Reg. ord. n. 230 del 2025 pubbl. su G.U. del 03/12/2025 n. 49
Ordinanza del Tribunale di Verona del 04/08/2025
Tra: R. V.M.
Oggetto:
Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Esdebitazione – Creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso – Previsione che l’esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado – Denunciata inoperatività dell’esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti – Irragionevolezza dell’inoperatività dell’esdebitazione, nei confronti di creditori volontariamente non insinuati conseguente all'integrale soddisfazione dei creditori insinuati, non equiparabile ai casi di esclusione previsti dalla legge – Contrasto con le ragioni sottese all’istituto connesse all'accesso al beneficio, da parte di debitori meritevoli, in tempi ragionevoli – Disparità di trattamento, tra debitori parimenti meritevoli, in relazione alla condotta dei creditori insinuati o meno al passivo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale in riferimento alle previsioni della direttiva (UE) 2019/1023, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 117 Co. 1
direttiva UE del 20/06/2019 Art. 23
Camera di Consiglio del 4 maggio 2026
rel. NAVARRETTA
Testo dell'ordinanza
N. 230 ORDINANZA (Atto di promovimento) 04 agosto 2025
Ordinanza del 4 agosto 2025 del Tribunale di Verona nel procedimento
civile promosso da R. V. M. .
Fallimento e procedure concorsuali - Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza (CCII) - Esdebitazione - Creditori per fatto o
causa anteriori che non hanno partecipato al concorso - Previsione
che l'esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte
eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di
pari grado - Denunciata inoperativita' dell'esdebitazione nei
confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo,
nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati
integralmente soddisfatti.
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre
2017, n. 155), art. 278, comma 2.
(GU n. 49 del 03-12-2025)
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
Seconda sezione civile
Il Collegio, composto dai magistrati:
Monica Attanasio, Presidente est.;
Pier Paolo Lanni, giudice;
Luigi Pagliuca, giudice;
ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo
1953, n. 87;
1. Premessa in fatto.
A seguito di istanza depositata dalla sovraindebitata, con
sentenza n. 14/2023 del 6 marzo 2023 e' stata aperta la procedura di
liquidazione controllata nei confronti di R. V. M., nominando quale
liquidatore il gestore della crisi avv. ...
Nella relazione predisposta ex art. 269, comma 2, CC.II., il
gestore aveva dato atto di un vero indebitamento di complessivi euro
166,287,60, di cui euro 154.940,01 nei confronti di Intesa S. Paolo
S.p.a., per un mutuo fondiario originariamente contratto con la Banca
Popolare di Vicenza, euro 3.942,84 nei confronti di Agenzia delle
entrate riscossione, euro 295,00 nei confronti del Comune di S.
Giovanni in Fiore, ed euro 345,94 nei confronti di Solori S.p.a.,
tutti per tributi ed accessori, nonche' euro 3.713,00 per il compenso
dell'advisor legale avv. ... ed euro 3.416,00 nei confronti dell'OCC
Veronese. Nella medesima relazione il gestore aveva altresi' riferito
che il mutuo fondiario era stipulato nel ..., per l'acquisto e
sistemazione della prima casa, dalla sig.ra M... insieme al marito
sig. ..., i quali all'epoca lavoravano l'una come commessa e l'altro
come operaio, e le cui retribuzioni erano sufficienti a sostenere le
rate del mutuo, tant'e' che le stesse vennero regolarmente pagate per
dieci anni; nel ..., tuttavia, il sig. ... abbandono' la sig.ra M...,
sparendo totalmente dalla sua vita e lasciandola con il residuo mutuo
da pagare, si' che la ricorrente, con tre figli a carico ed il solo
suo stipendio, non riusci' piu' a provvedere al pagamento delle rate
del mutuo, e l'immobile gravato da ipoteca venne pignorato.
Una volta aperta la procedura, in data 4 aprile 2023 il
liquidatore notifico' la sentenza a tutti i creditori, assegnando
loro il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande
di ammissione al passivo o di rivendica.
