Reg. ord. n. 106 del 2026 pubbl. su G.U. del 01/07/2026 n. 26

Ordinanza del Consiglio di Stato  del 18/05/2026

Tra: Azienda Ospedaliera di Perugia  C/ M. D.P.



Oggetto:

Sanità pubblica – Dirigenza sanitaria – Incarichi di direzione di struttura complessa – Omessa previsione di un concorso per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario – Esclusione, secondo l’interpretazione del diritto vivente (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 febbraio 2026, n. 3868), del carattere concorsuale della procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa – Effetti sul riparto di giurisdizione – Irragionevole esclusione dall’applicazione della disciplina del concorso pubblico – Irragionevole equiparazione al conferimento di incarichi di rilievo privatistico – Contrasto con l’interesse pubblico – Irragionevole deroga al principio dell’accesso ai pubblici impieghi mediante concorso pubblico – Lesione del diritto alla salute – Lesione dei principi del buon andamento e del pubblico concorso.

Norme impugnate:

decreto legislativo  del 30/12/1992  Num. 502  Art. 15  Co. 7 come sostituito dall'
legge  del 05/08/2022  Num. 118  Art. 20  Co. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 32 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 97    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 106 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2026

Ordinanza del 18 maggio 2026  del  Consiglio  di  Stato  sul  ricorso
proposto da Azienda ospedaliera di Perugia contro M. D.P.. 
 
Sanita' pubblica - Dirigenza sanitaria - Incarichi  di  direzione  di
  struttura complessa - Omessa  previsione  di  un  concorso  per  il
  conferimento degli incarichi di direzione  di  struttura  complessa
  nel settore sanitario. 
- Decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
  disciplina in materia sanitaria,  a  norma  dell'articolo  1  della
  legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 15, comma 7-bis, lettera b). 


(GU n. 26 del 01-07-2026)

 
                        IL CONSIGLIO DI STATO 
               in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 
 
    Ha pronunciato la presente  ordinanza,  sul  ricorso  in  appello
numero di registro generale  4992  del  2025,  proposto  dall'Azienda
ospedaliera di Perugia, in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio  Buchicchio,  con
domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia, 
    Contro il dott. M. D. P., rappresentato e difeso  dagli  avvocati
Mariagiovanna Belardinelli, Mario  Rampini  e  Marta  Polenzani,  con
domicilio digitale come da  pec  da  Registri  di  Giustizia,  e  nei
confronti del dott. ..., non costituito in giudizio, 
    Per  la  riforma  della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo
regionale per l'Umbria, Sezione prima, n. 320 del 20 marzo 2025, resa
tra le parti, concernente la selezione  pubblica  per  l'incarico  di
direzione della struttura complessa ospedaliera di cardiologia; 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del dott. M. D.; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore, nell'udienza pubblica  del  giorno  5  marzo  2026,  il
consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli  avvocati  Fabio
Buchicchio e Marta Polenzani; 
    1. Con deliberazione del direttore  generale  n.  ...,  l'Azienda
ospedaliera di Perugia ha  indetto  una  selezione  pubblica  per  il
conferimento dell'incarico di  direzione  della  struttura  complessa
ospedaliera di «Cardiologia» per la durata di cinque  anni,  a  tempo
determinato e con rapporto esclusivo, da espletarsi con le  modalita'
di cui all'art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n.  502  del
1992. La procedura si e' articolata nella valutazione  dei  curricula
dei candidati e in un colloquio orale, con la possibile attribuzione,
rispettivamente, di un punteggio massimo di 50 punti e di 30 punti. 
    1.1. In particolare, l'art. 6  dell'avviso  ha  previsto  che  il
colloquio   fosse   «diretto   alla   valutazione   delle   capacita'
professionali  del   candidato   nella   specifica   disciplina   con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate,  nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione del medesimo, con riferimento all'incarico da  svolgere»  e
che il  superamento  di  tale  prova  sarebbe  stato  subordinato  al
raggiungimento della valutazione di almeno 21/30. 
    1.2. La Commissione di valutazione, dopo aver stabilito i criteri
di valutazione  del  curriculum  e  del  colloquio,  ha  esaminato  i
curricula pervenuti, attribuendo il punteggio di 26,00 al dott.  ...,
di 37,20 al dott. M. D. P. e di 39,20 al dott. ...  .  Ha  poi  preso
atto dell'assenza al colloquio del  candidato  ...,  procedendo  alla
formulazione dei quesiti  da  porre,  raggruppati  in  tre  prove  da
estrarsi a sorteggio,  ciascuna  composta  di  due  quesiti,  uno  di
argomento  clinico  ed  uno   diretto   a   testare   le   competenze
organizzativo-gestionali dei candidati. 
    1.3. All'esito del colloquio  entrambi  i  candidati  sono  stati
ritenuti non idonei. Sia il dott. D. P. che il dott. ...  sono  stati
valutati in possesso di  «buone  competenze  cliniche  e  documentate
esperienze   professionali»,   ma    sono    risultati    «ampiamente
insufficienti   sull'argomento   gestionale   e   organizzativo    di
significativa importanza per la Direzione della  struttura  complessa
di un Ospedale di riferimento regionale». 
    2. Contro il giudizio  di  inidoneita'  ha  proposto  ricorso  al
Tribunale  amministrativo  regionale  dell'Umbria  il  dott.  D.  P.,
sostenendo, nella sostanza, che la  valutazione  di  idoneita'  della
prova orale fosse inficiata da un difetto di motivazione,  dato  che,
nonostante la somministrazione ai candidati di due  domande,  l'esito
negativo   era   stato   riferito   solo   a   quella   a   carattere
organizzativo-gestionale,  senza  che  fosse  stato   attribuito   un
punteggio ne' a quella ne' all'altra domanda  di  carattere  clinico.
Tale difetto di motivazione sarebbe stato aggravato dall'assenza  nel
verbale redatto dalla commissione dei criteri di valutazione relativi
al colloquio. 
