Reg. ord. n. 235 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/12/2025 n. 50
Ordinanza del Commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, Toscana e Umbria del 15/09/2025
Tra: Università Agraria di Civitavecchia C/ Terna Rete Elettrica Nazionale spa, Terna Rete Italia spa, Regione Lazio ed altri 1
Oggetto:
Usi civici – Infrastrutture elettriche – Previsione che si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 – Denunciata compatibilità “in astratto” con gli usi civici delle infrastrutture lineari energetiche di cui alla suddetta disposizione, con elusione della disciplina generale nella materia degli usi civici che esige un provvedimento di mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della legge n. 1766 del 1927 – Violazione della tutela dell’ambiente – Incidenza sull’esercizio del diritto di difesa da parte degli enti esponenziali di domini collettivi, privati anche di una tutela successiva e di compensi di natura risarcitoria – Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Norme impugnate:
legge del 27/04/2022 Num. 34 nella parte in cui introduce
decreto del Presidente della Repubblica del 08/06/2001 Num. 327 Art. 4 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 9
Costituzione Art. 24
Testo dell'ordinanza
N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 settembre 2025
Ordinanza del 15 settembre 2025 del Commissariato per la liquidazione
degli usi civici del Lazio, Umbria e Toscana nel procedimento civile
promosso da Universita' agraria di Civitavecchia contro Terna rete
elettrica nazionale spa e Terna rete italia spa.
Usi civici - Infrastrutture elettriche - Previsione che si intendono
di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli
elettrodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 1, del d.P.R. n.
327 del 2001.
- Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il
contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale,
per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle
politiche industriali), convertito, con modificazioni, nella legge
27 aprile 2022, n. 34, art. 13-bis, comma 1-ter (recte: comma 1,
lettera a), nella parte in cui introduce il comma 1-ter nell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A)).
(GU n. 50 del 10-12-2025)
IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI
per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana
Ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Nel procedimento iscritto al n. 74 del registro generale
contenzioso civile dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 14
aprile 2025 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta
per il deposito di comparse conclusionali promossa dall'Universita'
agraria di Civitavecchia (codice fiscale n. 83002800585)
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Carlo Pucci (ricorrente)
contro Terna - Rete elettrica nazionale S.p.a. (partita iva, codice
fiscale ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n.
05779661007) e Terna rete italia S.p.a. (partita iva, codice fiscale
ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 117991887000)
rappresentate e difese dagli avvocati Velia Loria, Maurizio Carbone,
prof. Fabrizio Marinelli e prof. Maria Cristina Cervale; Regione
Lazio (codice fiscale 80143490581); Comune Di Civitavecchia (codice
fiscale n. 02700960582).
Premesso che con ricorso depositato in data 24 dicembre 2021
l'Universita' agraria di Civitavecchia ha adito questo commissariato
per far accertare la qualitas soli degli immobili su cui insiste il
tratto di elettrodotto a 132 kV «Civitavecchia-Palidoro» in
territorio di Civitavecchia.
Si e' costituita in giudizio la societa' Terna deducendo che
l'articolo 13-bis della legge 34 del 27 aprile 2022 aveva eliminato
la richiesta di autorizzazioni.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese
di lite.
All'udienza del 14 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in
decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta
per note conclusionali.
Diritto
1. Esaminati gli atti del procedimento, ritiene il giudicante di
dover sollevare - d'ufficio - la questione di legittimita'
costituzionale dell'articolo 13-bis, comma 1-ter, del decreto-legge
n. 17 del 1° marzo 2022, convertito con legge n. 34/2022, che cosi'
dispone «1. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i
seguenti:
«1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa
paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio
dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies,
comma 1, fatta salva la possibilita' che la regione, o un comune da
essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione,
con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo
per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilita'
dell'infrastruttura. 1-quater. Fermo restando il rispetto della
normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con
l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o
interrati, gia' esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1,
che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purche' siano
realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate
sul medesimo tracciato della linea gia' esistente o nelle sue
immediate adiacenze».
La legge sopra richiamata stabilisce la compatibilita' - in
astratto - degli elettrodotti impedendo cosi' l'applicazione della
normativa nazionale e regionale in materia di usi civici.
2. La questione e' rilevante ai fini del presente giudizio.
Si legge infatti nella comparsa conclusionale depositata dalla
societa' Terna «Sul primo profilo, lo stesso CTU ritiene che
«l'elettrodotto esclusa la limitata superficie di ancoraggio dei
tralicci al suolo, non interferisce con l'esercizio dei diritti
collettivi»; il che, letto alla luce del comma 1-ter dell'art. 13-bis
della legge 27 aprile 2022, n. 34, fa ritenere compatibile con
l'esercizio dell'uso civico l'elettrodotto in questione, anche
perche' non risulta che la Regione abbia mai espresso una diversa
motivazione.
