Reg. ord. n. 100 del 2026 pubbl. su G.U. del 24/06/2026 n. 25

Ordinanza del Corte d'appello di Torino  del 18/05/2026

Tra: M. B.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive - Omessa previsione che l’ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. ove sia riconosciuta l’ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024 – Denunciata imposizione all’organo dell’esecuzione di dare corso all’esecuzione della pena pur a fronte della riconosciuta contenuta pericolosità del condannato – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 4  Co. 1 richiamato dall'
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 656  Co. 9


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27 



Testo dell'ordinanza

                        N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2026

Ordinanza del 18 maggio 2026 della  Corte  d'appello  di  Torino  nel
procedimento penale a carico di M. B.. 
 
Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale - Esecuzione delle pene
  detentive - Omessa previsione che l'ordine di esecuzione della pena
  debba essere sospeso, in  caso  di  condanna  alla  reclusione  non
  superiore a quattro anni per il reato di cui all'art. 600-ter  cod.
  pen., ove sia riconosciuta l'ipotesi lieve  di  cui  alla  sentenza
  della Corte costituzionale n. 91 del 2024. 
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento  penitenziario
  e sulla  esecuzione  delle  misure  privative  e  limitative  della
  liberta'), art. 4-bis, comma 1-quater,  richiamato  dall'art.  656,
  comma 9, del codice di procedura penale. 


(GU n. 25 del 24-06-2026)

 
                      CORTE D'APPELLO DI TORINO 
                       Seconda Sezione penale 
 
    La Corte d'appello di Torino, composta dai signori magistrati: 
      dott.ssa Cristina Palmesino, presidente; 
      dott.ssa Monica Giordani, consigliere; 
      dott.ssa Alessandra Pfiffner, consigliere rel.; 
    ha pronunciato la seguente ordinanza nell'incidente di esecuzione
promosso da B M , nato in il , attualmente detenuto p.q.c. presso  la
casa circondariale «Lorusso e Cutugno» di Torino, difeso  di  fiducia
dall'avv. Basilio Foti del Foro di Torino 
    detenuto p.q.c. presente 
    B M e' attualmente detenuto in espiazione della pena di anni due,
mesi due di reclusione, cui e' stato condannato  con  sentenza  della
Corte d'appello di Torino in data 11 settembre 2025,  pronunciata  in
parziale riforma della  sentenza  del  Tribunale  di  Torino  del  20
novembre 2023, divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2026 a seguito di
declaratoria di inammissibilita' del ricorso per Cassazione  proposto
dal difensore dell'imputato. 
    La condanna irrevocabile si riferisce ai seguenti reati: 
      a) del delitto di cui all'art. 110, 609-bis e ter, comma 1,  n.
1) e ult. co. del codice penale perche', in concorso  tra  loro  (con
13, C ), con abuso di autorita' per B derivante dall'essere il  padre
convivente della minore persona offesa,  e  con  violenza  consistita
nell'imporle materialmente gli  atti  senza  che  la  stessa  potesse
opporsi attesa la tenera eta', costringevano la minore B E (nata il ,
figlia di B M ) a subire atti sessuali contro  la  sua  volonta';  e,
segnatamente, la costringevano a  subire  toccamenti  sui  capezzoli,
atteso che B la teneva in braccio, le toccava i capezzoli e  esortava
l'amico B C a fare altrettanto, mentre si  trovavano  all'interno  di
un'autovettura e mentre  filmavano  i  predetti  atti  sessuali;  con
l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di  minore  di
anni 10. 
    Accertato in il b) del delitto di cui all'art. 600-ter,  602-ter,
comma   5   del   codice   penale   perche'    produceva    materiale
pedopornografico, ritraente gli atti sessuali sopra descritti al capo
A), posti in essere nei confronti della figlia minore B E (nata il ). 
    Accertato in il 
    Nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte  d'appello  di
Torino ha riconosciuto in favore del B , in relazione al reato di cui
al  capo  b),  la  circostanza  attenuante  introdotta  dalla   Corte
costituzionale con sentenza n. 91 del 2024, calcolata  nella  massima
estensione, ritenendo il fatto di minore gravita'. 
    Di  conseguenza,  il  trattamento   sanzionatorio   inflitto   al
condannato e' stato cosi' determinato: la  pena  base,  per  il  piu'
grave reato di cui all'art. 600-ter del codice penale,  aggravato  ai
sensi dell'art. 602-ter, comma 5 del codice  penale  (aggravante  non
bilanciabile),  e'  stata  stabilita  nella  misura  di  anni  9   di
reclusione ed euro  36.000  di  multa;  la  pena  suddetta  e'  stata
ridotta, in forza dell'attenuante introdotta con sentenza della Corte
costituzionale n. 91 del 2024, calcolata nella massima estensione, ad
anni 3 di reclusione ed euro  12.000  di  multa;  la  pena  e'  stata
ulteriormente  ridotta  per  il  riconoscimento   delle   circostanze
attenuanti generiche ad anni 2 di reclusione ed euro 8000 di multa  e
quindi definitivamente aumentata, per la continuazione con  il  reato
di cui all'art. 609-bis, ultimo comma del codice penale, ad  anni  2,
mesi 2 di reclusione ed euro 8700 di multa. 
    Il 10 marzo 2026 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di
Torino ha  emesso  ordine  di  esecuzione  per  la  carcerazione  nei
confronti del B 
    A seguito dell'arresto del prevenuto, in  esecuzione  dell'ordine
di carcerazione, intervenuto il 13 marzo 2026, la Difesa ha formulato
istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656,  comma
5 del codice penale, con conseguente richiesta di  scarcerazione  del
condannato. 
    La suddetta istanza e' stata respinta dalla Procura Generale, con
provvedimento del 20 marzo 2026, atteso che il reato di cui  all'art.
600-ter del codice penale rientra tra quelli per i quali l'art.  656,
comma  9  del  codice  di  procedura  penale  sancisce   un   divieto
inderogabile di  sospensione  dell'esecuzione,  trattandosi  di  c.d.
«reato ostativo». 
    Avverso  il  provvedimento  con  cui  il  P.G.  ha  rigettato  la
richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione il difensore  ha
