Reg. ord. n. 229 del 2025 pubbl. su G.U. del 03/12/2025 n. 49

Ordinanza del Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania  del 05/11/2024

Tra: Agenzia delle Entrate - Riscossione di Napoli  C/ Regione Campania, Comune di Pimonte, Comune di Agerola ed altri 4



Oggetto:

Processo tributario – Giudizio di appello davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado – Nuove prove in appello – Divieto di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’art. 14, comma 6-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 – Esclusione della valutazione del giudice sulla indispensabilità della documentazione prodotta in secondo grado – Irragionevolezza – Lesione delle funzioni attribuite al potere giudiziario – Lesione del diritto di difesa – Violazione dei principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità tra le parti – Incidenza, in relazione alla natura degli atti, sull’attività difensiva della parte pubblica.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 31/12/1992  Num. 546  Art. 58  Co. 3 introdotto dall'
decreto legislativo  del 30/12/2023  Num. 220  Art. 1  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 24    Co.
Costituzione   Art. 102    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 229 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 novembre 2024

Ordinanza del 5 novembre 2024 della Corte di giustizia tributaria  di
secondo grado della Campania sul ricorso proposto  da  Agenzia  delle
entrate - Riscossione di Napoli contro Regione Campania e altri . 
 
Processo tributario - Giudizio  di  appello  davanti  alla  corte  di
  giustizia tributaria di secondo grado - Nuove prove  in  appello  -
  Divieto di deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti
  di conferimento di potere rilevanti ai  fini  della  sottoscrizione
  degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero  degli  atti
  che ne costituiscono presupposto di legittimita' che possono essere
  prodotti in primo grado anche ai sensi dell'art. 14,  comma  6-bis,
  del d.lgs. n. 546 del 1992. 
- Decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul
  processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
  nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 58,  comma
  3, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera bb),  del  decreto
  legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni  in  materia  di
  contenzioso tributario). 


(GU n. 49 del 03-12-2025)

 
  LA CORTE  DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA 
                             Sezione 16 
 
    Riunita in udienza il  4  ottobre  2024  alle  ore  9,00  con  la
seguente composizione collegiale: 
        Pusateri Giuseppina, Presidente; 
        Troncone Fulvio, relatore; 
        Serrao D'Aquino Pasquale, giudice; 
    in data 14 ottobre 2024  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza
sull'appello n. 2040/2024 depositato il 22  marzo  2024  proposto  da
Agenzia delle entrate - Riscossione - Napoli - via  Grezar  n.  14  -
00100 Roma RM; 
    difeso da Claudia  Cimato  -  CMTCLD78A50F839Q  ed  elettivamente
domiciliato presso claudiacimato@avvocatinapoli.legalmail.it 
    contro: 
        Regione    Campania    elettivamente    domiciliato    presso
us01@pec.regione.campania.it 
        Agenzia delle entrate Direzione provinciale li  di  Napoli  -
elettivamente domiciliato presso dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it 
        Agenzia  delle  entrate  Centro  operativo   di   Pescara   -
elettivamente domiciliato presso cop.pescara@pce.agenziaentrate.it 
        Comune di Pimonte - Sede 80050  Pimonte  NA  -  elettivamente
domiciliato presso ragioneria.pimonte@asmepec.it 
        Comune di Agerola - Sede 80051  Agerola  NA  -  elettivamente
domiciliato presso protocollo.agerola@asmepec.it 
        Comune di Sant'Antonio Abate - Sede 80057 Sant'Antonio  Abate
NA         -         elettivamente         domiciliato         presso
tributi.santantonioabate@asmepec.it 
        A.  A.  difeso  da  Rosanna  Mascolo  -  MSCRNN80C45A509K  ed
elettivamente domiciliato presso rosanna.mascolo@forotorre.it 
        S.a.p. Na. Sistema  ambiente  Provincia  di  Napoli  S.p.a. -
06520871218 difeso da Lorenzo  Emilio  Fusco  -  FSCLNZ62E22F205S  ed
elettivamente                   domiciliato                    presso
lorenzofusco@avvocatinapoli.legalmail.it 
    Avente ad oggetto l'impugnazione di: 
        pronuncia  sentenza  n.  53212024  emessa  dalla   Corte   di
giustizia tributaria primo grado Napoli Sezione 3 e pubblicata  il  9
gennaio 2024; 
    Atti impositivi: 
        avviso iscrizione ipotecaria n. ... TARES: ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
        cartella di pagamento n. ... 
    a seguito di discussione  in  Camera  di  consiglio  e  visto  il
dispositivo n. 963/2024 depositato il 15 ottobre 2024; 
 
                     Elementi in fatto e diritto 
 
    1. Il sig. A. A. , con ricorso notificato  il  21  marzo  2023  e
costituzione in giudizio effettuata innanzi alla Corte  di  giustizia
tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 3, ha  proposto  ricorso
avverso: 
        la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria  n.  ...
emessa da: Agenzia delle entrate Riscossione; enti impositori:  vari;
con data di notifica dell'atto al ..., avente  a  oggetto  tributi  e
anni di imposta vari, per un importo complessivo, pari a euro ... 
    La comunicazione preventiva di  iscrizione  ipotecaria  comprende
numerose cartelle ed avvisi di accertamento impoesattivi per  pretese
di natura tributaria, qualche cartella relativa a contravvenzioni  al
codice  della  strada  e  numerosi  avvisi  di  addebito  di   natura
previdenziale, il tutto per complessivi euro ... 
    Parte ricorrente ha impugnato solamente n. 32 cartelle  e  avvisi
di accertamento impoesattivi, con addebiti di natura  tributaria  per
complessivi euro ... e ne ha chiesto l'annullamento  per  i  seguenti
motivi:  omessa  notifica  delle  cartelle   o   degli   accertamenti
impoesattivi con la conseguente decadenza e/o prescrizione. 
    Il 19 luglio 2023 si e' costituita la SAPNA  che  ha  addotto  di
aver operato quale concessionario solamente  per  il  ...  e  che  la
cartella di pagamento  e'  stata  emessa  a  seguito  dell'avviso  di
accertamento n. ... notificato il ... relativo a Tarsu del Comune  di
... per l'annualita' ...  e  che  tale  avviso  era  stato  preceduto
dall'avviso di pagamento n. ... notificato  il  ... Ha  allegato  a/r
relativa alla notifica dell'accertamento e ha chiesto il rigetto  del
ricorso. 
    Il 20 luglio 2023 si e' costituita l'ADER che ha  argomentato  di
aver comunicato, a mezzo pec del  ...,  l'accoglimento  parziale  del
ricorso annullando, in virtu' della legge n.  197/2022,  le  seguenti
cinque cartelle di pagamento: 
        ...; 
        ...; 
        ...; 
        ...; 
        ...; 
    Ha poi assunto che le doglianze attoree  riguardassero  attivita'
degli enti impositori e ha chiesto il rigetto del ricorso. 
