare    della    sospensione
dall'impiego per mesi dodici, ai  sensi  degli  articoli  885,  1357,
lettera a) e 1379 c.m. La sanzione non e' stata impugnata ed e' stata
integralmente espiata; 
        d) con ordinanza  del  13  febbraio  2025,  il  Tribunale  di
sorveglianza di Lecce ha ammesso il militare all'affidamento in prova
al servizio sociale, ai sensi dell'art.  47  della  legge  26  luglio
1975,  n.  354  («Norme  sull'ordinamento   penitenziario   e   sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'», d'ora
in avanti «ord. pen.»), per l'intera durata della pena inflitta  (dal
25 febbraio 2025 al 24 febbraio 2029).  L'ordinanza  ha  valorizzato,
tra  l'altro,  l'assenza  di  carichi  pendenti,  l'insussistenza  di
collegamenti con organizzazioni criminali  e  la  positiva  relazione
dell'Ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) di Lecce. Tra le
prescrizioni  impartite,  il  Tribunale  ha  disposto  l'«obbligo  di
reperire e svolgere attivita' di volontariato o socialmente  utile  o
di pubblica  utilita'  presso  un  ente  pubblico  o  un'associazione
privata  onlus,  nonche'  di  riprendere  l'attivita'  nella   Marina
militare  allo  scadere  dell'anno   di   sospensione   dall'impiego»
(prescrizione n. 7); 
        e) in relazione al primo semestre di  pena  espiato  mediante
affidamento in prova - dal  25  febbraio  al  25  agosto  2025  -  il
magistrato di sorveglianza ha concesso all'appellante la  liberazione
anticipata di giorni quarantacinque,  ai  sensi  dell'art.  54,  ord.
pen.; 
        f)  decorso  il  periodo  di  sospensione  disciplinare,   il
militare e' rientrato in servizio, venendo a tal fine autorizzato dal
magistrato di sorveglianza a recarsi presso la Caserma di Brindisi  e
ad anticipare l'uscita dall'abitazione alle ore 6,00 dal  lunedi'  al
sabato, per esigenze di lavoro; 
        g) in data 6 novembre 2025,  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  ha  acquisito  l'ordinanza  del   Tribunale   di
sorveglianza del  13  febbraio  2025,  che  ha  ammesso  l'appellante
all'affidamento in prova, unitamente al provvedimento  di  esecuzione
n. SIEP 139/2024 del 27 febbraio 2025; 
        h) con decreto n. REG [...] del [...], notificato  il  [...],
la Direzione generale ha disposto nei  confronti  dell'appellante  la
«sospensione dall'impiego a seguito di  condanna  penale»,  ai  sensi
dell'art. 914 c.m., per l'intera durata della  pena,  con  decorrenza
dal 25 febbraio 2025. Il provvedimento ha espressamente dato atto che
l'art. 914 citato «non  attribuisce  all'amministrazione  margini  di
discrezionalita'   in   relazione   all'applicabilita'    di    detto
provvedimento». 
    3.  L'appellante  ha  impugnato   il   decreto   di   sospensione
dall'impiego dinanzi  al  Tribunale  amministrativo  regionale  della
Puglia - Sezione staccata di Lecce, deducendo,  in  sintesi:  (i)  il
difetto di partecipazione procedimentale e lo sviamento, evidenziando
che  l'amministrazione  aveva  inizialmente  opposto  al  rientro  in
servizio la diversa ragione dell'interdizione  dai  pubblici  uffici;
(ii) la tardivita' del provvedimento; (iii) l'erronea interpretazione
dell'art.  914  c.m.,  la  cui  ratio   presupporrebbe   un'effettiva
impossibilita'  di  prestare   servizio,   insussistente   nel   caso
dell'affidamento in prova  con  autorizzazione  allo  svolgimento  di
attivita' lavorativa. 
    4. Con  ordinanza  n.  61  del  29  gennaio  2026,  il  Tribunale
amministrativo regionale ha respinto l'istanza  cautelare,  ritenendo
le censure prima facie infondate  in  ragione  del  tenore  letterale
della disposizione, da cui emerge la natura obbligatoria e  vincolata
del provvedimento di sospensione. Ha altresi' escluso la  sussistenza
del periculum in mora, attesa la  corresponsione  della  meta'  degli
assegni a carattere fisso e continuativo, disposta dal  provvedimento
di sospensione. 
    5.  L'appellante  ha  proposto  appello   cautelare,   censurando
l'ordinanza di primo  grado  per  difetto  di  motivazione  e  omessa
valutazione della documentazione in atti, con particolare riferimento
all'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e all'autorizzazione  del
magistrato   di   sorveglianza   allo   svolgimento    dell'attivita'
lavorativa, da cui emergerebbe la piena compatibilita' tra la  misura
alternativa e la prosecuzione del servizio. 
    6. Si e' costituito il Ministero della difesa, insistendo per  la
reiezione dell'appello. 
    7. All'esito della Camera di consiglio del 10 marzo 2026, fissata
per la trattazione dell'appello cautelare, il Consiglio  di  Stato  -
con  l'ordinanza  n.  879   dell'11   marzo   2026,   da   intendersi
integralmente richiamata e trascritta nel presente provvedimento - ha
ritenuto che, pur non sussistendo (de iure  condito)  il  fumus  boni
iuris con riferimento ai motivi di ricorso, ricorressero nondimeno  i
presupposti   per   sollevare   una   questione    di    legittimita'
costituzionale   con   riferimento    all'art.    914    c.m.,    ove
incondizionatamente  applicato  ai  casi  di  espiazione  della  pena
mediante affidamento in prova (art. 47, ord. pen.),  con  conseguente
possibile  riconoscimento  del  fumus  in   relazione   all'incidente
costituzionale. 
    7.1. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che  la
sospensione   potesse   compromettere   il   percorso   riabilitativo
dell'appellante   e,    nella    prospettiva    dell'amministrazione,
l'interesse a conseguire la  controprestazione  lavorativa  a  fronte
della corresponsione della meta' degli assegni fissi e  continuativi,
cui e' tenuta ai sensi dell'art. 920, comma 1, c.m. (con il  rischio,
peraltro,  di  dover  procedere   al   pagamento   delle   differenze
retributive in caso di accoglimento del ricorso). 
    7.2. E' stata quindi sospesa in via  interinale  l'efficacia  del
provvedimento impugnato, nelle more della definizione  dell'incidente
di costituzionalita'  che  si  propone  con  la  presente  ordinanza,
rinviando la  definitiva  decisione  sull'appello  cautelare  ad  una
successiva  Camera  di  consiglio,  che   sara'   fissata   dopo   la
restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale. 
 
                               Diritto 
 
I. Il quadro normativo rilevante. 
a) L'art. 914 del codice dell'ordinamento militare. 
    1. L'art. 914 del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66
(«Codice  dell'ordinamento  militare»,  d'ora  in   avanti   «c.m.»),
rubricato «Sospensione a seguito di condanna penale», cosi'  dispone:
«La  sospensione  dall'impiego  e'  applicata  ai  militari   durante
l'espiazione di pene detentive, anche  se  sostituite  in  base  alle
disposizioni dell'ordinamento penitenziario». 
    2.  La  norma  configura  un   effetto   sospensivo   automatico,
conseguente all'espiazione della pena, che  determina  il  temporaneo
allontanamento dal servizio del militare e l'ingresso del rapporto in
uno stato di «quiescenza», le cui conseguenze sul  regime  giuridico,
previdenziale e retributivo del dipendente  sono  disciplinate  -  in
termini comuni alle ipotesi di sospensione precauzionale, di  cui  ai
successivi articoli - dagli articoli 920-922 c.m. 
    3. Essa si pone in continuita'  con  una  serie  di  disposizioni
abrogate dal codice - art. 31 della legge 10  aprile  1954,  n.  113;
art. 22 della legge 31 luglio 1954, n. 599; art. 14,  comma  settimo,
della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 9, comma quarto, della  legge
18 ottobre 1961, n. 1168; art. 26, comma 5, del  decreto  legislativo
12 maggio 1995,  n.  196  -  le  quali,  nel  disciplinare  lo  stato
giuridico degli appartenenti alle diverse Forze armate e  di  polizia
ad ordinamento militare, prevedevano un  analogo  effetto  sospensivo
conseguente alla condanna penale. 
