Reg. ord. n. 245 del 2025 pubbl. su G.U. del 24/12/2025 n. 52
Ordinanza del Corte suprema di cassazione del 07/11/2025
Tra: A. P.
Oggetto:
Reati e pene – Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione – Riparazione pecuniaria – Previsione che con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno – Denunciata applicazione cumulativa rispetto alla confisca, diretta o per equivalente, del prezzo o del profitto del reato – Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del trattamento sanzionatorio, anche in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 11
Costituzione Art. 27
Costituzione Art. 117 Co. 1
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea Art. 49
Camera di Consiglio del 4 maggio 2026
rel. VIGANÒ
Testo dell'ordinanza
N. 245 ORDINANZA (Atto di promovimento) 07 novembre 2025
Ordinanza del 7 novembre 2025 della Corte di cassazione sul ricorso
proposto da A. P..
Reati e pene - Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione - Riparazione pecuniaria - Previsione che con la
sentenza di condanna per i reati previsti dagli artt. 314, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, cod. pen. e'
sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o
al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore
dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il
diritto al risarcimento del danno.
- Codice penale, art. 322-quater.
(GU n. 52 del 24-12-2025)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sesta Sezione penale
Composta da:
Giorgio Fidelbo - Presidente;
Angelo Costanzo;
Martino Rosati;
Mariella Ianniciello;
Paolo Di Geronimo - relatore;
ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da A
[...] P [...] nato a [...] a l'[...] avverso la sentenza del 18
novembre 2024 emessa dalla Corte di appello di [...];
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del
sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto
dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. A [...] P [...] impugna la sentenza della Corte di appello di
[...] che confermava la condanna per il reato di corruzione per
l'esercizio della funzione, pronunciata in relazione alla ritenuta
percezione, da parte dell'imputato, in qualita' di appartenente alla
Guardia di Finanza, della somma di euro 5.000,00 versatagli da due
imprenditori interessati a che non emergessero condotte illecite
nell'ambito del controllo eseguito a carico della loro societa',
[...] s.r.l.
Nei confronti dell'imputato veniva disposta la confisca, diretta
e per equivalente, del prezzo del reato, nonche' la riparazione
pecuniaria, ex art. 322-quater del codice penale, quantificata in
egual misura rispetto alla confisca.
1.1. Sulla base della ricostruzione del fatto, condivisa dalle
sentenze di primo e secondo grado, risulta che il coimputato [...]
(anch'egli appartenente alla Guardia di Finanza, separatamente
giudicato) veniva contattato da [...] per conto della famiglia [...],
imprenditori con diretti interessi nella societa' [...] s.r.l.
Nel corso di un pranzo cui partecipavano [...], [...], [...] e
[...], questi ultimi sollecitavano [...] ad interessarsi dei
controlli, relativi all'impiego di fatture inesistenti, coinvolgenti
la societa' [...] s.r.l.
L'incontro si chiudeva con la dazione di una somma di denaro a
[...], una parte della quale era destinata a remunerare P., essendo
stati affidati a quest'ultimo gli accertamenti sulla societa' [...]
r.l.
L'attivita' di captazione consentiva di accertare che, subito
dopo il pranzo al termine del quale aveva concluso il patto
corruttivo, questi si incontrava con P. e, successivamente, vi erano
plurimi contatti tra i due, fin quando P. confermava che a carico
della [...] s.r.l. non erano emersi fatti illeciti e, quindi, i
privati corruttori potevano essere rassicurati a tal riguardo.
All'esito di tale attivita', [...] versava a P., la somma di euro
5.000, in precedenza ricevuta dai [...]
La sopravvenuta confessione da parte di P., andava a corroborare
il quadro probatorio, ritenuto dai giudici di merito di per se'
ampiamente dimostrativo della penale responsabilita' dell'imputato.
2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati cinque
motivi di ricorso.
2.1. I primi due motivi pongono una questione comune, relativa
alla ritenuta insufficienza della mera confessione dell'imputato per
addivenire alla pronuncia di condanna.
L'imputato, in sede di interrogatorio di garanzia, avrebbe
ammesso i fatti, ma solo per effetto della condizione di fragilita' e
confusione in cui si trovava in quel momento.
La difesa del ricorrente deduce che non vi sarebbe affatto la
prova della partecipazione di P. all'accordo corruttivo, ne'
dell'esistenza stessa di indagini penali nei confronti della societa'
«[...]», tali da giustificare la dazione del denaro allo scopo di
tenere indenni gli amministratori della predetta societa' da
eventuali conseguenze pregiudizievoli.
2.2. Con il terzo motivo, si censura la ritenuta sussistenza
dell'elemento oggettivo del reato di corruzione, sul presupposto che
l'imputato, come riferito nell'interrogatorio, non aveva partecipato
ad alcuna pattuizione e si era semplicemente limitato a ricevere la
somma consegnatagli da [...], non avuto la prontezza di rifiutarla.
2.3. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art.
323-bis del codice penale ritenendosi la manifesta illogicita' e
contraddittorieta' della motivazione nella parte in cui e' stata
esclusa la sussistenza dell'attenuante, valorizzando la violazione
dei doveri sottesi alla qualifica dell'imputato e l'entita' del lucro
conseguito.
2.4. Con il quinto motivo, si censura il cumulo della confisca
disposta in relazione alla somma di euro 5.000 e della condanna al
pagamento della suddetta somma, in favore della pubblica
amministrazione lesa, ex art. 322-quater del codice penale.
Considerato in diritto
1. Preliminarmente deve darsi atto che la questione di
legittimita' costituzionale e' rilevante ai fini della definizione
del presente giudizio, posto che i primi quattro motivi di ricorso
ripropongono questioni di merito, gia' adeguatamente analizzate e
concordemente risolte nelle sentenze di primo e secondo grado, senza
che possano dar luogo a vizi motivazionali suscettibili di
accoglimento in sede di legittimita'. A fronte di una motivazione
immune da vizi di manifesta illogicita' o contraddittorieta', il
rigetto dei suddetti motivi di ricorso comporterebbe la conferma
della sentenza anche nella parte in cui ha disposto la confisca del
prezzo del reato di corruzione per l'esercizio della funzione -
quantificato in euro 5.000 - e ordinato il versamento, a titolo di
riparazione pecuniaria ex art. 322-quater del codice penale, di una
somma di pari importo in favore dell'amministrazione lesa.
In ordine al suddetto cumulo, questa Corte ritiene rilevante e
non manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale
della disciplina dettata dagli articoli 322-bis e 322-quater del
codice penale, per violazione dei principi di ragionevolezza e
proporzionalita' del trattamento sanzionatorio.
