Reg. ord. n. 244 del 2025 pubbl. su G.U. del 24/12/2025 n. 52

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 21/10/2025

Tra: G. M.



Oggetto:

Reati militari – Diffamazione – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena pecuniaria – Violazione del principio, anche convenzionale, della libertà di espressione – Contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle forze armate.

Norme impugnate:

codice penale militare di pace  del  Num.  Art. 227  Co. 1
codice penale militare di pace  del  Num.  Art. 227  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art. 21 
Costituzione   Art. 52 
Costituzione   Art. 117 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art. 10 



Testo dell'ordinanza

                        N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2025

Ordinanza del 21 ottobre 2025 della Corte di cassazione  sul  ricorso
proposto da G. M.. 
 
Reati militari - Diffamazione - Trattamento sanzionatorio  -  Mancata
  previsione,  in  alternativa  alla  pena  detentiva,   della   pena
  pecuniaria. 
- Codice penale militare di pace, art. 227, commi primo e secondo. 


(GU n. 52 del 24-12-2025)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Prima sezione penale 
 
    Composta da: 
        Giuseppe De Marzo - Presidente; 
        Daniele Cappuccio 
        Marco Maria Monaco; 
        Teresa Grieco; 
        Michele Toriello - Relatore. 
    Ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    sul ricorso proposto da M    G    , nato a      il      , avverso
la sentenza del 15 maggio 2024 della Corte militare di appello di    
. 
    Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; 
    Udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello; 
    Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Francesco
Ufilugelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte di  appello  militare
di     ha parzialmente riformato - riducendo la pena a mesi  otto  di
reclusione militare - la sentenza con la quale il 17 ottobre 2023  il
Tribunale militare di     aveva condannato G    M    , maresciallo di
seconda classe, alla pena di mesi dieci di reclusione militare per  i
delitti di  diffamazione  del      Stormo  dell'Aeronautica  Militare
di      , dei Carabinieri della Stazione di       e del Ministro  pro
tempore della Difesa. 
    La contestazione afferisce al seguente comunicato, pubblicato dal
M     su due profili     a lui riconducibili e sul sito      in data 
   , a seguito del decesso di un militare dell'Aeronautica: 
    «Un  fuciliere  dell'Aeronautica  Militare  Italiana  (    )   in
servizio presso il Comando  di      (     )  si  toglie  la  vita  in
circostanze ancora da chiarire. Le indagini condotte dai  carabinieri
della  locale  stazione  conducono  ad  un  vicolo   cieco,   nessuna
dichiarazione ancora rilasciata dall'Arma Azzurra, nessun commento da
parte dei colleghi del militare.  Una  STRAGE  SILENZIOSA  che  miete
vittime ogni giorno, una strage che ad oggi  conta  un  centinaio  di
suicidi tra le schiere delle forze armate e  di  polizia  in  Italia,
dato unico in Europa. In quanto sindacalista e giornalista  militare,
in difesa dei diritti del personale in divisa, non ho mai  smesso  di
sperare che gli organi di vertice trovassero il coraggio di aprire un
tavolo tecnico, finalizzato allo studio e alla  risoluzione  di  tale
fenomeno. Da legale  militare  non  posso  non  evidenziare  come  il
Ministero  della  difesa,  oggi  presieduto  dall'on.le  Guerini,  si
opponga fermamente nel trovare un punto di incontro con  le  esigenze
e/o problematiche familiari e personali dei militari,  altresi'  come
lo stesso Ministero  rifiuti  il  confronto  con  le  Associazioni  e
Sindacati militari. Tante  le  istanze  di  conferimento  gerarchico,
rigettate dopo "centottanta giorni" senza motivo alcuno, centinaia le
domande di trasferimento per gravi motivi familiari non  trasmesse  o
non accolte: "UN NESSO CON I SUICIDI MILITARI!?". Maresciallo Avv. P.
G    M    Sindacalista militare TUTELA FORZE ARMATE». 
    E' incontestata la paternita' dello scritto,  in  quanto  ammessa
dallo stesso imputato, il quale, nel corso del dibattimento di  primo
grado, ha reso spontanee dichiarazioni, riferendo, tra  l'altro,  che
all'epoca  dei  fatti  si  registravano  numerosissimi  suicidi   tra
appartenenti alle forze armate e alle forze dell'ordine; che,  saputo
della morte del     ,  si  era  «confrontato  con  vari  colleghi»  e
insieme ad essi aveva ipotizzato «che anche purtroppo questo  collega
si  fosse  suicidato»,  apprendendo  «solo  successivamente»  che  si
trattava in realta' di una morte accidentale. 
    I giudici di merito ritenevano integrati i reati di diffamazione,
rilevando che:  a)  il  militare  al  quale  il  M       aveva  fatto
riferimento non si era suicidato, ma, come  accertato  a  seguito  di
esame autoptico, era deceduto nel sonno a seguito delle esalazioni di
ossido di  carbonio  provenienti  da  due  bracieri  lasciati  accesi
all'interno dell'abitazione; b) il decesso era avvenuto il     , e il
comunicato dell'imputato era stato pubblicato due giorni dopo; c) era
stata lesa  la  reputazione  dell'Aeronautica  Militare,  poiche'  la
rappresentazione del  fatto  come  suicidio,  unita  alle  accuse  di
indifferenza rivolte all'Arma di appartenenza, «provoca  nel  lettore
una sensazione di disprezzo e turbamento nei  confronti  del  comando
del reparto in cui il militare prestava servizio»; d) era stata  lesa
la reputazione dei  Carabinieri  della  Stazione  di      ,  «le  cui
indagini sono rappresentate come ferme in un vicolo cieco, mentre  e'