    Il 28 luglio 2023 si e' costituita la  Regione  Campania  che  ha
eccepito  il  proprio  difetto  di  legittimazione  passiva  per   le
attivita' di riscossione, allegando a/r del 22 ottobre 2010 e del  25
ottobre 2010 ma non gli atti di accertamento e ha chiesto il  rigetto
del ricorso. 
    Il 4 ottobre 2023 si e'  costituito  il  Comune  di  Sant'Antonio
Abate  che  ha  assunto   di   aver   regolarmente   notificato   gli
accertamenti, si e' rimesso all'ADER per la verifica delle  procedure
di riscossione e ha chiesto il rigetto del ricorso. 
    2. La Corte di giustizia tributaria di primo grado, con  sentenza
n. 532 del 9 gennaio 2024, ha cosi' statuito:  «Dichiara  estinto  il
giudizio per cessata materia del contendere  per  la  parte  relativa
alle seguenti 5 cartelle: ...;  accoglie  il  ricorso  per  la  parte
relativa alle restanti 27 cartelle.  Spese  compensate»,  sulla  base
della seguente motivazione: «Il giudizio  va  in  parte  estinto  per
cessata materia del contendere e per la rimanente parte va accolto. 
    Preso atto dell'annullamento in sede di reclamo-mediazione  delle
cinque cartelle, il Collegio rileva la sussistenza  delle  condizioni
per dichiarare, relativamente a queste, l'estinzione del giudizio  ex
art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992. 
    Per  quanto  riguarda  la  cartella  n.  ...,  che  nell'atto  e'
riportata a pagina 15, ove e' indicata quale data di notifica  quella
del   ...,   quest'ultima   non   e'   provata,   pertanto,   essendo
l'accertamento notificato il ..., la cartella andava notificata entro
la fine del terzo anno da quello in cui  l'accertamento  e'  divenuto
definitivo, dunque entro il ..., quindi la pretesa risulta colpita da
prescrizione. 
    Per tutte le altre cartelle non e' stata depositata alcuna relata
di notifica, ragion per cui relativamente ad esse il ricorso non puo'
che essere accolto. 
    Il ricorso avverso  la  comunicazione  preventiva  di  iscrizione
ipotecaria va, dunque, accolto perla parte relativa  a  27  delle  32
cartelle impugnate e per le altre 5 il giudizio va dichiarato estinto
ex art. 46 del decreto legislativo n. 546/1992. 
    In considerazione dell'esito del giudizio  e  della  complessita'
della causa, relativa a ben  32  cartelle,  il  Collegio  dispone  la
compensazione delle spese di lite». 
    3. Ha proposto appello  l'Agenzia  delle  entrate -  Riscossione,
limitatamente alle cartelle nn. 
        ..., 
        ..., 
        ..., 
        ..., 
        ..., 
    oltre agli AVE di competenza dell'amministrazione finanziaria. 
    Ha depositato relata di notifica relativamente: 
        ... alla cartella di pagamento n. ... di un importo  pari  ad
euro ... notificata in data ... relativa a  tassa  rifiuti  dell'anno
..., ente creditore S.A.P. NA. per il Comune di ...; 
        ... alla cartella di pagamento n. ... di un importo  pari  ad
euro ... notificata in data ... relativa a  tassa  rifiuti  dell'anno
... ente creditore Comune di ...; 
        ... alla cartella di pagamento n. ... di un importo  pari  ad
euro ... notificata in data ... relativa a imposta  municipale  unica
dell'anno ... ente creditore Comune di .... 
    Ha depositato atti interruttivi della prescrizione relativi  alle
cartelle innanzi descritte. 
    In particolare: 
        in relazione alle cartelle ..., ha depositato agli atti:  AVI
... e AVI...; 
        in relazione alle cartelle nn. ...,  ... ha  depositato  agli
atti: AVI ..., AVI ... e AVI ...; 
        per le cartelle nn. ... e  ...  ha  depositato  ...,  nonche'
AVI... e AVI...; 
        per le cartelle nn. ... nonche' l'... n. ...,  ha  depositato
... e ...; 
        per le cartelle nn. ..., ...,  ... ha  esibito  e  depositato
...; 
        per la cartella n. ... ha esibito e depositato AVI ...; 
        per la cartella ... ha evidenziato che vale il  preavviso  di
iscrizione ipotecaria n. ... impugnata; 
        per l'AVE ... si e' riportato all'AVI ... e AVI  ...,  mentre
gli altri AVE vi sono gli avvisi esecutivi di accertamento Erario  n.
... e ... nonche' ilo  preavviso  di  iscrizione  ipotecaria  n.  ...
impugnata. 
    Parte appellante ha rimarcato che, con  la  esibizione  di  detta
documentazione, non puo' non ritenersi regolare l'attivita' svolta da
Ader e l'interruzione della prescrizione in quanto la  documentazione
prodotta dimostra la regolarita' degli adempimenti svolti. 
    In relazione, poi, alla esibizione solo in grado di  appello  dei
documenti innanzi enucleati, parte appellante ha evidenziato  che  la
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania Sezione
13, con sentenza n. 1649/2024 del 6 marzo 2024 ha evidenziato  che  :
«i documenti sono indispensabili ai fini della decisione in quanto da
essi si trae la prova della notifica degli atti presupposti di quello
impugnato e pertanto, anche in  considerazione  della  novita'  della
questione, non ancora adeguatamente analizzata dalla  giurisprudenza,
ritiene  questo  Collegio  di  ammettere  la  produzione  documentale
contestata... Ritiene questo Collegio che quei  documenti  sono  oggi
indispensabili ai fini della decisione in quanto da essi si  trae  la
prova della notifica della cartella  presupposta  all'atto  impugnato
(intimazione di pagamento). E pertanto, anche in considerazione della
novita' della questione  ritiene  questo  Collegio  di  ammettere  la
produzione documentale». 
    Si e' costituita la  S.A.P.N.A.  Sistema  ambiente  Provincia  di
Napoli S.p.a.,  chiedendo  di  riformare  la  sentenza  appellata  n.
532/824 del 9 gennaio 2024 e per  l'effetto  che  sia  dichiarata  la
legittimita' dei crediti di cui all'atto impugnato. 
    Essa ha chiarito di essere responsabile della riscossione per  il
Comune di Sant'Antonio Abate solo per  l'anno  ...,  mentre  per  gli
ulteriori anni la gestione e' del comune stesso. 