    3.1. L'art. 914 c.m., inoltre, rinviene il proprio corrispondente
nell'art. 98, comma 1, del testo unico degli impiegati  civili  dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.
3), per il quale «l'impiegato  condannato  con  sentenza  passata  in
giudicato a pena detentiva per  un  delitto  che  ha  dato  luogo  al
procedimento disciplinare e' sospeso dal servizio durante il  periodo
in cui la pena viene scontata». 
    3.2.  Nessuna  delle  diverse  norme  richiamate  -  ne'   quelle
abrogate, ne' il vigente art. 98, comma 1 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 3 del 1957 -  contiene  pero'  l'estensione  alle
pene  «sostituite  in   base   alle   disposizioni   dell'ordinamento
penitenziario», prevista invece dalla disposizione in  commento,  che
presenta quindi una portata applicativa piu' ampia rispetto ai propri
antecedenti normativi. 
    4. La ratio dell'art. 914 c.m. puo' essere ricostruita in termini
compositi. 
    4.1. Per un verso  -  mutuando  le  considerazioni  svolte  della
giurisprudenza amministrativa in relazione all'art.  98  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 - alla sospensione  del
militare  condannato  a  pena  detentiva  puo'  riconoscersi  «natura
intrinsecamente sanzionatoria,  in  quanto  essenzialmente  collegata
alla presupposta condanna penale» (Consiglio di Stato, Sezione IV, 26
giugno 1990, n. 521). 
    4.2.  La  funzione  sanzionatoria  si  manifesta,  tuttavia,  con
intensita' minore nella sospensione ex art.  914,  c.m.  rispetto  al
corrispondente istituto del pubblico impiego civile: infatti,  mentre
l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3  del  1957
prevede la sospensione dalla «qualifica» - effetto  non  giustificato
dalla mera impossibilita' di svolgere la prestazione lavorativa,  che
incide sullo status giuridico del dipendente e induce «gli  ulteriori
effetti negativi» in punto di  ritardo  nelle  promozioni  e  perdita
della corrispondente anzianita' (Consiglio di Stato, n. 521 del 1990,
cit.) - l'art. 914, c.m. dispone la sola sospensione  dall'«impiego»,
senza analoga  incidenza  sulla  qualifica  rivestita  (salvo  quanto
dispongono i gia' citati articoli 921 e 922 c.m.). 
    4.3. Proprio per questo,  si  ritiene  che  la  ratio  prevalente
dell'art. 914, c.m. debba essere individuata  nell'impossibilita'  di
funzionamento del sinallagma insito nel rapporto di lavoro  pubblico,
poiche' l'esecuzione della pena impedisce la prestazione del servizio
incondizionato. 
    4.4. In questo  senso  puo'  spiegarsi  l'estensione  «alle  pene
sostituite ai sensi dell'ordinamento penitenziario»,  giacche'  anche
l'espiazione di misure alternative ostacola in modo significativo  la
piena disponibilita' del militare nei confronti  dell'amministrazione
di appartenenza. 
    4.5.  A  tali  profili  si  affianca,  secondo  il  Collegio,  un
ulteriore fondamento della disposizione, ravvisabile nell'esigenza di
tutelare  il  prestigio  e  l'affidabilita'   dell'istituzione,   che
potrebbero  risultare  compromessi  dall'impiego   di   un   militare
condannato  in  sede  penale,  in  considerazione   della   peculiare
affidabilita' e del particolare rigore  etico  normalmente  richiesti
agli appartenenti alle Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare. 
b) L'art. 47 della legge sull'ordinamento penitenziario. 
    5. Non occorre  soffermarsi  diffusamente  sulla  ratio  e  sulle
finalita' della legge 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'», d'ora in avanti «ord.  pen.»),  essendo  sufficiente
rilevare  che  essa  declina  a  livello  di   legge   ordinaria   il
fondamentale principio rieducativo  della  pena,  sancito  dal  terzo
comma dell'art. 27  della  Carta  fondamentale,  e  orienta  l'intero
sistema dell'esecuzione penale allo scopo di «realizzare  l'emenda  e
la  risocializzazione  del  condannato»  (cfr.,   ex   aliis,   Corte
costituzionale - sentenza n. 79 del 2007). 
    5.1.  In  questo  contesto,  l'art.  47,  ord.  pen.   disciplina
l'affidamento in prova al servizio sociale, misura  alternativa  alla
detenzione che consente  al  condannato,  la  cui  pena  detentiva  -
inflitta o residua - non superi determinati limiti, di espiarla fuori
dall'istituto penitenziario,  sottoposto  a  prescrizioni  dirette  a
favorirne la rieducazione e il reinserimento sociale. 
    6. L'affidamento in prova rappresenta la misura alternativa  alla
detenzione a piu' alto contenuto fiduciario, il cui presupposto e' la
prognosi favorevole circa la capacita' del condannato di  reinserirsi
nella societa' e, al  contempo,  circa  l'idoneita'  della  misura  a
contribuire  «alla  rieducazione  del  reo»  e  ad   assicurare   «la
prevenzione del pericolo che egli commetta  altri  reati»  (art.  47,
comma 2, ord. pen.). L'esito positivo del periodo di  affidamento  in
prova estingue la pena e ogni altro effetto penale  (art.  47,  comma
12, ord. pen.). 
    7.  Tra  le  prescrizioni  che  il  Tribunale   di   sorveglianza
impartisce all'atto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 47, comma 5,
ord.  pen.,  rientrano  quelle  relative   al   lavoro.   Il   lavoro
costituisce,  storicamente,  elemento  qualificante   del   programma
trattamentale connesso all'affidamento in prova e - piu' in  generale
- «uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore  centrale
per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il  profilo  della
dignita' individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle
attitudini e delle specifiche capacita' lavorative del singolo» (cfr.
Corte costituzionale, sentenza n. 158 del 2021). 
    7.1. Sebbene la  disponibilita'  di  un'attivita'  lavorativa  in
senso  stretto  non  sia  considerata  condizione  indefettibile  per
l'accesso alla misura (ex multis, Cass. pen., Sezione  I,  21  giugno
2024, n. 40131; id., 20 dicembre 2017, n.  19101;  id.,  16  novembre
2011, n. 45433) - potendo essere «surrogata» da altre forme d'impegno
sociale, quali lo svolgimento di attivita' di volontariato, di lavori
socialmente utili o di attivita' non retribuite (Cass. pen.,  Sezione
I, 24 giugno 2013, n. 27690; id., 18 giugno  2009,  n.  26789)  -  il
lavoro resta  nondimeno  un  elemento  cardine  del  moderno  sistema
rieducativo penitenziario, in grado di offrire al condannato «la piu'
avanzata prospettiva di risocializzazione» (Cass. pen., Sezione I, 1°
luglio 2025, n. 32915). 
    7.2. La stessa ordinanza del Tribunale di sorveglianza di  Lecce,
nell'ammettere l'appellante all'affidamento in prova,  ha  confermato
tale  impostazione,   evidenziando   che   l'occupazione   lavorativa
costituisce «uno strumento di ausilio per il condannato nel  processo
d'integrazione sociale e di allontanamento dalla mentalita'  e  dagli
ambienti criminosi e criminogeni». 
II. I dubbi di legittimita' costituzionale. 
    8. Alla luce del quadro normativo cosi' ricostruito, il  Collegio
nutre dubbi circa la legittimita' costituzionale dell'art. 914, c.m.,
nella parte in  cui  prevede  che  la  sospensione  dall'impiego  sia
automaticamente e incondizionatamente applicata al  militare  durante
l'espiazione di pena  detentiva  mediante  affidamento  in  prova  al
servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, ord. pen., senza  consentire
all'amministrazione di valutare in concreto la  compatibilita'  della
predetta misura alternativa con la prosecuzione del servizio,  tenuto
conto delle proprie esigenze organizzative e di tutela del  prestigio
dell'istituzione. 
    9. Prima  di  procedere  all'illustrazione  della  questione,  il
Collegio ritiene opportuno precisarne l'oggetto e la portata. 
    9.1. In primo luogo, i dubbi di  legittimita'  non  investono  la
sospensione ex art. 914,  c.m.  ove  applicata  al  militare  durante
l'espiazione  di  pena  detentiva  in   senso   proprio   (detenzione
intramuraria) o sostituita con le altre misure  alternative  previste
dall'ordinamento penitenziario (es. semiliberta'), le quali,  per  le
loro  caratteristiche,  comportano  una  limitazione  della  liberta'
personale incompatibile con lo svolgimento del servizio. 
    9.2. In secondo luogo, la rimessione non mira  al  riconoscimento
di un «diritto» del militare ammesso all'affidamento  in  prova  alla
prosecuzione   del   servizio,   ne'   tantomeno   di   un   «dovere»
dell'amministrazione  di  adibirlo  ad  una  prestazione   lavorativa
compatibile   con   la   misura   alternativa,   soluzioni   entrambe
incompatibili    con    i     prioritari     poteri     organizzativi
dell'amministrazione  militare.  La  questione  attiene,   piuttosto,
all'esigenza di flessibilita' che - si ritiene -  l'ordinamento  deve
garantire  per  rendere  possibile  una   valutazione   in   concreto
dell'opportunita' di disporre la  sospensione  del  militare  ammesso
all'affidamento in prova al servizio sociale, nell'interesse tanto di
quest'ultimo quanto dell'amministrazione. 
    9.3. Il Collegio non ignora, infine, che  l'ordinamento  militare
e'  connotato  da   un   peculiare   carattere   di   specialita'   e
autosufficienza rispetto all'ordinamento generale, come attesta - tra
l'altro - la circostanza che la fonte primaria della  sua  disciplina
e' costituita da un vero e proprio «Codice», sistema  tendenzialmente
conchiuso e autoreferenziale di principi e di  regole  (Consiglio  di
Stato, Sezione II, 6 dicembre 2021, n. 8150; id., Sezione IV, 2 marzo
2020, n. 1489). Nondimeno, tale specialita' - che  rende  impossibile
operare un confronto su basi omogenee tra lo  statuto  del  personale
militare e quello civile (Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2381 del
2007) - non  sottrae  la  disciplina  del  rapporto  di  servizio  al
rispetto  dei  principi  costituzionali,   come   la   stessa   Corte
costituzionale ha affermato nel censurare automatismi  incidenti  sul
rapporto di impiego militare (sentenze n. 268 del 2016,  n.  363  del
1996, n. 126 del 1995). I  dubbi  che  il  Collegio  si  appresta  ad
esporre devono essere intesi, pertanto, non come contestazione  della
specialita' dell'ordinamento militare,  bensi'  come  verifica  della
compatibilita' di uno specifico automatismo normativo con i  principi
costituzionali  che,  anche   in   questo   settore,   vincolano   il
legislatore. 
    10. Cio' premesso, la questione che si  intende  sottoporre  alla
Corte investe, essenzialmente,  tre  distinti  profili  di  possibile
incostituzionalita' (che  qui  si  anticipano  e  saranno  sviluppati
nell'ambito della trattazione della «non manifesta infondatezza»,  v.
§ 19 e ss.). 
    10.1. In primo  luogo,  l'automatica  sospensione  dal  servizio,
prevista, anche nei casi di affidamento in prova, dall'art. 914, c.m.
sembra entrare in tensione con il principio  rieducativo  della  pena
(art. 27, terzo comma, della  Costituzione)  e  con  il  diritto  del
condannato al lavoro (art. 4 della Costituzione), nella misura in cui
vanifica la  componente  lavorativa  del  percorso  di  reinserimento
sociale disegnato dal magistrato di sorveglianza. 
    10.2. Al contempo, essa sembra porsi in frizione con il principio
di buon andamento della pubblica amministrazione  (art.  97,  secondo
comma, della Costituzione), poiche' priva la  Forza  di  appartenenza
del militare ammesso all'affidamento in prova  di  ogni  margine  per
valutare  se  questi  possa  essere   utilmente   impiegato   durante
l'espiazione della pena in forma alternativa, al  contempo  imponendo
la corresponsione - seppur in misura ridotta  -  della  retribuzione,
senza alcuna controprestazione lavorativa. 
    10.3.   Infine,   l'art.   914,   c.m.   appare   intrinsecamente
irragionevole (e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione)
in quanto equipara l'affidamento in prova ad altre misure alternative
alla detenzione, del tutto eterogenee quanto a contenuto ed  effetti,
e  in  quanto  configura  la  sospensione  in   termini   di   rigido
automatismo, non giustificato dalla ratio della disposizione e  dagli
interessi tutelati. 
III. Il tentativo di interpretazione conforme. 
    11. Prima di investire la Corte costituzionale  della  questione,
il Collegio e' tenuto a verificare (Corte costituzionale, sentenza n.
456  del  1989)   se   sia   praticabile   un'interpretazione   della
disposizione conforme ai richiamati parametri costituzionali. Secondo
il noto orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 356  del
1996 e n. 148  del  2008),  infatti,  «le  leggi  non  si  dichiarano
costituzionalmente   illegittime   perche'   e'    possibile    darne
interpretazioni incostituzionali, ma  perche'  e'  impossibile  darne
interpretazioni costituzionali». 
    12. A tal proposito, sembra al Collegio che il  tenore  letterale
dell'art. 914, c.m.  non  lasci  residuare  margini  ermeneutici  per
circoscriverne la portata ed escludere  dal  suo  ambito  applicativo
l'affidamento in prova (art. 47, ord. pen.). 
    12.1. Sul piano lessicale, l'uso del presente  indicativo  -  «e'
applicata»  -  con  cui  il  legislatore  normalmente  disciplina  la
produzione degli effetti giuridici necessitati, porta  a  configurare
la sospensione in  termini  di  automatismo  o  comunque  di  obbligo
incondizionato. 
    12.2. Al contempo, il generale riferimento alla «espiazione delle
pene detentive», accompagnato dall'inciso  «anche  se  sostituite  in
base  alle  disposizioni  dell'ordinamento  penitenziario»  manifesta
l'evidente intenzione del legislatore di estendere la  sospensione  a
tutte le ipotesi di esecuzione alternativa  della  pena,  precludendo
ogni lettura restrittiva. 
    13.  In  prospettiva  teleologica,  inoltre,   la   dottrina   ha
evidenziato che «stante il  carattere  lato  sensu  afflittivo  della
norma, le ipotesi in  essa  rappresentate  sono  tassative»,  il  che
esclude tanto la praticabilita'  di  interpretazioni  estensive  che,
specularmente, di letture restrittive del suo ambito di applicazione. 
    13.1.  Non   risulta,   dunque,   possibile,   per   il   tramite
dell'interpretazione, limitare l'operativita' della norma  alle  sole
misure alternative incompatibili con la prestazione del  servizio  ed
escludere  l'affidamento   in   prova,   cio'   equivalendo   a   una
inammissibile forzatura del dato normativo. 
    14.  Neppure  appare  percorribile  -  e  cio'  si  osserva   per
completezza - un'interpretazione conforme a Costituzione che, facendo
leva sul riferimento testuale alle  pene  detentive  «sostituite»  in
base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario,  valorizzi  la
distinzione tecnica tra «pene sostitutive» e «misure alternative alla
detenzione» per escludere dall'ambito applicativo della  disposizione
l'affidamento in prova al servizio sociale e, piu'  in  generale,  le
misure alternative previste dalla legge n. 354 del 1975. 
    14.2. E' vero che, sul piano teorico, occorre distinguere tra  le
pene sostitutive - oggi disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n.
689, come modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150,
e direttamente irrogate dal giudice della cognizione in  luogo  della
pena detentiva - e le misure alternative alla detenzione previste dal
Capo VI della legge n. 354 del 1975 - tra cui l'affidamento in  prova
al servizio sociale (art. 47, ord. pen.), la  detenzione  domiciliare
(art. 47-ter, ord. pen.) e la semiliberta' (art.  48,  ord.  pen.)  -
disposte  dal  Tribunale  di  sorveglianza  nella  fase  esecutiva  e
consistenti non gia' nella sostituzione della pena detentiva con  una
pena di diversa natura, bensi' in una diversa modalita' di esecuzione
della pena medesima. 
    14.3.  Deve,  tuttavia,  ritenersi  che  il   legislatore   abbia
utilizzato il termine «sostituite» in senso ampio e atecnico, in modo
da ricomprendere  anche  le  misure  propriamente  alternative,  come
l'affidamento in prova. 
    14.4.  Un'interpretazione  fondata   sull'anzidetta   distinzione
terminologica  finirebbe,  infatti,  per  svuotare  di  contenuto  la
disposizione, posto che tutti gli istituti previsti  dalla  legge  n.
354 del 1975 - cui l'art. 914 c.m., nel richiamare  le  «disposizioni
dell'ordinamento  penitenziario»,  fa  espresso  riferimento  -   non
sostituiscono in senso proprio la pena detentiva, ma ne  disciplinano
le modalita' di esecuzione. 
    14.5. Al contempo, una simile lettura  condurrebbe  ad  escludere
dall'ambito  applicativo  dell'art.  914,  c.m.  anche   ipotesi   di
espiazione  della  pena  detentiva  attraverso   misure   alternative
evidentemente incompatibili con lo svolgimento del servizio  (es.  la
detenzione domiciliare), che devono invece, necessariamente,  esservi
ricomprese. 
    15.  In  ragione  di  quanto   esposto,   il   Collegio   ritiene
impraticabile  un'interpretazione  conforme  a   Costituzione   della
disposizione censurata. 
    15.1.   Lo   stesso   provvedimento   impugnato    conferma    le
considerazioni sopra esposte, tanto sul piano  interpretativo  quanto
su quello applicativo: da un lato, l'amministrazione non ha  dubitato
che  l'affidamento  in  prova  rientri  nel  campo  di   applicazione
dell'art. 914, c.m.; dall'altro, ha espressamente dato  atto  che  la
norma    «non    attribuisce    all'amministrazione    margini     di
discrezionalita'»,  escludendo  in  radice  ogni   spazio   per   una
valutazione individualizzata. 
IV. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    16. La questione di legittimita'  costituzionale  prospettata  e'
rilevante nel presente giudizio, non potendo questo  essere  definito
«indipendentemente» dalla risoluzione della questione medesima  (art.
23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87). 
    17. L'art. 914, c.m., infatti, e'  la  disposizione  direttamente
applicata nel provvedimento impugnato, del quale costituisce  l'unico
presupposto normativo. Lo stesso provvedimento, come gia'  detto,  ne
ha richiamato espressamente la portata vincolante e non  ha  posto  a
supporto della determinazione alcuna ulteriore considerazione. 
    17.1. L'eventuale declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
della  disposizione  -  nei  termini  che   si   sono   precisati   -
comporterebbe dunque il venir meno  del  carattere  automatico  della
sospensione e, conseguentemente, l'illegittimita'  del  provvedimento
impugnato, adottato senza alcuna valutazione discrezionale. 
    18. Va altresi' precisato che la rilevanza della questione non e'
venuta  meno  per  effetto  dell'accoglimento   in   via   interinale
dell'appello cautelare,  disposto  con  l'ordinanza  n.  879/2026  di
questa Sezione. 
    18.1. Come gia' chiarito dalla Corte costituzionale (sentenze  n.
162 del 2021 e n. 200 del 2014), ai  fini  dell'ammissibilita'  della
questione di legittimita' costituzionale  sollevata  nell'ambito  del
giudizio  cautelare,  e'  necessario  che  il  potere  cautelare  del
rimettente  non  sia  esaurito,  il  che  si   verifica   quando   il
provvedimento cautelare abbia carattere  «interinale»  (ordinanza  n.
128 del 2010), ovvero «ad tempus» (ordinanza  n.  211  del  2011),  o
ancora «provvisorio e  temporaneo  fino  alla  ripresa  del  giudizio
cautelare dopo l'incidente di legittimita' costituzionale» (ordinanza
n. 236 del 2010). 
    18.2. Nel caso  di  specie,  la  sospensione  dell'efficacia  del
provvedimento  impugnato  e'  stata  espressamente  disposta  in  via
interinale,  nelle   more   della   definizione   dell'incidente   di
costituzionalita', con espressa riserva  della  decisione  definitiva
sull'appello cautelare all'esito della  restituzione  degli  atti  da
parte della Corte. 
    18.3. Il Collegio conserva, pertanto,  piena  potesta'  decisoria
sull'appello cautelare, la cui definizione dipende dalla  risoluzione
della  presente  questione:  ove  questa  sia  dichiarata  infondata,
l'appello  cautelare  dovrebbe  essere  rigettato  per  carenza   del
requisito  imprescindibile  del  fumus  boni  iuris,  trattandosi  di
provvedimento vincolato, conforme al dettato normativo; ove,  invece,
sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  914,  c.m.,
secondo  quanto  prospettato,  il  fumus  sussisterebbe  in   ragione
dell'illegittimita'  del  provvedimento  impugnato,  adottato   senza
alcuna valutazione discrezionale (mentre sul  periculum  in  mora  si
richiamano le considerazioni gia' rese nell'ordinanza n. 879  dell'11
marzo 2026 e sinteticamente  esposte  supra  §  7.1  della  parte  in
fatto). 
V. La non manifesta  infondatezza  della  questione  di  legittimita'
costituzionale. 
    19. Come anticipato (v. amplius § 8), il  Collegio  dubita  della
legittimita' costituzionale dell'art. 914, c.m., nella parte  in  cui
prevede l'automatica e incondizionata  sospensione  dall'impiego  del
militare durante l'espiazione di pena detentiva, anche quando  questa
sia eseguita mediante affidamento in prova al  servizio  sociale,  ai
sensi dell'art. 47, ord. pen. 
    19.1. La questione, in particolare, si ritiene non manifestamente
infondata (art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87) in relazione
a tre distinti profili, nei termini che si vanno ora ad esporre. 
a) Primo profilo: violazione degli articoli  27,  terzo  comma,  e  4
della Costituzione. 
    20. L'art. 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che «le
pene non possono consistere  in  trattamenti  contrari  al  senso  di
umanita' e devono  tendere  alla  rieducazione  del  condannato».  La
funzione rieducativa della pena rappresenta un principio fondamentale
dell'ordinamento, considerato «ineliminabile» (Corte  costituzionale,
sentenza n. 189 del 2010), che vincola il legislatore non solo  nella
configurazione delle sanzioni stricto sensu intese, ma altresi' nella
disciplina degli effetti che dell'esecuzione  della  pena  conseguono
sul piano dei rapporti giuridici del condannato. 
    20.1. La rieducazione presuppone la configurazione di un percorso
riferito al singolo,  che  ne  consideri  e  valorizzi  la  specifica
vicenda umana  e  personale.  Anche  nella  fase  esecutiva,  dunque,
costituisce  criterio  «costituzionalmente  vincolante»  quello   che
«esclude rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece  una
valutazione individualizzata caso per  caso»  (sentenza  n.  436  del
1999). Ogni automatismo repressivo, infatti,  finisce  «per  relegare
nell'ombra il profilo rieducativo» (sentenza  n.  257  del  2006;  in
senso conforme sentenza n. 79 del 2007), entrando «in contrasto con i
principi  di  proporzionalita'  ed  individualizzazione  della  pena»
(sentenza n. 255 del 2006). 
    21. Lo strumento  principale  attraverso  il  quale  la  funzione
rieducativa si declina nell'ordinamento penitenziario e'  il  lavoro,
fondamento della Repubblica  (art.  1  della  Costituzione)  e  forma
essenziale di partecipazione del cittadino alla vita  della  societa'
(art. 4 della Costituzione). 
