Reg. ord. n. 245 del 2025 pubbl. su G.U. del 24/12/2025 n. 52

Ordinanza del Corte suprema di cassazione  del 07/11/2025

Tra: A. P.



Oggetto:

Reati e pene – Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – Riparazione pecuniaria – Previsione che con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno – Denunciata applicazione cumulativa rispetto alla confisca, diretta o per equivalente, del prezzo o del profitto del reato – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, anche in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena. 

Norme impugnate:

codice penale  del  Num.  Art. 322


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 11 
Costituzione   Art. 27 
Costituzione   Art. 117    Co.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea   Art. 49 


Camera di Consiglio del 4 maggio 2026  rel. VIGANÒ


Testo dell'ordinanza

                        N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 novembre 2025

Ordinanza del 7 novembre 2025 della Corte di cassazione  sul  ricorso
proposto da A. P.. 
 
Reati e pene - Delitti dei  pubblici  ufficiali  contro  la  pubblica
  amministrazione - Riparazione pecuniaria - Previsione  che  con  la
  sentenza di condanna per i reati previsti  dagli  artt.  314,  317,
  318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e  322-bis,  cod.  pen.  e'
  sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al  prezzo  o
  al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in  favore
  dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico  ufficiale  o
  dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il
  diritto al risarcimento del danno. 
- Codice penale, art. 322-quater. 


(GU n. 52 del 24-12-2025)

 
                   LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                        Sesta Sezione penale 
 