2. Prima di esaminare le ragioni sottese alla ritenuta non
manifesta infondatezza della questione, anche nell'ottica di
escludere la possibilita' di addivenire ad un'interpretazione
costituzionalmente orientata della disciplina de qua, e' necessaria
una sintetica ricostruzione del complesso sistema normativo che, in
relazione a determinati reati contro la pubblica amministrazione,
prevede un cumulo di strumenti fina lizzati ad evitare che l'autore
del reato possa conservare il vantaggio patrimoniale che ha
illecitamente conseguito.
L'istituto della riparazione pecuniaria, nell'originaria
previsione introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, prevedeva
che, in caso di condanna per uno dei delitti contro la pubblica
amministrazione contemplati dagli articoli 314, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale, il solo
pubblico agente doveva essere condannato al pagamento di una somma
equivalente a quanto indebitamente ricevuto. L'adempimento
dell'obbligo riparatorio, inoltre, veniva previsto anche quale
presupposto necessario per la sospensione condizionale della pena, ex
art. 165, comma 4, del codice penale e per l'accesso al
patteggiamento.
La disciplina e' stata ulteriormente inasprita a seguito delle
modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, con la quale
l'ambito applicativo dell'art. 322-quater del codice penale e' stato
esteso anche al privato corruttore, inoltre, in luogo dell'originaria
previsione che faceva riferimento a «quanto indebitamente ricevuto»,
si e' previsto che l'obbligazione debba essere parametrata a «una
somma equivalente al prezzo o al profitto del reato».
In tal modo sono state eliminate le problematiche interpretative
che, ante riforma, erano state segnalate relativamente
all'applicazione della riparazione pecuniaria al delitto di peculato
e, al contempo, il riferimento al prezzo ha reso applicabile la norma
anche al privato corruttore.
La previsione della riparazione pecuniaria ha, fin
dall'originaria previsione, una portata sostanzialmente
sovrapponibile all'ambito di operativita' della confisca, diretta o
per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.
Ponendo a raffronto gli articoli 322-ter e 322-quater del codice
penale, risultano identici:
i presupposti oggettivi, posto che entrambe le norme trovano
applicazione a fronte di una sentenza di condanna per i reati
previsti 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis
del codice penale;
sia la confisca che la riparazione pecuniaria sono parametrate
al prezzo o al profitto del reato;
entrambe le previsioni si applicano sia al pubblico agente che
al privato concorrente;
confisca e riparazione sono obbligatorie.
Deve precisarsi che la sovrapponibilita' tra le norme in esame
sussisteva anche in relazione alla previgente formulazione, posto che
la previsione contenuta all'art. 322-quater del codice penale, nella
misura in cui parametrava la riparazione a «quanto indebitamente
ricevuto», ricomprendeva sicuramente la nozione di prezzo del reato
di corruzione.
Tale precisazione e' rilevante, posto che, in ragione dell'epoca
di commissione del reato, nel caso in esame deve trovare applicazione
la previsione dell'art. 322-quater del codice penale nella
formulazione originaria.
Cio' posto, e' innegabile che pur con riguardo alla norma
previgente, vi era una sostanziale coincidenza tra i presupposti
della confisca del prezzo del reato e la riparazione pecuniaria di
quanto indebitamente ricevuto, in tale generica dizione rientrandovi
sicuramente il prezzo del reato di corruzione per esercizio della
funzione.
2.1. L'ambito di interferenza delle norme in oggetto comporta che
- cosi' come avvenuto nel caso in esame - la confisca, diretta o per
equivalente, deve essere disposta unitamente alla riparazione
pecuniaria, con la conseguenza che il condannato e' sottoposto ad una
duplicazione di obblighi che, pur avendo una differente natura,
determinano l'effetto ultimo di sottrarre al reo un valore doppio
rispetto a quello indebitamente conseguito dal reato.
Al contempo, deve sottolinearsi come le norme in esame non
dettino alcuna disciplina volta a regolamentare la concomitante
applicazione della confisca e della riparazione pecuniaria, a
conferma della volonta' del legislatore di prevedere il cumulo e non
l'alternativita' tra i due istituti.
Passando ad esaminare le ragioni sottese al cumulo della confisca
e della riparazione pecuniaria e' necessario soffermarsi sulla natura
giuridica di quest'ultimo istituto, al fine di valutare se prevalga
l'effetto ripristinatorio della legalita' violata, riconducibile nel
piu' ampio genere delle condotte risarcitorie, piuttosto che quello
punitivo.
2.2. Riguardo ai rapporti con il risarcimento dei danni, l'art.
322-quater del codice penale contiene una espressa previsione secondo
cui il pagamento della somma dovuta a titolo di riparazione lascia
«impregiudicato il diritto al risarcimento del danno», sicche' la
norma ammette il cumulo della riparazione pecuniaria non solo con la
confisca, ma anche con l'obbligazione risarcitoria.
Posto che la lettera della norma gia' di per se' sembra delineare
una distinzione netta tra riparazione pecuniaria e risarcimento del
danno, deve sottolinearsi come vi siano anche altre ragioni che
inducono ad escludere la natura «risarcitoria» della riparazione. Si
e' condivisibilmente sottolineato come il risarcimento del danno e'
per sua natura un rimedio civilistico che presuppone l'iniziativa del
danneggiato, viceversa, l'istituto della riparazione pecuniaria
prescinde dalla domanda risarcitoria e financo dall'avvenuta
costituzione quale parte civile del danneggiato, essendo rimesso al
potere officioso del giudice disporre il pagamento.
A cio' occorre aggiungere che la parametrazione della riparazione
pecuniaria al prezzo o al profitto del reato risulta tendenzialmente
avulsa dalla determinazione del danno risarcibile. A ben vedere,
infatti, solo nel reato di peculato, ove il bene oggetto di
appropriazione appartenga alla pubblica amministrazione, vi e' una
sostanziale coincidenza tra il profitto e il danno.
Nelle altre ipotesi contemplate il profitto ed il prezzo del
reato, costituiscono un'entita' patrimoniale che prescinde
completamente dal danno arrecato all'amministrazione di appartenenza
che, a ben vedere, potrebbe anche non lamentare alcun pregiudizio se
non quello all'immagine.
Cio' si verifica, in particolare, nel caso - qual e' quello
oggetto di giudizio - in cui la condanna interviene per il reato di
corruzione per l'esercizio della funzione, li' dove difetta il
compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, sicche' l'ambito
del potenziale danno subito dall'amministrazione di appartenenza
dell'imputato e' necessariamente limitato se non del tutto assente e,
in ogni caso, non proporzionalmente collegato al prezzo ricevuto dal
funzionario infedele.
In buona sostanza, quindi, puo' affermarsi che l'aver stabilito
che la somma dovuta a titolo di riparazione e' parametrata al prezzo
o al profitto del reato determina necessariamente una scissione tra
la riparazione pecuniaria e il risarcimento del danno, pur potendosi
riconoscere una residuale area di interferenza, come affermato da una
recente sentenza di questa Corte che, nell'ottica di dare una lettura
costituzionalmente orientata della norma, ha affermato che la
riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater del codice
penale non e' dovuta nel caso in cui, all'atto della pronuncia della
sentenza di condanna, risulta che l'imputato abbia medio tempere
risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita (Sez. 6, n.
27422 del 25 luglio 2025, [...], Rv. 288426).
2.3. Una volta escluso che la riparazione pecuniaria dia luogo ad
un'obbligazione tipicamente risarcitoria e, nel tentativo di
attribuire una coerente collocazione sistematica all'istituto, la
giurisprudenza ha affermato che la riparazione pecuniaria ex art.
322-quater del codice penale costituisce una sanzione civile
accessoria che consegue necessariamente alla condanna per i reati
indicati dalla suddetta norma e che si aggiunge alla pena irrogata a
ciascun soggetto condannato (Sez. 6, n. 16098 del 5 febbraio 2020,
[...], Rv. 278960; Sez. 6, n. 8959 del 25 gennaio 2023, [...], Rv.
284271; Sez. 6, n. 27422 del 25 luglio 2025).
L'art. 322-quater del codice penale, pertanto, delinea una forma
di riparazione coattiva, di tipo non risarcitorio, non affidata
all'iniziativa volontaria del reo e neppure subordinata ad
un'espressa richiesta della persona offesa (Sez. 6, n. 12541 del 14
marzo 2019, [...], Rv. 275925), la cui quantificazione non e' rimessa
all'apprezzamento del giudice, ne' e' commisurata ai pregiudizi
complessivamente subiti dall'amministrazione di appartenenza, ma
forfettariamente calibrata sui proventi materiali indebitamente
ricevuti.
Si tratta, dunque, di una «sanzione civile accessoria» che, nella
chiara prospettiva di realizzare un rafforzamento dell'armamentario
sanzionatorio posto a tutela del buon andamento della pubblica
amministrazione, consegue necessariamente («sempre») alla condanna
per i reati-presupposto di cui al catalogo dello stesso art.
322-quater del codice penale e si caratterizza per una indubbia
connotazione punitiva, tanto che la relativa applicazione in assenza
dei presupposti di legge e' stata da questa Corte ricondotta
nell'alveo della «pena illegale» (Sez. 6, n. 12541 del 14 marzo 2019,
cit.).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, pertanto, la
riparazione pecuniaria da' luogo ad una sanzione patrimoniale, che si
aggiunge inderogabilmente alla reclusione per ciascun soggetto
condannato per uno dei reati elencati nella norma in esame, operando
contestualmente e indipendentemente dalla pena detentiva.
2.4. In dottrina trova un consenso sostanzialmente unanime la
tesi che attribuisce natura sanzionatoria alla riparazione
pecuniaria.
E' stato autorevolmente evidenziato come l'istituto non ha una
funzione «riparativa», essendo estranei alla previsione normativa
quegli elementi di ripensamento o resipiscenza comportanti una scelta
da parte dell'autore dell'illecito di realizzare condotte volte
all'elisione dell'offesa arrecata con la commissione del reato.
Si e' detto che l'istituto assolve a una chiara funzione
punitiva, avendo un carattere prettamente afflittivo, giungendosi ad
affermare che la riparazione altro non sia che una sanzione
pecuniaria, che va ad aggiungersi alle sanzioni detentive e alla
confisca. In buona sostanza, mediante l'introduzione dell'art.
322-quater del codice penale, il legislatore avrebbe inteso
riproporre surrettiziamente la sanzione pecuniaria per reati per i
quali era stata eliminata dalla riforma apportata con la legge 26
aprile 1990, n. 86.
Una conferma, in tal senso, e' rinvenibile nella relazione
governativa alla legge n. 69 del 2015, li' ove si afferma che
l'introduzione dell'art. 322-quater del codice penale e' finalizzata
a recepire le raccomandazioni dell'OCSE, tra le quali quella di
introdurre, a scopo di deterrente della corruzione nelle transazioni
economiche internazionali, «sanzioni pecuniarie» nei confronti delle
persone fisiche.
Nella relazione si da' atto che «ragioni di coerenza e
razionalita' del sistema sanzionatorio del codice penale (che non
prevede il cumulo di sanzioni detentive e pecuniarie per i delitti
contro la pubblica amministrazione, a differenza di quanto prevede,
ad esempio, per i reati che offendono il patrimonio)» hanno indotto a
non rimodulare le pene principali, mediante la reintroduzione di pene
pecuniarie, sul presupposto che il trattamento sanzionatorio previsto
per i reati in questione doveva ritenersi gia' «adeguatamente
afflittivo e dissuasivo».
Ciononostante, si e' optato per l'introduzione della «riparazione
pecuniaria», pur dandosi espressamente atto che tale istituto ha una
funzione «afflittivo-sanzionatoria» e si va ad inserire in un sistema
gia' connotato da un adeguato rigore.
2.5. E' stata vagliata anche una parziale similitudine tra
l'ipotesi introdotta all'art. 322-quater del codice penale e la
riparazione pecuniaria prevista nel caso di diffamazione a mezzo
stampa. La giurisprudenza e' incline a ritenere che l'art. 12 della
legge n. 47 del 1948, nel riconoscere il diritto della persona offesa
dal reato a richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi
dell'art. 185 del codice penale, comprensivo sia del danno
patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di
riparazione che non rientra nel risarcimento del danno, ha introdotto
una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per
legge, che come tale puo' aggiungersi al risarcimento del danno
autonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cass. civ., Sez.
3, n. 29640 del 12 dicembre 2017, Rv. 64665502).
Anche rispetto a tale istituto, tuttavia, la riparazione
pecuniaria prevista dall'art. 322-quater del codice penale presenta
significativi elementi di diversita', che depongono tutti nel senso
della funzione prettamente punitiva.
Basti considerare che la riparazione del danno prevista dalla
legge n. 47 del 1948 presuppone in ogni caso una richiesta di parte e
non e' applicabile d'ufficio, inoltre, in quel sistema sanzionatorio
la riparazione va ad inserirsi nell'ambito di un trattamento punitivo
mite, rispetto al quale una sanzione «civile» puo' svolgere una
funzione di rafforzamento e di compensazione della modesta
afflittivita' della sanzione penale.
Ben diverso e' il contesto applicativo dell'art. 322-quater del
codice penale, posto che la riparazione pecuniaria prescinde
totalmente dalla richiesta del danneggiato, comporta un obbligo di
pagamento predeterminato nel quantum e non suscettibile di
graduazione da parte del giudice e, inoltre, va ad aggiungersi ad un
corredo di sanzioni penali particolarmente afflittive.
2.6. Sempre rimanendo nell'ambito della valutazione dell'aggravio
sanzionatorio determinato dalla riparazione pecuniaria, in dottrina
e' stato sottolineato come tale istituto concorra, non solo con il
risarcimento del danno civilistico, ma anche con il danno erariale.
L'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20, infatti,
stabilisce che, in caso di danno all'immagine derivante dalla
commissione di un reato contro la pubblica amministrazione, il danno
erariale deve essere determinato, salva prova contraria, in una
misura pari al doppio della somma o del valore patrimoniale
dell'utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
Sottolinea la dottrina come la riparazione pecuniaria e il danno
erariale perseguono finalita' essenzialmente sanzionatorie ed
entrambi gli istituti presentano una marcata autonomia rispetto
all'azione per il risarcimento del danno da reato.
2.7. In conclusione, la dottrina piu' autorevole pare orientata a
ritenere che la riparazione pecuniaria e' saldamente incentrata su l
terreno pubblico, assumendo la valenza di un contrappasso simbolico
per il male che il delitto, per il tramite dell'amministrazione
pubblica di appartenenza del soggetto, ha recato all'intera
collettivita'; la riparazione, rigorosamente obbligatoria e
predeterminata, diviene sostanzialmente una pena.
3. A fronte della riconosciuta natura sanzionatoria della
riparazione, dottrina e giurisprudenza si sono ampiamente interrogate
in ordine alle conseguenze della cumulativa applicazione rispetto
alla confisca, giungendo a ritenere che la congiunta applicazione di
tali istituti determina una palese violazione del principio di
ragionevolezza e di proporzionalita' della pena, rilevabile anche ai
sensi dell'art. 49 della Carta europea dei diritti fondamentali.
In giurisprudenza, si e' affermato che e' illegittima
l'applicazione cumulativa della confisca per equivalente del profitto
del reato ex art. 322-ter del codice penale e della riparazione
pecuniaria prevista dall'art. 322-quater del codice penale,
trattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga finalita'
afflittiva, il cui cumulo determina violazione del principio del ne
bis in idem sanzionatorio (Sez. 6, n. 23203 del 5 marzo 2024, [...],
Rv. 286645).
Anche con riguardo al la diversa disciplina dettata per il
patteggiamento, si e' ritenuto che l'applicazione cumulativa della
restituzione integrale del profitto del reato, prevista dall'art.
444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, e della confisca
per equivalente del profitto del reato ex art. 322-ter del codice
penale, determina la violazione del principio del ne bis in idem
sanzionatorio, trattandosi di misure aventi il medesimo oggetto ed
analoga finalita' afflittiva (Sez. 6, n. 16872 del 30 gennaio 2019,
[...], Rv. 275671).
4. Il tentativo di risolvere in via interpretativa l'aggravio
sanzionatorio, derivante del cumulo della confisca con la riparazione
pecuniaria, pur pienamente condivisibile nella finalita' perseguita,
presenta profili di criticita' non superabili.
A ben vedere, infatti, seguendo la tesi secondo cui e'
illegittima l'applicazione cumulativa della confisca per equivalente
del profitto del reato ex art. 322-ter del codice penale e della
riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-quater del codice
penale, trattandosi di misure aventi medesimo oggetto ed analoga
finalita' afflittiva, si perviene alla generalizzata disapplicazione
dell'art. 322-quater del codice penale.
Come evidenziato nell'esaminare il contenuto delle norme oggetto
di scrutinio, l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della
confisca e della riparazione pecuniaria, come pure i presupposti
applicativi, l'obbligatorieta' e i parametri di determinazione del
quantum, sono totalmente sovrapponibili e cio' sia con riferimento
alla previsione originaria dell'art. 322-quater del codice penale che
alla norma attualmente in vigore.
4.1. Quanto detto comporta che, sulla base della previsione
normativa contenuta agli articoli 322-ter e 322-quater del codice
penale non residua alcuno spazio interpretativo per affermare un
regime di alternativita' tra i due istituti, anziche' di cumulo.
Il dato letterale, infatti, depone univocamente e senza
possibilita' di fornire interpretazioni diverse, nel senso che la
confisca e la riparazione pecuniaria debbano trovare congiunta
applicazione.
La tesi giurisprudenziale, che ha ipotizzato l'esclusione del
cumulo, conduce ad una interpretatio abrogans dell'art. 322-quater
del codice penale, posto che non e' dato ravvisare alcuna ipotesi,
sia pur residuale, nella quale tale istituto potrebbe trovare
applicazione senza sovrapporsi alla confisca.
L'identita' dei presupposti, come in precedenza evidenziato (§2),
comporta che ove e' applicabile la riparazione pecuniaria lo e' anche
la confisca, con la conseguenza che facendo valere in via
interpretativa il divieto del cumulo, si giungerebbe sempre alla
disapplicazione dell'art. 322-quater del codice penale.
4.2. Pur a fronte di un tendenziale favore per l'interpretazione
costituzionalmente orientata, anche quale limite di valutazione della
fondatezza delle questioni sollevate dinanzi alla Consulta, rimane
fermo il principio per cui non puo' giungersi, per via
interpretativa, ad una soluzione che determina la disapplicazione
della norma tacciata di incostituzionalita', posto che in tal caso e'
solo l'intervento della Corte costituzionale che puo' dichiararne
l'illegittimita', pervenendo alla eliminazione o rimodulazione della
previsione normativa (Corte costituzionale, n. 110 del 2012).
Come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, «l'univoco
tenore della norma segna il confine in presenza del quale il
tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di
legittimita' costituzionale» (Corte costituzionale, sentenza n. 26
del 2010; Corte costituzionale, n. 219 del 2008; Corte
costituzionale, n. 109 del 1989).
Tali principi sono pienamente applicabili al caso in esame, posto
che recependo l'interpretazione volta a escludere il cumulo tra
confisca e riparazione pecuniaria - cosi' come prospettato da Sez. 6,
n. 23203 del 5 marzo 2024, [...], Rv. 286645 - ne deriva la
disapplicazione dell'art. 322-quater del codice penale, perseguendo
una soluzione contra legem, posto che il dato letterale depone
univocamente a favore del cumulo dei due istituti.
Del resto, la riprova che la soluzione recepita nella sentenza
«[...]» si traduca nella disapplicazione dell'art. 322-quater del
codice penale e' desumile dal fatto che a fronte di due strumenti
indicati entrambi come obbligatori, si opta per l'applicazione della
confisca in luogo della riparazione pecuniaria, implicitamente
ritenendo quest'ultimo istituto recessivo, senza che in tal senso vi
sia alcuna indicazione normativa.
Deve ritenersi che la giurisprudenza formatasi sul tema e'
pienamente condivisibile li' dove riscontra una sostanziale
duplicazione dell'effetto ablatorio, mentre occorre discostarsene
nella misura in cui perviene ad affermare in via interpretativa
l'alternativita' tra confisca e riparazione, privilegiando il primo
istituto, a fronte di una previsione normativa che, invece, indica
chiaramente la congiunta applicazione delle due forme di ablazione
dei proventi del reato.