risultato che sin dai primi  momenti  la  morte  di      non  era  un
suicidio»; e) era stata  lesa  la  reputazione  del  Ministero  della
difesa, falsamente «accusato di trascuratezza e di rigetto immotivato
di istanze di conferimento gerarchico o di istanze  di  trasferimento
per gravi motivi  familiari,  il  tutto  messo  in  relazione  con  i
suicidi». 
    2. Il difensore di fiducia di G     M     ha  presentato  ricorso
per cassazione avverso l'indicata sentenza della  Corte  militare  di
appello, articolando quattro motivi. 
    Con il primo deduce violazione di legge e  vizio  di  motivazione
con riferimento  al  mancato  riconoscimento  della  scriminante  del
diritto di critica, quanto meno nella forma putativa. 
    Con il secondo motivo deduce  violazione  di  legge  e  vizio  di
motivazione  con  riferimento  alla  ritenuta  sussistenza   di   una
diffamazione in danno  del  Comando  Aeronautica  Militare  di      ,
citato dal  M    solo per indicare il corpo di appartenenza del     . 
    Con il terzo  motivo  deduce  violazione  della  legge  penale  e
processuale con riferimento alla pena irrogata,  poiche',  alla  luce
della sentenza  n.  150  del  2021  della  Corte  costituzionale,  la
diffamazione per la quale si procede non e' connotata da caratteri di
eccezionale  gravita',  sicche'  del  tutto   ingiustificata   appare
l'irrogazione di una pena detentiva. 
    Con il quarto motivo deduce violazione dell'art.  620,  comma  1,
lettera  h),  codice  di  procedura  penale,  e   illogicita'   della
motivazione, invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza  di
condanna poiche' il M     , tratto a giudizio in  altro  procedimento
per analoghi fatti di diffamazione, e'  stato  assolto  dal  medesimo
collegio della Corte militare di  appello,  che  ha  riconosciuto  la
sussistenza della scriminante del diritto di critica. 
    3. Il Sostituto Procuratore generale militare ha chiesto, con due
memorie, rigettarsi il ricorso. 
    4. Il 7 novembre 2024 il difensore  dell'imputato  ha  depositato
memoria, ribadendo le argomentazioni poste a fondamento  del  ricorso
circa l'insussistenza del delitto o quanto meno circa  l'operativita'
della scriminante del diritto  di  critica,  e  chiedendo  sollevarsi
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 codice  penale
militare di pace, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto
per la diffamazione ordinaria, punisce il  reato  con  la  sola  pena
detentiva e non anche, alternativamente, con  quella  pecuniaria,  in
contrasto con gli articoli 3 e 52 Cost. 
    Il difensore dell'imputato ha depositato ulteriori memorie il  16
giugno 2025, il 16 settembre 2025 e il  9  ottobre  2025,  insistendo
nelle richieste di sollevare questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 227 codice penale militare di pace, ovvero di assolvere  il
M     perche' il fatto non sussiste o perche' lo stesso e' scriminato
dal diritto di critica. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.  La  Corte  ritiene   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di  pace  sia
rilevante e non manifestamente infondata. 
    2. Il quadro normativo di riferimento. 
    La    diffamazione    militare    e'     disciplinata,     quanto
all'individuazione   della   fattispecie    e    delle    conseguenze
sanzionatorie, dall'art. 227 del codice penale militare  di  pace  di
cui al r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, e  si  articola  in  tre  commi
cosi' formulati: 
        Il militare,  che,  fuori  dei  casi  indicati  nell'articolo
precedente, comunicando con piu' persone, offende la  reputazione  di
altro militare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu'  grave
reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. 
        Se  l'offesa   consiste   nell'attribuzione   di   un   fatto
determinato, o e' recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicita', ovvero in  atto  pubblico,  la  pena  e'  della
reclusione militare da sei mesi a tre anni. 
        Se l'offesa e' recata a un corpo militare, ovvero a  un  ente
amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate. 
    3. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. 
    Va premesso che, per costante giurisprudenza  costituzionale,  ai
fini dell'ammissibilita' delle questioni e' sufficiente che la  norma
censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che  la  pronuncia  di
accoglimento   possa   influire   sull'esercizio    della    funzione
giurisdizionale (tra le altre, Corte costituzionale, sentenze n.  129
del 2025, n. 247 del 2021 e n.  215  del  2021),  quantomeno  per  il
profilo del percorso argomentativo  che  sostiene  la  decisione  del
processo principale. 
    Deve, inoltre, aggiungersi, su un piano generale, come  osservato
da Corte costituzionale, sent. n. 113 del 2025, che si occupava di un
dubbio  di  legittimita'  afferente  il   trattamento   sanzionatorio
previsto dall'art. 630, comma primo, codice penale, «che il  processo
penale non consente oggi in via generale (al di fuori della specifica
ipotesi prevista, ora, dall'art. 545-bis codice di procedura  penale)
una  scissione  del  giudizio  in   due   distinti   momenti:   l'uno
potenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva)  sul  solo
an della  responsabilita'  dell'imputato  per  i  reati  ascrittigli,
l'altro  dedicato   alla   determinazione   della   pena   a   carico
dell'imputato gia' riconosciuto colpevole. 
    Cio' costringe il giudice  a  formulare  eventuali  questioni  di
legittimita' costituzionale relative al trattamento sanzionatorio  in
una fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza
dell'imputato.  In  questa  fase,  sarebbe  evidentemente   improprio
richiedere -  ai  fini  dell'ammissibilita'  delle  questioni  -  una
puntuale motivazione in proposito. Una  tale  motivazione  finirebbe,
anzi, per anticipare valutazioni  che  il  giudice  ha  l'obbligo  di
svolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo. 
    Conseguentemente - e a  meno  che  dall'ordinanza  di  rimessione
emerga evidente l'assenza di responsabilita' penale dell'imputato per
i  reati  ascrittigli,  ovvero   lo   stesso   giudice   si   riservi
espressamente una tale valutazione esprimendo cosi', in  sostanza,  i
propri dubbi in proposito (come nel caso di cui all'ordinanza  n.  56
del 2023) -  le  questioni  sull'entita'  della  pena  per  il  reato
contestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile  di
sfociare in una sentenza di condanna non possono, di  regola,  essere
considerate premature». 
    Ad ogni modo - e per pura completezza - si osserva, con  riguardo
ai primi due motivi di ricorso, che  investono  i  presupposti  della
decisione di  condanna  -  come  non  emerga  evidente  l'assenza  di
responsabilita' dell'imputato, dal momento  che  l'esame  complessivo
del testo riportato nel Ritenuto in fatto, rivela che la  critica  di
carattere sindacale  prende  le  mosse  da  un  fatto  non  solo  non
corrispondente al vero  -  cio'  che  e'  incontroverso,  perche'  il
militare del quale si parla non si e' suicidato - ma neppure oggetto,
per quanto risultante dal processo, di alcun accertamento ragionevole
da parte dell'imputato. 
    In questo contesto l'affermazione secondo la quale  «le  indagini
conducono a un vicolo cieco», anche senza volere insistere  sul  tema
dell'esistenza di una base oggettiva dell'affermazione, si colloca in
una affermata strategia del silenzio delle Forze armate  che,  prima,
con una eccessiva rigidita' organizzativa, provocherebbero i  suicidi
e, poi, si sottrarrebbero a un dialogo con associazioni  e  sindacati
militari: insomma, il significato delle  affermazioni  appare  quello
per il quale anche i carabinieri si inserirebbero  nel  quadro  della
strategia del silenzio attribuita ai vertici delle Forze armate, che,
pur di non accedere al confronto  organizzativo,  in  una  sottintesa
idea di gerarchizzazione cieca alle esigenze delle persone, finiscono
per disinteressarsi delle conseguenze sulla vita dei militari. 
    Secondo una costante giurisprudenza  della  Corte  di  cassazione
(v., ad es., Sez. 5, n. 17784 del 07/03/2022,     , Rv. 283252 -  01,
in motivazione, proprio in tema di critica sindacale), il diritto  di
critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a
una  condotta  ovvero  a   un'affermazione   altrui,   si   inserisce
nell'ambito della liberta' di manifestazione del pensiero,  garantita
dall'art.  21  della  Carta  costituzionale  e  dall'art.  10   della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (d'ora innanzi, Cedu). Proprio in ragione della
sua natura di diritto di liberta', esso  puo'  essere  evocato  quale
scriminante, ai sensi dell'art. 51 codice penale, rispetto  al  reato
di diffamazione, purche' venga esercitato  nel  rispetto  dei  limiti
della veridicita' dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della
continenza espressiva. La nozione  di  «critica»,  quale  espressione
della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio
dall'elaborazione giurisprudenziale, e che  viene  in  rilievo  nella
fattispecie  scrutinata,  rimanda  non  solo  all'area  dei   rilievi
problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della
contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche
con toni  aspri  e  taglienti,  non  essendovi  limiti  astrattamente
concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero,  se
non quelli specificamente indicati dal  legislatore.  I  limiti  sono
rinvenibili,  secondo   le   linee   ermeneutiche   tracciate   dalla
giurisprudenza  e  dalla   dottrina,   nella   difesa   dei   diritti
inviolabili, quale e' quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non  e'
consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare,  in
tale  evenienza,  la  finalizzazione  critica  dell'espressione,  ne'
trasmodare  nella  invettiva  gratuita,  salvo  che  la  offesa   sia
necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. 
    Pur in tale cornice normativa e valoriale, la critica sindacale -
naturalmente  a  forte  tasso  valutativo  e  conflittuale  e  quindi
destinata a sottrarsi a un giudizio in termini di  verita'/falsita' -
prende le mosse, secondo le decisioni di merito,  da  due  fatti  non
rispondenti al vero e neppure oggetto di verifica alcuna: il suicidio
del militare e l'esistenza di accertamenti investigativi giunti su un
binario morto. 
    Va  escluso,  peraltro,  che  l'assoluzione   dell'imputato   per
distinti fatti possa assumere rilievo ai sensi dell'art.  620,  comma
1, lettera h), codice  di  procedura  penale,  giacche'  quest'ultima
previsione  ha  riguardo  a  una  contraddizione  tra   provvedimenti
concernenti lo stesso oggetto: cio' che, a  tacer  della  genericita'
della deduzione svolta nel quarto motivo, non  appare  ricorrere  nel
caso di specie, proprio per la diversita' delle vicende. 
    Alla luce delle superiori  considerazioni  ritiene  questa  Corte
rilevante affrontare il tema della tipologia di sanzione prevista per
la diffamazione militare. 
    4. La non manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
costituzionale. 
    4.1. Con riguardo al delitto di diffamazione previsto dal  codice
