Reg. ord. n. 234 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/12/2025 n. 50

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 20/10/2025

Tra: CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro Lombardia, APN - Avvocati per niente onlus, ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione ed altri 1  C/ Ministero della giustizia



Oggetto:

Straniero – Professioni – Albi – Professioni pedagogiche ed educative – Condizioni per l’iscrizione all’albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici – Previsione che richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai fini dell’iscrizione ai predetti albi, la sussistenza della condizione di reciprocità – Contrasto con il principio di eguaglianza – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea – Irragionevolezza intrinseca della previsione introduttiva di una differenziazione tra cittadini italiani e stranieri estranea ai profili della formazione, professionalità o deontologia del pedagogista o educatore socio-pedagogico – Disparità di trattamento tra gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori professionali socio-sanitari per i quali, nel caso di cittadini stranieri, non è richiesta la condizione di reciprocità – Lesione del diritto al lavoro – Inosservanza dei vincoli derivanti dalla normativa sovranazionale e dagli obblighi internazionali con riferimento alla condizione giuridica dello straniero.

Norme impugnate:

legge  del 15/04/2024  Num. 55  Art. 7  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art.   Co.
Costituzione   Art. 10    Co.
Costituzione   Art. 35    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione OIL n. 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 24/06/1975    Art. 10 
legge del 10/04/1981 
direttiva CE del 25/11/2003    Art. 11 
direttiva UE del 28/06/2018 
direttiva UE del 28/06/2018 
direttiva UE del 28/06/2018    Art.


Udienza Pubblica del 15 aprile 2026  rel. SCIARRONE ALIBRANDI


Testo dell'ordinanza

                        N. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2025

Ordinanza  del  20  ottobre  2025  del  Tribunale   di   Milano   nel
procedimento  civile  promosso  da  CGIL  -  Confederazione  generale
italiana  del  lavoro  Lombardia  e  altri  contro  Ministero   della
giustizia. 
 
Straniero - Professioni - Albi - Professioni pedagogiche ed educative
  - Condizioni per l'iscrizione  all'albo  dei  pedagogisti  e  degli
  educatori professionali socio-pedagogici - Previsione che  richiede
  al  cittadino  straniero   regolarmente   soggiornante,   ai   fini
  dell'iscrizione ai predetti albi, la sussistenza  della  condizione
  di reciprocita'. 
- Legge 15 aprile 2024, n. 55 (Disposizioni in materia di ordinamento
  delle  professioni  pedagogiche  ed  educative  e  istituzione  dei
  relativi albi professionali), art. 7, comma 1, lettera a). 


(GU n. 50 del 10-12-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
                           sezione lavoro 
 
    Il Giudice dott. Antonio Lombardi, a scioglimento della formulata
riserva, ha pronunciato la seguente ordinanza ex art.  23,  comma  2,
legge n. 87/1953, nel  procedimento  ex  art.  281-decies  codice  di
procedura civile e art. 28 decreto legislativo  n.  150/2011  (azione
civile contro la discriminazione) pendente tra: 
        CGIL  -  Confederazione  generale  italiana  del   lavoro   -
Lombardia, APN - Avvocati per niente ONLUS, ASGI -  Associazione  per
gli studi  giuridici  sull'immigrazione,  NAGA  -  Organizzazione  di
volontariato per l'assistenza socio-sanitaria  e  per  i  diritti  di
cittadini stranieri, Rom  e  Sinti;  ricorrenti  con  l'avv.  Alberto
Guariso e l'avv. Livio Neri; 
        Contro il Ministero della giustizia, in persona del  Ministro
pro tempore; resistente con l'Avvocatura distrettuale dello Stato. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con ricorso ex art. 281-decies codice di procedura civile e  art.
28 decreto legislativo n. 150/2011 i ricorrenti CGIL - Confederazione
generale italiana del lavoro - Lombardia, APN - Avvocati  per  niente
ONLUS, ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione,
NAGA   -   Organizzazione   di    volontariato    per    l'assistenza
socio-sanitaria e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e  Sinti,
hanno convenuto in  giudizio  dinanzi  al  Tribunale  di  Milano,  in
funzione di Giudice del lavoro,  il  Ministero  della  giustizia,  in
persona del Ministro pro tempore. 
    Le parti ricorrenti hanno rappresentato: 
        che  fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  n.  55/2024
l'esercizio   delle   professioni    di    educatore    professionale
socio-pedagogico  e  di  pedagogista  era  regolato  dalla  legge  n.
205/2017, che, all'art. 1, commi  595  e  596,  aveva  introdotto  il
requisito della laurea magistrale (L19 per l'educatore  professionale
socio-pedagogico, LM-50, LM-57,  LM-85,  LM-93  per  il  pedagogista,
L/SNT2 per l'educatore professionale socio-sanitario); 
        che la disciplina  previgente  non  prevedeva  requisiti  che
avessero un collegamento con lo status civitatis dei candidati; 
        che la legge n. 55/2024, recante «Disposizioni in materia  di
ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e  istituzione
dei relativi albi professionali», ha precisato i requisiti di accesso
a tali professioni come segue: «per l'esercizio della professione  di
pedagogista e'  necessaria  l'iscrizione  nell'albo  dei  pedagogisti
dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito  ai
sensi del comma 1 dell'art. 5, previo  conseguimento  del  titolo  di
studio e accertamento delle competenze professionali acquisite con il
tirocinio previsto dal corso di studio» (art.  2,  comma  3)  e  «per
esercitare  la  professione  di  educatore  socio-pedagogico   e   di
educatore nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonche' all'art. 1, commi da 594 a
599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:  (...)  c)
l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici
dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito  ai
sensi del comma 2 dell'art. 5» (art. 4, comma 1, lettera c); 
        che, pertanto, per effetto di  tali  disposizioni  normative,
l'educatore e il pedagogista, pur in possesso di  titoli  abilitanti,
non possono piu' esercitare la professione se non iscritti all'albo; 
        che, nell'indicare i requisiti generali  di  iscrizione  agli
albi, l'art. 7, comma 1, lettera  a),  legge  n.  55/2024,  indica  i
seguenti:  «essere  cittadino  italiano  o  di   uno   stato   membro
dell'Unione europea  o  di  uno  Stato  rispetto  al  quale  vige  la
condizione di reciprocita'»; 
        che, invece, la disciplina rivolta agli educatori che operano
nel settore socio-sanitario, contenuta nel decreto ministeriale (Min.
Sal.) 13 marzo 2018, non prescrive quale requisito di  iscrizione  al
relativo albo alcuna condizione di reciprocita' in capo ai  cittadini
di Stati non membri dell'Unione europea; 
        che,  pertanto,   la   prescrizione   della   condizione   di
reciprocita' per i cittadini di  Stati  non  membri  dell'UE  risulta
violativa del principio di non discriminazione. 
    Le parti ricorrenti hanno, inoltre, riferito: 
        che l'istituzione dei due albi si troverebbe  ancora  in  una
fase transitoria,  avendo  il  Ministero  della  giustizia  nominato,
presso ciascuna Corte d'appello,  i  commissari  provvisori,  con  la
funzione  di  formulare  un  primo   elenco   degli   aventi   titolo
all'iscrizione e di indire le elezioni, prodromiche alla costituzione
degli ordini; 
        che tutti i  commissari  regionali  avrebbero  predisposto  i
moduli di domanda di iscrizione prevedendo l'onere per il richiedente
di attestare (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, esponendosi alle relative sanzioni in caso di dichiarazioni
mendaci) la sussistenza di tutti i requisiti di legge, ivi  compreso,
in caso di cittadinanza extra UE, la sussistenza della condizione  di
reciprocita', della quale spesso il richiedente non  ha  e  non  puo'
avere adeguata certezza; 
    Alla luce di quanto allegato e dedotto, le parti ricorrenti hanno
chiesto: 
        accertarsi il carattere discriminatorio del comportamento del
Ministero della giustizia, e per esso dei  commissari  preposti  alla
raccolta e pubblicazione delle domande di iscrizione negli  albi  dei
pedagogisti  e  degli   educatori   professionali   socio-pedagogici,
consistente nel richiedere ai candidati di cittadinanza extra  UE  la
dichiarazione della sussistenza della condizione  di  reciprocita'  e
nell'aver omesso di diramare una disposizione ove  si  chiarisce  che
tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti e titolari di  permesso
che consente di lavorare (o in subordine tutti gli  stranieri  aventi
un titolo di soggiorno compreso nell'elenco di cui all'art. 1 decreto
del Presidente della Repubblica n. 394/99) hanno diritto di  accedere
all'iscrizione ai predetti albi indipendentemente dal requisito della
reciprocita'; 
        operarsi un'interpretazione  costituzionalmente  estensiva  e
conforme delle norme in commento, ovvero  disapplicare  la  normativa
interna per contrasto con il generale divieto di  discriminazione  di
cui all'art 5 della direttiva n. 2018/958/UE, tali da  consentire  di
ordinare al Ministero della giustizia: 
          «di   sospendere   l'indizione    delle    elezioni    sino
al novantesimo giorno successivo alla emananda sentenza  al  fine  di
consentire  la  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  e   la
partecipazione alle elezioni anche ai cittadini stranieri; 
          di annullare le elezioni gia' eventualmente svolte; 
          di diramare  una  circolare  interpretativa  indirizzata  a
tutti i commissari, contenente l'indicazione che tutte le domande  di
cittadini  stranieri  regolarmente   soggiornanti   potranno   essere
presentate e dovranno essere accolte indipendentemente dalla verifica
della condizione di reciprocita', fermo ogni altro requisito; 
          di adottare ogni altro provvedimento  ritenuto  utile  alla
integrale rimozione della discriminazione»; 
        per il caso di diniego di  tali  interpretazioni,  rimettersi
gli  atti  alla  Corte  costituzionale   per   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale  dell'art.  7,  lettera  a),  legge  n.
55/2024, per violazione degli articoli 3, 4 e  117,  comma  1,  della
Costituzione; 
        in ogni caso,  considerato  il  carattere  infungibile  degli
obblighi di fare, le parti ricorrenti hanno chiesto di: 
          «condannare il Ministero  della  giustizia  a  pagare  alle
associazioni  ricorrente,  ai  sensi  dell'art.  614-bis  codice   di
procedura civile la somma di euro 100  per  ogni  giorno  di  ritardo
nell'adozione  dei  provvedimenti  sopra  indicati,  a  partire   dal
trentesimo  giorno  successivo  alla  comunicazione  della   emananda
sentenza; 
          ordinare   al   Ministero   convenuto   la    pubblicazione
dell'emanando provvedimento sul sito istituzionale con modalita' tali
da garantirne adeguata visibilita',  nonche',  ove  ritenuto,  di  un
estratto del provvedimento su un giornale a tiratura nazionale». 
    Il  Ministero  della  giustizia  si  e'  costituito  in  giudizio
evidenziando che: 
        il requisito della reciprocita' risulta previsto da una norma
di rango primario, con  conseguente  inaccoglibilita'  della  domanda
attesa la necessita' di  tutela  del  principio  di  separazione  tra
poteri  dello  Stato  e  delle   prerogative   statuali   di   natura
legislativa, potendo al piu' il  giudice  ordinario  provvedere  alla
disapplicazione    dei    provvedimenti    amministrativi    ritenuti
illegittimi, ma non certo ordinare un  facere  specifico  sostitutivo
delle attivita' proprie e riservate alla sfera amministrativa; 
        la censurata violazione delle norme del  diritto  comunitario
deve  ritenersi  insussistente,  avendo  la  norma  da   disapplicare
funzione di garantire una regolamentazione del mercato del lavoro non
arbitraria ne' illegittima; 
        la   questione   di   legittimita'   costituzionale   risulta
infondata, venendo in rilievo  diritto  fondamentali  della  persona,
quale il diritto alla  salute  a  favore  dell'utente  del  servizio,
intendendo il legislatore esercitare una  prerogativa  finalizzata  a
garantire un sistema fondato  su  principi  di  concorrenza  leale  e
corretta, anche al fine di evitare manifestazioni di  discriminazione
al contrario. 
    Alla luce di quanto  dedotto  ha  chiesto,  ogni  altra  istanza,
eccezione e deduzione disattesa, respingere le domande formulate  dei
ricorrenti, in quanto ritenute inammissibili e infondate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
La normativa rilevante. 
    1.  L'esercizio  delle  professioni  di  educatore  professionale
socio-pedagogico e di pedagogista e' attualmente  disciplinato  dalla
legge n. 55/2024, recante «Disposizioni  in  materia  di  ordinamento
delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi
albi professionali». 
    Fino all'entrata in vigore di tale testo  normativo,  la  materia
era regolata dalla legge n. 205/2017 che, all'art.  1,  commi  595  e
596, prevedeva il requisito della laurea magistrale quale  condizione
per  il  rilascio  della   qualifica   di   educatore   professionale
socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario. 
    L'attuale  disciplina  normativa,  oltre  a  definire  le  figure
professionali  del   pedagogista   e   dell'educatore   professionale
socio-pedagogico, contiene la  previsione  di  precisi  requisiti  di
accesso alle professioni: 
        in base  all'art.  2,  legge  cit.,  «1.  Per  esercitare  la
professione di pedagogista e'  necessario  il  possesso  di  uno  dei
seguenti titoli di studio: 
          a) laurea specialistica o magistrale  in  programmazione  e
gestione dei servizi educativi, classi 56/S e LM-50; 
          b)   laurea   specialistica   o   magistrale   in   scienze
dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classi 65/S
e LM-57; 
          c)   laurea   specialistica   o   magistrale   in   scienze
pedagogiche, classi 87/S e LM-85; 
          d)  laurea  specialistica  o   magistrale   in   teorie   e
metodologie dell'e-learning e della media education,  classi  87/S  e
LM-93; 
          e)  laurea  in  scienze  dell'educazione  o  in  pedagogia,
rilasciata ai sensi dell'ordinamento previgente alla data di  entrata
in  vigore  del  regolamento  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. 
    2. Possono altresi' esercitare la professione  di  pedagogista  i
professori universitari ordinari e  associati  e  i  ricercatori  che
insegnano o hanno insegnato  discipline  pedagogiche  in  universita'
italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri. 
    3. Per l'esercizio della professione di pedagogista e' necessaria
l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle  professioni
pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 5,
previo conseguimento  del  titolo  di  studio  e  accertamento  delle
competenze professionali acquisite  con  il  tirocinio  previsto  dal
corso di studi». 
    In base all'art. 4, legge cit.: «1. Per esercitare la professione
di educatore socio-pedagogico e di educatore  nei  servizi  educativi
per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  65,
nonche' all'art. 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono necessari: 
        a) il conseguimento del titolo di  laurea  triennale,  previo
accertamento  delle  competenze  professionali   acquisite   con   il
tirocinio previsto dal corso di  studi.  La  prova  valutativa  delle
competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una
struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e  dagli
organi accademici,  e'  sostenuta  alla  presenza  di  un  componente
designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa  di  cui  al
periodo precedente e' svolta prima della discussione  della  tesi  di
laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo
di studio abilitante all'esercizio  della  professione  di  educatore
professionale socio-pedagogico; 
        b) in alternativa rispetto al requisito di cui  alla  lettera
a), il possesso della corrispondente qualifica  attribuita  ai  sensi
dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'art. 1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
        c)  l'iscrizione  nell'albo  degli  educatori   professionali
socio-pedagogici  dell'Ordine  delle   professioni   pedagogiche   ed
educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5». 
    L'art.  7,  comma  1,  lettera  a),  subordina  l'iscrizione   ai
menzionati albi al possesso del seguente ulteriore requisito: «essere
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno
Stato  rispetto  al  quale  vige  in   materia   la   condizione   di
reciprocita'». 
    2. Al fine di dare esecuzione  alla  richiamata  disciplina  sono
stati  predisposti  moduli  di   domanda   di   iscrizione   all'albo
riproduttivi delle previsioni normative, tra  le  quali  si  registra
l'onere di attestazione in capo al richiedente, ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  della  sussistenza  del
requisito della condizione di reciprocita'. 
    Il decreto ministeriale cui e' demandata la definitiva attuazione
della legge n. 55/2024 non e' ancora  intervenuto  ma,  dapprima  con
decreto-legge n. 202/2024, poi decreto-legge n.  117/2025,  e'  stata
prorogata al 31 marzo 2026 la scadenza del  termine  ultimo  indicato
per la presentazione delle domande di iscrizione ai relativi albi. 
    3. Giova, sul punto, rimarcare la differente regolamentazione che
afferisce agli educatori che operano nel settore sociosanitario. 
    Il decreto ministeriale (Min. Sal.)  13  marzo  2018,  istitutivo
della professione sanitaria di educatore  professionale,  all'art.  2
prevede quali requisiti di accesso: la «a) cittadinanza italiana o di
altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal  comma  3;
(...)». 
    Il richiamato comma 3 dell'art. 2 cosi' dispone: «i cittadini non
appartenenti a  un  Paese  dell'Unione  europea,  possono  iscriversi
all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui
al comma 1,  del  riconoscimento  del  titolo  di  studio  abilitante
all'esercizio della professione sanitaria  effettuato  dal  Ministero
della salute, ai sensi del decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.
206  e  successive  modifiche,  recante  norme  di  attuazione  della
direttiva 2005/36/CE, relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali». In altri termini, il cittadino non appartenente a  un
Paese  dell'Unione  europea,  in  possesso  di   titolo   di   studio
abilitante, in assenza di prova circa la sussistenza della condizione
di reciprocita', puo' esercitare il lavoro di educatore professionale
nel settore socio-sanitario, ma non in quello psico-pedagogico. 
La natura discriminatoria della situazione prospettata. 
    1.  I  ricorrenti  hanno  promosso  un'azione  civile  contro  la
discriminazione,  ai  sensi  degli  articoli  281-decies,  codice  di
procedura civile e 28, decreto legislativo n.  150/2011,  denunciando
una  situazione  discriminatoria  nell'accesso  alla  professione  di
pedagogista e di educatore professionale socio-pedagogico, dipendente
dall'attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera a),  legge  n.  55/2024
che, nel regolare i requisiti di accesso all'albo dei  pedagogisti  e
degli educatori professionali socio-pedagogici, distingue i requisiti
di accesso tra cittadini italiani o di uno Stato  membro  dell'Unione
europea e cittadini di Stati terzi. 
    Con riferimento a tale ultima categoria, si richiede  di  fornire
prova non solo del possesso dei titoli di studio e  delle  competenze
professionali, ma della sussistenza di una condizione di reciprocita'
nello Stato di provenienza. Incombe, dunque, sul richiedente extra UE
l'onere  di  attestare  il  fatto  che  il  diritto  di  svolgere  le
professioni di pedagogista  e  di  educatore  socio-pedagogico  possa
essere normativamente esercitato dal cittadino italiano  nel  proprio
Stato di provenienza. 
    2.  La  situazione  discriminatoria  appare  ricorrere  sotto  un
duplice profilo. 
    In primo luogo, la previsione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
a,) legge n.  55/2024,  determina  una  discriminazione  diretta  per
motivi di nazionalita' specificamente vietata ai  sensi  dell'art.  2
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012,  recante  la
riforma degli ordinamenti professionali, ove si legge: «1.(...)  Sono
vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali  che  non
sono fondate  su  espresse  previsioni  inerenti  al  possesso  o  al
riconoscimento dei titoli previsti dalla legge  per  la  qualifica  e
l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali  o
disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi  di  interesse
generale. 2.  L'esercizio  della  professione  e'  libero  e  fondato
sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale  e  tecnico.
La formazione  di  albi  speciali,  legittimanti  specifici  esercizi
dell'attivita'  professionale,  fondati  su  specializzazioni  ovvero
titoli o esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione  espressa  di
legge. 3. Non sono ammesse limitazioni,  in  qualsiasi  forma,  anche
attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a
esercitare la professione, con attivita' anche abituale e prevalente,
su tutto o parte del territorio dello Stato, salve  deroghe  espresse
fondate su ragioni di  pubblico  interesse,  quale  la  tutela  della
salute.   E'   fatta   salva   l'applicazione   delle    disposizioni
sull'esercizio delle funzioni notarili. 4. Sono in ogni caso  vietate
limitazioni   discriminatorie,   anche   indirette,   all'accesso   e
all'esercizio  della  professione,  fondate  sulla  nazionalita'  del
professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale  o
della societa' tra professionisti». 
    Sempre nell'ambito dell'ordinamento domestico e'  di  particolare
importanza quanto stabilito dal decreto legislativo n. 142/2020  che,
conformandosi alle prescrizioni della direttiva n. 2018/958/UE (1)  ,
all'art.  4  dispone:  «1.  Le  nuove  disposizioni   legislative   o
regolamentari che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o
il loro esercizio o le disposizioni che modificano  quelle  esistenti
non possono introdurre discriminazioni, ne' in via  diretta,  ne'  in
via indiretta, sulla base della nazionalita' o della residenza». 
    Ebbene, non e' revocabile in dubbio che la norma in  questa  sede
censurata imponga a tutti i cittadini extra UE, benche'  regolarmente
soggiornanti, condizioni diverse e piu' gravose  da  quelle  previste
per i cittadini italiani o di Stati membri per lo  svolgimento  delle
professioni di pedagogista e educatore socio-pedagogico.  Il  vincolo
della condizione di reciprocita' introduce, difatti, un  elemento  di
discriminazione  collegato  allo  status  civitatis  dei  richiedenti
l'iscrizione, con riferimento ai cittadini extra UE, che godono di un
trattamento pacificamente deteriore rispetto ai cittadini italiani  o
di Stati membri della UE. La circostanza che lo stato di  provenienza
non consenta al  cittadino  italiano  l'esercizio  delle  professioni
determina l'esclusione del  cittadino  extracomunitario  dall'accesso
agli albi, quand'anche dimostri il possesso del titolo  di  studio  e
dei medesimi titoli abilitanti del cittadino italiano o UE. 
    3. La discriminazione introdotta dall'art. 7, legge  n.  55/2024,
rispetto ai cittadini extra UE appare operare anche sotto il  profilo
indiretto, avuto riguardo alle previsioni del decreto ministeriale 13
marzo 2018, il cui art. 2 prescrive: «i cittadini non appartenenti  a
un   Paese   dell'Unione   europea,   possono   iscriversi   all'albo
professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma
1, del riconoscimento del titolo di studio  abilitante  all'esercizio
della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai
sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206  e  successive
modifiche, recante norme di attuazione  della  direttiva  2005/36/CE,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali». 
    Per   effetto   di   tale   disposizione,   quindi,   del   tutto
illogicamente, al cittadino straniero che non  possa  far  valere  il
requisito della reciprocita' e' consentito svolgere  le  mansioni  di
educatore professionale  nel  settore  socio-sanitario,  ma  non  nel
settore psico-pedagogico. 
La  rimozione  della  discriminazione   in   via   interpretativa   o
disapplicativa - Esclusione. 
    1. Al fine di  rimuovere  la  censurata  discriminazione  non  si
ritiene, innanzitutto, praticabile l'opzione ermeneutica dell'art. 7,
comma 1, lettera a), legge n. 55/2024,  prospettata  dai  ricorrenti,
tale per  cui  la  condizione  di  reciprocita'  non  opererebbe  con
riferimento ai diritti fondamentali,  tra  i  quali  si  annovera  il
diritto al lavoro, anche nei casi in cui tali diritti si appuntino in
capo  a  cittadini  extracomunitari  regolarmente  soggiornanti   nel
territorio italiano, i quali  avrebbero  pieno  diritto  di  accedere
all'iscrizione ai predetti albi indipendentemente  dal  requisito  di
reciprocita'. 
    Dall'accoglimento   di    tale    tesi    discenderebbe,    nella
prospettazione dei ricorrenti, la fondatezza delle domande  formulate
in via principale tese al riconoscimento del  diritto  all'iscrizione
negli albi  professionali  senza  necessita'  di  transitare  per  la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della norma in parola. 
    I  ricorrenti  hanno,  in  particolare,   enfatizzato   come   la
condizione di reciprocita' integri un requisito che incide sulla sola
sfera dell'esercizio di un  diritto,  ma  non  sulla  sua  esistenza:
«l'art. 7 della legge n.  55/2024  genera  cosi'  nei  confronti  del
cittadino straniero regolarmente soggiornante un diritto "potenziale"
che  diventa  effettivo  ed  efficace  solo  al   verificarsi   della
condizione ulteriore - e non richiesta per  i  cittadini  italiani  e
comunitari - di reciprocita'». 
    A suffragio della tesi  la  difesa  dei  ricorrenti  richiama  un
consolidato insegnamento giurisprudenziale in base al quale l'art. 16
delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi), che prevede la
condizione di  reciprocita'  per  l'esercizio  di  qualsiasi  diritto
civile dello straniero, non troverebbe applicazione  con  riferimento
ai  diritti  fondamentali  della  persona.  Cosi'   da   ultimo,   la
giurisprudenza di legittimita': «l'art. 16 delle  disposizioni  sulla
legge  in  generale   (cc.dd.   "preleggi")   sulla   condizione   di
reciprocita'  e'  applicabile  solo  in  relazione  ai  diritti   non
fondamentali della persona dal momento che  i  diritti  fondamentali,
come quelli  alla  vita,  all'incolumita'  ed  alla  salute,  siccome
riconosciuti dalla Costituzione, non possono essere limitati da  tale
articolo, con la conseguenza  che  la  relativa  tutela  deve  essere
assicurata, senza  alcuna  disparita'  di  trattamento,  a  tutte  le
persone, indipendentemente dalla cittadinanza, italiana,  comunitaria
ed extracomunitaria» (Cass. civ., sez. lav., 18  settembre  2023,  n.
26741). 
    Rientrando pacificamente il diritto  al  lavoro  nel  novero  dei
diritti fondamentali della  persona  (cfr.  Corte  costituzionale  22
gennaio  2024,  n.  7)  risulterebbe  preclusa   l'operativita'   del
requisito della reciprocita'. 
    L'interpretazione  costituzionalmente   conforme   dell'art.   7,
fondata sui richiamati principi giurisprudenziali, tuttavia, non puo'
trovare seguito. 
    L'art. 16 preleggi, norma equiordinata rispetto all'art. 7, legge
n. 55/2024, ha introdotto un limite di ordine  generale  in  capo  al
cittadino straniero, ammettendolo  a  godere  dei  diritti  civili  a
condizione di reciprocita', fatte  salve  le  disposizioni  contenute
nelle leggi speciali. Il relativo  corpo  normativo,  introdotto  con
regio  decreto  n.  262/1942,  ha   fronteggiato   un   processo   di
orientamento interpretativo, successivo all'introduzione della  Carta
costituzionale, di cui la sentenza richiamata appare espressione.  La
condizione di reciprocita' nel godimento  dei  diritti  civili  posta
dalla norma trova, dunque, un limite nei diritti  fondamentali  della
persona, di rilievo costituzionale, rispetto ai quali non vige alcuna
condizione di reciprocita'. 
    Cio' non impedisce, tuttavia, che altra norma settoriale, qual e'
l'art. 7, condizioni l'esercizio  di  specifici  diritti  in  capo  a
taluni  soggetti  alla  condizione  di  reciprocita',  non  potendosi
rimuovere il limite sulla base dell'ermeneutica formata sull'art.  16
preleggi   che,   come   testualmente   affermato,    si    riferisce
esclusivamente ai  limiti  posti  «da  tale  articolo»  e  non  puo',
pertanto, considerarsi estensibile a ogni condizione di reciprocita',
introdotta da norme di rango primario, che  ostacoli  l'esercizio  di
diritti fondamentali della persona. 
    2.   Secondo   la   difesa   dei   ricorrenti   l'interpretazione
costituzionalmente conforme sarebbe, per altro  verso,  resa  agevole
dall'art. 1, decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999
(regolamento d'attuazione  del  TU  immigrazione)  ove  e'  previsto:
«L'accertamento  di  cui  al  comma  1  (cioe'  l'accertamento  della
condizione  di  reciprocita'),  non  e'  richiesto  per  i  cittadini
stranieri titolari della carta di soggiorno di  cui  all'art.  9  del
testo unico,  nonché  per  i  cittadini  stranieri  titolari  di  un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato  o  di  lavoro
autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale,  per  motivi  di
famiglia, per motivi umanitari e  per  motivi  di  studio,  e  per  i
relativi familiari in regola con  il  soggiorno».  L'applicazione  di
tale disposizione al caso in esame garantirebbe l'accesso agli albi a
tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti. 
    La norma  richiamata  non  puo',  in  evidenza,  fondare  in  via
autonoma  l'interpretazione  auspicata,  trattandosi  di   norma   di
regolamentare, di rango secondario, inserita in un  plesso  normativo
settoriale, che governa la specifica materia dell'immigrazione. 
    3.  In  linea  generale,   l'interpretazione   costituzionalmente
conforme o orientata della norma censurata  appare  impraticabile  in
ragione   dei   principi   espressi   dalla   Corte   costituzionale,
nell'ordinanza interlocutoria 1° ottobre 2014, n. 20661, secondo cui:
«il giudice comune ha il potere ed il dovere di uniformare il diritto
di cui e' chiamato a dare applicazione  al  contenuto  precettivo  di
fonti prevalenti su quelle interpretate: rientra pertanto tra i  suoi
compiti ricercare gia'  sul  piano  della  applicazione  della  legge
soluzioni ermeneutiche suscettibili di far penetrare la  Costituzione
in profondita' nell'ordinamento e di armonizzare cosi' le sfere della
legalita' ordinaria e  della  legalita'  costituzionale.  E'  infatti
insegnamento costante della Corte costituzionale  che  "in  linea  di
principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente  illegittime
perche'  e'  possibile  darne  interpretazioni  incostituzionali   (e
qualche giudice ritenga di darne), ma perche'  e'  impossibile  darne
interpretazioni costituzionali" (cosi' la sentenza n. 356  del  1996;
piu' di recente, la sentenza n. 21 del  2013).  Ma  l'interpretazione
adeguatrice deve muoversi nel rispetto delle potenzialita'  obiettive
del dato testuale. Essa non  puo'  essere  condotta  oltre  i  limiti
estremi segnati dall'univoco tenore della  norma  interpretata:  tale
circostanza segna il "confine", "in presenza del quale  il  tentativo
interpretativo deve cedere il  passo  al  sindacato  di  legittimita'
costituzionale" (Corte cost., sentenze n. 219 del  2008,  n.  78  del
2012, n. 232 del 2013)». 
    Nel  caso  in  esame,  la  chiarezza  e  univocita'  del  dettato
normativo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e' inconfutabile  e
nega alcuna possibilita' ermeneutica adeguatrice, segnando il vincolo
della condizione di reciprocita'  il  limite  invalicabile  alla  sua
applicazione ai cittadini extracomunitari in possesso dei soli titoli
di studio e abilitanti. 
    4. Ne' appare,  del  resto,  percorribile  la  strada,  del  pari
auspicata dalla difesa dei  ricorrenti,  della  disapplicazione,  per
contrasto  della  norma  in   commento   con   norme   sovranazionali
self-executing, e in particolare con  la  direttiva  n.  2018/958/UE,
art. 5 (il cui testo e' riportato in  nota  1)  -  che  introduce  il
divieto di discriminazione  diretta  o  indiretta  sulla  base  della
nazionalita' o  residenza  nell'introduzione  di  nuove  disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative  che  limitano  l'accesso
alle professioni regolamentari o il loro esercizio -  avuto  riguardo
alla natura della direttiva, alla  qualita'  dei  ricorrenti  e  alla
tipologia delle domande azionate. 
    Innanzitutto, i requisiti affinche' la norma sovranazionale possa
qualificarsi autoesecutiva sono la chiarezza e precisione, ovvero  la
previsione   di   disposizioni   sufficientemente    dettagliate    e
inequivocabili, e  la  c.d.  incondizionalita',  ovvero  l'attitudine
all'applicazione non mediata da ulteriori provvedimenti o condizioni. 
    La  direttiva  n.  2018/958/UE  non  puo',  tuttavia,   ritenersi
self-executing, ovvero direttamente applicabile  ai  cittadini  degli
Stati membri, necessitando di un'attivita' di  recepimento  da  parte
degli  Stati  membri,   tenuti   a   introdurre   o   modificare   le
regolamentazioni delle  professioni  nel  rispetto  dei  principi  di
proporzionalita' e non discriminazione. 
    Appare opportuno rammentare come gli  enti  ricorrenti  agiscano,
previo accertamento della natura discriminatoria della  condotta  del
Ministero della giustizia e, per esso, dei Commissari  preposti  alla
raccolta e pubblicazione delle domande di iscrizione negli  albi  dei
pedagogisti e degli  educatori  professionali  socio-pedagogici,  per
l'adozione di un piano di rimozione della discriminazione,  ai  sensi
dell'art. 28, comma 5, decreto legislativo n.  150/2011,  nell'ambito
del quale ordinare la  sospensione  delle  elezioni  indette  per  la
costituzione degli  Ordini  professionali  o  annullare  quelle  gia'
svolte, e imporre l'assunzione di ogni  opportuno  provvedimento  per
consentire l'accoglimento delle domande di iscrizione  dei  cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti «indipendentemente dalla verifica
della condizione di reciprocita', fermo ogni altro requisito». 
    Il  meccanismo  disapplicativo  per  contrasto  con  il   diritto
dell'Unione europea a efficacia diretta ha, tuttavia, incidenza inter
partes e non erga omnes, impedendo alla norma interna  di  venire  in
rilievo per  la  definizione  del  contenzioso  pendente  dinanzi  al
giudice nazionale. Nel caso di specie, i ricorrenti non  assumono  la
lesione della  propria  sfera  giuridica  ma,  in  qualita'  di  enti
rappresentativi,  legittimati  all'azione   ex   art.   28,   decreto
legislativo n. 150/2011, agiscono in  funzione  dell'adozione  di  un
piano di rimozione pro futuro, destinato  a  un'intera  categoria  di
soggetti, ovvero i cittadini extra UE,  il  cui  diritto  appare,  in
forza delle norme  censurate,  condizionato  alla  sussistenza  della
reciprocita' nello Stato di provenienza. 
    Sotto  il  profilo  oggettivo,   ovvero   della   tipologia   dei
provvedimenti richiesti nell'ambito  del  piano  di  rimozione  della
discriminazione, appare sufficiente richiamare le  motivazioni  della
sentenza della Corte costituzionale, 12  febbraio  2024,  n.  15,  la
quale, nel delineare i tratti caratteristici dell'azione ex art.  28,
decreto legislativo  n.  150/2011  e  della  pronuncia  inibitoria  e
ripristinatoria adottabile, mediante un piano che puo' giungere  sino
al punto di ordinare alla pubblica amministrazione  la  rimozione  di
atti  e  provvedimenti  amministrativi  discriminatori,  «pur   senza
tratteggiare l'attribuzione, ai sensi  dell'art.  113,  terzo  comma,
Cost.,  di  un  eccezionale  potere  di   annullamento   degli   atti
amministrativi», ha precisato  che  «nel  caso  in  cui,  invece,  la
discriminazione compiuta dalla pubblica amministrazione trovi origine
nella legge, in quanto e' quest'ultima a imporre, senza  alternative,
quella specifica  condotta,  allora  l'attivita'  discriminatoria  e'
ascrivibile alla pubblica amministrazione soltanto in via mediata, in
quanto alla radice delle scelte amministrative che  si  e'  accertato
essere discriminatorie sta, appunto, la  legge».  «In  evenienze  del
genere, il giudice ordinario non puo' allora ordinare la modifica  di
norme regolamentari che siano riproduttive di norme  legislative,  in
quanto ordinerebbe alla pubblica  amministrazione  di  adottare  atti
regolamentari confliggenti con la legge non rimossa.  L'esercizio  di
un siffatto potere e', dunque, subordinato all'accoglimento da  parte
di questa Corte della questione di legittimita' costituzionale  sulla
norma legislativa che il giudice ritenga essere  causa  della  natura
discriminatoria dell'atto regolamentare». 
    E' quanto accade nel caso di specie, ove l'azione  amministrativa
che  si  assume  discriminatoria,  imputabile  al   Ministero   della
giustizia e' meramente attuativa e, dunque, riproduttiva di una norma
legislativa dal tenore inequivoco, con la conseguenza che l'esercizio
del  potere  ordinatorio   da   parte   dell'autorita'   giudiziaria,
funzionale all'inibitoria e rimozione della discriminazione, non puo'
che  transitare  per  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 7, legge n. 55/2024. 
La rilevanza in giudizio della prospettata questione di  legittimita'
costituzionale. 
    1.  Tale  questione,  prospettata  dalle  parti   ricorrenti   in
subordine all'interpretazione costituzionalmente conforme o orientata
o alla disapplicazione della normativa discriminatoria ha, dunque, ad
oggetto l'art. 7, lettera a), legge n. 55/2024, per contrasto con gli
articoli 3, 4 e 117 della Costituzione (in relazione  alle  direttive
2003/109/CE, 2018/958/UE e alla convenzione OIL), nella parte in  cui
richiede al cittadino straniero, regolarmente soggiornante,  ai  fini
dell'iscrizione all'albo professionale dei  pedagogisti  e  a  quello
degli educatori professionali socio-pedagogici, la sussistenza  della
condizione di reciprocita'. 
    Esclusa,  dunque,  la  possibilita'  di  ordinare  un  piano   di
rimozione per via interpretativa o disapplicativa, soltanto  in  caso
di  accoglimento  della  questione  di  legittimita'   costituzionale
proposta potrebbero trovare accoglimento le domande dei ricorrenti di
accertamento  del  carattere  discriminatorio  della   condotta   del
Ministero della giustizia e per esso  dei  Commissari  preposti  alla
raccolta e pubblicazione delle domande di iscrizione negli  albi  dei
pedagogisti  e  degli   educatori   professionali   socio-pedagogici,
concretizzatosi  nella   pedissequa   richiesta   ai   candidati   di
cittadinanza extra UE della dichiarazione circa la sussistenza  della
condizione di reciprocita'. L'accoglimento della questione  potrebbe,
inoltre, condure  all'adozione  nei  confronti  del  Ministero  della
giustizia di un piano di rimozione della discriminazione e  dei  suoi
effetti che, quale risultato ultimo, comporti  la  parificazione  dei
cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti, ai cittadini  italiani
e UE, in materia di libero accesso  ed  esercizio  delle  professioni
pedagogiche    (pedagogisti    ed     educatori     socio-pedagogici)
indipendentemente dalla verifica della  condizione  di  reciprocita',
fermo ogni altro requisito. 
    Viceversa, in caso di inammissibilita' o rigetto della  questione
di  legittimita'  costituzionale,  le  domande  dei  ricorrenti   non
potrebbero trovare positivo riscontro, atteso che  il  comportamento,
che si assume discriminatorio, del Ministero della giustizia  e,  per
esso, dei Commissari preposti alla  raccolta  e  pubblicazione  delle
domande di iscrizione negli albi dei pedagogisti  e  degli  educatori
professionali  socio-pedagogici,  appare  riproduttivo  e   meramente
attuativo di una norma di legge che, stante il suo inequivoco tenore,
non lascia margine per un'interpretazione difforme o correttiva. 
    Giova, ancora una volta,  ribadire  la  preclusione  in  capo  al
giudice ordinario di  ordinare  all'Amministrazione  la  rimozione  o
modifica di atti e provvedimenti  che  siano  riproduttivi  di  norme
legislative, non potendosi imporre l'adozione  di  atti  confliggenti
con la legge non rimossa, essendo l'esercizio del potere  subordinato
all'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale sulla
norma legislativa che il giudice ritenga essere  causa  della  natura
discriminatoria  del  provvedimento  amministrativo  (C.  cost.,   12
febbraio 2024, n. 15). 
    E' evidente, dunque, come il giudizio pendente non  possa  essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita' costituzionale. 
La non manifesta infondatezza della questione. 
    1. Si ritiene che la  questione  di  legittimita'  costituzionale
proposta sia, oltre che rilevante, non manifestamente  infondata  nei
termini che si vanno a esporre. 
    2. L'art. 7, comma 1, lettera a), legge n. 55/2024,  nella  parte
in cui subordina l'iscrizione ai cittadini  extracomunitari  all'albo
dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici alla
sussistenza della condizione di reciprocita', pare in  contrasto,  in
primo   luogo,   con   l'art.   3   della    Costituzione,    ponendo
un'ingiustificata disparita' di  trattamento  rispetto  ai  cittadini
italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. 
    L'introduzione  normativa  di  criteri  selettivi  fondati  sulla
provenienza geografica appare, secondo la giurisprudenza della Corte,
giustificata  solo  a  condizione   che   sussista   un   ragionevole
collegamento tra il requisito medesimo e la funzione del servizio  al
cui accesso costituisce filtro (Corte cost.,  numeri  7/2021,  281  e
44/2020,  168  e  141/2014,  222  e  133/2013).  Il  giudizio   sulla
sussistenza e sull'adeguatezza di tale collegamento e' operato  dalla
Corte «secondo la struttura tipica  del  sindacato  svolto  ai  sensi
dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della
ratio della norma di riferimento e  passa  poi  alla  verifica  della
coerenza con tale  ratio  del  filtro  selettivo  introdotto»  (Corte
cost., 9 marzo 2020, n. 44). 
    Con particolare  riferimento  allo  status  civitatis,  e'  stata
ritenuta  fondata  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 80, legge Regione Valle d'Aosta  n.  3/2013,  sollevata  in
riferimento all'art. 3 Cost., concernente  l'esclusione  dall'accesso
al finanziamento a tasso  agevolato  dei  soggetti  risultanti  privi
della cittadinanza italiana o di uno dei  Paesi  dell'Unione  europea
sul presupposto che al legislatore (statale o regionale che  sia)  e'
consentito  introdurre  regimi  differenziati   di   trattamento   ai
consociati  «soltanto  in  presenza  di  una  causa   normativa   non
palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (Corte cost., 19 marzo
2024, n. 53). 
    Il  parametro  ermeneutico  risulta,  per  altro,   espressamente
codificato in seno all'art. 3, comma 3, del  decreto  legislativo  n.
2015/2003, attuativo della direttiva 2000/43/CE  per  la  parita'  di
trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza  e  origine
etnica, secondo cui «nel rispetto dei principi di proporzionalita'  e
ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro  o  dell'esercizio
dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di  discriminazione
ai sensi dell'art.  2  quelle  differenze  di  trattamento  dovute  a
caratteristiche connesse alla  razza  o  all'origine  etnica  di  una
persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o  per  il
contesto in cui essa viene espletata, si  tratti  di  caratteristiche
che costituiscono un requisito  essenziale  e  determinante  ai  fini
dello svolgimento dell'attivita' medesima». 
    La  legge  n.  55/2024,  recante  «Disposizioni  in  materia   di
ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e  istituzione
dei relativi albi professionali», introduce una  regolamentazione  di
settore provvedendo alla definizione delle professioni di pedagogista
ed educatore socio-pedagogico, all'individuazione  dei  requisiti  di
accesso   alla   professione   ed    esercizio    dell'attivita'    e
all'istituzione dei relativi albi e ordini professionali. 
    L'istituzione degli albi, in particolare, appare funzionale  alla
verifica del possesso dei requisiti di accesso, quali  il  titolo  di
studio  (art.  2,  comma  1)  e  l'abilitazione  all'esercizio  della
professione (art. 7, comma 1, lettera  c).  Gli  iscritti  agli  albi
costituiscono l'Ordine delle professioni  pedagogiche  ed  educative,
articolato su base regionale (art. 6, comma  1),  ente  pubblico  non
economico,  sussidiario  dello  Stato,  preposto  alla  tutela  degli
«interessi    pubblici,    garantiti    dall'ordinamento,    connessi
all'esercizio professionale» (art. 6, comma 3). 
    La regolamentazione dell'esercizio  della  professione,  mediante
l'istituzione degli albi e  la  costituzione  degli  ordini  riveste,
dunque, una nevralgica funzione di interesse pubblico,  nella  misura
in cui garantisce l'adeguatezza della formazione, la professionalita'
e  correttezza  nello  svolgimento   dell'attivita'   attraverso   la
definizione dei profili  professionali,  la  verifica  dei  requisiti
necessari, la  formazione  continua,  l'obbligo  di  assicurazione  e
l'esercizio di funzioni disciplinari. 
    La regolamentazione dell'accesso alle professioni e, in generale,
del  mercato  del  lavoro,  ridonda  non  soltanto  a  beneficio  del
professionista, ma anche del beneficiario, assicurando  l'adeguatezza
della prestazione: «la garanzia del diritto al  lavoro  non  comporta
una generale ed indistinta liberta' di svolgere  qualsiasi  attivita'
professionale,  spettando  pur  sempre  al  legislatore  di   fissare
condizioni  e  limiti  in  vista  della  tutela  di  altri  interessi
parimenti meritevoli di considerazione e,  piu'  in  particolare,  di
valutare, nell'interesse della collettivita' e dei committenti  [...]
i requisiti  di  adeguata  preparazione  occorrenti  per  l'esercizio
dell'attivita' professionale medesima» (Corte cost. 26 ottobre  2000,
n. 441). 
    In tale prospettiva, la subordinazione  dell'iscrizione  all'albo
dei cittadini extracomunitari alla condizione di reciprocita'  appare
incoerente e illogica e del tutto eccentrica rispetto alle  finalita'
della  norma,  nella  misura  in  cui  introduce   un   elemento   di
differenziazione tra  cittadini  italiani  e  stranieri  estraneo  ai
profili  della  formazione,  professionalita'   o   deontologia   del
pedagogista o educatore socio-pedagogico (il «requisito essenziale  e
determinante» ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 2015/2003),  connesso
alla giuridica  possibilita'  che  il  cittadino  italiano  abbia  di
esercitare  analoga  professione  nel  paese   di   provenienza   del
richiedente  extracomunitario.  L'irragionevolezza  della  previsione
appare,  per  altro,   ancor   piu'   evidente   considerando   come,
dall'analisi dei moduli di domanda  versati  in  atti  (cfr.  doc.  1
fascicolo parte ricorrente), predisposti  dai  Commissari  regionali,
incomba sui richiedenti l'onere di attestare, ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  la  sussistenza  della
condizione  di  reciprocita',  gravandoli  della   conoscenza   delle
complesse norme di regolamentazione degli  ordini  professionali  nei
Paesi di provenienza. 
    L'estraneita' della regola alle  finalita'  proprie  della  norma
appare,  del  resto,  evidente  dalla  lettura  della   comparsa   di
costituzione del Ministero della giustizia, che ne individua la ratio
nell'esigenza  di  evitare  una  «situazione  di  discriminazione   a
contrario,  con  effetti  certamente  paradossali  e  antigiuridici»,
denotando il reale piano sistematico su cui  la  stessa  si  colloca,
ovvero  quello  dei  rapporti  tra   ordinamenti   statuali   e   non
dell'ordinamento delle professioni. 
    3.  Ulteriore  profilo  di  contrasto  con  l'art.  3  Cost.   e'
individuabile nel fatto che l'art. 7 cit.  determina  un  trattamento
illogicamente   differenziato   tra   gli   educatori   professionali
socio-pedagogici  e  gli  educatori   professionali   socio-sanitari,
operanti sotto la vigilanza della Federazione nazionale degli  Ordini
dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni
sanitarie di riabilitazione, la cui disciplina e' dettata dal decreto
ministeriale (Min. Sal.) del 13 marzo 2018. 
    Ai sensi dell'art. 2, comma 1,  decreto  ministeriale  cit.,  per
l'iscrizione  all'albo,  oltre  al  possesso  del  titolo  di  studio
abilitante  all'esercizio  della  professione  sanitaria,  del  pieno
godimento dei diritti  civili,  della  residenza  o  domicilio  nella
circoscrizione dell'ordine, e all'assenza  di  carichi  pendenti,  e'
richiesta la cittadinanza  italiana  o  di  altro  Paese  dell'Unione
europea, salvo quanto previsto dal comma 3. Tale comma prevede che «i
cittadini non appartenenti a un  Paese  dell'Unione  europea  possono
iscriversi all'albo professionale  se  in  possesso,  oltre  che  dei
requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di  studio
abilitante all'esercizio della professione sanitaria  effettuato  dal
Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50». 
    La disposizione concorre, dunque, non soltanto a  evidenziare  un
ulteriore profilo di disparita' di trattamento, ai sensi dell'art.  3
Cost., tra soggetti svolgenti professionalmente attivita'  educative,
sia pure in diversi ambiti  tipologici,  ma  altresi'  ad  avvalorare
l'assunto secondo cui la specifica limitazione dell'accesso correlata
allo status civitatis debba essere giustificata dalle finalita' della
regola, evenienza che certamente ricorre per  il  riconoscimento  del
titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria
ma non per la condizione di reciprocita'. 
    4. La disciplina si pone poi in contrasto con l'art. 4, comma  1,
e 35, comma 1 Cost.  secondo  cui,  rispettivamente,  «la  Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto  al  lavoro  e  promuove  le
condizioni che rendano effettivo questo diritto» (art.  4,  comma  1,
Cost.) e «tutela il lavoro in tutte le  sue  forme  ed  applicazioni»
(art. 35, comma 1 Cost.). 
    E' fuori di dubbio che riconoscimento e tutela  del  fondamentale
diritto al lavoro non possano essere confinati ai cittadini  italiani
ma vadano estesi ai cittadini UE ed extra UE legalmente  soggiornanti
sul territorio italiano, in possesso  dei  titoli  di  studio  e  dei
requisiti di accesso alle professioni richiesti dalla  disciplina  di
regolamentazione del settore. 
    Le  garanzie  legislative  di  parita'  di  trattamento  e  piena
uguaglianza di diritti per i lavoratori extracomunitari  rispetto  ai
lavoratori italiani risultano introdotte nel nostro  ordinamento  sin
dalla legge n.  943/1986  (art.  1,  in  materia  di  collocamento  e
trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati)  e  sono  state
ribadite   e   precisate   nel   testo   unico    sulla    disciplina
dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero,  approvato  con
decreto legislativo n. 286/1998 (art. 2, commi 2 e 3). In presenza di
tali garanzie, una  volta  che  i  lavoratori  extracomunitari  siano
autorizzati al lavoro  subordinato  stabile  in  Italia,  fruendo  di
idoneo  permesso  di  soggiorno,  essi  godono  di  tutti  i  diritti
riconosciuti ai lavoratori italiani  (cfr.  Corte  costituzionale  30
dicembre  1998,  n.  454).  Il  menzionato  decreto  legislativo   n.
215/2003,  attuativo  della  direttiva  UE  n.  43/2000,  all'art.  3
sancisce l'obbligo della parita' di trattamento tra  individui  senza
distinzione di razza e origine etnica per cio' che riguarda l'accesso
al lavoro autonomo o dipendente, sia nel settore pubblico nel settore
privato. 
    Dovendosi, dunque, concepire il diritto al lavoro,  dipendente  o
autonomo, pubblico o privato, in termini universali, quale patrimonio
dei  consociati  a  prescindere  dalla   provenienza   geografica   o
cittadinanza  e  senza  distinzione  di  razza  e   origine   etnica,
l'introduzione di limiti o condizioni all'accesso e svolgimento delle
professioni, che non trovino una  ragionevole  giustificazione  nelle
caratteristiche della professione, si pone in contrasto con il dovere
del legislatore di promuovere le condizioni che rendono effettivo  il
diritto (art. 4, comma 1 Cost.) e tutelare il lavoro in tutte le  sue
forme e  applicazioni  (art.  35,  comma  1  Cost),  configurando  un
ulteriore e concorrenti profilo di incostituzionalita' della norma. 
    5.  Non  va,  da  ultimo,  trascurato  un  ulteriore  profilo  di
contrasto con  gli  articoli  10,  comma  2  e  117,  comma  1  della
Costituzione.  La  prima  disposizione  precisa  che  la   condizione
giuridica dello straniero «e' regolata  dalla  legge  in  conformita'
delle norme e dei trattati internazionali». La seconda stabilisce che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione e «dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali». 
    Analizzando   diacronicamente   le   fonti   sovranazionali,   la
condizione del lavoratore straniero trova,  innanzitutto,  protezione
nell'art. 10, Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno  1975,  ratificata
con legge n. 159/1981, a mente del quale «ogni Membro per il quale la
convenzione sia in vigore s'impegna a  formulare  e  ad  attuare  una
politica nazionale diretta  a  promuovere  e  garantire,  con  metodi
adatti  alle  circostanze  ed  agli  usi  nazionali,  la  parita'  di
opportunita'  e  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e  culturali,
nonche' di liberta' individuali e collettive per le persone  che,  in
quanto lavoratori migranti  o  familiari  degli  stessi,  si  trovino
legalmente sul suo territorio». La garanzia di condizioni paritarie a
tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti nell'accesso del lavoro
e delle professioni trova limitazione nell'art. 14 (2) , che consente
agli Stati membri di precludere l'accesso  a  limitate  categorie  di
occupazioni e di funzioni solo quando la restrizione  sia  necessaria
nell'interesse dello Stato. 
    La Direttiva 2003/109/CE, «relativa allo status di  cittadini  di
Paesi terzi che siano soggiornanti di  lungo  periodo»,  richiede  di
assicurare al soggiornante di lungo periodo lo stesso trattamento  di
cui godono i cittadini nazionali con riferimento a:  «a)  l'esercizio
di un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma purche' questa  non
implichi nemmeno in via occasionale la  partecipazione  all'esercizio
dei pubblici poteri (...) g) la liberta' d'associazione,  adesione  e
partecipazione a organizzazioni di lavoratori o datori di lavoro o  a
qualunque  organizzazione  professionale  di  categoria,  compresi  i
vantaggi che ne derivano, fatte salve le  disposizioni  nazionali  in
materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza». 
    La direttiva n. 2018/958/UE, recepita nel nostro ordinamento  per
il  tramite  del  decreto  legislativo  n.  142/2020,   prevede,   al
considerando n. 2: «In assenza nel diritto dell'Unione di  specifiche
disposizioni di armonizzazione dei  requisiti  per  l'accesso  a  una
professione regolamentata o il suo esercizio, e'  competenza  di  uno
Stato membro decidere se e come  regolamentare  una  professione  nel
rispetto dei principi di non discriminazione e di  proporzionalita'»;
al considerando n. 3: «Il principio di proporzionalita' rientra tra i
principi  generali  del  diritto  dell'Unione.  Come  risulta   dalla
giurisprudenza, i provvedimenti nazionali che  possono  ostacolare  o
scoraggiare l'esercizio delle  liberta'  fondamentali  garantite  dal
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbero  soddisfare
quattro  condizioni,  vale   a   dire:   applicarsi   in   modo   non
discriminatorio, essere giustificati da motivi di interesse generale,
essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo  perseguito  e
non andare oltre quanto necessario  per  il  raggiungimento  di  tale
obiettivo»; all'art. 5: «al momento di introdurre nuove  disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative  che  limitano  l'accesso
alle professioni regolamentate  o  il  loro  esercizio,  o  prima  di
modificare quelle esistenti, gli Stati  membri  provvedono  affinche'
dette  disposizioni   non   siano   direttamente   o   indirettamente
discriminatoria sulla base della nazionalita' o della residenza». 
    La   disposizione   nazionale   che,   introducendo   un   regime
differenziato di  accesso  all'albo  professionale  richieda,  per  i
cittadini extracomunitari, la sussistenza nello Stato di  provenienza
della condizione di reciprocita', in assenza di qualsivoglia esigenza
di ordine pubblico,  sicurezza,  o  di  corrispondenza  all'interesse
dello Stato, se non nella logica  puramente  protezionistica  che  la
caratterizza, si pone in contrasto con la normativa sovranazionale di
settore e, in via indiretta, con gli articoli  10,  comma  2  e  117,
comma 1 della Costituzione. 