In conclusione, la scelta di sollevare la questione di
legittimita' costituzionale appare necessaria in quanto finalizzata a
garantire una tutela certa e uniforme nell'ambito dell'ordinamento,
nella consapevolezza che questo obiettivo «e' tanto piu' essenziale
in una materia, come quella penale, dominata dal principio di stretta
legalita' (sentenza n. 98 del 2021, n. 115 del 2018, n. 109 del 2017
e ordinanza n. 24 del 2017.».
4.3. Per completezza, deve evidenziarsi come - in astratto - vi
sarebbe un'ipotesi in cui l'art. 322-quater del codice penale
potrebbe non concorrere con la confisca. Si tratta del caso in cui
l'imputato, prima che la sentenza di condanna sia divenuta
definitiva, abbia provveduto all'integrale restituzione del prezzo o
del profitto del reato.
In simili fattispecie, la Corte ha ritenuto che non puo' essere
disposta la confisca del profitto del reato qualora lo stesso sia
venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere
volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico
conseguito (Sez. 6, 24 giugno 2020, n. 21353, Rv. 279286; Sez. 2, n.
36444 del 26 maggio 2015, [...], Rv. 264525; Sez. 3, n. 20887 del 15
aprile 2015, [...], Rv. 263409; Sez. 3, n. 44189 del 18 ottobre 2022,
[...], Rv. 284122).
Le ipotesi sopra esaminate e le soluzioni offerte in tali casi,
tuttavia, non dirimono il conflitto della concorrente applicazione
della confisca e della riparazione pecuniaria, cosi' come
normativamente previsto dagli articoli 322-ter e 322-quater del
codice penale.
Dovendosi valutare il profilo di incostituzionalita' in astratto
e secondo il contenuto delle norme interessate, il problema del
cumulo si pone - come avvenuto nel caso oggetto del presente giudizio
- ogni qual volta gli autori del reato non abbiano provveduto ad
alcuna condotta riparatoria antecedente rispetto alla definizione del
procedimento.
In tal caso, infatti, non ricorrono gli estremi per escludere la
confisca del prezzo o del profitto del reato e al contempo sussistono
tutti i presupposti per applicare anche la riparazione pecuniaria ex
art. 322-quater del codice penale.
Peraltro, deve sottolinearsi come nelle ipotesi in cui l'avvenuta
restituzione del provento del reato consente, sulla base della
giurisprudenza richiamata, di escludere la confisca, si pone
ugualmente la questione della duplicazione dell'effetto
sanzionatorio. A fronte dell'avvenuta restituzione, infatti, permane
applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria che,
conseguentemente, da' luogo ad ulteriore profilo sanzionatorio con
riguardo ad un vantaggio di cui l'autore del reato e' stato gia'
privato.
Ne consegue che solo formalmente l'avvenuta restituzione esclude
il conflitto tra confisca e riparazione pecuniaria, ma l'effetto
concreto non muta, verificandosi ugualmente un cumulo afflittivo
basato sulla duplice privazione del medesimo vantaggio patrimoniale.
5. Stabilito che gli articoli 322-ter e 322-quater del codice
penale non consentono di addivenire, per via interpretativa,
all'alternativa applicazione della confisca o della riparazione
pecuniaria, si pone il problema della legittimita' costituzionale del
cumulo sanzionatorio che ne discende.
Tale quesito impone necessariamente il confronto tra la diversa
natura giuridica che la confisca e la riparazione pecuniaria assumono
nell'assetto normativo derivante a seguito dell'introduzione
dell'art. 322-quater del codice penale.
5.1. Occorre partire dalle considerazioni svolte nella sentenza
«[...]» che sono pienamente condivisibili, li' dove si da' atto che
la riparazione pecuniaria costituisce una misura tipicamente ed
esclusivamente sanzionatoria: una «sanzione civile», alla quale e'
estranea ogni funzione compensatoria dei danni patiti dalla pubblica
amministrazione e che e' destinata a svolgere funzione punitiva e
deterrente. Essa, dunque, non puo' coesistere con la confisca per
equivalente di cui all'art. 322-ter, stesso codice, realizzandosi, in
caso di applicazione congiunta, una sproporzionata, e percio' non
consentita, duplicazione di sanzioni.
La citata pronuncia e' intervenuta prima della sentenza con la
quale le Sezioni unite sono tornate ad esaminare la natura della
confisca per equivalente, precisando che tale forma di ablazione del
vantaggio derivante dal reato assolve, cosi' come la confisca
diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in
quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal
reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al
destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo
stesso ha tratto dall'illecito (Sezioni Unite, n. 13783 del 26
settembre 2024, dep. 2025, [...], Rv. 287756-03).
Nella citata sentenza, si afferma che «La confisca del profitto,
anche quella per equivalente, assolve, dunque, sempre ad una funzione
recuperatoria: essa ha una funzione sanzionatoria nella misura in cui
colpisce beni che non hanno derivazione dal reato e puo' assumere,
solo in determinate occasioni, una funzione punitiva».
Le Sezioni unite, condividendo quanto affermato da Corte
costituzionale n. 112 del 2019, hanno ribadito che: «Se la confisca -
diretta o per equivalente - non sottrae piu' di quanto sia stato
conseguito dall'illecito, essa ha carattere afflittivo,
ripristinatorio ma non anche punitivo».
Il contenuto afflittivo della confisca rappresenta, quindi, un
elemento coessenziale all'istituto, di cui occorre tener conto li'
dove l'ordinamento introduce ulteriori strumenti che conducono al
medesimo risultato.
5.2. Il mutamento di paradigma conseguente alla predetta
pronuncia non e' tale da elidere il problema della duplicazione
sanzionatoria che si determina nei casi in cui si applichi, oltre
alla confisca, anche la riparazione pecuniaria.
Sia pur in virtu' di strumenti giuridici diversi e aventi una
natura non del tutto sovrapponibile, il risultato ultimo che l'autore
del reato subisce e' il raddoppio dell'obbligazione restitutoria ed
e' proprio in tale duplicazione che si annida il sospetto della
lesione del principio di proporzionalita'.
Premesso che non e' controvertibile l'esigenza di privare
l'autore del reato dei proventi illecitamente conseguiti, l'ulteriore
imposizione di una sanzione pecuniaria, parametrata sul medesimo
valore, diviene lesiva del principio di proporzionalita' nella misura
in cui il reato gia' e' assistito da un corredo sanzionatorio
adeguatamente afflittivo.
In buona sostanza, l'aggiunta della riparazione pecuniaria da un
lato va ad intaccare il patrimonio del condannato privandolo di
valore pari a quello che gli e' gia' sottratto per effetto della
confisca, dall'altro aggiunge una sanzione punitiva ad un trattamento
gia' considerato adeguato.