    Composta da: 
      Giorgio Fidelbo - Presidente; 
      Angelo Costanzo; 
      Martino Rosati; 
      Mariella Ianniciello; 
      Paolo Di Geronimo - relatore; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso  proposto  da  A
[...] P [...] nato a [...] a  l'[...]  avverso  la  sentenza  del  18
novembre 2024 emessa dalla Corte di appello di [...]; 
    Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; 
    Udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; 
    Lette le conclusioni  del  pubblico  ministero,  in  persona  del
sostituto Procuratore  generale  Marco  Patarnello,  che  ha  chiesto
dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. A [...] P [...] impugna la sentenza della Corte di appello  di
[...] che confermava la condanna  per  il  reato  di  corruzione  per
l'esercizio della funzione, pronunciata in  relazione  alla  ritenuta
percezione, da parte dell'imputato, in qualita' di appartenente  alla
Guardia di Finanza, della somma di euro 5.000,00  versatagli  da  due
imprenditori interessati a  che  non  emergessero  condotte  illecite
nell'ambito del controllo eseguito  a  carico  della  loro  societa',
[...] s.r.l. 
    Nei confronti dell'imputato veniva disposta la confisca,  diretta
e per equivalente, del  prezzo  del  reato,  nonche'  la  riparazione
pecuniaria, ex art. 322-quater del  codice  penale,  quantificata  in
egual misura rispetto alla confisca. 
    1.1. Sulla base della ricostruzione del  fatto,  condivisa  dalle
sentenze di primo e secondo grado, risulta che  il  coimputato  [...]
(anch'egli  appartenente  alla  Guardia  di  Finanza,   separatamente
giudicato) veniva contattato da [...] per conto della famiglia [...],
imprenditori con diretti interessi nella societa' [...] s.r.l. 
    Nel corso di un pranzo cui partecipavano [...],  [...],  [...]  e
[...],  questi  ultimi  sollecitavano  [...]  ad   interessarsi   dei
controlli, relativi all'impiego di fatture inesistenti,  coinvolgenti
la societa' [...] s.r.l. 
    L'incontro si chiudeva con la dazione di una somma  di  denaro  a
[...], una parte della quale era destinata a remunerare  P.,  essendo
stati affidati a quest'ultimo gli accertamenti sulla  societa'  [...]
r.l. 
    L'attivita' di captazione consentiva  di  accertare  che,  subito
dopo  il  pranzo  al  termine  del  quale  aveva  concluso  il  patto
corruttivo, questi si incontrava con P. e, successivamente, vi  erano
plurimi contatti tra i due, fin quando P.  confermava  che  a  carico
della [...] s.r.l. non erano  emersi  fatti  illeciti  e,  quindi,  i
privati corruttori potevano essere rassicurati a tal riguardo. 
    All'esito di tale attivita', [...] versava a P., la somma di euro
5.000, in precedenza ricevuta dai [...] 
    La sopravvenuta confessione da parte di P., andava a  corroborare
il quadro probatorio, ritenuto dai  giudici  di  merito  di  per  se'
ampiamente dimostrativo della penale responsabilita' dell'imputato. 
    2. Nell'interesse del  ricorrente  sono  stati  formulati  cinque
motivi di ricorso. 
    2.1. I primi due motivi pongono una  questione  comune,  relativa
alla ritenuta insufficienza della mera confessione dell'imputato  per
addivenire alla pronuncia di condanna. 
    L'imputato,  in  sede  di  interrogatorio  di  garanzia,  avrebbe
ammesso i fatti, ma solo per effetto della condizione di fragilita' e
confusione in cui si trovava in quel momento. 
    La difesa del ricorrente deduce che non  vi  sarebbe  affatto  la
prova  della  partecipazione  di  P.  all'accordo   corruttivo,   ne'
dell'esistenza stessa di indagini penali nei confronti della societa'
«[...]», tali da giustificare la dazione del  denaro  allo  scopo  di
tenere  indenni  gli  amministratori  della  predetta   societa'   da
eventuali conseguenze pregiudizievoli. 
    2.2. Con il terzo motivo,  si  censura  la  ritenuta  sussistenza
dell'elemento oggettivo del reato di corruzione, sul presupposto  che
l'imputato, come riferito nell'interrogatorio, non aveva  partecipato
ad alcuna pattuizione e si era semplicemente limitato a  ricevere  la
somma consegnatagli da [...], non avuto la prontezza di rifiutarla. 
    2.3. Con il quarto motivo,  si  deduce  la  violazione  dell'art.
323-bis del codice penale  ritenendosi  la  manifesta  illogicita'  e
contraddittorieta' della motivazione nella  parte  in  cui  e'  stata
esclusa la sussistenza dell'attenuante,  valorizzando  la  violazione
dei doveri sottesi alla qualifica dell'imputato e l'entita' del lucro
conseguito. 
    2.4. Con il quinto motivo, si censura il  cumulo  della  confisca
disposta in relazione alla somma di euro 5.000 e  della  condanna  al
pagamento  della   suddetta   somma,   in   favore   della   pubblica
amministrazione lesa, ex art. 322-quater del codice penale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.  Preliminarmente  deve  darsi  atto  che   la   questione   di
legittimita' costituzionale e' rilevante ai  fini  della  definizione
del presente giudizio, posto che i primi quattro  motivi  di  ricorso
ripropongono questioni di merito,  gia'  adeguatamente  analizzate  e
concordemente risolte nelle sentenze di primo e secondo grado,  senza
che  possano  dar  luogo  a  vizi   motivazionali   suscettibili   di
accoglimento in sede di legittimita'. A  fronte  di  una  motivazione
immune da vizi di  manifesta  illogicita'  o  contraddittorieta',  il
rigetto dei suddetti motivi  di  ricorso  comporterebbe  la  conferma
della sentenza anche nella parte in cui ha disposto la  confisca  del
prezzo del reato di  corruzione  per  l'esercizio  della  funzione  -
quantificato in euro 5.000 - e ordinato il versamento,  a  titolo  di
riparazione pecuniaria ex art. 322-quater del codice penale,  di  una
somma di pari importo in favore dell'amministrazione lesa. 
    In ordine al suddetto cumulo, questa Corte  ritiene  rilevante  e
non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale
della disciplina dettata dagli  articoli  322-bis  e  322-quater  del
codice penale,  per  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza  e
proporzionalita' del trattamento sanzionatorio. 
    2. Prima di  esaminare  le  ragioni  sottese  alla  ritenuta  non
manifesta  infondatezza  della  questione,   anche   nell'ottica   di
escludere  la  possibilita'  di  addivenire   ad   un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disciplina de qua,  e'  necessaria
una sintetica ricostruzione del complesso sistema normativo  che,  in
relazione a determinati reati  contro  la  pubblica  amministrazione,
prevede un cumulo di strumenti fina lizzati ad evitare  che  l'autore
del  reato  possa  conservare  il  vantaggio  patrimoniale   che   ha
illecitamente conseguito. 
    L'istituto   della   riparazione   pecuniaria,    nell'originaria
previsione introdotta dalla legge 27 maggio 2015,  n.  69,  prevedeva
che, in caso di condanna per  uno  dei  delitti  contro  la  pubblica
amministrazione  contemplati  dagli  articoli  314,  317,  318,  319,
319-ter, 319-quater,  320  e  322-bis  del  codice  penale,  il  solo
pubblico agente doveva essere condannato al pagamento  di  una  somma
equivalente   a   quanto   indebitamente   ricevuto.    L'adempimento
dell'obbligo  riparatorio,  inoltre,  veniva  previsto  anche   quale
presupposto necessario per la sospensione condizionale della pena, ex
art.  165,  comma  4,  del  codice  penale   e   per   l'accesso   al
patteggiamento. 
    La disciplina e' stata ulteriormente inasprita  a  seguito  delle
modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3,  con  la  quale
l'ambito applicativo dell'art. 322-quater del codice penale e'  stato
esteso anche al privato corruttore, inoltre, in luogo dell'originaria
previsione che faceva riferimento a «quanto indebitamente  ricevuto»,
si e' previsto che l'obbligazione debba  essere  parametrata  a  «una
somma equivalente al prezzo o al profitto del reato». 
    In tal modo sono state eliminate le problematiche  interpretative
che,   ante   riforma,   erano    state    segnalate    relativamente
all'applicazione della riparazione pecuniaria al delitto di  peculato
e, al contempo, il riferimento al prezzo ha reso applicabile la norma
anche al privato corruttore. 
    La   previsione   della   riparazione    pecuniaria    ha,    fin
dall'originaria    previsione,    una     portata     sostanzialmente
sovrapponibile all'ambito di operativita' della confisca,  diretta  o
