Reg. ord. n. 239 del 2025 pubbl. su G.U. del 17/12/2025 n. 51

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 21/10/2025

Tra: S. L. e altri



Oggetto:

Processo penale – Ricusazione del giudice – Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione – Mancata previsione che la persona offesa che ha proposto l’opposizione alla richiesta di archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini preliminari in relazione all’udienza fissata ai sensi dell’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. – Violazione dei principi, anche convenzionali, della terzietà e imparzialità del giudice.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 37
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 38
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 409  Co. 2
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 409  Co. 3
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 409  Co. 4
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 409  Co. 5


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 111    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 239 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2025

Ordinanza del 21 ottobre 2025 della Corte di cassazione  sul  ricorso
proposto da S. L. e altri. 
 
Processo penale - Ricusazione del giudice - Provvedimenti del giudice
  sulla richiesta  di  archiviazione  -  Mancata  previsione  che  la
  persona offesa che ha  proposto  l'opposizione  alla  richiesta  di
  archiviazione sia legittimata a ricusare il giudice per le indagini
  preliminari in relazione all'udienza  fissata  ai  sensi  dell'art.
  409, comma 2, cod. proc. pen. 
- Codice di procedura penale, artt. 37, 38 e 409, commi 2, 3, 4 e 5. 


(GU n. 51 del 17-12-2025)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Prima sezione penale 
 
    Composta da: 
        Giacomo Rocchi - Presidente; 
        Paola Masi - relatore; 
        Angelo Valerio Lanna; 
        Alessandro Centonze; 
        Paolo Valiante 
ha pronunciato la seguente: 
 