    21.1. L'art. 15, ord. pen. annovera il lavoro  tra  gli  elementi
del  trattamento  rieducativo  e  dispone   che,   «salvo   casi   di
impossibilita'», al condannato «e' assicurato il lavoro»; l'art.  20,
ord. pen. ne precisa le caratteristiche, stabilendo che esso  non  ha
carattere afflittivo, e' remunerato e deve essere organizzato in modo
da «riflettere quelli del lavoro nella societa' libera al fine di far
acquisire ai soggetti una preparazione  professionale  adeguata  alle
normali  condizioni  lavorative  per  agevolarne   il   reinserimento
sociale».  La  Corte  costituzionale   ha   qualificato   il   lavoro
penitenziario come «valore centrale» per il sistema, «non solo  sotto
il profilo della dignita' individuale ma  anche  sotto  quello  della
valorizzazione  delle  attitudini  e   delle   specifiche   capacita'
lavorative del singolo» (sentenza n. 158 del 2001), e la dottrina  ne
ha evidenziato la funzione di anello di congiunzione tra  il  momento
dell'esecuzione  della  pena  e  il  ritorno  del  condannato   nella
societa'. 
    21.2. Tale centralita' si esprime, in  concreto,  attraverso  una
pluralita' di istituti: dal lavoro intramurario (art. 20, ord.  pen.)
all'assegnazione al lavoro all'esterno (art. 21,  ord.  pen.),  dalla
formazione professionale  (art.  20,  ord.  pen.)  fino  alle  misure
alternative alla detenzione - in particolare, semiliberta' (art.  50,
ord. pen.) e affidamento in prova al servizio sociale (art. 47,  ord.
pen.) - nell'ambito delle quali  l'attivita'  lavorativa  costituisce
componente fondamentale del programma trattamentale individualizzato. 
    22. Pur  se  estraneo  alla  disciplina  penitenziaria  in  senso
proprio, l'art. 914, c.m.,  ove  incondizionatamente  applicato  alla
ipotesi di esecuzione della pena mediante affidamento in prova  (art.
47, ord. pen.), si pone in evidente tensione con  la  logica  propria
dell'ordinamento penitenziario, interferendo con una delle principali
leve del trattamento individualizzato. 
    22.1. La  sospensione  automatica  prevista  dalla  disposizione,
infatti, produce un effetto paradossale: anche quando  il  magistrato
di  sorveglianza,  nell'ammettere  il  condannato  alla   misura   in
discussione, prescrive  la  ripresa  l'attivita'  lavorativa  -  come
avvenuto nel caso di specie - l'amministrazione militare e' obbligata
a  sospenderlo  dall'impiego,   cosi'   vanificando   la   componente
lavorativa del percorso di reinserimento e costringendo il militare a
ricercare, ai fini del mantenimento del beneficio, un «surrogato»  di
quell'attivita' lavorativa che gia' svolgeva. 
    22.2. Infatti, benche' la giurisprudenza di legittimita'  ammetta
che  l'indisponibilita'  di  un  impiego  lavorativo   possa   essere
compensata da altre forme di  attivita'  sociale  (v.  §  7.1),  tale
soluzione   non   appare   equivalente   sul    piano    rieducativo.
L'impossibilita' di svolgere l'ordinaria  occupazione  interrompe,  a
ben vedere, la continuita' del percorso professionale del condannato,
proprio quando il mantenimento di un contesto lavorativo  strutturato
e conosciuto - nel caso di specie, peraltro, improntato a  disciplina
e  rigore  -  rappresenterebbe  il   piu'   efficace   strumento   di
reintegrazione. 
    22.3. Ancora,  la  soluzione  preclude  la  valorizzazione  delle
esperienze   professionali   acquisite:   il   condannato,   anziche'
proseguire l'attivita' ad elevata qualificazione per la quale  si  e'
formato - il servizio militare con i  relativi  compiti  operativi  e
addestrativi - verrebbe destinato  ad  occupazioni  surrogatorie,  di
minor  valore  professionale,  con  il  rischio  di  una  progressiva
dispersione  del  patrimonio  di   competenze   maturato,   tale   da
ostacolare, anziche' favorire, il futuro reinserimento lavorativo. 
    23. L'automatismo previsto dall'art. 914,  c.m.  finisce,  cosi',
per  imporre  al  condannato  di  abbandonare  l'occupazione  che  il
magistrato di sorveglianza gli ha prescritto di riprendere, in favore
di attivita' che lo stesso legislatore penitenziario  configura  come
residuali. 
    23.1. A tale proposito, si evidenzia che  il  nuovo  comma  2-bis
dell'art. 47, ord. pen. (introdotto dall'art. 10-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 4 luglio 2024,  n.  92,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 8 agosto 2024, n. 112) prevede che  il  condannato  possa
essere ammesso «a  un  idoneo  servizio  di  volontariato  oppure  ad
attivita' di pubblica utilita', senza  remunerazione»  solo  «qualora
non sia in grado di offrire valide occasioni di reinserimento esterno
tramite attivita' di lavoro, autonomo o dipendente». 
    23.2.  La  disposizione  conferma  il  carattere  sussidiario   e
residuale di  tali  forme  di  attivita'  sociale,  che  operano  «in
sostituzione» dell'attivita' lavorativa vera e propria.  L'art.  914,
c.m., imponendo incondizionatamente la sospensione  del  rapporto  di
lavoro anche nei casi di affidamento in  prova,  finisce  dunque  per
rendere  ordinaria  e   necessitata   quella   che   il   legislatore
penitenziario   configura   invece   come   soluzione   eventuale   e
subordinata. 
    24. La sospensione automatica dall'impiego rischia, pertanto,  di
trasformarsi in  un  irragionevole  ostacolo  normativo  al  percorso
rieducativo   individuale   concepito   dall'autorita'   giudiziaria,
sovrapponendosi alle valutazioni di quest'ultima - che, nel  caso  di
specie, ha  considerato  il  servizio  compatibile  con  la  pena  ed
elemento qualificante del programma trattamentale - e  compromettendo
la coerenza complessiva della misura alternativa. 
    24.1. La tensione con il principio rieducativo e' resa ancor piu'
evidente ove  si  consideri  che,  nella  ricostruzione  della  Corte
costituzionale, lo stesso ordinamento militare  e'  permeato  da  una
logica di recupero del condannato al servizio: anche  la  specialita'
del trattamento del militare in espiazione di pena trova, infatti, la
propria giustificazione in «una particolare funzionalizzazione  della
rieducazione del condannato al dovere costituzionale di difesa  della
Patria, attuale e non virtuale quando sia collegato alla qualita' del
cittadino  alle  armi»,  sicche'  i  fini  della   rieducazione   del
condannato militare risiedono nel «prevalente  recupero  al  servizio
militare» (Corte costituzionale, sentenza n. 414 del 1991). 
    24.2. Se, dunque, l'intero ordinamento militare e' orientato alla
restituzione del condannato al servizio attivo, l'art. 914, c.m., nel
precludere automaticamente la prosecuzione del servizio anche  quando
la misura  alternativa  la  consentirebbe,  finisce  per  contraddire
quella medesima logica di  recupero  che  l'ordinamento  militare  fa
propria. 
    25. Le considerazioni che precedono  trovano  ulteriore  conferma
nelle disposizioni costituzionali riferite al lavoro. 
    25.1. L'art. 4 della Costituzione, nel riconoscere il diritto  al
lavoro e nell'imporre alla Repubblica di promuovere le condizioni che
ne rendano  effettivo  l'esercizio,  non  tutela  soltanto  l'accesso
all'occupazione, ma presidia altresi' la conservazione  del  rapporto
contro limitazioni irragionevoli e sproporzionate. 
    25.2. Come la dottrina costituzionalistica ha posto in  luce,  il
diritto al lavoro possiede, accanto ad una dimensione «positiva» - di
creazione di condizioni economiche e normative che rendano  possibile
l'occupazione -  una  ineliminabile  dimensione  «negativa»,  che  si
sostanzia nella liberta' di svolgere la propria attivita'  lavorativa
senza subire l'interferenza arbitraria di poteri pubblici o privati e
che  impone,  quanto  meno,  che  ogni   limitazione   dell'attivita'
lavorativa  sia  sorretta   da   una   giustificazione   adeguata   e
proporzionata. 
