Reg. ord. n. 104 del 2026 pubbl. su G.U. del 01/07/2026 n. 26
Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 25/05/2026
Tra: M. J.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Divieto di concessione di benefici – Divieto di concessione, per la durata di tre anni, dei permessi premio al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca della misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, della legge n. 354 del 1975 – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Lesione del diritto convenzionale del detenuto al rispetto della propria vita privata e familiare.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 58
Co. 1
in combinato disposto con
legge del 26/07/1975 Num. 354 Art. 58 Co. 2
legge del 26/07/1975 Num. 354 Art. 58 Co. 3
legge del 26/07/1975 Num. 354 Art. 58 Co. 2
legge del 26/07/1975 Num. 354 Art. 58 Co. 3
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
Costituzione Art. 27 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 1
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
Testo dell'ordinanza
N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2026
Ordinanza del 25 maggio 2026 del Tribunale di sorveglianza di Venezia
- Ufficio di sorveglianza di Verona nel procedimento di sorveglianza
nei confronti di M. J..
Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione -
Divieto di concessione di benefici - Divieto di concessione, per la
durata di tre anni, dei permessi premio al condannato nei cui
confronti e' stata disposta la revoca della misura alternativa ai
sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma,
della legge n. 354 del 1975.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, in combinato disposto.
(GU n. 26 del 01-07-2026)
Ufficio di sorveglianza di Verona
Il magistrato di sorveglianza
Lette le istanze di J... M... nato in ... il ... attualmente
detenuto presso la casa circondariale di Vicenza, con riferimento al
titolo: SIEP 588/2024 Procura Padova - provvedimento di cumulo del 21
agosto 2025 - pena da espiare: anni tre mesi undici giorni
ventiquattro reclusione - decorrenza pena: 21 giugno 2023 - scadenza
pena: 16 marzo 2027 con cui chiede di poter usufruire di un permesso
premio da trascorrere con la moglie ed i figli minori presso
l'abitazione familiare;
Considerato, preliminarmente, che a fronte della prima istanza
presentata dal detenuto a dicembre 2025, accompagnata da parere «non
favorevole» della Direzione dell'istituto non essendo prevista la
fruizione di permessi premio nel documento di sintesi redatto da
ultimo il 10 gennaio 2025, e' stato chiesto all'istituto
penitenziario di appartenenza di trasmettere relazione di sintesi
aggiornata in cui si desse atto dell'evoluzione o meno del percorso
detentivo dell'interessato, considerato il tempo trascorso;
Rilevato che in data 30 aprile 2026 e' stata trasmessa relazione
di sintesi aggiornata al 29 aprile 2026 con formulazione di ipotesi
trattamentali in termini di ammissione ai benefici premiali e alle
misure alternative e tale programma trattamentale e' stato approvato
in data 4 maggio 2026;
Rilevato che, nelle more della decisione sul primo permesso e una
volta intervenuta l'approvazione del nuovo programma trattamentale,
il detenuto ha presentato ulteriore istanza di permesso trasmessa in
data 6 maggio 2026, corredata da «parere favorevole» della Direzione
dell'istituto in linea con le ipotesi trattamentali previste nel
documento di sintesi aggiornato;
Osserva
1. Il condannato sta espiando la pena determinata dal
provvedimento di cumulo sopraindicato, comprensivo di tre condanne
per violazione dell'art. 73 decreto del Presidente della Repubblica
n. 309/90 (in specie, plurime cessioni di cocaina poste in essere tra
il ...
Il TDS Venezia in data 30 novembre 2022 aveva concesso, rispetto
al titolo in esecuzione (all'epoca costituito dalle sole condanne per
i fatti del ...), la misura dell'affidamento in prova, salvo poi
disporre in data 5 luglio 2023 la revoca del beneficio con ettetto
«ex tunc» (dal 30 marzo 2023).
In particolare, la revoca della misura era stata determinata
proprio dalla condotta di reato (art. 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 309/90) poi confluita nel provvedimento di cumulo in
esecuzione sopra richiamato.
