Reg. ord. n. 244 del 2025 pubbl. su G.U. del 24/12/2025 n. 52
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 21/10/2025
Tra: G. M.
Oggetto:
Reati militari – Diffamazione – Trattamento sanzionatorio – Mancata previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena pecuniaria – Violazione del principio, anche convenzionale, della libertà di espressione – Contrasto con lo spirito democratico cui va uniformato l'ordinamento delle forze armate.
Norme impugnate:
codice penale militare di pace
del
Num.
Art. 227
Co. 1
codice penale militare di pace del Num. Art. 227 Co. 2
codice penale militare di pace del Num. Art. 227 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 21
Costituzione Art. 52
Costituzione Art. 117
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 10
Costituzione Art. 52
Costituzione Art. 117
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 10
Testo dell'ordinanza
N. 244 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 ottobre 2025
Ordinanza del 21 ottobre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da G. M..
Reati militari - Diffamazione - Trattamento sanzionatorio - Mancata
previsione, in alternativa alla pena detentiva, della pena
pecuniaria.
- Codice penale militare di pace, art. 227, commi primo e secondo.
(GU n. 52 del 24-12-2025)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima sezione penale
Composta da:
Giuseppe De Marzo - Presidente;
Daniele Cappuccio
Marco Maria Monaco;
Teresa Grieco;
Michele Toriello - Relatore.
Ha pronunciato la seguente
Ordinanza
sul ricorso proposto da M G , nato a il , avverso
la sentenza del 15 maggio 2024 della Corte militare di appello di
.
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello;
Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Francesco
Ufilugelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 15 maggio 2024 la Corte di appello militare
di ha parzialmente riformato - riducendo la pena a mesi otto di
reclusione militare - la sentenza con la quale il 17 ottobre 2023 il
Tribunale militare di aveva condannato G M , maresciallo di
seconda classe, alla pena di mesi dieci di reclusione militare per i
delitti di diffamazione del Stormo dell'Aeronautica Militare
di , dei Carabinieri della Stazione di e del Ministro pro
tempore della Difesa.
La contestazione afferisce al seguente comunicato, pubblicato dal
M su due profili a lui riconducibili e sul sito in data
, a seguito del decesso di un militare dell'Aeronautica:
«Un fuciliere dell'Aeronautica Militare Italiana ( ) in
servizio presso il Comando di ( ) si toglie la vita in
circostanze ancora da chiarire. Le indagini condotte dai carabinieri
della locale stazione conducono ad un vicolo cieco, nessuna
dichiarazione ancora rilasciata dall'Arma Azzurra, nessun commento da
parte dei colleghi del militare. Una STRAGE SILENZIOSA che miete
vittime ogni giorno, una strage che ad oggi conta un centinaio di
suicidi tra le schiere delle forze armate e di polizia in Italia,
dato unico in Europa. In quanto sindacalista e giornalista militare,
in difesa dei diritti del personale in divisa, non ho mai smesso di
sperare che gli organi di vertice trovassero il coraggio di aprire un
tavolo tecnico, finalizzato allo studio e alla risoluzione di tale
fenomeno. Da legale militare non posso non evidenziare come il
Ministero della difesa, oggi presieduto dall'on.le Guerini, si
opponga fermamente nel trovare un punto di incontro con le esigenze
e/o problematiche familiari e personali dei militari, altresi' come
lo stesso Ministero rifiuti il confronto con le Associazioni e
Sindacati militari. Tante le istanze di conferimento gerarchico,
rigettate dopo "centottanta giorni" senza motivo alcuno, centinaia le
domande di trasferimento per gravi motivi familiari non trasmesse o
non accolte: "UN NESSO CON I SUICIDI MILITARI!?". Maresciallo Avv. P.
G M Sindacalista militare TUTELA FORZE ARMATE».
E' incontestata la paternita' dello scritto, in quanto ammessa
dallo stesso imputato, il quale, nel corso del dibattimento di primo
grado, ha reso spontanee dichiarazioni, riferendo, tra l'altro, che
all'epoca dei fatti si registravano numerosissimi suicidi tra
appartenenti alle forze armate e alle forze dell'ordine; che, saputo
della morte del , si era «confrontato con vari colleghi» e
insieme ad essi aveva ipotizzato «che anche purtroppo questo collega
si fosse suicidato», apprendendo «solo successivamente» che si
trattava in realta' di una morte accidentale.
I giudici di merito ritenevano integrati i reati di diffamazione,
rilevando che: a) il militare al quale il M aveva fatto
riferimento non si era suicidato, ma, come accertato a seguito di
esame autoptico, era deceduto nel sonno a seguito delle esalazioni di
ossido di carbonio provenienti da due bracieri lasciati accesi
all'interno dell'abitazione; b) il decesso era avvenuto il , e il
comunicato dell'imputato era stato pubblicato due giorni dopo; c) era
stata lesa la reputazione dell'Aeronautica Militare, poiche' la
rappresentazione del fatto come suicidio, unita alle accuse di
indifferenza rivolte all'Arma di appartenenza, «provoca nel lettore
una sensazione di disprezzo e turbamento nei confronti del comando
del reparto in cui il militare prestava servizio»; d) era stata lesa
la reputazione dei Carabinieri della Stazione di , «le cui
indagini sono rappresentate come ferme in un vicolo cieco, mentre e'
risultato che sin dai primi momenti la morte di non era un
suicidio»; e) era stata lesa la reputazione del Ministero della
difesa, falsamente «accusato di trascuratezza e di rigetto immotivato
di istanze di conferimento gerarchico o di istanze di trasferimento
per gravi motivi familiari, il tutto messo in relazione con i
suicidi».
2. Il difensore di fiducia di G M ha presentato ricorso
per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte militare di
appello, articolando quattro motivi.
Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione
con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante del
diritto di critica, quanto meno nella forma putativa.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di una
diffamazione in danno del Comando Aeronautica Militare di ,
citato dal M solo per indicare il corpo di appartenenza del .
Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale e
processuale con riferimento alla pena irrogata, poiche', alla luce
della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, la
diffamazione per la quale si procede non e' connotata da caratteri di
eccezionale gravita', sicche' del tutto ingiustificata appare
l'irrogazione di una pena detentiva.
Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 620, comma 1,
lettera h), codice di procedura penale, e illogicita' della
motivazione, invocando l'annullamento senza rinvio della sentenza di
condanna poiche' il M , tratto a giudizio in altro procedimento
per analoghi fatti di diffamazione, e' stato assolto dal medesimo
collegio della Corte militare di appello, che ha riconosciuto la
sussistenza della scriminante del diritto di critica.
3. Il Sostituto Procuratore generale militare ha chiesto, con due
memorie, rigettarsi il ricorso.
4. Il 7 novembre 2024 il difensore dell'imputato ha depositato
memoria, ribadendo le argomentazioni poste a fondamento del ricorso
circa l'insussistenza del delitto o quanto meno circa l'operativita'
della scriminante del diritto di critica, e chiedendo sollevarsi
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 227 codice penale
militare di pace, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto
per la diffamazione ordinaria, punisce il reato con la sola pena
detentiva e non anche, alternativamente, con quella pecuniaria, in
contrasto con gli articoli 3 e 52 Cost.
Il difensore dell'imputato ha depositato ulteriori memorie il 16
giugno 2025, il 16 settembre 2025 e il 9 ottobre 2025, insistendo
nelle richieste di sollevare questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 227 codice penale militare di pace, ovvero di assolvere il
M perche' il fatto non sussiste o perche' lo stesso e' scriminato
dal diritto di critica.
Considerato in diritto
1. La Corte ritiene che la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 227 del codice penale militare di pace sia
rilevante e non manifestamente infondata.
2. Il quadro normativo di riferimento.
La diffamazione militare e' disciplinata, quanto
all'individuazione della fattispecie e delle conseguenze
sanzionatorie, dall'art. 227 del codice penale militare di pace di
cui al r.d. 20 febbraio 1941, n. 303, e si articola in tre commi
cosi' formulati:
Il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo
precedente, comunicando con piu' persone, offende la reputazione di
altro militare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave
reato, con la reclusione militare fino a sei mesi.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto
determinato, o e' recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicita', ovvero in atto pubblico, la pena e' della
reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Se l'offesa e' recata a un corpo militare, ovvero a un ente
amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.
3. La rilevanza della questione di legittimita' costituzionale.
Va premesso che, per costante giurisprudenza costituzionale, ai
fini dell'ammissibilita' delle questioni e' sufficiente che la norma
censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di
accoglimento possa influire sull'esercizio della funzione
giurisdizionale (tra le altre, Corte costituzionale, sentenze n. 129
del 2025, n. 247 del 2021 e n. 215 del 2021), quantomeno per il
profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del
processo principale.
Deve, inoltre, aggiungersi, su un piano generale, come osservato
da Corte costituzionale, sent. n. 113 del 2025, che si occupava di un
dubbio di legittimita' afferente il trattamento sanzionatorio
previsto dall'art. 630, comma primo, codice penale, «che il processo
penale non consente oggi in via generale (al di fuori della specifica
ipotesi prevista, ora, dall'art. 545-bis codice di procedura penale)
una scissione del giudizio in due distinti momenti: l'uno
potenzialmente sfociante in una pronuncia (non definitiva) sul solo
an della responsabilita' dell'imputato per i reati ascrittigli,
l'altro dedicato alla determinazione della pena a carico
dell'imputato gia' riconosciuto colpevole.
