Reg. ord. n. 228 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Bologna del 16/12/2024
Tra: S. M.
Oggetto:
Processo penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova – Reati di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (reati di “piccolo spaccio”) – Mancato inserimento nel novero dei reati di cui all'art. 550, comma 2, lettera c), cod. proc. pen. (casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova – Disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
decreto del Presidente della Repubblica
del 09/10/1990
Num. 309
Art. 73
Co. 5
in combinato disposto con gli artt.
codice penale del Num. Art. 168
codice di procedura penale del Num. Art. 550 Co. 2
codice penale del Num. Art. 168
codice di procedura penale del Num. Art. 550 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Testo dell'ordinanza
N. 228 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2024
Ordinanza del 16 dicembre 2024 del Tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di S. M..
Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova -
Reati di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
(reati di "piccolo spaccio") - Mancato inserimento nel novero dei
reati di cui all'art. 550, comma 2, lettera c), cod. proc. pen.
(casi di citazione diretta a giudizio), ai fini della possibilita'
di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), art. 73, comma 5, in combinato disposto con
l'art. 168-bis del codice penale e con l'art. 550, comma 2, lettera
c), del codice di procedura penale.
(GU n. 49 del 03-12-2025)
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione G.I.P./G.U.P.
Il Giudice, dott. Andrea Salvatore Romito, nel procedimento sopra
indicato a carico di M. S. , nato a ... il ..., dichiaratamente
domiciliato presso la residenza anagrafica di ... via ... n. ...;
difeso di fiducia dall'avv. Ettore Grenci del foro di Bologna e
indagato per i delitti di cui all'allegato «A», costituente parte
integrante del presente provvedimento;
ha reso la seguente ordinanza.
Le indagini preliminari interessavano un episodio criminoso
sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, occorso in
data ..., quando gli operanti, a seguito di perquisizione personale e
locale nei confronti del prevenuto, rinvenivano, dapprima, un
involucro contenente 41,39 grammi di sostanza stupefacente del tipo
hashish e, successivamente, due involucri contenenti rispettivamente
19 e 5 grammi del medesimo narcotico.
Con istanza presentata in data 9 ottobre 2024 il difensore
chiedeva l'ammissione dell'assistito al rito speciale della messa
alla prova previa sospensione del procedimento instaurato nei suoi
confronti, ex articoli 168-bis codice penale e 464-bis codice
procedura penale, eccependo contestualmente la questione di
legittimita' costituzionale avverso gli articoli 168-bis codice
penale e 550 codice procedura penale nella parte in cui precludono
l'accesso al rito alternativo in relazione al reato addebitato.
Il pubblico ministero presentava mediante comunicazione datata 9
ottobre 2024 il proprio parere contrario all'ammissibilita'
dell'incidente di legittimita' costituzionale ritenendo la questione
infondata.
Il Tribunale, convenendo solo parzialmente con le determinazioni
sostenute dalla difesa dell'indagato, solleva d'ufficio l'incidente
di legittimita' costituzionale disponendo la sospensione del
procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
sulla base delle ragioni che si espongono.
Mette conto, innanzitutto, evidenziare la significativa rilevanza
che attiene la questione sottoposta al vaglio di legittimita'
costituzionale, considerate la natura e le conseguenze processuali
dell'istituto in questione. Invero, esso non soltanto permette una
rapida e anticipata risoluzione delle controversie penalistiche,
collocandosi nel novero degli strumenti processuali orientati da una
prospettiva deflattiva, ma offre altresi' al prevenuto la
possibilita' di conseguire l'estinzione del reato addebitatogli, ove
si attesti l'esito positivo del periodo dedicato alla probation,
scongiurando, dunque, l'ipotesi di una pronuncia di condanna.
Parallelamente, la messa alla prova, esigendo il rispetto di un
programma di lavori di pubblica utilita' da realizzarsi all'esterno
delle mura carcerarie, stimola la celere risocializzazione e
reintegrazione nella societa' del soggetto che vi acceda,
prediligendo misure meno afflittive, ma ugualmente efficaci, rispetto
a quelle limitative della propria liberta' personale, in ossequio del
precetto costituzionale di cui all'art. 27, comma 3, espressivo del
principio della finalita' rieducativa della pena.
