Reg. ord. n. 110 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/07/2026 n. 27

Ordinanza del Corte dei conti  del 08/06/2026

Tra: G. A.



Oggetto:

Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Disciplina transitoria che estende l’applicazione delle previsioni modificative, incidenti sull’azione di responsabilità e sulla quantificazione del danno addebitabile, anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata normativa transitoria di diritto intertemporale, che, imponendo l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni in tema di responsabilità amministrativa, deroga al generale principio di irretroattività della legge – Disparità di trattamento tra fattispecie di responsabilità perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina, dipendente esclusivamente dal passaggio in giudicato o meno della relativa sentenza prima dell’entrata in vigore della legge – Contrasto con i principi di razionalità e certezza del diritto – Violazione del principio di ragionevolezza – Previsione che non consente di incidere virtuosamente sulle condotte già poste in essere – Lesione sia della funzione risarcitoria della responsabilità amministrativa, vista la decurtazione obbligatoria e in misura fissa del danno recuperabile, sia della funzione deterrente per le condotte future, compromettendo la possibilità che la responsabilità funga da stimolo per l’azione legittima e diligente – Contrasto con il buon andamento dell’azione amministrativa – Irragionevole ed arbitraria ingerenza, al di fuori di alcun interesse pubblico che la giustifichi, sull’esito dei giudizi già incardinati innanzi alla Corte dei conti – Violazione degli obblighi internazionali che sanciscono il diritto a un processo equo e la tutela dei valori patrimoniali – Lesione della potestà giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica – Ingiustificato sacrificio del diritto di difesa del pubblico ministero contabile, nella sua funzione di tutela dell’integrità dell’erario pubblico, attraverso la lesione dell’effettività della tutela giurisdizionale – Lesione del principio della parità delle armi nel processo, potendo la norma spiazzare le indagini e le posizioni processuali assunte dalla procura attrice nel diverso contesto normativo.

- Legge 7 gennaio 2026, n. 1, art. 6.

- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 97, secondo comma, 101, 103, secondo comma, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma; Convenzione europea dei diritti dell’uomo, art. 6; Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 1; Disposizioni sulla legge in generale, art. 11.

In via subordinata: Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Denunciate norme che compromettono sia la funzione risarcitoria, sia la funzione deterrente della responsabilità amministrativa, senza, peraltro, assicurare la realizzabilità del fine perseguito dal legislatore – Lesione del principio di buon andamento dell’amministrazione – Disciplina che, imponendo l’obbligatoria operatività del minore dei due limiti, a prescindere da qualunque valutazione giudiziale, non può comportare il superamento dei tetti introdotti – Irragionevolezza del sistema – Compromissione della funzione che la responsabilità dei funzionari pubblici assume nel quadro costituzionale, alla luce dei doveri di solidarietà sociale, di stimolo alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa e di incremento della tutela dei soggetti terzi danneggiati – Depotenziamento dell’azione di responsabilità amministrativa e contabile – Lesione della potestà giurisdizionale della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

- Legge 14 gennaio 1994 n. 20, art. 1, commi 1-bis e 1-octies, come novellati della legge 7 gennaio 2026, n. 1.

- Costituzione, artt. 2, 3, 28, 97, secondo comma, 101 e 103, secondo comma.

In via subordinata: Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata disciplina che non avendo provveduto ai mezzi per far fronte ai nuovi oneri introdotti, si pone in contrasto con il principio di copertura finanziaria delle leggi.

- Legge 14 gennaio 1994 n. 20, art. 1, comma1-bis, in combinato disposto con il comma 1-octies, come modificati della legge 7 gennaio 2026, n. 1, e con l'art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026.

- Costituzione, artt. 2, 3, 28, 97, secondo comma, 101 e 103, secondo comma.

Norme impugnate:

legge  del 07/01/2026  Num. 1  Art. 6
legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1 come modificati dalla
legge  del 07/01/2026  Num. 1
legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1 in combinato disposto con gli artt.
legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge  del 07/01/2026  Num. 1  Art. 6


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24    Co.
Costituzione   Art. 28 
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 101 
Costituzione   Art. 103    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.
Costituzione   Art. 111    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 81    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
preleggi   Art. 11 



Testo dell'ordinanza

                        N. 110 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 giugno 2026

Ordinanza  dell'8  giugno  2026  della  Corte  dei  conti  -  sezione
giurisdizionale per la Toscana  nel  giudizio  di  responsabilita'  a
carico di G. A., D. M. e S. M.. 
 
Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e  contabile
  - Modifiche all'art. 1 della legge n.  20  del  1994  -  Disciplina
  transitoria   che   estende   l'applicazione    delle    previsioni
  modificative, incidenti  sull'azione  di  responsabilita'  e  sulla
  quantificazione del danno addebitabile, anche ai giudizi  pendenti,
  non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata
  in vigore della legge n. 1 del 2026. 
- Legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge 14  gennaio  1994,
  n. 20, e altre disposizioni nonche' delega al Governo in materia di
  funzioni della Corte dei conti e di responsabilita'  amministrativa
  e per danno erariale), art. 6. 
In via  subordinata:  Giurisdizione   contabile   -   Responsabilita'
  amministrativa e contabile - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20
  del 1994 - Quantificazione del danno addebitabile - Previsione, nei
  casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio
  del potere riduttivo -  Previsione  che,  salvi  i  casi  di  danno
  cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei  conti
  esercita il potere di riduzione ponendo a carico del  responsabile,
  in quanto conseguenza immediata e diretta della  sua  condotta,  il
  danno o il valore perduto per un importo non superiore  al  30  per
  cento del pregiudizio  accertato  e,  comunque,  non  superiore  al
  doppio della retribuzione  lorda  conseguita  nell'anno  di  inizio
  della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno  immediatamente
  precedente  o  successivo,  ovvero  non  superiore  al  doppio  del
  corrispettivo o dell'indennita'  percepiti  per  il  servizio  reso
  all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno
  causato il pregiudizio. 
- Legge  14  gennaio  1994  n.  20  (Disposizioni   in   materia   di
  giurisdizione e controllo della Corte dei  conti),  art.  1,  commi
  1-bis e 1-octies, come novellati dalla legge 7 gennaio 2026,  n.  1
  (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre  disposizioni
  nonche' delega al Governo in materia di funzioni  della  Corte  dei
  conti e di responsabilita' amministrativa e per danno erariale). 
In via  subordinata:  Giurisdizione   contabile   -   Responsabilita'
  amministrativa e contabile - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20
  del 1994 - Quantificazione del danno addebitabile - Previsione, nei
  casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio
  del potere riduttivo -  Previsione  che,  salvi  i  casi  di  danno
  cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei  conti
  esercita il potere di riduzione ponendo a carico del  responsabile,
  in quanto conseguenza immediata e diretta della  sua  condotta,  il
  danno o il valore perduto per un importo non superiore  al  30  per
  cento del pregiudizio  accertato  e,  comunque,  non  superiore  al
  doppio della retribuzione  lorda  conseguita  nell'anno  di  inizio
  della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno  immediatamente
  precedente  o  successivo,  ovvero  non  superiore  al  doppio  del
  corrispettivo o dell'indennita'  percepiti  per  il  servizio  reso
  all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno
  causato il pregiudizio - Disciplina transitoria  che  estende  tali
  previsioni anche ai giudizi pendenti,  non  definiti  con  sentenza
  passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge  n.
  1 del 2026. 
- Legge  14  gennaio  1994  n.  20  (Disposizioni   in   materia   di
  giurisdizione e controllo della Corte dei  conti),  art.  1,  comma
  1-bis, in combinato disposto con il comma 1-octies, come modificati
  dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche alla legge  14  gennaio
  1994, n. 20, e altre disposizioni  nonche'  delega  al  Governo  in
  materia di funzioni della Corte  dei  conti  e  di  responsabilita'
  amministrativa e per danno erariale) e con l'art. 6 della  medesima
  legge n. 1 del 2026. 


(GU n. 27 del 08-07-2026)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
 
 
           Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana 
 
    Composta dai seguenti magistrati: 
        Angelo Bax, Presidente; 
        Alessandra Cucuzza, giudice est.; 
        Marco Scognamiglio, giudice; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio iscritto al  n.
63285 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore  regionale
della Corte dei conti nei confronti di 
        G. A. ..., nato a ... il ... e residente a ..., rappresentato
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Matteo  Bertucci,  presso
il  cui  studio,  sito  in  via  Enrico  Fermi  n.  4  -  Massa,   e'
elettivamente domiciliato; PEC: avvmatteobertucci@puntopec.it), 
        D. M. ..., residente in ..., rappresentato e  difeso,  giusta
procura in  atti,  dall'avv.  Riccardo  Tagliaferri,  presso  il  cui
studio, sito in Firenze, via degli Artisti n.  20,  e'  elettivamente
domiciliato,                                                  p.e.c.:
riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it, 
        S.  M.  ...,  nato  ...  a  ...  e  ivi  residente  in   ...,
rappresentato e difeso,  giusta  procura  in  atti,  dall'avv.  Paolo
Bertoncini, presso il cui studio, sito in Massa, via Dante n.  3,  e'
elettivamente domiciliato, P.E.C.: avvpaolobertoncini@puntopec.it, 
    uditi, all'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026, il relatore
e il P.M., nella persona del sost. proc.  gen.  dott.  Massimo  Lupi,
nonche' l'avv. Bertucci per A. G. l'avv.  Tagliaferri  per  M.  D.  e
l'avv. Bertoncini per M. S.; 
    ritenuto in fatto con atto di citazione  ritualmente  notificato,
la Procura presso questa  Sezione  giurisdizionale  ha  convenuto  in
giudizio  G.  A.,  D.  M.  e  S.  M.,  chiedendone  la  condanna   al
risarcimento del danno di euro 2.653.883,06 o, in subordine, di  euro
13.144.814,72 in favore dell'ANAS S.p.a., ripartito secondo le  quote
del 35% ciascuno in capo ai convenuti A. e M.  del  restante  30%  in
capo a M. 
    Il danno ascritto ai tre convenuti  deriverebbe  dal  crollo,  in
data ... del ponte sul fiume ... sito nel Comune di ... La struttura,
costruita fra  il  ...  ed  il  ...,  sfruttando  le  fondazioni  del
precedente ponte, era stata sottoposta a  tre  interventi  di  natura
strutturale nel ... , nel ... e, infine, nel ... Come sarebbe  emerso
dalla CTU svolta nel processo penale, il ponte sarebbe  crollato,  in
presenza dei soli carichi permanenti, cioe' del suo  solo  peso,  per
effetto di due concause: un lento movimento franoso del terreno e  le
caratteristiche strutturali delle cerniere «Mesnager» installate, che
non avrebbero assicurato, come, invece, previsto in fase progettuale,
la corretta rotazione degli arconi del ponte. 
    Secondo la ricostruzione della Procura, il regolare espletamento,
da parte dei tre  convenuti,  delle  verifiche  strutturali  e  delle
attivita' di ispezione  e  vigilanza  previste  dalla  legge  avrebbe
consentito di individuare le problematiche che affliggevano il  ponte
e di intervenire per mettere in sicurezza la struttura evitandone  il
crollo. Poiche', nel corso degli anni, gli enti  avvicendatisi  nella
gestione del ponte sono stati l'ANAS  S.p.a.  fino  al  30  settembre
2001, la Provincia di Massa Carrara dal  primo  ottobre  2001  al  14
novembre 2018 e poi di nuovo l'ANAS, sono stati convenuti in giudizio
l'ing. A e l'ing. M,  che  si  sono  succeduti  nella  dirigenza  del
settore lavori pubblici della Provincia di Massa Carrara, e l'ing. D.
M., Capo Centro dell'ANAS S.p.a. nel periodo compreso fra  il  ...  e
sino al crollo del ponte. Ai convenuti viene contestata  la  condotta
omissiva  gravemente  colposa  tenuta  nei  periodi   di   rispettiva
competenza nella gestione del ponte, durante i quali,  nonostante  le
numerose segnalazioni ricevute circa le  lesioni  e  le  fessurazioni
della struttura e la richiesta di verifiche statiche,  avrebbero,  in
violazione degli obblighi di vigilanza e di  ispezione  sugli  stessi
incombenti,  omesso  di  compiere  sia  la  verifica   di   sicurezza
dell'intera opera, sia l'analisi storico-critica  del  manufatto.  Le
attivita'  omesse  avrebbero,  secondo  la  prospettazione   attorea,
consentito di far emergere «con chiarezza lo stato di sofferenza  del
manufatto conseguente allo spostamento orizzontale della spalla  lato
... e il contrasto tra lo schema teorico di arco a tre cerniere e  il
reale funzionamento delle cerniere Mesnager» (citazione pag. 15). 
    Al fine di sostenere il requisito della gravita' della colpa,  la
Procura ha sottolineato: il  carattere  manifesto  della  violazione,
protratta per anni, di prescrizioni normative chiare  e  consolidate;
la  natura  delle  lesioni  strutturali  del  ponte,  particolarmente
evidenti anche solo con la visione  delle  fotografie;  il  grado  di
competenza   tecnica   dei   convenuti;    l'inescusabilita'    della
trascuratezza  e   dell'inerzia;   la   potenziale   gravita'   delle
conseguenze che sarebbero potute derivare  dal  crollo,  che  non  ha
provocato vittime solo perche' avvenuto durante la fase del  lockdown
Covid. 
    Dalla citazione e' emerso, altresi', che nel procedimento  penale
nei confronti dei tre convenuti e' stata pronunciata dal Tribunale di
Massa la sentenza n. 819/2025 con la quale  il  convenuto  D.  M.  e'
stato condannato alla pena di un anno e due mesi  di  reclusione  per
disastro colposo e lesioni colpose, mentre gli altri  due  convenuti,
G. A. e S. M., sono stati assolti ai sensi dell'art.  530,  comma  2,
codice di procedura penale. 
    Con comparsa di costituzione e  risposta,  si  e'  costituito  il
convenuto  G.  A.,  il  quale  ha,  in  primo  luogo,   eccepito   la
litispendenza in considerazione del fatto che  l'ANAS  S.p.a.  si  e'
costituita parte  civile  nel  procedimento  penale,  che  e'  ancora
pendente, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, in  quanto
sia l'ANAS S.p.a. che D. M. hanno proposto appello. In secondo luogo,
ha eccepito l'inammissibilita' e l'improcedibilita' della domanda per
effetto dell'art. 652 codice di procedura penale, essendo passata  in
giudicato la sentenza penale di assoluzione per non aver commesso  il
fatto  pronunciata  nei  propri  confronti.  Non  sarebbe,  pertanto,
possibile giudicare nuovamente i convenuti  assolti  in  sede  penale
senza violare il principio del ne bis in idem ed  il  giudicato  gia'
formatosi. In ogni caso ha eccepito la  prescrizione  dell'azione  di
responsabilita', avendo cessato le proprie funzioni per  collocamento
in quiescenza nel 2012.  Quanto  al  merito,  la  difesa,  dopo  aver
ripercorso l'iter del procedimento penale  che  si  e'  concluso  con
l'assoluzione del  convenuto,  ha  contestato  la  sussistenza  degli
elementi  costitutivi  della  responsabilita'  amministrativa  e,  in
particolare, il carattere gravemente colposo della condotta omissiva.
Infatti,  secondo  la  difesa,  sino  al  crollo  ed  ai   successivi
accertamenti,  non  sarebbe  stato  possibile  per  i  tecnici  della
provincia rendersi conto sia del movimento  franoso  che  interessava
l'area (che sarebbe stato parzialmente nascosto dal livellamento  del
piano   stradale   realizzato   dall'ANAS   nel   ...),   sia   delle
caratteristiche    costruttive    del    ponte    riconducibili    al
malfunzionamento  delle  cerniere  dell'arco.  L'ANAS,  secondo  tale
prospettazione, avrebbe sostanzialmente consegnato  un'opera  in  cui
erano presenti importanti vizi occulti senza  provvedere,  nonostante
le richieste in tal senso (la prima risalente al ... e la seconda  al
...), al trasferimento alla provincia  della  documentazione  tecnica
comprendente  gli  elaborati  tecnici  e  grafici   sulle   modalita'
costruttive e sugli interventi di ampliamento eseguiti nel  ...,  che
implicavano l'aumento delle sollecitazioni sul ponte e, per i  quali,
come poi emerso successivamente,  l'ANAS  non  aveva  redatto  alcuna
valutazione di sicurezza.  Peraltro,  a  seguito  delle  segnalazioni
ricevute circa le fessurazioni della struttura, la provincia  avrebbe
effettuato vari sopralluoghi sul ponte dai quali non sarebbero emerse
significative anomalie. La difesa  contesta,  inoltre,  il  carattere
vincolante della circolare ministeriale del 1967 e la quantificazione
del danno effettuata dalla Procura. 
    Con comparsa di costituzione e risposta, il convenuto  S.  M.  ha
sostenuto l'insussistenza dei requisiti per la configurabilita' della
colpa grave, cosi' come ridefinita a seguito dell'entrata  in  vigore
della  legge  n.  1  del  2026,  con  particolare  riferimento   alla
violazione manifesta di norme, ribadendo di avere  operato  in  piena
conformita' con le norme tecniche vigenti in materia di vigilanza sui
ponti,  che  prevederebbero  controlli  «per  quanto   possibili»   e
ispezioni «di norma visuali». Ha, inoltre, aggiunto come non  sarebbe
stato, in ogni caso, in grado ne' di rilevare i vizi strutturali  del
ponte in quanto i vizi costruttivi, legati al malfunzionamento  delle
cerniere Mesnager, erano originari e  non  rilevabili  attraverso  le
ordinarie attivita' di  vigilanza,  ne'  di  conoscere  il  movimento
franoso in atto, che non interessava direttamente  l'area  del  ponte
secondo  la  cartografia  ufficiale  e  che  si  caratterizzava   per
microspostamenti  non  rilevabili  con  gli  strumenti   ordinari   a
disposizione dell'amministrazione provinciale. La difesa ha, inoltre,
escluso la sussistenza dei requisiti della  inescusabilita'  e  della
gravita' della condotta, nonche' del nesso di causalita' e,  in  ogni
caso, ha chiesto la  limitazione  del  risarcimento  al  nuovo  tetto
normativamente fissato del 30% del danno cagionato o del doppio della
retribuzione lorda annua. Con comparsa di costituzione e risposta, si
e' costituito il convenuto D. M., il quale, soffermandosi sulla  fase
del passaggio di consegne fra la provincia e l'ANAS,  ha  evidenziato
come non sarebbe stata  segnalata  alcuna  problematica  relativa  al
ponte e, parimenti, come, anche nel successivo incontro del  ...,  la
provincia non avrebbe consegnato alcuna documentazione all'ANAS,  ne'
avrebbe evidenziato alcuna criticita'.  Solo  il  ...,  il  convenuto
avrebbe ricevuto una generica segnalazione da parte del  sorvegliante
V. , il quale «dava  atto  dell'esistenza  di  alcune  lesioni  nella
spalla lato ... del Ponte» (comparsa pag. 3). L'ing. M.  si  sarebbe,
pertanto, attivato, disponendo l'installazione dei vetrini  spia  per
monitorare  le  fessurazioni,  includendo  il  ponte  fra  le   opere
caratterizzate da priorita' ed effettuando, in data ... , l'ispezione
annuale del ponte in ottemperanza a quanto disposto  dalla  circolare
n. 6736 del 19 luglio 1967, senza, tuttavia, rilevare criticita' tali
da imporre misure piu' rigide al di fuori dell'installazione di altri
vetrini anche sul lato ... del ponte (dove poi si sarebbe  verificato
il crollo). Successivamente avrebbe confermato, il ..., a  fronte  di
altre  segnalazioni,  che  il  ponte  si  trovava  sotto   quotidiana
sorveglianza e che  erano  programmati  lavori  di  manutenzione.  Il
successivo ... avrebbe, inoltre, disposto la sospensione  cautelativa
dei trasporti eccezionali ed il ... avrebbe sollecitato  l'intervento
manutentivo. Con riferimento alle vicende successive  al  crollo,  la
difesa ha riferito come, a  seguito  dell'apertura  del  procedimento
penale, il convenuto sia stato condannato alla pena detentiva  di  un
anno e due mesi con sentenza del Tribunale di Massa n. 819 del  2025,
gia' oggetto di  appello  da  parte  del  convenuto.  La  difesa  ha,
pertanto, chiesto il rigetto della domanda  risarcitoria,  sostenendo
la carenza di qualunque profilo colposo, anche alla luce della  nuova
formulazione normativa, l'erroneita' dei criteri  di  quantificazione
del  danno  e  di  ripartizione  della  responsabilita'  fra  i  vari
convenuti, ed, in via  subordinata,  ha  chiesto  l'applicazione  dei
limiti quantitativi all'ammontare del risarcimento  introdotti  dalla
novella del 2026. 
    Alla pubblica udienza del giorno 11 marzo  2026,  il  P.M.,  dopo
essersi  riportato  al  proprio  atto,  ha   eccepito   l'intervenuta
decadenza dei due convenuti A. e M. dal potere di produrre  documenti
dopo  il  deposito  della  comparsa  di  costituzione,   trattandosi,
peraltro, di documenti a carattere reddituale, che erano nella  piena
disponibilita' degli stessi.  Per  il  resto,  ribadendo  le  proprie
difese, ha chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria. 
    I legali dei tre  convenuti,  riportandosi  ai  rispettivi  atti,
hanno  chiesto  l'accoglimento  delle  conclusioni   ivi   formulate,
domandando l'applicazione del doppio tetto introdotto dalla legge  n.
1 del 2026 e facendo istanza, per i convenuti A. e M., di concessione
di un termine per produrre la documentazione reddituale degli stessi. 
    Chiusa la discussione, il giudizio e' passato in decisione. 
 