    3. Il Tribunale  amministrativo  regionale  di  Perugia,  con  la
sentenza n. 320 del 2025, ha preliminarmente ritenuto sussistente  la
giurisdizione del giudice amministrativo ed ha accolto il motivo  con
il quale il ricorrente lamentava il difetto  di  motivazione  in  cui
sarebbe incorsa la commissione esaminatrice in  sede  di  valutazione
della prova orale. 
    3.1. Piu' nel dettaglio, a differenza che per la valutazione  dei
curricula, in riferimento ai quali l'avviso di selezione, all'art. 6,
prevedeva criteri dettagliati (poi  ulteriormente  specificati  dalla
commissione nel verbale del 27 febbraio 2024), in punto di  colloquio
la lex specialis prevedeva solo che  tale  prova  era  diretta  «alla
valutazione  delle  capacita'  professionali  del   candidato   nella
specifica  disciplina   con   riferimento   anche   alle   esperienze
professionali documentate, nonche' all'accertamento  delle  capacita'
gestionali,  organizzative  e  di   direzione   del   medesimo,   con
riferimento all'incarico da svolgere» subordinandone  il  superamento
al raggiungimento del punteggio di almeno 21/30. 
    3.2. In sede di verbale ed allegata relazione la  commissione  ha
specificato il numero  della  prova  estratta  da  ciascun  candidato
(allegata in calce) per poi indicare l'identico esito per entrambi  i
candidati, individuato in punti 15,00, cui corrispondeva il  giudizio
«non idoneo» corredato dalla motivazione  analitica  secondo  cui  il
candidato  era  risultato  «ampiamente  insufficiente  sull'argomento
gestionale  e  organizzativo  di  significativa  importanza  per   la
Direzione della struttura complessa di  un  Ospedale  di  riferimento
regionale.» Tale motivazione, lungi dal consentire di comprendere  le
ragioni  del  giudizio,  costituiva,  secondo  il  T.A.R.,  una  mera
ripetizione del giudizio di  non  idoneita'.  Il  punteggio  numerico
attribuito, d'altra parte, sarebbe stato ammissibile solo in presenza
di  criteri  di   valutazione   predeterminati   e   sufficientemente
specifici. 
    4. Contro la suddetta  sentenza  ha  proposto  appello  l'Azienda
ospedaliera di Perugia, concentrando innanzitutto il ricorso sul tema
del difetto di giurisdizione  del  giudice  amministrativo  (profilo,
peraltro, gia' proposto dall'appellante nel  corso  del  giudizio  di
primo grado e non ritenuto sussistente dal T.A.R.). 
    4.1. Il giudice di primo grado, infatti, anche sulla base  di  un
orientamento di questa Sezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13
gennaio 2025, n. 213), ha desunto la natura selettiva della procedura
oggetto di giudizio alla luce delle innovazioni introdotte dal  comma
7-bis dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992  apportate
dall'art. 20 della legge n. 118 del 2022. 
    4.2. Nel caso in esame, lo stesso Tribunale  ha  quindi  rilevato
come dovesse configurarsi la giurisdizione del giudice amministrativo
tenuto conto che: 
        a) la selezione  era  aperta  a  soggetti  esterni  ai  ruoli
dell'amministrazione, in quanto, ai sensi dell'art.  3,  lettera  b),
dell'avviso, non costituiva requisito di ammissione la titolarita' di
un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale; 
        b) il  colloquio  orale  aveva  un  peso  rilevante  ai  fini
dell'esito finale, tanto e' vero che oltre  al  fatto  di  attribuire
quasi la meta' del punteggio complessivo della selezione (30 punti su
80)  dal  solo  esito  negativo  della   sola   domanda   di   natura
organizzativo-gestionale e' derivato il  giudizio  di  non  idoneita'
alla nomina per entrambi i candidati; 
        c) la predisposizione dei quesiti  -  individuati  in  numero
superiore al numero  dei  concorrenti  e  da  somministrarsi  tramite
estrazione a sorte - era rispettosa dei criteri  di  imparzialita'  e
trasparenza tipici delle procedure concorsuali. 
    4.3. Per l'appellante, invece,  l'interpretazione  del  Tribunale
amministrativo regionale sarebbe stata erronea ed in contrasto con il
comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992, secondo
cui la dirigenza sanitaria e' collocata in un unico ruolo  ed  in  un
unico  livello,  che  e'  articolato  in   relazione   alle   diverse
responsabilita' professionali e gestionali. 
    4.4.  D'altra  parte,  rileva  l'amministrazione  ricorrente,  la
stessa Corte di cassazione (sez. lavoro, 28 febbraio  2024  n.  5305,
punto 3.3), ha osservato che «e' stato parimenti ribadito che in tema
di pubblico impiego privatizzato la materia degli  inquadramenti  del
personale e' stata affidata dalla  legge  allo  speciale  sistema  di
contrattazione  collettiva,  la  quale  nel  settore  pubblico   puo'
intervenire senza incontrare  il  limite  dell'inderogabilita'  delle
norme in  materia  di  mansioni  concernenti  il  lavoro  subordinato
privato,  sicche'   le   scelte   della   contrattazione   collettiva
sull'inquadramento  del  personale  e  sulla  corrispondenza  tra  le
vecchie qualifiche e  le  nuove  aree  sono  sottratte  al  sindacato
giurisdizionale,  dovendosi  escludere  che  il  principio   di   non
discriminazione di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 165 del
2001   costituisca   parametro   di    giudizio    sulle    eventuali
differenziazioni operate in tale sede». 
    4.5. Parte appellante richiama poi sul tema  della  giurisdizione
anche l'ordinanza del T.A.R. della Liguria n.  230  del  28  febbraio
2025,  che  ha  disposto  il  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte   di
cassazione ex art. 363-bis del codice di procedura civile su un  caso
analogo a quello oggetto di giudizio. 
    4.6. Infine, sostiene che anche dal C.C.N.L. del 19 dicembre 2019
emergerebbe  l'indicazione  che  l'attribuzione  della  direzione  di
struttura complessa non darebbe  luogo  ad  alcun  passaggio  ad  una
fascia superiore in quanto: 
        a) gli incarichi di tipo professionale e di  tipo  gestionale
sono tra loro permeabili (art. 17, comma 2); 
        b) l'incarico di direzione di struttura complessa costituisce
una specifica fattispecie tra gli incarichi gestionali previsti (art.
18, comma 1, paragrafo I, lettera a); 
        c)  gli  incarichi  di  direzione  di   struttura   complessa
rientrano comunque nel genus degli incarichi gestionali  se  pure  le
aziende  ed  enti  formulano  in  via  preventiva  criteri   per   il
conferimento, anche alla luce di «elementi di valutazione che tengano
conto delle capacita' gestionali» (art. 20, con specifico riferimento
al comma 5). 
    5. Il dott. M. D. P. si e' costituito in giudizio,  chiedendo  il
rigetto dell'appello e contestando le argomentazioni  dell'appellante
in ordine al difetto  di  giurisdizione  del  giudice  amministrativo
(l'attrazione alla giurisdizione  del  giudice  amministrativo  delle
procedure per il conferimento di incarico di direzione  di  struttura
complessa, in conseguenza della riforma del 2022,  deriverebbe  dallo
spostamento del baricentro della procedura selettiva dalla fase della
scelta,  rimessa  alla  valutazione  discrezionale   «limitata»   del
direttore  generale,  a  quella  della  valutazione  comparativa,  di
pertinenza della commissione, cosi' come sottolineato  dal  Consiglio
di Stato, Sez. III, 16 giugno 2025, n. 5235; id., 30 aprile 2025,  n.
3684). 
    6. All'udienza del 5 marzo 2026, la causa e' stata trattenuta  in
decisione. 
    7.  Il  Collegio  ritiene  di  dover   sollevare   questione   di
legittimita' costituzionale del comma 7-bis dell'art. 15 del  decreto
legislativo n. 502 del 1992, cosi' come modificato dall'art. 20 della
legge n. 118 del  2022,  nell'interpretazione  datane  dalle  Sezioni
Unite della Corte di cassazione, come subito appresso si dira'. 
    7.1. La questione si pone con riferimento alla circostanza che  a
seguito  della  modifica  della  medesima  disposizione  il   momento
dominante ispirato a logica fiduciaria  e'  totalmente  venuto  meno,
poiche' la valutazione  comparativa  della  commissione  deve  essere
condotta «secondo criteri fissati  preventivamente»  e  deve  mettere
capo ad una «graduatoria dei candidati»  che  vincola  totalmente  la
scelta   del   direttore   generale,   la    quale    e'    destinata
indefettibilmente a  cadere  sul  «candidato  che  ha  conseguito  il
miglior punteggio». Cosicche', la disposizione  appare  in  contrasto
con gli articoli 3, 32 e 97 della  Costituzione  se  non  intesa  nel
senso dell'esplicita previsione di un concorso, e  quindi  nel  senso
che la  modifica  intervenuta  ha  ricondotto  comunque  le  relative
controversie alla ordinaria  giurisdizione  in  materia  di  concorsi
pubblici. 
    7.2. Il punto assume rilievo alla  luce  della  recente  sentenza
della Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 3686 del 20 febbraio
2026 che, in riscontro della citata ordinanza di rinvio pregiudiziale
del Tribunale amministrativo regionale Liguria n. 230  del  2025,  ha
invece ritenuto che anche in base alla disciplina dettata  dal  comma
7-bis dell'art. 15 del decreto legislativo  n.  502  del  1992,  come
modificato dall'art. 20 della legge n. 118 del  2022,  l'incarico  di
direzione di struttura  sanitaria  complessa  non  sarebbe  conferito
tramite pubblico concorso,  con  la  conseguenza  che,  ai  fini  del
riparto di  giurisdizione  sulle  relative  controversie,  non  trova
applicazione il comma 4 dell'art. 63 del decreto legislativo  n.  165
del 2001. 
    7.3. D'altra parte, e fermo restando un possibile  contrasto  con
gli   invocati   parametri   costituzionali,    e'    ragionevolmente
prospettabile  l'ipotesi  di  sollevare  comunque  una  questione  di
legittimita'   costituzionale,    non    potendo    l'interpretazione
costituzionalmente orientata del giudice a quo spingersi al punto  di
superare o negare il dato testuale della norma, senza  incorrere  nel
fenomeno   che   attenta   dottrina   ha   definito   come   l'«abuso
dell'interpretazione giudiziaria». Anche come forma  di  riequilibrio
rispetto a questo tipo di fenomeni,  la  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale  e'  infatti  nel  senso  di  applicare  il   criterio
stabilito dalla sentenza n. 356 del 1996 nella prospettiva di  quello
che  e'  stato   definito   un   «riaccentramento   della   giustizia
costituzionale» (si vedano in tal senso le sentenze nn. 232 del 2013,
221 del 2015, 42, 69 e 268 del 2017). 
    8. Cio' premesso, la questione e' innanzitutto di certa rilevanza
nel   giudizio   in   esame,   tenuto   conto   che,   come    detto,
l'amministrazione ha gia' in primo  grado  sollevato  l'eccezione  di
difetto di giurisdizione che il Tribunale amministrativo regionale ha
respinta aderendo al piu' recente indirizzo del Consiglio di Stato, e
che la stessa eccezione e'  stata  riproposta  con  il  primo  motivo
d'appello, il  cui  accoglimento,  in  conseguenza  dell'orientamento
espresso  dalle  Sezioni  Unite,  sarebbe  assorbente  imponendo   la
rimessione della causa al giudice ordinario. 
    In altri termini, proprio in ragione del ruolo di  giudice  della
giurisdizione svolto dalla Corte di cassazione,  giusta  l'art.  111,
ottavo comma, della Costituzione, all'interpretazione  delle  Sezioni
Unite - successivamente ribadita nella sentenza n. 6970 del 24  marzo
2026 - non puo' non attribuirsi valore di «diritto  vivente»  secondo
l'accezione  che  si  rinviene  nella  giurisprudenza   della   Corte
costituzionale, a  indicare  un'interpretazione  del  dato  normativo
cosi' costante e stabilizzata nella giurisprudenza di legittimita' da
vincolarne in modo assoluto l'applicazione (cfr.  ex  plurimis  Corte
costituzionale, sentt. nn. 192 del 2005, 180 del 2001, 314 e 329  del
2000, 350 del 1997). 
