Reg. ord. n. 246 del 2025 pubbl. su G.U. del 24/12/2025 n. 52

Ordinanza del Corte dei conti  del 21/11/2025

Tra: Ferrovienord spa  C/ Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT



Oggetto:

Bilancio e contabilità pubblica – Finanza pubblica – Enti indicati nell'elenco 1 annesso al decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, concorrenti, in quanto unità, alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 – Previsione che a tali enti si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge n. 243 del 2012, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica – Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b), del codice della giustizia contabile, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo n. 174 del 2016, dopo le parole: “operata dall'ISTAT” sono aggiunte le seguenti: “, ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica” – Denunciata previsione che inibisce al giudice contabile di verificare se, in base alla disciplina di contabilità nazionale, un soggetto sia qualificabile o meno come amministrazione pubblica – Legislatore che ha sottratto al giudice naturale della controversia la possibilità di erogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti – Disposizione che impedendo al giudice contabile di conoscere delle controversie riguardanti i principali effetti dell’inserimento nell’elenco ISTAT, opererebbe all’interno dell’unitaria materia contabile una scissione tra i profili di rilevanza interna e quelli di rilevanza europea, dai quali i primi sono condizionati e inscindibili – Incidenza sui saldi della finanza pubblica della contabilità nazionale – Violazione del principio dell’equilibrio di bilancio – Lesione della giurisdizione della Corte dei conti nella materia della contabilità pubblica – Disciplina che rende difficoltoso l’accesso giurisdizione e il diritto di agire in giudizio, rendendo necessario, nell’interpretazione elaborata dalla Corte di cassazione, rivolgersi a due giudici diversi per ottenere l’accertamento della non sussistenza delle condizioni per l’inserimento nell’elenco ISTAT e per contestare le relative limitazioni amministrative – Violazione del principio di ragionevole durata del processo – Lesione della tutela giurisdizionale effettiva contro gli atti della pubblica amministrazione e segnatamente dei diritti e degli interessi legittimi – Limitazione dell’ambito di operatività della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, che capovolge l’ordine di rilevanza dei possibili effetti dell’esercizio della cognizione, escludendo quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche e consentendo la verifica giudiziaria ai limitati fini dell’applicazione della normativa, peraltro solo nazionale, sul contenimento della spesa pubblica – Assoluta irragionevolezza della previsione foriera di incertezza nella sua concreta applicazione – Disposizione che esclude il sindacato dinanzi a un giudice degli effetti eurounitari dell’iscrizione nell’elenco ISTAT – Normativa che esclude la possibilità di assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale esclusiva, impedendo il legittimo dispiegarsi dell’effetto utile della normativa UE, dato che la tutela giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile non soddisfa il principio dell’autosufficienza del ricorso – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 28/10/2020  Num. 137  Art. 23 inserito dalla
legge di conversione  del 18/12/2020  Num. 176


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 103    Co.
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 113 
Costituzione   Art. 117    Co.
legge costituzionale del 20/04/2012    Art.   Co.
legge del 24/12/2021    Art.   Co. 169 
decreto legislativo del 26/08/2016    Art. 11    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 246 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 2025

Ordinanza del 21 novembre 2025 della  Corte  dei  conti  sul  ricorso
proposto da Ferrovienord spa contro Istituto nazionale di  statistica
- ISTAT. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Finanza pubblica -  Enti  indicati
  nell'elenco 1 annesso  al  decreto-legge  n.  137  del  2020,  come
  convertito, concorrenti, in quanto unita', alla determinazione  dei
  saldi di finanza pubblica del  conto  economico  consolidato  delle
  amministrazioni pubbliche, secondo i criteri stabiliti dal  Sistema
  europeo dei conti nazionali e regionali  nell'Unione  europea  (SEC
  2010), di cui al regolamento (UE) 2013/549 del Parlamento europeo e
  del Consiglio, del 21 maggio 2013 - Previsione che a tali  enti  si
  applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei
  bilanci  e  sostenibilita'   del   debito   delle   amministrazioni
  pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della legge
  n.  243  del  2012,  nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
  comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di
  finanza pubblica - Previsione che all'art. 11, comma 6, lettera b),
  del codice della giustizia contabile,  di  cui  all'Allegato  1  al
  decreto legislativo n. 174  del  2016,  dopo  le  parole:  "operata
  dall'ISTAT"  sono  aggiunte  le   seguenti:   ",   ai   soli   fini
  dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento  della
  spesa pubblica". 
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti  in
  materia di tutela della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle
  imprese,   giustizia   e    sicurezza,    connesse    all'emergenza
  epidemiologica da COVID-19), convertito, con  modificazioni,  nella
  legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23-quater. 


(GU n. 52 del 24-12-2025)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
               Sezioni riunite in sede giurisdizionale 
 
    In speciale composizione composta dai signori magistrati: 
        Piergiorgio Della Ventura, Presidente; 
        Eugenio Musumeci, consigliere; 
        Giancarlo Astegiano, consigliere relatore; 
        Marco Smiroldo, consigliere; 
        Daniele Bertuzzi, consigliere; 
        Maria Cristina Razzano, consigliere; 
        Domenico Cerqua, primo referendario; 
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti iscritti
ai n. 719/SR/RIS e 817/SR/RIS del registro di  segreteria,  proposti,
ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera b, del decreto legislativo n.
174 del 2016, da Ferrovienord S.p.a., rappresentata e difesa, come da
mandato in calce ai ricorsi, dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca
Sbrana e Jacopo Polinari (quest'ultimo limitatamente al giudizio r.g.
n. 817/SR/RIS) elettivamente domiciliata presso  il  loro  studio  in
Roma,    via    Vittoria    Colonna    n.    40,    indirizzi    PEC:
damianolipani@pec.lipani.it   -    francescasbrana@pec.lipani.it    e
jacopopolinari@pec.it 
    Contro l'Istituto nazionale di statistica - Istat, in persona del
legale   rappresentante   pro   tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   presso   la   cui   sede
istituzionale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; 
    Nonche' nei confronti della  Procura  generale  della  Corte  dei
conti; del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Per  l'accertamento  dell'insussistenza   dei   presupposti   per
l'inclusione  della  societa'   nell'elenco   delle   amministrazioni
pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  individuate  ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  e
ssuccessive modificazioni, elaborato  ed  annualmente  aggiornato  da
Istat, e per il conseguente annullamento  in  parte  qua  dell'elenco
aggiornato per il 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale - n. 242 del 30 settembre 2020 (ricorso n. 719/SR/RIS) e per
l'anno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
n. 225, del 26 settembre 2023, nonche', ove potesse occorrere, per il
2023, pubblicato nella Serie generale n. 229 del 30 settembre 2022, e
per il 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale  -
n. 234 del 30 settembre 2021 (ricorso r.g. n. 817/SR/RIS) (di seguito
anche solo «Elenco Istat» o «Elenco»). 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie depositate dalle parti; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Uditi  nell'udienza  pubblica  del  giorno  16  luglio  2025,  il
relatore, cons. Giancarlo Astegiano, i difensori di parte ricorrente,
in persona dell'avv. Damiano  Lipani  e  dell'avv.  Jacopo  Polinari,
anche per delega  dell'avv.  Francesca  Sbrana,  l'avv.  dello  Stato
Pietro Garofoli per l'Istat e il pubblico  ministero,  nella  persona
del vice Procuratore generale Luigi D'Angelo,  come  specificato  nel
verbale. 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. Con ricorso del 30 dicembre 2020, notificato all'Istat e  alla
Procura generale in pari data,  e  depositato  presso  la  segreteria
delle Sezioni  riunite  in  data  7  gennaio  2021,  iscritto  al  n.