Successivamente, nella prima relazione semestrale del 30 giugno
2023, il liquidatore fece presente che, nonostante la regolare
notificazione della sentenza e, comunque, la sicura conoscenza
dell'apertura della liquidazione controllata (stante la pronuncia
dell'ordinanza di improcedibilita' resa il 7 marzo 2023 nella
procedura esecutiva n. 272/2021 R.G. pendente presso il Tribunale di
Verona nei confronti di R. V. M.), Banca Intesa S. Paolo S.p.A. e
Solori S.p.a. non avevano presentato alcuna istanza di ammissione al
passivo; il liquidatore, pertanto, predisposto il progetto di stato
passivo includente i soli crediti insinuati, lo comunico' a tutti i
creditori (inclusi quelli non insinuati) e, in assenza di
osservazioni, provvide a formare lo stato passivo ed a depositarlo il
22 settembre 2023 nel fascicolo informatico.
In seguito, il liquidatore predispose il progetto di riparto
finale, con previsione di pagamento integrale di tutti i creditori
insinuati, provvedendo anche in questo caso a comunicarlo, in data 27
dicembre 2023, a tutti i creditori, inclusi quelli non insinuati, ed
in assenza di osservazioni il giudice delegato ne autorizzo'
l'esecuzione.
In data 2 gennaio 2025 il liquidatore ha quindi presentato il
conto finale di gestione, evidenziando la soddisfazione integrale dei
creditori insinuati e la mancata presentazione di domande di
ammissione al passivo, neppure tardive, da parte di Banca Intesa S.
Paolo S.p.a. e Solori S.p.a.; a fronte della regolare comunicazione
in data 27 gennaio 2025 del rendiconto al debitore e a tutti i
creditori (inclusi quelli non insinuati) e dell'assenza di
osservazioni pervenute nel termine all'uopo assegnato, il conto e'
risultato approvato.
Nelle relazioni periodiche ed in quella redatta al termine
dell'attivita' di liquidazione al precipuo fine di prendere posizione
in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione (come
previsto nella sentenza di apertura della procedura), il liquidatore
ha dato atto che nel corso della procedura la sovraindicata ha sempre
tenuto un comportamento rispettoso degli impegni presi, rendendosi
disponibile per l'espletamento di tutte le attivita' (redazione
dell'inventario e rilascio dell'immobile nel termine fissato dal
giudice dell'esecuzione), rendicontando periodicamente e rispondendo
prontamente alle richieste degli organi della procedura; la relazione
sull'esdebitazione e' stata comunicata il 24 dicembre 2024 a tutti i
creditori (inclusi quelli non insinuati), ed anche questa volta non
e' pervenuta alcuna osservazione nel termine all'uopo assegnato.
Nella relazione finale del 26 febbraio 25 il liquidatore ha
quindi chiesto che venisse pronunciata la chiusura della procedura,
evidenziando, fra l'altro, che: i) la procedura ha incamerato
sufficienti somme per il pagamento integrale di tutti i creditori
insinuati e, all'esito dei pagamenti, dispone di un attivo pari ad
euro 50.682,21; ii) non sussistono ragioni ostative
all'esdebitazione; iii) in applicazione dell'art. 278 CC.II,
l'inesigibilita' dei crediti residui avrebbe dovuto essere
pronunciata al 100% nei confronti di Banca Intesa S. Paolo S.p.a.,
poiche' nella procedura non e' presente alcun creditore di pari
grado, mentre essa non potrebbe operare nei confronti di Solori
S.p.a., poiche' i due creditori di pari grado, Agenzia delle entrate
e Comune di S. Giovanni in Fiore, erano stati soddisfatti
interamente.
2. Legittimazione ad attivare il giudizio incidentale di
costituzionalita'.
In via preliminare, va osservato come il Collegio - in qualita'
di giudice della liquidazione controllata e dell'esdebitazione (che
deve essere pronunciata, anche d'ufficio, in fase di chiusura della
liquidazione controllata) - sia qualificabile come giudice a quo
legittimato a sollevare in via incidentale questione di
costituzionalita'. Ed invero, la procedura di liquidazione
controllata si caratterizza per essere una procedura giudiziale e
contenziosa, la quale rende configurabile quella fase di «giudizio»
richiesta dall'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 (sulla
legittimazione del giudice dell'esdebitazione, v. Corte
costituzionale n. 411/2007 che ha statuito l'irrilevanza della
questione nel caso concreto, presupponendo implicitamente la
legittimazione del giudice a quo).