(1) La direttiva n. 2018/958/UE prevede al  considerando  n.  2:  «In
    assenza nel diritto dell'Unione  di  specifiche  disposizioni  di
    armonizzazione dei requisiti  per  l'accesso  a  una  professione
    regolamentata o il suo esercizio,  e'  competenza  di  uno  Stato
    membro decidere se  e  come  regolamentare  una  professione  nel
    rispetto   dei   principi   di   non   discriminazione    e    di
    proporzionalita'» e  al  considerando  n.  3:  «Il  principio  di
    proporzionalita' rientra tra  i  principi  generali  del  diritto
    dell'Unione. Come risulta dalla giurisprudenza,  i  provvedimenti
    nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio  delle
    liberta' fondamentali garantite dal  Trattato  sul  funzionamento
    dell'Unione europea  dovrebbero  soddisfare  quattro  condizioni,
    vale a dire:  applicarsi  in  modo  non  discriminatorio,  essere
    giustificati da motivi di interesse  generale,  essere  idonei  a
    garantire il conseguimento dello scopo perseguito  e  non  andare
    oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo».
    All'art. 5, rubricato «non discriminazione» si legge: «al momento
    di introdurre nuove  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
    amministrative   che   limitano   l'accesso   alle    professioni
    regolamentate o il loro esercizio, o prima di  modificare  quelle
    esistenti,  gli   Stati   membri   provvedono   affinche'   dette
    disposizioni   non   siano    direttamente    o    indirettamente
    discriminatorie sulla base della nazionalita' o della residenza» 