719/SR/RIS, Ferrovienord S.p.a. ha contestato la legittimita' del suo
inserimento nell'elenco delle amministrazioni pubbliche,  predisposto
dall'Istat, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
242,  del   30   settembre   2020,   formulando   articolati   motivi
d'impugnazione. 
    Nell'atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha evidenziato
di essere concessionaria della Regione Lombardia per la  gestione  di
331 km di rete e  centoventiquattro  stazioni,  dislocate  su  cinque
linee ferroviarie, ha  richiamato  il  contenuto  della  concessione,
nonche' del contratto di programma e del contratto di  servizio,  che
regolamentano la gestione, conclusi con la regione, ed ha evidenziato
che i rischi dell'attivita' ricadono sulla  societa'  concessionaria,
che  presenterebbe  i  caratteri  di  autonomia  che   caratterizzano
l'attivita'  di  un'impresa  privata,  anche  in  base  agli   indici
elaborati da Eurostat. 
    Ha concluso, chiedendo  alla  Corte  di  disporre  l'annullamento
dell'elenco Istat nella parte in cui include Ferrovienord S.p.a. 
    2. Nel giudizio si sono costituite le parti alle quali era  stato
notificato l'atto introduttivo. 
    2.1. Con memoria del 12 febbraio 2021, la Procura generale presso
la Corte dei conti ha argomentato in  ordine  all'infondatezza  della
pretesa di Ferrovienord S.p.a., ed ha concluso, in via pregiudiziale,
con la richiesta che  venisse  sollevata  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020
e dell'art. 1, comma 2, della legge n. 176/2020, e, nel  merito,  che
venisse respinto il  ricorso,  con  la  conferma  dell'inclusione  di
Ferrovienord S.p.a.  nell'elenco  delle  «Amministrazioni  pubbliche»
pubblicato dall'Istat in data 30 settembre 2020. 
    2.2. L'Avvocatura generale dello Stato si e' costituita per conto
dell'Istat, con  memoria  del  9  febbraio  2021,  rilevando  che  la
societa' era da considerare soggetto produttore di beni e servizi non
destinabili  alla  vendita  e  sottoposta  al   controllo   pubblico,
concludendo, quindi, per l'inammissibilita' o  comunque  infondatezza
del ricorso. 
    2.3.  In  data  12  febbraio  2021,  la  ricorrente  ha  prodotto
documenti finalizzati a confermare la  natura  di  soggetto  privato,
operante sul mercato. Il 22  febbraio  2021  ha  depositato  note  di
udienza, contestando le deduzioni delle parti convenute. 
    3. Con ordinanza n. 1/2021/RIS, depositata in data 2 marzo  2021,
queste Sezioni riunite hanno ordinato  alla  societa'  ricorrente  di
integrare   il   contraddittorio   nei   confronti   del    Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    A  seguito  della  regolare  integrazione  del   contraddittorio,
nonche' delle memorie  depositate,  in  data  17  marzo  2021,  dalla
Procura generale, in data 29  marzo  2021,  dall'Avvocatura  generale
dello Stato e, in data 29 marzo 2021,  dalla  ricorrente,  che  il  6
aprile ha presentato anche note di udienza, queste  Sezioni  riunite,
con l'ordinanza n. 5/2021, hanno disposto rinvio  pregiudiziale  alla
Corte di giustizia dell'Unione europea, chiedendo al giudice unionale
di  pronunciarsi,  ai  sensi   dell'art.   267   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  in   relazione   agli   effetti
dell'applicazione al giudizio dell'art. 23-quater  del  decreto-legge
n. 137/2020, convertito  con  legge  n.  176/2020,  sulle  «questioni
interpretative pregiudiziali formulate in motivazione in  riferimento
all'art. 47, comma 1,  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, con richiesta di  procedura  d'urgenza  ai  sensi  dell'art.
23-bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione  europea  e
dell'art. 105 del regolamento di procedura della  medesima  Corte  di
giustizia;» (ordinanza n. 6/2021) ed hanno sospeso, in via cautelare,
gli effetti dell'iscrizione della societa' nell'elenco per il 2021. 
    4. Con sentenza  del  13  luglio  2023,  la  Corte  di  giustizia
dell'Unione  europea  ha  dichiarato  che  «Il  regolamento  (UE)  n.
473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e  la  valutazione  dei
documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi
eccessivi negli Stati membri della zona euro, il regolamento (UE)  n.
549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
relativo  al  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali   e   regionali
nell'Unione europea, la direttiva 2011/85/UE  del  Consiglio,  dell'8
novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di  bilancio  degli
Stati membri, e l'art. 19, paragrafo 1,  secondo  comma,  TUE,  letti
alla  luce  dell'art.  47  della  Carta  dei   diritti   fondamentali
dell'Unione europea e dei principi di equivalenza e di  effettivita',
devono essere interpretati nel senso che:  essi  non  ostano  ad  una
normativa nazionale che limiti la competenza del giudice contabile  a
statuire sulla fondatezza  dell'iscrizione  di  un  ente  nell'elenco
delle amministrazioni pubbliche, purche'  siano  garantiti  l'effetto
utile dei regolamenti e  della  direttiva  summenzionati  nonche'  la
tutela giurisdizionale effettiva imposta dal diritto dell'Unione». 
    5.  A  seguito  della  riassunzione  del  giudizio  da  parte  di
Ferrovienord S.p.a., delle note di udienza  della  Procura  generale,
depositate in data 21 novembre 2023, della ricorrente, depositate  in
data 24 novembre 2023, all'esito dell'udienza del  6  dicembre  2023,
queste Sezioni riunite hanno rinviato la discussione  per  consentire
alle altre parti  l'esame  dei  documenti,  qualificati  come  motivi
aggiunti, prodotti da parte ricorrente. 