per equivalente, del prezzo o del profitto del reato. 
    Ponendo a raffronto gli articoli 322-ter e 322-quater del  codice
penale, risultano identici: 
      i presupposti oggettivi, posto che entrambe  le  norme  trovano
applicazione a fronte  di  una  sentenza  di  condanna  per  i  reati
previsti 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e  322-bis
del codice penale; 
      sia la confisca che la riparazione pecuniaria sono  parametrate
al prezzo o al profitto del reato; 
      entrambe le previsioni si applicano sia al pubblico agente  che
al privato concorrente; 
      confisca e riparazione sono obbligatorie. 
    Deve precisarsi che la sovrapponibilita' tra le  norme  in  esame
sussisteva anche in relazione alla previgente formulazione, posto che
la previsione contenuta all'art. 322-quater del codice penale,  nella
misura in cui parametrava  la  riparazione  a  «quanto  indebitamente
ricevuto», ricomprendeva sicuramente la nozione di prezzo  del  reato
di corruzione. 
    Tale precisazione e' rilevante, posto che, in ragione  dell'epoca
di commissione del reato, nel caso in esame deve trovare applicazione
la  previsione  dell'art.  322-quater   del   codice   penale   nella
formulazione originaria. 
    Cio' posto,  e'  innegabile  che  pur  con  riguardo  alla  norma
previgente, vi era una  sostanziale  coincidenza  tra  i  presupposti
della confisca del prezzo del reato e la  riparazione  pecuniaria  di
quanto indebitamente ricevuto, in tale generica dizione  rientrandovi
sicuramente il prezzo del reato di  corruzione  per  esercizio  della
funzione. 
    2.1. L'ambito di interferenza delle norme in oggetto comporta che
- cosi' come avvenuto nel caso in esame - la confisca, diretta o  per
equivalente,  deve  essere  disposta  unitamente   alla   riparazione
pecuniaria, con la conseguenza che il condannato e' sottoposto ad una
duplicazione di obblighi  che,  pur  avendo  una  differente  natura,
determinano l'effetto ultimo di sottrarre al  reo  un  valore  doppio
rispetto a quello indebitamente conseguito dal reato. 
    Al contempo, deve  sottolinearsi  come  le  norme  in  esame  non
dettino alcuna  disciplina  volta  a  regolamentare  la  concomitante
applicazione  della  confisca  e  della  riparazione  pecuniaria,   a
conferma della volonta' del legislatore di prevedere il cumulo e  non
l'alternativita' tra i due istituti. 
    Passando ad esaminare le ragioni sottese al cumulo della confisca
e della riparazione pecuniaria e' necessario soffermarsi sulla natura
giuridica di quest'ultimo istituto, al fine di valutare  se  prevalga
l'effetto ripristinatorio della legalita' violata, riconducibile  nel
piu' ampio genere delle condotte risarcitorie, piuttosto  che  quello
punitivo. 
    2.2. Riguardo ai rapporti con il risarcimento dei  danni,  l'art.
322-quater del codice penale contiene una espressa previsione secondo
cui il pagamento della somma dovuta a titolo  di  riparazione  lascia
«impregiudicato il diritto al risarcimento  del  danno»,  sicche'  la
norma ammette il cumulo della riparazione pecuniaria non solo con  la
confisca, ma anche con l'obbligazione risarcitoria. 
    Posto che la lettera della norma gia' di per se' sembra delineare
una distinzione netta tra riparazione pecuniaria e  risarcimento  del
danno, deve sottolinearsi come  vi  siano  anche  altre  ragioni  che
inducono ad escludere la natura «risarcitoria» della riparazione.  Si
e' condivisibilmente sottolineato come il risarcimento del  danno  e'
per sua natura un rimedio civilistico che presuppone l'iniziativa del
danneggiato,  viceversa,  l'istituto  della  riparazione   pecuniaria
prescinde  dalla  domanda  risarcitoria   e   financo   dall'avvenuta
costituzione quale parte civile del danneggiato, essendo  rimesso  al
potere officioso del giudice disporre il pagamento. 
    A cio' occorre aggiungere che la parametrazione della riparazione
pecuniaria al prezzo o al profitto del reato risulta  tendenzialmente
avulsa dalla determinazione del  danno  risarcibile.  A  ben  vedere,
infatti,  solo  nel  reato  di  peculato,  ove  il  bene  oggetto  di
appropriazione appartenga alla pubblica amministrazione,  vi  e'  una
sostanziale coincidenza tra il profitto e il danno. 
    Nelle altre ipotesi contemplate il  profitto  ed  il  prezzo  del
reato,   costituiscono   un'entita'   patrimoniale   che    prescinde
completamente dal danno arrecato all'amministrazione di  appartenenza
che, a ben vedere, potrebbe anche non lamentare alcun pregiudizio  se
non quello all'immagine. 
    Cio' si verifica, in particolare,  nel  caso  -  qual  e'  quello
oggetto di giudizio - in cui la condanna interviene per il  reato  di
corruzione per  l'esercizio  della  funzione,  li'  dove  difetta  il
compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, sicche' l'ambito
del potenziale  danno  subito  dall'amministrazione  di  appartenenza
dell'imputato e' necessariamente limitato se non del tutto assente e,
in ogni caso, non proporzionalmente collegato al prezzo ricevuto  dal
funzionario infedele. 
    In buona sostanza, quindi, puo' affermarsi che  l'aver  stabilito
che la somma dovuta a titolo di riparazione e' parametrata al  prezzo
o al profitto del reato determina necessariamente una  scissione  tra
la riparazione pecuniaria e il risarcimento del danno, pur  potendosi
riconoscere una residuale area di interferenza, come affermato da una
recente sentenza di questa Corte che, nell'ottica di dare una lettura
costituzionalmente  orientata  della  norma,  ha  affermato  che   la
riparazione  pecuniaria  prevista  dall'art.  322-quater  del  codice
penale non e' dovuta nel caso in cui, all'atto della pronuncia  della
sentenza di condanna, risulta  che  l'imputato  abbia  medio  tempere
risarcito il danno cagionato dalla  condotta  illecita  (Sez.  6,  n.
27422 del 25 luglio 2025, [...], Rv. 288426). 
    2.3. Una volta escluso che la riparazione pecuniaria dia luogo ad
un'obbligazione  tipicamente  risarcitoria  e,   nel   tentativo   di
attribuire una coerente  collocazione  sistematica  all'istituto,  la
giurisprudenza ha affermato che la  riparazione  pecuniaria  ex  art.
322-quater  del  codice  penale  costituisce  una   sanzione   civile
accessoria che consegue necessariamente alla  condanna  per  i  reati
indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata  a
ciascun soggetto condannato (Sez. 6, n. 16098 del  5  febbraio  2020,
[...], Rv. 278960; Sez. 6, n. 8959 del 25 gennaio  2023,  [...],  Rv.
284271; Sez. 6, n. 27422 del 25 luglio 2025). 
    L'art. 322-quater del codice penale, pertanto, delinea una  forma
di riparazione coattiva,  di  tipo  non  risarcitorio,  non  affidata
all'iniziativa  volontaria  del  reo   e   neppure   subordinata   ad
un'espressa richiesta della persona offesa (Sez. 6, n. 12541  del  14
marzo 2019, [...], Rv. 275925), la cui quantificazione non e' rimessa
all'apprezzamento del  giudice,  ne'  e'  commisurata  ai  pregiudizi
complessivamente  subiti  dall'amministrazione  di  appartenenza,  ma
forfettariamente  calibrata  sui  proventi  materiali   indebitamente
ricevuti. 
    Si tratta, dunque, di una «sanzione civile accessoria» che, nella
chiara prospettiva di realizzare un  rafforzamento  dell'armamentario
sanzionatorio posto  a  tutela  del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione, consegue necessariamente  («sempre»)  alla  condanna
per  i  reati-presupposto  di  cui  al  catalogo  dello  stesso  art.
322-quater del codice penale  e  si  caratterizza  per  una  indubbia
connotazione punitiva, tanto che la relativa applicazione in  assenza
dei  presupposti  di  legge  e'  stata  da  questa  Corte  ricondotta
nell'alveo della «pena illegale» (Sez. 6, n. 12541 del 14 marzo 2019,
cit.). 
    Secondo  la  giurisprudenza  di  questa   Corte,   pertanto,   la
riparazione pecuniaria da' luogo ad una sanzione patrimoniale, che si
aggiunge  inderogabilmente  alla  reclusione  per  ciascun   soggetto
condannato per uno dei reati elencati nella norma in esame,  operando
contestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva. 
    2.4. In dottrina trova un  consenso  sostanzialmente  unanime  la
tesi  che   attribuisce   natura   sanzionatoria   alla   riparazione
pecuniaria. 
    E' stato autorevolmente evidenziato come l'istituto  non  ha  una
funzione «riparativa», essendo  estranei  alla  previsione  normativa
quegli elementi di ripensamento o resipiscenza comportanti una scelta
