Reg. ord. n. 110 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/07/2026 n. 27
Ordinanza del Corte dei conti del 08/06/2026
Tra: G. A.
Oggetto:
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Disciplina transitoria che estende l’applicazione delle previsioni modificative, incidenti sull’azione di responsabilità e sulla quantificazione del danno addebitabile, anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata normativa transitoria di diritto intertemporale, che, imponendo l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni in tema di responsabilità amministrativa, deroga al generale principio di irretroattività della legge – Disparità di trattamento tra fattispecie di responsabilità perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina, dipendente esclusivamente dal passaggio in giudicato o meno della relativa sentenza prima dell’entrata in vigore della legge – Contrasto con i principi di razionalità e certezza del diritto – Violazione del principio di ragionevolezza – Previsione che non consente di incidere virtuosamente sulle condotte già poste in essere – Lesione sia della funzione risarcitoria della responsabilità amministrativa, vista la decurtazione obbligatoria e in misura fissa del danno recuperabile, sia della funzione deterrente per le condotte future, compromettendo la possibilità che la responsabilità funga da stimolo per l’azione legittima e diligente – Contrasto con il buon andamento dell’azione amministrativa – Irragionevole ed arbitraria ingerenza, al di fuori di alcun interesse pubblico che la giustifichi, sull’esito dei giudizi già incardinati innanzi alla Corte dei conti – Violazione degli obblighi internazionali che sanciscono il diritto a un processo equo e la tutela dei valori patrimoniali – Lesione della potestà giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica – Ingiustificato sacrificio del diritto di difesa del pubblico ministero contabile, nella sua funzione di tutela dell’integrità dell’erario pubblico, attraverso la lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale – Lesione del principio della parità delle armi nel processo, potendo la norma spiazzare le indagini e le posizioni processuali assunte dalla procura attrice nel diverso contesto normativo.
- Legge 7 gennaio 2026, n. 1, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 97, secondo comma, 101, 103, secondo comma, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 6; Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 1; Disposizioni sulla legge in generale, art. 11.
In via subordinata: Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Denunciate norme che compromettono sia la funzione risarcitoria, sia la funzione deterrente della responsabilità amministrativa, senza, peraltro, assicurare la realizzabilità del fine perseguito dal legislatore – Lesione del principio di buon andamento dell’amministrazione – Disciplina che, imponendo l’obbligatoria operatività del minore dei due limiti, a prescindere da qualunque valutazione giudiziale, non può comportare il superamento dei tetti introdotti – Irragionevolezza del sistema – Compromissione della funzione che la responsabilità dei funzionari pubblici assume nel quadro costituzionale, alla luce dei doveri di solidarietà sociale, di stimolo alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa e di incremento della tutela dei soggetti terzi danneggiati – Depotenziamento dell’azione di responsabilità amministrativa e contabile – Lesione della potestà giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20, art. 1, commi 1-bis e 1-octies, come novellati della legge 7 gennaio 2026, n. 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 28, 97, secondo comma, 101 e 103, secondo comma.
In via subordinata: Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata disciplina che non avendo provveduto ai mezzi per far fronte ai nuovi oneri introdotti, si pone in contrasto con il principio di copertura finanziaria delle leggi.
- Legge 14 gennaio 1994 n. 20, art. 1, comma1-bis, in combinato disposto con il comma 1-octies, come modificati della legge 7 gennaio 2026, n. 1, e con l'art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.
- Costituzione, artt. 2, 3, 28, 97, secondo comma, 101 e 103, secondo comma.
Norme impugnate:
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1 come modificati dalla
legge del 07/01/2026 Num. 1
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1 in combinato disposto con gli artt.
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1
legge del 07/01/2026 Num. 1 Art. 6
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 24 Co. 1
Costituzione Art. 28
Costituzione Art. 97 Co. 2
Costituzione Art. 101
Costituzione Art. 103 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co. 1
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 81 Co. 3
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 1
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
preleggi Art. 11