Reg. ord. n. 112 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/07/2026 n. 28

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna  del 28/05/2026

Tra: A. R.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Regime speciale di detenzione – Colloqui dei detenuti – Colloquio telefonico mensile sostitutivo del colloquio visivo – Denunciata previsione che la telefonata sostitutiva del colloquio mensile [nella specie, con la convivente more uxorio del figlio del detenuto nonché madre della nipote dello stesso] possa essere autorizzata «con i familiari e conviventi» anziché «con i familiari e i conviventi e persone diverse, in casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11» – Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei colloqui ordinari in presenza – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza – Lesione della tutela apprestata alla convivenza di fatto quale formazione sociale in cui si svolge la personalità dell'individuo – Violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali con riferimento al diritto convenzionale al rispetto della vita privata e familiare. 

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 41  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.


Camera di Consiglio del 30 novembre 2026  rel. NAVARRETTA


Testo dell'ordinanza

                        N. 112 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2026

Ordinanza del 28 maggio 2026 del Tribunale di sorveglianza di Bologna
sul   reclamo   proposto   dal   Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria del Ministero della giustizia contro A. R.. 
 
Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione -  Colloqui
  dei  detenuti  -  Colloquio  telefonico  mensile  sostitutivo   del
  colloquio  visivo  -  Denunciata  previsione  che   la   telefonata
  sostitutiva del colloquio mensile possa essere autorizzata  «con  i
  familiari e conviventi» anziche' «con i familiari e i conviventi  e
  persone diverse, in casi eccezionali determinati  volta  per  volta
  dal direttore dell'istituto ovvero,  per  gli  imputati  fino  alla
  pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria
  competente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11». 
-  Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 41-bis, comma 2-quater, lettera b). 


(GU n. 28 del 15-07-2026)

