Reg. ord. n. 108 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/07/2026 n. 27

Ordinanza del Corte dei conti  del 23/04/2026

Tra: R.A. V.  C/ Procura generale della Corte dei conti



Oggetto:

Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Disciplina transitoria che estende tali previsioni anche ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026 – Denunciata previsione di un duplice potere riduttivo che introduce una discrasia nel sistema della tutela risarcitoria in quanto, al giudice della responsabilità amministrativa, da un lato, si consente l’esercizio di una generica potestà riduttrice i cui parametri risultano del tutto assenti e, dall’altro, si impone una riduzione obbligatoria da esercitarsi nei previsti limiti – Nell’ipotesi in cui la responsabilità amministrativa fosse di natura sanzionatoria, la norma sarebbe irragionevole, premiando l’amministratore incapace e collocando a carico della comunità danneggiata i due terzi del danno subito – Contrasto con i principi di uguaglianza e di solidarietà sociale – Nella diversa ipotesi in cui tale responsabilità fosse basata sull’accertamento di un doppio nesso di causalità, materiale e giuridico, il potere riduttivo obbligatorio sarà applicabile solo per il responsabile chiamato a rispondere per una quota superiore al 30%, salvo un ulteriore ridimensionamento del quantum debeatur in ragione dell’attenuazione dell’addebito che il giudice riterrà applicabile in via equitativa – Previsione che, nell’ipotesi di un illecito a causa multifattoriale, l’applicazione del potere riduttivo obbligatorio pro quota determina un immotivato appiattimento dei singoli apporti causali – Contrasto con il principio-guida della parziarietà dell’obbligazione risarcitoria – Scelta legislativa illogica che, con proporzione inversa, attenua il danno a carico di chi ne ha determinato in misura preponderante la causazione – Nell’ulteriore ipotesi in cui il potere obbligatorio afferisse solo a chi riceve uno stipendio o un compenso da parte della pubblica amministrazione, in forza di un servizio, funzione o ufficio reso all’amministrazione, mentre quello discrezionale fosse applicabile a tutti coloro che ricevono benefici, contribuzioni, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, la disciplina sarebbe irragionevole per disparità di trattamento – Eccesso di potere legislativo – Drastica riduzione obbligatoria del credito risarcitorio che premia l’inefficienza, erodendo dall’interno i principi di responsabilità del pubblico dipendente e di giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica – Introduzione di un potere riduttivo che allontana la responsabilità dell’agente pubblico dagli standards della buona amministrazione – Violazione del principio di buon andamento e del controllo contabile – Regressione temporale dello ius superveniens che riduce ex lege gli importi ai quali i soggetti responsabili sono stati condannati in primo grado, eliminando poste creditorie già sancite nelle sentenze di primo grado impugnate – Normativa che, stabilendo minori entrate, grava su enti del tutto diversi, potendo investire qualsiasi soggetto pubblico leso e persino la stessa Unione europea, qualora il danno derivi dallo sviamento colposo di contributi che gravano direttamente sul bilancio europeo – Violazione del principio di autonomia legislativa – Lesione dei principi di equilibrio di bilancio e di copertura delle spese – Soluzione normativa imposta retroattivamente, che limita il principio del libero convincimento del giudice rispetto al credito risarcitorio maturato in relazione a controversie pendenti e, al tempo stesso, sbilanciando le posizioni delle parti a detrimento della posizione del pubblico ministero contabile, a totale vantaggio del soggetto ritenuto responsabile – Diritto intertemporale che viola il principio del giusto processo e della parità delle armi – Assoggettamento allo stesso regime giuridico di situazioni diverse maturate in contesti giuridici e storici differenti, in spregio allo spirito della norma – Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Lesione del potere giudiziario – Violazione del giusto processo anche sotto il profilo delle garanzie processuali che, nei giudizi di impugnazione, non può prescindere dalle preclusioni maturate e dalla delimitazione del thema decidendum – Interventi legislativi, privi di motivi di interesse generale, atti a incidere in modo significativo sul potere giurisdizionale – Violazione degli obblighi internazionali e segnatamente del diritto a un processo equo – Compromissione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, in quanto l’azione affidata al pubblico ministero contabile diviene uno strumento inadeguato a proteggere gli interessi collettivi e adespoti – Lesione del diritto a un ricorso effettivo – Violazione degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario, che impongono l’effettività della tutela come espressione di un principio generale. 

Norme impugnate:

legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1
legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1 come modificati dalla
legge  del 07/01/2026  Num. 1
legge  del 07/01/2026  Num. 1  Art. 6


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 28 
Costituzione   Art. 81 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 101 
Costituzione   Art. 103 
Costituzione   Art. 104 
Costituzione   Art. 111 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 119 
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.
preleggi   Art. 11 



Testo dell'ordinanza

                        N. 108 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 2026

Ordinanza del  23  aprile  2026  della  Corte  dei  conti  -  Sezione
giurisdizionale centrale d'appello, sull'appello proposto da R.A. V.. 
 
Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e  contabile
  - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Quantificazione
  del danno addebitabile - Previsione, nei casi stabiliti, del potere
  di riduzione e dell'obbligo di esercizio  del  potere  riduttivo  -
  Previsione che, salvi i casi di  danno  cagionato  con  dolo  o  di
  illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita  il  potere  di
  riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto  conseguenza
  immediata e diretta della  sua  condotta,  il  danno  o  il  valore
  perduto  per  un  importo  non  superiore  al  30  per  cento   del
  pregiudizio accertato e, comunque, non superiore  al  doppio  della
  retribuzione lorda conseguita nell'anno di  inizio  della  condotta
  lesiva causa dell'evento o nell'anno  immediatamente  precedente  o
  successivo, ovvero non superiore  al  doppio  del  corrispettivo  o
  dell'indennita' percepiti per il servizio reso  all'amministrazione
  o per  la  funzione  o  l'ufficio  svolti,  che  hanno  causato  il
  pregiudizio - Disciplina transitoria che  estende  tali  previsioni
  anche ai giudizi pendenti, non definiti  con  sentenza  passata  in
  giudicato alla data di entrata in vigore della legge n. 1 del 2026. 
- Legge  14  gennaio  1994  n.  20  (Disposizioni   in   materia   di
  giurisdizione e controllo della Corte dei  conti),  art.  1,  commi
  1-bis e 1-octies, come introdotti dalla legge 7 gennaio 2026, n.  1
  (Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre  disposizioni
  nonche' delega al Governo in materia di funzioni  della  Corte  dei
  conti e di responsabilita' amministrativa e per danno  erariale)  e
  art. 6 della medesima legge n. 1 del 2026. 


(GU n. 27 del 08-07-2026)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
         Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello 
 
    Composta dai seguenti magistrati: 
      Rita Loreto, Presidente; 
      Roberto Rizzi, consigliere; 
      Nicola Ruggiero, consigliere; 
      Maria Cristina Razzano, consigliere-relatrice; 
      Cosmo Sciancalepore, consigliere; 
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  giudizio  d'appello
iscritto al n. 62014 nel Registro di Segreteria, promosso dal dott. V
R A (C.F. ... ), rappresentato e  difeso,  giusta  procura  in  calce
all'atto  d'appello,  dall'avv.  Luigi  Cocchi  con   il   quale   e'
elettivamente      domiciliato      presso      l'indirizzo      pec:
luigi.cocchi@ordineavvgenova.it 
    Contro la Procura generale presso la  Corte  dei  conti,  Procura
regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la Liguria e nei confronti di T P , rappresentato e difeso, in virtu'
di  procura  su  foglio  separato  e   allegato   alla   memoria   di
costituzione,  dall'avv.  Gian  Carlo   Soave   con   il   quale   e'
elettivamente     domiciliato     presso      l'indirizzo      p.e.c.
studiolegalesoave@pec.legassinfo.it - B N  ,  nata  a  ... ,  il  ...
residente in ... non costituita,  avverso  la  sentenza  n.  103/2024
della Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,  depositata  in
data 25 novembre 2024. 
    Uditi, nella pubblica  udienza  del  giorno  5  marzo  2026,  con
l'assistenza  del  Segretario  dott.ssa   Eliana   Giorgiantoni,   la
relatrice dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'avv. Augusto  Tortorelli
su delega del procuratore costituito per l'appellante, l'avv.  Felice
Cantaro su delega del procuratore costituito per l'appellato T  e  il
rappresentante  della  Procura  generale  nella  persona  del  V.P.G.
dott.ssa Emanuela Rotolo. 
    Esaminati l'atto d'appello, gli atti  e  i  documenti  tutti  del
fascicolo di causa. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    Con la sentenza appellata la Sezione giurisdizionale della  Corte
dei conti per la Regione Liguria,  in  integrale  accoglimento  della
domanda attorea e all'esito della definizione del giudizio, con  rito
abbreviato, nei confronti del dott. T per euro 90.000, ha  condannato
il dott. R A V e la dott.ssa B N al pagamento, in favore dell'  ... ,
delle rispettive somme di euro 945.000 e di  euro  135.000,  oltre  a
rivalutazione monetaria, interessi legali  e  spese  di  giudizio,  a
titolo di responsabilita' amministrativa gravemente colposa derivante
dall'ingiusto pregiudizio patrimoniale subito dall'Azienda sanitaria,
complessivamente pari a euro 1.350.000, in ragione  del  risarcimento
liquidato, in  sede  transattiva,  in  favore  del  sig.  G.P.  (euro
1.250.000,00) e dei difensori del medesimo in sede  civile  e  penale
(euro 50.000,00 ciascuno). 
    In data 2 dicembre 2016 perveniva presso la Procura regionale  la
nota della Azienda sanitaria locale n. ... prot. n. ... ,  (in  atti)
con cui veniva trasmesso il fascicolo di un sinistro per risarcimento
danni a terzi, gestito secondo il programma  assicurativo  introdotto
dalla legge regionale del  24  ottobre  2011  n.  28.  Dal  fascicolo
risultava che il sig. P.G., ricoverato  presso  l'Ospedale  ...  ,  a
seguito  di  un  intervento  di   rachicentesi   (puntura   lombare),
effettuato nel corso del 2014, subiva una  grave  lesione  midollare,
con paraplegia e perdita  integrale  della  deambulazione  oltre  che
indebolimento permanente agli apparati digerente  e  uroproteico.  La
rachicentesi risultava essere stata effettuata  in  presenza  di  una
controindicazione specifica e tassativa alla sua esecuzione,  essendo
il paziente sottoposto a terapia anticoagulante  senza  soluzione  di
continuita', con successiva tardiva ed erronea diagnosi della lesione
stessa e totale  omissione  di  qualsiasi  tentativo  di  trattamento
mirante  a  impedire  o  mitigare  la  lesione  inferta  al  paziente
ricoverato presso il reparto di Neurologia del citato Ospedale di ...
. 
    La  lesione  ischemica  era  ormai  divenuta  irreversibile,  con
diagnosi di «infarto midollare dorsale  in  cardiopatico  distiroideo
con  polineuropatia»,  tanto  che,  a  seguito   di   esposto/querela
presentata il 26 maggio  2014,  si  instaurava  un  processo  penale,
conclusosi con la sentenza di proscioglimento degli imputati  (tra  i
quali  l'odierno  appellante),  per  intervenuta   remissione   della
medesima querela (Trib. Genova, 11 ottobre 2016, n. 5310). In ragione
di cio' l'Azienda sanitaria liquidava, a titolo risarcitorio, al gia'
menzionato paziente  una  somma  complessiva  di  euro  1.350.000,00,
oggetto del giudizio per cui e' causa  e  con  piena  imputazione  di
responsabilita' in capo al dott. T - condannato con  rito  abbreviato
al pagamento di euro 90.000/00 - al dott. R A V e alla dott.ssa B N ,
condannati rispettivamente al pagamento delle somme di euro 945.000 e
di euro 135.000, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali  e
spese di giudizio. 
    Con atto depositato in data 27 gennaio 2025 ha interposto appello
il dott.  V  R  A  ,  patrocinato  come  in  atti,  che  ha  dedotto,
preliminarmente, l'erroneita' della sentenza nella parte  in  cui  ha
dichiarato la sua contumacia senza  la  previa  e  corretta  verifica
sulla regolarita' del contraddittorio (in particolare  sull'indirizzo
di posta elettronica certificata). Ha, poi, precisato nel merito  che
non sarebbero stati valutati adeguatamente  gli  elementi  di  prova,
costituiti dalle plurime relazioni sanitarie e  medico-legali,  dalle
quali si poteva desumere l'assenza di nesso causale tra  la  condotta
del medico chirurgo e l'evento  dannoso.  A  fronte  di  tutte  dette
autorevoli opinioni tecniche specialistiche, l'affermazione contenuta
nella sentenza impugnata di certezza della configurabilita' del nesso
causale sarebbe basata su elementi non condivisibili, non  univoci  e
non decisivamente probanti, anche alla luce di un  elemento  decisivo
qualificante, quale quello delle condizioni patologiche  preesistenti
del soggetto trattato. In particolare, la presenza  di  sanguinamento
all'interno del canale vertebrale veniva esclusa sia nella TC lombare
del ... (refertata dalla dott.ssa A C ) che da quella dorsale del  12
successivo (refertata dal dott. M  M  )  e  anche  nella  valutazione
neurochirurgica, fatta  eseguire  in  pari  data,  dal  dott.  V  per
completezza e ulteriore cautela. 
    Anche alla RM spinale (eseguita il ... per la necessita' di avere
un referto di  magnetocompatibilita'  della  valvola  cardiaca  della
quale il paziente  non  aveva  la  documentazione)  si  rilevava  una
lesione ischemica midollare con screzio ematico a un livello  (D4-D6)
ben lontano dalla sede della puntura lombare. Si  evincerebbe  dunque
che,  se  sanguinamento  era  presente  (come  rilevato  dal   perito
d'ufficio dott. T ), era di entita'  assai  modesta  e  quindi  assai
improbabile causa di una sofferenza midollare ischemica a distanza di
almeno 30 cm. 
    L'appellante  ha   lamentato   altresi'   l'erronea   valutazione
dell'elemento soggettivo, in quanto «l'oscurita'  e  la  complessita'
del quadro patologico, la  difficolta'  e  l'urgenza  di  cogliere  e
legare   le   informazioni   cliniche   rappresentano   momenti    di
considerazione  essenziali,  cio'  che  consente  di   esprimere   la
conclusiva  valutazione   sul   grado   della   colpa,   ponendo   in
bilanciamento fattori oggettivi contrastanti con l'ipotesi di  «colpa
grave»,  che  ben  chiaramente   si   ravvisano   nell'ambito   della
fattispecie esaminata.  [...]  In  definitiva  quindi  anche  volendo
ipotizzare un nesso causale tra la rachicentesi,  eseguita  comunque,
dal punto di vista tecnico, a regola d'arte dal Dr  V  con  finalita'
diagnostiche rispondenti perfettamente alle regole  della  scienza  e
dell'esperienza (tenuto conto dell'obiettivita' in essere al  momento
del  suo  intervento)  ed  il  deficit  neurologico   successivamente
manifestatosi e concretizzatosi poi nell'evento invalidante,  non  si
vede come possa essergli attribuita una deviazione  dalle  regole  di
diligenza e prudenza per di piu' cosi' rilevante da  qualificare  una
colpa grave». 
    In ogni caso, la sentenza  di  primo  grado  sarebbe  criticabile
anche laddove, ai fini della determinazione  del  danno  risarcibile,
partendo dalla  presunzione  di  indeclinabilita'  della  transazione
stipulata tra soggetti terzi (estranei al  dott.  V  ),  non  avrebbe
tenuto conto di una serie  di  elementi  propedeutici  e  contestuali
quali: «le specifiche condizioni del soggetto in  esame;  particolari
difficolta', in cui  il  professionista  si  e'  trovato  a  operare;
l'accuratezza  nell'effettuazione  del  gesto  medico;  le  eventuali
ragioni d'urgenza; l'oscurita' del  quadro  patologico  in  atto;  la
difficolta' di cogliere e legare le informazioni cliniche  in  taluni
casi insufficienti e contraddittorie (refertazioni radiologiche);  il
grado di atipicita' della sintomatologia e dell'obiettivita'  clinica
convalidante piu' ipotesi diagnostiche». Tali circostanze, in uno  al
deficit della struttura, avrebbero potuto indurre  all'esercizio  del
potere riduttivo, sul quale l'appellante insiste. 
    Con  atto  integrativo  depositato  in  data  27   gennaio   2026
l'appellante, in considerazione dell'applicazione  anche  ai  giudizi
pendenti in grado di appello, delle  nuove  disposizioni  regolatorie
della responsabilita' introdotte dalla novella all'art. 1,  comma  1,
lett.  a)  della  legge  7  gennaio  2026,  n.  1,  in  forza   della
disposizione rubricata «diritto transitorio» di cui all'art. 6  dello
stesso testo legislativo, ha ritenuto consentito un  atto  aggiuntivo
all'atto di appello,  notificato  alla  controparte  processuale.  In
particolare,  con  riferimento  all'elemento  soggettivo,  la   nuova
disposizione  introdurrebbe  nuovi  parametri  di  valutazione  della
gravita' della colpa rilevanti quali: a) la violazione  manifesta  di
norme; b) il grado di chiarezza e di precisione delle norme  violate;
c) l'inescusabilita' e la gravita' della condotta. 
    La   relazione   medico   legale   del   prof.   M   interpellato
dall'appellante,    avrebbe    gia'    dimostrato    con    chiarezza
l'insussistenza, riferita alla fattispecie in cui il dott. V  sarebbe
stato coinvolto, dei requisiti per i  quali  la  colpa  attribuitagli
nell'esecuzione delle prestazioni  sanitarie  di  propria  competenza
dovesse definirsi «grave», e tale connotazione sarebbe confermata dal
quadro  normativo  sopravvenuto.  In  ogni  caso,   ai   fini   della
rideterminazione dell'ammontare del danno, l'art. 1, comma  1,  lett.
a) della legge n. 1/2026 al punto 3,  avrebbe  introdotto  un  limite
quantitativo all'ammontare della condanna, calcolato  nella  concreta
minor somma complessiva tra il 30% del danno effettivo  determinabile
e accertabile e il doppio del trattamento economico  lordo  dell'anno
di riferimento del fatto causativo. Nella specie,  la  somma  massima
liquidabile omnicomprensiva (anche di maturazione di  interessi)  non
potrebbe eccedere il doppio della retribuzione  lorda  percepita  nel
2014 dal dott. V in somma pari a euro 170.000,00. 
    Conclude per l'accoglimento del  gravame  alla  luce  dei  motivi
d'appello  come  sopra  integrati  e,  in  via  subordinata,  per  la
riduzione dell'addebito alla luce dello jus superveniens. 
    Con memoria depositata  in  data  12  febbraio  2026  la  Procura
generale ha rassegnato le proprie conclusioni.  In  primo  luogo,  ha
rilevato l'infondatezza del primo motivo di doglianza  (peraltro  non
tradotto  in  un  vero  e  proprio  motivo  di  gravame),  in  quanto
risulterebbe dagli atti che l'indirizzo intestato al V al quale  sono
stati notificati l'invito a dedurre  e  la  citazione,  era  presente
nell'anagrafe dei domicili digitali ancora il 12 giugno  2024,  pochi
giorni prima della celebrazione dell'udienza (27 giugno). Esso  reca,
infatti, nel dominio l'indicazione del  pubblico  elenco  dell'Ordine
provinciale dei medici chirurghi  e  odontoiatri  (OMCEO),  tenuto  a
trasmettere all'INI-PEC  i  dati  e  gli  indirizzi  PEC  dei  propri
iscritti (art. 6-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
introdotto dall'art. 5 comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221). Tale dato di fatto,  non  oggetto  di  contestazione  da  parte
dell'appellante,  sarebbe  sufficiente   per   ritenere   ritualmente
perfezionata la notifica,  essendo  stata  eseguita  a  un  indirizzo
attivo e risultante da pubblici registri. In atti risultano, inoltre,
depositate le ricevute di avvenuta consegna delle  pec  inerenti  sia
all'invito  a  dedurre  sia  all'atto  di  citazione.  Ne'   potrebbe
ritenersi  persuasiva  la  giustificazione  resa  dall'appellante  in
ordine alla ritenuta inefficacia del mantenimento dell'iscrizione del
suddetto indirizzo a seguito della cessazione del rapporto di  lavoro
con la ... tenuto conto del fatto che l'indirizzo riconduce non  gia'
all'Azienda sanitaria, bensi' all'ordine dei medici di Genova; ordine
al quale il dott. V era senz'altro rimasto iscritto anche  a  seguito
del collocamento in quiescenza. 
    Neppure meritevole di accoglimento sarebbe la censura relativa al
capo della sentenza  con  la  quale  la  Corte  territoriale  avrebbe
attribuito rilievo alla transazione stipulata dalla ... .  Dopo  aver
ricordato che i fatti per cui e'  causa  si  collocano  temporalmente
nell'anno 2014, di talche' non troverebbe applicazione  nel  caso  di
specie la legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli Bianco), entrata
in vigore il 1° aprile 2017  e  pacificamente  non  retroattiva,  con
specifico riguardo agli artt.  9  e  13,  secondo  la  giurisprudenza
contabile uniforme, la Procura generale ha evidenziato che,  pur  non
costituendo un fattore vincolante  nel  giudizio  di  responsabilita'
erariale, il pagamento operato dall'Azienda sanitaria  in  attuazione
di un accordo transattivo integra  un  elemento  fattuale  sottoposto
all'attenzione del giudice  e  liberamente  valutabile  in  ogni  sua
componente. Nel caso  di  specie,  il  primo  giudice,  facendo  buon
governo dei sopra declinati  principi,  avrebbe  fondato  il  proprio
decisum non solo sulla transazione conclusa  dall'Azienda  sanitaria,
ma anche sugli altri numerosi atti  versati  in  giudizio,  quali  le
perizie e  la  documentazione  clinica  del  paziente,  rendendo  una
motivazione logica ed esente da censure. 
    Quanto agli altri motivi di doglianza, l'appellata parte pubblica
rileva, preliminarmente, che le Sezioni di appello  di  questa  Corte
condividono pacificamente «il consolidato orientamento della Corte di
cassazione secondo il quale il giudice  di  merito,  quando  aderisce
alle conclusioni del consulente tecnico  che  nella  relazione  abbia
tenuto conto, replicandovi, dei  rilievi  dei  consulenti  di  parte,
esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione  delle  fonti
del suo convincimento e non deve  necessariamente  soffermarsi  anche
sulle contrarie allegazioni dei consulenti  tecnici  di  parte,  che,
sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese
perche' incompatibili; pertanto, le critiche di parte, che tendono al
riesame degli elementi  di  giudizio  gia'  valutati  dal  consulente
tecnico,  si  risolvono  in  mere  argomentazioni   difensive».   Dal
complesso delle emergenze probatorie sarebbe stato, dunque, tratto il
convincimento che dalla condotta dell'odierno appellante sia derivato
il danno al paziente con consequenziale imputazione,  sul  piano  del
nesso eziologico, della responsabilita' contestata. 
    Quanto  poi  all'elemento  soggettivo,  rileva   il   Procuratore
generale che la definizione di «colpa grave» contenuta nella legge n.
1/2026 non esclude che la giurisprudenza sia chiamata a  riempire  di
contenuto il riferimento alla violazione  manifesta  delle  norme  di
diritto  applicabili,  tenuto  conto   della   connotazione   atipica
dell'illecito amministrativo contabile. Nel caso dei danni  indiretti
derivanti da episodi di malpractice, infatti, le condotte censurabili
non si traducono nel compimento di atti del procedimento, ma in  atti
materiali finalizzati alla cura del paziente e improntati al rispetto
delle leges artis. 
    Il dott. V e' stato sanzionato dall'ordine  di  appartenenza  per
aver eseguito la rachicentesi in contrasto con quanto previsto  dalle
linee guida. Se questo e' il parametro di valutazione della  condotta
del medico, non puo'  pertanto  non  ritenersi  che  le  linee  guida
rientrino tra le norme di diritto entro  le  quali  il  sanitario  e'
chiamato a operare e che la violazione delle stesse integri  uno  dei
presupposti per l'accertamento  della  colpa  grave.  L'utilizzo  del
termine  «diritto»,  inequivocabilmente   piu'   ampio,   denoterebbe
l'intenzione di ricomprendere nell'accezione  anche  tutte  le  altre
norme che disciplinano l'esercizio delle professioni,  a  prescindere
dal rango delle stesse  nella  gerarchia  delle  fonti,  comprese  le
prassi, gli obblighi scaturenti dal rapporto di servizio  e  finanche
gli orientamenti giurisprudenziali che del quadro ordinamentale hanno
fornito una interpretazione. In ogni caso, le decisioni  assunte  dal
dott. V sarebbero state determinate da  un  palese  travisamento  del
fatto e, in particolare, dalla erronea supposizione della sussistenza
delle condizioni per effettuare la rachicentesi, pur in  costanza  di
un trattamento medicinale incompatibile con l'intervento. 
    In relazione, poi, alla quantificazione del danno, ad avviso  del
Procuratore generale l'appellante  si  sarebbe  limitato  a  elencare
alcune delle circostanze delle quali avrebbe dovuto tenere  conto  il
giudicante, senza, tuttavia, fornirne adeguata prova: le  particolari
difficolta' nelle  quali  il  professionista  si  sarebbe  trovato  a
operare, l'oscurita' del quadro patologico in atto, la difficolta' di
cogliere le informazioni cliniche insufficienti e contraddittorie, ad
esempio, non sarebbero in alcun modo desumibili dalla esposizione dei
fatti,  che  restituisce   un   quadro   di   ordinario   svolgimento
dell'attivita' di cura. Ne' sarebbe  stata  in  alcun  modo  indicata
l'incidenza che una non  meglio  specificata  disfunzionalita'  della
struttura avrebbe avuto nella determinazione del danno. 
    Quanto al comma 1-octies dell'art. 1 della legge  n.  19  gennaio
1994 n. 20, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n.  5),  della
legge n. 1/2026, il danno accertato dal  Pubblico  Ministero  sarebbe
pari a euro 1.350.000, per cui il trenta percento ammonterebbe a euro
405.000. Resta ferma, in  ogni  caso,  l'eventuale  dimostrazione,  a
carico di parte appellante, del minore ammontare  della  retribuzione
lorda percepita nell'anno  di  inizio  della  condotta  lesiva  causa
dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.  Allo
stato degli atti e in assenza di una specifica richiesta da parte del
Collegio, invero, il Pubblico Ministero avrebbe  esaurito  il  potere
istruttorio, proprio  della  fase  preprocessuale,  che  gli  avrebbe
consentito di effettuare il suddetto accertamento. Il  rappresentante
della  P.G.  conclude  per  il  rigetto  del  gravame   fatto   salvo
l'esercizio del potere riduttivo nei casi e modi  previsti  dall'art.
1, comma 1-octies, della legge n. 20/1994 e la  condanna  alle  spese
del grado. 
    In data 13 febbraio 2026 ha depositato la memoria di costituzione
l'appellato dott. T P  ,  il  quale  ha  rappresentato  che  i  primi
giudici, con ordinanza del 2 luglio 2024, hanno accolto la  richiesta
di rito abbreviato, concedendo il termine perentorio di trenta giorni
per il pagamento della somma proposta di euro 90.000,00 e  successivo
termine per il deposito della reversale. Il dott.  T  ,  nel  termine
suindicato, ha provveduto al pagamento e ha depositato  la  reversale
nel fascicolo del procedimento (doc. n. 6). All'esito dell'udienza di
verifica del  24  ottobre  2024,  la  Sezione  territoriale,  con  la
sentenza n. 90/2024, ha ritenuto definito il giudizio.  Pertanto,  la
notifica dell'atto di citazione in appello e del  successivo  decreto
di fissazione dell'udienza, riferiti alla sentenza n. 103/2024 emessa
soltanto nei confronti dell'appellante dott. V  e  della  dott.ssa  B
deve intendersi, per quanto occorrer possa,  quale  mera  denuntiatio
litis, stante la posizione di estraneita' del dott. T , gia' definita
con diverso provvedimento,  ancorche'  originariamente  convenuto  in
primo grado con il medesimo atto di citazione unitamente  all'odierno
appellante. Conclude per l'estraneita' al giudizio d'appello. 
    All'udienza  odierna,  come  da  verbale  in  atti,  sentito   il
difensore delegato per l'appellante, il quale ha precisato  che  sono
stati depositati, successivamente al deposito dell'atto  di  appello,
gli avvisi di avvenuta notificazione a B A ,  perfezionatasi  con  la
compiuta giacenza anche per l'atto  integrativo.  La  notifica  della
cartolina riferita all'appello  e'  datata  12  febbraio  2025  e  il
deposito del decreto di fissazione udienza e dell'atto integrativo e'
avvenuto in data 20 febbraio 2026.  Ha  precisato,  quindi,  che  gli
argomenti spesi per giustificare la contumacia del dott. V  in  primo
grado non costituiscono  un  motivo  di  appello.  Ha  reiterato  gli
argomenti difensivi mossi in sede di gravame e le  conclusioni  delle
quali si chiede l'accoglimento anche in applicazione della  normativa
sopravvenuta. Sentito, altresi', il difensore dell'appellato T che si
e' riportato alla memoria di  costituzione.  Il  pubblico  ministero,
ritenute superate le questioni sulla  contumacia  dell'appellante  in
primo grado, si e' riportato  partitamente  ai  motivi  di  cui  alla
memoria conclusionale e ne ha chiesto l'accoglimento.  La  causa  e',
quindi, passata in decisione. 
 
