Reg. ord. n. 228 del 2025 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Bologna  del 16/12/2024

Tra: S. M.



Oggetto:

Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Reati di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (reati di “piccolo spaccio”) – Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all'art. 550, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. (casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

decreto del Presidente della Repubblica  del 09/10/1990  Num. 309  Art. 73  Co. 5 in combinato disposto con gli artt.
codice penale  del  Num.  Art. 168
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 550  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2024

Ordinanza  del  16  dicembre  2024  del  Tribunale  di  Bologna   nel
procedimento penale a carico di S. M.. 
 
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
  Reati di cui all'art. 73, comma 5,  del  d.P.R.  n.  309  del  1990
  (reati di "piccolo spaccio") - Mancato inserimento nel  novero  dei
  reati di cui all'art. 550, comma 2, lettera  c),  cod.  proc.  pen.
  (casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della  possibilita'
  di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. 
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi  in  materia
  di   disciplina   degli   stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,
  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei   relativi   stati   di
  tossicodipendenza), art. 73, comma 5,  in  combinato  disposto  con
  l'art. 168-bis del codice penale e con l'art. 550, comma 2, lettera
  c), del codice di procedura penale. 


(GU n. 49 del 03-12-2025)

 
                         TRIBUNALE DI BOLOGNA 
                        Sezione G.I.P./G.U.P. 
 
