Reg. ord. n. 230 del 2025 pubbl. su G.U. del 03/12/2025 n. 49

Ordinanza del Tribunale di Verona  del 04/08/2025

Tra: R. V.M.



Oggetto:

Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Esdebitazione – Creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso – Previsione che l’esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado – Denunciata inoperatività dell’esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti – Irragionevolezza dell’inoperatività dell’esdebitazione, nei confronti di creditori volontariamente non insinuati conseguente all'integrale soddisfazione dei creditori insinuati, non equiparabile ai casi di esclusione previsti dalla legge – Contrasto con le ragioni sottese all’istituto connesse all'accesso al beneficio, da parte di debitori meritevoli, in tempi ragionevoli – Disparità di trattamento, tra debitori parimenti meritevoli, in relazione alla condotta dei creditori insinuati o meno al passivo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale in riferimento alle previsioni della direttiva (UE) 2019/1023, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 12/01/2019  Num. 14  Art. 278  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 117    Co.
direttiva UE del 20/06/2019    Art. 23 


Camera di Consiglio del 4 maggio 2026  rel. NAVARRETTA


Testo dell'ordinanza

                        N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 agosto 2025

Ordinanza del 4 agosto 2025 del Tribunale di Verona nel  procedimento
civile promosso da R. V. M. . 
 
Fallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi  d'impresa  e
  dell'insolvenza (CCII) - Esdebitazione  -  Creditori  per  fatto  o
  causa anteriori che non hanno partecipato al concorso -  Previsione
  che l'esdebitazione opera nei loro  confronti  per  la  sola  parte
  eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori  di
  pari  grado  -  Denunciata  inoperativita'  dell'esdebitazione  nei
  confronti di creditori volontariamente non  insinuati  al  passivo,
  nel caso in cui i creditori insinuati di  pari  grado  siano  stati
  integralmente soddisfatti. 
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.  14  (Codice  della  crisi
  d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della  legge  19  ottobre
  2017, n. 155), art. 278, comma 2. 


(GU n. 49 del 03-12-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA 
                       Seconda sezione civile 
 
    Il Collegio, composto dai magistrati: 
        Monica Attanasio, Presidente est.; 
        Pier Paolo Lanni, giudice; 
        Luigi Pagliuca, giudice; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge  11  marzo
1953, n. 87; 
1. Premessa in fatto. 
    A  seguito  di  istanza  depositata  dalla  sovraindebitata,  con
sentenza n. 14/2023 del 6 marzo 2023 e' stata aperta la procedura  di
liquidazione controllata nei confronti di R. V. M.,  nominando  quale
liquidatore il gestore della crisi avv. ... 
    Nella relazione predisposta ex art.  269,  comma  2,  CC.II.,  il
gestore aveva dato atto di un vero indebitamento di complessivi  euro
166,287,60, di cui euro 154.940,01 nei confronti di Intesa  S.  Paolo
S.p.a., per un mutuo fondiario originariamente contratto con la Banca
Popolare di Vicenza, euro 3.942,84 nei  confronti  di  Agenzia  delle
entrate riscossione, euro 295,00  nei  confronti  del  Comune  di  S.
Giovanni in Fiore, ed euro 345,94 nei  confronti  di  Solori  S.p.a.,
tutti per tributi ed accessori, nonche' euro 3.713,00 per il compenso
dell'advisor legale avv. ... ed euro 3.416,00 nei confronti  dell'OCC
Veronese. Nella medesima relazione il gestore aveva altresi' riferito
che il mutuo fondiario  era  stipulato  nel  ...,  per  l'acquisto  e
sistemazione della prima casa, dalla sig.ra M...  insieme  al  marito
sig. ..., i quali all'epoca lavoravano l'una come commessa e  l'altro
come operaio, e le cui retribuzioni erano sufficienti a sostenere  le
rate del mutuo, tant'e' che le stesse vennero regolarmente pagate per
dieci anni; nel ..., tuttavia, il sig. ... abbandono' la sig.ra M...,
sparendo totalmente dalla sua vita e lasciandola con il residuo mutuo
da pagare, si' che la ricorrente, con tre figli a carico ed  il  solo
suo stipendio, non riusci' piu' a provvedere al pagamento delle  rate
del mutuo, e l'immobile gravato da ipoteca venne pignorato. 
    Una  volta  aperta  la  procedura,  in  data  4  aprile  2023  il
liquidatore notifico' la sentenza a  tutti  i  creditori,  assegnando
loro il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande
di ammissione al passivo o di rivendica. 
