Reg. ord. n. 229 del 2025 pubbl. su G.U. del 03/12/2025 n. 49
Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania del 05/11/2024
Tra: Agenzia delle Entrate - Riscossione di Napoli C/ Regione Campania, Comune di Pimonte, Comune di Agerola ed altri 4
Oggetto:
Processo tributario – Giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado – Nuove prove in appello – Divieto di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 – Esclusione della valutazione del giudice sulla indispensabilità della documentazione prodotta in secondo grado – Irragionevolezza – Lesione delle funzioni attribuite al potere giudiziario – Lesione del diritto di difesa – Violazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità tra le parti – Incidenza, in relazione alla natura degli atti, sull’attività difensiva della parte pubblica.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 30/12/2023 Num. 220 Art. 1 Co. 1
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24 Co. 2
Costituzione Art. 102 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 novembre 2024
Ordinanza del 5 novembre 2024 della Corte di giustizia tributaria di
secondo grado della Campania sul ricorso proposto da Agenzia delle
entrate - Riscossione di Napoli contro Regione Campania e altri .
Processo tributario - Giudizio di appello davanti alla corte di
giustizia tributaria di secondo grado - Nuove prove in appello -
Divieto di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti
di conferimento di potere rilevanti ai fini della sottoscrizione
degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti
che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere
prodotti in primo grado anche ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis,
del d.lgs. n. 546 del 1992.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 58, comma
3, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto
legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di
contenzioso tributario).
(GU n. 49 del 03-12-2025)
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA
Sezione 16
Riunita in udienza il 4 ottobre 2024 alle ore 9,00 con la
seguente composizione collegiale:
Pusateri Giuseppina, Presidente;
Troncone Fulvio, relatore;
Serrao D'Aquino Pasquale, giudice;
in data 14 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza
sull'appello n. 2040/2024 depositato il 22 marzo 2024 proposto da
Agenzia delle entrate - Riscossione - Napoli - via Grezar n. 14 -
00100 Roma RM;
difeso da Claudia Cimato - CMTCLD78A50F839Q ed elettivamente
domiciliato presso claudiacimato@avvocatinapoli.legalmail.it
contro:
Regione Campania elettivamente domiciliato presso
us01@pec.regione.campania.it
Agenzia delle entrate Direzione provinciale li di Napoli -
elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it
Agenzia delle entrate Centro operativo di Pescara -
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it
Comune di Pimonte - Sede 80050 Pimonte NA - elettivamente
domiciliato presso ragioneria.pimonte@asmepec.it
Comune di Agerola - Sede 80051 Agerola NA - elettivamente
domiciliato presso protocollo.agerola@asmepec.it
Comune di Sant'Antonio Abate - Sede 80057 Sant'Antonio Abate
NA - elettivamente domiciliato presso
tributi.santantonioabate@asmepec.it
A. A. difeso da Rosanna Mascolo - MSCRNN80C45A509K ed
elettivamente domiciliato presso rosanna.mascolo@forotorre.it
S.a.p. Na. Sistema ambiente Provincia di Napoli S.p.a. -
06520871218 difeso da Lorenzo Emilio Fusco - FSCLNZ62E22F205S ed
elettivamente domiciliato presso
lorenzofusco@avvocatinapoli.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
pronuncia sentenza n. 53212024 emessa dalla Corte di
giustizia tributaria primo grado Napoli Sezione 3 e pubblicata il 9
gennaio 2024;
Atti impositivi:
avviso iscrizione ipotecaria n. ... TARES: ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
cartella di pagamento n. ...
a seguito di discussione in Camera di consiglio e visto il
dispositivo n. 963/2024 depositato il 15 ottobre 2024;
Elementi in fatto e diritto
1. Il sig. A. A. , con ricorso notificato il 21 marzo 2023 e
costituzione in giudizio effettuata innanzi alla Corte di giustizia
tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 3, ha proposto ricorso
avverso:
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. ...
emessa da: Agenzia delle entrate Riscossione; enti impositori: vari;
con data di notifica dell'atto al ..., avente a oggetto tributi e
anni di imposta vari, per un importo complessivo, pari a euro ...
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria comprende
numerose cartelle ed avvisi di accertamento impoesattivi per pretese
di natura tributaria, qualche cartella relativa a contravvenzioni al
codice della strada e numerosi avvisi di addebito di natura
previdenziale, il tutto per complessivi euro ...
Parte ricorrente ha impugnato solamente n. 32 cartelle e avvisi
di accertamento impoesattivi, con addebiti di natura tributaria per
complessivi euro ... e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti
motivi: omessa notifica delle cartelle o degli accertamenti
impoesattivi con la conseguente decadenza e/o prescrizione.
Il 19 luglio 2023 si e' costituita la SAPNA che ha addotto di
aver operato quale concessionario solamente per il ... e che la
cartella di pagamento e' stata emessa a seguito dell'avviso di
accertamento n. ... notificato il ... relativo a Tarsu del Comune di
... per l'annualita' ... e che tale avviso era stato preceduto
dall'avviso di pagamento n. ... notificato il ... Ha allegato a/r
relativa alla notifica dell'accertamento e ha chiesto il rigetto del
ricorso.