3. Non manifesta infondatezza della questione.
L'art. 278 CC.II. prevede che:
«1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e
comporta l'inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti
insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale
o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le
cause di ineleggibilita' e di decadenza collegate all'apertura della
liquidazione giudiziale.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori
che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la
sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai
creditori di pari grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del
presente capo, tutti i debitori di cui all'art. 1, comma 1.
4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni
stabilite nell'art. 280 devono sussistere nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.
5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei confronti
dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantanti dai creditori nei confronti
dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonche' degli
obbligati in via di regresso.
7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito
extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e amministrative di
carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.».
L'esdebitazione e' l'istituto attraverso il quale il legislatore
consente al debitore di vedersi liberato dai propri debiti, pur
quando i suoi creditori non siano stati soddisfatti all'esito dello
svolgimento di una procedura concorsuale di stampo liquidatorio. La
ratio deve esserne rinvenuta nella volonta' di consentire al debitore
di ricominciare la propria attivita' imprenditoriale o professionale
senza essere gravato dai debiti precedentemente contratti, e, nel
caso specifico dei consumatori, di evitare che gli stessi cadano
nella spirale di un indebitamento progressivo ed irresolubile,
andando ad aumentare le fila dei soggetti in stato di poverta'
assoluta o prossimi a tale stato. Come gia' evidenziato in passato da
codesta Corte, la finalita' dell'istituto «e' quella di "ricollocare
utilmente [il debitore] all'interno del sistema economico e sociale,
senza il peso delle pregresse esposizioni" (sentenza n. 245 del
2019)» (sentenza n. 65 del 2022). Nel solco del diritto dell'Unione
europea, l'istituto sacrifica le residue ragioni creditorie -
comportando una responsabilita' patrimoniale limitata nel tempo -
onde consentire a debitori non immeritevoli una «ripartenza» (il
cosidetto fresh start) (sentenza n. 6/2024).
Cio' posto, questo Collegio dubita della legittimita'
costituzinale dell'art. 278, comma 2, CC.II., nella parte in cui esso
conduce ad escludere l'esdebitazione nei confronti di creditori che
non si siano insinuati al passivo pur essendo stati informati, o
essendo comunque a conoscenza, dell'apertura della procedura (d'ora
in poi definiti come creditori volontariamente non insinuati), nel
caso in cui creditori di pari grado che abbiano partecipato al
concorso siano stati integralmente soddisfatti; a mente di tale
disposizione, l'esdebitazione puo', infatti, operare «per la sola
parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori
di pari grado», e quindi nella misura dello zero per cento laddove i
predetti crediti abbiano trovato integrale soddisfazione nella
procedura.
Nello specifico, la questione si pone non solo, come ritenuto dal
liquidatore, nei riguardi di Solori S.p.a., per il fatto che
creditori partecipanti al concorso, aventi pari grado rispetto alla
medesima Solori, sono stati interamente soddisfatti, ma anche nei
confronti di Intesa S. Paolo, atteso che, a seguito della vendita in
via coattiva dell'immobile gravato da ipoteca e della conseguente
cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli, il credito ipotecario
della Banca, non insinuato al passivo, ha assunto rango
chirografario, e nella liquidazione controllata della sig.ra M...
anche i crediti chirografari sono stati pagati al 100%.
In particolare, il Collegio rimettente ritiene che la suddetta
previsione si ponga in contrasto, da un lato, con l'art. 3 della
Costituzione e, dall'altro lato, con gli articoli 11 e 117 della
Costituzione in relazione all'art. 23 della direttiva UE 2019/1023
del 20 giugno 2019 (c.d. direttiva insolvency), come recentemente
interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
3.1. Violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Innanzitutto, il sistema delineato dall'art. 278, comma 2,
CC.II., ove operante in un caso come quello dell'attenzione del
Collegio, appare frutto di una scelta legislativa affetta da
irragionevolezza, ed e' percio' in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione. Irragionevolezza riscontrabile sia a livello estrinseco
(se rapportata alle finalita' e alla struttura dell'esdebitazione).
