Reg. ord. n. 105 del 2026 pubbl. su G.U. del 01/07/2026 n. 26
Ordinanza del Consiglio di Stato del 27/05/2026
Tra: Riccardo Rocconi C/ Ministero dell'economia e delle finanze
Oggetto:
Forze di polizia – Guardia di finanza – Ufficiali in servizio permanente in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di età, non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all’art. 966 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) – Abrogazione dell’art. 2161, comma 1, cod. ordinamento militare, il quale disponeva la corresponsione in unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, di un premio pari alla differenza tra l’importo complessivo dei premi previsti dall’art. 1803 del medesimo codice e quello dei relativi premi biennali percepiti – Denunciata abrogazione del "premio antiesodo" che penalizza quanti, pur potendo all’epoca abbandonare il servizio, sono rimasti fedeli al Corpo della Guardia di finanza, anche confidando nel conseguimento del beneficio – Produzione di effetti retroattivi irragionevoli incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio – Lesione dei principi di tutela dell’affidamento e di certezza del diritto – Violazione del principio di ragionevolezza.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Camera di Consiglio del 30 novembre 2026
rel. SANDULLI M. A.
Testo dell'ordinanza
N. 105 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 2026
Ordinanza del 27 maggio 2026 del Consiglio di Stato sul ricorso
proposto da Riccardo Rocconi contro il Ministero dell'economia e
delle finanze e Comando generale della Guardia di finanza.
Forze di polizia - Guardia di finanza - Ufficiali in servizio
permanente in possesso alla data del 21 marzo 2000 del brevetto di
pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni di
servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno
di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma
volontaria di cui all'art. 966 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice
dell'ordinamento militare) - Abrogazione dell'art. 2161, comma 1,
cod. ordinamento militare, il quale disponeva la corresponsione in
unica soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la
cessazione dal servizio, di un premio pari alla differenza tra
l'importo complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 del
medesimo codice e quello dei relativi premi biennali percepiti.
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)», art. 1, comma 261.
(GU n. 26 del 01-07-2026)
IL CONSIGLIO DI STATO
In sede giurisdizionale (Sezione seconda)
Ha pronunciato la presente sentenza non definitiva sul ricorso
numero di registro generale 8462 del 2023, proposto da Riccardo
Rocconi, rappresentato e difeso dall'avvocato Eraldo Liberati, con
domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e
domicilio eletto in Roma, via Lunigiana, n. 15;
Contro Ministero dell'economia e delle finanze - Comando generale
della Guardia di finanza, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e con
domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, Sezione seconda, 8 marzo 2023, n. 3831, resa
tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di
finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il
consigliere Alessandro Enrico Basilico e udito per l'appellante
l'avvocato Eraldo Liberati;
Visto l'art. 36, comma 2, c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e Diritto
1. L'appellante, gia' ufficiale in servizio permanente della
Guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare,
impugna la sentenza che ha respinto la domanda volta al
riconoscimento del c.d. «premio antiesodo».
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni
delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e
documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei
termini seguenti.
2.1. Durante il servizio permanente presso la Guardia di finanza,
l'appellante, essendo in possesso del brevetto di pilota militare, ha
contratto per cinque volte (dal 2001 al 2011) le ferme biennali
volontarie in conseguenza delle quali la legge 28 febbraio 2000, n.
42, prevedeva il riconoscimento di un premio in denaro (c.d. «premio
antiesodo», per la finalita' perseguita, consistente nell'incentivare
conduttori di volo esperti formati a spese dell'amministrazione a
restare in servizio presso di essa, invece di passare all'aeronautica
privata).
2.2. In particolare, l'art. 1 della legge n. 42 del 2000
ammetteva gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in
possesso del brevetto di pilota militare, che avessero ultimato la
ferma obbligatoria e maturato almeno sedici anni di servizio, a
contrarre una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per
non piu' di quattro volte entro il quarantacinquesimo anno di eta'.
