Reg. ord. n. 247 del 2025 pubbl. su G.U. del 24/12/2025 n. 52

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 05/11/2025

Tra: L. T. e altri



Oggetto:

Reati e pene – Reati contro la pubblica amministrazione – Norma interpretativa dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, come convertito – Interpretazione nel senso che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico – Denunciata introduzione di una norma extrapenale incidente su elementi normativi delle fattispecie dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione relativi alla qualifica soggettiva pubblicistica dell’ente e degli agenti – Ritenuta qualificazione giuridica della Fondazione “Milano Cortina 2026” quale organismo di diritto pubblico – Configurabilità dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione connessi, rispettivamente, alla qualifica di organismo di diritto pubblico e all’attribuzione agli indagati della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio – Incidenza della norma interpretativa con efficacia retroattiva, anche in relazione a procedimenti pendenti – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole e arbitraria sottrazione della Fondazione dall’applicazione del regime di evidenza pubblica, finalizzato alla tutela di interessi pubblici – Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche – Carenza dei presupposti di necessità e d’urgenza per l’adozione della previsione con decreto-legge – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. 

Norme impugnate:

decreto-legge  del 11/06/2024  Num. 76  Art. 11 convertito con modificazioni in
legge  del 08/08/2024  Num. 111 in relazione agli
codice penale  del  Num.  Art. 353
codice penale  del  Num.  Art. 319
codice penale  del  Num.  Art. 320
codice penale  del  Num.  Art. 321


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 77 
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 del 31/10/2003    Art.
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 del 31/10/2003    Art.
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 del 31/10/2003    Art. 15 
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 del 31/10/2003    Art. 30 
legge del 03/08/2009 
direttiva UE del 26/02/2014    Art.


Udienza Pubblica del 5 maggio 2026  rel. PITRUZZELLA


Testo dell'ordinanza

                        N. 247 ORDINANZA (Atto di promovimento) 05 novembre 2025

Ordinanza  del  5  novembre  2025  del  Tribunale   di   Milano   nel
procedimento penale a carico di L. T. e altri. 
 
Reati e pene - Reati  contro  la  pubblica  amministrazione  -  Norma
  interpretativa dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  16  del
  2020, come convertito - Interpretazione nel senso che le  attivita'
  svolte dalla Fondazione "Milano Cortina 2026" non sono disciplinate
  da norme di diritto pubblico e che la  Fondazione  non  riveste  la
  qualifica di organismo di diritto pubblico. 
- Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 (Disposizioni  urgenti  per  la
  ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e
  per lo svolgimento di grandi  eventi  internazionali),  convertito,
  con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 111, art.  11,  in
  relazione agli artt. 353 e 319, 320 e 321 del codice penale. 


(GU n. 52 del 24-12-2025)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
             Sezione Giudice per le indagini preliminari 
 
    Il Giudice a scioglimento della riserva assunta ali  udienza  del
17 luglio 2025 nel procedimento a carico di 
        1. T. L. , nato il         a         e residente  a         ,
in            -   ivi   elettivamente   domiciliato   (cfr.   verbale
interrogatorio del 17 febbraio 2025),  difeso  di  fiducia  dall'Avv.
Giordano Balossi del Foro di Milano con  studio  in  Milano  via  San
Francesco D'Assisi n. 4. 
        2. N. V. , nato il         a         e residente a          ,
via          -  elettivamente  domiciliato  presso  il  difensore  di
fiducia Dioda' in Milano viale Piave n. 12, difeso di  fiducia  dagli
Avv. Nerio Dioda' del Foro di Milano con studio in  Milano  in  viale
Piave n. 12 e Elena Vedani del Foro di Milano, in  Milano,  corso  di
Porta Romana 63 
        3. Z. M. , nato  il          a          e  ivi  residente  in
via          -  elettivamente  domiciliato  presso  il  difensore  di
fiducia, difeso di fiducia dall'Avv. Marco Sangalli del Foro di Lecco
con studio in Lecco via Cairoti n. 9/D. 
    per reati di cui agli artt. 110, 353 comma 1 e 2,  319  320,  321
c.p.  commessi  in           ,  in  epoca   prossima   ed   anteriore
al           (giusta iscrizione a mod. 21 in data 13 marzo  2024,  in
relazione a fatti gia' oggetto del p.p. mod. 44) 
        4. O. L. nato il         a         e residente  a          in
via         n.   , elettivamente domiciliato  presso  lo  studio  del
proprio difensore di fiducia,  difeso  di  fiducia  dall'Avv.  Grazia
Volo, del Foro di Roma con studio in Roma, via G.B. Rossi, 32 
        5. C. C. nato il         a         , e  residente  in  via   
n.    int.   elettivamente domiciliato presso lo studio  del  proprio
difensore, difeso di fiducia dal1'Avv. Grazia Volo del Foro di  Roma,
con ivi studio in via G.B. De Rossi, 32 
        6. C. D. nato a         , il         e residente a          ,
in viale          elettivamente  domiciliato  presso  lo  studio  del
proprio difensore di fiducia, difeso di  fiducia  dall'Avv.  Giuseppe
Iannaccone del Foro di Milano, con ivi studio in Corso 
        7. M. M. nato  a          il          e  residente  a        
in          ,  elettivamente  domiciliato  presso   lo   studio   dei
difensori, difeso di fiducia dagli avv.ti Eleonora Ferrari presente e
Claudia Rovelli del Foro di Lodi con studio in  Lodi,  C.so  Vittorio
Emanuele II, 12 
    per il reato di cui agli artt. 110, 353 comma 1 e 2 c.p. commessi
in         , in epoca prossima ed anteriore  al               (giusta
iscrizione a mod. 21 in data 11 marzo 2025). 
    persona offesa:     
        Fondazione Milano-Cortina 2026 in p.l.r V. A.  ,  domiciliata
ex lege presso lo studio del proprio difensore  avv.  Paola  Severino
del Foro di Roma, assistita dall'avv.  Paola  Severino  del  Foro  di
Roma. 
 