    9.  Relativamente  poi  alla  non  manifesta  infondatezza  della
stessa, puo' rilevarsi quanto segue. 
    9.1. La giurisprudenza in materia di riparto di giurisdizione sul
conferimento degli incarichi  dei  dirigenti  e'  stata  elaborata  a
partire dalla concezione privatistica degli atti  di  nomina  desunta
dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Con
riguardo alla previsione citata, la Corte costituzionale -  sia  pure
pronunciandosi sulla previgente  disposizione  di  cui  all'art.  68,
comma 1, del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come
modificato dal decreto  legislativo  29  ottobre  1998,  n.  387,  di
identico tenore - ha ritenuto costituzionalmente legittima la  scelta
di devolvere al giudice ordinario le  controversie  sul  conferimento
degli  incarichi  dirigenziali,   argomentando,   oltre   che   dalla
discrezionalita'  del  legislatore  in  materia  di   riparto   della
giurisdizione, anche dalla scelta  di  «privatizzare»  del  tutto  il
rapporto di lavoro dei dirigenti, di modo che oggi  tutti  gli  atti,
anche quelli aventi veste formale  di  provvedimento  amministrativo,
posti in essere dalle pubbliche amministrazioni  e  che  incidono  su
detto rapporto di lavoro sarebbero esercizio dei poteri del datore di
lavoro e non di poteri autoritativi, con conseguente configurabilita'
di  diritti  soggettivi  e  non  di  interessi  legittimi  (farebbero
eccezione solo  gli  atti  di  c.d.  macro-organizzazione,  cui  deve
intendersi riferito il richiamo contenuto nel terzo periodo del comma
1 dell'art. 63 ove se ne fa salva  la  possibilita'  di  impugnazione
dinanzi al giudice amministrativo - cfr. Corte costituzionale, n. 275
del 2001, cit.). 
    9.2.  A  tale  indirizzo  si  e'  uniformata  la   giurisprudenza
successiva, sia ordinaria che amministrativa, la quale ne  ha  tratto
una serie di conclusioni: 
        a)   pur   riconoscendosi   la   devoluzione    al    giudice
amministrativo di «tutte» le controversie  relative  ai  rapporti  di
pubblico impiego «privatizzati», si e' escluso che con  cio'  si  sia
voluta istituire una giurisdizione esclusiva del  giudice  ordinario,
ritenendosi piuttosto trattarsi di una  mera  refluenza  delle  dette
controversie nella giurisdizione tout  court  di  cui  all'art.  102,
comma primo, Cost., consequenziale alla scelta contenuta nell'art. 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo  cui  nella
gestione  dei   rapporti   di   impiego   de   quibus   la   pubblica
amministrazione datrice di lavoro agisce con la capacita' e i  poteri
del privato datore di lavoro,  con  conseguente  atteggiarsi  in  via
generale a diritti soggettivi - e non a interessi legittimi  -  delle
situazioni giuridiche  configurabili  in  capo  ai  dipendenti  (cfr.
Cassazione civ., sez. un. , 23 settembre 2013, n. 21677); 
        b)  tale  configurazione  della  giurisdizione  del   giudice
ordinario e' disvelata dalla  precisazione,  contenuta  nello  stesso
comma  1  dell'art.  63,  che  essa  permane  «ancorche'  vengano  in
considerazione   atti   amministrativi   presupposti»,   ossia   atti
dell'amministrazione i quali, pur potendo avere la veste  formale  di
provvedimenti amministrativi, incidano in modo diretto  sul  rapporto
di impiego e costituiscano quindi atti di gestione dello  stesso:  in
questi  casi,  va  esclusa  l'ammissibilita'  di   una   impugnazione
«parallela» di tali atti dinanzi al giudice amministrativo, stante la
concentrazione della cognizione dinanzi al  giudice  ordinario  e  la
piena tutela assicurabile ai diritti  dei  dipendenti  attraverso  la
loro disapplicazione (cfr. Cassazione  civ.,  sez.  un.,  8  novembre
2005, n. 21592); 
        c) conseguentemente la possibilita' di  impugnazione  dinanzi
al  giudice  amministrativo  di  atti   amministrativi,   contemplata
dall'ultimo  periodo  del  comma  1  per  precisare  che  questa  non
determina la sospensione del giudizio  pendente  dinanzi  al  giudice
ordinario, va circoscritta agli atti che non siano  di  gestione  del
rapporto di impiego ma che - in tesi - stiano a monte di essi,  ossia
gli atti organizzativi generali di alta  amministrazione  o  di  c.d.
macro-organizzazione (individuati dall'art. 2, comma 1,  del  decreto
legislativo n. 165/2001), per i quali resta ferma la configurabilita'
di posizioni di interesse legittimo e la giurisdizione del g.a. (cfr.
Cassazione civ., sez. un., 15 gennaio 2021, n. 616; id., 28  febbraio
2019, n. 6040; id., 4 luglio 2018, n. 17353; id., 31 maggio 2016,  n.
11387; Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2019, n. 5230; id., 23 novembre
2018, n. 6645; id., 30 ottobre 2017, n. 4988; id., sez. VI, 3  aprile
2018, n. 2034; id., 16 febbraio 2018, n. 997); 
        d) cio' che piu' rileva nel settore, ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e'  tuttavia
l'attivita' della pubblica amministrazione, che pur essendo esercizio
di  capacita'  e  poteri  di  diritto  privato,  resta   pur   sempre
«funzionalizzata»  dovendo  esserne  assicurata  «la  rispondenza  al
pubblico interesse dell'azione amministrativa». In cio' dunque sta il
tratto differenziale dell'impiego pubblico, dal momento  che,  mentre
l'attivita' del datore di lavoro privato e' libera  (salvi  i  limiti
stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva),  le  scelte
dell'amministrazione datrice di lavoro restano  strumentali  al  buon
andamento ex art. 97 della Costituzione. 