proposto  incidente  di  esecuzione,  mediante  l'attivazione   della
procedura prevista dall'art. 670 del codice di procedura penale. 
    Osserva  il  difensore  di  B  M  che  il  riconoscimento   della
circostanza attenuante del caso di minore  gravita',  introdotta  con
sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 20 maggio 2024, pone il
condannato  in  una  situazione  sostanzialmente  analoga,  in   sede
esecutiva, a quella prevista dall'art. 609-bis del codice penale, nel
caso di riconoscimento dell'analoga circostanza  attenuante  prevista
per i casi di minore gravita'. 
    Infatti, l'art. 609-bis del codice penale, nel caso in cui  venga
riconosciuta   l'attenuante   prevista   dall'ultimo   comma    della
disposizione, non e' compreso trai reati ostativi  all'emissione  del
decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione. 
    Di conseguenza, secondo il Difensore, questa Corte, in  veste  di
giudice  dell'esecuzione,  dovrebbe  interpretare  analogicamente  in
bonam partem l'art. 4-bis, comma 1-quater della legge 27 luglio 1975,
n.  354,  ritenendo  non  ostativo  all'emissione  del   decreto   di
sospensione dell'esecuzione il reato  di  cui  all'art.  600-ter  del
codice penale, ove ricorra in concreto l'ipotesi di minore  gravita',
analogamente a quanto previsto in relazione all'art. 609-bis,  ultimo
comma  del  codice  penale,  e  pertanto  ordinare   la   sospensione
dell'ordine di esecuzione in relazione alla pena  inflitta  a  B  con
sentenza della Corte d'appello di Torino in data li  settembre  2025,
irrevocabile il 27 febbraio 2026. 
    In via subordinata, la  Difesa  ha  chiesto  a  questa  Corte  di
sollevare questione di legittimita' costituzionale ex art. 23,  legge
11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 4-bis, comma 1-quater  della  legge
sull'ordinamento penitenziario e 656, comma 9 del codice di procedura
penale, rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella
parte in cui non prevedono che per il reato di cui  all'art.  600-ter
del codice penale, ove sia riconosciuta la diminuente  del  fatto  di
minore  gravita',  debba  emettersi   il   decreto   di   sospensione
dell'esecuzione ex art. 656, comma 5 del codice di procedura  penale,
in caso di condanna a pena non superiore a 4 anni di reclusione. 
    Ritiene questa Corte che  l'interpretazione  analogica  dell'art.
4-bis, comma 1-quater, ultima parte, legge 26 luglio  1975,  n.  354,
proposta dalla Difesa, con estensione della  portata  della  norma  a
casi non previsti dal legislatore sia preclusa: l'individuazione  dei
c.d. «reati ostativi», per i quali non puo' essere emesso il  decreto
di sospensione dell'esecuzione, non e' consentita a questa Corte, non
potendo il giudice estendere in  via  interpretativa  la  portata  di
norme che introducono deroghe a una regola generale. 
    Per altro verso, e' rilevante e non manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale avanzata dalla Difesa. 
    La  rilevanza  discende  all'evidenza  dal  fatto  che  B  M   e'
attualmente detenuto per il reato di cui all'art. 600-ter del  codice
penale, nell'ipotesi lieve, pur avendo riportato condanna a una  pena
inferiore ad anni 4 di reclusione e dal fatto che  non  e'  possibile
interpretare in senso  estensivo  o  analogico  l'art.  4-bis,  comma
1-quater, secondo periodo,  ord.  penit.,  che,  come  si  e'  detto,
consente la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena  per  il
delitto di cui all'art. 609-bis del codice penale, «nel caso  in  cui
risulti   applicata   la   circostanza   attenuante   dallo    stesso
contemplata». 
    La non manifesta infondatezza della  questione  si  desume  dalle
plurime  decisioni  della  Corte  costituzionale,  pronunciatasi   in
diverse occasioni (anche di recente) sul medesimo tema. 
    In particolare, con sentenza n. 68 del  2026,  il  giudice  delle
leggi  si  e'  nuovamente  occupato  del   tema   della   sospensione
dell'ordine di esecuzione in  relazione  al  reato  di  cui  all'art.
609-quater, comma 6 del codice penale. 
    La pronuncia richiamata si colloca a valle di  alcune  importanti
decisioni della stessa Corte, in cui i giudici della Consulta -  dopo
aver  chiarito  che  la   «soluzione   ottimale»   richiederebbe   un
collegamento tra  la  sospensione  dell'ordine  di  esecuzione  e  la
possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione -  hanno
riconosciuto che il legislatore, nell'esercizio  del  proprio  potere