Il 20 luglio 2023 si e' costituita l'ADER che ha argomentato di
aver comunicato, a mezzo pec del ..., l'accoglimento parziale del
ricorso annullando, in virtu' della legge n. 197/2022, le seguenti
cinque cartelle di pagamento:
...;
...;
...;
...;
...;
Ha poi assunto che le doglianze attoree riguardassero attivita'
degli enti impositori e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il 28 luglio 2023 si e' costituita la Regione Campania che ha
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per le
attivita' di riscossione, allegando a/r del 22 ottobre 2010 e del 25
ottobre 2010 ma non gli atti di accertamento e ha chiesto il rigetto
del ricorso.
Il 4 ottobre 2023 si e' costituito il Comune di Sant'Antonio
Abate che ha assunto di aver regolarmente notificato gli
accertamenti, si e' rimesso all'ADER per la verifica delle procedure
di riscossione e ha chiesto il rigetto del ricorso.
2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado, con sentenza
n. 532 del 9 gennaio 2024, ha cosi' statuito: «Dichiara estinto il
giudizio per cessata materia del contendere per la parte relativa
alle seguenti 5 cartelle: ...; accoglie il ricorso per la parte
relativa alle restanti 27 cartelle. Spese compensate», sulla base
della seguente motivazione: «Il giudizio va in parte estinto per
cessata materia del contendere e per la rimanente parte va accolto.
Preso atto dell'annullamento in sede di reclamo-mediazione delle
cinque cartelle, il Collegio rileva la sussistenza delle condizioni
per dichiarare, relativamente a queste, l'estinzione del giudizio ex
art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992.
Per quanto riguarda la cartella n. ..., che nell'atto e'
riportata a pagina 15, ove e' indicata quale data di notifica quella
del ..., quest'ultima non e' provata, pertanto, essendo
l'accertamento notificato il ..., la cartella andava notificata entro
la fine del terzo anno da quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo, dunque entro il ..., quindi la pretesa risulta colpita da
prescrizione.
Per tutte le altre cartelle non e' stata depositata alcuna relata
di notifica, ragion per cui relativamente ad esse il ricorso non puo'
che essere accolto.
Il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione
ipotecaria va, dunque, accolto perla parte relativa a 27 delle 32
cartelle impugnate e per le altre 5 il giudizio va dichiarato estinto
ex art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992.
In considerazione dell'esito del giudizio e della complessita'
della causa, relativa a ben 32 cartelle, il Collegio dispone la
compensazione delle spese di lite».
3. Ha proposto appello l'Agenzia delle entrate - Riscossione,
limitatamente alle cartelle nn.
...,
...,
...,
...,
...,
oltre agli AVE di competenza dell'amministrazione finanziaria.
Ha depositato relata di notifica relativamente:
... alla cartella di pagamento n. ... di un importo pari ad
euro ... notificata in data ... relativa a tassa rifiuti dell'anno
..., ente creditore S.A.P. NA. per il Comune di ...;
... alla cartella di pagamento n. ... di un importo pari ad
euro ... notificata in data ... relativa a tassa rifiuti dell'anno
... ente creditore Comune di ...;
... alla cartella di pagamento n. ... di un importo pari ad
euro ... notificata in data ... relativa a imposta municipale unica
dell'anno ... ente creditore Comune di ....
Ha depositato atti interruttivi della prescrizione relativi alle
cartelle innanzi descritte.
In particolare:
in relazione alle cartelle ..., ha depositato agli atti: AVI
... e AVI...;
in relazione alle cartelle nn. ..., ... ha depositato agli
atti: AVI ..., AVI ... e AVI ...;
per le cartelle nn. ... e ... ha depositato ..., nonche'
AVI... e AVI...;
per le cartelle nn. ... nonche' l'... n. ..., ha depositato
... e ...;
per le cartelle nn. ..., ..., ... ha esibito e depositato
...;
per la cartella n. ... ha esibito e depositato AVI ...;
per la cartella ... ha evidenziato che vale il preavviso di
iscrizione ipotecaria n. ... impugnata;
per l'AVE ... si e' riportato all'AVI ... e AVI ..., mentre
gli altri AVE vi sono gli avvisi esecutivi di accertamento Erario n.
... e ... nonche' ilo preavviso di iscrizione ipotecaria n. ...
impugnata.
Parte appellante ha rimarcato che, con la esibizione di detta
documentazione, non puo' non ritenersi regolare l'attivita' svolta da
Ader e l'interruzione della prescrizione in quanto la documentazione
prodotta dimostra la regolarita' degli adempimenti svolti.
In relazione, poi, alla esibizione solo in grado di appello dei
documenti innanzi enucleati, parte appellante ha evidenziato che la
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania Sezione
13, con sentenza n. 1649/2024 del 6 marzo 2024 ha evidenziato che :
«i documenti sono indispensabili ai fini della decisione in quanto da
essi si trae la prova della notifica degli atti presupposti di quello
impugnato e pertanto, anche in considerazione della novita' della
questione, non ancora adeguatamente analizzata dalla giurisprudenza,
ritiene questo Collegio di ammettere la produzione documentale
contestata... Ritiene questo Collegio che quei documenti sono oggi
indispensabili ai fini della decisione in quanto da essi si trae la
prova della notifica della cartella presupposta all'atto impugnato
(intimazione di pagamento). E pertanto, anche in considerazione della
novita' della questione ritiene questo Collegio di ammettere la
produzione documentale».
Si e' costituita la S.A.P.N.A. Sistema ambiente Provincia di
Napoli S.p.a., chiedendo di riformare la sentenza appellata n.
532/824 del 9 gennaio 2024 e per l'effetto che sia dichiarata la
legittimita' dei crediti di cui all'atto impugnato.
