Reg. ord. n. 112 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna  del 28/05/2026

Tra: A. R.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo – Denunciata previsione che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile [nella specie, con la convivente more uxorio del figlio del detenuto nonché madre della nipote dello stesso] possa essere autorizzata «con i familiari e conviventi» anziché «con i familiari e i conviventi e persone diverse, in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11» – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei colloqui ordinari in presenza – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Lesione della tutela apprestata alla convivenza di fatto quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare. 

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 41  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.