2. Il documento di sintesi del gennaio 2025 e' stato oggetto di
aggiornamento solo di recente e su precisa richiesta istruttoria, con
conseguente aggiornamento al 29 aprile 2026 ed approvazione al 4
maggio 2026.
Nel documento di sintesi in questione viene riportato come la
condotta intramuraria sia sostanzialmente regolare - con la presenza
di un unico disciplinare per «atteggiamenti offensivi» del novembre
2025 sanzionato con la sola «ammonizione» del direttore - e
caratterizzata da impegno lavorativo intramurario nonche' da un
atteggiamento - se non di piena revisione (per la riferita tendenza a
minimizzare) - comunque di decisa intenzione a non commettere piu'
attivita' illecite per le conseguenze negative provocate rispetto al
suo nucleo familiare, costituito dalla moglie e dai figli minori di
dieci e tredici anni, che l'Equipe ha definito essere «leva» per un
cambiamento effettivo ed a lungo termine. Parimenti vengono riportati
gli esiti della indagine socio-familiare a cura degli UEPE di Vicenza
e di Padova, ciascuno per le rispettive competenze, emergendo un
contesto familiare solido e di supporto del detenuto in cui la
moglie, economicamente autonoma, e' ferma nella critica delle
condotte tenute dal marito. Infine, dall'osservazione psicologica -
avviata dall'aprile 2025 - e' emerso che il disvalore dei reati
commessi e' riconosciuto sebbene poco interiorizzato, mentre
maggiormente significativo e' il rimorso per eventi che hanno
condotto alla revoca della misura dell'affidamento precedentemente
concessagli. La maggior criticita' viene ravvisata nella rigidita' di
pensiero e nella gestione delle relazioni interpersonali che sono
percepite come potenzialmente conflittuali. Tuttavia, a fronte di una
buona adesione alle regole di vita detentiva e adeguata
partecipazione all'attivita' lavorativa interna, tenuto conto delle
risorse familiari, l'equipe ha quindi ritenuto la fruibilita' dei
benefici premiali e delle misure alternative.
3. Va dato atto che di recente l'interessato ha altresi'
presentato istanza di accesso alla misura ex l. 199/2010, dichiarata
inammissibile per l'operativita' del divieto di cui all'art.
58-quater o.p. ivi richiamato, non essendo ancora decorso il termine
triennale ostativo all'accesso ai benefici penitenziari
(provvedimento MS Verona del 26 marzo 2026). Parimenti dichiarata
inammissibile per la stessa ragione l'istanza di accesso a misure
alternative ex articoli 47 e 47-ter o.p. presentata in via
provvisoria ed urgente (provvedimento MS Verona del 9 aprile 2026).
4. Tanto premesso, si osserva che stante il chiaro tenore
testuale dell'art. 58-quater commi 1-2-3 o.p., allo stato anche la
presente istanza di accesso all'esperienza premiale e' inammissibile
perche' non e' decorso il termine triennale dall'emissione del
provvedimento di revoca, che decorrera' il 5 luglio 2026. Alcun
effetto preclusivo invece deriva dall'art. 30-ter comma 5 o.p., sia
perche' e' stato dichiarato incostituzionale (sentenza Corte
costituzionale n. 24/2025) sia perche' anche a prescindere dalla
dichiarazione di incostituzionalita' era decorso il biennio
preclusivo ivi previsto.
Stabiliva infatti l'art. 30-ter, comma 5 o.p. che «Nei confronti
dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure
restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto
doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una
misura restrittiva della liberta' personale, la concessione e'
ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto»: J...
ha commesso reato nel ... mentre era in misura alternativa e quel
termine «ostativo» e' decorso a giugno 2025. Non di meno, essendo
intervenuta la declaratoria di incostituzionalita' della norma in
questione, l'unico termine che ancora rileva nel caso di specie, in
termini «ostativi» e' quello triennale sancito dall'art. 58-quater
o.p. connesso al provvedimento di revoca originato da quella medesima
condotta di reato posta in essere durante l'espiazione in misura.