 
                 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA 
 
    Il Tribunale, riunitosi in udienza in camera di consiglio  il  12
maggio 2026 in persona dei componenti: 
        dott.ssa Maria Letizia Venturini, Presidente; 
        dott. Marco Bedini, Magistrato di sorv. rel./est.; 
        dott.ssa Cinzia Benatti, esperto; 
        dott.ssa Francesca Siboni, esperto; 
    con la partecipazione del Pubblico  Ministero  dott.ssa  Rossella
Poggioli, sost. P.G., per deliberare nel  procedimento  a  carico  di
R.A. nato a ... il ..., attualmente detenuto presso il  penitenziario
di Parma, in regime ex art.  41-bis  o.p.,  in  esecuzione  di  pena,
difeso di fiducia dall'avv. Pasquale Muto del foro di Reggio  Emilia,
avente a oggetto: reclamo avverso ord. MDS Reggio Emilia n.  ...  del
... verificata la regolare instaurazione del  contraddittorio,  letti
gli atti, ritenuta la pro-pria giurisdizione e competenza, sentite le
parti, che hanno concluso come da  verbale,  ha  emesso  la  seguente
ordinanza. 
    1. Si procede in relazione al reclamo proposto  dal  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento  indicato
in premessa, con il quale il detenuto e' stato autorizzato a svolgere
colloqui telefonici, sostitutivi del colloquio visivo mensile,  anche
con la propria «nuora di fatto» (convivente more uxorio del figlio  e
madre di sua nipote). Si procede in seguito a richiamare gli elementi
essenziali della vicenda scrutinata. 
    1.1. Va premesso che, con  ordinanza  emessa  dal  Magistrato  di
sorveglianza di Reggio Emilia il 13  ottobre  2023,  R.A.  era  stato
autorizzato  a  svolgere  colloqui  visivi,  con  le  limitazioni   e
modalita' previste dall'art. 41-bis o.p.,  anche  con  la  convivente
more uxorio del  proprio  figlio,  G.S.  e  madre  della  nipote.  Il
Magistrato ha motivato la propria decisione,  in  punto  di  diritto,
accertata l'effettivita' e attualita' del  rapporto,  richiamando  la
previsione dell'art. 41-bis o.p. circa la possibilita' di autorizzare
in «casi eccezionali» i «colloqui con persone diverse dai familiari e
conviventi» (art. 41-bis, comma 2-quater, lett.  b)  e  l'indicazione
dell'art. 16.1 della circolare DAP  2  ottobre  2017,  relativa  alla
necessita' di acquisire il parere,  non  vincolante,  della  DDA  per
rilasciare siffatta autorizzazione; incede rilevando che  «la  stessa
circolare equipara il familiare ... avente diritto  al  convivente  o
alla medesima relazione di  fatto  derivante  da  convivenza»  e  che
«l'ordinamento giuridico equipara i  diritti  e  le  prerogative  dei
figli legittimi e dei  figli  naturali».  Viene  infine  ribadito  il
«diritto  di  ciascuno  detenuto  al  mantenimento  delle   relazioni
familiari anche derivanti da rapporti di convivenza more uxorio». 
    Tale provvedimento non e'  stato  impugnato  dall'Amministrazione
penitenziaria. 
    1.2. Il detenuto ha successivamente richiesto di  poter  svolgere
con la medesima S.G. un colloquio telefonico, sostitutivo  di  quello
in presenza gia' autorizzato. La direzione ha tuttavia  rigettato  la
richiesta, risultando  l'autorizzazione  unicamente  per  i  colloqui
visivi e non anche per quelli telefonici sostitutivi. 
    Avverso  tale  diniego,  il  detenuto  ha  proposto  reclamo   al
Magistrato di  sorveglianza  lamentando  la  violazione  del  proprio
diritto al mantenimento dei contatti con  i  familiari,  riconosciuto
dalla legge  di  ordinamento  penitenziario  e  dalla  circolare  DAP
regolante il regime detentivo speciale. 
    Il  Magistrato  di  sorveglianza,  con  l'ordinanza  indicata  in
epigrafe, ha accolto il reclamo del detenuto, rilevando che: i)  egli
era gia' stato autorizzato a fruire dei colloqui visivi con la  nuora
di fatto; ii) la  convivenza  del  figlio  e'  ancora  attuale,  come
confermato dai Carabinieri di ...; iii) la normativa  primaria  e  la
circolare  DAP  del  2017  appaiono  chiare   «nel   considerare   la
conversazione telefonica quale modalita'  secondaria  di  svolgimento
del colloquio,  subordinata  alla  mancata  fruizione  del  colloquio
visivo,   consentita   all'esito   di   un   apposito   provvedimento
organizzativo, che accerti l'intervenuta conclusione di un periodo di
sei mesi di attuazione del regime  differenziato  e  tenga  conto  di
tutti gli elementi che concorrono a definire il punto  di  equilibrio
tra il diritto alla vita familiare e le esigenze di sicurezza,  anche
mediante l'acquisizione di un parere della DDA»; iv)  «sussiste,  nel
caso  in  esame,  un  rapporto  qualificato  tra  il  detenuto  e  la
convivente more uxorio del figlio, madre della nipote del R., con  il
quale  ha  fruito  di  colloqui  visivi,  con  cio'  dimostrando  una
vicinanza che la distingue dai terzi non meglio individuati»; v) alla
luce di quanto premesso,  il  diniego  opposto  dalla  direzione  non