Cio' costringe il giudice a formulare eventuali questioni di
legittimita' costituzionale relative al trattamento sanzionatorio in
una fase processuale in cui non ha ancora statuito sulla colpevolezza
dell'imputato. In questa fase, sarebbe evidentemente improprio
richiedere - ai fini dell'ammissibilita' delle questioni - una
puntuale motivazione in proposito. Una tale motivazione finirebbe,
anzi, per anticipare valutazioni che il giudice ha l'obbligo di
svolgere soltanto nella sentenza che chiude il processo.
Conseguentemente - e a meno che dall'ordinanza di rimessione
emerga evidente l'assenza di responsabilita' penale dell'imputato per
i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi
espressamente una tale valutazione esprimendo cosi', in sostanza, i
propri dubbi in proposito (come nel caso di cui all'ordinanza n. 56
del 2023) - le questioni sull'entita' della pena per il reato
contestato sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di
sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere
considerate premature».
Ad ogni modo - e per pura completezza - si osserva, con riguardo
ai primi due motivi di ricorso, che investono i presupposti della
decisione di condanna - come non emerga evidente l'assenza di
responsabilita' dell'imputato, dal momento che l'esame complessivo
del testo riportato nel Ritenuto in fatto, rivela che la critica di
carattere sindacale prende le mosse da un fatto non solo non
corrispondente al vero - cio' che e' incontroverso, perche' il
militare del quale si parla non si e' suicidato - ma neppure oggetto,
per quanto risultante dal processo, di alcun accertamento ragionevole
da parte dell'imputato.
In questo contesto l'affermazione secondo la quale «le indagini
conducono a un vicolo cieco», anche senza volere insistere sul tema
dell'esistenza di una base oggettiva dell'affermazione, si colloca in
una affermata strategia del silenzio delle Forze armate che, prima,
con una eccessiva rigidita' organizzativa, provocherebbero i suicidi
e, poi, si sottrarrebbero a un dialogo con associazioni e sindacati
militari: insomma, il significato delle affermazioni appare quello
per il quale anche i carabinieri si inserirebbero nel quadro della
strategia del silenzio attribuita ai vertici delle Forze armate, che,
pur di non accedere al confronto organizzativo, in una sottintesa
idea di gerarchizzazione cieca alle esigenze delle persone, finiscono
per disinteressarsi delle conseguenze sulla vita dei militari.
Secondo una costante giurisprudenza della Corte di cassazione
(v., ad es., Sez. 5, n. 17784 del 07/03/2022, , Rv. 283252 - 01,
in motivazione, proprio in tema di critica sindacale), il diritto di
critica, rappresentando l'esternazione di un'opinione relativamente a
una condotta ovvero a un'affermazione altrui, si inserisce
nell'ambito della liberta' di manifestazione del pensiero, garantita
dall'art. 21 della Carta costituzionale e dall'art. 10 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (d'ora innanzi, Cedu). Proprio in ragione della
sua natura di diritto di liberta', esso puo' essere evocato quale
scriminante, ai sensi dell'art. 51 codice penale, rispetto al reato
di diffamazione, purche' venga esercitato nel rispetto dei limiti
della veridicita' dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della
continenza espressiva. La nozione di «critica», quale espressione
della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio
dall'elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella
fattispecie scrutinata, rimanda non solo all'area dei rilievi
problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della
contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche
con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente
concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero, se
non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono
rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla
giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti
inviolabili, quale e' quello previsto dall'art. 2 Cost., onde non e'
consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in
tale evenienza, la finalizzazione critica dell'espressione, ne'
trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia
necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico.
Pur in tale cornice normativa e valoriale, la critica sindacale -
naturalmente a forte tasso valutativo e conflittuale e quindi
destinata a sottrarsi a un giudizio in termini di verita'/falsita' -
prende le mosse, secondo le decisioni di merito, da due fatti non
rispondenti al vero e neppure oggetto di verifica alcuna: il suicidio
del militare e l'esistenza di accertamenti investigativi giunti su un
binario morto.
Va escluso, peraltro, che l'assoluzione dell'imputato per
distinti fatti possa assumere rilievo ai sensi dell'art. 620, comma
1, lettera h), codice di procedura penale, giacche' quest'ultima
previsione ha riguardo a una contraddizione tra provvedimenti
concernenti lo stesso oggetto: cio' che, a tacer della genericita'
della deduzione svolta nel quarto motivo, non appare ricorrere nel
caso di specie, proprio per la diversita' delle vicende.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene questa Corte
rilevante affrontare il tema della tipologia di sanzione prevista per
la diffamazione militare.
4. La non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
4.1. Con riguardo al delitto di diffamazione previsto dal codice
penale, Corte costituzionale, sent. n. 150 del 2021, nel dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 e dell'art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n.
223, ha rilevato che la prima previsione - richiamata poi dall'art.
30, comma 4, della legge n. 223 del 1990, nel caso di reati di
diffamazione commessi attraverso trasmissioni consistenti
nell'attribuzione di un fatto determinato - risultava incompatibile
con il diritto a manifestare il proprio pensiero, riconosciuto tanto
dall'art. 21 Cost. quanto dall'art. 10 Cedu, proprio per
l'indefettibilita' dell'applicazione della pena detentiva, in tutte
le ipotesi nelle quali non sussistano - o non possano essere
considerate almeno equivalenti - circostanze attenuanti.
Corte cost., sentenza n. 150 del 2021, richiamando la propria
ordinanza n. 132 del 2020, ha sottolineato come la necessaria
irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla
possibilita' di una sua sospensione condizionale, o di una sua
sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al
singolo condannato) e' divenuta ormai incompatibile con l'esigenza di
«non dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa
della liberta' personale, la generalita' dei giornalisti
dall'esercitare la propria cruciale funzione di controllo
sull'operato dei pubblici poteri»; ha, poi, aggiunto che anche
«l'art. 595, terzo comma, codice penale deve essere interpretato in
maniera conforme a tali premesse.
Il potere discrezionale che essa attribuisce al giudice nella
scelta tra reclusione (da sei mesi a tre anni) e multa (non inferiore
a 516 euro) deve certo essere esercitato tenendo conto dei criteri di
commisurazione della pena indicati nell'art. 133 codice penale, ma
anche - e ancor prima - delle indicazioni derivanti dalla
Costituzione e dalla CEDU secondo le coordinate interpretative
fornite da questa Corte e dalla Corte EDU; e cio' anche al fine di
evitare la pronuncia di condanne penali, che potrebbero
successivamente dar luogo a una responsabilita' internazionale dello
Stato italiano per violazioni della Convenzione (per la
sottolineatura del dovere «di evitare violazioni della CEDU» in capo
agli stessi giudici comuni, nel quadro dei loro compiti di
applicazione delle norme, si veda la sentenza n. 68 del 2017,
Considerato in diritto, punto 7).
Ne consegue che il giudice penale dovra' optare per l'ipotesi
della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravita' del fatto,
dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena
detentiva risulti proporzionata, secondo i principi poc'anzi
declinati; mentre dovra' limitarsi all'applicazione della multa,
opportunamente graduata secondo la concreta gravita' del fatto, in
tutte le altre ipotesi.
Questa lettura, del resto, e' stata gia' fatta propria dalla piu'
recente giurisprudenza di legittimita', nel quadro di
un'interpretazione che dichiaratamente si ispira alla giurisprudenza
pertinente della Corte EDU e all'ordinanza n. 132 del 2020 di questa
Corte (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 luglio
2020, n. 26509), e che si estende anche agli autori di diffamazioni
aggravate ai sensi dell'art. 595, terzo comma, codice penale i quali
non esercitino attivita' giornalistica in senso stretto (Corte di
cassazione, sezione quinta penale, sentenza 17 febbraio 2021, n.
13993; sezione quinta penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 13060)».
In sostanza, come puntualmente illustrato da Corte
costituzionale, ordinanza n. 132 del 2020, il bilanciamento
realizzato dalla risposta sanzionatoria del codice penale tra tutela
della reputazione e garanzie della libera manifestazione del pensiero
«e' divenuto ormai inadeguato, anche alla luce della copiosa
giurisprudenza della Corte EDU poc'anzi rammentata, che al di fuori
di ipotesi eccezionali considera sproporzionata l'applicazione di
pene detentive, ancorche' sospese o in concreto non eseguite, nei
confronti di giornalisti che abbiano pur illegittimamente offeso la
reputazione altrui. E cio' in funzione dell'esigenza di non
dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della
liberta' personale, la generalita' dei giornalisti dall'esercitare la
propria cruciale funzione di controllo sull'operato dei pubblici
poteri».
E questo fermo restando che deve ritenersi «che l'inflizione di
una pena detentiva in caso di diffamazione compiuta a mezzo della
stampa o di altro mezzo di pubblicita' non sia di per se'
incompatibile con le ragioni di tutela della liberta' di
manifestazione del pensiero nei casi in cui la diffamazione si
caratterizzi per la sua eccezionale gravita' (cosi' la stessa Corte
EDU, grande camera, sentenza 17 dicembre 2004, Cumpn e Mazre contro
Romania, paragrafo 115; nonche' sentenze 5 novembre 2020, Balaskas
contro Grecia, paragrafo 61; 11 febbraio 2020, Atamanchuk contro
Russia, paragrafo 67; 7 marzo 2019, contro Italia, paragrafo 59;
24 settembre 2013, contro Italia, paragrafo 53; 6 dicembre 2007,
Katrami contro Grecia, paragrafo 39). La Corte di Strasburgo ritiene
integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento
ai discorsi d'odio e all'istigazione alla violenza, che possono nel
caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma
casi egualmente eccezionali, tali da giustificare l'inflizione di
sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati
da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa,
internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di
addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e
compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della -
oggettiva e dimostrabile - falsita' degli addebiti stessi».
4.2. Le ragioni che sono poste a base della decisione della Corte
costituzionale appena indicata, nell'esaltare la centralita' della
manifestazione del pensiero come momento determinante del processo
democratico di controllo della legittimita' dell'esercizio del potere
- su questo punto si tornera' infra anche in relazione alla portata
dell'art. 52, comma terzo, Cost. -, sollevano il dubbio - che questa
Corte ritiene non manifestamente infondato - della compatibilita' con
l'art. 21 Cost. e l'art. 10 Cedu, per il tramite dell'art. 117 Cost.,
delle previsioni di cui all'art. 227, primo e secondo comma, codice
penale militare di pace nella parte in cui prevede la sola pena
detentiva.
Questa Corte e' ben consapevole che Corte costituzionale,
sentenza n. 215 del 2017, occupandosi della permanente
criminalizzazione dell'ingiuria militare, ai sensi dell'art. 226
codice penale militare di pace, ha osservato che «Continuare a punire
penalmente l'ingiuria tra militari, pur per fatti ingiuriosi non
riconducibili al servizio e alla disciplina militari, come definiti
nell'art. 199 cod. pen. mil. pace, risponde infatti, oltre che
all'esigenza di tutela delle persone in quanto tali, anche
all'obiettivo di tutelare il rapporto di disciplina inteso come
insieme di regole di comportamento, la cui osservanza e' strumentale
alla coesione delle Forze armate e, dunque, ad esigenze di
funzionalita' delle stesse. Peraltro, come mostrano anche le
fattispecie per cui e' giudizio nei processi a quibus, la civile
convivenza tra militari, soprattutto (ma non solo) nei luoghi
militari, costituisce un presupposto essenziale per la ricordata
coesione delle Forze armate».
E, tuttavia, due considerazioni appaiono rilevanti.
Per un verso, nel caso del presente procedimento, il tema non e'
quello della penale rilevanza del fatto diffamatorio - cio' che
consente di fare salva l'esigenza di approntare una sanzione
pubblicistica del massimo livello per fatti lesivi della reputazione
nel contesto ordinamentale militare - ma della proporzionalita',
rispetto ai valori in gioco, quali sopra indicati, dell'esclusiva
pena detentiva.
Per altro verso, deve essere sottolineato - come ricorda la
recente Corte costituzionale, sentenza n. 127 del 2025 - che il
legislatore, a seguito della sentenza n. 120 del 2018 della stessa
Corte costituzionale, ha dato compiuta regolamentazione all'attivita'
sindacale prima nella legge n. 28 aprile 2022, n. 46 e poi nel
decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192.
L'art. 1, comma 4 di quest'ultimo decreto legislativo,
nell'incidere innovativamente sul codice dell'ordinamento militare
(d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), ha dettato una articolata disciplina
delle modalita' di interlocuzione dei militari che ricoprono cariche
elettive (art. 1479-bis cod. ord. mil.), esplicitamente riconoscendo
alla lettera d) del comma 1 dell'art. 1479-bis che essi «possono
manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non
soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare,
nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'art.
1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere
sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e
alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a
convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i
limiti previsti dal presente capo».
Non e' evidentemente qui in questione la diretta applicabilita'
della previsione, ma il suo significato sistematico, laddove esprime,
nelle stesse valutazioni del legislatore, il peso che il diritto
garantito dall'art. 21 Cost. e dall'art. 10 CEDU puo' assumere nel
bilanciamento sotteso alle scelte sanzionatorie dell'ordinamento.
E, anzi, va chiarito che la questione, pur originata in concreto
da una manifestazione del pensiero in ambito sindacale, appare
rivestire carattere generale.
Invero, come rilevato supra sub 4.1, la giurisprudenza della
Corte di cassazione, traendo spunto dalle indicazioni fornite da
Corte costituzionale, sentenza n. 150 del 2021, ha concluso nel senso
che e' legittima l'irrogazione di una pena detentiva, ancorche'
sospesa, per il delitto di diffamazione commesso, anche al di fuori
di attivita' giornalistica, mediante mezzi comunicativi di rapida e
duratura amplificazione (nella specie, internet), soltanto ove
ricorrano circostanze eccezionali connesse alla grave lesione di
diritti fondamentali, come nel caso di discorsi di odio o di
istigazione alla violenza (Sez. 5, n. 13993 del 17/02/2021, Scaffidi,
Rv. 281024 - 01: v., in particolare, punto 3.6.3 del Considerato in
diritto; di recente nello stesso senso, Sez. 5, n. 29840 del
21/05/2025, Pansera, non massimata).
Il dubbio che si sottopone alla Corte costituzionale non riposa
su una generalizzata parificazione della fattispecie comune della
diffamazione e di quella militare, laddove e' ben chiaro, come
ricordato da Corte costituzionale, sentenza n. 273 del 2009, che la
lesione di interessi squisitamente pubblicistici nelle condotte
militari giustifica, ad esempio, «l'esclusione della procedibilita' a
querela della persona offesa per il delitto di diffamazione militare
e la sua esclusiva subordinazione alla richiesta del comandante di
corpo prevista dall'art. 260 codice penale militare di pace», posto
che «nei reati militari [e'] sempre insita "un'offesa alla disciplina
e al servizio, una lesione quindi di un interesse eminentemente
pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato
caratteristico della querela": presupposto sulla base del quale "si
e' preferito attribuire al comandante del corpo, con l'istituto della
richiesta" una facolta' di scelta tra l'adozione di provvedimenti di
natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale» (Corte
cost., sentenza n. 273 del 2009 richiama l'ordinanza n. 410 del 2000,
nella quale si citano le sentenze n. 449 del 1991 e n. 42 del 1975,
nonche' l'ordinanza n. 229 del 1988).
Piuttosto, si osserva che, pur nella maggiore complessita'
offensiva delle condotte diffamatorie rilevanti per l'ordinamento
militare - cio' che ne giustifica il trattamento speciale - e senza
dover insistere sui profili di equivalenza ricordati da Corte
costituzionale, sentenza n. 273 del 2009, viene sempre in gioco
un'esigenza di bilanciamento con il valore della libera
manifestazione del pensiero che esiste anche nell'ambito
dell'ordinamento militare.
Significativamente la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
avuto modo di chiarire che l'art. 10 della Cedu «non si ferma davanti
al cancello delle caserme» («Article 10 does not stop at the gates of
army barracks»), precisando ulteriormente che restrizioni e limiti a
tale liberta' in funzione della salvaguardia degli interessi della
disciplina militare e della sicurezza nazionale debbano comunque
essere proporzionati e necessari in una societa' democratica (v. gia'
Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 25 novembre 1997,
Grigoriades comma Grecia). Nello stesso senso si segnala Corte EDU, 8
novembre 2022, Ayuso Torres comma Spagna, che, al par. 47, ribadisce
che «Article 10 applies to military personnel just as it does to
other persons within the jurisdiction of the Contracting States»,
ferma restando, s'intende, la possibilita' di imporre limiti a tutela
della sicurezza nazionale e per la difesa dell'ordine pubblico («the
State can impose restrictions on the right to freedom of expression
accorded to military personnel pursuing legitimate aims such as
national security and the defence of public order»).
Si tratta di una consapevolezza che si inserisce nella scia di un
risalente, ma attualissimo approfondimento dottrinale che, esaminando
le specificita' della disciplina militare nella prospettiva
ordinamentale e, in particolare, nel rapporto con l'ordinamento
giuridico statale, all'indomani dell'entrata in vigore della
Costituzione, sottolineava il lento ma necessario processo di
assorbimento dell'ordinamento militare in quello statale, del quale
finisce per diventare articolazione interna. Tanto impone una
costante verifica dei modi attraverso i quali garantire che
l'ordinamento delle forze armate si informi allo spirito democratico
della Repubblica, ai sensi dell'art. 52, terzo comma, Cost.
Cio' che ha poi evidenti ricadute ordinamentali con la stessa
istituzione di una giurisdizione militare come organizzazione
statale, le cui decisioni sono sottoposte, per garanzia
costituzionale (art. 111, penultimo comma, Cost.), al ricorso per
cassazione, derogabile solo per le sentenze dei tribunali militari in
tempo di guerra.
E se la citata dottrina sottolineava la centralita' dello spirito
democratico, che pone a fondamento della convivenza sociale la
dignita' della persona, deve anche riconoscersi che, gia' nella
prospettiva individuale, la libera manifestazione del pensiero
rappresenta un polo del bilanciamento imposto dalla Carta
fondamentale.
Ma, accanto a questo profilo squisitamente personale, v'e' una
dimensione collettiva che attiene al contributo che la discussione
pubblica puo' fornire proprio al processo democratico di costante
inquadramento delle forze armate al servizio della Repubblica.
In altri termini, il confronto delle idee, impregiudicate le
previsioni che assicurano il rispetto degli ordini gerarchici,
assicura un valore aggiunto che arricchisce le prospettive di unita'
di una comunita', dal momento che, invece di silenziare le tensioni
che la percorrono, consente di trovare un diverso punto di equilibrio
nella adesione razionale e partecipata alla portata vincolante delle
regole. Ed e' proprio questo arricchimento alla vita collettiva che
appare idoneo a giustificare l'esigenza di calibrare diversamente le
sanzioni rispetto a condotte che, pur astrattamente funzionali a tale
obiettivo, lo manchino, quando nella tensione dialettica si superino
i limiti imposti in ragione del necessario rispetto della reputazione
dei soggetti, individuali o collettivi, dell'ordinamento.
In tal modo inteso, il dissenso, al pari del consenso, assume un
ruolo fondante della legittimazione di ogni sistema democratico.
