Reg. ord. n. 100 del 2026 pubbl. su G.U. del 24/06/2026 n. 25
Ordinanza del Corte d'appello di Torino del 18/05/2026
Tra: M. B.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive - Omessa previsione che l’ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. ove sia riconosciuta l’ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024 – Denunciata imposizione all’organo dell’esecuzione di dare corso all’esecuzione della pena pur a fronte della riconosciuta contenuta pericolosità del condannato – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 4
Co. 1
richiamato dall'
codice di procedura penale del Num. Art. 656 Co. 9
codice di procedura penale del Num. Art. 656 Co. 9
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27
Costituzione Art. 27
Testo dell'ordinanza
N. 100 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 maggio 2026
Ordinanza del 18 maggio 2026 della Corte d'appello di Torino nel
procedimento penale a carico di M. B..
Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale - Esecuzione delle pene
detentive - Omessa previsione che l'ordine di esecuzione della pena
debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non
superiore a quattro anni per il reato di cui all'art. 600-ter cod.
pen., ove sia riconosciuta l'ipotesi lieve di cui alla sentenza
della Corte costituzionale n. 91 del 2024.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario
e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta'), art. 4-bis, comma 1-quater, richiamato dall'art. 656,
comma 9, del codice di procedura penale.
(GU n. 25 del 24-06-2026)
CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda Sezione penale
La Corte d'appello di Torino, composta dai signori magistrati:
dott.ssa Cristina Palmesino, presidente;
dott.ssa Monica Giordani, consigliere;
dott.ssa Alessandra Pfiffner, consigliere rel.;
ha pronunciato la seguente ordinanza nell'incidente di esecuzione
promosso da B M , nato in il , attualmente detenuto p.q.c. presso la
casa circondariale «Lorusso e Cutugno» di Torino, difeso di fiducia
dall'avv. Basilio Foti del Foro di Torino
detenuto p.q.c. presente
B M e' attualmente detenuto in espiazione della pena di anni due,
mesi due di reclusione, cui e' stato condannato con sentenza della
Corte d'appello di Torino in data 11 settembre 2025, pronunciata in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 20
novembre 2023, divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2026 a seguito di
declaratoria di inammissibilita' del ricorso per Cassazione proposto
dal difensore dell'imputato.
La condanna irrevocabile si riferisce ai seguenti reati:
a) del delitto di cui all'art. 110, 609-bis e ter, comma 1, n.
1) e ult. co. del codice penale perche', in concorso tra loro (con
13, C ), con abuso di autorita' per B derivante dall'essere il padre
convivente della minore persona offesa, e con violenza consistita
nell'imporle materialmente gli atti senza che la stessa potesse
opporsi attesa la tenera eta', costringevano la minore B E (nata il ,
figlia di B M ) a subire atti sessuali contro la sua volonta'; e,
segnatamente, la costringevano a subire toccamenti sui capezzoli,
atteso che B la teneva in braccio, le toccava i capezzoli e esortava
l'amico B C a fare altrettanto, mentre si trovavano all'interno di
un'autovettura e mentre filmavano i predetti atti sessuali; con
l'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di minore di
anni 10.
Accertato in il b) del delitto di cui all'art. 600-ter, 602-ter,
comma 5 del codice penale perche' produceva materiale
pedopornografico, ritraente gli atti sessuali sopra descritti al capo
A), posti in essere nei confronti della figlia minore B E (nata il ).
Accertato in il
Nel riformare la sentenza di primo grado, la Corte d'appello di
Torino ha riconosciuto in favore del B , in relazione al reato di cui
al capo b), la circostanza attenuante introdotta dalla Corte
costituzionale con sentenza n. 91 del 2024, calcolata nella massima
estensione, ritenendo il fatto di minore gravita'.
Di conseguenza, il trattamento sanzionatorio inflitto al
condannato e' stato cosi' determinato: la pena base, per il piu'
grave reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, aggravato ai
sensi dell'art. 602-ter, comma 5 del codice penale (aggravante non
bilanciabile), e' stata stabilita nella misura di anni 9 di
reclusione ed euro 36.000 di multa; la pena suddetta e' stata
ridotta, in forza dell'attenuante introdotta con sentenza della Corte
costituzionale n. 91 del 2024, calcolata nella massima estensione, ad
anni 3 di reclusione ed euro 12.000 di multa; la pena e' stata
ulteriormente ridotta per il riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche ad anni 2 di reclusione ed euro 8000 di multa e
quindi definitivamente aumentata, per la continuazione con il reato
di cui all'art. 609-bis, ultimo comma del codice penale, ad anni 2,
mesi 2 di reclusione ed euro 8700 di multa.