Invero, l'art. 58-quater o.p. nei suoi primi tre commi stabilisce
che:
«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio,
l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti
dall'artico/o 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non
possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto
colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice
penale.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato
nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura
alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter, comma
6, o dell'art. 51, primo comma.
3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un
periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della
custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca
indicato nel comma 2.»[...].
Della legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater o.p. nei
suoi primi tre commi o.p., nella parte in cui pone un divieto
triennale di accesso ai permessi premio rispetto al condannato per
evasione o a colui che e' destinatario di una revoca della misura
alternativa, questo giudice dubita fortemente in relazione agli
articoli 3 e 27 della Costituzione nonche' per violazione dell'art. 8
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali per il tramite dell'art. 117 della
Costituzione per i motivi di seguito esposti.
5. Quanto al profilo di «rilevanza della questione», dovendo
applicare la disposizione in esame nel caso di specie,
preliminarmente si osserva che non appare percorribile una sua
interpretazione costituzionalmente orientata, posto che il tenore
letterale e' chiaro nel senso della sua indefettibilita', per la
durata di tre anni, tanto nei confronti del condannato colpevole di
evasione quanto rispetto a quello nei cui confronti e' stata disposta
revoca di misura alternativa.
L'impossibilita' di un'interpretazione costituzionalmente
orientata, peraltro, si ricava dalla stessa giurisprudenza
costituzionale quando nel ritenere infondate le questioni di
legittimita' costituzionale della medesima norma - ma, in quel caso,
rispetto alla fruizione delle misure alternative «ordinarie»
(articoli 47 e 47-ter o.p.) - aveva sancito che «Il divieto
triennale, previsto dalle disposizioni censurate, di concessione di
benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura
alternativa precedentemente concessa - evidentemente pensato dal
legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle
prescrizioni inerenti alla misura - si fonda, piuttosto, sul puntuale
riscontro da parte dello stesso Tribunale di sorveglianza di
specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento
della misura medesima.
Occorre rammentare, a questo proposito, che - per effetto della
nuova formulazione dell'art. 51-ter, comma 1, ordin. penit. [...» -
il tribunale di sorveglianza ha oggi la possibilita' di reagire alla
commissione di comportamenti suscettibili di determinare la revoca
della misura alternativa attraverso una pluralita' di risposte: la
prosecuzione della misura nonostante la condotta inosservante da
parte del condannato; la sua sostituzione con altra misura; e infine
la sua revoca, riservata evidentemente ai casi piu' gravi, che
dimostrino la necessita' di una regressione del percorso rieducativo
e di un almeno temporaneo ripristino del regime di detenzione, in
particolare in funzione di contenimento di un concreto rischio di
recidiva evidenziatosi in capo al condannato. Nell'esercitare tale
discrezionalita', il tribunale non potra' non tenere conto anche
delle conseguenze particolarmente gravose associate alla revoca, e in
particolare della preclusione - nell'arco di un intero triennio -
relativa alla concessione di ogni altra misura alternativa o
beneficio penitenziario, diversi dalla liberazione anticipata.» (C.
Costituzionale, sentenza n. 173/2021 par. 3.3.3. parte in diritto).
Se infatti e' rimessa al Tribunale di sorveglianza la valutazione
discrezionale di «graduazione», quando pero' una graduazione non e'
possibile per la gravita' della condotta o comunque si applica
direttamente la «sanzione» piu' grave (ossia la revoca della misura)
la relativa norma si applica nella sua interezza, con il conseguente
automatismo sanzionatorio del divieto triennale di accesso ai vari
benefici penitenziari.
Non c'e' alcuna discrezionalita' o graduazione possibile negli
effetti da parte del Tribunale di sorveglianza e la preclusione
triennale e' omnicomprensiva (visto che accomuna vari e diversi
benefici, inibendo quella stessa «progressione trattamentale» che
dovrebbe caratterizzare ogni esecuzione penale) ed incide
oggettivamente sulle valutazioni rimesse ai giudici chiamati a
proprie successive valutazioni.
