Reg. ord. n. 232 del 2025 pubbl. su G.U. del 10/12/2025 n. 50
Ordinanza del Tribunale di Imperia del 09/01/2025
Tra: M. P. C/ M. P.
Oggetto:
Adozione e affidamento – Adozione di maggiorenni – Condizioni – Esclusione, in esito alle sentenze della Corte costituzionale n. 557 del 1988 e n. 245 del 2004, in caso di dissenso dei figli maggiorenni dell’adottante – Omessa attribuzione al giudice, quando è negato l’assenso dei figli maggiorenni dell’adottante, del potere di pronunciare ugualmente l’adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, analogamente a quanto si prevede in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell’adottando e dal coniuge non legalmente convivente e non legalmente separato dell’adottante e dell’adottando – Contrasto con il principio di eguaglianza – Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie (in particolare: coniuge dell’adottante non convivente) nelle quali il dissenso non è automaticamente preclusivo per la pronuncia dell’adozione.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Testo dell'ordinanza
N. 232 ORDINANZA (Atto di promovimento) 09 gennaio 2025
Ordinanza del 9 gennaio 2025 del Tribunale di Imperia nel
procedimento civile promosso da M. P..
Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Condizioni -
Esclusione, in esito alle sentenze della Corte costituzionale n.
557 del 1988 e n. 245 del 2004, in caso di dissenso dei figli
maggiorenni dell'adottante - Omessa attribuzione al giudice, quando
e' negato l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante, del
potere di pronunciare ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro
dissenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,
analogamente a quanto si prevede in relazione al dissenso
pronunciato dai genitori dell'adottando e dal coniuge non
legalmente convivente e non legalmente separato dell'adottante e
dell'adottando.
- Codice civile, art. 297, secondo comma.
(GU n. 50 del 10-12-2025)
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Imperia, riunito in Camera di consiglio e
composto dai seguenti magistrati:
dott. Eduardo Bracco - Presidente rel.;
dott. Pasquale Longarini - giudice;
dott.ssa Paola Cappello - giudice;
esaminati gli atti del procedimento di V.G. n. 875/2024, promosso
da P.M., difeso dall'avv. Manuela Samengo, in cui si e' costituito
P.M., difeso dall'avv. Donatella C. Carroni, avente ad oggetto
«adozione di maggiorenne», ha pronunciato la seguente ordinanza di
rimessione alla Corte costituzionale (articoli 134 della Costituzione
e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87);
Il Tribunale di Imperia intende sollevare, d'ufficio, questione
di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 297, secondo comma, del codice civile, nella
parte in cui non attribuisce al giudice, quando e' negato l'assenso
dei figli maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare
ugualmente l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o
contrario all'interesse dell'adottando, cosi' come previsto dalla
citata norma in relazione al dissenso pronunciato dai genitori
dell'adottando e dal coniuge non convivente e non legalmente separato
dell'adottante e dell'adottando.
Fatti
P.M., nato ad ... il ..., con ricorso datato 20 giugno 2024, ha
chiesto di adottare la maggiorenne ... e' il cognome del secondo
marito - nata a ..., il ... (di seguito ...).
Suo figlio, P.M., maggiorenne, nato a ... (...) il ...,
costituitosi nel giudizio, ha espresso il dissenso, chiedendo non
farsi luogo all'adozione.
Il problema posto dalla causa e' quello di stabilire se il
dissenso di P.M. sia o meno vincolante per il Tribunale.
Gli altri presupposti per l'adozione ci sarebbero tutti: vi e' la
prescritta differenza di eta' tra adottante e adottanda (art. 291 del
codice civile); si ravvisa la convenienza per quest'ultima, che ha
espresso il consenso all'adozione (articoli 296 e 312 del codice
civile); la moglie dell'adottante, che e' anche la madre
dell'adottanda, e' d'accordo (art. 297 del codice civile).
Non vi sono altre persone che devono interloquire: in particolare
il padre dell'adottanda e' ignoto e non ha mai riconosciuto la
figlia, mentre ..., divorziata due volte, e' di stato libero.
Si espone la situazione di fatto.
L'adottante P.M.:
dal primo matrimonio ha avuto il figlio ..., come detto in
oggi maggiorenne;
dopo il divorzio, nell'anno ... intraprese una relazione
sentimentale con ..., nata in ..., sfociata nel matrimonio nel ...;
tale seconda moglie aveva una figlia, ..., divorziata due
volte e madre di due bambine minorenni;
... ha vissuto nel suo Paese di origine fino al mese di ...
del ..., allorquando, in fuga dalla guerra, portando con se' le sue
due figlie, raggiunse sua madre in Italia, andando a vivere con lei
ad ...;
dunque, dal ..., lui e sua moglie hanno ospitato a casa ... e
le sue due bambine.
L'adottanda ..., all'udienza del 9 dicembre 2024, rispondendo
alle domande del magistrato, ha dichiarato: «Considero M.P. mio
padre. Dal mese di ... vivo a casa sua, con lui, con mia madre e con
le mie due bimbe. Formiamo una famiglia. Non ho mai conosciuto il mio
genitore biologico e dal mio certificato di nascita come figura
maschile risulta mio nonno materno. Sono d'accordo ad essere adottata
da M. In Ucraina ho lasciato una nonna e uno zio. Le mie figlie hanno
14 e 5 anni».
P.M., figlio maggiorenne dell'adottante, ha espresso il dissenso
all'adozione di ..., rappresentando la situazione di aspra
conflittualita' col padre, dovuta essenzialmente agli asseriti gravi
torti che questi avrebbe inflitto a lui e soprattutto a sua madre (la
sentenza di separazione dei suoi genitori fu con addebito al marito).
Alla citata udienza ha dichiarato: «Con mio padre non ho rapporti
da anni, non lo considero neppure mio padre, non ho alcuna stima nei
suoi confronti ed anzi nutro un profondo rancore per quello che ha
fatto passare a mia madre (violenze fisiche e psicologiche) e a me
(violenze psicologiche). Per lui la cosa piu' importante e' il
denaro; in costanza di matrimonio con mia madre si e' appropriato di
oltre centomila euro, prelevandoli dal conto bancario a loro
cointestato.
Avrebbe dovuto restituire l'importo a mia madre e non lo ha
fatto. Il motivo per il quale esprimo il mio dissenso all'adozione e'
economico, intendendo tutelare la mia posizione di erede legittimo,
anche perche', come ho riferito, mio padre si e' appropriato di
denaro della famiglia».
..., madre dell'adottanda e moglie dell'adottante, alla citata
udienza, ha dichiarato: «Con mio marito i rapporti sono sereni. Lui
ha accolto mia figlia ... come fosse una figlia sua. Cio' anche
perche', a mio parere, non ha rapporti col figlio M. ed ha piacere di
avere una figlia. A mio parere la scelta di mio marito di adottare
mia figlia nasce da un'esigenza affettiva, piu' che da un'intenzione
di assicurarle un beneficio economico. Sono assolutamente d'accordo
all'accoglimento della domanda di adozione ... Mio marito puo' essere
una persona irascibile, ma non certamente violenta. Non ha mai alzato
un dito su di me nei sedici anni di nostra convivenza».
Puo' aggiungersi che, relativamente all'aspetto economico, P.M.
non e' persona facoltosa: percepisce una pensione di 1.915 euro al
mese, e' proprietario della sola casa coniugale di Imperia (dichiara
il figlio M. che avrebbe intestato un secondo appartamento alla
moglie ...), non ha altri beni, ne' altre rendite.
Si segnala, inoltre, che padre e figlio vivono distanti: il primo
a ..., P.M. a ... (...); infine, almeno dal ..., quando ci fu la
separazione, tra di loro non c'e' un legame affettivo, al contrario,
i loro rapporti sono quasi inesistenti e, comunque, livorosi ed
aspri.
Valutazioni tecniche
Come si e' anticipato, la questione che si pone consiste nel
decidere se il dissenso di P.M. sia vincolante e come tale ostativo
all'adozione di ..., oppure, non sia vincolante e, ove fosse ritenuto
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottanda,
consentirebbe di pronunciare l'adozione.
