ORDINANZE INDIVIDUATE: 204
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    Ordinanza 18/2026

    Data fissazione: 24 giugno 2026

    Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

    Gioco e scommesse – Sanzioni amministrative – Divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d’azzardo – Inosservanza – Applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

    - Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, art. 9, comma 2.

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    Ordinanza 17/2026

    Data fissazione: 21 settembre 2026

    Consiglio di Stato

    Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Norme della Regione Puglia – Interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione – Realizzazione di tali interventi mediante permesso di costruire o, in alternativa, mediante segnalazione certificata di inizio attività – Previsione che la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi straordinari di ampliamento, di demolizione e ricostruzione è subordinata alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001.

    - Legge della Regione Puglia 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), art. 5, comma 3, lettera a).

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    Ordinanza 16/2026

    Data fissazione: 6 luglio 2026

    Tribunale di Napoli

    Procedimento penale – Misure cautelari – Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte – Previsione che in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all'art. 275-bis, cod. proc. pen., quando applicati ai sensi degli artt. 282-bis e 282-ter, cod. proc. pen., il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità – Mancata previsione che fa salva altresì l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

    - Codice di procedura penale, art. 276, comma 1-ter.

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    Ordinanza 15/2026

    Data fissazione: 19 ottobre 2026

    Corte suprema di cassazione

    Processo penale – Incompatibilità del giudice – Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all’art. 444 cod. proc. pen. – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato.

    - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.

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    Ordinanza 14/2026

    Data fissazione: 18 maggio 2026

    Tribunale di Reggio Emilia

    Reati e pene – Estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione - Prevista esclusione della fattispecie di atti persecutori, di cui all’art. 612 -bis del Codice penale, dall’art. 162 ter del medesimo codice. 

    - Codice penale, art. 162-ter, quarto comma.

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    Ordinanza 13/2026

    Data fissazione: 19 ottobre 2026

    Tribunale di Taranto

    Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Omessa previsione che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all’art. 379 cod. pen.

    - Codice penale, art. 168-bis, primo comma.

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    Ordinanza 12/2026

    Data fissazione: 6 luglio 2026

    Tribunale di Macerata

    Confisca – Stupefacenti e sostanze psicotrope – Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga – Assegnazione, a richiesta, dell’amministrazione di appartenenza agli organi che ne abbiano avuto l’uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 100 del d.P.R. n. 309 del 1990 – Possibilità di assegnazione anche ad associazioni, comunità o enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti – Omessa previsione della possibilità di assegnazione, a richiesta, anche agli organi di polizia che non abbiano previamente avuto gli stessi beni in uso e che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia antidroga.

    - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 100.

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    Ordinanza 11/2026

    Tribunale di Milano

    Confisca – Confisca obbligatoria per i delitti previsti dall’art. 603-bis cod. pen. (nel caso di specie: delitto di sfruttamento del lavoro) – Natura obbligatoria della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.

    - Codice penale, art. 603-bis.2, inserito dall’art. 2, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).

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    Ordinanza 9/2026

    Tribunale di sorveglianza di Napoli

    Reati e pene – Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere – Applicazione di misure di sicurezza – Previsione che la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo – Denunciata previsione che consente che le misure di sicurezza detentive possono essere applicate in ogni tempo come conseguenza della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato.

    - Codice penale, art. 109.

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    Ordinanza 8/2026

    Data fissazione: 7 luglio 2026

    Giudice di pace di Milano

    Tributi – Riscossione – Previsione che esclude l'immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo determini, per il debitore che agisce in giudizio, un pregiudizio per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici ovvero per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione o nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ovvero in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati e nell'ambito della cessione dell'azienda – Previsione la quale, per tali ipotesi, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l'attualità dei medesimi pregiudizi.

    - Decreto-legge 21 ottobre 2021, n.146, (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, art. 3-bis, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), successivamente sostituito dal comma 5 dell’art. 91 del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico in materia di versamenti e di riscossione).