Per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, veniva corrisposto
un premio d'importo differente a seconda dei vari bienni. Inoltre, si
prevedeva che l'emolumento per il primo biennio venisse corrisposto
per meta' all'atto dell'assunzione della ferma e per meta' dopo
dodici mesi; per i bienni successivi, invece, sarebbe stato
corrisposto in unica soluzione. Infine, ai sensi del comma 3, agli
ufficiali che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno di
eta', non avessero potuto contrarre tutti i periodi di ferma
volontaria, si disponeva il versamento di un premio, in un'unica
soluzione e al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione
dal servizio, pari alla differenza tra l'importo complessivo dei
premi previsti e quanto effettivamente percepito.
2.3. L'art. 3 estendeva la possibilita' di contrarre le ferme
volontarie e i relativi premi agli ufficiali in servizio permanente
della Guardia di finanza che, alla data di entrata in vigore della
legge, fossero in possesso del brevetto di pilota militare e avessero
maturato almeno diciotto anni di servizio. Anche in questo caso, per
gli ufficiali che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno
di eta', non avessero potuto contrarre tutti i periodi di ferma
volontaria, si disponeva il versamento di un premio, in un'unica
soluzione e al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione
dal servizio, pari alla differenza tra l'importo complessivo dei
premi previsti e quanto effettivamente percepito.
2.4. La legge n. 42 del 2000 e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2000 e, non
essendo previsto un diverso termine, e' entrata in vigore nel
quindicesimo giorno successivo (come stabilito dall'art. 73, terzo
comma, della Costituzione), dunque in data 21 marzo 2000.
2.5. Nel caso di specie, per il primo biennio (dal 2001 al 2003),
svolto quando l'appellante non superava i quarantacinque anni di
eta', il premio e' stato corrisposto per meta' al momento
dell'assunzione della ferma e per la residua meta' dopo dodici mesi
(ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), cui rinvia l'art. 3,
comma 1). Per gli altri bienni (dal 2003 al 2011), svolti dopo che
l'appellante aveva superato i quarantacinque anni di eta', il
pagamento, da erogare in un'unica soluzione, e' stato differito al
raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione del servizio.
2.6. Prima che il militare venisse posto in congedo, l'art. 2268,
comma 1, numero 975), del codice dell'ordinamento militare approvato
con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha abrogato - con
decorrenza dalla sua entrata in vigore, avvenuta l'8 ottobre 2010 -
gli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 42 del 2000. Il medesimo codice
ha tuttavia confermato la facolta' di accedere a una ferma volontaria
di durata biennale, rinnovabile per non piu' di quattro volte entro
il quarantacinquesimo anno di eta', per gli ufficiali in servizio
permanente delle Forze armate in possesso del brevetto di pilota
militare che hanno ultimato la ferma obbligatoria e maturato almeno
sedici anni di servizio (art. 966), prevedendo altresi' la
corresponsione di un premio (art. 1803), il cui importo e' stato poi
ridotto alla meta' dall'art. 1, comma 260, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Inoltre, l'art. 2261 ha previsto un premio per gli
ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare che non avessero potuto
contrarre tutti i periodi di ferma volontaria di cui all'art. 966
c.m., con importi e a condizioni diverse a seconda dell'eta'. Infine,
l'art. 2262 ha dettato un'analoga disciplina per gli ufficiali e i
sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare addetti al controllo del traffico aereo.
L'abrogazione disposta dall'art. 2268 c.m. - cosi' come la nuova
regolamentazione delle ferme e dei premi per i piloti militari - non
ha comunque riguardato l'art. 3 della legge n. 42 del 2000, con la
conseguenza che per gli ufficiali della Guardia di finanza e' rimasta
la possibilita' di contrarre la ferma volontaria e percepire i
relativi emolumenti secondo questo regime.