Orbene, l'art. 296 del codice civile prevede, per farsi luogo
all'adozione, il consenso dell'adottante e dell'adottanda, acquisiti
nel caso di specie.
L'art. 297 del codice civile stabilisce, al primo comma, che «per
l'adozione e' necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e
l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e
non legalmente separati», mentre al secondo comma prevede la
valutazione discrezionale del giudice in alcune ipotesi di dissenso
(«Quando e' negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale,
sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, puo', ove ritenga
il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando,
pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso
dei genitori esercenti la responsabilita' genitoriale o del coniuge,
se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il
tribunale puo' pronunziare l'adozione quando e' impossibile ottenere
l'assenso per incapacita' o irreperibilita' delle persone chiamate ad
esprimerlo»).
Dunque, la norma non contempla l'ipotesi del dissenso espresso
dal discendente maggiorenne dell'adottante e cio' perche', fino al
1988, l'art. 291 del codice civile non consentiva l'adozione a coloro
che avessero discendenti legittimi o legittimati.
Con sentenza n. 557 del 1988, la Corte costituzionale, dichiaro'
«l'illegittimita' costituzionale dell'art. 291 del codice civile,
nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano
discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti», con
la seguente motivazione: «... Nella fattispecie rileva la Corte che,
mentre l'esistenza del coniuge non osta all'adozione, sempre che
questi presti il suo assenso (art. 297, primo comma, del codice
civile), la circostanza che vi siano figli legittimi o legittimati,
benche' maggiorenni e consenzienti, impedisce che si possa procedere
alla adozione medesima. Tale differente valutazione legislativa
dell'assenso di persone (rispettivamente coniuge e figli), tutte
facenti parte della famiglia legittima dell'adottante, ed egualmente
interessate, sia sotto l'aspetto morale che sotto quello
patrimoniale, anche in relazione al favor sempre dimostrato del
legislatore verso l'istituto, appare chiaramente incongrua. Non
sussiste, infatti, un motivo razionale per ritenere sufficientemente
tutelata la posizione del coniuge attraverso la previsione del suo
assenso, e per non disporre analogamente, in una situazione
sostanzialmente identica, rispetto ai discendenti legittimi o
legittimati maggiorenni e consenzienti. Deve concludersi che la norma
impugnata viola, per la parte a cui si riferisce l'ordinanza di
rimessione, il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e
deve quindi esserne dichiarata l'illegittimita' costituzionale».
Successiva sentenza della Corte costituzionale, la n. 245 del
2004, estese la previsione ai figli naturali riconosciuti
dell'adottante, prevedendo, anche in tal caso che, per farsi luogo
all'adozione, i figli maggiorenni dovessero essere consenzienti.
La Corte costituzionale intervenne ulteriormente con la sentenza
n. 345/1992 - che qui non rileva - affermando che, nel caso di
incapacita' dei figli di esprimere l'assenso perche' interdetti, sia
applicabile per analogia l'art. 297, secondo comma, del codice
civile, estendendo anche a tale ipotesi il potere del Tribunale di
procedere ad una valutazione comparativa degli interessi.
Orbene, con le due citate decisioni, numeri 557/1988 e 245/2004,
la Corte, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, da un lato
intese consentire l'adozione a persone che hanno figli, dall'altro -
essendo necessario accordare una tutela a costoro, che potrebbero
sentirsi lesi dall'adozione - rilevo' una disparita' di trattamento
tra il coniuge e i figli dell'adottante (siano essi legittimi,
legittimati o naturali), atteso che prima di allora era richiesto
solo al coniuge di prestare l'assenso all'adozione, non anche ai
figli maggiorenni dell'adottante, nonostante sia l'uno che gli altri
facessero parte del medesimo nucleo familiare e fossero ugualmente
interessati, sia sotto l'aspetto morale che patrimoniale,
all'inserimento di un nuovo membro nella famiglia.
Dalle due decisioni, con riferimento a quanto qui di interesse,
emerge un dato letterale inequivoco: l'adozione e' consentita solo se
il figlio maggiorenne dell'adottante presti l'assenso,
configurandosi, pertanto, la sua manifestazione di volonta' come
vincolante e non superabile dal giudice: il dissenso del figlio
maggiorenne dell'adottante e', dunque, un elemento ostativo
all'adottabilita' del maggiorenne.