    Successivamente, nella prima relazione semestrale del  30  giugno
2023, il  liquidatore  fece  presente  che,  nonostante  la  regolare
notificazione  della  sentenza  e,  comunque,  la  sicura  conoscenza
dell'apertura della liquidazione  controllata  (stante  la  pronuncia
dell'ordinanza  di  improcedibilita'  resa  il  7  marzo  2023  nella
procedura esecutiva n. 272/2021 R.G. pendente presso il Tribunale  di
Verona nei confronti di R. V. M.), Banca Intesa  S.  Paolo  S.p.A.  e
Solori S.p.a. non avevano presentato alcuna istanza di ammissione  al
passivo; il liquidatore, pertanto, predisposto il progetto  di  stato
passivo includente i soli crediti insinuati, lo comunico' a  tutti  i
creditori  (inclusi  quelli  non  insinuati)   e,   in   assenza   di
osservazioni, provvide a formare lo stato passivo ed a depositarlo il
22 settembre 2023 nel fascicolo informatico. 
    In seguito, il liquidatore  predispose  il  progetto  di  riparto
finale, con previsione di pagamento integrale di  tutti  i  creditori
insinuati, provvedendo anche in questo caso a comunicarlo, in data 27
dicembre 2023, a tutti i creditori, inclusi quelli non insinuati,  ed
in  assenza  di  osservazioni  il  giudice  delegato  ne   autorizzo'
l'esecuzione. 
    In data 2 gennaio 2025 il liquidatore  ha  quindi  presentato  il
conto finale di gestione, evidenziando la soddisfazione integrale dei
creditori  insinuati  e  la  mancata  presentazione  di  domande   di
ammissione al passivo, neppure tardive, da parte di Banca  Intesa  S.
Paolo S.p.a. e Solori S.p.a.; a fronte della  regolare  comunicazione
in data 27 gennaio 2025 del  rendiconto  al  debitore  e  a  tutti  i
creditori  (inclusi  quelli  non   insinuati)   e   dell'assenza   di
osservazioni pervenute nel termine all'uopo assegnato,  il  conto  e'
risultato approvato. 
    Nelle relazioni  periodiche  ed  in  quella  redatta  al  termine
dell'attivita' di liquidazione al precipuo fine di prendere posizione
in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione (come
previsto nella sentenza di apertura della procedura), il  liquidatore
ha dato atto che nel corso della procedura la sovraindicata ha sempre
tenuto un comportamento rispettoso degli  impegni  presi,  rendendosi
disponibile per  l'espletamento  di  tutte  le  attivita'  (redazione
dell'inventario e rilascio  dell'immobile  nel  termine  fissato  dal
giudice dell'esecuzione), rendicontando periodicamente e  rispondendo
prontamente alle richieste degli organi della procedura; la relazione
sull'esdebitazione e' stata comunicata il 24 dicembre 2024 a tutti  i
creditori (inclusi quelli non insinuati), ed anche questa  volta  non
e' pervenuta alcuna osservazione nel termine all'uopo assegnato. 
    Nella relazione finale del  26  febbraio  25  il  liquidatore  ha
quindi chiesto che venisse pronunciata la chiusura  della  procedura,
evidenziando,  fra  l'altro,  che:  i)  la  procedura  ha  incamerato
sufficienti somme per il pagamento integrale  di  tutti  i  creditori
insinuati e, all'esito dei pagamenti, dispone di un  attivo  pari  ad
euro    50.682,21;    ii)    non    sussistono    ragioni    ostative
all'esdebitazione;  iii)  in  applicazione   dell'art.   278   CC.II,
l'inesigibilita'  dei   crediti   residui   avrebbe   dovuto   essere
pronunciata al 100% nei confronti di Banca Intesa  S.  Paolo  S.p.a.,
poiche' nella procedura non  e'  presente  alcun  creditore  di  pari
grado, mentre essa non  potrebbe  operare  nei  confronti  di  Solori
S.p.a., poiche' i due creditori di pari grado, Agenzia delle  entrate
e  Comune  di  S.  Giovanni  in  Fiore,   erano   stati   soddisfatti
interamente. 
2.  Legittimazione   ad   attivare   il   giudizio   incidentale   di
costituzionalita'. 
    In via preliminare, va osservato come il Collegio -  in  qualita'
di giudice della liquidazione controllata e  dell'esdebitazione  (che
deve essere pronunciata, anche d'ufficio, in fase di  chiusura  della
liquidazione controllata) - sia  qualificabile  come  giudice  a  quo
legittimato   a   sollevare   in   via   incidentale   questione   di
costituzionalita'.  Ed   invero,   la   procedura   di   liquidazione
controllata si caratterizza per essere  una  procedura  giudiziale  e
contenziosa, la quale rende configurabile quella fase  di  «giudizio»
richiesta  dall'art.  23,  legge  11  marzo  1953,   n.   87   (sulla
legittimazione   del    giudice    dell'esdebitazione,    v.    Corte
costituzionale  n. 411/2007  che  ha  statuito  l'irrilevanza   della
questione  nel  caso  concreto,   presupponendo   implicitamente   la
legittimazione del giudice a quo). 
3. Non manifesta infondatezza della questione. 
    L'art. 278 CC.II. prevede che: 
        «1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai  debiti  e
comporta  l'inesigibilita'   dal   debitore   dei   crediti   rimasti
insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale
o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione  vengono  meno  le
cause di ineleggibilita' e di decadenza collegate all'apertura  della
liquidazione giudiziale. 
        2. Nei confronti dei creditori per fatto  o  causa  anteriori
che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione  opera  per  la
sola parte  eccedente  la  percentuale  attribuita  nel  concorso  ai
creditori di pari grado. 
        3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le  norme  del
presente capo, tutti i debitori di cui all'art. 1, comma 1. 
        4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni
stabilite nell'art. 280 devono  sussistere  nei  confronti  dei  soci
illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. 
        5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei  confronti
dei soci illimitatamente responsabili. 
        6. Sono salvi i diritti vantanti dai creditori nei  confronti
dei  coobbligati  e  dei  fideiussori  del  debitore,  nonche'  degli
obbligati in via di regresso. 
        7. Restano esclusi dall'esdebitazione: 
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; 
b)  i  debiti  per  il  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito
extracontrattuale, nonche' le sanzioni  penali  e  amministrative  di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.». 
    L'esdebitazione e' l'istituto attraverso il quale il  legislatore
consente al debitore di  vedersi  liberato  dai  propri  debiti,  pur
quando i suoi creditori non siano stati soddisfatti  all'esito  dello
svolgimento di una procedura concorsuale di stampo  liquidatorio.  La
ratio deve esserne rinvenuta nella volonta' di consentire al debitore
di ricominciare la propria attivita' imprenditoriale o  professionale
senza essere gravato dai debiti  precedentemente  contratti,  e,  nel
caso specifico dei consumatori, di  evitare  che  gli  stessi  cadano
nella  spirale  di  un  indebitamento  progressivo  ed  irresolubile,
andando ad aumentare le  fila  dei  soggetti  in  stato  di  poverta'
assoluta o prossimi a tale stato. Come gia' evidenziato in passato da
codesta Corte, la finalita' dell'istituto «e' quella di  "ricollocare
utilmente [il debitore] all'interno del sistema economico e  sociale,
senza il peso delle  pregresse  esposizioni"  (sentenza  n.  245  del
2019)» (sentenza n. 65 del 2022). Nel solco del  diritto  dell'Unione
europea,  l'istituto  sacrifica  le  residue  ragioni  creditorie   -
comportando una responsabilita' patrimoniale  limitata  nel  tempo  -
onde consentire a debitori  non  immeritevoli  una  «ripartenza»  (il
cosidetto fresh start) (sentenza n. 6/2024). 
    Cio'   posto,   questo   Collegio   dubita   della   legittimita'
costituzinale dell'art. 278, comma 2, CC.II., nella parte in cui esso
conduce ad escludere l'esdebitazione nei confronti di  creditori  che
non si siano insinuati al passivo  pur  essendo  stati  informati,  o
essendo comunque a conoscenza, dell'apertura della  procedura  (d'ora
in poi definiti come creditori volontariamente  non  insinuati),  nel
caso in cui creditori  di  pari  grado  che  abbiano  partecipato  al
concorso siano stati  integralmente  soddisfatti;  a  mente  di  tale
disposizione, l'esdebitazione puo', infatti,  operare  «per  la  sola
parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori
di pari grado», e quindi nella misura dello zero per cento laddove  i
predetti  crediti  abbiano  trovato  integrale  soddisfazione   nella
procedura. 
    Nello specifico, la questione si pone non solo, come ritenuto dal
liquidatore,  nei  riguardi  di  Solori  S.p.a.,  per  il  fatto  che
creditori partecipanti al concorso, aventi pari grado  rispetto  alla
medesima Solori, sono stati interamente  soddisfatti,  ma  anche  nei
confronti di Intesa S. Paolo, atteso che, a seguito della vendita  in
via coattiva dell'immobile gravato da  ipoteca  e  della  conseguente
cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, il credito ipotecario
della  Banca,  non   insinuato   al   passivo,   ha   assunto   rango
chirografario, e nella liquidazione  controllata  della  sig.ra  M...
anche i crediti chirografari sono stati pagati al 100%. 
    In particolare, il Collegio rimettente ritiene  che  la  suddetta
previsione si ponga in contrasto, da un  lato,  con  l'art.  3  della
Costituzione e, dall'altro lato, con gli  articoli  11  e  117  della
Costituzione in relazione all'art. 23 della  direttiva  UE  2019/1023
del 20 giugno 2019 (c.d.  direttiva  insolvency),  come  recentemente
interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 
3.1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione. 
    Innanzitutto,  il  sistema  delineato  dall'art.  278,  comma  2,
CC.II., ove operante in  un  caso  come  quello  dell'attenzione  del
Collegio,  appare  frutto  di  una  scelta  legislativa  affetta   da
irragionevolezza, ed e' percio'  in  contrasto  con  l'art.  3  della
Costituzione. Irragionevolezza riscontrabile sia a livello estrinseco
(se rapportata alle finalita' e alla struttura dell'esdebitazione). 