    25.3. In tale prospettiva, la sospensione automatica dall'impiego
disposta ai sensi dell'art. 914, c.m.  priva  incondizionatamente  il
condannato della  possibilita'  di  proseguire  un'attivita'  che  la
stessa autorita' giudiziaria gli ha prescritto di svolgere, senza che
tale conseguenza sia sorretta da una valutazione in concreto e  anche
quando non risponda ad alcuna effettiva e prevalente esigenza. 
b) Secondo profilo: violazione dell'art.  97,  secondo  comma,  della
Costituzione. 
    26. L'art. 97, secondo comma, della  Costituzione  impone  che  i
pubblici uffici siano organizzati in  modo  da  assicurare  il  «buon
andamento» dell'amministrazione. 
    26.1. Il principio, secondo la lettura  consolidata  della  Corte
costituzionale, non si esaurisce in un canone di regolarita'  formale
dell'azione pubblica, ma investe l'organizzazione e il  funzionamento
dei  pubblici  uffici  nel  loro  complesso  (Corte   costituzionale,
sentenza n. 22 del  1966),  comprendendo  i  profili  attinenti  alle
funzioni  e  all'esercizio  dei  poteri  amministrativi:  i  relativi
procedimenti  devono  essere  idonei   a   perseguire   la   migliore
realizzazione dell'interesse generale, nel  rispetto  dei  diritti  e
degli  interessi  legittimi  dei  soggetti  coinvolti  dall'attivita'
amministrativa (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 1998). 
    26.2. Il principio di buon andamento esprime  l'esigenza  che  la
disciplina legislativa sia coerente e congrua rispetto al fine che si
intende perseguire (Corte costituzionale, sentenze n. 331 del 1988  e
n. 123 del 1968), sia in relazione al canone generale  di  efficienza
dell'azione amministrativa (Corte costituzionale, sentenza n. 266 del
1993), sia in relazione agli obiettivi particolari cui e' preordinata
la normativa di settore. 
    26.3. Con specifico riguardo al rapporto di pubblico impiego,  la
Corte ha costantemente affermato che il principio di  buon  andamento
si riverbera sulla disciplina del rapporto in tutti i  suoi  momenti,
dalla costituzione all'estinzione, in quanto idonei a condizionare il
funzionamento dell'amministrazione (Corte costituzionale, sentenze n.
52 del 1981 e n. 59 del 1997). In questa  prospettiva,  la  Corte  ha
censurato come contrarie al buon andamento - sotto il  profilo  della
migliore utilizzazione delle risorse professionali  -  le  norme  che
prevedano la cessazione automatica del rapporto di servizio o effetti
parimenti radicali sul munus senza il preventivo  svolgimento  di  un
procedimento  nel  quale  l'amministrazione   possa   apprezzare   la
situazione concreta del dipendente (Corte costituzionale, sentenze n.
971 del 1988, n. 197 del 1993, n. 126 del 1995 e n. 363 del 1996). 
    26.4. Tale orientamento e' stato affermato  anche  con  specifico
riferimento all'ordinamento militare, rispetto al quale la Corte  non
ha ravvisato ragioni particolari idonee a  giustificare  la  rinuncia
alla garanzia del procedimento  e  ad  una  valutazione  in  concreto
(Corte costituzionale, sentenze n. 17 del 1991 e n. 126 del 1995). 
    27.  Poste  tali  essenziali  coordinate,  si  evidenzia  che  la
sospensione  obbligatoria  del  militare  condannato  trova  la   sua
prevalente  ratio  -  come  gia'  si  e'   detto   (v.   §   4.3)   -
nell'impossibilita'  di  funzionamento  del  sinallagma  insito   nel
rapporto di pubblico impiego (Consiglio  di  Stato,  Sezione  IV,  10
novembre 1999, n. 1683): l'esecuzione della  pena,  anche  attraverso
misure alternative alla detenzione, rende il dipendente indisponibile
a  garantire  il  servizio  incondizionato  e  la  piena  prestazione
lavorativa. Attraverso il provvedimento di sospensione,  adottato  ai
sensi  dell'art.  914,  c.m.,   l'amministrazione   formalizza   tale
impossibilita' e ne regola le conseguenze giuridiche sul rapporto. 
    27.1. Nella specifica prospettiva dell'amministrazione  militare,
tuttavia, l'automatismo previsto dall'art.  914,  c.m.  produce,  nel
caso dell'affidamento in prova, un risultato opposto a quello che  la
logica  del  sinallagma  imporrebbe:  anche  quando  il  militare  e'
disponibile per la prestazione del servizio, perche'  ammesso  a  una
misura alternativa che  puo'  risultare  pienamente  compatibile  con
l'attivita' lavorativa - come nel caso di specie -  l'amministrazione
e' obbligata a  sospenderlo  dall'impiego.  L'ampia  discrezionalita'
organizzativa  di  cui  l'amministrazione   militare   ordinariamente
dispone viene cosi' azzerata dall'automatismo normativo. 
    28. A seguito della sospensione, inoltre, il  militare  resta  in
servizio permanente, continua a percepire la meta'  degli  assegni  a
carattere fisso e continuativo e a maturare - pur  computandosi  solo
meta' del tempo trascorso - il diritto alla pensione (cfr. art.  920,
c.m.),  ma  non  svolge  alcuna  controprestazione   lavorativa.   Si
determina, dunque, una situazione di erogazione retributiva e computo
previdenziale a fronte di una totale inattivita', non gia' perche' il
sinallagma sia impossibile, ma  perche'  la  norma  ne  impedisce  il
funzionamento. 
    29. La  sospensione  incondizionata  non  si  giustifica  neppure
laddove si individui quale ratio dell'art. 914, c.m.  la  tutela  del
prestigio e dell'affidabilita' dell'amministrazione militare. 
    29.1. Tali esigenze, invero, non si pongono in egual misura e  in
maniera  indistinta  per  tutti  i  militari  -  esse   potendo   non
sussistere,  o  risultare  attenuate,  ad  esempio,  per  coloro  che
svolgano mansioni che non comportano alcun contatto con il pubblico -
e     ben     potrebbero     essere     salvaguardate     consentendo
all'amministrazione,        nell'esercizio        dell'incomprimibile
discrezionalita' organizzativa che  le  e'  propria,  di  adibire  il
militare a  mansioni  diverse  o  escluderlo  da  funzioni  operative
particolarmente  sensibili,  contemperando  in  tal  modo  la  tutela
dell'istituzione con le esigenze di razionale impiego delle risorse e
con il percorso rieducativo in atto. 
    30. L'automatismo normativo impedisce pero'  qualsiasi  soluzione
intermedia e impone, quale unica  e  obbligata  misura,  quella  piu'
radicale - l'allontanamento dal servizio - anche laddove essa non sia
necessaria al raggiungimento dello scopo  perseguito  dalla  norma  e
anzi contrasti con l'interesse dell'amministrazione a  continuare  ad
utilizzare la prestazione lavorativa del proprio dipendente  (la  cui
professionalita'  puo'  risultare  non  facilmente   sostituibile   e
comportare  la  necessita'  di  attingere  al  personale   di   altre
articolazioni territoriali). 
    31. Si osserva, infine, che nel caso di  specie  il  procedimento
disciplinare,  avviato  dall'amministrazione  per  gli  stessi  fatti
oggetto del procedimento penale, si e' concluso con l'irrogazione  di
una sanzione conservativa - sanzione della  sospensione  disciplinare
di mesi dodici - e non con la perdita del grado, il che conferma  che
l'amministrazione stessa non ha ritenuto  la  condotta  del  militare
incompatibile con la permanenza nei ranghi. 