                              Ordinanza 
 
    sul ricorso proposto da: 
        1) L S nata a ... il ...; 
        2) C N nata a ... il ...; 
        3) C D nato a ... il ...; 
        4) C D nata a ... il ...; 
        5) C D nato a ... il ...; 
        6) G F nata a ... il ...; 
        7) C A nato a ... il ...; 
        8) C M nato a ... il ...; 
        9) C A nata a ... il ...; 
        10) C C nato a ... il ...; 
    Avverso l'ordinanza del 13 giugno 2025 della Corte di appello  di
Catanzaro; 
    Emessa nel procedimento a carico di S G nato a ... il  ...  udita
la relazione svolta dal consigliere Paola Masi; 
    Lette le conclusioni del pubblico ministero,  nelle  persone  dei
sostituti procuratori generali Gaspare Sturzo e Tomaso Epidendio  che
hanno  rispettivamente  chiesto,   con   requisitorie   scritte,   la
declaratoria di inammissibilita' del ricorso, ovvero la  proposizione
di una questione di legittimita' costituzionale e, in  subordine,  il
rigetto del ricorso. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Con ordinanza emessa in  data  13  giugno  2025  la  Corte  di
appello di Catanzaro ha  dichiarato  inammissibile  la  richiesta  di
ricusazione presentata da S L anche nei nomi della figlia minore N C,
D C, D C, D C, F G, A C, M C, A C e C C, persone offese nel  processo
relativo all'omicidio di F C. 
    I predetti hanno ricusato il giudice per le indagini  preliminari
dott.ssa Elisa Marchetto, ravvisando una  causa  di  incompatibilita'
determinata da atti da lei compiuti in un  diverso  procedimento,  in
particolare nella emissione, nei confronti di alcuni componenti della
famiglia C di una ordinanza cautelare in data 3 dicembre 2024,  nella
quale sarebbero presenti' valutazioni pregiudicanti per la  decisione
sulla richiesta di archiviazione del procedimento a  carico  di  G  S
indagato per l'omicidio del loro familiare F C 
    I due procedimenti scaturiscono dalla medesima vicenda: il v.isp.
S, intervenuto per fermare e identificare F C  ,  venne  aggredito  e
ferito da alcuni familiari  di  quest'ultimo  e  sparo'  con  la  sua
pistola  di  ordinanza,  uccidendo  l'uomo  che  voleva  fermare;  la
dott.ssa Marchetto, che aveva disposto una misura cautelare a  carico
dei  familiari  del  deceduto,   descrivendone   la   condotta   come
particolarmente violenta e brutale, nonche' tale da costringere il  S
a difendersi, e' stata poi designata per  decidere  sulla  richiesta,
avanzata dal pubblico ministero,  di  archiviare  il  procedimento  a
carico di quest'ultimo, perche' avrebbe agito per legittima difesa. 
    I familiari del deceduto, nella qualita' di  persone  offese  dal
reato,  hanno  presentato  opposizione   contro   la   richiesta   di
archiviazione ai sensi dell'art. 410 del codice di procedura  penale;
conosciuta l'identita' del giudice che ha fissato l'udienza in Camera
di consiglio, hanno presentato la dichiarazione di ricusazione. 
    Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello  di  Catanzaro  ha
dichiarato  inammissibile  la  dichiarazione  di  ricusazione,  sulla
considerazione  che  la   persona   offesa,   secondo   la   costante
giurisprudenza di  legittimita',  non  e'  legittimata  a  presentare
dichiarazione di ricusazione, ai sensi dell'art.  37  del  codice  di
procedura penale, non essendo parte processuale. 
    2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso le predette persone
offese, con un unico atto predisposto dai loro difensori avv. Tiziano
Saporito e Andrea Filici, articolando un unico motivo, con  il  quale
deducono la violazione di legge, in relazione all'art. 37 del  codice
di procedura penale e agli articoli 24, 111, 117 della Costituzione e
all'art. 6 CEDU. 
    La dichiarazione di ricusazione e' stata presentata nei confronti
del giudice per le indagini preliminari che ha fissato l'udienza  per
la decisione sulla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico
ministero, in quanto si  tratta  della  stessa  persona  fisica  che,
nell'emettere una misura cautelare a carico di alcuni degli  istanti,
ha espresso un'anticipazione di giudizio, dimostrando, nella  vicenda
relativa all'uccisione di F  C,  di  avere  aderito  totalmente  alla
versione difensiva fornita dall'indagato G S  di  avere  sparato  per
autodifesa; il giudice ha, cosi', pregiudicato la propria  terzieta',
attribuendo ai congiunti del deceduto, definiti «clan», gravi atti di
aggressione contro quest'ultimo. 
    Secondo i ricorrenti, l'ordinanza  impugnata  e'  errata  laddove