In sostanza, il legislatore ha previsto i casi in cui il dissenso
non sia vincolante per il giudice e tra questi non e' contemplato
quello espresso dal discendente maggiorenne dell'adottante.
La necessita' dell'assenso «vincolante» di quest'ultimo deriva,
quindi, dagli interventi della Corte Costituzionale e dal combinato
disposto degli articoli 291 e 297 del codice civile, pur in assenza
di una specifica previsione normativa.
Tale e' l'interpretazione della giurisprudenza di merito, dandosi
pero' atto che la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza n.
3/2023, pubbl. il 9 maggio 2023, con un'interpretazione
costituzionalmente orientata, ha stabilito che il dissenso dei figli
maggiorenni dell'adottante, che non siano con lui conviventi, non
sarebbe ostativo all'adozione, avendo per il Tribunale «un valore non
gia' assoluto ed insindacabile, fino al mero arbitrio ... bensi' un
valore piu' limitato e contenuto», ricevendo tutela «soltanto
nell'eventualita' che l'adozione arrechi loro un grave pregiudizio».
Dunque, per i giudici cagliaritani, se il dissenso dei figli
maggiorenni dell'adottante fosse ritenuto ingiustificato, potrebbe
ugualmente pronunciarsi l'adozione.
Si impongono alcune considerazioni.
La sentenza della Corte d'appello di Cagliari si inserisce nel
solco di una giurisprudenza volta ad una rivisitazione
storico-sistematica dell'istituto dell'adozione di maggiorenni, al
fine di ricercare un equilibrio nelle complicate dinamiche familiari,
alla stregua del mutamento della societa' civile ed al crescente
fenomeno dei nuclei familiari «allargati».
E' senz'altro compito del giudice adoperarsi al fine di dare un
riconoscimento giuridico a situazioni familiari che siano consolidate
nel tempo e siano fondate su solidi legami affettivi e cio' anche in
relazione all'art. 8 CEDU, che impone allo Stato obblighi positivi di
tutela effettiva della «vita privata e familiare», secondo la nozione
ampia elaborata dalla giurisprudenza delle Corti sovranazionali
(nella sentenza CEDU del 13 ottobre 2015 leggesi che «dove e'
accertata l'esistenza di un legame affettivo, lo Stato deve in linea
di principio agire in modo da permettere a tale legame di
svilupparsi»), comprensiva di ogni espressione della personalita' e
dignita' della persona, non essendovi dubbio che nella nozione di
«vita familiare» rientri anche la filiazione adottiva.
L'istituto dell'adozione del maggiorenne in origine assolveva ad
una precipua funzione economica, che era quella di dare, a chi non
aveva discendenti, un erede, cui trasmettere un nome e un patrimonio,
con limitate implicazioni personali ed affettive.
Lo scopo esclusivamente economico dell'adozione di maggiorenni e'
andato col tempo erodendosi, perdendo la sua connotazione
essenzialmente patrimoniale, per divenire strumento di consolidamento
di relazioni affettive, al fine di garantire l'unita' familiare.
Assume sempre maggior rilievo l'esigenza dell'adottante di
conferire riconoscimento giuridico a stabili relazioni sociali ed
affettive all'interno di una famiglia allargata: i casi tipici sono
quelli in cui si voglia instaurare un legame giuridico col figlio
maggiorenne del coniuge o del partner, ovvero si intenda far entrare
nel proprio nucleo familiare un nipote o una persona cara.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 7667/2020 -
nell'esaminare il caso di una donna, rimasta orfana di padre, che sin
dall'eta' di dodici anni era vissuta con la madre ed il compagno di
lei, che l'aveva cresciuta come una figlia e nel derogare, con
un'interpretazione costituzionalmente orientata, all'ostacolo della
differenza di eta' prescritta dall'art. 291 del codice civile - ha
osservato che «l'istituto dell'adozione di maggiorenni ... ha perso
la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la
continuita' della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la
funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale,
affettiva ed identitaria, nonche' di una storia personale, di
adottante e adottando, con la finalita' di strumento volto a
consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur
maggiorenni, sono tra loro legati da vincoli personali, morali e
civili».