Al punto 7.1. del Considerato in diritto di Corte costituzionale,
ordinanza n. 132 del 2020 si legge, appunto, che «La liberta' di
manifestazione del pensiero costituisce - prima ancora che un diritto
proclamato dalla CEDU - un diritto fondamentale riconosciuto come
«coessenziale al regime di liberta' garantito dalla Costituzione»
(sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell'ordine democratico»
(sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell'ordinamento
generale» (sentenza n. 126 del 1985 e, di recente, sentenza n. 206
del 2019). Ne' e' senza significato che, nella prima sentenza della
sua storia, la Corte costituzionale - in risposta a ben trenta
ordinanze sollevate da giudici comuni - abbia dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di una disposizione di legge proprio
in ragione del suo contrasto con l'art. 21 Cost. (sentenza n. 1 del
1956)».
4.3. L'inequivoco tenore letterale della norma esclude la
praticabilita' di qualunque soluzione interpretativa che moduli la
risposta sanzionatoria in relazione alla concreta gravita'
dell'illecito diffamatorio.
Come anche di recente ribadito da Corte costituzionale, sentenza
n. 7 del 2025, il principio di legalita' «esige che le norme penali -
anche nella parte in cui prevedono sanzioni per la violazione dei
relativi precetti - siano formulate in modo chiaro e preciso, non
solo (a) per consentire ai singoli di formulare previsioni
ragionevolmente affidabili sulla loro applicazione e (b) per
garantire la corretta separazione dei poteri tra legislatore e
giudice, specialmente importante in materia penale (ordinanza n. 24
del 2017, punto 5), ma anche (c) per assicurare il piu' possibile la
parita' di trattamento tra i condannati. Quest'ultima esigenza
rischierebbe di risultare compromessa, laddove il potere
discrezionale del giudice di determinare la pena appropriata (art.
132 codice penale) non fosse adeguatamente delimitato da precise
indicazioni fornite dal legislatore ovvero da una pronuncia di questa
Corte in grado di sostituire, con effetto erga omnes, prescrizioni
legislative giudicate incompatibili con i principi costituzionali».
4.4. Cio' posto, occorre considerare che, sebbene, in linea
generale, l'ordinamento penale militare di pace non conosca pene
pecuniarie (art. 22 codice penale militare di pace), esso non e' piu'
ritenuto incompatibile con queste ultime (come gia' rilevato da Corte
costituzionale, sentenza n. 284 del 1995, che richiama alcune
puntualizzazioni di Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 1987).
E cio' sia perche', in relazione a talune fattispecie, la pena
pecuniaria e' espressamente prevista come applicabile, sia pure
attraverso il richiamo alle leggi speciali (art. 3, comma primo,
legge 9 dicembre 1941, n. 1383: norma che, sul piano sistematico,
conferma come per il legislatore ordinario non sussista alcuna
incompatibilita' nell'applicazione, da parte del giudice militare, di
qualunque sanzione pecuniaria prevista dall'ordinamento), sia e
soprattutto perche', a partire da Corte costituzionale, sentenza n.
284 del 1995, non si dubita dell'operativita' della disciplina delle
pene sostitutive, ivi inclusa quella pecuniaria, alle condanne per
reati militari (v., gia' Sez. 1, n. 2992 del 30/04/1996, polizia
giudiziaria in proc. , Rv. 204932 - 01), cui ha fatto seguito,
infine, l'art. 75-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
introdotto dall'art. 71, comma 1, lettera aa), decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, a mente del quale le disposizioni del Capo III
della stessa legge n. 689 del 1981 si applicano ai reati militari
quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la
posizione soggettiva del condannato.
Va, anzi, aggiunto che, ai sensi dell'art. 57 della legge n. 689
del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se
sostitutiva della pena detentiva: ne discende che, una volta operata
la sostituzione, il militare e' appunto assoggettato a una pena che
non smarrisce la sua natura pecuniaria per effetto della sostituzione
che si colloca a monte della sua applicazione.
Tale mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale potrebbe
rendere ragionevolmente piu' ampio lo spettro applicativo dell'art.
410 codice penale militare di pace, in forza del quale le sentenze di
condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in
applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a
norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale
militare non disponga altrimenti.
Siffatto profilo, che secondo quanto detto supra richiamando il
punto 4.2. del Considerato in diritto di Corte costituzionale,
sentenza n. 150 del 2021, non assume rilievo al fine di escludere la
rilevanza della questione, appare, tuttavia, significativo nel
momento in cui si tratta di intendere se l'intervento richiesto alla
Corte costituzionale si ponga in termini di radicale incompatibilita'
con le scelte legislative in tema di reati militari.