    La cartella di pagamento n. ..., notificata  il  ...  (avente  ad
oggetto TARSU anno ...,  Comune  di  Sant'Antonio  Abate),  e'  stata
emessa in seguito alla notifica dell'avviso di  accertamento  n.  ...
notificata il ..., relativo alla  tassa  rifiuti  solidi  urbani  del
Comune di Sant'Antonio Abate per l'annualita' ....  Tale  avviso,  e'
stato preceduto  da  avviso  di  pagamento  ...  notificato  il  ...,
riferito all'immobile sito  alla  via  ...,  con  destinazione  d'uso
abitazione, per una superficie pari a 80 mq. 
    Si e' costituito in giudizio il Comune di Agerola, al  solo  fine
di veder riconosciuto il proprio difetto  di  legittimazione  passiva
nel  presente  giudizio  e  conseguentemente  ottenere   la   propria
estromissione dal giudizio. 
    E' rimasta contumace la parte privata, ritualmente citata, giusta
la seguente relata: «Il  giorno  18  marzo  2024  alle  ore  15,30,50
(+0100) il messaggio "notificazione ai sensi della legge  n.  53  del
1994"  proveniente  da  claudiacimato@avvocatinapoli.legalmail.it  ed
indirizzato a rosanna.mascolo@forotorre.it e' stato consegnato  nella
casella     di      destinazione.      Identificativo      messaggio:
31EC8294.01A0289B.51F8DC7B.D8733378.posta-certificata@legalmail.it». 
    Sono rimaste contumaci le  restanti  parti,  benche'  ritualmente
citate (si v. inter alia le seguenti relate: Il giorno 18 marzo  2024
alle ore 15,47,23 (+0100) il messaggio «notificazione ai sensi  della
legge          n.          53/1994»          proveniente           da
claudiacimato@avvocatinapoli.legalmail.it    ed     indirizzato     a
danilaamore@pec.regione.campania.it e' stato consegnato nella casella
di          destinazione.          Identificativo          messaggio:
31C915CE.01A0EB66.52080860.8EFF8B65.posta-certificata@legalmail.it 
    Il giorno 18 marzo 2024 alle ore 15,30,48  (+0100)  il  messaggio
«notificazione ai sensi della legge n. 53 del  1994»  proveniente  da
«claudiacimato@   avvocatinapoli.legalmail.it»   ed   indirizzato   a
«dp.2napoli@pce.agenziaentrate.it» e' stato consegnato nella  casella
di          destinazione.          Identificativo          messaggio:
31EC8294.01A0289B.51F8DC7B. D8733378.posta-certificata@legalmail.it). 
    3. Questa Corte di giustizia tributaria ritiene rilevante, e  non
manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale
del vigente art. 58, comma terzo, del decreto legislativo n. 546  del
1992 per violazione degli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma,
102, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione. 
    3.1. L'art. 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992, nel testo
previgente, prevedeva  due  regole  distinte  per  l'acquisizione  in
appello di nuove prove. Per le prove costituende  disponeva  che  «Il
giudice d'appello non puo' disporre nuove prove,  salvo  che  non  le
ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di
non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per  causa
ad essa non imputabile.» Per le prove costituite,  invece,  disponeva
che «E' fatta  salva  la  facolta'  delle  parti  di  produrre  nuovi
documenti».  Secondo  il  diritto  vivente,  pertanto,   era   sempre
consentita la produzione nel giudizio di appello di nuovi  documenti,
in cio' derogando rispetto a quanto previsto dall'art. 345 del codice
di procedura civile nel  testo  vigente  in  seguito  alle  modifiche
operate dalla legge 18  giugno  2009,  n.  69  (Disposizioni  per  lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile). 
    3.2. L'articolo  in  questione,  tuttavia,  e'  stato  sostituito
dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 220, (Disposizioni in materia  di  contenzioso  tributario),
con effetto dal 4 gennaio 2024. 
    La disposizione trova applicazione anche ai giudizi in corso.  Il
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220 ha infatti disposto (con
l'art. 4, comma 2) che  «Le  disposizioni  del  presente  decreto  si
applicano ai giudizi instaurati, in primo e  in  secondo  grado,  con
ricorso  notificato  successivamente  al  1°  settembre  2024,  fatta
eccezione per quelle di cui all'art. 1, comma 1, lettere d), e),  f),
i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e  dd)  che  si
applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche'
in Cassazione, a  decorrere  dal  giorno  successivo  all'entrata  in
vigore del presente decreto». 
    Non ignora questa Corte la sentenza  n.  5476  del  23  settembre
2024, con cui altra Sezione di questo medesimo plesso giudiziario  ha
ritenuto di sposare un'interpretazione  costituzionalmente  orientata
volta a ritenere la non applicabilita'  immediata  e,  quindi,  anche
alla presente controversia (l'atto di appello e' stato notificato  il
18 marzo 2024 e depositato il 22 marzo  2024)  del  nuovo  testo  del
citato art. 58, decreto legislativo n. 546/1992, introdotto dall'art.
1, comma 1, lettera bb), decreto legislativo  n.  220/2023,  giacche'
dalla soluzione di  tale  problema  dipende  l'utilizzabilita'  della
documentazione depositata dall'Agenzia  delle  entrate -  Riscossione
unitamente all'atto di appello. 
    A tal fine la richiamata sentenza fa leva sull'assunta ambiguita'
del citato testo normativo nonche' sull'esigenza di  prestare  tutela
al  legittimo  affidamento  delle   parti,   principio   di   diretta
discendenza costituzionale e convenzionale. 
    Questo Collegio condivide interamente le  argomentazioni  offerte
riguardo alla necessita' di prestare tutela al legittimo  affidamento
circa  la  stabilita'  dell'assetto  delle  regole  processuali   che
disciplinano il contenzioso in atti. 
    Tuttavia, reputa che, se del caso, siffatta  interpretazione  non
possa  essere  adottata  dal  giudice  comune,  all'uopo  occorrendo,
comunque, un intervento da parte del giudice  delle  leggi.  Occorre,
infatti, tener conto di quelli che autorevole  dottrina  ha  definito
percorsi di «ri-accentramento» della giustizia costituzionale,  ossia
della  chiara   tendenza   della   nomofilachia   costituzionale   al
ri-accentramento, dopo decenni, invece, di «diffusione» del controllo
di costituzionalita'. 
    E, in tal senso, a parere del Collegio,  il  dato  normativo  non
offre margini di apprezzamento in punto di equivocita' letterale tali
da consentire a questo giudice di esercitare  il  proprio  potere  di
esegesi in luogo di quello oggettivamente di competenza  della  Corte
costituzionale: non a caso nessun commentatore  ha  posto  in  dubbio
l'immediata applicabilita' della citata disposizione  ai  contenziosi
instaurati in grado di appello successivamente alla  sua  entrata  in
vigore  (circa  i  limiti   dell'interpretazione   costituzionalmente
orientata, cfr. amplius infra al § 4). 
    D'altro canto, nessuna riserva di senso  avrebbe  il  riferimento
contenuto nella disposizione transitoria ai «giudizi  instaurati,  in
primo e in secondo grado, nonche'  in  Cassazione,  a  decorrere  dal
giorno successivo all'entrata in vigore  del  presente  decreto»,  in
luogo dell'utilizzo non equivoco di una disposizione  che  stabilisse
in modo chiaro ed esplicito l'applicabilita' di siffatta disposizione
solo ai giudizi instaurati in primo grado  dopo  la  sua  entrata  in
vigore. 
    Ne' per vero e' convincente il possibile  richiamo  all'art.  79,
comma primo, del decreto legislativo n. 546 del 1992.  Si  tratta  di
disposizione,  di  cui  la  riforma  normativa  in   delibazione   si
disinteressa  completamente.  Donde  il  suo  raggio  applicativo  va
circoscritto al contesto in cui e' stata emessa.  Essa,  e',  invero,
esclusivamente, volta a modulare l'entrata in  vigore  della  riforma
introdotta dal decreto legislativo n. 546 del 1992,  senza  poter  in
alcun modo essere richiamata al  fine  di  determinare  la  normativa
processuale effettivamente applicabile in questa sede.  Peraltro,  va
rammentato, su un piano generale, che  l'art.  12  prel.  del  codice
civile, nel prevedere che «nell'applicare la legge  non  si  puo'  ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese  dal  significato
proprio  delle  parole  secondo  la  connessione  di  esse,  e  dalla
intenzione del legislatore», colloca su un piano  di  equiordinazione
l'interpretazione letterale e quella basata sulla ratio legis (cosi',
propriamente, dovendo intendersi il  riferimento  all'intenzione  del
legislatore: v. gia' Cassazione n.  937  del  1975):  e  trattasi  di
indicazione  rilevantissima,  giacche'  permette  di  affermare  che,
quando  una  norma  si  presta  a  diverse   interpretazioni,   tutte
plausibili, dovere primario dell'interprete e' di ricorrere alla mens
legis per individuare l'interpretazione piu' corretta tra quelle  che
l'elasticita' del testo possa consentire (cosi'  gia'  Cassazione  n.
2454 del  1983),  essendo  riservate  al  legislatore  le  scelte  di
politica del diritto e dovendo il giudice solo darvi seguito mediante
la corretta interpretazione dell'enunciato legislativo (cfr.  in  tal
senso da ult. Cassazione S.U. n. 38596 del  2021):  cosi'  Cassazione
civile, sentenza, 24 ottobre 2022, n. 31344. Giova inoltre richiamare
Cassazione civile, sezioni unite,  sentenza,  9  settembre  2021,  n.
24413, secondo cui «la funzione assolta dalla  giurisprudenza  e'  di
natura  "dichiarativa",  giacche'  riferita   ad   una   preesistente
disposizione di legge, della quale e' volta a riconoscere l'esistenza
e  l'effettiva  portata,  con  esclusione  di   qualunque   efficacia
direttamente creativa», rimanendo altrettanto certo  che  l'attivita'
interpretativa, anche  se  non  consente  di  superare  i  limiti  di
tolleranza ed elasticita' dell'enunciato,  consiste  nel  compito  di
contribuire a determinare l'effettivo contenuto  della  disposizione,
tenendo conto della voluntas legis (Cassazione, Sez. Un., 3  dicembre
2021, n. 38361; Cassazione, Sez. Un.,  2  dicembre  2021,  n.  38135;
Cassazione, Sez. Un., 16 aprile 2021,  n.  10110),  alla  luce  e  in
applicazione dei principi generali  dell'ordinamento,  fissati  dalla
Costituzione, dalle Carte  sovranazionali  ed  internazionali  e  dal
complesso delle disposizioni che lo  compongono  (Cassazione  civile,
sezioni unite, ordinanza, 23 febbraio 2022, n. 5952). 
    E' dunque da ritenersi che l'intentio legis esplicitata dal  dato
letterale, colto nella sua scarna oggettivita', sia stata  unicamente
quella di derogare, col citato disposto, al  principio  tempus  regit
actum, volendosi cosi' solo impedire l'immediata applicabilita' della
novella anche ai  giudizi  di  appello  introdotti  prima  della  sua
entrata in vigore e ancora pendenti, in quanto non gia' definiti alla
data del 4 gennaio 2024 (e non  anche  di  postergare  l'applicazione
della novella a un indeterminato futuro prossimo, circoscrivendola ai
giudizi instaurati in primo grado dopo la  sua  entrata  in  vigore).
Infatti, come sottolineato sia dalla Corte costituzionale  (sent.  n.
13 del 2018) sia dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite (9  maggio
2016, nn. 9284  e  9285)  «la  presenza  di  un'esplicita  disciplina
transitoria priva di rilevanza esclusiva il riferimento  alla  natura
processuale  degli  atti  per  risolvere  le  questioni  di   diritto
intertemporale». In altri termini, a fronte di una chiara  disciplina
transitoria non puo' nemmeno porsi  la  questione  di  una  eventuale
violazione del principio  tempus  regit  processum,  poiche'  con  la
specifica disciplina transitoria e' il  legislatore  a  risolvere  ex
ante  il  problema  dell'applicabilita'   delle   norme   processuali
sopravvenute: in tal senso, Cassazione civile, sentenza, 19 settembre
2024, n. 25147. 
    Infine,  neanche  e'  probante   il   tema   del   litisconsorzio
obbligatorio con l'ente impositore, che potrebbe costituire argomento
per sostenere che, diversamente dal regime previgente,  e'  agevolata
la produzione dei documenti gia' nel giudizio di  primo  grado.  Tale
argomento non trova cittadinanza fattuale nel  presente  giudizio  e,
comunque, non giustifica una  differente,  rispetto  a  quanto  sopra
indicato, modulazione temporale dell'entrata in vigore della riforma,
ne' tantomeno attribuisce una completa ragionevolezza alla disparita'
tra  le  parti  del  giudizio  di  appello,  radicando  un'inibitoria
assoluta in sede di delibazione della documentazione sopraggiunta. 
    3.3. Pertanto, in linea con quanto gia' statuito con la ordinanza
n. 1658 del 7 luglio 2024, il nuovo testo dell'art. 58,  che  prevede
che «Non sono ammessi nuovi mezzi  di  prova  e  non  possono  essere
prodotti  nuovi  documenti,  salvo  che  il   collegio   li   ritenga
indispensabili ai fini della decisione  della  causa  ovvero  che  la
parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di
primo grado per causa ad  essa  non  imputabile.  2.  Possono  essere
proposti motivi aggiunti qualora  la  parte  venga  a  conoscenza  di
documenti, non prodotti dalle  altre  parti  nel  giudizio  di  primo
grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.  3.