Il 10 marzo 2026 la Procura Generale presso la Corte d'Appello di
Torino ha emesso ordine di esecuzione per la carcerazione nei
confronti del B
A seguito dell'arresto del prevenuto, in esecuzione dell'ordine
di carcerazione, intervenuto il 13 marzo 2026, la Difesa ha formulato
istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma
5 del codice penale, con conseguente richiesta di scarcerazione del
condannato.
La suddetta istanza e' stata respinta dalla Procura Generale, con
provvedimento del 20 marzo 2026, atteso che il reato di cui all'art.
600-ter del codice penale rientra tra quelli per i quali l'art. 656,
comma 9 del codice di procedura penale sancisce un divieto
inderogabile di sospensione dell'esecuzione, trattandosi di c.d.
«reato ostativo».
Avverso il provvedimento con cui il P.G. ha rigettato la
richiesta di sospensione dell'ordine di carcerazione il difensore ha
proposto incidente di esecuzione, mediante l'attivazione della
procedura prevista dall'art. 670 del codice di procedura penale.
Osserva il difensore di B M che il riconoscimento della
circostanza attenuante del caso di minore gravita', introdotta con
sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 20 maggio 2024, pone il
condannato in una situazione sostanzialmente analoga, in sede
esecutiva, a quella prevista dall'art. 609-bis del codice penale, nel
caso di riconoscimento dell'analoga circostanza attenuante prevista
per i casi di minore gravita'.
Infatti, l'art. 609-bis del codice penale, nel caso in cui venga
riconosciuta l'attenuante prevista dall'ultimo comma della
disposizione, non e' compreso trai reati ostativi all'emissione del
decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione.
Di conseguenza, secondo il Difensore, questa Corte, in veste di
giudice dell'esecuzione, dovrebbe interpretare analogicamente in
bonam partem l'art. 4-bis, comma 1-quater della legge 27 luglio 1975,
n. 354, ritenendo non ostativo all'emissione del decreto di
sospensione dell'esecuzione il reato di cui all'art. 600-ter del
codice penale, ove ricorra in concreto l'ipotesi di minore gravita',
analogamente a quanto previsto in relazione all'art. 609-bis, ultimo
comma del codice penale, e pertanto ordinare la sospensione
dell'ordine di esecuzione in relazione alla pena inflitta a B con
sentenza della Corte d'appello di Torino in data li settembre 2025,
irrevocabile il 27 febbraio 2026.
In via subordinata, la Difesa ha chiesto a questa Corte di
sollevare questione di legittimita' costituzionale ex art. 23, legge
11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 4-bis, comma 1-quater della legge
sull'ordinamento penitenziario e 656, comma 9 del codice di procedura
penale, rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3 della Costituzione, nella
parte in cui non prevedono che per il reato di cui all'art. 600-ter
del codice penale, ove sia riconosciuta la diminuente del fatto di
minore gravita', debba emettersi il decreto di sospensione
dell'esecuzione ex art. 656, comma 5 del codice di procedura penale,
in caso di condanna a pena non superiore a 4 anni di reclusione.
Ritiene questa Corte che l'interpretazione analogica dell'art.
4-bis, comma 1-quater, ultima parte, legge 26 luglio 1975, n. 354,
proposta dalla Difesa, con estensione della portata della norma a
casi non previsti dal legislatore sia preclusa: l'individuazione dei
c.d. «reati ostativi», per i quali non puo' essere emesso il decreto
di sospensione dell'esecuzione, non e' consentita a questa Corte, non
potendo il giudice estendere in via interpretativa la portata di
norme che introducono deroghe a una regola generale.
Per altro verso, e' rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale avanzata dalla Difesa.
