Reg. ord. n. 104 del 2026 pubbl. su G.U. del 01/07/2026 n. 26

Ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia  del 25/05/2026

Tra: M. J.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario – Misure alternative alla detenzione – Divieto di concessione di benefici – Divieto di concessione, per la durata di tre anni, dei permessi premio al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca della misura alternativa ai sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma, della legge n. 354 del 1975 – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena – Lesione del diritto convenzionale del detenuto al rispetto della propria vita privata e familiare. 

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 58  Co. 1 in combinato disposto con
legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 58  Co. 2
legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 58  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2026

Ordinanza del 25 maggio 2026 del Tribunale di sorveglianza di Venezia
- Ufficio di sorveglianza di Verona nel procedimento di  sorveglianza
nei confronti di M. J.. 
 
Ordinamento penitenziario -  Misure  alternative  alla  detenzione  -
  Divieto di concessione di benefici - Divieto di concessione, per la
  durata di tre anni, dei  permessi  premio  al  condannato  nei  cui
  confronti e' stata disposta la revoca della misura  alternativa  ai
  sensi degli artt. 47, comma 11, 47-ter, comma 6, e 51, primo comma,
  della legge n. 354 del 1975. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, in combinato disposto. 


(GU n. 26 del 01-07-2026)

 
                  Ufficio di sorveglianza di Verona 
 
                    Il magistrato di sorveglianza 
 
    Lette le istanze di J... M... nato  in  ...  il  ...  attualmente
detenuto presso la casa circondariale di Vicenza, con riferimento  al
titolo: SIEP 588/2024 Procura Padova - provvedimento di cumulo del 21
agosto  2025  -  pena  da  espiare:  anni  tre  mesi  undici   giorni
ventiquattro reclusione - decorrenza pena: 21 giugno 2023 -  scadenza
pena: 16 marzo 2027 con cui chiede di poter usufruire di un  permesso
premio da  trascorrere  con  la  moglie  ed  i  figli  minori  presso
l'abitazione familiare; 
    Considerato, preliminarmente, che a fronte  della  prima  istanza
presentata dal detenuto a dicembre 2025, accompagnata da parere  «non
favorevole» della Direzione dell'istituto  non  essendo  prevista  la
fruizione di permessi premio nel  documento  di  sintesi  redatto  da
ultimo  il  10  gennaio   2025,   e'   stato   chiesto   all'istituto
penitenziario di appartenenza di  trasmettere  relazione  di  sintesi
aggiornata in cui si desse atto dell'evoluzione o meno  del  percorso
detentivo dell'interessato, considerato il tempo trascorso; 
    Rilevato che in data 30 aprile 2026 e' stata trasmessa  relazione
di sintesi aggiornata al 29 aprile 2026 con formulazione  di  ipotesi
trattamentali in termini di ammissione ai benefici  premiali  e  alle
misure alternative e tale programma trattamentale e' stato  approvato
in data 4 maggio 2026; 
    Rilevato che, nelle more della decisione sul primo permesso e una
volta intervenuta l'approvazione del nuovo  programma  trattamentale,
il detenuto ha presentato ulteriore istanza di permesso trasmessa  in
data 6 maggio 2026, corredata da «parere favorevole» della  Direzione
dell'istituto in linea con  le  ipotesi  trattamentali  previste  nel
documento di sintesi aggiornato; 
 
                               Osserva 
 
    1.  Il  condannato  sta  espiando   la   pena   determinata   dal
provvedimento di cumulo sopraindicato, comprensivo  di  tre  condanne
per violazione dell'art. 73 decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 309/90 (in specie, plurime cessioni di cocaina poste in essere tra
il ... 
    Il TDS Venezia in data 30 novembre 2022 aveva concesso,  rispetto
al titolo in esecuzione (all'epoca costituito dalle sole condanne per
i fatti del ...), la misura  dell'affidamento  in  prova,  salvo  poi
disporre in data 5 luglio 2023 la revoca del  beneficio  con  ettetto
«ex tunc» (dal 30 marzo 2023). 