2.7. Anche per questo, l'art. 9, comma 1, lettera s), numero 8),
del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 348, ha modificato il
citato numero 975) dell'art. 2268 c.m., estendendo l'abrogazione
all'intera legge n. 42 del 2000. La medesima disposizione ha inoltre
sostituito i primi due commi dell'art. 2161 c.m. (rubricato
«Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo
della Guardia di finanza»). Nel presente giudizio (che riguarda un
militare che alla data del 21 marzo 2000 aveva meno di quarantacinque
anni), rileva il primo comma, secondo cui agli ufficiali in servizio
permanente della Guardia di finanza, in possesso alla data del 21
marzo 2000 (giorno in cui e' entrata in vigore la legge n. 42 del
2000) del brevetto di pilota militare e del requisito di almeno
diciotto anni di servizio, i quali, pur non avendo superato il
quarantacinquesimo anno di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i
periodi di ferma volontaria di cui all'art. 966, e' corrisposto in
unica soluzione al raggiungimento dei limiti di eta' per la
cessazione dal servizio un premio pari alla differenza tra l'importo
complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 e quello dei relativi
premi biennali percepiti.
2.8. Con istanza del 23 ottobre 2014, l'appellante ha chiesto la
liquidazione dei premi biennali maturati e non ancora corrisposti.
2.9. Con nota prot. 168607 del 24 novembre 2014 l'ufficio
amministrazione del Centro di aviazione della Guardia di finanza ha
restituito gli atti, dichiarando di non avere competenza
nell'ammissione alle ferme volontarie, ma unicamente nel provvedere
al pagamento del premio, a condizione che sia stata emessa a tal fine
un'apposita determinazione del capo del reparto.
2.10. In seguito, l'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015), ha abrogato l'art. 2261
c.m., i commi 2 e 3 dell'art. 2262 c.m. e i commi 1 e 2 dell'art.
2161 c.m.
2.11. L'appellante e' cessato dal servizio per raggiunti limiti
di eta' il 4 aprile 2016.
2.12. Con istanza del 1° giugno 2016, il militare in congedo,
premesso di trovarsi nella condizione prevista dall'art. 3, comma 2,
della legge n. 42 del 2000 e dagli articoli 966, 1803 e 2161, comma
1, c.m., ha chiesto che gli venisse corrisposto, in un'unica
soluzione, un premio pari alla differenza tra l'importo complessivo
dei premi previsti dall'art. 1803 e quello dell'unico premio biennale
percepito. A tal fine, ha esposto i propri calcoli, dai quali
risulterebbe che l'importo complessivo dei premi ammonterebbe a
65.073,54 euro e, avendo percepito solo il primo premio biennale per
un totale di euro 15.493,70 euro, dovrebbe essergli versata una somma
di 49.579,84 euro.
2.13. Con nota prot. 2416 del 3 agosto 2016 il Centro informatico
amministrativo nazionale della Guardia di finanza ha negato il
premio, osservando che la normativa che ne prevedeva il
riconoscimento non era piu' vigente quando l'appellante e' stato
posto in congedo per raggiungimento dei limiti di eta'.
2.14. Contro il provvedimento, l'interessato ha proposto ricorso
gerarchico, sostenendo che l'intervenuta abrogazione dell'art. 3
della legge n. 42 del 2000 e dell'art. 2161, comma 1, c.m. non
potrebbero incidere sul suo diritto al compenso, che sarebbe maturato
nel vigore della disciplina previgente.
2.15. Con determinazione n. 378323 del 15 dicembre 2016, il Capo
di stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza ha
respinto il gravame proposto in via amministrativa, affermando che
l'abrogazione ha riguardato anche la posizione del ricorrente in
quanto, quando questa e' intervenuta, egli era ancora privo del
presupposto della cessazione dal servizio per limiti di eta',
necessario per l'erogazione.
2.16. L'interessato ha proposto ricorso al Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio, insistendo nella propria tesi
- argomentata anche mediante richiami alla giurisprudenza
costituzionale - secondo cui la fattispecie si sarebbe perfezionata,
e il diritto sarebbe maturato, prima dell'entrata in vigore delle
norme abrogatrici.