                               Osserva 
 
    Nei confronti degli indagati sopra indicati e'  stata  presentata
richiesta di archiviazione, depositata dal pubblico ministero in data
15 aprile 2025, in relazione  ai  reati  di  turbata  liberta'  degli
incanti e di corruzione propria di pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio. 
    I fatti riguardano le  modalita'  di  aggiudicazione  delle  gare
aventi ad oggetto la realizzazione dell'ecosistema digitale dell'ente
pubblico Fondazione Milano  Cortina  2026.  In  esito  ad  articolate
indagini  -  consistite  anche  in  attivita'  di  intercettazione  e
conclusesi con atti di perquisizione ed ispezione in data 21/5/2024 -
sono  state  ricostruite  due  gare,   indette   rispettivamente   in
data         e         . La prima si e' conclusa con l'aggiudicazione
a V. , amministrata da T. L. e successiva cessione del  contratto  ad
altra societa' riferibile al medesimo  indagato  (Q.  ).  La  seconda
gara, avente ad oggetto gli stessi servizi, e' stata aggiudicata a D.
. Secondo le prospettazioni del pubblico ministero, sia la prima  che
la seconda gara sono state turbate con  il  contributo  collusivo  di
persone  preposte  all'interno  dell'ente  alla  regolamentazione  ed
assegnazione delle stesse. In relazione alla prima  gara  sono  state
individuate dazioni di beni e promesse di utilita', che hanno fondato
l'iscrizione di N. , T. e Z. nel registro degli indagati anche per il
delitto di corruzione propria. In merito a tale ipotesi di reato,  il
pubblico ministero ha ritenuto che la  collocazione  temporale  delle
dazioni non consentisse di ricondurre dette promesse ed  utilita'  ad
un accordo corruttivo correlato alle turbative di cui si e' detto. 
    La richiesta di archiviazione del pubblico ministero e',  dunque,
diversamente  articolata,  essendosi  sostenuto  in  relazione   alla
fattispecie di corruzione,  il  mancato  raggiungimento  della  prova
dell'accordo corruttivo, che non consentirebbe di ritenere  integrato
neanche il meno grave reato di cui all'art. 2635 c.c. Con riferimento
ai delitti di cui  all'art.  353  c.p.  si  e'  invece  eccepita,  in
principalita', l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 del  d.l.
76/2024 (come modificato dalla legge di conversione n. 111/2024),  in
relazione agli artt. 3, 77, 97, 101,  102,  112  della  Costituzione,
richiedendosi solo in via  subordinata  l'archiviazione,  perche'  il
fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato. 
    Non ritenendo di potere accogliere la richiesta di  archiviazione
del pubblico ministero, e' stata fissata udienza ai  sensi  dell'art.
409, comma 2.  c.p.p.,  nel  corso  della  quale  i  difensori  degli
indagati e della persona offesa, alcuni dei quali  anche  presentando
memorie  scritte,   hanno   richiesto   valutarsi   in   termini   di
inammissibilita' e di manifesta infondatezza la  sollevata  questione
di  legittimita'  costituzionale,  insistendo  per   la   conseguente
archiviazione del procedimento. 
    Si ritiene che vi  siano,  invero,  ragioni  per  dubitare  della
legittimita' costituzionale dell'art. 11 D.L. 11 giugno 2024,  n.  76
conv. con mod. dalla L. 8 agosto 2024, n. 111 (in G.U. 09/08/2024, n.
186), nella parte in cui, modificando la  norma  extrapenale  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del D.L. 11 marzo 2020,  n.  16,  conv.  con
modificazioni  dalla  L.  8  maggio  2020,  n.  31,  riduce  l'ambito
applicativo degli art 319, 320, 321 e 353 c.p., per violazione  degli
art. 3, 77, 11 e 117, comma 1, della Costituzione, questi  ultimi  in
relazione agli artt. 2, comma 1 n. 4 della direttiva 2014/24 UE e  2,
9, 15 e 30 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
(Convenzione Merida), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31
ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, ratificata ed  eseguita  dallo
Stato italiano con legge 3 agosto 2009, n. 116. 
1. Legittimazione a rimettere la questione alla Corte costituzionale 
    L'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 prevede
che la questione, rilevata d'ufficio o sollevata da una  delle  parti
«nel  corso  di  un  giudizio»,  ove  ritenuta   non   manifestamente
infondata.  sia  rimessa  alla  Corte  costituzionale  per   la   sua
decisione. 
    L'espressione «giudizio», con la quale l'Assemblea Costituente ha
inteso  riferirsi  genericamente  a  qualsiasi  procedimento  civile,
penale o amministrativo. deve essere disancorata  dalle  peculiarita'
proprie del procedimento penale e dunque dalla restrittiva  accezione
processualpenalistica, che si riferisce  alla  sola  fase  successiva
all'esercizio dell'azione penale.  Cio'  precluderebbe,  infatti,  un
controllo di legittimita' sulle leggi, che pure  si  e'  chiamati  ad
applicare nella fase delle indagini preliminari. 
    La Corte costituzionale, con sentenza n. 13 del  2019,  ha  avuto
occasione  di  affermare   che   il   rispetto   del   principio   di
costituzionalita' impone un «allargamento» dei concetti di  «giudice»
o di «giudizio», al fine di ammettere scrutini di legittimita'  delle
leggi  che,  per  altra  via,  verrebbero  preclusi.  Si  e'   dunque
riconosciuta la possibilita' di utilizzare un'accezione di «giudizio»
- inteso  come  esercizio  di  funzioni  giudicanti  per  l'obiettiva
applicazione della legge da parte  di  soggetto  posto  in  posizione
super partes  -  ai  soli  fini  della  legittimazione  a  promuovere
incidenti di costituzionalita'. cosi' implicitamente  ammettendo  che
tale accezione possa differire da quella ritenuta  ad  altri  fini  o
piu' in generale. 
    Nella  medesima  ottica  alcune  pronunce   hanno   espressamente
ritenuto non significative le peculiarita' del procedimento  speciale
civile per l'emanazione di un decreto ingiuntivo (definito  in  senso
lato giudizio, seppur sommario; cfr sentenza n. 128 del 2008)  e  del
procedimento per l'emissione del decreto penale di condanna (sentenza
209/2024). 
    La giurisprudenza costituzionale formatasi negli anni ha  offerto
diversi esempi  di  pronunce,  in  cui  il  giudice  delle  leggi  e'
intervenuto su questioni rilevate nella fase delle indagini  sia  dal
giudice per le indagini preliminari (cfr ex multis  sentenza  n.  116
del 2023; ordinanza n. 349 del 2002; ordinanza n. 96 del  2014),  che
dal giudice del riesame (sentenza n. 432 del 1992; ordinanza  n.  214
del 2018). 
    Si ravvisa pertanto la  propria  legittimazione  a  rimettere  la
questione alla Corte costituzionale; questione che - per i motivi che
saranno esposti di seguito - si reputa rilevante, ammissibile  e  non
manifestamente infondata. 
    La valutazione della rilevanza della questione - pur non  essendo
tenuto questo giudicante ad anticipare alcun giudizio di merito - non
puo'  prescindere  da   una   ricostruzione   fattuale   dettagliata,
considerata anche l'assenza di una formale imputazione. 
2. Ricostruzione del fatto. 
    Si procede  a  rassegnare  gli  elementi  di  segno  accusatorio,
impregiudicata ogni valutazione di quest'Ufficio sulla loro effettiva
valenza probatoria. 
    2.1. La turbativa della prima gara in favore di V. e Q. 
    N. V. , in qualita' di Amministratore delegato  della  Fondazione
Milano Cortina 2026 dal   al    nominando Z. , M. ,  quale  direttore
tecnico dei servizi digitali («Digital  Director»  e/o  «CTO»)  -  su
intercessione di T. - ha favorito la  successiva  assegnazione  della
realizzazione dell'Ecosistema Digitale  Milano  Cortina  2026  a  due
societa' amministrate dallo stesso T. (prima V. ,  e  poi  Q.  ).  In
particolare,  Z.   M.  si  e'   determinato   a   tale   assegnazione
nell'espletamento   del   suddetto   incarico,   svolto   dal        
al          ,  ed  ha   ricevuto,   oltre   al   compenso   derivante
dall'instaurazione del rapporto lavorativo con la  Fondazione  Milano
Cortina 2026 quantificabile - nel complesso - in circa  865.000  euro
(lordi), un'autovettura a noleggio per fini personali, pagata  da  T.
(per conto della V. ). Le due societa' (V. ,  e  Q.  )  hanno  emesso
fatture nei confronti  della  Fondazione  per  complessivi  1.808.646
euro. 
    Detta ricostruzione si fonda  sui  seguenti  elementi  di  prova,
compendiati - in buona parte - nella nota della  Guardia  di  Finanza
del 31 gennaio 2025. 
    -  Prima  della  formale  costituzione  della  Fondazione  Milano
Cortina 2026, avvenuta in data 9  dicembre  2019,  la  notizia  della
nomina di N. V.  quale amministratore delegato di detto ente e' stata
commentata da T. L. (amministratore delegato di  V.)  nell'ambito  di
conversazioni WhatsApp datate         . In esse si fa riferimento  al
suo rapporto di amicizia con  N.  ,  ai  contatti  appena  avuti  con
quest'ultimo, alle iniziative assunte per far  ottenere  un  incarico
nello stesso ente ad un suo uomo di fiducia (Z. M. ) ed  ai  vantaggi
economici che sarebbero derivati conseguentemente a V., con esplicito
riferimento ai servizi digitali di cui la stessa si occupa. 
    - Prima di tale nomina, T. scrive a N.  dimostrando di sapere che
Z. sarebbe stato impiegato nel suo team (cfr. messaggio  WhatsApp  di
T. a N. in data   : «Parlato con M. entusiasta di far parte della tua
squadra con quel compenso»). 
    - Cio' che si verifica il   corrisponde a quanto anticipato nelle
menzionate conversazioni WhatsApp: 
      si rende nota l'aggiudicazione  in  favore  di  V.  della  gara
avente ad oggetto lo sviluppo dei servizi digitali delle Olimpiadi  e
Paralimpiadi di Milano Cortina 2026; 
      tra il   , e  il    ,  V.   emette  fatture  nei  confronti  di
Fondazione Milano Cortina 2026 per un  importo  complessivo  di  euro
816.859.60; 
      Z. e' effettivamente nominato  direttore  tecnico  dei  servizi
digitali («Digital Director» e/o «CTO») dal   al   , inquadrato quale
«dirigente a tempo pieno e  indeterminato»,  con  un  compenso  lordo
annuale di euro 865.000,00 e con  assegnazione  di  auto  Smart,  fin
dal   , pagata direttamente da T . tramite V. per le «cortesie» fatte
«ultimamente» (cosi' si esprime in chat lo stesso T.  :  cfr.  p.  27
nota del 7 marzo 2024) venendo poi investito, in data         , dallo
stesso  N.  ,  della  delega  a  stipulare  contratti  ed  effettuare
affidamenti   per   conto   dell'ente   nell'ambito    del    settore
tecnologico/digitale. Altro  dirigente  assunto,  dal    su  chiamata
diretta di  N.  e'  C.  D. ,  Responsabile  dell'area  Procurement  e
Facilities, come da successiva procura del , a firma di N. (cfr  chat
whatsapp intercorsa tra i due da dicembre del         ed il  mese  di
febbraio         : «Ciao D. , in effetti l'agenda mi e'  scappata  di
mano e non riesco ad avere un attimo di break. Ovviamente una persona
come te mi sarebbe strautile ... omissis ... Tu nel frattempo  inizia
a venire qui ... Come fanno tutti gli altri») 
    - il parametro dell'offerta economica piu'  vantaggiosa  ai  fini
dell'aggiudicazione  della  gara  (a   parita'   di   caratteristiche
tecniche), sostenuto da N. in sede di interrogatorio, trova in atti i
seguenti elementi di segno contrario: 
      Nel corso della perquisizione, svoltasi in data    ,  e'  stato
rinvenuto all'interno dell'ufficio di N. sito negli  spazi  aziendali
della N. di   - societa' amministrata dallo stesso N. - un  «quaderno
rosso  con  scritta  «    »  contenente   appunti   manoscritti.   In
corrispondenza della data «   »(ovverosia) e sotto la dicitura «   »,
al punto «5)», si legge: «ENTRO META' OTTOBRE GARA WEB (V. ...) APP».
L'appunto precede quindi la data del capitolato tecnico (   ), che e'
alla base della procedura di assegnazione, e la data del   ,  in  cui
Fondazione ha avviato la  procedura,  invitando  formalmente  quattro
competitors (V. B. - B. , e A.) ed estendendo l'invito quattro giorni
dopo anche a  D.  e  W.  ,  per  un  totale  di sei  competitors)  su
indicazione espressa del Comitato Olimpico Internazionale «CIO» (1) ,
come  indicato  nella  e-mail  in  parola  (testualmente:  «come   da
richiesta ricevuta dal Comitato Olimpico Internazionale»).  Prima  di
tali date, l'allora amministratore delegato di Fondazione aveva  gia'
individuato tra i suoi appunti il potenziale  fornitore  dei  servizi
digitali nella societa' «V.», risultata - tre mesi dopo - l'effettiva
aggiudicataria della procedura selettiva «gara web». 
      Quando, in data         , S. F. nell'interesse di B. - uno  dei
due ultimi competitor - si ritira, per non «avere tutte le  capacita'
richieste all'interno del Bando», Z. inoltra la stessa  comunicazione
a T. (amministratore della societa'  concorrente  V.  ),  commentando
esplicitamente «Uno in meno». Dal  contenuto  di  una  chat  WhatsApp
intervenuta  il  tra  N.  e  S.  F.  risulta  che  a  B.  sia   stata
rigorosamente preclusa qualsiasi interlocuzione  con  Fondazione:  N.
scrive a S. di non poter avere «talks» con i fornitori partecipanti a
gare in corso. 
      Ancora in data         T. invia a Z. - tramite WhatsApp  -  uno
screen  della  tabella  riportante  le   quantificazioni   economiche
dell'offerta che la societa' V. vorrebbe  avanzare  relativamente  ai
tre lotti oggetto di gara  e  chiede  un  parere  al  riguardo  («Che
dici»), lasciando  intendere  di  avere  gia'  contenuto  le  pretese
economiche,  sperando  di  ottenere  introiti   economici   nell'anno
successivo («confidenti di recuperare  altro  nel             »).  Z.
suggerisce a T.  di  modificare  i  parametri  economici,  abbassando
alcuni valori a vantaggio di altri («Certo se  posso  abbassa  app  e
alza web»). T. manifesta perplessita'  («difficile,  perche'  poi  e'
poco  credibile»).  Tali  messaggi  sono  stati  rinvenuti  nel  solo
dispositivo di T. perche' verosimilmente eliminati da Z. .  L'offerta
presentata in via ufficiale da V.  alla  Fondazione  in  data    (con
protocollo «   » con unito Allegato C denominato «Budget di progetto»
firmato digitalmente da T. ) e' stata poi conforme  alle  indicazioni
fornite da Z. a T. (un decremento del prezzo delle «App» che passa da
80 a 60.000 euro per il lotto 3 ed un incremento del prezzo del «sito
Web» che passa da 120 a 150.000 euro per il lotto 1 e da euro  300  a
310.000 per il lotto 2).  Il  prezzo  complessivo  per  le  forniture
richieste e'  pari  a  520.000  euro  e  dunque  l'offerta  economica
formulata da  T.  per  V.  si  rivela  la  piu'  vantaggiosa  per  la
Fondazione Milano Cortina 2026. E' lo stesso Z. che, il , anticipa  a
T. che V. si e' appena aggiudicata la gara avendo chiuso con N. e  C.
anche gli aspetti economici, aggiungendo:·«ora ti tocca lavorare». Il
contratto tra la Fondazione e V. (denominato «Condizioni  generali  e
Condizioni speciali per la fornitura di software  personalizzati  per
le piattaforme e app della Fondazione Milano Cortina 2026, inclusi  i
servizi di AOM, BUG FIXING e HOSTING») risulta sottoscritto il tra N.
(firma in originale) e T. (firma digitale) V. (e poi Q. )  alla  fine
hanno emesso fatture per importi addirittura superiori  alla  offerta
originaria di 
      R. ha dichiarato, in data 24 e 27 maggio 2024, che la  gara  e'
stata aggiudicata, non solo sulla base di una  valutazione  economica
ma anche tecnica: la parificazione tecnica  delle  offerte  e'  stata
frutto di un intervento di Z.,  il  quale  ha  aumentato  i  relativi
punteggi, al fine di ridurre il gap iniziale rispetto all'offerta  di
A. R. e B. D. , (interno ad A.) hanno indicato Z. e  C.  come  autori
materiali del disciplinare tecnico  di  gara  e  responsabili  ultimi
della procedura di gara aggiudicata a V. Dall'analisi effettuata  dal
consulente dott. M. e compendiata nella nota tecnica  del  24  giugno
2024 risulta  che  in  un  file  excel  denominato  «Gara  Digital  -
Evaluation v5c  commenti  Max»,  in  corrispondenza  di  una  colonna
denominata «Val Proposed», riferibile - secondo R.  -  a  Z.  ,  sono
inseriti punteggi diversi da quelli assegnati in corrispondenza delle
colonne «Val» e «Val 2», compilate da R. e M.. Il divario che  vedeva
A. superare V. di 7.2 punti e' ridotto a 2.1. dopo l'intervento di Z.
La GDF, nella nota del 31 gennaio 2025, ricostruisce la  condivisione
con un dipendente di V. dei punteggi attribuiti  all'offerta  tecnica
di detta societa'. In particolare, e' stato individuato un file excel
denominato «nico 2 - aggiornato» (suddiviso in tre fogli  di  lavoro,
uno per ogni lotto di gara) riportante le  valutazioni  tecniche  dei
due competitors (A. e V. ). Tale file e' stato rinvenuto allegato  ad
un'e-mail inoltrata a Z., da un indirizzo nominalmente riferibile  ad
un dipendente di V., T. N.. E' stata accertata corrispondenza tra  il
contenuto  di  detto  file  e  quello  denominato  «Gara  Digital   -
Evaluation v5c commenti Max» nella parte compilata da R. prima  delle
modifiche attribuite a Z. M.. 
      dopo la e-mail del  con  la  quale  Fondazione  comunica  a  V.
l'esito favorevole della gara, un dipendente di Fondazione  (M.,  che
scrive per conoscenza anche a R.) ritorna sull'argomento dei  criteri
di  valutazione  utilizzati   nell'occasione,   manifestando   alcune
perplessita', Z. stronca ogni approfondimento: «mi torna tutto quindi
ok» (cfr nota della GDF del 26 giugno 2024). Nei giorni successivi N.
riconosce a M. un aumento di stipendio; 
      le schede di valutazione non sono state caricate  correttamente
sulla piattaforma di procurement di  Fondazione:  gli  importi  degli
ordini a favore d  V.  Q.  appaiono  a  video  con  valori  inferiori
rispetto a quelli effettivamente erogati,  che  vengono  visualizzati
solo laddove si  proceda  ad  una  piu'  approfondita  ricerca  nella
piattaforma stessa (cfr nota del 24 giugo 2024 del consulente tecnico
dott. M.); 
      con riferimento alla qualita' del servizio, dopo circa due mesi
dall'aggiudicazione  della  gara,  Z.  ,  tramite  M.  ,  riceve  una
comunicazione da M. A., altro dirigente della  Fondazione,  il  quale
manifesta critiche e preoccupazione in merito al sito  realizzato  da
V. (lotto 1). 
      Dalla consulenza tecnica dell'ing. B. emerge come  il  servizio
digitale offerto da V. fosse «essenziale» nelle sue funzioni, sia con
riferimento al sito (lotto 1) che allo lo sviluppo della  App  (lotto
3); cfr. nota del consulente del 15 maggio 2024, gli esiti  richiesti
dalla S. quanto alla presenza della App sui loro rispettivi «store» e
dichiarazioni  rese  da  F.  ,  Chief  games  operations  officer  di
FONDAZIONE. In particolare, la  App  non  risulta  essere  mai  stata
caricata sullo «store» di mentre su quello di risulta  che  e'  stata
caricata in data         , pubblicata il         ,  installata  dagli
utenti 3.185 volte, ma disinstallata 1.610  volte.  F.  (Chief  games
operations officer per Fondazione) ha affermato  che  «l'applicazione
e' stata spenta nell'anno 2022 per  mancanza  di  contenuti»,  ma  il
consulente ing. B. paventa l'ipotesi  che  tale  App  fosse  un  mero
applicativo per richiamare sul cellulare i  contenuti  gia'  presenti
sul sito di Fondazione. Neanche lo sviluppo del sito  Milano  Cortina
Italia (prestazione oggetto del lotto 2) e' stato portato a  termine,
come evidenziato dal consulente dott. M. 
      Una  e-mail  interna  del    ,  ritrovata  sui  dispositivi  in
sequestro e diretta a Z. , documenta doglianze  in  merito  alla  non
corrispondenza del sito ai reali bisogni dell'ente. 
      V. e poi Q. - pur implementando solo quanto previsto dal  lotto
1  -  hanno  emesso  fatture  per  importi  superiori  alla   offerta
originaria di A. 
    Una volta messa in liquidazione V. (anche  a  seguito  di  quanto
accertato  in  altro  procedimento  penale  avente  a  oggetto  frodi
informatiche), le subentra - dal         la societa' Q .,  costituita
dallo  stesso  T.  ,  che  ne  diviene   amministratore   unico.   In
particolare, il         V. viene posta in liquidazione  volontaria  e
dopo poco piu' di un anno (il         ) e' soggetta alla procedura di
concordato preventivo. Dopo due mesi, il         , su carta intestata
Q. a firma dell'Amministratore delegato  T.  ,  viene  comunicata  la
prosecuzione  del   rapporto   con   la   Fondazione   senza   alcuna
discontinuita' nell'erogazione dei  servizi.  Pertanto,  il  servizio
oggetto della «gara web» risulta riassegnato in continuita' alla Q. ,
societa' sorta dall'acquisizione (in affitto) di un ramo d'azienda di
V. Le  fatture  sono  emesse  nei  confronti  dell'ente  da  Q.  (tra
il         e il         e' stato ricostruito un  importo  complessivo
di euro 991.786,94). 
    Le pregresse cointeressenze economiche tra N.  ,  T.  e  Z.  sono
state ricostruite attraverso  accertamenti  patrimoniali  e  messaggi
estrapolati   dal   dispositivo   di   T.   ,   risalenti   fino   al
maggio-giugno         . Sono  stati  ricostruiti  rapporti  societari
intercorsi nel tra N. e T. all'interno della B. , societa' attiva nel
settore del marketing e della pubblicita', controllata da N.  per  il
tramite della N. e da T. per  effetto  di  un  aumento  del  capitale
sociale che consente, in data         ,  a  V.  di  subentrare  nella
compagine societaria. Quanto invece a N. e Z. entrambi figurano quali
soci fondatori della S. , societa' attiva nel settore dell'hosting  e
della fornitura di servizi applicativi (in cui N. deteneva tramite la
N. una quota pari al 79,25% del capitale sociale). 
    2.2 Il delitto di corruzione 
    Sono state ricostruite le utilita' che T. ha elargito a Z.  e  N.
nel  periodo  relativo  all'assegnazione  delle  commesse  aventi  ad
oggetto la fornitura di servizi digitali  per  Fondazione.  Ulteriori
utilita' o la promessa di alcune di esse sono emerse in favore di  N.
e di sua moglie, da alcune conversazioni intercorse tra Z.  e  T.  ed
intercettate durante le indagini. 
    Questo lo schema riepilogativo della GDF compendiato  nella  nota
del 31 gennaio 2025: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Gli   accertamenti   bancari   hanno   inoltre   evidenziato   un
investimento azionario  di  Z.,  nel  mese  di  novembre,  attraverso
l'acquisto di quote di  partecipazione  societarie  di  V.  (n.  1715
azioni al prezzo di euro 4,90 cadauna22 per un totale di 8.416 euro). 
    Tale operazione risulta effettuata il da Z. , otto giorni dopo la
pubblicazione della notizia della nomina di  N.  nel  ruolo  di  A.D.
della FONDAZIONE e un giorno dopo  l'invio  a  T.  della  foto  della
«prima pietra» (     ). 
    Z. ha poi venduto le azioni in due tranche: la prima l'         e
la seconda il            , tre mesi prima della messa in liquidazione
di V. (deliberata dal C.d.A. nel mese di          )  per  complessivi
euro 2.804,62, maturando una perdita di 5.611,28 euro. 
    Le conversazioni intercettate documentano le  richieste  ricevute
da T. e Z. da parte di N. 
    Nella conversazione n. 486  del  3  intercorsa  tra  T.  e  Z.  ,
quest'ultimo - nel riferirsi a  N.  -  affema:  «stava  arrivando  la
moglie e son scappato, gli ho detto: «guarda vado, -ride- se incontro
anche tua moglie non finisce piu' -ride- ... chissa'  che  altro  gli
serve,  altri  due  iPhone,  altre  due  cazzate,  non  voglio  sape'
niente!». 
    N. - nel suo interrogatorio e nella successiva memoria  difensiva
- ha dato rilevanza al passaggio della chat  (gia'  richiamata  nella
nota del 17 maggio 2024 con prot. n. 328549) nella quale  Z.  riporta
un messaggio di N., risalente al giorno, riguardante la richiesta  di
due IPhone  che  intenderebbe  pagare  (V.  No  comment.  Ciao  M.  ,
vediamoci. Mi puoi procurare un 11 pro e un  11  pro  Max  ovviamente
pagando?) 
    Dall'estratto conto del relativo bonifico - prodotto da N.  nella
memoria difensiva - emerge un pagamento del         , collocabile  un
anno dopo  (    )24  ed  avente  come  beneficiario  la  T.,  il  cui
rappresentante e' stato identificato in B. S. P. 
    Quest'ultimo  il  19  giugno  2024,  escusso  ad  altre  sommarie
informazioni, ha confermato di aver ricevuto la richiesta da parte di
Z. di procurargli due IPhone (11 pro e 11 pro Max) il  ,  ma  di  non
averli reperiti (B.: «Si tratta della richiesta che mi ha fatto Z.  a
meta' del di IPhone 11.  Preciso  che  in  quella  occasione  non  ho
reperito i telefoni richiesti»). 
    In atti si rinvengono elementi a  sostegno  dell'ipotesi  che  il
dispositivo IPhone, di cui  N.  ha  provato  il  pagamento,  non  sia
l'unico cellulare procuratogli da Z. 
      E' stata intercettata una conversazione tra Z. e tale Z. M., in
cui il primo fa esplicito riferimento ad un dispositivo cellulare  da
lui pagato in contanti e destinato a N. (M. : Tu sei sparito  ...  da
quando hai trovato er telefono pe' N. sei sparito; Z. Bah ...  guarda
... trovato ... l'ho pagato cash, quindi figurati ... ;  (prog.  1456
del ore          _25 ); 
      B. S. P. ,  il  19  giugno  2024,  escusso  ad  altre  sommarie
informazioni ha dichiarato: «L'unica cosa che mi disse Z.  sul  conto
di N. e' che quest'ultimo quando  gli  richiedeva  del  materiale  di
telefonia  (telefoni,  Ipad,  ecc.)  lui  doveva  essere  celere  nel
recupero di quanto richiesto.  Preciso  che  N.  non  e'  mai  venuto
fisicamente presso i miei punti vendita. Posso comunque dire che  non
ho emesso nessuna  fattura  nei  confronti  della  Fondazione  Milano
Cortina 2026 a fronte del  materiale,  che,  come  vi  ho  detto,  ho
consegnato a seguito degli ordini di Z. Ricordo che  si  trattava  di
beni di telefonia ed accessori che Z. acquistava per se', per la  sua
famiglia, per il suo capo N. o per altri». In merito  alla  richiesta
di cellulari del... ha precisato  che  pur  non  essendo  riuscito  a
reperire i cellulari, Z. si diceva vessato dalle insistenze di N. per
reperire quantomeno delle cuffie («Con questa chat dell'...  comunico
a Z. di non aver reperito gli IPhone 11 Pro e Pro Max, neanche presso
un centro Apple. Z. aggiunge «ricordati le cuffie mi sta  massacrando
il mio boss. Posso dire che con «boss» Z. si riferisse a N. (Allegato
B32: stralcio chat WhatsApp del... tra Z. e B. S. allegata al SIT). 
      Il  mancato  rinvenimento  di  tracce  di  pagamenti  di  detti
dispositivi e' spiegato dallo  stesso  B.  con  il  meccanismo  dello
"scambio merce" («A parte i documenti bancari e  fiscali  che  vi  ho
esibito preciso che nella  stragrande  maggioranza  dei  casi  Z.  mi
pagava con la modalita' scambio merce ovvero in cambio di telefoni di
ultima generazione mi consegnava dei telefoni di qualsivoglia  marca,
principalmente  ...  o  ... nuovi  ed   imballati,   a   parita'   di
controvalore che io a mia volta ponevo in vendita. L'accordo  scambio
merce si e' interrotto quando Z. ha terminato la  scorta  dell'usato.
Posso dire che tranne i casi che vi ho tracciato in tutti  gli  altri
fornivo a Z. i telefoni o i dispositivi che mi chiedeva in cambio del
suo usato che poi ad un certo punto  e'  terminato.  Parliamo  di  un
centinaio di telefoni. Preciso che i pagamenti avvenuti da Z. con  il
conto della ... siano avvenuti per l'acquisto di telefoni da regalare
o aziendali visto che un telefono base non era certo per  un  profilo
come Z.). B. ha anche fornito un elenco di  dispositivi  informatici,
tra i quali telefonini di marca  ... e  ... (oltre  a  Tablet  e  PC)
ricevuti da Z. con la modalita' dello «scambio merce»  dal           
al           . 
    Nella conversazione di cui al prog. del       _26 ore          Z.
, parlando con T. di un incontro  con  N.  previsto  per  il ...,  fa
riferimento  a  beni  come  personal  computer  che  gli  ha  fornito
gratuitamente (T. «senti ma tu invece V. (N. ndt) ti ha chiamato  ...
che cazzo vuole l'    , da noi, il quando cazzo e'»; Z.:  «no  io  so
che vuole parlare... te l'ho detto, di un po' di robette  tecniche...
vuole mandare sta mail con il CEO... questo richiede  soldi,  ma  chi
paga qua?! cioe' lui fa tutto facile...ma poi  chi  cazzo  lo  paga?!
cioe' lui pensa di far tutto gratis ... no? pero' cioe' ... io  i  PC
te li ho recuperati gratis, pero' non e' che posso fa tutto gratis) 
    T., comparso spontaneamente in data 17 febbraio 2025 per  rendere
interrogatorio ha giustificato le elargizioni, facendo riferimento ad
un rapporto di conoscenza risalente nel tempo (Premetto di  conoscere
N. dal quando, uscito da..., ha fondato la  societa'  .  Dal  ...  al
... mi saro' incontrato con lui personalmente al massimo  ...  volte.
Ricordo che due o tre mesi prima dell'annuncio  ufficiale  della  sua
nomina  quale  AD  della  Fondazione  Milano  Cortina  2026   N.   mi
preannuncio' personalmente che avrebbe  potuto  essere  nominato.  Z.
invece lo conosco dal ... quando lavoravamo insieme nell'allora anche
se in un'area diversa dalla mia. Lui poi e' andato a lavorare  in  ed
e' diventato uno dei collaboratori piu' stretti di N. Sempre in  quel
colloquio, appreso della possibilita' che N. mi  aveva  rappresentato
di diventare AD della Fondazione, gli chiesi se nell'ipotesi  avrebbe
assunto Z. (perche' ritenevo che N.  avrebbe  assunto  tutta  la  sua
squadra di..., come poteva  essere  logico).  N.  in  quell'occasione
disse che doveva ancora pensarci). 
    Per quanto riguarda le singole elargizioni, ha dichiarato: 
      «Con tali premesse fattuali posso dire che la ... e' legata  ad
un'esigenza personale della moglie di Z. e non ha nulla a che  vedere
con la successiva aggiudicazione della gara da parte  di  V.  .  Come
gia' detto, conoscevo Z. e ho ritenuto  dare  seguito  a  quella  che
ritenevo una cortesia nei suoi confronti». 
      «Quanto ai  due  PC  invece  posso  dire  che  Z.,  era  solito
chiedermi del materiale informatico per N. ed era  ugualmente  solito
dirmi che alla fine ci avrebbe fatto recuperare  il  costo  su  altre
commesse o piccole attivita'. Almeno una di queste richieste potrebbe
essere ricondotta  alla  necessita'  per  Fondazione  di  tenere  una
conferenza stampa per il lancio del nuovo sito di MILANO CORTINA  ...
omissis ... io non so se  questi  beni  Z.,  li  abbia  a  sua  volta
consegnati a N. oppure se li sia tenuti per se'». 
      «Per quanto riguarda il proiettore, preso atto anche della chat
che mi avete mostrato e delle immagini preciso che si  tratta  di  un
sistema in ausilio alle videoconferenze composto da una videocamera e
da un microfono unidirezionale. Z. mi aveva  chiesto  questo  sistema
per istallarlo nella sala riunioni di N.. Tuttavia devo precisare che
questo sistema, acquistato su ... non e' mai stato  consegnato  a  Z.
perche' attualmente si trova sulla mia  scrivania.  Preciso  altresi'
che all'inizio della mia collaborazione con  N.,  la  Fondazione  non
aveva il minimo materiale informatico». 
      «Quanto alla vicenda del sito internet della Fondazione  N.  mi
chiamo' nel ... quando era uscito  da  Fondazione  Milano  Cortina  e
anche Q, non aveva piu' legami con Fondazione   Milano  Cortina.  Per
una cortesia nei confronti di M ho aderito alla richiesta trattandosi
di un sito minimale che avra' impiegato una mezza giornata lavorativa
per i miei tecnici». 
      «Quanto alla questione dei cellulari, Z. era  solito  chiedermi
dei cellulari anche prima che avesse  un  ruolo  in  Milano  Cortina.
Durante il periodo in cui V. aveva  rapporti  con  Fondazione  Milano
Cortina la richiesta di cellulari per N. sara' stata solo  una,  alla
quale io non ho dato seguito. Non so se  poi  Z.  abbia  trovato  dei
cellulari per N. 
    2.3 La turbativa della seconda  gara  in  favore  di  ...  s.r.l.
Societa' Benefit. 
    Nel... V. N. viene  sostituito  nella  carica  di  amministratore
delegato da A. V., nominato con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri del 14 novembre 2022. 
    V. ha intrapreso un disegno di generale  riassetto  organizzativo
dell'Ente, all'esito del quale avrebbe tuttavia revocato soltanto due
dei procuratori nominati dal  proprio  predecessore,  ovvero  Z.  (in
data...) e C. L. (in data...),  conservando  comunque  la  precedente
ripartizione delle deleghe. 
    Nel mese di giugno del 2023 la Fondazione  Milano  Cortina  2026,
nonostante  la  persistenza  del   rapporto   contrattuale   con   Q.
(subentrata  a  V.),  avvia  una  seconda  procedura  competitiva   -
denominata   «Digital   Platform   and   Services»   -   volta   alla
riassegnazione della fornitura del servizio di creazione  e  gestione
del sito internet dell'Ente  rientrante  nel  piu'  ampio  ecosistema
digitale. 
    Sotto  la  direzione  di  V.  A.,  Amministratore   delegato   di
Fondazione dal 14 novembre  2022,  C.  D.,  Procurement  Director  di
Fondazione e M.  M.  Games  Technology  Director  di  Fondazione  (in
sostituzione di Z. M.) hanno fornito notizie  riservate,  durante  la
gara per l'affidamento della Digital Platform, a C.  C.,  «Junior  IT
Project Manager» di D. e O. L., - «strategy  Analyst  &  M&A»  di  D.
Questi ultimi hanno conseguentemente parametrato l'offerta tecnica ed
economica per conto di D. che in questo modo  si  e'  aggiudicata  la
fornitura del servizio. 
    Gli accertamenti che hanno consentito di ricostruire le modalita'
di  condizionamento  della  gara  sono  compendiati  nella  nota  del
consulente tecnico contabile  dott.  M.  datata  27  gennaio  2025  e
nell'informativa della GDF datata 4 febbraio 2025. 
    Prima dell'avvio della procedura, Fondazione era gia' in rapporti
economici con plurime entita' del network D. anche  estere.  Infatti,
sulla base delle fatture rilevabili in banca  dati  e  dei  contratti
rinvenuti sono emersi rapporti economici attivi con la D. ..., da cui
- ad oggi - e' derivato un  fatturato  pari  a  euro  14.864.000.  Si
tratta  di  entrate  generate   dalla   cessione   dei   diritti   di
«sponsorizzazione»,  che  permettono  la  commercializzazione   degli
emblemi Olimpici: Fondazione ha concesso a D. - nel ruolo di  sponsor
-  i  diritti  ad  utilizzare  sul  territorio  Nazionale  per   fini
pubblicitari e di marketing i segni distintivi dei  giochi  olimpici,
paralimpici, CONI e CIP a fronte  di  un  corrispettivo  pattuito  in
21.000.000 euro. 
    Parimenti la Fondazione era in  rapporti  economici  passivi  con
entita' estere ed italiane rientranti nel  network  D.,  per  servizi
professionali di revisione fiscale, gestionali e  strategici.  I  due
rapporti contrattuali -  di  fornitura  e  sponsorizzazione  -  erano
collegati tra loro in base ad un meccanismo di cessione del credito e
compensazione: la D. (fornitrice di Fondazione)  trasferiva  alla  D.
(sponsor della Fondazione) parte del nascente credito  nei  confronti
della Fondazione per le forniture rese/da rendere e la D. la utilizza
per  compensare  parte  del  corrispettivo  dovuto  all'ente  per  la
sponsorizzazione (7.506.000 euro dei 21.000.000 euro complessivi). 
    L'aggiudicazione della gara digital in favore di D.  non  rientra
in tali accordi contrattuali, come chiarito dallo stesso O. L.  («...
Preciso che questa collaborazione (creazione e gestione del sito)  e'
"extra VIK" e si tratta di una nuova procedura a se' stante...»). Sia
O. che C. hanno  dichiarato  che  i  loro  referenti  all'interno  di
Fondazione sono stati principalmente C. E M. 
    L'intenzione di procedere con una sostituzione del  fornitore  di
servizi digitali da parte di Fondazione risale al mese  di...  del...
quando presso Fondazione si era - da poco - insediato V. A.  (dal...)
nel ruolo di Amministratore delegato in sostituzione del predecessore
N. V. Infatti, in data..., D. C. (Procurement & Facility Director  di
Fondazione) invia una e-mail a L. O. e a V. G.  (di  D.),  avente  ad
oggetto «Sostituzione fornitore  ai  contratti  in  essere  con  Q.».
Contestualmente,  si  trasmettono  i  diversi  contratti  precedenti.
Ancora, in data... C nell'interesse di D... ed  in  risposta  ad  una
specifica richiesta di  F.  si  impegna  a  svolgere  uno  studio  di
fattibilita' in merito ad un'ipotetica futura migrazione del  «sito»,
basato sull'architettura informatica dei prodotti forniti da Q. 
    In data ... M. avvisa C. che la Fondazione sta per procedere  con
la richiesta di offerte per la realizzazione della «Digital Platform»
e chiede se cio' interessa a D. (M. C., come probabilmente gia'  sai,
stiamo per procedere con l'IREP per la Digital Platform (applicazione
di gestione B2C con canali WEB ed APP) delle Winter Olimpic 2026.  Ti
invio la presente per avere da te la conferma che  l'opportunita'  vi
interessa e, conferma ulteriore, sul processo  da  seguire.  Immagino
abbiate gia' avuto contatti con il procurement corretto? 
    Ciao M. C.: Ciao M. confermo!) 
    In tali date D. Societa' Benefit e' interpellata  senza  che  sia
stata ancora formalmente avviata la procedura di selezione. 
    Il..., l'ente  avvia  la  procedura  selettiva  finalizzata  alla
riassegnazione dei servizi digitali (Digital Platform and  Services).
Il relativo bando e' costituito da quarantasette fogli e suddiviso in
dodici paragrafi. E' stato verificato ed approvato da  R.  D.  avente
l'incarico di «IT Analyst» e da  A.  A.  in  veste  di  «Head  of  IT
Applications». 
    Le  societa'  prescelte  sono  avvisate  di  procedere   con   la
consultazione  del  materiale  di  gara  caricato   dall'ente   sulla
piattaforma gestionale... (sezione denominata «Questionario» dedicata
agli  acquisti/fornitori).  Tra  i  documenti   caricati   anche   il
disciplinare di gara, che contempla due opzioni sulle quali  modulare
le offerte (lo scenario A prevede la realizzazione di una piattaforma
digitale da utilizzare fino all'inizio dei Giochi, per poi proseguire
con un sistema esterno gestito dal CIO;  lo  scenario  B  prevede  la
realizzazione di una  piattaforma  digitale  da  utilizzare  fino  al
termine dei Giochi Olimpici). Sono state poi rinvenute evidenze (chat
ed e-mail) di un terzo scenario noto come «scenario C» - in un  primo
momento - non contemplato nei documenti di gara e sorto - soltanto  -
nel mese di... a ridosso dell'aggiudicazione avvenuta nel  successivo
dicembre. 
    L'iter istruttorio  in  parola  e'  stato  gestito  in  tre  fasi
denominate «Round 1», «Round 2» e «Round 3», nel  corso  delle  quali
l'ente  ha  gradualmente  selezionato  il  numero  dei   competitors.
riducendoli da un totale iniziale di nove a quattro, sino ad arrivare
all'aggiudicazione in favore di D. 
    Infatti, il termine ultimo per  la  presentazione  delle  offerte
(...) e' stato - durante la stessa gara - prorogato,  dapprima  al...
(Round 1), poi al... (Round 2) ed infine al... (Round 3). 
    Nella nota del 4 febbraio 2025 della G.d.F. e'  descritto  l'iter
istruttorio della gara. 
    Il... la Fondazione ha  dato  il  via  alla  procedura  selettiva
mediante l'invito di nove societa', tra le quali non risulta Q. da un
documento di Fondazione denominato  «Consultazione  Digital  Platform
Nota Riepilogativa Iter Procedurale» risulta che quattro  delle  nove
societa' hanno presentato un'offerta tecnica. Si tratta di... 
    D. Tra queste, le offerte migliori da un punto di vista economico
e tecnico appaiono D. (che  ha  presentato  un'offerta  economica  di
2.812.265 euro per lo Scenario A e di 3.558.538 euro per lo  Scenario
B) e J. (che ha presentato la propria offerta economica di  1.870,100