Dunque, alcun margine interpretativo «costituzionalmente
orientato» appare possibile al magistrato di sorveglianza
successivamente intervenuto e che si trova, nel caso di specie, a
dover decidere sull'ammissibilita' dell'istanza di permesso premio di
persona detenuta rispetto a cui non e' ancora decorso il termine di
preclusione triennale di cui all'art. 58-quater o.p.
6. Sotto il profilo della «non manifesta infondatezza» si osserva
quanto segue.
Nella pronuncia n. 173 del 2021 cit., riguardante il divieto
triennale di cui all'art. 58-quater o.p. rispetto alle misure
alternative ordinarie, la disposizione in parola superava il vaglio
di costituzionalita' ritenendo la Corte che «La preclusione qui
all'esame discende dunque da una valutazione caso per caso da parte
del giudice di sorveglianza, effettuata sulla base non gia' di
presunzioni legate al titolo di reato o allo status di recidivo del
condannato, ma del percorso da lui concretamente compiuto durante
l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche condotte in
violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa, che
ne hanno determinato un giudizio di non meritevolezza rispetto alla
possibilita', gia' concessagli una prima volta, di eseguire la
propria pena in regime extramurario» (C. Costituzionale, sentenza n.
173/2021 par. 3.3.3. parte in diritto).
Ritiene tuttavia questa giudice che diverso sia il discorso
rispetto al divieto triennale di accesso ai benefici penitenziari,
sub specie di permessi premio - situazione rispetto alla quale
l'automatismo sanzionatorio posto dal legislatore e' irragionevole e
sproporzionato in contrasto con gli articoli 3 e 27 della
Costituzione nonche' dell'art. 8 Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per
il tramite dell'art. 117 della Costituzione.
L'illegittimita' costituzionale, nel caso di specie, appare ancor
piu' evidente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2025
che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 30-ter,
comma 5 o.p. che prevedeva che «Nei confronti dei soggetti che
durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno
riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso
durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura
restrittiva della liberta' personale, la concessione e' ammessa
soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto». Proprio con
riferimento ai permessi premio e' quindi venuta meno l'automatica
preclusione biennale.
Non comprensibile, dunque, la permanenza di una preclusione
triennale rispetto all'accesso ai permessi premio che rappresentano
il primo gradino nell'ambito della progressione trattamentale della
persona detenuta.
La stessa Corte nella sentenza n. 24/2025 (par. 3 della parte in
diritto) ha significativamente affermato che «e' ben possibile per
questa Corte rimeditare i propri orientamenti, e se del caso
modificarli, allorche' sussistano "ragioni di particolare cogenza che
rendano non piu' sostenibili le soluzioni precedentemente adottate:
ad esempio, l'inconciliabilita' dei precedenti con il successivo
sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella
delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel
quale si colloca la nuova decisione o - comunque - il sopravvenire di
circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in
precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze
indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa" (sentenza n.
203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto)».
Nel caso di specie, la stessa sentenza n. 24/2025 della Corte
rappresenta un elemento nuovo incidente sulla normativa, facendo
emergere come la disciplina attuale in materia di permessi premio sia
allo stato contraddittoria e non conforme al dettato costituzionale,
in particolare non finalizzata alla rieducazione della persona (art.
27 della Costituzione).
Se da un lato, infatti, intervenuta la dichiarazione di
incostituzionalita' dell'art. 30-ter, comma 5 o.p., e' rimessa al
magistrato di sorveglianza la valutazione in concreto di quelle
condotte di rilievo penale quando viene presentata istanza di
permesso premio (non essendoci piu' la preclusione biennale),
diversamente, operando ancora il divieto triennale di cui all'art.
58-quater o.p. nessuna valutazione in concreto puo' essere fatta dal
magistrato di sorveglianza.