2.17. Il Ministero dell'economia si e' costituito nel giudizio di
primo grado, resistendo al ricorso.
3. Con sentenza 8 marzo 2023, n. 3831, il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso,
compensando le spese di lite.
In particolare, secondo il Tribunale, il diritto alla percezione
del premio sorgerebbe solo con il collocamento a riposo del militare,
pertanto non poteva ritenersi «quesito» al momento in cui sono
entrate in vigore le norme abrogatrici. Per la stessa ragione, la
disciplina sopravvenuta non potrebbe ritenersi incostituzionale per
lesione del legittimo affidamento dei dipendenti.
4. Il militare ha proposto appello contro la decisione, deducendo
i seguenti motivi:
I) carenza, illogicita' e contraddittorieta' di motivazione
in ordine al vizio di eccesso di potere;
II) illogicita' della motivazione in ordine alla violazione
dell'art. 2186, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66,
(che a sua volta aveva abrogato dapprima gli art. 1, 2 e 4 e quindi
anche l'art. 3 della legge n. 42/2000) e dell'art. 11 delle
diposizioni sulla legge in generale.
4.1. Nel giudizio di secondo grado si e' costituito il Ministero
dell'economia, chiedendo il rigetto dell'appello, anche con memoria
depositata il 4 marzo 2026.
4.2. All'udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa e' passata
in decisione.
5. In via preliminare, si osserva che la giurisprudenza, tanto
amministrativa, quanto costituzionale, si e' pronunciata in piu'
occasioni sul «premio antiesodo» e sulla relativa abrogazione: sia
con riferimento ai controllori di volo (Corte costituzionale, 5
luglio 2022, n. 169), sia soprattutto rispetto ai piloti delle Forze
armate, il cui caso risulta pressoche' analogo a quello di specie (e
per i quali e' stata sollevata questione di costituzionalita' da
Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2023, n. 2881, che e' stata giudicata
fondata da Corte costituzionale, 11 dicembre 2023, n. 216).
6. Prima di esaminare i motivi di appello, e' opportuno
ripercorrere sinteticamente l'evoluzione della disciplina relativa al
«premio antiesodo» per gli ufficiali della Guardia di finanza.
In particolare, ai fini della decisione sul gravame, si rileva
che:
a) in forza degli articoli 1 e 3 della legge 28 febbraio
2000, n. 42, e' stato istituito un premio in denaro per gli ufficiali
in servizio permanente della Guardia di finanza in possesso del
brevetto di pilota militare che avessero contratto delle ferme
volontarie di durata biennale (c.d. «premio antiesodo»);
b) per gli ufficiali che avessero compiuto i quarantacinque
anni di eta', il versamento del premio era previsto in un'unica
soluzione, al raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal
servizio;
c) questa disciplina e' stata abrogata, con riguardo agli
appartenenti alla Guardia di finanza, per effetto dell'art. 9 del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, che ha modificato in
questi termini l'art. 2268, comma 1, n. 975), c.m.;
d) lo stesso decreto legislativo n. 248 del 2012 ha pero'
previsto, mediante modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 2161 c.m., un
premio analogo per gli ufficiali in servizio permanente del Corpo
della Guardia di finanza, in possesso alla data del 21 marzo 2000 del
brevetto di pilota militare e del requisito di almeno diciotto anni
di servizio, che, pur non avendo superato il quarantacinquesimo anno
di eta', non abbiano potuto contrarre tutti i periodi di ferma
volontaria;
e) i commi 1 e 2 dell'art. 2161 c.m. sono stati abrogati
dall'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (insieme
all'art. 2261 e ai commi 1 e 2 dell'art. 2262 c.m.).
Alla luce della descritta evoluzione del quadro normativo, e'
possibile esaminare i motivi di appello.