Tanto premesso, il combinato disposto dagli articoli 168-bis
codice penale e 464-bis e ss. codice procedura penale, fissa i
parametri soggettivi ed oggettivi ai fini dell'applicabilita' del
rito speciale.
Ai sensi dell'art. 464-quater del codice di procedura penale il
Giudice deve preventivamente valutare sia l'insussistenza di
condizioni tali da accreditare una futura sentenza di proscioglimento
nei confronti dell'imputato, sia che questi rinunci a commettere
ulteriori reati. Declinando nella fattispecie concreta i presupposti
prescritti dalla norma, la sentenza di condanna si presta ad essere
l'esito processuale piu' probabile, poste le risultanze delle
indagini preliminari, corroborate dalle perquisizioni effettuate
dalla p.g., all'esito delle quali si rinvenivano sostanze
stupefacenti, la cui proprieta' era riconducibile proprio al M.
Ciononostante, attesa la giovanissima eta' del medesimo,
l'incensuratezza, il contegno serbato nel corso dell'attivita'
perquisitiva (segnatamente, il ragazzo consegnava volontariamente il
corpo del reato senza alcuna forma di resistenza) e la salubrita' del
conteso sociale entro cui la sua personalita' si estrinseca, e'
ragionevole pronosticare una sua futura astensione dalla consumazione
di nuovi reati. Di talche' si ritengono soddisfatti entrambi i
requisiti soggettivi richiesti dall'art. 464-quater codice procedura
penale.
Le criticita' riscontrate, tuttavia, attengono al profilo
meramente oggettivo dell'istituto in esame.
Meglio argomentando, attraverso il decreto-legge n. 123 del 20
marzo 2023, convertito con la legge n. 159 del 13 novembre 2023, il
Governo e' intervenuto anche sulla disciplina del comma 5 dell'art.
73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre
1990, emendando la cornice edittale nella quale veniva inquadrato il
reato mediante incremento della pena massima, da quattro a cinque
anni di reclusione. La modifica non risulta scevra di ripercussioni
processuali, in quanto il reato in esame diviene, per un verso,
premessa idonea all'eventuale applicazione della misura cautelare
personale in carcere, ma, contestualmente, incompatibile con i limiti
imposti dall'art. 168-bis codice penale, il quale include nella
propria sfera di operativita' esclusivamente i reati punibili con «la
sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non
superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa
alla pena pecuniaria».
Il segmento normativo interessato dalla questione di legittimita'
costituzionale concerne il testo dell'art. 550, comma 2, codice
procedura penale, il quale non contiene, nel novero delle fattispecie
delittuose tassativamente elencate, alcun riferimento al reato per
cui si procede. Una simile pretermissione, tuttavia, impedisce
l'operativita' del rito speciale della messa alla prova, nella misura
in cui il precetto menzionato rappresenta un'espressa eccezione ai
parametri contemplati dall'art. 168-bis codice penale.
Cio' premesso, stante la pregiudizialita' della questione
rispetto alla trattazione del processo e alla decisione nel merito,
si reputa soddisfatto il requisito della rilevanza dell'incidente, ai
fini dell'ammissibilita' del vaglio di costituzionalita'.
Quanto, invece, alla manifesta fondatezza della questione,
occorre impiegare ulteriori riflessioni.
Preliminarmente, la difesa ravvisa una violazione dell'art. 77
Cost. nell'adozione del decreto-legge n. 123, noto come decreto
Caivano, finalizzato a soddisfare specifiche esigenze di
rivalorizzazione di contesti sociali contrassegnati dalla persistente
proliferazione della criminalita' giovanile, soprattutto di minore
eta'.
Le criticita' sollevate, tuttavia, non si dimostrano tali da
superare il vaglio della non manifesta infondatezza. Piu'
precisamente, la difesa lamenta l'assenza di qualsiasi profilo di
necessita' e urgenza, condizioni valide a legittimare l'azione
legiferativa appannaggio del Governo ai sensi dell'art. 77, comma 2,
Cost., asserendo, inoltre, l'incoerenza della previsione specifica di
cui all'art. 4, comma 3, rispetto alle contingenze che inducevano ad
emanare il decreto.