Sul secondo profilo, si' rileva come i lavori di manutenzione
straordinaria trovino precisa descrizione nella fattispecie di cui al
comma 1-quater del citato art. 13-bis .... Il caso in esame rientra
in modo paradigmatico nella previsione legislativa.
Si tratta della ricostruzione di un elettrodotto obsolescente,
risalente al 1938, da realizzarsi con le necessarie innovazioni
tecnologiche sul medesimo tracciato. Dunque, tale ricostruzione e'
«sempre compatibile con l'esercizio dell'uso civico». Con la
conseguenza che non e' necessario il mutamento di destinazione d'uso
e che tale compatibilita' si estende non solo all'elettrodotto nella
sua nuova configurazione ma anche ai necessari lavori di
ricostruzione per obsolescenza». Dunque questo giudice dovrebbe
limitarsi a prendere atto della valutazione di astratta
compatibilita' delle opere fatta dal legislatore senza tener conto
della normativa in materia di usi civici che esige, nei casi in
questione, un provvedimento di mutamento di destinazione d'uso ai
sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n.
1766, che nel vietare ai Comuni ed alle associazioni di alienare o
mutare di destinazione i terreni di cui alla lettera a) del
precedente art. 11, e cioe' quelli convenientemente utilizzabili come
bosco o come pascolo permanente, fa salvo il caso in cui
l'alienazione o il mutamento siano autorizzati dal ministero per
l'economia nazionale (poi ministero dell'agricoltura, oggi Regione),
e dell'art. 41 del regolamento per la esecuzione della predetta legge
regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
Nel caso in esame difettando tali autorizzazioni l'opera sarebbe
illegittima e non potrebbe incidere validamente sulle proprieta'
collettive.
In altri termini, applicando tale disposizione alla fattispecie
in esame, i beni gravati da usi civici verrebbero sottratti alla loro
destinazione senza osservare le forme ed i limiti previsti dalla
normativa in materia.
Conseguentemente questo Commissario, in considerazione della
valutazione di compatibilita' delle opere con gli usi civici,
dovrebbe respingere il ricorso con cui e' stata dedotta la
illegittimita' dell'occupazione dei terreni.
L'univocita' della previsione legislativa non consente diverse
interpretazioni e la sdemanializzazione deriva direttamente dalla
legge impugnata.
Neppure e' necessario svolgere alcuna attivita' istruttoria
essendo pacifici i fatti di causa e l'originaria presenza degli usi
civici tanto che la causa, sull'accordo delle parti, veniva
trattenuta in decisione.
3. La questione poi non e' manifestamente infondata.
4. Invero, in data 1° marzo 2022, veniva emanato il decreto-legge
n. 17 contenente «Misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali».
In sede di conversione in legge del detto decreto con la legge 27
aprile 2022, n. 34 veniva introdotta la norma oggi censurata.
La Corte Costituzionale ha precisato che «Gli emendamenti alla
legge di conversione del decreto-legge devono riguardare lo stesso
oggetto di quest'ultimo, a pena di illegittimita' costituzionale.
In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima
governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo
oggetto. La legge di conversione, infatti, riveste i caratteri di una
fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del
decreto-legge, con la conseguenza che non puo' aprirsi ad oggetti
eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma puo' solo contenere
disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista
materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo
iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti
parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che
giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche
di confronto parlamentare» (sent. num. 0044 del 2025 - precedenti: S.
146/2024 - mass. 46357; S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 -
mass. 45571; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass.; S.
226/2019 - mass. 41887).
Dunque, gli emendamenti alla legge di conversione del
decreto-legge devono riguardare lo stesso oggetto di quest'ultimo.
In questo modo si realizza un concorso di fonti, la prima
governativa e la seconda parlamentare, nella disciplina del medesimo
oggetto (precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass.
45571).
Invece la norma censurata, da un lato, e' estranea alla materia
oggetto del decreto-legge volta a fronteggiare l'aumento dei costi
dell'energia con misure puntuali dirette ad una riduzione immediata
dei costi dell'energia per famiglie ed imprese.
E' evidente che la materia delle espropriazioni per pubblica
utilita' esula da tale ambito.
Dunque, manca un nesso di interrelazione tra le disposizioni
incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario
decreto-legge.