Sotto il primo profilo, la sostanziale inoperativita'
dell'esdebitazione nei riguardi dei creditori volontariamente non
insinuati in ragione della soddisfazione integrale di quelli
insinuati non appare equiparabile ai casi di esclusione espressamente
previsti dalla legge. Ed infatti, l'esclusione prevista per gli
obblighi di mantenimento e alimentari (art. 278, comma 7, lettera a),
CC.II.) si giustifica alla luce della tutela della famiglia e dei
soggetti bisognosi, mentre quella per gli obblighi derivanti da
illecito extracontrattuale e da sanzioni penali e amministrative e'
sorretta dalla natura latu sensu sanzionatoria di queste tipologie di
responsabilita' (con riferimento alla responsabilita' aquiliana,
anche sanzionatoria, nel solco tracciato da Cass. Sez. Unite n.
16601/2017), che richiede, inevitabilmente, la permanenza di un
profilo di deterrenza.
Sotto il secondo profilo, il meccanismo descritto si pone in
netto contrasto con le ragioni sottese alla disciplina
dell'esdebitazione, quali proclamate dalla direttiva UE 2019/1023
(cd. direttiva insolvency) e dallo stesso legislatore nazionale (che
gia' nella relazione illustrativa della prima versione del decreto
legislativo n. 14/2019 aveva richiamato la raccomandazione
2014/135/UE, nella parte in cui evidenzia l'opportunita' di questo
beneficio a favore dei soggetti meritevoli).
Come osservato nella gia' citata sentenza n. 6/2024 di codesta
Corte, la disciplina dell'esdebitazione introdotta col Codice della
crisi si pone nel solco del diritto dell'Unione europea, diritto che
rinviene i suoi capisaldi, da un lato, nella meritevolezza del
debitore, e, dall'altro, nell'esigenza di garantire l'accesso al
beneficio in tempi ragionevoli (cfr. in particolare l'art. 21,
paragrafo 1, della direttiva, secondo il quale «Gli Stati membri
provvedono affinche' il periodo trascorso il quale l'imprenditore
insolvente puo' essere liberato integralmente dai propri debiti non
sia superiore a tre anni a decorrere al piu' tardi: a) nel caso di
una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della
decisione adottata da un'autorita' giudiziaria o amministrativa per
l'omologazione del piano o dalla data d'inizio dell'attuazione del
piano; oppure b) nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data
della decisione adottata dall'autorita' giudiziaria o amministrativa
per l'apertura della procedura o dalla determinazione della massa
fallimentare dell'imprenditore»; cfr. inoltre, i considerando numeri
5, 16, 21, 72, 75 e 78 della direttiva).
In perfetta aderenza allo spirito della direttiva, il legislatore
nazionale ha assoggettato il riconoscimento dell'esdebitazione a
requisiti di natura soggettiva, variamente atteggiati a seconda che
il beneficio consegua all'apertura di una procedura di liquidazione
giudiziale o di liquidazione controllata, ovvero ancora al
procedimento di esdebitazione dell'incapiente (cfr. gli articoli 280,
282, comma 2, e 283, comma 7); la decisione sull'esdebitazione deve,
poi, intervenire, su istanza del debitore nella liquidazione
giudiziale e d'ufficio nella liquidazione controllata,
contestualmente alla pronuncia del provvedimento di chiusura della
procedura ed in ogni caso decorsi tre anni dalla sua apertura (cfr.
gli articoli 279, 281, commi 1 e 2, e 282 CC.II.).
Orbene, nella situazione che si e' rappresentata (impossibilita'
dell'esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non
insinuati a causa dell'integrale soddisfacimento di quelli
insinuati), l'inoperativita' del beneficio finirebbe col discendere
non da un comportamento addebitabile al debitore, ma da un
comportamento, colposo o finanche doloso, di uno o piu' creditori (in
dottrina, a proposito dell'analoga disposizione contenuta nell'art.
144 della legge fallimentare, si era osservato come la norma si
prestasse ad abusi strumentali, giacche' i creditori, in accordo fra
loro, potrebbero presentare poche domande di ammissione al passivo
cosi' da aumentare le percentuali di soddisfacimento, delle quali
godrebbero indirettamente anche i creditori non concorrenti);
inoltre, malgrado la meritevolezza del debitore, in relazione sia
alle cause dell'indebitamento che al comportamento tenuto nel corso
della procedura, egli finirebbe col non poter fruire del beneficio
all'atto della chiusura, o comunque allo scadere di tre anni
dall'apertura, ma eventualmente all'esito dell'apertura di una nuova
procedura, e quindi affrontando ulteriori costi, e sempre che il o i
creditori gia' non insinuatisi in passato non persistano in tale
atteggiamento.