Orbene, questo Tribunale e' consapevole del proprio dovere di
verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalita',
costituente un'extrema ratio, la concreta possibilita' di attribuire
alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e
tale da superare i prospettati dubbi di legittimita' costituzionale.
E' consapevole di dover provare a percorrere la strada
dell'interpretazione costituzionalmente orientata, alla stregua del
dato normativo, della logica, dei principi e dei valori, riponendo
attenzione, nella difficile opera del bilanciamento dei valori e
nella ricerca di un punto di equilibrio, a non travalicare le proprie
funzioni, sostituendosi impropriamente al legislatore o alla Corte
costituzionale.
Questo Tribunale ha apprezzato lo sforzo interpretativo della
Corte d'appello di Cagliari che, richiamando anche la sentenza della
Cassazione n. 7667/2020 (che attribuisce al giudice il potere di
derogare al rigido disposto dell'art. 291 del codice civile,
relativamente al divario di almeno diciotto anni, che deve sussistere
tra adottante e adottato), assume come presupposto il carattere
generale della disciplina dettata dall'art. 297, secondo comma, del
codice civile, assegnando al dissenso dei figli maggiorenni
dell'adottante, se non conviventi, un valore non vincolante, bensi'
sindacabile dal giudice.
Tuttavia, non ritiene questo Tribunale, dopo ampia meditazione,
che sia percorribile tale strada, che sembra travalicare la lettera
della legge, pervenendo ad una disapplicazione del testo normativo.
Il citato secondo comma dell'art. 297 del codice civile, infatti,
come detto, non prevede che il dissenso dei figli maggiorenni
dell'adottante possa essere superato dal giudice, qualora lo ritenga
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.
Inoltre, le due citate sentenze della Corte costituzionale,
numeri 557/1988 e 245/2004, richiedono espressamente, per farsi luogo
all'adozione, che il figlio maggiorenne dell'adottante sia
consenziente.
Al Giudice delle leggi non si sottopongono questioni che ha gia'
risolto, come se esistesse un grado di appello alle sue decisioni, ma
qui la situazione e' particolare.
Come si e' detto, l'istituto dell'adozione di maggiorenni
registra un'evoluzione storica, per il mutare dei costumi della
societa' civile sui temi della famiglia; quelle due sentenze furono
pronunciate in un'epoca in cui l'istituto aveva una finalita' diversa
da quella che ricopre in oggi, ove la valenza solidaristica e
affettiva si e' in gran parte sostituita al dato essenzialmente
patrimoniale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare
indispensabile una rivisitazione della problematica posta, con
intervento chiarificatore della Corte costituzionale.
Rilevanza
Tornando sinteticamente ai fatti, P.M. intende adottare ...,
figlia maggiorenne di sua moglie; la ragazza, con due figlie
minorenni, vive nel nucleo familiare dell'adottante da due anni e
dieci mesi circa; l'adottante vorrebbe farla entrare nella propria
famiglia, dando riconoscimento giuridico ad una relazione sociale e
affettiva che si e' creata; ... e' consenziente e trarrebbe vantaggio
dall'adozione, vedendosi ufficialmente accolta, insieme alle due
figlie, nella nuova famiglia.
P.M., figlio maggiorenne dell'adottante, ha espresso il dissenso,
motivandolo esclusivamente sotto il profilo economico/ereditario, non
escludendo il Tribunale che, in qualche misura, egli persegua
finalita' ritorsive (anche considerato che il padre non e'
particolarmente benestante); nutre un profondo rancore verso il
genitore, con cui ha rapporti sporadici e pessimi; vivono distanti,
in diverse regioni; al di la' dell'aspetto economico, l'adozione non
inciderebbe in alcuna misura sulla sua vita e la mancata adozione non
migliorerebbe i suoi rapporti col padre.