da parte  dell'autore  dell'illecito  di  realizzare  condotte  volte
all'elisione dell'offesa arrecata con la commissione del reato. 
    Si  e'  detto  che  l'istituto  assolve  a  una  chiara  funzione
punitiva, avendo un carattere prettamente afflittivo, giungendosi  ad
affermare  che  la  riparazione  altro  non  sia  che  una   sanzione
pecuniaria, che va ad aggiungersi  alle  sanzioni  detentive  e  alla
confisca.  In  buona  sostanza,  mediante  l'introduzione   dell'art.
322-quater  del  codice  penale,  il   legislatore   avrebbe   inteso
riproporre surrettiziamente la sanzione pecuniaria per  reati  per  i
quali era stata eliminata dalla riforma apportata  con  la  legge  26
aprile 1990, n. 86. 
    Una conferma,  in  tal  senso,  e'  rinvenibile  nella  relazione
governativa alla legge n.  69  del  2015,  li'  ove  si  afferma  che
l'introduzione dell'art. 322-quater del codice penale e'  finalizzata
a recepire le raccomandazioni  dell'OCSE,  tra  le  quali  quella  di
introdurre, a scopo di deterrente della corruzione nelle  transazioni
economiche internazionali, «sanzioni pecuniarie» nei confronti  delle
persone fisiche. 
    Nella  relazione  si  da'  atto  che  «ragioni  di   coerenza   e
razionalita' del sistema sanzionatorio del  codice  penale  (che  non
prevede il cumulo di sanzioni detentive e pecuniarie  per  i  delitti
contro la pubblica amministrazione, a differenza di  quanto  prevede,
ad esempio, per i reati che offendono il patrimonio)» hanno indotto a
non rimodulare le pene principali, mediante la reintroduzione di pene
pecuniarie, sul presupposto che il trattamento sanzionatorio previsto
per  i  reati  in  questione  doveva  ritenersi  gia'  «adeguatamente
afflittivo e dissuasivo». 
    Ciononostante, si e' optato per l'introduzione della «riparazione
pecuniaria», pur dandosi espressamente atto che tale istituto ha  una
funzione «afflittivo-sanzionatoria» e si va ad inserire in un sistema
gia' connotato da un adeguato rigore. 
    2.5. E'  stata  vagliata  anche  una  parziale  similitudine  tra
l'ipotesi introdotta all'art.  322-quater  del  codice  penale  e  la
riparazione pecuniaria prevista nel  caso  di  diffamazione  a  mezzo
stampa. La giurisprudenza e' incline a ritenere che l'art.  12  della
legge n. 47 del 1948, nel riconoscere il diritto della persona offesa
dal reato a richiedere, oltre al  risarcimento  dei  danni  ai  sensi
dell'art.  185  del  codice  penale,  comprensivo   sia   del   danno
patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma  a  titolo  di
riparazione che non rientra nel risarcimento del danno, ha introdotto
una ipotesi eccezionale  di  pena  pecuniaria  privata  prevista  per
legge, che come tale  puo'  aggiungersi  al  risarcimento  del  danno
autonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cass.  civ.,  Sez.
3, n. 29640 del 12 dicembre 2017, Rv. 64665502). 
    Anche  rispetto  a  tale  istituto,  tuttavia,   la   riparazione
pecuniaria prevista dall'art. 322-quater del codice  penale  presenta
significativi elementi di diversita', che depongono tutti  nel  senso
della funzione prettamente punitiva. 
    Basti considerare che la riparazione  del  danno  prevista  dalla
legge n. 47 del 1948 presuppone in ogni caso una richiesta di parte e
non e' applicabile d'ufficio, inoltre, in quel sistema  sanzionatorio
la riparazione va ad inserirsi nell'ambito di un trattamento punitivo
mite, rispetto al quale  una  sanzione  «civile»  puo'  svolgere  una
funzione  di  rafforzamento  e   di   compensazione   della   modesta
afflittivita' della sanzione penale. 
    Ben diverso e' il contesto applicativo dell'art.  322-quater  del
codice  penale,  posto  che  la  riparazione   pecuniaria   prescinde
totalmente dalla richiesta del danneggiato, comporta  un  obbligo  di
pagamento  predeterminato  nel  quantum   e   non   suscettibile   di
graduazione da parte del giudice e, inoltre, va ad aggiungersi ad  un
corredo di sanzioni penali particolarmente afflittive. 
    2.6. Sempre rimanendo nell'ambito della valutazione dell'aggravio
sanzionatorio determinato dalla riparazione pecuniaria,  in  dottrina
e' stato sottolineato come tale istituto concorra, non  solo  con  il
risarcimento del danno civilistico, ma anche con il danno erariale. 
    L'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  infatti,
stabilisce  che,  in  caso  di  danno  all'immagine  derivante  dalla
commissione di un reato contro la pubblica amministrazione, il  danno
erariale deve essere  determinato,  salva  prova  contraria,  in  una
misura  pari  al  doppio  della  somma  o  del  valore   patrimoniale
dell'utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
    Sottolinea la dottrina come la riparazione pecuniaria e il  danno
erariale  perseguono  finalita'   essenzialmente   sanzionatorie   ed
entrambi gli  istituti  presentano  una  marcata  autonomia  rispetto
all'azione per il risarcimento del danno da reato. 
    2.7. In conclusione, la dottrina piu' autorevole pare orientata a
ritenere che la riparazione pecuniaria e' saldamente incentrata su  l
terreno pubblico, assumendo la valenza di un  contrappasso  simbolico
per il male che  il  delitto,  per  il  tramite  dell'amministrazione
pubblica  di  appartenenza  del  soggetto,   ha   recato   all'intera
collettivita';   la   riparazione,   rigorosamente   obbligatoria   e
predeterminata, diviene sostanzialmente una pena. 
    3.  A  fronte  della  riconosciuta  natura  sanzionatoria   della
riparazione, dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente interrogate
in ordine alle conseguenze  della  cumulativa  applicazione  rispetto
alla confisca, giungendo a ritenere che la congiunta applicazione  di
tali istituti  determina  una  palese  violazione  del  principio  di
ragionevolezza e di proporzionalita' della pena, rilevabile anche  ai
sensi dell'art. 49 della Carta europea dei diritti fondamentali. 
    In  giurisprudenza,  si   e'   affermato   che   e'   illegittima
l'applicazione cumulativa della confisca per equivalente del profitto
del reato ex art. 322-ter  del  codice  penale  e  della  riparazione
pecuniaria  prevista  dall'art.   322-quater   del   codice   penale,
trattandosi di misure aventi medesimo oggetto  ed  analoga  finalita'
afflittiva, il cui cumulo determina violazione del principio  del  ne
bis in idem sanzionatorio (Sez. 6, n. 23203 del 5 marzo 2024,  [...],
Rv. 286645). 
    Anche con riguardo  al  la  diversa  disciplina  dettata  per  il
patteggiamento, si e' ritenuto che  l'applicazione  cumulativa  della
restituzione integrale del profitto  del  reato,  prevista  dall'art.
444, comma 1-ter, del codice di procedura penale,  e  della  confisca
per equivalente del profitto del reato ex  art.  322-ter  del  codice
penale, determina la violazione del principio  del  ne  bis  in  idem
sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il  medesimo  oggetto  ed
analoga finalita' afflittiva (Sez. 6, n. 16872 del 30  gennaio  2019,
[...], Rv. 275671). 
    4. Il tentativo di risolvere  in  via  interpretativa  l'aggravio
sanzionatorio, derivante del cumulo della confisca con la riparazione
pecuniaria, pur pienamente condivisibile nella finalita'  perseguita,
presenta profili di criticita' non superabili. 
    A  ben  vedere,  infatti,  seguendo  la  tesi  secondo   cui   e'
illegittima l'applicazione cumulativa della confisca per  equivalente
del profitto del reato ex art. 322-ter  del  codice  penale  e  della
riparazione  pecuniaria  prevista  dall'art.  322-quater  del  codice
penale, trattandosi di misure  aventi  medesimo  oggetto  ed  analoga
finalita' afflittiva, si perviene alla generalizzata  disapplicazione
dell'art. 322-quater del codice penale. 
    Come evidenziato nell'esaminare il contenuto delle norme  oggetto
di scrutinio, l'ambito oggettivo e soggettivo di  applicazione  della
confisca e della riparazione  pecuniaria,  come  pure  i  presupposti
applicativi, l'obbligatorieta' e i parametri  di  determinazione  del
quantum, sono totalmente sovrapponibili e cio'  sia  con  riferimento
alla previsione originaria dell'art. 322-quater del codice penale che
alla norma attualmente in vigore. 
    4.1. Quanto detto  comporta  che,  sulla  base  della  previsione
normativa contenuta agli articoli 322-ter  e  322-quater  del  codice
penale non residua alcuno  spazio  interpretativo  per  affermare  un
regime di alternativita' tra i due istituti, anziche' di cumulo. 
    Il  dato  letterale,  infatti,  depone   univocamente   e   senza
possibilita' di fornire interpretazioni diverse,  nel  senso  che  la
confisca  e  la  riparazione  pecuniaria  debbano  trovare  congiunta
applicazione. 
    La tesi giurisprudenziale, che  ha  ipotizzato  l'esclusione  del
cumulo, conduce ad una interpretatio  abrogans  dell'art.  322-quater
del codice penale, posto che non e' dato  ravvisare  alcuna  ipotesi,
sia  pur  residuale,  nella  quale  tale  istituto  potrebbe  trovare
applicazione senza sovrapporsi alla confisca. 
    L'identita' dei presupposti, come in precedenza evidenziato (§2),
comporta che ove e' applicabile la riparazione pecuniaria lo e' anche
la  confisca,  con  la  conseguenza  che  facendo   valere   in   via
interpretativa il divieto del  cumulo,  si  giungerebbe  sempre  alla
disapplicazione dell'art. 322-quater del codice penale. 
    4.2. Pur a fronte di un tendenziale favore per  l'interpretazione
costituzionalmente orientata, anche quale limite di valutazione della
fondatezza delle questioni sollevate dinanzi  alla  Consulta,  rimane
fermo  il  principio  per   cui   non   puo'   giungersi,   per   via
interpretativa, ad una soluzione  che  determina  la  disapplicazione
della norma tacciata di incostituzionalita', posto che in tal caso e'
solo l'intervento della Corte  costituzionale  che  puo'  dichiararne
l'illegittimita', pervenendo alla eliminazione o rimodulazione  della
previsione normativa (Corte costituzionale, n. 110 del 2012). 
    Come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale,  «l'univoco
tenore della  norma  segna  il  confine  in  presenza  del  quale  il
tentativo  interpretativo  deve  cedere  il  passo  al  sindacato  di
legittimita' costituzionale» (Corte costituzionale,  sentenza  n.  26
del  2010;   Corte   costituzionale,   n.   219   del   2008;   Corte
costituzionale, n. 109 del 1989). 
    Tali principi sono pienamente applicabili al caso in esame, posto
che recependo l'interpretazione  volta  a  escludere  il  cumulo  tra
confisca e riparazione pecuniaria - cosi' come prospettato da Sez. 6,
n. 23203 del  5  marzo  2024,  [...],  Rv.  286645  -  ne  deriva  la
disapplicazione dell'art. 322-quater del codice  penale,  perseguendo
una soluzione contra  legem,  posto  che  il  dato  letterale  depone
univocamente a favore del cumulo dei due istituti. 
    Del resto, la riprova che la soluzione  recepita  nella  sentenza
«[...]» si traduca nella  disapplicazione  dell'art.  322-quater  del
codice penale e' desumile dal fatto che a  fronte  di  due  strumenti
indicati entrambi come obbligatori, si opta per l'applicazione  della
confisca  in  luogo  della  riparazione  pecuniaria,   implicitamente
ritenendo quest'ultimo istituto recessivo, senza che in tal senso  vi
sia alcuna indicazione normativa. 
    Deve ritenersi  che  la  giurisprudenza  formatasi  sul  tema  e'
pienamente  condivisibile  li'   dove   riscontra   una   sostanziale
duplicazione dell'effetto  ablatorio,  mentre  occorre  discostarsene
nella misura in cui  perviene  ad  affermare  in  via  interpretativa
l'alternativita' tra confisca e riparazione, privilegiando  il  primo
istituto, a fronte di una previsione normativa  che,  invece,  indica
chiaramente la congiunta applicazione delle due  forme  di  ablazione
dei proventi del reato. 
    In  conclusione,  la  scelta  di  sollevare   la   questione   di
legittimita' costituzionale appare necessaria in quanto finalizzata a
garantire una tutela certa e uniforme  nell'ambito  dell'ordinamento,
nella consapevolezza che questo obiettivo «e' tanto  piu'  essenziale
in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta
legalita' (sentenza n. 98 del 2021, n. 115 del 2018, n. 109 del  2017
e ordinanza n. 24 del 2017.». 
    4.3. Per completezza, deve evidenziarsi come - in astratto  -  vi
sarebbe  un'ipotesi  in  cui  l'art.  322-quater  del  codice  penale
potrebbe non concorrere con la confisca. Si tratta del  caso  in  cui
l'imputato,  prima  che  la  sentenza  di   condanna   sia   divenuta
definitiva, abbia provveduto all'integrale restituzione del prezzo  o
del profitto del reato. 
    In simili fattispecie, la Corte ha ritenuto che non  puo'  essere
disposta la confisca del profitto del reato  qualora  lo  stesso  sia
venuto meno per effetto di  condotte  riparatorie,  poste  in  essere
volontariamente dal reo, che abbiano  eliso  il  vantaggio  economico
conseguito (Sez. 6, 24 giugno 2020, n. 21353, Rv. 279286; Sez. 2,  n.
36444 del 26 maggio 2015, [...], Rv. 264525; Sez. 3, n. 20887 del  15
aprile 2015, [...], Rv. 263409; Sez. 3, n. 44189 del 18 ottobre 2022,
[...], Rv. 284122). 
    Le ipotesi sopra esaminate e le soluzioni offerte in  tali  casi,
tuttavia, non dirimono il conflitto  della  concorrente  applicazione
della  confisca  e   della   riparazione   pecuniaria,   cosi'   come
normativamente previsto  dagli  articoli  322-ter  e  322-quater  del
codice penale. 
    Dovendosi valutare il profilo di incostituzionalita' in  astratto
e secondo il contenuto  delle  norme  interessate,  il  problema  del
cumulo si pone - come avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio
- ogni qual volta gli autori del  reato  non  abbiano  provveduto  ad
alcuna condotta riparatoria antecedente rispetto alla definizione del
procedimento. 
    In tal caso, infatti, non ricorrono gli estremi per escludere  la
confisca del prezzo o del profitto del reato e al contempo sussistono
tutti i presupposti per applicare anche la riparazione pecuniaria  ex
art. 322-quater del codice penale. 
    Peraltro, deve sottolinearsi come nelle ipotesi in cui l'avvenuta
restituzione del  provento  del  reato  consente,  sulla  base  della
giurisprudenza  richiamata,  di  escludere  la  confisca,   si   pone
ugualmente   la    questione    della    duplicazione    dell'effetto
sanzionatorio. A fronte dell'avvenuta restituzione, infatti,  permane
applicabile   l'istituto   della    riparazione    pecuniaria    che,
conseguentemente, da' luogo ad ulteriore  profilo  sanzionatorio  con
riguardo ad un vantaggio di cui l'autore  del  reato  e'  stato  gia'
privato. 
    Ne consegue che solo formalmente l'avvenuta restituzione  esclude
il conflitto tra confisca  e  riparazione  pecuniaria,  ma  l'effetto
concreto non muta,  verificandosi  ugualmente  un  cumulo  afflittivo
basato sulla duplice privazione del medesimo vantaggio patrimoniale. 
    5. Stabilito che gli articoli 322-ter  e  322-quater  del  codice
penale  non  consentono  di  addivenire,  per   via   interpretativa,
all'alternativa  applicazione  della  confisca  o  della  riparazione
pecuniaria, si pone il problema della legittimita' costituzionale del
cumulo sanzionatorio che ne discende. 
    Tale quesito impone necessariamente il confronto tra  la  diversa
natura giuridica che la confisca e la riparazione pecuniaria assumono
nell'assetto  normativo   derivante   a   seguito   dell'introduzione
dell'art. 322-quater del codice penale. 
    5.1. Occorre partire dalle considerazioni svolte  nella  sentenza
«[...]» che sono pienamente condivisibili, li' dove si da'  atto  che
la riparazione  pecuniaria  costituisce  una  misura  tipicamente  ed
esclusivamente sanzionatoria: una «sanzione civile»,  alla  quale  e'
estranea ogni funzione compensatoria dei danni patiti dalla  pubblica
amministrazione e che e' destinata a  svolgere  funzione  punitiva  e
deterrente. Essa, dunque, non puo' coesistere  con  la  confisca  per
equivalente di cui all'art. 322-ter, stesso codice, realizzandosi, in
caso di applicazione congiunta, una  sproporzionata,  e  percio'  non
consentita, duplicazione di sanzioni. 
    La citata pronuncia e' intervenuta prima della  sentenza  con  la
quale le Sezioni unite sono tornate  ad  esaminare  la  natura  della
confisca per equivalente, precisando che tale forma di ablazione  del
vantaggio  derivante  dal  reato  assolve,  cosi'  come  la  confisca
diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in
quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di  derivazione  dal
reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora  sottragga  al
destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico  che  lo
stesso ha tratto  dall'illecito  (Sezioni  Unite,  n.  13783  del  26
settembre 2024, dep. 2025, [...], Rv. 287756-03). 