    Il Giudice, dott. Andrea Salvatore Romito, nel procedimento sopra
indicato a carico di M. S. ,  nato  a  ...  il  ...,  dichiaratamente
domiciliato presso la residenza anagrafica di ...  via  ...  n.  ...;
difeso di fiducia dall'avv. Ettore  Grenci  del  foro  di  Bologna  e
indagato per i delitti di cui  all'allegato  «A»,  costituente  parte
integrante del presente provvedimento; 
    ha reso la seguente ordinanza. 
    Le  indagini  preliminari  interessavano  un  episodio  criminoso
sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73,  comma  5,  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, occorso in
data ..., quando gli operanti, a seguito di perquisizione personale e
locale  nei  confronti  del  prevenuto,  rinvenivano,  dapprima,   un
involucro contenente 41,39 grammi di sostanza stupefacente  del  tipo
hashish e, successivamente, due involucri contenenti  rispettivamente
19 e 5 grammi del medesimo narcotico. 
    Con istanza presentata  in  data  9  ottobre  2024  il  difensore
chiedeva l'ammissione dell'assistito al  rito  speciale  della  messa
alla prova previa sospensione del procedimento  instaurato  nei  suoi
confronti,  ex  articoli  168-bis  codice  penale  e  464-bis  codice
procedura  penale,  eccependo   contestualmente   la   questione   di
legittimita'  costituzionale  avverso  gli  articoli  168-bis  codice
penale e 550 codice procedura penale nella parte  in  cui  precludono
l'accesso al rito alternativo in relazione al reato addebitato. 
    Il pubblico ministero presentava mediante comunicazione datata  9
ottobre  2024  il   proprio   parere   contrario   all'ammissibilita'
dell'incidente di legittimita' costituzionale ritenendo la  questione
infondata. 
    Il Tribunale, convenendo solo parzialmente con le  determinazioni
sostenute dalla difesa dell'indagato, solleva  d'ufficio  l'incidente
di  legittimita'  costituzionale  disponendo   la   sospensione   del
procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,
sulla base delle ragioni che si espongono. 
    Mette conto, innanzitutto, evidenziare la significativa rilevanza
che  attiene  la  questione  sottoposta  al  vaglio  di  legittimita'
costituzionale, considerate la natura e  le  conseguenze  processuali
dell'istituto in questione. Invero, esso non  soltanto  permette  una
rapida e  anticipata  risoluzione  delle  controversie  penalistiche,
collocandosi nel novero degli strumenti processuali orientati da  una
prospettiva  deflattiva,  ma   offre   altresi'   al   prevenuto   la
possibilita' di conseguire l'estinzione del reato addebitatogli,  ove
si attesti l'esito positivo  del  periodo  dedicato  alla  probation,
scongiurando, dunque, l'ipotesi di una pronuncia di condanna. 
    Parallelamente, la messa alla prova, esigendo il rispetto  di  un
programma di lavori di pubblica utilita' da  realizzarsi  all'esterno
delle  mura  carcerarie,  stimola  la  celere   risocializzazione   e
reintegrazione  nella  societa'   del   soggetto   che   vi   acceda,
prediligendo misure meno afflittive, ma ugualmente efficaci, rispetto
a quelle limitative della propria liberta' personale, in ossequio del
precetto costituzionale di cui all'art. 27, comma 3,  espressivo  del
principio della finalita' rieducativa della pena. 
    Tanto premesso, il  combinato  disposto  dagli  articoli  168-bis
codice penale e 464-bis  e  ss.  codice  procedura  penale,  fissa  i
parametri soggettivi ed oggettivi  ai  fini  dell'applicabilita'  del
rito speciale. 
    Ai sensi dell'art. 464-quater del codice di procedura  penale  il
Giudice  deve  preventivamente  valutare   sia   l'insussistenza   di
condizioni tali da accreditare una futura sentenza di proscioglimento
nei confronti dell'imputato, sia  che  questi  rinunci  a  commettere
ulteriori reati. Declinando nella fattispecie concreta i  presupposti
prescritti dalla norma, la sentenza di condanna si presta  ad  essere
l'esito  processuale  piu'  probabile,  poste  le  risultanze   delle
indagini  preliminari,  corroborate  dalle  perquisizioni  effettuate
dalla  p.g.,  all'esito   delle   quali   si   rinvenivano   sostanze
stupefacenti, la cui  proprieta'  era  riconducibile  proprio  al  M.
Ciononostante,   attesa   la   giovanissima   eta'   del    medesimo,
l'incensuratezza,  il  contegno  serbato  nel  corso   dell'attivita'
perquisitiva (segnatamente, il ragazzo consegnava volontariamente  il
corpo del reato senza alcuna forma di resistenza) e la salubrita' del
conteso sociale entro cui  la  sua  personalita'  si  estrinseca,  e'
ragionevole pronosticare una sua futura astensione dalla consumazione
di nuovi reati.  Di  talche'  si  ritengono  soddisfatti  entrambi  i
requisiti soggettivi richiesti dall'art. 464-quater codice  procedura