    31.1. La  sospensione  automatica  ex  art.  914,  c.m.  produce,
pertanto, pur se per un tempo limitato, un  effetto  piu'  gravoso  e
afflittivo di quello che la  stessa  amministrazione,  nell'esercizio
della propria potesta' disciplinare, ha ritenuto  proporzionato  alla
gravita' dei fatti. 
c) Terzo profilo: violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    32. In aggiunta ai profili sin qui esaminati, il Collegio ritiene
che l'art. 914, c.m. presenti un autonomo vizio  di  irragionevolezza
intrinseca,  con   conseguente   contrasto   con   l'art.   3   della
Costituzione,  sotto  un  duplice  versante:   per   un   verso,   la
disposizione equipara l'affidamento in prova alle  altre  ipotesi  in
cui le pene detentive siano «sostituite  in  base  alle  disposizioni
dell'ordinamento   penitenziario»,   cosi'   accomunando   situazioni
ontologicamente  distinte;  per  altro  verso,  essa   configura   un
automatismo privo di qualsiasi  mediazione  procedimentale,  che  non
trova adeguata  giustificazione  in  alcuna  delle  rationes  che  lo
sorreggono. 
    32.1. Il principio di  ragionevolezza  esige  che  la  disciplina
legislativa sia coerente  con  il  fine  perseguito  e  che  i  mezzi
prescelti siano congrui e proporzionati rispetto  allo  scopo  (Corte
costituzionale, sentenze n. 103 del 1993 e n.  437  del  1994);  esso
richiede, altresi', che il sistema normativo presenti una  intrinseca
coerenza  interna  e  che  le  disposizioni  non  producano   effetti
contraddittori rispetto alla  propria  ratio  (Corte  costituzionale,
sentenze n. 267 del 1998 e n. 309 del 1996). 
    33. L'art. 914, c.m. estende  il  proprio  ambito  applicativo  a
tutte le «disposizioni dell'ordinamento penitenziario» che comportano
l'esecuzione della pena detentiva in forma alternativa, senza operare
alcuna distinzione tra le diverse tipologie di misure. 
    33.1. Per l'effetto, sono irragionevolmente equiparate situazioni
del tutto diverse  sotto  il  profilo  della  compatibilita'  con  la
prestazione del servizio: la  detenzione  domiciliare  (art.  47-ter,
ord. pen.), nella quale il condannato resta confinato  nella  propria
abitazione; la semiliberta' (art. 48,  ord.  pen.),  nella  quale  il
soggetto  trascorre  parte   della   giornata   fuori   dall'istituto
penitenziario ma vi rientra per il pernottamento; e l'affidamento  in
prova al  servizio  sociale  (art.  47,  ord.  pen.),  nel  quale  il
condannato gode della piena liberta' personale, sia pure nel rispetto
delle prescrizioni impartite dal Tribunale di sorveglianza. 
    33.2. In questa prospettiva, se  la  ratio  dell'estensione  alle
misure alternative risiede - come si e'  ricostruito  (v.  §  4.3)  -
nell'ostacolo alla piena disponibilita' del militare,  non  puo'  non
rilevarsi  che  tale  ostacolo  presenta  un'intensita'  radicalmente
diversa a seconda della misura in concreto applicata. 
    33.3. Per la semiliberta' e la detenzione domiciliare  l'ostacolo
alla prestazione del servizio e' effettivo, poiche' il condannato  e'
soggetto a vincoli di permanenza in determinati  luoghi  che  rendono
obiettivamente ardua, se  non  impossibile,  l'ordinaria  prestazione
lavorativa, specie nel contesto dell'impiego  militare  che  richiede
piena e incondizionata disponibilita'. Per l'affidamento in prova  al
servizio  sociale,  invece,  il  condannato   gode   della   liberta'
personale, puo' spostarsi per esigenze lavorative ed e' anzi tenuto a
svolgere attivita' lavorativa o socialmente utile. 
    34.  La  vicenda  in  esame   offre   puntuale   riscontro   alle
considerazioni di cui sopra. Il Tribunale di sorveglianza  di  Lecce,
nel  dettare  le  prescrizioni  dell'affidamento,  ha  stabilito   il
«divieto assoluto di trattenersi fuori dalla propria abitazione dalle
ore 21,00 alle ore 7,00», facendo «salvo il caso  in  cui  l'affidato
debba svolgere attivita' lavorativa o  socialmente  utile,  che  deve
essere previamente e  costantemente  verificata  da  parte  di  detto
U.E.P.E.». Ha altresi' imposto al condannato di «reperire e  svolgere
attivita' di volontariato o socialmente utile o di pubblica  utilita'
presso un ente pubblico o un'associazione privata onlus», nonche' «di
riprendere l'attivita' nella Marina militare allo  scadere  dell'anno
di  sospensione  dall'impiego».  Con  ulteriore   provvedimento,   il
magistrato di sorveglianza  ha  autorizzato  il  militare  a  recarsi
presso  la   Caserma   di   Brindisi   e   ad   anticipare   l'uscita
dall'abitazione, dal lunedi' al sabato, alle ore 6,00. 
    34.1. Il regime cosi' delineato conferma che  l'affidato  dispone
di una liberta' personale pienamente compatibile con  la  prestazione
del servizio. In questa ipotesi, dunque,  la  «piena  disponibilita'»
del militare non  e'  preclusa  dalla  misura  alternativa,  ma  solo
dall'automatismo normativo che ne impone la sospensione dall'impiego. 
    35. L'equiparazione di misure cosi' eterogenee -  senza  che  sia
consentita alcuna valutazione circa l'effettiva incidenza di ciascuna
sulla possibilita' di prestare servizio  -  appare  fondarsi  su  una
presunzione assoluta (su cui vedi, ex multis,  Corte  costituzionale,
sentenze n. 265 del 2010 e n. 139 del 2010) di  incompatibilita'  tra
tali modalita' di espiazione della pena e servizio militare, che  con
riferimento  all'affidamento  in  prova  non  risponde  a   dati   di
esperienza  generalizzati  ed  e'  anzi  agevolmente  smentita  dalla
realta' fattuale. 
    36. Per altro verso, la Corte costituzionale  (vedi,  ex  multis,
sentenze n. 2 del 1999;  n.  240  del  1997;  n.  329  del  2007)  ha
ripetutamente  censurato  gli  automatismi  normativi  che  producono
effetti pregiudizievoli sui diritti fondamentali senza consentire una
valutazione individualizzata. 
    36.1. Con sentenza n. 268 del 2016 - resa  in  materia  affine  a
quella qui in esame e relativa proprio all'ordinamento militare -  la
Corte ha dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  degli  articoli
866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lettera i),  c.m.,  nella
parte  in  cui  non  prevedevano  l'instaurazione  del   procedimento
disciplinare per la cessazione dal servizio  per  perdita  del  grado
conseguente alla pena  accessoria  dell'interdizione  temporanea  dai
pubblici uffici. In quella  sede  la  Corte  ha  affermato  che  ogni
sanzione  «va  graduata,   di   regola,   nell'ambito   dell'autonomo
procedimento a cio' preposto, secondo criteri di  proporzionalita'  e
adeguatezza  al  caso  concreto,  e  non  puo'  pertanto   costituire
l'effetto  automatico  e  incondizionato  di  una  condanna  penale»,
precisando che tale principio  non  puo'  essere  disatteso  «neppure
quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare». 
    36.2. La medesima sentenza ha affermato l'indefettibilita' di una
«mediazione  procedimentale»  che  consenta  all'amministrazione  una
valutazione in concreto, anche nel caso in cui  l'infrazione  risulti
da condanna penale passata in giudicato. Forme di automatismo possono
eccezionalmente giustificarsi soltanto quando la  fattispecie  penale
presenti un contenuto radicalmente incompatibile con il  rapporto  di
impiego (sentenze n. 286 del 1999 e n. 363 del 1996), come  nel  caso
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici; non invece  quando  -
come nel caso  dell'interdizione  temporanea  -  la  misura  sia  per
definizione provvisoria e «tale da non escludere la prosecuzione  del
rapporto momentaneamente interrotto» (sentenza n. 268 del 2016). 