                         Rilevato in diritto 
 
    1. Con sentenza non definitiva n.  74  depositata  il  21  aprile
2026, il Collegio ha rigettato le questioni di  fatto  e  di  diritto
dedotte dall'appellante e ha riservato i  profili  di  illegittimita'
costituzionale a separata ordinanza. 
    2. Con atto  integrativo  depositato  in  data  27  gennaio  2026
l'appellante, in considerazione dell'applicazione  anche  ai  giudizi
pendenti in grado di appello, delle  nuove  disposizioni  regolatorie
della responsabilita' introdotte dalla novella all'art. 1,  comma  1,
lett. a) della legge n. 1/2026 in forza della disposizione  rubricata
«diritto  transitorio»  di  cui  all'art.  6   dello   stesso   testo
legislativo,  ha  notificato  alla  Procura  generale  e  agli  altri
appellati un atto aggiuntivo all'atto di appello  con  il  quale,  in
applicazione dell'art. 1, comma 1-octies,  della  legge  n.  20/1994,
come riformato dalla  novella,  ha  chiesto  l'esercizio  del  potere
riduttivo ivi contemplato. 
    La disposizione deve ritenersi, alla stregua  delle  osservazioni
che saranno di seguito formulate,  in  contrasto  insanabile  con  le
norme costituzionali ed eurounitarie che governano la sana e corretta
gestione delle risorse pubbliche. 
    3.  L'art.  6  della  legge   n.   1/2026   detta   «disposizioni
transitorie», ma piu'  correttamente  la  disposizione  introduce  un
regime di diritto intertemporale, in quanto si limita a  sancire  che
«le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  si
applicano ai procedimenti e ai giudizi  pendenti,  non  definiti  con
sentenza passata in giudicato alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge». 
    Le norme di cui al richiamato regime  transitorio  coprono  ampie
aree della disciplina dettata  dalla  legge  n.  20/1994,  investendo
prevalentemente la disciplina della responsabilita' amministrativa di
diritto sostanziale, tra le quali quelle volte a rendere obbligatorio
il   potere    riduttivo    e    la    valutazione    del    concorso
dell'amministrazione danneggiata (art. 1, comma 1, lett. a), n. 3)  e
a limitare il danno risarcibile (art. 1, comma 1, lett.  a),  n.  5),
stabilendo un doppio «tetto»: il 30% del danno o valore accertato  o,
comunque, il doppio delle annualita' di  stipendio  o  di  indennita'
percepite  dal  responsabile.  Orbene,  se  talune  delle  previsioni
normative si prestano a interpretazioni costituzionalmente orientate,
in linea con  i  canoni  ermeneutici  rinvenibili  nella  consolidata
giurisprudenza di legittimita' e contabile (come nel caso della colpa
grave di cui alla sentenza non definitiva n. 74/2026  sopra  citata),
quelle che vengono qui  in  esame,  ossia  le  norme  che  riscrivono
l'esercizio del  potere  riduttivo,  hanno  un  contenuto  che,  alla
stregua dei principi interpretativi dettati dall'art. 12 disp.  prel.
c.c., non si discosta da quello che si ricava dal tenore letterale e,
nonostante ogni sforzo  interpretativo,  non  sembrano  superabili  i
dubbi di illegittimita' costituzionale. 
    Per effetto degli innesti legislativi,  l'art.  1,  comma  1-bis,
della legge 20/1994  si  esprime  oggi  nei  seguenti  termini:  «Nel
giudizio di responsabilita', fermi restando il potere di riduzione  e
l'obbligo di esercizio del potere riduttivo  nei  casi  previsti  dal
comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno
deve  tenersi  conto  dell'eventuale  concorso   dell'amministrazione
danneggiata nella  produzione  del  danno  medesimo  e  dei  vantaggi
comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da  altra
amministrazione, o  dalla  comunita'  amministrata  in  relazione  al
comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti
al giudizio di responsabilita'», mentre il successivo comma  1-octies
recita: «Salvi i casi di danno  cagionato  con  dolo  o  di  illecito
arricchimento, la Corte dei conti esercita  il  potere  di  riduzione
ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata  e
diretta della sua condotta, il danno  o  il  valore  perduto  per  un
importo non superiore al 30 per cento del  pregiudizio  accertato  e,
comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita
nell'anno  di  inizio  della  condotta  lesiva  causa  dell'evento  o
nell'anno  immediatamente  precedente  o   successivo,   ovvero   non
superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per
il servizio reso all'amministrazione o per la  funzione  o  l'ufficio
svolti, che hanno causato il pregiudizio». 
    Avendo riguardo alle modifiche apportate al comma 1-bis  (il  cui
testo previgente era «Nel giudizio di responsabilita', fermo restando
il potere di riduzione, deve  tenersi  conto  dei  vantaggi  comunque
conseguiti  dall'amministrazione  di   appartenenza,   o   da   altra
amministrazione, o  dalla  comunita'  amministrata  in  relazione  al
comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti
al giudizio di responsabilita'.») la  riforma  si  concentra  su  due
punti essenziali: a) la duplice salvezza  di  cui  alla  prima  parte
della disposizione, dalla  quale  scaturisce  la  coesistenza  di  un
potere  riduttivo  discrezionale  e  di  uno  obbligatorio;   b)   la
specificazione per cui ai  fini  della  «quantificazione»  del  danno
occorre tener conto sia  del  concorso  causale  dell'amministrazione
danneggiata sia dei vantaggi da questa (o da altra amministrazione  o
dalla comunita' amministrata) «comunque» conseguiti. 
    Al netto di tale ultima novita' - che recepisce,  a  ben  vedere,
gli orientamenti giurisprudenziali consolidati  della  giurisprudenza
contabile (in forza dell'estensione applicativa dell'art. 1227, comma
1, del codice civile) - maggiori perplessita' interpretative desta la
scelta   del   legislatore   di   introdurre   un   duplice   binario
nell'esercizio della potesta' riduttiva. Stando  alla  lettera  della
norma, infatti, permane  nel  sistema  ordinamentale  il  potere  del
giudice contabile di  riduzione  del  danno  in  continuita'  con  il
passato (evidenziato anche dal costrutto letterale «fermo restando il
potere di riduzione», come nel testo previgente, anche  se  declinato
al plurale «fermi» per consentire l'ulteriore e  distinto  potere  di
riduzione), ma, contemporaneamente, si introduce ex novo un potere di
carattere «obbligatorio» regolato dal comma 1-octies. 
    4. Prima di  addentrarsi  sulla  portata  della  riforma,  appare
imprescindibile  ricostruire  la  genesi  e  la  natura  del   potere
riduttivo,  come  conformato  dalla  stratificazione  delle  pronunce
giurisprudenziali. Non sfugge all'interprete, infatti, che le origini
del potere  riduttivo  risalgono  a  dati  normativi  anteriori  alla
Costituzione repubblicana e, in  particolare,  all'art.  83  r.d.  18
novembre 1923, n. 2440 («I funzionari di cui ai precedenti artt. 81 e
82 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti la quale,
valutate  le  singole  responsabilita',  puo'  porre  a  carico   dei
responsabili  tutto  o  parte  del  danno  accertato  o  del   valore
perduto»), nell'art. 52, comma 2, r.d. 12 luglio 1934, n.  1214  («La
Corte, valutate le singole responsabilita', puo' porre a  carico  dei
responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto»)
e, successivamente, nell'art. 19, comma  2,  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3  («La  Corte,  valutate  le
singole responsabilita', puo' porre a carico dei  responsabili  tutto
il  danno  accertato  o  parte  di  esso»).  L'esercizio  del  potere
riduttivo e' stato, poi,  espressamente  salvaguardato  nell'impianto
complessivo della responsabilita' amministrativa delineato  dall'art.
1, comma 1-bis, della legge  20/1994,  all'indomani  delle  modifiche
additive  apportate  dal  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639,  e
i relativi tratti caratterizzanti sono stati delineati dalla  copiosa
giurisprudenza contabile e dalle pronunce della Corte costituzionale. 
    Con l'entrata in vigore della riforma del 1996,  infatti,  si  e'
avviato un processo di rivisitazione dell'istituto, con il definitivo
superamento delle tesi secondo cui il potere riduttivo sarebbe  stato
una sorta di «potere di grazia» o di «perdono giudiziale», attribuito
alla   magistratura   contabile   esclusivamente   nei   giudizi   di
responsabilita' amministrativa, dovendo, tuttavia, tener conto  delle
modifiche in tema di elemento soggettivo. 
    La Corte costituzionale, con la sentenza  20  novembre  1998,  n.
371,  ha  giustificato  la  scelta  del   legislatore   di   ancorare
l'imputazione soggettiva del danno «pubblico» alla soglia della colpa
grave  nell'esigenza  di  bilanciare  i  contrapposti  interessi  tra
efficienza  e  responsabilita':  «nella  combinazione   di   elementi
restitutori e di deterrenza, che connotano l'istituto qui  in  esame,
la disposizione risponde alla finalita'  di  determinare  quanto  del
rischio dell'attivita' debba restare a carico dell'apparato e  quanto
a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale
da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva
della responsabilita' ragione di stimolo, e non di disincentivo».  La
colpa grave e' diventato, in  tal  modo,  elemento  tipizzante  della
responsabilita'  amministrativa,  con  definitivo   abbandono   della
concezione  psicologica  e   implicita   adesione   alla   concezione
normativa. In tale impostazione, la limitazione della responsabilita'
amministrativa  ai  casi  di  dolo  o  colpa  grave  non  viene  piu'
giustificata come deroga al principio generale della colpa lieve e al
connesso  modello  della  diligenza  media,  ma,  in  conformita'  al
principio di ragionevolezza, come elemento che consente  di  valutare
con minore severita' situazioni piu' difficoltose di quelle  normali,
implicitamente  affermando  che  cio'  che  conta  e'   un   giudizio
sull'intensita' della colpa dell'agente e,  quindi,  un  giudizio  di
rimproverabilita' del comportamento dannoso rispetto alla  previsione
normativa. Di conseguenza, il giudice contabile  non  deve  piu'  far
riferimento a un unico modello, quello tradizionale del buon padre di
famiglia, ma a tanti modelli quanti sono i casi concreti. 
    La disciplina della responsabilita' amministrativa  e',  infatti,
in grado di attuare pienamente  le  sue  finalita',  anche  sotto  il
profilo  costituzionale  (in  applicazione   dell'art.   28,   e   in
bilanciamento con l'art. 97 della Costituzione),  solo  facendo  leva
sul criterio della «graduazione»,  che  consente  di  commisurare  la
colpa  alle  condizioni  dell'agente,  rendendola,  in  tale   senso,
«personale». Il compito del  giudice  contabile,  in  tale  rinnovato
ordito normativo, e'  quello  di  verificare  l'esistenza  di  quelle
circostanze organizzative, ambientali e personali  che  possono  aver
condizionato il comportamento del soggetto produttivo del  danno:  la
condotta deve essere si', connotata da  colpa  generica  (negligenza,
imprudenza o  imperizia),  o  specifica  (violazione  di  norme),  ma
risulta idonea  a  integrare  responsabilita'  soltanto  se  l'evento
dannoso e', ex ante e in concreto, prevedibile e prevenibile,  e  se,
in relazione alle condizioni specifiche  del  soggetto  agente,  puo'
essere ritenuta grave. La colpa grave viene cosi' a saldarsi, in  una
trama esegetica  conforme  al  dato  costituzionale,  con  il  potere
riduttivo. 
    In tale prospettiva, secondo un primo  orientamento,  l'esercizio
del potere riduttivo non costituisce una contrazione  successiva  del
danno gia' accertato, bensi' la semplice determinazione dell'an e del
quantum  dovuto  in  relazione  alla   gravita'   della   colpa.   Il
legislatore, infatti, richiede una connessione tra la gravita'  della
colpa  e  l'entita'  del  danno  risarcibile,  affidando  al  giudice
contabile un potere discrezionale per graduare la colpa e  addebitare
al responsabile una parte del  danno,  corrispondente  alla  relativa
quantita' di colpa. Seguendo tale prospettiva,  il  potere  riduttivo
parte dallo stesso e  unitario  «potere  di  condanna»  spettante  al
giudice  contabile,  volto  a  determinare  la  responsabilita'   del
convenuto entro i limiti del danno accertato, in quanto  permette  di
percorrere l'intero grado di negligenza che sta tra la «colpa  grave»
e subito prima del «dolo», e per conseguenza  -  in  una  proporzione
inversa - quanto maggiore e' la gravita' della  colpa,  tanto  minore
deve essere l'esercizio del medesimo potere,  fino  alla  sua  totale
esclusione nei casi di dolo. Sulla  inapplicabilita'  del  potere  di
riduzione in relazione a fattispecie penalmente rilevanti, la  stessa
Corte costituzionale si era espressa con la sentenza 7  luglio  1988,
n. 773. 
    Secondo coordinate ermeneutiche parzialmente  diverse,  la  ratio
del potere riduttivo dell'addebito e' da ravvisare nel «principio del
giusto  addebito»,   che   consente   un'equa   distribuzione   della
sopportazione del rischio di eventi dannosi tra gli amministratori  o
funzionari responsabili e la pubblica amministrazione, che si  avvale
della loro  attivita'.  La  Corte  dei  conti  esercita  tale  potere
nell'ambito  della  complessa  opera  di   liquidazione   del   danno
risarcibile, che si compone di due fasi: nella prima fase, il giudice
erariale  determina  l'ammontare  del  danno  patito  dalla  pubblica
amministrazione, anche accertando l'esistenza di  concause  (compreso
il  concorso  del  soggetto  pubblico   danneggiato)   che,   qualora
esistenti, ridimensionano l'importo imputabile  al  convenuto;  nella
seconda fase, lo stesso giudice  e'  tenuto  a  valorizzare,  qualora
esistenti,  le  circostanze  soggettive  e  oggettive  in  precedenza
elencate, riducendo equitativamente il predetto importo. 
    Di  conseguenza,  una  volta  raggiunta  la  soglia  della  grave
colpevolezza e integrato  l'illecito,  la  perimetrazione  di  quella
parte (o dell'intero) del danno accertato o del  valore  perduto  che
deve  effettivamente  rimanere  a  carico  dei  singoli  responsabili
avviene  alla  stregua  di  circostanze  oggettive  (la  complessita'
applicativa  della  disciplina  di  settore,  la  peculiarita'  della
