Reg. ord. n. 235 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/12/2025 n. 50

Ordinanza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Toscana e Umbria  del 15/09/2025

Tra: Università Agraria di Civitavecchia  C/ Terna Rete Elettrica Nazionale spa, Terna Rete Italia spa, Regione Lazio ed altri 1



Oggetto:

Usi civici – Infrastrutture elettriche – Previsione che si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 – Denunciata compatibilità “in astratto” con gli usi civici delle infrastrutture lineari energetiche di cui alla suddetta disposizione, con elusione della disciplina generale nella materia degli usi civici che esige un provvedimento di mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 – Violazione della tutela dell’ambiente – Incidenza sull’esercizio del diritto di difesa da parte degli enti esponenziali di domini collettivi, privati anche di una tutela successiva e di compensi di natura risarcitoria – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 01/03/2022  Num. 17  Art. 13  Co. 1 convertito in
legge  del 27/04/2022  Num. 34 nella parte in cui introduce
decreto del Presidente della Repubblica  del 08/06/2001  Num. 327  Art. 4  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 



Testo dell'ordinanza

                        N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2025

Ordinanza del 15 settembre 2025 del Commissariato per la liquidazione
degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana nel procedimento  civile
promosso da Universita' agraria di Civitavecchia  contro  Terna  rete
elettrica nazionale spa e Terna rete italia spa. 
 
Usi civici - Infrastrutture elettriche - Previsione che si  intendono
  di  norma  compatibili  con   l'esercizio   dell'uso   civico   gli
  elettrodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 1, del  d.P.R.  n.
  327 del 2001. 
- Decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17  (Misure  urgenti  per   il
  contenimento dei costi dell'energia elettrica e del  gas  naturale,
  per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il  rilancio  delle
  politiche industriali), convertito, con modificazioni, nella  legge
  27 aprile 2022, n. 34, art. 13-bis, comma 1-ter  (recte:  comma  1,
  lettera a), nella parte in cui introduce il comma 1-ter nell'art. 4
  del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327
  (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
  materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)). 


(GU n. 50 del 10-12-2025)

 
         IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI 
               per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana 
 
    Ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    Nel  procedimento  iscritto  al  n.  74  del  registro   generale
contenzioso civile dell'anno 2021,  trattenuta  in  decisione  il  14
aprile 2025 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta
per il deposito di comparse conclusionali  promossa  dall'Universita'
agraria   di   Civitavecchia   (codice   fiscale   n.    83002800585)
rappresentata e difesa  dall'avv.  Pietro  Carlo  Pucci  (ricorrente)
contro Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (partita  iva,  codice
fiscale  ed  iscrizione  nel  Registro  delle  imprese  di  Roma   n.
05779661007) e Terna rete italia S.p.a. (partita iva, codice  fiscale
ed iscrizione nel Registro delle imprese  di  Roma  n.  117991887000)
rappresentate e difese dagli avvocati Velia Loria, Maurizio  Carbone,
prof. Fabrizio Marinelli e  prof.  Maria  Cristina  Cervale;  Regione
Lazio (codice fiscale 80143490581); Comune Di  Civitavecchia  (codice
fiscale n. 02700960582). 
    Premesso che con ricorso depositato  in  data  24  dicembre  2021
l'Universita' agraria di Civitavecchia ha adito questo  commissariato
per far accertare la qualitas soli degli immobili su cui  insiste  il
tratto  di  elettrodotto  a  132   kV   «Civitavecchia-Palidoro»   in
territorio di Civitavecchia. 
    Si e' costituita in giudizio  la  societa'  Terna  deducendo  che
l'articolo 13-bis della legge 34 del 27 aprile 2022  aveva  eliminato
la richiesta di autorizzazioni. 
    Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese
di lite. 
    All'udienza del 14 aprile 2025  la  causa  veniva  trattenuta  in
decisione con concessione alle parti del termine  di  giorni sessanta
per note conclusionali. 
 
                               Diritto 
 
    1. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante  di
dover  sollevare  -  d'ufficio  -  la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 13-bis, comma 1-ter,  del  decreto-legge
n. 17 del 1° marzo 2022, convertito con legge n. 34/2022,  che  cosi'
dispone  «1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  all'articolo  4,  dopo  il  comma  1-bis  sono  inseriti  i
seguenti: 
        «1-ter.  Fermo   restando   il   rispetto   della   normativa
paesaggistica, si intendono  di  norma  compatibili  con  l'esercizio
dell'uso civico gli elettrodotti di  cui  all'articolo  52-quinquies,
comma 1, fatta salva la possibilita' che la regione, o un  comune  da
essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione,
con congrua motivazione, nell'ambito del  procedimento  autorizzativo
per l'adozione del provvedimento che dichiara  la  pubblica  utilita'
dell'infrastruttura.  1-quater.  Fermo  restando  il  rispetto  della
normativa  paesaggistica,  si  intendono   sempre   compatibili   con
l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei  o
interrati, gia' esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1,
che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purche'  siano
realizzate con le migliori tecnologie esistenti  e  siano  effettuate
sul medesimo  tracciato  della  linea  gia'  esistente  o  nelle  sue
immediate adiacenze». 
    La legge sopra  richiamata  stabilisce  la  compatibilita'  -  in
astratto - degli elettrodotti impedendo  cosi'  l'applicazione  della
normativa nazionale e regionale in materia di usi civici. 
    2. La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio. 
    Si legge infatti nella comparsa  conclusionale  depositata  dalla
societa'  Terna  «Sul  primo  profilo,  lo  stesso  CTU  ritiene  che
«l'elettrodotto esclusa la  limitata  superficie  di  ancoraggio  dei
tralicci al suolo,  non  interferisce  con  l'esercizio  dei  diritti
collettivi»; il che, letto alla luce del comma 1-ter dell'art. 13-bis
della legge 27 aprile  2022,  n.  34,  fa  ritenere  compatibile  con
l'esercizio  dell'uso  civico  l'elettrodotto  in  questione,   anche
perche' non risulta che la Regione abbia  mai  espresso  una  diversa
motivazione. 
     Sul secondo profilo, si' rileva come i  lavori  di  manutenzione
straordinaria trovino precisa descrizione nella fattispecie di cui al
comma 1-quater del citato art. 13-bis .... Il caso in  esame  rientra
in modo paradigmatico nella previsione legislativa. 
    Si tratta della ricostruzione di  un  elettrodotto  obsolescente,
risalente al 1938,  da  realizzarsi  con  le  necessarie  innovazioni
tecnologiche sul medesimo tracciato. Dunque,  tale  ricostruzione  e'
«sempre  compatibile  con  l'esercizio  dell'uso  civico».   Con   la
conseguenza che non e' necessario il mutamento di destinazione  d'uso
e che tale compatibilita' si estende non solo all'elettrodotto  nella
sua  nuova  configurazione  ma   anche   ai   necessari   lavori   di
ricostruzione  per  obsolescenza».  Dunque  questo  giudice  dovrebbe
limitarsi   a   prendere   atto   della   valutazione   di   astratta
compatibilita' delle opere fatta dal legislatore  senza  tener  conto
della normativa in materia di usi  civici  che  esige,  nei  casi  in
questione, un provvedimento di mutamento  di  destinazione  d'uso  ai
sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge  16  giugno  1927,  n.
1766, che nel vietare ai Comuni ed alle associazioni  di  alienare  o
mutare  di  destinazione  i  terreni  di  cui  alla  lettera  a)  del
precedente art. 11, e cioe' quelli convenientemente utilizzabili come
bosco  o  come  pascolo  permanente,  fa  salvo  il   caso   in   cui
l'alienazione o il mutamento  siano  autorizzati  dal  ministero  per
l'economia nazionale (poi ministero dell'agricoltura, oggi  Regione),
e dell'art. 41 del regolamento per la esecuzione della predetta legge
regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. 
    Nel caso in esame difettando tali autorizzazioni l'opera  sarebbe
illegittima e non  potrebbe  incidere  validamente  sulle  proprieta'
collettive. 
    In altri termini, applicando tale disposizione  alla  fattispecie