sarebbe  fondato  su  «preminenti  ragioni  di  sicurezza,   ne'   di
segnalazioni o controindicazioni in capo alla convivente del figlio»,
bensi' «basato sulla mera lettura letterale dell'ordinanza emessa  da
questo Ufficio di sorveglianza ... non motivato e ...  sproporzionato
e lesivo del diritto al mantenimento dei legami familiari, meritevole
di tutela ai sensi degli artt. 2, 30, 117 Cost. e art. 8 CEDU». 
    E' stato  quindi  consentito  al  detenuto  «di  effettuare,  ove
richiesto, un colloquio telefonico con la convivente del figlio, S.G.
in sostituzione di un colloquio visivo, secondo i  limiti  e  con  le
modalita' previste dall'art. 41-bis, comma 2-quater  o.p.,  dall'art.
16 della Circolare DAP del 2 ottobre 2017 e dalle ulteriori circolari
in materia». 
    1.3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con atto
depositato il 2 marzo 2026, ha proposto reclamo avverso la  decisione
dell'organo monocratico, affidandolo a due motivi. Con il  primo,  si
deduce «erronea applicazione di legge, con particolare riferimento  a
quanto previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b) o.p.»; con
il secondo, «violazione di legge e vizio di  motivazione  per  omessa
valutazione del parere contrario della DDA». 
    In questa sede puo' limitarsi l'esame al  primo  motivo,  il  cui
eventuale accoglimento renderebbe superflua la disamina del  secondo,
relativo a profili unicamente di merito. 
    L'amministrazione muove dalla qualificazione data dal  Magistrato
di sorveglianza circa la nuora di fatto del R.  quale  «familiare»  e
non soggetto «terzo». Cio' sarebbe frutto di  una  lettura  estensiva
della legge n. 76/2016, oltre il dettato letterale della stessa  che,
in tema di ordinamento penitenziario,  ha  unicamente  riguardato  la
parificazione tra il coniuge e il convivente di fatto del detenuto  e
non gia' dei suoi altri parenti o affini. La nozione  di  «familiari»
rilevante  per  l'ordinamento  penitenziario  deve  invece   rimanere
ancorata a quella di «congiunti», prevista dall'art.  307,  comma  2,
c.p. 
    La convivente di un congiunto, pertanto, non sarebbe titolare del
diritto a fruire di un colloquio ordinario e, di conseguenza, neppure
di quello telefonico, sostitutivo del primo. 
    2. Circa il «titolo» in base al quale la S. sia stata  ammessa  a
fruire del colloquio ordinario, se quale «familiare» (in forza  della
censurata lettura estensiva) o come  «terzo»,  ad  avviso  di  questo
Collegio, le due ordinanze  monocratiche  che  hanno  autorizzato  la
fruizione  dei  colloqui  non  si  sono  espresse  chiaramente.   Nel
dispositivo, nessuna di esse specifica se la  convivente  del  figlio
del ristretto debba accedere ai colloqui in qualita' di familiare. 
    A una lettura integrata  (1)   di  ciascun  provvedimento  e  dei
richiami dal secondo al  primo,  e  in  considerazione  del  contesto
normativo  di  riferimento,  reputa  il  Collegio  che  la  S.  debba
qualificarsi come «terzo», ammessa al colloquio per  l'eccezionalita'
della sua posizione con riferimento  al  rapporto  di  convivenza  di
fatto con il figlio del ristretto. 
    Nel provvedimento  del  ...,  infatti,  la  donna  non  e'  stata
ritenuta sic et simpliciter una familiare del detenuto, in  forza  di
una lettura estensiva delle disposizioni penitenziarie e della  legge
n. 76/2016 (pure adombrata nella stessa circolare del 2017 (2) ).  Di
essa e' stata anzi  valutata  la  particolare  posizione,  anche  con
riguardo agli accertamenti  dell'attualita'  della  convivenza  e  la
considerazione  del  parere  della  DDA,  la  cui   acquisizione   e'
obbligatoria ai sensi dell'art. 16.l  della  circolare,  relativa  ai
colloqui con terze persone. 
    L'eccezionalita' del  caso  e'  stata  ritenuta  nella  specifica
posizione della  donna  nell'ambito  dei  piu'  stretti  affetti  del
detenuto, in quanto convivente del figlio e madre della nipote.  Cio'
e'  stato  dunque  sufficiente  a  differenziarla   dalla   posizione
indistinta di  altri  estranei,  e  a  giustificare  l'ammissione  ai
colloqui onde non pregiudicare il diritto del  detenuto  al  rispetto
della propria vita familiare. 
    Come ritenuto da questo Tribunale in un caso sovrapponibile. 
    Tale rapporto, pur in assenza di vincoli familiari o  di  diretta
convivenza, e' certamente meritevole di tutela ai sensi degli artt. 2
Cost. e 117 Cost. - 8  CEDU  quale  estrinsecazione  del  diritto  al
rispetto della vita privata del detenuto e del  contesto  sociale  di
riferimento in cui si svolge la  sua  personalita',  e  deve  trovare
adeguata  considerazione   all'interno   delle   deroghe   legalmente
consentite al generale divieto di incontro con terzi  vigenti  per  i
detenuti sottoposti al regime differenziato. 
    Una diversa interpretazione, che non  riconoscesse  il  requisito
della eccezionalita' in situazioni siffatte si porrebbe,  invero,  in