esclude il diritto della persona offesa di ricusare il  giudice  solo
perche'  non  formalmente   costituita   quale   parte   processuale,
nonostante essa abbia  esercitato  i  propri  diritti  nel  processo,
opponendosi alla richiesta di archiviazione. 
    L'interpretazione  formalistica  dell'art.  37  del   codice   di
procedura  penale  non  tiene  conto  dell'evoluzione   del   sistema
processuale   e    delle    norme    sovranazionali.    L'opposizione
all'archiviazione e' un atto di impulso processuale, che  trasferisce
l'attivita'  di  indagine  del  pubblico  ministero   su   un   piano
giurisdizionale, instaurando  un  autonomo  procedimento  in  cui  la
persona offesa opponente e' parte processuale a  tutti  gli  effetti,
essendo il motore  di  quell'azione  processuale  ed  esercitando  il
diritto al contraddittorio. 
    La lettura formalistica dell'art.  37  del  codice  di  procedura
penale e' irragionevole e contrasta con gli articoli 111 e 117  della
Costituzione, in quanto viola il principio di parita' delle  parti  e
il concetto di «giusto processo». Essa contrasta anche con  l'art.  6
CEDU, che ha riconosciuto da tempo come l'azione del  giudice  penale
possa incidere sui diritti di natura civile. 
    Secondo  i  ricorrenti  deve   procedersi,   pertanto,   ad   una
interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37 del  codice
di procedura penale; in subordine, essi  chiedono  di  sollevare  una
questione di legittimita' costituzionale della norma, nella parte  in
cui non prevede che la persona offesa, che  ha  proposta  opposizione
alla  richiesta  di  archiviazione,  sia   legittimata   a   proporre
dichiarazione di  ricusazione  del  giudice  designato  per  decidere
sull'opposizione stessa. 
    3. Il ricorso e' stato registrato formando due diversi fascicoli,
poi riuniti. 
    Nel procedimento n. 20813/25 il sostituto  procuratore  generale,
nella   sua   requisitoria   scritta,    ha    chiesto    dichiararsi
l'inammissibilita'  del   ricorso,   mentre   nel   procedimento   n.
22120/2025, riunito al precedente, il sostituto procuratore  generale
ha chiesto, in via principale, sollevarsi questione  di  legittimita'
costituzionale circa l'omessa previsione della possibilita',  per  la
persona offesa che si oppone  alla  richiesta  di  archiviazione,  di
proporre ricusazione, e in via subordinata il rigetto del ricorso. 
    4. L'avv.  Tiziano  Saporito,  in  data  20  settembre  2025,  ha
depositato una memoria di replica alle requisitorie  del  procuratore
generale, ribadendo la necessita' di  una  interpretazione  estensiva
dell'art. 37 del codice  di  procedura  penale,  essendo  la  lettura
formalistica  della  norma  in  contrasto  con   l'art.   111   della
Costituzione e con il principio di parita' delle parti, e  chiedendo,
in via  subordinata,  di  sollevare  una  questione  di  legittimita'
costituzionale per violazione anche dell'art. 6 CEDU, avendo la Corte
europea affermato che la  decisione  dei  giudice  penale  e'  spesso
decisiva anche per l'azione civile della vittima, ed avendo la  Corte
europea dei diritti dell'uomo equiparato, in  talune  situazioni,  la
persona offesa alla parte civile. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Il ricorso  e'  fondato,  e  la  richiesta  di  sollevare  una
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 del  codice  di
procedura penale e dei connessi articoli  38  e  409  del  codice  di
procedura penale, in relazione agli articoli 111 e 117, comma 2 della
Costituzione e all'art. 6,  paragrafo  1,  della  Carta  europea  dei
diritti dell'uomo deve essere accolta, per la  sua  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza. 
    2. Tale questione e', in primo luogo, rilevante. 
    Il  giudice  ha  dichiarato   inammissibile,   per   difetto   di
legittimazione  degli  istanti,  la  dichiarazione   di   ricusazione
presentata dalle persone offese nei confronti del giudice designato a
decidere  sulla  loro  opposizione  all'istanza   di   archiviazione,
avanzata dal pubblico  ministero  nel  procedimento  a  carico  della
persona accusata dell'omicidio del loro familiare. 
    2.1. Tale decisione si fonda sulla prescrizione dell'art. 37  del
codice di procedura penale,  secondo  cui  «il  giudice  puo'  essere
ricusato dalle parti»: la giurisprudenza di legittimita', infatti, ha
costantemente affermato che «la  dichiarazione  di  ricusazione  puo'
essere proposta  esclusivamente  dalle  "parti",  fra  le  quali  non
rientra la persona offesa dal reato, che tale qualifica  non  riveste