7. Con la prima censura, si sostiene che, diversamente da quanto
affermato dall'amministrazione e ritenuto dal T.a.r., avendo
l'appellante eseguito le ferme prima dell'abrogazione della norma che
prevedeva il premio, avrebbe maturato il diritto al compenso, dato
che il raggiungimento dei limiti di eta' per la cessazione dal
servizio rappresenterebbe unicamente un termine di pagamento, e non
un elemento costitutivo della fattispecie.
8. Il motivo e' infondato.
Come gia' osservato dalla sezione, per comprendere la normativa
sulle condizioni per l'erogazione del premio «occorre muovere - non
opponendosi a cio' la piu' immediata interpretazione letterale -
dallo scopo perseguito dalla norma, che consiste nell'incentivare
piloti ancora relativamente giovani a rimanere in servizio nelle
Forze armate, invece di cercare migliori condizioni d'impiego alle
dipendenze dell'aeronautica privata», come si evince anche
dall'intitolazione della legge n. 42 del 2000, che detta disposizioni
«per disincentivare l'esodo dei piloti militari» (Cons. Stato, sez.
II, 21 marzo 2023, n. 2881).
A tal fine, «il legislatore da un lato ha previsto in generale la
possibilita' per gli ufficiali in possesso del brevetto di pilota di
accedere a diversi periodi di ferma biennale, con relativo incentivo
(come tuttora contemplato dall'art. 1803 c.m.), cosi' offrendo loro
un'occasione di guadagno che rendesse piu' appetibile la permanenza
in servizio; dall'altro ha disposto la corresponsione di un premio a
coloro che, anche in ragione dell'eta' che avevano quando e' stato
introdotto il beneficio, non hanno avuto questa opportunita' o non
l'hanno potuta sfruttare appieno; in entrambi i casi, la finalita'
evidente era quella di evitare che ufficiali formati a spese
dell'amministrazione abbandonassero il servizio in eta' ancora
relativamente giovane per ricercare migliori condizioni d'impiego nel
settore privato, che si sarebbe quindi trovato ad avvalersi delle
prestazioni lavorative di piloti esperti senza farsi carico degli
oneri della loro preparazione.
Tale essendo il fine perseguito dalla norma, non si puo' che
condividere la tesi del Tribunale amministrativo regionale del Lazio
secondo cui la cessazione del servizio per raggiunti limiti di eta'
non rappresenta un termine di pagamento, ma e' piuttosto un elemento
costitutivo della fattispecie, dato che il «premio antiesodo» e'
volto a ricompensare la «fedelta'» di coloro che, pur potendo
lasciare l'impiego pubblico, sono rimasti in servizio nelle Forze
armate: solo la cessazione per limiti di eta', infatti, e' idonea a
dimostrare che in concreto e' stato raggiunto lo scopo perseguito
dalla norma (ovvero contrastare l'esodo all'aeronautica privata).
Diversamente opinando - ossia riconoscendo l'incentivo anche in
caso di cessazione dal servizio per altre cause, per esempio per
dimissioni volontarie, la norma verrebbe inibita nella sua funzione
incentivante e si tradurrebbe nell'attribuzione di un beneficio privo
di una ragione giustificatrice» (ancora, Cons. Stato, sez. II, n.
2881 del 2023 e, negli stessi termini, 21 maggio 2024, n. 4522).
Questa lettura e' stata peraltro posta alla base della
valutazione positiva del requisito della rilevanza della questione
d'incostituzionalita' della norma abrogatrice del premio antiesodo
per i piloti militari giudicata fondata con sentenza della Corte
costituzionale 11 dicembre 2023, n. 216.
Alla luce dell'esposta interpretazione letterale e sistematica
dell'art. 2161 c.m. - il quale, come in precedenza esposto, ha
dettato una disciplina del premio per i piloti della Guardia di
finanza in sostituzione di quella contenuta nell'art. 3 della legge
n. 42 del 2000 - si deve concludere che, quando e' stato abrogato
dall'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, l'appellante non
aveva ancora maturato il diritto al premio, dato che era ancora in
servizio e non si era quindi verificato un presupposto per il suo
conseguimento, come correttamente affermato nella sentenza di primo
grado.