La rilevanza discende all'evidenza dal fatto che B M e'
attualmente detenuto per il reato di cui all'art. 600-ter del codice
penale, nell'ipotesi lieve, pur avendo riportato condanna a una pena
inferiore ad anni 4 di reclusione e dal fatto che non e' possibile
interpretare in senso estensivo o analogico l'art. 4-bis, comma
1-quater, secondo periodo, ord. penit., che, come si e' detto,
consente la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena per il
delitto di cui all'art. 609-bis del codice penale, «nel caso in cui
risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso
contemplata».
La non manifesta infondatezza della questione si desume dalle
plurime decisioni della Corte costituzionale, pronunciatasi in
diverse occasioni (anche di recente) sul medesimo tema.
In particolare, con sentenza n. 68 del 2026, il giudice delle
leggi si e' nuovamente occupato del tema della sospensione
dell'ordine di esecuzione in relazione al reato di cui all'art.
609-quater, comma 6 del codice penale.
La pronuncia richiamata si colloca a valle di alcune importanti
decisioni della stessa Corte, in cui i giudici della Consulta - dopo
aver chiarito che la «soluzione ottimale» richiederebbe un
collegamento tra la sospensione dell'ordine di esecuzione e la
possibilita' di accesso a misure alternative alla detenzione - hanno
riconosciuto che il legislatore, nell'esercizio del proprio potere
discrezionale, puo' prevedere eccezioni a tale regola, laddove
specifiche ragioni lo giustifichino.
Tuttavia, l'individuazione dei reati per i quali il legislatore
puo' prevedere il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione
incontra un limite nel principio di ragionevolezza, nonche' nella
necessaria finalita' rieducativa della pena, in quanto tale scelta
deve essere collegata alla particolare pericolosita' di cui sono
indice taluni reati, di talche' l'imposizione di un periodo di
carcerazione prima dell'accesso a misure alternative alla detenzione
deve essere una eventualita' residuale, riservata proprio a tale
tipologia di reati, espressione di un disvalore obiettivamente
riconosciuto.
Proprio muovendo da tali principi, con la sentenza n. 68 del 5
maggio 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo l'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975,
n. 354, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di
cui all'art. 609-quater del codice penale, cui sia stata riconosciuta
la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma
del medesimo art. 609-quater del codice penale.
Nell'addivenire alla suddetta decisione, la Corte ha ribadito che
«la sospensione dell'ordine di esecuzione costituisce un istituto di
favore per i condannati nei cui confronti devono essere eseguite pene
detentive brevi, perche' ne impedisce l'immediato ingresso in carcere
e da' loro modo di richiedere e, se ne sussistono le condizioni,
ottenere una misura alternativa alla detenzione... La ratio
dell'istituto e', dunque, quella di evitare la limitazione della
liberta' personale nella forma piu' severa - la detenzione in carcere
- nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin
dall'inizio, la possibilita' di scontare la pena secondo modalita'
meno incisive su quella liberta' e maggiormente funzionati al
percorso di rieducazione... Questo meccanismo, in linea con i
principi di eguaglianza - ragionevolezza di cui all'art. 3
Costituzione e di rieducazione del condannato di cui all'art. 27,
terzo comma, Costituzione, evita la frattura dei legami del
condannato con il proprio contesto familiare, sociale e - soprattutto
- lavorativo, ostacolandone un percorso di risocializzazione che
potrebbe essere gia' iniziato durante il processo... Inoltre, quando
la pena da scontare e' breve, evita il rischio, assai probabile in
concreto, che la decisione del giudice di sorveglianza sull'accesso
alle misure alternative intervenga dopo che il soggetto abbia ormai
interamente o quasi scontato la propria pena».
Cio' premesso, nella pronuncia richiamata, la Corte
costituzionale ha precisato che, «fermo, in linea di principio, il
parallelismo tra possibilita' di accesso a misure alternative alla
detenzione e sospensione dell'esecuzione della pena, ... appartiene
pur sempre alla discrezionalita' legislativa selezionare ipotesi di
cesura, quando ragioni ostative appaiano prevalenti... Il legislatore
puo' ritenere pertanto che, ferma restando la possibilita' di fare
immediatamente istanza di accesso alle misure alternative, la pena
carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del
reato accertato in via definitiva o in ragione della particolare
pericolosita' di cui sono indice specifici delitti, o perche'
l'accesso alle misure alternative e' soggetto a condizioni cosi'
stringenti da rendere questa eventualita' meramente residuale,
sicche' appare tollerabile che venga incarcerato chi all'esto del
giudizio relativo alla misura alternativa potra' con estrema
difficolta' sottrarsi alla detenzione».