euro per lo Scenario A e di 3.567.860 euro per lo Scenario B). 
    Le offerte economiche presentate da C. C.  nell'interesse  di  D.
sono - per entita' - tre  le  piu'  alte  tra  quelle  formulate  dai
quattro  competitors:  2.538.665  euro,  per  lo  Scenario  A  e   di
4.505.673,50 euro per lo  Scenario  B.  L'offerta  economica  risulta
firmata da C. C. 
    Il C. scrive ad O. L. di avere appena ricevuto il  materiale  per
la proposizione dell'offerta che non gli appare «coerente con  quanto
concordato» «Uscita l'RfP (ndr  Request  for  Proposal)  per  digital
platfom; arrivata poco fa, non ho ancora avuto modo di  leggerla,  ma
voi che siete alle Maldive per il ponte ... a parte gli  scherzi,  la
condivido fin d'ora perche' la modalita' non mi sembra  coerente  con
quanto concordato; ma intanto la leggiamo e poi ne parleremo»). 
    Il... A. scrive una  e-mail  ai  dirigenti  dell'area  Digital  e
Procurement (M.  e  C.)  evidenziando  una  possibile  situazione  di
conflitto di interessi, ritenendo C. in una  posizione  preferenziale
rispetto agli altri competitors, avendo accesso a  notizie  attinenti
agli aspetti digitali di Fondazione in forza di altro contratto.  Non
risulta essere stata formalizzata una risposta (Credo  dobbiamo  fare
una valutazione sul conflitto di interesse di D. in quanto lo  stesso
C. sta partecipando con altre persone d... alla stesura del budget di
Games Technology ed e' coinvolto nell'IT Demand plan per  raccogliere
e valutare i requisiti software delle funzioni. In questo momento  D.
e' in possesso di informazioni riservate che gli  altri  partecipanti
non hanno. Non credo sia accettabile questa commistione di ruoli). 
    A seguito della ricezione delle offerte, tra... e..., i dirigenti
di  Fondazione  hanno  richiesto  delle  integrazioni  alle  societa'
concorrenti,  che  hanno  fornito  chiarimenti   in   forma   scritta
(implementazioni documentali),  partecipato  a  videochiamate  e/o  a
riunioni in presenza. 
    Pochi giorni dopo, in data..., R...  scrive  ad  A.  una  e-mail,
avente il medesimo oggetto della  precedente,  con  cui  concorda  il
contenuto  di  una  comunicazione  che  intende  recapitare  all'area
«Procurement» (ndr. a C.) riguardante, in sintesi, le integrazioni da
chiedere ai competitors. Nell'occasione  precisa  che  la  «soluzione
tecnica» proposta da D. non e' risultata «affidabile».  R.  condivide
con A. la «top preferred» delle proposte. D. risulta essere ultima in
tutte le categorie oggetto di valutazione. 
    Da una e-mail del... inviata da B. a R. si rileva il termine  per
la presentazione delle nuove offerte («entro e non  oltre  le  ore...
di...»);  termine  ulteriormente  prorogato  al...  ore...   con   la
previsione del cosiddetto «Round 2». 
    L'offerta piu' vantaggiosa e' presentata da A. (per lo scenario A
e per lo scenario B rispettivamente per 2.164.065  euro  e  2.813.025
euro). Ancora una volta l'offerta economica presentata dalla D.  alla
Fondazione non e' tra le piu' vantaggiose (per lo scenario A  risulta
quantificata in 2.720.905 euro, mentre per lo scenario B risulta pari
a 4.735.433,50 euro). 
    Alcune conversazioni intercorse tra C. ed O., tramite WhatsApp  -
sull'andamento  della  gara  digital,  documentano  lo   scambio   di
informazioni privilegiate che C. riceve da M. 
    In particolare, il... dopo la presentazione della seconda offerta
di D. C. scrive di essere stato chiamato da M. «mi ha chiamato m...»)
ed informa O. che D. ha ricevuto  la  preferenza  soltanto  dall'area
Digital («IT»), diretta appunto da M. (dice che su gara digital IT ha
espresso sua preferenza per D... Ma marketing e comunicazione non  ci
possono vedere per questioni del passato). 
    Il... R. informa i suoi collaboratori (S., M. e P.  S.)  di  aver
«finalizzato» il file della «valutazione Tech» inviando una serie  di
e-mail avente ad oggetto «allineamento voti gara digital». Con queste
e-mail R. espone le motivazioni in merito ai punteggi assegnati a J.,
D. e D. Con riferimento ad A. il quarto competitor -  non  si  rileva
nessun commento al di la' del punteggio assegnato. 
    In relazione a D. si evidenzia come il  punteggio  assegnato  (2)
sia  gia'  stato  superiore  rispetto   alla   realta'   dell'offerta
presentata (R...: «A. D. non ce  la  siamo  sentita  di  dare  1  sui
functional fit, ma abbiano dato 2»). I parametri per  la  valutazione
tecnica riguardano l'aspetto funzionale («funct fit»,  ossia  Servizi
di comunicazione e marketing, manpower. look & feel,  contenuti,  Fan
Team dal punto di  vista  strategico  e  gestionale),  l'aspetto  non
funzionale «Tech fit», con cui si intende  software  e  architettura,
Fan Team dal punto dell'infrastruttura  tecnologica  e  funzionalita'
tecniche, licenze software), i benefici a lungo  termine  anche  come
impatto   sociale,   economico    ed    ambientale    («Legacy    and
Sustainability»), l'esperienza e la capacita' del fornitore  («Vendor
experience and capabilities»). 
    In allegato alla suddetta e-mail e' presente  un  file  del  tipo
excel denominato «Digital Platform - schema  di  voto»  riepilogativo
dei punteggi «tecnici» assegnati ai  quattro  competitors  alla  data
del... e cosi' quotati D.; J.; A e D. D. ha ottenuto  la  valutazione
tecnica piu' bassa rispetto ai tre competitors collocandosi -  ancora
una volta - in ultima posizione. 
    Tali punteggi non sono ancora quelli definitivi poiche' subiscono
una revisione: il punteggio di J. subisce  una  modifica  in  aumento
dello  0,05  percentuale  in  correlazione  alla  voce  «Legacy   and
Sustainability» e passa da 4 a 4,5. 
    A questo punto della procedura di gara, e' D. ad aver  presentato
la migliore offerta sotto  l'aspetto  tecnico,  avendo  maturato  una
valutazione superiore rispetto agli altri tre competitors. 
    In data... F. comunica ai competitors che lo scenario oggetto  di
valutazione sarebbe stato, tra i due indicati ab origine, quello noto
con la lettera A. Viene dunque inviata  ai  quattro  competitors  una
richiesta di implementazione delle offerte economiche aggiornate solo
per la soluzione A) entro le ore... del... 
    In quella stessa data un dipendente di Fondazione  B...  pubblica
sulla piattaforma... un file Excel contenente le valutazioni tecniche
delle  offerte  dei  quattro  competitors.  In   sintesi,   tutti   i
competitors  hanno  avuto  modo  di  accedere  a  notizie  riservate,
prendendo visione del punteggio assegnato a se' ed agli altri (foglio
«voto»); cfr. verbale di sit rese da M. L. e  P.  M.  rispettivamente
referenti di J. e D. 
    Tale disattenzione ha  lasciato  una  traccia  della  valutazione
riservata in quel momento a D., ritenuta meno efficiente degli  altri
competitors per non possedere esperienze pregresse nel settore  dello
sport, oltre ad aver presentato un CMS non di qualita' («non  e'  una
demo di alta qualita'»). 
    L'indomani  C.  avvisa  B.  della   gravita'   dell'errore   («S.
richiamami urgente!!! - Hai mandato le valutazioni ai  fornitori  per
errore dalla piattaforma sta scoppiando un casino»). 
    Il giorno dopo lo stesso B. comunica ai  competitors  che  si  e'
trattato  di  un  errore  («...  per  un  involontaria  non  corretta
digitazione, in allegato alla comunicazione  di  ieri  "Richiesta  di
implementazione offerta economica" e' stato inviato un allegato Excel
che, oltre al foglio palese  denominato  "Licenze",  aveva  ulteriori
fogli  non  immediatamente  visibili,   che   riportano   giudizi   e
valutazioni tecniche, ufficiose, interni,  iniziali  e  parziali,  in
assoluto "work in progress" che non rappresentano in nessun  modo  la
valutazione ufficiale di Fondazione delle proposte ricevute,  di  cui
si e' richiesto peraltro adeguato completamento»). 
    Non appena C. ha contezza  della  valutazione  tecnica  riservata
alla sua societa' si  attiva  per  sanare  il  distacco  dagli  altri
competitors. 
    E' avvisato dal dipendente T. lo stesso... («non so se  e'  stato
intenzionale o meno... ma m. ha  condiviso  tutti  i  dettagli  della
votazione tecnica e siamo messi di merda»). 
    C. scrive a M., rappresentando  che  la  situazione  «e'  di  una
gravita' elevata» al punto che «mette a rischio la relazione tra D. e
la fondazione» (Inaccettabili siano  pubblicati).  Avendo  poi  anche
l'aspetto qualitativo della valutazione, direi che sono assolutamente
inaccettabili anche  le  valutazioni  in  se'.  D.  J.  ed  A.  hanno
un'esperienza internazionale sullo sport maggiore del partner che  si
e' aggiudicato le prossime cinque olimpiadi?! La demo sul cms non era
buona (abbiamo tutti la registrazione)?!). 
    Il personale di Fondazione si attiva immediatamente  per  fornire
delucidazioni solo a D. e non agli altri competitors (C. scrive a F.:
«Parlato con o. mi sembra che stia cercando un pretesto per attaccare
M. comunque gli ho dato la versione di cosa e' realmente  accaduto  e
che  nulla  e'  deciso  tant'e'  che  abbiamo  richiesto  un  meeting
lunedi'»). 
    Il ... C., al fine di migliorare l'offerta  tecnica  nella  parte
riferibile alla «esperienza e capacita' del fornitore», chiede ad  O.
come fare per raccogliere qualche  elemento  in  relazione  al  mondo
dello sport, al fine di implementare la sezione risultata carente. 
    O. in risposta, consiglia a C. di rivolgersi a «...», J. R.T. che
ricopre - per conto di D. -  «il  ruolo  di  Global  Lead  Consulting
Partner (LCP) per il Comitato  Olimpico  Internazionale»  (O.  «Vanno
chiesti anche a Jt»). 
    Il giorno seguente, ovvero il..., O. - tramite WhatsApp - invia a
C. uno screen della chat WhatsApp intercorsa tra lui (O.)  e  C.,  da
cui si evince come quest'ultimo abbia chiesto  a  B.  spiegazioni  in
merito all'inserimento  dell'offerta  (tecnica  ed  economica)  sulla
piattaforma. 
    Nel  prosieguo  della  chat  del...,  C.  informa  O.  che,  come
richiesto, ha contattato telefonicamente  C.  il  quale  gli  avrebbe
riferito di difficolta' nei rapporti con  M.  (C.  «Siamo  al  cell.,
sembriamo amicissimi: addirittura ci vediamo per pranzo next week. Si
sta sfogando su m...»). 
    Il..., dopo la richiesta di implementazione del...,  si  rilevano
le nuove offerte economiche presentate dai competitors in gara per lo
scenario A: J.: 1.300.000 euro; D.: 2.720.905 euro (si  rileva  anche
l'offerta per lo scenario B per 4.735.433 euro); A.: 2.772.215  euro;
D.: 3.565.345 euro (si rileva anche l'offerta per lo scenario  B  per
4.302.418 euro). L'offerta piu'  vantaggiosa  risulta  quella  di  J.
mentre D. e' seconda rispetto agli altri (per lo scenario A). 
    Dopo due giorni, ovvero il... si registra una serie significativa
di messaggi, sia all'interno di Fondazione ma  anche  tra  Fondazione
(M...) e D. (C.). 
    M. ha trasmesso una e-mail a C. C. e D.  P.  (anch'esso  di  D.).
L'allegato contenuto in  tale  e-mail  e'  denominato  «Amendment  to
Service Agreement». 
    All'interno dello stesso si ipotizza un  conflitto  di  interesse
tra i servizi, inclusi quelli digitali,  forniti  dal...  «...»,  (in
sostanza, D.) e quelli forniti dalle  entita'  italiane  di  D.  come
«...», in forza del contratto di sponsorizzazione sottoscritto nel...
In sostanza, tale documento ribadisce che il...  ha  degli  specifici
diritti di fornitura che fanno si' che le entita' di D. (D. e D.) non
possano fornire una duplicazione dei medesimi servizi forniti  dal...
in quanto e' il... ad avere i diritti di esclusiva  e,  peraltro,  le
entita' di D. sarebbero in conflitto di interessi sugli stessi. 
    Si ravvisano dubbi, quindi, in merito alla  possibilita'  che  D.
potesse offrire i servizi relativi alla... in quanto gia' inclusi tra
quelli previsti dal progetto P. 
    Il conflitto di interessi paventato da M., scatena il commento di
C. nella chat con O. («M... ha dato di matto,  ma  proprio  fuori  di
testa Io ci metto tutta la pazienza, ma con lui a  bordo  e'  davvero
una mission impossible: non parla coi suoi, non  ha  alcuna  idea  di
quali sistemi sia necessario deliberare, a noi tratta un giorno  bene
(e male i P.) il giorno dopo al contrario... pensa  se  arriviamo  ai
giochi con questo e succede un problema; troppo rischioso gestire  la
cosa con lui in giro»). 
    In ogni caso, il... R.  invia  una  e-mail  ad  A.  (e  ad  altri
collaboratori) con quattro files del tipo excel  riepilogativi  delle
nuove valutazioni attribuite ai quattro competitors,  sulla  base  di
nuove integrazioni ricevute dagli offerenti aggiungendo testualmente:
«...cambiano radicalmente lo scenario a  mio  avviso...».  D.,  anche
sotto l'aspetto tecnico, risulta ancora in ultima posizione. 
    In ogni caso, uno dei destinatari  della  e-mail  (P.)  manifesta
perplessita' sulla nuova  valutazione  riservata  a  D.  («...rimango
personalmente sorpreso dalle nuove votazioni... In particolare,  poi,
per D. ...in  area  sport  siti/app  web  experience  di  rilievo  al
consumer, trovo il voto 5 generosamente attribuito... Non solo, anche
a livello di sito web il look &  feel  lasciava  molto  a  desiderare
sull'area multimediale e sulla mappa...»). 
    Il...  (ore...)  C.  -  tramite  WhatsApp   -   scrive   al   suo
collaboratore (T.) al quale evidenzia che i rapporti con M.  si  sono
talmente incrinati, che fara' del suo meglio «per farlo  licenziare»,
facendo intendere di avere aderenze con i  vertici  della  Fondazione
(C.: «Guarda... a, e v stravedono per noi»). 
    Il successivo iter istruttorio e' riassumibile in  un  flusso  di
e-mail dal... al... indicato dettagliatamente a seguire. 
    Il..., M. riceve una mail con oggetto «gara digital»  da  D.  A.,
che si presenta come «il nuovo direttore dello sviluppo del  prodotto
all'interno della funzione  marketing»  con  la  «responsabilita'  di
coordinare il Fan Team». L'area marketing e' retta da D. N. che,  per
conto della Fondazione, tiene i rapporti  con  il  Comitato  Olimpico
Internazionale anche in merito all'andamento della gara digital. Tale
flusso di e-mail mette in evidenza l'incidenza del CIO nelle  vicende
legate all'affidamento dei servizi digitali di Fondazione.  Il...  D.
informa D.  che  in  merito  alla  gara  digital  e'  intervenuto  un
«aggiornamento delle valutazioni» (si tratta dell'ultima  valutazione
del 2° Round) e, ancorche'  D.  sia  ultima,  «sembra  che  ci  siano
pressioni per far vincere D. Il... D. sollecita a  D.  di  adoperarsi
per far concludere la  gara  («Credo  sia  diventato  opportuno  fare
escalation verso M. e il procurement per spingere la  chiusura  della
gara digital»). 
    Alcuni giorni prima, il... C. scrive - tramite WhatsApp -  ad  O.
per aggiornarlo sulla  situazione  della  gara,  anticipando  che  in
Fondazione abbiano «deciso» il «fornitore digital». 
    In data ... Fondazione ha richiesto altresi' ai partecipanti alla
gara di quotare un  nuovo  scenario,  lo  «Scenario  C»,  entro  ...,
poiche'  CIO  ha  «richiesto  di  estendere  il  nostro  supporto  su
specifiche componenti di servizio ... durante il Games Times, dove il
sito sara' migrato sulla piattaforma del 10C». 
    Lo stesso giorno M. scrive a C. e gli «suggerisce» di  modificare
il documento di amendment, proponendo di eliminare dal  documento  il
tema della Digital Platform, in quanto pare chiarito «(...)  che  non
e' ambito P. (...)». M.  (Fondazione)  e  C.  D.)  concordano  alcuni
elementi della proposta economica successivamente presentata da D. 
    Il ... A. scrive a D. e per conoscenza a  R.  e  D.  (e-mail  con
oggetto «gara digital») fornendo  un  aggiornamento  in  merito  alla
«gara Digital Platform». 
    Con la medesima e-mail A. fornisce una sorta  di  time-line,  con
cui espone «i prossimi passi» che la Fondazione programma di  seguire
per l'aggiudicazione della  gara  digital,  segnando  la  conclusione
dell'iter istruttorio. 
    Anche il... si registrano flussi di comunicazioni sia all'interno
di D. che tra D. e Fondazione. C. scrive (via e-mail) a M.  (e  O.  )
confidandogli di essere preoccupato sulla  «RFP»  presentata  per  la
«digital platform» perche'  rifare  l'offerta  («la  miglior  offerta
possibile») in due soli giorni e' rischioso. C. esordisce  dicendogli
di agire con «totale spirito di collaborazione». O. inoltra le e-mail
a F. 
    Nello stesso giorno C. invia un file audio ad O. con il quale gli
riferisce quanto  comunicatogli  da  M.  -  in  via  preferenziale  -
riguardo  alla  gara  in  esame,  ovverosia  che  Fondazione  intende
assegnare i servizi digitali ad un  partner  (quale  D.  e',  per  il
pregresso contratto  di  sponsorizzazione)  e  non  ad  un  fornitore
(«perche' vogliono partire subito auspicabilmente con ... a detta sua
... con un partner ... non con un fornitore»). 
    I referenti di due delle societa' concorrenti di D. ovvero di  D.
e J. Hanno invece dichiarato che, dal momento in cui  hanno  caricato
l'offerta tecnica ed economica relativa al terzo  round,  ovvero  dal
..., nulla e' stato piu' comunicato loro da parte di Fondazione,  ne'
hanno avuto interlocuzioni con tale ente. 
    All'esito dell'iter istruttorio, le ultime  offerte  presentate27
dai  competitor  per  il  terzo  Round  (relativo  allo  scenario  C)
risultano le seguenti: J. : € 2.249.500 (1.400.000 + 849,500 ); A.  :
2.654.506 euro; D. 2.369.100 euro; D.: 2.916.160 euro. 
    L'offerta piu' vantaggiosa risulta quella di  J.,  mentre  D.  e'
quarta rispetto agli altri competitor. 
    Il ... C. ed O., dopo aver «sentito C. »,  commentano  in  merito
all'entita' dell'offerta economica presentata a Fondazione, dovuta al
costo delle licenze. 
    Nella medesima  giornata,  via  WhatsApp.  M.  ed  A.  commentano
esplicitamente  le  valutazioni  in  corso  di  stesura  dei  quattro
competitor, soffermandosi sulla circostanza che D. non riesce  ancora
a prevalere sugli altri, M., nel confrontare A. con D.  si  sorprende
che questa sia  ancora  ultima,  sebbene  nel  corso  del  cosiddetto
secondo Round 2 il suo punteggio sia stato gia' incrementato (A. :  L
'avevamo gia' alzato ... Nel round 2; M. eh  si  ...  e  sono  sempre
ultimi ? possibile a ... sia meglio ? »). Lo  stesso  M.  propone  di
alzare il punteggio di D., che indica con la  sola  lettera  iniziale
(M.: se alzassimo leggermente D. ? giusto per evitare polemiche"). 
    Il giorno seguente (il ...) C. ricontatta O. al  quale  riferisce
di aver visto C. , con cui si e' confrontato sulle licenze. 
    Il ... D., avvisa D. (e tra gli altri anche  M.  A.)  -  a  mezzo
e-mail con oggetto «gara digital» - che l'area Procurement (retta  da
C.,) e l'area Tech (retta  da  M.  ),  in  forza  di  una  «presunta»
prelazione  di  D.   basata   sul   contratto   di   sponsorizzazione
internazionale, paiono intenzionati ad assegnare la gara a  D.  ,  se
questa pareggera' l'offerta economica del miglior proponente (J.). 
    Lo stesso giorno, a distanza di meno di un'ora, D. - accortosi di
essersi sbilanciato un po' troppo nel suo precedente messaggio  -  fa
seguito alla citata e-mail scrivendo ai medesimi destinatari di avere
usato il termine «presunta prelazione»,  non  perche'  infondata,  ma
perche' non a sua conoscenza (A scanso di  ogni  possibile  equivoco,
preciso  che  il  mio  virgolettato  «presunta»   non   si   referiva
assolutamente al fatto che la prelazione non esista, ma al fatto  che
non ne sono a conoscenza e ho semplicemente riportato  quanto  mi  e'
stato detto in merito alla sua esistenza). 
    In data ... in una e-mail C. sottolinea ad alcuni  dipendenti  di
D. la necessita' di ottenere un'offerta finale entro la sera  stessa,
aggiungendo che «(...) erano in 4 bidder, 3 hanno risposto con nostra
stessa architettura e pricing che vi ho mandato.». 
    Intanto, nella stessa giornata, M. (Fondazione) si confronta  con
C. 
    (D. ) in merito alle rettifiche da eseguire dal  punto  di  vista
economico. 
    Questa volta e' M. che chiede a C. di inviargli la «risposta»  in
merito alla «digital platform» (ciao c... mi confermi che entro  oggi
ci date risposta su digital platform ?). 
    C. spiega che sta facendo approvare un'offerta molto  competitiva
e per questo ha bisogno  di  altro  tempo  (C.  :  «Ciao  M.,  stiamo
lavorando ad un'offerta del valore complessivo  di  2100k€  E'  molto
sfidante, stiamo chiedendo approvazioni al  gotha  europeo.  La  cosa
brutta e' che ci vorra'  qualche  giorno;  se  A.  chiama  O.  magari
trovano un accordo anche loro; M. senza licenze salesforce vuol  dire
2.100 + 400; C. : all inclusive...per questo  e'  tanto  complesso  e
finiamo che non ho tutti gli ok non posso prendermi  il  commitmen»).
M. comunica a quel punto l'offerta economica  migliore  da  superare,
presentata da J. (M. il paletto e 2,249 con licenza salesforce»). 
    Sempre il C. invia ad O. lo screen  della  chat  WhatsApp  appena
intercorsa con M. dal  quale  ha  ricevuto  indicazioni  sull'entita'
dell'offerta economica. 
    Il ... M. - a mezzo e-mail - scrive a D. e F. e, nel sottolineare
il recente interessamento in merito alla gara digital di  D.  A.,  fa
presente che al  momento  la  valutazione  tecnica  non  puo'  essere
modificata. 
    Lo stesso giorno L. O. invia a C. una e-mail in cui precisa: «Noi
non crosciamo [conosciamo, n.d.r.] i competitor ma il  prezzo  target
che la Fondazione vuole spendere su questo ambito e su  cui  dobbiamo
vedere che  tipo  di  investimento  siamo  in  grado  di  effettuare,
nell'ambito del rapporto di partnership.». 
    E ancora il ... , D. C. A.  evidenzia  la  necessita'  di  «(...)
discutere il DRB relativo allo sviluppo della Digital Platform  (sito
web + Salesforce) per la fondazione  Milano  Cortina  (valore  totale
2.2M) (...)», avente tra i partecipanti, tra gli altri, C. C., L. O.,
G. L. ed A. M. 
    Nelle successive corrispondenze, risulta che nella medesima  data
vi sia stata una call tra C. C., L. O. e G. L. In pari  data,  C.  C.
invia una e-mail ad A. M. (con in copia conoscenza, tra gli altri, L.
O. e G. L.) avente ad oggetto «MiCo - Digital Platform  per  ratifica
approvazione», dove lo informa che «come da tuo ok per le vie  brevi,
procediamo con il progetto digital platform della  Fondazione  Milano
Cortina. Siamo tutti  committed  nella  logica  di  investimento  nei
confronti della  Fondazione  e  di  conseguenza  riteniamo  di  poter
deliverare un progetto di qualita', mantenendo un margine del 38% che
ci permetta di coprire i costi e la natura del nostro investimento  a
beneficio della Fondazione.» 
    G. L. chiede conferma che «(...) il GM del 38% relativo a  questo
progetto,  sara'  scorporato  dal  calcolo  del   GM%   per   partner
responsabile del job?» perche' «Non vorrei che una  decisione  giusta
del network, avesse ricadute  sui  KPI  di  su  1  singolo  partner.»
Conferma ricevuta poi da A. M. 
    Il ... , si ha evidenza che i legali di D.  stiano  predisponendo
il documento di «Amendment» e che lo stesso debba  essere  presentato
ai legali della Fondazione prima del C.d.A. del successivo ... 
    Tra la fine del mese di novembre e l'inizio del mese ... del  ...
si rileva uno scambio di e-mail da cui si evince  il  condizionamento
della gara in favore di D. ad opera di M. e C. 
    Il ... , M. - a mezzo e-mail  -  riferisce  a  C.  che  «per  far
partire bene il progetto» occorre gestire la «percezione negativa» di
D. che lo stesso associa principalmente all'area  Marketing  (ndr  D.
N.) C. all'esito  delle  interlocuzioni  con  M.  inoltra  le  e-mail
riservate a C. scrivendogli «per tua info». 
    Nel corso della chat WhatsApp del ... M. dice  chiaramente  a  C.
che D. A. e' una  «persona  chiave  da  fidelizzare».  C.  si  mostra
disponibile, precisando di avere in programma un incontro con lui  M.
scrive «deve fidarsi di noi su soluzioni che proponiamo»  ritenendosi
in squadra con C. (D.). M. prosegue, facendo presente a C.  che  «per
essere una squadra ci si deve fidare». 
    Il ... , C. chiede esplicitamente  a  C.,  -  tramite  sms  -  di
inviargli l'offerta per la gara «con lo sconto», in quanto ha  «tutti
i competitor che chiamano». Subito dopo  non  si  registrano  sms  di
risposta, se non uno del ... quando C. gli scrive «ti richiamo». 
    Lo stesso giorno C. invia una e-mail a F. , dalla quale si deduce
che l'intenzione e' quella di aggiudicare la gara digital a  D.  alla
quale - a differenza degli altri competitors - e' stato  concesso  un
ulteriore  lasso  temporale  per  definire   la   quotazione   finale
comprensiva delle licenze del servizio digitale. 
    Nella stessa corrispondenza C. evidenzia  che,  ad  un  mese  dal
ricevimento delle offerte, non sa cosa rispondere ai solleciti di  D.
e J., le due societa' risultate  sin  dal  primo  Round  le  migliori
offerenti nel settore digitale. 
    In risposta alla suddetta e-mail  F.  scrive  a  C.  che  occorre
sbloccare la situazione tramite l'intercessione di O.  L.  (F.  «Ciao
D., Come detto verbalmente al telefono domani cerchiamo di  sbloccare
tutto con L. O.») 
    Il ... C. invia l'offerta tecnica ed economica di D. a C. (e  per
conoscenza a O.) per ricevere  indicazioni  (C.:  Ciao  D.  Trovi  in
allegato la nostra offerta tecnica, economica). 
    Il giorno seguente (il ...) C. dirigente dell'ufficio procurement
fornisce  indicazioni  a  C.  in  merito  all'offerta  tecnica,   per
consentire aggiustamenti, riservandosi di comunicargli a breve  anche
le osservazioni su quella economica («Gentile C.  ,  stiamo  leggendo
l'offerta sulla quale abbiamo delle rilevazioni  da  fare  in  quanto
nella proposta tecnica sembra che il contenuto sia diverso da  quanto
definito  nella  RFP  e  da  quanto  da  Voi  proposto  nella   prima
quotazione. Vi manderemo anche i commenti sulla LOI e  sulla  Offerta
economica»). 
    Il ... C. scrive a M. (Fondazione), C. ed O. (D. ). Si tratta  di
una e-mail avente ad oggetto «Digital Platform»,  nel  cui  testo  C.
scrive: «Ti invio in allegato i commenti sulla offerta tecnica,  e  a
seguire gli altri». 
    In allegato alla mail e' presente il file con i  commenti  di  C.
per consentire a C. ed O. di rettificare l'offerta tecnica. 
    In merito all'aggiudicazione a D., C. nel  corso  dell'escussione
del 21 maggio 2024, ha precisato  che  e'  stato  C.  a  comunicargli
l'entita' economica della miglior  offerta  presentata  da  un  altro
competitor, allo scopo di consentirgli di  adeguare  la  propria  (di
D.). 
    C. ha precisato la presenza, in tale circostanza,  anche  di  O.,
per D. e S., per Fondazione («Piu' in particolare, a ... del ...,  la
Fondazione M. dopo aver ricevuto  la  seconda  proposta  economica  e
tecnica ci ha comunicato che un nostro competitor (di cui non conosco
la denominazione) aveva offerto,  per  lo  scenario  C,  un  servizio
paragonabile a quello offerto da D. ad un  prezzo  complessivo  di  2
milioni e 250 mila euro. Nel ribasso delle  offerte  ricordo  che  il
responsabile degli acquisti della Fondazione M. ovvero  C.  (e  B.  e
forse qualche componente del team Digital di Fondazione) convoco'  O.
e me (C.) comunicandoci che c'era stata un'offerta di 2  milioni  250
mila euro. D. appresa la notizia, ha deciso di  esercire  il  proprio
contratto di esclusiva abbassando il prezzo complessivo della propria
offerta a 2 milioni 140 mila euro, ovvero con un ribasso di 110  mila
euro rispetto all'offerta dell'ignoto competitor». 
    All'esito dell'iter istruttorio sopra descritto e' stata, infine,
la D. ad  aggiudicarsi  la  gara  denominata  «Digital  Platform  and
Services» per effetto delle informazioni preferenziali ricevute da C.
d'intesa con M. Si tratta peraltro dello stesso servizio svolto  sino
a quel momento dal precedente fornitore (Q. di T.). 
    In particolare, J.  aveva  presentato  l'offerta  economica  piu'
vantaggiosa per 2.249.500 euro. 
    Facendo leva su un inesistente diritto di esclusiva, D. e'  stata
posta nelle condizioni di presentare un'offerta migliore - concordata
con esponenti di Fondazione, preposti alla  gara  stessa  -  rispetto
agli altri competitor con un ribasso di 109.500 euro,  aggiudicandosi
la gara con un'offerta conclusiva di 2.140.000 curo come  si  rileva,
per pronto riscontro documentale, anche da una file presente  tra  le
e-mail fornite da C in sede di escussione testimoniale del 21  maggio
2024. 
    In un  atto  interno,  datato  ...  e  denominato  «Consultazione
Digital Platform - Nota riepilogativa iter procedurale»  i  dirigenti
di Fondazione, che hanno  avuto  un  ruolo  nella  definizione  della
procedura, hanno documentato i motivi che hanno determinato la scelta
della aggiudicazione a D. 
    In calce si rileva la firma di M. e C. nel ruolo di  responsabili
rispettivamente dell'area Digital e dell'arca Procurement,  oltre  ad
altri dirigenti (M., A. F. A. e C.  M.  ).  Queste,  in  sintesi,  le
motivazioni addotte: 
    L'assenza  di  qualsiasi  vincolo  a  seguire   le   regole   del
disciplinare  di'  gara,  in  ragione  di  una  specifica  previsione
contemplata nello stesso (La presente consultazione  non  vincola  in
alcun modo la Fondazione a procedere alla stipula del contratto e  la
Fondazione potra' modificare in tutto o  in  parte  i  termini  e  le
condizioni  in  qualsiasi  momento  fino  all'eventuale  stipula  del
contratto, senza incorrere in alcuna responsabilita'  precontrattuale
o extracontrattuale in genere e  senza  che  i  partecipanti  possano
avanzare  alcuna   pretesa,   domanda,   aspettativa,   risarcimento,
indennizzo o richiesta di sorta. In caso  di  mancata  aggiudicazione
del  servizio,  nulla  sara'  dovuto  agli  offerenti  per  le  spese
sostenute  in  relazione  alla  loro  partecipazione).  Nello  stesso
documento si da' pero' atto  che  «il  prezzo  offerto  e'  risultato
migliorativo  rispetto   a   quelli   acquisiti   nel   corso   della
Consultazione», cosi' riconoscendo una  procedura  comparativa  delle
offerte presentate dai partecipanti invitati. 
    L'asserita sussistenza di un vincolo preferenziale in  favore  di
D. facendo richiamo ad  altri  e  differenti  contratti  stipulati  a
seguito di differenti procedure competitive (Alla luce  dei  vantaggi
derivanti  dallo  sviluppo  di  soluzioni  tecnologiche   in   ambiti
correlati agli ambiti gia' coperti dal contratto cosiddetto P. (D.  )
nonche' in ragione delle previsioni dell'art. 2.3  del  contratto  di
consulenza strategica e gestionale sottoscritto in data (D.)  recante
diritti di fornitura  per  un  amplissimo  spettro  di  attivita'  in
materia technology, la  Fondazione  ha  messo  nelle;  condizioni  il
gruppo  D;  di  migliorare  la  propria   offerta   richiedendo   una
quotazione; inferiore alla migliore offerta relativa allo scenario C,
presentata da J. 
    Per contro, l'elaborato datato 27  gennaio  2025  del  consulente
tecnico contabile del pubblico ministero e l'annotazione della G.d.F.
del 4 febbraio 2025 hanno evidenziato come: 
    Gli stessi  dipendenti  di  D.,  impegnati  nella  stesura  della
premessa  che  avrebbe  accompagnato  l'ultima  offerta,   commentino
l'assenza - nel contratto di sponsorship tra Fondazione e  D.  datato
... e nell'art. 2.3 dell'accordo di fornitura di  servizi  -  di  una
qualsiasi disposizione che  riconnetta  alla  sostenuta  clausola  di
esclusivita' la cosiddetta «last call»,  in  virtu'  della  quale  D.
avrebbe potuto procedere al ribasso  della  propria  offerta  a  gara
conclusa (cfr. corrispondenza intercorsa tra V. G. e V.  C.  in  data
...); 
    durante la complessa e lunga procedura di selezione non  sia  mai
emersa traccia, in alcun documento, formale o informale,  di  diritti
di esclusiva, prelazione e/o di ultimo rilancio, ignorati  anche  dai
competitors. Questi ultimi hanno dichiarato che la conoscenza  di  un
tale diritto avrebbe inciso sulla scelta di  partecipare  alla  gara,
che ha comportato un costo di oltre centomila euro (cfr,  verbale  di
s.i.t rese da M. L. e P. M. , referenti rispettivamente di J. e D. ); 
    in data ..., nel corso  di  una  conversazione  intercettata,  lo
stesso V. , nel commentare con il  suo  collaboratore  F.  la  scarsa
qualita' del servizio offerto da D. , parli di  preferenza  accordata
per effetto di una forzatura («abbiam dato una preferenza a  loro  in
quanto nostri  partner,  pur  sapendo  che  magari  tecnicamente  non
avevano un expertise forte come altri concorrenti pero'  hanno  fatto
il miglior prezzo e son. ... omissis. 
    Noi abbiamo forzato la mano...»; cfr. prog. 3222  del  ...  delle
ore... ). In altra telefonata dichiara che D. e' una societa' che  e'
stata imposta a Fondazione dal CIO ( ... noi non  abbiamo  contattato
D. per fa sti servizi... i servizi li ha... li ha contrattati; il CIO
e a noi ce li han imposti; prog. n. 7162 del ... 
    Dopo l'aggiudicazione non risulta essere stato formalizzato, alla
data del ..., alcun contratto. 
    Sono state rinvenute  solo  bozze  che  rivelano,  a  parere  del
consulente  tecnico  del  pubblico  ministero,  la   difficolta'   di
richiamare la clausola di esclusivita'. La gara, come accertato dalle
sommarie informazioni raccolte dai  competitor,  alla  data  del  ...
risulta  essere  ancora  «aperta»  sul  portale  di  procurement   di
Fondazione. 
    Sono state captate conversazioni che documentano  il  malcontento
di Fondazione per la scarsa qualita' dei  servizi  forniti  da  D.  ,
risultati carenti, lenti e con bug. 
    In particolare, il M. chiama R. B. , dipendente della Fondazione,
(prog. ... del ... ore  ...)  per  avvisarla  che  D.  e'  ancora  un
«disastro» e palesa il timore di «fare figuracce». 
    Il ..., A. A., nel conversare  con  R.  D.  (prog.  664  del  ...
ore...) commenta l'impossibilita' di tornare indietro per avere  gia'
inviato disdetta ufficiale a Q. (A. «non ne usciamo...non ne  usciamo
con sti cazzoni di merda»... 
    R. «sono dei cioccolatai sta gente, qui  sarebbe  da  pigliare  e
attaccarli per i piedi...»). 
    M. riferisce a D. che il  sito  presenta  plurimi  bugs  digitali
(«bacato»); prog. 44 del... ore ... 
    C. , nella telefonata di cui al prog. n. 596 del  ...  delle  ore
..., conversando con un altro dipendente  di  D.  (R.  A.),  commenta
l'utilizzo di un applicativo notoriamente  scadente  «per  stare  nei
costi». 
    Dal ... al ...  (2)  sono stati rilevati una  serie  di  messaggi
WhatsApp tra C. e P. R. (dipendente  di  D.  e  collaboratore  di  C.
impegnato sulla formazione del sito  internet)  da  cui  si  rilevano
esplicite dichiarazioni in merito alle criticita' del  sito  internet
della Fondazione Milano Cortina 2026, cosi' come gestito  da  D.  (I.
«non oso immaginare durante i giochi cosa Non succedera'») 
    E' stato stimato un  danno  patrimoniale  per  Fondazione  ed  un
ingiusto vantaggio a D. da valutarsi allo stato in 2.140.000 euro. 
3. La rilevanza della questione 
    3.1. In punto di diritto,  giova  premettere  che  -  secondo  il
consolidato orientamento della  giurisprudenza  costituzionale  -  il
presupposto della rilevanza prescinde dall'utilita' concreta  di  cui
le parti potrebbero  beneficiare,  giacche'  e'  sufficiente  che  la
disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo  e  che  la
pronuncia  di  illegittimita'  costituzionale  possa  incidere  sulle
modalita' di definizione del procedimento principale, anche  soltanto
sotto il profilo del percorso argomentativo che il giudice rimettente
deve seguire, senza  che  occorra  la  dimostrazione  della  concreta
capacita' di influire sull'esito del processo,  che  potrebbe  essere
pertanto il medesimo (sent. Corte cost. n. 135/2024, n. 253/20P),  n.
95/2025), con la conseguenza che rileverebbe anche  la  sola  diversa
qualificazione giuridica  del  fatto,  in  relazione  alla  quale  si
disponesse  eventualmente  l'archiviazione,  non  priva  peraltro  di
effetti anche concreti in termini  di  individuazione  delle  persone
offese (cfr Cass, pen., Sez. 6, Sentenza n. 45847 del 14 ottobre 2014
Cc. (dep. 5 novembre 2014) Rv. 260822 - 01, che ha ribadito la natura
monoffensiva del  delitto  di  corruzione  propria,  con  conseguente
individuazione   della   persona   offesa   nella    sola    pubblica
amministrazione, intesa come  «Organizzazione  Statuale,  oltre  -  a
seconda della  tipologia  concreta  di  condotta  -  alla  singola  e
specifica  Amministrazione  preposta  alla  tutela  del  segmento  di
organizzazione statuale leso, compromesso o messo in  pericolo  dalla
specifica condotta contestata»). 
    A tal ultimo riguardo, la Corte costituzionale ha avuto  modo  di
evidenziare  come  sia  «sufficiente  che  la  norma  impugnata   sia
applicabile nel giudizio a quo (come certamente avviene nel caso oggi
in esame) e, dunque, a determinare effetti  su  di  esso,  senza  che
rilevi il "senso" di tali effetti per le parti in causa» (sentenza n.
46 del 2014 e n. 294 del 2011). Si e' chiarito che il modo in cui  il
sistema  normativo  reagisca  ad  una  sentenza   costituzionale   di
accoglimento esula dai compiti  della  Corte,  essendo  piuttosto  di
spettanza del giudice del processo principale,  «unico  competente  a
definire  il  giudizio  da  cui  prende  le  mosse   l'incidente   di
costituzionalita'» (sentenza n. 46 del 2014 e n. 28 del 2010). 
    Alla stregua di quanto precede, si' reputa la questione rilevante
con riferimento ad entrambe le fattispecie  di  reato,  ancorche'  lo
stesso pubblico ministero, quanto  alla  fattispecie  corruttiva,  ne
solleciti  in  ogni  caso  l'archiviazione  sotto  il  profilo  della
sussistenza  del  fatto,  sia  che  lo  si  voglia  qualificare  come
corruzione tra privati che come corruzione di  pubblico  ufficiale  o
incaricato  di  pubblico  servizio,  non  ritenendo  sufficientemente
provato il nesso  tra  le  utilita'  promesse  o  elargite  e  l'atto
contrario individuato nella turbativa della prima  gara,  in  ragione
della collocazione temporale delle utilita'. 
    I  dubbi  di  conformita'  alla  Costituzione  del  decreto-legge
convertito con  modifiche  che  ha,  con  interpretazione  autentica,
sottratto Fondazione Milano Cortina alle norme di  diritto  pubblico,
appaiono pregiudiziali  e  decisivi  per  valutare  la  richiesta  di
archiviazione anche in relazione al delitto  di  corruzione,  venendo
meno - in caso contrario - la possibilita' per questo  giudicante  di
decidere autonomamente, giacche' la soluzione sarebbe obbligata. 
    In particolare, per quanto concerne il reato di turbata  liberta'
degli incanti, la rilevanza della questione si impone con riferimento
alla natura pubblica, o meglio alla natura di  organismo  di  diritto
pubblico di Fondazione Milano Cortina, non essendo  configurabile  il
reato, ove  detto  ente  non  fosse  stato  obbligato  a  seguire  la
procedura dell'evidenza pubblica nell'assegnazione dei  contratti  di
fornitura  di  servizi  digitali.  Con  riferimento  al  delitto   di
corruzione, la rilevanza correlata all'attribuzione agli indagati  N.
e Z. della  qualifica  di  pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di
pubblico servizio. 
    3.2. La natura pubblica dell'ente rimanda a questioni  che  hanno
formato  oggetto  di  diverse  pronunce   della   giurisprudenza   di
legittimita' e del Consiglio di Stato (cfr. ex  multis  Cons.  Stato,
