Reg. ord. n. 233 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/12/2025 n. 50

Ordinanza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Toscana e Umbria  del 15/09/2025

Tra: Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio  C/ Università Agraria di Valmontone, Infrastrutture Wireless Italiane spa, Terzini Sara ed altri 1



Oggetto:

Usi civici – Codice delle comunicazioni elettroniche – Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità – Previsione che per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 – Denunciata esclusione dell’applicazione del procedimento di destinazione d’uso di cui alla suddetta disposizione – Elusione della disciplina generale nella materia degli usi civici – Denunciata possibilità di installare reti di comunicazione senza necessità di mutamento della destinazione d’uso dei terreni interessati e, quindi, senza considerare l’effettivo impatto delle opere che possono avere caratteristiche molto diverse tra loro – Violazione della tutela dell’ambiente – Incidenza sull’esercizio del diritto di difesa da parte degli enti esponenziali di domini collettivi, privati anche di una tutela successiva e di compensi di natura risarcitoria – Disparità di trattamento a favore delle sole reti di comunicazione – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 01/08/2003  Num. 259  Art. 54 inserito dall'
decreto-legge  del 24/02/2023  Num. 13  Art. 18  Co. 7 convertito con modificazioni in
legge  del 24/04/2023  Num. 41


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 


Udienza Pubblica del 6 maggio 2026  rel. D'ALBERTI


Testo dell'ordinanza

                        N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2025

Ordinanza del 15 settembre 2025 del Commissariato per la liquidazione
degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana nel procedimento  civile
promosso da Associazione  regionale  Universita'  agrarie  del  Lazio
contro Universita' agraria di Valmontone e altri. 
 
Usi civici - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture
  di comunicazione elettronica ad alta velocita' - Previsione che per
  la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica  ad
  alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non  e'  necessaria
  l'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge  n.
  1766 del 1927. 
- Decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259   (Codice   delle
  comunicazioni elettroniche), art. 54-bis. 


(GU n. 50 del 10-12-2025)

 
         IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI 
               per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana 
 
Ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Nel  procedimento  iscritto  al  n.  33  del  registro   generale
contenzioso civile dell'anno 2024,  trattenuta  in  decisione  il  14
aprile 2025 promossa dall'Associazione regionale universita'  Agrarie
del  Lazio  (ARUAL)  nei  confronti   dell'Universita'   Agraria   di
Valmontone (87001530580), di Infrastrutture Wireless Italiane  S.p.a.
(Codice fiscale e partita IVA n. 08936640963), rappresentata e difesa
dagli avv.ti Filippo Lattanzi e Francesco  Saverio  Cantella  in  cui
sono intervenuti, in qualita' di cives Sara Terzini  (codice  fiscale
TRZSIZA.87R55C858V)    e    Franco    Masella     (codice     fiscale
MSLFNC86L23C858U), rappresentati nella qualita' di cives e utenti  di
Valmontone, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Renzi,  premesso
che  con  esposto  del  2  settembre  2024  l'Associazione  regionale
universita' agrarie del Lazio  ha  denunciato  a  questo  Commissario
l'illegittima occupazione di proprieta' collettive site nel Comune di
Valmontone, localita' Mezzaselva e censite in catasto al  foglio  16,
particella  2/p  da  parte  della  societa'  Infrastrutture  wireless
italiane spa (IN WIT). 
    Veniva quindi iniziato - d'ufficio - il presente procedimento. 
    Con comparsa depositata in data 4 dicembre 2024 si e'  costituita
in giudizio l'Universita' agraria di  Valmontone  deducendo  di  aver
legittimamente concesso in  locazione  alla  societa'  infrastrutture
wireless italiane spa una porzione di terreno per installarvi le  sue
apparecchiature. 
    Rilevava  che,  seppure  l'opera  insistesse  su  una  proprieta'
collettiva,  non  era  necessaria  alcuna  autorizzazione  ai   sensi
dell'art. 54-bis del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003  n.  259
(codice delle comunicazioni). 
    All'udienza del 9 dicembre 2024 intervenivano  in  giudizio  Sara
Terzini  e  Franco  Maselli  chiedendo  di  sollevarsi  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 54-bis del decreto  legislativo
1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni). 
    All'udienza del 14 aprile 2025  la  causa  veniva  trattenuta  in
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante  di
dover sollevare - come richiesto dagli intervenienti -  la  questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   54-bis,   del   decreto
legislativo n. 259 del 2023, convertito con che  cosi'  dispone:  «1.
Per la realizzazione di infrastrutture di  comunicazione  elettronica
ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e'  necessaria
l'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo comma,  della  legge  16
giugno  1927,  n.  1766,  e,  ((nei  casi  di   installazione   delle
infrastrutture di cui agli  articoli  44,  45,  46,  47  o  49))  del
presento codice  e  di  realizzazione  di  iniziative  finalizzate  a
potenziare le infrastrutture e a  garantire  il  funzionamento  delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1,
lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42». 
    L'articolo   sopra   richiamato   esclude   l'applicazione    del
procedimento di mutamento di destinazione d'uso di  cui  all'art.  12
della legge 1766 del 1927. 
    2. La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio. 
    Infatti questo giudice dovrebbe limitarsi a prendere  atto  della
realizzazione di una rete di trasmissione e della non necessita'  del
provvedimento di mutamento di destinazione d'uso ai  sensi  dell'art.
12, secondo comma, della legge 16  giugno  1927,  n.  1766,  che  nel
vietare ai Comuni ed  alle  associazioni  di  alienare  o  mutare  di
destinazione i terreni di cui alla lettera a) del precedente art. 11,
e cioe'  quelli  convenientemente  utilizzabili  come  bosco  o  come
pascolo permanente, fa salvo  il  caso  in  cui  l'alienazione  o  il
mutamento siano autorizzati dal ministero  per  l'economia  nazionale
(poi ministero dell'agricoltura, oggi Regione), e  dell'art.  41  del
Regolamento per la esecuzione della predetta legge  regio-decreto  26
febbraio 1928, n. 332. 
    Nel caso in  esame,  qualora  non  trovasse  applicazione  l'art.
54-bis, del decreto legislativo n.  259  del  2023,  difettando  tale
autorizzazione l'opera sarebbe illegittima e  non  potrebbe  incidere
validamente sulle proprieta' collettive. 
    L'univocita' della previsione legislativa  non  consente  diverse
interpretazioni e la  sdemanializzazione  deriva  direttamente  dalla