La gravita' di cio', anche in termini di sproporzione, e'
evidente se si considera che il divieto in questione opera pro
futuro, ossia non solo per l'esecuzione originaria ma anche per
quelle che intervengono successivamente (poiche' il divieto dura un
triennio a prescindere dal titolo cui faccia riferimento) e per un
tempo di ben tre anni - lasso temporale del tutto irragionevole, se
si considera la dichiarata incostituzionalita' di un termine anche
piu' breve.
Se cosi' e', appare dunque ad oggi smentita l'affermazione per
cui «La preclusione qui all'esame discende dunque da una valutazione
caso per caso da parte del giudice di sorveglianza, effettuata sulla
base non gia' di presunzioni legate al titolo di reato o allo status
di recidivo del condannato. ma del percorso da lui concretamente
compiuto durante l'esecuzione della pena,» perche' non e' proprio
possibile per il giudice della sorveglianza «valutare caso per caso»
sulla base del percorso compiuto dal detenuto nel corso
dell'esecuzione: l'automatismo del divieto triennale impedisce di
valutare i progressi della persona detenuta. Ed anzi la situazione
giuridica e fattuale che viene a crearsi evidenzia come la ratio del
divieto in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle
prescrizioni inerenti alla misura sia invero sproporzionata e come
tale non rispondente alla finalita' rieducativa della pena,
costituzionalmente posta.
Anche la precedente valutazione espressa dalla Corte (sent. n.
173/2021 cit.) in termini di possibilita' per il Tribunale di
sorveglianza di «graduare» le conseguenze delle riscontrate
violazioni della misura e quindi addivenire solo come extrema ratio
alla revoca della stessa, non sembra ad oggi trovare un coerente
riscontro nella sua successiva evoluzione giurisprudenziale, tanto
piu' che il Collegio quando e' chiamato a valutare la revoca della
misura, valuta sostanzialmente che quello specifico percorso
extramurario della persona condannata non sta andando bene e quindi
deve cessare, apparendo sproporzionato in termini sanzionatori il
divieto anche perche' presuntivo di una incapacita' di quel
condannato di «progredire» a livello trattamentale in qualsivoglia
altro percorso (il medesimo ovvero anche una nuova espiazione
sopravvenuta nel triennio, posto che, per consolidato orientamento,
il divieto dura un triennio a prescindere dal titolo cui faccia
riferimento).
Appare dunque evidente la necessita' di rimeditare ogni
precedente giudizio sul punto, anche per una «maturata consapevolezza
sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza
pregressa» (cit.).
I profili di incostituzionalita', per irragionevolezza e mancato
rispetto della funzione costituzionale della pena, sono altresi'
ravvisabili anche nell'ottica delle conseguenze sul percorso
detentivo attuale ed effettivo del condannato e di cui il caso in
esame e' chiara espressione.
A fronte di una revoca della misura e dunque della presenza di un
divieto triennale di accesso ai benefici (primo fra tutti i permessi
premio, per quel che qui interessa) il percorso trattamentale subisce
se non un arresto quantomeno un significativo rallentamento (nel caso
di specie, a fronte di una revoca del 2023, la sintesi del gennaio
2025 e' stata aggiornata solo in data 29 aprile 2026 e perche' su
sollecitazione del MS) che non pare giustificabile alla luce del
dettato costituzionale, pur nella consapevolezza della scarsita'
delle risorse dell'Amministrazione penitenziaria (in specie,
funzionari giuridico-pedagogici, esperti ex art. 80 o.p.).
Parimenti, va considerato pure che la presenza di un termine
ostativo identico per la gran parte dei benefici penitenziari
inibisce l'attuazione del principio di progressione trattamentale:
decorso il termine si ha formalmente la possibilita' di accedere a
tutto ma nella sostanza manca una sperimentazione della persona
all'esterno, per la quale e' necessaria ed opportuna una progressione
che, in concreto, per ragioni di tempo magari viene a mancare
(perche' nel frattempo si e' approssimato anche il fine pena, essendo
comunque possibile la concessione del beneficio della liberazione
anticipata) con la peggior conseguenza di tutte: ossia non aver dato
alla persona la possibilita' di reinserirsi gradualmente in societa'
con una progettualita' pensata per essa, cosi' come stabilito
dall'art. 27, comma 3 della Costituzione, e cosi' restituire alla
societa' una persona che potrebbe non essersi del tutto affrancata
dalle condotte devianti.