in senso tecnico» (Sez. 2, n. 23901 del 12 aprile 2024,  Rv.  286537,
tra le molte). La estraneita' della persona offesa alla qualifica  di
«parte processuale» in senso tecnico  e'  stata  sempre  ribadita  da
questa Corte, anche nelle pronunce che  hanno  riconosciuto  ad  essa
alcuni poteri e diritti, come quello di  chiedere  la  rimessione  in
termini per costituirsi parte civile (Sez. 6, n. 25287 del  30  marzo
2023, Rv. 284791; Sez. 5, n. 34794 del 22 giugno 2022, Rv. 283673). 
    La giurisprudenza di legittimita', inoltre, ha  sempre  affermato
che  le  disposizioni  sulla  ricusazione  hanno  natura   di   norme
eccezionali  e  sono,  pertanto,  insuscettibili  di  interpretazione
estensiva (Sez. 5, n. 36657 del 14 giugno 2007, Rv, 237713;  Sez.  1,
n. 15834 del 19 marzo 2009,  Rv.  243747;  Sez.  5,  n.  2263  del  4
novembre 2022, dep. 2023, Rv. 284328; vedi anche Corte costituzionale
n. 179/2024). La qualificazione  di  tali  disposizioni  come  «norme
eccezionali» impedisce una  loro  interpretazione  costituzionalmente
orientata,  come  richiesto  dai  ricorrenti:  tale  interpretazione,
infatti, imporrebbe un'applicazione estensiva o addirittura analogica
dell'istituto   della   ricusazione,   mentre   la    stessa    Corte
costituzionale ha ritenuto necessario il vaglio di  costituzionalita'
per  l'estensione  degli  istituti  della  incompatibilita'  e  della
astensione del giudice,  quanto  alle  cause  che  ne  legittimano  o
impongono l'applicazione, e di conseguenza anche  quanto  alle  cause
che legittimano la ricusazione  (si  vedano,  in  particolare,  Corte
costituzionale n. 74/2024, e le sentenze numeri 306/1997, 307/1997  e
308/1997, in cui la Corte costituzionale ha indicato la  possibilita'
di proporre questioni di costituzionalita' delle norme  di  cui  agli
articoli 36 e 37 codice di procedura penale, al fine di ricomprendere
situazioni  diverse  da  quelle  inquadrabili   tra   le   cause   di
incompatibilita' di cui all'art. 34 del codice di procedura penale). 
    La Corte costituzionale, nella sentenza n. 129/2025, ha  altresi'
affermato che  «in  presenza  di  un  orientamento  giurisprudenziale
consolidato», il giudice a  quo  ha  la  facolta'  di  assumere  tale
interpretazione in  termini  di  «diritto  vivente»  e  di  farne  il
presupposto  interpretativo  su  cui  richiedere  il  controllo   del
rispetto dei parametri  costituzionali,  anche  ai  soli  fini  della
rilevanza  della  questione»:  nel  caso   in   esame   il   costante
orientamento  della  Corte  di  cassazione  in  ordine  alla   natura
eccezionale della norma di cui all'art. 37 del  codice  di  procedura
penale e alla sua non applicabilita' alla persona offesa  costituisce
«diritto vivente»,  rispetto  al  quale  e'  consentito  chiedere  la
verifica del rispetto dei principi costituzionali. 
    2.2. La  rilevanza  della  questione  emerge  con  evidenza,  dal
momento che la carenza di  legittimazione  e'  l'unico  motivo  della
declaratoria di inammissibilita' della dichiarazione  di  ricusazione
presentata dalle persone  offese:  tale  carenza  di  legittimazione,
infatti,  ha   impedito   alla   Corte   di   appello   la   verifica
dell'ammissibilita'  di   tale   dichiarazione   sotto   il   profilo
processuale  e  della  sua  fondatezza  nel  merito.  Non   incidono,
pertanto, sulla rilevanza della questione proposta le valutazioni  in
merito  all'astratta  proponibilita'  della  ricusazione  nella  fase
processuale dell'opposizione alla richiesta di  archiviazione,  o  in
merito alla  fondatezza  nel  merito  della  dichiarazione  proposta,
essendo  la  decisione  circa  la   legittimazione   dei   proponenti
prodromica ad ogni ulteriore esame. 
    La Corte  costituzionale,  inoltre,  ha  affermato  che  ai  fini
dell'ammissibilita'  di  una  questione  di  legittimita',  sotto  il
profilo della sua rilevanza, «e' sufficiente che la  norma  censurata
sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento
possa influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale»  (Corte
Costituzione  n.  129/2025,  che  richiama  Corte  costituzionale  n.
247/2021 e n. 215/2021): tale situazione sussiste nel presente  caso,
in cui la decisione censurata dai  ricorrenti  e'  stata  assunta  in
applicazione  dell'art.  37  del  codice  di  procedura   penale,   e
l'eventuale   accoglimento   della   questione    consentirebbe    la
proposizione della ricusazione, altrimenti ritenuta impossibile. 