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    Ordinanza 6/2026

    Data fissazione: 2 dicembre 2026

    Giudice di Pace di Gaeta

    Ordinamento giudiziario – Giudice onorario – Previsione che ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità – Previsione che sopprime per i magistrati onorari non esclusivisti, l’indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 2017.

    - Legge 15 aprile 2025, n. 51 (Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria), art.1 nella parte in cui introduce l’art. 31-ter, comma 1, nel decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57) e "nella parte in cui sopprime, per i magistrati onorari non esclusivisti, l'indennità giudiziaria prevista dal previgente art. 29, comma 7, del D. Lgs. n. 116/2017". 

     

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    Ordinanza 5/2026

    Data fissazione: 21 settembre 2026

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 (sussistenza di fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19.

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    Ordinanza 3/2026

    Data fissazione: 21 settembre 2026

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 (pericolo di fuga e persona rientrante in una della categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, in pendenza dei termini per ricorrere innanzi all’autorità giudiziaria avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19.

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    Ordinanza 2/2026

    Data fissazione: 21 settembre 2026

    Corte d'appello di Lecce

    Straniero – Immigrazione – Procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli artt. 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015, e dell'art. 10-ter, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6, del citato d.lgs. n. 142 del 2015 [nel caso di specie: proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale disposto a norma dell’art. 6, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 142 del 2015 (condotta di vita e precedenti penali e di polizia da cui è possibile desumere la pericolosità sociale, in pendenza dei termini per ricorrere innanzi all’autorità giudiziaria avverso il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale)] – Attribuzione della competenza alla corte d’appello, di cui all’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, che giudica in composizione monocratica, in luogo della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, istituita presso il tribunale distrettuale – Impugnazione del provvedimento emesso dalla corte d’appello con ricorso per cassazione a norma dell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, proponibile entro cinque giorni dalla comunicazione solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. e con applicazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2025, delle disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005 – Omessa previsione dell’impugnabilità con ricorso per cassazione nelle forme di cui agli artt. 360 e seguenti cod. proc. civ., come previsto anteriormente alla modifica – Disposizioni transitorie concernenti l’applicazione della predetta disciplina procedurale decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 187 del 2024.

    - Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, artt. 16, 18, 18-bis e 19.

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    Ordinanza 1/2026

    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia

    Tributi – Energia – Prevista istituzione, per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, per l'anno 2023, di un contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese operanti nel settore energetico – Previsione che il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nel comma 115 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 – Quantificazione della base imponibile – Applicazione di un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 – Previsione che nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero – Versamento – Disciplina – Non deducibilità del contributo ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive – Applicazione, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, delle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

    - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, commi da 115 a 119.

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    Ordinanza 257/2025

    Data fissazione: 7 ottobre 2026

    Corte d'appello di Milano

    Tributi – Accise – Prevista istituzione di una addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 15 del 1977, come convertito, nella misura che sarà determinata da ciascuna regione, con propria legge, entro i previsti limiti minimi e massimi – Previsione che tale addizionale si applica anche all'accisa sul gas naturale usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali.

    - Decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), art. 9, insieme con l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68.

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    Ordinanza 255/2025

    Data fissazione: 8 giugno 2026

    Tribunale di Milano

    Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Unioni civili – Divieto di adozione da parte di più persone, salvo che i due adottanti siano marito e moglie – Omessa estensione della deroga alle parti dell’unione civile.

    - Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), art. 1, comma 20, in combinato disposto con l’art. 294, secondo comma, del codice civile. 

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    Ordinanza 251/2025

    Data fissazione: 5 ottobre 2026

    Corte dei conti

    Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.

    - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. 

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    Ordinanza 250/2025

    Data fissazione: 5 ottobre 2026

    Corte dei conti

    Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.

    - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. 

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    Ordinanza 249/2025

    Data fissazione: 5 ottobre 2026

    Corte dei conti

    Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.

    - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater.