Reg. ord. n. 232 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/12/2025 n. 50

Ordinanza del Tribunale di Imperia  del 09/01/2025

Tra: M. P.  C/ M. P.



Oggetto:

Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Condizioni – Esclusione, in esito alle sentenze della Corte costituzionale n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004, in caso di dissenso dei figli maggiorenni dell’adottante – Omessa attribuzione al giudice, quando è negato l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante, del potere di pronunciare ugualmente l’adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, analogamente a quanto si prevede in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell’adottando e dal coniuge non legalmente convivente e non legalmente separato dell’adottante e dell’adottando – Contrasto con il principio di eguaglianza – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie (in particolare: coniuge dell’adottante non convivente) nelle quali il dissenso non è automaticamente preclusivo per la pronuncia dell’adozione. 

Norme impugnate:

codice civile  del  Num.  Art. 297  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 232 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 gennaio 2025

Ordinanza  del  9  gennaio  2025  del  Tribunale   di   Imperia   nel
procedimento civile promosso da M. P.. 
 
Adozione e affidamento -  Adozione  di  maggiorenni  -  Condizioni  -
  Esclusione, in esito alle sentenze della  Corte  costituzionale  n.
  557 del 1988 e n. 245 del 2004,  in  caso  di  dissenso  dei  figli
  maggiorenni dell'adottante - Omessa attribuzione al giudice, quando
  e' negato  l'assenso  dei  figli  maggiorenni  dell'adottante,  del
  potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove  ritenga  il  loro
  dissenso ingiustificato o contrario  all'interesse  dell'adottando,
  analogamente  a  quanto  si  prevede  in  relazione   al   dissenso
  pronunciato  dai  genitori  dell'adottando  e   dal   coniuge   non
  legalmente convivente e non legalmente  separato  dell'adottante  e
  dell'adottando. 
- Codice civile, art. 297, secondo comma. 


(GU n. 50 del 10-12-2025)

 
                       IL TRIBUNALE DI IMPERIA 
                      Volontaria giurisdizione 
 
    Il Tribunale  di  Imperia,  riunito  in  Camera  di  consiglio  e
composto dai seguenti magistrati: 
        dott. Eduardo Bracco - Presidente rel.; 
        dott. Pasquale Longarini - giudice; 
        dott.ssa Paola Cappello - giudice; 
    esaminati gli atti del procedimento di V.G. n. 875/2024, promosso
da P.M., difeso dall'avv. Manuela Samengo, in cui  si  e'  costituito
P.M., difeso  dall'avv.  Donatella  C.  Carroni,  avente  ad  oggetto
«adozione di maggiorenne», ha pronunciato la  seguente  ordinanza  di
rimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione
e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87); 
    Il Tribunale di Imperia intende sollevare,  d'ufficio,  questione
di legittimita' costituzionale,  con  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione, dell'art. 297, secondo comma, del codice civile,  nella
parte in cui non attribuisce al giudice, quando e'  negato  l'assenso
dei  figli  maggiorenni  dell'adottante,  il  potere  di  pronunciare
ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato  o
contrario all'interesse dell'adottando,  cosi'  come  previsto  dalla
citata norma  in  relazione  al  dissenso  pronunciato  dai  genitori
dell'adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato
dell'adottante e dell'adottando. 
 
                                Fatti 
 
    P.M., nato ad ... il ..., con ricorso datato 20 giugno  2024,  ha
chiesto di adottare la maggiorenne ...  e'  il  cognome  del  secondo
marito - nata a ..., il ... (di seguito ...). 
    Suo  figlio,  P.M.,  maggiorenne,  nato  a  ...  (...)  il   ...,
costituitosi nel giudizio, ha espresso  il  dissenso,  chiedendo  non
farsi luogo all'adozione. 
    Il problema posto dalla  causa  e'  quello  di  stabilire  se  il
dissenso di P.M. sia o meno vincolante per il Tribunale. 
    Gli altri presupposti per l'adozione ci sarebbero tutti: vi e' la
prescritta differenza di eta' tra adottante e adottanda (art. 291 del
codice civile); si ravvisa la convenienza per  quest'ultima,  che  ha
espresso il consenso all'adozione (articoli  296  e  312  del  codice
civile);  la  moglie  dell'adottante,   che   e'   anche   la   madre
dell'adottanda, e' d'accordo (art. 297 del codice civile). 
    Non vi sono altre persone che devono interloquire: in particolare
il padre dell'adottanda e'  ignoto  e  non  ha  mai  riconosciuto  la
figlia, mentre ..., divorziata due volte, e' di stato libero. 
    Si espone la situazione di fatto. 
    L'adottante P.M.: 
        dal primo matrimonio ha avuto il figlio ...,  come  detto  in
oggi maggiorenne; 
        dopo il divorzio,  nell'anno  ...  intraprese  una  relazione
sentimentale con ..., nata in ..., sfociata nel matrimonio nel ...; 
        tale seconda moglie aveva una  figlia,  ...,  divorziata  due
volte e madre di due bambine minorenni; 
        ... ha vissuto nel suo Paese di origine fino al mese  di  ...
del ..., allorquando, in fuga dalla guerra, portando con se'  le  sue
due figlie, raggiunse sua madre in Italia, andando a vivere  con  lei
ad ...; 
        dunque, dal ..., lui e sua moglie hanno ospitato a casa ... e
le sue due bambine. 
    L'adottanda ..., all'udienza del  9  dicembre  2024,  rispondendo
alle domande del  magistrato,  ha  dichiarato:  «Considero  M.P.  mio
padre. Dal mese di ... vivo a casa sua, con lui, con mia madre e  con
le mie due bimbe. Formiamo una famiglia. Non ho mai conosciuto il mio
genitore biologico e dal  mio  certificato  di  nascita  come  figura
maschile risulta mio nonno materno. Sono d'accordo ad essere adottata
da M. In Ucraina ho lasciato una nonna e uno zio. Le mie figlie hanno
14 e 5 anni». 
    P.M., figlio maggiorenne dell'adottante, ha espresso il  dissenso
all'adozione  di  ...,  rappresentando   la   situazione   di   aspra
conflittualita' col padre, dovuta essenzialmente agli asseriti  gravi
torti che questi avrebbe inflitto a lui e soprattutto a sua madre (la
sentenza di separazione dei suoi genitori fu con addebito al marito). 
    Alla citata udienza ha dichiarato: «Con mio padre non ho rapporti
da anni, non lo considero neppure mio padre, non ho alcuna stima  nei
suoi confronti ed anzi nutro un profondo rancore per  quello  che  ha
fatto passare a mia madre (violenze fisiche e psicologiche)  e  a  me
(violenze psicologiche). Per  lui  la  cosa  piu'  importante  e'  il
denaro; in costanza di matrimonio con mia madre si e' appropriato  di
oltre  centomila  euro,  prelevandoli  dal  conto  bancario  a   loro
cointestato. 
    Avrebbe dovuto restituire l'importo a  mia  madre  e  non  lo  ha
fatto. Il motivo per il quale esprimo il mio dissenso all'adozione e'
economico, intendendo tutelare la mia posizione di  erede  legittimo,
anche perche', come ho riferito,  mio  padre  si  e'  appropriato  di
denaro della famiglia». 
    ..., madre dell'adottanda e moglie  dell'adottante,  alla  citata
udienza, ha dichiarato: «Con mio marito i rapporti sono  sereni.  Lui
ha accolto mia figlia ... come  fosse  una  figlia  sua.  Cio'  anche
perche', a mio parere, non ha rapporti col figlio M. ed ha piacere di
avere una figlia. A mio parere la scelta di mio  marito  di  adottare
mia figlia nasce da un'esigenza affettiva, piu' che da  un'intenzione
di assicurarle un beneficio economico. Sono  assolutamente  d'accordo
all'accoglimento della domanda di adozione ... Mio marito puo' essere
una persona irascibile, ma non certamente violenta. Non ha mai alzato
un dito su di me nei sedici anni di nostra convivenza». 
    Puo' aggiungersi che, relativamente all'aspetto  economico,  P.M.
non e' persona facoltosa: percepisce una pensione di  1.915  euro  al
mese, e' proprietario della sola casa coniugale di Imperia  (dichiara
il figlio M. che  avrebbe  intestato  un  secondo  appartamento  alla
moglie ...), non ha altri beni, ne' altre rendite. 
    Si segnala, inoltre, che padre e figlio vivono distanti: il primo
a ..., P.M. a ... (...); infine, almeno dal  ...,  quando  ci  fu  la
separazione, tra di loro non c'e' un legame affettivo, al  contrario,
i loro rapporti sono  quasi  inesistenti  e,  comunque,  livorosi  ed
aspri. 
 
                        Valutazioni tecniche 
 
    Come si e' anticipato, la questione  che  si  pone  consiste  nel
decidere se il dissenso di P.M. sia vincolante e come  tale  ostativo
all'adozione di ..., oppure, non sia vincolante e, ove fosse ritenuto
ingiustificato    o    contrario    all'interesse     dell'adottanda,
consentirebbe di pronunciare l'adozione. 
    Orbene, l'art. 296 del codice civile  prevede,  per  farsi  luogo
all'adozione, il consenso dell'adottante e dell'adottanda,  acquisiti
nel caso di specie. 
    L'art. 297 del codice civile stabilisce, al primo comma, che «per
l'adozione e' necessario  l'assenso  dei  genitori  dell'adottando  e
l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e
non  legalmente  separati»,  mentre  al  secondo  comma  prevede   la
valutazione discrezionale del giudice in alcune ipotesi  di  dissenso
(«Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il  tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario  all'interesse  dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si  tratti  dell'assenso
dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del  coniuge,
se  convivente,  dell'adottante  o   dell'adottando.   Parimenti   il
tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile  ottenere
l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad
esprimerlo»). 
    Dunque, la norma non contempla l'ipotesi  del  dissenso  espresso
dal discendente maggiorenne dell'adottante e cio'  perche',  fino  al
1988, l'art. 291 del codice civile non consentiva l'adozione a coloro
che avessero discendenti legittimi o legittimati. 
    Con sentenza n. 557 del 1988, la Corte costituzionale,  dichiaro'
«l'illegittimita' costituzionale dell'art.  291  del  codice  civile,
nella parte in cui non consente  l'adozione  a  persone  che  abbiano
discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti»,  con
la seguente motivazione: «... Nella fattispecie rileva la Corte  che,
mentre l'esistenza del coniuge  non  osta  all'adozione,  sempre  che
questi presti il suo assenso  (art.  297,  primo  comma,  del  codice
civile), la circostanza che vi siano figli legittimi  o  legittimati,
benche' maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa  procedere
alla  adozione  medesima.  Tale  differente  valutazione  legislativa
dell'assenso di persone  (rispettivamente  coniuge  e  figli),  tutte
facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed  egualmente
interessate,  sia   sotto   l'aspetto   morale   che   sotto   quello
patrimoniale, anche in  relazione  al  favor  sempre  dimostrato  del
legislatore  verso  l'istituto,  appare  chiaramente  incongrua.  Non
sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere  sufficientemente
tutelata la posizione del coniuge attraverso la  previsione  del  suo
assenso,  e  per  non  disporre  analogamente,  in   una   situazione
sostanzialmente  identica,  rispetto  ai  discendenti   legittimi   o
legittimati maggiorenni e consenzienti. Deve concludersi che la norma
impugnata viola, per la parte  a  cui  si  riferisce  l'ordinanza  di
rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e
deve quindi esserne dichiarata l'illegittimita' costituzionale». 
    Successiva sentenza della Corte costituzionale,  la  n.  245  del
2004,  estese  la   previsione   ai   figli   naturali   riconosciuti
dell'adottante, prevedendo, anche in tal caso che,  per  farsi  luogo
all'adozione, i figli maggiorenni dovessero essere consenzienti. 
    La Corte costituzionale intervenne ulteriormente con la  sentenza
n. 345/1992 - che qui non  rileva  -  affermando  che,  nel  caso  di
incapacita' dei figli di esprimere l'assenso perche' interdetti,  sia
applicabile per  analogia  l'art.  297,  secondo  comma,  del  codice
civile, estendendo anche a tale ipotesi il potere  del  Tribunale  di
procedere ad una valutazione comparativa degli interessi. 
    Orbene, con le due citate decisioni, numeri 557/1988 e  245/2004,
la Corte, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, da  un  lato
intese consentire l'adozione a persone che hanno figli, dall'altro  -
essendo necessario accordare una tutela  a  costoro,  che  potrebbero
sentirsi lesi dall'adozione - rilevo' una disparita'  di  trattamento
tra il coniuge  e  i  figli  dell'adottante  (siano  essi  legittimi,
legittimati o naturali), atteso che prima  di  allora  era  richiesto
solo al coniuge di prestare  l'assenso  all'adozione,  non  anche  ai
figli maggiorenni dell'adottante, nonostante sia l'uno che gli  altri
facessero parte del medesimo nucleo familiare  e  fossero  ugualmente
interessati,   sia   sotto   l'aspetto   morale   che   patrimoniale,
all'inserimento di un nuovo membro nella famiglia. 
    Dalle due decisioni, con riferimento a quanto qui  di  interesse,
emerge un dato letterale inequivoco: l'adozione e' consentita solo se
il    figlio    maggiorenne    dell'adottante    presti    l'assenso,
configurandosi, pertanto, la  sua  manifestazione  di  volonta'  come
vincolante e non superabile  dal  giudice:  il  dissenso  del  figlio
maggiorenne  dell'adottante  e',   dunque,   un   elemento   ostativo
all'adottabilita' del maggiorenne. 
    In sostanza, il legislatore ha previsto i casi in cui il dissenso
non sia vincolante per il giudice e tra  questi  non  e'  contemplato
quello espresso dal discendente maggiorenne dell'adottante. 
    La necessita' dell'assenso «vincolante» di  quest'ultimo  deriva,
quindi, dagli interventi della Corte Costituzionale e  dal  combinato
disposto degli articoli 291 e 297 del codice civile, pur  in  assenza
di una specifica previsione normativa. 
    Tale e' l'interpretazione della giurisprudenza di merito, dandosi
pero' atto che la  Corte  d'appello  di  Cagliari,  con  sentenza  n.
3/2023,   pubbl.   il   9   maggio   2023,   con   un'interpretazione
costituzionalmente orientata, ha stabilito che il dissenso dei  figli
maggiorenni dell'adottante, che non siano  con  lui  conviventi,  non
sarebbe ostativo all'adozione, avendo per il Tribunale «un valore non
gia' assoluto ed insindacabile, fino al mero arbitrio ...  bensi'  un
valore  piu'  limitato  e  contenuto»,  ricevendo  tutela   «soltanto
nell'eventualita' che l'adozione arrechi loro un grave pregiudizio». 
    Dunque, per i giudici cagliaritani,  se  il  dissenso  dei  figli
maggiorenni dell'adottante fosse  ritenuto  ingiustificato,  potrebbe
ugualmente pronunciarsi l'adozione. 
    Si impongono alcune considerazioni. 
    La sentenza della Corte d'appello di Cagliari  si  inserisce  nel
solco   di   una   giurisprudenza   volta   ad   una    rivisitazione
storico-sistematica dell'istituto dell'adozione  di  maggiorenni,  al
fine di ricercare un equilibrio nelle complicate dinamiche familiari,
alla stregua del mutamento della  societa'  civile  ed  al  crescente
fenomeno dei nuclei familiari «allargati». 
    E' senz'altro compito del giudice adoperarsi al fine di  dare  un
riconoscimento giuridico a situazioni familiari che siano consolidate
nel tempo e siano fondate su solidi legami affettivi e cio' anche  in
relazione all'art. 8 CEDU, che impone allo Stato obblighi positivi di
tutela effettiva della «vita privata e familiare», secondo la nozione
ampia  elaborata  dalla  giurisprudenza  delle  Corti  sovranazionali
(nella sentenza CEDU  del  13  ottobre  2015  leggesi  che  «dove  e'
accertata l'esistenza di un legame affettivo, lo Stato deve in  linea
di  principio  agire  in  modo  da  permettere  a  tale   legame   di
svilupparsi»), comprensiva di ogni espressione della  personalita'  e
dignita' della persona, non essendovi dubbio  che  nella  nozione  di
«vita familiare» rientri anche la filiazione adottiva. 
    L'istituto dell'adozione del maggiorenne in origine assolveva  ad
una precipua funzione economica, che era quella di dare,  a  chi  non
aveva discendenti, un erede, cui trasmettere un nome e un patrimonio,
con limitate implicazioni personali ed affettive. 
    Lo scopo esclusivamente economico dell'adozione di maggiorenni e'
andato  col  tempo   erodendosi,   perdendo   la   sua   connotazione
essenzialmente patrimoniale, per divenire strumento di consolidamento
di relazioni affettive, al fine di garantire l'unita' familiare. 
    Assume  sempre  maggior  rilievo  l'esigenza  dell'adottante   di
conferire riconoscimento giuridico a  stabili  relazioni  sociali  ed
affettive all'interno di una famiglia allargata: i casi  tipici  sono
quelli in cui si voglia instaurare un  legame  giuridico  col  figlio
maggiorenne del coniuge o del partner, ovvero si intenda far  entrare
nel proprio nucleo familiare un nipote o una persona cara. 
    La  Corte  di   cassazione,   con   sentenza   n.   7667/2020   -
nell'esaminare il caso di una donna, rimasta orfana di padre, che sin
dall'eta' di dodici anni era vissuta con la madre ed il  compagno  di
lei, che l'aveva cresciuta  come  una  figlia  e  nel  derogare,  con
un'interpretazione costituzionalmente orientata,  all'ostacolo  della
differenza di eta' prescritta dall'art. 291 del codice  civile  -  ha
osservato che «l'istituto dell'adozione di maggiorenni ...  ha  perso
la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la
continuita' della sua casata e del suo patrimonio,  per  assumere  la
funzione  di  riconoscimento  giuridico  di  una  relazione  sociale,
affettiva  ed  identitaria,  nonche'  di  una  storia  personale,  di
adottante  e  adottando,  con  la  finalita'  di  strumento  volto  a
consentire  la  formazione  di  famiglie  tra  soggetti  che,  seppur
maggiorenni, sono tra loro legati  da  vincoli  personali,  morali  e
civili». 
    Orbene, questo Tribunale e' consapevole  del  proprio  dovere  di
verificare, prima di sollevare  la  questione  di  costituzionalita',
costituente un'extrema ratio, la concreta possibilita' di  attribuire
alla norma denunciata un significato diverso da  quello  censurato  e
tale da superare i prospettati dubbi di legittimita' costituzionale. 
    E'  consapevole  di  dover  provare  a   percorrere   la   strada
dell'interpretazione costituzionalmente orientata, alla  stregua  del
dato normativo, della logica, dei principi e  dei  valori,  riponendo
attenzione, nella difficile opera  del  bilanciamento  dei  valori  e
nella ricerca di un punto di equilibrio, a non travalicare le proprie
funzioni, sostituendosi impropriamente al legislatore  o  alla  Corte
costituzionale. 
    Questo Tribunale ha apprezzato  lo  sforzo  interpretativo  della
Corte d'appello di Cagliari che, richiamando anche la sentenza  della
Cassazione n. 7667/2020 (che attribuisce  al  giudice  il  potere  di
derogare  al  rigido  disposto  dell'art.  291  del  codice   civile,
relativamente al divario di almeno diciotto anni, che deve sussistere
tra adottante e  adottato),  assume  come  presupposto  il  carattere
generale della disciplina dettata dall'art. 297, secondo  comma,  del
codice  civile,  assegnando  al  dissenso   dei   figli   maggiorenni
dell'adottante, se non conviventi, un valore non  vincolante,  bensi'
sindacabile dal giudice. 
    Tuttavia, non ritiene questo Tribunale, dopo  ampia  meditazione,
che sia percorribile tale strada, che sembra travalicare  la  lettera
della legge, pervenendo ad una disapplicazione del testo normativo. 
    Il citato secondo comma dell'art. 297 del codice civile, infatti,
come detto,  non  prevede  che  il  dissenso  dei  figli  maggiorenni
dell'adottante possa essere superato dal giudice, qualora lo  ritenga
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. 
    Inoltre, le  due  citate  sentenze  della  Corte  costituzionale,
numeri 557/1988 e 245/2004, richiedono espressamente, per farsi luogo
all'adozione,  che   il   figlio   maggiorenne   dell'adottante   sia
consenziente. 
    Al Giudice delle leggi non si sottopongono questioni che ha  gia'
risolto, come se esistesse un grado di appello alle sue decisioni, ma
qui la situazione e' particolare. 
    Come  si  e'  detto,  l'istituto  dell'adozione  di   maggiorenni
registra un'evoluzione storica,  per  il  mutare  dei  costumi  della
societa' civile sui temi della famiglia; quelle due  sentenze  furono
pronunciate in un'epoca in cui l'istituto aveva una finalita' diversa
da quella che  ricopre  in  oggi,  ove  la  valenza  solidaristica  e
affettiva si e' in  gran  parte  sostituita  al  dato  essenzialmente
patrimoniale. 
    Alla  stregua  delle   considerazioni   che   precedono,   appare
indispensabile  una  rivisitazione  della  problematica  posta,   con
intervento chiarificatore della Corte costituzionale. 
 
                              Rilevanza 
 
    Tornando sinteticamente ai  fatti,  P.M.  intende  adottare  ...,
figlia  maggiorenne  di  sua  moglie;  la  ragazza,  con  due  figlie
minorenni, vive nel nucleo familiare dell'adottante  da  due  anni  e
dieci mesi circa; l'adottante vorrebbe farla  entrare  nella  propria
famiglia, dando riconoscimento giuridico ad una relazione  sociale  e
affettiva che si e' creata; ... e' consenziente e trarrebbe vantaggio
dall'adozione, vedendosi  ufficialmente  accolta,  insieme  alle  due
figlie, nella nuova famiglia. 
    P.M., figlio maggiorenne dell'adottante, ha espresso il dissenso,
motivandolo esclusivamente sotto il profilo economico/ereditario, non
escludendo  il  Tribunale  che,  in  qualche  misura,  egli  persegua
finalita'  ritorsive  (anche  considerato  che  il   padre   non   e'
particolarmente benestante);  nutre  un  profondo  rancore  verso  il
genitore, con cui ha rapporti sporadici e pessimi;  vivono  distanti,
in diverse regioni; al di la' dell'aspetto economico, l'adozione  non
inciderebbe in alcuna misura sulla sua vita e la mancata adozione non
migliorerebbe i suoi rapporti col padre. 
    La questione che si sottopone alla  Corte  costituzionale  appare
rilevante, in quanto pregiudiziale al giudizio in  corso  e  tale  da
determinarne l'esito, ed in particolare: 
        qualora la delibazione del Giudice delle  leggi  portasse  ad
una pronuncia di inammissibilita' (per  uno  dei  molteplici  profili
previsti),  cosi'  da  precludere  l'esame  del  merito,  ovvero   si
ritenesse  l'infondatezza   della   questione   prospettata,   questo
Tribunale, allo stato del diritto vigente, per le ragioni esposte, in
assenza di indicazioni della Corte  e  di  elementi  sopravvenuti  di
valutazione, interpreterebbe il citato art. 297 del codice civile nel
senso di ritenere vincolante il  dissenso  all'adozione  espresso  da
P.M.; 
        qualora   invece   la    citata    norma    fosse    ritenuta
costituzionalmente illegittima, come prospettato - nella parte in cui
non attribuisce al tribunale, quando e' negato  l'assenso  dei  figli
maggiorenni  dell'adottante,  il  potere  di  pronunciare  ugualmente
l'adozione,  ove  ritenga  il  dissenso  ingiustificato  o  contrario
all'interesse dell'adottando - si aprirebbe un  diverso  scenario  e,
nel contesto fattuale esposto, vi sarebbe la  rilevante  probabilita'
che il dissenso di P.M. sara' considerato ingiustificato. 
    In sostanza, l'accoglimento o meno della domanda di  adozione  di
..., formulata da P.M., potra' essere disattesa o accolta  da  questo
Tribunale in dipendenza di quanto decidera' la Corte costituzionale. 
 
                     Non manifesta infondatezza 
 
    Ai sensi degli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948  e
23 legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudice ha l'obbligo  di  sollevare
questioni di legittimita' costituzionale, di ufficio (come  nel  caso
di specie) o su istanza delle parti, quando - nutrendo seri dubbi  di
conformita'  di   disposizioni   di   legge   rispetto   a   principi
costituzionali - non le ritenga manifestamente infondate. 
    Questo  Tribunale,  per  le  ragioni  che  seguono,  ritiene  non
manifestamente infondata la questione proposta, che e'  quella  della
legittimita'  costituzionale  dell'art.  297   del   codice   civile,
relativamente  al   dissenso   espresso   all'adozione   dal   figlio
maggiorenne dell'adottante, in relazione al principio di  eguaglianza
consacrato nell'art. 3 della Costituzione. 
    Per la Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2023, n. 67,  «la
violazione del principio di eguaglianza sussiste  qualora  situazioni
omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non
quando alla diversita' di  disciplina  corrispondano  situazioni  non
assimilabili. Il legislatore gode  di  ampia  discrezionalita'  nella
conformazione  degli   istituti   processuali   e   puo'   articolare
diversamente le relative discipline avendo riguardo  alle  specifiche
esigenze di ciascun modello processuale». 
    Premesso quanto precede, a parere del Collegio occorre coordinare
e raffrontare la posizione dei figli maggiorenni dell'adottante -  in
oggi chiamati ad esprimersi, essendo caduto il divieto di adozione in
presenza di discendenti - con quelle  del  coniuge  dell'adottante  e
dell'adottando,  nonche'  coi  genitori  dell'adottando,  chiamati  a
manifestare l'assenso. 
    Per l'adozione del maggiorenne occorre, ex articoli 296 e 297 del
codice civile, oltre al  consenso  dell'adottante  e  dell'adottando,
l'assenso: 
        dei genitori dell'adottando: il giudice puo' superare il loro
dissenso se ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando; 
        del coniuge dell'adottante e dell'adottando  se  coniugati  e
non legalmente  separati:  il  giudice  non  puo'  superare  il  loro
dissenso   se   convivono   (rispettivamente   con   l'adottante    e
l'adottando), mentre puo' superarlo (ove consideri il  loro  dissenso
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando) se non  c'e'
un rapporto di convivenza; 
        dei figli maggiorenni  dell'adottante:  il  giudice,  secondo
l'interpretazione data della norma da questo Tribunale, non  potrebbe
mai superare il loro dissenso. 
    Piu' che alle  altre  posizioni,  quella  dei  figli  maggiorenni
dell'adottante pare assimilabile a quella del coniuge dell'adottante,
perche' gli  uni  e  l'altro  appartengono  al  nucleo  familiare  di
quest'ultimo, risentendo emotivamente allo stesso modo  dell'ingresso
di una nuova persona  nella  loro  famiglia  e  nutrendo  i  medesimi
interessi di natura successoria. 
    Il  legislatore  per  il  coniuge  dell'adottante,  che  non  sia
legalmente   da   lui   separato,   nell'esercizio   della    propria
discrezionalita', opera una distinzione tra due situazioni, a seconda
che il coniuge conviva o meno  con  l'adottante:  nel  primo  caso  i
rapporti sono piu' stretti, vi e' una  maggiore  partecipazione  alla
vita familiare e il dissenso  del  coniuge  e'  vincolante,  ostativo
all'adozione, dunque non superabile; se il rapporto di convivenza non
c'e', la  valutazione  e'  invece  rimessa  al  giudice,  che  potra'
pronunciare  ugualmente  l'adozione  ove  ritenesse   quel   dissenso
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. 
    Ed allora, le posizioni del  coniuge  e  del  figlio  maggiorenne
dell'adottante, se conviventi  con  questi,  sono  disciplinate  allo
stesso modo dalla legge, atteso che il loro dissenso all'adozione  e'
sempre vincolante, indipendentemente dai motivi che  lo  determinano,
che non vanno neppure analizzati. 
    Il vulnus  costituzionale  si  coglie  per  l'ipotesi  della  non
convivenza in quanto nel caso del dissenso del figlio maggiorenne  il
giudice dovra' disattendere  la  domanda  di  adozione,  senza  poter
valutare i motivi, mentre se a dissentire e' il coniuge,  il  giudice
potra'  accogliere  la  domanda,   ove   considerera'   il   dissenso
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. 
    Due situazioni assimilabili vengono trattate dalla legge in  modo
ingiustificatamente  diverso  e  cio'  appare  irragionevole  ed   in
contrasto col principio di eguaglianza: si  ravvisa  un'irragionevole
disparita' di trattamento che, a parere di questo Tribunale, andrebbe
rimossa. 
    Prevedere  che  il  dissenso  espresso  dal  figlio   maggiorenne
dell'adottante   non   convivente,   perfino    se    immotivato    o
ingiustificato, sia sempre ostativo all'adozione, oltre a  vanificare
la volonta' espressa dall'adottante, dall'adottando  e  dai  soggetti
elencati nell'art. 297 del codice civile, cosi' impedendo che vengano
giuridicamente riconosciute situazioni connotate da  profondi  legami
affettivi, oltre a contrastare  con  la  disciplina  dettata  per  il
coniuge dell'adottante non convivente, oltre a porsi in contrasto con
l'evoluzione dell'istituto dell'adozione quale sopra delineata, rompe
il rapporto di congruenza presente nel sistema  e  non  obbedisce  al
criterio di  coerenza  e  di  equilibrio,  sotteso  al  principio  di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. 
    Ragionevolezza, coerenza ed equilibrio si avrebbero, a parere del
Tribunale, ove il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante  non
convivente  fosse  valutato  dal  giudice   nel   bilanciamento   dei
contrastanti interessi, quello suo, del genitore  adottante  e  delle
altre persone chiamate ad esprimersi. 
    Il giudice potra' cosi' valutare - come per il caso  del  coniuge
non convivente dell'adottante - il dissenso del figlio maggiorenne  e
ritenerlo giustificato, in ipotesi, qualora l'adozione gli arrechi un
grave  e  serio  pregiudizio,  ovvero  ritenerlo  ingiustificato,  in
ipotesi, qualora l'unico pregiudizio sia costituito  dalla  riduzione
delle aspettative ereditarie. 
    Si  pensi  al  caso  in  esame  in  cui  il  figlio  dissenziente
dell'adottante e' in cattivi rapporti col padre, non lo frequenta, ha
una vita che non si lega con la sua, non risentirebbe emotivamente  e
affettivamente dell'adozione, vive in un'altra regione. 
    In definitiva, l'art. 297 del codice civile sembra  delineare  un
sistema  contrario  a  quello  dell'intrinseca  ragionevolezza,   nei
termini anzidetti e riportati in  dispositivo,  suscitando  dubbi  di
costituzionalita' in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  di  Imperia,  visti   gli   articoli   134   della
Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritiene rilevante e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
in riferimento all'art.  3  della  Costituzione,  nei  termini  sopra
indicati, dell'art. 297 del codice civile, nella  parte  in  cui  non
attribuisce  al  giudice,  quando  e'  negato  l'assenso  dei   figli
maggiorenni  dell'adottante,  il  potere  di  pronunciare  ugualmente
l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato  o  contrario
all'interesse dell'adottando, cosi' come previsto dalla citata  norma
in relazione al dissenso pronunciato dai  genitori  dell'adottando  e
dal coniuge non convivente e non legalmente separato dell'adottante e
dell'adottando. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il procedimento n.  875/2024  R.G.  sino  all'esito  del
giudizio di legittimita' costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata  alle  parti  in  causa,  al  pubblico  ministero  ed   al
Presidente del Consiglio dei  ministri,  nonche'  sia  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Imperia, deciso il 3 gennaio 2025 
 
                     Il Presidente est.: Bracco