Reg. ord. n. 239 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/12/2025 n. 51
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 21/10/2025
Tra: S. L. e altri
Oggetto:
Processo penale – Ricusazione del giudice – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione – Mancata previsione che la persona offesa che ha proposto l’opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. – Violazione dei principi, anche convenzionali, della terzietà e imparzialità del giudice.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 37
codice di procedura penale del Num. Art. 38
codice di procedura penale del Num. Art. 409 Co. 2
codice di procedura penale del Num. Art. 409 Co. 3
codice di procedura penale del Num. Art. 409 Co. 4
codice di procedura penale del Num. Art. 409 Co. 5
codice di procedura penale del Num. Art. 38
codice di procedura penale del Num. Art. 409 Co. 2
codice di procedura penale del Num. Art. 409 Co. 3
codice di procedura penale del Num. Art. 409 Co. 4
codice di procedura penale del Num. Art. 409 Co. 5
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 111
Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
Testo dell'ordinanza
N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2025
Ordinanza del 21 ottobre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da S. L. e altri.
Processo penale - Ricusazione del giudice - Provvedimenti del giudice
sulla richiesta di archiviazione - Mancata previsione che la
persona offesa che ha proposto l'opposizione alla richiesta di
archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini
preliminari in relazione all'udienza fissata ai sensi dell'art.
409, comma 2, cod. proc. pen.
- Codice di procedura penale, artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5.
(GU n. 51 del 17-12-2025)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale
Composta da:
Giacomo Rocchi - Presidente;
Paola Masi - relatore;
Angelo Valerio Lanna;
Alessandro Centonze;
Paolo Valiante
ha pronunciato la seguente:
Ordinanza
sul ricorso proposto da:
1) L S nata a ... il ...;
2) C N nata a ... il ...;
3) C D nato a ... il ...;
4) C D nata a ... il ...;
5) C D nato a ... il ...;
6) G F nata a ... il ...;
7) C A nato a ... il ...;
8) C M nato a ... il ...;
9) C A nata a ... il ...;
10) C C nato a ... il ...;
Avverso l'ordinanza del 13 giugno 2025 della Corte di appello di
Catanzaro;
Emessa nel procedimento a carico di S G nato a ... il ... udita
la relazione svolta dal consigliere Paola Masi;
Lette le conclusioni del pubblico ministero, nelle persone dei
sostituti procuratori generali Gaspare Sturzo e Tomaso Epidendio che
hanno rispettivamente chiesto, con requisitorie scritte, la
declaratoria di inammissibilita' del ricorso, ovvero la proposizione
di una questione di legittimita' costituzionale e, in subordine, il
rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza emessa in data 13 giugno 2025 la Corte di
appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta di
ricusazione presentata da S L anche nei nomi della figlia minore N C,
D C, D C, D C, F G, A C, M C, A C e C C, persone offese nel processo
relativo all'omicidio di F C.
I predetti hanno ricusato il giudice per le indagini preliminari
dott.ssa Elisa Marchetto, ravvisando una causa di incompatibilita'
determinata da atti da lei compiuti in un diverso procedimento, in
particolare nella emissione, nei confronti di alcuni componenti della
famiglia C di una ordinanza cautelare in data 3 dicembre 2024, nella
quale sarebbero presenti' valutazioni pregiudicanti per la decisione
sulla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di G S
indagato per l'omicidio del loro familiare F C
I due procedimenti scaturiscono dalla medesima vicenda: il v.isp.
S, intervenuto per fermare e identificare F C , venne aggredito e
ferito da alcuni familiari di quest'ultimo e sparo' con la sua
pistola di ordinanza, uccidendo l'uomo che voleva fermare; la
dott.ssa Marchetto, che aveva disposto una misura cautelare a carico
dei familiari del deceduto, descrivendone la condotta come
particolarmente violenta e brutale, nonche' tale da costringere il S
a difendersi, e' stata poi designata per decidere sulla richiesta,
avanzata dal pubblico ministero, di archiviare il procedimento a
carico di quest'ultimo, perche' avrebbe agito per legittima difesa.
I familiari del deceduto, nella qualita' di persone offese dal
reato, hanno presentato opposizione contro la richiesta di
archiviazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura penale;
conosciuta l'identita' del giudice che ha fissato l'udienza in Camera
di consiglio, hanno presentato la dichiarazione di ricusazione.
Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro ha
dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione, sulla
considerazione che la persona offesa, secondo la costante
giurisprudenza di legittimita', non e' legittimata a presentare
dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 del codice di
procedura penale, non essendo parte processuale.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso le predette persone
offese, con un unico atto predisposto dai loro difensori avv. Tiziano
Saporito e Andrea Filici, articolando un unico motivo, con il quale
deducono la violazione di legge, in relazione all'art. 37 del codice
di procedura penale e agli articoli 24, 111, 117 della Costituzione e
all'art. 6 CEDU.
La dichiarazione di ricusazione e' stata presentata nei confronti
del giudice per le indagini preliminari che ha fissato l'udienza per
la decisione sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico
ministero, in quanto si tratta della stessa persona fisica che,
nell'emettere una misura cautelare a carico di alcuni degli istanti,
ha espresso un'anticipazione di giudizio, dimostrando, nella vicenda
relativa all'uccisione di F C, di avere aderito totalmente alla
versione difensiva fornita dall'indagato G S di avere sparato per
autodifesa; il giudice ha, cosi', pregiudicato la propria terzieta',
attribuendo ai congiunti del deceduto, definiti «clan», gravi atti di
aggressione contro quest'ultimo.
Secondo i ricorrenti, l'ordinanza impugnata e' errata laddove
esclude il diritto della persona offesa di ricusare il giudice solo
perche' non formalmente costituita quale parte processuale,
nonostante essa abbia esercitato i propri diritti nel processo,
opponendosi alla richiesta di archiviazione.
L'interpretazione formalistica dell'art. 37 del codice di
procedura penale non tiene conto dell'evoluzione del sistema
processuale e delle norme sovranazionali. L'opposizione
all'archiviazione e' un atto di impulso processuale, che trasferisce
l'attivita' di indagine del pubblico ministero su un piano
giurisdizionale, instaurando un autonomo procedimento in cui la
persona offesa opponente e' parte processuale a tutti gli effetti,
essendo il motore di quell'azione processuale ed esercitando il
diritto al contraddittorio.
La lettura formalistica dell'art. 37 del codice di procedura
penale e' irragionevole e contrasta con gli articoli 111 e 117 della
Costituzione, in quanto viola il principio di parita' delle parti e
il concetto di «giusto processo». Essa contrasta anche con l'art. 6
CEDU, che ha riconosciuto da tempo come l'azione del giudice penale
possa incidere sui diritti di natura civile.
Secondo i ricorrenti deve procedersi, pertanto, ad una
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37 del codice
di procedura penale; in subordine, essi chiedono di sollevare una
questione di legittimita' costituzionale della norma, nella parte in
cui non prevede che la persona offesa, che ha proposta opposizione
alla richiesta di archiviazione, sia legittimata a proporre
dichiarazione di ricusazione del giudice designato per decidere
sull'opposizione stessa.
3. Il ricorso e' stato registrato formando due diversi fascicoli,
poi riuniti.
Nel procedimento n. 20813/25 il sostituto procuratore generale,
nella sua requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi
l'inammissibilita' del ricorso, mentre nel procedimento n.
22120/2025, riunito al precedente, il sostituto procuratore generale
ha chiesto, in via principale, sollevarsi questione di legittimita'
costituzionale circa l'omessa previsione della possibilita', per la
persona offesa che si oppone alla richiesta di archiviazione, di
proporre ricusazione, e in via subordinata il rigetto del ricorso.
4. L'avv. Tiziano Saporito, in data 20 settembre 2025, ha
depositato una memoria di replica alle requisitorie del procuratore
generale, ribadendo la necessita' di una interpretazione estensiva
dell'art. 37 del codice di procedura penale, essendo la lettura
formalistica della norma in contrasto con l'art. 111 della
Costituzione e con il principio di parita' delle parti, e chiedendo,
in via subordinata, di sollevare una questione di legittimita'
costituzionale per violazione anche dell'art. 6 CEDU, avendo la Corte
europea affermato che la decisione dei giudice penale e' spesso
decisiva anche per l'azione civile della vittima, ed avendo la Corte
europea dei diritti dell'uomo equiparato, in talune situazioni, la
persona offesa alla parte civile.