    6. In data 5 dicembre 2023, Ferrovienord S.p.a. ha depositato  un
ulteriore ricorso, contestando la legittimita' dell'inserimento della
societa' nell'elenco delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2024,
predisposto dall'Istat, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -  Serie
generale - n. 225,  del  26  settembre  2023,  nonche',  ove  potesse
occorrere, per il 2023, pubblicato nella Serie generale n. 229 del 30
settembre 2022, e per il 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
Serie generale - n. 234 del 30 settembre 2021, formulando  articolati
motivi d'impugnazione. 
    7. In vista dell'udienza fissata per il 20 marzo 2024, sia per il
giudizio r.g. n. 719/SR/RIS che per quello  r.g.  n.  817/SR/RIS,  in
data 6 marzo 2024 l'Istat ha depositato articolata memoria  difensiva
con la quale ha contestato le domande della ricorrente contenute  nei
due ricorsi, concludendo per l'inammissibilita' degli stessi. 
    In data 6 marzo 2024, la Procura generale ha  depositato  memoria
con la quale, in via pregiudiziale, ha domandato alle Sezioni riunite
di  sollevare  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
23-quater, comma 2, del decreto-legge n. 137/2020, e, nel merito,  ha
chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile  quanto  agli
elenchi pubblicati nel 2021 e nel 2022 e respinto  quanto  all'elenco
pubblicato nel 2023. 
    Parte ricorrente  ha  depositato,  in  data  8  marzo  2024,  una
memoria, unica per i giudizi r.g. 719/SR/RIS e 817/SR/RIS,  chiedendo
l'accoglimento delle domande ivi formulate. 
    All'esito dell'udienza del 20 marzo 2024, queste Sezioni  riunite
hanno riunito i ricorsi, e, con ordinanza  n.  10/2024,  hanno  preso
atto della proposizione da parte del Ministero dell'economia e  delle
finanze e dell'Istat di ricorso per motivi di giurisdizione presso la
Corte di cassazione, introdotto nell'ambito  di  un  giudizio  avente
oggetto analogo promosso da Autobrennero S.p.a., ed hanno sospeso  il
giudizio fino alla decisione della  controversia,  ritenuta  comunque
pregiudiziale. 
    In via cautelare, hanno sospeso a tutti gli effetti, ivi compresi
quelli sui saldi di finanza pubblica, l'iscrizione  della  ricorrente
Ferrovienord    S.p.a.    nell'elenco    Istat    delle     pubbliche
amministrazioni. 
    8. Con sentenza n. 30220 in data 25 novembre 2024,  decidendo  il
ricorso proposto da Autobrennero S.p.a., la Corte  di  cassazione,  a
Sezioni unite, ha affermato il seguente  principio  di  diritto:  «In
tema  di  impugnazione  dell'elenco  annuale  Istat  delle  pubbliche
amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010,  l'art.  23-quater
decreto-legge n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione  della
Corte dei conti  -  sezioni  riunite  alla  sola  applicazione  della
disciplina nazionale sul contenimento della spesa  pubblica,  non  ha
determinato un vuoto di tutela o  il  mancato  rispetto  dell'effetto
utile   della   disciplina   unionale,   restando    attribuita    la
giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo». 
    9. In data 10 gennaio 2025, la societa' ricorrente ha  depositato
atto di riassunzione del presente giudizio ritenendo  venuta  meno  -
con la  comunicazione  alle  parti  della  sentenza  della  Corte  di
cassazione  -  la  causa  di  sospensione  di  cui  all'ordinanza  n.
6/2024/RIS  del  28  febbraio  2024   e   chiedendo   la   fissazione
dell'udienza per la prosecuzione del giudizio. 
    10. A seguito della fissazione dell'udienza  di  discussione,  in
data 2 luglio 2025 la Procura generale ha depositato una memoria  con
la quale ha confermato le precedenti difese ed  ha  chiesto,  in  via
principale, di sollevare, per i motivi  illustrati  negli  atti  gia'
depositati, la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  5,
comma 2, del decreto-legge n. 154/2020 e dell'art. 1, comma 2,  della
legge n. 176/2020,  ovvero,  ove  ritenuti  applicabili  al  presente
giudizio,  dell'art.  23-quater  del   decreto-leggen.   137/2020   e
dell'art. 1,  comma  1,  della  legge  n.  176/2020  e  del  relativo
allegato; in subordine, ha domandato  alla  Corte  di  sospendere  il
presente giudizio all'esito della questione di costituzionalita' gia'
promossa con le ordinanze n.  5  e  6  del  2025  di  queste  Sezioni
riunite. La richiesta e' stata ulteriormente ribadita  ed  illustrata
con note di udienza depositate il 9 luglio 2025. 
    11.  All'udienza  del  16  luglio   2025,   dopo   la   relazione
introduttiva, la difesa di Ferrovienord  S.p.a.  ha  chiesto  che  il
giudizio sia sospeso e che sia sollevata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 23-quater, del  decreto-legge  n.  137/2020,
aderendo  alla  prospettazione  della   Procura   generale   e   alle
motivazioni  formulate  dalle  Sezioni   riunite   nelle   precedenti
ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale n. 5 e 6 del  2025,
sottolineando, inoltre, che la Corte di giustizia dell'Unione europea
ha precisato che per ogni unita' istituzionale,  inclusa  nell'elenco
Istat, occorre che ci sia, comunque, una tutela giurisdizionale. 
    L'Avvocatura generale dello Stato si e' opposta alla proposizione
di questione di costituzionalita' della normativa ed ha dichiarato di
non opporsi ad una sospensione  impropria  del  giudizio,  in  attesa
della decisione del giudice delle leggi sui casi gia' pendenti. 
    La Procura generale ha insistito nella richiesta che sia proposta
la questione di legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  alle
ragioni piu' volte esplicitate negli atti depositati. 
    All'esito della discussione, il giudizio e'  stato  trattenuto  a
decisione. 
 
                               Diritto 
 
    1. L'oggetto dei giudizi riuniti e' costituito dalla richiesta di
Ferrovienord   S.p.a.   dell'accertamento   dell'insussistenza    dei
presupposti per l'inclusione della  societa'  ricorrente  nell'elenco
delle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed  integrazioni,
elaborato e aggiornato annualmente dall'Istat, e per  il  conseguente
annullamento dell'elenco per gli anni 2021-2024, nella parte  in  cui
e' ricompresa Ferrovienord S.p.a. 
    La ricorrente ha censurato l'inserimento nell'elenco e, all'esito
delle articolate vicende che hanno caratterizzato il giudizio, queste
Sezioni riunite in speciale composizione ritengono che, pregiudiziale
alla decisione del merito, sia necessario verificare  la  conformita'
alla Costituzione dell'art. 23-quater del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18  dicembre  2020,
n. 176. 
    Con la citata norma il legislatore, intervenendo sulla disciplina
degli effetti dell'inserimento nell'elenco Istat, previsto  dall'art.
