Reg. ord. n. 77 del 2026 pubbl. su G.U. del 20/05/2026 n. 20

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 03/04/2026

Tra: Cellnex Italia spa  C/ Telecom Infrastructure Partners Italia srl



Oggetto:

Locazione – Codice delle comunicazioni elettroniche – Locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, di beni immobili, o di porzione di essi, destinati all’installazione e all’esercizio di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico – Riconoscimento del diritto di prelazione e del diritto di riscatto anche quando l’atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o a porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione di un diritto reale “minore” e, segnatamente, l’usufrutto o la superficie – Omessa previsione – Irragionevolezza – Contraddittorietà della previsione che, da una parte, estende, sotto il profilo soggettivo, il diritto di prelazione e retratto anche a chi abbia a diverso titolo (rispetto alla locazione) la titolarità di un diritto reale o personale sui beni destinati all’installazione e all’esercizio di impianti di reti di comunicazione elettronica a uso pubblico, mentre, dall’altra parte, non contempla una estensione oggettiva con la possibilità di far valere tale diritto nel caso in cui l’atto dispositivo, in favore del terzo, abbia natura diversa dal trasferimento del diritto di proprietà – Contrasto con la finalità intrinseca della previsione di massimizzare la tutela di chi abbia la disponibilità di tali beni immobili per l’installazione di impianti rispondenti anche ad un interesse pubblico – Lesione del principio della libertà di iniziativa economica in relazione all’effetto distorsivo della concorrenza in un settore nel quale vengono in rilievo rilevanti interessi nazionali.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 01/08/2003  Num. 259  Art. 51  Co. 4


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 41 



Testo dell'ordinanza

                        N. 77 ORDINANZA (Atto di promovimento) 03 aprile 2026

Ordinanza del 3 aprile 2026 della Corte  di  cassazione  sul  ricorso
proposto da Cellnex Italia spa contro Telecom Infrastructure Partners
Italia srl. 
 
Locazione - Codice delle comunicazioni  elettroniche  -  Locazione  o
  concessione a diverso titolo, reale o personale, di beni  immobili,
  o di porzione di essi, destinati all'installazione e  all'esercizio
  di impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico  -
  Riconoscimento del diritto di prelazione e del diritto di  riscatto
  anche quando l'atto dispositivo, relativo a tali beni immobili o  a
  porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione  di  un  diritto
  reale "minore" e,  segnatamente,  l'usufrutto  o  la  superficie  -
  Omessa previsione. 
- Decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259   (Codice   delle
  comunicazioni elettroniche), art. 51, comma 4. 


(GU n. 20 del 20-05-2026)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        terza sezione civile 
 
    composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati: 
        dott. Raffaele Frasca - Presidente; 
        dott. Pasquale Gianniti - consigliere; 
        dott. Roberto Simone - consigliere; 
        dott. Marco Rossetti - consigliere; 
        dott. Stefano Giaime Guizzi - rel. consigliere; 
    ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  12397-2024
proposto da:  Cellnex  Italia  S.p.a.,  in  persona  del  procuratore
speciale,  dott.  Gherardo  Zei,   domiciliata   «ex   lege»   presso
l'indirizzo di posta elettronica dei propri difensori come  in  atti,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ammirati e Marco Bellante
- ricorrente; 
    contro Telecom Infrastructure Partners Italia S.r.l., in  persona
del legale rappresentante «pro tempore», domiciliata «ex lege» presso
l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in  atti,
rappresentata   e   difesa   dall'avvocato   Giancarlo   Falletti   -
controricorrente. 
    Avverso  la  sentenza  n.  622/2024,  della  Corte  d'appello  di
Venezia, pubblicata in data 11 aprile 2024; 
    udita la relazione  della  causa  svolta,  nell'udienza  pubblica
tenuta in data 7 ottobre 2025, dal consigliere dott.  Stefano  Giaime
Guizzi; 
    udito il sostituto Procuratore generale, dott.  Fulvio  Troncone,
che si  e'  riportato  alla  requisitoria  scritta,  nella  quale  ha
concluso per l'accoglimento del  ricorso  o,  in  subordine,  per  il
rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; 
    uditi gli avvocati Marco Bellante e Giancarlo Falletti, che hanno
concluso come in atti. 
    Ritenuto che: 
        la societa' Cellnex Italia S.p.a. ricorre, sulla base  di  un
unico motivo, per la Cassazione della  sentenza  n.  622/24,  dell'11
aprile 2024, della Corte d'appello di Venezia, che - rigettandone  il
gravame avverso la sentenza n. 1890/23,  del  26  ottobre  2023,  del
Tribunale della stessa citta' - ha respinto la domanda  dalla  stessa
proposta nei confronti della societa' Telecom Infrastructure Partners
Italia S.r.l. (d'ora in poi, «TIP Italia»); 
        tale domanda era  volta,  per  un  verso,  all'esercizio  del
diritto di riscatto - in forza del combinato disposto  dell'art.  51,
comma 4, del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259  e  degli
articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392 - in relazione al
contratto con il quale TIP Italia aveva acquistato, da Bruno Rebonato
e Antonio Pupa, il diritto di usufrutto su di  uno  spazio  di  venti
metri quadrati condotto in locazione da essa Cellnex Italia, nonche',
per altro verso, al rimborso dei  canoni  di  locazione  corrisposti,
avendo  l'esercizio  del  diritto  di  riscatto   come   effetto   la
sostituzione «ex lege» del conduttore nella posizione  di  chi  abbia
acquistato il diritto in violazione  della  prelazione  spettante  al
medesimo locatario; 
        riferisce,  in  punto  di  fatto,  l'odierna  ricorrente   di
condurre in locazione - in forza di contratto concluso il  7  gennaio
2003,  nel  quale  essa  Cellnex  Italia  subentrava   all'originaria
locataria - il suddetto spazio di venti metri quadri,  di  proprieta'
dei gia' menzionati Bruno Rebonato e Antonio Pupa, posto sul piano di
copertura di un fabbricato sito nel Comune di Chioggia, spazio  dalla
ricorrente  utilizzato  per  l'installazione  di  una  infrastruttura
pubblica per telecomunicazioni; 
        avendo, tuttavia, TIP Italia acquisito  dai  proprietari  del
bene locato - mediante contratto del 6  ottobre  2022  -  l'usufrutto
ventennale   sullo   stesso,   Cellnex   Italia   adiva   l'autorita'
giudiziaria, lamentando la violazione del suo diritto di  prelazione,
invocando, al riguardo, il gia' citato art. 51, comma 4, del  decreto
legislativo n. 259 del 2003, secondo cui, in  caso  di  «locazione  o
concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o
di porzione di essi, destinati alla  installazione  ed  all'esercizio
degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad  uso  pubblico
di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della  legge  27
luglio 1978, n. 392»; 
        tale domanda - alla quale l'allora attrice  univa  quella  di
rimborso dei canoni corrisposti a  far  data  della  conclusione  del
contratto intervenuto tra i proprietari  della  «res  locata»  e  TIP
Italia, giacche' l'esercizio del diritto di riscatto ha come  effetto
la sostituzione «ex tunc»  del  conduttore  al  terzo,  nella  stessa
posizione che quest'ultimo aveva  nel  contratto  concluso  -  veniva
rigettata dall'adito  Tribunale,  con  decisione  poi  confermata  in
appello; 
        il giudice del gravame, infatti, condivideva  l'assunto  gia'
espresso in prime  cure,  ovvero  che  il  diritto  di  prelazione  e
riscatto - previsto dagli articoli 38 e 39 della  legge  n.  392  del
1978 (ai quali rimanda l'art. 51, comma 4, del decreto legislativo n.
259 del 2003) - spetti al conduttore nel solo caso in cui il locatore
intenda «trasferire a titolo oneroso l'immobile locato»,  fattispecie
da identificare esclusivamente nel «trasferimento della proprieta'  a
titolo di compravendita», e non  pure,  come  sostenuto  da  Cellnex,
allorche' l'oggetto  dell'atto  dispositivo  sia  un  «diritto  reale
minore»; 
        avverso la sentenza della Corte lagunare ha proposto  ricorso
per cassazione Cellnex Italia, sulla base - come detto - di un  unico
motivo; 
        esso denuncia - ai sensi  dell'art.  360,  comma  1,  n.  3),
codice  di  procedura  civile  -  violazione  e  falsa   applicazione
dell'art. 51, comma 4, decreto legislativo n. 259 del 2003; 
        la ricorrente - non senza premettere che «la realizzazione di
una  infrastruttura   per   telecomunicazione   richiede   da   parte
dell'operatore enormi investimenti economici, sia per il  reperimento
dell'area di installazione (canoni concessori o  di  locazione),  sia
per  il  conseguimento  dei  titoli   autorizzatori,   sia   per   la
progettazione e la realizzazione dell'impianto in  se'»  -  evidenzia
come tali investimenti siano non solo funzionali «al  fine  di  lucro
che  caratterizza  l'esercizio  di  una  attivita'  di  impresa»,  ma
rispondenti «altresi' ad  un  interesse  pubblico,  quello  cioe'  di
garantire la copertura di rete e la capillarita'  di  un  servizio  a