penale, Corte costituzionale, sent. n. 150 del 2021,  nel  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge  8  febbraio
1948, n. 47 e dell'art. 30, comma 4, della legge 6  agosto  1990,  n.
223, ha rilevato che la prima previsione - richiamata  poi  dall'art.
30, comma 4, della legge n. 223  del  1990,  nel  caso  di  reati  di
diffamazione    commessi    attraverso    trasmissioni    consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato -  risultava  incompatibile
con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto  tanto
dall'art.  21  Cost.  quanto   dall'art.   10   Cedu,   proprio   per
l'indefettibilita' dell'applicazione della pena detentiva,  in  tutte
le ipotesi  nelle  quali  non  sussistano  -  o  non  possano  essere
considerate almeno equivalenti - circostanze attenuanti. 
    Corte cost., sentenza n. 150 del  2021,  richiamando  la  propria
ordinanza n.  132  del  2020,  ha  sottolineato  come  la  necessaria
irrogazione della sanzione  detentiva  (indipendentemente  poi  dalla
possibilita' di una  sua  sospensione  condizionale,  o  di  una  sua
sostituzione con  misure  alternative  alla  detenzione  rispetto  al
singolo condannato) e' divenuta ormai incompatibile con l'esigenza di
«non dissuadere, per effetto  del  timore  della  sanzione  privativa
della   liberta'   personale,   la   generalita'   dei    giornalisti
dall'esercitare   la   propria   cruciale   funzione   di   controllo
sull'operato dei  pubblici  poteri»;  ha,  poi,  aggiunto  che  anche
«l'art. 595, terzo comma, codice penale deve essere  interpretato  in
maniera conforme a tali premesse. 
    Il potere discrezionale che essa  attribuisce  al  giudice  nella
scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore
a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di
commisurazione della pena indicati nell'art. 133  codice  penale,  ma
anche  -  e  ancor  prima  -  delle   indicazioni   derivanti   dalla
Costituzione  e  dalla  CEDU  secondo  le  coordinate  interpretative
fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e cio' anche  al  fine  di
evitare   la   pronuncia   di   condanne   penali,   che   potrebbero
successivamente dar luogo a una responsabilita' internazionale  dello
Stato   italiano   per   violazioni   della   Convenzione   (per   la
sottolineatura del dovere «di evitare violazioni della CEDU» in  capo
agli  stessi  giudici  comuni,  nel  quadro  dei  loro   compiti   di
applicazione delle norme,  si  veda  la  sentenza  n.  68  del  2017,
Considerato in diritto, punto 7). 
    Ne consegue che il giudice penale  dovra'  optare  per  l'ipotesi
della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravita' del fatto,
dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la  pena
detentiva  risulti  proporzionata,  secondo   i   principi   poc'anzi
declinati; mentre  dovra'  limitarsi  all'applicazione  della  multa,
opportunamente graduata secondo la concreta gravita'  del  fatto,  in
tutte le altre ipotesi. 
    Questa lettura, del resto, e' stata gia' fatta propria dalla piu'
recente   giurisprudenza   di    legittimita',    nel    quadro    di
un'interpretazione che dichiaratamente si ispira alla  giurisprudenza
pertinente della Corte EDU e all'ordinanza n. 132 del 2020 di  questa
Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9  luglio
2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori  di  diffamazioni
aggravate ai sensi dell'art. 595, terzo comma, codice penale i  quali
non esercitino attivita' giornalistica in  senso  stretto  (Corte  di
cassazione, sezione quinta penale,  sentenza  17  febbraio  2021,  n.
13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060)». 
    In   sostanza,   come   puntualmente    illustrato    da    Corte
costituzionale,  ordinanza  n.  132  del   2020,   il   bilanciamento
realizzato dalla risposta sanzionatoria del codice penale tra  tutela
della reputazione e garanzie della libera manifestazione del pensiero
«e'  divenuto  ormai  inadeguato,  anche  alla  luce  della   copiosa
giurisprudenza della Corte EDU poc'anzi rammentata, che al  di  fuori
di ipotesi eccezionali  considera  sproporzionata  l'applicazione  di
pene detentive, ancorche' sospese o in  concreto  non  eseguite,  nei
confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente  offeso  la
reputazione  altrui.  E  cio'  in  funzione  dell'esigenza   di   non
dissuadere, per effetto del timore  della  sanzione  privativa  della
liberta' personale, la generalita' dei giornalisti dall'esercitare la
propria cruciale funzione  di  controllo  sull'operato  dei  pubblici
poteri». 
    E questo fermo restando che deve ritenersi «che  l'inflizione  di
una pena detentiva in caso di diffamazione  compiuta  a  mezzo  della
stampa  o  di  altro  mezzo  di  pubblicita'  non  sia  di  per   se'
incompatibile  con  le  ragioni   di   tutela   della   liberta'   di
manifestazione del pensiero  nei  casi  in  cui  la  diffamazione  si
caratterizzi per la sua eccezionale gravita' (cosi' la  stessa  Corte
EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpn e  Mazre  contro
Romania, paragrafo 115; nonche' sentenze 5  novembre  2020,  Balaskas
contro Grecia, paragrafo 61;  11  febbraio  2020,  Atamanchuk  contro
Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019,     contro Italia, paragrafo  59;
24 settembre 2013,     contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre  2007,
Katrami contro Grecia, paragrafo 39). La Corte di Strasburgo  ritiene
integrate simili ipotesi eccezionali in particolare  con  riferimento
ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che  possono  nel
caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma
casi egualmente eccezionali, tali  da  giustificare  l'inflizione  di
sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche  rappresentati
da  campagne  di  disinformazione  condotte  attraverso  la   stampa,
internet  o  i  social  media,  caratterizzate  dalla  diffusione  di
addebiti  gravemente  lesivi  della  reputazione  della  vittima,   e
compiute nella consapevolezza  da  parte  dei  loro  autori  della  -
oggettiva e dimostrabile - falsita' degli addebiti stessi». 
    4.2. Le ragioni che sono poste a base della decisione della Corte
costituzionale appena indicata, nell'esaltare  la  centralita'  della
manifestazione del pensiero come momento  determinante  del  processo
democratico di controllo della legittimita' dell'esercizio del potere
- su questo punto si tornera' infra anche in relazione  alla  portata
dell'art. 52, comma terzo, Cost. -, sollevano il dubbio - che  questa
Corte ritiene non manifestamente infondato - della compatibilita' con
l'art. 21 Cost. e l'art. 10 Cedu, per il tramite dell'art. 117 Cost.,
delle previsioni di cui all'art. 227, primo e secondo  comma,  codice
penale militare di pace nella parte  in  cui  prevede  la  sola  pena
detentiva. 
    Questa  Corte  e'  ben  consapevole  che  Corte   costituzionale,
sentenza   n.   215   del   2017,   occupandosi   della    permanente
criminalizzazione dell'ingiuria  militare,  ai  sensi  dell'art.  226
codice penale militare di pace, ha osservato che «Continuare a punire
penalmente l'ingiuria tra militari,  pur  per  fatti  ingiuriosi  non
riconducibili al servizio e alla disciplina militari,  come  definiti
nell'art. 199 cod.  pen.  mil.  pace,  risponde  infatti,  oltre  che
all'esigenza  di  tutela  delle  persone  in   quanto   tali,   anche
all'obiettivo di tutelare  il  rapporto  di  disciplina  inteso  come
insieme di regole di comportamento, la cui osservanza e'  strumentale
alla  coesione  delle  Forze  armate  e,  dunque,  ad   esigenze   di
funzionalita'  delle  stesse.  Peraltro,  come  mostrano   anche   le
fattispecie per cui e' giudizio nei  processi  a  quibus,  la  civile
convivenza  tra  militari,  soprattutto  (ma  non  solo)  nei  luoghi
militari, costituisce un  presupposto  essenziale  per  la  ricordata
coesione delle Forze armate». 
    E, tuttavia, due considerazioni appaiono rilevanti. 
    Per un verso, nel caso del presente procedimento, il tema non  e'
quello della penale rilevanza  del  fatto  diffamatorio  -  cio'  che
consente  di  fare  salva  l'esigenza  di  approntare  una   sanzione
pubblicistica del massimo livello per fatti lesivi della  reputazione
nel contesto ordinamentale  militare  -  ma  della  proporzionalita',
rispetto ai valori in gioco,  quali  sopra  indicati,  dell'esclusiva
pena detentiva. 
    Per altro verso, deve  essere  sottolineato  -  come  ricorda  la
recente Corte costituzionale, sentenza n.  127  del  2025  -  che  il
legislatore, a seguito della sentenza n. 120 del  2018  della  stessa
Corte costituzionale, ha dato compiuta regolamentazione all'attivita'
sindacale prima nella legge n. 28  aprile  2022,  n.  46  e  poi  nel
decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192. 
    L'art.  1,  comma  4   di   quest'ultimo   decreto   legislativo,
nell'incidere innovativamente sul  codice  dell'ordinamento  militare
(d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ha dettato una  articolata  disciplina
delle modalita' di interlocuzione dei militari che ricoprono  cariche
elettive (art. 1479-bis cod. ord. mil.), esplicitamente  riconoscendo
alla lettera d) del comma 1  dell'art.  1479-bis  che  essi  «possono
manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non
soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita  militare,
nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'art.
1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni  di  carattere
sociale, culturale o politico, anche estranei  alle  Forze  armate  e
alle Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,  e  partecipare  a
convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei  modi  e  con  i
limiti previsti dal presente capo». 
    Non e' evidentemente qui in questione la  diretta  applicabilita'
della previsione, ma il suo significato sistematico, laddove esprime,
nelle stesse valutazioni del legislatore,  il  peso  che  il  diritto
garantito dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU  puo'  assumere  nel
bilanciamento sotteso alle scelte sanzionatorie dell'ordinamento. 
    E, anzi, va chiarito che la questione, pur originata in  concreto
da una  manifestazione  del  pensiero  in  ambito  sindacale,  appare
rivestire carattere generale. 
    Invero, come rilevato supra  sub  4.1,  la  giurisprudenza  della
Corte di cassazione, traendo  spunto  dalle  indicazioni  fornite  da
Corte costituzionale, sentenza n. 150 del 2021, ha concluso nel senso
che e' legittima  l'irrogazione  di  una  pena  detentiva,  ancorche'
sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al  di  fuori
di attivita' giornalistica, mediante mezzi comunicativi di  rapida  e
duratura  amplificazione  (nella  specie,  internet),  soltanto   ove
ricorrano circostanze eccezionali  connesse  alla  grave  lesione  di
diritti fondamentali,  come  nel  caso  di  discorsi  di  odio  o  di
istigazione alla violenza (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi,
Rv. 281024 - 01: v., in particolare, punto 3.6.3 del  Considerato  in
diritto; di  recente  nello  stesso  senso,  Sez.  5,  n.  29840  del
21/05/2025, Pansera, non massimata). 
    Il dubbio che si sottopone alla Corte costituzionale  non  riposa