Ne deriva un'intrinseca irragionevolezza della disposizione
dettata dall'art. 278, comma 2, CC.II, riscontrabile tutte le volte
che «la disciplina positiva si discosti dalla finzione che essa e'
chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, di operare il
doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano
coinvolti»; in tal caso, e' «la stessa 'ragione' della norma a venir
meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa
giustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che
ineluttabilmente perturbano il canone dell'eguaglianza» (Corte
costituzionale n. 89/1996).
A parita' di meritevolezza dei debitori, comporta, poi,
un'irragiovevole disparita' di trattamento il fatto che
l'esdebitazione possa operare per alcuni e non invece per altri, a
seconda che dati creditori si siano o meno insinuati al passivo
irragionevolezza che appare evidente se si considera che il
trattamento diversificato non deriverebbe da cause imputabili allo
stesso debitore (e quindi alla sua condotta, come richiesto
dall'ordinamento sovranazionale e interno), ma esclusivamente da
fattori a lui esterni e, cioe', ad una scelta totalmente rimessa alla
volonta' del creditore.
3.2. Violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione in
relazione all'art. 23 della direttiva UE 2019/1023.
Il tema del rapporto fra il diritto interno e quello comunitario
e' stato oggetto di una lunga elaborazione della Corte costituzionale
e delle Corti sovranazionali, che si e' concluso con l'affermazione
del principio del primato del diritto dell'Unione europea (salvo il
caso dei c.d. controlimiti). In particolare, dopo una prima fase in
cui si era ritenuto che l'unica possibilita' rimessa al giudice
nazionale fosse quella di sollevare questione incidentale di
costituzionalita' per violazione dell'art. 11 della Costituzione, a
partire dalla sentenza resa nel caso Granital (Corte costituzionale
n. 170/1984) si e' giunti ad affermare il potere per il giudice a quo
di disapplicare direttamente la norma interna in contrasto con norme
comunitarie, purche' dotate del requisito dell'efficacia diretta e
limitatamente all'ambito dei c.d. rapporti verticali (cioe'
sussistenti fra il privato cittadino e lo Stato o, comunque, un
organo ad esso riconducibile per funzioni e poteri), come
recentemente ribadito da Corte costituzionale n. 43/2025.
Conseguentemente, per tutti gli altri casi (norme interne in
contrasto con norme comunitarie non dotate di efficacia diretta o
disciplinanti rapporti orizzontali), il giudice nazionale puo': a)
decidere il caso sottopostogli in base ad un'interpretazione
comunitariamente conforme; b) limitarsi a non applicare la normativa
interna ritenuta in contrasto con il diritto dell'Unione (con
conseguente riespansione di altre norme interne o dei principi
generali); c) interpellare la Corte di giustizia dell'Unione europea
mediante rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE; d) preferibilmente,
nel rispetto della teoria della c.d. doppia pregiudizialita' (la cui
importanza e' stata ribadita, ad esempio, da Corte costituzionale n.
15/2024), sollevare questione incidentale di costituzionalita', per
violazione degli articoli 11 e 117 della Costituzione, nella parte in
cui si richiede che l'esercizio della potesta' legislativa sia
esercitato nel rispetto anche dell'ordinamento comunitario e degli
obblighi internazionali.
In particolare, per quanto riguarda il parametro di
costituzionalita' di cui all'art. 117 della Costituzione, il
riferimento all'«ordinamento» comunitario, globalmente inteso,
comporta due conseguenze rilevanti nel caso di specie.
In primo luogo, il legislatore nazionale non deve conformarsi al
solo diritto positivo, ma e' tenuto a rispettare anche le
interpretazioni che di queste fonti vengano date dall'organo
giurisdizionale comunitario e, cioe', la Corte di giustizia
dell'Unione europea (le cui decisioni fanno parte del sistema delle
fonti comunitarie). In secondo luogo, i c.d. considerando di una
direttiva, pur non potendo fungere da criterio interpretativo
principale, possono aiutare il legislatore (in sede di formulazione
legislativa) o il giudice nazionale (in sede di interpretazione) a
cogliere la ratio e il significato sottostanti alla parte precettiva
della fonte comunitaria in questione (sul valore dei considerando nel
momento interpretativo v. CGUE sentenza del 25 marzo 2021, Balgarska
Narodna Banka, C-501/18, richiamata da Cass. n. 5423/2022).