6. Una volta ritenuto che gli istituti in esame determinano un
sostanziale raddoppio della privazione patrimoniale nei confronti del
responsabile di determinati reati, si pone necessariamente la
questione di verificare se tale duplicazione sia o meno compatibile
con i principi costituzionali e, in particolare, con quello di
proporzionalita'.
A tal riguardo, si evidenzia come il principio di
proporzionalita' ha assunto autonomia nell'ambito del sindacato di
costituzionalita', scisso dal riferimento al principio di
eguaglianza, con la conseguenza che la proporzionalita' della
sanzione e' divenuto un parametro di valutazione che prescinde dal
raffronto con una fattispecie da porre in comparazione, secondo il
tradizionale schema riconducibile all'art. 3 della Costituzione, al
contempo, il requisito della proporzionalita' assume rilievo anche in
relazione alla funzione rieducatrice della pena ex art. 27 della
Costituzione.
6.1. La giurisprudenza costituzionale ha, in piu' occasioni,
avuto modo di precisare come l'art. 3 della Costituzione esiga che la
pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in
modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla
funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni
individuali (Corte costituzionale n. 236 del 2016).
Nella citata pronuncia della Consulta, si afferma testualmente
che «Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti
manifestamente, perche' alla carica offensiva insita nella condotta
descritta dalla fattispecie normativa il legislatore abbia fatto
corrispondere conseguenze punitive di entita' spropositata, non ne
potra' che discendere una compromissione ab initio del processo
rieducativo, processo al quale il reo tendera' a non prestare
adesione, gia' solo per la percezione di subire una condanna
profondamente ingiusta (sentenze n. 251 e n. 68 del 2012), del tutto
svincolata dalla gravita' della propria condotta e dal disvalore da
essa espressa. In tale contesto, una particolare asprezza della
risposta sanzionatoria determina percio' una violazione congiunta
degli articoli 3 e 27 della Costituzione, essendo lesi sia il
principio di proporzionalita' della pena rispetto alla gravita' del
fatto commesso, sia quello della finalita' rieducativa della pena
(sentenza n. 68 del 2012, che richiama le sentenze n. 341 del 1994 e
n. 343 del 1993)».
La valorizzazione del principio di proporzionalita', scisso dal
rigido inserimento nello schema che richiede un tertium
comparationis, e' un aspetto che traspare nelle piu' recenti pronunce
della Consulta, li' dove si e' ritenuto che, allorquando le pene
comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla
gravita' del fatto, si profila un contrasto con gli articoli 3 e 27
della Costituzione, giacche' una pena non proporzionata alla gravita'
del fatto si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa
(Corte costituzionale, sentenza n. 222 del 2018).
I principi di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione
«esigono di contenere la privazione della liberta' e la sofferenza
inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre
allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione,
riconciliazione e reinserimento sociale» (Corte costituzionale,
sentenza n. 179 del 2017; cosi' anche Corte costituzionale sentenza
n. 149 del 2018).
6.2. Occorre dar atto che il limite della proporzionalita' della
pena e' stato affermato dalla Corte costituzionale essenzialmente con
riguardo alle pene detentive, essendo queste quelle direttamente
disciplinate dall'art. 27 della Costituzione.
Tale limitazione, tuttavia, non determina l'impossibilita' di far
valere il principio di proporzionalita' anche in relazione alla
riparazione pecuniaria, per due ordini di motivi.
In primo luogo, deve evidenziarsi che l'avvenuta riparazione
pecuniaria, essendo presupposto per l'ottenimento della sospensione
condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165, comma quarto, del
codice penale, produce i propri effetti direttamente sulla pena
detentiva, senza, peraltro, consentire all'imputato di avvalersi dei
presidi che garantiscono la proporzionalita' dell'onere economico
derivante dalla riparazione con le effettive capacita' patrimoniali.
A cio' occorre aggiungere che il principio di proporzionalita',
pur emerso inizialmente in relazione alle pene detentive, ha
successivamente trovato applicazione anche in relazione a forme
diverse di trattamento «punitivo».
In particolare, con la sentenza n. 112 del 2019, dichiarativa
dell'illegittimita' costituzionale della confisca del prodotto
dell'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate,
la Corte costituzionale, pur escludendo che in materia di sanzioni
amministrative possano essere applicati i principi di cui all'art.
27, terzo comma, della Costituzione, ha specificato come non possa
«dubitarsi che il principio di proporzionalita' della sanzione
rispetto alla gravita' dell'illecito sia applicabile anche alla
generalita' delle sanzioni amministrative», trovando qui tale
principio la propria base normativa nell'art. 3 della Costituzione
«in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i
diritti di volta in volta incisi dalla sanzione».
6.3. Ulteriore ragione per estendere la valenza del principio di
proporzionalita' anche a sanzioni non dichiaratamente penali, e'
desumibile anche dall'art. 49, n. 3), della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in base al quale «le pene inflitte
non devono essere sproporzionate rispetto al reato».
Come affermato da Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 2019
(§ 8.2.4): «Ancorche' il testo di tale disposizione faccia
riferimento alle "pene" e al "reato", la Corte di giustizia
dell'Unione europea ha recentemente considerato applicabile tale
principio all'insieme delle sanzioni - penali e amministrative,
queste ultime anch'esse di carattere "punitivo" - irrogate in seguito
alla commissione di un fatto di manipolazione del mercato, ai fini
della verifica del rispetto del diverso principio del ne bis in idem
(Corte di giustizia, sentenza 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA
e altri, in causa C-537/16, paragrafo 56). Cio' in coerenza con la
spiegazione relativa all'art. 49 CDFUE, ove si chiarisce che "[i]I
paragrafo 3 riprende il principio generale della proporzionalita' dei
reati e delle pene sancito dalle tradizioni costituzionali comuni
agli Stati membri e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
delle Comunita'": giurisprudenza, quest'ultima, formatasi
esclusivamente in materia di sanzioni amministrative applicate dalle
istituzioni comunitarie. Lo stesso art. 49, paragrafo 3, CDFUE e'
stato del resto recentemente invocato dalle Sezioni Unite civili
della Corte di cassazione a fondamento dell'affermazione secondo cui
anche forme di risarcimento con funzione prevalentemente deterrente
come i punitive damages, eventualmente disposti da una sentenza
straniera, debbono comunque rispettare il principio di
proporzionalita' per poter essere riconosciuti nel nostro ordinamento
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 luglio 2017,
n. 16601)».
6.4. La descritta evoluzione del vaglio di proporzionalita' ha
trovato ulteriori e recenti conferme nelle sentenze della Corte
costituzionale n. 7 del 2025 e n. 113 del 2025, pur se in
quest'ultima pronuncia la soluzione recepita va nel senso di
demandare al giudice ordinario l'applicazione del principio secondo
una interpretazione costituzionalmente conforme (suggerendo la
possibilita' di escludere dall'ambito di applicazione della
fattispecie penale fatti tipici, pur offensivi e colpevoli, che non
raggiungono la soglia di disvalore e di gravita' espressa
dall'entita' della pena prevista dal legislatore).
6.5. Una volta individuata la rilevanza che il sindacato di
proporzionalita' assume nel giudizio di legittimita' costituzionale,
occorre dar atto che, con riguardo alla fattispecie in esame, non si
pone un problema di sproporzione per relazione tra il trattamento
sanzionatorio previsto per i reati ricompresi nell'art. 322-quater
del codice penale e ipotesi similari, sicche' si e' al di fuori della
proporzionalita' quale parametro di valutazione rispetto ad un
tertium comparationis.
La lesione del principio di proporzionalita' viene evocata,
pertanto, sotto il profilo intrinseco, inteso quale previsione di un
trattamento sanzionatorio che, complessivamente considerato, appare
manifestamente eccessivo, nella misura in cui contempla una
duplicazione di misure «afflittive» che, sia pur diversamente
qualificate (in termini di confisca e di riparazione pecuniaria),
vanno ad aggredire due volte il medesimo aspetto patrimoniale
conseguente alla commissione del reato.
6.6. Vi e', inoltre, un ulteriore aspetto che rileva sempre
nell'ottica del sindacato di proporzionalita' e attiene alla natura
sostanzialmente fissa e predeterminata della riparazione pecuniaria.
In base alla previsione normativa, infatti, la riparazione e'
commisurata al prezzo o al profitto del reato, senza che al giudice
sia consentito in alcun modo di graduare tale misura, anche tenendo
conto, per sottrazione, dell'eventuale risarcimento del danno (totale
o parziale), come pure della restituzione del vantaggio illecitamente
conseguito dalla commissione del reato.
E' pur vero che la riparazione pecuniaria, a rigore, non e'
inquadrabile nel concetto di sanzione fissa, posto che la sua
commisurazione in concreto e' collegata all'entita' del prezzo o del
profitto del reato.
Tuttavia, l'aver predeterminato la misura della riparazione
rapportandola all'entita' del profitto o del prezzo del reato, da'
luogo ad una preclusione legislativa rispetto alla commisurazione in
concreto della sanzione pecuniaria, ugualmente idonea a ledere il
principio di proporzionalita'. La predeterminazione del criterio
commisurativo impedisce al giudice di compiere quel necessario
adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche del
condannato, ipotesi gia' positivamente scrutinata dalla Corte
costituzionale come lesiva del principio di proporzionalita' (Corte
costituzionale, sentenza n. 28 del 2022).
7. A fronte della ritenuta violazione dei principi costituzionali
sopra indicati, e' opportuno sottolineare come non si richieda alla
Corte costituzionale una ingerenza nella discrezionalita' del
legislatore, bensi' si sollecita la valutazione della razionalita' e
proporzionalita' di un intervento normativo che, mediante la
surrettizia introduzione di una sanzione di natura «civilistica»
dall'innegabile portata punitiva, va a duplicare il contenuto dello
strumento recuperatorio della confisca, al contempo aggravando
significativamente il complessivo trattamento sanzionatorio previsto
per i principali reati contro la pubblica amministrazione.
Del resto, di cio' si era dichiarato consapevole lo stesso
legislatore, tant'e' che, nell'inserire la riparazione pecuniaria, ha
motivato la scelta di non optare per la reintroduzione della
tradizionale sanzione della pena pecuniaria, proprio perche' ritenuta
non necessaria, stante l'adeguata afflittivita' delle elevate pene
detentive previste per i reati in esame (si veda § 2.4). La ratio
legis risulta, pertanto, intrinsecamente contraddittoria, li' dove da
un lato si afferma che il trattamento sanzionatorio previsto per i
reati contro la pubblica amministrazione e' connotato da una adeguata
afflittivita', tale da non consentire la reintroduzione della pena
pecuniaria ma, al contempo, si prevede uno strumento punitivo
sostanzialmente analogo, formalmente riconducendolo agli strumenti
riparativi del delitto ma, in concreto, connotato da un'esclusiva
finalita' punitiva.
Nel caso di specie, quindi, si sollecita il sindacato di
costituzionalita' su scelte palesemente ingiustificate, tali da
evidenziare un uso della discrezionalita' del legislatore che conduce
a risultati distonici rispetto al sistema e al la proporzionalita'
della risposta sanzionatoria (sui limiti rispetto a tale sindacato,
cfr. Corte costituzionale, sentenze n. 148 e n. 23 del 2016, n. 81
del 2014, n. 394 del 2006).
La Corte costituzionale, al fine di non sovrapporre la propria
discrezionalita' a quella del legislatore, anche qualora sia
sollecitata a rendere un giudizio di «ragionevolezza intrinseca» di
un trattamento sanzionatorio penale, incentrato sul principio di
proporzionalita', si basa sull'individuazione di soluzioni gia'
esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza
lamentata (Corte costituzionale, sentenza n. 23 del 2016).
Emblematico, in tal senso, e' quanto affermato da Corte
costituzionale, sentenza n. 222 del 2018, li' dove si precisa che il
sindacato di legittimita' costituzionale non presuppone «che esista,
nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata, in
grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima [...];
essenziale e sufficiente a consentire il sindacato della Corte sulla
congruita' del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata
ipotesi di reato e' che il sistema nel suo complesso offra alla Corte
"precisi punti di riferimento"».
7.1. Applicando tali indicazioni al caso di specie, si ritiene
che nell'ordinamento penale sia ravvisabile una univoca linea
direttrice, volta da un lato a perseguire con la confisca la
necessita' di sottrarre all'autore del reato i proventi da esso
conseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di
duplicazione dell'ablazione patrimoniale.
In tal senso depongono non solo il diritto vivente desumibile da
una giurisprudenza ampiamente consolidata e formatasi con riguardo a
plurimi ambiti applicativi della confisca, ma anche specifiche
previsioni normative volte a riconoscere che la confisca e' sempre
alternativa rispetto alle condotte riparatorie e/o restitutorie,
secondo schemi che, sia pur con le inevitabili discrepanze dettate
dalla specificita' dell'ambito applicativo, si fondano sempre sul
divieto di duplicazione dell'ablazione patrimoniale.
7.2. Pur senza pretesa di esaustivita', e' in primo luogo
opportuno richiamare il dettato dell'art. 19 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, li' dove stabilisce che nei confronti
dell'ente e' sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto
del reato «salvo che per la parte che puo' essere restituita al
danneggiato».