questione  e  le  connesse  difficolta'   risolutive   o   la   grave
disorganizzazione dell'apparato amministrativo) e  soggettive  (quali
l'inesperienza dei soggetti agenti, le difficolta' operative, un loro
ravvedimento operoso), il cui peso specifico non puo' che apprezzarsi
se non in via equitativa, con l'effetto che  l'esercizio  del  potere
riduttivo consente di graduare  il  «danno  addebitabile»  ponendo  a
carico  del  danneggiante  soltanto  quelle  conseguenze  che   siano
strettamente connesse alla «parte che ciascuno vi ha preso». 
    A  ulteriore  comprova  di  tale  «nuova   conformazione»   della
responsabilita' amministrativa, la Corte costituzionale, con sentenza
12  giugno  2007,  n.  183,  precisa  che  «l'intero   danno   subito
dall'amministrazione,  ed  accertato  secondo  il   principio   delle
conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non e' di per se'
risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha sempre  affermato,
costituisce soltanto il presupposto per il promovimento da parte  del
pubblico ministero dell'azione di  responsabilita'  amministrativa  e
contabile. Per determinare la risarcibilita' del danno,  occorre  una
valutazione discrezionale ed equitativa  del  giudice  contabile,  il
quale, sulla base dell'intensita' della colpa, intesa come  grado  di
scostamento dalla regola che  si  doveva  seguire  nella  fattispecie
concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte
del danno  subito  dall'amministrazione  debba  essere  addossato  al
convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile.  Cio'  si
ricava da due norme fondamentali della legge di contabilita' generale
dello Stato [...] (art. 83, c. 1, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440),  e
[..] (art. 82, c. 2,  del  citato  regio  decreto).  Tali  norme,  in
relazione  alle  quali  si  e'  impropriamente  parlato   di   potere
riduttivo, distinguono chiaramente  il  danno  accertato  secondo  il
principio  di   causalita'   materiale,   cioe'   il   danno   subito
dall'amministrazione,  dal  danno  addossato  al   responsabile:   la
relativa sentenza di condanna  della  Corte  dei  conti  e'  pertanto
determinativa e costitutiva del debito risarcitorio». 
    L'esercizio di un siffatto potere e', per il  giudice  contabile,
meramente eventuale e ampiamente discrezionale in quanto strettamente
connesso alla sussistenza delle circostanze  soggettive  e  oggettive
come sopra esemplificativamente elencate (Corte  dei  conti,  Sez.  I
appello n. 65/2017, n. 246/2017, n. 317/2020,  n.  80/2024;  Sez.  II
appello n.  60/2014,  n.  522/2017,  n.  818/2015,  n.  822/2015,  n.
1091/2015, n. 154/2016, n. 210/2017,  n.  260/2019,  n.  52/2020,  n.
149/2020, n. 372/2021, n. 53/2023; Sez. appello Sicilia n.  180/2012;
Sez. III appello n. 155/2001, n. 125/2002, n. 18/2008,  n.  848/2010,
n. 514/2011, n. 189/2013, n. 255/2014, n. 104/2016, n.  334/2018,  n.
118/2019 n. 603/2021), incombendo sul giudice solo un generico dovere
di motivazione unicamente qualora ne faccia uso (sull'esistenza di un
obbligo di motivazione sul potere riduttivo nella sola ipotesi in cui
se ne faccia uso in positivo, oltre a quelle  sopra  elencate,  Corte
conti, Sez. III appello n. 22/2021, n. 315/2023; Sez. II  appello  n.
305/2022; tra le piu' risalenti, SSRR, sent. 6 giugno 1990, n. 671  e
22 dicembre 1987, n. 563). 
    4.1. Alla  luce  di  tali  esiti  giurisprudenziali,  sono  stati
ritenuti consustanziali al potere riduttivo: a)  la  discrezionalita'
(che non e' arbitrio in  quanto  collegata  a  parametri  di  matrice
pretoria; b) l'equitativita' (che impone  una  valutazione  caso  per
caso con misure percentuali che variano  a  seconda  del  peso  delle
circostanze sulla fattispecie e/o sulla colpa, a seconda  della  tesi
in opzione). 
    Cio' posto, il potere riduttivo ridisegnato dalla legge n. 1/2026
viene  distinto  a  seconda  che  l'uso  sia   discrezionale   oppure
obbligatorio, e quello obbligatorio si traduce nel  potere-dovere  di
limitare il danno o il valore accertato fino al  limite  massimo  del
30% o fino al doppio delle retribuzioni o delle indennita' percepite. 
    Il combinato disposto dell'art. 1,  commi  1-bis  e  1-octies,  e
dell'art. 6, che rende applicabile ai giudizi  pendenti  entrambe  le
disposizioni, presenta plurimi profili di non manifesta  infondatezza
della questione di illegittimita' costituzionale. 
5. Violazione dell'art. 3 Costituzione. 
    La  giurisprudenza  costituzionale   ha   desunto   dall'art.   3
Costituzione un canone di razionalita', in relazione  al  quale,  per
valutare la legittimita' costituzionale di una legge,  e'  necessario
svolgere un sindacato di conformita' a criteri  di  coerenza  logica,
teleologica e storico-cronologica  (Corte  costituzionale,  sent.  n.
86/2017). Il principio  di  ragionevolezza  risulta  leso  quando  si
accerti l'esistenza di una irrazionalita' intra  legem,  intesa  come
contraddittorieta' intrinseca tra la complessiva finalita' perseguita
dal legislatore e la disposizione espressa dalla norma censurata. Non
ogni  incoerenza  o  imprecisione  di  una  normativa  puo'   venire,
tuttavia, in rilievo ai fini dello  scrutinio  di  costituzionalita',
consistendo il giudizio di  ragionevolezza  in  un  apprezzamento  di
conformita' tra la regola introdotta e la causa normativa che la deve
assistere che, quando e'  disgiunto  dal  riferimento  a  un  tertium
comparationis, puo'  trovare  ingresso  solo  se  l'irrazionalita'  o
l'iniquita'  delle  conseguenze   della   norma   sia   manifesta   e
irrefutabile (ex plurimis, sentenze n. 195 del 2022, n. 6 del 2019  e
n. 86 del 2017). 
    Orbene, il sistema introdotto dall'art. 1, commi 1-bis e 1-octies
della  legge  n.  20/1994  risulta   manifestamente   irrazionale   e
palesemente iniquo. La salvezza operata dal comma 1-bis di un duplice
potere riduttivo introduce una discrasia  nel  sistema  della  tutela
risarcitoria   in   quanto   al   giudice    della    responsabilita'
amministrativa, da un lato, si consente l'esercizio di  una  generica
potesta' riduttrice i cui parametri risultano del  tutto  assenti,  e
dall'altro, si impone una riduzione da esercitarsi nei termini  sopra
descritti. 
    L'intima contraddizione e' gia' resa palese dal tenore  letterale
delle disposizioni, dal momento  che  non  risultano  chiari  ne'  il
confine   ne'   l'esatta   perimetrazione   del   potere    riduttivo
«discrezionale» di cui al comma 1-bis rispetto a quello delineato  ex
novo  dal  comma  1-octies.  In  un  doveroso   sforzo   ermeneutico,
l'interprete  puo'  tentare  diverse  ipotesi  ricostruttive,   tutte
invalidate da irrazionalita' o  irragionevolezza,  in  una  sorta  di
«eccesso di potere legislativo» o di distonia  della  legge  rispetto
alla causa sua propria. 
5.1. Prima ipotesi ricostruttiva 
    Alla stregua di un primo percorso esegetico,  si  puo'  intendere
che il potere di riduzione, salvaguardato dal  comma  1-bis,  rimanga
distinto e separato dal «tetto risarcitorio» disciplinato  dal  comma
1-octies. In tale ottica, l'uso di una struttura lessicale al plurale
(«fermi restando») assumerebbe  una  portata  disgiuntiva,  dovendosi
ritenere  che  accanto  al  potere  riduttivo   discrezionale,   come
tradizionalmente interpretato dalla giurisprudenza  costituzionale  e
contabile, si  collochi  una  predeterminazione  ex  lege  del  danno
accertato o del valore perduto, con abbattimento del 70% o di  quelle
somme eccedenti il  doppio  delle  retribuzioni  e  delle  indennita'
percepite, nei termini e nei modi indicati dal legislatore (un vero e
proprio  «tetto»).  Questo  primo  approccio  interpretativo  sarebbe
confortato dai lavori preparatori, laddove e' emersa la volonta'  del
legislatore  di  introdurre  un  limite  alla  responsabilita'  degli
amministratori che commettono illeciti con colpa  grave,  «in  quanto
impone al giudice di esercitare il potere riduttivo entro una  soglia
massima ragionevole» (cosi' nella Relazione  illustrativa  all'AC  n.
1621). 
    Al fine di alleviare la cd. «paura della firma» - dichiaratamente
motore   ispiratore   dell'intera   riforma   -   la   stessa   Corte
costituzionale, nella sentenza n. 132/2024, avrebbe dato  indicazioni
de jure condendo (mentre era in corso l'approvazione dell'AC 1621  da
cui si e' generato il  testo  legislativo  in  esame),  che  sembrano
rafforzare   questo   percorso    argomentativo.    Nel    dichiarare
inammissibili le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.
21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 28, 81 e 103 della Costituzione,  dalla  Corte
dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione  Campania,  nonche'
non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 21,
comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.  76,  come  convertito,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla
medesima sezione giurisdizionale della Corte  dei  conti,  i  giudici
costituzionali hanno ipotizzato che  il  legislatore  avrebbe  potuto
vagliare «con attenzione (e') la generalizzazione di una misura  gia'
prevista per alcune specifiche categorie, ossia l'introduzione di  un
limite massimo oltre il quale il danno, per ragioni di equita'  nella
ripartizione del rischio, non viene addossato al dipendente pubblico,
ma resta a carico dell'amministrazione nel cui interesse esso agisce,
misura, questa, cui puo'  accompagnarsi  anche  la  previsione  della
rateizzazione del debito risarcitorio. L'opportunita' del  cosiddetto
«tetto»  non  puo'  essere  esclusa  in  ragione  dell'esistenza  del
menzionato potere riduttivo, dal momento che  il  primo,  fissato  ex
ante dal legislatore, varrebbe obbligatoriamente per tutti, mentre il
secondo e' fisiologicamente rimesso ad un apprezzamento discrezionale
ex post del giudice contabile». 
    E, tuttavia, la generalizzazione di un «tetto» (obbligatorio)  al
risarcimento  del  danno,  non  ostacolato   dal   potere   riduttivo
(discrezionale), non sembra affatto corrispondere alla scelta operata
dal   legislatore,   almeno   secondo    questo    primo    approccio
interpretativo. Nell'impianto normativo originario - noto ai  giudici
della Consulta - la salvezza del potere riduttivo «discrezionale» era
consentita dall'uso del singolare - «fermo restando» -  e  il  limite
del danno risarcibile oscillava tra un minimo di euro 250 al  massimo
del doppio delle annualita' percepite, con  una  torsione  di  stampo
marcatamente  sanzionatorio  della  responsabilita'   amministrativa,
ampiamente smentita dalla sentenza n. 132/2024 citata. 
    Nell'attuale formulazione della norma, l'uso del plurale  («fermi
restando») sembra alludere a una duplicazione  del  potere  riduttivo
(uno obbligatorio e l'altro discrezionale) e, tuttavia, la  riduzione
obbligatoria non  sembra  costituire  un  «tetto»  massimo  al  danno
complessivamente risarcibile, contrariamente a quanto indicato  dalla
sentenza. Il dato normativo appare  in  totale  distonia  rispetto  a
quanto previsto, ad esempio, per il personale sanitario  dalla  legge
Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017,  n.  24)  che  all'art.  9,  comma  5,
stabilisce «Ai fini della quantificazione del danno,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14  gennaio
1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del  testo  unico  di
cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si  tiene  conto  delle
situazioni di fatto  di  particolare  difficolta',  anche  di  natura
organizzativa, della struttura sanitaria o  sociosanitaria  pubblica,
in cui l'esercente la professione  sanitaria  ha  operato.  L'importo
della  condanna  per  la  responsabilita'  amministrativa   e   della
surrogazione di  cui  all'articolo  1916,  primo  comma,  del  codice
civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non puo' superare
una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda
o del corrispettivo  convenzionale  conseguiti  nell'anno  di  inizio
della  condotta  causa   dell'evento   o   nell'anno   immediatamente
precedente  o  successivo».  A  prescindere   dalla   necessita'   di
individuare il criterio di prevalenza nella successione  delle  leggi
nel tempo (dal momento che lo jus superveniens dettato dalla legge n.
1/2026 individua un limite quantitativo piu' basso), la lettera della
norma nella disciplina del  settore  medico  vira  decisamente  verso
l'unicita' del potere riduttivo, il cui esercizio  deve  tener  conto
delle circostanze del caso concreto  («particolare  difficolta'»)  e,
comunque, in tale valutazione discrezionale,  non  puo'  superare  il
triplo  del  «valore  maggiore»  della  retribuzione  lorda   o   del
corrispettivo convenzionale, diventando in tal modo un vero e proprio
«tetto»  al  quantum  risarcibile,  peraltro  valevole  in  sede   di
responsabilita' per «danno indiretto». 
    Al contrario, la formulazione utilizzata  nel  comma  1-octies  -
«ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e
diretta della sua condotta, il danno  o  il  valore  perduto  per  un
importo non superiore al 30 per cento del  pregiudizio  accertato  e,
comunque,  non  superiore  al   doppio   della   retribuzione   lorda
conseguita» - sembra sfuggire alle maglie della  «proposta»  indicata
dal Giudice delle leggi proprio  con  l'introduzione  di  un  «doppio
tetto» al danno risarcibile. Sotto un primo  profilo,  l'introduzione
di un limite quantitativo parametrato al danno accertato o al  valore
perduto (oltre  a  quello  della  «doppia  annualita'»  dei  compensi
percepiti) milita a favore del carattere marcatamente  «risarcitorio»
della responsabilita' amministrativa, nella scia di quanto  affermato
nella pronuncia  menzionata.  E,  tuttavia,  proprio  la  riaffermata
natura «risarcitoria» dell'azione di responsabilita' in esame mal  si
concilia,  in  termini  di  ragionevolezza,  con  la   decisione   di
riallocare  la  parte   maggiore   del   rischio   a   carico   della
collettivita', con  consequenziale  «socializzazione»  della  perdita
economica subita. I cittadini vedrebbero cosi'  violato  quel  «patto
sociale»  sul  quale  si  regge  l'intera  impalcatura  del   sistema