Soprattutto difettano i presupposti della necessita' e
dell'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento
eccezionale quale il decreto-legge riguardando la previsione opere
che non si sa se e quando verranno realizzate nel futuro.
Si e' avuto pertanto un difetto di omogeneita' delle norme
introdotte in sede di conversione con violazione dell'art. 77,
secondo comma, Costituzione.
5. Deve inoltre osservarsi che la materia degli usi civici e'
disciplinata in modo tendenzialmente esaustivo da norme statali:
legge 16 giugno 1927, n. 1766 e regolamento approvato con R.D. n. 322
del 1928 e legge n. 168/2017.
La disciplina censurata elude completamente tale normativa
stabilendo una compatibilita' «in astratto» delle «infrastrutture
lineari energetiche» di cui all'articolo 52, quinquies, decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001 con gli usi civici.
Essa, ad avviso di questo Commissario, presenta plurimi aspetti
di incostituzionalita'.
6. Innanzitutto per violazione dell'articolo 9 della
Costituzione.
Deve rilevarsi che con la legge costituzionale 11 febbraio 2022,
n. 1 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di
tutela dell'ambiente), la tutela dell'ambiente e' stata espressamente
inserita nelle previsioni di cui all'art. 9 Cost.
La disciplina degli usi civici ha una forte valenza ambientale.
Infatti, gia' con l'articolo 1, lettera h), della legge 8 agosto
1985, n. 431, sono state sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 «le aree assegnate alle
Universita' agrarie e le zone gravate da usi civici».
Tale previsione viene ribadita dall'articolo 142 del decreto
legislativo n. 42 del 2004 che dichiara di interesse paesaggistico,
tra le altre, «le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone
gravate da usi civici» (lettera f) che quindi vengono inserite nel
Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Infine, l'articolo 3, comma VI, della legge n. 168/2017 ha
stabilito che «6. Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle
zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera
h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico
garantisce l'interesse della collettivita' generale alla
conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo e' mantenuto sulle terre
anche in caso di liquidazione degli usi civici».
La funzione di tutela dell'ambiente svolta dagli usi civici e'
stata poi magistralmente ricostruita dalla giurisprudenza della Corte
costituzionale (si vedano per tutte l'ordinanza n. 316 del 1998 e le
sentenze nn. 46/95 e 133/93).
La Corte Costituzionale ha evidenziato un «interesse unitario
della comunita' nazionale alla conservazione degli usi civici, in
quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del
territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una
integrazione fra uomo e ambiente naturale"» (sentenza n. 46 del
1995).
Essi incidono sull'ambiente e sul paesaggio, perche'
contribuiscono alla salvaguardia di questi ultimi.
In particolare, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 391
del 1989, ha affermato che nell'ordinamento costituzionale vigente
prevale - nel caso dei beni civici - l'interesse «di conservazione
dell'ambiente naturale in vista di una [loro] utilizzazione, come
beni ecologici, tutelato dall'articolo 9, secondo comma, Cost.».
In sostanza, e' lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti
ambientali e culturali che contiene, che e' di per se' un valore
costituzionale (sentenza n. 367 del 2007).
Anche la Corte di Cassazione ha ricostruito la nozione di bene
pubblico «quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori
costituzionali» (Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza
n. 3811 del 2011).
Nel caso di specie invece la previsione di una compatibilita'
astratta degli elettrodotti con gli usi civici esclude, a priori,
qualsiasi considerazione degli stessi sotto il profilo ambientale.
7. La previsione di una compatibilita' astratta degli
elettrodotti con gli usi civici viola altresi' il diritto
costituzionale di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione.
Tale norma e' infatti posta a presidio del diritto alla tutela
giurisdizionale (ordinanza n. 32 del 2013), assumendo cosi' una
valenza processuale (ordinanze n. 244 del 2009 e n. 180 del 2007).
In particolare, l'art. 24, come pure il successivo art. 113
Cost., enunciano il principio dell'effettivita' del diritto di
difesa, il primo in ambito generale, il secondo con riguardo alla
tutela contro gli atti della pubblica amministrazione, ed entrambi
tali parametri sono volti a presidiare l'adeguatezza degli strumenti
processuali posti a disposizione dall'ordinamento per la tutela in
giudizio dei diritti, operando esclusivamente sul piano processuale
(in tal senso, ex plurimis, sentenza n. 20 del 2009).
Ne deriva che la violazione di tale parametro costituzionale puo'
considerarsi sussistente nei casi di «sostanziale impedimento
all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della
Costituzione» (sentenza n. 237 del 2007) o di imposizione di oneri
tali da compromettere irreparabilmente la tutela stessa (ordinanza n.