1, comma 3,  della  legge  n.  196  del  2009,  ha  previsto  che  la
giurisdizione  della  Corte  dei  conti  si  esplichi  unicamente  in
relazione  alla  verifica  della   legittimita'   delle   limitazioni
amministrative previste per i soggetti inseriti nel citato elenco. 
    2. La rilevanza della questione 
    La  questione   della   legittimita'   costituzionale   dell'art.
23-quater del decreto-legge n. 137 del 2020 e' rilevante ai fini  del
presente giudizio poiche' i ricorsi introduttivi sono stati  proposti
da Ferrovienord S.p.a. per  ottenere  l'annullamento  dell'iscrizione
negli  elenchi  Istat  delle  unita'  istituzionali  appartenenti  al
settore delle  amministrazioni  pubbliche,  in  relazione  agli  anni
2021-2024.  Conseguentemente,  al  fine  di  decidere  sulle  domande
proposte dalla ricorrente, deve essere conosciuta non solo  la  norma
che  ha  previsto  le  limitazioni  ma  anche  quella   riferita   ai
presupposti  delle  stesse,  vale   a   dire   quella   che   prevede
l'inserimento   nell'elenco,   poiche'   il   riconoscimento    della
legittimita' o meno dell'iscrizione e' presupposto  per  la  verifica
dell'incidenza    sulle    attivita'     dell'ente     e,     quindi,
sull'applicabilita'  o  meno  delle  limitazioni  amministrative.  La
cognizione piena, infatti, e' impedita dal citato art. 23-quater  del
decreto-legge n. 137 del 2020, che  ha  limitato  e  circoscritto  la
cognizione  del  giudice   contabile,   escludendola   in   relazione
all'accertamento dei presupposti per l'inserimento nel citato elenco. 
    Infatti, occorre evidenziare  che  le  limitazioni  all'attivita'
alle quali sono tenuti gli enti inseriti nell'elenco non sono fini  a
se' stesse, ma rispondono all'esigenza  di  contenere  la  spesa  dei
soggetti che concorrono a formare il perimetro delle  amministrazioni
pubbliche che  individuano  l'aggregato  nazionale  sul  quale  viene
valutata l'osservanza delle regole di finanza pubblica, anche ai fini
unionali. 
    In conclusione, il requisito  della  rilevanza  della  questione,
presupposto per la proposizione di costituzionalita', e'  sicuramente
sussistente poiche' dalla decisione sulla  legittimita'  della  norma
dipende la possibilita' di  decidere  sulla  domanda  proposta  dalla
ricorrente. 
    3. La non manifesta infondatezza 
    3.1. Al fine  di  meglio  individuare  e  definire  le  questioni
sottese  alla  ritenuta   illegittimita'   costituzionale   dell'art.
23-quater del  decreto-legge  n.  137  del  2020,  occorre  non  solo
esaminare il testo della disposizione, ma anche  delinearne  l'ambito
di operativita' e le finalita' perseguite dal legislatore. 
    In sede di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della  salute,
sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e' stato inserito
l'art. 23-quater disciplinante «Unita' ulteriori che concorrono  alla
determinazione dei saldi di  finanza  pubblica  del  conto  economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche». 
    La disposizione  prevede  che  «agli  enti  indicati  nell'elenco
annesso al presente decreto, in quanto unita'  che,  secondo  criteri
stabiliti  dal  Sistema  europeo  dei  conti  nazionali  e  regionali
nell'Unione europea  (SEC  2010),  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
concorrono alla determinazione dei  saldi  di  finanza  pubblica  del
conto  economico  consolidato  delle  amministrazioni  pubbliche,  si
applicano in ogni caso le disposizioni in materia di  equilibrio  dei
bilanci e sostenibilita' del debito delle amministrazioni  pubbliche,
ai sensi e per gli effetti degli  articoli  3  e  4  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche'  quelle  in  materia  di  obblighi  di
comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in  materia  di
finanza pubblica» (comma 1). 
    Il secondo comma stabilisce che «all'art. 11,  comma  6,  lettera
b), del codice della giustizia contabile, di cui  all'allegato  1  al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole:  "operata
dall'Istat"  sono   aggiunte   le   seguenti:   ",   ai   soli   fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica"». 
    3.2. Al riguardo, occorre precisare  che  la  legge  31  dicembre
2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»,  ha
previsto all'art. 1 che «Le amministrazioni pubbliche  concorrono  al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in  ambito
nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i  criteri  stabiliti
dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti  responsabilita'.
Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo  i
principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e  del
coordinamento della finanza pubblica» (comma 1). 
    La norma medesima, al secondo comma, ha delineato il criterio per
l'individuazione  del  perimetro   dei   soggetti   definibili   come
amministrazioni pubbliche ai fini  dell'osservanza  delle  regole  di
finanza pubblica e,  in  particolare,  dei  parametri  e  vincoli  di
derivazione dall'Unione europea ed ha richiamato le attivita'  svolte
dall'Istat,  stabilendo,  infine,  che  annualmente   l'istituto   di
statistica predisponesse un elenco valido per l'esercizio  successivo
(co. 3: «La ricognizione delle amministrazioni pubbliche  di  cui  al
comma 2 e' operata annualmente dall'Istat con proprio provvedimento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre»). 
    L'affidamento  all'Istat   della   ricognizione   annuale   delle
amministrazioni pubbliche e' stato  motivato  dalla  circostanza  che
esso e' parte integrante del sistema  statistico  europeo  ed  e'  il
soggetto chiamato ad applicarne le regole  a  livello  nazionale  per
effettuare i calcoli  della  contabilita'  nazionale,  in  base  alle
regole  EUROSTAT,  che  concorrono  a  rendere  omogenei  i  dati  di
contabilita' pubblica degli Stati che compongono l'Unione europea. In
sostanza,  nella  predisposizione  annuale   dei   conti   nazionali,
applicando  le  regole  unionali,  l'Istat   deve,   preliminarmente,
definire l'ambito delle amministrazioni pubbliche da  considerare  in
base alle regole del Sistema nazionale dei conti (SEC 2010, di cui al
regolamento UE n. 549/2013, relativo al  Sistema  europeo  dei  conti
nazionali e regionali dell'Unione europea). 
    In altri termini, l'attribuzione all'Istat della  predisposizione
annuale dell'elenco dei  soggetti  che  rientrano  nell'ambito  delle
amministrazioni pubbliche non ha mere finalita'  statistiche,  ma  e'
elemento  costitutivo  dei  conti  della  contabilita'  nazionale  e,
quindi, serve a definire  tutte  le  grandezze  di  finanza  pubblica
nazionali, anche per la  verifica  dell'osservanza  dei  parametri  e
vincoli  europei.  Le  grandezze   finanziarie   che   caratterizzano
l'attivita' di ciascuno dei soggetti inseriti nell'elenco predisposto
dall'Istat concorrono a formare i saldi della contabilita' nazionale. 