in esame, i beni gravati da usi civici verrebbero sottratti alla loro
destinazione senza osservare le forme  ed  i  limiti  previsti  dalla
normativa in materia. 
    Conseguentemente  questo  Commissario,  in  considerazione  della
valutazione  di  compatibilita'  delle  opere  con  gli  usi  civici,
dovrebbe  respingere  il  ricorso  con  cui  e'  stata   dedotta   la
illegittimita' dell'occupazione dei terreni. 
    L'univocita' della previsione legislativa  non  consente  diverse
interpretazioni e la  sdemanializzazione  deriva  direttamente  dalla
legge impugnata. 
    Neppure  e'  necessario  svolgere  alcuna  attivita'  istruttoria
essendo pacifici i fatti di causa e l'originaria presenza  degli  usi
civici  tanto  che  la  causa,  sull'accordo  delle   parti,   veniva
trattenuta in decisione. 
    3. La questione poi non e' manifestamente infondata. 
    4. Invero, in data 1° marzo 2022, veniva emanato il decreto-legge
n. 17 contenente  «Misure  urgenti  per  il  contenimento  dei  costi
dell'energia elettrica e del gas  naturale,  per  lo  sviluppo  delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali». 
    In sede di conversione in legge del detto decreto con la legge 27
aprile 2022, n. 34 veniva introdotta la norma oggi censurata. 
    La Corte Costituzionale ha precisato che  «Gli  emendamenti  alla
legge di conversione del decreto-legge devono  riguardare  lo  stesso
oggetto di quest'ultimo, a pena di illegittimita' costituzionale. 
    In questo modo  si  realizza  un  concorso  di  fonti,  la  prima
governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del  medesimo
oggetto. La legge di conversione, infatti, riveste i caratteri di una
fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del
decreto-legge, con la conseguenza che non  puo'  aprirsi  ad  oggetti
eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere
disposizioni coerenti  con  quelle  originarie  dal  punto  di  vista
materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che  il  relativo
iter   procedimentale   semplificato,   previsto   dai    regolamenti
parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli  che
giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche
di confronto parlamentare» (sent. num. 0044 del 2025 - precedenti: S.
146/2024 - mass. 46357; S. 215/2023 -  mass.  45890;  S.  113/2023  -
mass. 45571; S. 245/2022 - mass.  45226;  S.  210/2021  -  mass.;  S.
226/2019 - mass. 41887). 
    Dunque,  gli  emendamenti   alla   legge   di   conversione   del
decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest'ultimo. 
    In questo modo  si  realizza  un  concorso  di  fonti,  la  prima
governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del  medesimo
oggetto (precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023  -  mass.
45571). 
    Invece la norma censurata, da un lato, e' estranea  alla  materia
oggetto del decreto-legge volta a fronteggiare  l'aumento  dei  costi
dell'energia con misure puntuali dirette ad una  riduzione  immediata
dei costi dell'energia per famiglie ed imprese. 
    E' evidente che la  materia  delle  espropriazioni  per  pubblica
utilita' esula da tale ambito. 
    Dunque, manca un nesso  di  interrelazione  tra  le  disposizioni
incorporate  nella  legge  di conversione  e  quelle  dell'originario
decreto-legge. 
    Soprattutto  difettano   i   presupposti   della   necessita'   e
dell'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di  uno  strumento
eccezionale quale il decreto-legge riguardando  la  previsione  opere
che non si sa se e quando verranno realizzate nel futuro. 
    Si e' avuto  pertanto  un  difetto  di  omogeneita'  delle  norme
introdotte in  sede  di  conversione  con  violazione  dell'art.  77,
secondo comma, Costituzione. 
    5. Deve inoltre osservarsi che la materia  degli  usi  civici  e'
disciplinata in modo  tendenzialmente  esaustivo  da  norme  statali:
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e regolamento approvato con R.D. n. 322
del 1928 e legge n. 168/2017. 
    La  disciplina  censurata  elude  completamente  tale   normativa
stabilendo una compatibilita'  «in  astratto»  delle  «infrastrutture