Non e' mai consentito il deposito  delle  deleghe,  delle  procure  e
degli altri atti di conferimento di potere rilevanti  ai  fini  della
legittimita'  della  sottoscrizione  degli  atti,   delle   notifiche
dell'atto  impugnato  ovvero  degli   atti   che   ne   costituiscono
presupposto di legittimita' che  possono  essere  prodotti  in  primo
grado anche ai sensi dell'art.  14,  comma  6-bis»  e'  da  ritenersi
pienamente applicabile nel presente giudizio (e di medesimo avviso si
e' mostrata, giova evidenziarlo, l'ancor  piu'  recente  sentenza  n.
5321/08/2024 di questa Corte  di  giustizia  tributaria,  che,  senza
sollevare  incidente  di  costituzionalita',  ma  anche  senza   dare
ulteriore continuita' alla diversa descritta opzione ermeneutica,  ha
rigettato  l'appello  interposto  dall'Ufficio,   appunto   ritenendo
immediatamente applicabile l'operativita' del  predetto  art.  58  ai
giudizi instaurati in grado di appello dal 4 gennaio 2024). 
    Se il primo e il secondo comma dell'art. 58 ricalcano  in  parte,
l'attuale formulazione dell'art. 345 del codice di  procedura  civile
in tema di nuove prove in appello (mancando pero' nel codice di  rito
il riferimento ai documenti «indispensabili»), il comma  3  introduce
una  deroga   significativa,   relativamente   alla   produzione   di
determinate categorie di documenti. 
    Infatti, secondo il dato testuale, chiaramente  insuperabile  per
l'espressione utilizzata, di chiara deroga ai commi precedenti  («Non
e' mai consentito»), i documenti descritti  dal  comma  3,  anche  se
indispensabili per la decisione o anche ove la parte dimostri di  non
averli  potuti  produrre  in  primo  grado  per  causa  ad  essa  non
imputabile,  non  possono  mai  essere  depositati  nel  giudizio  di
appello. 
    Ne segue che, per  effetto  della  disposizione  ora  indubbiata,
questo  Collegio  non  puo'  in  alcun  modo  prendere  in  esame  la
documentazione  prodotta  dalla  parte  pubblica  avente  a   oggetto
«notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono
presupposto di legittimita'». In base al nuovo testo del citato  art.
58 detta documentazione, infatti,  e'  da  considerarsi  tamquam  non
esset. 
    Ora, poiche' la norma e' applicabile anche ai giudizi di  appello
in corso, in quanto instaurati dopo  il  4  gennaio  2024,  la  parte
pubblica si e' oggettivamente trovata privata, in modo  imprevisto  e
imprevedibile, di una facolta' processuale  di  posticipazione  delle
prove che aveva a disposizione  allorche'  e'  stato  incardinato  il
giudizio  e  ha  dovuto  elaborare  le  proprie  scelte  processuali.
Infatti,  secondo  il  diritto  vivente  consolidatosi   nel   regime
previgente, «nel processo tributario, le parti  possono  produrre  in
appello  nuovi  documenti,  anche  ove  gli  stessi   comportino   un
ampliamento della materia del  contendere  e  siano  preesistenti  al
giudizio di primo grado, purche' cio' avvenga, ai fini  del  rispetto
del principio del contraddittorio nei confronti  delle  altre  parti,
entro il  termine  di  decadenza  di  cui  all'art.  32  del  decreto
legislativo n. 546 del 1992" (cfr., tra le  innumerevoli,  Cassazione
n. 17164 del  2018).  Ancora:  "nel  processo  tributario,  ai  sensi
dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 546  del  1992,  la
parte  puo'  produrre  in  appello  prove   documentali,   anche   se
preesistenti al giudizio di primo grado e pure  se,  in  quest'ultimo
giudizio, era rimasta contumace" (cosi', ad es., Cassazione n.  17921
del 2021)»: cosi' Cassazione civile, ordinanza, 20 febbraio 2024,  n.
4510. 
    4. Proprio per tale ragione tale dettato  legislativo  presta  il
fianco a dubbi non manifestamente infondati di  costituzionalita'  in
riferimento a plurimi parametri costituzionali. 
    In punto  di  rilevanza,  valga  ribadire  che  la  questione  di
costituzionalita' riguarda una disposizione, il gia' richiamato testo
novellato dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 546 del 1992
applicabile nel presente giudizio e influente per la sua definizione.
Si precisa che,  stante  il  cennato  collegamento  con  il  presente
giudizio, la questione di legittimita' costituzionale e'  attuale  e,
certamente, non meramente ipotetica (ordinanze n. 34  del  2016,  nn.
269 e 193 del  2015;  ordinanza  n.  128  del  2015),  ne'  prematura
(ordinanze n. 176 del 2011, n. 26 del 2012, n.  161  del  2015),  ne'
tantomeno  tardiva,  qual  e'  riferita  a  evenienze  sostanziali  o
processuali non ancora (o gia') verificatesi  (sentenza  n.  100  del
2015; ordinanza n. 162 del 2015). «Rilevante», dunque, e' la norma di
cui, come nel caso di specie, il giudice debba  necessariamente  fare
applicazione per decidere la controversia a lui sottoposta. 
    Sempre in punto di ammissibilita', si  evidenzia  che  il  tenore
letterale  della  disposizione  assolve  questo  giudice   rimettente
dall'onere  di  sperimentare  l'interpretazione  conforme  in  quanto
questo  tentativo  esegetico  e'  incompatibile   con   la   divisata
inequivocabile lettera della disposizione. Infatti,  codesto  giudice
delle leggi ha piu' volte affermato che «l'onere  di  interpretazione
conforme  viene   meno,   lasciando   il   passo   all'incidente   di
costituzionalita', allorche' il giudice rimettente sostenga, come nel
caso di specie,  che  il  tenore  letterale  della  disposizione  non
consenta tale interpretazione» (da ultimo, le  sentenze  n.  110  del
2024, n. 55 del 2024, n. 4 del 2024; nello stesso senso, sentenze  n.
202, n. 178, n. 104 del 2023, ed ex  plurimis,  sentenze  n.  18  del
2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del  2020;  ma  si  v.  anche  la
sentenza  n.  253   del   2020,   secondo   cui:   «l'interpretazione
adeguatrice, orientata a rendere  conforme  il  dettato  normativo  a
Costituzione, ha pur sempre un insuperabile limite nel dato letterale
della disposizione»). 