Cio' posto, il Collegio e' chiamato a verificare se la norma
interna (nella specie, l'art. 278, comma 2, CC.II.) sia conforme alla
direttiva UE 2019/1023, Sia nella sua parte precettiva, sia nella sua
parte di indirizzo (c.d. considerando), come recentemente
interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Va premesso che, sebbene la direttiva insolvency si riferisca
espressamente al solo debitore imprenditore, l'art. 1, paragrafo 4,
prevede la possibilita' per gli Stati membri di estendere
l'applicazione delle procedure di esdebitazione anche alle persone
fisiche insolventi diverse dagli imprenditori (come, peraltro,
auspicato dal considerando n. 21).
In virtu' di queste previsioni, il legislatore nazionale non ha
limitato il beneficio alla sola liquidazione giudiziale, ma lo ha
reso operante anche nell'ambito della liquidazione controllata.
Conseguentemente, deve ritenersi che la direttiva insolvency
quantomeno con riferimento all'istituto dell'esdebitazione - sia
applicabile anche al debitore insolvente persona fisica (come
recentemente affermato da CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, Agencia
Estatal de la Administracion Tributaria, C-289/23, punto 91 «la
direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza deve essere
interpretata nel senso che, quando un legislatore nazionale decide di
esercitare la facolta' prevista dall'art. 1, paragrafo 4, di detta
direttiva ed estende l'applicazione delle procedure che consentono
un'esdebitazione dei debiti contratti da imprenditori insolventi alle
persone fisiche insolventi che non sono imprenditori, le norme rese
applicabili a tali persone fisiche in forza di una siffatta
estensione devono essere conformi alle disposizioni del titolo III
della direttiva in parola»).
Tanto premesso, va osservato che fin dall'esposizione degli
obiettivi perseguiti dalla direttiva, il legislatore comunitario
dichiara come uno di questi sia quello di voler garantire agli
imprenditori onesti, insolventi o sovraindebitati, di poter
beneficiare di una seconda opportunita' mediante l'esdebitazione,
dopo un ragionevole periodo di tempo (considerando n 1). Pur
riconoscendo la possibilita' per i singoli stati membri di adottare
legislazioni diversificate quanto alla durata dei termini per la
stessa esdebitazione e alle condizioni per l'ammissione al beneficio
(considerando n. 5), la direttiva rappresenta come queste
differenziazioni possano incidere sulle scelte imprenditoriali o
degli investitori nel senso di stabilirsi o investire in uno Stato
membro piuttosto che in un altro (considerando numeri 4, 5, 6).
Quanto ai requisiti di accesso a questo beneficio, si prevede la
possibilita' di negarlo al ricorrere di specifiche ipotesi,
debitamente motivate dal diritto nazionale. In particolare,
«l'esdebitazione integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un
periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre e' appropriata,
pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che
siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto
nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando
il debitore e' disonesto o ha agito in malafede...» (considerando n.
78), ovvero quando non sono coperti i costi della procedura che porta
all'esdebitazione (considerando n. 80), oppure quando vi sia un
motivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale
(considerando n. 81).
Nella parte precettiva la direttiva, dopo aver stabilito
l'obbligo per gli Stati membri di prevedere la possibilita' per il
debitore insolvente meritevole di accedere ad almeno una procedura
che gli consenta, al piu' tardi entro tre anni, l'esdebitazione
integrale (combinato disposto degli articoli 20, paragrafo 1, art.
21, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1), contempla una serie di deroghe
alla disciplina dettata dai precedenti articoli da 20 a 22 che
debbono o possono essere introdotte o mantenute dagli Stati, deroghe
consistenti in disposizioni che, in casi particolari, negano o
limitano l'accesso all'esdebitazione, o che prevedono la revoca del
beneficio, o termini piu' lunghi per l'esdebitazione integrale dai
debiti o periodi di interdizione piu' lunghi (art. 23, paragrafi 1, 2
e 3), ovvero che escludono l'esdebitazione, o ne limitano l'accesso,
o stabiliscono periodi piu' lunghi, rispetto ad alcune categorie
specifiche di debiti (art. 23, paragrafo 4).
