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Ordinanza 99/2025
Data fissazione: 1 dicembre 2025
Tribunale di Siena
Circolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti – Trattamento sanzionatorio – Omessa previsione della necessità dell’accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida.
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 187, comma 1, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).
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Ordinanza 96/2025
Data fissazione: 23 febbraio 2026
Tribunale di Pavia
Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Omessa previsione che, analogamente a quanto disposto per il delitto di rapina, l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto, consumato o tentato, previsto dall’art. 629, secondo comma, cod. pen.
- Codice penale, art. 131-bis, terzo comma, numero 3).
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Ordinanza 94/2025
Corte d'appello di Roma
Processo penale – Deposito della sentenza – Termini per l’impugnazione – Concessione di un termine aggiuntivo di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza – Omessa distinzione tra difensore di fiducia e difensore d’ufficio – Omessa limitazione del termine aggiuntivo al solo difensore d’ufficio che, a pena di inammissibilità, è tenuto, ai sensi dell’art. 581-quater cod. proc. pen., a depositare, insieme all’atto di impugnazione, specifico mandato a impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.
- Codice di procedura penale, art. 585, comma 1-bis, in relazione all’art. 581, comma 1-quater, del medesimo codice, nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lettera o), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare).
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Ordinanza 93/2025
Data fissazione: 1 dicembre 2025
Tribunale di Macerata
Circolazione stradale – Codice della strada - Reato di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti – Previsione che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno – Denunciata omessa specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione e ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 187-bis (recte: art. 187).
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Ordinanza 90/2025
Tribunale di Torino
Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio).
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b).
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Ordinanza 89/2025
Data fissazione: 9 febbraio 2026
Tribunale di sorveglianza di Bologna
Reati e pene – Pene sostitutive – Mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di all’art. 660, comma 3, cod. proc. pen. indicato nell’ordine di esecuzione – Denunciata norma che non prevede dopo le parole “ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva” le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l’art. 58.” – In via conseguenziale, denunciata previsione, la quale non dispone dopo le parole “la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva”, le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva”.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), art. 102.
- Codice di procedura penale, art. 660, comma 3.
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Ordinanza 87/2025
Data fissazione: 13 gennaio 2026
Tribunale amministrativo regionale per la Campania
Bilancio e contabilità pubblica – Enti locali – Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Previsione che il consiglio dell’ente presenta tale ipotesi al Ministro dell’interno entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione, di cui all'art. 252 del d.lgs. n. 267 del 2000 – Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato – Emanazione da parte del Ministro dell’interno di un provvedimento di diniego dell’approvazione, in caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali – Previsione che impone all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole – Inosservanza del termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi ed alle richieste di cui all'art. 261, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 o del termine di cui all'art. 261, comma 4, del medesimo decreto legislativo, oppure emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte del Ministro dell'interno – Previsione che tali fattispecie integrano l’ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, di cui all'art. 141, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 267 del 2000.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), artt. 259, 261, comma 4 e 262, comma 1.
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Ordinanza 84/2025
Data fissazione: 9 febbraio 2026
Tribunale di sorveglianza di Bologna
Reati e pene – Pene sostitutive – Denunciata norma la quale prevede che il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di cui all’art. 660, comma 3, cod. proc. pen. indicato nell’ordine di esecuzione, “comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva”, invece di stabilire che il mancato pagamento “comporta la conversione nella detenzione domiciliare sostitutiva” – In via conseguenziale, denunciata previsione la quale dispone che “la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva”, invece delle parole “la pena pecuniaria sarà convertita nella detenzione domiciliare sostitutiva”.
In via gradata: Reati e pene – Pene sostitutive – Mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine di cui all’art. 660, comma 3, cod. proc. pen. indicato nell’ordine di esecuzione – Denunciata norma che non prevede dopo le parole “ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva” le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l’art. 58.” – In via conseguenziale, denunciata previsione, la quale non dispone dopo le parole “la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva”, le parole “o nella detenzione domiciliare sostitutiva”.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), art. 102; codice di procedura penale, art. 660, comma 3.