Se la ratio del divieto triennale (automaticamente operativo) si
basa su una presunzione di pericolosita' della persona, esso appare
pero' sproporzionato (ed irragionevole, vista anche
l'incostituzionalita' del divieto biennale ex art. 30-ter comma 5
o.p.) se applicato indistintamente a tutti i benefici penitenziari,
impedisce una valutazione in concreto, impedisce una gradualita'
nell'accesso ai benefici nel rispetto del principio di progressione
trattamentale.
Sempre in termini comparativi con l'incostituzionale divieto
biennale di cui all'art. 30-ter, comma 5 o.p., basti considerare che
in quella fattispecie veniva in rilievo indubbiamente una condotta di
rilevanza penale (per la quale si era imputati o condannati), mentre
i casi di revoca ricomprendono un'ampia gamma di condotte non
necessariamente di rilevanza penale (puo' essere che vi sia un numero
elevato di violazioni delle prescrizioni che per la loro
ripetitivita' e numerosita' confluiscono in una valutazione di
gravita' che porta alla revoca perche' evidenziano che quello
specifico percorso extramurario non sta andando come dovrebbe, ma che
di per se' non hanno una consistenza penale: es. scarsi contatti con
UEPE, attivita' riparativa saltuaria; atteggiamento disinteressato
rispetto al beneficio della misura ecc.) ma se viene disposta la
revoca (non una condanna) ogni possibilita' di progressione
trattamentale e' inibita.
Da ultimo, si ritiene ravvisabile altresi' la violazione del
parametro convenzionale di cui all'art. 8 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali per il tramite dell'art. 117 della Costituzione,
considerata la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo che riconosce la tutela del diritto al rispetto
della vita privata e familiare anche nei confronti delle persone
detenute - tutela che, in presenza di siffatto automatico divieto,
viene in concreto lesa, posto che la detenzione non puo' recidere
totalmente i legami familiari e il mancato accesso al beneficio
premiale incide significativamente sulla possibilita' di
ricongiungimento familiare, soprattutto laddove vi siano figli minori
(come nel caso di specie).
Da quanto sopra prospettato e' autoevidente la rilevanza e non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 58-quater comma 1, 2 e 3 o.p. nella parte in cui essi, nel
loro combinato disposto, prevedono che non possano essere concessi,
per la durata di tre anni, i permessi premio al condannato nei cui
confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa ai
sensi degli articoli 47, comma 11, 47-ter comma 6 e 51, comma 1 o.p.,
per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione nonche' per
violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per il tramite
dell'art. 117 della Costituzione.
P.Q.M.
Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti legge 11
marzo 1953 n. 87;
Ritenuta, nel presente giudizio, la rilevanza e la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita' delineata nella
parte motiva;
Solleva, nei termini indicati, questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 58 quater comma 1, 2 e 3 della legge n.
354/1975 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta') nella parte in
cui essi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possano
essere concessi, per la durata di tre anni, i permessi premio al
condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una
misura alternativa ai sensi degli articoli 47, comma 11, 47-ter,
comma 6 e 51, comma 1 o.p., in violazione degli articoli 3 e 27 della
Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per
il tramite dell'art. 117 della Costituzione;
Sospende il presente procedimento;
Dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte
costituzionale;
Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale e per gli adempimenti previsti dall'art. 23
ult. comma legge n. 87/1953 (notifica al detenuto, al difensore, al
Presidente del Consiglio dei ministri; comunicazione ai Presidenti
delle due Camere del Parlamento).
Verona, 25 maggio 2026
Il Magistrato di sorveglianza: Amitrano Zingale