Considerato in diritto
1. Il ricorso e' fondato, e la richiesta di sollevare una
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 del codice di
procedura penale e dei connessi articoli 38 e 409 del codice di
procedura penale, in relazione agli articoli 111 e 117, comma 2 della
Costituzione e all'art. 6, paragrafo 1, della Carta europea dei
diritti dell'uomo deve essere accolta, per la sua rilevanza e non
manifesta infondatezza.
2. Tale questione e', in primo luogo, rilevante.
Il giudice ha dichiarato inammissibile, per difetto di
legittimazione degli istanti, la dichiarazione di ricusazione
presentata dalle persone offese nei confronti del giudice designato a
decidere sulla loro opposizione all'istanza di archiviazione,
avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a carico della
persona accusata dell'omicidio del loro familiare.
2.1. Tale decisione si fonda sulla prescrizione dell'art. 37 del
codice di procedura penale, secondo cui «il giudice puo' essere
ricusato dalle parti»: la giurisprudenza di legittimita', infatti, ha
costantemente affermato che «la dichiarazione di ricusazione puo'
essere proposta esclusivamente dalle "parti", fra le quali non
rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica non riveste
in senso tecnico» (Sez. 2, n. 23901 del 12 aprile 2024, Rv. 286537,
tra le molte). La estraneita' della persona offesa alla qualifica di
«parte processuale» in senso tecnico e' stata sempre ribadita da
questa Corte, anche nelle pronunce che hanno riconosciuto ad essa
alcuni poteri e diritti, come quello di chiedere la rimessione in
termini per costituirsi parte civile (Sez. 6, n. 25287 del 30 marzo
2023, Rv. 284791; Sez. 5, n. 34794 del 22 giugno 2022, Rv. 283673).
La giurisprudenza di legittimita', inoltre, ha sempre affermato
che le disposizioni sulla ricusazione hanno natura di norme
eccezionali e sono, pertanto, insuscettibili di interpretazione
estensiva (Sez. 5, n. 36657 del 14 giugno 2007, Rv, 237713; Sez. 1,
n. 15834 del 19 marzo 2009, Rv. 243747; Sez. 5, n. 2263 del 4
novembre 2022, dep. 2023, Rv. 284328; vedi anche Corte costituzionale
n. 179/2024). La qualificazione di tali disposizioni come «norme
eccezionali» impedisce una loro interpretazione costituzionalmente
orientata, come richiesto dai ricorrenti: tale interpretazione,
infatti, imporrebbe un'applicazione estensiva o addirittura analogica
dell'istituto della ricusazione, mentre la stessa Corte
costituzionale ha ritenuto necessario il vaglio di costituzionalita'
per l'estensione degli istituti della incompatibilita' e della
astensione del giudice, quanto alle cause che ne legittimano o
impongono l'applicazione, e di conseguenza anche quanto alle cause
che legittimano la ricusazione (si vedano, in particolare, Corte
costituzionale n. 74/2024, e le sentenze numeri 306/1997, 307/1997 e
308/1997, in cui la Corte costituzionale ha indicato la possibilita'
di proporre questioni di costituzionalita' delle norme di cui agli
articoli 36 e 37 codice di procedura penale, al fine di ricomprendere
situazioni diverse da quelle inquadrabili tra le cause di
incompatibilita' di cui all'art. 34 del codice di procedura penale).
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 129/2025, ha altresi'
affermato che «in presenza di un orientamento giurisprudenziale
consolidato», il giudice a quo ha la facolta' di assumere tale
interpretazione in termini di «diritto vivente» e di farne il
presupposto interpretativo su cui richiedere il controllo del
rispetto dei parametri costituzionali, anche ai soli fini della
rilevanza della questione»: nel caso in esame il costante
orientamento della Corte di cassazione in ordine alla natura
eccezionale della norma di cui all'art. 37 del codice di procedura
penale e alla sua non applicabilita' alla persona offesa costituisce
«diritto vivente», rispetto al quale e' consentito chiedere la
verifica del rispetto dei principi costituzionali.
2.2. La rilevanza della questione emerge con evidenza, dal
momento che la carenza di legittimazione e' l'unico motivo della
declaratoria di inammissibilita' della dichiarazione di ricusazione
presentata dalle persone offese: tale carenza di legittimazione,
infatti, ha impedito alla Corte di appello la verifica
dell'ammissibilita' di tale dichiarazione sotto il profilo
processuale e della sua fondatezza nel merito. Non incidono,
pertanto, sulla rilevanza della questione proposta le valutazioni in
merito all'astratta proponibilita' della ricusazione nella fase
processuale dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, o in
merito alla fondatezza nel merito della dichiarazione proposta,
essendo la decisione circa la legittimazione dei proponenti
prodromica ad ogni ulteriore esame.