    9.3. Con riguardo agli atti di nomina (e revoca)  dei  dirigenti,
la devoluzione al giudice ordinario delle  relative  controversie  e'
stata giustificata proprio sulla base della loro qualificazione  come
atti gestionali, e non di macro-organizzazione (cfr. Cassazione civ.,
sez. un., 20 ottobre 2017, n. 24877). A ben vedere, pero', e' proprio
in  tale  ricostruzione  consequenziale  alla  «privatizzazione»  dei
rapporti di pubblico impiego  che  e'  stato  rinvenuto,  anche  alla
stregua della giurisprudenza  costituzionale  dianzi  richiamata,  il
fondamento  della  «ragionevolezza»  della  scelta   legislativa   di
rimettere al giudice ordinario la cognizione su atti  amministrativi,
finanche laddove vi fosse una forte procedimentalizzazione  dell'iter
di conferimento degli  incarichi  dirigenziali  (come  avveniva  gia'
nella precedente versione dell'art.  15,  comma  7-bis,  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992). 
    9.4. Prendendo le mosse proprio dalla previsione di cui  all'art.
5, comma 1, decreto legislativo n. 165 del 2001, va poi  sottolineato
che  la  «funzionalizzazione»  al  pubblico  interesse  delle  scelte
organizzative  e  gestionali  dell'amministrazione  non  puo'  essere
genericamente ricondotta alle sole esigenze di buon andamento di  cui
all'art.  97  della  Costituzione,  ma  va   riguardata   anche   con
riferimento agli specifici interessi pubblici  cui  l'amministrazione
e'  proposta  nei  singoli  settori  cui  i   rapporti   di   impiego
afferiscono. Cio' comporta, in materia  di  dirigenza  sanitaria,  la
necessita' di interpretare le scelte del  legislatore  tenendo  conto
anche del fondamentale  parametro  costituzionale  del  diritto  alla
salute  (art.  32  Cost.)   alla   cui   cura   e   tutela   l'azione
dell'amministrazione sanitaria e' preordinata. 
    9.5. D'altra  parte,  quanto  alle  controversie  concernenti  le
procedure concorsuali, ai sensi del comma  4  dell'art.  63,  decreto
legislativo n. 165 del 2001 «...Restano devolute  alla  giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie in  materia  di  procedure
concorsuali  per  l'assunzione   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni». Secondo l'interpretazione ormai pacifica, in questo
caso si tratta di giurisdizione generale  di  legittimita',  come  e'
possibile desumere non solo da argomenti testuali - l'uso  del  verbo
«restano»  e  l'opposizione  con  la  previsione  espressa   di   una
giurisdizione esclusiva per i rapporti di impiego rimasti  in  regime
di diritto pubblico - ma  anche  dalla  circostanza  che  nell'ambito
delle procedure concorsuali, le quali si svolgono anteriormente  alla
costituzione del rapporto di impiego  (e  in  relazione  alle  quali,
pertanto,   non   e'   ipotizzabile   la    sussistenza    in    capo
all'amministrazione dei poteri del datore di  lavoro),  le  posizioni
dei partecipanti si atteggiano a interessi legittimi, il che ne rende
normale la cognizione  da  parte  del  giudice  amministrativo  (cfr.
Cassazione civ., sez. un., ordinanza 26 maggio 2004, n. 10183). 
    9.6. Il punto cruciale, ai fini che qui rilevano, e'  cosa  debba
intendersi  per   «procedure   concorsuali»:   sul   punto   soccorre
innanzitutto la giurisprudenza della Corte costituzionale, la  quale,
nell'interpretare la regola di cui al quarto comma dell'art. 97 della
Costituzione afferma: 
        a) che il concorso pubblico costituisce la forma  generale  e
ordinaria di reclutamento  per  le  amministrazioni  pubbliche  (cfr.
Corte costituzionale, 22 aprile 2025, n. 57; id., 5 giugno  2023,  n.
110); 
        b) che esso reclama una selezione  trasparente,  comparativa,
basata esclusivamente sul merito e, per quanto  qui  nello  specifico
rileva,  aperta  a  tutti  i  cittadini  in  possesso  di   requisiti
previamente e obiettivamente definiti, precisandosi altresi' che tali
principi trovano applicazione anche con  riferimento  all'accesso  ai
pubblici impieghi presso le Regioni (cfr.  Corte  costituzionale,  30
giugno 2023, n. 133); 
        c) che le condizioni affinche',  alla  stregua  del  precetto
costituzionale, il legislatore possa introdurre eccezioni alla regola
vanno delimitate  in  modo  rigoroso,  potendo  tali  deroghe  essere
considerate legittime solo quando siano  funzionali  esse  stesse  al
buon andamento  dell'amministrazione  e  ove  ricorrano  peculiari  e
straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee  a  giustificarle
(cfr. Corte costituzionale, n. 110/2023, cit.; id., 27  luglio  2020,
n. 166; id., 5 gennaio 2020, n. 5). 
    9.7. Su questa scia, anche la giurisprudenza delle Corti  supreme
e'  ormai  consolidata,  al  punto  da  potere  essere  a  sua  volta
considerata diritto vivente: secondo la giustizia  amministrativa  il
carattere   imprescindibile   del    concorso    pubblico    e'    la
concorrenzialita' in una logica strettamente selettiva, nel senso che
deve trattarsi di procedimenti aperti  ai  soggetti  in  possesso  di
determinati requisiti soggettivi, in cui la selezione  avviene  sulla
base del possesso dei titoli predeterminati dal bando  e/o  di  prove
rivelatrici  del  livello  di  preparazione  o  di  esperienza  o  di
idoneita' dei candidati (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez.  III,  29
aprile 2019, n. 2774; id., sez. V, 29 marzo 2017, n. 2526; id.,  sez.
VI, 9 giugno 2006, n.  3457).  Frequente  e'  l'affermazione  che  in
questa   fase   l'attivita'   della   pubblica   amministrazione   e'
caratterizzata da una discrezionalita' non  solo  tecnica,  ma  anche
amministrativa  nella  fissazione  dei  titoli,  dei  criteri  e  dei
parametri sulla cui base operare la selezione (cfr. Cons. Stato, sez.
7 settembre 2021, n. 6230; C.g.a.r.s., 15 ottobre 2024, n. 787). 