    Sotto   il   primo   profilo,   la   sostanziale   inoperativita'
dell'esdebitazione nei riguardi  dei  creditori  volontariamente  non
insinuati  in  ragione  della  soddisfazione  integrale   di   quelli
insinuati non appare equiparabile ai casi di esclusione espressamente
previsti dalla legge.  Ed  infatti,  l'esclusione  prevista  per  gli
obblighi di mantenimento e alimentari (art. 278, comma 7, lettera a),
CC.II.) si giustifica alla luce della tutela  della  famiglia  e  dei
soggetti bisognosi, mentre  quella  per  gli  obblighi  derivanti  da
illecito extracontrattuale e da sanzioni penali e  amministrative  e'
sorretta dalla natura latu sensu sanzionatoria di queste tipologie di
responsabilita'  (con  riferimento  alla  responsabilita'  aquiliana,
anche sanzionatoria, nel solco  tracciato  da  Cass.  Sez.  Unite  n.
16601/2017), che  richiede,  inevitabilmente,  la  permanenza  di  un
profilo di deterrenza. 
    Sotto il secondo profilo, il  meccanismo  descritto  si  pone  in
netto   contrasto   con   le   ragioni   sottese   alla    disciplina
dell'esdebitazione, quali proclamate  dalla  direttiva  UE  2019/1023
(cd. direttiva insolvency) e dallo stesso legislatore nazionale  (che
gia' nella relazione illustrativa della prima  versione  del  decreto
legislativo  n.   14/2019   aveva   richiamato   la   raccomandazione
2014/135/UE, nella parte in cui evidenzia  l'opportunita'  di  questo
beneficio a favore dei soggetti meritevoli). 
    Come osservato nella gia' citata sentenza n.  6/2024  di  codesta
Corte, la disciplina dell'esdebitazione introdotta col  Codice  della
crisi si pone nel solco del diritto dell'Unione europea, diritto  che
rinviene i suoi  capisaldi,  da  un  lato,  nella  meritevolezza  del
debitore, e, dall'altro,  nell'esigenza  di  garantire  l'accesso  al
beneficio in  tempi  ragionevoli  (cfr.  in  particolare  l'art.  21,
paragrafo 1, della direttiva, secondo  il  quale  «Gli  Stati  membri
provvedono affinche' il periodo  trascorso  il  quale  l'imprenditore
insolvente puo' essere liberato integralmente dai propri  debiti  non
sia superiore a tre anni a decorrere al piu' tardi: a)  nel  caso  di
una procedura che comprende un piano di rimborso,  dalla  data  della
decisione adottata da un'autorita' giudiziaria o  amministrativa  per
l'omologazione del piano o dalla data  d'inizio  dell'attuazione  del
piano; oppure b) nel caso di qualsiasi altra  procedura,  dalla  data
della decisione adottata dall'autorita' giudiziaria o  amministrativa
per l'apertura della procedura o  dalla  determinazione  della  massa
fallimentare dell'imprenditore»; cfr. inoltre, i considerando  numeri
5, 16, 21, 72, 75 e 78 della direttiva). 
    In perfetta aderenza allo spirito della direttiva, il legislatore
nazionale ha  assoggettato  il  riconoscimento  dell'esdebitazione  a
requisiti di natura soggettiva, variamente atteggiati a  seconda  che
il beneficio consegua all'apertura di una procedura  di  liquidazione
giudiziale  o  di  liquidazione   controllata,   ovvero   ancora   al
procedimento di esdebitazione dell'incapiente (cfr. gli articoli 280,
282, comma 2, e 283, comma 7); la decisione sull'esdebitazione  deve,
poi,  intervenire,  su  istanza  del  debitore   nella   liquidazione
giudiziale    e    d'ufficio    nella    liquidazione    controllata,
contestualmente alla pronuncia del provvedimento  di  chiusura  della
procedura ed in ogni caso decorsi tre anni dalla sua  apertura  (cfr.
gli articoli 279, 281, commi 1 e 2, e 282 CC.II.). 
    Orbene, nella situazione che si e' rappresentata  (impossibilita'
dell'esdebitazione nei confronti  di  creditori  volontariamente  non
insinuati  a   causa   dell'integrale   soddisfacimento   di   quelli
insinuati), l'inoperativita' del beneficio finirebbe  col  discendere
non  da  un  comportamento  addebitabile  al  debitore,  ma   da   un
comportamento, colposo o finanche doloso, di uno o piu' creditori (in
dottrina, a proposito dell'analoga disposizione  contenuta  nell'art.
144 della legge fallimentare, si  era  osservato  come  la  norma  si
prestasse ad abusi strumentali, giacche' i creditori, in accordo  fra
loro, potrebbero presentare poche domande di  ammissione  al  passivo
cosi' da aumentare le percentuali  di  soddisfacimento,  delle  quali
godrebbero  indirettamente  anche  i  creditori   non   concorrenti);
inoltre, malgrado la meritevolezza del  debitore,  in  relazione  sia
alle cause dell'indebitamento che al comportamento tenuto  nel  corso
della procedura, egli finirebbe col non poter  fruire  del  beneficio
all'atto  della  chiusura,  o  comunque  allo  scadere  di  tre  anni
dall'apertura, ma eventualmente all'esito dell'apertura di una  nuova
procedura, e quindi affrontando ulteriori costi, e sempre che il o  i
creditori gia' non insinuatisi in  passato  non  persistano  in  tale
atteggiamento. 