    3. La questione risulta, altresi', non manifestamente infondata. 
    La Corte costituzionale, in numerose pronunce, ha  affermato  che
il principio del giudice terzo e imparziale  ha  assunto  un'autonoma
rilevanza  con  l'inserimento  dei  principi  del  «giusto  processo»
nell'art. 111  della  Costituzione,  prevedendolo  espressamente,  al
secondo comma, come un requisito essenziale  dell'esercizio  di  ogni
giurisdizione, e che la  regola  dell'imparzialita'  del  giudice  e'
codificata anche dall'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e dall'art. 47
della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  (Corte
Costituzionale n. 179/2024). 
    L'istituto    della    ricusazione,    unitamente    a     quelli
dell'incompatibilita' e dell'astensione,  e'  posto  a  garanzia  del
rispetto di tale principio, consentendo al soggetto che partecipa  ad
una fase processuale di richiedere il controllo  della  imparzialita'
del giudice in tutte quelle ipotesi in  cui  tale  sua  imparzialita'
appaia compromessa da situazioni concrete, non tipizzate, relative  a
comportamenti extraprocessuali o a decisioni assunte nel  medesimo  o
in altri procedimenti, anche non  penali.  La  Corte  costituzionale,
nella sentenza n.  93/2024,  ha  affermato  che  il  principio  della
imparzialita' e terzieta' del giudice deve  essere  rispettato  anche
nella procedura di archiviazione, sia pure con riferimento  a  quella
pronunciata per la particolare tenuita' del fatto ai sensi  dell'art.
131-bis  del  codice  penale,  che  presuppone  l'accertamento  della
sussistenza del reato, nonostante l'ordinanza di archiviazione  abbia
una natura sommaria e interlocutoria. 
    3.1. La mancata previsione  della  legittimazione  della  persona
offesa a richiedere tale verifica della imparzialita' e terzieta' del
giudice, a causa della mancata assunzione  della  qualita'  di  parte
nella fase delle indagini preliminari,  e  quindi  anche  nella  fase
conseguente alla proposizione di una opposizione  alta  richiesta  di
archiviazione, contrasta in primo luogo con il principio del  «giusto
processo» stabilito dall'art. 111, comma  2  della  Costituzione,  ed
appare irragionevole. 
    La persona offesa, pur non rivestendo la qualifica di «parte»  in
senso tecnico, e' ritenuta, dall'ordinamento processuale,  portatrice
di facolta' e diritti, come previsto ad esempio dagli articoli  90  e
successivi  del  codice  di  procedura  penale  ,  che   sono   stati
notevolmente ampliati dal decreto legislativo n. 212/2015 nonche' dal
decreto legislativo n. 150/2022, sia sotto il profilo del diritto  ad
essere informata in merito  a  specifiche  vicende  processuali,  sia
sotto il profilo della possibilita' di dare un  impulso  processuale,
con la presentazione di denunce e querele e con l'interlocuzione  con
il pubblico ministero e la sollecitazione  del  suo  intervento,  sia
sotto il profilo del diritto  ad  essere  coinvolta  nelle  procedure
alternative di conclusione del procedimento, come la messa alla prova
e l'applicazione della giustizia riparativa. 
    Uno di tali diritti, attribuiti dall'ordinamento,  e'  quello  di
proporre opposizione alla richiesta  di  archiviazione  avanzata  dal
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 410 del  codice  di  procedura
penale: l'esercizio di tale diritto impone al giudice, se non  rileva
l'inammissibilita' dell'opposizione, di fissare l'udienza camerale ed
instaurare il contraddittorio, a cui lo stesso opponente e'  chiamato
a partecipare, come previsto dall'art. 409, comma  2  del  codice  di
procedura penale. L'ordinamento riconosce,  quindi,  che  la  persona
offesa, nei  reati  commessi  in  suo  danno,  e'  portatrice  di  un
interesse all'esercizio  dell'azione  penale  meritevole  di  tutela,
potendo essa sostenere davanti ad un giudice le proprie ragioni circa
la necessita' di proseguire le indagini preliminari e di svolgere  il
processo penale. 
    L'opposizione presentata dalla persona offesa instaura  una  fase
procedimentale autonoma, che si svolge davanti ad un giudice  e  che,
pur non concludendosi con una  decisione  definitiva,  e'  funzionale
alla  tutela  di  un  interesse  della  stessa:  essa,   quindi,   e'
legittimata a rivolgersi ad un giudice  per  chiedere  detta  tutela,
mediante   un'attivita'   giurisdizionale.   La   sua   carenza    di
legittimazione  a  chiedere  il  controllo  sulla  imparzialita'  del
giudice chiamato a svolgere tale  attivita'  giurisdizionale,  pero',
impedisce, di fatto, di verificare che il giudizio  conseguente  alla