    L'esigenza di rivolgersi a codesto giudice delle leggi  e'  ancor
piu' pressante nella soggetta materia,  in  quanto  «l'affidabilita',
prevedibilita'  e  uniformita'   dell'interpretazione   delle   norme
processuali costituisce imprescindibile  presupposto  di  uguaglianza
tra i cittadini e di  giustizia  del  processo»  (Cassazione  civile,
Sezioni Unite, ordinanza, 6 novembre 2014, n. 23675 - rv. 632845). 
    5. Passando al merito della questione sollevata, in primo  luogo,
si segnala il  contrasto  dell'art.  58,  terzo  comma,  del  decreto
legislativo n. 546 del 1992 con il canone della ragionevolezza di cui
all'art. 3, primo comma, della Costituzione. 
    Non ignora  questo  Collegio  che,  per  costante  giurisprudenza
costituzionale,  in  materia  processuale  compete   al   legislatore
un'ampia discrezionalita', il cui esercizio e' censurabile  solo  ove
decampi  nella  manifesta  irragionevolezza   o   nell'arbitrio   (ex
plurimis, sentenze n. 67 del 2023, n. 230 e n. 74 del 2022, n. 95 del
2020 e n. 155 del 2019). 
    Codesta Corte, gia' con la sentenza n. 89 del 1996, ha  insegnato
che il parametro della eguaglianza non esprime la concettualizzazione
di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione  di  un
valore immanente dal quale l'ordinamento  non  puo'  prescindere,  ma
definisce l'essenza di un  giudizio  di  relazione  che,  come  tale,
assume un risalto necessariamente dinamico, di modo che  il  giudizio
di eguaglianza e' in se' un giudizio di ragionevolezza, vale  a  dire
un apprezzamento di conformita' tra la regola introdotta e  la  causa
normativa  che  la  deve  assistere  e  che  va  apprezzata  con   un
orientamento marcato alla  concretezza,  ossia  tenendo  conto  degli
effetti applicativi della disciplina. 
    E, nel caso di specie, anche da un punto  di  vista  pratico,  si
reputa che la disposizione indubbiata esprima una scelta  legislativa
arbitraria che ineluttabilmente perturba il canone dell'eguaglianza. 
    Dunque,  senza  indulgere  in  un  inammissibile   sindacato   di
opportunita' o di plausibilita' della scelta  legislativa,  non  puo'
non evidenziarsi che il tessuto normativo denunciato, costituito  dal
terzo comma del piu' volte citato art. 58 siccome applicabile ratione
temporis, si connota per un'assenza di ratio intrinseca coerente a un
criterio  di  razionalita'  pratica,  che  e'  matrice   dell'equita'
(sentenza n. 74 del 1992; ma v. anche sentenza n. 172 del 1996). 
    A ben vedere, il primo comma del nuovo  art.  58  attribuisce  al
giudice il potere di svolgere un giudizio di indispensabilita'  della
documentazione  depositata  soltanto  in  secondo   grado.   E,   per
indispensabilita',  deve  intendersi,  secondo  l'insegnamento   gia'
elaborato dalla Corte di cassazione in relazione al  previgente  art.
345 del codice di procedura civile a seguito  della  novella  portata
dalla legge n.  69  del  2009,  una  peculiare  efficacia  dei  nuovi
elementi di prova, nel senso che si  tratta  di  prove  che  appaiono
idonee a fornire  un  contributo  essenziale  all'accertamento  della
verita' materiale, per essere dotate di un  grado  di  decisivita'  e
certezza tale che, di per se' sole, quindi anche  a  prescindere  dal
loro collegamento con altri elementi di prova e con  altre  indagini,
conducano ad un «esito  necessario»  della  controversia  (Cassazione
civile,  sentenza,  19  aprile  2006  n.  9120;  Cassazione   civile,
ordinanza, 26 luglio 2012, n. 13353; Cassazione civile, sentenza,  29
maggio 2013, n. 13432). Ora, su tali basi, deve ritenersi che sia  al
legislatore precluso, per un verso, con il primo comma  dell'art.  58
cit. consentire al giudice  di  svolgere  tal  tipo  di  giudizio  di
indispensabilita' della documentazione prodotta in giudizio  solo  in
secondo grado e, poi, per altro verso, al terzo comma  dell'art.  58,
impedire al medesimo giudice di compiere proprio  siffatta  attivita'
per una  certa  tipologia  di  atti,  ontologicamente  indispensabili
secondo l'anzidetta accezione (qual e',  appunto,  la  documentazione
relativa alle notificazioni). 
    E' chiaro che il legislatore, nel novellare l'art. 58 del decreto
legislativo n. 546 del 1992, inserendo il denunciato terzo  comma  di
assoluto nuovo conio nel generale panorama processuale, e' incorso in
un'autoevidente  contraddizione:  priva  il  giudice  del  potere  di
delibazione che il primo comma gli concede.  Il  che  costituisce  un
indice sintomatico di irragionevolezza e illogicita' intrinseca della
disposizione, che, peraltro, come in seguito esplicitato, si  traduce
in un trattamento differenziato delle parti  in  lite  privo  di  una
valida ragione giustificativa. 
    Altrimenti detto, deve reputarsi che  il  legislatore,  sotto  le
spoglie del divieto di deposito di siffatta documentazione, non  puo'
compiere a monte egli stesso siffatto giudizio di  indispensabilita',
reso, peraltro,  in  senso  negativo  in  modo  imperscrutabile,  non
essendo  stato  osservato  alcun  criterio  di  razionalita'  pratica
ispirato all'id quod plerumque accidit. Neanche ab ovo si  comprende,
sotto  tale  profilo,  la  ratio  della   tassonomia   espressa   dal
legislatore nel delineare la categoria di documenti non depositabili,
i quali, al contrario,  trovano  il  loro  principale  tratto  comune
distintivo nella possibile decisivita' della loro tardiva  produzione
nel determinare l'esito della lite. 