    Ne  deriva  un'intrinseca  irragionevolezza  della   disposizione
dettata dall'art. 278, comma 2, CC.II, riscontrabile tutte  le  volte
che «la disciplina positiva si discosti dalla finzione  che  essa  e'
chiamata a svolgere nel sistema  e  ometta,  quindi,  di  operare  il
doveroso  bilanciamento  dei  valori  che   in   concreto   risultano
coinvolti»; in tal caso, e' «la stessa 'ragione' della norma a  venir
meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva  di  causa
giustificativa  e,  dunque,  fondata   su   scelte   arbitrarie   che
ineluttabilmente  perturbano  il  canone   dell'eguaglianza»   (Corte
costituzionale n. 89/1996). 
    A  parita'  di  meritevolezza  dei   debitori,   comporta,   poi,
un'irragiovevole   disparita'   di   trattamento   il    fatto    che
l'esdebitazione possa operare per alcuni e non invece  per  altri,  a
seconda che dati creditori si  siano  o  meno  insinuati  al  passivo
irragionevolezza  che  appare  evidente  se  si  considera   che   il
trattamento diversificato non deriverebbe da  cause  imputabili  allo
stesso  debitore  (e  quindi  alla  sua  condotta,   come   richiesto
dall'ordinamento sovranazionale  e  interno),  ma  esclusivamente  da
fattori a lui esterni e, cioe', ad una scelta totalmente rimessa alla
volonta' del creditore. 
3.2. Violazione  degli  articoli  11  e  117  della  Costituzione  in
relazione all'art. 23 della direttiva UE 2019/1023. 
    Il tema del rapporto fra il diritto interno e quello  comunitario
e' stato oggetto di una lunga elaborazione della Corte costituzionale
e delle Corti sovranazionali, che si e' concluso  con  l'affermazione
del principio del primato del diritto dell'Unione europea  (salvo  il
caso dei c.d. controlimiti). In particolare, dopo una prima  fase  in
cui si era ritenuto  che  l'unica  possibilita'  rimessa  al  giudice
nazionale  fosse  quella  di  sollevare  questione   incidentale   di
costituzionalita' per violazione dell'art. 11 della  Costituzione,  a
partire dalla sentenza resa nel caso Granital  (Corte  costituzionale
n. 170/1984) si e' giunti ad affermare il potere per il giudice a quo
di disapplicare direttamente la norma interna in contrasto con  norme
comunitarie, purche' dotate del requisito  dell'efficacia  diretta  e
limitatamente  all'ambito  dei   c.d.   rapporti   verticali   (cioe'
sussistenti fra il privato cittadino  e  lo  Stato  o,  comunque,  un
organo  ad  esso  riconducibile  per   funzioni   e   poteri),   come
recentemente ribadito da Corte costituzionale n. 43/2025. 
    Conseguentemente, per tutti gli  altri  casi  (norme  interne  in
contrasto con norme comunitarie non dotate  di  efficacia  diretta  o
disciplinanti rapporti orizzontali), il giudice  nazionale  puo':  a)
decidere  il  caso  sottopostogli  in  base   ad   un'interpretazione
comunitariamente conforme; b) limitarsi a non applicare la  normativa
interna  ritenuta  in  contrasto  con  il  diritto  dell'Unione  (con
conseguente riespansione  di  altre  norme  interne  o  dei  principi
generali); c) interpellare la Corte di giustizia dell'Unione  europea
mediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE;  d)  preferibilmente,
nel rispetto della teoria della c.d. doppia pregiudizialita' (la  cui
importanza e' stata ribadita, ad esempio, da Corte costituzionale  n.
15/2024), sollevare questione incidentale di  costituzionalita',  per
violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione, nella parte in
cui si  richiede  che  l'esercizio  della  potesta'  legislativa  sia
esercitato nel rispetto anche dell'ordinamento  comunitario  e  degli
obblighi internazionali. 
    In   particolare,   per   quanto   riguarda   il   parametro   di
costituzionalita'  di  cui  all'art.  117  della   Costituzione,   il
riferimento  all'«ordinamento»   comunitario,   globalmente   inteso,
comporta due conseguenze rilevanti nel caso di specie. 
    In primo luogo, il legislatore nazionale non deve conformarsi  al
solo  diritto  positivo,  ma  e'  tenuto  a   rispettare   anche   le
interpretazioni  che  di  queste  fonti  vengano   date   dall'organo
giurisdizionale  comunitario  e,  cioe',  la   Corte   di   giustizia
dell'Unione europea (le cui decisioni fanno parte del  sistema  delle
fonti comunitarie). In secondo luogo,  i  c.d.  considerando  di  una
direttiva,  pur  non  potendo  fungere  da  criterio   interpretativo
principale, possono aiutare il legislatore (in sede  di  formulazione
legislativa) o il giudice nazionale (in sede  di  interpretazione)  a
cogliere la ratio e il significato sottostanti alla parte  precettiva
della fonte comunitaria in questione (sul valore dei considerando nel
momento interpretativo v. CGUE sentenza del 25 marzo 2021,  Balgarska
Narodna Banka, C-501/18, richiamata da Cass. n. 5423/2022). 
    Cio' posto, il Collegio e' chiamato  a  verificare  se  la  norma
interna (nella specie, l'art. 278, comma 2, CC.II.) sia conforme alla
direttiva UE 2019/1023, Sia nella sua parte precettiva, sia nella sua
parte   di   indirizzo   (c.d.   considerando),   come   recentemente
interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 
    Va premesso che, sebbene la  direttiva  insolvency  si  riferisca
espressamente al solo debitore imprenditore, l'art. 1,  paragrafo  4,
prevede  la  possibilita'  per  gli   Stati   membri   di   estendere
l'applicazione delle procedure di esdebitazione  anche  alle  persone
fisiche  insolventi  diverse  dagli  imprenditori  (come,   peraltro,
auspicato dal considerando n. 21). 
    In virtu' di queste previsioni, il legislatore nazionale  non  ha
limitato il beneficio alla sola liquidazione  giudiziale,  ma  lo  ha
reso operante anche nell'ambito della liquidazione controllata. 
    Conseguentemente, deve  ritenersi  che  la  direttiva  insolvency
quantomeno con  riferimento  all'istituto  dell'esdebitazione  -  sia
applicabile  anche  al  debitore  insolvente  persona  fisica   (come
recentemente affermato da CGUE, Sez. II,  7  novembre  2024,  Agencia
Estatal de la  Administracion  Tributaria,  C-289/23,  punto  91  «la
direttiva  sulla  ristrutturazione  e  sull'insolvenza  deve   essere
interpretata nel senso che, quando un legislatore nazionale decide di
esercitare la facolta' prevista dall'art. 1, paragrafo  4,  di  detta
direttiva ed estende l'applicazione delle  procedure  che  consentono
un'esdebitazione dei debiti contratti da imprenditori insolventi alle
persone fisiche insolventi che non sono imprenditori, le  norme  rese
applicabili  a  tali  persone  fisiche  in  forza  di  una   siffatta
estensione devono essere conformi alle disposizioni  del  titolo  III
della direttiva in parola»). 
    Tanto premesso,  va  osservato  che  fin  dall'esposizione  degli
obiettivi perseguiti  dalla  direttiva,  il  legislatore  comunitario
dichiara come uno di  questi  sia  quello  di  voler  garantire  agli
imprenditori  onesti,  insolventi   o   sovraindebitati,   di   poter
beneficiare di una  seconda  opportunita'  mediante  l'esdebitazione,
dopo  un  ragionevole  periodo  di  tempo  (considerando  n  1).  Pur
riconoscendo la possibilita' per i singoli stati membri  di  adottare
legislazioni diversificate quanto alla  durata  dei  termini  per  la
stessa esdebitazione e alle condizioni per l'ammissione al  beneficio
(considerando  n.  5),   la   direttiva   rappresenta   come   queste
differenziazioni possano  incidere  sulle  scelte  imprenditoriali  o
degli investitori nel senso di stabilirsi o investire  in  uno  Stato
membro piuttosto che in un altro (considerando numeri 4, 5, 6). 
    Quanto ai requisiti di accesso a questo beneficio, si prevede  la
possibilita'  di  negarlo  al  ricorrere   di   specifiche   ipotesi,
debitamente  motivate  dal   diritto   nazionale.   In   particolare,
«l'esdebitazione integrale o la cessazione dell'interdizione dopo  un
periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre e'  appropriata,
pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a  tale  norma  che
siano  debitamente  giustificate  da  motivi  stabiliti  dal  diritto
nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando
il debitore e' disonesto o ha agito in malafede...» (considerando  n.
78), ovvero quando non sono coperti i costi della procedura che porta
all'esdebitazione (considerando n.  80),  oppure  quando  vi  sia  un
motivo  debitamente  giustificato  a  norma  del  diritto   nazionale
(considerando n. 81). 
    Nella  parte  precettiva  la  direttiva,  dopo   aver   stabilito
l'obbligo per gli Stati membri di prevedere la  possibilita'  per  il
debitore insolvente meritevole di accedere ad  almeno  una  procedura
che gli consenta, al  piu'  tardi  entro  tre  anni,  l'esdebitazione
integrale (combinato disposto degli articoli 20,  paragrafo  1,  art.
21, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1), contempla una serie  di  deroghe
alla disciplina dettata dai  precedenti  articoli  da  20  a  22  che
debbono o possono essere introdotte o mantenute dagli Stati,  deroghe
consistenti in  disposizioni  che,  in  casi  particolari,  negano  o
limitano l'accesso all'esdebitazione, o che prevedono la  revoca  del
beneficio, o termini piu' lunghi per  l'esdebitazione  integrale  dai
debiti o periodi di interdizione piu' lunghi (art. 23, paragrafi 1, 2
e 3), ovvero che escludono l'esdebitazione, o ne limitano  l'accesso,
o stabiliscono periodi piu'  lunghi,  rispetto  ad  alcune  categorie
specifiche di debiti (art. 23, paragrafo 4). 