    In particolare, la revoca  della  misura  era  stata  determinata
proprio dalla condotta di reato (art. 73 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 309/90) poi confluita nel provvedimento di cumulo in
esecuzione sopra richiamato. 
    2. Il documento di sintesi del gennaio 2025 e' stato  oggetto  di
aggiornamento solo di recente e su precisa richiesta istruttoria, con
conseguente aggiornamento al 29 aprile  2026  ed  approvazione  al  4
maggio 2026. 
    Nel documento di sintesi in questione  viene  riportato  come  la
condotta intramuraria sia sostanzialmente regolare - con la  presenza
di un unico disciplinare per «atteggiamenti offensivi»  del  novembre
2025  sanzionato  con  la  sola  «ammonizione»  del  direttore  -   e
caratterizzata da  impegno  lavorativo  intramurario  nonche'  da  un
atteggiamento - se non di piena revisione (per la riferita tendenza a
minimizzare) - comunque di decisa intenzione a  non  commettere  piu'
attivita' illecite per le conseguenze negative provocate rispetto  al
suo nucleo familiare, costituito dalla moglie e dai figli  minori  di
dieci e tredici anni, che l'Equipe ha definito essere «leva»  per  un
cambiamento effettivo ed a lungo termine. Parimenti vengono riportati
gli esiti della indagine socio-familiare a cura degli UEPE di Vicenza
e di Padova, ciascuno per  le  rispettive  competenze,  emergendo  un
contesto familiare solido e  di  supporto  del  detenuto  in  cui  la
moglie,  economicamente  autonoma,  e'  ferma  nella  critica   delle
condotte tenute dal marito. Infine, dall'osservazione  psicologica  -
avviata dall'aprile 2025 - e'  emerso  che  il  disvalore  dei  reati
commessi  e'  riconosciuto  sebbene   poco   interiorizzato,   mentre
maggiormente  significativo  e'  il  rimorso  per  eventi  che  hanno
condotto alla revoca della  misura  dell'affidamento  precedentemente
concessagli. La maggior criticita' viene ravvisata nella rigidita' di
pensiero e nella gestione delle  relazioni  interpersonali  che  sono
percepite come potenzialmente conflittuali. Tuttavia, a fronte di una
buona  adesione  alle   regole   di   vita   detentiva   e   adeguata
partecipazione all'attivita' lavorativa interna, tenuto  conto  delle
risorse familiari, l'equipe ha quindi  ritenuto  la  fruibilita'  dei
benefici premiali e delle misure alternative. 
    3.  Va  dato  atto  che  di  recente  l'interessato  ha  altresi'
presentato istanza di accesso alla misura ex l. 199/2010,  dichiarata
inammissibile  per  l'operativita'  del  divieto  di   cui   all'art.
58-quater o.p. ivi richiamato, non essendo ancora decorso il  termine
triennale   ostativo    all'accesso    ai    benefici    penitenziari
(provvedimento MS Verona del 26  marzo  2026).  Parimenti  dichiarata
inammissibile per la stessa ragione l'istanza  di  accesso  a  misure
alternative  ex  articoli  47  e  47-ter  o.p.  presentata   in   via
provvisoria ed urgente (provvedimento MS Verona del 9 aprile 2026). 
    4. Tanto  premesso,  si  osserva  che  stante  il  chiaro  tenore
testuale dell'art. 58-quater commi 1-2-3 o.p., allo  stato  anche  la
presente istanza di accesso all'esperienza premiale e'  inammissibile
perche' non  e'  decorso  il  termine  triennale  dall'emissione  del
provvedimento di revoca, che  decorrera'  il  5  luglio  2026.  Alcun
effetto preclusivo invece deriva dall'art. 30-ter comma 5  o.p.,  sia
perche'  e'  stato  dichiarato   incostituzionale   (sentenza   Corte
costituzionale n. 24/2025) sia  perche'  anche  a  prescindere  dalla
dichiarazione  di  incostituzionalita'   era   decorso   il   biennio
preclusivo ivi previsto. 