La Corte costituzionale, inoltre, ha affermato che ai fini
dell'ammissibilita' di una questione di legittimita', sotto il
profilo della sua rilevanza, «e' sufficiente che la norma censurata
sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento
possa influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale» (Corte
Costituzione n. 129/2025, che richiama Corte costituzionale n.
247/2021 e n. 215/2021): tale situazione sussiste nel presente caso,
in cui la decisione censurata dai ricorrenti e' stata assunta in
applicazione dell'art. 37 del codice di procedura penale, e
l'eventuale accoglimento della questione consentirebbe la
proposizione della ricusazione, altrimenti ritenuta impossibile.
3. La questione risulta, altresi', non manifestamente infondata.
La Corte costituzionale, in numerose pronunce, ha affermato che
il principio del giudice terzo e imparziale ha assunto un'autonoma
rilevanza con l'inserimento dei principi del «giusto processo»
nell'art. 111 della Costituzione, prevedendolo espressamente, al
secondo comma, come un requisito essenziale dell'esercizio di ogni
giurisdizione, e che la regola dell'imparzialita' del giudice e'
codificata anche dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e dall'art. 47
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Corte
Costituzionale n. 179/2024).
L'istituto della ricusazione, unitamente a quelli
dell'incompatibilita' e dell'astensione, e' posto a garanzia del
rispetto di tale principio, consentendo al soggetto che partecipa ad
una fase processuale di richiedere il controllo della imparzialita'
del giudice in tutte quelle ipotesi in cui tale sua imparzialita'
appaia compromessa da situazioni concrete, non tipizzate, relative a
comportamenti extraprocessuali o a decisioni assunte nel medesimo o
in altri procedimenti, anche non penali. La Corte costituzionale,
nella sentenza n. 93/2024, ha affermato che il principio della
imparzialita' e terzieta' del giudice deve essere rispettato anche
nella procedura di archiviazione, sia pure con riferimento a quella
pronunciata per la particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art.
131-bis del codice penale, che presuppone l'accertamento della
sussistenza del reato, nonostante l'ordinanza di archiviazione abbia
una natura sommaria e interlocutoria.
3.1. La mancata previsione della legittimazione della persona
offesa a richiedere tale verifica della imparzialita' e terzieta' del
giudice, a causa della mancata assunzione della qualita' di parte
nella fase delle indagini preliminari, e quindi anche nella fase
conseguente alla proposizione di una opposizione alta richiesta di
archiviazione, contrasta in primo luogo con il principio del «giusto
processo» stabilito dall'art. 111, comma 2 della Costituzione, ed
appare irragionevole.
La persona offesa, pur non rivestendo la qualifica di «parte» in
senso tecnico, e' ritenuta, dall'ordinamento processuale, portatrice
di facolta' e diritti, come previsto ad esempio dagli articoli 90 e
successivi del codice di procedura penale , che sono stati
notevolmente ampliati dal decreto legislativo n. 212/2015 nonche' dal
decreto legislativo n. 150/2022, sia sotto il profilo del diritto ad
essere informata in merito a specifiche vicende processuali, sia
sotto il profilo della possibilita' di dare un impulso processuale,
con la presentazione di denunce e querele e con l'interlocuzione con
il pubblico ministero e la sollecitazione del suo intervento, sia
sotto il profilo del diritto ad essere coinvolta nelle procedure
alternative di conclusione del procedimento, come la messa alla prova
e l'applicazione della giustizia riparativa.
Uno di tali diritti, attribuiti dall'ordinamento, e' quello di
proporre opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura
penale: l'esercizio di tale diritto impone al giudice, se non rileva
l'inammissibilita' dell'opposizione, di fissare l'udienza camerale ed
instaurare il contraddittorio, a cui lo stesso opponente e' chiamato
a partecipare, come previsto dall'art. 409, comma 2 del codice di
procedura penale. L'ordinamento riconosce, quindi, che la persona
offesa, nei reati commessi in suo danno, e' portatrice di un
interesse all'esercizio dell'azione penale meritevole di tutela,
potendo essa sostenere davanti ad un giudice le proprie ragioni circa
la necessita' di proseguire le indagini preliminari e di svolgere il
processo penale.