                               Diritto 
 
    Con la presente ordinanza il  Collegio,  ai  sensi  dell'art.  23
comma 3 della legge n. 87 del  1953,  ritiene  di  dovere  sollevare,
d'ufficio, la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  6
della legge 7 gennaio 2026 n. 1 e, in  subordine,  del  comma  1-bis,
nella parte  in  cui  prevede  «l'obbligo  di  esercizio  del  potere
riduttivo  nei  casi  previsti  dal  comma  1-octies   del   presente
articolo», e del comma 1-octies dell'art. 1 della  legge  14  gennaio
1994, n. 20, come  novellati  dalla  legge  7  gennaio  2026,  n.  1,
ritenendo  che  il  giudizio  non  possa  essere  definito  senza  la
risoluzione delle predette  questioni  e  che  le  stesse  non  siano
manifestamente infondate. 
1. Rilevanza nel presente giudizio. 
1.1. Eccezioni pregiudiziali e preliminari. 
    Il Collegio, con sentenza non definitiva depositata in pari data,
ha rigettato, ritenendole non fondate, le eccezioni  sollevate  dalla
difesa del convenuto A. e cioe' di litispendenza, di ne bis in idem e
di prescrizione. 
    In particolare, per quanto riguarda la  litispendenza,  e'  stato
ribadito il consolidato  orientamento  giurisprudenziale  secondo  il
quale la contemporanea pendenza del giudizio penale  non  incide  sul
presente  giudizio  in  ragione  del  principio  di  autonomia  e  di
separatezza del giudizio contabile rispetto  ai  giudizi  incardinati
presso altri plessi giurisdizionali. L'autonomia dei due processi  e'
tale  che,  anche  in  caso  di   assoluzione   in   ambito   penale,
«l'osservanza dell'art. 652 codice di procedura penale  non  comporta
alcun  automatismo  applicativo  tra  l'assoluzione   e   l'efficacia
extra-penale del giudicato,  cio'  sul  presupposto  che  la  formula
assolutoria "perche' il fatto non sussiste" non necessariamente sta a
significare   l'insussistenza   del   fatto   materiale,   ma    puo'
semplicemente esprimere la mancanza di questo  o  quell'elemento  che
compone la fattispecie delittuosa (Corte di cassazione n. 1339 del  5
giugno  1992).  Infatti  pur  avendo  ad  oggetto  i  medesimi  fatti
materiali, sussiste rispetto a quest'ultimi  una  pluriqualificazione
giuridica (penale ed amministrativo contabile) che  rende  i  giudizi
(penale e contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti»  (Corte
dei conti, Sez. III centr. n. 357/2021). 
    Per quanto riguarda l'intervenuta sentenza penale di assoluzione,
il Collegio ha, inoltre, osservato che,  procedendo  all'esame  delle
motivazioni della sentenza penale di assoluzione nei confronti di  A.
e M., la stessa e' stata pronunciata «essendo insufficienti le  prove
della  loro  responsabilita'»,  pur  essendo  provata  «sia  la  loro
condotta omissiva di violazione dei doveri su di loro incombenti  sia
il nesso di causalita' tra tale condotta e l'evento»,  ritenendo,  in
particolare, insufficienti le  prove  dell'elemento  psicologico  del
reato sotto l'aspetto della prevedibilita' dell'evento (in tal  senso
Tribunale di Massa sentenza n. 819 del  2025  pag.  35).  Il  giudice
penale ha ritenuto, infatti, che «A. conosceva o poteva  conoscere  i
segnali di allarme che si erano verificati  fino  al  ...  e  che  M.
conosceva o poteva conoscere  i  segnali  di  allarme  che  si  erano
verificati fino al ...» (Tribunale di Massa, sentenza n. 819 del 2025
pag.  36),  ma,  ciononostante,  che  solo  nel  ... a  seguito   del
conclamarsi del fenomeno franoso  e  della  incipiente  pericolosita'
della struttura, fosse evidente «in  maniera  ragionevolmente  certa»
(cfr. Tribunale di Massa, sentenza n. 819 del 2025 pag.  37)  che  la
stabilita' del ponte era in pericolo. 
    In ambito penale si e', pertanto, giunti all'assoluzione dei  due
convenuti  in  considerazione  dello  stringente  onere   probatorio,
costituito dalla certezza oltre ogni ragionevole dubbio, valevole per
tale processo  in  ragione  della  presunzione  di  non  colpevolezza
sancita dall'art. 25 della Costituzione e  della  sua  attitudine  ad
incidere sulla liberta' personale.  Innanzi  alla  Corte  dei  conti,
invece, vige, come nel giudizio civile, il criterio  probatorio  «del
piu' probabile che non» con la  conseguenza  che  «l'attore  pubblico
deve offrire la prova della condotta e  dell'evento  dannoso  nonche'
del nesso causale, ma  quest'ultimo  puo'  essere  ricostruito  anche
avvalendosi di prove  c.d.  "atipiche",  che  convincano  il  giudice
dell'elevata probabilita' che, effettivamente, la lesione a  un  bene
patrimoniale o non patrimoniale pubblico sia derivazione  "ordinaria"
e "normale" del comportamento tenuto dal  soggetto  responsabile  (ex
plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 25 novembre  2025,  n.  243)»
(Corte dei conti, Sez. II Centr. n. 30/2026 ed in senso  analogo,  ex
multis, Sez. II Centr. n. 16/2026; Sez. II Centr. n. 3/2026;  Sez.  I
Centr. n. 47/2026). Ne consegue che, in sede di  giudizio  contabile,
il Collegio, facendo applicazione delle predette regole  ermeneutiche
ed utilizzando le prove allegate dalle parti, parzialmente  derivanti
anche  dal  procedimento  penale,  deve  procedere   ad   una   nuova
valutazione dei fatti,  verificando  la  sussistenza  degli  elementi
costitutivi della responsabilita' amministrativa. 
    Per  quanto  riguarda,  infine,  l'eccezione   di   prescrizione,
contrariamente a quanto sostenuto dal  convenuto,  che  individua  il
dies a quo nel momento di collocamento in quiescenza nel ...,  l'art.
1 della legge n. 20 del 1994, salvi i casi di occultamento doloso del
danno,  ne  fa  decorrere  l'inizio  dalla  verificazione  del  fatto
dannoso, che, nel presente giudizio, e'  costituito  dal  crollo  del
ponte nell'... . La prescrizione non risulta, pertanto, maturata. 
1.2  Merito  e   sussistenza   degli   elementi   costitutivi   della
responsabilita' amministrativa. 
    Con riferimento al  merito  e,  dunque,  alla  sussistenza  degli
elementi  costitutivi  della   responsabilita'   amministrativa,   il
Collegio ritiene che la risoluzione  del  dubbio  sulla  legittimita'
costituzionale dell'art. 6 della legge n. 1 del 2026 e, in subordine,
dell'art. 1 commi 1-bis ed 1-octies della legge n. 20 del 1994,  come
modificati dalla legge n. 1  del  2026,  sia  indispensabile  per  la
definizione del giudizio. 
    In particolare, mentre la sussistenza della  condotta  gravemente
colposa puo' essere valutata, anche dopo l'entrata  in  vigore  della
legge  n.  1  del  2026,   facendo   applicazione   dei   consolidati
orientamenti ermeneutici, attraverso una  lettura  costituzionalmente
orientata della nuova disciplina dell'elemento soggettivo della colpa
grave, la quantificazione della quota di danno da imputare a ciascuno
dei convenuti non puo' essere risolta senza la previa soluzione delle
predette questioni di legittimita' costituzionale. 
    Con riferimento al requisito della condotta  gravemente  colposa,
cosi' come disciplinato dall'art. 1, comma 1, della legge n.  20  del
1994, novellato dal legislatore del 2026, e', infatti, possibile,  ad
avviso del Collegio, una lettura costituzionalmente  orientata  della
nuova previsione normativa. Secondo un primo e condiviso orientamento
ermeneutico  e',  infatti,  possibile  escludere   che   l'introdotta
tipizzazione trovi applicazione nei confronti di  condotte  omissive,
come quelle in esame, caratterizzate dalla mancata attivazione di una
serie di attivita' di vigilanza e di ispezione su un  manufatto.  Nel
caso   in   giudizio    i    convenuti,    pur    essendo    inseriti
nell'organizzazione amministrativa  con  funzioni  dirigenziali,  non
sono, infatti, chiamati a rispondere per condotte gravemente colpose,
commissive  od   omissive,   tenute   nel   corso   di   un'attivita'
procedimentale   in   vista   dell'adozione   di   un   provvedimento
amministrativo,  con  riferimento  alle  quali   potrebbero   trovare
applicazione i parametri di valutazione tipizzati dal legislatore del
2026, ma, in  modo  analogo  ai  casi  di  responsabilita'  sanitaria
analizzati da altre Sezioni (Corte dei conti, Sez. Regione Umbria  n.
12/2026; Sez. Regione Lombardia n. 41/2026), sono chiamati a  rendere
conto dell'omissione di condotte dovute, valutabili secondo i  canoni
specifici della professione svolta. A questo medesimo risultato puo',
inoltre, giungersi anche  aderendo  all'orientamento  ermeneutico  da
ultimo espresso dalla Seconda Sezione di appello, secondo la quale il
rinvio,  contenuto  nella  nuova  formulazione  della   norma,   alla
«violazione manifesta» di tutte le «norme di diritto»  comprende  non
solo le fonti del diritto oggettivo,  ma  anche  «quelle  norme  che,
fungendo da clausole generali, consentono di ampliare il  novero  dei
criteri ai quali deve  uniformarsi  la  prestazione  nell'ambito  dei
rapporti obbligatori» (Corte dei conti, Sez. II centr.  n.  74/2026).
Peraltro, nel caso in giudizio, il Collegio deve sottolineare come le
condotte omissive poste in essere dai convenuti appaiono in contrasto
con i precisi obblighi normativi  che  incombevano  sugli  stessi  in
quanto professionisti chiamati a svolgere un'attivita'  connotata  da
specifiche regole tecniche, quali  la  Circolare  del  ministero  dei
lavori pubblici n. 6736  del  1967  (che  reca,  fra  l'altro,  norme
specifiche in tema  di  «disposizioni  operative  per  i  controlli»,
disciplinando le  ispezioni  dovute  e  la  relativa  documentazione,
nonche'  i  controlli  straordinari  sulle  condizioni  statiche  dei
manufatti) e le «Norme Tecniche per le Costruzioni»  (NTC),  adottate
con D. M. 14 gennaio 2008, poi sostituito dal decreto ministeriale 22
marzo 2018, che disciplinano, in una  sezione  specifica,  le  regole
applicabili alla valutazione di sicurezza delle costruzioni esistenti
ed  individuano  i  casi  in  cui  e'  necessario  procedere  a  tale
valutazione. 
    Quanto al nesso di causalita', esso puo' essere  ricostruito  nel
caso in giudizio grazie alla consulenza tecnica  d'ufficio  espletata
nel corso del procedimento penale e pienamente utilizzabile in questa
sede secondo il consolidato principio ermeneutico sulla  circolazione
dei mezzi probatori (ex multis Corte  dei  conti  Sez.  I  centr.  n.
36/2025; Sez. II centr. n. 119/2025; Sez. III centr. n. 72/2025). 
    Se, infatti, il ponte e' crollato, secondo la ricostruzione della
consulenza tecnica in atti, per effetto della «contemporanea presenza
di due difetti genetici» (il malfunzionamento delle cerniere Mesnager
e la frana del versante ...), la  responsabilita'  dei  convenuti  e'
riconducibile all'omissione di «vigilanza e diagnosi» (cfr. CTU  pag.
171 e 172), sia nella fase di competenza della provincia, che «non ha
risposto fattivamente alle  reiterate  richieste  di  verifica  delle
condizioni di stabilita' del ponte succedutesi negli anni  della  sua
gestione»  (cfr.  CTU  pag.  176),  sia  nella  successiva  fase   di
competenza  dell'ANAS,  durante  la   quale   l'attenzione   «si   e'
concretizzata  solo  nell'effettuare  analisi  visive  periodiche   e
nell'installare vetrini per il controllo delle fessure  emerse  sulle
spalle, senza far seguire a tali  iniziative  analisi  strutturali  e
controlli strumentali sull'opera. Sia le analisi  strutturali  che  i
controlli strumentali, peraltro sollecitati frequentemente e da  piu'
parti, dovevano essere attivati anche in relazione allo stato in  cui
l'opera  versava  e  all'evidenza  del   suo   progressivo,   rapido,
aggravamento» (CTU pag. 195). 
    In  particolare,  nella  CTU  viene  sottolineato   che,   grazie