Essa ha chiarito di essere responsabile della riscossione per il
Comune di Sant'Antonio Abate solo per l'anno ..., mentre per gli
ulteriori anni la gestione e' del comune stesso.
La cartella di pagamento n. ..., notificata il ... (avente ad
oggetto TARSU anno ..., Comune di Sant'Antonio Abate), e' stata
emessa in seguito alla notifica dell'avviso di accertamento n. ...
notificata il ..., relativo alla tassa rifiuti solidi urbani del
Comune di Sant'Antonio Abate per l'annualita' .... Tale avviso, e'
stato preceduto da avviso di pagamento ... notificato il ...,
riferito all'immobile sito alla via ..., con destinazione d'uso
abitazione, per una superficie pari a 80 mq.
Si e' costituito in giudizio il Comune di Agerola, al solo fine
di veder riconosciuto il proprio difetto di legittimazione passiva
nel presente giudizio e conseguentemente ottenere la propria
estromissione dal giudizio.
E' rimasta contumace la parte privata, ritualmente citata, giusta
la seguente relata: «Il giorno 18 marzo 2024 alle ore 15,30,50
(+0100) il messaggio "notificazione ai sensi della legge n. 53 del
1994" proveniente da claudiacimato@avvocatinapoli.legalmail.it ed
indirizzato a rosanna.mascolo@forotorre.it e' stato consegnato nella
casella di destinazione. Identificativo messaggio:
31EC8294.01A0289B.51F8DC7B.D8733378.posta-certificata@legalmail.it».
Sono rimaste contumaci le restanti parti, benche' ritualmente
citate (si v. inter alia le seguenti relate: Il giorno 18 marzo 2024
alle ore 15,47,23 (+0100) il messaggio «notificazione ai sensi della
legge n. 53/1994» proveniente da
claudiacimato@avvocatinapoli.legalmail.it ed indirizzato a
danilaamore@pec.regione.campania.it e' stato consegnato nella casella
di destinazione. Identificativo messaggio:
31C915CE.01A0EB66.52080860.8EFF8B65.posta-certificata@legalmail.it
Il giorno 18 marzo 2024 alle ore 15,30,48 (+0100) il messaggio
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» proveniente da
«claudiacimato@ avvocatinapoli.legalmail.it» ed indirizzato a
«dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it» e' stato consegnato nella casella
di destinazione. Identificativo messaggio:
31EC8294.01A0289B.51F8DC7B. D8733378.posta-certificata@legalmail.it).
3. Questa Corte di giustizia tributaria ritiene rilevante, e non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
del vigente art. 58, comma terzo, del decreto legislativo n. 546 del
1992 per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma,
102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione.
3.1. L'art. 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo
previgente, prevedeva due regole distinte per l'acquisizione in
appello di nuove prove. Per le prove costituende disponeva che «Il
giudice d'appello non puo' disporre nuove prove, salvo che non le
ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di
non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa
ad essa non imputabile.» Per le prove costituite, invece, disponeva
che «E' fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi
documenti». Secondo il diritto vivente, pertanto, era sempre
consentita la produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti,
in cio' derogando rispetto a quanto previsto dall'art. 345 del codice
di procedura civile nel testo vigente in seguito alle modifiche
operate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in
materia di processo civile).
3.2. L'articolo in questione, tuttavia, e' stato sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 220, (Disposizioni in materia di contenzioso tributario),
con effetto dal 4 gennaio 2024.
La disposizione trova applicazione anche ai giudizi in corso. Il
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 ha infatti disposto (con
l'art. 4, comma 2) che «Le disposizioni del presente decreto si
applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con
ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta
eccezione per quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e), f),
i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si
applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche'
in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in
vigore del presente decreto».
Non ignora questa Corte la sentenza n. 5476 del 23 settembre
2024, con cui altra Sezione di questo medesimo plesso giudiziario ha
ritenuto di sposare un'interpretazione costituzionalmente orientata
volta a ritenere la non applicabilita' immediata e, quindi, anche
alla presente controversia (l'atto di appello e' stato notificato il
18 marzo 2024 e depositato il 22 marzo 2024) del nuovo testo del
citato art. 58, decreto legislativo n. 546/1992, introdotto dall'art.
1, comma 1, lettera bb), decreto legislativo n. 220/2023, giacche'
dalla soluzione di tale problema dipende l'utilizzabilita' della
documentazione depositata dall'Agenzia delle entrate - Riscossione
unitamente all'atto di appello.
A tal fine la richiamata sentenza fa leva sull'assunta ambiguita'
del citato testo normativo nonche' sull'esigenza di prestare tutela
al legittimo affidamento delle parti, principio di diretta
discendenza costituzionale e convenzionale.
Questo Collegio condivide interamente le argomentazioni offerte
riguardo alla necessita' di prestare tutela al legittimo affidamento
circa la stabilita' dell'assetto delle regole processuali che
disciplinano il contenzioso in atti.
Tuttavia, reputa che, se del caso, siffatta interpretazione non
possa essere adottata dal giudice comune, all'uopo occorrendo,
comunque, un intervento da parte del giudice delle leggi. Occorre,
infatti, tener conto di quelli che autorevole dottrina ha definito
percorsi di «ri-accentramento» della giustizia costituzionale, ossia
della chiara tendenza della nomofilachia costituzionale al
ri-accentramento, dopo decenni, invece, di «diffusione» del controllo
di costituzionalita'.