Per queste ragioni, il primo motivo di appello deve essere
respinto.
9. Con la seconda censura si sostiene che, diversamente da quanto
affermato dall'amministrazione e ritenuto dal Tribunale
amministrativo regionale, la posizione dei militari che avessero gia'
svolto le ferme non potrebbe essere incisa dall'abrogazione delle
norme che hanno previsto il premio antiesodo, in ragione del generale
principio d'irretroattivita' delle leggi.
10. Al fine di decidere sul motivo, risulta pregiudiziale
risolvere la questione di legittimita' costituzionale della legge n.
190 del 2014, nella parte in cui ha abrogato il comma 1 dell'art.
2161 c.m., per violazione dei principi di tutela del legittimo
affidamento e di certezza del diritto discendenti dall'art. 3 della
Costituzione.
11. La questione e' rilevante, perche', una volta respinto il
primo motivo di appello (con cui si sosteneva l'appellante abbia
maturato un «diritto quesito» al premio), la decisione sulla
fondatezza della pretesa avanzata dal militare dipende
dall'applicazione dell'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014
(della cui legittimita' costituzionale si dubita). Infatti, e'
proprio l'abrogazione dell'art. 2161 c.m. (contestata perche' lesiva
della certezza del diritto), a precludergli il conseguimento del
«premio antiesodo», essendo intervenuta prima che si fossero
concretizzate tutte le condizioni richieste per ottenerlo (ma dopo
che erano state operate delle scelte che avrebbero dovuto,
prospetticamente, apportare i vantaggi che prevedevano la legge n. 42
del 2000, prima, e l'art. 2161 c.m., poi).
L'eventuale dichiarazione d'incostituzionalita' della
disposizione abrogatrice determinerebbe dunque la «reviviscenza»
della norma abrogata e comporterebbe l'accoglimento dell'appello, con
annullamento degli atti impugnati in primo grado e fondatezza della
domanda, presentata con l'istanza del 1° giugno 2016, di pagamento,
in un'unica soluzione, di un emolumento pari alla differenza tra
l'importo complessivo dei premi previsti dall'art. 1803 c.m. e quello
dell'unico premio biennale percepito.
12. La questione e' altresi' non manifestamente infondata alla
luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha gia'
giudicato contrastante con l'art. 3 della Costituzione, con
particolare riferimento al principio di ragionevolezza e alla tutela
del legittimo affidamento, l'art. 1, comma 261, della legge n. 190
del 2014, tanto nella parte in cui ha abrogato l'art. 2262, commi 2 e
3, c.m. relativo al premio antiesodo per i militari in possesso
dell'abilitazione di controllore del traffico aereo (con sentenza 5
luglio 2022, n. 169), quanto nella parte in cui ha abrogato l'art.
2261 c.m. relativo al premio antiesodo per gli ufficiali delle Forze
armate in possesso del brevetto di pilota militare (con sentenza 11
dicembre 2023, n. 216).
In particolare, nella sentenza n. 169 del 2022 la Corte ha
affermato che la «norma censurata, a fronte di una ratio
incentivante, quale quella che viene in rilievo nella specie, viola
il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione,
producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su
situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in
servizio dei controllori di volo, e cosi' contraddicendo ex post la
ratio della normativa premiale».
Inoltre, nella sentenza n. 216 del 2023 la Corte ha argomentato
che il «premio antiesodo» rappresenta «un emolumento correlato alla
volontaria permanenza in servizio dei piloti militari, sempre che in
possesso dei requisiti previsti dalla legge, da erogarsi una tantum,
non riconducibile ad un rapporto previdenziale che, in quanto
rapporto di durata, puo' invece subire modificazioni» e che
«l'abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 2261 cod.
ordinamento militare, avvenuta dopo quattordici anni dalla sua
originaria entrata in vigore, concreta, quindi, una violazione del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione,
producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su
situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in
servizio dei piloti militari e cosi' contraddicendo ex post la ratio
della normativa premiale».