su una generalizzata parificazione  della  fattispecie  comune  della
diffamazione e di  quella  militare,  laddove  e'  ben  chiaro,  come
ricordato da Corte costituzionale, sentenza n. 273 del 2009,  che  la
lesione  di  interessi  squisitamente  pubblicistici  nelle  condotte
militari giustifica, ad esempio, «l'esclusione della procedibilita' a
querela della persona offesa per il delitto di diffamazione  militare
e la sua esclusiva subordinazione alla richiesta  del  comandante  di
corpo prevista dall'art. 260 codice penale militare  di pace»,  posto
che «nei reati militari [e'] sempre insita "un'offesa alla disciplina
e al servizio, una  lesione  quindi  di  un  interesse  eminentemente
pubblico  che  non  tollera  subordinazione   all'interesse   privato
caratteristico della querela": presupposto sulla base del  quale  "si
e' preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della
richiesta" una facolta' di scelta tra l'adozione di provvedimenti  di
natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale» (Corte
cost., sentenza n. 273 del 2009 richiama l'ordinanza n. 410 del 2000,
nella quale si citano le sentenze n. 449 del 1991 e n. 42  del  1975,
nonche' l'ordinanza n. 229 del 1988). 
    Piuttosto,  si  osserva  che,  pur  nella  maggiore  complessita'
offensiva delle condotte  diffamatorie  rilevanti  per  l'ordinamento
militare - cio' che ne giustifica il trattamento speciale -  e  senza
dover  insistere  sui  profili  di  equivalenza  ricordati  da  Corte
costituzionale, sentenza n. 273  del  2009,  viene  sempre  in  gioco
un'esigenza   di   bilanciamento   con   il   valore   della   libera
manifestazione   del   pensiero   che   esiste   anche    nell'ambito
dell'ordinamento militare. 
    Significativamente la Corte  europea  dei  diritti  dell'uomo  ha
avuto modo di chiarire che l'art. 10 della Cedu «non si ferma davanti
al cancello delle caserme» («Article 10 does not stop at the gates of
army barracks»), precisando ulteriormente che restrizioni e limiti  a
tale liberta' in funzione della salvaguardia  degli  interessi  della
disciplina militare e  della  sicurezza  nazionale  debbano  comunque
essere proporzionati e necessari in una societa' democratica (v. gia'
Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 25 novembre 1997,
Grigoriades comma Grecia). Nello stesso senso si segnala Corte EDU, 8
novembre 2022, Ayuso Torres comma Spagna, che, al par. 47,  ribadisce
che «Article 10 applies to military personnel  just  as  it  does  to
other persons within the jurisdiction  of  the  Contracting  States»,
ferma restando, s'intende, la possibilita' di imporre limiti a tutela
della sicurezza nazionale e per la difesa dell'ordine pubblico  («the
State can impose restrictions on the right to freedom  of  expression
accorded to military  personnel  pursuing  legitimate  aims  such  as
national security and the defence of public order»). 
    Si tratta di una consapevolezza che si inserisce nella scia di un
risalente, ma attualissimo approfondimento dottrinale che, esaminando
le  specificita'  della   disciplina   militare   nella   prospettiva
ordinamentale e,  in  particolare,  nel  rapporto  con  l'ordinamento
giuridico  statale,  all'indomani  dell'entrata   in   vigore   della
Costituzione,  sottolineava  il  lento  ma  necessario  processo   di
assorbimento dell'ordinamento militare in quello statale,  del  quale
finisce  per  diventare  articolazione  interna.  Tanto  impone   una
costante  verifica  dei  modi  attraverso  i  quali   garantire   che
l'ordinamento delle forze armate si informi allo spirito  democratico
della Repubblica, ai sensi dell'art. 52, terzo comma, Cost. 
    Cio' che ha poi evidenti ricadute  ordinamentali  con  la  stessa
istituzione  di  una  giurisdizione  militare   come   organizzazione
statale,   le   cui   decisioni   sono   sottoposte,   per   garanzia
costituzionale (art. 111, penultimo comma,  Cost.),  al  ricorso  per
cassazione, derogabile solo per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra. 
    E se la citata dottrina sottolineava la centralita' dello spirito
democratico, che  pone  a  fondamento  della  convivenza  sociale  la
dignita' della persona,  deve  anche  riconoscersi  che,  gia'  nella
prospettiva  individuale,  la  libera  manifestazione  del   pensiero
rappresenta  un  polo   del   bilanciamento   imposto   dalla   Carta
fondamentale. 
    Ma, accanto a questo profilo squisitamente  personale,  v'e'  una
dimensione collettiva che attiene al contributo  che  la  discussione
pubblica puo' fornire proprio al  processo  democratico  di  costante
inquadramento delle forze armate al servizio della Repubblica. 
    In altri termini, il  confronto  delle  idee,  impregiudicate  le
previsioni  che  assicurano  il  rispetto  degli  ordini  gerarchici,
assicura un valore aggiunto che arricchisce le prospettive di  unita'
di una comunita', dal momento che, invece di silenziare  le  tensioni
che la percorrono, consente di trovare un diverso punto di equilibrio
nella adesione razionale e partecipata alla portata vincolante  delle
regole. Ed e' proprio questo arricchimento alla vita  collettiva  che
appare idoneo a giustificare l'esigenza di calibrare diversamente  le
sanzioni rispetto a condotte che, pur astrattamente funzionali a tale
obiettivo, lo manchino, quando nella tensione dialettica si  superino
i limiti imposti in ragione del necessario rispetto della reputazione
dei soggetti, individuali o collettivi, dell'ordinamento. 
    In tal modo inteso, il dissenso, al pari del consenso, assume  un
ruolo fondante della legittimazione di ogni sistema democratico. 
    Al punto 7.1. del Considerato in diritto di Corte costituzionale,