    Con recenti sentenze (sentenza CGUE, Sez.  II,  11  aprile  2024,
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,  C-687/22;  sentenza
CGUE, Sez. II, 8 maggio  2024,  Instituto  da  Segurança  Social  IP,
C-20/23; sentenza CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, Agencia Estatal  de
la Administracion Tributaria, C-289/23)  la  Corte  di  giustizia  ha
affermato: i) il carattere meramente  esemplificativo  degli  elenchi
contenuti nell'art. 23, paragrafi 2 e 4, della direttiva  insolvency,
sulla base di un criterio  letterale  (posto  che  gli  elenchi  sono
introdotti dalle locuzioni  «come  nel  caso  di»  e  «ad  esempio»),
oltreche' sistematico (alla luce dei considerando numeri 78, 80 e  81
della direttiva stessa); ii) la necessita' che eventuali deroghe alla
naturale operativita' dell'esdebitazione diverse da quelle  previste,
rimesse alla discrezionalita' del legislatore interno (da  esercitare
nel pieno rispetto del principio di proporzionalita'), risultino  dal
procedimento che  ha  portato  a  questa  esclusione  o  dal  diritto
nazionale (anche al di fuori della norma di trasposizione, ad esempio
all'interno   di   una   norma    costituzionale,    legislativa    o
regolamentare); iii) la necessita' che tali deroghe siano,  comunque,
sorrette da una motivazione volta al perseguimento  di  un  interesse
pubblico legittimo (come confermato sempre  dai  considerando  numeri
78, 80 e 81 della medesima direttiva); iv) l'attribuzione al  giudice
nazionale del compito di valutare la sussistenza di questo  interesse
pubblico legittimo alla base della motivazione dell'esclusione. 
    Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, a parere del
Collegio, l'art. 278, comma 2, CC.II., nel  prevedere  l'operativita'
nella percentuale dello 0% - e, quindi, la sostanziale  esclusione  -
dell'esdebitazione rispetto a crediti non  volontariamente  insinuati
qualora i crediti insinuati siano stati soddisfatti al 100%, si  pone
in  contrasto  con  l'art.  23  della  direttiva   insolvency,   come
interpretata  dalle  pronunce  giurisprudenziali  sopra   richiamate,
giacche' tale sostanziale esclusione non e' riconducibile  ad  alcuna
delle ipotesi previste in tale articolo. 
    Tra di esse,  potrebbe  astrattamente  venire  in  considerazione
soltanto quella prevista dall'art. 23, paragrafo  2,  lettera  f),  e
cioe'   la   possibilita'   di   negare    o    limitare    l'accesso
all'esdebitazione «quando una deroga e'  necessaria  a  garantire  un
equilibrio tra i diritti del debitore e  i  diritti  di  uno  o  piu'
creditori»; tuttavia, questa «garanzia» richiederebbe che i creditori
partecipino al concorso e che quelli che hanno volontariamente scelto
di non farlo non vengano avvantaggiati in ragione di  questa  scelta.
Neppure puo' venire in considerazione la facolta' per il  legislatore
nazionale  di  prevedere  deroghe  ulteriori,   rispetto   a   quelle
espressamente elencate nell'art. 23,  giacche'  una  deroga  siffatta
risulta priva di giustificazione, sia  nell'ambito  del  complesso  e
lungo iter che ha portato alla promulgazione del Codice della  crisi,
sia  tenendo  conto  dei  principi  e  delle  regole  che  compongono
l'ordinamento nazionale (in cui e' al contrario  possibile  ravvisare
indicazioni di segno contrario, come ad es. la  penalizzazione  nella
partecipazione ai riparti prevista, sia nella liquidazione giudiziale
che in quella controllata, per i  creditori  che  abbiano  presentato
domanda tardiva, ove il ritardo non sia dipeso da causa ad  essi  non
imputabile, ex artt. 225 e 275, comma 6-bis, CC.II., nonche', piu' in
generale,  il  principio  di  buona  fede,  ex   articoli   2   della
Costituzione  e  1175  del  codice  civile,  ed   il   principio   di
autoresponsabilita').  Se  anche  poi  si  volesse  far  riferimento,
malgrado la totale diversita' dell'attuale quadro normativo  rispetto
a quello previgente, alla giustificazione esplicitata nella relazione
al  decreto  legislativo   n.   5/2006   a   proposito   dell'analoga
disposizione contenuta nell'art. 144 legge  fallimentare  -  e  cioe'
quella di evitare  che  i  creditori  possano  essere  disincentivati
dall'insinuarsi al passivo a fronte di  una  possibile  esdebitazione
del debitore appare  difficile  ravvisare  in  essa  una  motivazione
diretta al perseguimento di un interesse pubblico legittimo. 
4. Impossibilita' di adottare un'interpretazione costituzionalmente o
comunitariamente conforme. 