    E' indubbio, quindi, che  la  disciplina  normativa  che  prevede
l'inserimento, in un elenco annuale, di tutti i soggetti che in  base
alle regole del SEC 2010 rientrano nell'ambito delle  amministrazioni
pubbliche, ha la finalita' di definire i conti nazionali e, in ultima
analisi   di   assicurare   l'equilibrio   dei   bilanci    pubblici,
nell'osservanza dei vincoli e parametri  di  appartenenza  all'Unione
europea. 
    3.3. Il legislatore del 2020 ha modificato  un  quadro  normativo
che, a partire dal 2012, aveva previsto  la  giurisdizione  esclusiva
della Corte dei conti sull'inclusione degli  enti  nell'elenco  delle
amministrazioni pubbliche, stilato annualmente dall'Istat. 
    Infatti, l'art. 1, comma 169, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, successivamente ripreso  dall'art.  11,  comma  6,  lettera  b),
c.g.c. di cui al decreto legislativo n.  174/2016,  aveva  attribuito
alla Corte dei conti la giurisdizione in ordine  alla  sussistenza  o
meno della natura di amministrazione pubblica in capo  alle  societa'
inserite annualmente nell'elenco predisposto  annualmente  dall'Istat
ed  alle  conseguenti   limitazioni   amministrative   previste   dal
legislatore. 
    Piu'  nello  specifico,  la  disposizione  da  ultimo  richiamata
prevedeva,  nel  testo  originario,  che   «avverso   gli   atti   di
ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche  operata  annualmente
dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, e' ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei
conti, in speciale composizione,  ai  sensi  dell'art.  103,  secondo
comma, della Costituzione». 
    Era quindi affidata alla giurisdizione contabile la decisione  in
ordine alle controversie che  potessero  insorgere  in  relazione  al
riconoscimento della natura di amministrazione pubblica  in  capo  ad
enti o societa'  effettuato  annualmente  dall'Istat  ai  fini  della
predisposizione dei conti annuali. 
    3.4. La scelta operata prima dal citato art. 1, comma 169,  della
legge n. 228 del 2012 e poi dall'art. 11 c.g.c., era coerente con  il
disegno  insito  nella  riforma  costituzionale   del   2012   (legge
costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012), con la quale,  tra  l'altro,
sono stati modificati gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. 
    Nell'ambito della complessa riforma  della  finanza  pubblica  si
colloca  altresi'  la  direttiva  2011/85/UE,  dell'8  novembre  2011
(relativa  ai  «requisiti  per  i  quadri  di  bilancio  degli  Stati
membri»), attuata con  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  54,
nonche' con l'art. 30 della legge 30 ottobre 2014,  n.  161,  che  ha
assegnato   alla   Corte   dei   conti   compiti   di    monitoraggio
sull'osservanza   delle   regole   di   bilancio   delle    pubbliche
amministrazioni. 
    Inoltre, l'art. 5 della medesima legge costituzionale n.  1/2012,
nel definire i principi  vincolanti  che  deve  rispettare  la  legge
«rinforzata» prevista dal comma 6 dell'art. 81 della Costituzione, ha
previsto  lo  svolgimento,  in  modo  dinamico,  di  controlli  lungo
l'intero ciclo finanziario dei bilanci del «complesso delle pubbliche
amministrazioni»,  da  attuare  mediante  «verifiche,  preventive   e
consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica». 
    Coerentemente  con  tali  presupposti,  l'art.  20  della   legge
«rinforzata» 24 dicembre 2012, n. 243, riconosce alla Corte dei conti
il compito di  svolgere  funzioni  di  controllo  sui  bilanci  delle
amministrazioni  pubbliche,  espressamente  ancorate  «ai  fini   del
coordinamento della finanza pubblica e dell'equilibrio dei bilanci di
cui all'art. 97 della Costituzione». 
    E' indubbio, quindi, che  l'intervento  legislativo  operato  nel
2020 dall'art. 23-quater del decreto-legge n. 137 del  2020,  che  ha
circoscritto e limitato la giurisdizione della Corte dei  conti  alla
sola   verifica   delle   limitazioni   amministrative    conseguenti
all'inserimento nell'elenco Istat  dei  soggetti  ritenuti  pubblici,
escludendola, di fatto, in relazione all'inserimento nell'elenco, non
solo ha menomato le attribuzioni della Corte dei conti, ma ha violato
l'art. 81, comma 6, e l'art. 97, comma 1, della Costituzione, poiche'
ha  inciso  negativamente  sulla  possibilita'   di   verificare   il
complessivo equilibrio dei bilanci pubblici, anche  alla  luce  della
disciplina eurounitaria. Il legislatore e' intervenuto nella  materia
della contabilita' pubblica, propria  della  magistratura  contabile,
escludendo la giurisdizione della Corte dei conti  in  relazione  non
gia' alla mera verifica sulla legittimita' di un atto  amministrativo
(inserimento nell'elenco Istat) ma all'accertamento sostanziale della
natura di amministrazione pubblica in  capo  ai  soggetti  risultanti
dall'elenco. In altri termini, e' stato inibito al giudice  contabile
di verificare se in base alla disciplina di  contabilita'  nazionale,
che ha recepito a questo fine quella europea (SEC 2010), un  soggetto
sia qualificabile o meno come amministrazione pubblica, con incidenza
sui saldi di finanza pubblica della contabilita' nazionale. 
    La limitazione dell'ambito della giurisdizione contabile  operata
con il comma 2 dell'art. 23-quater  del  decreto-legge  n.  137/2020,
come  convertito   dalla   legge   n.   176/2020,   «ai   soli   fini
dell'applicazione della normativa nazionale  sul  contenimento  della
spesa pubblica», ha sottratto al giudice naturale della  controversia
- cui  pure  continua  a  riconoscersi  espressamente  la  competenza
«esclusiva» in tema di contabilita' pubblica  -  la  possibilita'  di
erogare una tutela piena alle pretese dei ricorrenti,  in  violazione
innanzitutto dell'art. 103, comma 2, in relazione agli articoli 81  e
97, della Costituzione. 
    Escludendo la giurisdizione della Corte dei  conti  in  relazione
alla  rilevanza  eurounitaria  degli  atti  di   ricognizione   delle
amministrazioni  pubbliche   operata   annualmente   dall'Istat,   il
legislatore interviene su quel nucleo di attribuzioni attinenti  alla
perimetrazione  delle  amministrazioni  pubbliche  da  cui   derivano
precisi obblighi di natura finanziaria, in primo luogo di  concorrere
alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico
consolidato delle amministrazioni pubbliche, ossia  del  computo  dei
saldi sulla base dei quali si sviluppano le relazioni finanziarie tra
gli Stati membri dell'Unione europea. 