Benche' il ricorrente suffraghi le proprie argomentazioni alla
luce della pronuncia n. 22/2012 della Corte adita, quale vademecum
sugli approcci interpretativi da assumersi in sede di valutazione dei
requisiti della legislazione d'urgenza, nel caso in specie ben
possono profilarsi sia l'omogeneita' che l'urgenza delle previsioni
contenute nel decreto citato, attesa la ratio che orientava il
provvedimento. Invero, l'obiettivo dichiarato risiede nell'adozione
di politiche criminali dirette a contenere un fenomeno diffuso in
numerose realta' distribuite sul territorio nazionale e rappresentato
dalla devianza minorile. Tale fine verrebbe perseguito anche grazie
all'inasprimento delle pene inflitte per quei reati ritenuti
strettamente connessi alle attivita' illecite perpetrate nei contesti
sociali abitati dai piu' giovani. La decisione di aggravare la
risposta sanzionatoria, peraltro, viene espressamente annunciata dal
legislatore nel preambolo al testo normativo («Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza, in considerazione delle
caratteristiche di maggiore pericolosita' e lesivita' acquisite nei
tempi recenti dalla criminalita' minorile, di approntare una risposta
sanzionatoria ed altresi' dissuasiva, che mantenga l'attenzione per
la specificita' della condizione dell'autore di reato minorenne,
intervenendo sui presupposti di applicabilita' delle misure cautelari
ed altresi' prevedendo un procedimento anticipato, idoneo al
reinserimento e alla rieducazione del minore autore di condotte
criminose»; e, ancora, «Ritenuta la straordinaria necessita' ed
urgenza di intervenire approntando una piu' incisiva risposta
sanzionatoria, correlandola all'intera durata dell'obbligo scolastico
stesso nonche' prevedendo misure disincentivanti l'elusione nei
confronti degli esercenti la responsabilita' genitoriale»).
Giungendo al punctum dolens della questione, il comma 3 dell'art.
4, intervenendo sulle pene stabilite dall'art. 73, il quale sanziona
l'attivita' di produzione, di traffico e di detenzione illecita di
sostanze stupefacenti o psicotrope considerata di lieve entita',
aderisce ad un univoco progetto sanzionatorio volto al
ridimensionamento di reati, ancorche' dal carattere eterogeneo,
accomunati dalla diffusione proprio nelle realta' sociali oggetto di
tutela.
Pertanto, non e' evincibile dal dato testuale una degenerazione,
cosi' come delineata dalla Consulta, dei presupposti intrinseci alla
natura del decreto-legge, non potendosi ravvisare in maniera evidente
la «carenza del requisito della straordinarieta' del caso di
necessita e d'urgenza di provvedere» e «la "evidente estraneita'"
della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre
disposizioni del decreto-legge in cui e' inserita».
Diversamente, questo Tribunale ritiene fondata la questione di
legittimita' costituzionale con riferimento alle violazioni degli
articoli 3 e 27 della Costituzione.
In prima battuta, merita prendere le mosse dalla recente
evoluzione legislativa che ha interessato l'art. 550 del codice
procedura penale, modificato dalla cd. riforma «Cartabia» e,
successivamente, dal decreto «Caivano». Se la prima ha ampliato il
novero dei reati suscettibili di citazione diretta a giudizio,
rendendoli compatibili con il rito speciale della messa alla prova,
altrettanto non e' avvenuto a seguito del secondo intervento.
L'ottica in cui si e' posto il legislatore del 2022, invero,
rispecchiava la volonta' di alleggerire il carico sanzionatorio
relativo a una serie di illeciti penali percepiti di minore allarme
sociale e caratterizzati dal piu' modesto disvalore penale.
Ciononostante, il decreto-legge non ha assicurato un uniforme
trattamento processuale e sanzionatorio a situazioni giuridiche
analoghe. Infatti, non menzionando il rinnovato art. 73, comma 5, nel
testo dell'art. 550, comma 2, codice procedura penale, esso diverge
dalla precedente legislazione la quale, invece, giungeva ad ammettere
ai lavori di pubblica utilita' anche coloro ai quali veniva
addebitato il reato di cui all'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990, rubricato «Istigazione,
proselitismo e induzione al reato di persona minore».