E, in tal senso, a parere del Collegio, il dato normativo non
offre margini di apprezzamento in punto di equivocita' letterale tali
da consentire a questo giudice di esercitare il proprio potere di
esegesi in luogo di quello oggettivamente di competenza della Corte
costituzionale: non a caso nessun commentatore ha posto in dubbio
l'immediata applicabilita' della citata disposizione ai contenziosi
instaurati in grado di appello successivamente alla sua entrata in
vigore (circa i limiti dell'interpretazione costituzionalmente
orientata, cfr. amplius infra al § 4).
D'altro canto, nessuna riserva di senso avrebbe il riferimento
contenuto nella disposizione transitoria ai «giudizi instaurati, in
primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal
giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto», in
luogo dell'utilizzo non equivoco di una disposizione che stabilisse
in modo chiaro ed esplicito l'applicabilita' di siffatta disposizione
solo ai giudizi instaurati in primo grado dopo la sua entrata in
vigore.
Ne' per vero e' convincente il possibile richiamo all'art. 79,
comma primo, del decreto legislativo n. 546 del 1992. Si tratta di
disposizione, di cui la riforma normativa in delibazione si
disinteressa completamente. Donde il suo raggio applicativo va
circoscritto al contesto in cui e' stata emessa. Essa, e', invero,
esclusivamente, volta a modulare l'entrata in vigore della riforma
introdotta dal decreto legislativo n. 546 del 1992, senza poter in
alcun modo essere richiamata al fine di determinare la normativa
processuale effettivamente applicabile in questa sede. Peraltro, va
rammentato, su un piano generale, che l'art. 12 prel. del codice
civile, nel prevedere che «nell'applicare la legge non si puo' ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore», colloca su un piano di equiordinazione
l'interpretazione letterale e quella basata sulla ratio legis (cosi',
propriamente, dovendo intendersi il riferimento all'intenzione del
legislatore: v. gia' Cassazione n. 937 del 1975): e trattasi di
indicazione rilevantissima, giacche' permette di affermare che,
quando una norma si presta a diverse interpretazioni, tutte
plausibili, dovere primario dell'interprete e' di ricorrere alla mens
legis per individuare l'interpretazione piu' corretta tra quelle che
l'elasticita' del testo possa consentire (cosi' gia' Cassazione n.
2454 del 1983), essendo riservate al legislatore le scelte di
politica del diritto e dovendo il giudice solo darvi seguito mediante
la corretta interpretazione dell'enunciato legislativo (cfr. in tal
senso da ult. Cassazione S.U. n. 38596 del 2021): cosi' Cassazione
civile, sentenza, 24 ottobre 2022, n. 31344. Giova inoltre richiamare
Cassazione civile, sezioni unite, sentenza, 9 settembre 2021, n.
24413, secondo cui «la funzione assolta dalla giurisprudenza e' di
natura "dichiarativa", giacche' riferita ad una preesistente
disposizione di legge, della quale e' volta a riconoscere l'esistenza
e l'effettiva portata, con esclusione di qualunque efficacia
direttamente creativa», rimanendo altrettanto certo che l'attivita'
interpretativa, anche se non consente di superare i limiti di
tolleranza ed elasticita' dell'enunciato, consiste nel compito di
contribuire a determinare l'effettivo contenuto della disposizione,
tenendo conto della voluntas legis (Cassazione, Sez. Un., 3 dicembre
2021, n. 38361; Cassazione, Sez. Un., 2 dicembre 2021, n. 38135;
Cassazione, Sez. Un., 16 aprile 2021, n. 10110), alla luce e in
applicazione dei principi generali dell'ordinamento, fissati dalla
Costituzione, dalle Carte sovranazionali ed internazionali e dal
complesso delle disposizioni che lo compongono (Cassazione civile,
sezioni unite, ordinanza, 23 febbraio 2022, n. 5952).
E' dunque da ritenersi che l'intentio legis esplicitata dal dato
letterale, colto nella sua scarna oggettivita', sia stata unicamente
quella di derogare, col citato disposto, al principio tempus regit
actum, volendosi cosi' solo impedire l'immediata applicabilita' della
novella anche ai giudizi di appello introdotti prima della sua
entrata in vigore e ancora pendenti, in quanto non gia' definiti alla
data del 4 gennaio 2024 (e non anche di postergare l'applicazione
della novella a un indeterminato futuro prossimo, circoscrivendola ai
giudizi instaurati in primo grado dopo la sua entrata in vigore).
Infatti, come sottolineato sia dalla Corte costituzionale (sent. n.
13 del 2018) sia dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (9 maggio
2016, nn. 9284 e 9285) «la presenza di un'esplicita disciplina
transitoria priva di rilevanza esclusiva il riferimento alla natura
processuale degli atti per risolvere le questioni di diritto
intertemporale». In altri termini, a fronte di una chiara disciplina
transitoria non puo' nemmeno porsi la questione di una eventuale
violazione del principio tempus regit processum, poiche' con la
specifica disciplina transitoria e' il legislatore a risolvere ex
ante il problema dell'applicabilita' delle norme processuali
sopravvenute: in tal senso, Cassazione civile, sentenza, 19 settembre
2024, n. 25147.
Infine, neanche e' probante il tema del litisconsorzio
obbligatorio con l'ente impositore, che potrebbe costituire argomento
per sostenere che, diversamente dal regime previgente, e' agevolata
la produzione dei documenti gia' nel giudizio di primo grado. Tale
argomento non trova cittadinanza fattuale nel presente giudizio e,
comunque, non giustifica una differente, rispetto a quanto sopra
indicato, modulazione temporale dell'entrata in vigore della riforma,
ne' tantomeno attribuisce una completa ragionevolezza alla disparita'
tra le parti del giudizio di appello, radicando un'inibitoria
assoluta in sede di delibazione della documentazione sopraggiunta.