beneficio di tutta la popolazione  residente  sull'intero  territorio
nazionale»; 
        in quest'ottica, ovvero per assicurare un  «mezzo  di  tutela
dell'investimento fatto dall'operatore per la  realizzazione  di  una
infrastruttura strategica  di  interesse  pubblico»,  il  legislatore
sarebbe intervenuto, secondo la ricorrente, dettando la norma di  cui
all'art. 51, comma 4, decreto legislativo n. 259 del 2003; 
        essa, infatti, avrebbe lo scopo di prevenire i  comportamenti
- definiti dall'odierna ricorrente «predatori» - di quegli  operatori
che,  senza  effettuare  «alcun  investimento  per  lo  sviluppo   di
infrastrutture  pubbliche  di  telecomunicazioni»,  si  limitino   ad
«appropriarsi delle utilita' degli  investimenti  altrui,  con  grave
danno per lo sviluppo del mercato», e cio' tramite l'acquisizione non
solo della proprieta' delle aree oggetto dell'avvenuta installazione,
ma pure di diritti reali minori su  di  esse,  per  giunta  imponendo
all'alienante (come si assume avvenuto nel caso in esame) obblighi di
non far realizzare sulla «res locata», o su  aree  limitrofe,  «altre
antenne o apparati tecnologici»; 
        su  tali  premesse,  la  ricorrente   sostiene   che   quello
contemplato dalla norma suddetta sia un diritto «del tutto autonomo e
diverso rispetto a quello previsto dai citati articoli 38 e 39, legge
n.  392/1978,  del  quale  evidentemente  non  costituisce  un   mero
duplicato, la cui ratio non puo' essere identificata», come per esso,
«con  quella  riferita  ad  una  tradizionale  attivita'  commerciale
esercitata  all'interno  dell'immobile  locato  a  contatto  con   il
pubblico»; 
        differenti, inoltre, risultano  -  sempre  a  dire  di  parte
ricorrente -  «i  presupposti  soggettivi  di  applicazione  dei  due
istituti», giacche' la prelazione di cui agli articoli 38 e 39  della
legge n. 392 del 1978 «e' prevista in favore  del  solo  conduttore»,
mentre  il  diritto  di  cui  all'art.  51,  comma  4,  del   decreto
legislativo n. 259 del 2003 «spetta, nella prospettiva di  allargarne
il perimetro applicativo a qualsiasi fattispecie lesiva  dei  diritti
dell'operatore, in qualsiasi  "caso  di  locazione  o  concessione  a
diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o  di  porzione
di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti
di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico"»; 
        contrariamente, pertanto, rispetto a  quanto  ritenuto  dalla
Corte  territoriale,  «nel  caso  di  specie  non  viene  in  rilievo
l'applicazione analogica  di  una  disciplina  normativa  di  stretta
interpretazione» (cioe' quella dettata dagli articoli 38 e  39  della
legge n. 392 del 1978), «ma  l'applicazione  di  una  disciplina  del
tutto autonoma e diversa, oltre che  dettata  per  regolamentare  una
distinta fattispecie», sicche' il rinvio alle due  norme  della  c.d.
legge sull'equo canone dovrebbe intendersi riferito  unicamente  alle
«modalita' operative ivi  dettate  per  l'esercizio  del  diritto  di
prelazione (termine, forme della denunciatio, etc.)»; 
        d'altra  parte,  nessun  ostacolo   all'interpretazione   qui
riproposta (ma rigettata da ambo i giudici di merito), secondo cui il
diritto ex art. 51, comma 4, decreto  legislativo  n.  251  del  2003
sarebbe esercitabile non solo in caso trasferimento della  proprieta'
dal locatore ad un terzo, si rinverrebbe nel tenore  letterale  degli
articoli richiamati, «nei quali il presupposto di applicazione  della
prelazione e del successivo diritto di riscatto e' individuato  nella
eventualita' in cui "il locatore intenda trasferire a titolo  oneroso
l'immobile locato"»; 
        difatti, si sostiene, l'espressione «trasferimento  a  titolo
oneroso»   non   conterebbe   «alcuno   specifico   riferimento    al
trasferimento  del  solo  diritto  di  proprieta',  ma   include   il
trasferimento di qualunque diritto sul bene verso il corrispettivo di
un  prezzo,  rientrando,  pertanto,  nella   sua   previsione   anche
l'acquisto  di  diritti  reali  minori,   come   l'usufrutto   o   la
superficie»; 
        ne costituirebbe conferma l'art. 1599 del codice civile,  «il
quale, nel  disciplinare  il  subentro  nel  contratto  di  locazione
dell'avente causa della  res  locata  identifica  tale  ipotesi  come
"trasferimento a titolo particolare della cosa"», facendo ricorso  ad
un'espressione che e' stata interpretata come riguardante  «non  solo
l'ipotesi in cui il locatore venda la proprieta' del bene a terzi, ma
ogni altra fattispecie nella quale il locatore  trasmetta  ad  altri,
mediante alienazione  traslativa  o  costitutiva,  il  diritto  reale