L'opposizione presentata dalla persona offesa instaura una fase
procedimentale autonoma, che si svolge davanti ad un giudice e che,
pur non concludendosi con una decisione definitiva, e' funzionale
alla tutela di un interesse della stessa: essa, quindi, e'
legittimata a rivolgersi ad un giudice per chiedere detta tutela,
mediante un'attivita' giurisdizionale. La sua carenza di
legittimazione a chiedere il controllo sulla imparzialita' del
giudice chiamato a svolgere tale attivita' giurisdizionale, pero',
impedisce, di fatto, di verificare che il giudizio conseguente alla
sua domanda si svolga, con certezza, «davanti a giudice terzo ed
imparziale», stante anche la limitata possibilita' di impugnare
l'ordinanza emessa da quel giudice, come stabilito dall'art. 410-bis,
comma 2 del codice di procedura penale.
La mancata previsione della legittimazione della persona offesa a
proporre istanza di ricusazione, non consentendo la valutazione della
imparzialita' del giudice chiamato ad assumere una decisione in
quella fase processuale, viola pertanto l'art. 111, comma 2 della
Costituzione, che stabilisce per «ogni processo» l'obbligatorieta'
del suo svolgimento «davanti a giudice terzo e imparziale», senza
distinguere in merito alla natura del processo stesso e ai soggetti
in esso coinvolti. La carenza di legittimazione della persona offesa
appare, inoltre, irragionevole, non essendo ragionevole che
l'ordinamento attribuisca ad un soggetto processuale un diritto, in
questo caso quello di interloquire con il giudice in merito
all'accoglibilita' della richiesta di archiviazione di un'indagine
penale, ma non gli attribuisca anche la possibilita' di verificare
che tale giudice sia terzo e imparziale, rispetto agli interessi che
essa intende tutelare.
3.2. Il principio della imparzialita' del giudice deve ritenersi
operante in favore della persona offesa, nella procedura conseguente
alla sua opposizione alla richiesta di archiviazione, anche alla luce
dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, secondo l'interpretazione
fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
L'indicata norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
stabilisce che «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia
esaminata in modo imparziale, pubblicamente e in un tempo
ragionevole, da un tribunale indipendente e imparziale», principio
che codifica il diritto ad un giusto processo, secondo la definizione
adottata dall'art. 111, comma 1 della Costituzione, e la Corte
europea dei diritti dell'uomo, occupandosi di casi particolari,
propri dell'ordinamento italiano, ha ritenuto che il diritto ad un
«giusto processo» si applichi a qualunque soggetto legittimato a
proporre una causa ad un giudice, indipendentemente dalla sua
qualita' di «parte processuale» o meno, e dal tipo di «causa».
In molti procedimenti contro l'Italia (cfr. c/Italia del 24
febbraio 2005, e c/Italia del 20 aprile 2006, c/Italia del 30 marzo
2010, c/Italia del 7 dicembre 2017, c/Italia del 18 marzo 2021), la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha preso atto che, nel processo
penale italiano, la persona lesa non e' «parte» ma solo «soggetto
eventuale» (secondo le affermazioni della Corte costituzionale,
ordinanza n. 254/2011 e sentenza n. 23/2015, come ricordato al
paragrafo 15 della sentenza c/Italia), ma che l'ordinamento
processuale le attribuisce alcune facolta', nonche' il diritto di
ricevere informazioni, di ottenere un risarcimento, di svolgere
indagini in modo indipendente, di nominare difensori e consulenti
tecnici e di accedere al patrocinio a spese dello Stato, e infine di
opporsi alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico
ministero. Alla luce di tale normativa, la Corte europea ha
ripetutamente affermato che l'art. 6, paragrafo 1, Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali e' applicabile ad una parte lesa, non costituitasi parte
civile, che abbia esercitato uno dei diritti o delle facolta'
riconosciutele dall'ordinamento, dal momento che l'esercizio di tali
diritti puo' rivelarsi fondamentale per una efficace costituzione di
parte civile, cioe' l'attivita' che le consente di essere «parte» nel
processo. Nella sentenza c/Italia, del 7 dicembre 2017, in
particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ribadito che
«la questione dell'applicabilita' dell'art. 6, paragrafo 1, non puo'
dipendere dal riconoscimento dello status formale di «parte» ad opera
del diritto nazionale» ed ha esplicitamente ritenuto che «nel diritto
italiano la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi
costituire parte civile, ha esercitato almeno uno di tali diritti e
facolta' nel procedimento penale, non differisca, in sostanza, per
quanto riguarda l'applicabilita' dell'art. 6, da quella della parte
civile» (paragrafo 40 di detta sentenza; paragrafi 22 e 23 della
sentenza Petrella c/Italia). Inoltre, considerando che «l'esito delle
indagini preliminari sia determinante per il diritto di carattere
civile in causa», ha altresi' affermato che la possibilita' per la
parte lesa di adire altre vie, idonee per tutelare la sua pretesa
civilistica, non incide sull'applicabilita' dell'art. 6 CEDU, in
quanto lo Stato ha l'obbligo di vigilare affinche' un ricorso volto
alla tutela di un diritto di carattere civile goda delle garanzie
fondamentali dell'art. 6, «anche quando i ricorrenti, in base alle
norme interne, potrebbero o avrebbero potuto benissimo intentare
un'azione diversa» (paragrafo 42 della sentenza citata; paragrafi 52
e 53 della sentenza c/Italia). Nel caso c/Italia, pertanto, la Corte
europea dei diritti dell'uomo ha concluso per la sussistenza di una
violazione del diritto della persona offesa alla ragionevole durata
del processo, ritenendo pienamente applicabile, in suo favore, l'art.
6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e
quindi riconoscendole il diritto ad un giusto processo, nonostante
essa non si fosse costituita parte civile, essendo stata la sua
denuncia archiviata per la prescrizione del reato, sopravvenuta a
causa dell'ingiustificato protrarsi della fase delle indagini
preliminari nonostante le sollecitazioni inviate per la sua
definizione.
3.3. Alla luce della giurisprudenza convenzionale, pertanto, la
mancata previsione della legittimazione della persona offesa a
proporre ricusazione si traduce in una violazione del suo diritto ad
un giusto processo, previsto dall'art. 6, paragrafo 1, CEDU: la
persona offesa che ha esercitato un diritto attribuitole
dall'ordinamento, quale quello di opporsi alla richiesta di
archiviazione, agendo ai fine di tutelare un proprio diritto civile,
sul quale l'esito delle indagini preliminari e' determinante, riveste
una posizione analoga a quella della parte civile sotto il profilo
del diritto alle garanzie dei «giusto processo», quale quella a
vedere la sua richiesta esaminata da un giudice terzo e imparziale,
essendo altresi' irrilevante il fatto che essa possa adire il giudice
civile per far valere la sua pretesa risarcitoria. L'impossibilita'
di far valutare l'imparzialita' del giudice, della quale ha motivo di
dubitare, costituisce una irragionevole e ingiustificata limitazione
di tale diritto, dai momento che ne impedisce la tutela.
La carenza di legittimazione della persona offesa a proporre
istanza di ricusazione, derivante dall'art. 37 del codice di
procedura penale, secondo l'interpretazione fornita dal «diritto
vivente», come esposto al superiore paragrafo 2.1., comporta pertanto
la violazione anche dell'art. 117, comma 1 della Costituzione,
risultando non rispettato il principio dell'esercizio della potesta'
legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario.
4. La questione posta, che riguarda l'art. 37 del codice di
procedura penale ed i connessi articoli 38 e 409, commi secondo,
terzo, quarto e quinto codice di procedura penale , appare, pertanto,
rilevante per la definizione della dichiarazione di ricusazione
presentata dalle persone offese ricorrenti nel corso della procedura
di opposizione alla richiesta di archiviazione, e non manifestamente
infondata, avuto riguardo ai principi costituzionali di cui agli
articoli 111, comma 2 della Costituzione, 117, comma 1 della
Costituzione e 6, paragrafo 1, Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 37, 38 e 409, secondo,
terzo, quarto e quinto comma del procedura penale, in riferimento
agli articoli 111 e 117 della Costituzione e all'art. 6 CEDU, nella
parte in cui non prevedono che la persona offesa che ha proposto
l'opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a
ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione
all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, secondo comma del codice
di procedura penale;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alta Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso;
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso il 2 ottobre 2025
Il Presidente: Rocchi
Il consigliere estensore: Masi