    Stabiliva infatti l'art. 30-ter, comma 5 o.p. che «Nei  confronti
dei soggetti che durante  l'espiazione  della  pena  o  delle  misure
restrittive hanno riportato condanna  o  sono  imputati  per  delitto
doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una
misura  restrittiva  della  liberta'  personale,  la  concessione  e'
ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto»:  J...
ha commesso reato nel ... mentre era in  misura  alternativa  e  quel
termine «ostativo» e' decorso a giugno 2025.  Non  di  meno,  essendo
intervenuta la declaratoria di  incostituzionalita'  della  norma  in
questione, l'unico termine che ancora rileva nel caso di  specie,  in
termini «ostativi» e' quello triennale  sancito  dall'art.  58-quater
o.p. connesso al provvedimento di revoca originato da quella medesima
condotta di reato posta in essere durante l'espiazione in misura. 
    Invero, l'art. 58-quater o.p. nei suoi primi tre commi stabilisce
che: 
        «1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi  premio,
l'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale,  nei  casi  previsti
dall'artico/o 47, la detenzione domiciliare  e  la  semiliberta'  non
possono essere concessi al  condannato  che  sia  stato  riconosciuto
colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385  del  codice
penale. 
        2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato
nei  cui  confronti  e'  stata  disposta  la  revoca  di  una  misura
alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47-ter,  comma
6, o dell'art. 51, primo comma. 
        3. Il divieto  di  concessione  dei  benefici  opera  per  un
periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione  della
custodia o della pena o e' stato emesso il  provvedimento  di  revoca
indicato nel comma 2.»[...]. 
    Della legittimita' costituzionale dell'art.  58-quater  o.p.  nei
suoi primi tre commi  o.p.,  nella  parte  in  cui  pone  un  divieto
triennale di accesso ai permessi premio rispetto  al  condannato  per
evasione o a colui che e' destinatario di  una  revoca  della  misura
alternativa, questo  giudice  dubita  fortemente  in  relazione  agli
articoli 3 e 27 della Costituzione nonche' per violazione dell'art. 8
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta'  fondamentali  per  il  tramite  dell'art.  117  della
Costituzione per i motivi di seguito esposti. 
    5. Quanto al profilo  di  «rilevanza  della  questione»,  dovendo
applicare  la   disposizione   in   esame   nel   caso   di   specie,
preliminarmente si  osserva  che  non  appare  percorribile  una  sua
interpretazione costituzionalmente orientata,  posto  che  il  tenore
letterale e' chiaro nel senso  della  sua  indefettibilita',  per  la
durata di tre anni, tanto nei confronti del condannato  colpevole  di
evasione quanto rispetto a quello nei cui confronti e' stata disposta
revoca di misura alternativa. 
    L'impossibilita'   di    un'interpretazione    costituzionalmente
orientata,  peraltro,   si   ricava   dalla   stessa   giurisprudenza
costituzionale  quando  nel  ritenere  infondate  le   questioni   di
legittimita' costituzionale della medesima norma - ma, in quel  caso,
rispetto  alla  fruizione  delle   misure   alternative   «ordinarie»
(articoli  47  e  47-ter  o.p.)  -  aveva  sancito  che  «Il  divieto
triennale, previsto dalle disposizioni censurate, di  concessione  di
benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura
alternativa precedentemente  concessa  -  evidentemente  pensato  dal
legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle
prescrizioni inerenti alla misura - si fonda, piuttosto, sul puntuale
riscontro  da  parte  dello  stesso  Tribunale  di  sorveglianza   di
specifiche violazioni commesse dal condannato  durante  il  godimento
della misura medesima. 