lineari energetiche» di cui all'articolo 52, quinquies,  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327/2001 con gli usi civici. 
    Essa, ad avviso di questo Commissario, presenta  plurimi  aspetti
di incostituzionalita'. 
    6.   Innanzitutto   per   violazione   dell'articolo   9    della
Costituzione. 
    Deve rilevarsi che con la legge costituzionale 11 febbraio  2022,
n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di
tutela dell'ambiente), la tutela dell'ambiente e' stata espressamente
inserita nelle previsioni di cui all'art. 9 Cost. 
    La disciplina degli usi civici ha una forte valenza ambientale. 
    Infatti, gia' con l'articolo 1, lettera h), della legge 8  agosto
1985, n. 431, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497  «le  aree  assegnate  alle
Universita' agrarie e le zone gravate da usi civici». 
    Tale previsione  viene  ribadita  dall'articolo  142  del decreto
legislativo n. 42 del 2004 che dichiara di  interesse  paesaggistico,
tra le altre, «le aree assegnate alle universita' agrarie e  le  zone
gravate da usi civici» (lettera f) che quindi  vengono  inserite  nel
Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
    Infine, l'articolo 3,  comma  VI,  della  legge  n.  168/2017  ha
stabilito che «6. Con l'imposizione del vincolo  paesaggistico  sulle
zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1,  lettera
h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.   42,   l'ordinamento   giuridico
garantisce   l'interesse   della    collettivita'    generale    alla
conservazione degli usi  civici  per  contribuire  alla  salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle  terre
anche in caso di liquidazione degli usi civici». 
    La funzione di tutela dell'ambiente svolta dagli  usi  civici  e'
stata poi magistralmente ricostruita dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale (si vedano per tutte l'ordinanza n. 316 del 1998 e  le
sentenze nn. 46/95 e 133/93). 
    La Corte Costituzionale ha  evidenziato  un  «interesse  unitario
della comunita' nazionale alla conservazione  degli  usi  civici,  in
quanto e nella misura in cui concorrono a determinare  la  forma  del
territorio su cui  si  esercitano,  intesa  quale  prodotto  di  "una
integrazione fra uomo e  ambiente  naturale"»  (sentenza  n.  46  del
1995). 
    Essi   incidono   sull'ambiente   e   sul   paesaggio,    perche'
contribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi. 
    In particolare, la Corte Costituzionale, nella  sentenza  n.  391
del 1989, ha affermato che  nell'ordinamento  costituzionale  vigente
prevale - nel caso dei beni civici -  l'interesse  «di  conservazione
dell'ambiente naturale in vista di  una  [loro]  utilizzazione,  come
beni ecologici, tutelato dall'articolo 9, secondo comma, Cost.». 
    In sostanza, e' lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti
ambientali e culturali che contiene, che e'  di  per  se'  un  valore
costituzionale (sentenza n. 367 del 2007). 
    Anche la Corte di Cassazione ha ricostruito la  nozione  di  bene
pubblico «quale strumento finalizzato alla  realizzazione  di  valori
costituzionali» (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili,  sentenza
n. 3811 del 2011). 
    Nel caso di specie invece la  previsione  di  una  compatibilita'
astratta degli elettrodotti con gli usi  civici  esclude,  a  priori,
qualsiasi considerazione degli stessi sotto il profilo ambientale. 
    7.  La  previsione   di   una   compatibilita'   astratta   degli
elettrodotti  con  gli  usi  civici   viola   altresi'   il   diritto
costituzionale di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione. 
    Tale norma e' infatti posta a presidio del  diritto  alla  tutela
giurisdizionale (ordinanza n.  32  del  2013),  assumendo  cosi'  una
valenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007). 
    In particolare, l'art. 24,  come  pure  il  successivo  art.  113
Cost.,  enunciano  il  principio  dell'effettivita'  del  diritto  di
difesa, il primo in ambito generale, il  secondo  con  riguardo  alla
tutela contro gli atti della pubblica  amministrazione,  ed  entrambi
tali parametri sono volti a presidiare l'adeguatezza degli  strumenti