aperto  contrasto  con  i  principi  costituzionali  e  convenzionali
richiamati. 
    D'altronde,  la   riconduzione   dei   rapporti   simil-familiari
nell'alveo dei casi  eccezionali  che  consentono  autorizzazione  ai
colloqui consente di tutelare adeguatamente tutti i valori in gioco. 
    Da un lato, a fronte  di  una  procedura  di  autorizzazione  non
automatica (quale quella prevista  per  i  familiari  e  conviventi),
consente di valutare  caso  per  caso  la  fondatezza  delle  ragioni
addotte a sostegno della richiesta, dando modo all'amministrazione di
verificare sulla base di elementi concreti se sussistano, al  di  la'
dei vincoli normativamente riconosciuti, rapporti indiretti parimenti
meritevoli di tutela in quanto significativi nella vita del detenuto;
dall'altro, alla luce del  coinvolgimento  della  D.D.A.  interessata
permette un vaglio anche in punto di opportunita'  della  concessione
della  predetta  autorizzazione  rispetto  alla  salvaguardia   delle
ragioni  di  sicurezza  pubblica  e  sociale   connesse   al   regime
differenziato. (3) 
    3. Dovendo dunque ritenersi la  S.  un  «terzo»,  eccezionalmente
ammesso al  colloquio,  per  la  peculiarita'  della  sua  posizione,
rilevante ai sensi delle  richiamate  disposizioni  costituzionali  e
convenzionali, ne dovrebbe  discendere  l'accoglimento  del  reclamo,
giacche', per espressa previsione di legge, tali soggetti non possono
fruire dei colloqui telefonici sostitutivi. 
    L'art. 41-bis, comma 2-quater, o.p., infatti, cosi' espressamente
dispone: 
    ... La sospensione delle regole di trattamento e  degli  istituti
di cui al comma 2 prevede: ... b) la determinazione dei colloqui  nel
numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed
in locali attrezzati in modo da impedire  il  passaggio  di  oggetti.
Sono  vietati  i  colloqui  con  persone  diverse  dai  familiari   e
conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta  per  volta  dal
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla  pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria  competente
ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma  dell'articolo  11.  I
colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a  registrazione,
previa motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria  competente
ai sensi del medesimo secondo comma dell'articolo 11; solo per coloro
che  non   effettuano   colloqui   puo'   essere   autorizzato,   con
provvedimento motivato del direttore dell'istituto  ovvero,  per  gli
imputati  fino  alla  pronuncia  della  sentenza  di   primo   grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi  di  quanto  stabilito
nel secondo comma dell'articolo 11, e solo dopo i primi sei  mesi  di
applicazione, un colloquio  telefonico  mensile  con  i  familiari  e
conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque,
a registrazione. 1 colloqui sono comunque video-registrati ... 
    La disposizione richiamata prevede che  il  colloquio  telefonico
mensile sostitutivo possa svolgersi con i familiari e conviventi. Non
e' invece richiamata la categoria delle «persone diverse», pur se  in
casi eccezionali. 
    4. Il descritto disallineamento tra i soggetti  che  sono/possono
essere  ammessi  ai  colloqui  ordinari  (in   presenza)   e   quelli
ammissibili alla telefonata sostitutiva pone, ad avviso del collegio,
un dubbio di  costituzionalita',  non  manifestamente  infondato,  in
relazione agli  artt.  3  e  117  Cost.,  quest'ultimo  in  relazione
all'art. 8 CEDU. 
    Quanto all'art. 3 Cost., si ravvisa una frizione con il principio
di uguaglianza-ragionevolezza, avendo come tertium  comparationis  il
medesimo art. 41-bis, comma 2-quater, lett.  b),  relativamente  alla
disciplina dei colloqui ordinari. A  questi,  infatti,  sono  ammessi
familiari e  conviventi  e  possono  esservi  ammesse  anche  persone
diverse, in casi eccezionali; per  i  colloqui  telefonici,  che  dei
primi sono sostitutivi, e' prevista una platea di destinatari che non
comprende i terzi, pur se in casi eccezionali, senza che  emerga  una
ragionevole giustificazione per tale esclusione. 
    Le modalita' di svolgimento, previste dalla legge (durata massima
di 10 minuti vs 1 ora del colloquio ordinario; registrazione) o dalla
circolare del 2017 (art. 16.2: previa acquisizione del  parere  della
DDA per ogni telefonata; i familiari/conviventi devono recarsi in  un
istituto  penitenziario  per  ricevere  la   telefonata   ed   essere
attentamente identificati), consentono di escludere che a  fondamento
della riduzione del novero dei soggetti ammissibili vi siano  ragioni
di sicurezza. 
    L'esclusione dei «terzi»,  anche  se  gia'  ammessi  ai  colloqui
ordinari, risulta ancora piu'  irragionevole  in  considerazione  del
fatto che gli stessi potrebbero fruire, in caso di  impossibilita'  o
gravissima difficolta' a raggiungere il penitenziario ove si trova il