limitato sul bene»; 
        ha resistito all'avversaria impugnazione, con  controricorso,
TIP Italia, chiedendo che la stessa sia dichiarata  inammissibile  o,
comunque, rigettata; 
        la trattazione del ricorso - dopo  che  il  primo  Presidente
aggiunto di questa Corte ha rigettato l'istanza della  ricorrente  di
rimessione della questione alle sezioni  unite,  esito  motivato  dal
rilievo che una questione nuova (tale essendo stata  ritenuta  quella
in esame) puo' essere ad esse devoluta, ex art. 374, comma 2,  codice
di  procedura  civile,  allorche'  qualificabile   «di   massima   di
particolare importanza», circostanza non ravvisata nella specie -  e'
stata fissata in pubblica udienza, innanzi a  questa  sezione  terza,
tabellarmente competente per le controversie in materia di locazione; 
        il Procuratore generale presso questa Corte, in persona di un
suo  sostituto,  ha  depositato  requisitoria  scritta,   nel   senso
dell'accoglimento del ricorso, ovvero, in  subordine,  affinche'  sia
disposto rinvio pregiudiziale alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea; 
        ricorrente e controricorrente  hanno  presentato  memoria  ex
art. 378, codice di procedura civile. 
    Considerato che: 
        non  sussistono,  «de  iure  condito»,  le   condizioni   per
l'accoglimento dell'unico  motivo  di  ricorso  (per  le  ragioni  di
seguito meglio illustrate), risultando, tuttavia, l'art. 51, comma 4,
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 di dubbia legittimita'
costituzionale,  per  violazione  degli  articoli  3   e   41   della
Costituzione, nella parte in cui non prevede - in caso di locazione o
concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o
di porzione di essi, destinati  alla  installazione  e  all'esercizio
degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad  uso  pubblico
di cui al comma 1 - l'applicazione degli articoli 38 e 39 della legge
27 luglio 1978, n. 392 anche quando l'atto  dispositivo,  relativo  a
tali  beni  immobili  o  porzione  di  essi,  abbia  ad  oggetto   la
costituzione di un diritto reale «minore», e segnatamente l'usufrutto
o la superficie; 
        non  sussistono,  infatti,  argomenti  idonei  a   supportare
l'interpretazione che di tale norma  -  introdotta  dall'art.  1  del
decreto legislativo 8 novembre  2021,  n.  207,  recante  «Attuazione
della  direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  codice  europeo
delle comunicazioni elettroniche  (rifusione)»,  nonche'  applicabile
«ratione temporis» alla vicenda oggetto  di  giudizio,  dato  che  il
contratto, in relazione al quale l'odierna ricorrente lamenta esservi
stata violazione del suo diritto di prelazione e  rispetto  al  quale
pretenderebbe di esercitare il diritto di retratto, risulta  concluso
in data 6 ottobre 2022 - e' stata  proposta  dalla  societa'  Cellnex
Italia, cio' che qui si evidenzia anche allo  scopo  di  motivare  la
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale  pure  sotto
il profilo dell'impossibilita' di interpretare tale  norma  «secundum
Constitutionem»; 
        invero, gia' la lettera della norma - nello stabilire che  in
«caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale,
dei  beni  immobili,  o  di  porzione   di   essi,   destinati   alla
installazione  ed   all'esercizio   degli   impianti   di   reti   di
comunicazione elettronica ad uso pubblico  di  cui  al  comma  1,  si
applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392»  -
risulta sufficientemente chiara  nella  sua  portata,  contraddicendo
l'opzione ermeneutica proposta dalla ricorrente; 
        la norma, infatti, estende a quanti abbiano  conseguito  -  a
titolo «diverso», rispetto alla locazione - un diritto  personale  (o
reale)  su  beni,  oppure  porzioni  degli  stessi,  destinati   alla
installazione  ed   all'esercizio   degli   impianti   di   reti   di
comunicazione  elettronica  ad  uso  pubblico  i   medesimi   diritti
spettanti al locatario ex articoli 38 e 39 legge n. 392 del 1978; 
        se  tale  risulta,  dunque,  il  dato  testuale,  del   tutto
arbitraria appare la pretesa di intendere il riferimento al  «diritto
reale o personale» - che ha solo il  fine  di  estendere  la  portata
della prelazione e del riscatto a soggetti  che  risultino  avere  la
disponibilita' dei beni suddetti (o porzioni degli stessi)  in  forza
di un titolo differente dalla locazione - come  idoneo  a  includere,
tra    quegli    atti    dispositivi,    posti    in    essere    dal
proprietario/locatore  dei  beni  (o  porzioni)  «de  quibus»  e  che
comportano  la  necessita'  della  «denuntiatio»,  atti  diversi  dal