    Occorre rammentare, a questo proposito, che - per  effetto  della
nuova formulazione dell'art. 51-ter, comma 1, ordin. penit.  [...»  -
il tribunale di sorveglianza ha oggi la possibilita' di reagire  alla
commissione di comportamenti suscettibili di  determinare  la  revoca
della misura alternativa attraverso una pluralita'  di  risposte:  la
prosecuzione della misura  nonostante  la  condotta  inosservante  da
parte del condannato; la sua sostituzione con altra misura; e  infine
la sua revoca,  riservata  evidentemente  ai  casi  piu'  gravi,  che
dimostrino la necessita' di una regressione del percorso  rieducativo
e di un almeno temporaneo ripristino del  regime  di  detenzione,  in
particolare in funzione di contenimento di  un  concreto  rischio  di
recidiva evidenziatosi in capo al  condannato.  Nell'esercitare  tale
discrezionalita', il tribunale non  potra'  non  tenere  conto  anche
delle conseguenze particolarmente gravose associate alla revoca, e in
particolare della preclusione - nell'arco di  un  intero  triennio  -
relativa  alla  concessione  di  ogni  altra  misura  alternativa   o
beneficio penitenziario, diversi dalla liberazione  anticipata.»  (C.
Costituzionale, sentenza n. 173/2021 par. 3.3.3. parte in diritto). 
    Se infatti e' rimessa al Tribunale di sorveglianza la valutazione
discrezionale di «graduazione», quando pero' una graduazione  non  e'
possibile per la  gravita'  della  condotta  o  comunque  si  applica
direttamente la «sanzione» piu' grave (ossia la revoca della  misura)
la relativa norma si applica nella sua interezza, con il  conseguente
automatismo sanzionatorio del divieto triennale di  accesso  ai  vari
benefici penitenziari. 
    Non c'e' alcuna discrezionalita' o  graduazione  possibile  negli
effetti da parte del  Tribunale  di  sorveglianza  e  la  preclusione
triennale e' omnicomprensiva  (visto  che  accomuna  vari  e  diversi
benefici, inibendo quella  stessa  «progressione  trattamentale»  che
dovrebbe   caratterizzare   ogni   esecuzione   penale)   ed   incide
oggettivamente  sulle  valutazioni  rimesse  ai  giudici  chiamati  a
proprie successive valutazioni. 
    Dunque,   alcun   margine   interpretativo    «costituzionalmente
orientato»   appare   possibile   al   magistrato   di   sorveglianza
successivamente intervenuto e che si trova, nel  caso  di  specie,  a
dover decidere sull'ammissibilita' dell'istanza di permesso premio di
persona detenuta rispetto a cui non e' ancora decorso il  termine  di
preclusione triennale di cui all'art. 58-quater o.p. 
    6. Sotto il profilo della «non manifesta infondatezza» si osserva
quanto segue. 
    Nella pronuncia n. 173 del  2021  cit.,  riguardante  il  divieto
triennale  di  cui  all'art.  58-quater  o.p.  rispetto  alle  misure
alternative ordinarie, la disposizione in parola superava  il  vaglio
di costituzionalita' ritenendo  la  Corte  che  «La  preclusione  qui
all'esame discende dunque da una valutazione caso per caso  da  parte
del giudice di  sorveglianza,  effettuata  sulla  base  non  gia'  di
presunzioni legate al titolo di reato o allo status di  recidivo  del
condannato, ma del percorso da  lui  concretamente  compiuto  durante
l'esecuzione della pena, e in particolare di specifiche  condotte  in
violazione delle prescrizioni inerenti alla misura  alternativa,  che
ne hanno determinato un giudizio di non meritevolezza  rispetto  alla
possibilita', gia'  concessagli  una  prima  volta,  di  eseguire  la
propria pena in regime extramurario» (C. Costituzionale, sentenza  n.
173/2021 par. 3.3.3. parte in diritto). 
    Ritiene tuttavia questa  giudice  che  diverso  sia  il  discorso
rispetto al divieto triennale di accesso  ai  benefici  penitenziari,
sub specie di  permessi  premio  -  situazione  rispetto  alla  quale
l'automatismo sanzionatorio posto dal legislatore e' irragionevole  e
sproporzionato  in  contrasto  con  gli  articoli  3   e   27   della
Costituzione  nonche'  dell'art.  8  Convenzione   europea   per   la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  per
il tramite dell'art. 117 della Costituzione. 
    L'illegittimita' costituzionale, nel caso di specie, appare ancor
piu' evidente dopo la sentenza della Corte costituzionale n.  24/2025
che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  30-ter,
comma 5 o.p. che  prevedeva  che  «Nei  confronti  dei  soggetti  che
durante l'espiazione della pena  o  delle  misure  restrittive  hanno
riportato condanna  o  sono  imputati  per  delitto  doloso  commesso
durante  l'espiazione  della  pena  o  l'esecuzione  di  una   misura
restrittiva della  liberta'  personale,  la  concessione  e'  ammessa
soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto».  Proprio  con
riferimento ai permessi premio e'  quindi  venuta  meno  l'automatica
preclusione biennale. 
    Non comprensibile,  dunque,  la  permanenza  di  una  preclusione
triennale rispetto all'accesso ai permessi premio  che  rappresentano
il primo gradino nell'ambito della progressione  trattamentale  della
persona detenuta. 
    La stessa Corte nella sentenza n. 24/2025 (par. 3 della parte  in
diritto) ha significativamente affermato che «e'  ben  possibile  per
questa  Corte  rimeditare  i  propri  orientamenti,  e  se  del  caso
modificarli, allorche' sussistano "ragioni di particolare cogenza che
rendano non piu' sostenibili le soluzioni  precedentemente  adottate:
ad esempio, l'inconciliabilita'  dei  precedenti  con  il  successivo
sviluppo della stessa giurisprudenza di  questa  Corte  o  di  quella
delle Corti europee; il mutato contesto sociale o  ordinamentale  nel
quale si colloca la nuova decisione o - comunque - il sopravvenire di
circostanze, di natura  fattuale  o  normativa,  non  considerate  in
precedenza;   la   maturata    consapevolezza    sulle    conseguenze
indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa" (sentenza  n.
203 del 2024, punto 4.5. del Considerato in diritto)». 
    Nel caso di specie, la stessa sentenza  n.  24/2025  della  Corte
rappresenta un elemento  nuovo  incidente  sulla  normativa,  facendo
emergere come la disciplina attuale in materia di permessi premio sia
allo stato contraddittoria e non conforme al dettato  costituzionale,
in particolare non finalizzata alla rieducazione della persona  (art.
27 della Costituzione). 
    Se  da  un  lato,  infatti,  intervenuta  la   dichiarazione   di
incostituzionalita' dell'art. 30-ter, comma 5  o.p.,  e'  rimessa  al
magistrato di sorveglianza  la  valutazione  in  concreto  di  quelle
condotte  di  rilievo  penale  quando  viene  presentata  istanza  di
permesso  premio  (non  essendoci  piu'  la  preclusione   biennale),
diversamente, operando ancora il divieto triennale  di  cui  all'art.
58-quater o.p. nessuna valutazione in concreto puo' essere fatta  dal
magistrato di sorveglianza. 
    La gravita'  di  cio',  anche  in  termini  di  sproporzione,  e'
evidente se si considera  che  il  divieto  in  questione  opera  pro
futuro, ossia non solo  per  l'esecuzione  originaria  ma  anche  per
quelle che intervengono successivamente (poiche' il divieto  dura  un
triennio a prescindere dal titolo cui faccia riferimento)  e  per  un
tempo di ben tre anni - lasso temporale del tutto  irragionevole,  se
si considera la dichiarata incostituzionalita' di  un  termine  anche
piu' breve. 
    Se cosi' e', appare dunque ad oggi  smentita  l'affermazione  per
cui «La preclusione qui all'esame discende dunque da una  valutazione
caso per caso da parte del giudice di sorveglianza, effettuata  sulla
base non gia' di presunzioni legate al titolo di reato o allo  status
di recidivo del condannato. ma  del  percorso  da  lui  concretamente
compiuto durante l'esecuzione della pena,»  perche'  non  e'  proprio
possibile per il giudice della sorveglianza «valutare caso per  caso»
sulla  base  del   percorso   compiuto   dal   detenuto   nel   corso
dell'esecuzione: l'automatismo del  divieto  triennale  impedisce  di
valutare i progressi della persona detenuta. Ed  anzi  la  situazione
giuridica e fattuale che viene a crearsi evidenzia come la ratio  del
divieto in chiave di deterrenza  contro  eventuali  violazioni  delle
prescrizioni inerenti alla misura sia invero  sproporzionata  e  come
tale  non  rispondente  alla  finalita'   rieducativa   della   pena,
costituzionalmente posta. 