processuali posti a disposizione dall'ordinamento per  la  tutela  in
giudizio dei diritti, operando esclusivamente sul  piano  processuale
(in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009). 
    Ne deriva che la violazione di tale parametro costituzionale puo'
considerarsi  sussistente  nei  casi  di   «sostanziale   impedimento
all'esercizio del diritto di  azione  garantito  dall'art.  24  della
Costituzione» (sentenza n. 237 del 2007) o di  imposizione  di  oneri
tali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n.
213 del 2005). 
    Nel caso di specie  la  norma  impugnata  prevedendo  un'astratta
compatibilita' degli elettrodotti  con  gli  usi  civici  elimina  la
necessita'  dell'adozione   del   provvedimento   di   mutamento   di
destinazione d'uso  incidendo  cosi'  su  competenze  riservate  alla
Regione ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
616/1977. 
    Il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso,  comportando
necessariamente  limitazioni  dei  diritti  d'uso   civico   per   le
collettivita' cui appartengono, ha carattere tipicamente  eccezionale
e non puo' ne' deve risolversi nella perdita dei benefici, anche solo
di carattere ambientale per la generalita' degli abitanti, unicamente
a vantaggio di privati (cfr. Consiglio Stato  sez.  IV  25  settembre
2007, n. 4962; Consiglio Stato sez. VI 6 marzo 2003, n. 1247). 
    Ne deriva l'incompatibilita'  di  tali  terreni  con  l'attivita'
edifleatoria (arg. Consiglio Stato  sez.  IV  19  dicembre  2003,  n.
8365). 
    Fissato   il   principio   di   compatibilita'   astratta   degli
elettrodotti con gli usi civici  ed  eliminato  il  provvedimento  di
mutamento  di  destinazione  d'uso   con   la   realizzazione   degli
elettrodotti   vengono   «privatizzati»   a   tempo   sostanzialmente
indeterminato beni collettivi, i cui diritti spettano invece a  delle
collettivita' che, nel caso di  specie,  in  base  alla  disposizione
censurata, non avrebbero la possibilita' di opporsi, in  alcun  modo,
alla costruzione delle opere con conseguente violazione  del  proprio
diritto di difesa. 
    Sul punto deve considerarsi  che  gli  elettrodotti  seppure,  in
genere, occupino limitate porzioni delle proprieta' collettive  hanno
la necessita' di opere accessorie (es. linee  di  adduzione,  cabine,
strade di accesso ecc.) che possono compromettere la  fruibilita'  di
vaste porzioni del bene. 
    Nel caso di proprieta' collettive piccole le comunita' potrebbero
vedersi private dell'intero patrimonio senza alcuna  possibilita'  di
tutela. 
    Inoltre,  in  assenza  di  un  provvedimento  di   mutamento   di
destinazione d'uso, le collettivita'  rimarranno  prive  di  garanzie
relativamente alla restituzione dei beni nel caso di abbandono  delle
opere con conseguente perdita definitiva dei beni. 
    Stabilisce infatti opportunamente l'articolo 41 del regio decreto
26 febbraio 1928, n.  332  che  il  decreto  di  autorizzazione  deve
contenere «la clausola del ritorno delle terre, in quanto  possibile,
all'antica destinazione quando venisse a  cessare  lo  scopo  per  il
quale l'autorizzazione era stata accordata». 
    Anche sotto questo profilo il diritto di difesa  delle  comunita'
titolari delle proprieta' collettive viene «abolito». 
    Dunque, gli enti esponenziali di domini collettivi,  riconosciuti
dalla legge n. 168 del 2017 come ordinamenti giuridici primari  delle
comunita' originarie, soggetti  solo  alla  Costituzione,  verrebbero
privati dell'accesso ad ogni forma di tutela  delle  loro  proprieta'
con sostanziale  impedimento  all'esercizio  del  diritto  di  azione
garantito  dall'art.  24  della  Costituzione  non  essendo   neppute
prevista una tutela successiva o compensi di natura risarcitoria. 
    8. Deve altresi' osservarsi  che  la  norma  censurata  viola  il
principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. 
    Si  ha  la  violazione  del  principio  di  eguaglianza   qualora
situazioni  sostanzialmente  identiche  siano  disciplinate  in  modo
ingiustificatamente   diverso   (v.   le   sentenze    della    Corte
Costituzionale nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004). 