La questione sollevata dalla difesa trova ragione nella
comparazione effettuata tra i beni giuridici sottesi agli articoli 82
e 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica,
discendendone una manifesta violazione del fondamentale principio di
uguaglianza e ragionevolezza, garantito dall'art. 3 Cost..
Ebbene, stando alla lettera della norma e' possibile inferire la
natura affine dei beni presidiati, atteso che il primo precetto
punisce «chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita'
di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce
una persona all'uso medesimo», mentre il secondo sanziona chiunque
produca, traffichi o detenga illecitamente sostanze stupefacenti o
psicotrope. Di guisa che entrambi si prefiggono lo scopo di
disincentivare la diffusione di sostanze nocive per la salute
psicofisica umana, di diminuirne quanto possibile la circolazione e
di scongiurarne l'istigazione o il proselitismo. Non solo, ma e' di
immediato riscontro come la fattispecie criminosa di cui all'art. 82
costituisca una pratica di maggiore allarme sociale e di piu' grave
entita', perseguendo essa le condotte dirette ad ampliare la platea
dedita all'utilizzo delle sostanze psicotrope. Cio' che ne deriva,
dunque, e' un paradossale regime piu' favorevole in capo al soggetto
accusato di un piu' grave delitto, essendo concedibile a quest'ultimo
il periodo di probation. Di contro, al prevenuto a cui venga
addebitato un illecito caratterizzato dalla lieve entita' (con
riferimento alle modalita' esecutive ovvero all'oggetto del reato) e'
preclusa l'esperibilita' di tale soluzione processuale. Un assetto
cosi' delineato, pertanto, e' idoneo a provocare una evidente
disparita' di trattamento, tale da pregiudicare i diritti
fondamentali dei soggetti coinvolti.
In conclusione, non sono individuabili, malgrado uno sforzo
interpretativo, ragionevoli giustificazioni che avvalorino questa
scelta di politica criminale, essendo possibile avanzare soltanto una
spiegazione congetturale che ricada sulla mera carenza di un vaglio
piu' approfondito da parte del legislatore in merito alle
ripercussioni giuridiche di tale aggravio sanzionatorio, ispirato a
logiche generalpreventive.
In secondo luogo, strettamente connesso al principio di
uguaglianza e di ragionevolezza e' il carattere rieducativo della
pena. Il comma 3 dell'art. 27 Cost., invero, sancisce la finalita' a
cui deve tendere la risposta penale dell'ordinamento nei confronti
del prevenuto, garantendo al medesimo la possibilita' di maturare un
percorso riabilitativo e risocializzante, che gli permetta di
raggiungere una consapevole resipiscenza dei propri errori e che lo
induca, in futuro, ad astenersi dai motivi a delinquere.
L'irragionevole preclusione del diritto di accedere alla misura
della messa alla prova, istituto prettamente finalizzato a stimolare
la progressiva reintegrazione del soggetto nella societa' civile,
costituisce una infrazione altrettanto evidente dei precetti
costituzionali. A tal proposito, non si conviene con le osservazioni
puntualizzate dal pubblico ministero, il quale reputa le sanzioni
sostitutive, ex art. 20-bis codice penale, e l'archiviazione per
particolare tenuita' del fatto vicende processuali egualmente idonee
a tutelare il ricorrente, posta la loro attuale compatibilita' con il
regime sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 73, comma
5.
Emerge, a tal riguardo, la palese difformita' strutturale degli
istituti menzionati rispetto al meccanismo sospensivo del
procedimento di cui all'art. 168-bis codice penale, alla luce dei
differenti effetti giuridici che si riverberano sulla posizione
giuridica del prevenuto. Invero, l'imputato, avvalendosi della
sospensione del processo con messa alla prova, non soltanto
usufruirebbe dell'opportunita' di condurre uno stile di vita quanto
piu' confacente alle proprie inclinazioni e arricchente per la
propria personalita', ma, in caso di positivo esito della probation,
beneficerebbe altresi' dell'estinzione del reato, vantaggio non
contemplato per le pene sostitutive e, tantomeno, in seguito al
provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis codice penale.