    In senso conforme e' anche la Corte di cassazione, la quale,  per
tracciare la linea di demarcazione tra le controversie stricto  sensu
afferenti alle  procedure  concorsuali  e  quelle  relative  al  solo
diritto all'assunzione del vincitore del  concorso  (cosi'  come,  p.
es., allo scorrimento delle graduatoria concorsuale), ha  piu'  volte
affermato che la previsione  di  cui  al  comma  4  dell'art.  63  si
riferisce  solo  al  reclutamento  basato  su  prove   di   concorso,
caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti  forniti
dei titoli generici  di  ammissione  e  da  una  successiva  fase  di
svolgimento delle prove e di confronto delle  capacita',  diretta  ad
operare  la  selezione  in  modo  obiettivo   e   dominata   da   una
discrezionalita' (non solo tecnica, ma  anche)  amministrativa  nella
valutazione dei candidati, con esclusione  delle  controversie  nelle
quali si intenda far valere il diritto al  lavoro,  in  relazione  al
quale la pubblica amministrazione e' dotata unicamente di  un  potere
di accertamento e di valutazione tecnica (cfr. Cassazione civ.,  sez.
un., ordinanza 8 maggio 2023, n.  12215;  id.,  ordinanza  24  maggio
2013, n. 12897; id., 6 marzo 2009, n. 5453; id., 28 maggio  2007,  n.
12348). 
    9.8. Rispetto a questa impostazione di base, un  passo  ulteriore
si e' avuto con l'attrazione alla giurisdizione amministrativa di cui
al piu' volte citato comma  4  dell'art.  63  delle  controversie  in
materia di  concorsi  «interni»,  ossia  riservati  a  soggetti  gia'
dipendenti dalla p.a., allorche' questi determinino una «progressione
verticale», ossia  l'accesso  dei  vincitori  a  una  fascia  o  area
superiore a quella d'inquadramento: in sostanza,  si  e'  finiti  per
affermare  che  il  riferimento  alla  «assunzione»  contenuto  nella
disposizione de qua vada inteso in senso non strettamente  letterale,
ma  come  comprendente  le  prove  selettive  dirette  a   permettere
l'accesso del personale gia' assunto ad una fascia o area  superiore,
di modo che il  concorso  e'  in  ogni  caso  rivolto  all'assunzione
allorche'  sia  pubblico,  cioe'   aperto   agli   esterni   (essendo
indifferente che vi  partecipino  anche  lavoratori  gia'  dipendenti
pubblici), ma e' ugualmente rivolto all'assunzione, ove sia riservato
agli interni, quante volte risulti finalizzato  ad  una  progressione
verticale che consista nel  passaggio  ad  una  posizione  funzionale
qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione  oggettiva
del rapporto di lavoro (cfr. Cassazione civ., sez. un.,  22  dicembre
2016, n. 26649; id., 18 ottobre 2005, n.  20107;  id.,  ordinanza  20
maggio 2005, n. 10605; id., ordinanza 23 marzo 2005,  n.  6217;  id.,
ordinanza 26 maggio 2004, n. 10183; id., 26 febbraio 2004,  n.  3948;
id., 15 ottobre 2003, n. 15403). 
    9.9.  A  tale  indirizzo  si  e'   adeguata   la   giurisprudenza
amministrativa, laddove si e'  sottolineato  come  -  pertanto  -  in
questi casi la procedura selettiva prodromica all'assunzione non puo'
essere  qualificata  come  un  mero  atto  di  gestione,  di   natura
privatistica, integrando una procedura  concorsuale  a  fronte  della
quale le posizioni dei candidati si atteggiano a interesse  legittimo
(cfr. Cons. Stato, sez. VII, 20 gennaio 2023, n. 709; id., sez. V, 20
agosto 2015, n. 3959). 
    9.10. In realta', a questo orientamento -  ormai  consolidato  al
punto da potere essere a sua volta considerato diritto vivente  -  si
e' giunti  dopo  un'iniziale  posizione  contraria  della  Cassazione
(Cass. civ., sez. un., 22 marzo 2001, n. 128), rispetto alla quale il
revirement  fu  indotto  dall'avviso  opposto  espresso  dalla  Corte
costituzionale, sia pure nell'ambito di una pronuncia  interpretativa
di rigetto, laddove in modo sintetico si  rimarco'  l'erroneita'  del
presupposto interpretativo su cui il giudice rimettente aveva  basato
la propria questione di legittimita', e  cioe'  che  -  appunto  -  i
concorsi interni dotati delle caratteristiche suindicate  sfuggissero
alla giurisdizione generale di legittimita'  del  g.a.  ex  art.  63,
comma 4, decreto legislativo n. 165/2001 (cfr. Corte  costituzionale,
ordinanza 4 gennaio 2001, n. 2). 
    10. Venendo ora allo specifico tema  della  dirigenza  sanitaria,
nel regime normativo anteriore alla legge 5 agosto 2022, n.  118,  la
giurisprudenza sulle nomine dei dirigenti di struttura  complessa  ex
art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992 si  era
orientata  nel  senso  della  riconducibilita'  delle   stesse   alla
previsione di cui al comma 1 dell'art. 63 del decreto legislativo  n.
165 del 2001 (e, quindi, dell'attribuzione al giudice ordinario delle
relative  controversie)  essenzialmente  sulla  scorta  dei  seguenti
elementi: 
        a)  l'iter  procedimentale  previsto  dalla  disposizione  in
questione non integrava un  concorso  in  senso  tecnico,  secondo  i
parametri individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata,  essendo
destinato  a  concludersi   con   una   designazione   essenzialmente
fiduciaria (sia pure nell'ambito dell'elenco dei soggetti ritenuti in
possesso dei requisiti da  un'apposita  Commissione  all'esito  della
procedura de qua); 
        b) in tal senso militava anche l'assenza di prove selettive e
della previsione di una graduatoria finale vincolante ai  fini  della
scelta del candidato da designare, trattandosi in realta' di una mera
«analisi comparativa» degli aspiranti, destinata  a  concludersi  con
l'individuazione di una «terna» di idonei fra i quali la  scelta  del
direttore generale era libera (cosi' come ribadito per  l'ipotesi  di
dimissioni o decadenza del candidato designato); 
        c) pertanto, nonostante  l'accentuata  procedimentalizzazione
della fase selettiva, su di essa restava pur  sempre  «dominante»  la
successiva fase di nomina del dirigente. 