Con recenti sentenze (sentenza CGUE, Sez. II, 11 aprile 2024,
Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, C-687/22; sentenza
CGUE, Sez. II, 8 maggio 2024, Instituto da Segurança Social IP,
C-20/23; sentenza CGUE, Sez. II, 7 novembre 2024, Agencia Estatal de
la Administracion Tributaria, C-289/23) la Corte di giustizia ha
affermato: i) il carattere meramente esemplificativo degli elenchi
contenuti nell'art. 23, paragrafi 2 e 4, della direttiva insolvency,
sulla base di un criterio letterale (posto che gli elenchi sono
introdotti dalle locuzioni «come nel caso di» e «ad esempio»),
oltreche' sistematico (alla luce dei considerando numeri 78, 80 e 81
della direttiva stessa); ii) la necessita' che eventuali deroghe alla
naturale operativita' dell'esdebitazione diverse da quelle previste,
rimesse alla discrezionalita' del legislatore interno (da esercitare
nel pieno rispetto del principio di proporzionalita'), risultino dal
procedimento che ha portato a questa esclusione o dal diritto
nazionale (anche al di fuori della norma di trasposizione, ad esempio
all'interno di una norma costituzionale, legislativa o
regolamentare); iii) la necessita' che tali deroghe siano, comunque,
sorrette da una motivazione volta al perseguimento di un interesse
pubblico legittimo (come confermato sempre dai considerando numeri
78, 80 e 81 della medesima direttiva); iv) l'attribuzione al giudice
nazionale del compito di valutare la sussistenza di questo interesse
pubblico legittimo alla base della motivazione dell'esclusione.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, a parere del
Collegio, l'art. 278, comma 2, CC.II., nel prevedere l'operativita'
nella percentuale dello 0% - e, quindi, la sostanziale esclusione -
dell'esdebitazione rispetto a crediti non volontariamente insinuati
qualora i crediti insinuati siano stati soddisfatti al 100%, si pone
in contrasto con l'art. 23 della direttiva insolvency, come
interpretata dalle pronunce giurisprudenziali sopra richiamate,
giacche' tale sostanziale esclusione non e' riconducibile ad alcuna
delle ipotesi previste in tale articolo.
Tra di esse, potrebbe astrattamente venire in considerazione
soltanto quella prevista dall'art. 23, paragrafo 2, lettera f), e
cioe' la possibilita' di negare o limitare l'accesso
all'esdebitazione «quando una deroga e' necessaria a garantire un
equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o piu'
creditori»; tuttavia, questa «garanzia» richiederebbe che i creditori
partecipino al concorso e che quelli che hanno volontariamente scelto
di non farlo non vengano avvantaggiati in ragione di questa scelta.
Neppure puo' venire in considerazione la facolta' per il legislatore
nazionale di prevedere deroghe ulteriori, rispetto a quelle
espressamente elencate nell'art. 23, giacche' una deroga siffatta
risulta priva di giustificazione, sia nell'ambito del complesso e
lungo iter che ha portato alla promulgazione del Codice della crisi,
sia tenendo conto dei principi e delle regole che compongono
l'ordinamento nazionale (in cui e' al contrario possibile ravvisare
indicazioni di segno contrario, come ad es. la penalizzazione nella
partecipazione ai riparti prevista, sia nella liquidazione giudiziale
che in quella controllata, per i creditori che abbiano presentato
domanda tardiva, ove il ritardo non sia dipeso da causa ad essi non
imputabile, ex artt. 225 e 275, comma 6-bis, CC.II., nonche', piu' in
generale, il principio di buona fede, ex articoli 2 della
Costituzione e 1175 del codice civile, ed il principio di
autoresponsabilita'). Se anche poi si volesse far riferimento,
malgrado la totale diversita' dell'attuale quadro normativo rispetto
a quello previgente, alla giustificazione esplicitata nella relazione
al decreto legislativo n. 5/2006 a proposito dell'analoga
disposizione contenuta nell'art. 144 legge fallimentare - e cioe'
quella di evitare che i creditori possano essere disincentivati
dall'insinuarsi al passivo a fronte di una possibile esdebitazione
del debitore appare difficile ravvisare in essa una motivazione
diretta al perseguimento di un interesse pubblico legittimo.
4. Impossibilita' di adottare un'interpretazione costituzionalmente o
comunitariamente conforme.