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Ordinanza 83/2025
Data fissazione: 17 novembre 2025
Tribunale di Vercelli
Reati e pene – Rapina – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, allorquando concorra con la circostanza aggravante di cui al terzo comma, n. 3-ter, dell’art. 628 cod. pen.
- Codice penale, art. 628, quinto comma.
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Ordinanza 81/2025
Data fissazione: 26 gennaio 2026
Tribunale di Catania
Reati e pene – Sospensione condizionale della pena – Limiti – Previsione che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione – Disposizione legislativa la quale impedisce che la riabilitazione del condannato a pena detentiva per delitto estingua ogni altro effetto penale della condanna.
-Codice penale, artt. 164, secondo comma, numero 1) e 178, ultimo inciso.
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Ordinanza 79/2025
Data fissazione: 27 gennaio 2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
Tributi – Processo tributario – Previsione che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi – Previsione che tale sentenza può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio – Applicazione di tali disposizioni limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.
- Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), art. 21-bis.
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Ordinanza 78/2025
Data fissazione: 23 febbraio 2026
Tribunale di Siena
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell’incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato nei confronti di una persona imputata del reato di cui all’art. 588 cod. pen. del giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
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Ordinanza 72/2025
Data fissazione: 10 marzo 2026
Corte dei conti
Responsabilità amministrativa e contabile – Comuni, province e città metropolitane – Dichiarazione di dissesto – Conseguenze per gli amministratori che sono stati riconosciuti, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, al verificarsi del dissesto finanziario – Sanzioni interdittive – Divieto di ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati – Incandidabilità, per un periodo di dieci anni, per i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili per la medesima fattispecie, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), art. 248, comma 5.
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Ordinanza 71/2025
Data fissazione: 13 gennaio 2026
Corte dei conti
Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater.
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Ordinanza 70/2025
Data fissazione: 13 gennaio 2026
Corte dei conti
Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica”.
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater.
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Ordinanza 67/2025
Tribunale di Campobasso
Reati e pene – Abrogazione dell’art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio).
- Legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), art. 1, comma 1, lettera b).
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Ordinanza 64/2025
Data fissazione: 19 novembre 2025
Corte d'appello di Lecce
Processo penale – Impugnazioni – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione – Previsione che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili – Mancata previsione che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
In via subordinata: Processo penale – Impugnazioni – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione – Previsione che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili – Interpretazione del diritto vivente rappresentato dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 35490 del 2009 e n. 36208 del 2024 nella parte in cui si afferma "nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito”.
- Codice di procedura penale, art. 578, comma 1.
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Ordinanza 63/2025
Data fissazione: 19 novembre 2025
Corte d'appello di Lecce
Processo penale – Impugnazioni – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione – Previsione che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili – Mancata previsione che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell’art. 578 cod. proc. pen., se l’impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
In via subordinata: Processo penale – Impugnazioni – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione – Previsione che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili – Interpretazione del diritto vivente rappresentato dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 35490 del 2009 e n. 36208 del 2024 nella parte in cui si afferma "nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito”.
- Codice di procedura penale, art. 578, comma 1.
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Ordinanza 62/2025
Data fissazione: 10 marzo 2026
Corte dei conti
Responsabilità amministrativa e contabile – Comuni, province e città metropolitane – Dichiarazione di dissesto – Conseguenze per gli amministratori che sono stati riconosciuti, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, al verificarsi del dissesto finanziario – Sanzioni interdittive – Divieto di ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati – Incandidabilità, per un periodo di dieci anni, per i sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili per la medesima fattispecie, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), art. 248, comma 5.
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Ordinanza 61/2025
Data fissazione: 10 febbraio 2026
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
Previdenza – Impiego pubblico – Trattamenti di fine servizio, comunque denominati, spettanti nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età – Prevista corresponsione decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro – Riconoscimento del trattamento secondo un meccanismo di rateizzazione, differentemente articolato in base all’ammontare complessivo della prestazione.
- Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modifiche e integrazioni, art. 3, comma 2; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, art. 12, comma 7.