ORDINANZE INDIVIDUATE: 216
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    Ordinanza 112/2026

    Tribunale di sorveglianza di Bologna

    Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo – Denunciata previsione che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata «con i familiari e conviventi» anziché «con i familiari e i conviventi e persone diverse, in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11».

    - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b).

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    Ordinanza 111/2026

    Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria

    Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria – Requisiti generali dei beneficiari dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale n. 23 del 2003 – Previsione che il richiedente non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, o 380 cod. proc. pen., dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione – Requisiti soggettivi per l’assegnazione – Previsione che il richiedente non deve avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 cod. pen., per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e 720 cod. pen., di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. e di traffico di armi di cui all'art. 695 cod. pen.

     - Legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), artt. 20, comma 2, lettera c) [nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026], e 29, comma 1, lettera c).

    In via conseguenziale: Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria di modifica e integrazione della legge regionale n. 23 del 2003 – Disposizioni transitorie – Previsione che i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della legge regionale n. 23 del 2003, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2026, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 20-bis della legge regionale n. 23 del 2003, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026 – Denunciata ultrattività dell’art. 20 della legge regionale n. 23 del 2003.

    - Legge della Regione Umbria 26 febbraio 2026, n. 2, recante «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)», art. 18, comma 2.

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    Ordinanza 110/2026

    Corte dei conti

    Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Disciplina transitoria che estende l’applicazione delle previsioni modificative, incidenti sull’azione di responsabilità e sulla quantificazione del danno addebitabile, anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.

    - Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale), art. 6.

     

    In via subordinata: Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

    - Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, commi 1-bis e 1-octies, come novellati della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale).

    In via subordinata: Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.

    - Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, comma1-bis, in combinato disposto con il comma 1-octies, come modificati della legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale) e con l'art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.

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    Ordinanza 109/2026

    Corte dei conti

    Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.

    - Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, comma 1-octies, come inserito dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale).

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    Ordinanza 108/2026

    Corte dei conti

    Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026.

    - Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), art. 1, commi 1-bis e 1-octies, come introdotti dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale) e art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.

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    Ordinanza 107/2026

    Corte suprema di cassazione

    Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive – Omessa esclusione dal novero dei reati ostativi alla sospensione dell’esecuzione della pena del delitto di rapina aggravata di cui all’art. 628, terzo comma, cod. pen. qualora, in relazione allo stesso, sia stata riconosciuta l’attenuante del fatto di lieve entità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.

    - Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lettera a); legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-bis, comma 1-ter.

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    Ordinanza 106/2026

    Consiglio di Stato

    Sanità pubblica – Dirigenza sanitaria – Incarichi di direzione di struttura complessa – Omessa previsione di un concorso per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario.

    - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 15, comma 7-bis, lettera b).

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    Ordinanza 105/2026

    Consiglio di Stato

    Forze di polizia – Guardia di finanza – Ufficiali in servizio permanente in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’art. 966 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) – Abrogazione dell’art. 2161, comma 1, cod. ordinamento militare, il quale disponeva la corresponsione in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, di un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi previsti dall’art. 1803 del medesimo codice e quello dei relativi premi biennali percepiti.

    - Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», art. 1, comma 261.

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    Ordinanza 104/2026

    Tribunale di sorveglianza di Venezia

    Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Divieto di concessione di benefici – Divieto di concessione, per la durata di tre anni, dei permessi premio al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca della misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, della legge n. 354 del 1975.

    - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, in combinato disposto.

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    Ordinanza 103/2026

    Data fissazione: 30 novembre 2026

    Tribunale di Roma

    Sanzioni amministrative – Giudizio di opposizione – Definitiva interruzione dei procedimenti sanzionatori di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, non ancora conclusi – Annullamento delle sanzioni già irrogate – Previsione che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate.

    - Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 21, comma 5.

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    Ordinanza 102/2026

    Data fissazione: 16 novembre 2026

    Giudice di Pace di Varese

    Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d’udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell’esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.

    - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (recte: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale.

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    Ordinanza 101/2026

    Data fissazione: 16 novembre 2026

    Giudice di Pace di Varese

    Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d’udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell’esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.

    - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (recte: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale.

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    Ordinanza 100/2026

    Data fissazione: 30 novembre 2026

    Corte d'appello di Torino

    Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive - Omessa previsione che l’ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. ove sia riconosciuta l’ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024.

    - Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), art. 4-bis, comma 1-quater, richiamato dall’art. 656, comma 9, del codice di procedura penale.

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    Ordinanza 99/2026

    Data fissazione: 18 novembre 2026

    Tribunale di Milano

    Sport – Minori – Norme della Regione Lombardia – Dote sport consistente nella concessione di buoni o altra forma di sostegno economico – Previsione che esclude dal beneficio di accesso a tale prestazione i minori residenti in Lombardia che non abbiano almeno un genitore residente nella Regione da non meno di cinque anni.

    Legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna), art. 5, comma 3.

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    Ordinanza 98/2026

    Tribunale di Arezzo

    Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell’incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato, all’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen., la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.

    - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.

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    Ordinanza 97/2026

    Data fissazione: 16 novembre 2026

    Giudice di Pace di Varese

    Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d’udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell’esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.

    - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (recte: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale.

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    Ordinanza 96/2026

    Data fissazione: 16 novembre 2026

    Giudice di Pace di Varese

    Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d’udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell’esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.

    - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (recte: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale.

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    Ordinanza 95/2026

    Data fissazione: 16 novembre 2026

    Giudice di Pace di Varese

    Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d’udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell’esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.

    - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (recte: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale.

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    Ordinanza 94/2026

    Data fissazione: 16 novembre 2026

    Giudice di Pace di Varese

    Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d’udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell’esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.

    - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (recte: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale.

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    Ordinanza 93/2026

    Data fissazione: 16 novembre 2026

    Giudice di Pace di Varese

    Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d’udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell’esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte.

    - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (recte: 32, comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale.