Reg. ord. n. 100 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Corte d'appello di Torino  del 18/05/2026

Tra: M. B.



Oggetto:

Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive - Omessa previsione che l’ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. ove sia riconosciuta l’ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024 – Denunciata imposizione all’organo dell’esecuzione di dare corso all’esecuzione della pena pur a fronte della riconosciuta contenuta pericolosità del condannato – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

Norme impugnate:

legge  del 26/07/1975  Num. 354  Art. 4  Co. 1 richiamato dall'
codice di procedura penale  del  Num.  Art. 656  Co. 9


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 27