    Nella citata sentenza, si afferma che «La confisca del  profitto,
anche quella per equivalente, assolve, dunque, sempre ad una funzione
recuperatoria: essa ha una funzione sanzionatoria nella misura in cui
colpisce beni che non hanno derivazione dal reato  e  puo'  assumere,
solo in determinate occasioni, una funzione punitiva». 
    Le  Sezioni  unite,  condividendo  quanto  affermato   da   Corte
costituzionale n. 112 del 2019, hanno ribadito che: «Se la confisca -
diretta o per equivalente - non sottrae  piu'  di  quanto  sia  stato
conseguito   dall'illecito,    essa    ha    carattere    afflittivo,
ripristinatorio ma non anche punitivo». 
    Il contenuto afflittivo della confisca  rappresenta,  quindi,  un
elemento coessenziale all'istituto, di cui occorre  tener  conto  li'
dove l'ordinamento introduce ulteriori  strumenti  che  conducono  al
medesimo risultato. 
    5.2.  Il  mutamento  di  paradigma  conseguente   alla   predetta
pronuncia non e' tale  da  elidere  il  problema  della  duplicazione
sanzionatoria che si determina nei casi in  cui  si  applichi,  oltre
alla confisca, anche la riparazione pecuniaria. 
    Sia pur in virtu' di strumenti giuridici  diversi  e  aventi  una
natura non del tutto sovrapponibile, il risultato ultimo che l'autore
del reato subisce e' il raddoppio dell'obbligazione  restitutoria  ed
e' proprio in tale duplicazione  che  si  annida  il  sospetto  della
lesione del principio di proporzionalita'. 
    Premesso  che  non  e'  controvertibile  l'esigenza  di   privare
l'autore del reato dei proventi illecitamente conseguiti, l'ulteriore
imposizione di una  sanzione  pecuniaria,  parametrata  sul  medesimo
valore, diviene lesiva del principio di proporzionalita' nella misura
in cui il  reato  gia'  e'  assistito  da  un  corredo  sanzionatorio
adeguatamente afflittivo. 
    In buona sostanza, l'aggiunta della riparazione pecuniaria da  un
lato va ad intaccare  il  patrimonio  del  condannato  privandolo  di
valore pari a quello che gli e'  gia'  sottratto  per  effetto  della
confisca, dall'altro aggiunge una sanzione punitiva ad un trattamento
gia' considerato adeguato. 
    6. Una volta ritenuto che gli istituti in  esame  determinano  un
sostanziale raddoppio della privazione patrimoniale nei confronti del
responsabile  di  determinati  reati,  si  pone  necessariamente   la
questione di verificare se tale duplicazione sia o  meno  compatibile
con i principi  costituzionali  e,  in  particolare,  con  quello  di
proporzionalita'. 
    A   tal   riguardo,   si   evidenzia   come   il   principio   di
proporzionalita' ha assunto autonomia nell'ambito  del  sindacato  di
costituzionalita',   scisso   dal   riferimento   al   principio   di
eguaglianza,  con  la  conseguenza  che  la  proporzionalita'   della
sanzione e' divenuto un parametro di valutazione  che  prescinde  dal
raffronto con una fattispecie da porre in  comparazione,  secondo  il
tradizionale schema riconducibile all'art. 3 della  Costituzione,  al
contempo, il requisito della proporzionalita' assume rilievo anche in
relazione alla funzione rieducatrice della  pena  ex  art.  27  della
Costituzione. 
    6.1. La giurisprudenza  costituzionale  ha,  in  piu'  occasioni,
avuto modo di precisare come l'art. 3 della Costituzione esiga che la
pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito  commesso,  in
modo  che  il  sistema  sanzionatorio  adempia,  nel  contempo,  alla
funzione di difesa sociale ed a  quella  di  tutela  delle  posizioni
individuali (Corte costituzionale n. 236 del 2016). 
    Nella citata pronuncia della Consulta,  si  afferma  testualmente
che  «Laddove  la  proporzione  tra   sanzione   e   offesa   difetti
manifestamente, perche' alla carica offensiva insita  nella  condotta
descritta dalla fattispecie  normativa  il  legislatore  abbia  fatto
corrispondere conseguenze punitive di entita'  spropositata,  non  ne
potra' che discendere  una  compromissione  ab  initio  del  processo
rieducativo, processo  al  quale  il  reo  tendera'  a  non  prestare
adesione,  gia'  solo  per  la  percezione  di  subire  una  condanna
profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del  tutto
svincolata dalla gravita' della propria condotta e dal  disvalore  da
essa espressa. In  tale  contesto,  una  particolare  asprezza  della
risposta sanzionatoria determina  percio'  una  violazione  congiunta
degli articoli 3  e  27  della  Costituzione,  essendo  lesi  sia  il
principio di proporzionalita' della pena rispetto alla  gravita'  del
fatto commesso, sia quello della  finalita'  rieducativa  della  pena
(sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994  e
n. 343 del 1993)». 
    La valorizzazione del principio di proporzionalita',  scisso  dal
rigido   inserimento   nello   schema   che   richiede   un   tertium
comparationis, e' un aspetto che traspare nelle piu' recenti pronunce
della Consulta, li' dove si e'  ritenuto  che,  allorquando  le  pene
comminate  appaiano  manifestamente  sproporzionate   rispetto   alla
gravita' del fatto, si profila un contrasto con gli articoli 3  e  27
della Costituzione, giacche' una pena non proporzionata alla gravita'
del fatto si risolve in un ostacolo  alla  sua  funzione  rieducativa
(Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018). 
    I principi di  cui  agli  articoli  3  e  27  della  Costituzione
«esigono di contenere la privazione della liberta'  e  la  sofferenza
inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria  e  sempre
allo  scopo  di  favorirne  il  cammino  di  recupero,   riparazione,
riconciliazione  e  reinserimento  sociale»  (Corte   costituzionale,
sentenza n. 179 del 2017; cosi' anche Corte  costituzionale  sentenza
n. 149 del 2018). 
    6.2. Occorre dar atto che il limite della proporzionalita'  della
pena e' stato affermato dalla Corte costituzionale essenzialmente con
riguardo alle pene  detentive,  essendo  queste  quelle  direttamente
disciplinate dall'art. 27 della Costituzione. 
    Tale limitazione, tuttavia, non determina l'impossibilita' di far
valere il principio  di  proporzionalita'  anche  in  relazione  alla
riparazione pecuniaria, per due ordini di motivi. 
    In primo luogo,  deve  evidenziarsi  che  l'avvenuta  riparazione
pecuniaria, essendo presupposto per l'ottenimento  della  sospensione
condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165,  comma  quarto,  del
codice penale, produce  i  propri  effetti  direttamente  sulla  pena
detentiva, senza, peraltro, consentire all'imputato di avvalersi  dei
presidi che garantiscono  la  proporzionalita'  dell'onere  economico
derivante dalla riparazione con le effettive capacita' patrimoniali. 
    A cio' occorre aggiungere che il principio  di  proporzionalita',
pur  emerso  inizialmente  in  relazione  alle  pene  detentive,   ha
successivamente trovato  applicazione  anche  in  relazione  a  forme
diverse di trattamento «punitivo». 
    In particolare, con la sentenza n.  112  del  2019,  dichiarativa
dell'illegittimita'  costituzionale  della  confisca   del   prodotto
dell'illecito amministrativo di abuso di  informazioni  privilegiate,
la Corte costituzionale, pur escludendo che in  materia  di  sanzioni
amministrative possano essere applicati i principi  di  cui  all'art.
27, terzo comma, della Costituzione, ha specificato  come  non  possa
«dubitarsi  che  il  principio  di  proporzionalita'  della  sanzione
rispetto alla  gravita'  dell'illecito  sia  applicabile  anche  alla
generalita'  delle  sanzioni  amministrative»,  trovando   qui   tale
principio la propria base normativa nell'art.  3  della  Costituzione
«in combinato disposto con le norme  costituzionali  che  tutelano  i
diritti di volta in volta incisi dalla sanzione». 
    6.3. Ulteriore ragione per estendere la valenza del principio  di
proporzionalita' anche a  sanzioni  non  dichiaratamente  penali,  e'
desumibile anche  dall'art.  49,  n.  3),  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea, in base al quale «le pene  inflitte
non devono essere sproporzionate rispetto al reato». 
    Come affermato da Corte costituzionale, sentenza n. 112 del  2019
(§  8.2.4):  «Ancorche'  il  testo  di   tale   disposizione   faccia
riferimento  alle  "pene"  e  al  "reato",  la  Corte  di   giustizia
dell'Unione europea  ha  recentemente  considerato  applicabile  tale
principio all'insieme  delle  sanzioni  -  penali  e  amministrative,