    Invero la natura comunque «pubblica» dei diritti  di  uso  civico
comporta,  in  linea  generale,  l'applicazione   dei   principi   di
derivazione comunitaria,  di  concorrenza,  parita'  di  trattamento,
trasparenza,  non  discriminazione,  e   proporzionalita',   di   cui
all'articolo 1 della legge  n.  241  del  1990  dovendosi  prevedere,
nell'adozione del provvedimento di mutamento  di  destinazione  d'uso
alle procedure dell'evidenza pubblica. 
    Nel  caso  in  esame  invece  solo  le  societa'  che   intendono
installare degli  elettrodotti  potrebbero  evitare  di  chiedere  il
mutamento  di  destinazione  d'uso  sottraendosi  cosi'  alle  regole
dell'evidenza pubblica. 
    Non sminuendo l'importanza della costruzione di elettrodotti deve
tuttavia osservarsi che sussistono opere della stessa o  di  maggiore
rilevanza (es. ospedali, autostrade, scuole, ecc.) la cui costruzione
deve invece sottostare a tali procedure. 
    Dunque, tale eccezione appare ingiustificata. 
    9. La norma viola altresi' l'art. 3, comma primo,  Cost.  (canone
della ragionevolezza). 
    Sul punto debbono richiamarsi le argomentazioni utilizzate  dalla
Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 345/1997 e 310/2006 aventi ad
oggetto normative regionali che prevedevano valutazioni  astratte  di
compatibilita' con gli usi civici in relazione ad alcune categorie di
opere pubbliche. 
    Con  la  prima  sentenza  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge Regione  Abruzzo
27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse)  la
quale prevedeva che, nei casi in cui le predette opere o  impianti  e
relativi accessori avrebbero dovuto insistere su  terreni  di  natura
civica,  il  provvedimento  autorizzatorio  del  sindaco   «determina
l'immediata utilizzabilita' dei  suoli,  concretando...  una  diversa
esplicazione del diritto  collettivo  di  godimento  a  favore  della
collettivita' utente e  proprietaria  dei  beni,  non  ricorrendo  la
fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del
regio decreto n. 332 del 1928; 6 della  legge  regionale  n.  25  del
1988». 
    La Corte ha  ritenuto  che  «essendovi  stretta  connessione  fra
l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi
civici, nella misura  in  cui  essa  contribuisce  alla  salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del  vincolo  paesaggistico
di cui alla legge n.  1497  del  1939,  sancito  dall'art.  1,  lett.
h), legge 8 agosto 1985, n. 431 e garantito dal potere di  iniziativa
processuale  dei  Commissari,   e   il   principio   democratico   di
partecipazione alle decisioni in  sede  locale,  corrispondente  agli
interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate  esponenti  le
regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost.  -  la  legge  censurata
frustra entrambi  gli  interessi  in  giuoco,  generali  (laddove  la
disciplina statale  prevede  l'obbligatorieta'  del  procedimento  di
assegnazione a categoria dei terreni  civici  da  alienare  o  mutare
nella destinazione e  postula  la  compatibilita'  del  programma  di
trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali  (laddove  la
legislazione regionale, incentrata  sul  procedimento  successivo  di
autorizzazione,  implica  necessariamente  la   consultazione   delle
popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti
sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli
impianti a  rete,  destinati  alle  telecomunicazioni,  al  trasporto
energetico, dell'acqua, del  gas  e  allo  smaltimento  dei  liquami,
costituisca una  «diversa  esplicazione  del  diritto  collettivo  di
godimento a favore della  collettivita'  utente  e  proprietaria  dei
beni»,  mentre  tali  valutazioni,  per  gli   interessi   di   rango
costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere  concrete,
e cioe' formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta
in volta, delle popolazioni interessate». 
    Con la sentenza n.  310  del  2006  e'  stata  invece  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e  3,  della
legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 la quale prevedeva