trasferimento, a titolo oneroso, della proprieta'; 
        il testo della norma,  in  altri  termini,  non  autorizza  a
ritenere  che  vi  sia  «specularita'»  -  come  ipotizza   l'odierna
ricorrente - tra l'atto dispositivo, diverso  dalla  locazione,  che,
assicurando  la  disponibilita'  del  bene,  fonda  il  diritto  alla
prelazione e al riscatto, e l'atto che costituisce, invece, «occasio»
per il loro esercizio; 
        d'altra parte, anche la stessa tecnica di formulazione  della
norma, secondo cui -  verificatasi  la  situazione  descritta  -  «si
applicano» gli articoli 38 e  39,  legge  n.  392  del  1978,  sta  a
significare  (diversamente  da  quanto  sostenuto   dal   Procuratore
generale presso questa Corte) che il diritto da essa contemplato  non
e' un «diritto nuovo»,  bensi'  proprio  quello  di  cui  alle  norme
richiamate, in forza, per cosi' dire, di una «relatio perfecta»  alle
stesse; 
        neppure   idoneo   a   supportare   l'interpretazione   della
ricorrente e', poi, l'argomento - la pretesa «inutilita'» della norma
in esame, qualora non la si intendesse nel senso che  essa  configura
un «diritto nuovo», non coincidente con quello (o meglio, quelli)  ex
articoli 38 e 39 legge n. 392  del  1978  -  fondato  sul  canone  di
ermeneutica legislativa noto  come  «principio  del  legislatore  non
ridondante»,  canone  a  mente  del   quale   deve   escludersi   che
l'intervento legislativo possa dare vita a norme superflue; 
        invero,  il  suddetto  comma  4  dell'art.  51  del   decreto
legislativo n. 259 del 2003  non  e'  affatto  una  norma  superflua,
giacche' esso -  anche  se  interpretato  nel  senso  di  esigere  le
medesime condizioni (e non di rimandare soltanto  alle  modalita'  di
esercizio) del diritto di prelazione/riscatto,  come  previste  dagli
articoli 38 e 39, legge n. 392 del 1978 - ha la funzione di estendere
la  portata  soggettiva  di  tale  diritto,  come  si  e'   chiarito,
consentendone la fruizione non solo a chi conduca in locazione i beni
suddetti (o loro porzioni), ma pure a quanti  vantino,  su  di  essi,
diritti reali o personali «a diverso titolo» dalla locazione; 
        infine, nemmeno puo' accogliersi l'assunto secondo cui, anche
a ritenere il diritto contemplato dalla norma  in  esame  proprio  il
medesimo di cui agli articoli  38  e  39,  legge  n.  392  del  1978,
dovrebbe,  comunque,  ammettersi  la  possibilita'   di   esercitarlo
allorche'    l'atto    dispositivo    posto     in     essere     dal
proprietario/locatore consista nel dare vita - in favore del terzo  e
contro un corrispettivo in danaro  -  ad  un  diritto  reale  minore,
giacche' pure tale atto dovrebbe considerarsi «trasferimento a titolo
oneroso dell'immobile», secondo l'espressione adoperata  proprio  dal
suddetto art. 39; 
        siffatto ragionamento, tuttavia, urta - anche, come si dira',
nella misura in cui richiama l'art. 1599,  comma  1,  codice  civile,
norma  che  sancisce  l'opponibilita'  della   locazione   al   terzo
acquirente - contro il costante indirizzo giurisprudenziale di questa
Corte; 
        la giurisprudenza di legittimita',  infatti,  ha  escluso  la
possibilita' di  «un'interpretazione  estensiva  o  analogica»  della
nozione di «trasferimento a  titolo  oneroso»  accolta  dai  suddetti
articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, avendo  affermato  che,
«in tema di locazione di immobili urbani ad  uso  non  abitativo,  il
diritto di prelazione e quello  succedaneo  di  riscatto»  sussistono
soltanto «nel caso in cui il trasferimento a titolo oneroso del  bene
locato  sia  realizzato  mediante  una  compravendita»   (cosi',   in
motivazione, Cassazione sez. 3, sentenza 17 luglio  2012,  n.  12230,
rv. 623294-01; si veda pure, piu'  di  recente,  Cassazione  sez.  3,
sentenza 30  settembre  2019,  n.  24223,  rv.  655111-01,  la  quale
ribadisce che «il trasferimento a titolo oneroso non puo'  consistere
in negozi, appunto, non qualificabili compravendita»); 
        cio' detto, e' vero che l'art. 1470, codice civile  definisce
come compravendita il contratto «che ha per  oggetto»  non  solo  «il
trasferimento  della  proprieta'  di  una   cosa»,   ma   anche   «il
trasferimento di un altro diritto»; tuttavia, a  tale  ultimo  schema
non pare riconducibile il  contratto  che  «costituisce  l'usufrutto»
(del quale vi e' menzione nell'art. 1350,  comma  1,  n.  2,  che  ne
impone  la  forma  scritta,  allorche'  esso  abbia  ad  oggetto   un
immobile),  trattandosi  di  fattispecie  non  «traslativa»,   bensi'
costitutivo-derivativa,   cio'    che    impone    di    distinguerlo
concettualmente dalla vendita (spunti in tal senso in Cassazione sez.