detenuto, di colloqui in videoconferenza, videoregistrati,  ma  della
durata di 1 ora (4) . Tale forma di  colloquio,  non  prevista  dalla
normativa primaria, e' stata  introdotta  nel  periodo  pandemico  ed
equiparata in via pretoria al colloquio in presenza, di cui mutua  la
disciplina, nel limite della compatibilita'. 
    Con specifico riguardo alla peculiarita' del caso di  specie,  in
cui il soggetto «terzo» e' stato ammesso ai colloqui  in  ragione  di
una propria posizione rilevante e tutelata ex artt. 2 Cost. e 8 CEDU,
l'esclusione dal catalogo dei  soggetti  che  possono  accedere  alla
telefonata sostitutiva del colloquio  profila  una  violazione  anche
degli artt. 2 e 117 Cost., quest'ultimo in  riferimento  alla  citata
disposizione convenzionale. 
    La  famiglia  di  fatto,  fondata  sulla  stabile  convivenza   e
dall'esistenza  della  affectio  maritalis,  analogamente  a   quella
fondata sul matrimonio, rappresenta  infatti  una  delle  «formazioni
sociali» nelle quali si esplica la personalita' individuale. 
    Secondo C. Cost. 148/2024, essa «esige una tutela che si affianca
a quella che l'art. 29, primo comma,  Cost.  riserva  alla  «famiglia
come  societa'  naturale  fondata  sul  matrimonio»»  (par.   5   del
Considerato in diritto). Nell'ipotesi di aprioristica  esclusione  di
un  componente  di  tale  formazione  dalla  fruizione  di   colloqui
familiari  telefonici  proprio  quando  non  vengono  svolti   quelli
ordinari, gia' diradati nel tempo  a  1  ogni  30  giorni  circa,  si
realizza, ad avviso del Collegio, una ingiustificata e sproporzionata
compressione   del   diritto    tutelato    dall'evocato    parametro
costituzionale. 
    L'art. 8 CEDU, a sua volta, prevede che «ogni persona ha  diritto
al rispetto della sua vita privata e familiare ...» e che  «non  puo'
aversi interferenza  di  una  autorita'  pubblica  nell'esercizio  di
questo diritto a meno che  questa  interferenza  sia  prevista  dalla
legge e costituisca una misura che ... e' necessaria per la sicurezza
nazionale, per la sicurezza pubblica ... per la difesa dell'ordine  e
per la prevenzione dei reati ... o per la protezione  dei  diritti  e
delle liberta' degli altri». 
    Secondo la giurisprudenza  convenzionale,  il  concetto  di  vita
privata non si limita a una «cerchia ristretta»  in  cui  l'individuo
puo' vivere la propria vita personale come meglio crede ed  escludere
il  mondo  esterno  (Denisov  contro  Ucraina  [GC],  2018,  §   96).
L'articolo 8 tutela  il  diritto  allo  sviluppo  personale,  sia  in
termini  di  personalita'  che  di  autonomia  personale,   principio
fondamentale alla base dell'interpretazione delle  garanzie  previste
dall'articolo 8. Esso comprende  il  diritto  di  ogni  individuo  di
avvicinarsi agli altri al fine di instaurare e  sviluppare  relazioni
con loro e con il mondo  esterno,  ovvero  il  diritto  a  una  «vita
sociale privata» (Barbulescu contro Romania [GC],  2017,  §  71;  ...
contro Italia, 1998, § 32). 
    In tema di corrispondenza, anche  telefonica,  dei  detenuti,  la
Corte EDU ha gia' avuto modo di affermare che e'  essenziale  che  le
autorita' aiutino i detenuti  a  mantenere  i  contatti  con  i  loro
familiari piu' stretti (Nusret Kaya e altri contro Turchia, 2014). In
questo quadro, benche' un certo grado di  controllo  sull'interazione
dei detenuti con il mondo esterno  sia  necessario  (Coşcodar  contro
Romania (dec.), 2010; Baybaşin contro Paesi Bassi (dec.),  2005,  nel
caso di detenzione in un  istituto  di  massima  sicurezza),  occorre
distinguere tra la corrispondenza di  un  detenuto  con  criminali  o
altri individui pericolosi e la  corrispondenza  relativa  alla  vita
privata e familiare (Čiapas contro Lituania, 2006, § 25). 
    L'esclusione   di   tutti   i    soggetti    terzi,    nonostante
l'eccezionalita' del  caso  o  della  rilevanza  convenzionale  della
relazione che li lega con il detenuto, dalla possibilita'  di  fruire
della telefonata sostitutiva del colloquio, ad avviso  del  Collegio,
rappresenta, alla luce di tali principi, una misura non necessaria  o
comunque sproporzionata  rispetto  alle  finalita'  legittimanti  una
interferenza ai sensi dell'art. 8, comma 2, CEDU. 
    5.  La  questione,  nei  termini  sopra  indicati,  si   appalesa
rilevante per la definizione del presente procedimento.  Invero,  per
il  tenore  letterale  della  disposizione,  della  cui  legittimita'
costituzionale si dubita, il reclamo  dovrebbe  essere  accolto,  con
assorbimento di ogni questione relativa  all'esistenza  di  eventuali
ragioni  ulteriormente  ostative.  In   caso   di   declaratoria   di
incostituzionalita'  della  disposizione,   invece,   dovra'   essere
esaminato nel merito con riguardo agli altri profili gia'  scrutinati
dal primo giudice e censurati dall'amministrazione reclamante. 