Sez. V, sentenza 13 settembre 2021 n.  6272  e  Cass.  Sez.  un.,  n.
1482/2022 e 974/2023) che, nel recepire il  consolidato  orientamento
della Corte di Giustizia UE, hanno elaborato un criterio  funzionale,
in base al quale un ente deve essere annoverato  nella  categoria  di
organismo di diritto pubblico  quando  persegua  scopi  di  interesse
generale.  Una  volta  verificata  la  corrispondenza  dell'attivita'
effettivamente svolta ad un interesse generale, deve riconoscersi  la
natura pubblica dell'ente, anche se tale attivita' concorra con altre
a scopo di lucro sul mercato concorrenziale. 
    Il pubblico ministero ha evidenziato  come  l'interesse  pubblico
perseguito  dalla  Fondazione  risieda  nella  organizzazione   delle
Olimpiadi, per la quale e' stata costituita, nella realizzazione  dei
valori dello sport  in  conformita'  con  la  Carta  Olimpica,  nelle
iniziative,  anche  culturali  e  sociali,  volte  a   conservare   e
tramandare l'eredita' olimpica. Sono stati posti  in  risalto,  oltre
all'interesse pubblico  sotteso  all'attivita'  dell'ente,  anche  la
natura pubblica dei soggetti fondatori di Fondazione  e  le  garanzie
pubbliche agli impegni dalla stessa assunti. 
    A fronte di cio', i pareri dell'Avvocatura di Stato del 24 giugno
2020, 28 luglio 2020, 16 febbraio 2021  e  16  marzo  2021,  allegati
dalle difese, facendo leva su un passaggio di un risalente precedente
della giurisprudenza amministrativa di merito (sentenza del  TAR  per
il Piemonte 3 marzo 2004, n. 362 (3) ), enfatizzano  invece  il  dato
evincibile dall'atto normativo genetico di  Fondazione,  in  base  al
quale l'ente non persegue un fine di lucro  ed  opera  in  regime  di
diritto privato (art. 2 decreto-legge n. 16/2020 convertito in  legge
n. 31/2020). Si e', in particolare, sostenuto che la  Fondazione  non
riceve finanziamenti pubblici, essendo il suo  patrimonio,  al  netto
della dotazione  iniziale,  costituito  dai  contributi,  versamenti,
entrate  e  corrispettivi  derivanti  dalla  promozione  dell'evento.
Inoltre, il suo scopo sarebbe costituito  dall'organizzazione  di  un
singolo evento, non funzionale al soddisfacimento di un interesse  di
carattere generale, per la cui realizzazione  opererebbe,  almeno  in
parte,  in  concorrenza  con  altri  eventi  sportivi  aventi  eguale
rilevanza. Il prodotto finale sarebbe, infine,  offerto  sul  mercato
delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi. 
    La risoluzione della questione non puo'  prescindere  da  un  suo
corretto inquadramento. 
     L'esigenza di definire la natura pubblica di un ente ha  portato
inizialmente all'adozione di un criterio  formalistico  che,  facendo
perno sul divieto di costituzione di un ente  pubblico  «se  non  per
legge», introdotto dall'art.  4,  legge  79/1975,  ha  ancorato  tale
riconoscimento alla  stessa  attribuzione  della  qualifica  di  ente
pubblico ad opera dell'atto normativo istitutivo  dell'ente,  con  la
conseguente applicazione in blocco di tutto  l'assetto  ordinamentale
previsto per gli enti pubblici. Eppure, la realta' ha sempre  offerto
esempi di enti che, pur costituiti per effetto di una fonte normativa
che  non  li  qualificasse  nominalmente  come   soggetti   pubblici,
attribuiva loro la  cura  di  interessi  generali  e  li  sottoponeva
comunque ad un regime pubblicistico. Cio' ha alimentato negli anni un
costante   tentativo   della   giurisprudenza    amministrativa    di
elaborazione   di   parametri   alternativi,   come   il    parametro
dell'attribuzione alla persona giuridica di  «poteri  amministrativi»
in senso tecnico o del rapporto di servizio dell'ente  rispetto  allo
Stato. Si tratta  comunque  di  indici  generali  che,  per  la  loro
staticita' ed immutevolezza, si sono rivelati  inadeguati,  a  fronte
dell'eterogeneita' dello scenario proposto dalla continua  evoluzione
dell'amministrazione pubblica. Si e' visto, infatti, come siano stati
istituiti  enti  pubblici  che,  pur  non  avendo   le   tradizionali
competenze amministrative, avessero compiti specifici per la cura  di
interessi pubblici, o come il rapporto di servizio  si  prestasse  ad
essere diversamente modulato in termini di  poteri  di  nomina  o  di
controllo degli organi, di direttiva o ancora di finanziamento. 
    In sostanza, criteri statici,  come  quelli  che  precedono,  non
riescono  a  spiegare  l'attuale  assetto  ordinamentale,  che   deve
rispondere all'esigenza di soddisfare bisogni sempre  piu'  complessi
e, per farlo, si assiste ad un contesto di mutua ibridazione, in  cui
forme giuridiche  di  diritto  privato  divengono  strumenti  per  la
realizzazione di interessi pubblici e soggetti  di  diritto  pubblico
sono sottoposti a regimi di diritto privato.  La  prevalente  e  piu'
recente giurisprudenza amministrativa, recependo quella  comunitaria,
ha  dunque  elaborato  un  criterio  funzionale  e  dinamico  per  la
individuazione dell'ente pubblico,  abbandonando  definitivamente  la
tesi formalistica  basata  sull'esplicita  previsione  legislativa  e
adottando una nozione cangiante di ente pubblico.  Essa  rinviene  il
proprio fondamento normativo nell'art. 1 della legge 241/1990 che, al
comma 1-bis, sancisce che «la pubblica amministrazione  nell'adozione
di atti di natura  non  autoritativa,  agisce  secondo  le  norme  di
diritto privato. salvo che la  legge  disponga  altrimenti».  Il  che
significa che e' ben possibile che  un  ente  pubblico  soggiaccia  a
norme di diritto pubblico a determinati fini e  a  norme  di  diritto
privato a talaltri e lo stesso  vale,  a  contrario,  per  una  forma
giuridica di diritto privato. 
    Del resto, lo stesso  art.  22,  comma  1,  legge  241/1990,  nel
fornire la nozione di «pubblica amministrazione», rimanda a qualsiasi
soggetto di diritto pubblico o  diritto  privato  che,  limitatamente
alla loro attivita' di pubblico interesse  disciplinata  dal  diritto
nazionale   o   comunitario,   sia   assoggettata   ad   un    regime
procedimentalizzato, cioe' quantomeno ai  principi  del  procedimento
amministrativo. 
    A determinare la natura pubblica di un ente non  e',  quindi,  la
forma: anche un soggetto che ha una forma  privatistica  puo'  essere
pubblica amministrazione e lo  puo'  essere  a  certi  fini  e  nello
svolgimento di determinate attivita'; quindi, se un  soggetto  svolge
piu' attivita', alcune delle quali totalmente sottoposte  al  diritto
privato, altre invece sottoposte a  regole  procedimentali,  esso  e'
pubblica amministrazione  solo  se  e  nella  misura  in  cui  svolga
l'attivita' procedimentalizzata. 
    Tale nozione funzionale di ente pubblico e', comunque,  in  linea
con la previsione dell'art. 4 della legge n. 70/1975, cui si e' fatto
poc'anzi cenno e che e' tuttora vigente. La definizione cangiante  di
ente pubblico non puo', infatti, prescindere  dall'esistenza  di  una
norma di legge che sottoponga quell'ente ad un regime  pubblicistico,
da cui derivino - per quello stesso soggetto -  doveri  e  poteri  di
natura pubblicistica. 
    Va, anzi, detto che la teoria  funzionale  trova  la  sua  genesi
proprio  nella  tendenza  del  legislatore  volta   a   scomporre   e
frammentare la figura  dell'ente  pubblico,  prevedendo  una  diversa
modulazione del concetto di ente pubblico a seconda  dell'istituto  o
del regime giuridico introdotto da quella determinata  normativa.  Lo
stesso ordinamento e' orientato, quindi, verso una nozione  cangiante
di  ente  pubblico  (anche  definito  «a  geometrie  variabili»).  La
considerazione  di  soggetti   come   «enti   pubblici»   varia,   in
conclusione, da disciplina a disciplina, potendo uno stesso  soggetto
avere natura di ente pubblico rispetto a certi istituti e  conservare
rispetto ad altri istituti regimi normativi  di  natura  privatistica
(Cons. Stato, n. 3043/2016, cit.) 
    Dopo  quanto  sin  qui  detto  puo',  dunque,  apparire   persino
superfluo qualificare un soggetto come «ente pubblico».  Il  corretto
inquadramento della questione  impone,  infatti,  di  individuare  di
volta in volta a quale disciplina l'ente sia sottoposto  rispetto  ad
una determinata attivita', attraverso la  ricostruzione  dei  singoli
istituti    giuridici,    come    ad    esempio    con    riferimento
all'applicabilita' del decreto legislativo n.  165/2001  (c.d.  testo
unico in materia di pubblico impiego),  del  decreto  legislativo  n.
175/2016  (Testo  unico  in  materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica) dell'art. 1, comma 550/562  della  legge  n.  147/2013  (in
materia di vincoli finanziari), della legge n. 190/2012  (in  materia
di anticorruzione), del decreto legislativo n. 33/2013, dell'art.  1,
comma 125, legge n. 124/2017 (obblighi in materia di trasparenza)  e,
infine, del decreto legislativo  n.  36/2023  (Codice  dei  contratti
pubblici). 
    Per quanto qui rileva, dunque, la questione e' se  la  disciplina
legislativa,    antecedente    alle     modifiche     di     sospetta
incostituzionalita', sottoponesse l'ente in disamina a  talune  norme
di diritto pubblico e segnatamente al regime dell'evidenza pubblica. 
    Fondazione «MILANO CORTINA 2026» e' stata costituita a Milano  il
9 dicembre 2019  con  il  compito  di  promuovere  e  organizzare  la
manifestazione olimpica, con particolare  riguardo  alla  gestione  e
realizzazione delle gare e del contesto sportivo. 
    L'art. 2, comma 1, decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 attribuisce
alla  Fondazione  MILANO  CORTINA  2026  la  funzione   di   Comitato
organizzatore dei giochi olimpici ed in data 11  marzo  2020  -  dopo
circa tre  mesi  dalla  sua  costituzione  -  il  CIO  le  conferisce
effettivamente tale funzione. 
    Il  successivo  comma  2  del  decreto-legge  cit.  specifica  le
finalita'  dell'ente:  «svolge  tutte  le  attivita'   di   gestione,
organizzazione, promozione  e  comunicazione  degli  eventi  sportivi
relativi  ai  Giochi,  tenuto  conto  degli  indirizzi  generali  del
Consiglio olimpico congiunto, in conformita' con gli impegni  assunti
dall'Italia  in  sede  internazionale,  nel  rispetto   della   Carta
Olimpica.». In tale disposizione si specifica che non persegue  «fine
di lucro» ed opera  «in  regime  di  diritto  privato».  Quest'ultima
precisazione e' stata, invero, introdotta in sede di  conversione  in
legge 8 maggio 2020, n. 31. 
    L'identita' dei fondatori dell'ente in esame e'  chiarita  sempre
dal comma 1 dell'art. 2 cit. e dallo statuto dell'ente. Si tratta  di
soggetti  pubblici:  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),
Comitato italiano paralimpico,  Regione  Lombardia,  Regione  Veneto,
Comune di Milano e Comune di Cortina d'Ampezzo. 
    A questi devono aggiungersi, dal 17 gennaio 2023,  la  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, per effetto dell'art.  34,  comma  3,  del  decreto-legge  9
agosto 2022, n. 115 (cd. Aiuti-bis), che ha modificato il  richiamato
art. 2 del decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,  con  conseguente
modifica dello statuto. 
    Sotto l'aspetto organico la Fondazione, come risulta dal suo atto
costitutivo,  e'  composta  dal  consiglio  di  amministrazione,  dal
Comitato  di   gestione   (successivamente   abolito   dallo   stesso
decreto-legge n. 115/22), dal Collegio sindacale, dal revisore legale
dei conti. 
    Orbene, e' stata costituita con atto  normativo  una  fondazione,
cui e' affidata l'organizzazione dei giochi olimpici. 
    Come e' noto, la fondazione e' un  ente  dotato  di  personalita'
giuridica, che si avvale di un patrimonio congruo rispetto allo scopo
di  utilita'  sociale,  cui  e'  funzionalmente  destinato.  L'organo
amministrativo ha, inoltre, una natura «servente», nel senso  che  e'
vincolato, nel disporre dei beni della fondazione,  al  perseguimento
dello scopo assegnato dal fondatore, sulla base delle  indicazioni  e
dei limiti da quest'ultimo fissati nell'atto costitutivo.  Il  nostro
sistema giuridico riconosce anche le fondazioni pubbliche: lo  Stato,
a determinate condizioni, puo'  avvalersi  della  fondazione  per  il
perseguimento di finalita' istituzionali. Lo schema della  fondazione
si presta in modo particolare al  perseguimento  di  tali  finalita',
anche perche' gia' di per se' contempla, ai sensi  dell'art.  25  del
codice civile, poteri di vigilanza dell'autorita'  governativa  (oggi
svolti dalla Prefettura e, ratione materiae  dalle  regioni  e  dalle
province autonome) che trovano la loro giustificazione  nella  stessa
struttura dell'ente il quale, a differenza delle associazioni, non ha
un organo  assembleare  deputato  al  controllo  generale  su  quanto
stabilito   dal   fondatore.   Per    fondazioni    pubbliche    deve
sostanzialmente intendersi un insieme eterogeneo  di  enti  che,  pur
avendo la forma di  fondazioni  di  diritto  privato,  hanno  con  le
amministrazioni  pubbliche  un  «contatto   qualificato»,   ulteriore
rispetto  al  controllo  governativo  sopra  menzionato,   che   puo'
consistere nella natura pubblica  del  soggetto  fondatore  o  in  un
controllo  pubblico,  ad   esempio   attraverso   la   nomina   degli
amministratori  o  l'erogazione  di  risorse.  Il  perseguimento   di
finalita'  pubbliche  attraverso  le  fondazioni  attua   una   forma
decentralizzata   di   governo,   espressione   del   principio    di
sussidiarieta' orizzontale  di  cui  all'art.  118,  comma  4,  della
Costituzione. 
    In virtu' di questo contatto qualificato con soggetti di  diritto
pubblico, la fondazione pubblica  -  che  ha  natura  cangiante  alla
stregua di qualsiasi altro ente pubblico - puo' rientrare nell'ambito
di applicazione di una determinata normativa di stampo pubblicistico,
sia che sia costituita nella tradizionale forma  codicistica  che  in
quella atipica della «fondazione di partecipazione» (forma ibrida che
presenta caratteristiche che  riconducono  all'associazione,  per  la
partecipazione di piu' fondatori e/o la  formazione  progressiva  del
patrimonio, attraverso incrementi  della  non  sufficiente  dotazione
patrimoniale iniziale, per effetto di adesioni successive da parte di
soggetti ulteriori rispetto ai fondatori). 
    Ritornando   a   Fondazione   Milano   Cortina   2026,   le   sue
caratteristiche  strutturali  evidenziano  appunto  questo  «contatto
qualificato» con soggetti di diritto pubblico, che  non  e'  smentito
dal richiamo alla disciplina privatistica operato dall'atto normativo
genetico. 
    La fonte normativa primaria che ha istituto la Fondazione non  ha
fatto  altro  che  operare  in  maniera  simmetrica   rispetto   alle
richiamate norme  generali  che  regolano  l'operato  della  pubblica
amministrazione (art. 1,  comma  1-bis,  e  22,  comma  1,  legge  n.
241/1990).  Essa  ha,  infatti,  sancito  la  possibilita'   per   la
istituenda fondazione di operare «in regime di diritto privato». Tale
espressione non aggiunge, invero, nulla di nuovo - come si e' visto -
rispetto a quanto valevole per qualsiasi ente pubblico. 
    Si tratta dunque di  stabilire  se  e  quando  Fondazione  Milano
Cortina  2026  fosse  sottoposta  a  norme  di  diritto  pubblico   e
segnatamente - attenendosi solo alla questione che rileva nel caso di
specie - alle norme che regolano la procedura dell'evidenza pubblica. 
    In proposito, il  decreto  legislativo  n.  36/2023  (Codice  dei
contratti pubblici) subordina l'applicabilita' di tale procedura alla
natura di «organismo di diritto pubblico» dell'ente contraente, cosi'
come definito all'art. 1, comma 1, lettera e) dell'allegato I.1.  del
CCP. Si tratta, invero, di una nozione gia'  contemplata  all'art.  3
del decreto legislativo n. 50/2016, in vigore all'epoca di parte  dei
fatti di cui e' procedimento, e rimasta  immutata  nel  nuovo  codice
degli appalti, in vigore dal 1° aprile  2023  e  divenuto  pienamente
efficace dal 1° luglio 2023. 
    Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi  soggetto,
persino  avente  forma  societaria,  purche'  dotato   di   capacita'
giuridica, istituito per soddisfare esigenze di  interesse  generale,
attraverso  lo  svolgimento  di  un'attivita'  priva   di   carattere
industriale o commerciale, la cui attivita' sia  finanziata  in  modo
maggioritario dallo Stato, dagli  enti  pubblici  territoriali  o  da
altri organismi di diritto  pubblico,  oppure  la  cui  gestione  sia
soggetta al controllo di questi ultimi o, ancora, il  cui  organo  di
amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri
dei quali piu' della meta' sia  designata  dallo  Stato,  dagli  enti
pubblici territoriali o da altri organismi di  diritto  pubblico.  Si
tratta, in sostanza di quegli organismi che, a prescindere dalla loro
formale qualificazione, operano secondo logiche diverse da quelle  di
un imprenditore privato. 
    Occorre, a questo punto, verificare se Fondazione Milano  Cortina
2026 soddisfi tutti e tre i  profili  costitutivi  dell'organismo  di
diritto pubblico, secondo l'interpretazione piu' volte ribadita dalla
giurisprudenza di legittimita', volta a privilegiare un approccio non
formalistico, ma funzionale, che tenga conto delle concrete modalita'
di azione dell'ente di riferimento (cosi', anche di recente, Sez. Un.
civ. n. 8673/2019; Sez. Un. civ. 17567/2019). 
    Requisito della personalita' giuridica 
    La personalita'  giuridica  le  deriva  dalla  stessa  natura  di
fondazione. L'art. 1  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
febbraio 2000, n. 36 espressamente attribuisce personalita' giuridica
alla fondazione dal momento del riconoscimento  prefettizio,  che  ne
determina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 
    Requisito teleologico 
    La Fondazione Milano Cortina 2026 persegue uno scopo di interesse
generale  e  di  spessore  pubblicistico,   essendo   finalizzata   a
realizzare un evento olimpico e  paralimpico  garantito  dallo  Stato
italiano nel rispetto della legge olimpica.  In  particolare,  svolge
tutte  le  attivita'  di  gestione,  organizzazione,   promozione   e
comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, «tenuto conto
degli indirizzi  generali  del  Consiglio  olimpico  congiunto»,  «in
conformita'   (agli)   impegni   assunti    dall'Italia    in    sede
internazionale», nel rispetto della Carta olimpica. Cura, infine, per
il tramite del suo presidente (di nomina governativa), al netto delle
relazioni con gli organi sovraordinati,  «i  rapporti  con  tutte  le
altre istituzioni  nazionali  e  internazionali  nel  rispetto  della
legge» e dello statuto. 
    Nella stessa  nota  integrativa  al  bilancio  presentato  al  31
dicembre 2022 si legge che l'evento sara' in «grado di  lasciare  una
profonda eredita' al territorio» dello Stato italiano. 
    Secondo  le  difese,   Fondazione   Milano   Cortina   2026   non
presenterebbe  il  requisito   teleologico   richiesto,   in   quanto
opererebbe in regime di concorrenza,  offrendo  beni  e  servizi  sul
mercato. Inoltre, nello statuto e' previsto che la sua attivita'  sia
finanziata  con  le  risorse  ricavate  dalla  stessa  attivita'   di
promozione dei giochi olimpici. Nei diversi pareri allegati, si fonda
tale assunto sulla risalente pronuncia del  Tribunale  amministrativo
regionale del Piemonte, che con la sentenza 3 marzo 2004, n.  362  si
espresse   sulla   natura   del   TOROC   (comitato   istituito   per
l'organizzazione  dei  giochi  olimpici  del  2006),  escludendo   il
perseguimento da parte  di  detto  ente  di  finalita'  di  interesse
generale, dovendosi con cio' definire «quelle che  hanno  ad  oggetto
bisogni di interesse parimenti generale», ossia «esigenze dell'intera
collettivita' o di una rilevante fetta della  stessa,  cui  lo  Stato
ritiene di dover provvedere direttamente  o  con  riguardo  ai  quali
intende mantenere un'influenza determinante». 
    In particolare, si ritenne che detto ente non fosse stato  creato
per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale, giacche'  i
Giochi olimpici  invernali  non  sarebbero  un  «servizio  pubblico»,
bensi' un singolo evento, organizzato da un soggetto  che  la  citta'
ospitante avrebbe dovuto - per obbligo contrattuale e non per compito
istituzionale - far nascere entro un  tempo  predeterminato.  Secondo
detta  pronuncia,  dirimente   sarebbe,   «quand'anche   si   volesse
ravvisare, contrariamente a  quanto  si  e'  fin  qui  sostenuto,  un
collegamento  con  interessi  di  carattere  generale»,  il   difetto
dell'ulteriore   requisito   del   «carattere   non   industriale   o
commerciale»  della  sua  finalita'.  La  decisione   del   Tribunale
amministrativo enfatizzo' l'unicita' dell'evento sportivo oggetto  di
organizzazione.  Si  scrisse  che  l'ammontare   dei   profitti   non
dipendesse dalla dotazione pubblica, ma dal livello di partecipazione
del pubblico e dunque dalla capacita' dell'ente di procurarsi da solo
le risorse necessarie al suo funzionamento. Il TOROC avrebbe pertanto
dovuto operare secondo le logiche imprenditoriali dell'efficienza  in
un contesto di concorrenzialita' con altri eventi  sportivi  di  pari
rilevanza mondiale. L'esistenza di una libera concorrenza,  si  legge
ancora nella pronuncia del T.A.R., doveva  essere  valutata,  non  in
relazione al singolo evento «rispetto al quale e' indubitabile che lo
stesso disponga di un'esclusiva, concordata nell'Host City Contract»,
ma  all'intero  mercato   in   cui   esistono   «validi   competitori
individuabili negli organizzatori di altri eventi sportivi di pari  o
simile rilevanza». Lo stesso Tribunale amministrativo  regionale  del
Piemonte  rimanda,  invero,  alla  giurisprudenza  comunitaria,   che
tuttavia - negli anni successivi -  e'  profondamente  mutata  ed  ha
avuto modo di precisare la compatibilita', ai fini del riconoscimento
della natura di organismo di diritto pubblico, di «attivita' volte  a
soddisfare esigenze di interesse generale»  con  «altre  attivita'  a
scopo di  lucro  sul  mercato  concorrenziale»,  che  dunque  possono
ricorrere congiuntamente in capo ad un medesimo ente (sentenza  Corte
di giustizia UE, Sez. IV, LitSpecMet del 5 ottobre 2017 in C-567/15). 
    In particolare, il giudice comunitario afferma  che  «l'esistenza
di una concorrenza articolata  non  consentirebbe,  di  per  se',  di
concludere per la  mancanza  di  un'esigenza  di  interesse  generale
avente carattere non industriale o commerciale», essendo  rimesso  al
giudice   di   verificare   se,   al   momento    dell'aggiudicazione
dell'appalto, le attivita' volte al soddisfacimento delle esigenze di
interesse generale fossero o meno effettuate in regime di concorrenza
e  di  conseguenza  se   l'ente   potesse   «lasciarsi   guidare   da
considerazioni diverse da quelle economiche», ancorche' nel prosieguo
il valore  delle  operazioni  interne  aventi  rilievo  pubblicistico
fossero suscettibili di ridursi, tanto  da  rappresentare  «meno  del
90%,  o  una  parte  non  essenziale,  del  fatturato  totale   della
societa'». 
    Tale  principio  ribadisce  invero  quanto  gia'  sancito   dalla
sentenza Mannesmann del 15 gennaio 1998 in C-44/96  e  sentenza  ing.
Aigner del 10 aprile 2008 in C-393/06. 
    In particolare, come ripreso dalle  Sezioni  Unite,  la  sentenza
Mannesmann inauguro' un filone interpretativo teso ad  «estendere  la
disciplina dei contratti pubblici anche agli appalti posti in  essere
dall'organismo  nell'ambito  di  attivita'  che  non  rispondano   ad
esigenze di ordine generale. Si tratta della applicazione della  c.d.
teoria del contagio, nata in seno alla sentenza Mannesman,  volta  ad
evitare la formazione di zone  franche  all'interno  delle  quali  si
realizzi una indebita elusione della normativa comunitaria, nonche' a
perseguire la certezza del diritto,  in  forza  della  quale  non  e'
possibile scindere i campi di azione di un medesimo ente»  (Sez.  Un.
n. 8673/2019). 
    Il  delineato  filone  interpretativo  e'  stato  recepito  dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione civile  (n.  8673/2019  e  n.
17567/2019) che, a venti anni di distanza dalla richiamata  pronuncia
del giudice amministrativo, hanno puntualizzato il requisito negativo
del «carattere non  industriale  o  commerciale  dell'attivita'».  E'
stata ribadita la possibilita' che l'attivita' di interesse  generale
non debba essere  svolta  in  modo  esclusivo  «potendo  il  medesimo
soggetto  svolgere  altre  attivita',   addirittura   con   carattere
prevalente» (Cass., Sez. un., 4 dicembre 2018,  n.  8673  -  dep.  28
marzo 2019, p. 11). Un organismo  di  diritto  pubblico  puo'  dunque
operare anche in un mercato concorrenziale e cio' non puo' costituire
un elemento dirimente, idoneo ad escludere  il  perseguimento  di  un
interesse  generale.  Quest'ultimo  puo',  infatti,  presentare   una
propria e notevole rilevanza economica, tanto da indurre  l'ente  che
lo  persegue  a  svolgere   attivita'   di   impresa.   Il   criterio
interpretativo da seguire  deve  pertanto  essere  funzionale  e  non
formalistico (Cass., Sez. un. civ. 8673/2019;  Cassazione,  Sez.  un.
civ., 17567/2019). 
    Come si e' dunque visto, ancor prima della sentenza del Tribunale
amministrativo   regionale   del   Piemonte,   era   maturata   nella
giurisprudenza comunitaria la teoria secondo cui la concorrenzialita'
costituisse un elemento indiziario  superabile  (sentenza  Mannesmann
del 1998). Negli anni successivi gli approdi giurisprudenziali  delle
Sezioni Unite hanno evidenziato come si debba ravvisare  un'attivita'
volta a soddisfare un interesse  generale,  nel  senso  di  attivita'
«necessaria affinche' la pubblica amministrazione possa soddisfare le
esigenze di interesse generale alle quali e' chiamata e,  in  secondo
luogo, che tale societa' si lasci guidare da  considerazioni  diverse
da quelle economiche». In sostanza, perche' si sia in presenza di  un
organismo di diritto pubblico, occorre che «la societa' non fondi  la
propria attivita' principale su criteri di  rendimento,  efficacia  e
redditivita' e che non assuma su  di  se'  i  rischi  collegati  allo
svolgimento   di   tale   attivita',   i   quali   devono    ricadere
sull'amministrazione controllante» (Cass., Sez. un. civ., 8225/2010). 
    Altro aspetto rilevante e' che «il servizio d'interesse generale»
non possa essere «rifiutato per  ragioni  di  convenienza  economica»
(Cass., Sez. un. civ. 8673/2019 e n. 17567/2019). 
    Anche la giurisprudenza amministrativa di merito ha fatto  propri
i medesimi principi (sentenza del Consiglio di Stato, Sezione  V,  n.
964 del 7 febbraio 2020). Nel 2021 il Consiglio di Stato  ha  ripreso
tali insegnamenti, peraltro pronunciandosi su un organismo di diritto
pubblico operante nel settore  sportivo,  alla  medesima  stregua  di
Fondazione Milano Cortina 2026 (Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 6272
del 13 settembre 2021 e Cass., Sez. un. 974/2023).  La  pronuncia  ha
costituto occasione per affermare che il carattere non industriale  o
commerciale dell'attivita' non  debba  essere  valutato  in  base  al
destinatario della stessa, bensi' con riferimento  «alla  natura  dei
bisogni che le prestazioni o i servizi resi dall'ente sono diretti  a
soddisfare», nel senso che «l'attivita' dell'ente deve  rispondere  a
un  interesse  primario  della   collettivita',   come   la   salute,
l'ambiente, la sicurezza e cosi' via», nel senso che  e'  «necessario
che il soggetto si lasci guidare da considerazioni diverse da  quelle
economiche», ancorche' parte della sua operativita'  sia  svolta  sul
mercato (v., tra le altre, Cassazione, Sez. un. civ., n.  17567/2019,
cit.; Consiglio di Stato, Sez. V 12 dicembre  2018,  n.  7031;  Cons.
Stato. V, 18 dicembre  2017,  n.  5930);  Cons.  Stato,  Sez.  V,  n.
6272/2021, par. 9.3.1). 
    Si e', dunque, concluso che la qualifica di organismo di  diritto
pubblico non  possa  essere  esclusa  dal  fatto  che  «l'ente  offra
prestazioni o servizi  insieme  a  soggetti  privati  in  un  mercato
concorrenziale»,  costituendo  questo  solo  un  indizio,  superabile
attraverso altri elementi  significativi  che  -  nell'ambito  di  un
«approccio funzionale» - inducano a ritenere che l'azione risponda «a
un interesse della collettivita' non industriale o commerciale» e che
l'ente «non fondi la sua attivita'  principale  solo  su  criteri  di
rendimento, efficacia e redditivita' e che non assuma  su  di  se'  i
rischi collegati allo  svolgimento  dell'attivita'  (i  quali  devono
ricadere  sulla  pubblica  amministrazione  controllante)»,  con   la
conseguenza  che   «il   servizio   d'interesse   generale,   oggetto
dell'attivita', non  possa  essere  rifiutato  per  mere  ragioni  di
convenienza economica» (da ultimo, Cassazione,  Sez.  un.,  28  marzo
2019, n.  8673).  Diversamente  ragionando  si  consentirebbe  ad  un
soggetto che si avvalga di risorse pubbliche  di  utilizzare  la  sua
veste formale di persona giuridica privata svolgente attivita'  anche
nel libero mercato per «autoestraniarsi dalle dovute regole di  legge
dell'evidenza pubblica, solo perche' svolge dal proprio  ben  diverso
lato attivita' che puo' corrispondere a un'altrui  libera  attivita'»
(Cons. Stato, V, 12 febbraio 2018, n. 858; cfr. Cass.,  Sez.  un.,  8
febbraio 2006, n. 2637; Cons. Stato, Sez. V, n. 6272/2021. par. 9.4). 
    Con sentenza del 21  ottobre  2022,  n.  8975  la  Sez.  VII  del
Consiglio  di  Stato,  nel  ribadire  la  irrilevanza  del  carattere
preminente dell'attivita' di interesse generale, ha  confermato  come
«l'ente debba qualificarsi come organismo di diritto pubblico pure se
la soddisfazione di bisogni di interesse  generale  costituisce  solo
una parte  relativamente  poco  rilevante  delle  attivita'  da  esso
effettivamente svolte (in  tal  senso:  Corte  di  Giustizia  UE,  15
gennaio 1998, in causa C-44/96, «Mannesmann»)». Cio'  che  rileva  e'
che «il perseguimento di detta tipologia di  bisogno  rientri  fra  i
compiti istituzionali dell'organismo di cui si discute,  anche  senza
carattere di preminenza». 
    Nel caso di  Fondazione  l'attivita'  dell'ente  e'  disciplinata
dalla legge, la quale ha affidato ad un soggetto giuridico costituito
ad hoc il perseguimento di un interesse pubblico generale, senza  che
questi possa rinunciarvi o modificare la sua operativita' con atti di
autonomia privata. 
    Il  valore  dello  sport  e'  riconosciuto  dalla  nostra   Carta
costituzionale. Un primo riferimento esplicito  fu  introdotto  nella
nostra Costituzione dalla legge  costituzionale  n.  3/2001,  che  ha
riformato l'art. 117, nell'ottica di garantire una  migliore  e  piu'
efficace distribuzione delle competenze interne  tra  i  vari  organi
statali e territoriali di cui e' composta l'amministrazione pubblica.
Lo sport e' espressamente richiamato in  termini  di  «organizzazione
sportiva», come competenza concorrente dello Stato e  delle  regioni.
Il valore dello sport - sia inteso in forma individuale come  diritto
inviolabile della persona, collegato anche  al  diritto  alla  salute
inteso  lato  sensu  come  benessere  psico-fisico,  che   in   forma
organizzata come associazionismo sportivo -  rinviene  da  sempre  il
proprio fondamento costituzionale negli articoli 2, 3, 18,  32  della
Carta  costituzionale,  sicche'   risponde   all'interesse   pubblico
agevolarne la diffusione, attraverso la «rimozione degli ostacoli  di
ordine economico e sociale che impediscono il  pieno  sviluppo  della
persona umana». In tali norme si rinviene  dunque  il  riconoscimento
implicito dello sport come strumento  per  la  tutela  della  salute,
miglioramento della  qualita'  della  vita  e  promozione  di  valori
sociali,  quali  la  competizione  leale,  la   cooperazione   e   la
solidarieta'; valori essenziali per lo sviluppo della personalita'. 
    La legge costituzionale  del  26  settembre  2023,  n.  1  (nella
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2023, n. 235),  introducendo  un  ultimo
comma all'art. 33 della Costituzione, ha poi  definitivamente  ed  in
maniera esplicita riconosciuto «il valore  educativo,  sociale  e  di
promozione del benessere psicofisico dell'attivita' sportiva in tutte
le sue forme». 
    Il valore dello sport e' stato dunque  sempre  costituzionalmente
garantito. Da cio' discende l'impegno della Repubblica ad  assicurare
un  sostegno  organizzativo  e  anche  finanziario   per   consentire
l'effettiva e sempre piu' ampia partecipazione alla pratica sportiva,
mediante la diffusione di adeguate infrastrutture, spazi  pubblici  e
manifestazioni  ludiche,  anche  con  il  coinvolgimento  degli  enti
locali. Il sostegno economico, infine, deve concretizzarsi in risorse
pubbliche  dedicate,  sgravi  fiscali,  normative   di   favore   che
riconoscano lo sport come valore culturale. 
    E' stato poi adottato  un  ordinamento  normativo  settoriale  in
materia di giustizia sportiva (cfr. legge 17 ottobre  2003,  n.  280,
recante «Conversione in legge, con modificazioni,  del  decreto-legge
19 agosto 2003, n. 220, in materia di giustizia sportiva»). 
    Il valore sociale e formativo dello sport e' riconosciuto anche a
livello comunitario (cfr. Risoluzione del Parlamento  europeo  del  2
febbraio 2012 sulla dimensione europea dello sport  quale  «strumento
per  promuovere  la  pace,  la   crescita   economica,   il   dialogo
interculturale,  la  salute   pubblica,   l'integrazione»,   ove   si
«sottolinea l'importanza di rendere accessibile lo sport  a  tutti  i
cittadini in diversi contesti, ad esempio a scuola, al  lavoro,  come
attivita' ricreativa o tramite societa'  sportive  e  associazioni»).
Infine,  la   c.d.   «Carta   olimpica»,   approvata   dal   Comitato
internazionale olimpico, all'art. 1 afferma il principio in  base  al
quale «la pratica dello sport e' un diritto dell'uomo: ogni individuo
deve avere la possibilita' di  praticare  sport  secondo  le  proprie
esigenze». 
    In virtu' di quanto  precede,  la  gia'  richiamata  sentenza  n.
6272/2021 della Sezione V  del  Consiglio  di  Stato  (confermata  da
Cassazione,  Sez.  un.,   n.   974/2023)   riconosce   la   rilevanza
pubblicistica  del  settore  sportivo  e  culturale  riconducibile  a
bisogni collettivi e, conseguentemente, attribuisce  all'istituto  di
credito sportivo la  qualifica  di  organismo  di  diritto  pubblico,
proprio alla luce del perseguimento di un interesse  generale  avente
carattere non industriale o commerciale. 
    Fondazione Milano Cortina 2026  e'  stata  dunque  istituita  per
soddisfare specificatamente esigenze di  interesse  generale,  aventi
carattere  non  industriale  o   commerciale,   e   segnatamente   la
realizzazione dei valori dello sport  in  conformita'  con  la  Carta
olimpica, attraverso l'organizzazione  delle  Olimpiadi  invernali  e
l'adozione  di  iniziative,  anche  culturali  e  sociali,  volte   a
conservare  e  tramandare  l'eredita'  olimpica  (ossia  tutti   quei
benefici - in favore di persone, territori e del Movimento olimpico -
tangibili  ed  immateriali  a  lungo  termine  avviati  o  accelerati
dall'ospitare i Giochi olimpici; cfr. doc. del CIO denominato «Legacy
Strategie Approach 2021-2024 Objectives»). I finanziamenti pubblici e
la struttura di governance di  Fondazione,  quale  Comitato  olimpico
organizzatore dei giochi, sono pensati dunque per durare anche  oltre
i giochi olimpici del 2026. 
    Tali finalita'  risultano,  in  concreto,  esplicitate  gia'  nel
dossier di candidatura della Fondazione:  promozione  dello  sviluppo
sostenibile,   rafforzamento   della   cooperazione   nella   regione
macroalpina per lo sviluppo a lungo  termine  di  Milano,  Cortina  e
delle regioni.  In  quella  sede  si  dichiara  che  la  funzione  di
organizzazione dei Giochi e' «catalizzare» piani di sviluppo a  lungo
termine riguardanti i comuni e le regioni che ospiteranno  i  giochi,
in modo da migliorare i collegamenti e la  cooperazione  tra  regioni
limitrofe, potenziando la «capacita' attrattiva della  montagna  come
luogo  in  cui  vivere»,  in  modo  da  invertire  la  tendenza  allo
spopolamento ed «apportando numerosi e  duraturi  benefici  sociali».
Attraverso l'organizzazione dei giochi  si  intende  dare  risalto  a
livello internazionale alla cultura ed  alle  tradizioni  locali  per
incrementare  il  turismo.  Si  dichiara  l'intento   di   perseguire
«numerosi benefici economici, ambientali e sociali che contribuiscano
al raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo  sostenibile  delle
Nazioni  Unite».  Tra  questi   sono   espressamente   indicati:   il
miglioramento  delle  infrastrutture  sportive  e   dei   luoghi   di
aggregazione sportiva, di allenamento e di competizione; la creazione
di aree di rigenerazione ambientale e mentale, che comprendono  sette
scali ferroviari dismessi, tra  i  quali  il  sito  di  Porta  Romana
ospitante il Villaggio olimpico. Tali aree saranno riqualificate  per
ospitare  sette  nuovi   parchi   completati   con   nuova   edilizia
residenziale e altri servizi di utilita'  sociale.  Si  conclude  che
«l'intero  progetto  di  coinvolgimento  si   svolgera'   all'insegna
dell'equita', della trasparenza, dell'apertura, della collaborazione,
della responsabilita' e della responsabilizzazione»,  attraverso  una
«sinergia tra i benefici economici e  i  benefici  sociali  derivanti
dall'ospitare  i  Giochi  olimpici  e  paralimpici  invernali   2026»
nell'ottica di «un'eredita' olimpica sostenibile e di lunga  durata»,
che rappresenta «uno degli impegni centrali  dei  Giochi  olimpici  e
paralimpici invernali Milano Cortina 2026». 
    Riferimenti  all'interesse  pubblico  generale  perseguito  dalla
Fondazione emergono anche  dall'«Host  City  Contract»,  sottoscritto
dagli enti pubblici fondatori della Fondazione, con adesione da parte
di quest'ultima. 
    In esso le parti si impegnano: 
        a rispettare le  disposizioni  della  Carta  olimpica  e  del
codice etico del Comitato olimpico internazionale  e  a  condurre  le
proprie attivita' legate all'organizzazione dei  Giochi  in  modo  da
promuovere  e  valorizzare  i  principi  fondamentali  e   i   valori
dell'olimpismo, nonche' lo sviluppo del Movimento olimpico,  vietando
ogni forma di discriminazione e tutelando i diritti umani; 
        ad astenersi da atti di frode o corruzione, «in modo coerente
con eventuali accordi internazionali, leggi e regolamenti applicabili
nel  Paese  ospitante  e  con  tutti  gli   standard   anticorruzione
riconosciuti  a  livello   internazionale   applicabili   nel   Paese
ospitante,  anche  stabilendo  e  mantenendo  un  reporting   e   una
conformita' efficaci»; 
        ad operare in conformita' e promuovere gli standard  di  buon
governo riconosciuti a livello internazionale applicabili  nel  Paese
ospitante; 
        a svolgere varie attivita' durante il  periodo  precedente  e
durante i Giochi in relazione alla  promozione  della  pace  e  della
comprensione umana attraverso lo sport e la tregua olimpica; 
        a svolgere le attivita' previste, contribuendo agli obiettivi