all'effettuazione dell'«analisi storico-critica» dell'opera, doverosa
sulla base delle NTC del 2008, «si sarebbe venuti  a  conoscenza,  ad
esempio, di quanto emerso nella presente  indagine  in  relazione  al
contrasto  tra  schema  teorico  di  arco  a  tre  cerniere  e  reale
funzionamento  delle  cerniere  Mesnager  e  si  sarebbe  stati  piu'
consapevoli  del  pericolo  rappresentato  da   eventuali   cedimenti
vincolari delle imposte» (CTU pag.  195).  Parimenti  l'effettuazione
del rilievo geometrico-strutturale, anch'esso imposto dalle  NTC  del
2008, avrebbe permesso «l'individuazione  dell'organismo  resistente,
anche tenendo conto di quanto desunto  dall'analisi  storico-critica,
nonche' dall'individuazione dei quadri fessurativi e  dei  meccanismi
di danno», con la conseguenza che «tutte le azioni  sopra  descritte,
se doverosamente poste  in  atto,  avrebbero  scongiurato  il  crollo
permettendo di conoscere con il dovuto anticipo lo stato dell'opera e
di capire se: 
        (i)  l'uso  della  costruzione   potesse   continuare   senza
interventi; 
        (ii) l'uso  dovesse  subire  delle  modifiche  (declassamento
...); 
        (iii) fosse necessario procedere con  interventi  strutturali
per ripristinare la sicurezza dell'opera» (CTU pag. 195). 
    Il danno, nella sua dimensione materiale, si e' concretizzato nel
crollo del ponte e, dunque, nella perdita del valore complessivo  del
manufatto crollato, che e'  stato  quantificato  dalla  Procura,  con
l'ausilio di una perizia effettuata in  fase  di  indagini,  in  euro
2.653.883,05. 
    L'effettiva ripartizione di tale somma in capo ai  tre  convenuti
deve, invece, tenere conto, oltre che del carattere  parziario  della
responsabilita' colposa, per cui, a norma dell'art. 1 comma  1-quater
della legge n. 20 del 1994, «la Corte dei conti, valutate le  singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte  che  vi  ha  preso»,
anche della nuova previsione, introdotta dal  legislatore  del  2026,
che impone di contenere la condanna entro la minor somma fra  il  30%
del danno accertato  ed  il  doppio  del  corrispettivo  annuo  lordo
percepito dal soggetto riconosciuto responsabile. 
    A norma del nuovo art. 1 comma 1-octies della  legge  n.  20  del
1994, infatti, «salvi i  casi  di  danno  cagionato  con  dolo  o  di
illecito arricchimento, la Corte dei  conti  esercita  il  potere  di
riduzione ponendo a carico del responsabile,  in  quanto  conseguenza
immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore  perduto
per un  importo  non  superiore  al  30  per  cento  del  pregiudizio
accertato e, comunque, non superiore  al  doppio  della  retribuzione
lorda conseguita nell'anno di  inizio  della  condotta  lesiva  causa
dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o  successivo,
ovvero non superiore al doppio del  corrispettivo  o  dell'indennita'
percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la  funzione
o l'ufficio svolti, che hanno causato il  pregiudizio».  Inoltre,  il
precedente comma 1-bis, cosi' come modificato nel 2026, nel prevedere
che nella quantificazione del danno  si  tenga  conto  dell'eventuale
concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del  danno
medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione,  fa
salvi «il potere di riduzione e l'obbligo  di  esercizio  del  potere
riduttivo  nei  casi  previsti  dal  comma  1-octies   del   presente
articolo». 
    Il Collegio ritiene, pertanto, a seguito dell'accertamento  degli
altri elementi costitutivi della responsabilita'  amministrativa,  di
dover  procedere  a:  determinare  la  quota  di  danno   ascrivibile
causalmente alla condotta di ciascuno dei convenuti  (art.  1,  comma
1-quater della legge n. 20  del  1994),  tenendo  conto,  secondo  il
consolidato orientamento  giurisprudenziale,  dell'eventuale  apporto
causale dell'amministrazione  danneggiata  o  dei  vantaggi  comunque
conseguiti  dalla  stessa;  quindi  valutare,   in   relazione   alle
circostanze concrete, oggettive o soggettive, della  fattispecie,  se
applicare o meno il tradizionale e  pienamente  discrezionale  potere
riduttivo spettante al giudice contabile (gia' previsto dall'art.  83
regio decreto n. 2440 del 1923 e dall'art. 52, comma 2, regio decreto
n. 1214 del 1934 e comunque fatto salvo dalla riforma del  2026)  ed,
infine, sulla base delle disposizioni introdotte dal legislatore  del
2026, quantificare la condanna di ciascuno dei convenuti  nei  limiti
del piu' basso  dei  due  parametri  individuati  dall'art.  1  comma
1-octies della legge n. 20 del 1994. L'applicazione di tale limite e'
stata espressamente richiesta dagli stessi convenuti sia  negli  atti
introduttivi,  che,  successivamente,   in   sede   di   udienza   di
discussione. Nel  caso  in  giudizio,  l'applicazione  del  parametro
retributivo comporterebbe con riferimento, ad esempio, alla posizione
del convenuto M., che e' l'unico ad avere, allo stato, documentato la
propria  situazione  reddituale  nell'anno  ...,  di  dover  limitare
l'eventuale condanna dello stesso entro l'importo di euro  109.000,00
circa, a fronte di un danno ascrivibile, ante riforma,  nella  misura
massima di euro 796.164,918 (importo determinato tenendo conto  della
natura   parziaria   della   responsabilita'   e,    dunque,    della
quantificazione  del  contributo  causale  ascrivibile  al   predetto
convenuto secondo la percentuale indicata dalla Procura). 
    Il Collegio dubita della legittimita' costituzionale  del  limite
quantitativo imposto  in  via  generale  dal  legislatore,  senza  il
riconoscimento di spazi di modulabilita' discrezionale da  parte  del
giudice in relazione alle circostanze del caso concreto come, invece,
previsto nel tradizionale potere riduttivo riconosciuto sin dal  1923
al giudice contabile. 
    Tuttavia, prima di  prospettare  la  non  manifesta  infondatezza
della  questione  di  legittimita'  costituzionale  della  disciplina
appena richiamata, il Collegio  intende  sollevare  la  questione  di
legittimita' costituzionale, logicamente precedente, della disciplina
transitoria di cui all'art. 6 della legge n.  1  del  2026.  Infatti,
qualora  la  disciplina   transitoria   dovesse   essere   dichiarata
costituzionalmente illegittima, troverebbe applicazione, nel presente
giudizio, la precedente formulazione dell'art. 1 della  legge  n.  20
del 1994 e, dunque, nella  quantificazione  del  danno  da  risarcire
questo  giudice  farebbe  applicazione  dei   pregressi   consolidati
orientamenti e dovrebbe valutare, eventualmente, l'esercizio del solo
potere riduttivo a carattere discrezionale. Pertanto,  in  subordine,
qualora la predetta questione non dovesse essere ritenuta fondata  e,
dunque, le  nuove  disposizioni,  richiamate  dal  predetto  art.  6,
dovessero essere ritenute applicabili anche al presente giudizio, che
era gia'  pendente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  nuova
disciplina, sottopone la  questione  di  legittimita'  costituzionale
anche di alcune delle disposizioni  richiamate  dall'art.  6  ed,  in
particolare, dell'art. 1, comma 1-bis, nella  parte  in  cui  prevede
«l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei  casi  previsti  dal
comma 1-octies del presente articolo», e comma 1-octies, della  legge
14 gennaio 1994, n. 20, come modificati dalla legge 7  gennaio  2026,
n. 1. 
2.  Non  manifesta  infondatezza  della  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6 della legge n. 1 del  2026  per  contrasto
con l'art. 3, l'art. 24 primo comma, l'art. 97 secondo comma,  l'art.
101, l'art. 103 secondo comma, l'art.  111  primo  e  secondo  comma,
l'art. 117 primo comma della Costituzione  in  relazione  all'art.  6
CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo 1952. 
    L'art. 6 della legge  n.  1  del  2026,  rubricato  «disposizioni
transitorie», dispone che «le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
1, lettera a), si applicano ai procedimenti e  ai  giudizi  pendenti,
non definiti con sentenza passata in giudicato alla data  di  entrata
in vigore della presente legge». 
    Sulla base della formulazione letterale  della  norma,  tutte  le
disposizioni richiamate, che sostanzialmente incidono,  modificandolo
o integrandolo, sull'art.  1  della  legge  n.  20  del  1994,  cioe'
sull'azione  di   responsabilita'   amministrativa,   devono   essere
applicate ai procedimenti ed ai giudizi pendenti, con l'unico  limite
dell'intervenuto giudicato prima dell'entrata in vigore della  legge.
A tal proposito, si  ritiene  che  tale  formulazione  impedisca  una
interpretazione  costituzionalmente  orientata  sia  in  ragione  del
richiamo omnicomprensivo a  tutte  le  nuove  disposizioni  incidenti
sulla  disciplina  della  responsabilita'  amministrativa,   sia   in
considerazione  dei  termini  utilizzati  dall'art.  6,   che   fanno
riferimento all'avvenuto avvio del  procedimento  di  responsabilita'
per danno erariale (cfr. articoli 51, comma 7, e art.  54  c.g.c.)  a
seguito della notizia  di  danno  ed  all'eventuale  introduzione,  a
seguito della citazione, del giudizio vero e proprio  (cfr.  articoli
86, 88, 93 c.g.c.). 
2.1. La norma, rubricata come  «transitoria»,  ha,  in  realta',  una
portata di diritto  intertemporale  poiche'  prevede,  in  deroga  al
generale principio di irretroattivita' della legge di cui all'art. 11
delle  disposizioni  sulla  legge  in   generale   (c.d.   preleggi),
l'efficacia  retroattiva  delle  nuove  disposizioni   in   tema   di
responsabilita'  amministrativa.  Il  principio  di  irretroattivita'
della legge, pur  non  essendo  dotato  di  rango  costituzionale  ad
eccezione del  caso  delle  norme  penali  incriminatrici,  e'  stato
costantemente riconosciuto quale  «fondamentale  valore  di  civilta'
giuridica» (Corte cost. sentenza n.  174  del  2019  e  nello  stesso
senso, ex multis, n. 4 del 2024, n. 145 del 2022, n. 174 del 2019, n.
73 del 2017, n. 260 del 2015, n. 170 del 2013, ma anche in epoca piu'
risalente n. 13 del 1977). 
    Secondo la giurisprudenza costituzionale, pertanto, al  di  fuori
dell'ambito  di  applicazione  dell'art.   25   della   Costituzione,
«l'osservanza del principio e' rimessa alla prudente valutazione  del
legislatore, sempreche' la retroattivita' non comporti la  violazione
di uno specifico precetto costituzionale» (Corte  cost.  sentenza  n.
194/1976). 
    Infatti, il principio di  irretroattivita',  anche  al  di  fuori
dell'ambito  penale,  si  correla  «alla  salvaguardia  dei  principi
costituzionali dell'eguaglianza e della ragionevolezza,  alla  tutela
del  legittimo   affidamento,   alla   coerenza   e   alla   certezza
dell'ordinamento    giuridico,    al    rispetto    delle    funzioni
costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza  n.  170
del 2013, punto  4.3.  del  Considerato  in  diritto)»  (Corte  cost.
sentenza n. 174/2019). 
    In particolare, quando, come  nel  caso  in  giudizio,  la  norma
dispone l'applicazione retroattiva della nuova  disciplina  ai  fatti
sub iudice, indipendentemente dal momento  di  perfezionamento  degli
stessi, secondo la giurisprudenza  costituzionale,  il  controllo  di
costituzionalita' «diviene ancor piu' stringente» e  cio'  in  quanto
«tanto i principi costituzionali  relativi  ai  rapporti  tra  potere
legislativo e potere giurisdizionale, quanto i  principi  concernenti
l'effettivita' della tutela giurisdizionale e la parita' delle  parti
in giudizio, impediscono al  legislatore  di  risolvere,  con  legge,