queste ultime anch'esse di carattere "punitivo" - irrogate in seguito
alla commissione di un fatto di manipolazione del  mercato,  ai  fini
della verifica del rispetto del diverso principio del ne bis in  idem
(Corte di giustizia, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate  SA
e altri, in causa C-537/16, paragrafo 56). Cio' in  coerenza  con  la
spiegazione relativa all'art. 49 CDFUE, ove si  chiarisce  che  "[i]I
paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalita' dei
reati e delle pene sancito  dalle  tradizioni  costituzionali  comuni
agli Stati membri e dalla giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia
delle    Comunita'":    giurisprudenza,    quest'ultima,    formatasi
esclusivamente in materia di sanzioni amministrative applicate  dalle
istituzioni comunitarie. Lo stesso art. 49,  paragrafo  3,  CDFUE  e'
stato del resto recentemente  invocato  dalle  Sezioni  Unite  civili
della Corte di cassazione a fondamento dell'affermazione secondo  cui
anche forme di risarcimento con funzione  prevalentemente  deterrente
come i punitive  damages,  eventualmente  disposti  da  una  sentenza
straniera,   debbono   comunque   rispettare    il    principio    di
proporzionalita' per poter essere riconosciuti nel nostro ordinamento
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5  luglio  2017,
n. 16601)». 
    6.4. La descritta evoluzione del vaglio  di  proporzionalita'  ha
trovato ulteriori e  recenti  conferme  nelle  sentenze  della  Corte
costituzionale  n.  7  del  2025  e  n.  113  del  2025,  pur  se  in
quest'ultima  pronuncia  la  soluzione  recepita  va  nel  senso   di
demandare al giudice ordinario l'applicazione del  principio  secondo
una  interpretazione  costituzionalmente  conforme   (suggerendo   la
possibilita'  di  escludere   dall'ambito   di   applicazione   della
fattispecie penale fatti tipici, pur offensivi e colpevoli,  che  non
raggiungono  la  soglia  di  disvalore   e   di   gravita'   espressa
dall'entita' della pena prevista dal legislatore). 
    6.5. Una volta individuata  la  rilevanza  che  il  sindacato  di
proporzionalita' assume nel giudizio di legittimita'  costituzionale,
occorre dar atto che, con riguardo alla fattispecie in esame, non  si
pone un problema di sproporzione per  relazione  tra  il  trattamento
sanzionatorio previsto per i reati  ricompresi  nell'art.  322-quater
del codice penale e ipotesi similari, sicche' si e' al di fuori della
proporzionalita'  quale  parametro  di  valutazione  rispetto  ad  un
tertium comparationis. 
    La lesione  del  principio  di  proporzionalita'  viene  evocata,
pertanto, sotto il profilo intrinseco, inteso quale previsione di  un
trattamento sanzionatorio che, complessivamente  considerato,  appare
manifestamente  eccessivo,  nella  misura  in   cui   contempla   una
duplicazione  di  misure  «afflittive»  che,  sia  pur   diversamente
qualificate (in termini di confisca  e  di  riparazione  pecuniaria),
vanno  ad  aggredire  due  volte  il  medesimo  aspetto  patrimoniale
conseguente alla commissione del reato. 
    6.6. Vi e', inoltre,  un  ulteriore  aspetto  che  rileva  sempre
nell'ottica del sindacato di proporzionalita' e attiene  alla  natura
sostanzialmente fissa e predeterminata della riparazione pecuniaria. 
    In base alla previsione normativa,  infatti,  la  riparazione  e'
commisurata al prezzo o al profitto del reato, senza che  al  giudice
sia consentito in alcun modo di graduare tale misura,  anche  tenendo
conto, per sottrazione, dell'eventuale risarcimento del danno (totale
o parziale), come pure della restituzione del vantaggio illecitamente
conseguito dalla commissione del reato. 
    E' pur vero che la  riparazione  pecuniaria,  a  rigore,  non  e'
inquadrabile nel  concetto  di  sanzione  fissa,  posto  che  la  sua
commisurazione in concreto e' collegata all'entita' del prezzo o  del
profitto del reato. 
    Tuttavia,  l'aver  predeterminato  la  misura  della  riparazione
rapportandola all'entita' del profitto o del prezzo  del  reato,  da'
luogo ad una preclusione legislativa rispetto alla commisurazione  in
concreto della sanzione pecuniaria, ugualmente  idonea  a  ledere  il
principio di  proporzionalita'.  La  predeterminazione  del  criterio
commisurativo  impedisce  al  giudice  di  compiere  quel  necessario
adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche  del
condannato,  ipotesi  gia'  positivamente  scrutinata   dalla   Corte
costituzionale come lesiva del principio di  proporzionalita'  (Corte
costituzionale, sentenza n. 28 del 2022). 
    7. A fronte della ritenuta violazione dei principi costituzionali
sopra indicati, e' opportuno sottolineare come non si  richieda  alla
Corte  costituzionale  una  ingerenza  nella   discrezionalita'   del
legislatore, bensi' si sollecita la valutazione della razionalita'  e
proporzionalita'  di  un  intervento  normativo  che,   mediante   la
surrettizia introduzione di  una  sanzione  di  natura  «civilistica»
dall'innegabile portata punitiva, va a duplicare il  contenuto  dello
strumento  recuperatorio  della  confisca,  al  contempo   aggravando
significativamente il complessivo trattamento sanzionatorio  previsto
per i principali reati contro la pubblica amministrazione. 
    Del resto, di  cio'  si  era  dichiarato  consapevole  lo  stesso
legislatore, tant'e' che, nell'inserire la riparazione pecuniaria, ha
motivato  la  scelta  di  non  optare  per  la  reintroduzione  della
tradizionale sanzione della pena pecuniaria, proprio perche' ritenuta
non necessaria, stante l'adeguata afflittivita'  delle  elevate  pene
detentive previste per i reati in esame (si veda  §  2.4).  La  ratio
legis risulta, pertanto, intrinsecamente contraddittoria, li' dove da
un lato si afferma che il trattamento sanzionatorio  previsto  per  i
reati contro la pubblica amministrazione e' connotato da una adeguata
afflittivita', tale da non consentire la  reintroduzione  della  pena
pecuniaria  ma,  al  contempo,  si  prevede  uno  strumento  punitivo
sostanzialmente analogo, formalmente  riconducendolo  agli  strumenti
riparativi del delitto ma, in  concreto,  connotato  da  un'esclusiva
finalita' punitiva. 
    Nel  caso  di  specie,  quindi,  si  sollecita  il  sindacato  di
costituzionalita'  su  scelte  palesemente  ingiustificate,  tali  da
evidenziare un uso della discrezionalita' del legislatore che conduce
a risultati distonici rispetto al sistema e  al  la  proporzionalita'
della risposta sanzionatoria (sui limiti rispetto a  tale  sindacato,
cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 148 e n. 23 del  2016,  n.  81
del 2014, n. 394 del 2006). 
    La Corte costituzionale, al fine di non  sovrapporre  la  propria
discrezionalita'  a  quella  del  legislatore,  anche   qualora   sia
sollecitata a rendere un giudizio di «ragionevolezza  intrinseca»  di
un trattamento sanzionatorio  penale,  incentrato  sul  principio  di
proporzionalita',  si  basa  sull'individuazione  di  soluzioni  gia'
esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza
lamentata (Corte costituzionale, sentenza n. 23 del 2016). 
    Emblematico,  in  tal  senso,  e'  quanto  affermato   da   Corte
costituzionale, sentenza n. 222 del 2018, li' dove si precisa che  il
sindacato di legittimita' costituzionale non presuppone «che  esista,
nel sistema,  un'unica  soluzione  costituzionalmente  vincolata,  in
grado  di  sostituirsi  a  quella   dichiarata   illegittima   [...];
essenziale e sufficiente a consentire il sindacato della Corte  sulla
congruita' del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata
ipotesi di reato e' che il sistema nel suo complesso offra alla Corte
"precisi punti di riferimento"». 
    7.1. Applicando tali indicazioni al caso di  specie,  si  ritiene
che  nell'ordinamento  penale  sia  ravvisabile  una  univoca   linea
direttrice, volta  da  un  lato  a  perseguire  con  la  confisca  la
necessita' di sottrarre all'autore  del  reato  i  proventi  da  esso
conseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di
duplicazione dell'ablazione patrimoniale. 
    In tal senso depongono non solo il diritto vivente desumibile  da
una giurisprudenza ampiamente consolidata e formatasi con riguardo  a
plurimi  ambiti  applicativi  della  confisca,  ma  anche  specifiche
previsioni normative volte a riconoscere che la  confisca  e'  sempre
alternativa rispetto  alle  condotte  riparatorie  e/o  restitutorie,