discrezionale,  puo'  prevedere  eccezioni  a  tale  regola,  laddove
specifiche ragioni lo giustifichino. 
    Tuttavia, l'individuazione dei reati per i quali  il  legislatore
puo' prevedere il divieto di sospensione  dell'ordine  di  esecuzione
incontra un limite nel principio  di  ragionevolezza,  nonche'  nella
necessaria finalita' rieducativa della pena, in  quanto  tale  scelta
deve essere collegata alla  particolare  pericolosita'  di  cui  sono
indice taluni reati,  di  talche'  l'imposizione  di  un  periodo  di
carcerazione prima dell'accesso a misure alternative alla  detenzione
deve essere una eventualita'  residuale,  riservata  proprio  a  tale
tipologia  di  reati,  espressione  di  un  disvalore  obiettivamente
riconosciuto. 
    Proprio muovendo da tali principi, con la sentenza n.  68  del  5
maggio 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato  costituzionalmente
illegittimo l'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di
cui all'art. 609-quater del codice penale, cui sia stata riconosciuta
la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al  sesto  comma
del medesimo art. 609-quater del codice penale. 
    Nell'addivenire alla suddetta decisione, la Corte ha ribadito che
«la sospensione dell'ordine di esecuzione costituisce un istituto  di
favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene
detentive brevi, perche' ne impedisce l'immediato ingresso in carcere
e da' loro modo di richiedere e,  se  ne  sussistono  le  condizioni,
ottenere  una  misura  alternativa  alla   detenzione...   La   ratio
dell'istituto e', dunque, quella  di  evitare  la  limitazione  della
liberta' personale nella forma piu' severa - la detenzione in carcere
- nei casi in cui al condannato  potrebbe  essere  riconosciuta,  sin
dall'inizio, la possibilita' di scontare la  pena  secondo  modalita'
meno  incisive  su  quella  liberta'  e  maggiormente  funzionati  al
percorso  di  rieducazione...  Questo  meccanismo,  in  linea  con  i
principi  di  eguaglianza  -  ragionevolezza  di   cui   all'art.   3
Costituzione e di rieducazione del condannato  di  cui  all'art.  27,
terzo  comma,  Costituzione,  evita  la  frattura  dei   legami   del
condannato con il proprio contesto familiare, sociale e - soprattutto
- lavorativo, ostacolandone  un  percorso  di  risocializzazione  che
potrebbe essere gia' iniziato durante il processo... Inoltre,  quando
la pena da scontare e' breve, evita il rischio,  assai  probabile  in
concreto, che la decisione del giudice di  sorveglianza  sull'accesso
alle misure alternative intervenga dopo che il soggetto  abbia  ormai
interamente o quasi scontato la propria pena». 
    Cio'   premesso,   nella   pronuncia   richiamata,    la    Corte
costituzionale ha precisato che, «fermo, in linea  di  principio,  il
parallelismo tra possibilita' di accesso a  misure  alternative  alla
detenzione e sospensione dell'esecuzione della pena,  ...  appartiene
pur sempre alla discrezionalita' legislativa selezionare  ipotesi  di
cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti... Il legislatore
puo' ritenere pertanto che, ferma restando la  possibilita'  di  fare
immediatamente istanza di accesso alle misure  alternative,  la  pena
carceraria debba essere la risposta  iniziale  alla  commissione  del
reato accertato in via definitiva  o  in  ragione  della  particolare
pericolosita'  di  cui  sono  indice  specifici  delitti,  o  perche'
l'accesso alle misure alternative  e'  soggetto  a  condizioni  cosi'
stringenti  da  rendere  questa  eventualita'  meramente   residuale,
sicche' appare tollerabile che venga  incarcerato  chi  all'esto  del
giudizio  relativo  alla  misura  alternativa  potra'   con   estrema
difficolta' sottrarsi alla detenzione». 
    Al contempo, la Corte costituzionale ha  precisato  che,  proprio
perche' si tratta di «eccezioni al  «punto  di  equilibrio  ottimale»
rappresentato dalla  regola  generale  della  corrispondenza  tra  il
limite di pena stabilito per  l'accesso  alla  misura  alternativa  e
quello stabilito ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione»
(sentenza n. 3 del 2023), le scelte del legislatore  che  rompano  il
parallelismo   devono   essere    sottoposte    a    uno    scrutinio
«particolarmente stretto» (sentenza n. 41 del 2018). 
    A fronte dei principi enunciati  dalla  Corte  costituzionale  in
tema  di  legittimita'  delle  norme  che  prevedono  il  divieto  di
sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione  a  taluni  reati,