penale. 
    Le  criticita'  riscontrate,  tuttavia,  attengono   al   profilo
meramente oggettivo dell'istituto in esame. 
    Meglio argomentando, attraverso il decreto-legge n.  123  del  20
marzo 2023, convertito con la legge n. 159 del 13 novembre  2023,  il
Governo e' intervenuto anche sulla disciplina del comma  5  dell'art.
73, decreto del Presidente della  Repubblica n.  309  del  9  ottobre
1990, emendando la cornice edittale nella quale veniva inquadrato  il
reato mediante incremento della  pena  massima,  da quattro  a cinque
anni di reclusione. La modifica non risulta scevra  di  ripercussioni
processuali, in quanto il reato  in  esame  diviene,  per  un  verso,
premessa idonea all'eventuale  applicazione  della  misura  cautelare
personale in carcere, ma, contestualmente, incompatibile con i limiti
imposti dall'art. 168-bis  codice  penale,  il  quale  include  nella
propria sfera di operativita' esclusivamente i reati punibili con «la
sola pena edittale pecuniaria o con la pena  edittale  detentiva  non
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta  o  alternativa
alla pena pecuniaria». 
    Il segmento normativo interessato dalla questione di legittimita'
costituzionale concerne il  testo  dell'art.  550,  comma  2,  codice
procedura penale, il quale non contiene, nel novero delle fattispecie
delittuose tassativamente elencate, alcun riferimento  al  reato  per
cui  si  procede.  Una  simile  pretermissione,  tuttavia,  impedisce
l'operativita' del rito speciale della messa alla prova, nella misura
in cui il precetto menzionato rappresenta  un'espressa  eccezione  ai
parametri contemplati dall'art. 168-bis codice penale. 
    Cio'  premesso,  stante  la  pregiudizialita'   della   questione
rispetto alla trattazione del processo e alla decisione  nel  merito,
si reputa soddisfatto il requisito della rilevanza dell'incidente, ai
fini dell'ammissibilita' del vaglio di costituzionalita'. 
    Quanto,  invece,  alla  manifesta  fondatezza  della   questione,
occorre impiegare ulteriori riflessioni. 
    Preliminarmente, la difesa ravvisa una  violazione  dell'art.  77
Cost. nell'adozione del  decreto-legge  n.  123,  noto  come  decreto
Caivano,   finalizzato   a   soddisfare   specifiche   esigenze    di
rivalorizzazione di contesti sociali contrassegnati dalla persistente
proliferazione della criminalita' giovanile,  soprattutto  di  minore
eta'. 
    Le criticita' sollevate, tuttavia,  non  si  dimostrano  tali  da
superare  il  vaglio   della   non   manifesta   infondatezza.   Piu'
precisamente, la difesa lamenta l'assenza  di  qualsiasi  profilo  di
necessita'  e  urgenza,  condizioni  valide  a  legittimare  l'azione
legiferativa appannaggio del Governo ai sensi dell'art. 77, comma  2,
Cost., asserendo, inoltre, l'incoerenza della previsione specifica di
cui all'art. 4, comma 3, rispetto alle contingenze che inducevano  ad
emanare il decreto. 
    Benche' il ricorrente suffraghi le  proprie  argomentazioni  alla
luce della pronuncia n. 22/2012 della Corte  adita,  quale  vademecum
sugli approcci interpretativi da assumersi in sede di valutazione dei
requisiti della  legislazione  d'urgenza,  nel  caso  in  specie  ben
possono profilarsi sia l'omogeneita' che l'urgenza  delle  previsioni
contenute nel decreto  citato,  attesa  la  ratio  che  orientava  il
provvedimento. Invero, l'obiettivo dichiarato  risiede  nell'adozione
di politiche criminali dirette a contenere  un  fenomeno  diffuso  in
numerose realta' distribuite sul territorio nazionale e rappresentato
dalla devianza minorile. Tale fine verrebbe perseguito  anche  grazie
all'inasprimento  delle  pene  inflitte  per  quei   reati   ritenuti
strettamente connessi alle attivita' illecite perpetrate nei contesti
sociali abitati dai  piu'  giovani.  La  decisione  di  aggravare  la
risposta sanzionatoria, peraltro, viene espressamente annunciata  dal
legislatore  nel  preambolo  al   testo   normativo   («Ritenuta   la
straordinaria  necessita'  ed  urgenza,   in   considerazione   delle
caratteristiche di maggiore pericolosita' e lesivita'  acquisite  nei
tempi recenti dalla criminalita' minorile, di approntare una risposta
sanzionatoria ed altresi' dissuasiva, che mantenga  l'attenzione  per
la specificita' della  condizione  dell'autore  di  reato  minorenne,
intervenendo sui presupposti di applicabilita' delle misure cautelari
ed  altresi'  prevedendo  un  procedimento  anticipato,   idoneo   al
reinserimento e alla  rieducazione  del  minore  autore  di  condotte
criminose»; e,  ancora,  «Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed
urgenza  di  intervenire  approntando  una  piu'  incisiva   risposta
sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico
stesso  nonche'  prevedendo  misure  disincentivanti  l'elusione  nei
confronti degli esercenti la responsabilita' genitoriale»). 
    Giungendo al punctum dolens della questione, il comma 3 dell'art.
4, intervenendo sulle pene stabilite dall'art. 73, il quale  sanziona
l'attivita' di produzione, di traffico e di  detenzione  illecita  di
sostanze stupefacenti o  psicotrope  considerata  di  lieve  entita',
aderisce   ad   un   univoco   progetto   sanzionatorio   volto    al
ridimensionamento  di  reati,  ancorche'  dal  carattere  eterogeneo,
accomunati dalla diffusione proprio nelle realta' sociali oggetto  di
tutela. 
    Pertanto, non e' evincibile dal dato testuale una  degenerazione,
cosi' come delineata dalla Consulta, dei presupposti intrinseci  alla
natura del decreto-legge, non potendosi ravvisare in maniera evidente
la  «carenza  del  requisito  della  straordinarieta'  del  caso   di
necessita e d'urgenza di provvedere»  e  «la  "evidente  estraneita'"
della norma censurata rispetto alla  materia  disciplinata  da  altre
disposizioni del decreto-legge in cui e' inserita». 
    Diversamente, questo Tribunale ritiene fondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale con  riferimento  alle  violazioni  degli
articoli 3 e 27 della Costituzione. 
    In  prima  battuta,  merita  prendere  le  mosse  dalla   recente
evoluzione legislativa  che  ha  interessato  l'art.  550  del codice
procedura  penale,  modificato  dalla  cd.  riforma   «Cartabia»   e,
successivamente, dal decreto «Caivano». Se la prima  ha  ampliato  il
novero dei  reati  suscettibili  di  citazione  diretta  a  giudizio,
rendendoli compatibili con il rito speciale della messa  alla  prova,
altrettanto non e' avvenuto a seguito del secondo intervento. 
    L'ottica in cui si e' posto  il  legislatore  del  2022,  invero,
rispecchiava la  volonta'  di  alleggerire  il  carico  sanzionatorio
relativo a una serie di illeciti penali percepiti di  minore  allarme
sociale e caratterizzati dal piu' modesto disvalore penale. 
    Ciononostante, il decreto-legge non  ha  assicurato  un  uniforme
trattamento  processuale  e  sanzionatorio  a  situazioni  giuridiche
analoghe. Infatti, non menzionando il rinnovato art. 73, comma 5, nel
testo dell'art. 550, comma 2, codice procedura penale,  esso  diverge
dalla precedente legislazione la quale, invece, giungeva ad ammettere
ai  lavori  di  pubblica  utilita'  anche  coloro  ai  quali   veniva
addebitato il reato di cui all'art. 82  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990,  rubricato  «Istigazione,
proselitismo e induzione al reato di persona minore». 
    La  questione  sollevata  dalla  difesa   trova   ragione   nella
comparazione effettuata tra i beni giuridici sottesi agli articoli 82
e  73,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,
discendendone una manifesta violazione del fondamentale principio  di
uguaglianza e ragionevolezza, garantito dall'art. 3 Cost.. 
    Ebbene, stando alla lettera della norma e' possibile inferire  la
natura affine dei beni  presidiati,  atteso  che  il  primo  precetto
punisce «chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita'
di proselitismo per tale uso delle predette sostanze,  ovvero  induce
una persona all'uso medesimo», mentre il  secondo  sanziona  chiunque
produca, traffichi o detenga illecitamente  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.  Di  guisa  che  entrambi  si  prefiggono  lo  scopo   di
disincentivare  la  diffusione  di  sostanze  nocive  per  la  salute
psicofisica umana, di diminuirne quanto possibile la  circolazione  e
di scongiurarne l'istigazione o il proselitismo. Non solo, ma  e'  di
immediato riscontro come la fattispecie criminosa di cui all'art.  82
costituisca una pratica di maggiore allarme sociale e di  piu'  grave
entita', perseguendo essa le condotte dirette ad ampliare  la  platea
dedita all'utilizzo delle sostanze psicotrope. Cio'  che  ne  deriva,
dunque, e' un paradossale regime piu' favorevole in capo al  soggetto
accusato di un piu' grave delitto, essendo concedibile a quest'ultimo
il periodo  di  probation.  Di  contro,  al  prevenuto  a  cui  venga
addebitato  un  illecito  caratterizzato  dalla  lieve  entita'  (con
riferimento alle modalita' esecutive ovvero all'oggetto del reato) e'
preclusa l'esperibilita' di tale soluzione  processuale.  Un  assetto
cosi'  delineato,  pertanto,  e'  idoneo  a  provocare  una  evidente
disparita'  di  trattamento,   tale   da   pregiudicare   i   diritti
fondamentali dei soggetti coinvolti. 
    In conclusione,  non  sono  individuabili,  malgrado  uno  sforzo
interpretativo, ragionevoli  giustificazioni  che  avvalorino  questa
scelta di politica criminale, essendo possibile avanzare soltanto una
spiegazione congetturale che ricada sulla mera carenza di  un  vaglio
piu'  approfondito  da  parte  del   legislatore   in   merito   alle
ripercussioni giuridiche di tale aggravio sanzionatorio,  ispirato  a
logiche generalpreventive. 
    In  secondo  luogo,  strettamente  connesso   al   principio   di
uguaglianza e di ragionevolezza e'  il  carattere  rieducativo  della
pena. Il comma 3 dell'art. 27 Cost., invero, sancisce la finalita'  a
cui deve tendere la risposta penale  dell'ordinamento  nei  confronti
del prevenuto, garantendo al medesimo la possibilita' di maturare  un
percorso  riabilitativo  e  risocializzante,  che  gli  permetta   di
raggiungere una consapevole resipiscenza dei propri errori e  che  lo
induca, in futuro, ad astenersi dai motivi a delinquere. 
    L'irragionevole preclusione del diritto di accedere  alla  misura
della messa alla prova, istituto prettamente finalizzato a  stimolare
la progressiva reintegrazione del  soggetto  nella  societa'  civile,
costituisce  una  infrazione  altrettanto   evidente   dei   precetti
costituzionali. A tal proposito, non si conviene con le  osservazioni
puntualizzate dal pubblico ministero, il  quale  reputa  le  sanzioni
sostitutive, ex art. 20-bis  codice  penale,  e  l'archiviazione  per
particolare tenuita' del fatto vicende processuali egualmente  idonee
a tutelare il ricorrente, posta la loro attuale compatibilita' con il
regime sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 73,  comma
5. 
    Emerge, a tal riguardo, la palese difformita'  strutturale  degli
istituti   menzionati   rispetto   al   meccanismo   sospensivo   del
procedimento di cui all'art. 168-bis codice  penale,  alla  luce  dei
differenti effetti  giuridici  che  si  riverberano  sulla  posizione
giuridica  del  prevenuto.  Invero,  l'imputato,  avvalendosi   della
sospensione  del  processo  con  messa  alla  prova,   non   soltanto
usufruirebbe dell'opportunita' di condurre uno stile di  vita  quanto
piu' confacente  alle  proprie  inclinazioni  e  arricchente  per  la
propria personalita', ma, in caso di positivo esito della  probation,
beneficerebbe  altresi'  dell'estinzione  del  reato,  vantaggio  non
contemplato per le pene  sostitutive  e,  tantomeno,  in  seguito  al
provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis codice penale. 
    In conclusione, la percorribilita' di altri istituti  processuali
non  reintegrerebbe  i  diritti  compromessi  dal  riformato  assetto
normativo che esclude l'accesso alla messa alla prova,  nella  misura
in  cui  essa  costituisce  uno  strumento  rispondente  a  finalita'
rieducative. 
    Tanto argomentato, si ritiene che dal  combinato  disposto  degli
articoli 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n.  309
del 9 ottobre 1990, 168-bis codice penale e 550, comma 2, lettera c),
codice procedura penale si configuri una violazione dei  precetti  di
cui agli  articoli  3  e  27  Cost.,  posti  a  tutela  dei  principi
fondamentali  ai  quali  aderisce  il  diritto  penale,  non  essendo
riscontrabile altra soluzione  costituzionalmente  conforme  che  non
conduca a pratiche trasgressive dei canoni ermeneutici  stabiliti  in
punto di interpretazione della legge, poiche' la  questione  inerisce
esclusivamente ai parametri oggettivi della normativa in  esame,  non
ammettendosi,   pertanto,   margini   di   discrezionalita'   o    di
interpretabilita'. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 ss. della legge 11
novembre del 1953, n. 87; 
    dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3  e  27,
comma 3, della Costituzione - delle norme di cui  agli  articoli  73,
comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre
1990, 168-bis del codice penale e 550 del codice di procedura penale,
nella parte  in  cui  quest'ultima  non  prevede,  alla  lettera  c),
l'inserimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5,  decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990; 
    sospende il procedimento in  corso,  ed  i  relativi  termini  di
prescrizione, fino  alla  definizione  del  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale; 
    dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale  della
presente ordinanza e degli atti del procedimento,  comprensivi  della
documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso; 
    manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alla Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica e  per  la  successiva  trasmissione  del  fascicolo
processuale  alla   Corte   costituzionale;   e,   ancora,   per   la
comunicazione al difensore e al pubblico ministero. 
        Bologna, 10 dicembre 2024 
 