secondo schemi che, sia pur con le  inevitabili  discrepanze  dettate
dalla specificita' dell'ambito applicativo,  si  fondano  sempre  sul
divieto di duplicazione dell'ablazione patrimoniale. 
    7.2. Pur  senza  pretesa  di  esaustivita',  e'  in  primo  luogo
opportuno richiamare il dettato dell'art. 19 del decreto  legislativo
8 giugno  2001,  n.  231,  li'  dove  stabilisce  che  nei  confronti
dell'ente e' sempre disposta la confisca del prezzo  o  del  profitto
del reato «salvo che per la  parte  che  puo'  essere  restituita  al
danneggiato». 
    E'  appena  il  caso  di  rammentare  che   nel   sistema   della
responsabilita' da reato degli  enti  la  confisca  e'  espressamente
qualificata  quale  sanzione  e,  ciononostante,  il  legislatore  ha
ritenuto  necessario  prevedere  un  meccanismo   di   alternativita'
rispetto alle  condotte  riparatorie,  proprio  al  fine  di  evitare
profili di duplicazione (Sez. 2,  n.  45054  del  16  novembre  2011,
[...], Rv. 251070; Sez. 2, n. 29512 del 16 giugno 2015, [...] s.r.l.,
Rv. 264231). 
    Molte sono le norme codicistiche che, nell'introdurre ipotesi  di
confisca    obbligatoria,     hanno     ribadito     il     principio
dell'alternativita' rispetto al risarcimento dei  danni  o,  piu'  in
generale, alla eliminazione degli effetti del reato. 
    A tal riguardo si segnala l'art. 600-septies  del  codice  penale
che, con riguardo ai delitti contro la personalita'  individuale,  ha
previsto la confisca  obbligatoria  dei  beni  che  costituiscono  il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato «salvi  i  diritti  della
persona offesa alle restituzione e al risarcimento dei danni». 
    Disposizione  sostanzialmente  analoga  e'   contenuta   all'art.
452-undecies del codice penale che,  in  materia  di  delitti  contro
l'ambiente, prevede un'ipotesi di confisca  obbligatoria,  prevedendo
che  la  stessa  non  sara'  applicabile  qualora  l'imputato  «abbia
efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e,  ove  necessario,
alle attivita' di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e,
quindi, delle condotte riparatorie dell'offesa arrecata. 
    Anche l'art. 423-quater del codice penale,  nel  disciplinare  la
confisca del prodotto o  del  profitto  del  reato  di  cui  all'art.
423-bis  del  codice  penale,  introduce  quale  regola  di  chiusura
l'esclusione della confisca nel caso di ripristino  dello  stato  dei
luoghi. 
    7.3. L'alternativita' tra confisca e riparazione ha dato luogo ad
orientamenti giurisprudenziali ampiamente consolidati. 
    In  relazione  alle  ipotesi  ricadenti  nell'ambito  applicativo
dell'art. 640-quater del codice  penale,  la  giurisprudenza  afferma
costantemente che la confisca del profitto non puo'  essere  disposta
nel caso di restituzione integrale di quanto indebitamente percepito,
giacche' tale comportamento elimina in radice l'oggetto della  misura
ablatoria  che,   se   disposta,   comporterebbe   una   duplicazione
sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23  e
25 della Costituzione ai quali l'interpretazione dell'art. 640-quater
del codice penale deve conformarsi (Sez. 3, n. 44446 del  15  ottobre
2013, [...], Rv. 257628; Sez. 2, n. 36444 del 26 maggio 2015,  [...],
Rv. 264525; Sez. 2, n. 44189 del 18 ottobre 2022, [...], Rv. 284122). 
    Il medesimo principio e' stato affermato anche  in  relazione  ai
reati contro la pubblica amministrazione, essendosi ritenuto che  non
puo' essere disposta l'ablazione del profitto del reato nel  caso  in
cui lo stesso sia venuto meno per effetto  di  condotte  riparatorie,
poste in  essere  volontariamente  dal  reo,  che  abbiano  eliso  il
vantaggio economico conseguito (Sez. 6, 24  giugno  2020,  n.  21353,
[...], Rv. 279286). 
    Il principio e' stato  esteso  anche  alla  rideterminazione  del
quantum confiscabile  mediante  la  decurtazione  dell'importo  delle
restituzioni (Sez. 6,  n.  34290  del  17  maggio  2023,  [...],  Rv.
295175).  Analogamente,   in   materia   di   reati   tributari,   la
giurisprudenza  e'  concorde  nel  ritenere  che  la   confisca   per
equivalente,  non  puo'  riguardare  somme  superiori   all'effettivo
profitto  conseguito,  quantificato   decurtando   dal   valore   del
patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco (Sez. 3, n.  20887
del 15 aprile 2015, [...], Rv. 263409; Sez. 3, n. 4097 del 19 gennaio
2016, [...], Rv. 265843). 
    7.4. La rassegna delle previsioni normative, nonche' del  diritto
vivente formatosi in relazione ai rapporti tra  confisca  e  condotte
rientranti  nell'ampio  genere  della   riparazione   degli   effetti
derivanti dal reato, restituisce un quadro univocamente improntato ad
escludere qualsivoglia duplicazione. 
    Se il principio  e'  che  l'autore  del  reato  non  puo'  trarre
vantaggio dall'illecito, ma non puo' neppure subire un depauperamento
indebito per effetto della duplicazione del prelievo eseguito sul suo
patrimonio, non vi e' ragione per non applicare analoga regola  anche
ai rapporti tra la confisca  e  la  riparazione  pecuniaria  ex  art.
322-quater del codice penale. 
    Puo'  affermarsi   che   l'ordinamento   penale   contempla   una
generalizzata alternativita' tra la confisca e l'avvenuta riparazione
delle conseguenze del reato (in termini di restituzione, risarcimento
danno o ripristino, a seconda delle diverse fattispecie contemplate).
Mediante la descritta alternativita',  da  un  lato  si  persegue  la
finalita' special preventiva collegata all'attuazione  del  principio
secondo cui  «il  delitto  non  paga»  e,  al  contempo,  si  evitano
duplicazioni tra misure che, pur avendo funzione diversa, si  fondano
tutte sull'ablazione del  provento  del  reato  e  sulla  tutela  del
soggetto danneggiato. 
    Se tale principio e' generalmente riconosciuto nei  rapporti  tra
confisca e le diverse forme riparatorie sopra  descritte,  a  maggior
ragione andrebbe affermato con riguardo alla  riparazione  pecuniaria
ex art. 322-quater codice penale, posto che tale  misura  si  traduce
sempre in una duplicazione dell'ablazione patrimoniale che viene gia'
garantita dalla confisca ex art. 322-bis del codice penale. 
    La duplicazione degli  strumenti  ablatori  del  medesimo  valore
indebitamente conseguito  non  e'  l'unico  effetto  incidente  sulla
sproporzione della misura, dovendosi anche considerare  che,  essendo
la determinazione della riparazione parametrata in modo oggettivo, si
sottrae al  giudice  qualsivoglia  possibilita'  di  un  riequilibrio
dell'effetto punitivo. 
    Il condannato per i reati  contemplati  all'art.  322-quater  del
codice penale non solo subira'  la  duplice  ablazione  del  medesimo
valore patrimoniale, ma non potra' neppure avvalersi delle garanzie e
delle tutele giurisdizionali ordinariamente collegate all'irrogazione
della sanzione pecuniaria. 
    Quanto detto  consente  di  affermare  che  l'introduzione  della
riparazione  pecuniaria,  in  funzione  punitiva,  si   e'   tradotta
nell'inserimento di un istituto avulso dal sistema e che, per giunta,
da' luogo ad una sanzione totalmente sottratta agli ordinari  criteri
regolatori, proprio perche' la sua  determinazione  non  risponde  ai
parametri dell'art. 133  del  codice  penale,  bensi'  al  solo  dato
oggettivo del quantum conseguito quale prezzo o profitto del reato. 
    In definitiva, quindi, si ritiene che il riequilibrio del sistema
debba essere individuato nella dichiarazione  di  incostituzionalita'
dell'art. 322-quater del codice penale. 
    8. Alla  luce  delle  considerazioni  svolte,  la  Corte  ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 322-quater del codice penale in  riferimento
agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonche'  agli  articoli  11,
117 della Costituzione in  relazione  all'art.  49  della  Carta  dei
diritti fondamentale dell'Unione europea. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 322-quater del codice penale in
riferimento agli articoli 3 e  27  della  Costituzione  nonche'  agli
articoli 11, 117 della Costituzione in relazione  all'art.  49  della
Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte  di
cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
      Cosi' deciso il 24 settembre 2025 
 
                       Il Presidente: Fidelbo 
 
                                Il Consigliere estensore: Di Geronimo