Nel caso di specie non e' possibile adottare un'interpretazione
che si conforme alla Costituzione, ne' alla normativa comunitaria.
A tal fine, e' infatti necessario che la lettera della norma sia
oscura oppure offra piu' significati, tutti astrattamente
ammissibili, mentre l'art. 278, comma 2, CC.II. e' chiaro ed
inequivoco nella sua formulazione, con conseguente impossibilita' di
attribuirgli significati che si discostino dalla lettera dalla legge,
senza sconfinare dal perimetro dell'attivita' ermeneutica rimessa al
giudice.
Analogamente, non e' possibile adottare un'interpretazione
comunitariamente orientata. Ed invero, come gia' evidenziato nel
paragrafo precedente, non e' possibile sussumere il caso concreto
all'interno delle categorie espressamente previste dall'art. 23.
4. Impossibilita' di disapplicare e inopportunita' di sollevare
rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Il Collegio, nel ventaglio di opzioni riconosciute al ricorrere
di un contrasto fra una norma interna e una norma comunitaria
(sommariamente elencate al paragrafo n. 3.2.), ritiene di dover
sollevare questione incidentale di costituzionalita'.
Non risulta percorribile la strada della disapplicazione. Ed
invero, a prescindere da qualsiasi considerazione sul carattere
sufficientemente dettagliato della direttiva insolvency, la stessa e'
volta a disciplinare rapporti di diritto privato e, quindi,
orizzontali; inoltre, gli aspetti pubblicistici pur presenti nella
disciplina della crisi di impresa attengono semmai all'apertura della
procedura e non all'esdebitazione.
La strada del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE,
sebbene astrattamente percorribile, non sembra opportuna. In questa
prospettiva, si condivide la maggior utilita' del meccanismo della
c.d. doppia pregiudizialita', nell'ambito di un dialogo rimesso alle
Corti superiori (sul punto v., ad esempio, Corte costituzionale n.
15/2024).
5. Rilevanza della questione.
La questione rimessa all'attenzione della Corte costituzionale e'
rilevante nel caso di specie, posto che: i) Banca Intesa S. Paolo
S.p.a. e Solori S.p.a., regolarmente avvisati dell'apertura della
procedura e della possibilita' di presentare domanda di insinuazione
al passivo, volontariamente e consapevolmente non hanno partecipato
al concorso; ii) il credito ipotecario di Banca Intesa S. Paolo e'
degradato in chirografo, per le ragioni in precedenza esposte; iii)
fra i crediti insinuati vi sono sia crediti chirografari, sia crediti
privilegiati di pari grado rispetto a quello di Solori e tutti i
crediti insinuati sono stati pagati in sede di riparto al 100%; iv)
conseguentemente, nei confronti sia di Solori che di Banca Intesa la
parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori
di pari grado e' pari a zero, si che l'esdebitazione non puo'
operare; v) alla luce delle relazioni redatte dal liquidatore, appare
sussistere il requisito soggettivo di meritevolezza in capo alla
sovraindebitata.
Va, infine, evidenziata la rilevanza della questione in questa
sede, in cui occorre decidere in ordine alla concessione del
beneficio in favore della M... contestualmente alla pronuncia della
chiusura della procedura (e non in una eventuale e successiva fase di
esecuzione forzata instaurata dal creditore insoddisfatto), giacche'
l'applicazione della norma censurata porterebbe ad escludere
l'operativita' dell'esdebitazione nei confronti di tutti i creditori
non insinuati, con conseguente carenza di interesse della ricorrente
ad ottenere una pronuncia in tal senso ed inammissibilita' della
domanda ex art. 100 del codice di procedura civile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli articoli 134 della Costituzione
e 23 legge n. 87/1953:
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 278, comma 2,
CC.II., per contrasto con gli articoli 3, 11 e 117, comma 1, della
Costituzione, in relazione all'art. 23 della direttiva UE 2019/1023
del 20 giugno 2019, nella parte in cui rende inoperante
l'esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non
insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari
grado siano stati integralmente soddisfatti;
Sospende il procedimento in corso e dispone l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente
ed al liquidatore;
Manda alla Cancelleria affinche' la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle camere del Parlamento;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Verona, 18 luglio 2025
Il Presidente est.: Attanasio