    Nel caso di specie non e' possibile  adottare  un'interpretazione
che si conforme alla Costituzione, ne' alla normativa comunitaria. 
    A tal fine, e' infatti necessario che la lettera della norma  sia
oscura   oppure   offra   piu'   significati,   tutti   astrattamente
ammissibili,  mentre  l'art.  278,  comma  2,  CC.II.  e'  chiaro  ed
inequivoco nella sua formulazione, con conseguente impossibilita'  di
attribuirgli significati che si discostino dalla lettera dalla legge,
senza sconfinare dal perimetro dell'attivita' ermeneutica rimessa  al
giudice. 
    Analogamente,  non  e'  possibile   adottare   un'interpretazione
comunitariamente orientata. Ed  invero,  come  gia'  evidenziato  nel
paragrafo precedente, non e' possibile  sussumere  il  caso  concreto
all'interno delle categorie espressamente previste dall'art. 23. 
4. Impossibilita'  di  disapplicare  e  inopportunita'  di  sollevare
rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE. 
    Il Collegio, nel ventaglio di opzioni riconosciute  al  ricorrere
di un contrasto  fra  una  norma  interna  e  una  norma  comunitaria
(sommariamente elencate al  paragrafo  n.  3.2.),  ritiene  di  dover
sollevare questione incidentale di costituzionalita'. 
    Non risulta percorribile  la  strada  della  disapplicazione.  Ed
invero, a  prescindere  da  qualsiasi  considerazione  sul  carattere
sufficientemente dettagliato della direttiva insolvency, la stessa e'
volta  a  disciplinare  rapporti  di  diritto  privato   e,   quindi,
orizzontali; inoltre, gli aspetti pubblicistici  pur  presenti  nella
disciplina della crisi di impresa attengono semmai all'apertura della
procedura e non all'esdebitazione. 
    La strada del rinvio pregiudiziale  di  cui  all'art.  267  TFUE,
sebbene astrattamente percorribile, non sembra opportuna.  In  questa
prospettiva, si condivide la maggior utilita'  del  meccanismo  della
c.d. doppia pregiudizialita', nell'ambito di un dialogo rimesso  alle
Corti superiori (sul punto v., ad esempio,  Corte  costituzionale  n.
15/2024). 
5. Rilevanza della questione. 
    La questione rimessa all'attenzione della Corte costituzionale e'
rilevante nel caso di specie, posto che: i)  Banca  Intesa  S.  Paolo
S.p.a. e Solori S.p.a.,  regolarmente  avvisati  dell'apertura  della
procedura e della possibilita' di presentare domanda di  insinuazione
al passivo, volontariamente e consapevolmente non  hanno  partecipato
al concorso; ii) il credito ipotecario di Banca Intesa  S.  Paolo  e'
degradato in chirografo, per le ragioni in precedenza  esposte;  iii)
fra i crediti insinuati vi sono sia crediti chirografari, sia crediti
privilegiati di pari grado rispetto a quello  di  Solori  e  tutti  i
crediti insinuati sono stati pagati in sede di riparto al  100%;  iv)
conseguentemente, nei confronti sia di Solori che di Banca Intesa  la
parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso  ai  creditori
di pari grado e'  pari  a  zero,  si  che  l'esdebitazione  non  puo'
operare; v) alla luce delle relazioni redatte dal liquidatore, appare
sussistere il requisito soggettivo  di  meritevolezza  in  capo  alla
sovraindebitata. 
    Va, infine, evidenziata la rilevanza della  questione  in  questa
sede,  in  cui  occorre  decidere  in  ordine  alla  concessione  del
beneficio in favore della M... contestualmente alla  pronuncia  della
chiusura della procedura (e non in una eventuale e successiva fase di
esecuzione forzata instaurata dal creditore insoddisfatto),  giacche'
l'applicazione  della  norma  censurata   porterebbe   ad   escludere
l'operativita' dell'esdebitazione nei confronti di tutti i  creditori
non insinuati, con conseguente carenza di interesse della  ricorrente
ad ottenere una pronuncia in  tal  senso  ed  inammissibilita'  della
domanda ex art. 100 del codice di procedura civile. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale di Verona, visti gli articoli 134 della Costituzione
e 23 legge n. 87/1953: 
        Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  278,  comma  2,
CC.II., per contrasto con gli articoli 3, 11 e 117,  comma  1,  della
Costituzione, in relazione all'art. 23 della direttiva  UE  2019/1023
del  20  giugno  2019,  nella   parte   in   cui   rende   inoperante
l'esdebitazione  nei  confronti  di  creditori  volontariamente   non
insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati  di  pari
grado siano stati integralmente soddisfatti; 
        Sospende il  procedimento  in  corso  e  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
        Manda alla Cancelleria per la comunicazione  alla  ricorrente
ed al liquidatore; 
        Manda alla Cancelleria affinche' la  presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia  comunicata
ai Presidenti delle camere del Parlamento; 
        Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale. 
        Verona, 18 luglio 2025 
 
                    Il Presidente est.: Attanasio