Reg. ord. n. 108 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/07/2026 n. 27
Ordinanza del Corte dei conti del 23/04/2026
Tra: R.A. V.
Oggetto:
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata previsione di un duplice potere riduttivo che introduce una discrasia nel sistema della tutela risarcitoria in quanto, al giudice della responsabilità amministrativa, da un lato, si consente l’esercizio di una generica potestà riduttrice i cui parametri risultano del tutto assenti e, dall’altro, si impone una riduzione obbligatoria da esercitarsi nei previsti limiti – Nell’ipotesi in cui la responsabilità amministrativa fosse di natura sanzionatoria, la norma sarebbe irragionevole, premiando l’amministratore incapace e collocando a carico della comunità danneggiata i due terzi del danno subito – Contrasto con i principi di uguaglianza e di solidarietà sociale – Nella diversa ipotesi in cui tale responsabilità fosse basata sull’accertamento di un doppio nesso di causalità, materiale e giuridico, il potere riduttivo obbligatorio sarà applicabile solo per il responsabile chiamato a rispondere per una quota superiore al 30%, salvo un ulteriore ridimensionamento del quantum debeatur in ragione dell’attenuazione dell’addebito che il giudice riterrà applicabile in via equitativa – Previsione che, nell’ipotesi di un illecito a causa multifattoriale, l’applicazione del potere riduttivo obbligatorio pro quota determina un immotivato appiattimento dei singoli apporti causali – Contrasto con il principio-guida della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria – Scelta legislativa illogica che, con proporzione inversa, attenua il danno a carico di chi ne ha determinato in misura preponderante la causazione – Nell’ulteriore ipotesi in cui il potere obbligatorio afferisse solo a chi riceve uno stipendio o un compenso da parte della pubblica amministrazione, in forza di un servizio, funzione o ufficio reso all’amministrazione, mentre quello discrezionale fosse applicabile a tutti coloro che ricevono benefici, contribuzioni, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, la disciplina sarebbe irragionevole per disparità di trattamento – Eccesso di potere legislativo – Drastica riduzione obbligatoria del credito risarcitorio che premia l’inefficienza, erodendo dall’interno i principi di responsabilità del pubblico dipendente e di giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica – Introduzione di un potere riduttivo che allontana la responsabilità dell’agente pubblico dagli standards della buona amministrazione – Violazione del principio di buon andamento e del controllo contabile – Regressione temporale dello ius superveniens che riduce ex lege gli importi ai quali i soggetti responsabili sono stati condannati in primo grado, eliminando poste creditorie già sancite nelle sentenze di primo grado impugnate – Normativa che, stabilendo minori entrate, grava su enti del tutto diversi, potendo investire qualsiasi soggetto pubblico leso e persino la stessa Unione europea, qualora il danno derivi dallo sviamento colposo di contributi che gravano direttamente sul bilancio europeo – Violazione del principio di autonomia legislativa – Lesione dei principi di equilibrio di bilancio e di copertura delle spese – Soluzione normativa imposta retroattivamente, che limita il principio del libero convincimento del giudice rispetto al credito risarcitorio maturato in relazione a controversie pendenti e, al tempo stesso, sbilanciando le posizioni delle parti a detrimento della posizione del pubblico ministero contabile, a totale vantaggio del soggetto ritenuto responsabile – Diritto intertemporale che viola il principio del giusto processo e della parità delle armi – Assoggettamento allo stesso regime giuridico di situazioni diverse maturate in contesti giuridici e storici differenti, in spregio allo spirito della norma – Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Lesione del potere giudiziario – Violazione del giusto processo anche sotto il profilo delle garanzie processuali che, nei giudizi di impugnazione, non può prescindere dalle preclusioni maturate e dalla delimitazione del thema decidendum – Interventi legislativi, privi di motivi di interesse generale, atti a incidere in modo significativo sul potere giurisdizionale – Violazione degli obblighi internazionali e segnatamente del diritto a un processo equo – Compromissione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, in quanto l’azione affidata al pubblico ministero contabile diviene uno strumento inadeguato a proteggere gli interessi collettivi e adespoti – Lesione del diritto a un ricorso effettivo – Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, che impongono l’effettività della tutela come espressione di un principio generale.
Norme impugnate:
legge del 14/01/1994 Num. 20 Art. 1 Co. 1 come modificati dalla
legge del 07/01/2026 Num. 1
legge del 07/01/2026 Num. 1 Art. 6
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 28
Costituzione Art. 81
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 101
Costituzione Art. 103
Costituzione Art. 104
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 119
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 6
preleggi Art. 11