Reg. ord. n. 227 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte d'appello di Roma  del 30/10/2025

Tra: O.A.H. N.

Oggetto:

Corte penale internazionale – Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) – Previsione che i rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale (CPI) sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla CPI e darvi seguito – Previsione che il Ministro della giustizia dà corso alle richieste formulate dalla CPI trasmettendole al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma perché vi dia esecuzione – Modalità di esecuzione della cooperazione giudiziaria – Applicazione della misura cautelare ai fini della consegna – Procedura per la consegna – Disciplina – Denunciata omessa previsione che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte d’appello debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste di cooperazione della CPI ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, lettera b), dello Statuto di Roma, dandone notizia al Ministro della giustizia – Denunciata preclusione per il Procuratore generale di adempiere all’obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti della persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di cooperazione – Denunciata previsione che la trasmissione delle richieste di cooperazione della CPI sia condizionata a una scelta discrezionale e insindacabile in sede processuale del Ministro della giustizia anche quando sussiste un obbligo convenzionale internazionale di cooperazione – Omessa previsione di rimedi procedimentali per la mancata trasmissione da parte del Ministro della giustizia delle richieste di cooperazione – Contrasto con il consenso prestato dallo Stato mediante la ratifica dello Statuto – Violazione del principio secondo cui lo Stato promuove e favorisce le organizzazioni internazionali aventi lo scopo di favorire la pace e la giustizia fra le Nazioni – Inosservanza dell'obbligo discendente dallo Statuto di Roma di cooperazione dello Stato con la CPI – Contrasto con la previsione del medesimo Statuto secondo cui, nell’esecuzione di una richiesta di arresto e consegna, le esigenze dello Stato non devono essere più onerose rispetto alle richieste di estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese – Diversità di disciplina rispetto alla legge n. 69 del 2005, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Inosservanza degli obblighi internazionali – Lesione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge.

Norme impugnate:

legge  del 20/12/2012  Num. 237  Art. 2

legge  del 20/12/2012  Num. 237  Art. 4

legge  del 20/12/2012  Num. 237  Art. 11

legge  del 20/12/2012  Num. 237  Art. 13



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 11   Co.  

Costituzione  Art. 101   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Statuto di Roma della Corte penale internazionale  Art. 86   Co.  

Statuto di Roma della Corte penale internazionale  Art. 87   Co.  

Statuto di Roma della Corte penale internazionale  Art. 91   Co.  

legge  Art.    Co.  

Decisione PESC  Art.    Co.