Reg. ord. n. 230 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Verona del 04/08/2025
Tra: R. V.M.
Oggetto:
Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Esdebitazione – Creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso – Previsione che l’esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado – Denunciata inoperatività dell’esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti – Irragionevolezza dell’inoperatività dell’esdebitazione, nei confronti di creditori volontariamente non insinuati conseguente all'integrale soddisfazione dei creditori insinuati, non equiparabile ai casi di esclusione previsti dalla legge – Contrasto con le ragioni sottese all’istituto connesse all'accesso al beneficio, da parte di debitori meritevoli, in tempi ragionevoli – Disparità di trattamento, tra debitori parimenti meritevoli, in relazione alla condotta dei creditori insinuati o meno al passivo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale in riferimento alle previsioni della direttiva UE 2019/1023, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Norme impugnate:
decreto legislativo
del 12/01/2019
Num. 14
Art. 278
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 11
Co.
Costituzione
Art. 117
Co. 1
direttiva UE
Art. 23
Co.
Oggetto:
Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Esdebitazione – Creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso – Previsione che l’esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado – Denunciata inoperatività dell’esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti – Irragionevolezza dell’inoperatività dell’esdebitazione, nei confronti di creditori volontariamente non insinuati conseguente all'integrale soddisfazione dei creditori insinuati, non equiparabile ai casi di esclusione previsti dalla legge – Contrasto con le ragioni sottese all’istituto connesse all'accesso al beneficio, da parte di debitori meritevoli, in tempi ragionevoli – Disparità di trattamento, tra debitori parimenti meritevoli, in relazione alla condotta dei creditori insinuati o meno al passivo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale in riferimento alle previsioni della direttiva UE 2019/1023, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.