Reg. ord. n. 233 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/12/2025 n. 50
Ordinanza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Toscana e Umbria del 15/09/2025
Tra: Associazione Regionale Università Agrarie del Lazio C/ Università Agraria di Valmontone, Infrastrutture Wireless Italiane spa, Terzini Sara ed altri 1
Oggetto:
Usi civici – Codice delle comunicazioni elettroniche – Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità – Previsione che per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 – Denunciata esclusione dell’applicazione del procedimento di destinazione d’uso di cui alla suddetta disposizione – Elusione della disciplina generale nella materia degli usi civici – Denunciata possibilità di installare reti di comunicazione senza necessità di mutamento della destinazione d’uso dei terreni interessati e, quindi, senza considerare l’effettivo impatto delle opere che possono avere caratteristiche molto diverse tra loro – Violazione della tutela dell’ambiente – Incidenza sull’esercizio del diritto di difesa da parte degli enti esponenziali di domini collettivi, privati anche di una tutela successiva e di compensi di natura risarcitoria – Disparità di trattamento a favore delle sole reti di comunicazione – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Norme impugnate:
decreto-legge del 24/02/2023 Num. 13 Art. 18 Co. 7 convertito con modificazioni in
legge del 24/04/2023 Num. 41
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 9
Costituzione Art. 24
Udienza Pubblica del 6 maggio 2026
rel. D'ALBERTI
Testo dell'ordinanza
N. 233 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2025
Ordinanza del 15 settembre 2025 del Commissariato per la liquidazione
degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana nel procedimento civile
promosso da Associazione regionale Universita' agrarie del Lazio
contro Universita' agraria di Valmontone e altri.
Usi civici - Codice delle comunicazioni elettroniche - Infrastrutture
di comunicazione elettronica ad alta velocita' - Previsione che per
la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad
alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e' necessaria
l'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge n.
1766 del 1927.
- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle
comunicazioni elettroniche), art. 54-bis.
(GU n. 50 del 10-12-2025)
IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana
Ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Nel procedimento iscritto al n. 33 del registro generale
contenzioso civile dell'anno 2024, trattenuta in decisione il 14
aprile 2025 promossa dall'Associazione regionale universita' Agrarie
del Lazio (ARUAL) nei confronti dell'Universita' Agraria di
Valmontone (87001530580), di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a.
(Codice fiscale e partita IVA n. 08936640963), rappresentata e difesa
dagli avv.ti Filippo Lattanzi e Francesco Saverio Cantella in cui
sono intervenuti, in qualita' di cives Sara Terzini (codice fiscale
TRZSIZA.87R55C858V) e Franco Masella (codice fiscale
MSLFNC86L23C858U), rappresentati nella qualita' di cives e utenti di
Valmontone, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Renzi, premesso
che con esposto del 2 settembre 2024 l'Associazione regionale
universita' agrarie del Lazio ha denunciato a questo Commissario
l'illegittima occupazione di proprieta' collettive site nel Comune di
Valmontone, localita' Mezzaselva e censite in catasto al foglio 16,
particella 2/p da parte della societa' Infrastrutture wireless
italiane spa (IN WIT).
Veniva quindi iniziato - d'ufficio - il presente procedimento.
Con comparsa depositata in data 4 dicembre 2024 si e' costituita
in giudizio l'Universita' agraria di Valmontone deducendo di aver
legittimamente concesso in locazione alla societa' infrastrutture
wireless italiane spa una porzione di terreno per installarvi le sue
apparecchiature.
Rilevava che, seppure l'opera insistesse su una proprieta'
collettiva, non era necessaria alcuna autorizzazione ai sensi
dell'art. 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259
(codice delle comunicazioni).
All'udienza del 9 dicembre 2024 intervenivano in giudizio Sara
Terzini e Franco Maselli chiedendo di sollevarsi questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo
1° agosto 2003 n. 259 (codice delle comunicazioni).
All'udienza del 14 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in
decisione.
Diritto
1. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di
dover sollevare - come richiesto dagli intervenienti - la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 54-bis, del decreto
legislativo n. 259 del 2023, convertito con che cosi' dispone: «1.
Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
ad alta velocita' nelle zone gravate da usi civici non e' necessaria
l'autorizzazione di cui all'art. 12, secondo comma, della legge 16
giugno 1927, n. 1766, e, ((nei casi di installazione delle
infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 o 49)) del
presento codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a
potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle
reti e l'operativita' e continuita' dei servizi di telecomunicazione,
non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1,
lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
L'articolo sopra richiamato esclude l'applicazione del
procedimento di mutamento di destinazione d'uso di cui all'art. 12
della legge 1766 del 1927.
2. La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio.
Infatti questo giudice dovrebbe limitarsi a prendere atto della
realizzazione di una rete di trasmissione e della non necessita' del
provvedimento di mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art.
12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che nel
vietare ai Comuni ed alle associazioni di alienare o mutare di
destinazione i terreni di cui alla lettera a) del precedente art. 11,
e cioe' quelli convenientemente utilizzabili come bosco o come
pascolo permanente, fa salvo il caso in cui l'alienazione o il
mutamento siano autorizzati dal ministero per l'economia nazionale
(poi ministero dell'agricoltura, oggi Regione), e dell'art. 41 del
Regolamento per la esecuzione della predetta legge regio-decreto 26
febbraio 1928, n. 332.
Nel caso in esame, qualora non trovasse applicazione l'art.
54-bis, del decreto legislativo n. 259 del 2023, difettando tale
autorizzazione l'opera sarebbe illegittima e non potrebbe incidere
validamente sulle proprieta' collettive.
L'univocita' della previsione legislativa non consente diverse
interpretazioni e la sdemanializzazione deriva direttamente dalla
legge impugnata.
Neppure e' necessario svolgere alcuna attivita' istruttoria
essendo pacifici i fatti di causa e l'originaria presenza degli usi
civici tanto che la causa, sull'accordo delle parti, veniva
trattenuta in decisione.
3. La questione poi non e' manifestamente infondata.
4. Invero l'art. 54-bis del decreto legislativo 259 del 2003
veniva introdotto dall'art. 18, comma VII, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli
investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione
delle politiche di coesione e della politica agricola comune»
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Ritiene innanzitutto il Commissario che difettino i presupposti
della necessita' e dell'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione
di uno strumento eccezionale quale il decreto-legge riguardando la
previsione opere che non si sa se e quando verranno realizzate nel
futuro.
Invero le situazioni straordinarie che legittimano il ricorso
alla decretazione d'urgenza dovrebbero preesistere all'esercizio del
potere legislativo.
D'altro canto, la detta abolizione, essendo frutto di una «mera
scelta politica» dell'esecutivo, non presenta alcun connotato
d'urgenza.
5. Deve inoltre osservarsi che la materia degli usi civici e'
disciplinata in modo tendenzialmente esaustivo da norme statali:
legge 16 giugno 1927 n. 1766 e Regolamento approvato con regio
decreto n. 322 del 1928 e dalla legge n. 168/2017.
La disciplina censurata elude completamente tale normativa
eliminando la necessita' del mutamento di destinazione d'uso nel caso
di realizzazione di reti di comunicazione.
Essa, ad avviso di questo Commissario, presenta plurimi aspetti
di incostituzionalita'.
6. Innanzitutto per violazione dell'art. 9 della Costituzione.
Deve rilevarsi che con la legge costituzionale 11 febbraio 2022,
n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di
tutela dell'ambiente), la tutela dell'ambiente e' stata espressamente
inserita nelle previsioni di cui all'art. 9 Cost.
La disciplina degli usi civici ha una forte valenza ambientale.
Infatti, gia' con l'art. 1, lettera h), della legge 8 agosto 1985
n. 431, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 «le aree assegnate alle Universita'
agrarie e le zone gravate da usi civici».
Tale previsione viene ribadita dall' art. 142 del decreto
legislativo n. 42 del 2004 che dichiara di interesse paesaggistico,
tra le altre, «le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone
gravate da usi civici» (lettera f) che quindi vengono inserite nel
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Infine, l'art. 3, comma VI, della legge 168/2017 ha stabilito che
«6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da
usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lettera h), del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse
della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici per
contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale
vincolo e' mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli
usi civici».
La funzione di tutela dell'ambiente svolta dagli usi civici e'
stata poi magistralmente ricostruita dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale (si vedano per tutte l'ordinanza n. 316 del 1998 e le
sentenze nn. 46/95 e 133/93).
La Corte costituzionale ha evidenziato un «interesse unitario
della comunita' nazionale alla conservazione degli usi civici, in
quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del
territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di «una
integrazione fra uomo e ambiente naturale» (sentenza n. 46 del 1995).
Essi incidono sull'ambiente e sul paesaggio, perche'
contribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi.
In particolare, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 391
del 1989, ha affermato che nell'ordinamento costituzionale vigente
prevale - nel caso dei beni civici - l'interesse «di conservazione
dell'ambiente naturale in vista di una [loro» utilizzazione, come
beni ecologici, tutelato dall'art. 9, secondo comma, Cost.».
In sostanza, e' lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti
ambientali e culturali che contiene, che e' di per se' un valore
costituzionale (sentenza n. 367 del 2007).
Anche la Corte di cassazione ha ricostruito la nozione di bene
pubblico «quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori
costituzionali» (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza
n. 3811 del 2011).
Nel caso di specie invece l'eliminazione della procedura del
mutamento di destinazione d'uso esclude, a priori, qualsiasi
considerazione degli stessi sotto il profilo ambientale.
Giova osservare al riguardo che l'art. 3, comma VI, della legge
168/2017, prevede che il vincolo ambientale «e' mantenuto sulle terre
anche in caso di liquidazione degli usi civici».
7. La mancanza di autorizzazione al mutamento di destinazione
d'uso nel caso di realizzazione di reti di comunicazione viola
altresi' il diritto costituzionale di difesa sancito dall'art. 24
della Costituzione.
Tale norma e' infatti posta a presidio del diritto alla tutela
giurisdizionale (ordinanza n. 32 del 2013), assumendo cosi' una
valenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007).
In particolare, l'art. 24, come pure il successivo art. 113
Cost., enunciano il principio dell'effettivita' del diritto di
difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla
tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, ed entrambi
tali parametri sono volti a presidiare l'adeguatezza degli strumenti
processuali posti a disposizione dall'ordinamento per la tutela in
giudizio dei diritti, operando esclusivamente sul piano processuale
(in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009). Ne deriva che
la violazione di tale parametro costituzionale puo' considerarsi
sussistente nei casi di «sostanziale impedimento all'esercizio del
diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione»
(sentenza n. 237 del 2007) o di imposizione di oneri tali da
compromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n. 213 del
2005).
Nel caso di specie la norma impugnata eliminando la necessita'
dell'adozione del provvedimento di mutamento di destinazione d'uso
incide su competenze riservate alla Regione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977.
Il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso poi,
comportando necessariamente limitazioni dei diritti d'uso civico per
le collettivita' cui appartengono, ha carattere tipicamente
eccezionale e non puo' ne' deve risolversi nella perdita dei
benefici, anche solo di carattere ambientale per la generalita' degli
abitanti, unicamente a vantaggio di privati (cfr. Consiglio Stato
sez. IV 25 settembre 2007 n. 4962; Consiglio Stato sez. VI 6 marzo
2003 n. 1247).
Ne deriva l'incompatibilita' di tali terreni con l'attivita'
edificatoria (arg. Consiglio Stato sez. IV 19 dicembre 2003 n. 8365).
Eliminato il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso nel
caso di realizzazione di reti di comunicazione vengono «privatizzati»
a tempo sostanzialmente indeterminato beni collettivi, i cui diritti
spettano invece a delle collettivita' che, nel caso di specie, in
base alla disposizione censurata, non avrebbero la possibilita' di
opporsi, in alcun modo, alla costruzione delle opere con conseguente
violazione del loro diritto di difesa.
Sul punto deve considerarsi che le reti di comunicazione seppure,
in genere, occupino limitate porzioni delle proprieta' collettive
hanno la necessita' di opere accessorie (es. linee di adduzione,
cabine, strade di accesso ecc.) che possono compromettere la
fruibilita' di vaste porzioni del bene. Nel caso di proprieta'
collettive piccole le comunita' potrebbero vedersi private
dell'intero patrimonio senza alcuna possibilita' di difesa.
Inoltre, in assenza di un provvedimento di mutamento di
destinazione d'uso, le collettivita' rimarranno prive di garanzie
relativamente alla restituzione dei beni nel caso di abbandono delle
opere con conseguente perdita definitiva dei beni.
Stabilisce infatti opportunamente l'art. 41 del regio-decreto 26
febbraio 1928, n. 332 che il decreto di autorizzazione deve contenere
«la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica
destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale
l'autorizzazione era stata accordata».
Anche sotto questo profilo la tutela delle comunita' titolari
delle proprieta' collettive viene eliminata.
Dunque, gli enti esponenziali di domini collettivi, riconosciuti
dalla 1. n. 168 del 2017 come ordinamenti giuridici primari delle
comunita' originarie, soggetti solo alla Costituzione, verrebbero
privati dell'accesso ad ogni forma di tutela delle loro proprieta'
con sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione
garantito dall'art. 24 della Costituzione non essendo neppure
prevista una tutela successiva o compensi di natura risarcitoria.
8. Deve altresi' osservarsi che la norma censurata viola il
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Si ha la violazione del principio di eguaglianza qualora
situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo
ingiustificatamente diverso (v. le sentenze della Corte
costituzionale nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004).
Invero la natura comunque «pubblica» dei diritti di uso civico
comporta, in linea generale, l'applicazione dei principi di
derivazione comunitaria, di concorrenza, parita' di trattamento,
trasparenza, non discriminazione, e proporzionalita', di cui all'art.
1 della legge n. 241 del 1990 dovendosi prevedere, nell'adozione del
provvedimento di mutamento di destinazione d'uso alle procedure
dell'evidenza pubblica.
Nel caso in esame invece solo le societa' che intendono
installare le reti di comunicazione potrebbero evitare di chiedere il
mutamento di destinazione d'uso sottraendosi cosi' alle regole
dell'evidenza pubblica.
Non sminuendo l'importanza della costruzione di reti di
comunicazione deve tuttavia osservarsi che sussistono opere della
stessa o di maggiore rilevanza (es. ospedali, autostrade, scuole,
ecc.) che invece debbono sottostare a tali procedure.
Dunque, tale eccezione appare ingiustificata.
9. La norma viola altresi' l'art. 3, comma primo, Cost. (canone
della ragionevolezza).
Sul punto debbono richiamarsi le argomentazioni utilizzate dalla
Corte costituzionale nelle sentenze nn. 345/1997 e 310/2006 aventi ad
oggetto normative regionali che prevedevano valutazioni astratte di
compatibilita' con gli usi civici in relazione ad alcune categorie di
opere pubbliche.
Con la prima sentenza e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge Regione Abruzzo 27
aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse) la
quale prevedeva che, nei casi in cui le predette opere o impianti e
relativi accessori avrebbero dovuto insistere su terreni di natura
civica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco «determina
l'immediata utilizzabilita' dei suoli, concretando... una diversa
esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della
collettivita' utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la
fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927; 41
del regio-decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del
1988».
La Corte ha ritenuto che «essendovi stretta connessione fra
l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi
civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico
di cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lettera h),
legge 8 agosto 1985 n. 431 e garantito dal potere di iniziativa
processuale dei Commissari, e il principio democratico di
partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli
interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le
regioni ai sensi degli articoli 117 e 118 Cost. - la legge censurata
frustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la
disciplina statale prevede l'obbligatorieta' del procedimento di
assegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare
nella destinazione e postula la compatibilita' del programma di
trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la
legislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di
autorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle
popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti
sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli
impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto
energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami,
costituisca una «diversa esplicazione del diritto collettivo di
godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei
beni», mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango
costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete,
e cioe' formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta
in volta, delle popolazioni interessate».
Con la sentenza n. 310 del 2006 e' stata invece dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della
legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 la quale prevedeva
che talune opere pubbliche (reti per il trasporto di liquidi,
aeriformi, energia elettrica, nonche' i loro accessori interrati),
potessero essere realizzate con semplice autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione comunale.
La Corte ha ritenuto che tale disciplina si ponesse in contrasto
col principio di ragionevolezza, in quanto, la sottrazione di tali
opere alla disciplina prevista dal legislatore statale onde garantire
l'interesse della collettivita' alla conservazione degli usi civici e
alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - derivante dalla
assimilazione, operata del tutto irragionevolmente dal legislatore
regionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso
civico e interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera
funzionale al trasporto di energia elettrica.
Tali principi sono applicabili nel caso di specie in cui
analogamente, in modo del tutto irragionevole, e' stata stabilita, in
astratto, e quindi senza considerare l'effettivo impatto delle opere
che possono avere caratteristiche molto diverse tra loro, la
possibilita' di installare reti di comunicazione senza necessita' di
mutamento della destinazione d'uso dei terreni interessati.
Si legge sul punto nella sentenza 310/2006 «9. 2.- Sotto altro
aspetto, va osservato - come ha gia' rilevato la citata sentenza n.
345 del 1997 - che vi e' una stretta connessione fra l'interesse
della collettivita' alla conservazione degli usi civici e il
principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede
locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui
sono diventate esponenti le Regioni. Sul punto, la disciplina statale
prevede, quale presupposto per promuovere il procedimento di
mutamento di destinazione, l'obbligatorieta' dell'«assegnazione a
categoria» dei terreni sottoposti ad uso civico, e postula la
compatibilita' del programma di trasformazione con valutazioni
paesistiche. La legge regionale impugnata, invece, attribuisce
all'amministrazione comunale il potere di rilasciare
un'autorizzazione che ha l'effetto di rendere immediatamente
utilizzabili i suoli destinati ad uso civico. «Tutto cio' sul
presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli
impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto
energetico, dell'acqua e del gas, nonche' allo smaltimento dei
liquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo
di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei
beni» (...), mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango
costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete:
cioe', formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta
in volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345 del
1997)».
Tale valutazione astratta di compatibilita' si pone altresi' in
contrasto con i principi di sussidiarieta' orizzontale e di
democraticita' vigenti in materia.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 54-bis, del decreto
legislativo n. 259 del 2023, 2004, n. 42 in riferimento agli articoli
3,24 e 9 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio. Ordina che, a cura della
segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa
ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma il 15 settembre 2025
Il Commissario: Perinelli