di  sviluppo  sostenibile  delle   Nazioni   Unite,   attraverso   la
elaborazione di un programma di sostenibilita' completo ed integrato; 
        a destinare  i  ricavi  del  COG  relativi  ai  Giochi  «allo
sviluppo  del  Movimento  olimpico  e  promozione  dello   sport   in
conformita' con la Carta olimpica».  Il  Comitato  organizzatore  dei
Giochi godra' del pieno beneficio delle risorse messe a  disposizione
dal CIO o dagli enti controllati dal  CIO  e  non  sara'  soggetto  o
influenzato da alcuna imposta diretta o indiretta  dovuta  nel  Paese
ospitante in relazione a tali risorse. 
    Tale ultimo aspetto conferma che Fondazione,  la  quale  gia'  in
base alla sua stessa natura giuridica non  puo'  avere  finalita'  di
lucro, e' obbligata a destinare eventuali ricavi  alla  realizzazione
di interessi generali di rilevanza anche costituzionale. 
    In   considerazione   di   tali   obblighi,   il   consiglio   di
amministrazione di Fondazione Milano  Cortina  2026  ha  valutato  ed
approvato la strategia di  sostenibilita',  impatto  e  legacy  il  6
aprile 2022, revisionata il 24 ottobre 2023. 
    Cio' posto, se  si  considera  tutta  l'attivita'  effettivamente
svolta dall'ente per il perseguimento dell'interesse pubblico per  il
quale e' stato costituito, non vi e' dubbio che Fondazione  ponga  in
essere anche contratti di sponsorizzazione e di licenza di marchio al
fine di reperire risorse per autofinanziarsi. Cio'  si  evince  dalla
stessa nota integrativa al bilancio presentato al 31  dicembre  2023,
in cui l'ente giustifica la prosecuzione  dell'attivita',  nonostante
le perdite (al 31 dicembre  2022  pari  ad  euro  54.784.542,  al  31
dicembre 2023 pari ad euro 33.725.504 e complessivamente pari ad euro
107.800.743). sulla base di un programma di ripianamento del deficit,
basato - oltre che sui contributi del CIO e sulle garanzie degli enti
pubblici (di cui meglio si dira' nel prosieguo) -  su  operazioni  di
marketing con soggetti terzi. 
    Si tratta di un'attivita'  che,  pur  commerciale,  non  soggiace
propriamente alle logiche del mercato e della concorrenza, atteso che
lo stesso valore del marchio oggetto  del  licensing  e'  determinato
dall'esclusiva che collega la Fondazione ai Giochi  olimpici,  che  a
propria volta attira le varie sponsorizzazioni e partnership. In tale
ultimo  caso,  sono  finanziati  dal  partner  servizi   strettamente
funzionali  alla  realizzazione  delle   finalita'   statutarie.   Si
consideri, ad esempio,  il  partenariato  con  Ferrovie  dello  Stato
Italiane,  che  si  e'  impegnata  a   garantire   un   potenziamento
dell'assistenza, soprattutto verso le persone  a  ridotta  mobilita',
attraverso  un  rafforzamento  dei  presidi  e   della   manutenzione
ordinaria nelle stazioni e sulle principali linee  ferroviarie  da  e
verso  le  aree  olimpiche  e  paralimpiche,   garantendo   trasporti
efficaci, affidabili e sicuri a tutti i partecipanti e ai  residenti,
anche nell'ottica della promozione del trasporto sostenibile. 
    La stessa  scelta  dello  sponsor  o  del  partner,  pur  essendo
comprensibilmente ispirata alla proposta economica piu'  vantaggiosa,
deve contemperare detto  parametro,  in  virtu'  delle  stesse  norme
statutarie, quantomeno con la compatibilita'  tra  l'oggetto  sociale
dello sponsor ed i valori e  l'interesse  pubblico  generale  che  la
Fondazione persegue. Va poi  considerato  che  il  ricorso  da  parte
dell'ente a contratti di sponsorizzazione non ne esclude di  per  se'
la natura di organismo di  diritto  pubblico,  posto  che  lo  stesso
codice dei  contratti  pubblici  (art.  19,  decreto  legislativo  n.
50/2016, oggi art. 134, decreto  legislativo  n.  36/2023  «contratti
gratuiti e forme speciali di partenariato»), prevedendo per essi solo
degli obblighi minimi di pubblicazione, espressamente  riconosce  che
un organismo di diritto pubblico possa farvi ricorso. 
    Del resto, l'art. 119,  testo  unico  n.  267/2000  espressamente
contempla la possibilita' che comuni, province ed altri  enti  locali
possano  «stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di
collaborazione» al  fine  di  «favorire  una  migliore  qualita'  dei
servizi prestati», purche' le iniziative  oggetto  dei  contratti  di
sponsorizzazione  siano  «dirette  al  perseguimento   di   interessi
pubblici», non ricorrano  forme  di  «conflittualita'  tra  attivita'
pubblica e privata» e comportino «risparmi  di  spesa  rispetto  agli
stanziamenti disposti». 
    Il nuovo codice dei contratti pubblici  (decreto  legislativo  n.
36/2023), oltre ai  gia'  menzionati  contratti  di  sponsorizzazione
associati  alla  realizzazione  di  specifici   lavori,   servizi   e
forniture, ha  inoltre  specificatamente  contemplato,  all'art.  13,
comma  2,  anche  i  contratti  di  sponsorizzazione   disgiunti   da
specifiche attivita' pubbliche, che  comportino  per  lo  sponsor  un
vantaggio economico, costituito dal ritorno pubblicitario per  essere
associato a quell'ente pubblico o alle finalita' da questi perseguite
(gratuita' interessata).  Risulta,  infatti,  espressamente  prevista
all'art. 13, comma 2, la possibilita' per l'amministrazione  pubblica
di ricorrere ai «contratti attivi», ossia  quei  «contratti  che  non
producono  spesa  e  da  cui  deriva  un'entrata  per   la   pubblica
amministrazione» (allegato I.1, art. 2, lettera h), i  quali  possono
appunto offrire «opportunita' di guadagno economico anche indiretto»,
prevedendo in tal caso che  l'affidamento  -  pur  se  con  una  gara
informale - rispetti in  particolare  il  principio  dell'accesso  al
mercato, nel senso che questo tipo di contrattazione,  stimolando  il
mercato, debba avvenire nel rispetto dei principi di  concorrenza  ed
imparzialita' (art. 13, comma 5, in  relazione  all'art.  3,  decreto
legislativo n. 36/2023). 
    In  ogni  caso  tali  operazioni  non   esauriscono   l'attivita'
dell'ente, in quanto  vi  e'  tutta  la  parte  operativa  costituita
dall'espletamento della funzione propria  di  Comitato  organizzatore
dei giochi olimpici, che costituisce la ragione genetica della stessa
Fondazione. A tale ambito si riconducono i contratti mediante i quali
l'ente  si  dota  degli  strumenti  necessari  per   lo   svolgimento
dell'attivita'  organizzativa.  Tra  questi,  i  contratti   cui   si
riferiscono  le  collusioni  ipotizzate,  attraverso   i   quali   la
Fondazione ha aggiudicato l'incarico di realizzazione dell'ecosistema
digitale  Milano  Cortina  2026.  Il   capitolato   tecnico   redatto
dall'ente, che disciplina la fornitura tecnica  richiesta,  specifica
le  esigenze  che  la  digitalizzazione  deve  soddisfare  e  la  sua
importanza in quanto «supporto delle attivita' primarie e  accessorie
svolte  dalla  Fondazione  in  funzione  dei  Giochi,  ovverosia   le
olimpiadi   e   paralimpiadi   invernali   Milano   Cortina    2026».
Significativo sotto  il  profilo  in  esame  quanto  esplicitato  dal
disciplinare di gara in relazione al  lotto  2,  denominato  progetto
Milano Cortina Italia. In esso si indica la finalita' di «lasciare al
Sistema Paese la legacy di una piattaforma moderna per la  promozione
turistico-sportiva,  con   un'attenzione   particolare   rivolta   al
territorio». In tale ottica «i  comuni  potranno  disporre,  sin  dal
momento dell'approvazione, di una valorizzazione con una brand  image
esclusiva, oltre che di un accesso  privilegiato  alle  informazioni,
agli strumenti e ai programmi di  eventi  dei  Giochi,  al  ticketing
privilegiato  e  ad  uno   speciale   programma   personalizzato   di
merchandising». 
    Il disciplinare di  gara,  costituito  da  quattordici  articoli,
introduce elementi di dettaglio anche  in  merito  ai  parametri  per
l'aggiudicazione. Il valore da assegnare ad ogni offerente prevede un
minimo di  uno  ed  un  massimo  di  cinque.  Uno  dei  parametri  di
valutazione e' denominato  «Legacy  and  sustainability»  e  riguarda
«aspetti  inerenti  rispettivamente  i  benefici  a   lungo   termine
conseguenti i Giochi olimpici e  la  valutazione  della  fattibilita'
massimizzando l'impatto positivo  sul  piano  sociale,  economico  ed
ambientale  31.  Una  concreta  applicazione  di  tale  parametro  si
rinviene in un allegato  ad  una  e-mail  inviata  da  R...  ai  suoi
collaboratori avente un oggetto denominato  «allineamento  voti  gara
digital».  L'allegato  e'  costituito  da  un  file  del  tipo  Excel
denominato «Digital Platform -  schema  di  voto»  riepilogativo  dei
punteggi «tecnici» assegnati ai quattro  competitors  alla  data  del
.... 
    In esso si vede come J... passi - in quella fase -  in  vantaggio
(da 4 a 4,5) per un aumento del suo punteggio  proprio  in  relazione
alla voce «Legacy and sustainability». 
    Tale parametro rimanda a  quanto  sin  qui  detto  in  merito  al
perseguimento, da parte dell'ente in esame, di un interesse  pubblico
generale; interesse che ispira anche le sue scelte  contrattuali,  in
deroga  alle  logiche  imprenditoriali  di  mercato   ispirate   alla
massimizzazione dei profitti. Costituisce riprova dell'assenza di  un
regime concorrenziale puro  anche  la  previsione  -  nel  richiamato
disciplinare di gara -  della  natura  non  vincolante  dell'atto  di
aggiudicazione,   con   esonero    di    qualsiasi    responsabilita'
precontrattuale o extracontrattuale, potendo in qualsiasi momento  la
Fondazione recedere  dalla  stipula  del  contratto  o  modificare  i
termini e le condizioni («tale consultazione  non  vincola  in  alcun
modo la Fondazione a procedere alla conclusione del contratto,  e  la
Fondazione potra' modificare in tutto o  in  parte  i  termini  e  le
condizioni  in  qualsiasi  momento  fino  all'eventuale  stipula  del
contratto, senza incorrere in alcuna responsabilita'  precontrattuale
o extracontrattuale in genere, e senza  che  i  partecipanti  possano
avanzare  alcuna   pretesa,   domanda,   aspettativa,   risarcimento,
indennizzo o richiesta di qualsiasi tipo. Nel caso in cui il servizio
non venga aggiudicato, nulla sara' dovuto agli offerenti per le spese
sostenute in relazione alla loro partecipazione»). Si tratta  di  una
previsione che disvela l'assenza di una posizione  paritaria  tra  le
due parti contraenti e che costituisce  piuttosto  espressione  della
capacita' negoziale ma anche della posizione autoritativa  dell'ente;
duplicita' che  generalmente  si  sintetizza  proprio  nel  contratto
pubblico  e  che  costituisce  la  ratio   della   stessa   procedura
dell'evidenza pubblica. Quest'ultima, sul piano  esterno,  tutela  la
libera concorrenza  e  la  pari  opportunita'  tra  gli  aspiranti  a
contrarre con l'amministrazione pubblica e,  sul  piano  interno,  il
rispetto del principio del buon andamento, attraverso la  scelta  del
migliore contraente per l'organismo di diritto pubblico. 
    Ne' l'esistenza di  una  stazione  appaltante  come  la  societa'
Infrastrutture  Milano  Cortina  2020-2026   S.p.a.   (SIMICO)   puo'
costituire un'argomentazione per escludere quanto sin qui  detto.  Si
tratta di un'azienda certamente pubblica costituita per progettare  e
attuare - quale centrale di committenza e stazione appaltante - tutte
le attivita' di realizzazione delle opere inserite nel  «Piano  delle
opere  olimpiche»,  finalizzate  allo  svolgimento  dei  XXV   Giochi
olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano e
Cortina d'Ampezzo del 2026, nel rispetto  del  decreto-legge  dell'11
marzo 2020, n. 16. 
    L'art. 3, comma  2,  del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16
espressamente statuisce che «la societa' opera  in  coerenza  con  le
indicazioni del Comitato organizzatore  e  con  quanto  previsto  dal
decreto di cui al primo periodo, relativamente  alla  predisposizione
del piano degli interventi,  al  rispetto  del  cronoprogramma,  alla
localizzazione e alle caratteristiche  tecnico-funzionali  e  sociali
delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di ultimazione  delle
stesse, nonche' alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna
opera e alla relativa copertura finanziaria». 
    Il compito di SIMICO S.p.a. e' dunque  quello  di  realizzare  le
opere  olimpiche  indicate  dai  piani  approvati  dal  Governo,   in
coordinamento con il Comitato organizzatore dei Giochi invernali  del
2026, ossia Fondazione Milano Cortina, la  quale  ha  addirittura  il
compito di individuare le sedi olimpiche, indipendentemente poi dalla
circostanza che  le  stesse  siano  effettivamente  realizzate  dalla
stazione appaltante SIMICO S.p.a. 
    E' dunque un'azienda  pubblica  che  opera  in  sinergia  con  la
Fondazione  nel  perseguimento   -   nell'ambito   delle   rispettive
competenze  -  di  finalita'  riconducibili  al  medesimo   interesse
pubblico generale. 
    Requisito della dominanza pubblica 
    Per la sussistenza di  tale  requisito  e'  sufficiente  che  sia
integrato anche solo uno degli  elementi  richiesti  alternativamente
dalla norma. 
    Prevalenza del finanziamento  di  fonte  pubblica  (tenuto  conto
dell'origine  del  patrimonio,  della  composizione  del   fondo   di
dotazione e di  ogni  altra  fonte  di  finanziamento).  L'Avvocatura
generale dello Stato, nel parere del 24 giugno 2020, ha sostenuto che
Fondazione  «non  riceve  finanziamenti  pubblici,  essendo  il   suo
patrimonio,  al  netto  della  dotazione  iniziale,  costituito   dai
contributi,  versamenti,  entrate  e  corrispettivi  derivanti  dalla
promozione  dell'evento».  Tale  argomentazione  e'  smentita   dalle
considerazioni che seguono. 
    In primo luogo, occorre considerare  che  la  Fondazione  ha  una
dotazione  patrimoniale  iniziale  di  100.000  euro  di  provenienza
pubblica, giacche' versata dagli enti pubblici  fondatori,  ai  sensi
dell'art. 7  dell'atto  costitutivo,  per  consentire  l'avvio  delle
attivita' funzionali all'acquisizione di  proprie  risorse,  mediante
contratti e sponsorizzazioni. 
    Il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri aveva  garantito  il
sostegno del Governo alla candidatura Milano-Cortina. La  lettera  di
garanzia inviata, in pari  data,  dal  Presidente  del  Consiglio  al
Presidente del Comitato olimpico internazionale aveva  previsto,  fra
l'altro,  che  i  servizi  di  competenza  statale   da   mettere   a
disposizione del  Comitato  organizzatore  sarebbero  stati  prestati
senza oneri a carico di quest'ultimo e che le  relative  coperture  e
quelle degli eventuali ulteriori oneri sarebbero state oggetto di uno
specifico accordo tra il Governo e gli enti territoriali interessati.
Va poi considerata la  convenzione  che  regola  i  rapporti  tra  il
Comitato olimpico internazionale, le  citta'  ospitanti  ed  il  Coni
(Host City Contract). Essa contiene disposizioni che si traducono  in
garanzie patrimoniali a carico degli enti territoriali fondatori,  in
uno con la garanzia dello Stato, per gli impegni assunti dal Comitato
organizzatore dei Giochi. 
    Il  ruolo  di  garante  dello  Stato  emerge  dallo  stesso  atto
normativo istitutivo dell'ente (decreto-legge 11 marzo 2020,  n.  16)
che, all'art. 4, prevede che «per l'adempimento dell'impegno  assunto
dal Comitato organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato
olimpico internazionale a titolo di anticipo sui diritti  televisivi,
laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni,  spostamenti  o
venisse cancellato, e'  concessa,  a  favore  del  medesimo  Comitato
olimpico internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare
massimo complessivo di euro 58.123.325,71». 
    L'impegno cui si riferisce la garanzia statale e'  contenuto  nel
Broadcast Refund Agreement. Nel  verbale  del  Comitato  di  gestione
datato 12 gennaio 2022 emerge come in tale convenzione  sia  previsto
in capo alla Fondazione l'obbligo  di  restituire  i  contributi  che
verranno ad essa anticipati da parte del CIO per i diritti televisivi
relativi ai giochi olimpici, stimati in 452 milioni di  dollari  USA,
obbligo che potrebbe essere fatto valere, qualora il  CIO  dovesse  a
sua volta rifondere ai broadcaster i corrispettivi per la vendita dei
diritti televisivi, come nel caso di annullamento o di posticipo  dei
Giochi. 
    Il Broadcast Refund Agreement e' stato firmato dal Governo, dalle
due citta' ospitanti (Comune di Milano, Comune di  Cortina),  nonche'
dagli altri due enti locali  (Regione  Lombardia  e  Regione  Veneto)
firmatari dello statuto di Fondazione. Con  tale  sottoscrizione  gli
enti  locali  hanno  assunto  una  responsabilita'  solidale  con  la
Fondazione,  che  ha  costituito  condizione  necessaria  perche'  la
Fondazione  potesse  ricevere,  da  parte   del   Comitato   olimpico
internazionale, i menzionati contributi, pure previsti dall'Host City
Contract (HCC) a partire da marzo 2022 (art. 9 lettera  c)  dell'Host
City Contract). 
    La garanzia degli enti territoriali fondatori si estende  fino  a
coprire l'eventuale deficit di bilancio finale  di  Fondazione.  Tale
garanzia e' richiamata dall'art. 4 dell'Host  City  Contract.  Si  e'
cosi' introdotto un meccanismo  di  ripianamento  delle  perdite  che
grava  esclusivamente   sugli   enti   territoriali   fondatori.   In
particolare, si legge in tale documento  che  gli  enti  territoriali
ospitanti e il Comitato nazionale olimpico si obbligano  a  garantire
che, entro un mese dalla formazione del Comitato dei giochi  olimpici
(e dunque della Fondazione in esame), questo aderisca  all'Host  City
Contract in tutti i suoi diritti, obblighi e garanzie, come se  fosse
«parte originaria» del contratto. Tra i  suoi  obblighi  e'  previsto
che, unitamente agli  enti  territoriali  ospitanti  ed  al  Comitato
nazionale olimpico,  salvo  non  sia  diversamente  stabilito,  debba
fornire  al  Comitato  olimpico  internazionale  e  ad  altre   parti
interessate (come ad esempio atleti,  media,  spettatori)  strutture,
beni e servizi. Prima del completamento della  sua  liquidazione,  il
Comitato organizzatore dei Giochi deve garantire di avere  «adempiuto
a tutti  i  suoi  obblighi  finanziari  e  di  altro  tipo  ai  sensi
dell'HCC».  Il  rispetto  del  contratto  da   parte   del   Comitato
organizzatore dei Giochi sara' garantito dalle citta' ospitanti e dal
Comitato  nazionale  olimpico  «attraverso  la  loro  proprieta'  del
capitale sociale, dei diritti di voto o di qualsiasi altro  mezzo  di
controllo».  Infine,  «le  citta'  ospitanti,  il  Comitato  olimpico
nazionale ospitante e il Comitato OG saranno responsabili in  solido,
nella misura indicata ai §4.1 e §4.2 dell'HCC, per tutti gli  atti  e
le omissioni di tale entita' societaria o  struttura  giuridica».  E'
prevista una  responsabilita'  solidale  per  tutti  gli  obblighi  e
garanzie, «siano essi  assunti  individualmente  o  collettivamente».
Tale responsabilita'  solidale  si  applichera',  in  particolare,  a
«tutti i danni, costi e responsabilita' di qualsiasi natura,  diretti
o  indiretti,  che  potrebbero  derivare  dalla  loro  violazione  di
qualsiasi disposizione dell'HCC», anche con riferimento  ad  obblighi
di indennizzo per danni, perdite ed altre mancanze. 
    La valutazione di tale forma di solidarieta' passiva deve  tenere
conto della totalita' degli obblighi garantiti, sia contrattuali  che
extracontrattuali, assunti dalla Fondazione  nell'espletamento  della
funzione di organizzazione dei Giochi olimpici. La garanzia  pubblica
ha la finalita' di assicurare l'estinzione di qualsiasi  obbligazione
del Comitato dei giochi olimpici prima  della  sua  liquidazione.  Si
tratta dunque di una garanzia che va ben oltre il rafforzamento della
posizione  creditoria  del  C.I.O.   (espressione   pure   utilizzata
dall'ormai superata pronuncia del Tribunale amministrativo  regionale
del Piemonte 2004)  e  realizza  una  vera  e  propria  modalita'  di
finanziamento indiretto dell'ente. Infatti, con normazione regionale,
sia la Regione Veneto (art. 4, legge regionale 25 novembre  2019,  n.
44) che la Regione Lombardia (legge regionale 6 agosto 2019,  n.  15)
hanno disposto l'accantonamento di somme  per  il  finanziamento  dei
Giochi olimpici e paralimpici, rispettivamente per 55 e  137  milioni
di euro. Nella legge  regionale  della  Lombardia,  in  relazione  al
titolo  dell'accantonamento,  si  legge  espressamente  «al  fine  di
fornire adeguata garanzia alla copertura  di  eventuali  deficit  del
Comitato organizzatore dei Giochi». Del resto, Fondazione ha ottenuto
linee di credito  con  istituti  bancari  proprio  per  la  solidita'
economica che le attribuiscono le garanzie dello Stato e  degli  enti
territoriali. 
    In conclusione, occorre tenere in debito conto la natura pubblica
della  dotazione  iniziale  della  Fondazione,  l'anticipazione  alla
medesima di contributi per effetto  della  garanzia  statale  di  cui
all'art. 4, decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  il  sollevamento  da
un'azione di ripetizione di tali contributi e da alcuni costi,  posti
invece a carico  di  amministrazioni  pubbliche,  la  responsabilita'
solidale degli enti territoriali in  relazione  a  qualsiasi  obbligo
contrattuale o extracontrattuale assunto  dalla  Fondazione,  nonche'
l'obbligo di copertura da parte dei medesimi di un eventuale  deficit
della stessa, mediante l'estinzione di ogni suo  debito  prima  della
liquidazione. Tutto quanto precede concretizza di fatto una forma  di
finanziamento pubblico nettamente predominante  rispetto  agli  altri
introiti derivanti dall'attivita' della Fondazione. 
    Ne' si vede come la sussistenza  del  requisito  in  esame  possa
dipendere  dall'effettiva  attivazione  -  nel  corso  dell'esistenza
dell'ente - di tali garanzie, che peraltro hanno una incidenza  certa
ed  immediata  in  termini  di  valutazione  della   sua   stabilita'
economica. Esse, infatti, consentono alla Fondazione di sottrarsi, in
caso di perdite che hanno comportato la riduzione oltre il terzo  del
patrimonio minimo,  agli  obblighi  di  immediata  ricostituzione  di
quest'ultimo, di trasformazione o di scioglimento dell'ente  previsti
dall'art. 22, comma 5, decreto legislativo n.  117/2017.  Inoltre,  i
contributi del CIO, trattandosi di anticipi, pur non  potendo  essere
formalmente contabilizzati in attivo nei bilanci degli  esercizi  che
precedono lo svolgimento dei Giochi olimpici, sono comunque tenuti in
considerazione nella valutazione della capacita' economica dell'ente.
L'art. 4.2. dello statuto prevede, infatti, che «la  capacita'  della
Fondazione di perseguire il proprio scopo deve  essere  accertata,  a
prescindere  dalla  consistenza  patrimoniale,  in   funzione   delle
previsioni   economico-finanziarie   pluriennali»    progressivamente
approvate dagli organi della Fondazione, nel rispetto dello statuto e
della legge. A  tutto  cio'  si  aggiunge  l'intervento  operato  dal
Governo con l'art. 4 del decreto-legge del 30 giugno 2025, n. 96, che
ha aggiunto all'art. 2 del decreto-legge n. 16/2020 (istitutivo della
Fondazione)  il  comma  2-ter,  in  base  al  quale  alle   chiusure,
cessazioni  e  licenziamenti,  in  connessione  con  la  fine   delle
attivita' dell'ente, non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 224 a 238 dell'art. 1  della  legge  n.  234/2021  in  materia  di
chiusure aziendali  e  rapporti  di  lavoro  subordinato.  E'  stato,
infine, con il medesimo intervento normativo d'urgenza  istituito  un
commissario straordinario, quale figura responsabile del processo  di
indirizzo e  coordinamento  delle  attivita'  di  organizzazione  dei
Giochi paralimpici, con  legittimazione  a  subentrare  nei  rapporti
giuridici della Fondazione Milano Cortina 2026. Tale figura e'  stata
dotata di una somma pari ad un massimo di euro 148.880.000 e di  euro
79.362.367 per la realizzazione dei  compiti  assegnatigli  (art.  5,
decreto-legge n. 96/2025). 
    Come piu' volte ribadito dalla giurisprudenza,  il  parametro  di
valutazione deve privilegiare l'aspetto sostanziale e  funzionale,  a
detrimento di quello formale e strutturale,  non  potendosi,  dunque,
prescindere dall'esigenza di tutela della par condicio  competitorum,
che  costituisce  proprio  la  ratio  della  procedura  dell'evidenza
pubblica.  Ne  consegue  che,  per  finanziamento  pubblico,   devono
intendersi non solo elargizioni dirette da parte  dello  Stato  o  di
altri enti pubblici, ma  ogni  forma  di  interferenza  economica  di
provenienza pubblica, che si sostanzia nella introduzione di vantaggi
economici anche solo potenziali/eventuali e, tuttavia,  in  grado  di
elidere quel rischio di impresa che solitamente impone una logica  di
merito  nella  valutazione  delle  offerte  (cfr.  anche  Sezione  V,
Consiglio di Stato, n. 6534 del 19 novembre 2018 e  n.  7031  del  12
dicembre 2018). 
    Sottoposta, quanto alla gestione, al controllo dello Stato,  enti
pubblici o  organismi  di  diritto  pubblico.  La  presenza  di  tale
requisito potrebbe gia' affermarsi in considerazione della sua  forma
giuridica e dunque dell'operativita' dell'art. 25 del codice  civile.
A cio' si aggiunga un  collegio  sindacale,  i  cui  componenti  sono
nominati  da  enti  pubblici  (CONI,  Comuni  di  Milano  e   Cortina
d'Ampezzo, Regione Lombardia, Regione Veneta,  Province  autonome  di
Trento e Bolzano). 
    Presenti un organo amministrativo,  la  cui  maggioranza  sia  di
designazione pubblica. 
    Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto  da  consiglieri
designati in maggioranza da enti pubblici (CONI, CIO,  CIP,  Comitato
olimpico internazionale,  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
Comuni di Milano e  Cortina  d'Ampezzo,  Regione  Lombardia,  Regione
Veneta e delegato  del  Governo).  L'art.  34  del  decreto-legge  n.
115/2022 (conv. in legge n. 142/2022), cui e'  seguita  una  modifica
dello  statuto  dell'ente,  ha  fissato  l'organo  amministrativo  in
quattordici componenti ed ha previsto che  l'amministratore  delegato
sia nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti gli
enti locali sopra indicati. 
    In  conclusione,  Fondazione  Milano  Cortina  2026  riveste   la
qualifica di organismo di diritto  pubblico  ed  in  quanto  tale  e'
sottoposta alla procedura dell'evidenza pubblica, nel  senso  che  e'
tenuta  a  rendere  note  le  ragioni  di  pubblico   interesse   che
giustificano l'intenzione di contrarre, la scelta  della  controparte
contrattuale e la formazione del consenso. 
    I contratti con cui sono  stati  appaltati  i  servizi  digitali,
tenuto conto del superamento della soglia di euro 209.000 -  prevista
dall'art. 35, decreto legislativo n. 50/2016 per gli appalti pubblici
di forniture e servizi aggiudicati da «amministrazioni  sub-centrali»
(oggi euro 215.00 ex art.  14,  decreto  legislativo  n.  36/2023)  -
avrebbero dovuto invero imporre una procedura  con  pubblicazione  di
bando  o  avviso  di  gara.  Cio',  peraltro,  cambia  poco  ai  fini
dell'astratta configurabilita' del reato, posto che e' stata comunque
adottata  una  procedura  assimilabile  a  quella   negoziata   senza
pubblicazione di cui all'art. 76,  decreto  legislativo  n.  36/2023,
certamente sussumibile nella licitazione privata di cui all'art.  353
del codice penale. 
    La Corte di cassazione ha avuto piu' volte modo di  ribadire  che
«il reato di turbata liberta' degli incanti e' configurabile in  ogni
situazione   in   cui    la    pubblica    amministrazione    procede
all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il
nomen iuris adottato ed anche in assenza di formalita', a  condizione
che siano previamente indicati e resi noti i criteri di  selezione  e
di presentazione delle offerte»; Cassazione pen., Sez. 6, sentenza n.
13124 del 28 gennaio 2008 Cc. (dep. 27 marzo 2008) Rv. 239314  -  01;
Sez. 6, sentenza n. 44829 del 22 settembre 2004 Ud. (dep. 18 novembre
2004) Rv. 230522 - 01; Sez. 6, sentenza n. 8044 del 21  gennaio  2016
Ud. (dep. 26 febbraio 2016) Rv. 266118 - 01. 
    Cio' che conta e', infatti, l'esistenza di una «competizione  tra
aspiranti, che si  svolga  sulla  base  della  previa  indicazione  e
pubblicizzazione dei criteri di selezione e  di  presentazione  delle
offerte»; Cassazione pen., Sez. 6 -, sentenza n. 6603 del 5  novembre
2020 Ud. (dep. 19 febbraio 2021) Rv. 280836 - 01. 
    Deve conseguentemente escludersi la configurabilita' di una  gara
e dunque del reato in esame solo quando, «nonostante la pluralita' di
soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria
offerta e l'amministrazione  conservi  piena  liberta'  di  scegliere
secondo  criteri  di  convenienza  e  di  opportunita'  propri  della
contrattazione tra privati», come quando la pubblica  amministrazione
ricorra  ad  una  procedura  di  selezione  interna,   basata   sulla
«comparazione dei curricula» in relazione  all'oggetto  dell'incarico
(Cass. pen.,  Sez. 6, sentenza n. 9385) del 13 aprile 2017 Cc. (dep. 
1° marzo 2018) Rv. 272227 - 01; Cass. pen., Sez. 6 - sentenza n. 6603
del 5 novembre 2020 Ud. (dep. 19 febbraio 2021) Rv. 280836 - 01). 
    E' dunque sufficiente che sia riscontrabile una  competizione  in
cui l'amministrazione pubblica abbia in qualche  modo  reso  noti  ai
partecipanti i criteri di selezione. Si e' peraltro chiarito che «non
deve trattarsi di una semplice autolimitazione da parte della  P.A.»,
di fronte alla quale  i  privati  avrebbero  solo  «un  interesse  di
fatto»,  ma  questa  deve  esservi  tenuta  in  base  alla  normativa
sull'evidenza pubblica e dunque  alla  sua  natura  di  organismo  di
diritto pubblico (Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 8044 del 21 gennaio
2016 Ud. (dep. 26 febbraio 2016) Rv. 266118-01). 
    Nel caso di specie, sulla base delle prospettazioni del  Pubblico
Ministero, entrambi i contratti aventi ad oggetto  la  fornitura  dei
servizi digitali sono stati preceduti da un  capitolato  tecnico,  in
cui sono stati indicati i lotti, i requisiti per la partecipazione, i
parametri che l'ente avrebbe seguito nella valutazione delle  offerte
ed il termine per la presentazione delle  stesse.  Il  capitolato  e'
stato trasmesso alle varie societa' invitate alla presentazione delle
offerte economiche ed e' stata poi redatta una tabella di valutazione
per   l'assegnazione   dei   punteggi   alle   varie   offerte,   con
individuazione dell'offerta economica piu' vantaggiosa, seguita dalla
aggiudicazione a V e  D  (anche  se  il  contratto  con  quest'ultima
societa' non e' stato ancora rinvenuto). 
    In particolare, quanto al primo contratto, N V , in  qualita'  di
Amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026 dal al ,
ha sottoscritto in data con T che ha agito in nome e per conto di V ,
un  contratto  di  fornitura  di  software  personalizzati   per   le
piattaforme e app della Fondazione Milano  Cortina  2026,  inclusi  i
servizi di aom, bug  fixing  e  hosting.  Z  M  ha  determinato  tale
assegnazione nell'espletamento dell'incarico di direttore tecnico dei
servizi digitali («Digital Director»,  inquadrato  come  dirigente  a
tempo pieno e indeterminato) dal al ._L'assegnazione dell'appalto  e'
stata preceduta dalla predisposizione di un capitolato tecnico datato
della cui redazione si sono  occupati  Z  e  C  D  (altro  dirigente,
responsabile dell'area Procurement e Facilities). In data  Fondazione
ha avviato la procedura, invitando formalmente quattro competitors (V
, B B R e A) ed estendendo l'invito quattro giorni dopo anche a D e W
, per un  totale  di  6  competitors,  su  indicazione  espressa  del
Comitato Olimpico Internazionale «CIO». L'offerta economica formulata
da T per V che secondo l'impianto accusatorio e'  stata  fatta  sulla
base delle indicazioni fomite da Z , il quale per le mansioni  svolte
ha avuto accesso alle offerte dei  competitors  -  e'  stata  pari  a
520.000  euro  ed  e'  stata  ritenuta   l'offerta   economica   piu'
vantaggiosa per la Fondazione Milano Cortina 2026. 
    Anche in relazione alla seconda fornitura, risulta avviata il una
procedura  selettiva  finalizzata  alla  riassegnazione  dei  servizi
digitali   (Digital   Platform   and   Services),    attraverso    la
predisposizione di un  bando  costituito  da  quarantasette  fogli  e
suddiviso in 12 paragrafi, approvato da R D  ,  in  qualita'  di  «IT
Analyst» e da A A in veste di  «Head  of  IT  Applications.  Le  nove
societa'  invitate  sono  state  avvisate   della   possibilita'   di
consultare il materiale di gara sulla piattaforma gestionale l-valua.
Tra i documenti caricati anche il disciplinare di gara, che contempla
due possibili opzioni sulle  quali  modulare  le  offerte.  E'  stato
previsto un termine ultimo per la presentazione delle  offerte  (  ),
prorogato per tre volte, fino al . Quattro delle nove societa'  hanno
presentato un'offerta tecnica. 
    La procedura e' stata connotata dunque da  tre  fasi  istruttorie
(denominate «Round 1», «Round 2» e «Round 3»), nel corso delle  quali
l'ente  ha  gradualmente  selezionato  il  numero  dei   competitors,
riducendoli da un totale iniziale di nove a quattro sino ad  arrivare
all'aggiudicazione in favore di D . Anche in questo caso,  l'impianto
probatorio  contempla  elementi  secondo  i  quali  C   ,responsabile
dell'area  procurement  e  d'intesa  con  M  responsabile   dell'area
Digital, avrebbe comunicato a  C  e  O  informazioni  sulla  migliore
offerta presentata dai competitors, in modo  da  consentire  loro  di
rettificare_l'offerta tecnica nell'interesse di D , che si  aggiudica
il contratto con un'offerta conclusiva di 2.140.000 euro, operando un
ribasso di 109.500 euro. 
    La configurabilita' del reato e', quindi, ancorata alla qualifica
di organismo di diritto pubblico di Fondazione Milano  Cortina  2026,
posto che - nel caso in cui dovesse ritenersi ente privato -  la  sua
condotta sarebbe penalmente irrilevante, in  quanto  non  sussumibile
nell'art. 353 c.p., neanche nella forma attenuata  di  cui  al  terzo
comma. 
    Infatti, pur trattandosi di un reato comune,  la  fattispecie  di
cui al primo comma presuppone che la gara turbata sia indetta  da  un
ente tenuto al rispetto della procedura dell'evidenza pubblica. 
    La  circostanza  attenuante  speciale  di  cui  al  terzo   comma
dell'art. 353 c.p., pur contemplando  la  licitazione  per  conto  di
privati, ne limita la rilevanza penale alle sole ipotesi  in  cui  la
gara sia diretta da un pubblico ufficiale (come, ad esempio, nel caso
delle aste private dirette da notai). 
    1.1. La qualifica di pubblico  ufficiale  e/o  di  incaricato  di
pubblico servizio 
    Come anticipato, con riferimento al  delitto  di  corruzione,  la
rilevanza della questione e' correlata all'attribuzione agli indagati
N e Z della qualifica  di  pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di
pubblico servizio. 
    Gli insegnamenti della Corte di cassazione hanno chiarito come le
qualifiche  in  esame  prescindano  dalla   connotazione   soggettiva
pubblica dell'ente, essendo incentrate  sulla  natura  dell'attivita'
effettivamente svolta. Sono stati  dunque  enucleati  due  requisiti,
quello   teleologico   della   finalita'   di   interesse    generale
dell'attivita' svolta e quello normativo dell'operativita'  di  norme
imperative che ne regolino lo svolgimento, ponendo stringenti  limiti
all'autonomia privata nell'ottica della salvaguardia  del  prevalente
interesse generale (SS. UU, n.  10086  del  13  luglio  1998  i,  Rv.
211190; Sez. 6, n. 44667 dell'8  ottobre  2019,  ,  Rv.  278191).  In
sostanza, si e' stabilito  che  e'  ben  possibile  riconoscere  tali
qualifiche anche se difettano gli  indici  di  pubblicita'  dell'ente
previsti dal codice degli appalti, in quanto la nozione di  organismo
pubblico assume rilevanza decisiva solo quando si tratti di  valutare
l'osservanza delle disposizioni di legge, che attengono  alla  scelta
dei contraenti da parte della pubblica  amministrazione,  laddove  la
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico  servizio
potrebbe ricorrere ad esempio anche nelle societa' con partecipazione
pubblica di minoranza, purche'  abbia  natura  pubblica  il  servizio
dalle stesse espletato,  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  2,  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Cass. pen., Sez. 6,  Sentenza  n.
22282 del 7 maggio 2024 Ud. (dep. 3 giugno 2024)  Rv.  286663  -  01;
Sez. 6, Sentenza n. 22282 del 7 maggio 2024 Ud. (dep. 3 giugno  2024)
Rv. 286663 - 01. 
    Ne consegue che, una volta chiarito che Fondazione Milano Cortina
2026 ha natura di organismo di diritto pubblico e soggiace alle norme
imperative che  regolano  la  procedura  dell'evidenza  pubblica,  e'
sufficiente quanto sin qui gia' detto per  dedurne  la  qualifica  di
pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio  in  capo  ai
soggetti che agiscono in tale ambito per l'ente. 
    Al predetto criterio di delimitazione esterna, comune ad entrambe
le qualifiche pubblicistiche,  si  aggiunge  un  criterio  discretivo
interno. La pubblica funzione si distingue dal pubblico servizio  per
la  presenza  nella  prima   dei   poteri   tipici   della   potesta'
amministrativa, come indicati dal secondo comma dell'art. 357 c.p. La
qualifica di pubblico ufficiale deve essere, quindi,  riconosciuta  a
quei soggetti che, anche se non pubblici dipendenti ma meri  privati,
formano e manifestano  la  volonta'  della  pubblica  amministrazione
nell'ambito di una potesta' regolata  dal  diritto  pubblico,  oppure
esercitano,  poteri  autoritativi,  deliberativi   o   certificativi,
disgiuntamente  e  non  cumulativamente   considerati.   Per   poteri
autoritativi   devono   intendersi   tutte   quelle   attivita'   che
costituiscano manifestazione di un potere pubblico discrezionale  nei
confronti di un soggetto posto su un piano  non  paritetico  rispetto
all'autorita'  che  rivesta  tale  potere.   La   valenza   residuale
dell'incaricato di pubblico servizio si rinviene invece nell'art. 358
c.p., a tenore del quale rivestono tale qualifica coloro che  mancano
dei poteri tipici della pubblica funzione  e  tuttavia  non  svolgano
semplici mansioni di ordine, ne' prestino opere  meramente  materiali
(Sez. U, n. 7958 del 27 marzo 1992,           Rv. 191171). 
    Una recente pronuncia della  giurisprudenza  di  legittimita'  ha
precisato  che,  poiche'  la  qualifica  di  incaricato  di  pubblico
servizio  e'  connotata  dall'assenza  di   poteri   autoritativi   o
certificativi, puo' rivestire tale qualifica anche  il  soggetto  che
non si ponga in una «posizione di supremazia di tipo pubblicistico  e
adopera, per lo svolgimento dei suoi compiti, «strumenti  di  diritto
privato», purche' - nel rispetto della puntualizzazione  normativa  -
l'attivita' svolta sia «disciplinata da norme di diritto  pubblico  e
da atti autoritativi» (cfr.  Sezioni  Unite  pen.  n.  34036  del  16
ottobre 2025 e Sezioni Unite civ. n. 7645 dell'1° aprile 2020. 
    In considerazione  di  tutto  quanto  precede,  la  qualifica  di
pubblico ufficiale deve essere riconosciuta in capo a N V  il  quale,