legge impugnata. 
    Neppure  e'  necessario  svolgere  alcuna  attivita'  istruttoria
essendo pacifici i fatti di causa e l'originaria presenza  degli  usi
civici  tanto  che  la  causa,  sull'accordo  delle   parti,   veniva
trattenuta in decisione. 
    3. La questione poi non e' manifestamente infondata. 
    4. Invero l'art. 54-bis del  decreto  legislativo  259  del  2003
veniva introdotto dall'art.  18,  comma  VII,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale  degli
investimenti complementari al PNRR (PNC),  nonche'  per  l'attuazione
delle  politiche  di  coesione  e  della  politica  agricola  comune»
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. 
    Ritiene innanzitutto il Commissario che difettino  i  presupposti
della necessita' e dell'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione
di uno strumento eccezionale quale il  decreto-legge  riguardando  la
previsione opere che non si sa se e quando  verranno  realizzate  nel
futuro. 
    Invero le situazioni straordinarie  che  legittimano  il  ricorso
alla decretazione d'urgenza dovrebbero preesistere all'esercizio  del
potere legislativo. 
    D'altro canto, la detta abolizione, essendo frutto di  una  «mera
scelta  politica»  dell'esecutivo,  non  presenta   alcun   connotato
d'urgenza. 
    5. Deve inoltre osservarsi che la materia  degli  usi  civici  e'
disciplinata in modo  tendenzialmente  esaustivo  da  norme  statali:
legge 16 giugno 1927  n.  1766  e  Regolamento  approvato  con  regio
decreto n. 322 del 1928 e dalla legge n. 168/2017. 
    La  disciplina  censurata  elude  completamente  tale   normativa
eliminando la necessita' del mutamento di destinazione d'uso nel caso
di realizzazione di reti di comunicazione. 
    Essa, ad avviso di questo Commissario, presenta  plurimi  aspetti
di incostituzionalita'. 
    6. Innanzitutto per violazione dell'art. 9 della Costituzione. 
    Deve rilevarsi che con la legge costituzionale 11 febbraio  2022,
n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di
tutela dell'ambiente), la tutela dell'ambiente e' stata espressamente
inserita nelle previsioni di cui all'art. 9 Cost. 
    La disciplina degli usi civici ha una forte valenza ambientale. 
    Infatti, gia' con l'art. 1, lettera h), della legge 8 agosto 1985
n. 431, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 «le  aree  assegnate  alle  Universita'
agrarie e le zone gravate da usi civici». 
    Tale  previsione  viene  ribadita  dall'  art.  142  del  decreto
legislativo n. 42 del 2004 che dichiara di  interesse  paesaggistico,
tra le altre, «le aree assegnate alle universita' agrarie e  le  zone
gravate da usi civici» (lettera f) che quindi  vengono  inserite  nel
Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
    Infine, l'art. 3, comma VI, della legge 168/2017 ha stabilito che
«6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da
usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico  garantisce  l'interesse
della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici  per
contribuire alla salvaguardia dell'ambiente  e  del  paesaggio.  Tale
vincolo e' mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione  degli
usi civici». 
    La funzione di tutela dell'ambiente svolta dagli  usi  civici  e'
stata poi magistralmente ricostruita dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale (si vedano per tutte l'ordinanza n. 316 del 1998 e  le
sentenze nn. 46/95 e 133/93). 
    La Corte costituzionale ha  evidenziato  un  «interesse  unitario
della comunita' nazionale alla conservazione  degli  usi  civici,  in
quanto e nella misura in cui concorrono a determinare  la  forma  del
territorio su cui  si  esercitano,  intesa  quale  prodotto  di  «una
integrazione fra uomo e ambiente naturale» (sentenza n. 46 del 1995). 
    Essi   incidono   sull'ambiente   e   sul   paesaggio,    perche'
contribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi. 
    In particolare, la Corte costituzionale, nella  sentenza  n.  391
del 1989, ha affermato che  nell'ordinamento  costituzionale  vigente
prevale - nel caso dei beni civici -  l'interesse  «di  conservazione
dell'ambiente naturale in vista di  una  [loro»  utilizzazione,  come
beni ecologici, tutelato dall'art. 9, secondo comma, Cost.». 
    In sostanza, e' lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti
ambientali e culturali che contiene, che e'  di  per  se'  un  valore