2, sentenza 24 febbraio 2022, n. 6142, rv. 664048-01, la  quale,  nel
rammentare che «il prezzo e' un elemento essenziale  della  vendita»,
per cui esso «deve risultare per iscritto e  per  intero  quando  per
tale contratto e' prevista la forma scritta ad substantiam»,  afferma
che tali principi, «sebbene enunciati con  riferimento  alla  vendita
immobiliare, appaiono applicabili senza riserve anche al contratto di
costituzione di usufrutto  a  titolo  oneroso»,  cosi'  mostrando  di
ritenerli, comunque, fattispecie diverse); 
        d'altra parte, vano e' pure il richiamo - per  supportare  la
tesi che intende in senso ampio il «trasferimento a  titolo  oneroso»
menzionato nell'art. 38 della legge n. 392 del 1978 - all'art.  1599,
codice  civile,  e  all'interpretazione  estensiva   che,   ai   fini
dell'opponibilita' della locazione al «terzo  acquirente»,  e'  stata
data della nozione di «trasferimento a titolo particolare» della «res
locata»; 
        infatti, se e' vero che tale nozione  e'  stata  intesa  come
idonea a ricomprendere sia «la costituzione dell'usufrutto,  pendente
la  locazione,  mediante  atto  tra  vivi»,  sia   «la   costituzione
dell'usufrutto stesso mortis causa» (cfr., in motivazione, Cassazione
sez. 3, sentenza 13 dicembre 1990, n.  11828,  rv.  470130-01),  tale
ampia nozione si correla al principio secondo cui «emptio non  tollit
locatum», che si pone quale «regola  di  protezione  del  locatario»,
come tale destinata a conoscere la piu' larga applicazione, impedendo
la caducazione dl suo diritto, «che  e'  un  diritto  di  credito  al
godimento  del  bene  locato,  e  quindi  un  diritto  di   carattere
relativo», il quale, come tale, «dovrebbe venir meno» in ogni caso di
«trasferimento  a  titolo  particolare»   (cosi',   in   motivazione,
Cassazione sez. 3, sentenza n. 12230 del 2012, cit.); 
        alla luce, dunque, di tale ricostruzione  dell'intero  quadro
normativo di riferimento - necessaria, peraltro, anche ai fini  della
giustificazione dell'ammissibilita' della questione  di  legittimita'
costituzionale che si intende sollevare (cfr., tra  le  molte,  Corte
costituzionale, sentenza n. 81 del 2002) -  non  risulta  predicabile
l'interpretazione dell'art. 51, comma 4, del decreto  legislativo  n.
