Reg. ord. n. 230 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Verona  del 04/08/2025

Tra: R. V.M.

Oggetto:

Fallimento e procedure concorsuali – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – Esdebitazione – Creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso – Previsione che l’esdebitazione opera nei loro confronti per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado – Denunciata inoperatività dell’esdebitazione nei confronti di creditori volontariamente non insinuati al passivo, nel caso in cui i creditori insinuati di pari grado siano stati integralmente soddisfatti – Irragionevolezza dell’inoperatività dell’esdebitazione, nei confronti di creditori volontariamente non insinuati conseguente all'integrale soddisfazione dei creditori insinuati, non equiparabile ai casi di esclusione previsti dalla legge – Contrasto con le ragioni sottese all’istituto connesse all'accesso al beneficio, da parte di debitori meritevoli, in tempi ragionevoli – Disparità di trattamento, tra debitori parimenti meritevoli, in relazione alla condotta dei creditori insinuati o meno al passivo – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento unionale in riferimento alle previsioni della direttiva UE 2019/1023, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 12/01/2019  Num. 14  Art. 278  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

direttiva UE  Art. 23   Co.