sua domanda si svolga, con certezza,  «davanti  a  giudice  terzo  ed
imparziale», stante  anche  la  limitata  possibilita'  di  impugnare
l'ordinanza emessa da quel giudice, come stabilito dall'art. 410-bis,
comma 2 del codice di procedura penale. 
    La mancata previsione della legittimazione della persona offesa a
proporre istanza di ricusazione, non consentendo la valutazione della
imparzialita' del giudice  chiamato  ad  assumere  una  decisione  in
quella fase processuale, viola pertanto l'art.  111,  comma  2  della
Costituzione, che stabilisce per  «ogni  processo»  l'obbligatorieta'
del suo svolgimento «davanti a giudice  terzo  e  imparziale»,  senza
distinguere in merito alla natura del processo stesso e  ai  soggetti
in esso coinvolti. La carenza di legittimazione della persona  offesa
appare,  inoltre,  irragionevole,   non   essendo   ragionevole   che
l'ordinamento attribuisca ad un soggetto processuale un  diritto,  in
questo  caso  quello  di  interloquire  con  il  giudice  in   merito
all'accoglibilita' della richiesta di  archiviazione  di  un'indagine
penale, ma non gli attribuisca anche la  possibilita'  di  verificare
che tale giudice sia terzo e imparziale, rispetto agli interessi  che
essa intende tutelare. 
    3.2. Il principio della imparzialita' del giudice deve  ritenersi
operante in favore della persona offesa, nella procedura  conseguente
alla sua opposizione alla richiesta di archiviazione, anche alla luce
dell'art. 6,  paragrafo  1,  della  CEDU,  secondo  l'interpretazione
fornita dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
    L'indicata norma della Convenzione europea dei diritti  dell'uomo
stabilisce che «ogni persona ha  diritto  a  che  la  sua  causa  sia
esaminata  in  modo  imparziale,  pubblicamente   e   in   un   tempo
ragionevole, da un tribunale indipendente  e  imparziale»,  principio
che codifica il diritto ad un giusto processo, secondo la definizione
adottata dall'art. 111,  comma  1  della  Costituzione,  e  la  Corte
europea dei  diritti  dell'uomo,  occupandosi  di  casi  particolari,
propri dell'ordinamento italiano, ha ritenuto che il  diritto  ad  un
«giusto processo» si applichi  a  qualunque  soggetto  legittimato  a
proporre  una  causa  ad  un  giudice,  indipendentemente  dalla  sua
qualita' di «parte processuale» o meno, e dal tipo di «causa». 
    In molti procedimenti  contro  l'Italia  (cfr.  c/Italia  del  24
febbraio 2005, e c/Italia del 20 aprile 2006, c/Italia del  30  marzo
2010, c/Italia del 7 dicembre 2017, c/Italia del 18 marzo  2021),  la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha preso atto che,  nel  processo
penale italiano, la persona lesa non e'  «parte»  ma  solo  «soggetto
eventuale»  (secondo  le  affermazioni  della  Corte  costituzionale,
ordinanza n. 254/2011  e  sentenza  n.  23/2015,  come  ricordato  al
paragrafo  15  della  sentenza  c/Italia),   ma   che   l'ordinamento
processuale le attribuisce alcune facolta',  nonche'  il  diritto  di
ricevere informazioni,  di  ottenere  un  risarcimento,  di  svolgere
indagini in modo indipendente, di  nominare  difensori  e  consulenti
tecnici e di accedere al patrocinio a spese dello Stato, e infine  di
opporsi alla  richiesta  di  archiviazione  presentata  dal  pubblico
ministero.  Alla  luce  di  tale  normativa,  la  Corte  europea   ha
ripetutamente  affermato  che  l'art.  6,  paragrafo  1,  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali e' applicabile ad una parte lesa, non costituitasi parte
civile, che  abbia  esercitato  uno  dei  diritti  o  delle  facolta'
riconosciutele dall'ordinamento, dal momento che l'esercizio di  tali
diritti puo' rivelarsi fondamentale per una efficace costituzione  di
parte civile, cioe' l'attivita' che le consente di essere «parte» nel
processo.  Nella  sentenza  c/Italia,  del  7   dicembre   2017,   in
particolare, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha  ribadito  che
«la questione dell'applicabilita' dell'art. 6, paragrafo 1, non  puo'
dipendere dal riconoscimento dello status formale di «parte» ad opera
del diritto nazionale» ed ha esplicitamente ritenuto che «nel diritto
italiano la posizione della parte lesa  che,  in  attesa  di  potersi
costituire parte civile, ha esercitato almeno uno di tali  diritti  e
facolta' nel procedimento penale, non differisca,  in  sostanza,  per
quanto riguarda l'applicabilita' dell'art. 6, da quella  della  parte
civile» (paragrafo 40 di detta sentenza;  paragrafi  22  e  23  della