259 del 2003 proposta dalla ricorrente, cio' che dovrebbe condurre al
rigetto della presente impugnazione, esito  a  scongiurare  il  quale
puo'  intervenire  solo  una   pronuncia   «additiva»   della   Corte
costituzionale, che estenda l'esercizio dei diritti di  prelazione  e
retratto anche in presenza di un atto costitutivo di un diritto reale
minore (cio' che conferma, dunque, la rilevanza della  questione  che
si intende sollevare); 
        difatti, il rigetto del ricorso in esame -  a  differenza  di
quanto afferma il Procuratore generale presso questa Corte -  neppure
potrebbe essere evitato mediante rinvio pregiudiziale alla  Corte  di
giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267, par. 3,  TFUE,
atteso che la norma suddetta non e', sul punto,  attuativa  di  alcun
principio enunciato dalla direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  la  quale  lasciava,  al  riguardo,  ampia
discrezionalita' ai  legislatori  nazionali,  non  contemplando  come
necessario il riconoscimento del diritto di prelazione e retratto  in
favore di quanti abbiano la disponibilita' di  spazi  destinati  alla
installazione  ed   all'esercizio   degli   impianti   di   reti   di
comunicazione elettronica ad uso pubblico; 
        di qui, pertanto, «l'insussistenza  dei  presupposti  per  un
rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia,  in  mancanza   di
qualsivoglia profilo di contrasto tra diritto  europeo  e  disciplina
nazionale» (cfr., in motivazione, Cassazione sez.  un.,  sentenza  17
febbraio 2016, n. 3049, rv. 638355-01); 
        nondimeno, come detto, appare di dubbia costituzionalita'  la
mancata previsione, da parte della norma «de qua» - per il caso tanto
di locazione, quanto di concessione, a diverso titolo, di un  diritto
reale o personale sui beni immobili, o di porzione di essi, destinati
alla  installazione  ed  all'esercizio  degli  impianti  di  reti  di
comunicazione elettronica  ad  uso  pubblico  -  che  il  diritto  di
prelazione e retratto  possa  essere  esercitato  pur  quando  l'atto
dispositivo, relativo a tali beni immobili o porzione di essi,  abbia
ad oggetto la costituzione, in favore di terzi, di un  diritto  reale
«minore», e segnatamente l'usufrutto o la superficie; 
        la  scelta  compiuta   dal   legislatore,   invero,   risulta
innanzitutto di dubbia ragionevolezza, donde la  sospetta  violazione
dell'art. 3 Cost.; 
        difatti, se, per  un  verso,  la  norma  suddetta  ha  inteso
«riconfermare» per il locatario il diritto di prelazione  e  recesso,
nonche' estenderlo a chi abbia  a  diverso  titolo  -  rispetto  alla
locazione - la titolarita' di un  diritto  personale  o  reale  sulle
«res» destinate alla installazione ed all'esercizio degli impianti di
reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico,  essa,  per  altro
verso, non ha previsto, con scelta contraddittoria,  la  possibilita'
di far valere tale diritto nel caso in  cui  l'atto  dispositivo,  in
favore del terzo abbia, abbia natura diversa dal trasferimento  della
proprieta'; 
        invero, proprio la scelta  di  includere  tra  i  destinatari
della norma anche  il  locatario  (per  il  quale,  a  ben  guardare,
sarebbero gia' state sufficienti le previsioni di cui  agli  articoli
38 e 39 della legge n. 392 del 1978)  dimostra  che  lo  scopo  della
stessa era certamente quello di  «massimizzare»  la  tutela  di  chi,
qualunque ne sia il  titolo,  abbia  la  disponibilita'  delle  «res»
suddette, sicche' risulta in contraddizione  con  tale  finalita'  la
mancata previsione - tra gli atti in presenza dei quali il diritto di
prelazione e retratto puo' essere esercitato - di quelli  costitutivi
di un diritto reale minore; 
        d'altra parte, come ben osserva  la  ricorrente  nel  proprio
atto d'impugnazione, l'attivita' di fornitura di reti  o  servizi  di
comunicazione elettronica implica rilevanti  investimenti  economici,
tanto per il reperimento dell'area di installazione  degli  impianti,
nonche' per la loro progettazione  e  installazione,  quanto  per  il
rilascio di relativi provvedimenti autorizzatori (non di rado anche a
norma dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
allorche'  l'area  risulti  sottoposta  a   vincoli   paesaggistici),
investimenti funzionali, peraltro, non al  solo  fine  di  lucro  che
caratterizza  l'attivita'  d'impresa,  ma  rispondenti  pure  ad   un
interesse pubblico, ovvero  garantire  la  copertura  di  rete  e  la
capillarita'  del  servizio  a  beneficio  di  tutta  la  popolazione
stanziata sull'intero territorio nazionale, colmando il  divario  che
esiste tra le sue diverse aree geografiche; 
        non a caso, pertanto, quelle occorrenti per l'installazione e
l'esercizio degli impianti «de quibus» sono definite -  dal  medesimo
decreto legislativo n. 259 del 2003 - come «opere  di  urbanizzazione
primaria» (art. 43), di «pubblica utilita'»  (art.  51),  preordinate
all'erogazione di un  servizio  di  «preminente  interesse  generale»
(art. 3, comma 2), del quale deve essere consentita  l'accessibilita'