tributario (artt. 23 e 53 Costituzione) dovendo di  fatto  patire  un
duplice danno: 1)  il  mancato  soddisfacimento  del  bene-interesse,
individuale o collettivo, al quale era funzionale il prelievo fiscale
e il relativo impiego della risorsa pubblica sprecata;  2)  il  costo
della malagestio, che rimarrebbe in larga parte a carico del soggetto
pubblico danneggiato. Si delinea, in sostanza, un sistema che  premia
l'amministratore  incapace  e  colloca  a  carico   della   comunita'
danneggiata i 2/3 del danno subito, e  che  si  manifesta,  a  questo
punto, in piena contraddizione con i principi di uguaglianza (art.  3
Costituzione)  e  di  solidarieta'  sociale  (art.  2  Costituzione),
soprattutto se, dopo aver  imposto  al  giudice  la  valutazione  del
concorso  dell'amministrazione  danneggiata,  si  pone  a  carico  di
quest'ultima, comunque e in ogni caso, il 70% del danno  (o  comunque
la parte che residua al netto  delle  due  annualita'  di  emolumenti
percepiti),  rispetto  all'intera  platea  di  soggetti   convenibili
dinanzi al giudice contabile per illecito  erariale.  In  definitiva,
dopo aver meritoriamente evitato che l'azione promossa  dal  pubblico
ministero contabile  si  dispiegasse  lungo  un  registro  di  stampo
marcatamente «sanzionatorio», la funzione compensativa o risarcitoria
risulterebbe  gravemente   frustrata   dall'esiguita'   del   credito
risarcitorio residuo. Nel  caso  in  esame,  a  fronte  di  un  danno
indiretto complessivamente pari a euro 1.350.000,00, il massimo della
perdita  imputabile  ai  tre  convenuti  non  avrebbe  potuto  essere
superiore a euro 405.000,  importo  sul  quale  si  sarebbero  dovute
calcolare le quote di riparto  per  ciascuno  dei  soggetti  ritenuti
responsabili, mentre la restante parte (pari a euro  945.000  sarebbe
rimasta a carico dell'Azienda ospedaliera. 
    Sotto  altro  profilo,  notevoli  perplessita'   sono   suscitate
dall'assenza   di   criteri   che   possano   guidare    l'interprete
nell'applicazione  dell'uno  o  dell'altro  parametro,  si'  da   far
vieppiu' dubitare dell'arbitrarieta' della scelta legislativa. 
    Infine, proprio il dato testuale  sembra  collocare  l'intervento
riduttivo del giudice al di fuori della liquidazione del  danno  (che
deve essere gia' «accertato» nel suo ammontare) e lo ricompone in una
fase successiva  del  giudizio,  quella  dell'addebito,  ossia  della
concreta imputazione di quella parte di danno in capo  a  coloro  che
hanno contribuito a determinarlo, condividendo  tale  tratto  proprio
con il potere riduttivo «discrezionale», rispetto al quale  la  Corte
costituzionale, con la sentenza n. 132/2024, aveva voluto marcare  la
differenza. 
5.2. Seconda ipotesi ricostruttiva 
    Secondo un diverso percorso interpretativo, il combinato disposto
dei commi  1-bis  e  1-octies  potrebbe  esprimere  la  volonta'  del
legislatore di suggellare la duplice valutazione  del  nesso  causale
cui e' chiamato il giudice  contabile.  Sul  piano  del  determinismo
etiologico, ai fini della verifica della sussistenza e  della  misura
dell'obbligo risarcitorio, occorre  accertare,  infatti,  un  duplice
nesso causale: quello tra la condotta illecita e la concreta  lesione
dell'interesse (c.d. causalita' materiale) e  quello  che  intercorre
tra la detta lesione e i danni che ne sono derivati (c.d.  causalita'
giuridica). La distinzione fra causalita' materiale  e  giuridica  (o
teoria  del  doppio  nesso)  e'  pacifica  nella  giurisprudenza   di
legittimita' ormai consolidata (ex  multis,  Cass.  civ.  2  febbraio
2001, n. 1516) ed e' affermazione ricorrente quella per cui la  prima
e' disciplinata dagli artt. 40 e 41 del  codice  penale,  la  seconda
dall'art. 1223 del codice civile (Cass. civ.  19  settembre  2019  n.
23328), anche negli arresti della giurisprudenza contabile (Corte dei
conti, Sez. II appello n. 52/2020), 
    Cio' premesso, la legge  n.  1/2026,  nella  salvaguardia  di  un
generico potere riduttivo di natura discrezionale, si' come delineato
dagli artt. 82 r.d. n. 2440/1923 e 52  r.d.  n.  1214/1934,  potrebbe
consentire di modulare, in via equitativa, il  danno  addebitabile  a
ciascuno dei concorrenti, soltanto dopo  aver  esercitato  il  potere
obbligatorio di  cui  al  comma  1-octies  che,  dunque,  verrebbe  a
incidere nella fase della causalita' giuridica. 
    In tale ottica, la fase dell'accertamento del danno e di relativa
«liquidazione» dovrebbe porsi a ridosso della «causalita' materiale»,
in quanto funzionale a  stabilire  il  rapporto  tra  la  condotta  e
l'evento dannoso, alla stregua del principio di  causalita'  indicato
dall'art.  40  del  codice  penale  con  i  temperamenti   introdotti
dall'art. 41 del codice penale. Il danno, come  indicato  per  intero
nell'atto di citazione, dovrebbe essere liquidato tenendo  conto  del
concorso delle possibili plurime concause preesistenti,  concomitanti
o successive alla condotta umana causalmente  efficiente  (secondo  i
criteri della «causalita' adeguata» o della «causalita' umana», o del
«rischio specifico»).  Durante  questo  primo  passaggio,  potrebbero
essere  valorizzati  sia  il  concorso  causale  dell'amministrazione
danneggiata nella causazione dell'evento dannoso (negli stessi limiti
di cui all'art. 1227, comma 1 del  codice  civile),  sia  i  vantaggi
comunque conseguiti da questa o  da  altra  amministrazione  o  dalla
comunita', come sopra  evidenziato.  In  tal  senso,  chiarissimo  e'
l'apprezzamento  preventivo  del  «danno  accertato»  o  del  «valore
perduto» nel tenore  letterale  del  comma  1-octies,  rispetto  alla
delimitazione delle conseguenze pregiudizievoli che dal fatto dannoso
possono derivare. 
    Una volta liquidato il  valore  economico  della  perdita  subita
nella sua interezza, spetterebbe al giudice contabile  l'accertamento
e la valutazione degli effetti dannosi, dovendosi stabilire  se  essi
siano, ex art. 1223 del codice civile, una  conseguenza  immediata  e
diretta del fatto lesivo, alla stregua  dei  parametri  propri  della
«causalita' giuridica». 
    Lo jus superveniens avrebbe, quindi,  la  capacita'  di  incidere
sulla  propagazione  dei  tanti  rivoli   che   potrebbero   derivare
dall'accertamento    causale    alla    stregua    dell'apprezzamento
probabilistico, in quanto il danno  «accertato»  sara'  «risarcibile»
soltanto nei limiti  del  30%  dell'intera  diminuzione  patrimoniale
subita dall'amministrazione danneggiata o, al massimo,  della  doppia
annualita' di retribuzioni o di indennita' per ciascuno dei  soggetti
ritenuti responsabili. 
    In questa prospettiva, il «nuovo» potere di riduzione  impedisce,
in definitiva, di porre a carico dei singoli danneggianti concorrenti
una quota superiore al  30%  (o  al  doppio  delle  annualita'),  con
l'effetto che la disposizione non implica una rinuncia alla rimanente
parte del credito erariale ma funge solo da criterio  di  allocazione
del rischio rispetto alle posizioni dei singoli. Per semplificare, se
il danno accertato e' pari a 100  e  i  convenuti  in  giudizio  sono
cinque, ciascuno potra' rispondere del 20% ciascuno  ma,  poiche'  la
quota e' inferiore al 30% massimo (o, nella comparazione,  al  doppio
delle  annualita'),  non   vi   sara'   spazio   per   la   riduzione
«obbligatoria» ma soltanto  per  quella  facoltativa,  fondata  sulle
circostanze soggettive e oggettive di matrice pretoria. Al contrario,
laddove l'attribuzione delle quote non  sia  paritaria  ma  contempli
contributi diversamente misurati (ad esempio, un danno pari a 100 sia
attribuibile a cinque convenuti dei quali tre rispondono per il  10%,
uno  per  il  40%  e  un  altro  per  il  30%)  il  potere  riduttivo
«obbligatorio»  potra'   trovare   applicazione   soltanto   per   il
responsabile chiamato a rispondere di una quota superiore al 30%,  e,
un volta operata la  decurtazione  ex  lege,  a  favore  di  ciascuno
residuera' l'ulteriore  ridimensionamento  del  quantum  debeatur  in
ragione dell'attenuazione dell'addebito che il  giudice  riterra'  in
via equitativa di dover applicare. 
    Nel caso di specie, a fronte di un  danno  dedotto  in  citazione
pari a euro 1.350.000,00,  il  massimo  della  perdita  imputabile  a
ciascuno dei tre convenuti non avrebbe potuto essere superiore a euro
405.000, o al doppio (o al triplo  ove  si  ritenesse  prevalente  il
criterio della  legge  Gelli-Bianco)  delle  annualita'  da  ciascuno
percepite. 
    La descritta ricostruzione risponde meglio al dato letterale, dal
momento che la locuzione «esercita il potere di riduzione  ponendo  a
carico del responsabile, in quanto conseguenza  immediata  e  diretta
della sua condotta» sembra chiaramente alludere  all'apporto  causale
(«sua condotta») attribuibile a ciascuno dei soggetti coinvolti nella
causazione degli effetti dannosi. 
    Nonostante tale maggiore intrinseca  coerenza,  la  disposizione,
come interpretata nei sensi  descritti,  non  supera  i  problemi  di
irrazionalita'  ne'  quelli  di  piu'  stretta  irragionevolezza  del
sistema approntato dal legislatore della novella. 
    Nell'ipotesi, infatti, di illecito a causa multifattoriale, quale
spesso  si  presenta  quello  erariale  di   stampo   procedimentale,
l'applicazione del potere riduttivo obbligatorio pro quota  determina
un immotivato appiattimento dei singoli apporti causali: in tal  modo
si assiste a una tensione antinomica interna all'art. 1  della  legge
n. n. 20/1994 che, al  netto  delle  fattispecie  di  responsabilita'
dolose   e/o   di   illecito   arricchimento,   cristallizza    quale
principio-guida   quello   della    parziarieta'    dell'obbligazione
risarcitoria, desumibile dal comma 1-quater (a mente del quale «Se il
fatto dannoso e'  causato  da  piu'  persone,  la  Corte  dei  conti,
valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per  la  parte
che vi ha preso»). La previsione  di  un  ridimensionamento  ex  lege
della quota di danno che ciascuno dei soggetti ritenuti  responsabili
e' chiamato a sopportare e' in palese  deroga/contrasto  rispetto  al
principio espresso dal comma 1-quater in quanto ciascuno  non  potra'
piu' essere condannato alla «parte che  vi  ha  preso»  ma  a  quella
risultante   dall'applicazione   del   comma    1-octies.    Maggiori
perplessita'  «costituzionalmente»  orientate  sono  indotte  da   un
dettato normativo che ridimensiona, nella prospettiva esegetica sopra
delineata, l'apporto causale dei soggetti  maggiormente  responsabili
del danno, in netta  e  intima  contraddizione  con  il  criterio  di
riparto fondato proprio sul peso specifico di ciascuno rispetto  alla
causazione delle conseguenze  dannose.  Poiche',  infatti,  per  dato
normativo  positivizzato,   ciascuno   risponde   delle   conseguenze
immediate e dirette della «sua condotta», un significativo  vantaggio
trae da un sistema siffatto colui che e' «maggiormente responsabile»,
ossia colui che ha avuto  un  ruolo  preponderante  nel  determinismo
eziologico, con l'effetto  che  la  quota  di  danno  ulteriore  «non
addebitabile»   rimane   irrimediabilmente   posta   a   carico   del
danneggiato. Tale sbilanciamento si realizza nella misura massima del
70% del danno accertato, qualora sia convenuto  in  giudizio  un  sol
soggetto, con le insostenibili implicazioni che tale contrazione  del
credito risarcitorio comporta in termini di  violazione  degli  artt.
28, 81 e 97 Costituzione su cui ci si soffermera' in seguito. 
    Al  momento  deve  rilevarsi  che  il  principio   di   integrale
riparazione   del   pregiudizio,   se   non    subisce    menomazioni
dall'applicazione   del   potere   riduttivo   «tradizionale»,   come
conformato dalla giurisprudenza  costituzionale  e  contabile  (nella
misura in cui impedisce che al  soggetto  ritenuto  responsabile  sia
addossata una quota risarcitoria maggiore rispetto al contributo  suo
proprio,  in  termini  di   nesso   causale   e   psichico),   rimane
irrimediabilmente  compromesso   dall'applicazione   di   un   potere
riduttivo  obbligatorio,  che   espone   l'amministrazione   pubblica
danneggiata (e con essa la comunita' esponenzialmente  rappresentata)
a una perdita non compensata e non giustificata alla luce dei singoli
apporti causali, si' da determinare un arricchimento sine  causa  del
danneggiante che piu' ha contribuito alla verificazione degli effetti
dannosi. 
    Se, infatti, nel diritto civile non puo' trovare ingresso  (Cass.
civ. sentenze n.  15991/2011  e  n.  3893/2016)  il  principio  della
«causalita' equitativo-proporzionale» - portatore della tesi  secondo
cui la responsabilita' dovrebbe essere imputata al soggetto in misura
proporzionale  all'apporto  causale   recato   dalla   sua   condotta
(sostenuta da Cass. civ n. 975/2009) gia' nella fase della causalita'
materiale - la diminuzione del risarcimento del danno  deve  traslare
sul piano della causalita' giuridica ed e' in quella sede  che  vanno
ritagliate le singole responsabilita' (alla stregua degli artt.  1223
e 2055, comma 2 del codice civile). Una volta individuato a monte,  e
su di una base oggettiva, il nesso di  causalita'  materiale  -  alla
stregua del giudizio controfattuale per cui o la  condotta  e'  causa
dell'evento, secondo la regola  della  preponderanza  causale  (anche
negli  illeciti  omissivi,  dove  si  deve  ricorrere  all'efficienza
eziologica di una condotta ipotetica), o non lo e', e quindi  difetta
il rapporto di causa-effetto (regola dell'all or  nothing  nei  paesi
anglosassoni) - l'equita' del giudice deve rientrare, a valle, tra  i
criteri di valutazione del danno risarcibile da porre  a  carico  del
singolo danneggiante. 
    Nell'ambito della responsabilita' amministrativa,  l'applicazione
dei detti principi  ha  reso  compatibile  con  l'innalzamento  della
soglia di imputazione soggettiva alla colpa  grave  la  sopravvivenza
del potere  riduttivo,  purche'  discrezionale  e  non  obbligatorio.
Soltanto  in  questo  senso  la  potesta'  riconosciuta  al   giudice
contabile di ritagliare i singoli addebiti su ciascuno «per la  parte
che vi ha preso» ha consentito di rendere  «personale»  l'imputazione
di responsabilita', come sopra specificato. Diversamente,  la  scelta
del legislatore di limitare il principio di integralita' del danno  -
con un ampliamento del costo sociale del  servizio  (non)  reso  alla
collettivita', gravato dell'equivalente economico non ristorato e non
ristorabile, di cui si e' introdotta una predeterminazione ex lege  -
non trova alcuna spiegazione logico-razionale, dal momento  che,  con
proporzione inversa, finisce con l'attenuare il danno  risarcibile  a
carico di  chi  ne  ha  determinato,  in  maniera  preponderante,  la
causazione, in palese violazione dell'art. 3 Costituzione. 
    Anche in questa seconda  ipotesi  ricostruttiva,  le  suggestioni
rivenienti dalla sentenza n. 132/2024 non sembrano fornire  un  utile
supporto motivazionale alla scelta del legislatore. I  giudici  della
Consulta, infatti, hanno suggerito l'utilita' di «una modifica  anche
della disciplina del potere riduttivo, prevedendo, oltre  all'attuale
ipotesi  generale  affidata  alla   discrezionalita'   del   giudice,
ulteriori  fattispecie  obbligatorie  normativamente  tipizzate   nei
presupposti». 
    Di contro, il meccanismo di  esonero  da  responsabilita'  per  i
danni  ultra  tertiam  partem,  pur  condividendo  con  il  paradigma
delineato nella sentenza citata  il  carattere  dell'obbligatorieta',
assume una portata di carattere generale, non  essendovi  traccia  di
fattispecie «tipizzate nei presupposti». 
    L'opzione  introdotta  dalla  novella  sembra,   in   definitiva,
debordare dal perimetro di adeguatezza e ragionevolezza segnato dalla
Consulta. 
5.3. Terza ipotesi ricostruttiva 
    Da ultimo, la voluntas legis potrebbe emergere lungo un diverso e
ulteriore crinale interpretativo. La salvezza operata dal comma 1-bis
potrebbe assumere il valore non  di  una  «duplicazione»  del  potere
riduttivo (secondo quanto  sopra  descritto)  bensi'  di  un  vero  e
proprio  «sdoppiamento».   La   «nuova»   potesta'   riduttiva,   pur
collocandosi nell'ambito della causalita' giuridica  in  funzione  di
vero e proprio argine alla propagazione  delle  conseguenze  dannose,
presuppone lo status di  dipendente  o  amministratore  pubblico.  Il
«doppio» limite quantitativo, infatti, e' strutturato in modo tale da
presupporre che il soggetto ritenuto responsabile abbia percepito una
«retribuzione lorda conseguita nell'anno  di  inizio  della  condotta
lesiva causa dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o
successivo», ovvero un «corrispettivo» o una  «indennita'»  percepiti
«per il  servizio  reso  all'amministrazione  o  per  la  funzione  o
l'ufficio svolti, che hanno  causato  il  pregiudizio».  Soltanto  in
queste ipotesi  (la  cui  analisi  va  rinviata  alle  argomentazioni
spendibili  in  relazione  ad   altri   parametri   di   legittimita'
costituzionale)  il  giudice  contabile  potrebbe,  infatti,  operare
quella comparazione tra il 30% del  danno  imputabile  a  ciascuno  e
l'ulteriore limite quantitativo parametrato sul reddito percepito per
effetto e causa delle prestazioni  lavorative  effettuate  in  favore
dell'amministrazione danneggiata («corrispettivo») o del  servizio  o
ufficio o funzione svolti, a causa dei quali  e'  stato  generato  il
pregiudizio. L'importo addebitabile a ciascuno dovrebbe  essere  «non
superiore» al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non
superiore al  doppio  degli  emolumenti  percepiti  in  virtu'  delle
plurime  causae  indicate  dal  legislatore  e,  dunque,  al  giudice
contabile non sarebbe data la scelta discrezionale tra due  parametri
distinti (attribuendo alla «o» un valore effettivamente disgiuntivo),
ma soltanto il potere di quantificare  il  danno  addebitabile  nella
comparazione tra i due (il maggiore o il minore  importo  tra  i  due
termini a seconda che la norma sia pro nocente  o  pro  erario),  per
cui, una volta liquidato il danno nel  suo  intero  ammontare,  nella
fase di imputazione delle  conseguenze  dannose  la  cognizione  deve
estendersi agli elementi reddituali necessari per fissare, secondo le
declinazioni del comma 1-octies, il quantum  da  porre  a  carico  di
ciascuno. In mancanza di tale reddito, al giudice residua  il  potere
di riduzione discrezionale ex artt. 82 r.d. 2440/1923 e  52  r.d.  n.
1214/1934. 
    Questo   percorso   esegetico   valorizza,   indubbiamente,    il
riferimento testuale ai dati reddituali (i  quali  sono  strettamente
connessi  al  rapporto  di  servizio  che  lega  il  soggetto  autore
dell'illecito  -  persona  fisica  o  ente  -   e   l'amministrazione
danneggiata),  consentendo  di  estendere  la  platea  dei  possibili
beneficiari  oltre  il  pubblico  impiego  in  senso  stretto  e   di
coinvolgere sia gli amministratori pubblici  (spesso  destinatari  di
mere  indennita')  sia  i  concessionari  di  servizi  in  forza  dei
«corrispettivi» percepiti. 
    L'ipotesi ricostruttiva in esame avrebbe, oltretutto,  il  pregio
di corrispondere  effettivamente  alla  finalita'  di  rassicurare  i
dipendenti, i funzionari e  gli  amministratori  pubblici  da  quella
«paura della firma» che ispirerebbe la riforma (stando alla Relazione
illustrativa del progetto di legge), con una drastica  riduzione  del
danno imputabile a  ciascuno,  lasciando,  al  contrario,  fuori  dal
perimetro di applicazione delle disposizioni in esame  quei  soggetti
che non sono percettori di reddito in forza di un servizio,  funzione
o ufficio reso alla pubblica amministrazione, ma che incappano  nella
responsabilita'   amministrativa    per    effetto    di    benefici,
contribuzioni, sovvenzioni e finanziamenti di  natura  pubblica.  Per
tali categorie  di  privati  coinvolti  solo  occasionalmente  in  un
programma di stampo  pubblicistico  resterebbe  il  potere  riduttivo
tradizionalmente inteso, purche' l'illecito sia  commesso  con  colpa
grave (e non con dolo o illecito arricchimento, come nella stragrande
maggioranza delle ipotesi di malversazione di fondi pubblici). 
    Senonche', anche questa proposta non va esente da critiche  sotto
il profilo della palese irragionevolezza per violazione del principio
di paritario trattamento.  Non  sarebbe,  infatti,  comprensibile  la
giusta ragione che potrebbe  spingere  il  legislatore  ad  applicare
«sconti» ex lege su illeciti di natura risarcitoria soltanto a favore
di pubblici dipendenti  o  amministratori  o  concessionari,  laddove
tutti gli altri soggetti, legati da un rapporto di  servizio  con  la
pubblica amministrazione in  forza  del  programma  pubblicistico  da
attuare, ne resterebbero a priori esclusi. E neppure  questa  opzione
esegetica potrebbe ritenersi compatibile con le  direttrici  fornite,
de jure condendo, dalla Consulta con la piu' volte citata sentenza n.
132/2024 nella parte in cui suggerisce, come sopra visto,  l'utilita'
di  «una  modifica  anche  della  disciplina  del  potere  riduttivo,
prevedendo,  oltre  all'attuale  ipotesi   generale   affidata   alla
discrezionalita'  del  giudice,  ulteriori  fattispecie  obbligatorie
normativamente  tipizzate  nei   presupposti».   Il   riferimento   a
«fattispecie obbligatorie normativamente tipizzate  nei  presupposti»
non sembra affatto integrato  dal  generico  riferimento  al  reddito
quale parametro di quantificazione del danno  «addebitabile»,  idoneo
non a individuare singole fattispecie «tipizzate» rispetto alle quali
utilizzare  il  potere  di  riduzione  quanto  piuttosto  una  platea
soggettivamente catalogabile di soggetti beneficiari. 
    5.4.  Le  soluzioni  prospettate  non  esauriscono  il  possibile
ventaglio di opzioni  esegetiche  proponibili,  ma  ne  rappresentano
soltanto quelle che, ad avviso del Collegio, meglio si conformano  al
dettato  normativo.   L'indeterminatezza   del   quadro   legislativo
riformato - che apre percorsi  ermeneutici  alternativi  e  tra  loro
contrastanti - e' gia' di per se'  sintomo  di  irrazionalita'  delle
disposizioni in esame. In ogni caso, e conclusivamente, la  questione
di incompatibilita' del combinato disposto dell'art. 1, comma 1-bis e
comma 1-octies, con l'art. 6 della legge n. n. 1/2026 (che  rende  le
prime due  disposizioni  immediatamente  applicabili  ai  giudizi  in
corso),   sotto   il   profilo   della   irrazionalita'   e/o   della
irragionevolezza  ex  art.  3  Costituzione  non  e'   manifestamente
infondata. 
6. Violazione degli artt. 28 e 103 Costituzione. 
    L'art. 28 della Costituzione ha inteso in primo luogo  affermare,
a maggior garanzia della legalita'  dell'azione  amministrativa  e  a
miglior  tutela  dei  cittadini,  la  responsabilita'  "diretta"  dei
pubblici dipendenti e della pubblica  amministrazione  per  gli  atti
compiuti  in  violazione  di  diritti.  In  secondo  luogo,  con   il
riferimento alle  leggi  ordinarie  per  la  configurazione  di  tale
responsabilita',   ha   inteso   attribuire   al   legislatore    una
discrezionalita' che, tenendo conto della complessita' delle esigenze
e degl'interessi a confronto, gli  consentisse  sia  di  limitare  la
responsabilita'  diretta  dei  pubblici   dipendenti   in   relazione
all'elemento  psicologico,  sia  di  escluderla,  in  riferimento   a
determinate fattispecie, per talune particolari categorie di soggetti
tenuti (in termini, Corte costituzionale n. 64/1992). 
    La   stessa    giurisprudenza    costituzionale    ricorda    che
l'affermazione, in linea di principio, della responsabilita'  diretta
dell'agente, con estensione allo Stato  e  agli  enti  pubblici  «non
esclude  la  possibilita'  che,  nei  confronti  dell'agente,   siano
previste regole particolari e  differenziate,  rispetto  ai  principi
comuni». In tale ottica, sono state ritenute compatibili con il  dato
costituzionale le limitazioni previste dalla disciplina di settore in
materia di responsabilita' per culpa in vigilando, alla  cui  stregua
«gli insegnanti statali cessano di essere  legittimati  personalmente
verso i terzi, nei cui confronti risponde  invece  l'amministrazione,
sulla  quale  gravano  in  via  diretta  le  "responsabilita'  civili
derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi". Lo  Stato  potra'
rivalersi sugl'insegnanti ove il difetto di vigilanza sia ascrivibile
a dolo o colpa grave e, in tali ipotesi, potra'  anche  agire  contro
essi per i danni arrecatigli  direttamente  dal  comportamento  degli
alunni. Dunque, per i pubblici dipendenti il risarcimento  del  danno
ingiusto puo' essere oggetto di regole generali ovvero di  discipline
particolari, relative a determinate categorie (piu' o meno vaste)  di
pubblici dipendenti: tipi di normative che  ricorrono  nei  confronti
degli  impiegati  civili  dello  Stato  e  (nell'ambito   di   questa
categoria)  degli  insegnanti  per  culpa  in   vigilando   ad   essi
ascrivibile» (sent. n. 64/1992). 
    Chiarissime  le  direttrici  lungo  le  quali   si   muovono   le
affermazioni   di   principio   rinvenibili   nella    giurisprudenza
costituzionale. L'art. 28 Costituzione e' strumento del principio  di
legalita': orienta la composizione fra interessi generali  perseguiti
nell'azione pubblica e diritti dei cittadini,  responsabilizzando  le
persone fisiche chiamate a concorrere nell'esercizio  delle  relative
funzioni: per usare l'espressione di autorevole  dottrina,  la  norma
costituisce l'ulteriore riprova della «inscindibile  connessione  fra
la Costituzione dei diritti e la Costituzione  dei  poteri»,  di  cui
sono  il  precipitato  non  solo  l'art.  113   Costituzione   e   la
giustiziabilita' degli atti delle pubbliche amministrazioni, ma anche
(forse soprattutto) l'art. 103 Costituzione  che  affida  al  giudice
contabile quella sfera giurisdizionale nelle «materie di contabilita'
pubblica» delle quali il giudizio di  responsabilita'  amministrativa
rappresenta nucleo imprescindibile. Il principio di legalita' postula
la ponderabilita'  dell'agire  amministrativo  rispetto  alla  legge,
implicando un controllo anche giurisdizionale e una reazione  avverso
condotte  antigiuridiche.  Il  sistema   binario,   che   si   ricava
direttamente e immediatamente dalla lettura congiunta degli artt.  28
e 103  Costituzione,  costruisce  un  meccanismo  di  responsabilita'
complesso,  in  cui  lo  Stato  o  l'Ente  pubblico   rimane   sempre
responsabile in via diretta ai sensi (del  combinato  disposto  degli
artt. 24 e 103 Cost. e) degli artt. 1218 e 2043  del  codice  civile,
dunque sia per il fatto  o  l'atto  illecito  proprio  e  dei  propri
dipendenti, sia per l'adempimento  delle  obbligazioni  che  in  capo
all'Ente originino dalla legge o dal contratto, ma, al tempo  stesso,
non esonera i dipendenti o i funzionari pubblici che restano comunque
personalmente  responsabili  verso  i  terzi,  in  base  alla   prima
proposizione normativa dell'art. 28 Costituzione. 
    Il rinvio all'interpositio legislatoris non rende tale previsione
normativa  di  rango  costituzionale  meramente  programmatica,   ne'
determina l'automatica e necessaria applicabilita'  della  disciplina
ordinaria  in  tema  di   responsabilita',   come   pure   e'   stato
autorevolmente sostenuto. Piuttosto, la  riserva  di  legge  consente
l'esercizio di un potere conformativo  dell'istituto,  nel  quale  si
compongano i diversi  interessi  della  legalita'  e  dell'efficienza
dell'azione amministrativa, della tutela della  sfera  giuridica  del
destinatario dell'attivita' della P.A. e, al contempo,  degli  stessi
funzionari e dipendenti pubblici, meritevoli di non essere esposti  a
un sistema risarcitorio eccessivamente gravoso, tenuto conto che essi
esercitano le proprie attribuzioni in vicende di valore  rilevante  e
talvolta spropositato rispetto al loro effettivo apporto funzionale. 
    Orbene, questo punto di  equilibrio  era  stato  rinvenuto  dalla
stessa Corte costituzionale nella riforma introdotta  con  l'art.  3,
comma 1, lettera a), del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n.  639,
nella parte in cui, sostituendo l'art. 1, comma  1,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ha  limitato  la  responsabilita'  dei  soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti,  in  materia  di
contabilita' pubblica, ai fatti e omissioni posti in essere con  dolo
o  colpa  grave.  Come  gia'  accennato,  i  giudici   costituzionali
(sentenza n. 371/1998) hanno rilevato che «Quali siano  le  finalita'
ispiratrici della contestata norma e' dato desumere, del resto, dagli
stessi lavori parlamentari, che evidenziano l'intento di predisporre,
nei confronti degli amministratori  e  dei  dipendenti  pubblici,  un
assetto normativo in cui il timore delle responsabilita' non  esponga
all'eventualita'  di  rallentamenti  ed  inerzie  nello   svolgimento
dell'attivita' amministrativa» e, a tal  fine,  l'innalzamento  della
soglia di colpevolezza alla colpa grave, in uno al potere  riduttivo,
e' stato ritenuto il «giusto» compromesso tra le opposte esigenze  al
fine «di determinare quanto del rischio dell'attivita' debba  restare
a carico dell'apparato  e  quanto  a  carico  del  dipendente,  nella
ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti  ed
amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilita' ragione
di stimolo, e non di disincentivo». 
    Tale punto di equilibrio  non  e'  stato,  tuttavia,  considerato
definitivo dalla stessa Corte costituzionale che, con la sentenza  n.
132/2024,  ha  ammesso   che   il   sistema   della   responsabilita'
amministrativa  deve  «per  necessita'  di   armonia   istituzionale,
atteggiarsi  in  modo  differente  col  cambiare   del   modello   di
amministrazione cui afferisce».  In  tale  ottica,  il  passaggio  da
un'amministrazione che, secondo il modello  dello  Stato  di  diritto
liberale, doveva dare semplicemente esecuzione alla legge,  adottando
un singolo e puntuale atto amministrativo,  a  quella  che  e'  stata
definita «amministrazione di risultato», cioe' un'amministrazione che
deve raggiungere determinati obiettivi di policy e che  risponde  dei
risultati  economici  e  sociali   conseguiti   attraverso   la   sua
complessiva   attivita',   ha   costituito   una    delle    ragioni,
costituzionalmente compatibili, della decisione di sospendere  -  per
tempi assolutamente determinati - la  responsabilita'  amministrativa
commissiva per colpa  grave,  come  delineata  nel  decreto-legge  n.
76/2020.  In  tale  contesto,  «l'ampia  discrezionalita',   peraltro
esercitata in un  ambiente  in  cui  la  complessita'  istituzionale,
sociale e giuridica e'  andata  progressivamente  crescendo,  e'  una
componente   essenziale    e    caratterizzante    tale    tipo    di
amministrazione».  La  necessita'  di  scegliere,  entro  un  termine
predeterminato, sovente tra un ventaglio ampio di possibilita'  e  in
un ambito non piu'  integralmente  tracciato  dalla  legge,  accresce
inevitabilmente  la  possibilita'  di  errori  da  parte  dell'agente
pubblico, ingenerando il rischio della sua inazione», soprattutto, in
connessione con l'emergenza pandemica Covid-19 e la necessita' di una
riespansione dei processi economici bloccati. 
    E tuttavia, superata l'emergenza e nel permanere dei  fattori  di
criticita' e di difficolta' oggettiva dell'azione amministrativa,  si
deve continuare a dubitare che la legge n. 1/2026, nel suo complesso,
e il doppio potere riduttivo introdotto con i commi 1-bis e  1-octies
dell'art. 1 della legge n. n. 20/1994, siano compatibili con le  orme
di un ragionamento  costituzionalmente  orientato  dai  canoni  sopra
indicati. In primo  luogo,  il  legislatore  non  si  e'  limitato  a
recepire talune delle indicazioni fornite, de  jure  condendo,  dalla
stessa Corte costituzionale con la citata sentenza n. 132/2024. 
    Plurimi sono i fronti di intervento. 
    Sul fronte della  «colpa  grave»,  la  riforma  ha  inciso  sulla
positivizzazione in termini di violazione manifesta  delle  norme  di
diritto applicabili (per la quale il giudice tiene conto del grado di
chiarezza    e    precisione    delle    norme    violate,    nonche'
dell'inescusabilita'  e  della  gravita'  dell'inosservanza),  o   di
travisamento  del  fatto,  o  di  affermazione/negazione   di   fatti
incontrovertibili dagli atti, e in termini negativi di riferimento  a
indirizzi giurisprudenziali prevalenti o  a  pareri  delle  autorita'
competenti (art. 1, comma 1, lett. a n. 1.1.); ha escluso la gravita'
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di
un atto vistato e registrato  in  sede  di  controllo  preventivo  di
legittimita',  ovvero  dagli   atti   richiamati   e   allegati   che
costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto  sottoposto
a controllo (art. 1, comma 1, lett. a) n. 1.2.); ha escluso  altresi'
la responsabilita' per  colpa  grave  per  i  fatti  e  le  omissioni
commessi con dolo in caso di conclusione di accordi di  conciliazione
nel procedimento di mediazione o in  sede  giudiziale  da  parte  dei
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui  al  l'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure  di
procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di  mediazione,
di conciliazioni giudiziali  e  di  transazioni  fiscali  in  materia
tributaria (art. 1, comma 1, lett. a) n. 2). 
    Ulteriori disposizioni sono volte a  interpretare  autenticamente
la cd. «scriminante politica», basandola sulla  buona  fede  presunta
degli amministratori (art. 1, comma 1, lett. a) n. 4; a incidere  sul
termine di prescrizione quinquennale (art. 1, comma 1,  lett.  a)  n.
6);  a  introdurre  un  sistema  di  assicurazione   obbligatoria   e
litisconsorzio necessario con l'istituto assicuratore (art.  1  comma
1, lett. a) n. 7). Su altro versante, la riforma obbliga  la  Sezione
centrale di controllo  di  legittimita'  a  effettuare  il  controllo
preventivo di legittimita'  di  cui  al  comma  1,  lettera  g),  sui
provvedimenti   di   aggiudicazione,   anche   provvisori,   e    sui
provvedimenti conclusivi  delle  procedure  di  affidamento  che  non
prevedono l'aggiudicazione formale, nel termine perentorio di  trenta
giorni, con l'effetto che, qualora alla scadenza non sia  intervenuta
la  deliberazione,  l'atto  si  intende  registrato  anche  ai   fini
dell'esclusione di responsabilita' di cui all'articolo 1, comma 1. Il
visto puo' essere ricusato soltanto con deliberazione motivata  (art.
1, comma 1,  lett.  b),  n.  2).  Nello  stesso  contesto,  e'  stato
introdotto un controllo preventivo «a domanda» da parte  di  regioni,
province autonome e degli enti locali,  sempre  su  provvedimenti  di
aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i  provvedimenti  conclusivi
delle procedure di affidamento  che  non  prevedono  l'aggiudicazione
formale, relativi - questa volta - ai contratti di appalto di lavori,
servizi o forniture, attivi  o  passivi,  e  anche  ai  contratti  di
concessione, finalizzati  all'attuazione  del  PNRR  e  del  PNC,  di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo  14  del  codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,
n. 36, con l'effetto che, in  mancanza  di  provvedimento  tempestivo
espresso, il silenzio ha valore legale tipizzato  di  assenso  e  con
l'estensione di tale effetto «scriminante» in tutte le ipotesi in cui
l'atto viene sottoposto al visto preventivo di  legittimita'  dinanzi
alla Corte dei conti (art. 1, comma 1, lett. b) n. 3). 
    Alla stessa Sezione centrale  di  controllo  di  legittimita'  e'
fatto obbligo di rendere pareri su  richiesta  delle  amministrazioni
centrali e degli altri organismi nazionali di diritto  pubblico,  «in
materie di  contabilita'  pubblica,  anche  su  fattispecie  concrete
connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale per gli  investimenti  complementari  al
PNRR (PNC), di valore complessivo  non  inferiore  a  un  milione  di
euro.». Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti  sono
chiamate, del pari, a rendere i pareri di cui  al  primo  periodo  su
richiesta dei comuni, delle province, delle  citta'  metropolitane  e
delle regioni: «E' esclusa, in ogni caso, la gravita' della colpa per
gli atti adottati in conformita' ai pareri resi. Le  sezioni  riunite
della  Corte  dei  conti   assicurano   la   funzione   nomofilattica
sull'attivita' consultiva esercitata dalla sezione centrale  e  dalle
sezioni regionali» (art. 2, comma 1). «I pareri di  cui  al  comma  1
sono  resi  entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
richiesta. In caso di mancata espressione del parere nel  termine  di
cui al primo periodo, lo stesso si intende reso in senso  conforme  a
quanto  prospettato   dall'amministrazione   richiedente,   ai   fini
dell'esclusione della gravita' della colpa di cui al  medesimo  comma
1, ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non
abbia prospettato alcuna soluzione» (art. 2, comma 2). 
    E, dunque, all'esito di questo nutrito e significativo elenco  di
interventi «tranquillizzanti», tali  da  restituire,  nelle  migliori
intenzioni  del  legislatore,   quelle   condizioni   di   un   agere
amministrativo che, oltre a essere conforme a legge, sia orientato al
«coraggio»   di   mettere   in   campo   iniziative   destinate    al
soddisfacimento dei bisogni collettivi, nonostante i  rischi  a  esse
connessi,  l'ulteriore  prospettiva   di   una   drastica   riduzione
obbligatoria del credito risarcitorio puo' rappresentare la  classica
«goccia che fa traboccare il vaso», in quanto realizza una  finalita'
«premiale» dell'inefficienza che desostanzia ed erode dall'interno il
principio di responsabilita' connesso agli articoli 28  e  103  della
Costituzione. La stessa pronuncia della Consulta da ultimo  ricordata
(n. 132/2024) lascia intendere, con sufficiente grado  di  nitidezza,
che  gli  interventi  legislativi  «suggeriti»  non   erano   affatto
«cumulativi», trattandosi di elementi  di  valutazione  rimessi  alla
discrezionalita'  del  legislatore  in  via  alternativa.  Lo  stesso
richiamo  a  un  «potere  riduttivo  obbligatorio»  da  spendere   in
«fattispecie normativamente tipizzate  nei  presupposti»  non  appare
lontano dagli assi ortogonali all'interno dei quali si  e'  mossa  la
giurisprudenza costituzionale piu'  risalente  (sentenze  n.  64/1992
cit.; e anche n. 1032 del 1988, n. 164 del 1982 e n. 54 del 1975), ma
non puo' sfuggire all'interprete  attento  che  la  legge  n.  1/2026
presenta notevoli  gradi  di  separazione  dal  modello  proposto  e,
comunque, restituisce un apparato talmente sofisticato di  protezione
dell'agente  pubblico  da  rendere  assolutamente  insignificante  il
compasso  di  responsabilita'  che  ne  residua.  La  deviazione  del
controllo preventivo di legittimita' (e  della  funzione  consultiva)
dalle finalita' indicate dall'art. 100 Costituzione (e che meglio  si
leggono in combinato  disposto  con  l'art.  81  Costituzione),  come
disegnato dalla novella del 2026, costituisce una tappa significativa
della «regressione» del sistema di tutela degli equilibri di bilancio
e degli strumenti posti  a  presidio  degli  stessi  -  tra  i  quali
l'azione  di  responsabilita'  amministrativa  -  verso  architetture
improntate a istituti, quali la  c.d.  garanzia  amministrativa,  che
riposavano su un'idea ottocentesca di pubblica amministrazione, prius
rispetto alla sfera giuridica del cittadino e assistita da  privilegi
ormai privi di senso e, anzi, in  palese  contrasto  con  il  dettato
costituzionale che, all'art. 2, pone al centro la persona  e  i  suoi
diritti. Ed e' proprio all'attuazione di tali  diritti  che  mira  la
responsabilita'  diretta   dei   pubblici   funzionari   e   l'intera
impalcatura che fa capo alla  magistratura  contabile  quale  garante
degli equilibri di bilancio e giudice delle responsabilita'  ex  art.
103 Costituzione. Conclusivamente, la questione  di  incompatibilita'
del combinato disposto dell'art. 1, comma 1-bis e comma 1-octies, con
l'art. 6 della legge n. 1/2026 (che rende le prime  due  disposizioni
immediatamente applicabili ai giudizi in corso), per violazione degli
articoli 28 e 103 Costituzione non e' manifestamente infondata 
7. Violazione dell'art. 97 Costituzione. 
    Non meno significativi sono i profili di manifesta illegittimita'
costituzionale che dall'attuazione dei  commi  1-bis  e  1-octies  in
combinato  disposto  con  l'art.  6  della   legge   n.   n.   1/2026
deriverebbero rispetto al principio di imparzialita' e buon andamento
sanciti dall'art. 97 Costituzione.  E'  indubbio  che  -  soprattutto
nella giurisprudenza piu' recente - il principio di buon andamento si
pone, in concorso con quello di imparzialita', come fondamento  delle
esigenze  di  separazione  tra  politica  e  amministrazione   (Corte
costituzionale sent. n. 453/1990, n. 333/1993, n. 193/2002, n. 103  e
n.  104  del  2007,  n.   390/2008),   di   continuita'   dell'azione
amministrativa e di giusto procedimento (Corte costituzionale,  sent.
n. 103 e n. 104 del 2007, n. 161 e n. 390 del 2008). 
    Un nesso «indissolubile» viene poi ravvisato  dal  Giudice  delle
leggi tra il principio di buon andamento  e  l'art.  28  Costituzione
(sentenze n. 369 del 1996, n. 404 del 1997,  n.  148  del  1999).  La
necessita'  di   introdurre   nella   Costituzione   norme   relative
all'amministrazione pubblica e' stata motivata da  due  esigenze:  a)
garantire una certa indipendenza ai funzionari (dato che  «al  potere
si alternano i  partiti»)  finalizzata  ad  avere  un'amministrazione
obiettiva della cosa  pubblica  e  non  un'amministrazione  di  parte
(principio  di  imparzialita');  b)  creare   un'organizzazione   che
giovasse alla individuazione delle responsabilita', nel senso che  la
responsabilita'  non  fosse  definita  soltanto  teoricamente  ma  in
concreto precisata, risultando fondata la preoccupazione  che,  nella
pratica, ne fosse assai difficile la verifica e  la  dimostrabilita'.
La proposta di uno dei padri costituenti prevedeva che  alle  dirette
responsabilita'  corrispondessero  attivita'  svolte  effettivamente,
sicche' il buon andamento (principio  costituzionale  «cardine  della
vita amministrativa e quindi condizione  dello  svolgimento  ordinato
della vita sociale», Corte costituzionale n. 123/1968) «coincide  con
l'esigenza     dell'ottimale     funzionamento     della     pubblica
amministrazione, tanto sul piano dell'organizzazione quanto su quello
della sua attivita'», come attenta dottrina ha rilevato. 