ordinanza n. 132 del 2020 si legge,  appunto,  che  «La  liberta'  di
manifestazione del pensiero costituisce - prima ancora che un diritto
proclamato dalla CEDU - un  diritto  fondamentale  riconosciuto  come
«coessenziale al regime di  liberta'  garantito  dalla  Costituzione»
(sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell'ordine  democratico»
(sentenza n. 84 del 1969), «cardine  di  democrazia  nell'ordinamento
generale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente,  sentenza  n.  206
del 2019). Ne' e' senza significato che, nella prima  sentenza  della
sua storia, la Corte  costituzionale  -  in  risposta  a  ben  trenta
ordinanze  sollevate   da   giudici   comuni   -   abbia   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di una disposizione di legge  proprio
in ragione del suo contrasto con l'art. 21 Cost. (sentenza n.  1  del
1956)». 
    4.3.  L'inequivoco  tenore  letterale  della  norma  esclude   la
praticabilita' di qualunque soluzione interpretativa  che  moduli  la
risposta  sanzionatoria   in   relazione   alla   concreta   gravita'
dell'illecito diffamatorio. 
    Come anche di recente ribadito da Corte costituzionale,  sentenza
n. 7 del 2025, il principio di legalita' «esige che le norme penali -
anche nella parte in cui prevedono sanzioni  per  la  violazione  dei
relativi precetti - siano formulate in modo  chiaro  e  preciso,  non
solo  (a)  per  consentire  ai  singoli   di   formulare   previsioni
ragionevolmente  affidabili  sulla  loro  applicazione  e   (b)   per
garantire la  corretta  separazione  dei  poteri  tra  legislatore  e
giudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza  n.  24
del 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare il piu' possibile  la
parita'  di  trattamento  tra  i  condannati.  Quest'ultima  esigenza
rischierebbe   di   risultare   compromessa,   laddove   il    potere
discrezionale del giudice di determinare la  pena  appropriata  (art.
132 codice penale) non  fosse  adeguatamente  delimitato  da  precise
indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa
Corte in grado di sostituire, con effetto  erga  omnes,  prescrizioni
legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali». 
    4.4. Cio' posto,  occorre  considerare  che,  sebbene,  in  linea
generale, l'ordinamento penale militare  di  pace  non  conosca  pene
pecuniarie (art. 22 codice penale militare di pace), esso non e' piu'
ritenuto incompatibile con queste ultime (come gia' rilevato da Corte
costituzionale,  sentenza  n.  284  del  1995,  che  richiama  alcune
puntualizzazioni di Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 1987). 
    E cio' sia perche', in relazione a talune  fattispecie,  la  pena
pecuniaria e'  espressamente  prevista  come  applicabile,  sia  pure
attraverso il richiamo alle leggi  speciali  (art.  3,  comma  primo,
legge 9 dicembre 1941, n. 1383: norma  che,  sul  piano  sistematico,
conferma come  per  il  legislatore  ordinario  non  sussista  alcuna
incompatibilita' nell'applicazione, da parte del giudice militare, di
qualunque  sanzione  pecuniaria  prevista  dall'ordinamento),  sia  e
soprattutto perche', a partire da Corte costituzionale,  sentenza  n.
284 del 1995, non si dubita dell'operativita' della disciplina  delle
pene sostitutive, ivi inclusa quella pecuniaria,  alle  condanne  per
reati militari (v., gia' Sez. 1,  n.  2992  del  30/04/1996,  polizia
giudiziaria in proc.     , Rv. 204932 - 01), cui  ha  fatto  seguito,
infine,  l'art.  75-bis  della  legge  24  novembre  1981,  n.   689,
introdotto dall'art. 71, comma 1, lettera aa), decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, a mente del quale le disposizioni del Capo  III
della stessa legge n. 689 del 1981 si  applicano  ai  reati  militari
quando le prescrizioni  risultano  in  concreto  compatibili  con  la
posizione soggettiva del condannato. 
    Va, anzi, aggiunto che, ai sensi dell'art. 57 della legge n.  689
del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche  se
sostitutiva della pena detentiva: ne discende che, una volta  operata
la sostituzione, il militare e' appunto assoggettato a una  pena  che
non smarrisce la sua natura pecuniaria per effetto della sostituzione
che si colloca a monte della sua applicazione. 
    Tale mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale  potrebbe
rendere ragionevolmente piu' ampio lo spettro  applicativo  dell'art.
410 codice penale militare di pace, in forza del quale le sentenze di
condanna a pene pecuniarie, pronunciate  dai  tribunali  militari  in
applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono  eseguite  a
norma del codice di procedura  penale,  in  quanto  la  legge  penale
militare non disponga altrimenti. 
    Siffatto profilo, che secondo quanto detto supra  richiamando  il
punto 4.2.  del  Considerato  in  diritto  di  Corte  costituzionale,
sentenza n. 150 del 2021, non assume rilievo al fine di escludere  la
rilevanza  della  questione,  appare,  tuttavia,  significativo   nel
momento in cui si tratta di intendere se l'intervento richiesto  alla
Corte costituzionale si ponga in termini di radicale incompatibilita'
con le scelte legislative in tema di reati militari. 
    Cio' posto, qualora dovesse ritenersi che il bilanciamento tra il
diritto  alla  libera  manifestazione  del  pensiero  e  le  esigenze
tipicamente pubblicistiche  legate  alla  disciplina  e  al  servizio
militare, dovessero condurre a ricalibrare i presupposti  applicativi
della risposta sanzionatoria in termini analoghi  a  quelli  previsti
per la diffamazione ordinaria, potrebbe tenersi conto, come paradigma