    6. Tale perimetrazione in negativo della  potestas  iudicandi,  a
ben vedere, si sostanzia anche in  un'illegittima  intromissione  del
legislatore  in   un   ambito,   quello   della   valutazione   della
indispensabilita' del compendio istruttorio, riservato  all'autorita'
giudiziaria. Si specifica che il legislatore ben  puo'  tipizzare  il
valore probatorio di determinate prove, cosi'  come  avviene  per  le
prove legali.  Del  pari,  puo'  impedire  l'acquisizione  di  alcuni
determinati mezzi di prova, anche in appello. Ma cio' che non gli  e'
consentito e'  enucleare  una  serie  eterogenea  di  documentazione,
inibendo in relazione a essa - e non  anche  alla  generalita'  delle
prove precostituite - al  giudice  di  appello  l'esercizio  di  ogni
potere   delibativo   sul    punto,    senza    alcuna    ragionevole
giustificazione. Quanto precede sostanzia non solo la consumazione di
un vulnus alle funzioni attribuite al potere  giudiziario  dal  comb.
disp. articoli 102, primo comma (che  mutatis  mutandis  presidia  da
intromissioni esterne anche la funzione giurisdizionale esercitata in
materia tributaria da quest'organo speciale di  giurisdizione  optimo
iure e  non  solo  ai  limitati  fini  del  giudizio  incidentale  di
costituzionalita') - 111, primo comma, della Costituzione,  ma  norma
anche una menomazione del diritto  di  difesa  di  cui  all'art.  24,
secondo comma, della Costituzione, qualificato  dalla  giurisprudenza
costituzionale    come    «principio    supremo»     dell'ordinamento
costituzionale (sentenze n. 18 del 2022, n. 238 del 2014, n. 232  del
1989 e n. 18 del 1982) e «inteso come diritto al giudizio e con  esso
a quello alla prova»: v. sul punto la sentenza n. 41 del 2024, che, a
sua volta, richiama la sentenza n. 275 del 1990. 
    7. Accanto alla violazione dell'art. 3 della  Costituzione  e  al
delineato contrasto con il comb. disp.  di  cui  agli  articoli  102,
primo comma, 111, primo comma, 24, secondo comma, della Costituzione,
e' registrabile anche un'antinomia dell'art.  58,  terzo  comma,  del
decreto legislativo n. 546 del 1992 con l'art. 111, primo  e  secondo
comma, della  Costituzione,  secondo  la  declinazione,  di  recente,
offerta dalla sentenza n. 96 del 2024 per cui il  «giusto  processo»,
nel quale  si  attua  la  giurisdizione  e  si  realizza  il  diritto
inviolabile di difesa, comporta necessariamente che esso  «si  svolga
nel contraddittorio tra le parti», nonche' - prescrive  ulteriormente
l'art. 111, secondo comma, della Costituzione  -  «in  condizioni  di
parita', davanti a giudice terzo e imparziale». 
    Il  contraddittorio  e',  invero,  un  momento  fondamentale  del
giudizio  quale  cardine  della  ricerca  dialettica  della   verita'
processuale, condotta dal giudice con la collaborazione delle  parti,
volta alla pronuncia di una  decisione  che  sia  il  piu'  possibile
«giusta». 
    La qui censurata opzione legislativa, invero, ostacola il giudice
nel suo compito  (come  insegnano  autorevoli  autori  stranieri)  di
colmare il gap fra law and society, irragionevolmente impedendogli di
muoversi verso l'orizzonte teleologico proprio di qualsiasi processo:
pervenire a una decisione possibilmente  giusta.  E  a  tal  fine  e'
auspicabile   giungere   al   disvelamento,   sempre    nei    limiti
dell'esigibile e della comprensibilmente natura finita della  risorsa
giustizia, della verita' materiale. 
    Ne'  il  descritto  sacrificio  dell'esercizio   della   funzione
giurisdizionale e' giustificato  dall'esigenza  di  assicurare  piena
tutela  al  principio  della  ragionevole  durata.  Di  la'  che   la
delibazione dell'indispensabilita' di tutta la documentazione versata
in atti non comporta un apprezzabile dispendio di energie processuali
e di tempo, va rimarcato che, come chiarito da  autorevole  dottrina,
«funzione cognitiva del processo, imparzialita' del giudice,  diritto
di difesa, sono [ ... ] i primari valori di giustizia»,  rispetto  ai
quali la  «ragionevole  durata  svolge  un  ruolo  sussidiario,  come
condizione di efficienza», da non intendere in  senso  riduttivo,  ma
resta fermo «un ordine logico,  una  cadenza  nella  definizione  dei
valori». D'altronde, il principio  di  ragionevole  durata  -  ha  di
recente ribadito la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 67 del
2023) - e' leso soltanto da «norme  procedurali  che  comportino  una
dilatazione dei tempi del processo  non  sorretta  da  alcuna  logica
esigenza». Senza  considerare  poi  che  la  durata  ragionevole  del
processo, in caso di ipotetico ampliamento dei tempi  di  definizione
del giudizio in  ragione  della  produzione  dei  documenti  indicati
dall'art.  58,  comma  3  potrebbe  essere  comunque  assicurata   da
specifiche disposizioni in tema di governo delle spese di lite. 
    8. Ma, ancora, l'art. 111, secondo comma, della  Costituzione  e'
violato la' dove si incrina il principio di eguaglianza fra le parti,
ravvisabile nel rilievo per cui situazioni omogenee sono disciplinate
in modo ingiustificatamente diverso (ex plurimis, sentenze n. 67  del
2023, n. 270 del 2022, n. 165 del 2020, n. 155 del 2014, n.  108  del
2006, n. 340 e n. 136 del 2004). 
    Risulta, infatti  evidente  la  violazione  del  principio  della
parita' delle parti nel processo,  che  trova  una  chiara  copertura
costituzionale  nell'art.  111,  primo   e   secondo   comma,   della
Costituzione e nell'art. 24, secondo comma,  della  Costituzione  dal
momento che i loro poteri processuali in sede  di  gravame  risultano
disomogenei: mentre il privato puo'  produrre  nuovi  documenti,  sia
pure negli attuali limiti fissati dall'art. 58, commi 1 e 2, la parte
pubblica non puo' produrre i documenti di cui al comma 3 in  presenza
dei  medesimi  presupposti.  Non  puo'  ignorarsi,  infatti,  che  la
tipologia specifica dei  documenti  annoverati  dal  citato  comma  3
dell'art. 58, per le  caratteristiche  generali  del  diritto  e  del
processo tributario e secondo una  oggettiva  regola  di  esperienza,
riguardi gli atti che rendono legittima la pretesa  tributaria  della
parte pubblica e, quindi, attenga all'attivita'  difensiva  che  essa
ordinariamente svolge. 
    La produzione dei documenti allegati all'atto  di  appello  (atti
interruttivi  della  prescrizione  relativi  alle  cartelle   innanzi
descritte) risulta indispensabile, ma non e' consentita dall'art. 58. 
    Avendo il  contribuente  impugnato  la  ripresa  fiscale  per  la
prescrizione maturata, l'atto impugnato  risulterebbe  viziato  dalla
mancata notifica degli atti interruttivi della prescrizione  relativi
alle predette cartelle. 
    La giurisprudenza di  legittimita'  (Cassazione  civile,  Sezioni
Unite,  sentenza,  25  luglio  2007,  n.  16412),  infatti,  ha  gia'
affermato che la correttezza del  procedimento  di  formazione  della
pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza
ordinata  secondo  una  progressione  di  determinati  atti,  con  le
relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica  funzione,
a  farla  emergere  e  a  portarla  nella  sfera  di  conoscenza  dei
destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi
ultimi un efficace esercizio del diritto di  difesa.  Nella  predetta
sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto (nel
caso di specie cartella di pagamento) costituisce  vizio  procedurale
che comporta la nullita' dell'atto consequenziale (nel caso di specie
avviso di mora) notificato e tale nullita' puo' essere  fatta  valere
dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice
vizio,  l'atto  consequenziale  notificatogli  -  rimanendo   esposto
all'eventuale successiva  azione  dell'amministrazione,  esercitabile
soltanto se siano ancora aperti  i  termini  per  l'emanazione  e  la
notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare  cumulativamente
anche quest'ultimo (non notificato) per  contestare  radicalmente  la
pretesa tributaria: con la  conseguenza  che  spetta  al  giudice  -i
merito - la  cui  valutazione  se  congruamente  motivata  non  sara'
censurabile  in  sede  di  legittimita' -  interpretare  la   domanda
proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia  inteso
far valere la nullita' dell'atto consequenziale  in  base  all'una  o
all'altra opzione (nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza
di merito la quale aveva  ritenuto  che  la  mancata  notifica  della
cartella di pagamento non determinasse  la  nullita'  dell'avviso  di
mora e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo  del
contribuente avverso l'avviso di mora)."  (conf.  Cassazione  civile,
ordinanza, 18 gennaio 2018, n. 1144 (R- . 646699 - 01) 
    8.1. Gli atti di cui l'Agenzia delle entrate - Riscossione chiede
l'acquisizione  risultano,  pertanto,  indispensabili  ai  fini   del
decidere, ma non possono essere acquisiti,  con  evidente  violazione
del principio della parita' delle armi. Infatti, non deve trascurarsi
che la stessa Corte costituzionale, nel  dichiarare  non  fondata  la
questione di legittimita' costituzionale  collegata  alla  diversita'
dei poteri processuali delle parti  nel  rito  tributario  (art.  58)
civile (art. 345 del codice  di  procedura  civile),  con  denunciata
violazione degli articoli 24 e 111, della Costituzione ha evidenziato
che alle parti  del  giudizio  tributario  sono  riconosciuti  poteri
identici, affermando, piu' nel dettaglio, che  «nel  merito,  non  e'
fondata la censura di disparita' di  trattamento  tra  le  parti  del
giudizio, sostenuta sulla base del presunto "sbilanciamento a  favore
di quella  facultata  a  produrre  per  la  prima  volta  in  appello
documenti gia' in suo possesso nel grado  anteriore".  Sul  punto  e'
sufficiente rilevare che tale facolta' e' riconosciuta ad entrambe le
parti del giudizio, cosicche' non sussistono le ragioni del lamentato
"sbilanciamento"» (sentenza n. 199 del 2017). 
    Il comma 3 dell'art. 58 richiama poi il comma 6-bis dell'art. 14,
introdotto anch'esso dalla riforma del 2023, il quale dispone che «In
caso di vizi della notificazione eccepiti nei  riguardi  di  un  atto
presupposto emesso da un soggetto diverso da  quello  che  ha  emesso
l'atto impugnato, il ricorso e'  sempre  proposto  nei  confronti  di
entrambi i soggetti». Il litisconsorzio necessario previsto  da  tale
disposizione non  rende  ragionevole  la  diversita'  di  trattamento
rispetto alla parte privata, ove si consideri che una delle due parti
puo' restare contumace in quanto ciascuno dei litisconsorti necessari
di un giudizio ha una sua autonoma posizione processuale che non puo'
dipendere, quando al diritto di difesa, dalla  diligenza  processuale
dell'altro litisconsorte, anche se titolare di interessi analoghi. 
    8.2. Per quanto riguardo il caso di specie,  tale  disparita'  di
trattamento  e  pregiudizio  al  diritto  di  agire  e  resistere  in
giudizio, non trova  una  ragionevole  giustificazione  nella  natura
della parte pubblica. 
    Il giudizio tributario, infatti, non e' piu' un mero giudizio  di
natura  demolitoria,  imperniato  sulla  legittimita'  e  sulla  sola
correttezza motivazionale  dell'atto  impugnato,  ma  compendia  ampi
spazi di rilevanza del materiale probatorio circa la sussistenza  del
debito tributario e della sua entita'. 
    A riguardo deve osservarsi che il comma 5-bis, dell'art.  7,  del
decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotto dall'  art.  6  della
legge n. 130 del 2022, in coerenza con tale linea di tendenza prevede
che «[l]'amministrazione prova in giudizio le  violazioni  contestate
con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di
prova che emergono nel giudizio e annulla  l'atto  impositivo  se  la
prova della sua  fondatezza  manca  o  e'  contraddittoria  o  se  e'
comunque  insufficiente  a  dimostrare,  in  modo  circostanziato   e
puntuale,  comunque  in  coerenza   con   la   normativa   tributaria
sostanziale, le ragioni  oggettive  su  cui  si  fondano  la  pretesa
impositiva  e  l'irrogazione  delle  sanzioni.  Spetta  comunque   al
contribuente fornire le ragioni della richiesta di  rimborso,  quando
non sia conseguente al pagamento di  somme  oggetto  di  accertamenti
impugnati». Ne consegue che, specie ove non  operino  le  presunzioni
proprie del diritto tributario sostanziale (cui fa comunque indiretto
riferimento la norma citata - cfr. Cassazione ordinanza n.  2746  del
30 gennaio 2024),  l'amministrazione  e'  tenuta  a  provare  la  sua
pretesa sostanziale  non  puo'  disporre  di  poteri  probatori  piu'
limitati rispetto alla controparte. 
    9. Sia, infine, consentito rispettosamente  rinnovare  a  codesta
Corte la segnalazione circa la particolare  urgenza  della  questione
sollevata pendendo innanzi a questo giudice, come anche testimonia la
presente  ordinanza,  numerose  cause   involgenti   il   dubbio   di
legittimita' costituzionale qui prospettato.  

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza pubblica del  4  ottobre
2024, cosi' provvede: 
        visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
        rimette alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e
la non manifesta infondatezza nei termini di cui in  motivazione,  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58,  comma  terzo,
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546  (Disposizioni  sul
processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991,  n.  413),  come  inserito
dall'art. 1, comma 1, lettera bb) del decreto legislativo 30 dicembre
2023, n. 220, (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) per
contrarieta' agli articoli 3, primo comma, 24,  secondo  comma,  102,
primo comma, 111, primo e secondo comma, della Costituzione; 
        sospende il giudizio a quo e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale; 
        dispone che la presente  ordinanza  sia  notificata,  a  cura
della Segreteria, alle parti e  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. 
 
                       Il Presidente: Pusateri 
 
 
                            Gli estensori: Serrao d'Aquino - Troncone