In conclusione, la percorribilita' di altri istituti processuali
non reintegrerebbe i diritti compromessi dal riformato assetto
normativo che esclude l'accesso alla messa alla prova, nella misura
in cui essa costituisce uno strumento rispondente a finalita'
rieducative.
Tanto argomentato, si ritiene che dal combinato disposto degli
articoli 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309
del 9 ottobre 1990, 168-bis codice penale e 550, comma 2, lettera c),
codice procedura penale si configuri una violazione dei precetti di
cui agli articoli 3 e 27 Cost., posti a tutela dei principi
fondamentali ai quali aderisce il diritto penale, non essendo
riscontrabile altra soluzione costituzionalmente conforme che non
conduca a pratiche trasgressive dei canoni ermeneutici stabiliti in
punto di interpretazione della legge, poiche' la questione inerisce
esclusivamente ai parametri oggettivi della normativa in esame, non
ammettendosi, pertanto, margini di discrezionalita' o di
interpretabilita'.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 ss. della legge 11
novembre del 1953, n. 87;
dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale - per violazione degli articoli 3 e 27,
comma 3, della Costituzione - delle norme di cui agli articoli 73,
comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre
1990, 168-bis del codice penale e 550 del codice di procedura penale,
nella parte in cui quest'ultima non prevede, alla lettera c),
l'inserimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 9 ottobre 1990;
sospende il procedimento in corso, ed i relativi termini di
prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di
legittimita' costituzionale;
dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della
presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della
documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte
comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso;
manda alla cancelleria per la notificazione della presente
ordinanza alla Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo
processuale alla Corte costituzionale; e, ancora, per la
comunicazione al difensore e al pubblico ministero.
Bologna, 10 dicembre 2024
Il Giudice: Romito
------
Allegato A
Indagato
A) Per il delitto p. e p. dall'art. 73, commi 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990; perche', senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17 del medesimo decreto, al fine di
farne cessione a terzi, deteneva diversi frammenti di sostanza
stupefacente del tipo Hashish dal peso netto totale di gr 69,0041, di
cui gr 35,447 di principio attivo, pari al 51,37% del totale,
corrispondente a n. 1417,9 dosi medie singole, cosi' suddivisi:
un involucro di carta forno contenente gr 41,39 di sostanza
stupefacente del tipo Hashish, nascosto all'interno delle mutande;
un involucro di carta forno contenente gr 4,7 di sostanza
stupefacente del tipo Hashish, che lo stesso consegnava
spontaneamente agli agenti;
un involucro di carta forno contenente gr 19,00 di sostanza
stupefacente del tipo Hashish, nascosto dentro un cassetto della
scrivania nella propria camera da letto;
un involucro di carta forno contenente gr 5,00 di sostanza
stupefacente del tipo Hashish, nascosto dentro un cassetto della
scrivania nella propria camera da letto;
la destinazione alla cessione a terzi veniva dimostrata dalla
quantita' della sostanza, dalla suddivisione e confezionamento in
diversi involucri di carta forno, dal ritrovamento di materiale di
confezionamento, di un bilancino digitale di precisione sporco di
residui di sostanza stupefacente di tipo Hashish e di denaro contante
per un totale di 1230 euro, suddivisi in banconote di piccolo taglio;
e dalle circostanze in cui M. veniva fermato, ovvero poco dopo aver
ceduto una dose di sostanza stupefacente a F.
Fatto accertato in via ... e in ... in ..., il ...
B) Per il delitto p. e p. dagli articoli 81, secondo comma del
codice penale - 73, commi 4 e 5, decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1990, perche', con una pluralita' di condotte
esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva a ... diverse dosi
di sostanza stupefacente di tipo Hashish, in cinque distinte
occasioni - in data ... cedeva una dose dal peso netto di gr 1,29, di
cui gr 0,638 di principio attivo pari al 49,22% e corrispondente a
25,5 dosi medie singole; in altre due occasioni cedeva 2 grammi alla
volta per un valore di 20 euro a cessione, mentre in altre due
occasioni cedeva 1 grammo alla volta per un valore di 10 euro a
cessione - lungo l'arco temporale di circa due/tre mesi antecedenti
al ...
Fatto commesso in data anteriore e prossima alla data dell'ultima
cessione avvenuta il ... , tra ... e ...