13. Questi argomenti ben possono essere ora invocati rispetto
all'abrogazione del «premio antiesodo» per i piloti della Guardia di
finanza, anch'essa disposta dall'art. 1, comma 261, della legge n.
190 del 2014: anche in questo caso, infatti, il legislatore prima ha
previsto un incentivo per i militari che, oltre a essere in possesso
di determinate caratteristiche, fossero rimasti in servizio fino al
raggiungimento dei limiti di eta', per poi abrogarlo dopo aver
conseguito lo scopo di scoraggiare il transito dei lavoratori nel
settore privato.
A tal proposito, e' opportuno porre in luce come, benche' in
linea generale il fluire del tempo possa costituire un elemento
sufficiente a giustificare un mutamento nella disciplina di una
fattispecie, in questo caso non si puo' trascurare la circostanza che
la norma abrogata riguardava una situazione specifica e una platea
relativamente circoscritta di destinatari (gli ufficiali che avessero
una determinata eta' alla data del 21 marzo 2000).
Di conseguenza, l'alterazione del rapporto sinallagmatico tra
questi e il datore pubblico, nonche' la lesione dell'affidamento,
sono correlate proprio al trascorrere del tempo, il quale,
comportando l'avanzamento dell'eta' dei militari, ha ridotto
progressivamente le loro opportunita' d'impiego come piloti
nell'aeronautica privata, rafforzando le ragioni che avevano indotto
a prevedere il «premio antiesodo» e rendendo evidente
l'irragionevolezza della sua abrogazione, che si risolve, in
definitiva, nella penalizzazione di quanti, pur potendo all'epoca
abbandonare il servizio, sono rimasti «fedeli» al Corpo della Guardia
di finanza, anche confidando nel conseguimento del beneficio.
Per riprendere le parole delle sentenze della Corte
costituzionale n. 169 del 2022 e n. 216 del 2023, riferite alle
fattispecie analoghe dei controllori di volo e dei piloti delle Forze
armate, ci si trova al cospetto «di una situazione soggettiva che
discende direttamente dalla norma e che radica nei suoi destinatari
un affidamento "rinforzato"; situazione che non puo' essere esposta
ad un semplice ripensamento del legislatore».
14. Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il
collegio ritiene di respingere in parte l'appello, con riferimento al
primo motivo d'impugnazione; di rimettere alla Corte costituzionale
la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui ha abrogato
l'art. 2161, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lesivo del
legittimo affidamento dei militari e della certezza del diritto; di
sospendere il processo nelle more del giudizio della Corte
costituzionale, riservando la pronuncia sul secondo motivo d'appello,
nonche' ogni statuizione sulle spese di lite, all'esito della
decisione del giudice delle leggi sulla questione di
costituzionalita', come innanzi sollevata; di disporre che, a cura
della segreteria, gli atti siano trasmessi immediatamente alla Corte
costituzionale e che la presente sentenza sia notificata alle parti
costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata
ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione seconda,
non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe
proposto, cosi' provvede:
a) respinge in parte l'appello, con riferimento al primo
motivo d'impugnazione proposto;
b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 261,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui ha abrogato
l'art. 2161, comma 1, del codice dell'ordinamento militare di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con riferimento all'art. 3
della Costituzione;
c) sospende il presente giudizio nelle more della decisione
della Corte costituzionale, riservando all'esito ogni ulteriore
determinazione, anche in ordine alle spese di lite;
d) ordina che, a cura della segreteria, gli atti siano
trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente sentenza sia
notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei
ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorita'
amministrativa.
Cosi' deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 14
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente;
Carmelina Addesso, consigliere;
Alessandro Enrico Basilico, consigliere, estensore;
Stefano Filippini, consigliere;
Luca Emanuele Ricci, consigliere.
Il Presidente: Poli
L'estensore: Basilico