c.d. «ostativi», a prescindere dalla pena  inflitta,  ritiene  questa
Corte d'appello che non risulti ragionevole e sia in contrasto con la
funzione rieducativa della pena l'inserimento tra i suddetti reati di
quello di cui all'art. 600-ter del codice penale,  pur  aggravato  ex
art.  602-ter  del  codice   penale,   allorche'   sia   riconosciuta
l'attenuante della  particolare  tenuita',  introdotta  con  sentenza
della stessa Corte costituzionale del 20 maggio 2024, n. 91. 
    Nel caso concreto, relativo alla posizione di  B  M  ,  la  Corte
d'appello di Torino, con sentenza dell'11 settembre 2025, passata  in
giudicato,   ha   espressamente   riconosciuto   l'attenuante   sopra
richiamata, pur in assenza di richiesta difensiva,  cosi'  motivando:
«...  il  Giudice  delle  leggi  ha  precisato  che,  ai  fini  della
valutazione concernente  la  configurabilita'  dell'attenuante  della
minore gravita', particolare rilievo assumera', infine, l'estraneita'
della condotta incriminata rispetto a  quei  profili  di  particolare
allarme sociale - ovvero la riconducibilita' del fatto, o anche  solo
la sua mera contiguita', al circuito della diffusione di  immagini  o
video pedopornografici e, a maggior ragione, al  relativo  mercato  -
che hanno indotto il legislatore a stabilire  per  questo  titolo  di
reato un minimo edittale di notevole asprezza e, piu' in generale,  a
colpire qualsiasi condotta comunque idonea ad alimentare l'offerta di
pornografia minorile destinata al relativo mercato,  mercato  che  e'
all'origine dello sfruttamento  sessuale  dei  minori.  Nel  caso  in
esame, nella condotta di B non  si  ravvisano  peculiari  profili  di
pericolosita', non risultando il medesimo inserito in ambienti dediti
alla diffusione di materiale pedopornografico». 
    A fronte di simile valutazione, di minore gravita' della condotta
tenuta  dal  condannato,  le  norme  che  prevedono  il  divieto   di
sospensione dell'esecuzione in relazione al  reato  di  cui  all'art.
600-ter del codice penale, senza distinzioni, risultano in  contrasto
con gli arti. 3 e 27 della Costituzione. 
    L'art.  3  Costituzione  pare  violato  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza. 
    Le norme censurate, infatti, impongono all'organo dell'esecuzione
(nel  caso  di  specie  il  Procuratore  generale)  di   dare   corso
all'esecuzione della pena, pur a fronte della riconosciuta  contenuta
pericolosita' del condannato, che invece dovrebbe  rendere  possibile
l'accesso a una misura alternativa alla detenzione  senza  un  previo
passaggio in carcere. 
    L'art. 27 Costituzione e' parimenti violato in quanto,  nel  caso
di produzione di materiale pedopornografico, qualora sia riconosciuta
l'ipotesi lieve, presumere in maniera rigida e automatica in capo  al
condannato un grado di pericolosita' contenibile solo con il carcere,
per un  periodo  di  almeno  un  anno,  e'  opzione  legislativa  che
contrasta con la finalita' rieducativa propria della sanzione penale. 
    Infatti, a  fronte  di  una  circostanza  attenuante  ad  effetto
speciale di tal genere, che per l'appunto si fonda sulla presa d'atto
dell'ampiezza della  formulazione  normativa  dell'art.  600-ter  del
codice penale e sulla connessa idoneita'  a  includere,  nel  proprio
ambito  applicativo,  condotte  marcatamente  dissimili   sul   piano
criminologico e del tasso di disvalore,  e'  irragionevole  presumere
che il condannato sia sempre e comunque pericoloso a  tal  punto  che
sia necessario avviarlo alla pena  detentiva  in  carcere,  ma  anche
rendergli impossibile l'accesso a  misure  alternative  prima  di  un
anno,  con  una   portata   limitativa   della   liberta'   personale
particolarmente e irragionevolmente afflittiva (sentenza  n.  32  del
2020). Senza contare che, come dimostra il caso di cui al giudizio  a
quo, in cui  la  pena  concretamente  irrogata  per  il  reato  sopra
indicato e' di due anni, le norme censurate possono comportare che il
detenuto non abbia possibilita'  di  accedere  a  misure  alternative
sostanzialmente per l'intero tempo  della  condanna,  avuto  riguardo
anche  ai  tempi  necessari  per  la  decisione  del   Tribunale   di
Sorveglianza,  con  ovvie  ricadute  sul  processo  di  rieducazione,
perche' egli non potrebbe che percepire le modalita' esecutive  della
pena  come  sproporzionate  rispetto  a  un  fatto   che   e'   stato
riconosciuto essere di minore gravita'. 
    Non  puo'  inoltre  trascurarsi  un  ulteriore   elemento   nella
valutazione della questione di  legittimita'  costituzionale  che  si