La questione che si sottopone alla Corte costituzionale appare
rilevante, in quanto pregiudiziale al giudizio in corso e tale da
determinarne l'esito, ed in particolare:
qualora la delibazione del Giudice delle leggi portasse ad
una pronuncia di inammissibilita' (per uno dei molteplici profili
previsti), cosi' da precludere l'esame del merito, ovvero si
ritenesse l'infondatezza della questione prospettata, questo
Tribunale, allo stato del diritto vigente, per le ragioni esposte, in
assenza di indicazioni della Corte e di elementi sopravvenuti di
valutazione, interpreterebbe il citato art. 297 del codice civile nel
senso di ritenere vincolante il dissenso all'adozione espresso da
P.M.;
qualora invece la citata norma fosse ritenuta
costituzionalmente illegittima, come prospettato - nella parte in cui
non attribuisce al tribunale, quando e' negato l'assenso dei figli
maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare ugualmente
l'adozione, ove ritenga il dissenso ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando - si aprirebbe un diverso scenario e,
nel contesto fattuale esposto, vi sarebbe la rilevante probabilita'
che il dissenso di P.M. sara' considerato ingiustificato.
In sostanza, l'accoglimento o meno della domanda di adozione di
..., formulata da P.M., potra' essere disattesa o accolta da questo
Tribunale in dipendenza di quanto decidera' la Corte costituzionale.
Non manifesta infondatezza
Ai sensi degli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 e
23 legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudice ha l'obbligo di sollevare
questioni di legittimita' costituzionale, di ufficio (come nel caso
di specie) o su istanza delle parti, quando - nutrendo seri dubbi di
conformita' di disposizioni di legge rispetto a principi
costituzionali - non le ritenga manifestamente infondate.
Questo Tribunale, per le ragioni che seguono, ritiene non
manifestamente infondata la questione proposta, che e' quella della
legittimita' costituzionale dell'art. 297 del codice civile,
relativamente al dissenso espresso all'adozione dal figlio
maggiorenne dell'adottante, in relazione al principio di eguaglianza
consacrato nell'art. 3 della Costituzione.
Per la Corte costituzionale, sentenza 11 aprile 2023, n. 67, «la
violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni
omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non
quando alla diversita' di disciplina corrispondano situazioni non
assimilabili. Il legislatore gode di ampia discrezionalita' nella
conformazione degli istituti processuali e puo' articolare
diversamente le relative discipline avendo riguardo alle specifiche
esigenze di ciascun modello processuale».
Premesso quanto precede, a parere del Collegio occorre coordinare
e raffrontare la posizione dei figli maggiorenni dell'adottante - in
oggi chiamati ad esprimersi, essendo caduto il divieto di adozione in
presenza di discendenti - con quelle del coniuge dell'adottante e
dell'adottando, nonche' coi genitori dell'adottando, chiamati a
manifestare l'assenso.
Per l'adozione del maggiorenne occorre, ex articoli 296 e 297 del
codice civile, oltre al consenso dell'adottante e dell'adottando,
l'assenso:
dei genitori dell'adottando: il giudice puo' superare il loro
dissenso se ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando;
del coniuge dell'adottante e dell'adottando se coniugati e
non legalmente separati: il giudice non puo' superare il loro
dissenso se convivono (rispettivamente con l'adottante e
l'adottando), mentre puo' superarlo (ove consideri il loro dissenso
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando) se non c'e'
un rapporto di convivenza;
dei figli maggiorenni dell'adottante: il giudice, secondo
l'interpretazione data della norma da questo Tribunale, non potrebbe
mai superare il loro dissenso.
Piu' che alle altre posizioni, quella dei figli maggiorenni
dell'adottante pare assimilabile a quella del coniuge dell'adottante,
perche' gli uni e l'altro appartengono al nucleo familiare di
quest'ultimo, risentendo emotivamente allo stesso modo dell'ingresso
di una nuova persona nella loro famiglia e nutrendo i medesimi
interessi di natura successoria.