Cio' posto, qualora dovesse ritenersi che il bilanciamento tra il
diritto alla libera manifestazione del pensiero e le esigenze
tipicamente pubblicistiche legate alla disciplina e al servizio
militare, dovessero condurre a ricalibrare i presupposti applicativi
della risposta sanzionatoria in termini analoghi a quelli previsti
per la diffamazione ordinaria, potrebbe tenersi conto, come paradigma
normativo interno (Corte cost., sentenza n. 216 del 2016) idoneo ad
operare la reductio ad legitimitatem, della sussistenza proprio
dell'art. 595, commi primo e secondo, codice penale , nei casi
rispettivamente previsti.
Questa Corte e' consapevole che «il petitum dell'ordinanza di
rimessione ha la funzione di chiarire il contenuto e il verso delle
censure mosse dal giudice rimettente», ma non vincola la Corte
costituzionale, che, «ove ritenga fondate le questioni, rimane libera
di individuare la pronuncia piu' idonea alla reductio ad
legitimitatem della disposizione censurata» (di recente, Corte
costituzionale, sentenza n. 146 del 2025).
E, tuttavia, osserva che la disciplina generale della
diffamazione contiene previsioni che possono offrire "per linee
interne" la grandezza predefinita che consenta alla Corte
costituzionale di assicurare la coerenza e la proporzionalita' delle
sanzioni e rimediare all'irragionevole commisurazione della pena,
laddove non prevede sanzioni pecuniarie, senza sovrapporsi al ruolo
del legislatore.
La misura della pena individuata in questo modo, benche' non
costituzionalmente obbligata, non appare arbitraria: essa potrebbe
essere ricavata dalle previsioni appena indicate e potrebbe essere
ritenuta coerente rispetto alla logica perseguita dal legislatore,
secondo una traiettoria gia' seguita dalla Corte costituzionale (ad
es., Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 2019, che e'
intervenuta in relazione alla misura minima prevista dall'art. 73,
comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
In questo caso, l'intervento immediato - ferma la
discrezionalita' di successive determinazioni del legislatore - non
altererebbe le specifiche pene detentive previste dal codice penale
militare, ma consentirebbe al giudice di disporre di uno strumento
costituito dalla pena pecuniaria della multa (da euro 50 - art. 24,
comma primo, codice penale - a, rispettivamente, euro 1.032 e euro
2.065) in grado di sanzionare i casi nei quali la condotta illecita
non raggiunga la soglia di gravita' che giustifica, alla luce delle
superiori considerazioni, l'applicazione della pena detentiva.
In ogni caso, riprendendo lo spunto iniziale, come di recente
sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 128 del
2024 (par. 3 del Considerato in diritto), una volta accertato un
vulnus a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione,
«non puo' essere di ostacolo all'esame nel merito della questione di
legittimita' costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a "rime
obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto della
Costituzione, ancorche' si versi in materie riservate alla
discrezionalita' del legislatore» (sent. n. 6 del 2024, che cita la
sentenza n. 62 del 2022; nello stesso senso, Corte costituzionale,
sentenza n. 200 del 2023). La medesima Corte costituzionale, sentenza
n. 128 del 2024 ha concluso che e' pertanto «sufficiente "la presenza
nell'ordinamento di una o piu' soluzioni <costituzionalmente
adeguate>, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con
la logica perseguita dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 28 del
2022, n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 12 del 2020, n. 99 e n. 40 del
2019, n. 233 e n. 222 del 2018)" (sentenza n. 95 del 2022), mentre
"l'assenza di una soluzione a rime obbligate non e' preclusiva di per
se' sola dell'esame nel merito delle censure" (sentenza n. 48 del
2021)», spettando alla stessa Corte, «ove ritenga fondate le
questioni, "di individuare la pronuncia piu' idonea alla reductio ad
legitimitatem della disposizione censurata, non essendo vincolata
alla formulazione del petitum dell'ordinanza di rimessione nel
rispetto dei parametri evocati, stante anche che <l'assenza di
soluzioni costituzionalmente vincolate> non compromette
l'ammissibilita' delle questioni stesse (ex plurimis, sentenza n. 59
del 2021) quando sia rinvenibile nell'ordinamento una soluzione
adeguata al parametro di riferimento" (sentenza n. 221 del 2023)».
Per questa ragione, il dispositivo denuncia il dubbio di
legittimita' dell'art. 227, primo e secondo comma, codice penale
militare di pace, nei termini generali della carenza di previsione di
pena pecuniaria, alternativa alla pena detentiva della reclusione
militare.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 227, primo e secondo comma, del
codice penale militare di pace, in riferimento agli articoli 21, 52 e
117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, nella parte in cui in cui non prevede, in alternativa
rispetto alla pena detentiva, la pena pecuniaria;
Dispone la sospensione del presente giudizio; ordina che, a cura
della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti
del giudizio di cassazione e al Presidente del Consiglio dei
ministri; ordina, altresi', che l'ordinanza venga comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l'immediata
trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante
il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni,
alla Corte costituzionale.
Cosi' e' deciso, 17 ottobre 2025
Il Presidente: De Marzo
Il consigliere estensore: Toriello