che talune  opere  pubbliche  (reti  per  il  trasporto  di  liquidi,
aeriformi, energia elettrica, nonche' i  loro  accessori  interrati),
potessero essere realizzate con  semplice  autorizzazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale. 
    La Corte ha ritenuto che tale disciplina si ponesse in  contrasto
col principio di ragionevolezza, in quanto, la  sottrazione  di  tali
opere alla disciplina prevista dal legislatore statale onde garantire
l'interesse della collettivita' alla conservazione degli usi civici e
alla salvaguardia dell'ambiente e del  paesaggio  -  derivante  dalla
assimilazione, operata del tutto  irragionevolmente  dal  legislatore
regionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto  ad  uso
civico e  interesse  alla  realizzazione  sullo  stesso  di  un'opera
funzionale al trasporto di energia elettrica. 
    Tali  principi  sono  applicabili  nel  caso  di  specie  in  cui
analogamente, in modo del tutto irragionevole, e' stata stabilita, in
astratto, e quindi senza considerare l'effettivo impatto delle  opere
che  possono  avere  caratteristiche  molto  diverse  tra  loro,   la
compatibilita' degli elettrodotti con gli usi civici evitando cosi la
procedura prevista per il mutamento di destinazione d'uso. 
    Si legge sul punto nella sentenza  310/2006  «9.2.-  Sotto  altro
aspetto, va osservato - come ha gia' rilevato la citata  sentenza  n.
345 del 1997 - che vi e'  una  stretta  connessione  fra  l'interesse
della  collettivita'  alla  conservazione  degli  usi  civici  e   il
principio  democratico  di  partecipazione  alle  decisioni  in  sede
locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni,  di  cui
sono diventate esponenti le Regioni. Sul punto, la disciplina statale
prevede,  quale  presupposto  per  promuovere  il   procedimento   di
mutamento  di  destinazione,  l'obbligatorieta'  dell'assegnazione  a
categoria» dei  terreni  sottoposti  ad  uso  civico,  e  postula  la
compatibilita'  del  programma  di  trasformazione  con   valutazioni
paesistiche.  La  legge  regionale  impugnata,  invece,   attribuisce
all'amministrazione    comunale    il    potere     di     rilasciare
un'autorizzazione  che  ha  l'effetto   di   rendere   immediatamente
utilizzabili i  suoli  destinati  ad  uso  civico.  «Tutto  cio'  sul
presupposto, astratto e generalizzato,  che  la  realizzazione  degli
impianti a  rete,  destinati  alle  telecomunicazioni,  al  trasporto
energetico, dell'acqua  e  del  gas,  nonche'  allo  smaltimento  dei
liquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo
di godimento a favore della collettivita' utente e  proprietaria  dei
beni» (..), mentre tali  valutazioni,  per  gli  interessi  di  rango
costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere  concrete:
cioe', formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di  volta
in volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345  del
1997)». 
    La stessa nozione di «compatibilita'» appare atecnica in  quanto,
come sopra evidenziato, la normativa non prevede  alcuna  valutazione
in tal senso dovendosi, per rendere le opere  «compatibili»  con  gli
usi civici mutare (nelle forme previste dalla legge) la  destinazione
agrosilvo-pastorale dei terreni gravati da usi civici. 
    In altri termini non vi puo' essere nessuna compatibilita' tra la
costruzione   di   elettrodotti   e   la    «perpetua    destinazione
agro-silvo-pastorale» (a.3, comma III, legge n. 168/2017) dei terreni
interessati. 
    Tale valutazione astratta di compatibilita' si pone  altresi'  in
contrasto  con  i  principi  di  sussidiarieta'  orizzontale   e   di
democraticita' vigenti in materia. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1  della  legge  cost.  9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'articolo 13-bis, comma 1-ter,  del  decreto-legge
n.  17  del  1°  marzo  2022,  convertito  con  legge  n. 34/2022  in
riferimento agli artt. 3, 24 e 9 della Costituzione. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio; 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del
Senato della Repubblica. 
    Cosi' deciso in Roma il 15 settembre 2025. 
 
                                             Il Commisario: Perinelli