«a tutti gli utenti a prescindere dalla loro  ubicazione  geografica»
(art. 2, comma 1, lettera rrr); 
        tanto  premesso,  la  mancata  previsione  anche  degli  atti
costitutivi di diritti reali minori, segnatamente  l'usufrutto  e  la
superficie (i soli che appaiono compatibili  con  la  presenza  delle
suddette  installazioni  sulle  aree  «de  quibus»),  tra  quelli  in
relazione ai quali il diritto di prelazione e recesso  potra'  essere
esercitato, rischia di  trasformarsi  in  un  facile  escamotage  per
quegli operatori che, senza operare alcun investimento  nel  settore,
hanno la possibilita', cosi', di acquisire  la  disponibilita'  degli
impianti di reti di comunicazione elettronica attraverso atti diversi
dalla compravendita; 
        quello appena descritto, peraltro, non  costituisce  un  mero
«inconveniente di fatto» - come tale non apprezzabile sul piano della
legittimita' costituzionale della norma censurata - bensi' un difetto
«strutturale» della stessa; 
        esso, infatti, e' tale da determinare un  effetto  distorsivo
della concorrenza, in violazione dell'art. 41 Cost., per giunta in un
settore,  qual   e'   quello   dello   «sviluppo   dei   sistemi   di
telecomunicazione»,  nel  quale  vengono  in  rilievo  -  secondo  la
giurisprudenza  costituzionale  -  «rilevanti  interessi  nazionali»,
essendo  i  relativi  impianti  «necessari  al  paese»  (cosi'  Corte
costituzionale, sentenza n. 307 del 2003, in particolare il § 7.  del
considerato in diritto); 
        del resto - come ha osservato il Procuratore generale  presso
questa Corte nella sua requisitoria scritta -  la  prospettiva  della
salvaguardia dell'investimento economico compiuto dagli operatori  di
settore non e' rimasta estranea neppure alla  suddetta  direttiva  UE
2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale fa  carico
alle autorita' nazionali di regolamentazione e alle  altre  autorita'
competenti di promuovere «investimenti efficienti  e  innovazione  in
infrastrutture nuove e migliorate,  anche  garantendo  che  qualsiasi
obbligo di accesso tenga debito conto  del  rischio  sostenuto  dalle
imprese che investono» (art.  3,  §  4.,  lettera  d),  ribadendo  la
necessita'  che  tali  autorita'  diano  rilievo  agli  «investimenti
iniziali del proprietario delle risorse»; 
        alla stregua,  dunque,  di  tali  considerazioni  appare  non
manifestamente  infondata,  oltre  che  rilevante,  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  51,  comma  4,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per violazione degli articoli 3 e
41 della Costituzione, nella parte in cui non prevede -  in  caso  di
locazione o concessione, a diverso titolo,  di  un  diritto  reale  o
personale sui beni immobili,  o  porzioni  di  essi,  destinati  alla
installazione  ed   all'esercizio   degli   impianti   di   reti   di
comunicazione elettronica ad  uso  pubblico  di  cui  al  comma  1  -
l'applicazione degli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978,  n.
392 anche quando l'atto dispositivo, relativo a tali beni immobili  o
porzione di essi, abbia ad oggetto  la  costituzione  di  un  diritto
reale «minore», e segnatamente l'usufrutto o la superficie; 
        che  la  proposizione  dell'incidente  di   costituzionalita'
rende, pertanto, necessaria la sospensione del presente giudizio,  in
attesa della decisione della Corte costituzionale. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte, visti l'art. 134, primo comma, Cost.,  l'art.  1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, solleva questione di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 51, comma 4, del decreto legislativo  1°  agosto  2003,  n.
259, per violazione degli articoli 3 e 41 della  Costituzione,  nella
parte in cui non prevede - in caso  di  locazione  o  concessione,  a
diverso titolo, di un diritto reale o personale sui beni immobili,  o
porzioni di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli
impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di  cui
al comma 1 - l'applicazione degli articoli 38 e  39  della  legge  27
luglio 1978, n. 392 anche quando l'atto dispositivo, relativo a  tali
beni immobili o porzione di essi, abbia ad oggetto la costituzione di
un  diritto  reale  «minore»,  e  segnatamente   l'usufrutto   o   la
superficie. 
    Sospende il presente giudizio di legittimita' ai sensi  dell'art.
23 della legge n. 87 del 1953. 
    Manda alla cancelleria di questa  terza  sezione  civile  per  la
comunicazione della presente ordinanza alle parti del giudizio, oltre
che per la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei
ministri e per  la  comunicazione  al  Presidente  della  Camera  dei
deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, nonche' per  la
trasmissione alla  Corte  costituzionale,  unitamente  ad  essa,  del
fascicolo d'ufficio. 
    Cosi' deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio che  ha
fatto seguito all'udienza pubblica della sezione terza  civile  della
Corte di cassazione, svoltasi il 7 ottobre 2025. 
 
                        Il Presidente: Frasca