specifiche  controversie  e  di  determinare,  per  questa  via,  uno
sbilanciamento tra le posizioni delle parti  coinvolte  nel  giudizio
(tra le altre, sentenze n. 201 e n. 46 del 2021, n. 12 del 2018 e  n.
191 del 2014)» (Corte cost. sentenza n. 4 del 2024). 
    La disposizione transitoria introdotta  nel  2026  determina  una
disparita' di trattamento fra fattispecie di responsabilita'  che  si
sono perfezionate nel vigore della precedente disciplina,  disparita'
che dipende esclusivamente dal passaggio in giudicato  o  meno  della
relativa sentenza prima dell'entrata  in  vigore  della  legge.  Cio'
risulta in contrasto con i principi di razionalita' e di certezza del
diritto,  che  imporrebbero,  invece,   l'applicazione   a   ciascuna
fattispecie della disciplina vigente al  momento  di  perfezionamento
dei fatti dannosi. Come recentemente evidenziato dalla Cassazione con
riferimento ad una disciplina normativa che presenta diversi punti di
contatto con quella in esame (Cass. Sez. I n.  1390  e  n.  1392  del
2026), il diritto al risarcimento «sorge, nella sua pienezza, in capo
alla societa' (e, di riflesso, ai suoi creditori nella misura in cui,
in ragione della sua insufficienza, non siano stati soddisfatti) gia'
con il pregiudizio che l'inadempimento (o l'atto  illecito)  commesso
dal sindaco (in via esclusiva o in concorso con  gli  amministratori)
abbia  arrecato  al  patrimonio  della  stessa  ed  e',  come   tale,
assoggettato (oltre che ai fini  dell'individuazione  degli  elementi
della fattispecie costitutiva, anche), per  la  determinazione  della
sua dimensione quantitativa, alla  normativa  (compreso  il  criterio
fissato per la determinazione della misura risarcibile e, dunque,  la
liquidazione dello stesso) in quel momento in vigore (salvo  soltanto
il caso, nella specie non riscontrabile, in cui vi sia una norma  che
in modo chiaro  ed  inequivoco  disponga,  ragionevolmente  e  dunque
legittimamente, il  contrario)»  (Cass.  Sez.  I  n.  1390/2026).  La
retroattivita',  pertanto,   qualora   espressamente   prevista   dal
legislatore,  ha  carattere  necessariamente   eccezionale   e   puo'
«legittimamente incidere sui rapporti in  corso,  sacrificando  anche
aspettative legittime, soltanto nel caso in cui tale  sacrificio  sia
il  risultato  del  bilanciamento  operato  con  altri  interessi  di
rilevanza  costituzionale  (nella  specie,  di  difficile,   se   non
impossibile, individuazione) ritenuti prevalenti (Corte cost. n.  271
del 2011)» (Cass. Sez. I n. 1392/2026). 
    2.2. La legittimita' costituzionale della norma  che  dispone  la
retroattivita' deve, pertanto, essere vagliata alla luce dei principi
di uguaglianza e di ragionevolezza, sanciti dall'art. 3 Costituzione.
A tal proposito la giurisprudenza costituzionale sottolinea come,  in
questi casi, il giudizio di eguaglianza sia «in se'  un  giudizio  di
ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di  conformita'  tra  la
regola introdotta e la "causa" normativa che la deve  assistere:  ove
la disciplina positiva si discosti dalla funzione che  la  stessa  e'
chiamata a svolgere nel sistema  e  ometta,  quindi,  di  operare  il
doveroso  bilanciamento  dei  valori  che   in   concreto   risultano
coinvolti, sara' la  stessa  "ragione"  della  norma  a  venir  meno,
introducendo  una  selezione  di  regime  giuridico  priva  di  causa
giustificativa  e,  dunque,  fondata   su   scelte   arbitrarie   che
ineluttabilmente  perturbano  il  canone   dell'eguaglianza»   (Corte
costituzionale sentenza n. 89 del 1996). 
    Nel caso in esame, si riscontra, in primo luogo, una mancanza  di
coerenza interna fra la norma e la sua ratio. La nuova disciplina ha,
infatti, l'obiettivo di  contrastare  un  fenomeno,  definito  «paura
della firma» o «fatica dell'amministrare» o  «burocrazia  difensiva»,
in grado, secondo la ricostruzione legislativa, di incidere sul  buon
andamento  dell'azione   amministrativa,   paralizzando   l'attivita'
pubblica    ed    incidendo     negativamente     sulla     capacita'
dell'amministrazione di realizzare i risultati attesi.  Coerentemente
con la richiamata regola della normale irretroattivita'  delle  norme
volte a definire gli elementi costitutivi della  responsabilita',  la
prevenzione  di  tali  comportamenti  puo'   essere   ragionevolmente
perseguita dal  legislatore  solo  se  la  disciplina  finalizzata  a
contrastarli sia entrata in vigore e, dunque,  portata  a  conoscenza
del soggetto prima del momento in cui lo stesso e' chiamato ad agire.
Ciascun agente, infatti, assume le proprie  decisioni  in  base  alla
disciplina  esistente  al  momento  in  cui  deve  compierle  e  solo
conoscendo prima le conseguenze del proprio operato e'  in  grado  di
vagliare il rischio del proprio  agire  e,  dunque,  di  determinarsi
conseguentemente. Del resto, anche nella legge n. 1 del 2026, come in
altre  piu'  risalenti,   puo'   essere   ravvisato   «l'intento   di
predisporre, nei confronti  degli  amministratori  e  dei  dipendenti
pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilita'
non  esponga  all'eventualita'  di  rallentamenti  ed  inerzie  nello
svolgimento dell'attivita' amministrativa» (Corte cost.  sentenza  n.
371 del 1998). Non risulta, pertanto, ragionevole, alla luce di  tale
intento, estendere l'applicazione della  nuova  disciplina  anche  ai
fatti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, posto che, in
questi casi, il funzionario  ha  gia'  posto  in  essere  la  propria
condotta alla luce del quadro normativo pregresso. 
    2.3. La previsione non risulta, inoltre, coerente con l'obiettivo
di perseguire il buon andamento dell'azione amministrativa  (art.  97
secondo  comma  della  Costituzione)  perche',  da  una  parte,  come
illustrato, non consente di incidere, virtuosamente,  sulle  condotte
gia' poste in essere e, dall'altra, lede sia la funzione risarcitoria
della responsabilita' amministrativa, decurtando obbligatoriamente ed
in misura fissa il danno recuperabile, sia la funzione deterrente per
le  condotte  future,   compromettendo   la   possibilita'   che   la
responsabilita' funga da stimolo per l'azione legittima e diligente. 
    L'incoerenza della norma rispetto alla  ratio  legis  emerge  con
particolare  evidenza  se  si   inserisce   la   disposizione   sulla
retroattivita'  nel  quadro  complessivo  di  tutti  gli   interventi
previsti dalla legge del 2026. Il legislatore, infatti,  ha  previsto
una serie di misure volte a rafforzare le funzioni  consultive  e  di
controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti (cfr. art.
1 lettera b) n. 2) e art. 2  legge  n.  1  del  2026),  introducendo,
contestualmente, la possibilita' di un'esenzione da  «responsabilita'
colposa per coloro che si adeguino  alle  sue  indicazioni»  (in  tal
senso, de iure condendo, Corte costituzionale  sentenza  n.  132  del
2024). In tal modo,  secondo  la  ricostruzione  della  ratio  legis,
potrebbe  trovare  un  argine  la  crescente  incertezza  del  quadro
regolamentare e la conseguente difficolta'  degli  amministratori  di
agire in tale contesto. Tale sistema, tuttavia, coerentemente con  le
sue finalita', si applica solo alle condotte che si perfezionano dopo
la richiesta di parere o dopo l'esercizio del controllo preventivo  e
non a quelle gia'  perfezionatesi  prima.  Non  a  caso,  secondo  la
consolidata giurisprudenza contabile in tema di attivita'  consultiva
della Corte dei conti, le richieste di  parere  su  fattispecie  gia'
compiute sono inammissibili poiche', fra le  altre  cose,  potrebbero
interferire sull'esercizio della funzione giurisdizionale ed,  a  tal
fine,  essere  strumentali  ad   ottenere,   ex   post,   un   avallo
dell'attivita'   svolta   al   fine   di   escluderne   la   relativa
responsabilita' (da ultimo ex  multis  Corte  dei  conti,  sez.  reg.
controllo Veneto  n.  41/2026/PAR;  Sez.  reg.  controllo  Puglia  n.
23/2025/PAR e sul  rapporto  con  la  funzione  giurisdizionale  Sez.
Autonomie n. 17/2020/QMIG; n. 24/2019/QMIG; n. 3/2014/QMIG). 
    Inoltre, la riforma del 2026, attraverso  la  previsione  di  una
assicurazione  obbligatoria  a  copertura  dei   danni   patrimoniali
cagionati all'amministrazione per colpa grave  (introdotta  dall'art.
1, comma 1, lettera a) n. 7) della legge n. 1 del 2026),  si  propone
di garantire il buon esito della riscossione dei crediti risarcitori,
che  per  legge  (art.  214   c.g.c.)   e'   affidata   alla   stessa
amministrazione   danneggiata.    L'attivazione    della    copertura
assicurativa obbligatoria, che peraltro e' stata  posticipata  di  un
anno  con  un  successivo  intervento  legislativo  (art.   1   comma
19-quinquies del decreto-legge n. 200 del 2025 conv. con legge n.  26
del 2026), e' strutturalmente possibile solo per i fatti dannosi  che
vengono posti in essere successivamente  all'entrata  in  vigore  del
nuovo  obbligo.  La  norma   retroattiva   si   presenta,   pertanto,
irragionevole e incoerente con gli  obiettivi  legislativi  anche  da
questo punto di vista, poiche', da una parte, priva l'amministrazione
della possibilita' di ottenere il risarcimento  integrale  del  danno
patito anche per  le  fattispecie  perfezionatesi  nel  vigore  della
precedente disciplina, e, dall'altra, non consente di  ottenere,  per
quelle stesse fattispecie, i vantaggi dell'incameramento certo  della
somma, conseguenti all'obbligo di copertura assicurativa. 
2.4. L'applicazione retroattiva della nuova  disciplina  si  risolve,
inoltre, in un'irragionevole ingerenza del legislatore sull'esito dei
giudizi di responsabilita' innanzi alla  Corte  dei  conti,  che,  in
contrasto con la disciplina esistente al momento della  realizzazione
del  fatto  dannoso,  non  potranno   concludersi   con   l'integrale
soddisfazione    della    pretesa    creditoria    della     pubblica
amministrazione. 
    Ne deriva: 
        l'ingiustificato  sacrificio  del  diritto  di   difesa   del
pubblico  ministero  contabile,  nella   sua   funzione   di   tutela
dell'integrita'   dell'erario   pubblico,   attraverso   la   lesione
dell'effettivita' della tutela giurisdizionale (art. 24, primo  comma
della Costituzione) e del principio  della  parita'  delle  armi  nel
processo (art. 111,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione),
potendo la norma spiazzare le indagini  e  le  posizioni  processuali
assunte dalla Procura attrice nel diverso contesto normativo; 
        un'irragionevole ed arbitraria  ingerenza,  al  di  fuori  di
alcun interesse pubblico che la giustifichi, sull'esito  dei  giudizi
gia' incardinati innanzi alla Corte dei  conti  in  violazione  degli
articoli 101, 103 secondo comma e dell'art.  117  primo  comma  della
Costituzione, quest'ultimo in  relazione  all'art.  6  della  CEDU  e
all'art.  1  del  Protocollo  addizionale  alla  Convenzione  stessa,
firmato a Parigi il 20 marzo  1952.  La  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo, in particolare, ha ammesso che «un ricorrente puo' addurre
una violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 solo se  le  decisioni
da lui contestate si riferiscono ai suoi  "beni"  ai  sensi  di  tale
disposizione. Il concetto  di  "beni"  puo'  coprire  tanto  i  "beni
attuali» quanto i valori patrimoniali, compresi, in alcune situazioni
ben definite, i crediti» (CEDU, sentenza 7 giugno 2011 - ... ed altri
c. Italia). Secondo la giurisprudenza richiamata, l'ingerenza su tali
beni da parte  del  legislatore  e'  legittima  se  e'  in  grado  di