normativo interno (Corte cost., sentenza n. 216 del 2016)  idoneo  ad
operare la  reductio  ad  legitimitatem,  della  sussistenza  proprio
dell'art. 595, commi primo  e  secondo,  codice  penale  ,  nei  casi
rispettivamente previsti. 
    Questa Corte e' consapevole che  «il  petitum  dell'ordinanza  di
rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il  verso  delle
censure mosse dal  giudice  rimettente»,  ma  non  vincola  la  Corte
costituzionale, che, «ove ritenga fondate le questioni, rimane libera
di  individuare  la  pronuncia   piu'   idonea   alla   reductio   ad
legitimitatem  della  disposizione  censurata»  (di  recente,   Corte
costituzionale, sentenza n. 146 del 2025). 
    E,  tuttavia,  osserva   che   la   disciplina   generale   della
diffamazione contiene  previsioni  che  possono  offrire  "per  linee
interne"  la  grandezza   predefinita   che   consenta   alla   Corte
costituzionale di assicurare la coerenza e la proporzionalita'  delle
sanzioni e rimediare  all'irragionevole  commisurazione  della  pena,
laddove non prevede sanzioni pecuniarie, senza sovrapporsi  al  ruolo
del legislatore. 
    La misura della pena individuata  in  questo  modo,  benche'  non
costituzionalmente obbligata, non appare  arbitraria:  essa  potrebbe
essere ricavata dalle previsioni appena indicate  e  potrebbe  essere
ritenuta coerente rispetto alla logica  perseguita  dal  legislatore,
secondo una traiettoria gia' seguita dalla Corte  costituzionale  (ad
es.,  Corte  costituzionale,  sentenza  n.  40  del  2019,   che   e'
intervenuta in relazione alla misura minima  prevista  dall'art.  73,
comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 
    In   questo   caso,   l'intervento   immediato   -    ferma    la
discrezionalita' di successive determinazioni del legislatore  -  non
altererebbe le specifiche pene detentive previste dal  codice  penale
militare, ma consentirebbe al giudice di disporre  di  uno  strumento
costituito dalla pena pecuniaria della multa (da euro 50 -  art.  24,
comma primo, codice penale - a, rispettivamente, euro  1.032  e  euro
2.065) in grado di sanzionare i casi nei quali la  condotta  illecita
non raggiunga la soglia di gravita' che giustifica, alla  luce  delle
superiori considerazioni, l'applicazione della pena detentiva. 
    In ogni caso, riprendendo lo spunto  iniziale,  come  di  recente
sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza  n.  128  del
2024 (par. 3 del Considerato in  diritto),  una  volta  accertato  un
vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione,
«non puo' essere di ostacolo all'esame nel merito della questione  di
legittimita' costituzionale l'assenza di un'unica soluzione  a  "rime
obbligate"   per   ricondurre   l'ordinamento   al   rispetto   della
Costituzione,  ancorche'  si  versi   in   materie   riservate   alla
discrezionalita' del legislatore» (sent. n. 6 del 2024, che  cita  la
sentenza n. 62 del 2022; nello stesso  senso,  Corte  costituzionale,
sentenza n. 200 del 2023). La medesima Corte costituzionale, sentenza
n. 128 del 2024 ha concluso che e' pertanto «sufficiente "la presenza
nell'ordinamento  di  una  o   piu'   soluzioni   <costituzionalmente
adeguate>, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con
la logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del
2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 12 del 2020, n. 99 e n. 40  del
2019, n. 233 e n. 222 del 2018)" (sentenza n. 95  del  2022),  mentre
"l'assenza di una soluzione a rime obbligate non e' preclusiva di per
se' sola dell'esame nel merito delle censure"  (sentenza  n.  48  del
2021)»,  spettando  alla  stessa  Corte,  «ove  ritenga  fondate   le
questioni, "di individuare la pronuncia piu' idonea alla reductio  ad
legitimitatem della disposizione  censurata,  non  essendo  vincolata
alla  formulazione  del  petitum  dell'ordinanza  di  rimessione  nel
rispetto dei  parametri  evocati,  stante  anche  che  <l'assenza  di
soluzioni    costituzionalmente    vincolate>     non     compromette
l'ammissibilita' delle questioni stesse (ex plurimis, sentenza n.  59
del 2021)  quando  sia  rinvenibile  nell'ordinamento  una  soluzione
adeguata al parametro di riferimento" (sentenza n. 221 del 2023)». 
    Per  questa  ragione,  il  dispositivo  denuncia  il  dubbio   di
legittimita' dell'art. 227, primo  e  secondo  comma,  codice  penale
militare di pace, nei termini generali della carenza di previsione di
pena pecuniaria, alternativa alla  pena  detentiva  della  reclusione
militare. 

 
                                P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 227, primo e secondo comma, del
codice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 21, 52 e
117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art.  10  della  Convenzione
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede,  in  alternativa
rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria; 
    Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a  cura
della cancelleria, la presente ordinanza sia  notificata  alle  parti
del  giudizio  di  cassazione  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; ordina,  altresi',  che  l'ordinanza  venga  comunicata  ai
Presidenti delle  due  Camere  del  Parlamento;  dispone  l'immediata
trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione  attestante
il perfezionamento delle prescritte  notificazioni  e  comunicazioni,
alla Corte costituzionale. 
    Cosi' e' deciso, 17 ottobre 2025 
 
                       Il Presidente: De Marzo 
 
                                   Il consigliere estensore: Toriello