    Anche la precedente valutazione espressa dalla  Corte  (sent.  n.
173/2021 cit.)  in  termini  di  possibilita'  per  il  Tribunale  di
sorveglianza  di  «graduare»   le   conseguenze   delle   riscontrate
violazioni della misura e quindi addivenire solo come  extrema  ratio
alla revoca della stessa, non sembra  ad  oggi  trovare  un  coerente
riscontro nella sua successiva  evoluzione  giurisprudenziale,  tanto
piu' che il Collegio quando e' chiamato a valutare  la  revoca  della
misura,  valuta  sostanzialmente  che   quello   specifico   percorso
extramurario della persona condannata non sta andando bene  e  quindi
deve cessare, apparendo sproporzionato  in  termini  sanzionatori  il
divieto  anche  perche'  presuntivo  di  una  incapacita'   di   quel
condannato di «progredire» a livello  trattamentale  in  qualsivoglia
altro  percorso  (il  medesimo  ovvero  anche  una  nuova  espiazione
sopravvenuta nel triennio, posto che, per  consolidato  orientamento,
il divieto dura un triennio  a  prescindere  dal  titolo  cui  faccia
riferimento). 
    Appare  dunque  evidente  la  necessita'   di   rimeditare   ogni
precedente giudizio sul punto, anche per una «maturata consapevolezza
sulle  conseguenze  indesiderabili  prodotte   dalla   giurisprudenza
pregressa» (cit.). 
    I profili di incostituzionalita', per irragionevolezza e  mancato
rispetto della funzione  costituzionale  della  pena,  sono  altresi'
ravvisabili  anche  nell'ottica  delle   conseguenze   sul   percorso
detentivo attuale ed effettivo del condannato e di  cui  il  caso  in
esame e' chiara espressione. 
    A fronte di una revoca della misura e dunque della presenza di un
divieto triennale di accesso ai benefici (primo fra tutti i  permessi
premio, per quel che qui interessa) il percorso trattamentale subisce
se non un arresto quantomeno un significativo rallentamento (nel caso
di specie, a fronte di una revoca del 2023, la  sintesi  del  gennaio
2025 e' stata aggiornata solo in data 29 aprile  2026  e  perche'  su
sollecitazione del MS) che non  pare  giustificabile  alla  luce  del
dettato costituzionale,  pur  nella  consapevolezza  della  scarsita'
delle  risorse   dell'Amministrazione   penitenziaria   (in   specie,
funzionari giuridico-pedagogici, esperti ex art. 80 o.p.). 
    Parimenti, va considerato pure che  la  presenza  di  un  termine
ostativo  identico  per  la  gran  parte  dei  benefici  penitenziari
inibisce l'attuazione del principio  di  progressione  trattamentale:
decorso il termine si ha formalmente la possibilita'  di  accedere  a
tutto ma nella  sostanza  manca  una  sperimentazione  della  persona
all'esterno, per la quale e' necessaria ed opportuna una progressione
che, in concreto,  per  ragioni  di  tempo  magari  viene  a  mancare
(perche' nel frattempo si e' approssimato anche il fine pena, essendo
comunque possibile la concessione  del  beneficio  della  liberazione
anticipata) con la peggior conseguenza di tutte: ossia non aver  dato
alla persona la possibilita' di reinserirsi gradualmente in  societa'
con  una  progettualita'  pensata  per  essa,  cosi'  come  stabilito
dall'art. 27, comma 3 della Costituzione,  e  cosi'  restituire  alla
societa' una persona che potrebbe non essersi  del  tutto  affrancata
dalle condotte devianti. 
    Se la ratio del divieto triennale (automaticamente operativo)  si
basa su una presunzione di pericolosita' della persona,  esso  appare
pero'    sproporzionato    (ed     irragionevole,     vista     anche
l'incostituzionalita' del divieto biennale ex  art.  30-ter  comma  5
o.p.) se applicato indistintamente a tutti i  benefici  penitenziari,
impedisce una valutazione  in  concreto,  impedisce  una  gradualita'
nell'accesso ai benefici nel rispetto del principio  di  progressione
trattamentale. 