(2) Art. 14. «Ogni Stato membro puo': a) subordinare la libera scelta
    dell'occupazione,  pur  garantendo  il  diritto  alla   mobilita'
    geografica, alla condizione  che  il  lavoratore  migrante  abbia
    avuto residenza legale nel Paese, ai fini del lavoro, durante  un
    periodo  prescritto,  non  superiore  a  due  anni   o,   se   la
    legislazione esige un contratto di una data durata  inferiore  ai
    due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto;  b)  dopo
    opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative  dei
    datori di lavoro e dei lavoratori,  regolamentare  le  condizioni
    per  il  riconoscimento  delle  qualifiche   professionali,   ivi
    compresi  i  certificati  e  diplomi,  acquisite  all'estero;  c)
    respingere l'accesso a limitate categorie  di  occupazione  e  di
    funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria  nell'interesse
    dello Stato». 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale,  visto  l'art.  23,  legge  n.  87/1953,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma  1,  lettera  a),  della  legge  n.
55/2024,  nella  parte  in  cui  richiede  al   cittadino   straniero
regolarmente   soggiornante,   ai   fini   dell'iscrizione   all'albo
professionale  dei   pedagogisti   e   a   quello   degli   educatori
professionali socio-pedagogici, la sussistenza  della  condizione  di
reciprocita', per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 4, comma 1 e
35, comma 1, 10, comma 2  e  117,  comma  1  della  Costituzione  (in
relazione all'art. 11 della direttiva  n.  2003/109/CE,  all'art.  10
della convenzione OIL, al  considerando  2,  3  e  all'art.  5  della
direttiva n. 2018/958/UE). 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
comunicata alle parti del  giudizio,  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri, e comunicata ai Presidenti delle  due  Camere
del Parlamento. 
        Cosi' deciso in Milano, in data 20 ottobre 2025. 
 
                        Il Giudice: Lombardi