intende sollevare. 
    Per l'individuazione dell'attenuante da applicarsi  alle  ipotesi
di minore gravita' comprese nella generica previsione di cui all'art.
600-ter del codice penale, il Giudice delle leggi - nella sentenza n.
91/2024 -  ha  ritenuto  ragionevole  fare  riferimento  alla  figura
delittuosa dell'art. 609-quater  del  codice  penale,  rilevando  che
l'art. 600-ter del codice penale «presenta  significativi  tratti  in
comune con  quella  di  cui  alla  disposizione  richiamata,  mirando
anch'essa a tutelare il libero e armonico sviluppo della personalita'
del minore nella sfera sessuale. Tale figura  delittuosa  prevede  la
medesima cornice sanzionatoria dell'art. 600-ter del  codice  penale,
ma al tempo stesso dispone che, nei casi di minore gravita', la  pena
sia  diminuita  in  misura  non  eccedente  i  due  terzi».  Siffatta
soluzione sanzionatoria, gia' esistente nell'ordinamento, costituisce
una soluzione costituzionalmente adeguata (ex multis, sentenze  n.  6
del 2024, n. 95 e n. 28 del 2022 e n. 63 del 2021),  idonea  a  porre
rimedio al vulnus  riscontrato,  rappresentato  dalla  portata  della
disposizione incriminatrice sottoposta al vaglio della Corte, tale da
contenere ipotesi di disvalore significativamente differenziato». 
    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68  del  2026  ha  in
seguito  dichiarato  l'incostituzionalita'  dell'art.  4-bis,   comma
1-quater  dell'ordinamento  penitenziario,  nella  parte  in  cui  si
applica ai condannati per il delitto di cui all'art.  609-quater  del
codice penale cui e' stata riconosciuta la circostanza attenuante  ad
effetto speciale 
    di cui al sesto comma del medesimo articolo 609-quater del codice
penale, di tal che l'attestata equiparazione tra le due  disposizioni
richiamate (art. 609-quater del codice penale e  600-ter  del  codice
penale) non puo' non riverberarsi  anche  sulle  modalita'  esecutive
della pena prevista nelle ipotesi in cui, procedendosi per il delitto
ex art. 600-ter del  codice  penale,  sia  riconosciuta  all'imputato
l'attenuante del fatto di minore gravita'. 
    Anche sotto tale  profilo,  quindi,  risulta  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
4-bis, comma 1-quater, legge  26  luglio  1975,  n.  354,  richiamato
dall'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che l'ordine di esecuzione della  pena  debba  essere
sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a 4  anni,
per il reato di cui all'art.  600-ter  del  codice  penale,  ove  sia
riconosciuta  l'ipotesi  lieve  di  cui  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 91 del 2024. 
    La  declaratoria  di  incostituzionalita'  della   norma   citata
comporterebbe  quindi   l'estensione   dell'obbligo   di   sospendere
l'esecuzione per i reati di cui all'art. 600-ter del  codice  penale,
nei  casi  di  minore  gravita',  come  quello  che   forma   oggetto
dell'incidente di esecuzione promosso dalla Difesa di B M . 

 
                               P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Solleva con riferimento agli arti. 3 e 27,  comma  1  e  3  della
Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
4-bis, comma 1-quater, legge  26  luglio  1975,  n.  354,  richiamato
dall'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che l'ordine di esecuzione della  pena  debba  essere
sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a 4  anni,
per il reato di cui all'art.  600-ter  del  codice  penale,  ove  sia
riconosciuta  l'ipotesi  lieve  di  cui  alla  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 91 del 2024. 
    Dispone la sospensione del giudizio  e  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia comunicata  all'imputato  e
al suo difensore,  al  Procuratore  generale  per  le  sue  eventuali
determinazioni,  sia  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e comunicata i Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Dispone la pubblicazione della presente ordinanza nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Ai sensi dell'art. 52 del decreto  legislativo  n.  196/2003,  si
dispone che, in caso di riproduzione del  presente  provvedimento  in
qualsiasi forma, venga oscurata l'indicazione delle generalita' e  di
altri  dati  identificativi  riferibili   alle   persone   offese   e
all'imputato. 
      Torino, 14 maggio 2026 
 
                      La Presidente: Palmesino 
 
 
                                   Il consigliere estensore: Pfiffner