                         Il Giudice: Romito 
 
 
                               ------ 
 
 
                                                           Allegato A 
    Indagato 
    A) Per il delitto p. e p. dall'art. 73, commi 4 e 5, decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   309/1990;    perche',    senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto, al fine  di
farne cessione  a  terzi,  deteneva  diversi  frammenti  di  sostanza
stupefacente del tipo Hashish dal peso netto totale di gr 69,0041, di
cui gr 35,447  di  principio  attivo,  pari  al  51,37%  del  totale,
corrispondente a n. 1417,9 dosi medie singole, cosi' suddivisi: 
        un involucro di carta forno contenente gr 41,39  di  sostanza
stupefacente del tipo Hashish, nascosto all'interno delle mutande; 
        un involucro di carta forno contenente  gr  4,7  di  sostanza
stupefacente   del   tipo   Hashish,   che   lo   stesso   consegnava
spontaneamente agli agenti; 
        un involucro di carta forno contenente gr 19,00  di  sostanza
stupefacente del tipo Hashish,  nascosto  dentro  un  cassetto  della
scrivania nella propria camera da letto; 
        un involucro di carta forno contenente gr  5,00  di  sostanza
stupefacente del tipo Hashish,  nascosto  dentro  un  cassetto  della
scrivania nella propria camera da letto; 
        la destinazione alla cessione a terzi veniva dimostrata dalla
quantita' della sostanza, dalla  suddivisione  e  confezionamento  in
diversi involucri di carta forno, dal ritrovamento  di  materiale  di
confezionamento, di un bilancino digitale  di  precisione  sporco  di
residui di sostanza stupefacente di tipo Hashish e di denaro contante
per un totale di 1230 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio;
e dalle circostanze in cui M. veniva fermato, ovvero poco  dopo  aver
ceduto una dose di sostanza stupefacente a F. 
    Fatto accertato in via ... e in ... in ..., il ... 
    B) Per il delitto p. e p. dagli articoli 81,  secondo  comma  del
codice penale - 73,  commi  4  e  5,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309/1990,  perche',  con  una  pluralita'  di  condotte
esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva a ... diverse dosi
di  sostanza  stupefacente  di  tipo  Hashish,  in  cinque   distinte
occasioni - in data ... cedeva una dose dal peso netto di gr 1,29, di
cui gr 0,638 di principio attivo pari al 49,22%  e  corrispondente  a
25,5 dosi medie singole; in altre due occasioni cedeva 2 grammi  alla
volta per un valore di 20  euro  a  cessione,  mentre  in  altre  due
occasioni cedeva 1 grammo alla volta per  un  valore  di  10  euro  a
cessione - lungo l'arco temporale di circa due/tre  mesi  antecedenti
al ... 
    Fatto commesso in data anteriore e prossima alla data dell'ultima
cessione avvenuta il ... , tra ... e ...