3.3. Pertanto, in linea con quanto gia' statuito con la ordinanza
n. 1658 del 7 luglio 2024, il nuovo testo dell'art. 58, che prevede
che «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere
prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la
parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. Possono essere
proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di
documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo
grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati. 3.
Non e' mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e
degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della
legittimita' della sottoscrizione degli atti, delle notifiche
dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono
presupposto di legittimita' che possono essere prodotti in primo
grado anche ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis» e' da ritenersi
pienamente applicabile nel presente giudizio (e di medesimo avviso si
e' mostrata, giova evidenziarlo, l'ancor piu' recente sentenza n.
5321/08/2024 di questa Corte di giustizia tributaria, che, senza
sollevare incidente di costituzionalita', ma anche senza dare
ulteriore continuita' alla diversa descritta opzione ermeneutica, ha
rigettato l'appello interposto dall'Ufficio, appunto ritenendo
immediatamente applicabile l'operativita' del predetto art. 58 ai
giudizi instaurati in grado di appello dal 4 gennaio 2024).
Se il primo e il secondo comma dell'art. 58 ricalcano in parte,
l'attuale formulazione dell'art. 345 del codice di procedura civile
in tema di nuove prove in appello (mancando pero' nel codice di rito
il riferimento ai documenti «indispensabili»), il comma 3 introduce
una deroga significativa, relativamente alla produzione di
determinate categorie di documenti.
Infatti, secondo il dato testuale, chiaramente insuperabile per
l'espressione utilizzata, di chiara deroga ai commi precedenti («Non
e' mai consentito»), i documenti descritti dal comma 3, anche se
indispensabili per la decisione o anche ove la parte dimostri di non
averli potuti produrre in primo grado per causa ad essa non
imputabile, non possono mai essere depositati nel giudizio di
appello.
Ne segue che, per effetto della disposizione ora indubbiata,
questo Collegio non puo' in alcun modo prendere in esame la
documentazione prodotta dalla parte pubblica avente a oggetto
«notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono
presupposto di legittimita'». In base al nuovo testo del citato art.
58 detta documentazione, infatti, e' da considerarsi tamquam non
esset.
Ora, poiche' la norma e' applicabile anche ai giudizi di appello
in corso, in quanto instaurati dopo il 4 gennaio 2024, la parte
pubblica si e' oggettivamente trovata privata, in modo imprevisto e
imprevedibile, di una facolta' processuale di posticipazione delle
prove che aveva a disposizione allorche' e' stato incardinato il
giudizio e ha dovuto elaborare le proprie scelte processuali.
Infatti, secondo il diritto vivente consolidatosi nel regime
previgente, «nel processo tributario, le parti possono produrre in
appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un
ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al
giudizio di primo grado, purche' cio' avvenga, ai fini del rispetto
del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti,
entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del decreto
legislativo n. 546 del 1992" (cfr., tra le innumerevoli, Cassazione
n. 17164 del 2018). Ancora: "nel processo tributario, ai sensi
dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, la
parte puo' produrre in appello prove documentali, anche se
preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo
giudizio, era rimasta contumace" (cosi', ad es., Cassazione n. 17921
del 2021)»: cosi' Cassazione civile, ordinanza, 20 febbraio 2024, n.
4510.
4. Proprio per tale ragione tale dettato legislativo presta il
fianco a dubbi non manifestamente infondati di costituzionalita' in
riferimento a plurimi parametri costituzionali.
In punto di rilevanza, valga ribadire che la questione di
costituzionalita' riguarda una disposizione, il gia' richiamato testo
novellato dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 546 del 1992
applicabile nel presente giudizio e influente per la sua definizione.
Si precisa che, stante il cennato collegamento con il presente
giudizio, la questione di legittimita' costituzionale e' attuale e,
certamente, non meramente ipotetica (ordinanze n. 34 del 2016, nn.
269 e 193 del 2015; ordinanza n. 128 del 2015), ne' prematura
(ordinanze n. 176 del 2011, n. 26 del 2012, n. 161 del 2015), ne'
tantomeno tardiva, qual e' riferita a evenienze sostanziali o
processuali non ancora (o gia') verificatesi (sentenza n. 100 del
2015; ordinanza n. 162 del 2015). «Rilevante», dunque, e' la norma di
cui, come nel caso di specie, il giudice debba necessariamente fare
applicazione per decidere la controversia a lui sottoposta.
Sempre in punto di ammissibilita', si evidenzia che il tenore
letterale della disposizione assolve questo giudice rimettente
dall'onere di sperimentare l'interpretazione conforme in quanto
questo tentativo esegetico e' incompatibile con la divisata
inequivocabile lettera della disposizione. Infatti, codesto giudice
delle leggi ha piu' volte affermato che «l'onere di interpretazione
conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di
costituzionalita', allorche' il giudice rimettente sostenga, come nel
caso di specie, che il tenore letterale della disposizione non
consenta tale interpretazione» (da ultimo, le sentenze n. 110 del
2024, n. 55 del 2024, n. 4 del 2024; nello stesso senso, sentenze n.
202, n. 178, n. 104 del 2023, ed ex plurimis, sentenze n. 18 del
2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del 2020; ma si v. anche la
sentenza n. 253 del 2020, secondo cui: «l'interpretazione
adeguatrice, orientata a rendere conforme il dettato normativo a
Costituzione, ha pur sempre un insuperabile limite nel dato letterale
della disposizione»).
L'esigenza di rivolgersi a codesto giudice delle leggi e' ancor
piu' pressante nella soggetta materia, in quanto «l'affidabilita',
prevedibilita' e uniformita' dell'interpretazione delle norme
processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza
tra i cittadini e di giustizia del processo» (Cassazione civile,
Sezioni Unite, ordinanza, 6 novembre 2014, n. 23675 - rv. 632845).
5. Passando al merito della questione sollevata, in primo luogo,
si segnala il contrasto dell'art. 58, terzo comma, del decreto
legislativo n. 546 del 1992 con il canone della ragionevolezza di cui
all'art. 3, primo comma, della Costituzione.
Non ignora questo Collegio che, per costante giurisprudenza
costituzionale, in materia processuale compete al legislatore
un'ampia discrezionalita', il cui esercizio e' censurabile solo ove
decampi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio (ex
plurimis, sentenze n. 67 del 2023, n. 230 e n. 74 del 2022, n. 95 del
2020 e n. 155 del 2019).
Codesta Corte, gia' con la sentenza n. 89 del 1996, ha insegnato
che il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione
di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un
valore immanente dal quale l'ordinamento non puo' prescindere, ma
definisce l'essenza di un giudizio di relazione che, come tale,
assume un risalto necessariamente dinamico, di modo che il giudizio
di eguaglianza e' in se' un giudizio di ragionevolezza, vale a dire
un apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e la causa
normativa che la deve assistere e che va apprezzata con un
orientamento marcato alla concretezza, ossia tenendo conto degli
effetti applicativi della disciplina.
E, nel caso di specie, anche da un punto di vista pratico, si
reputa che la disposizione indubbiata esprima una scelta legislativa
arbitraria che ineluttabilmente perturba il canone dell'eguaglianza.
Dunque, senza indulgere in un inammissibile sindacato di
opportunita' o di plausibilita' della scelta legislativa, non puo'
non evidenziarsi che il tessuto normativo denunciato, costituito dal
terzo comma del piu' volte citato art. 58 siccome applicabile ratione
temporis, si connota per un'assenza di ratio intrinseca coerente a un
criterio di razionalita' pratica, che e' matrice dell'equita'
(sentenza n. 74 del 1992; ma v. anche sentenza n. 172 del 1996).
A ben vedere, il primo comma del nuovo art. 58 attribuisce al
giudice il potere di svolgere un giudizio di indispensabilita' della
documentazione depositata soltanto in secondo grado. E, per
indispensabilita', deve intendersi, secondo l'insegnamento gia'
elaborato dalla Corte di cassazione in relazione al previgente art.
345 del codice di procedura civile a seguito della novella portata
dalla legge n. 69 del 2009, una peculiare efficacia dei nuovi
elementi di prova, nel senso che si tratta di prove che appaiono
idonee a fornire un contributo essenziale all'accertamento della
verita' materiale, per essere dotate di un grado di decisivita' e
certezza tale che, di per se' sole, quindi anche a prescindere dal
loro collegamento con altri elementi di prova e con altre indagini,
conducano ad un «esito necessario» della controversia (Cassazione
civile, sentenza, 19 aprile 2006 n. 9120; Cassazione civile,
ordinanza, 26 luglio 2012, n. 13353; Cassazione civile, sentenza, 29
maggio 2013, n. 13432). Ora, su tali basi, deve ritenersi che sia al
legislatore precluso, per un verso, con il primo comma dell'art. 58
cit. consentire al giudice di svolgere tal tipo di giudizio di
indispensabilita' della documentazione prodotta in giudizio solo in
secondo grado e, poi, per altro verso, al terzo comma dell'art. 58,
impedire al medesimo giudice di compiere proprio siffatta attivita'
per una certa tipologia di atti, ontologicamente indispensabili
secondo l'anzidetta accezione (qual e', appunto, la documentazione
relativa alle notificazioni).
E' chiaro che il legislatore, nel novellare l'art. 58 del decreto
legislativo n. 546 del 1992, inserendo il denunciato terzo comma di
assoluto nuovo conio nel generale panorama processuale, e' incorso in
un'autoevidente contraddizione: priva il giudice del potere di
delibazione che il primo comma gli concede. Il che costituisce un
indice sintomatico di irragionevolezza e illogicita' intrinseca della
disposizione, che, peraltro, come in seguito esplicitato, si traduce
in un trattamento differenziato delle parti in lite privo di una
valida ragione giustificativa.
Altrimenti detto, deve reputarsi che il legislatore, sotto le
spoglie del divieto di deposito di siffatta documentazione, non puo'
compiere a monte egli stesso siffatto giudizio di indispensabilita',
reso, peraltro, in senso negativo in modo imperscrutabile, non
essendo stato osservato alcun criterio di razionalita' pratica
ispirato all'id quod plerumque accidit. Neanche ab ovo si comprende,
sotto tale profilo, la ratio della tassonomia espressa dal
legislatore nel delineare la categoria di documenti non depositabili,
i quali, al contrario, trovano il loro principale tratto comune
distintivo nella possibile decisivita' della loro tardiva produzione
nel determinare l'esito della lite.
