Reg. ord. n. 100 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Corte d'appello di Torino del 18/05/2026
Tra: M. B.
Oggetto:
Ordinamento penitenziario - Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive - Omessa previsione che l’ordine di esecuzione della pena debba essere sospeso, in caso di condanna alla reclusione non superiore a quattro anni per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. ove sia riconosciuta l’ipotesi lieve di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 91 del 2024 – Denunciata imposizione all’organo dell’esecuzione di dare corso all’esecuzione della pena pur a fronte della riconosciuta contenuta pericolosità del condannato – Violazione del principio di ragionevolezza – Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.
Norme impugnate:
legge
del 26/07/1975
Num. 354
Art. 4
Co. 1
richiamato dall'
codice di procedura penale del Num. Art. 656 Co. 9
codice di procedura penale del Num. Art. 656 Co. 9
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 27
Costituzione Art. 27