E' appena il caso di rammentare che nel sistema della
responsabilita' da reato degli enti la confisca e' espressamente
qualificata quale sanzione e, ciononostante, il legislatore ha
ritenuto necessario prevedere un meccanismo di alternativita'
rispetto alle condotte riparatorie, proprio al fine di evitare
profili di duplicazione (Sez. 2, n. 45054 del 16 novembre 2011,
[...], Rv. 251070; Sez. 2, n. 29512 del 16 giugno 2015, [...] s.r.l.,
Rv. 264231).
Molte sono le norme codicistiche che, nell'introdurre ipotesi di
confisca obbligatoria, hanno ribadito il principio
dell'alternativita' rispetto al risarcimento dei danni o, piu' in
generale, alla eliminazione degli effetti del reato.
A tal riguardo si segnala l'art. 600-septies del codice penale
che, con riguardo ai delitti contro la personalita' individuale, ha
previsto la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato «salvi i diritti della
persona offesa alle restituzione e al risarcimento dei danni».
Disposizione sostanzialmente analoga e' contenuta all'art.
452-undecies del codice penale che, in materia di delitti contro
l'ambiente, prevede un'ipotesi di confisca obbligatoria, prevedendo
che la stessa non sara' applicabile qualora l'imputato «abbia
efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario,
alle attivita' di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi» e,
quindi, delle condotte riparatorie dell'offesa arrecata.
Anche l'art. 423-quater del codice penale, nel disciplinare la
confisca del prodotto o del profitto del reato di cui all'art.
423-bis del codice penale, introduce quale regola di chiusura
l'esclusione della confisca nel caso di ripristino dello stato dei
luoghi.
7.3. L'alternativita' tra confisca e riparazione ha dato luogo ad
orientamenti giurisprudenziali ampiamente consolidati.
In relazione alle ipotesi ricadenti nell'ambito applicativo
dell'art. 640-quater del codice penale, la giurisprudenza afferma
costantemente che la confisca del profitto non puo' essere disposta
nel caso di restituzione integrale di quanto indebitamente percepito,
giacche' tale comportamento elimina in radice l'oggetto della misura
ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione
sanzionatoria contrastante i principi dettati dagli articoli 3, 23 e
25 della Costituzione ai quali l'interpretazione dell'art. 640-quater
del codice penale deve conformarsi (Sez. 3, n. 44446 del 15 ottobre
2013, [...], Rv. 257628; Sez. 2, n. 36444 del 26 maggio 2015, [...],
Rv. 264525; Sez. 2, n. 44189 del 18 ottobre 2022, [...], Rv. 284122).
Il medesimo principio e' stato affermato anche in relazione ai
reati contro la pubblica amministrazione, essendosi ritenuto che non
puo' essere disposta l'ablazione del profitto del reato nel caso in
cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie,
poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il
vantaggio economico conseguito (Sez. 6, 24 giugno 2020, n. 21353,
[...], Rv. 279286).
Il principio e' stato esteso anche alla rideterminazione del
quantum confiscabile mediante la decurtazione dell'importo delle
restituzioni (Sez. 6, n. 34290 del 17 maggio 2023, [...], Rv.
295175). Analogamente, in materia di reati tributari, la
giurisprudenza e' concorde nel ritenere che la confisca per
equivalente, non puo' riguardare somme superiori all'effettivo
profitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del
patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco (Sez. 3, n. 20887
del 15 aprile 2015, [...], Rv. 263409; Sez. 3, n. 4097 del 19 gennaio
2016, [...], Rv. 265843).
7.4. La rassegna delle previsioni normative, nonche' del diritto
vivente formatosi in relazione ai rapporti tra confisca e condotte
rientranti nell'ampio genere della riparazione degli effetti
derivanti dal reato, restituisce un quadro univocamente improntato ad
escludere qualsivoglia duplicazione.
Se il principio e' che l'autore del reato non puo' trarre
vantaggio dall'illecito, ma non puo' neppure subire un depauperamento
indebito per effetto della duplicazione del prelievo eseguito sul suo
patrimonio, non vi e' ragione per non applicare analoga regola anche
ai rapporti tra la confisca e la riparazione pecuniaria ex art.
322-quater del codice penale.
Puo' affermarsi che l'ordinamento penale contempla una
generalizzata alternativita' tra la confisca e l'avvenuta riparazione
delle conseguenze del reato (in termini di restituzione, risarcimento
danno o ripristino, a seconda delle diverse fattispecie contemplate).
Mediante la descritta alternativita', da un lato si persegue la
finalita' special preventiva collegata all'attuazione del principio
secondo cui «il delitto non paga» e, al contempo, si evitano
duplicazioni tra misure che, pur avendo funzione diversa, si fondano
tutte sull'ablazione del provento del reato e sulla tutela del
soggetto danneggiato.
Se tale principio e' generalmente riconosciuto nei rapporti tra
confisca e le diverse forme riparatorie sopra descritte, a maggior
ragione andrebbe affermato con riguardo alla riparazione pecuniaria
ex art. 322-quater codice penale, posto che tale misura si traduce
sempre in una duplicazione dell'ablazione patrimoniale che viene gia'
garantita dalla confisca ex art. 322-bis del codice penale.
La duplicazione degli strumenti ablatori del medesimo valore
indebitamente conseguito non e' l'unico effetto incidente sulla
sproporzione della misura, dovendosi anche considerare che, essendo
la determinazione della riparazione parametrata in modo oggettivo, si
sottrae al giudice qualsivoglia possibilita' di un riequilibrio
dell'effetto punitivo.
Il condannato per i reati contemplati all'art. 322-quater del
codice penale non solo subira' la duplice ablazione del medesimo
valore patrimoniale, ma non potra' neppure avvalersi delle garanzie e
delle tutele giurisdizionali ordinariamente collegate all'irrogazione
della sanzione pecuniaria.
Quanto detto consente di affermare che l'introduzione della
riparazione pecuniaria, in funzione punitiva, si e' tradotta
nell'inserimento di un istituto avulso dal sistema e che, per giunta,
da' luogo ad una sanzione totalmente sottratta agli ordinari criteri
regolatori, proprio perche' la sua determinazione non risponde ai
parametri dell'art. 133 del codice penale, bensi' al solo dato
oggettivo del quantum conseguito quale prezzo o profitto del reato.
In definitiva, quindi, si ritiene che il riequilibrio del sistema
debba essere individuato nella dichiarazione di incostituzionalita'
dell'art. 322-quater del codice penale.
8. Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 322-quater del codice penale in riferimento
agli articoli 3 e 27 della Costituzione, nonche' agli articoli 11,
117 della Costituzione in relazione all'art. 49 della Carta dei
diritti fondamentale dell'Unione europea.
P. Q. M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 322-quater del codice penale in
riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione nonche' agli
articoli 11, 117 della Costituzione in relazione all'art. 49 della
Carta dei diritti fondamentale dell'Unione europea.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata al ricorrente, al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso il 24 settembre 2025
Il Presidente: Fidelbo
Il Consigliere estensore: Di Geronimo