6. Tale perimetrazione in negativo della potestas iudicandi, a
ben vedere, si sostanzia anche in un'illegittima intromissione del
legislatore in un ambito, quello della valutazione della
indispensabilita' del compendio istruttorio, riservato all'autorita'
giudiziaria. Si specifica che il legislatore ben puo' tipizzare il
valore probatorio di determinate prove, cosi' come avviene per le
prove legali. Del pari, puo' impedire l'acquisizione di alcuni
determinati mezzi di prova, anche in appello. Ma cio' che non gli e'
consentito e' enucleare una serie eterogenea di documentazione,
inibendo in relazione a essa - e non anche alla generalita' delle
prove precostituite - al giudice di appello l'esercizio di ogni
potere delibativo sul punto, senza alcuna ragionevole
giustificazione. Quanto precede sostanzia non solo la consumazione di
un vulnus alle funzioni attribuite al potere giudiziario dal comb.
disp. articoli 102, primo comma (che mutatis mutandis presidia da
intromissioni esterne anche la funzione giurisdizionale esercitata in
materia tributaria da quest'organo speciale di giurisdizione optimo
iure e non solo ai limitati fini del giudizio incidentale di
costituzionalita') - 111, primo comma, della Costituzione, ma norma
anche una menomazione del diritto di difesa di cui all'art. 24,
secondo comma, della Costituzione, qualificato dalla giurisprudenza
costituzionale come «principio supremo» dell'ordinamento
costituzionale (sentenze n. 18 del 2022, n. 238 del 2014, n. 232 del
1989 e n. 18 del 1982) e «inteso come diritto al giudizio e con esso
a quello alla prova»: v. sul punto la sentenza n. 41 del 2024, che, a
sua volta, richiama la sentenza n. 275 del 1990.
7. Accanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione e al
delineato contrasto con il comb. disp. di cui agli articoli 102,
primo comma, 111, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione,
e' registrabile anche un'antinomia dell'art. 58, terzo comma, del
decreto legislativo n. 546 del 1992 con l'art. 111, primo e secondo
comma, della Costituzione, secondo la declinazione, di recente,
offerta dalla sentenza n. 96 del 2024 per cui il «giusto processo»,
nel quale si attua la giurisdizione e si realizza il diritto
inviolabile di difesa, comporta necessariamente che esso «si svolga
nel contraddittorio tra le parti», nonche' - prescrive ulteriormente
l'art. 111, secondo comma, della Costituzione - «in condizioni di
parita', davanti a giudice terzo e imparziale».
Il contraddittorio e', invero, un momento fondamentale del
giudizio quale cardine della ricerca dialettica della verita'
processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle parti,
volta alla pronuncia di una decisione che sia il piu' possibile
«giusta».
La qui censurata opzione legislativa, invero, ostacola il giudice
nel suo compito (come insegnano autorevoli autori stranieri) di
colmare il gap fra law and society, irragionevolmente impedendogli di
muoversi verso l'orizzonte teleologico proprio di qualsiasi processo:
pervenire a una decisione possibilmente giusta. E a tal fine e'
auspicabile giungere al disvelamento, sempre nei limiti
dell'esigibile e della comprensibilmente natura finita della risorsa
giustizia, della verita' materiale.
Ne' il descritto sacrificio dell'esercizio della funzione
giurisdizionale e' giustificato dall'esigenza di assicurare piena
tutela al principio della ragionevole durata. Di la' che la
delibazione dell'indispensabilita' di tutta la documentazione versata
in atti non comporta un apprezzabile dispendio di energie processuali
e di tempo, va rimarcato che, come chiarito da autorevole dottrina,
«funzione cognitiva del processo, imparzialita' del giudice, diritto
di difesa, sono [ ... ] i primari valori di giustizia», rispetto ai
quali la «ragionevole durata svolge un ruolo sussidiario, come
condizione di efficienza», da non intendere in senso riduttivo, ma
resta fermo «un ordine logico, una cadenza nella definizione dei
valori». D'altronde, il principio di ragionevole durata - ha di
recente ribadito la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 67 del
2023) - e' leso soltanto da «norme procedurali che comportino una
dilatazione dei tempi del processo non sorretta da alcuna logica
esigenza». Senza considerare poi che la durata ragionevole del
processo, in caso di ipotetico ampliamento dei tempi di definizione
del giudizio in ragione della produzione dei documenti indicati
dall'art. 58, comma 3 potrebbe essere comunque assicurata da
specifiche disposizioni in tema di governo delle spese di lite.
8. Ma, ancora, l'art. 111, secondo comma, della Costituzione e'
violato la' dove si incrina il principio di eguaglianza fra le parti,
ravvisabile nel rilievo per cui situazioni omogenee sono disciplinate
in modo ingiustificatamente diverso (ex plurimis, sentenze n. 67 del
2023, n. 270 del 2022, n. 165 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del
2006, n. 340 e n. 136 del 2004).
Risulta, infatti evidente la violazione del principio della
parita' delle parti nel processo, che trova una chiara copertura
costituzionale nell'art. 111, primo e secondo comma, della
Costituzione e nell'art. 24, secondo comma, della Costituzione dal
momento che i loro poteri processuali in sede di gravame risultano
disomogenei: mentre il privato puo' produrre nuovi documenti, sia
pure negli attuali limiti fissati dall'art. 58, commi 1 e 2, la parte
pubblica non puo' produrre i documenti di cui al comma 3 in presenza
dei medesimi presupposti. Non puo' ignorarsi, infatti, che la
tipologia specifica dei documenti annoverati dal citato comma 3
dell'art. 58, per le caratteristiche generali del diritto e del
processo tributario e secondo una oggettiva regola di esperienza,
riguardi gli atti che rendono legittima la pretesa tributaria della
parte pubblica e, quindi, attenga all'attivita' difensiva che essa
ordinariamente svolge.