    11. Tuttavia, come  rilevato  nelle  piu'  recenti  decisioni  di
questo Consiglio di Stato che hanno affermato  la  giurisdizione  del
giudice amministrativo dopo le innovazioni  introdotte  dalla  citata
legge  n.  118  del  2022,  quest'ultima  ha  radicalmente   innovato
l'anzidetta fase selettiva, introducendo proprio quegli elementi che,
alla  stregua  della  pregressa   giurisprudenza,   sarebbero   stati
dirimenti ai fini della qualificazione di tale  fase  come  procedura
concorsuale, ai sensi del comma 4 dell'art. 63. 
    In particolare, e' stata introdotta la  previsione  che  la  fase
selettiva sia destinata a concludersi con una graduatoria  a  effetto
vincolante per il direttore generale, il quale non  potra'  scegliere
un soggetto diverso da quello che si sia  collocato  al  primo  posto
della stessa (il che comprova il venir meno proprio di quel carattere
fiduciario della designazione, e di quella rilevanza  «dominante»  di
quest'ultima rispetto alla  precedente  fase  selettiva,  su  cui  le
stesse SS.UU. avevano fondato l'affermazione della giurisdizione  del
giudice ordinario). 
    D'altra  parte,  che  tali  ultimi   caratteri   possano   essere
astrattamente  decisivi  ai   fini   della   riconducibilita'   della
fattispecie allo schema della procedura concorsuale di cui al comma 4
dell'art. 63 (anziche' a quello del  mero  conferimento  di  incarico
dirigenziale di cui al  comma  1  del  medesimo  articolo)  e'  stato
affermato, sia pure incidentalmente nell'ambito di una  pronuncia  di
inammissibilita', proprio dalla Corte costituzionale investita  della
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, comma  1,  del
decreto legislativo n. 29 del 1993, ossia della disposizione  che  in
parte qua costituisce l'antecedente diretto dell'art.  63,  comma  1,
decreto legislativo n.  165  del  2001  (cfr.  Corte  costituzionale,
ordinanza  25  maggio  2004,  n.  149,  laddove  la  declaratoria  di
inammissibilita' e' stata motivata proprio con la circostanza che  il
giudice rimettente aveva omesso di svolgere specifiche considerazioni
in ordine alle «modalita' della  procedura  selettiva  adottata»  nel
caso  sottoposto  alla  Corte,  «neppure  in   ordine   all'eventuale
formazione di una graduatoria di merito tra i  candidati,  vincolante
per  l'amministrazione,  cosi'  da  consentire  l'individuazione   di
elementi idonei  a  ricondurre  la  disciplina  per  il  conferimento
dell'incarico nell'ambito di  una  procedura  concorsuale,  ancorche'
atipica, ovvero nell'ambito di una mera valutazione di idoneita'»). 
    13.  In  sostanza,  alla  luce  del   quadro   sopra   delineato,
l'intervento legislativo del 2022, che ha ulteriormente accentuato il
carattere concorrenziale e  selettivo  della  procedura  in  modo  da
elidere del tutto ogni spazio di fiduciarieta' in capo  al  direttore
generale nella fase della nomina, non puo' non rispondere alla  ratio
normativa di  attrarre  tale  procedura  nell'alveo  delle  procedure
concorsuali di  cui  al  comma  4  dell'art.  63,  in  ragione  della
particolare  rilevanza  dell'interesse  pubblico  cui  tale  iter  e'
funzionale:  infatti,  le  funzioni  dei   dirigenti   di   struttura
complessa, giusta la previsione del comma 6 del medesimo art. 15  del
decreto legislativo n. 502/1992, hanno un diretto impatto sul diritto
alla salute, inteso sia come diritto fondamentale  degli  utenti  del
servizio  sanitario   sia   come   interesse   delle   collettivita',
costituzionalmente   rilevante   ai   sensi   dell'art.   32    della
Costituzione. 
    13.1. Tali ragioni  (non  ultima  quella  di  assicurare  che  la
direzione della struttura complessa sia affidata  ad  un  medico  con
adeguata preparazione ed esperienza) hanno indotto il  legislatore  a
prevedere la refluenza delle procedure di  nomina  dei  dirigenti  in
questione  nell'alveo  di  regole  analoghe  a  quella  generale  del
pubblico concorso, anziche' in quello della deroga consentita a  tale
regola  (cui,   in   sostanza,   e'   riconducibile   l'inquadramento
«privatistico»   degli   atti   di   conferimento   degli   incarichi
dirigenziali). 
    13.2. Che tale sia stata la ratio della  novella  legislativa  si
ricava anche dai lavori preparatori della legge n. 118  del  2022,  e
segnatamente dalla Relazione tecnica di accompagnamento  al  progetto
di  legge  (Atto  Camera   3634-A)   laddove,   pur   senza   evocare
espressamente l'istituto del concorso  pubblico,  si  rileva  che  le
modifiche alla previgente disciplina si sostanziavano nell'introdurre
«un  meccanismo  generale  di  selezione  del   personale   sanitario
finalizzato alla valorizzazione del merito, vincolando  il  direttore
generale dell'azienda sanitaria alla  nomina  del  candidato  che  ha
conseguito  il  miglior   punteggio   all'esito   della   valutazione
comparativa» e nell'introdurre «criteri piu' stringenti per la nomina
della Commissione di valutazione al fine di garantire il principio di
imparzialita' dell'azione amministrativa». 
    13.3. A fronte di cio', l'interpretazione delle SS.UU. che ancora
attrae invece le procedure de quibus nella previsione di cui al comma
1 del medesimo  art.  63,  obliterando  la  rilevanza  dell'interesse
pubblico  suindicato  quale  ragione  giustificatrice  delle   scelte
legislative adottate, si espone a censure di incostituzionalita'  per
contrasto con gli articoli 3, 32 e 97, comma  terzo,  Cost.,  laddove
irragionevolmente esclude dalla categoria dei concorsi pubblici - per
equipararle ai conferimenti di incarichi di mero rilievo privatistico
- le medesime procedure, nonostante i caratteri chiaramente  ad  essi
impressi dal legislatore, non trovando dunque la deroga al  principio
costituzionale dell'accesso ai pubblici  impieghi  mediante  concorso
aggancio ne' nel dato testuale (stante i  gia'  richiamati  caratteri
della procedura),  ne'  nell'evidente  sussistenza  di  un  interesse
pubblico  specifico  tale  da  giustificare  -  alla  stregua   della
giurisprudenza costituzionale dianzi  richiamata  -  la  deroga  alla
regola  del  pubblico  concorso  (sussistendo,  anzi,   un   evidente
interesse  di  segno  contrario  direttamente  connesso  alla  tutela
costituzionale della salute). 