(1) Cass. 5404/2026: «l'ordinanza emessa a seguito di  rito  camerale
    presenta il carattere unitario del complesso procedimento  logico
    nel quale  si  compendia  la  decisione  adottata,  sicche',  non
    essendovi  momento  distintivo  tra  dispositivo  e  motivazione,
    all'eventuale discrepanza tra l'uno e l'altra puo'  ovviarsi  con
    la  lettura  del  provvedimento   nel   suo   complesso»;   Cass.
    16354/2021:  «in  tema  di   provvedimenti   camerali,   non   e'
    prospettabile un contrasto  tra  dispositivo  e  motivazione,  in
    quanto in essi manca il dispositivo. inteso come atto  dotato  di
    autonoma rilevanza, e, pertanto. il contenuto della decisione del
    giudice e' racchiuso nell'intero contesto del provvedimento». 

(2) Art. 16, comma 11: «il  convivente  e'  parificato  al  familiare
    avente diritto». 

(3) Ord. 11 settembre 2025, det. 

(4) Si v. Cass. 50469/2023; Cass. 39828/2022; Cass. 19290/2021. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  ritenutane  la
rilevanza e la non manifesta infondatezza, 
        1. Solleva, nei termini indicati, questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b),  legge  n.
354/1975 per violazione degli artt. 3 e  2-117  Cost.,  in  relazione
all'art. 8 CEDU,  nella  parte  in  cui  prevede  che  la  telefonata
sostitutiva del colloquio mensile possa  essere  autorizzata  «con  i
familiari e conviventi» anziche' «con i familiari e  i  conviventi  e
persone diverse, in casi eccezionali determinati volta per volta  dal
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla  pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria  competente
ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11». 
        2. Sospende il giudizio in corso sino all'esito del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
        3. Dispone che, a cura  della  Cancelleria,  gli  atti  siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in  causa  ed  al   pubblico
ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei  ministri,  e  che
sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Bologna, 12 maggio 2026 
 
                      La Presidente: Venturini 
 
 
                                           Il magistrato est.: Bedini