213 del 2005).
Nel caso di specie la norma impugnata prevedendo un'astratta
compatibilita' degli elettrodotti con gli usi civici elimina la
necessita' dell'adozione del provvedimento di mutamento di
destinazione d'uso incidendo cosi' su competenze riservate alla
Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
616/1977.
Il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso, comportando
necessariamente limitazioni dei diritti d'uso civico per le
collettivita' cui appartengono, ha carattere tipicamente eccezionale
e non puo' ne' deve risolversi nella perdita dei benefici, anche solo
di carattere ambientale per la generalita' degli abitanti, unicamente
a vantaggio di privati (cfr. Consiglio Stato sez. IV 25 settembre
2007, n. 4962; Consiglio Stato sez. VI 6 marzo 2003, n. 1247).
Ne deriva l'incompatibilita' di tali terreni con l'attivita'
edifleatoria (arg. Consiglio Stato sez. IV 19 dicembre 2003, n.
8365).
Fissato il principio di compatibilita' astratta degli
elettrodotti con gli usi civici ed eliminato il provvedimento di
mutamento di destinazione d'uso con la realizzazione degli
elettrodotti vengono «privatizzati» a tempo sostanzialmente
indeterminato beni collettivi, i cui diritti spettano invece a delle
collettivita' che, nel caso di specie, in base alla disposizione
censurata, non avrebbero la possibilita' di opporsi, in alcun modo,
alla costruzione delle opere con conseguente violazione del proprio
diritto di difesa.
Sul punto deve considerarsi che gli elettrodotti seppure, in
genere, occupino limitate porzioni delle proprieta' collettive hanno
la necessita' di opere accessorie (es. linee di adduzione, cabine,
strade di accesso ecc.) che possono compromettere la fruibilita' di
vaste porzioni del bene.
Nel caso di proprieta' collettive piccole le comunita' potrebbero
vedersi private dell'intero patrimonio senza alcuna possibilita' di
tutela.
Inoltre, in assenza di un provvedimento di mutamento di
destinazione d'uso, le collettivita' rimarranno prive di garanzie
relativamente alla restituzione dei beni nel caso di abbandono delle
opere con conseguente perdita definitiva dei beni.
Stabilisce infatti opportunamente l'articolo 41 del regio decreto
26 febbraio 1928, n. 332 che il decreto di autorizzazione deve
contenere «la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile,
all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il
quale l'autorizzazione era stata accordata».
Anche sotto questo profilo il diritto di difesa delle comunita'
titolari delle proprieta' collettive viene «abolito».
Dunque, gli enti esponenziali di domini collettivi, riconosciuti
dalla legge n. 168 del 2017 come ordinamenti giuridici primari delle
comunita' originarie, soggetti solo alla Costituzione, verrebbero
privati dell'accesso ad ogni forma di tutela delle loro proprieta'
con sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione
garantito dall'art. 24 della Costituzione non essendo neppute
prevista una tutela successiva o compensi di natura risarcitoria.
8. Deve altresi' osservarsi che la norma censurata viola il
principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
Si ha la violazione del principio di eguaglianza qualora
situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo
ingiustificatamente diverso (v. le sentenze della Corte
Costituzionale nn. 155/2014, 85/2013, 41/2009 e 109/2004).
Invero la natura comunque «pubblica» dei diritti di uso civico
comporta, in linea generale, l'applicazione dei principi di
derivazione comunitaria, di concorrenza, parita' di trattamento,
trasparenza, non discriminazione, e proporzionalita', di cui
all'articolo 1 della legge n. 241 del 1990 dovendosi prevedere,
nell'adozione del provvedimento di mutamento di destinazione d'uso
alle procedure dell'evidenza pubblica.
Nel caso in esame invece solo le societa' che intendono
installare degli elettrodotti potrebbero evitare di chiedere il
mutamento di destinazione d'uso sottraendosi cosi' alle regole
dell'evidenza pubblica.
Non sminuendo l'importanza della costruzione di elettrodotti deve
tuttavia osservarsi che sussistono opere della stessa o di maggiore
rilevanza (es. ospedali, autostrade, scuole, ecc.) la cui costruzione
deve invece sottostare a tali procedure.
Dunque, tale eccezione appare ingiustificata.
9. La norma viola altresi' l'art. 3, comma primo, Cost. (canone
della ragionevolezza).
Sul punto debbono richiamarsi le argomentazioni utilizzate dalla
Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 345/1997 e 310/2006 aventi ad
oggetto normative regionali che prevedevano valutazioni astratte di
compatibilita' con gli usi civici in relazione ad alcune categorie di
opere pubbliche.