    Sempre in  termini  comparativi  con  l'incostituzionale  divieto
biennale di cui all'art. 30-ter, comma 5 o.p., basti considerare  che
in quella fattispecie veniva in rilievo indubbiamente una condotta di
rilevanza penale (per la quale si era imputati o condannati),  mentre
i casi  di  revoca  ricomprendono  un'ampia  gamma  di  condotte  non
necessariamente di rilevanza penale (puo' essere che vi sia un numero
elevato  di  violazioni  delle   prescrizioni   che   per   la   loro
ripetitivita'  e  numerosita'  confluiscono  in  una  valutazione  di
gravita'  che  porta  alla  revoca  perche'  evidenziano  che  quello
specifico percorso extramurario non sta andando come dovrebbe, ma che
di per se' non hanno una consistenza penale: es. scarsi contatti  con
UEPE, attivita' riparativa  saltuaria;  atteggiamento  disinteressato
rispetto al beneficio della misura ecc.)  ma  se  viene  disposta  la
revoca  (non  una  condanna)  ogni   possibilita'   di   progressione
trattamentale e' inibita. 
    Da ultimo, si ritiene  ravvisabile  altresi'  la  violazione  del
parametro convenzionale di cui all'art. 8 della  Convenzione  europea
per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo   e   delle   liberta'
fondamentali  per  il  tramite  dell'art.  117  della   Costituzione,
considerata la consolidata giurisprudenza  della  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo che riconosce la tutela  del  diritto  al  rispetto
della vita privata e familiare  anche  nei  confronti  delle  persone
detenute - tutela che, in presenza di  siffatto  automatico  divieto,
viene in concreto lesa, posto che la  detenzione  non  puo'  recidere
totalmente i legami familiari  e  il  mancato  accesso  al  beneficio
premiale   incide   significativamente    sulla    possibilita'    di
ricongiungimento familiare, soprattutto laddove vi siano figli minori
(come nel caso di specie). 
    Da quanto sopra prospettato e' autoevidente la  rilevanza  e  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 58-quater comma 1, 2 e 3 o.p. nella parte in cui essi,  nel
loro combinato disposto, prevedono che non possano  essere  concessi,
per la durata di tre anni, i permessi premio al  condannato  nei  cui
confronti e' stata disposta la revoca di una  misura  alternativa  ai
sensi degli articoli 47, comma 11, 47-ter comma 6 e 51, comma 1 o.p.,
per violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione  nonche'  per
violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  per  il  tramite
dell'art. 117 della Costituzione. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e seguenti legge 11
marzo 1953 n. 87; 
    Ritenuta, nel presente giudizio, la rilevanza e la non  manifesta
infondatezza della questione  di  costituzionalita'  delineata  nella
parte motiva; 
    Solleva,  nei  termini  indicati,   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 58 quater comma 1, 2  e  3  della  legge  n.
354/1975 (norme sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione
delle misure privative e limitative della liberta')  nella  parte  in
cui essi, nel loro combinato  disposto,  prevedono  che  non  possano
essere concessi, per la durata di tre  anni,  i  permessi  premio  al
condannato nei cui confronti e'  stata  disposta  la  revoca  di  una
misura alternativa ai sensi degli  articoli  47,  comma  11,  47-ter,
comma 6 e 51, comma 1 o.p., in violazione degli articoli 3 e 27 della
Costituzione  e  dell'art.  8  della  Convenzione  europea   per   la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali  per
il tramite dell'art. 117 della Costituzione; 
    Sospende il presente procedimento; 
    Dispone che gli atti siano immediatamente  trasmessi  alla  Corte
costituzionale; 
    Manda alla cancelleria per l'immediata  trasmissione  degli  atti
alla Corte costituzionale e per gli adempimenti previsti dall'art. 23
ult. comma legge n. 87/1953 (notifica al detenuto, al  difensore,  al
Presidente del Consiglio dei ministri;  comunicazione  ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento). 
        Verona, 25 maggio 2026 
 
           Il Magistrato di sorveglianza: Amitrano Zingale