Il legislatore per il coniuge dell'adottante, che non sia
legalmente da lui separato, nell'esercizio della propria
discrezionalita', opera una distinzione tra due situazioni, a seconda
che il coniuge conviva o meno con l'adottante: nel primo caso i
rapporti sono piu' stretti, vi e' una maggiore partecipazione alla
vita familiare e il dissenso del coniuge e' vincolante, ostativo
all'adozione, dunque non superabile; se il rapporto di convivenza non
c'e', la valutazione e' invece rimessa al giudice, che potra'
pronunciare ugualmente l'adozione ove ritenesse quel dissenso
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.
Ed allora, le posizioni del coniuge e del figlio maggiorenne
dell'adottante, se conviventi con questi, sono disciplinate allo
stesso modo dalla legge, atteso che il loro dissenso all'adozione e'
sempre vincolante, indipendentemente dai motivi che lo determinano,
che non vanno neppure analizzati.
Il vulnus costituzionale si coglie per l'ipotesi della non
convivenza in quanto nel caso del dissenso del figlio maggiorenne il
giudice dovra' disattendere la domanda di adozione, senza poter
valutare i motivi, mentre se a dissentire e' il coniuge, il giudice
potra' accogliere la domanda, ove considerera' il dissenso
ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando.
Due situazioni assimilabili vengono trattate dalla legge in modo
ingiustificatamente diverso e cio' appare irragionevole ed in
contrasto col principio di eguaglianza: si ravvisa un'irragionevole
disparita' di trattamento che, a parere di questo Tribunale, andrebbe
rimossa.
Prevedere che il dissenso espresso dal figlio maggiorenne
dell'adottante non convivente, perfino se immotivato o
ingiustificato, sia sempre ostativo all'adozione, oltre a vanificare
la volonta' espressa dall'adottante, dall'adottando e dai soggetti
elencati nell'art. 297 del codice civile, cosi' impedendo che vengano
giuridicamente riconosciute situazioni connotate da profondi legami
affettivi, oltre a contrastare con la disciplina dettata per il
coniuge dell'adottante non convivente, oltre a porsi in contrasto con
l'evoluzione dell'istituto dell'adozione quale sopra delineata, rompe
il rapporto di congruenza presente nel sistema e non obbedisce al
criterio di coerenza e di equilibrio, sotteso al principio di
eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
Ragionevolezza, coerenza ed equilibrio si avrebbero, a parere del
Tribunale, ove il dissenso del figlio maggiorenne dell'adottante non
convivente fosse valutato dal giudice nel bilanciamento dei
contrastanti interessi, quello suo, del genitore adottante e delle
altre persone chiamate ad esprimersi.
Il giudice potra' cosi' valutare - come per il caso del coniuge
non convivente dell'adottante - il dissenso del figlio maggiorenne e
ritenerlo giustificato, in ipotesi, qualora l'adozione gli arrechi un
grave e serio pregiudizio, ovvero ritenerlo ingiustificato, in
ipotesi, qualora l'unico pregiudizio sia costituito dalla riduzione
delle aspettative ereditarie.
Si pensi al caso in esame in cui il figlio dissenziente
dell'adottante e' in cattivi rapporti col padre, non lo frequenta, ha
una vita che non si lega con la sua, non risentirebbe emotivamente e
affettivamente dell'adozione, vive in un'altra regione.
In definitiva, l'art. 297 del codice civile sembra delineare un
sistema contrario a quello dell'intrinseca ragionevolezza, nei
termini anzidetti e riportati in dispositivo, suscitando dubbi di
costituzionalita' in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Imperia, visti gli articoli 134 della
Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei termini sopra
indicati, dell'art. 297 del codice civile, nella parte in cui non
attribuisce al giudice, quando e' negato l'assenso dei figli
maggiorenni dell'adottante, il potere di pronunciare ugualmente
l'adozione, ove ritenga il loro dissenso ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, cosi' come previsto dalla citata norma
in relazione al dissenso pronunciato dai genitori dell'adottando e
dal coniuge non convivente e non legalmente separato dell'adottante e
dell'adottando.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
Sospende il procedimento n. 875/2024 R.G. sino all'esito del
giudizio di legittimita' costituzionale.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata alle parti in causa, al pubblico ministero ed al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' sia comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Imperia, deciso il 3 gennaio 2025
Il Presidente est.: Bracco