Con la prima sentenza e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge Regione Abruzzo
27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse) la
quale prevedeva che, nei casi in cui le predette opere o impianti e
relativi accessori avrebbero dovuto insistere su terreni di natura
civica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco «determina
l'immediata utilizzabilita' dei suoli, concretando... una diversa
esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della
collettivita' utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la
fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del
regio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del
1988».
La Corte ha ritenuto che «essendovi stretta connessione fra
l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi
civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico
di cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lett.
h), legge 8 agosto 1985, n. 431 e garantito dal potere di iniziativa
processuale dei Commissari, e il principio democratico di
partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli
interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le
regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - la legge censurata
frustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la
disciplina statale prevede l'obbligatorieta' del procedimento di
assegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare
nella destinazione e postula la compatibilita' del programma di
trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la
legislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di
autorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle
popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti
sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli
impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto
energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami,
costituisca una «diversa esplicazione del diritto collettivo di
godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei
beni», mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango
costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete,
e cioe' formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta
in volta, delle popolazioni interessate».
Con la sentenza n. 310 del 2006 e' stata invece dichiarata
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della
legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 la quale prevedeva
che talune opere pubbliche (reti per il trasporto di liquidi,
aeriformi, energia elettrica, nonche' i loro accessori interrati),
potessero essere realizzate con semplice autorizzazione rilasciata
dall'amministrazione comunale.
La Corte ha ritenuto che tale disciplina si ponesse in contrasto
col principio di ragionevolezza, in quanto, la sottrazione di tali
opere alla disciplina prevista dal legislatore statale onde garantire
l'interesse della collettivita' alla conservazione degli usi civici e
alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio - derivante dalla
assimilazione, operata del tutto irragionevolmente dal legislatore
regionale, tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso
civico e interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera
funzionale al trasporto di energia elettrica.
Tali principi sono applicabili nel caso di specie in cui
analogamente, in modo del tutto irragionevole, e' stata stabilita, in
astratto, e quindi senza considerare l'effettivo impatto delle opere
che possono avere caratteristiche molto diverse tra loro, la
compatibilita' degli elettrodotti con gli usi civici evitando cosi la
procedura prevista per il mutamento di destinazione d'uso.
Si legge sul punto nella sentenza 310/2006 «9.2.- Sotto altro
aspetto, va osservato - come ha gia' rilevato la citata sentenza n.
345 del 1997 - che vi e' una stretta connessione fra l'interesse
della collettivita' alla conservazione degli usi civici e il
principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede
locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui
sono diventate esponenti le Regioni. Sul punto, la disciplina statale
prevede, quale presupposto per promuovere il procedimento di
mutamento di destinazione, l'obbligatorieta' dell'assegnazione a
categoria» dei terreni sottoposti ad uso civico, e postula la
compatibilita' del programma di trasformazione con valutazioni
paesistiche. La legge regionale impugnata, invece, attribuisce
all'amministrazione comunale il potere di rilasciare
un'autorizzazione che ha l'effetto di rendere immediatamente
utilizzabili i suoli destinati ad uso civico. «Tutto cio' sul
presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli
impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto
energetico, dell'acqua e del gas, nonche' allo smaltimento dei
liquami, costituisca «una diversa esplicazione del diritto collettivo
di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei
beni» (..), mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango
costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete:
cioe', formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta
in volta, delle popolazioni interessate» (citata sentenza n. 345 del
1997)».
La stessa nozione di «compatibilita'» appare atecnica in quanto,
come sopra evidenziato, la normativa non prevede alcuna valutazione
in tal senso dovendosi, per rendere le opere «compatibili» con gli
usi civici mutare (nelle forme previste dalla legge) la destinazione
agrosilvo-pastorale dei terreni gravati da usi civici.
In altri termini non vi puo' essere nessuna compatibilita' tra la
costruzione di elettrodotti e la «perpetua destinazione
agro-silvo-pastorale» (a.3, comma III, legge n. 168/2017) dei terreni
interessati.
Tale valutazione astratta di compatibilita' si pone altresi' in
contrasto con i principi di sussidiarieta' orizzontale e di
democraticita' vigenti in materia.
P. Q. M.
Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'articolo 13-bis, comma 1-ter, del decreto-legge
n. 17 del 1° marzo 2022, convertito con legge n. 34/2022 in
riferimento agli artt. 3, 24 e 9 della Costituzione.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio;
Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
Cosi' deciso in Roma il 15 settembre 2025.
Il Commisario: Perinelli