in  qualita'  di  amministratore  delegato  della  Fondazione  Milano
Cortina dal       al         ,  ha  avuto  il  potere  di  formare  e
manifestare la volonta'  dell'organismo  pubblico  nell'esercizio  di
attivita' regolata dal diritto pubblico e  segnatamente  dal  decreto
legislativo n. 50/16 allora vigente, tanto e' vero che  e'  stato  il
firmatario - per conto dell'ente - del contratto concluso il con V  e
che si assume essere - nella corruzione  ipotizzata  -  contrario  ai
doveri d'ufficio. 
    Alle medesime  conclusioni  deve  giungersi  per  Z  ,  direttore
tecnico dei servizi digitali, inquadrato come dirigente a tempo pieno
e indeterminato, al  quale  viene  ascritta  la  predisposizione  del
capitolato  tecnico,  l'invito  formale  ai   sei   competitors,   la
supervisione della fase della valutazione delle offerte e  la  finale
aggiudicazione. Si tratta di atti autoritativi, in quanto  la  natura
anfibia della contrattazione pubblica comporta che, mentre le  regole
privatistiche subentrano nella fase esecutiva del contratto, la  fase
che concerne la selezione della controparte  contrattuale  privata  e
che precede la stipula del contratto e' retta da  norme  propriamente
pubblicistiche,  volte  alla  tutela  della   concorrenza   e   della
imparzialita'. In tale fase l'amministrazione pubblica non  si  trova
sullo stesso piano dell'offerente privato, in  quanto  e'  libera  in
ogni momento  di  recedere,  annullando,  revocando,  modificando  il
bando,  il  disciplinare  o  il  capitolato  di   gara.   La   stessa
aggiudicazione non vincola l'ente pubblico, il quale puo' decidere in
qualsiasi momento, esercitando i suoi poteri di  autotutela,  di  non
addivenire alla stipula del contratto. Cio' anche  in  quanto  -  per
effetto dell'inversione procedimentale (oggi espressamente codificata
all'art. 107, comma 3, d.lgs. 36/23) -  i  controlli  sul  contraente
sono postergati al momento successivo all'aggiudicazione,  nel  senso
che - per evitare un inutile dispendio di risorse -  l'ente  pubblico
puo' decidere di valutare prima le offerte,  riservando  la  verifica
dei requisiti e tutti i controlli del caso al solo aggiudicatario. Ne
consegue che le competenze attribuite a Z M sono ascrivibili  ad  una
pubblica funzione in quanto espressione di un potere autoritativo. 
    3.4. L'incidenza del decreto-legge 11 giugno 2024,  n.  76  conv.
con legge 8 agosto 2024, n. 111 
    Con l'entrata in vigore  dell'art.  11  decreto-legge  11  giugno
2024, n. 76 (Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita'
per interventi di protezione civile e per lo  svolgimento  di  grandi
eventi internazionali») si e' introdotta  una  norma  extrapenale  32
«L'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  11  marzo  2020,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  e'
da intendersi nel senso che  le  attivita'  svolte  dalla  Fondazione
«Milano Cortina 2026» non  sono  disciplinate  da  norme  di  diritto
pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di
diritto pubblico». che, incidendo sulla  qualifica  di  organismo  di
diritto pubblico della Fondazione «Milano Cortina 2026» e  conferendo
a tale  ente  il  potere  di  operare  sul  mercato  secondo  criteri
imprenditoriali privati ed in regime di concorrenza ha, da  un  lato,
escluso  per   l'ente   l'obbligo   di   ricorrere   alla   procedura
dell'evidenza pubblica e, dall'altro, in capo a chi opera per l'ente,
la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio,
con  la  conseguente  impossibilita'  di  ravvisare  anche  solo   in
astratto, nelle condotte asseritamente poste in essere,  i  reati  di
corruzione e  di  turbata  liberta'  degli  incanti,  che  postulano,
rispettivamente, la qualifica pubblicistica  in  capo  a  coloro  che
ricevono le utilita' e l'operativita' della  procedura  dell'evidenza
pubblica, quanto meno nella forma della gara  informale,  sussumibile
nella licitazione privata di cui all'art. 353 c.p. 
    La novella ha invero inciso su  una  norma  esterna  al  precetto
penale e  dunque  non  ha  prodotto  neanche  una  parziale  abolitio
criminis,  bensi'  solo  un  fenomeno   di   successione   di   norme
extrapenali,  incidenti  su  elementi  normativi  della   fattispecie
relativi alla qualifica soggettiva pubblicistica  dell'ente  e  degli
agenti, senza minimamente incidere sulla  struttura  dei  delitti  di
corruzione e di turbativa d'asta.  In  sostanza,  si  e'  prodotto  -
limitatamente ad un determinato organismo di diritto  pubblico  -  un
effetto sostitutivo della norma  richiamata  dall'elemento  normativo
«pubbliche amministrazioni», per conto delle quali  l'art.  353  c.p.
richiede  siano  svolte  le  gare,  di  cui  incrimina  la   condotta
impeditiva, turbativa o di allontanamento degli offerenti. E  ancora,
si e' inciso - sempre limitatamente ad un singolo ente - sulla  norma
extrapenale richiamata dagli elementi normativi contenuti negli artt.
357  e  358  c.p.,  che  si  riferiscono  alla   «pubblica   funzione
amministrativa» ed al «pubblico servizio», per qualificare i soggetti
attivi dell'ipotizzato reato di corruzione. Il che, a  differenza  di
quanto si verifica in caso di integrazione di  una  norma  penale  in
bianco, non determina una riduzione dell'area di tipicita' penale. 
    Tale modifica normativa, non univocamente interpretativa, avrebbe
dunque  avuto  dubbia  incidenza  sulle  condotte  poste  in   essere
antecedentemente,  quando  operava  il  regime  della  procedura   di
evidenza pubblica e gli indagati rivestivano la qualifica di pubblici
ufficiali, in quanto non avrebbe mutato  il  disvalore  penale  delle
condotte (cfr. Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 36317 del  28  ottobre
2020 Ud. (dep. 17 dicembre 2020) Rv. 280286 - 01; Sez. 6, Sentenza n.
30227 del 28 settembre 2020 Cc. (dep. 30 ottobre 2020) Rv.  279724  -
01). A tal riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione  hanno
evidenziato come, in tema di successione di leggi penali,  quando  la
modifica della norma extrapenale non abbia una  portata  integratrice
del precetto penale, essa puo' escludere  la  punibilita'  del  fatto
precedentemente commesso, solo nel caso in  cui  sia  stata  prevista
un'efficacia retroattiva (Sez. U, 27 settembre 2007 (dep. 16  gennaio
2008), P.g. in proc. Magera, Rv. 238197) 
    L'effetto retroattivo  di  tale  novella  si  e',  senza  dubbio,
prodotto per effetto delle modifiche apportate dalla  relativa  legge
di conversione 8 agosto 2024, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale 9  agosto
2024, n. 186), in base alle quali l'intervento normativo d'urgenza e'
qualificato ex post  in  termini  di  interpretazione  autentica.  Si
riporta di seguito il testo  attualmente  vigente  dell'art.  11  (in
grassetto le modifiche riportate in sede di conversione): 
        1. L'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n.  31,  si
interpreta nel senso che le attivita' svolte dalla Fondazione «Milano
Cortina 2026» non sono disciplinate da norme di  diritto  pubblico  e
che la Fondazione non riveste la qualifica di  organismo  di  diritto
pubblico. 
        2. La Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul  mercato  in
condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. 
    La  Fondazione  «Milano  Cortina  2026»  opera  sul  mercato   in
condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. 
    Sulla base della normativa extrapenale attualmente  vigente  deve
pertanto escludersi la perdurante rilevanza penale delle condotte  di
corruzione e turbativa d'asta, che si assumono poste  in  essere  dai
sopra indicati  indagati,  in  quanto  la  legge  di  conversione  ha
chiarito esplicitamente ]a natura di interpretazione autentica  della
disposizione gia' contenuta nell'art. 11 del decreto-legge 11  giugno
2024, n. 76, attribuendo dunque valenza retroattiva a tale norma. 
    Per norma interpretativa deve intendersi «quella disposizione che
si riferisca e si saldi con  quella  da  interpretare  ed  intervenga
esclusivamente sul significato normativo senza intaccare ed integrare
il dato testuale» (sentenza Corte cost del 4 aprile 1990, n. 155). 
    La  giurisprudenza  della  Consulta  ha  chiarito  che  le  norme
interpretative sono per natura retroattive e che, fatto salvo  l'art.
25, comma 2 C «manca nella Carta costituzionale qualsiasi limitazione
di  ordine  generale  a  riguardo»,  trattandosi  di   «un   istituto
comunemente ammesso in altri ordinamenti  statali  che  posseggono  i
caratteri di Stato di diritto e di Stato democratico» (sent. 8 luglio
1957, n. 118). Negli anni, si e' consolidato il principio secondo cui
la legge di interpretazione  autentica  sia,  a  tutti  gli  effetti,
assimilabile ad una legge innovativa con efficacia retroattiva (sent.
Corte cost. 10 febbraio 1993, n. 39, sent. 17 novembre 1994, n. 393). 
    Tale norma incide, dunque, sulla prosecuzione  e  sull'esito  del
presente giudizio,  atteso  che  i  fatti  in  esame  non  sono  piu'
sussumibili nei delitti di cui agli artt. 319, 320, 321  c.p.  e  353
c.p.,  postulando  tali  fattispecie  incriminatrici,  l'una  -  come
presupposto necessario  della  condotta  del  soggetto  attivo  della
corruzione  -  la  veste   giuridica   del   pubblico   ufficiale   o
dell'incaricato di pubblico servizio e l'altra, come presupposto  del
reato  di  turbativa,  lo  svolgimento  della  gara  per   conto   di
un'Amministrazione  pubblica  tenuta  al  rispetto  delle   procedure
dell'evidenza pubblica. Ne' puo' incidere, sul giudizio di rilevanza,
la residua configurabilita' del reato di cui all'art. 2635 del codice
civile limitatamente alla condotta originariamente  qualificata  come
corruzione propria. Si richiama a riguardo quanto premesso in diritto
sul concetto di rilevanza, con riferimento alla  sola  incidenza  sul
percorso motivazionale, evidenziando peraltro come i possibili  esiti
previsti  dall'art.  409  c.p.p.  contemplino.  in  caso  di  mancato
accoglimento della  richiesta  di  archiviazione,  sia  l'imputazione
coatta che l'ordine di ulteriori indagini, anche eventualmente previa
iscrizione di una diversa ipotesi di reato (cfr. Cass. pen,  Sez.  V.
44926/21).  Devono  essere  dunque  considerate  tutte   le   diverse
conseguenze   giuridiche   che    deriverebbero    dalla    eventuale
derubricazione, sia nella fase delle indagini (sotto il  profilo  dei
mezzi esperibili di ricerca della prova e dei provvedimenti cautelari
personali e reali adottabili), che nella fase del  giudizio  (per  il
diverso trattamento sanzionatorio  in  termini  di  pene  principali,
accessorie  e  misure  di  sicurezza  patrimoniale   e   la   diversa
individuazione della persona offesa). Lo stesso Tribunale  di  Milano
in  sede  di  riesame,  nell'escludere   la   rilevanza   -   perche'
«l'accoglimento della questione non spiegherebbe nel giudizio  a  quo
effetti concreti e di natura satisfattiva della pretesa  ivi  dedotta
..., ossia la restituzione di quanto in sequestro a Z M (cio' in  cui
secondo la giurisprudenza di legittimita'  si  sostanzia  l'interesse
all'impugnazione)» - ha comunque evidenziato  la  natura  incidentale
del proprio giudizio, che in ogni caso si  sarebbe  concluso  con  il
mantenimento del vincolo reale, ancorche' ancorato ad  un  diverso  e
meno grave reato.  Nel  relativo  passaggio  motivazionale  definisce
appunto il differente momento processuale in cui alla questione  deve
essere, invece, riconosciuta rilevanza, in ragione  della  cognizione
piena riservata al giudizio  principale:  «e'  evidente  che  non  si
esclude la rilevanza del dubbio  di  legittimita'  costituzionale  in
relazione all'art. 11 del decreto legge n. 76/24 in fase di  indagine
(si pensi ai provvedimenti cautelari di diversa natura) e anche  piu'
nel  giudizio  principale  (in  relazione  all'entita'   delle   pene
accessorie); e tuttavia l'interesse rispetto  a  momenti  processuali
diversi non integra il presupposto della rilevanza nella  prospettiva
propria del presente giudizio  impugnatorio  che  ha  ad  oggetto  il
provvedimento impositivo di una misura cautelare reale in funzione di
ricerca della prova» (ordinanza Tribunale Milano-Sezione  XII  penale
del 10 luglio 2024). 
4. Ammissibilita' e non manifesta infondatezza della questione. 
    4.1.  La  valutazione  in  termini  di  ammissibilita'  non  puo'
prescindere dal principio della riserva di legge,  sancito  dall'art.
25, comma 2, Cost, per effetto del quale sono precluse pronunce della
Corte  costituzionale  che  determinino   effetti   sfavorevoli   per
l'imputato, essendo affidate  in  via  esclusiva  al  legislatore  le
scelte di politica criminale e quindi la decisione circa  i  fatti  a
cui assegnare rilevanza penale (sentenza della  Corte  costituzionale
n. 5 del 2014; sentenza n. 394 del 2006). E', dunque,  impedito  alla
Corte di creare nuove fattispecie o di estendere l'ambito applicativo
di quelle esistenti a casi non previsti o non  piu'  previsti,  o  di
aggravare la disciplina sanzionatoria (sentenza n. 8 del 2022; n.  84
del 2024; ordinanza n. 29 del 2022; sentenza n. 17 del  2021;  n.  37
del 2019; n. 46 del 2014; n. 324 del 2008; n. 394 del 2006;  161  del
2004). 
    Sono,  pertanto,  inammissibili,  in  linea  di   principio,   le
questioni di legittimita' costituzionale riguardanti norme abrogative
di  una  fattispecie   criminosa,   giacche'   la   declaratoria   di
illegittimita' costituzionale determinerebbe  la  reviviscenza  della
norma incriminatrice abrogata, riservata al solo legislatore  (cosi',
ex plurimis, sentenze n. 330 del 1996 e n. 71 del 1983; ordinanze  n.
413 del 2008, n. 175 del 2001 e n. 355 del 1997, sentenze n. 161  del
2004 e n. 49 del 2002: ordinanze n. 65 del 2008 e n. 164 del 2007). 
    La stessa giurisprudenza costituzionale consolidatasi in  materia
ha, tuttavia, riconosciuto l'esistenza di eccezioni a tale principio.
Anche in tali casi non potra' mai, comunque, derogarsi al «divieto di
applicazione  retroattiva  della  norma   piu'   sfavorevole»,   pure
enunciato dal richiamato secondo comma dell'art. 25  C.  Ne  consegue
che. pure ricorrendo tali situazioni eccezionali, mai potrebbe essere
applicata retroattivamente la sentenza di  accoglimento  della  Corte
costituzionale a colui che abbia commesso il  fatto,  mentre  era  in
vigore la piu' favorevole normativa dichiarata  incostituzionale,  di
cui pertanto continuera' a beneficiare. 
    In proposito e' bene chiarire che i fatti di cui e'  procedimento
sono stati tutti commessi durante la  vigenza  della  normativa  piu'
severa, sulla quale ha inciso la  disposizione  normativa  della  cui
legittimita' costituzionale si  discute,  di  talche'  «l'autore  del
fatto e' stato posto in condizione di  autodeterminarsi  «sulla  base
del pregresso  (e  per  lui  meno  favorevole)  panorama  normativo»,
sicche' l'art. 25, secondo comma,  Cost.  non  osterebbe  a  una  sua
condanna» (sentenza n. 394 del 2006 e 95/25). Di recente la Corte  ha
avuto modo anche di ribadire la non operativita' del principio  della
generale retroattivita' della  lex  mitior,  desumibile  dall'art.  7
CEDU, per il tramite dell'art. 117,  primo  comma.  Cost.,  che  puo'
trovare applicazione, solo ove «la norma  sopravvenuta  sia,  di  per
se', costituzionalmente legittima» (sentenze n. 394 del 2006, n.  143
del 2018 e n. 95 del 2025). 
    Cio' premesso, si procede a  questo  punto  alla  disamina  delle
eccezioni ritenute ammissibili dalla giurisprudenza costituzionale  e
che  si  reputa  di  ravvisare  nel  caso  di  specie,   procedendosi
contestualmente  anche   alla   valutazione   della   non   manifesta
infondatezza. 
    4.2. Ammissibilita' e non manifesta infondatezza della  questione
in relazione all'art. 3 Cost. 
    Un controllo di legittimita' - ancorche' produttivo di effetti in
malam partem - deve ritenersi ammissibile quando, in  violazione  del
principio di eguaglianza, il legislatore introduca  norme  di  favore
che sottraggano «irragionevolmente»  all'operativita'  di  una  norma
incriminatrice alcune fattispecie  riconducibili  ad  un  piu'  ampio
genus, ovvero prevedano per le stesse  un  trattamento  sanzionatorio
piu'  favorevole.  Cio'  in  quanto,  diversamente   ragionando,   si
creerebbero delle «zone franche immuni dal controllo di  legittimita'
costituzionale». Il parametro  per  la  identificazione  della  norma
penale di favore e' quello  della  «sottrazione».  Occorre,  infatti,
escludere dalla possibilita' di scrutinio le previsioni normative che
«delimitano»  l'area  di  operativita'  della  norma  incriminatrice,
giacche' si traducono in una valutazione legislativa  in  termini  di
meritevolenza ovvero di bisogno di pena» e dunque sono espressione di
«una precisa scelta politico - criminale»  che  non  potrebbe  essere
invasa da un intervento della Consulta (sentenza n.  161  del  2004).
Diversa e', invece, l'ipotesi - che rincorre nel caso di specie -  di
norme che sottraggano «una certa classe di  soggetti  o  di  condotte
all'ambito di applicazione di altra norma maggiormente  comprensiva».
Ove detta sottrazione si risolva in un trattamento  privilegiato,  si
e' in presenza di «norme penali di  favore»  (sentenze  n.  394/2006,
325/08, 57/2009. 28/2010, 273/2010, 28/2010, 46/2014, 5/2014, 236 del
2018, n. 143 del 2018, n. 37/19, n. 95/2025). 
    La    Corte    costituzionale,    nell'escludere    di    recente
l'ammissibilita' della questione di  costituzionalita'  in  relazione
alla norma abrogativa del reato di abuso d'ufficio, ha chiarito  come
- a differenza di quel caso ancorato ad  un  inammissibile  raffronto
tra la norma censurata ed altre norme incriminatrici  vigenti  -  sia
invece possibile un sindacato in malam partem ex  art.  3  Cost,  che
faccia «riespandere» una norma tuttora vigente, la  quale  ha  subito
una mera contrazione per effetto di una «norma penale di favore», che
abbia sottratto, senza alcuna ragione giustificatrice, una  categoria
di soggetti all'attuazione di una norma penale generale. 
    Cio'  in  quanto,  in  tale  ultimo  caso,  la  declaratoria   di
illegittimita' «non vulnera la riserva al legislatore sulle scelte di
criminalizzazione,  rappresentando  una  conseguenza  dell'automatica
riespansione della norma generale  o  comune,  dettala  dallo  stesso
legislatore,  al  caso  gia'  oggetto  di  ingiustificata  disciplina
derogatoria» (sent. n. 95 del 2025). In sostanza, se il principio  di
legalita' impedisce alla Consulta di configurare nuove norme  penali,
non  le  impedisce  «decisioni  ablative  di  norme  che  sottraggano
determinati gruppi di soggetti o di condotte alla  sfera  applicativa
di una norma comune o comunque  piu'  generale,  accordando  loro  un
trattamento piu' benevolo» (sentenza n. 148 del 1983). 
    La Corte costituzionale ha  avuto,  in  passato,  anche  modo  di
precisare che la nozione di norma penale di favore, e' «la risultante
di  giudizio  di  relazione  fra  due  o   piu'   norme   compresenti
nell'ordinamento in un dato momento». Il che si puo'  realizzare  per
il tramite di qualsiasi «istituto» o «mezzo tecnico», come, a  titolo
esemplificativo, «la previsione di una scriminante di  una  causa  di
non punibilita', di una causa di estinzione del reato o  della  pena,
di una circostanza attenuante o  di  una  figura  autonoma  di  reato
punita in modo piu' mite» e dunque  anche  attraverso  una  norma  di
interpretazione autentica che incida su  una  norma  extrapenale.  In
tali casi la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione
resta salva: l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione
di nuove norme o dalla manipolazione  di  norme  esistenti  da  parte
della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata
lesiva dei parametri costituzionali; esso  rappresenta,  invece,  una
conseguenza  dell'automatica  riespansione  della  norma  generale  o
comune, dettata dallo stesso legislatore. al caso gia' oggetto di una
incostituzionale    disciplina    derogatoria»    (sentenza     Corte
costituzionale n. 394/06). 
    L'eccezione non e' manifestamente infondata. E'  bene  premettere
che l'intervento legislativo che si intende rimettere alla Corte  non
ha innovato la nozione normativa di organismo  di  diritto  pubblico,
neanche sotto il profilo  di  un'interpretazione  diversa  da  quella
recepita dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale. 
    Attraverso  una  norma  «provvedimentale»,  dettata  ad  hoc  per
Fondazione Milano Cortina 2026, il legislatore interviene  sottraendo
detto ente all'operativita' delle norme imperative pubblicistiche che
regolano  la  contrattazione  delle  amministrazioni  pubbliche,  nel
mentre e' in corso un procedimento penale e segnatamente subito  dopo
la discovery operata dal Pubblico Ministero con  l'esecuzione  di  un
decreto di perquisizione ed il deposito degli atti nell'ambito  della
procedura li riesame. La Consulta ha ribadito la necessita', in  tali
casi,  di  «uno  scrutinio  di  costituzionalita'   stretto,   ovvero
particolarmente   severo»,   atteso   che   le    leggi-provvedimento
«contengono  previsioni  di  contenuto  particolare  e  concreto  che
incidono su un numero limitato di destinatari, attraendo  alla  sfera
legislativa quanto normalmente affidato all'autorita' amministrativa.
...poiche' in norme siffatte e' insito il pericolo  di  un  arbitrio,
connesso  alla  potenziale  deviazione,  in  danno   di   determinati
soggetti, dal comune trattamento riservato  dalla  legge  a  tutti  i
consociati» (sent. Corte cost. 168 del 2020). 
    La norma - pur autodefinendosi implicitamente interpretativa - ha
invero una porta innovativa rispetto a quanto  statuito  nella  norma
interpretata. Nella parte che precede si  e'  sottolineato,  infatti,
come la norma genetica dell'ente abbia stabilito,  simmetricamente  a
quanto  previsto  m  generale  per  ogni   Pubblica   amministrazione
dall'art. 1, comma 1-bis, legge n. 241/1990, che la Fondazione  possa
operare «in regime di diritto privato». Ecco, quindi, che la norma di
cui all'art. 11 del decreto-legge 11 giugno 2024, n.  76,  conv.  con
mod. in L. 8 agosto 2024, n. 111 introduce un quid novi rappresentato
dall'impossibilita'   per    l'Ente    di    svolgere    un'attivita'
«procedimentalizzata»,  giacche'  il   suo   operato   non   e'   mai
disciplinato da «norme di diritto pubblico» ed esso «non  riveste  la
qualifica di organismo di diritto pubblico». 
    Si e' visto come negli anni le pronunce  della  Consulta  abbiano
riconosciuto scarsa rilevanza alla  verifica  dell'effettiva  portata
interpretativa   della   norma,   riconoscendo   indistintamente   la
legittimita'   dell'efficacia    retroattiva    sia    della    norma
interpretativa  in  senso  proprio   che   della   norma   innovativa
retroattiva e dunque solo apparentemente interpretativa, come  quella
in esame. Il giudice delle leggi ha, in  sostanza,  chiarito  che  in
quest'ultimo caso non sarebbe individuabile un  vizio  di  legge,  ma
l'attenzione   deve    essere    comunque    rivolta    all'effettiva
corrispondenza  del  carattere  retroattivo  della   norma   ad   una
giustificazione ragionevole e non in contrasto con  altri  valori  ed
interessi costituzionalmente protetti (sent. 14 gennaio 1994,  n.  6;
sent. 12 marzo 2008, n. 74). L'irragionevolezza della  retroattivita'
della norma, destinata  a  travolgere  giudizi  ancora  in  corso  di
definizione, segnala la ricorrenza di  una  norma  penale  di  favore
volta ad introdurre ingiustificati motivi di parita' o disparita'  di
trattamento, anche in spregio della tutela del legittimo affidamento,
della coerenza e certezza del diritto e del rispetto  delle  funzioni
costituzionalmente riservate  al  potere  giudiziario  (Corte  Cost.,
sent. 14 luglio 2015, n. 150; sent. 16 dicembre 2015, n.  260;  sent.
11 giugno 2010, n. 209). In tale ultima pronuncia  il  giudice  delle
leggi  ha  dichiarato  l'incostituzionalita'  di'  una   disposizione
interpretativa  in  materia  urbanistica,  che  aveva  modificato   i
presupposti per la concessione edilizia in  sanatoria  in  modo  piu'
favorevole a chi avesse commesso un abuso  edilizio,  precedentemente
non sanabile. Nella parte motiva si osserva: «e' irragionevole che il
legislatore provinciale sia intervenuto per rendere  retroattivamente
legittimo cio'  che  era  illegittimo,  senza  che  fosse  necessario
risolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza che il  testo  delle
norme «interpretate» offrisse  alcun  appiglio  semantico  nel  senso
delle rilevanti modifiche introdotte. Con cio' facendo, non  solo  si
e'  leso  l'affidamento  dei  consociali   nella   stabilita'   della
disciplina  giuridica  delle   fattispecie,   che   viene   sconvolta
dall'ingresso  inopinato  e  immotivato  di  norme  retroattive   che
alterano  rapporti  pregressi,  ma  si  rende  inutile  e  privo   di
effettivita' il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere
la tutela delle proprie  situazioni  giuridiche  soggettive.  A  tale
lesione  di  diritti  fondamentali  dei  cittadini  si  aggiunge   la
violazione dell'art. 102 Cost. perche' le  norme  censurate  incidono
negativamente  sulle   attribuzioni   costituzionali   dell'autorita'
giudiziaria,   travolgendo   gli   effetti   di   pronunce   divenute
irrevocabili  e  definendo  sostanzialmente,  con  atto  legislativo,
l'esito di giudizi in corso»). 
    Ritornando al caso di specie, la sottrazione di alcune  categorie
di soggetti all'ambito di applicazione degli artt. 353  e  318  e  ss
c.p. deriva da una norma che - a dispetto della sostanziale natura di
organismo di  diritto  pubblico  dell'ente  e  senza  modificarne  la
struttura, le funzioni assegnategli nel perseguimento di un interesse
pubblico generale e la provenienza pubblica del suo  finanziamento  -
ha arbitrariamente sottratto detto ente all'applicazione di norme  di
diritto pubblico e, in particolare al regime dell'evidenza  pubblica,
stabilendo che esso possa operare  soggiacendo  alle  sole  norme  di
diritto  privato.  L'irragionevolezza  dell'intervento  normativo  e'
tanto piu' palese se si considerano gli interessi giuridici  protetti
dalla  normativa  che  si   e'   resa   inoperativa.   La   procedura
dell'evidenza  pubblica  tutela,  sul  piano   esterno,   la   libera
concorrenza e la pari opportunita' tra gli aspiranti a  contr  e  con
l'amministrazione  pubblica,  prevenendo  favoritismi  e.  sul  piano
interno, il rispetto del principio del buon andamento, attraverso  la
scelta del migliore contraente per l'organismo di  diritto  pubblico,
secondo i parametri dell'efficacia e dell'economicita', nel senso che
il perseguimento della finalita' pubblica deve  avvenire  in  maniera
efficiente e senza sprechi», attraverso  l'adozione  dei  mezzi  piu'
adatti e meno costosi. 
    Fondazione Milano Cortina 2026  -  alla  medesima  stregua  degli
altri organismi di diritto pubblico - non e' esposta alle conseguenze
delle scelte aziendali. perche' c'e' un collegamento con la  pubblica
amministrazione  centrale  e  territoriale,  che   ha   immobilizzato
componenti finanziarie pubbliche ad un determinato scopo, assicurando
il ripianamento delle perdite. 
    Mentre un'impresa privata agisce con efficienza se  raggiunge  un
certo profitto, per lo Stato o altro ente  pubblico  il  profitto  e'
rappresentato dall'utile sociale. 
    L'obbligo della  gara  e  dell'attivita'  procedimentalizzata  e'
funzionale. dunque, proprio ad  evitare  che  l'ente  -  se  lasciato
libero di scegliere - possa alterare il mercato,  giacche'  sottratto
al rischio di impresa e dunque posto nelle condizioni di  seguire  un
intento diverso dalla logica di merito concorrenziale. 
    La norma che si censura ha, invero, una portata ben  piu'  ampia,
che va oltre il  depotenziamento  della  tutela  penale,  creando  il
substrato per  l'inoperativita'  di  qualsiasi  normativa  che  possa
intervenire efficacemente a tutela di detti principi (e tale non puo'
ritenersi neanche la norma che incrimina la corruzione  tra  privati,
che mira a proteggere tutt'altro bene giuridico, ne' tantomeno l'art.
18, cod. civ., a mente del quale gli amministratori sono responsabili
verso la fondazione secondo  le  regole  del  mandato),  creando  una
irragionevole zona franca per i dipendenti di quell'ente i quali -  a
dispetto degli interessi pubblici che sono deputati a gestire  e  del
paracadute economico creato dalle garanzie pubbliche di cui l'ente si
avvale  -  godono  di  una  sostanziale  «immunita'»,  con   evidente
disparita' di trattamento rispetto ai  dipendenti  di  una  qualsiasi
altra amministrazione pubblica centrale e sub-centrale. In  proposito
e' il caso di ricordare che proprio per la  tutela  della  legalita',
imparzialita'   e   trasparenza   dell'azione   amministrativa,    la
responsabilita' dei funzionari pubblici -  di  cui  l'Amministrazione
non puo' far a meno per operare - e' sancita a livello costituzionale
(art. 28 Cost). 
    La questione impone una  considerazione  ulteriore,  ancorata  al
carattere eccezionale della fondazione quale  modulo  privatistico  a
disposizione  dell'amministrazione  pubblica   per   l'esercizio   di
attivita' anche  economiche;  eccezionale  perche',  tendenzialmente,
dovrebbe ricorrersi al modello societario, ove consentito dal TUSP. 
    Orbene,  per  le  societa'  partecipate   dalle   Amministrazioni
pubbliche (ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/2009)  operano
il divieto di soccorso finanziario, ai sensi dell'art. 14,  comma  5,
Testo Unico sulle Societa' a Partecipazione Pubblica,  ed  i  vincoli
finanziari dettati dall'art. 1, comma da 550 a  562  della  legge  n.
147/2013,  riferiti  piu'  propriamente   ad   aziende   speciali   e
istituzioni  partecipate  da  pubbliche  amministrazioni.  Tra   tali
vincoli, certamente significativo l'obbligo di messa in  liquidazione
in caso  di  risultato  negativo  per  quattro  dei  cinque  esercizi
precedenti (co. 555). Le  fondazioni  pubbliche  sono,  quindi,  gia'
sottratte per loro natura sia al divieto di soccorso pubblico che  ai
menzionati vincoli finanziari. 
    Ebbene, Fondazione Milano Cortina - a differenza di  quegli  enti
diversi dalle fondazioni pubbliche, per i quali operano vincoli  piu'
stringenti  in  materia  di  soccorso  pubblico  e  di   prosecuzione
dell'attivita' in caso di  perdite  -  gia'  beneficiava,  in  quanto
fondazione,  di  maggiori  agevolazioni  e  garanzie  pubbliche.  Per
effetto dell'intervento normativo che si sta  rimettendo  al  giudice
delle leggi ha anche la  possibilita'  -  a  differenze  delle  altre
fondazioni pubbliche -  di  proseguire  il  suo  operato  senza  quei
contrappesi che continuano ad  operare  per  qualsiasi  organismo  di
diritto  pubblico  e  che  si'  appalesano  viceversa  necessari  per
tutelare la stessa P.A  garante  da  scelte  anti-economiche  e/o  da
intese latamente collusive volte ad alterare il mercato e  la  libera
concorrenza. 
    4.3. Ammissibilita' e non manifesta infondatezza della  questione
in relazione all'art. 77 Cost. 
    Altra eccezione all'enunciato principio di divieto di pronunce in
malam partem e' ammessa quando  la  censura  riguardi  «lo  scorretto
esercizio del potere legislativo», come nel caso in  cui  il  Governo
abbia abrogato mediante decreto - legge una disposizione  penale,  in
assenza dei presupposti di necessita' ed urgenza o il Parlamento  non
abbia rispettato i principi stabiliti dalla Costituzione  in  materia
di conversione dei decreti-legge (sentenza n. 32 del 2014).  In  tali
casi,  la  dichiarazione  di  illegittimita'   costituzionale   della
disposizione  abrogativa  detennina   il   ripristino   della   norma
incriminatrice,  che  deve  ritenersi  «mai   validamente   abrogata»
(sentenza n. 5 del 2014). 
    Se, infatti, l'esclusione delle pronunce  della  Corte  in  malam
partem e' preordinata a salvaguardare  il  monopolio  del  Parlamento
sulle scelte di criminalizzazione, sarebbe del tutto  incoerente  far
discendere  tale  esclusione  da  interventi  normativi  operati   da
soggetti  non  legittimati,  tra  i  quali  lo  stesso  Governo  (non
rappresentativo della  collettivita'  nazionale),  qualora  si  serva
della    decretazione    d'urgenza,     travalicando     i     limiti
costituzionalmente previsti. In  tali  casi  la  pronuncia  in  malam
partem della Corte, non solo non collide con la previsione  dell'art.
25, secondo comma, Cost., ma ne assicura il rispetto (sentenza  Corte
costituzionale n. 5 del 2014 e n. 46 del 2014). 
    La norma di cui all'art. 11 del d.l. 76 del 2024 e'  inserita  in
un  contesto  normativo   afferente   a   misure   finalizzate   alle
ricostruzioni post-calamita', riferite agli  eventi  alluvionali  che
hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, a  partire
dal 1° maggio 2023, e l'evento sismico in Abruzzo nel 2009.  In  tale
ottica si motiva, sul presupposto della straordinaria  necessita'  ed
urgenza, l'introduzione di misure urgenti in  materia  di  protezione
civile, finalizzate a garantire il rafforzamento ed il  completamento
delle attivita' correlate alla situazione  emergenziale  alluvionale,
misure  funzionali  all'erogazione  di  contributi,  a   chiarire   e
garantire le modalita' di funzionamento degli enti interessati, tra i
quali gli Uffici speciali per la ricostruzione successiva al sisma  e
l'Agenzia «Italia Meteo» ed a rafforzare le capacita'  amministrative
di alcuni di questi. Sono poi inserite  nel  medesimo  decreto  anche
norme speciali che si riferiscono ad altre calamita'  della  medesima
natura, che hanno interessato altri territori negli anni  precedenti,
come l'evento  sismico  in  Sicilia  nel  1990,  gli  eventi  sismici
dell'area dei Campi Flegrei e gli eventi metereologici che  dal  2022
hanno colpito alcune province  delle  Marche.  Se  non  si  considera
l'art. 12, concernente l'entrata in vigore  del  decreto-legge,  nove
dei  restanti  undici  articoli  contemplano  norme  funzionali  alla
ricostruzione cd alla ripresa a seguito di calamita' naturali, per le
quali era stato gia' dichiarato lo stato emergenziale.  Gli  art.  10
ed 11 interrompono, quindi, il carattere sintonico delle disposizioni
che li precedono, in quanto  introducono  rispettivamente  misure  di
sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di  Stato  e
di Governo, che si sarebbe tenuto a Brindisi nel giugno  2024,  e  la
riqualificazione della Fondazione «Milano Cortina 2026». 
    Il fatto che  nel  titolo  del  decreto-legge  vi  sia  anche  un
richiamo agli eventi internazionali, non fa di questi ultimi  il  suo
oggetto principale, giacche' le relative disposizioni sono  confinate
distonicamente in soli due articoli dei dodici di cui si compone. 
    Ne'  il  riferimento  alla   «complessita'»   dell'attivita'   di
organizzazione dei Giochi Olimpici e  paralimpici  appare  idoneo  ad
integrare il presupposto della «straordinaria necessita' ed urgenza»,
che pure si assume nel preambolo del decreto in esame. 
    Sulla base dei parametri interpretativi elaborati nel tempo dalla
giurisprudenza costituzionale per enucleare i  limiti  costituzionali
della decretazione d'urgenza, esercita un ruolo cruciale il requisito
dell'omogeneita', idoneo a  rivelare  la  sussistenza  o  meno  delle
condizioni di validita' del provvedimento governativo. 
    La Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che la certezza
del diritto - principio di rilievo costituzionale - esige chiarezza e
di univocita' del tessuto normativo, che  si  impone  ancor  di  piu'
nell'ambito della decretazione d'urgenza, considerata la brevita' del
termine entro il quale il Parlamento deve decidere  se  e  con  quali
emendamenti approvare la legge di conversione del  decreto-legge.  Un
contenuto disorganico ed eterogeneo del testo da convertire  preclude
un esame nel merito e  una  discussione  parlamentare  effettivi.  ln
sostanza, l'esiguita' del termine previsto per l'approvazione  esige,
affinche' sia rispettata la funzione legislativa del Parlamento,  che
l'oggetto da  normare  sia  circoscritto  ed  omogeneo.  Diversamente
ragionando «il decreto-legge si tramuta in un  improprio  disegno  di
legge ad urgenza garantita», in  cui  si  trasfondono  le  cosiddette
«norme  intruse»,  ossia  le   piu'   disparate   disposizioni,   non
riconducibili  ad  una  finalita'  unitaria,   caratterizzanti   «una
legislazione  frammentata,   spesso   incoerente,   di   problematica
interpretazione, che aggrava il fenomeno dell'incertezza del diritto»
e  «sacrifica  in  modo  costituzionalmente  intollerabile  il  ruolo
attribuito al Parlamento nel procedimento legislativo»  (sent.  Corte
cost. del 2024 n. 146, del 2023, n. 151). 
    Pur non richiedendosi che il decreto-legge abbia ad  oggetto  una
circoscritta e determinata materia, le sue disposizioni devono  avere
«un'intrinseca coerenza» o sotto  il  profilo  «oggettivo/materiale»,
nel senso che devono essere accomunate dalla  natura  unitaria  delle
fattispecie  disciplinate,  o  «dal  punto  di  vista  funzionale   e
finalistico», nel senso che devono tendere ad una «finalita' comune»,
ossia essere animate  dall'intento  di  fronteggiare  una  situazione
straordinaria che, seppur complessa e variegata tanto  da  richiedere
anche interventi in materie diverse, sia riconducibile ad un medesimo
genus. Ne consegue che, quando la norma  censurata  si  presenta,  in
evidenza, estranea alla materia disciplinata dalle altre disposizioni
contenute nel decreto-legge,  deve  in  cio'  ravvisarsi  «un  indice
sintomatico   della   manifesta   carenza   del    requisito    della
straordinarieta' del caso di necessita' e di  urgenza»  (sent.  Corte
cost. del 2024 n. 146; del 2023, n. 113). 
    Naturalmente, il difetto genetico dei requisiti di  straordinaria
necessita' ed urgenza previsti dall'art. 77  Cost.  si  estende  alla
legge di conversione, che non e' in grado di  sanare  il  difetto  di
legittimita' originario (sent. Corte cost. del 2022, n. 8). 
    4.4. Ammissibilita' e non manifesta infondatezza della  questione
in relazione agli artt. 117 e 11 Cost. 
    Un  ulteriore  controllo  di  legittimita'   costituzionale   con
potenziali effetti peggiorativi rispetto alla  disciplina  dichiarata
illegittima   e'   unanimemente    ammesso    dalla    giurisprudenza
costituzionale, ove la questione riguardi la contrarieta' ad obblighi
sovranazionali e dunque la violazione degli  artt. 11  o  117,  primo
comma, Cost., limitatamente a quelle tipologie di  condotte  che  non
possono  essere   lasciate   impunite,   laddove   specifiche   norme
comunitarie o di trattati internazionali prevedano in capo agli Stati
membri un obbligo di incriminazione (sentenze  n.  28  del  2010,  n.
37/19 e n. 95/25). Il rispetto del principio di legalita' in  materia
penale  e',  in  questo  caso,  assicurato  dal  coinvolgimento   del
Parlamento   nel   procedimento   di   ratifica   delle   convenzioni
internazionali. 