La produzione dei documenti allegati all'atto di appello (atti
interruttivi della prescrizione relativi alle cartelle innanzi
descritte) risulta indispensabile, ma non e' consentita dall'art. 58.
Avendo il contribuente impugnato la ripresa fiscale per la
prescrizione maturata, l'atto impugnato risulterebbe viziato dalla
mancata notifica degli atti interruttivi della prescrizione relativi
alle predette cartelle.
La giurisprudenza di legittimita' (Cassazione civile, Sezioni
Unite, sentenza, 25 luglio 2007, n. 16412), infatti, ha gia'
affermato che la correttezza del procedimento di formazione della
pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le
relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione,
a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei
destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi
ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta
sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel
caso di specie cartella di pagamento) costituisce vizio procedurale
che comporta la nullita' dell'atto consequenziale (nel caso di specie
avviso di mora) notificato e tale nullita' puo' essere fatta valere
dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice
vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto
all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile
soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la
notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente
anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la
pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice -i
merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sara'
censurabile in sede di legittimita' - interpretare la domanda
proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso
far valere la nullita' dell'atto consequenziale in base all'una o
all'altra opzione (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza
di merito la quale aveva ritenuto che la mancata notifica della
cartella di pagamento non determinasse la nullita' dell'avviso di
mora e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del
contribuente avverso l'avviso di mora)." (conf. Cassazione civile,
ordinanza, 18 gennaio 2018, n. 1144 (R- . 646699 - 01)
8.1. Gli atti di cui l'Agenzia delle entrate - Riscossione chiede
l'acquisizione risultano, pertanto, indispensabili ai fini del
decidere, ma non possono essere acquisiti, con evidente violazione
del principio della parita' delle armi. Infatti, non deve trascurarsi
che la stessa Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la
questione di legittimita' costituzionale collegata alla diversita'
dei poteri processuali delle parti nel rito tributario (art. 58)
civile (art. 345 del codice di procedura civile), con denunciata
violazione degli articoli 24 e 111, della Costituzione ha evidenziato
che alle parti del giudizio tributario sono riconosciuti poteri
identici, affermando, piu' nel dettaglio, che «nel merito, non e'
fondata la censura di disparita' di trattamento tra le parti del
giudizio, sostenuta sulla base del presunto "sbilanciamento a favore
di quella facultata a produrre per la prima volta in appello
documenti gia' in suo possesso nel grado anteriore". Sul punto e'
sufficiente rilevare che tale facolta' e' riconosciuta ad entrambe le
parti del giudizio, cosicche' non sussistono le ragioni del lamentato
"sbilanciamento"» (sentenza n. 199 del 2017).
Il comma 3 dell'art. 58 richiama poi il comma 6-bis dell'art. 14,
introdotto anch'esso dalla riforma del 2023, il quale dispone che «In
caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto
presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso
l'atto impugnato, il ricorso e' sempre proposto nei confronti di
entrambi i soggetti». Il litisconsorzio necessario previsto da tale
disposizione non rende ragionevole la diversita' di trattamento
rispetto alla parte privata, ove si consideri che una delle due parti
puo' restare contumace in quanto ciascuno dei litisconsorti necessari
di un giudizio ha una sua autonoma posizione processuale che non puo'
dipendere, quando al diritto di difesa, dalla diligenza processuale
dell'altro litisconsorte, anche se titolare di interessi analoghi.
8.2. Per quanto riguardo il caso di specie, tale disparita' di
trattamento e pregiudizio al diritto di agire e resistere in
giudizio, non trova una ragionevole giustificazione nella natura
della parte pubblica.
Il giudizio tributario, infatti, non e' piu' un mero giudizio di
natura demolitoria, imperniato sulla legittimita' e sulla sola
correttezza motivazionale dell'atto impugnato, ma compendia ampi
spazi di rilevanza del materiale probatorio circa la sussistenza del
debito tributario e della sua entita'.
A riguardo deve osservarsi che il comma 5-bis, dell'art. 7, del
decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto dall' art. 6 della
legge n. 130 del 2022, in coerenza con tale linea di tendenza prevede
che «[l]'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate
con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di
prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la
prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e'
comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e
puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria
sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa
impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al
contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando
non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti
impugnati». Ne consegue che, specie ove non operino le presunzioni
proprie del diritto tributario sostanziale (cui fa comunque indiretto
riferimento la norma citata - cfr. Cassazione ordinanza n. 2746 del
30 gennaio 2024), l'amministrazione e' tenuta a provare la sua
pretesa sostanziale non puo' disporre di poteri probatori piu'
limitati rispetto alla controparte.
9. Sia, infine, consentito rispettosamente rinnovare a codesta
Corte la segnalazione circa la particolare urgenza della questione
sollevata pendendo innanzi a questo giudice, come anche testimonia la
presente ordinanza, numerose cause involgenti il dubbio di
legittimita' costituzionale qui prospettato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza pubblica del 4 ottobre
2024, cosi' provvede:
visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e
la non manifesta infondatezza nei termini di cui in motivazione, la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma terzo,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come inserito
dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 220, (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) per
contrarieta' agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, 102,
primo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione;
sospende il giudizio a quo e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura
della Segreteria, alle parti e alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Il Presidente: Pusateri
Gli estensori: Serrao d'Aquino - Troncone