Al contempo, la Corte costituzionale ha precisato che, proprio
perche' si tratta di «eccezioni al «punto di equilibrio ottimale»
rappresentato dalla regola generale della corrispondenza tra il
limite di pena stabilito per l'accesso alla misura alternativa e
quello stabilito ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione»
(sentenza n. 3 del 2023), le scelte del legislatore che rompano il
parallelismo devono essere sottoposte a uno scrutinio
«particolarmente stretto» (sentenza n. 41 del 2018).
A fronte dei principi enunciati dalla Corte costituzionale in
tema di legittimita' delle norme che prevedono il divieto di
sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione a taluni reati,
c.d. «ostativi», a prescindere dalla pena inflitta, ritiene questa
Corte d'appello che non risulti ragionevole e sia in contrasto con la
funzione rieducativa della pena l'inserimento tra i suddetti reati di
quello di cui all'art. 600-ter del codice penale, pur aggravato ex
art. 602-ter del codice penale, allorche' sia riconosciuta
l'attenuante della particolare tenuita', introdotta con sentenza
della stessa Corte costituzionale del 20 maggio 2024, n. 91.
Nel caso concreto, relativo alla posizione di B M , la Corte
d'appello di Torino, con sentenza dell'11 settembre 2025, passata in
giudicato, ha espressamente riconosciuto l'attenuante sopra
richiamata, pur in assenza di richiesta difensiva, cosi' motivando:
«... il Giudice delle leggi ha precisato che, ai fini della
valutazione concernente la configurabilita' dell'attenuante della
minore gravita', particolare rilievo assumera', infine, l'estraneita'
della condotta incriminata rispetto a quei profili di particolare
allarme sociale - ovvero la riconducibilita' del fatto, o anche solo
la sua mera contiguita', al circuito della diffusione di immagini o
video pedopornografici e, a maggior ragione, al relativo mercato -
che hanno indotto il legislatore a stabilire per questo titolo di
reato un minimo edittale di notevole asprezza e, piu' in generale, a
colpire qualsiasi condotta comunque idonea ad alimentare l'offerta di
pornografia minorile destinata al relativo mercato, mercato che e'
all'origine dello sfruttamento sessuale dei minori. Nel caso in
esame, nella condotta di B non si ravvisano peculiari profili di
pericolosita', non risultando il medesimo inserito in ambienti dediti
alla diffusione di materiale pedopornografico».
A fronte di simile valutazione, di minore gravita' della condotta
tenuta dal condannato, le norme che prevedono il divieto di
sospensione dell'esecuzione in relazione al reato di cui all'art.
600-ter del codice penale, senza distinzioni, risultano in contrasto
con gli arti. 3 e 27 della Costituzione.
L'art. 3 Costituzione pare violato sotto il profilo della
ragionevolezza.
Le norme censurate, infatti, impongono all'organo dell'esecuzione
(nel caso di specie il Procuratore generale) di dare corso
all'esecuzione della pena, pur a fronte della riconosciuta contenuta
pericolosita' del condannato, che invece dovrebbe rendere possibile
l'accesso a una misura alternativa alla detenzione senza un previo
passaggio in carcere.
L'art. 27 Costituzione e' parimenti violato in quanto, nel caso
di produzione di materiale pedopornografico, qualora sia riconosciuta
l'ipotesi lieve, presumere in maniera rigida e automatica in capo al
condannato un grado di pericolosita' contenibile solo con il carcere,
per un periodo di almeno un anno, e' opzione legislativa che
contrasta con la finalita' rieducativa propria della sanzione penale.