    36.3. Le  considerazioni  esposte  appaiono  estensibili,  con  i
dovuti adattamenti, al caso di specie: come l'interdizione temporanea
non implica necessariamente l'incompatibilita' con il servizio, cosi'
l'affidamento in prova - nell'ambito del quale puo' essere  garantita
ampia liberta' di spostamento del condannato, secondo le prescrizioni
impartite   dal   magistrato   di   sorveglianza   -   non    implica
necessariamente l'impossibilita' della prestazione lavorativa. 
    37. Il medesimo vizio di illegittimita'  e'  stato  poi  rilevato
dalla Corte con riferimento  ad  automatismi  normativi  previsti  in
altri settori dell'ordinamento: possono richiamarsi,  ex  multis,  la
sentenza  n.  88  del  2019,  che  ha  dichiarato  costituzionalmente
illegittima la revoca automatica della patente per omicidio stradale,
in  ragione  della  «irragionevolezza   intrinseca   della   sanzione
indifferenziata  per  ipotesi  marcatamente  diverse  in  termini  di
gravita' della condotta», e la sentenza  n.  222  del  2018,  che  ha
dichiarato  costituzionalmente  illegittima  la  previsione  di  pene
accessorie in misura fissa per il reato  di  bancarotta  fraudolenta.
Con la sentenza n. 149 del 2018, infine, la  Corte  ha  censurato  un
meccanismo normativo che precludeva in  modo  assoluto  l'accesso  ai
benefici penitenziari in ragione del solo titolo di reato, precisando
che i criteri legati alla gravita' del fatto «legittimamente  possono
essere considerati dal legislatore nella fase di  comminazione  della
pena», ma non possono, nella fase di esecuzione, «operare  in  chiave
distonica  rispetto  all'imperativo  costituzionale  della   funzione
rieducativa della pena medesima». 
    37.1.  Il  filo  conduttore  di  tale   giurisprudenza   e'   che
l'automatismo normativo si espone a  censura  costituzionale  quando,
precludendo ogni apprezzamento delle peculiarita' del caso  concreto,
determina un sacrificio indifferenziato e sproporzionato di interessi
costituzionalmente rilevanti. 
    38. Alla  luce  di  tali  coordinate  ermeneutiche,  l'automatica
sospensione  dall'impiego  prevista  dall'art.  914,  c.m.   risulta,
nell'ipotesi di espiazione della pena mediante affidamento in  prova,
intrinsecamente irragionevole e sproporzionata, poiche' il sacrificio
imposto ad entrambe  le  parti  del  rapporto  di  lavoro  non  trova
adeguata giustificazione in alcuna delle rationes che  sorreggono  la
disposizione. 
    38.1.  Quanto   alla   ratio   connessa   all'impossibilita'   di
prestazione del servizio, si e' evidenziato (v. §§ 33.2-33.4) che nel
caso dell'affidamento in prova il militare  puo'  rimanere  libero  -
come nella vicenda in  esame  -  di  recarsi  a  lavoro,  sicche'  la
prestazione resta, almeno ordinariamente, possibile. 
    38.2. Con riferimento all'opportunita' di tutelare il prestigio e
l'affidabilita' dell'amministrazione, si e' osservato (v. § 29.1) che
tali esigenze non si pongono in egual misura per tutti i  militari  e
potrebbero in molti casi essere  salvaguardate  attraverso  soluzioni
meno radicali dell'allontanamento dal servizio. 
    38.3. Quanto, infine, alla componente  lato  sensu  sanzionatoria
della sospensione - laddove la si ritenga rinvenibile nell'art.  914,
c.m. (v. § 4.2) -  essa  non  impone  di  per  se'  alcuna  forma  di
automatismo e non sarebbe vanificata  ove  all'amministrazione  fosse
riconosciuto il potere di  valutare  in  concreto  l'opportunita'  di
mantenere in servizio il militare ammesso all'affidamento in prova (e
quindi,  necessariamente,  condannato  ad  una  pena  detentiva   non
superiore a tre anni). 
    38.4. Del resto, cio' che si ritiene sproporzionato  non  e',  in
se',  la  previsione  della  sospensione  dall'impiego  del  militare
ammesso all'affidamento in prova, che  resterebbe  pur  sempre  nella
disponibilita'  dell'amministrazione  ogniqualvolta  fosse   reputata
l'unica soluzione adeguata alla tutela degli interessi  istituzionali
coinvolti, bensi' il suo carattere necessario e  indiscriminato.  Non
si tratta, quindi, di sottrarre all'amministrazione uno strumento  di
tutela, ma di garantire un margine di flessibilita' nel suo utilizzo,
tale da consentire una valutazione in concreto della situazione e  un
adeguato contemperamento tra le esigenze del servizio,  il  prestigio
dell'istituzione e il percorso rieducativo del condannato. 
    39.   L'irragionevolezza   dell'automatismo   e'    ulteriormente
confermata dal confronto tra la sospensione di cui  si  discute  (914
c.m.) e  le  sospensioni  di  carattere  precauzionale  previste  dai
successivi articoli del codice (articoli 915-917, c.m.). 
    39.1. Solo per le ipotesi di sospensione precauzionale,  infatti,
l'art. 918,  comma  2,  c.m.  prevede  la  «potesta'  di  revoca  del
provvedimento» per sopravvenuti motivi  di  interesse  pubblico,  per
mutamento della situazione di  fatto  o  per  una  nuova  valutazione
dell'interesse     pubblico     originario,     consentendo     cosi'
all'amministrazione di esercitare la propria discrezionalita', seppur
ex post. 
    39.2. L'art. 914, c.m. non ammette,  invece,  alcuna  valutazione
discrezionale - ne' nella fase di  adozione  del  provvedimento,  ne'
successivamente  -  e  priva  l'amministrazione  di  ogni  potere  di
apprezzamento, anche nell'ipotesi in cui la prestazione del  servizio
potrebbe non essere preclusa. Il rigido e incondizionato  automatismo
previsto  dalla   disposizione   censurata   costituisce,   pertanto,
un'anomalia nell'ambito del sistema normativo di riferimento,  che  -
in fattispecie nelle quali vengono egualmente in rilievo il  rapporto
tra la posizione del militare e le  esigenze  dell'amministrazione  -
mostra di  ritenere  compatibile  con  le  esigenze  dell'ordinamento
militare una modulazione del potere sospensivo. 
VI. La rimessione della questione. 
    40. Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 914 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  (Codice
dell'ordinamento  militare),  nella  parte  in  cui  dispone  che  la
sospensione  dal  servizio  «e'   applicata   ai   militari   durante
l'espiazione di pene detentive, anche  se  sostituite  in  base  alle
disposizioni  dell'ordinamento»,   includendovi   automaticamente   e
incondizionatamente  l'ipotesi  di  espiazione  della  pena  mediante
affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, ord. pen.),  senza
consentire   all'amministrazione   di   valutare   in   concreto   la
compatibilita' della predetta misura alternativa con la  prosecuzione
del servizio, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e  di
tutela del prestigio dell'istituzione. 
    40.1. Vanno conseguentemente  disposte,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  la  sospensione  del  presente
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    40.2. Resta riservata  alla  definizione  dell'appello  cautelare
ogni pronuncia sul relativo petitum e sulle spese del grado. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione seconda -
non  definitivamente  pronunciando  sull'appello,  come  in  epigrafe
proposto,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art.  914  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei termini e per le ragioni di cui
in motivazione; 
    Sospende, per l'effetto, il presente giudizio cautelare fino alla
definizione dell'incidente di costituzionalita'; 
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento; 
    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1
e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e  dell'art.  10
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignita' della parte
interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalita' nonche' di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la
parte appellante; 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  10
marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: 
        Fabio Taormina, Presidente; 
        Antonella Manzione, consigliere; 
        Carmelina Addesso, consigliere; 
        Alessandro Enrico Basilico, consigliere; 
        Luca Emanuele Ricci, consigliere, estensore. 
 
                       Il Presidente: Taormina 
 
 
                                                   L'Estensore: Ricci