costituzionale (sentenza n. 367 del 2007). 
    Anche la Corte di cassazione ha ricostruito la  nozione  di  bene
pubblico «quale strumento finalizzato alla  realizzazione  di  valori
costituzionali» (Corte di cassazione, Sezioni unite civili,  sentenza
n. 3811 del 2011). 
    Nel caso di specie  invece  l'eliminazione  della  procedura  del
mutamento  di  destinazione  d'uso  esclude,  a   priori,   qualsiasi
considerazione degli stessi sotto il profilo ambientale. 
    Giova osservare al riguardo che l'art. 3, comma VI,  della  legge
168/2017, prevede che il vincolo ambientale «e' mantenuto sulle terre
anche in caso di liquidazione degli usi civici». 
    7. La mancanza di autorizzazione  al  mutamento  di  destinazione
d'uso nel caso  di  realizzazione  di  reti  di  comunicazione  viola
altresi' il diritto costituzionale di  difesa  sancito  dall'art.  24
della Costituzione. 
    Tale norma e' infatti posta a presidio del  diritto  alla  tutela
giurisdizionale (ordinanza n.  32  del  2013),  assumendo  cosi'  una
valenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007). 
    In particolare, l'art. 24,  come  pure  il  successivo  art.  113
Cost.,  enunciano  il  principio  dell'effettivita'  del  diritto  di
difesa, il primo in ambito generale, il  secondo  con  riguardo  alla
tutela contro gli atti della pubblica  amministrazione,  ed  entrambi
tali parametri sono volti a presidiare l'adeguatezza degli  strumenti
processuali posti a disposizione dall'ordinamento per  la  tutela  in
giudizio dei diritti, operando esclusivamente sul  piano  processuale
(in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009). Ne  deriva  che
la violazione di  tale  parametro  costituzionale  puo'  considerarsi
sussistente nei casi di «sostanziale  impedimento  all'esercizio  del
diritto  di  azione  garantito  dall'art.  24   della   Costituzione»
(sentenza n. 237  del  2007)  o  di  imposizione  di  oneri  tali  da
compromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n. 213 del
2005). 
    Nel caso di specie la norma impugnata  eliminando  la  necessita'
dell'adozione del provvedimento di mutamento  di  destinazione  d'uso
incide su competenze riservate alla Regione ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 616/1977. 
    Il  provvedimento  di  mutamento  di  destinazione   d'uso   poi,
comportando necessariamente limitazioni dei diritti d'uso civico  per
le  collettivita'  cui   appartengono,   ha   carattere   tipicamente
eccezionale  e  non  puo'  ne'  deve  risolversi  nella  perdita  dei
benefici, anche solo di carattere ambientale per la generalita' degli
abitanti, unicamente a vantaggio di  privati  (cfr.  Consiglio  Stato
sez. IV 25 settembre 2007 n. 4962; Consiglio Stato sez.  VI  6  marzo
2003 n. 1247). 
    Ne deriva l'incompatibilita'  di  tali  terreni  con  l'attivita'
edificatoria (arg. Consiglio Stato sez. IV 19 dicembre 2003 n. 8365). 
    Eliminato il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso nel
caso di realizzazione di reti di comunicazione vengono «privatizzati»
a tempo sostanzialmente indeterminato beni collettivi, i cui  diritti
spettano invece a delle collettivita' che, nel  caso  di  specie,  in
base alla disposizione censurata, non avrebbero  la  possibilita'  di
opporsi, in alcun modo, alla costruzione delle opere con  conseguente
violazione del loro diritto di difesa. 
    Sul punto deve considerarsi che le reti di comunicazione seppure,
in genere, occupino limitate  porzioni  delle  proprieta'  collettive
hanno la necessita' di opere  accessorie  (es.  linee  di  adduzione,
cabine,  strade  di  accesso  ecc.)  che  possono  compromettere   la
fruibilita' di vaste  porzioni  del  bene.  Nel  caso  di  proprieta'
collettive  piccole   le   comunita'   potrebbero   vedersi   private
dell'intero patrimonio senza alcuna possibilita' di difesa. 
    Inoltre,  in  assenza  di  un  provvedimento  di   mutamento   di
destinazione d'uso, le collettivita'  rimarranno  prive  di  garanzie
relativamente alla restituzione dei beni nel caso di abbandono  delle
opere con conseguente perdita definitiva dei beni. 
    Stabilisce infatti opportunamente l'art. 41 del regio-decreto  26
febbraio 1928, n. 332 che il decreto di autorizzazione deve contenere
«la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica
destinazione  quando  venisse  a  cessare  lo  scopo  per  il   quale
l'autorizzazione era stata accordata». 
    Anche sotto questo profilo la  tutela  delle  comunita'  titolari
delle proprieta' collettive viene eliminata. 
    Dunque, gli enti esponenziali di domini collettivi,  riconosciuti
dalla 1. n. 168 del 2017 come  ordinamenti  giuridici  primari  delle
comunita' originarie, soggetti  solo  alla  Costituzione,  verrebbero
privati dell'accesso ad ogni forma di tutela  delle  loro  proprieta'
con sostanziale  impedimento  all'esercizio  del  diritto  di  azione
garantito  dall'art.  24  della  Costituzione  non  essendo   neppure
prevista una tutela successiva o compensi di natura risarcitoria. 
    8. Deve altresi' osservarsi  che  la  norma  censurata  viola  il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Si  ha  la  violazione  del  principio  di  eguaglianza   qualora
situazioni  sostanzialmente  identiche  siano  disciplinate  in  modo
ingiustificatamente   diverso   (v.   le   sentenze    della    Corte
costituzionale nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004). 
    Invero la natura comunque «pubblica» dei diritti  di  uso  civico
comporta,  in  linea  generale,  l'applicazione   dei   principi   di
derivazione comunitaria,  di  concorrenza,  parita'  di  trattamento,
trasparenza, non discriminazione, e proporzionalita', di cui all'art.
1 della legge n. 241 del 1990 dovendosi prevedere, nell'adozione  del
provvedimento di  mutamento  di  destinazione  d'uso  alle  procedure
dell'evidenza pubblica. 
    Nel  caso  in  esame  invece  solo  le  societa'  che   intendono
installare le reti di comunicazione potrebbero evitare di chiedere il
mutamento  di  destinazione  d'uso  sottraendosi  cosi'  alle  regole
dell'evidenza pubblica. 
    Non  sminuendo  l'importanza  della  costruzione   di   reti   di
comunicazione deve tuttavia osservarsi  che  sussistono  opere  della
stessa o di maggiore rilevanza  (es.  ospedali,  autostrade,  scuole,
ecc.) che invece debbono sottostare a tali procedure. 
    Dunque, tale eccezione appare ingiustificata. 
    9. La norma viola altresi' l'art. 3, comma primo,  Cost.  (canone
della ragionevolezza). 
    Sul punto debbono richiamarsi le argomentazioni utilizzate  dalla
Corte costituzionale nelle sentenze nn. 345/1997 e 310/2006 aventi ad
oggetto normative regionali che prevedevano valutazioni  astratte  di
compatibilita' con gli usi civici in relazione ad alcune categorie di
opere pubbliche. 
    Con  la  prima  sentenza  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge Regione  Abruzzo  27
aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o  di  pubblico  interesse)  la
quale prevedeva che, nei casi in cui le predette opere o  impianti  e
relativi accessori avrebbero dovuto insistere su  terreni  di  natura
civica,  il  provvedimento  autorizzatorio  del  sindaco   «determina
l'immediata utilizzabilita' dei  suoli,  concretando...  una  diversa
esplicazione del diritto  collettivo  di  godimento  a  favore  della
collettivita' utente e  proprietaria  dei  beni,  non  ricorrendo  la
fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927;  41
del regio-decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25  del
1988». 
    La Corte ha  ritenuto  che  «essendovi  stretta  connessione  fra
l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi
civici, nella misura  in  cui  essa  contribuisce  alla  salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del  vincolo  paesaggistico
di cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lettera  h),
legge 8 agosto 1985 n. 431  e  garantito  dal  potere  di  iniziativa
processuale  dei  Commissari,   e   il   principio   democratico   di
partecipazione alle decisioni in  sede  locale,  corrispondente  agli
interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate  esponenti  le
regioni ai sensi degli articoli 117 e 118 Cost. - la legge  censurata
frustra entrambi  gli  interessi  in  giuoco,  generali  (laddove  la
disciplina statale  prevede  l'obbligatorieta'  del  procedimento  di
assegnazione a categoria dei terreni  civici  da  alienare  o  mutare
nella destinazione e  postula  la  compatibilita'  del  programma  di
trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali  (laddove  la
legislazione regionale, incentrata  sul  procedimento  successivo  di
autorizzazione,  implica  necessariamente  la   consultazione   delle
popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti
sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli
impianti a  rete,  destinati  alle  telecomunicazioni,  al  trasporto
energetico, dell'acqua, del  gas  e  allo  smaltimento  dei  liquami,
costituisca una  «diversa  esplicazione  del  diritto  collettivo  di
godimento a favore della  collettivita'  utente  e  proprietaria  dei
beni»,  mentre  tali  valutazioni,  per  gli   interessi   di   rango
costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere  concrete,
e cioe' formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta
in volta, delle popolazioni interessate». 
    Con la sentenza n.  310  del  2006  e'  stata  invece  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e  3,  della
legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 la quale prevedeva
che talune  opere  pubbliche  (reti  per  il  trasporto  di  liquidi,
aeriformi, energia elettrica, nonche' i  loro  accessori  interrati),
potessero essere realizzate con  semplice  autorizzazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale. 
    La Corte ha ritenuto che tale disciplina si ponesse in  contrasto
col principio di ragionevolezza, in quanto, la  sottrazione  di  tali
opere alla disciplina prevista dal legislatore statale onde garantire
l'interesse della collettivita' alla conservazione degli usi civici e
alla salvaguardia dell'ambiente e del  paesaggio  -  derivante  dalla
assimilazione, operata del tutto  irragionevolmente  dal  legislatore
regionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto  ad  uso
civico e  interesse  alla  realizzazione  sullo  stesso  di  un'opera
funzionale al trasporto di energia elettrica. 
    Tali  principi  sono  applicabili  nel  caso  di  specie  in  cui
analogamente, in modo del tutto irragionevole, e' stata stabilita, in
astratto, e quindi senza considerare l'effettivo impatto delle  opere
che  possono  avere  caratteristiche  molto  diverse  tra  loro,   la
possibilita' di installare reti di comunicazione senza necessita'  di
mutamento della destinazione d'uso dei terreni interessati. 
    Si legge sul punto nella sentenza 310/2006 «9.  2.-  Sotto  altro
aspetto, va osservato - come ha gia' rilevato la citata  sentenza  n.
345 del 1997 - che vi e'  una  stretta  connessione  fra  l'interesse
della  collettivita'  alla  conservazione  degli  usi  civici  e   il
principio  democratico  di  partecipazione  alle  decisioni  in  sede
locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni,  di  cui
sono diventate esponenti le Regioni. Sul punto, la disciplina statale
prevede,  quale  presupposto  per  promuovere  il   procedimento   di
mutamento di  destinazione,  l'obbligatorieta'  dell'«assegnazione  a
categoria» dei  terreni  sottoposti  ad  uso  civico,  e  postula  la
compatibilita'  del  programma  di  trasformazione  con   valutazioni
paesistiche.  La  legge  regionale  impugnata,  invece,   attribuisce
all'amministrazione    comunale    il    potere     di     rilasciare
un'autorizzazione  che  ha  l'effetto   di   rendere   immediatamente
utilizzabili i  suoli  destinati  ad  uso  civico.  «Tutto  cio'  sul
presupposto, astratto e generalizzato,  che  la  realizzazione  degli
impianti a  rete,  destinati  alle  telecomunicazioni,  al  trasporto
energetico, dell'acqua  e  del  gas,  nonche'  allo  smaltimento  dei
liquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo
di godimento a favore della collettivita' utente e  proprietaria  dei
beni» (...), mentre tali valutazioni,  per  gli  interessi  di  rango
costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere  concrete:
cioe', formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di  volta
in volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345  del
1997)». 
    Tale valutazione astratta di compatibilita' si pone  altresi'  in
contrasto  con  i  principi  di  sussidiarieta'  orizzontale   e   di
democraticita' vigenti in materia. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione,  1  della   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   54-bis,   del   decreto
legislativo n. 259 del 2023, 2004, n. 42 in riferimento agli articoli
3,24 e 9 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il  giudizio.  Ordina  che,  a  cura  della
segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in  causa
ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata   ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
      Cosi' deciso in Roma il 15 settembre 2025 
 
                     Il Commissario: Perinelli