Infatti, a fronte di una circostanza attenuante ad effetto
speciale di tal genere, che per l'appunto si fonda sulla presa d'atto
dell'ampiezza della formulazione normativa dell'art. 600-ter del
codice penale e sulla connessa idoneita' a includere, nel proprio
ambito applicativo, condotte marcatamente dissimili sul piano
criminologico e del tasso di disvalore, e' irragionevole presumere
che il condannato sia sempre e comunque pericoloso a tal punto che
sia necessario avviarlo alla pena detentiva in carcere, ma anche
rendergli impossibile l'accesso a misure alternative prima di un
anno, con una portata limitativa della liberta' personale
particolarmente e irragionevolmente afflittiva (sentenza n. 32 del
2020). Senza contare che, come dimostra il caso di cui al giudizio a
quo, in cui la pena concretamente irrogata per il reato sopra
indicato e' di due anni, le norme censurate possono comportare che il
detenuto non abbia possibilita' di accedere a misure alternative
sostanzialmente per l'intero tempo della condanna, avuto riguardo
anche ai tempi necessari per la decisione del Tribunale di
Sorveglianza, con ovvie ricadute sul processo di rieducazione,
perche' egli non potrebbe che percepire le modalita' esecutive della
pena come sproporzionate rispetto a un fatto che e' stato
riconosciuto essere di minore gravita'.
Non puo' inoltre trascurarsi un ulteriore elemento nella
valutazione della questione di legittimita' costituzionale che si
intende sollevare.
Per l'individuazione dell'attenuante da applicarsi alle ipotesi
di minore gravita' comprese nella generica previsione di cui all'art.
600-ter del codice penale, il Giudice delle leggi - nella sentenza n.
91/2024 - ha ritenuto ragionevole fare riferimento alla figura
delittuosa dell'art. 609-quater del codice penale, rilevando che
l'art. 600-ter del codice penale «presenta significativi tratti in
comune con quella di cui alla disposizione richiamata, mirando
anch'essa a tutelare il libero e armonico sviluppo della personalita'
del minore nella sfera sessuale. Tale figura delittuosa prevede la
medesima cornice sanzionatoria dell'art. 600-ter del codice penale,
ma al tempo stesso dispone che, nei casi di minore gravita', la pena
sia diminuita in misura non eccedente i due terzi». Siffatta
soluzione sanzionatoria, gia' esistente nell'ordinamento, costituisce
una soluzione costituzionalmente adeguata (ex multis, sentenze n. 6
del 2024, n. 95 e n. 28 del 2022 e n. 63 del 2021), idonea a porre
rimedio al vulnus riscontrato, rappresentato dalla portata della
disposizione incriminatrice sottoposta al vaglio della Corte, tale da
contenere ipotesi di disvalore significativamente differenziato».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68 del 2026 ha in
seguito dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 4-bis, comma
1-quater dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui si
applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater del
codice penale cui e' stata riconosciuta la circostanza attenuante ad
effetto speciale
di cui al sesto comma del medesimo articolo 609-quater del codice
penale, di tal che l'attestata equiparazione tra le due disposizioni
richiamate (art. 609-quater del codice penale e 600-ter del codice
penale) non puo' non riverberarsi anche sulle modalita' esecutive
della pena prevista nelle ipotesi in cui, procedendosi per il delitto
ex art. 600-ter del codice penale, sia riconosciuta all'imputato
l'attenuante del fatto di minore gravita'.
Anche sotto tale profilo, quindi, risulta non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354, richiamato
dall'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che l'ordine di esecuzione della pena debba essere
sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a 4 anni,
per il reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, ove sia
riconosciuta l'ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte
costituzionale n. 91 del 2024.
La declaratoria di incostituzionalita' della norma citata
comporterebbe quindi l'estensione dell'obbligo di sospendere
l'esecuzione per i reati di cui all'art. 600-ter del codice penale,
nei casi di minore gravita', come quello che forma oggetto
dell'incidente di esecuzione promosso dalla Difesa di B M .
P. Q. M.
Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
Solleva con riferimento agli arti. 3 e 27, comma 1 e 3 della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.
4-bis, comma 1-quater, legge 26 luglio 1975, n. 354, richiamato
dall'art. 656, comma 9 del codice di procedura penale, nella parte in
cui non prevede che l'ordine di esecuzione della pena debba essere
sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a 4 anni,
per il reato di cui all'art. 600-ter del codice penale, ove sia
riconosciuta l'ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte
costituzionale n. 91 del 2024.
Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Dispone che la presente ordinanza sia comunicata all'imputato e
al suo difensore, al Procuratore generale per le sue eventuali
determinazioni, sia notificata al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata i Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Dispone la pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003, si
dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento in
qualsiasi forma, venga oscurata l'indicazione delle generalita' e di
altri dati identificativi riferibili alle persone offese e
all'imputato.
Torino, 14 maggio 2026
La Presidente: Palmesino
Il consigliere estensore: Pfiffner