    Un'ulteriore precisazione si impone con  riferimento  alla  norma
costituzionale  che  si  assume  violata  in  casi  del  genere.   La
violazione di obblighi di  diritto  internazionale  pattizio  rileva,
invero, solo con riferimento all'art. 117,  comma  1,  C,  mentre  la
violazione  di  obblighi  derivanti  dal  diritto   unionale   assume
rilevanza sia ai sensi dell'art. 11 C. che dello stesso  art.  117 C.
giacche' il dato testuale di tale ultima norma  equipara  i  «vincoli
derivanti    dall'ordinamento     comunitario»     agli     «obblighi
internazionali». Una legge  nazionale  che  violi  tali  obblighi  e'
costituzionalmente    illegittima.    L'intervento    della     Corte
costituzionale puo' essere evitato solo nel caso in cui si  verta  in
materia di diritto dell'Unione europea dotato di effetto diretto,  in
relazione al quale e' previsto il potere disapplicativo del giudice a
quo. 
    Cio'  posto,  ritiene  questo  giudicante  che  la  questione  di
legittimita' costituzionale  non  sia  manifestamente  infondata,  in
relazione agli artt. 11 e 117 C, per essere, la norma che si  rimette
allo scrutinio  della  Corte  costituzionale,  in  contrasto  con  la
direttiva comunitaria 2014/24 UE. 
    Giova premettere che le leggi che, dal  2016  ad  oggi,  si  sono
avvicendate  nella  regolamentazione  dei  contratti  della  Pubblica
amministrazione  sono  la  risultanza  di  normative   nazionali   di
recepimento di direttive comunitarie non immediatamente esecutive. 
    Infatti, a seguito dell'intervento del  legislatore  europeo,  e'
stata approvata la legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, con la  quale
e' stato conferita al Governo la delega a recepire  le  Direttive  n.
2014/23/UE, n. 2014/24 e n. 2014/25, rispettivamente  in  materia  di
aggiudicazione  di  contratti  di  concessione,  appalti  pubblici  e
procedure d'appalto in settori speciali. Il  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, che ha dato attuazione a detta legge  delega,  e'
stato per lungo tempo il codice degli appalti. Nel giugno del 2021 e'
stato approvato dalla  Commissione  Europea  il  Piano  Nazionale  di
Ripresa e Resilienza (PNRR) che contempla il  programma  del  governo
italiano per la gestione dei fondi pervenuti per risanare le  perdite
causate dalla pandemia e rilanciare l'economia.  La  riforma  per  la
«semplificazione in materia  di  contratti  pubblici»  e'  uno  degli
obiettivi contemplati in detto piano, che  ha  avuto  inizio  con  la
legge delega n. 78/22, con la quale il Governo e' stato  delegato  ad
adottare uno o piu'  decreti  legislativi  in  materia  di  contratti
pubblici, «anche al fine  di  adeguarla  al  diritto  europeo  ed  ai
principi espressi dalla giurisprudenza della Corte  costituzionale  e
delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali». Il  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rappresenta  il  principale  decreto
attuativo che riordina, in conformita' della  normativa  europea,  la
disciplina dei contratti pubblici. Alcune previsioni, come ad esempio
i contratti sottosoglia di  rilevanza  transfrontaliera,  addirittura
superano il livello minimo di regolazione  previsto  dalla  normativa
unitaria (cosiddetto  gold  plating).  Cio'  non  riguarda  pero'  la
nozione di «organismo  di  diritto  pubblico»,  che  rappresenta  una
costante imposta dal legislatore comunitario a partire dal  2004  per
definire  gli  enti  che  devono  essere   sottoposti   a   normativa
pubblicistica nella procedura di contrattazione. 
    In sostanza, la  nozione  di  organismo  pubblico  -  contemplata
nell'art. 3, comma 1, lett. d), decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50 e poi confluita negli artt. 13, comma 6 e 1, comma 1, lett. e),
all. I.1 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - non e' altro  che
il recepimento pedissequo della medesima definizione  con  la  quale,
dapprima gli art. 2 della direttiva 2004/17/CE e  1,  comma  9  della
direttiva 2004/18/CE e, successivamente, l'art. 2, comma 1 n. 4 della
direttiva 2014/24 UE, attualmente vigente, hanno  stabilito  l'ambito
di operativita' della procedura dell'evidenza pubblica. 
    Orbene, l'intervento normativo della cui legittimita' si  discute
esclude  l'attribuzione  della  qualifica  di  organismo  di  diritto
pubblico all'ente  Fondazione  Milano  Cortina  2026,  nonostante  la
sussistenza dei requisiti previsti dalla direttiva unionale 2014/24 e
dunque in violazione della stessa, con incidenza in  un  procedimento
che ha  ad  oggetto  fattispecie  penali  fondate  su  detta  nozione
extrapenale, una delle quali (la corruzione)  anche  oggetto  di  uno
specifico  obbligo  sovranazionale  di  penalizzazione  (sentenza  n.
37/19). 
    Nessun contrasto con il principio di legalita' in materia  penale
si verifica quando una norma sovranazionale  imponga  un  obbligo  di
criminalizzazione,  cioe'  vincoli   il   legislatore   nazionale   a
introdurre o mantenere nel proprio ordinamento una legge  penale  che
incrimini una data  tipologia  di  condotta.  Occorre,  tuttavia,  la
specifica previsione di un obbligo di criminalizzazione, non  essendo
sufficiente un mero obbligo di «considerare»  l'introduzione  di  una
fattispecie di reato (sentenza n. 95/25). 
    Per il  delitto  di  corruzione  tale  obbligo  e'  espressamente
previsto dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la  corruzione,
adottata dall'assemblea generale con la risoluzione n.  58/4  del  31
ottobre 2003 (nota come convenzione di Merida), ratificata con  legge
nazionale del 3 agosto 2009, n. 116. 
    L'art. 15 della Convenzione  di  Merida  impone  espressamente  a
ciascuno Stato Parte di adottare «le misure legislative  e  le  altre
misure necessarie per conferire  il  carattere  di  illecito  penale»
all'accordo corruttivo avente  ad  oggetto  l'intenzionale  promessa,
offerta,  concessione  ad  un  pubblico  ufficiale,  direttamente  od
indirettamente, di  un  indebito  vantaggio,  per  se  stesso  o  per
un'altra persona  o  entita',  affinche'  compia  o  si  astenga  dal
compiere  un  atto  nell'esercizio  delle  sue  funzioni   ufficiali;
vantaggio sollecitato o accettato dal pubblico ufficiale. 
    Risulta dunque previsto uno specifico obbligo di  incriminazione,
cui il legislatore italiano ha  adempiuto  con  la  previsione  degli
artt. 318 e ss c.p. 
    Da detta norma pattizia e'  implicitamente  desumibile  anche  il
divieto  di  regressione  (obbligo  di  «stand  still»,   traducibile
letteralmente come «stare fermo»), peraltro confermato  dagli  stessi
obiettivi ispiratori della convenzione, enunciati nel suo  preambolo,
in cui la corruzione e' menzionata come fonte di  preoccupazione,  in
quanto considerata minaccia «per la stabilita' e la  sicurezza  delle
societa', minando le istituzioni ed i valori  democratici,  i  valori
etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo  sostenibile  e  lo
stato di diritto». 
    Il divieto assoluto di regressione non puo' essere riferito  alla
sola abrogazione secca della norma incriminatrice, ma a tutti  quegli
interventi normativi che, in qualche modo, restringano l'operativita'
della fattispecie incriminatrice e vi sottraggano fatti che sarebbero
altrimenti sussumibili nella previsione sovranazionale. Se cosi'  non
fosse, si incentiverebbero interventi  nominativi  che,  eludendo  il
divieto    di    abrogazione,    attraverso    abrogazioni    tacite,
leggi-provvedimento o delimitative, svuoterebbero di fatto la portata
incriminatrice della norma nazionale, creando - senza limiti  -  zone
di irrilevanza penale, che il nostro Stato si e' invece  impegnato  a
sanzionare  penalmente.  Lo  stesso  accordo  enuncia,  nella   parte
introduttiva,  che  l'approccio  -   per   prevenire   e   combattere
efficacemente   la   corruzione   -   deve    essere    «globale    e
multidisciplinare», attribuendo con cio' rilevanza anche  alle  norme
extrapenali che incidono sulla procedura amministrativa. 
    Il carattere assoluto e generale del divieto  di  regressione  e'
confermato dalla previsione contenuta nell'art. 30 della  convenzione
delle Nazioni Unite che contempla esclusivamente la possibilita'  per
uno   Stato   Parte   di   riconoscere   l'immunita'   o    privilegi
giurisdizionali» ai  propri  pubblici  ufficiali,  purche'  cio'  sia
giustificato dal proprio «sistema giuridico» e dai  propri  «principi
costituzionali». 
    Si e' visto come la norma provvedimentale  che  si  rimette  alla
Corte sia invece in contrasto con i nostri  principi  costituzionali,
alcuni dei quali espressamente richiamati nella  stessa  convenzione,
che all'art. 9 invita gli Stati a prendere «le misure necessarie  per
creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che
siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi
per l'assunzione delle decisioni e che siano  efficaci,  inter  alia,
per prevenire la corruzione». Nel preambolo sono altresi'  richiamati
«i principi di buona  gestione  degli  affari  pubblici  e  dei  beni
pubblici, di equita', di responsabilita' e  di  uguaglianza  dinnanzi
alla legge  e  la  necessita'  di  salvaguardare  l'integrita'  e  di
favorire la cultura del rifiuto della corruzione». 
    A cio' deve aggiungersi che la qualifica di  organismo  pubblico,
sulla  quale  incide  la   norma   provvedimentale   in   esame,   e'
espressamente richiamata  dalla  stessa  convenzione  di  Merida  per
specificare la qualifica propria del pubblico ufficiale  nel  delitto
di corruzione. In proposito, espressamente si indica, all'art. 2, che
puo'  essere  tale  «qualsiasi  persona  che  eserciti  una  pubblica
funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa». 
    Significativa sulla rilevanza di qualsiasi forma  di  regressione
rispetto  ad  un  obbligo  di  incriminazione  sovranazionale  e'  la
pronuncia della Corte  costituzionale  n.  28/2010,  con  cui  si  e'
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  183,  comma  1,
lettera n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia
di sottoprodotti, nella parte in cui contemplava le ceneri di pirite,
che dunque non avrebbero  potuto  mai  qualificarsi  come  «rifiuti»,
anche se il produttore se ne fosse disfatto (contrariamente a  quanto
statuito    dalla    direttiva    75/442/CEE),    con     conseguente
inapplicabilita' delle norme incriminatrici di cui alla parte  quarta
del medesimo decreto legislativo. 
    Pur  non  ricorrendo  un'ipotesi  di  abrogazione   della   norma
incriminatrice in materia di rifiuti,  con  una  nozione  extrapenale
entrata a far parte della norma  incriminatrice  era  stata,  dunque,
sottratta alla sua operativita' una specifica tipologia  di  rifiuto.
Anche in quel caso si verteva in materia di reato per  il  quale  era
previsto un obbligo di incriminazione sovranazionale, in virtu' della
direttiva comunitaria 19 novembre 2008, n. 99. Analogamente  al  caso
di cui e' procedimento, vi fu  un  intervento  normativo  (art.  183,
comma 1, lettera  n),  del  decreto  legislativo  n.  152/2006)  che,
incidendo  su  un  elemento  normativo  della    fattispecie   penale
(sottoprodotto  non  qualificabile  come  rifiuto)  e  violando   una
preesistente direttiva comunitaria (n. 75/442) - che invece obbligava
a considerare in taluni casi anche la pirite di ferro come rifiuto  -
aveva sottratto taluni rifiuti all'ambito di operativita' delle norme
incriminatrici di cui agli artt.  256  e  257  dello  stesso  decreto
legislativo n. 152/2006. 
    L'intervento  della  Corte  fu  motivato  con  riferimento   alla
necessita' di non lasciare impunite «alcune tipologie di condotte per
le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione. Il che
determinerebbe una violazione del diritto  dell'Unione  europea,  che
l'Italia e' tenuta a rispettare in virtu' degli artt. 11 e 117, primo
comma, Cost.». 