    In questo modo, il legislatore ha impedito al  giudice  contabile
di conoscere delle  controversie  riguardanti  i  principali  effetti
dell'inserimento  nel   citato   elenco,   operando   una   recisione
dell'unitaria materia contabile in esame, in cui i collegamenti tra i
profili di rilevanza interna e quelli  di  rilevanza  sovranazionale,
dai quali i primi sono condizionati, risultano con ogni evidenza  del
tutto inscindibili. Oltretutto, e' stata  limitata  la  giurisdizione
alla valutazione di effetti che possono  sussistere  solo  se  l'ente
interessato  rientra  fra  le  amministrazioni  pubbliche  ed  appare
singolare che  il  giudice  della  contabilita'  pubblica  non  possa
conoscere del presupposto - la natura di amministrazione pubblica che
si basa sulle regole della contabilita' - ma solo delle conseguenze. 
    L'irrazionalita' della scelta del legislatore del 2020 appare poi
evidente, tanto piu' se si considera che nello stesso art.  23-quater
ha previsto la permanenza della giurisdizione contabile in  relazione
alle  limitazioni  amministrative  che   conseguono   all'inserimento
nell'elenco  («ai  soli  fini   dell'applicazione   della   normativa
nazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica»).  Cio',  senza
evidentemente considerare  che  le  limitazioni  amministrative,  che
conseguono alla presenza nell'elenco annuale stilato dall'Istat, sono
una conseguenza diretta dell'inserimento nell'elenco e, pertanto,  la
decisione in  ordine  alla  loro  applicazione  e'  conseguente  alla
decisione in ordine alla qualifica di amministrazione pubblica. 
    3.5. Un ulteriore elemento deve essere evidenziato. 
    La disciplina risultante dalla novella del 2020 non  ha  indicato
espressamente quale tutela  sia  riconosciuta  al  soggetto  inserito
nell'elenco  Istat  che  voglia  contestare  la   qualificazione   di
amministrazione  pubblica  per  finalita'  diverse   da   quella   di
applicazione delle limitazioni amministrative. 
    Al riguardo,  la  Corte  di  cassazione,  investita  in  sede  di
giurisdizione, ha asserito che «occorre rilevare,  in  via  generale,
che l'inclusione nell'elenco Istat ha natura provvedimentale, cui  si
contrappone, in capo agli enti coinvolti,  una  situazione  giuridica
soggettiva di interesse legittimo, ambito che,  in  quanto  tale,  ai
sensi  dell'art.  7  c.p.a.,   e'   riferibile   alla   giurisdizione
amministrativa»   facendo   riferimento   alla    circostanza    che:
«anteriormente all'intervento operato con l'art. 1, comma 169,  legge
n. 228 del 2012 (che ha previsto  il  ricorso  alle  Sezioni  riunite
della Corte dei conti), il  relativo  contenzioso  era  pacificamente
instaurabile innanzi al giudice amministrativo»  (par.  15),  con  la
conseguenza  che  a  fronte  della  «contrazione»  dell'ambito  della
giurisdizione contabile non vi sarebbe vuoto di tutela in quanto  «si
deve ritenere che si sia, contestualmente, riespansa la giurisdizione
del giudice amministrativo» (par. 15.3). 
    L'argomentazione svolta dalla Cassazione non  appare  aver  colto
nel segno in ordine a quale sia la effettiva natura dell'elenco Istat
in base alle specifiche finalita' cui e' preordinato, che si  pongono
su un piano  diverso  rispetto  alla  semplice  tutela  di  posizioni
individuali.  Infatti,  la  finalita'  dell'elenco  e'   strettamente
dipendente  dalle  esigenze  di  finanza  pubblica   collegate   alla
assorbente necessita' di verificare la sussistenza  delle  condizioni
previste  dal  SEC  2010   per   individuare   il   perimetro   delle
amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione dei saldi di
finanza pubblica. La posizione soggettiva degli enti interessati deve
essere vista, valutata  e  considerata  in  relazione  alla  predetta
finalita'. 
    In proposito, infatti, non si puo' ignorare che l'art.  24  della
Costituzione garantisce a tutti di agire in  giudizio  a  tutela  dei
propri diritti ed interessi legittimi  e,  analogamente,  l'art.  113
precisa  e  delimita  gli  ambiti  di   intervento   giurisdizionale,
prevedendo che la  legge  determini  quali  organi  di  giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi  e
con gli effetti previsti dalla legge stessa, ovviamente nel  rispetto
dei principi del giusto processo, come richiamati dall'art. 111 della
Costituzione. 
    La previsione  contenuta  nell'art.  11,  comma  6,  lettera  b),
c.g.c., stabilendo che le Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, «nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
esclusiva in tema di contabilita' pubblica, decidono in  unico  grado
sui  giudizi:   [...]   b)   in   materia   di   ricognizione   delle
amministrazioni  pubbliche  operata  dall'Istat»,   senza   ulteriori
specificazioni, aveva espressamente riconosciuto al giudice contabile
la competenza a decidere delle controversie in esame con il potere di
assicurare tutte le tutele richieste dai soggetti interessati,  ossia
di statuire  su  tutte  le  domande  astrattamente  proponibili,  con
esclusione di altre giurisdizioni  concorrenti,  assicurando  in  tal
modo piena tutela giurisdizionale, in attuazione degli articoli 24  e
113 della Costituzione. 
    La  disciplina  risultante  dalla  novella  del  2020  viola  gli
articoli 24 e 111 della Costituzione, che attribuiscono alla funzione
giurisdizionale lo scopo di assicurare, attraverso il giudizio, piena
tutela delle situazioni  soggettive  qualificate,  imponendo  che  la
disciplina dei rapporti tra giudici appartenenti a ordini diversi  si
ispiri al principio secondo cui l'individuazione del  giudice  munito
di giurisdizione non  deve  sacrificare  il  diritto  delle  parti  a
ottenere una risposta  in  ordine  al  bene  della  vita  oggetto  di
interesse, nonche'  dell'art.  113,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione, che dell'art. 24 costituisce sostanzialmente  specifica
applicazione,  secondo   cui   contro   gli   atti   della   pubblica
amministrazione e'  sempre  ammessa  la  tutela  giurisdizionale  dei
diritti e degli interessi legittimi e tale tutela giurisdizionale non
puo' essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione  o
per determinate categorie di atti. 
    L'art.  111  della  Costituzione  risulta   violato   anche   con
riferimento al diverso e  complementare  profilo  della  lesione  del
principio di ragionevole durata del processo, riguardato  nell'ottica
del  principio  di  concentrazione  delle  tutele,  ove  si   accolga
l'opzione ermeneutica  che  ammette  la  possibilita'  di  un  doppio
ricorso, al giudice amministrativo e a quello contabile,  in  materia
di elenchi Istat, con i rischi e le criticita' - che saranno a  breve
esaminati - derivanti dall'eventuale  pendenza  di  due  giudizi  sul
medesimo oggetto, con possibili  implicazioni  in  termini  anche  di
necessita'  di  sospensione  del  processo  contabile  e  conseguente
dilatazione  dei   tempi   processuali   del   relativo   contenzioso
(«dipendente»). 