    13.4. Peraltro, con  riferimento  alle  ulteriori  argomentazioni
spese dalle  Sezioni  Unite  per  sostenere  la  propria  tesi,  puo'
osservarsi: 
        a)  che  appare  scarsamente  conferente  il  richiamo   alla
giurisprudenza   che   afferma   in   via    generale    la    natura
«imprenditoriale»  dell'attivita'  svolta  dalle  aziende  sanitarie,
atteso che per un  verso  tale  natura  discende  direttamente  dalla
previsione dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo  n.  502
del 1992, per altro verso essa non esclude  la  possibilita'  che  il
legislatore possa, per specifici atti e tenuto conto della  rilevanza
che   su   di   essi   assume   l'interesse    pubblico    perseguito
dall'amministrazione    sanitaria,    conformare    l'attivita'    di
quest'ultima  in  termini  discrezionali  e   autoritativi   anziche'
meramente privatistici (e' cio' che  avviene  proprio  nel  caso  che
occupa, laddove il  comma  7-bis  dell'art.  15  nella  sua  versione
attuale integra una chiara  deroga  alla  «ordinaria»  qualificazione
privatistica delle procedure di nomina dei dirigenti); 
        b)  che  scarsamente  rilevante  e'  anche  il  dato  formale
dell'attuale articolazione della  dirigenza  sanitaria  in  un  unico
ruolo,  anziche'  in  due  fasce  come  in  passato,  in  quanto   il
legislatore piu' che di tale dato formale ha tenuto conto  di  quello
sostanziale della «novazione» di fatto della posizione lavorativa del
dipendente, ancorche' gia' in possesso della qualifica  dirigenziale,
atteso il conferimento agli stessi unitamente all'incarico  non  solo
delle  ordinarie  funzioni  decisionali  e  gestionali  spettanti  ai
dirigenti (decisioni  organizzative,  di  allocazione  delle  risorse
etc.),  ma  anche  delle  «decisioni  necessarie  per   il   corretto
espletamento del servizio e  per  realizzare  l'appropriatezza  degli
interventi con finalita'  preventive,  diagnostiche,  terapeutiche  e
riabilitative, attuati nella struttura loro affidata» (art. 15, comma
6, decreto  legislativo  n.  502/1992),  e  dunque  di  competenze  e
funzioni  impattanti  in  via  generale  e   diretta   sulla   salute
dell'utenza; 
        c) che, pertanto, del pari non dirimente  e'  la  circostanza
dell'essere la procedura selettiva de qua meramente «interna», ovvero
aperta  alla  partecipazione  di  soggetti  non  legati  da  rapporto
d'impiego con l'amministrazione che la  indice,  dovendo  attribuirsi
rilievo decisivo  alle  caratteristiche  sostanziali  sopra  indicate
(anche  se  non  puo'  non  essere  significativo  il  fatto  che   i
partecipanti alla procedura, pur  dovendo  essere  gia'  in  possesso
della qualifica dirigenziale, possano essere perfino soggetti il  cui
servizio per la p.a. e' cessato, p. es. perche'  in  servizio  presso
strutture sanitarie private); 
        d)  che,  infine,  non  dirimente  e'  nemmeno  il  carattere
temporaneo  che  gli  incarichi  di  cui  all'art.  15  del   decreto
legislativo n. 502 del 1992  condividono  con  gli  altri  incarichi,
essendo abbastanza pacifico che le procedure concorsuali - nel  senso
fatto proprio dalla giurisprudenza  consolidata,  come  si  e'  sopra
precisato - possano essere  indette  anche  per  la  costituzione  di
rapporti di impiego a termine, non essendo il carattere indeterminato
del rapporto un elemento a tal fine indefettibile,  in  coerenza  con
l'affermato principio costituzionale dell'accesso all'impiego,  anche
temporaneo, solo a seguito  di  concorso  pubblico  (cfr.  Cassazione
civile sez. lav., 26 aprile 2022, n. 13066). 
    14. In conclusione, nell'ottica della necessita'  di  adattamento
della previsione di cui all'art. 15, comma  7-bis,  lettera  b),  del
decreto legislativo n. 502  del  1992  al  principio  concorsuale  si
ritiene auspicabile  una  pronuncia  additiva  che  superi  l'attuale
limitazione testuale, considerando l'impossibilita' di praticare, nel
caso di specie, un'interpretazione adeguatrice alla luce  del  dubbio
di legittimita' costituzionale  di  tale  disposizione  ritenuto  non
manifestamente infondato. 
    15. Per le ragioni sopra esposte, va pertanto sospeso il giudizio
e rimessa alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23, della legge  11
marzo 1953,  n.  87,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 15, comma 7-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 502
del 1992 con riferimento agli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione,
nella parte in cui non prevede la previsione di un  concorso  per  le
procedure relative al conferimento degli incarichi  di  direzione  di
struttura complessa nel settore sanitario. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Consiglio di Stato in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Terza)
dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione  agli
articoli 3, 32 e 97,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 15, comma 7-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 502
del 1992 nella parte in cui non prevede la previsione di un  concorso
per  le  procedure  relative  al  conferimento  degli  incarichi   di
direzione di struttura complessa nel settore sanitario. 
    Sospende il giudizio in corso e ordina  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
    Cosi' deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 5 e  12
marzo 2026, con l'intervento dei magistrati: 
        Raffaele Greco, Presidente; 
        Nicola D'Angelo, consigliere, estensore; 
        Ezio Fedullo, consigliere; 
        Antonio Massimo Marra, consigliere; 
        Luca Di Raimondo, consigliere. 
 
                        Il Presidente: Greco 
 
                                                L'estensore: D'Angelo