(1) Comitato  Olimpico   Internazionale   -   in   francese   Comite'
    International Olympique (sigla CIO e IOC),  con  sede  a  Losanna
    (Svizzera) - Maison Olympique n. 1007. 

(2) Allegato D25 - B22: stralcio chat WhatsApp tra C. e  P.  dal  ...
    al... (Fonte: contraddittorio D. poi sottoposta a sequestro il 13
    gennaio 2025). 

(3) quand'anche si volesse ravvisare, contrariamente a quanto  si  e'
    fin qui sostenuto, un collegamento  con  interessi  di  carattere
    generale, l'attivita' svolta dal (...)- a giudizio del Collegio -
    difetterebbe comunque dell'ulteriore requisito indispensabile per
    ricondurlo alla categoria degli organismi  di  diritto  pubblico,
    cioe' il «carattere non  industriale  o  commerciale»  delle  sue
    finalita'  dal  momento  che  «il  Comitato  non  agisce  in  una
    situazione priva di concorrenza». 

 
                                P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale
n. 1/1948 e 23 ss. legge n. 87/1953 ritenuta la questione rilevante e
non  manifestamente  infondata,  solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 11 decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 conv.
con mod. dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, in relazione  agli  artt.
353 e 319, 320, 321 c.p., per violazione degli artt. 3 e 77,  nonche'
degli artt. 11, 117, comma 1, della Costituzione,  questi  ultimi  in
relazione agli obblighi discendenti dall'art. 2, comma 1 n.  4  della
direttiva 2014/24 UE  nonche'  dagli  artt.  2,  9,  15  e  30  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  corruzione,  adottata
dall'assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003  con  risoluzione
n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003,  ratificata
con legge 3 agosto 2009, n. 116. 
    Sospende il giudizio in corso nei confronti degli  indagati  e  i
relativi termini di prescrizione fino alla data  di  definizione  del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale con  restituzione
degli atti al giudice procedente. 
    Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla
Corte costituzionale. 
    Manda la  cancelleria  per  la  comunicazione  alle  parti  e  la
notificazione della presente ordinanza al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Dispone che la Cancelleria trasmetta  alla  Corte  Costituzionale
gli  atti  del  presente  giudizio  con  la  prova   delle   avvenute
notificazioni e comunicazioni. 
        Milano, 5 novembre 2025 
 
                         Il Giudice: Nobile