Reg. ord. n. 247 del 2025 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Milano del 05/11/2025
Tra: L. T. e altri
Oggetto:
Reati e pene – Reati contro la pubblica amministrazione – Norma interpretativa dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, come convertito – Interpretazione nel senso che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico – Denunciata introduzione di una norma extrapenale incidente su elementi normativi delle fattispecie dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione relativi alla qualifica soggettiva pubblicistica dell’ente e degli agenti – Ritenuta qualificazione giuridica della Fondazione “Milano Cortina 2026” quale organismo di diritto pubblico – Configurabilità dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione connessi, rispettivamente, alla qualifica di organismo di diritto pubblico e all’attribuzione agli indagati della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio – Incidenza della norma interpretativa con efficacia retroattiva, anche in relazione a procedimenti pendenti – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole e arbitraria sottrazione della Fondazione dall’applicazione del regime di evidenza pubblica, finalizzato alla tutela di interessi pubblici – Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche – Carenza dei presupposti di necessità e d’urgenza per l’adozione della previsione con decreto-legge – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Norme impugnate:
decreto-legge
del 11/06/2024
Num. 76
Art. 11
convertito con modificazioni in
legge
del 08/08/2024
Num. 111
in relazione agli
codice penale
del
Num.
Art. 353
codice penale
del
Num.
Art. 319
codice penale
del
Num.
Art. 320
codice penale
del
Num.
Art. 321
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Co.
Costituzione
Art. 11
Co.
Costituzione
Art. 77
Co.
Costituzione
Art. 117
Co. 1
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003
Art. 2
Co.
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003
Art. 9
Co.
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003
Art. 15
Co.
Convenzione ONU contro la corruzione del 2003
Art. 30
Co.
legge
Art.
Co.
direttiva UE
Art. 2
Co.
Oggetto:
Reati e pene – Reati contro la pubblica amministrazione – Norma interpretativa dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020, come convertito – Interpretazione nel senso che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico – Denunciata introduzione di una norma extrapenale incidente su elementi normativi delle fattispecie dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione relativi alla qualifica soggettiva pubblicistica dell’ente e degli agenti – Ritenuta qualificazione giuridica della Fondazione “Milano Cortina 2026” quale organismo di diritto pubblico – Configurabilità dei delitti di turbativa d’asta e di corruzione connessi, rispettivamente, alla qualifica di organismo di diritto pubblico e all’attribuzione agli indagati della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio – Incidenza della norma interpretativa con efficacia retroattiva, anche in relazione a procedimenti pendenti – Violazione del principio di eguaglianza – Irragionevole e arbitraria sottrazione della Fondazione dall’applicazione del regime di evidenza pubblica, finalizzato alla tutela di interessi pubblici – Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche – Carenza dei presupposti di necessità e d’urgenza per l’adozione della previsione con decreto-legge – Inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.