    Orbene,   il   sistema   risultante   dall'art.   23-quater   del
decreto-legge n. 137 del 2020, cosi' come interpretato dalle  Sezioni
unite della Cassazione in sede di conflitto di giurisdizione, si pone
in contrasto con le norme  costituzionali  richiamate  sopra  poiche'
rende difficoltoso l'accesso alla giurisdizione e il diritto di agire
in giudizio, rendendo necessario rivolgersi a due giudici diversi per
ottenere l'accertamento della non sussistenza  delle  condizioni  per
l'inserimento  nell'elenco  Istat  e  per  contestare   le   relative
limitazioni amministrative. Se pero' si tiene conto che queste ultime
dipendono dall'inserimento o meno nell'elenco, appare  evidente  come
il  sistema  delineato  dalla  norma  sospettata  di   illegittimita'
costituzionale sia irrazionale e,  di  fatto,  non  in  linea  con  i
precetti costituzionali richiamati sopra. 
    3.6. La limitazione della giurisdizione esclusiva della Corte dei
conti in materia  di  ricognizione  delle  amministrazioni  pubbliche
operata dall'Istat «ai soli fini  dell'applicazione  della  normativa
nazionale sul contenimento della spesa pubblica», disposta  dall'art.
23-quater del decreto-legge  n.  137/2020  come  convertito,  risulta
altresi'  in  contrasto  con  l'art.  3  della   Costituzione,   data
l'assoluta irragionevolezza della previsione. 
    I  particolari  connotati  del  giudizio  in  esame   legittimano
l'attribuzione  delle  relative  controversie   alla   giurisdizione,
esclusiva ed in unico grado, delle Sezioni riunite  della  Corte  dei
conti, non limitata  a  una  verifica  sulla  legittimita'  generale,
bensi'  piena  e  di  merito,  di  accertamento  della  qualita'   di
amministrazione  pubblica  in  capo   ad   una   determinata   unita'
istituzionale. 
    Nelle controversie in  esame  la  Corte  e',  cioe',  chiamata  a
valutare le situazioni di fatto alla stregua di  regole  tecniche  di
particolare complessita' - contenute nel SEC 2010 - onde accertare la
qualita' di produttore di beni e servizi destinabili alla  vendita  o
non destinabili alla vendita. 
    A tali fini, come noto, concorrono un criterio «qualitativo» (che
impone di verificare se l'ente interessato si  dedichi  o  meno  alla
produzione di servizi ausiliari, sia o meno l'unico fornitore di beni
e servizi dell'amministrazione pubblica e sia o meno  incentivato  ad
adeguare l'offerta per realizzare un'attivita'  redditizia,  operando
alle condizioni di mercato  e  rispettando  le  proprie  obbligazioni
finanziarie) e un «test quantitativo» (paragrafi 20.29  e  segg.  del
SEC) per stabilire se un'unita' istituzionale produca beni e  servizi
destinabili  alla  vendita   (c.d.   criterio   market/non   market),
incentrato sul rapporto tra vendite e costi di produzione,  esaminato
per un periodo pluriennale continuativo. 
    Ora, a fronte del riconoscimento  della  giurisdizione  esclusiva
conformata   nei   termini    finora    rappresentati,    e'    stata
legislativamente prevista, con la norma del 2020, una limitazione  al
suo ambito di operativita'  che  addirittura  capovolge  l'ordine  di
rilevanza dei possibili effetti dell'esercizio della  cognizione:  si
escludono quelli strettamente attinenti alla determinazione dei saldi
di  finanza  pubblica   del   conto   economico   consolidato   delle
amministrazioni pubbliche e si consente la  verifica  giudiziaria  ai
limitati  fini  dell'applicazione  della  normativa  (peraltro,  solo
nazionale) sul contenimento della spesa pubblica, ossia per finalita'
piu' latamente riguardanti la materia della finanza pubblica  per  le
quali, ove fosse mancata la previsione di una giurisdizione esclusiva
del giudice contabile, la  questione  dell'eventuale  competenza  del
giudice amministrativo avrebbe potuto piu' fondatamente proporsi. 
    L'illegittimita'   costituzionale,   conseguente   alla    palese
illogicita' e irragionevolezza della disposizione  in  esame,  emerge
altresi' quando si  consideri  che,  confinando  la  rilevanza  della
giurisdizione  esclusiva  della  Corte  dei  conti   alla   normativa
nazionale  sul  contenimento  della  spesa  pubblica,  ne  deriva  un
significativo svuotamento. 
    Infatti, la legittimita' costituzionale di tale riparto  potrebbe
sostenersi solo a condizione che gli effetti del sindacato giudiziale
del giudice amministrativo e del giudice contabile  risultassero  tra
loro  «non  comunicanti»,  essendo  ben  distinte   e   autonome   le
disposizioni   normative   operanti   nei   due   diversi    comparti
giurisdizionali (SEC 2010 e disposizioni sulla spending review). 
    Al contrario, come  anche  evidenziato  dalla  Procura  generale,
l'ammissibilita' di un c.d. doppio ricorso deve  ritenersi  di  fatto
precluso rispetto al contenzioso in esame, laddove le  due  normative
applicabili si  compenetrano  al  punto  che  risulta  di  fatto  non
ipotizzabile, sul piano giuridico, una loro operativita' «atomistica»
o «irrelata». Cio',  in  quanto  l'eventuale  sindacato  del  giudice
contabile,  nella  prospettiva  dell'operativita'  (o   meno)   delle
disposizioni nazionali sul  contenimento  della  spesa  pubblica  nel
quadro  del  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza   pubblica,   e'
necessariamente condizionato dalla previa e corretta attribuzione  al
soggetto privato di diritto interno della qualificazione eurounitaria
di  «pubblica  amministrazione»,  scaturente  dalla  sua   iscrizione
nell'elenco Istat. 
    In  altri  termini,  nel  caso  in  esame,  l'operativita'  della
normativa europea SEC 2010 e' configurata come presupposto legale per
l'applicazione  (anche)  della  normativa  nazionale  sulla  spending
review, il cui dispiegarsi richiede, quindi, che sia stata risolta la
questione della qualificazione di  un  soggetto  di  diritto  interno
quale  pubblica  amministrazione  europea  nella  prospettiva   della
contabilita' pubblica. 
    Sul piano processuale, in caso di pendenza di giudizi  presso  la
giurisdizione amministrativa e quella contabile l'ipotizzato  riparto
- che, non a caso, non e' stato delineato dal legislatore del 2020  -
determinerebbe il sorgere di  insormontabili  ostacoli  giuridici,  a
meno di configurare il giudizio davanti  al  giudice  amministrativo,
circa la corretta attribuzione  di  una  soggettivita'  pubblicistica
europea all'ente di diritto interno ricorrente  iscritto  nell'elenco
Istat, come vera e propria causa pregiudiziale ex art. 295 del codice
di procedura civile e art. 106 c.g.c., situazione non compatibile con
l'ingiustificato aggravio dei poteri di azione  degli  interessati  e
con la finalita' della verifica sul corretto inserimento  nell'elenco
Istat, da determinare in base alle regole di contabilita'  e  finanza
pubblica, l'interpretazione delle quali rientra  nella  giurisdizione
esclusiva della magistratura contabile. 
    In conclusione, l'art. 23-quater del decreto-legge  n.  137/2020,
come convertito, presenta insuperabili criticita'  interpretative  in
ragione del suo  significato  non  chiaro,  al  punto  da  indurre  a
prospettare soluzioni ermeneutiche che giungono a  forzare  i  limiti
consentiti dall'enunciato testuale  nel  tentativo  di  offrirne  una
coerenza sistematica non consentita dai principi costituzionali,  con
il rischio che l'attivita' ermeneutica trasmodi  in  una  sostanziale
integrazione normativa, tenuto anche conto che «ciascun consociato ha
un'ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e  in  maniera
ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi  diritti  e
interessi legittimi potranno trovare tutela, si' da poter compiere su
quelle basi le proprie libere scelte d'azione» (Corte costituzionale,
sentenza 5 giugno 2023, n. 110). 
    Deve,  pertanto,  ritenersi  che  le  disposizioni   foriere   di
incertezza nella loro applicazione concreta si pongano  in  contrasto
con il canone di ragionevolezza della legge di cui all'art.  3  della
Costituzione,  nella  misura  in  cui  il  loro  significato  risulti
radicalmente inintelligibile o particolarmente  ambiguo,  soprattutto
in materie come quella del riparto di giurisdizione, che attiene a un
presupposto in senso ampio del processo e presenta  una  rilevanza  -
per sua natura - pregiudiziale. 
    3.7. La disposizione limitativa contenuta nell'art. 23-quater del
decreto-legge n. 137 del 2020,  viola,  altresi',  l'art.  117  della
Costituzione, che prevede l'osservanza da parte del  legislatore  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali, nella parte in cui esclude il sindacato degli effetti
eurounitari dell'iscrizione nell'elenco Istat dinanzi ad un giudice. 
    La lettera della disposizione - anche in rapporto  all'art.  103,
comma 2, della Costituzione - e i lavori preparatori non  autorizzano
a prospettare una concorrenza  di  giurisdizioni  sulla  materia,  in
quanto l'effetto innovativo della previsione riguarda non l'an, ma il
quomodo  della  giurisdizione:   il   legislatore   avrebbe,   cioe',
ridefinito l'oggetto della tutela (in relazione sia  al  petitum  che
alla causa petendi), attraverso la limitazione  dei  «fini»  -  ossia
degli effetti - della giurisdizione contabile. 
    L'illegittimita'   costituzionale   discende,    allora,    dalla
limitazione  dell'oggetto  della  tutela   del   giudice   contabile,
combinata  con  l'immodificata   (e   immodificabile)   giurisdizione
esclusiva  sulla  materia  della  ricognizione  operata   dall'Istat,
conforme agli articoli 100 e  103  della  Costituzione.  Infatti,  in
assenza della tutela disapplicativa (e di annullamento)  del  giudice
contabile, il sistema giurisdizionale non assicurerebbe alcun rimedio
contro gli effetti antieuropei dell'atto  di  ricognizione  dianzi  a
qualsiasi altro giudice. 
    In ogni caso, l'art. 117  risulta  comunque  violato  perche'  la
novella del 2020 ha imposto agli enti iscritti nell'elenco Istat  che
intendano contestare gli effetti eurounitari della loro  designazione
quali amministrazioni pubbliche e che abbiano gia'  proposto  ricorso
al giudice contabile,  di  presentare  necessariamente  due  distinti
ricorsi, il secondo dei quali dinanzi al giudice  amministrativo  per
chiedere l'annullamento erga omnes della decisione che li ha iscritti
nell'elenco. Invero, dinanzi alla Corte dei conti essi non potrebbero
mai «contestare le  conseguenze  della  loro  iscrizione  nell'elenco
suddetto  e  ottenere,  eventualmente,  in  maniera  incidentale,  la
disapplicazione  di  tale  iscrizione»  (punto  97  della  richiamata
sentenza della  Corte  di  giustizia),  posto  che  tale  incidentale
disapplicazione rileva, in base alla novella del 2020, ai  soli  fini
della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica. 
    Tuttavia, la  qualificazione  ai  sensi  del  SEC  2010,  operata
dall'autorita' nazionale competente (nel  caso  italiano  dall'Istat,
attraverso la compilazione dell'elenco di cui all'art. 1 della  legge
n. 196/2009) non puo' non comportare effetti sia  oggettivi  (vincoli
di bilancio su tutte le «amministrazioni pubbliche»,  qualificate  ai
sensi del SEC  2010)  che  soggettivi  (il  radicarsi  di  situazioni
giuridiche sui soggetti classificati, tra cui  quello  alla  corretta
qualificazione e il connesso diritto ad un ricorso effettivo). 
    Pertanto, escludendo la possibilita' di  assicurare  il  rispetto
del  principio   di   effettivita'   della   tutela   giurisdizionale
«esclusiva», l'art.  23-quater  impedisce  il  legittimo  dispiegarsi
dell'effetto utile della normativa  UE,  considerato  che  la  tutela
giurisdizionale assicurabile dal giudice contabile  non  soddisfa  il
principio dell'autosufficienza del ricorso, secondo cui  il  soggetto
qualificato deve poter proporre, con un  unico  ricorso,  la  domanda
tendente a impedire l'applicazione nei suoi confronti  degli  effetti
comunitari dell'iscrizione. 
    4. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va
pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell'art.  134
della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  la
questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23-quater  del
decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  inserito  dalla  legge  di
conversione 18 dicembre 2020, n.  176,  per  la  sospetta  violazione
degli articoli 3, 24, 81, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale  in
speciale composizione, non definitivamente pronunciando: 
        dichiara  rilevante  e  non  manifestamente   infondata,   in
relazione agli articoli 3, 24, 81, 97, 103,  111,  113  e  117  della
Costituzione, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
23-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,  inserito  dalla
legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176; 
        dispone la sospensione  dei  presenti  giudizi  e  ordina  la
immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del
codice di giustizia contabile. 
        Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 luglio
2025. 
 
                    Il Presidente: Della Ventura