sentenza Petrella c/Italia). Inoltre, considerando che «l'esito delle
indagini preliminari sia determinante per  il  diritto  di  carattere
civile in causa», ha altresi' affermato che la  possibilita'  per  la
parte lesa di adire altre vie, idonee per  tutelare  la  sua  pretesa
civilistica, non incide  sull'applicabilita'  dell'art.  6  CEDU,  in
quanto lo Stato ha l'obbligo di vigilare affinche' un  ricorso  volto
alla tutela di un diritto di carattere  civile  goda  delle  garanzie
fondamentali dell'art. 6, «anche quando i ricorrenti,  in  base  alle
norme interne, potrebbero  o  avrebbero  potuto  benissimo  intentare
un'azione diversa» (paragrafo 42 della sentenza citata; paragrafi  52
e 53 della sentenza c/Italia). Nel caso c/Italia, pertanto, la  Corte
europea dei diritti dell'uomo ha concluso per la sussistenza  di  una
violazione del diritto della persona offesa alla  ragionevole  durata
del processo, ritenendo pienamente applicabile, in suo favore, l'art.
6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei  diritti  dell'uomo,  e
quindi riconoscendole il diritto ad un  giusto  processo,  nonostante
essa non si fosse costituita  parte  civile,  essendo  stata  la  sua
denuncia archiviata per la prescrizione  del  reato,  sopravvenuta  a
causa  dell'ingiustificato  protrarsi  della  fase   delle   indagini
preliminari  nonostante  le  sollecitazioni  inviate   per   la   sua
definizione. 
    3.3. Alla luce della giurisprudenza convenzionale,  pertanto,  la
mancata  previsione  della  legittimazione  della  persona  offesa  a
proporre ricusazione si traduce in una violazione del suo diritto  ad
un giusto processo, previsto  dall'art.  6,  paragrafo  1,  CEDU:  la
persona  offesa   che   ha   esercitato   un   diritto   attribuitole
dall'ordinamento,  quale  quello  di  opporsi   alla   richiesta   di
archiviazione, agendo ai fine di tutelare un proprio diritto  civile,
sul quale l'esito delle indagini preliminari e' determinante, riveste
una posizione analoga a quella della parte civile  sotto  il  profilo
del diritto alle garanzie  dei  «giusto  processo»,  quale  quella  a
vedere la sua richiesta esaminata da un giudice terzo  e  imparziale,
essendo altresi' irrilevante il fatto che essa possa adire il giudice
civile per far valere la sua pretesa  risarcitoria.  L'impossibilita'
di far valutare l'imparzialita' del giudice, della quale ha motivo di
dubitare, costituisce una irragionevole e ingiustificata  limitazione
di tale diritto, dai momento che ne impedisce la tutela. 
    La carenza di legittimazione  della  persona  offesa  a  proporre
istanza  di  ricusazione,  derivante  dall'art.  37  del  codice   di
procedura penale,  secondo  l'interpretazione  fornita  dal  «diritto
vivente», come esposto al superiore paragrafo 2.1., comporta pertanto
la violazione  anche  dell'art.  117,  comma  1  della  Costituzione,
risultando non rispettato il principio dell'esercizio della  potesta'
legislativa  nel  rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario. 
    4. La questione posta, che  riguarda  l'art.  37  del  codice  di
procedura penale ed i connessi articoli  38  e  409,  commi  secondo,
terzo, quarto e quinto codice di procedura penale , appare, pertanto,
rilevante per  la  definizione  della  dichiarazione  di  ricusazione
presentata dalle persone offese ricorrenti nel corso della  procedura
di opposizione alla richiesta di archiviazione, e non  manifestamente
infondata, avuto riguardo ai  principi  costituzionali  di  cui  agli
articoli  111,  comma  2  della  Costituzione,  117,  comma  1  della
Costituzione e  6,  paragrafo  1,  Convenzione  europea  dei  diritti
dell'uomo. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale degli articoli 37,  38  e  409,  secondo,
terzo, quarto e quinto comma del  procedura  penale,  in  riferimento
agli articoli 111 e 117 della Costituzione e all'art. 6  CEDU,  nella
parte in cui non prevedono che la  persona  offesa  che  ha  proposto
l'opposizione alla  richiesta  di  archiviazione  sia  legittimata  a
ricusare  il  giudice  per  le  indagini  preliminari  in   relazione
all'udienza fissata ai sensi dell'art. 409, secondo comma del  codice
di procedura penale; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alta   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte  di
cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
 
        Cosi' deciso il 2 ottobre 2025 
 
                        Il Presidente: Rocchi 
 
 
                                       Il consigliere estensore: Masi