«garantire  un  giusto  equilibrio  tra  le  esigenze  dell'interesse
generale della comunita' e  gli  imperativi  della  salvaguardia  dei
diritti fondamentali dell'individuo (si veda, tra altre,  Sporrong  e
Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 69, serie A n. 2)»,  nonche'
quando esista «un ragionevole  rapporto  di  proporzionalita'  tra  i
mezzi impiegati e lo scopo perseguito da qualsiasi  misura  privativa
della proprieta' (Pressos Compania Naviera S.A. ed altri,  succitata,
§ 38)» (CEDU, sentenza 7 giugno 2011 - ... ed altri c.  Italia).  Nel
caso in esame, tali condizioni non vengono ravvisate,  posto  che  il
credito risarcitorio  dell'amministrazione  danneggiata  azionato  in
giudizio viene  sacrificato  in  ampia  percentuale  senza  che  tale
abbattimento  trovi  giustificazione  nel  perseguimento   del   buon
andamento  dell'azione  amministrativa.  Infatti,  la  retroattivita'
della nuova disciplina sui tetti alla responsabilita'  non  consente,
come illustrato, di prevenire, per tale via, le possibili disfunzioni
nascenti dalla paura della firma. 
3. Non manifesta infondatezza della illegittimita' costituzionale dei
commi 1-bis e  1-octies  della  legge  n.  20  del  1994  cosi'  come
modificati dall'art. 1 della legge n. 1 del 2026  per  contrasto  con
l'art. 2, l'art. 3, l'art. 28, l'art. 97 secondo comma,  l'art.  101,
l'art. 103 secondo comma della Costituzione e del combinato  disposto
dei commi 1-bis e 1-octies della legge n. 20  del  1994,  cosi'  come
modificati dall'art. 1 della legge n. 1 del 2026, e dell'art. 6 della
legge n. 1 del 2026, per contrasto con l'art. 81  terzo  comma  della
Costituzione. 
    Subordinatamente all'esito dello  scrutinio  della  questione  di
legittimita' costituzionale appena esposta, si solleva  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 del comma 1-bis, nella  parte
in cui prevede «l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei  casi
previsti dal comma 1-octies  del  presente  articolo»,  e  del  comma
1-octies della legge n. 20 del  1994,  cosi'  come  modificati  dalla
legge n. 1  del  2026.  Tali  commi,  per  effetto  della  disciplina
transitoria di cui all'art. 6  della  legge  n.  1  del  2026,  sono,
infatti, applicabili al caso  in  giudizio,  in  quanto  pendente  al
momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Inoltre,  come
gia' illustrato, la loro formulazione letterale non  ne  consente,  a
differenza di altre disposizioni introdotte dal legislatore del 2026,
interpretazioni compatibili con il dettato costituzionale. 
    Le due disposizioni introducono un limite obbligatorio  al  danno
che puo' essere risarcito dal convenuto, quantificandolo  nel  minore
importo fra il 30% del  pregiudizio  accertato  ed  il  doppio  della
retribuzione annua percepita. Nel caso in giudizio, peraltro, poiche'
tutti i convenuti sono dipendenti dell'amministrazione pubblica,  non
si pone il  problema  ermeneutico  dell'estensione  soggettiva  della
disposizione, poiche', anche se si ritenesse  che  tale  disposizione
possa trovare applicazione solo nei confronti dei soggetti legati  da
un rapporto remunerato (a titolo  di  retribuzione,  corrispettivo  o
indennita') con l'amministrazione pubblica, si porrebbe  comunque  la
rilevanza della predetta disposizione nel caso in giudizio. 
3.1. Secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, «la
responsabilita'  amministrativa  o  erariale   e'   connotata   dalla
combinazione di elementi restitutori e di deterrenza (sentenze n. 355
del 2010, n. 453 e n. 371 del 1998), cio'  che  giustifica  anche  la
possibilita' di  configurare  la  stessa  solo  in  presenza  di  una
condotta, commissiva o omissiva, imputabile al  pubblico  agente  per
dolo o colpa grave,  al  fine  precipuo  di  determinare  quanto  del
rischio dell'attivita' debba restare a carico dell'apparato e  quanto
a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale
da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva
della responsabilita' "ragione di stimolo,  e  non  di  disincentivo"
(sentenza n. 371 del 1998)» (Corte cost. sentenza n. 203/2022).  Tale
composita natura della responsabilita' e' coerente con  il  principio
sancito dall'art. 28 della Costituzione, che,  con  riferimento  alla
responsabilita' dei dipendenti pubblici nei confronti dei terzi,  «ha
inteso in primo luogo affermare, a maggior garanzia  della  legalita'
dell'azione amministrativa e  a  miglior  tutela  dei  cittadini,  la
responsabilita' "diretta" dei pubblici dipendenti  e  della  pubblica
amministrazione per gli  atti  compiuti  in  violazione  di  diritti»
(Corte cost. sentenza n. 64 del 1992). La  norma  costituzionale  e',
infatti,  portatrice  di  due  esigenze:  da  una  parte  quella   di
incrementare la tutela dei terzi rispetto alle condotte  dannose  del
funzionario pubblico e dall'altra  quella  di  incoraggiare  condotte
conformi ai precetti  di  legalita'  e  di  diligenza  da  parte  dei
soggetti che agiscono per conto dell'amministrazione pubblica. 
    Il Collegio ritiene che le norme censurate compromettano  sia  la
funzione   risarcitoria   sia   la    funzione    deterrente    della
responsabilita'  amministrativa,  senza,  peraltro,   assicurare   la
realizzabilita' del fine perseguito dal legislatore, consistente  nel
buon funzionamento dell'azione amministrativa. 
    Infatti, se da una parte al  legislatore  e'  riconosciuta  ampia
discrezionalita' nella «ricerca di un punto  di  equilibrio  tale  da
rendere, per dipendenti ed amministratori  pubblici,  la  prospettiva
della responsabilita' ragione di  stimolo,  e  non  di  disincentivo»
(Corte  cost.  n.  371/1998),   d'altra   parte   la   stessa   Corte
costituzionale   individua   i   limiti   costituzionali   di    tale
discrezionalita' nella «non  irragionevolezza  e  non  arbitrarieta'»
(Corte cost. n. 371/1998). 
    Le  nuove  disposizioni  sacrificano  in  misura  consistente  la
pretesa risarcitoria dell'amministrazione danneggiata, che, a  fronte
della perdita certa  subita  a  causa  del  comportamento  gravemente
colposo del funzionario pubblico, potra' recuperare  un  importo  che
oscilla fra il 30% del danno subito  e  l'ammontare  del  doppio  del
corrispettivo  annuo  percepito  dal   danneggiante.   L'applicazione
obbligatoria di quest'ultimo parametro, nei casi di danni di  importo
molto elevato, determina, peraltro, un ulteriore  abbassamento  della
percentuale risarcitoria  conseguibile.  Nel  presente  giudizio,  ad
esempio,  a  fronte  di  un  danno  complessivo  contestato  di  euro
2.653.883,05, che, in base  al  principio  della  parziarieta',  puo'
essere  causalmente  imputato  al  convenuto  nella  misura  di  euro
796.164,918, l'applicazione  del  limite  reddituale  (pari  a  circa
109.000  euro)   consentirebbe,   al   massimo,   all'amministrazione
danneggiata di recuperare il 13,7% del danno causalmente  ascrivibile
al convenuto stesso. Il doppio limite risarcitorio, a causa della sua
rigida  determinatezza,  ha,  pertanto,  l'effetto  di  avvantaggiare
irragionevolmente ed arbitrariamente gli autori degli  illeciti  piu'
gravi, per  i  quali  la  consistenza  del  danno  arrecato  comporta
l'attivazione del limite reddituale.  Pertanto,  se  l'ammontare  del
danno e' elevato, il  responsabile  e'  in  grado  di  determinare  e
quantificare ex ante «il rischio» su di lui gravante, che al  massimo
non puo' superare la  soglia  fissa  del  doppio  della  retribuzione
annua, con la conseguenza che, superato tale limite, il rischio,  per
ogni euro di danno ulteriore, si azzera totalmente. 
    D'altra  parte,  il  limite  quantitativo  cosi'  ridotto,   che,
soprattutto nei casi  di  danni  piu'  elevati,  e'  suscettibile  di
scendere ben al di sotto della percentuale del 30%, e'  in  grado  di
compromettere, in  contrasto  con  il  principio  di  buon  andamento
dell'azione amministrativa di cui all'art.  97  secondo  comma  della
Costituzione, anche la funzione deterrente della responsabilita', che
si azzera completamente al superamento del  limite  reddituale.  Tale
funzione viene irragionevolmente compromessa anche nel caso di  danni
di minore o ridotto importo. Per questi ultimi, infatti,  non  opera,
nella maggior parte dei casi, il limite c.d. reddituale, ma  in  modo
automatico ed astratto il limite del 30%. Cio' comporta che l'importo
che il danneggiante e' tenuto a restituire assume, in molti casi, una
consistenza cosi' ridotta da  imprimere,  sia  nel  danneggiante  che
nella stessa collettivita' danneggiata, il  senso  della  irrilevanza
del bene pubblico tutelato. Il tutto a fronte, tuttavia, di  condotte
gravemente colpose che, nella variabilita' dei casi concreti, possono
evidenziare   comunque    un'elevata    incuria    e    trascuratezza
nell'espletamento dei propri  doveri  di  servizio.  L'ammontare  del
danno prodotto e', infatti, elemento diverso dal  grado  di  gravita'
della colpa e ben puo' accadere che a condotte particolarmente  gravi
dal punto  di  vista  della  violazione  dei  doveri  incombenti  sul
danneggiante e, dunque, sintomatiche di un'elevata  trascuratezza  ed
insensibilita' per il servizio pubblico svolto o per i beni  pubblici
gestiti, corrispondano danni quantitativamente ridotti. 
    L'irragionevolezza della disciplina si  riconnette,  allora,  non
solo   alla   individuazione   dei   due   tetti,   ma    soprattutto
all'obbligatorieta'  degli  stessi  e,  dunque,  all'eliminazione  di
qualunque spazio valutativo da parte del giudice, il  quale,  proprio
perche' interviene sui casi concreti, ha la  possibilita'  di  tenere
conto delle peculiarita' delle  singole  fattispecie  e,  dunque,  di
graduare il quantum risarcitorio in funzione delle  circostanze,  sia
oggettive che soggettive, del caso. 
    Concordemente con tale ricostruzione, il giudice delle  leggi  ha
gia' affermato l'illegittimita' costituzionale  di  una  disposizione
simile a quella in esame, adottata in sede territoriale, evidenziando
che   «nel   sistema   la    attenuazione    della    responsabilita'
amministrativa, nei singoli casi, e' rimessa al potere riduttivo  sul
quantum affidato al  giudice,  che  puo'  anche  tenere  conto  delle
capacita'  economiche  del  soggetto  responsabile,  oltre  che   del
comportamento,  al  livello  della  responsabilita'   e   del   danno
effettivamente  cagionato.   In   contrasto   con   questi   principi
dell'ordinamento  ed  assolutamente  irragionevole  e',  invece,  una
riduzione  predeterminata   ed   automatica   della   responsabilita'
amministrativa  per  colpa  grave,  sotto  il  profilo   quantitativo
patrimoniale, attraverso l'aggancio, come limite massimo, alla  meta'
dello stipendio annuo o del compenso (che puo' anche essere  esiguo),
senza  che  possa  soccorrere  una  valutazione   sul   comportamento
complessivo e sulle funzioni effettivamente svolte, nella  produzione
del danno, in occasione della prestazione  che  ha  dato  luogo  alla
responsabilita'» (Corte cost. sentenza n. 340 del 2001). 
    Il fondamentale ruolo del giudice contabile nella quantificazione
della condanna  a  carico  del  dipendente  pubblico  e'  stato  piu'
recentemente ripreso dalla Corte costituzionale, che, richiamando  un
precedente piu'  risalente,  ha  ribadito  che  «per  determinare  la
risarcibilita' del danno, occorre una  valutazione  discrezionale  ed
equitativa   del   giudice   contabile,   il   quale,   sulla    base
dell'intensita' della colpa, intesa come grado di  scostamento  dalla
regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e  di  tutte
le circostanze del caso, stabilisce quanta  parte  del  danno  subito
dall'Amministrazione debba essere addossato  al  convenuto,  e  debba
pertanto essere considerato risarcibile» (sentenza n. 183 del  2007)»
(Corte cost. sentenza n. 203/2022). 
    In conclusione, nella  ricerca  del  punto  di  equilibrio  nella
«ripartizione del rischio dell'attivita' tra  l'apparato  e  l'agente
pubblico»  (Corte  costituzionale  n.   132/2024),   la   valutazione
equitativa e discrezionale  del  giudice  contabile  e'  presidio  di
ragionevolezza del sistema. 
    L'obbligatoria  operativita'  del  minore  dei  due   limiti,   a
prescindere da qualunque  valutazione  giudiziale  -  che,  anche  se
formalmente mantenuta dal legislatore, non puo', come previsto  dalle
nuove disposizioni, comportare il superamento dei tetti introdotti  -
ad avviso del Collegio, determina la violazione: 
        dell'art.   3   della   Costituzione,   per   la    descritta
irragionevolezza del sistema; 
        dell'art. 2 e 28 della Costituzione,  per  la  compromissione
della funzione che la responsabilita' dei funzionari pubblici  assume
nel quadro costituzionale,  alla  luce  dei  doveri  di  solidarieta'
sociale, di  stimolo  alla  legittimita'  e  correttezza  dell'azione
amministrativa e  di  incremento  della  tutela  dei  soggetti  terzi
danneggiati; 
        dell'art. 97 secondo comma, in quanto, come gia'  illustrato,
non vi sono ragionevoli elementi per ritenere che la nuova disciplina
sia in  grado  di  assicurare  un'amministrazione  piu'  efficace  ed
efficiente nel raggiungimento dei  propri  risultati,  piuttosto  che
un'amministrazione piu'  negligente  e  superficiale  a  causa  della
consistente deresponsabilizzazione; 
        dell'art. 101 e dell'art.  103  secondo  comma  Costituzione,
perche'  incide,  depotenziandola,  sull'azione  di   responsabilita'
amministrativo contabile, che e'  «posta  a  presidio  dell'interesse
generale alla conservazione e alla corretta gestione dei beni  e  dei
mezzi economici pubblici» (ex multis Corte dei conti, Sez.  I  centr.
n. 68/2026) ed e' esercitata dal  pubblico  ministero  contabile,  al
quale spetta in via esclusiva  l'iniziativa  processuale,  in  quanto
«portatore di un interesse generale dello Stato-comunita' che non  ha
solo la finalita' di  procurare  all'amministrazione  danneggiata  un
titolo esecutivo che le consenta di ripristinare il patrimonio  leso,
bensi' anche quella di accertare o escludere la responsabilita'  (sia
essa contrattuale o extracontrattuale)  di  un  determinato  soggetto
nello svolgimento di  funzioni  di  pubblico  interesse»  (Corte  dei
conti, Sez. III centr. n. 344/2023). 
3.2. Infine, occorre  valutare  la  legittimita'  costituzionale  del
combinato disposto delle due disposizioni  in  esame  e  dell'art.  6
della legge n. 1 del 2026, che ne  sancisce  la  retroattivita',  nel
quadro costituzionale ed eurounitario che si  e'  delineato  dopo  la
riforma costituzionale del 2012, adottata per incrementare i  vincoli
finanziari di  origine  europea  e  per  far  fronte  alle  possibili
ripercussioni sulle finanze pubbliche di  nuove  crisi  globali.  Con
tale riforma le pubbliche amministrazioni sono  state  esplicitamente
responsabilizzate, nel rispetto delle  norme  europee,  a  perseguire
l'equilibrio dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito  pubblico
(art. 97, primo comma della Costituzione e art. 119, primo e  settimo
comma della Costituzione) e lo Stato, pur mantenendo la  possibilita'
di far ricorso all'indebitamento, si e' impegnato, nel suo complesso,
a garantire l'equilibrio tra  le  entrate  e  le  spese  del  proprio
bilancio  (art.  81,  comma  1  Costituzione).  A  tal  proposito  la
giurisprudenza costituzionale ha in piu' occasioni ribadito come  «la
copertura finanziaria delle spese e  l'equilibrio  di  bilancio  sono
«due facce della stessa medaglia» (sentenza n.  274  del  2017),  dal
momento che l'equilibrio presuppone che a ogni intervento programmato
corrispondano  le  relative  risorse,   quantificate   in   relazione
all'intero arco temporale di riferimento. L'equilibrio  di  bilancio,
infatti,  costituisce  un  obbligo  sostanziale  per  il  legislatore
statale e regionale e si considera rispettato allorche' la  copertura
sia credibile e sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale
(ex multis, sentenze n. 255 e n. 253 del 2022, n. 226 e  n.  106  del
2021,  n.  115,  n.  112  e  n.  4  del  2020)»  (da   ultimo   Corte
costituzionale sentenza n. 121 del 2025). 
    Le  norme  che  intervengono  con  efficacia  retroattiva   sulla
responsabilita'  amministrativa,  incidendo  quantitativamente  sulla
ripartizione del danno risarcibile fra l'agente che lo ha  causato  e
l'amministrazione che lo  ha  subito,  producono  innegabili  impatti
finanziari sotto forma di perdita definitiva di una quota  del  danno
subito per effetto della condotta  gravemente  colposa  degli  agenti
pubblici. 
    Peraltro, il fatto che, qualora sia ancora ammissibile,  permanga
la possibilita', per le amministrazioni pubbliche, di  agire  innanzi
ad altri plessi  giurisdizionali  per  l'integrale  risarcimento  del
danno non vale ad escludere l'impatto finanziario delle  nuove  norme
sui tetti di spesa. E', infatti, evidente la peculiare efficacia  che
assume, nella tutela dell'integrita' patrimoniale pubblica,  l'azione
di  responsabilita'  esercitata  dal  pubblico  ministero   contabile
innanzi  al  «giudice  specializzato  in  materia   di   contabilita'
pubblica», a cui, come da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale,
«e' "attribuito il  controllo  sull'equilibrio  economico-finanziario
del complesso delle amministrazioni pubbliche  a  tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali
(articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e  ai  vincoli  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e  117,
primo comma, della Costituzione): equilibrio e  vincoli  che  trovano
generale  presidio  nel  sindacato  della  Corte  dei   conti   quale
magistratura   neutrale   ed   indipendente,    garante    imparziale
dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico" (sentenza
n. 60 del 2013)» (Corte cost. sentenza n. 39 del 2026). 
    In tale quadro, poiche' lo Stato, anche nelle  sue  articolazioni
territoriali  ed  organizzative,   deve   garantire   la   permanenza
dell'equilibrio dei bilanci,  nella  sua  accezione  dinamica  (Corte
cost. sentenza n. 250 del 2013, che richiama ex plurimis le  sentenze
n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), e se  le  maggiori
uscite o le minori entrate devono trovare sempre  adeguata  copertura
in bilancio, e' evidente che la decurtazione di una quota (pari,  nel
caso migliore,  al  70%  del  danno  subito)  del  danno  risarcibile
comporta  la  necessita'  di  agire,  sul  fronte  finanziario,   per
ripristinare l'equilibrio e, dunque, per reperire  le  coperture  con
altre risorse, agendo o sulle spese o sulle  entrate  (cfr.  art.  17
della legge n. 196  del  2009  in  tema  di  modalita'  di  copertura
finanziaria).  La  indeterminatezza  e  l'aleatorieta'  della   posta
risarcitoria, valorizzate in alcune pronunce costituzionali  al  fine
di escludere l'incidenza sull'art. 81  della  Costituzione  da  parte
delle norme che disciplinano la  responsabilita'  amministrativa  (in
tal senso Corte costituzionale n. 355 del 2010), non si ravvisano con
riferimento alla decurtazione introdotta, con efficacia  retroattiva,
dal legislatore del 2026. 
    Infatti, il danno subito dall'amministrazione pubblica e'  sempre
determinato nel suo ammontare ed attuale e, di norma, si  riconnette,
pur nella sua variabilita' casistica, o  ad  un  lucro  cessante  (ad
esempio una mancata entrata, sia contrattuale che  extracontrattuale,
anche di natura  impositiva,  verificatasi  a  causa  della  condotta
gravemente colposa del  funzionario  pubblico)  oppure  ad  un  danno
emergente (consistente, ad esempio,  nell'esborso  di  una  somma  di
denaro da parte dell'amministrazione ed in favore dei terzi che siano
stati  danneggiati  dal  dipendente  pubblico  (c.d.  responsabilita'
indiretta) o nel danneggiamento o distruzione di  un  bene  pubblico,
come nel caso in giudizio, che l'amministrazione deve, a seconda  dei
casi, riparare, ricostruire o ricomprare,  sostenendo,  comunque,  le
relative spese). 
    La nuova disciplina dei tetti alla risarcibilita', in particolare
se  applicata  retroattivamente,  incide  sull'ammontare  del   danno
(mancata entrata o sopravvenuta  uscita),  determinando  una  perdita
certa e determinata, costituita da una quota (il  70%  o  l'eventuale
maggior somma) del danno accertato, quota  che,  in  ogni  caso,  non
potra' essere recuperata dall'amministrazione danneggiata,  qualunque
sia l'esito del  giudizio  risarcitorio.  Cio'  comporta  che  mentre
l'esito, aleatorio e non  determinabile,  del  giudizio  risarcitorio
potra'  far  conseguire  il  risarcimento  di  una  parte  del  danno
accertato, la restante e preponderante parte, per  legge  e,  dunque,
senza alcuna alea processuale, diventa una  perdita  certa  che  deve
trovare  copertura  in  bilancio.  Il  nuovo  punto   di   equilibrio
individuato dal legislatore nella ripartizione del rischio  economico
discendente dall'amministrare non e', pertanto, privo di  conseguenze
finanziarie  poiche'  comporta  la  necessita'  che  del  danno   non
risarcito si faccia carico la collettivita', attraverso o una  minore
disponibilita' di  altri  beni  o  servizi  (se  la  copertura  viene
reperita riducendo altre spese) oppure un maggiore carico fiscale  o,
qualora possibile, un maggiore indebitamento (se la  copertura  viene
individuata incrementando le entrate). 
    Ne consegue che le disposizioni in esame, non  avendo  provveduto
ai mezzi per far fronte ai nuovi  oneri  introdotti,  si  pongono  in
contrasto con l'art. 81 terzo comma della Costituzione. 
    Alla luce di tutto quanto sin qui esposto e motivato, va pertanto
rimessa alla Corte  costituzionale,  ai  sensi  dell'art.  134  della
Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 7  gennaio  2026,
n. 1, per contrasto con l'art. 3, l'art. 24 primo  comma,  l'art.  97
secondo comma, l'art. 101, l'art. 103 secondo comma, l'art. 111 primo
e  secondo  comma,  l'art.  117  primo  comma   della   Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 del Protocollo
addizionale alla Convenzione stessa, firmato a  Parigi  il  20  marzo
1952, e, in subordine,  per  il  caso  di  rigetto  della  precedente
questione, la questione  di  legittimita'  costituzionale  del  comma
1-bis, nella parte in cui prevede «l'obbligo di esercizio del  potere
riduttivo  nei  casi  previsti  dal  comma  1-octies   del   presente
articolo», e del comma 1-octies, dell'art. 1 della legge  14  gennaio
1994, n. 20, come novellati dalla legge 7 gennaio  2026,  n.  1,  per
contrasto con l'art. 2, l'art. 3, l'art. 28, l'art. 81  terzo  comma,
l'art. 97 secondo comma, l'art. 101, l'art. 103 secondo  comma  della
Costituzione, nonche'  del  combinato  disposto  dei  commi  1-bis  e
1-octies della legge n. 20 del 1994, cosi' come modificati  dall'art.
1 della legge n. 1 del 2026, e dell'art. 6 della legge n. 1 del 2026,
per contrasto con l'art. 81 terzo comma della Costituzione. 
    Si  dispone  la  sospensione  del  processo  e  si  riserva  alla
decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito,  nel  merito
ed in ordine alle spese. 

 
                               P.Q.M. 
 
    La Corte dei conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale  per  la
Toscana, in composizione collegiale,  impregiudicata  ogni  ulteriore
questione afferente al merito della vicenda, ritenuta la rilevanza  e
la non manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 6 della legge  7  gennaio  2026,  n.  1  per
violazione degli articoli 3, 24 primo comma, 97 secondo  comma,  101,
103 secondo comma, 111 primo e secondo comma, 117 primo  comma  della
Costituzione quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU e  all'art.  1
del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a  Parigi
il 20 marzo 1952, 
    Solleva, in subordine, questione di  legittimita'  costituzionale
del comma 1-bis, nella parte in cui prevede «l'obbligo  di  esercizio
del potere  riduttivo  nei  casi  previsti  dal  comma  1-octies  del
presente articolo», e del comma 1-octies, dell'art. 1 della legge  14
gennaio 1994, n. 20, come novellati dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1,
per violazione degli articoli 2, 3, 28, 97 secondo  comma,  101,  103
secondo comma della Costituzione nonche' del combinato  disposto  dei
commi 1-bis e 1-octies  della  legge  n.  20  del  1994,  cosi'  come
modificati dall'art. 1 della legge n. 1 del 2026, e dell'art. 6 della
legge n. 1 del 2026, per contrasto con l'art. 81  terzo  comma  della
Costituzione. 
    Dispone la sospensione del processo sino all'esito  del  giudizio
incidentale  di  legittimita'  costituzionale  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione  nel
merito e in ordine alle spese. 
        Cosi' deciso in Firenze, nelle camere di consiglio dei giorni
11 marzo 2026 e 6 maggio 2026. 
 
                         Il Presidente: Bax 
 
        Depositata in Segreteria l'8 giugno 2026 
 
                       Il Funzionario: Iliceto 
 
    Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.
52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura
della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui  al  comma  3  di
detto  art.  52  con  riferimento  alle  persone   fisiche   indicate
nell'ordinanza. 
 
                         Il Presidente: Bax 
 
    In  esecuzione  del  provvedimento  del  Presidente,   ai   sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in  caso
di diffusione  devono  essere  omesse  le  generalita'  e  gli  altri
elementi    identificativi    delle    persone    fisiche    indicate
nell'ordinanza. 
        Firenze, 8 giugno 2026 
 
                       Il Funzionario: Iliceto