    Il  buon  andamento,  da  intendere,  quindi,   in   termini   di
attribuzione all'amministrazione di mezzi giuridici elastici idonei a
consentire  il  migliore  proporzionamento   dell'attivita'   erogata
rispetto  al  fine  prestabilito,  oppure  nel  senso  di  congruita'
dell'azione  in  relazione  all'interesse  pubblico  e  che  richiama
criteri di convenienza/adeguatezza, implica che le risorse  destinate
alla  cura  degli  interessi  pubblici  e  utilizzate   dall'apparato
amministrativo provengano dalle imposte dei contribuenti, e,  dunque,
devono essere correttamente  impiegate.  Secondo  le  interpretazioni
piu' recenti, cui e' corrisposta la codificazione dell'art.  1  della
legge n.  241/1990  e  le  successive  leggi  di  modifica,  il  buon
andamento  esprime   l'esigenza   di   un'amministrazione   efficace,
efficiente ed economica, in grado di coniugare il perseguimento degli
interessi pubblici in modo trasparente e performante, senza rinnegare
quell'esigenza  di  fedelta'  alla  funzione  e  allo  scopo  che  e'
assegnato a ciascuna amministrazione e che deve rimanere scevra dalla
pressione di interessi egoistici  o  personali.  L'imparzialita',  in
unione «quasi  in  endiadi»  con  i  principi  di  legalita'  e  buon
andamento  (Corte  costituzionale  n.  333/1993)  si  risolve   nella
necessita' di ponderare tutti e solo gli  interessi  legislativamente
protetti  presenti  nella  situazione  concreta,  e  di  operare   le
conseguenti scelte in base a  criteri  previsti  dalla  legge  oppure
unitari, ossia conformi a indirizzi generali, sia politici, sia  piu'
strettamente amministrativi. 
    Nella  possibile  alternativa  tra  legalita'  ed  efficacia,  e'
comunque la prima a dover prevalere con l'effetto che il principio di
«buona amministrazione» - come  recepito  anche  dall'art.  41  della
Carta dei diritti  fondamentali  dell'UE  -  non  puo'  tradursi  nel
perseguimento  «a  tutti  i  costi»  di  un   risultato   celere   ed
economicamente  vantaggioso,  quanto  piuttosto  con  il   grado   di
soddisfazione del cittadino (o, come si suole ormai affermare con una
terminologia  diversa  ma  equivalente,  con   la   «qualita'   della
prestazione»),  stante  la  prioritaria  e  insopprimibile   esigenza
dell'amministrazione di tutela di diritti, di  situazioni  giuridiche
soggettive - a cominciare dalle piu' deboli - di concreti beni  della
vita, di imparzialita' e di trasparenza. 
    In   questa   rinnovata   tassonomia,    non    appare    congrua
all'efficientamento anche  «qualitativo»  dell'azione  amministrativa
l'introduzione  di   un   «potere   riduttivo»   che   allontana   la
responsabilita' dell'agente pubblico  dagli  standards  della  «buona
amministrazione», e che premia, come detto,  l'inefficienza  mediante
automatismi riduttivi,  a  prescindere  dalle  circostanze  del  caso
concreto. Se la responsabilita' amministrativa diventa  in  tal  modo
strumento di riallocazione del rischio insito in tutte  le  attivita'
amministrative (a prescindere dalle circostanze del caso concreto che
verranno in emersione soltanto in via subordinata e accessoria, nella
quota gia' ridefinita della perdita subita) al fine di  alleviare  la
«fatica dell'amministratore» (nei termini  compendiati  nella  citata
sentenza n. 132/2024),  ci  si  chiede  se  sia  compatibile  con  il
principio del buon andamento e della buona amministrazione, la scelta
del decisore  politico  di  lasciare  a  carico  dell'amministrazione
danneggiata ben il 70%  della  perdita  subita  o  quella  parte  che
residua al netto del duplum  degli  emolumenti  percepiti.  Oltre  ai
profili di irragionevolezza/irrazionalita' gia'  messi  in  luce,  la
previsione  smentisce  il  postulato  del  giusto  bilanciamento  tra
l'overdeterrence  e  l'underdeterrence  che  ancora  una   volta   la
richiamata pronuncia della Corte costituzionale (n.  132/2024)  aveva
affidato alla discrezionalita' del legislatore. 
    Secondo i custodi della Carta costituzionale «La  responsabilita'
amministrativa  per  danno   erariale,   pur   combinando   «elementi
restitutori e di deterrenza» (sentenza n. 371 del 1998) e  nonostante
in piu' aspetti si discosti dall'archetipo  della  comune  disciplina
civilistica (sentenze n. 123 del 2023, n. 203 del 2022,  n.  355  del
2010 e n. 453 del 1998), non smarrisce la sua natura risarcitoria  di
fondo (tra le tante, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per  la
Regione siciliana, sentenza 21 gennaio 2021, n. 59;  sezioni  riunite
giurisdizionali, sentenze 18 giugno 2015, n. 28, 27 dicembre 2007, n.
12, e 1° marzo 1996, n. 26; nello stesso  senso,  Corte  europea  dei
diritti dell'uomo, seconda sezione, sentenza 13 maggio 2014,  Rigolio
contro Italia), essendo ancorata al danno subito, dal momento che  in
assenza  dello  stesso  e  oltre   lo   stesso   non   puo'   esservi
responsabilita'».  In  tale  ottica,  l'obiettivo  di  ogni  decisore
politico  deve  rimanere  ancorato  all'esigenza  di  scoraggiare  «i
comportamenti non solo dolosi  ma  anche  gravemente  negligenti  dei
funzionari  pubblici,  che  pregiudicano  il  buon  andamento   della
pubblica amministrazione (art. 97 Costituzione) e gli interessi degli
stessi amministrati»), bilanciandola con «l'esigenza di impedire che,
in relazione alle modalita'  dell'agire  amministrativo,  il  rischio
dell'attivita'  sia  percepito  dall'agente  pubblico  come  talmente
elevato da fungere da disincentivo all'azione,  pregiudicando,  anche
in questo caso, il buon andamento». Ebbene, la  possibilita',  insita
nel nuovo testo normativo, di ridurre il peso  della  responsabilita'
per  ciascuno  dei   responsabili   o,   addirittura,   per   l'unico
responsabile a  una  soglia  davvero  minima  di  quota  addebitabile
(tenendo conto dell'ulteriore riduzione dovuta  all'applicazione  del
potere discrezionale)  non  rende  affatto  percettibile  dall'agente
pubblico il rischio della decisione amministrativa, a  tal  punto  da
poter  difficilmente  costituire   un   «disincentivo».   La   soglia
risarcitoria e' cosi' bassa da incoraggiare comportamenti contrari al
buon andamento e alla buona amministrazione, delineando  un  rapporto
di proporzionalita' inversa (tra gravita'  del  fatto  e  misura  del
risarcimento) idoneo a generare un livellamento verso il basso  della
prestazione erogata da o in favore di un soggetto pubblico. 
    Il descritto sistema  di  underdeterrence  si  aggrava,  poi,  al
prevalere dell'una o dell'altra  ipotesi  ricostruttiva  (come  sopra
definite), soprattutto qualora siano prescelte  opzioni  ermeneutiche
pro nocente in luogo di quelle pro erario. Il riferimento e'  proprio
all'assenza di criteri per dirimere il conflitto tra i due  parametri
di attribuzione del danno in capo ai soggetti ritenuti  responsabili.
Diversamente da quanto prescritto dall'art. 9, comma 5, della  citata
legge  Gelli-Bianco  (nella  quale  e'  chiaro  il  riferimento  alla
«maggiore somma» tra la retribuzione  percepita  e  il  corrispettivo
convenzionale ricevuto nell'arco temporale di riferimento), nell'art.
1, comma 1-octies in commento non si  rinvengono  chiare  indicazioni
nel concorso tra il 30% del danno o valore perduto e il doppio  delle
retribuzioni  o  indennita'  percepite.  L'uso  della  locuzione  «e,
comunque,  non  superiore»,  infatti,  lascia   spazio   a   percorsi
interpretativi diversi e opposti, per i quali, nella comparazione tra
i due estremi, potrebbe prevalere l'importo piu' basso (interpretatio
pro nocente) oppure quello piu' alto, qualora al  duplum  corrisponda
un importo inferiore al 30% (interpretatio pro erario). 
    In  entrambi  i  casi,  appare  tradito  il  monito  dei  giudici
costituzionali (sentenza n. 371/1998)  che,  nel  valutare  i  propri
precedenti, (sentenze n. 1032/1988, n. 164/1982  e  n.  54/1975),  ha
desunto l'inesistenza di un principio di inderogabilita' delle comuni
regole in tema di elemento soggettivo della responsabilita', laddove,
al  contrario,  dagli  stessi  pronunciamenti  «si  possa,  tuttavia,
ricavare quello secondo il quale la discrezionalita' del legislatore,
per essere correttamente esercitata, deve determinare  e  graduare  i
tipi e i limiti della responsabilita', caso per caso, in  riferimento
alle diverse categorie di dipendenti pubblici ovvero alle particolari
situazioni, stabilendo, per ciascuna di esse, le forme piu' idonee  a
garantire i principi del buon andamento e del  controllo  contabile».
L'immissione di un potere «riduttivo» generalizzato e  predeterminato
ex  lege,  cosi'  significativamente   sbilanciato   a   favore   del
danneggiante, risulta inidoneo a garantire  il  principio  del  «buon
andamento» e il «controllo contabile». Conclusivamente, la  questione
di incompatibilita' del combinato disposto dell'art. 1, comma 1-bis e
comma 1-octies, con l'art. 6 della legge n. n. 1/2026 (che  rende  le
prime due  disposizioni  immediatamente  applicabili  ai  giudizi  in
corso),  per  violazione  dell'art.  97  della Costituzione  non   e'
manifestamente infondata 
    8. Violazione degli articoli 81, 117 e 119  della Costituzione  e
degli articoli 24 e 111 della Costituzione nonche' degli artt. 101  e
104 della Costituzione. 
    L'art.  81,  comma  3,  della  Costituzione,  dopo  le  modifiche
apportate dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce
che «Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai  mezzi
per farvi fronte». La regola  della  copertura  finanziaria  ex  ante
continua quindi a costituire un presidio  a  tutela  dei  saldi  e  a
garanzia della coerenza delle leggi approvate in corso  di  esercizio
con  gli  strumenti   che   definiscono   l'orizzonte   programmatico
pluriennale. A  differenza  del  testo  previgente,  ogni  legge  che
importi nuovi o maggiori oneri «provvede» (non piu' «indica» come era
previsto al quarto comma del  testo  originario  dell'art.  81  della
Costituzione)  ai  mezzi  per  farvi  fronte,  cosi'  come  e'  stato
eliminato il termine «altra», per  cui  mentre  il  testo  previgente
prescriveva l'obbligo di copertura per «ogni altra legge»  (con  cio'
escludendolo per la legge di  bilancio),  il  testo  ora  vigente  fa
riferimento a «ogni legge» non sottraendo cosi' neanche la  legge  di
bilancio  all'obbligo  di  copertura.  In  generale,   il   principio
dell'obbligo di copertura viene confermato come un preciso vincolo al
legislatore, che  opera  per  ogni  nuova  legge  e  che  si  traduce
nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione  delle  nuove
norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano. 
    L'art. 6 della legge n. 1/2026, nel sancire che «le  disposizioni
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), si applicano ai  procedimenti
e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge»,   detta
«disposizioni transitorie», ma piu' correttamente introduce un regime
di  diritto  intertemporale   che   impone   ai   giudici   contabili
l'applicazione ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata
in giudicato, anche delle norme in materia di potere riduttivo. Nella
locuzione  «giudizi  pendenti»  deve  intendersi  anche   quelli   di
impugnazione,  dovendosi  ritenere  che  il  nuovo  regime  non   sia
suscettibile di applicazione soltanto al  cospetto  di  una  sentenza
passata in giudicato formale e, dunque, ai sensi dell'art. 177, comma
2, c.g.c., «non (e') piu' soggetta ad appello, ne' a revocazione  per
i motivi di cui all'art. 202, comma 1, lettere f) e g), ne' a ricorso
per cassazione». 
    L'effetto piu' immediato della regressione  temporale  dello  jus
superveniens e' la  riduzione  ex  lege  degli  importi  ai  quali  i
soggetti ritenuti responsabili sono stati condannati in primo  grado,
con consequenziale eliminazione o riduzione di poste creditorie  gia'
sancite nelle sentenze di primo grado impugnate.  La  legge,  dunque,
produce inesorabilmente un maggior onere a carico dello Stato (recte,
di ogni soggetto pubblico che risulti  «amministrazione  danneggiata»
destinataria degli importi posti a carico di coloro  che  sono  stati
condannati in primo grado a risarcire la  perdita  subita)  e  sembra
determinare un irrimediabile contrasto con l'art. 81, comma 3,  della
Costituzione e anche con gli articoli 117 e 119 della Costituzione. 
    Sotto  il   profilo   dell'obbligo   di   copertura,   la   Corte
costituzionale ha senza dubbio affermato che il  legislatore  sarebbe
soggetto ai vincoli di copertura  quando  esercita  la  sua  politica
finanziaria, ma non quando pone la disciplina  della  responsabilita'
amministrativa e contabile. In tal senso,  i  giudici  costituzionali
rimarcano che: 
        «non maggiore appare il fondamento della censura  prospettata
in riferimento all'art. 81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  il
quale contempla per il legislatore ordinario l'onere - a fronte della
previsione di nuove spese ovvero, come chiarito dalla giurisprudenza,
di minori entrate - di indicare i mezzi  di  copertura,  secondo  una
regola che questa Corte ha ritenuto valere anche per il caso  in  cui
detti oneri ricadano sugli enti  rientranti  nella  finanza  pubblica
allargata. Infatti, l'art. 81 esprime un  principio  che  attiene  ai
limiti che il legislatore ordinario e' tenuto ad osservare nella  sua
politica finanziaria, ma non puo' certo investire la  scelta  che  il
legislatore compie nel ben  diverso  ambito  della  disciplina  della
responsabilita' amministrativa» (sentenza n. 327/1998); 
        «Quanto all'asserita lesione del quarto  comma  dell'art.  81
della Costituzione, al di la' della molto opinabile equiparazione fra
"nuova o maggiore spesa" ed il mancato risarcimento ad  una  pubblica
amministrazione per un danno patrimoniale o non patrimoniale prodotto
da un parlamentare, e' evidente l'inconferenza dei rilievi svolti dal
rimettente  a  tale  riguardo,  atteso  che  l'irresponsabilita'  dei
parlamentari   e'   sancita   direttamente   da   una    disposizione
costituzionale  che  non  tollera  eccezione  ove  ne   ricorrano   i
presupposti applicativi» (sentenza n. 46/2008); 
        «La norma costituzionale evocata, prevedendo  che  la  "legge
che importi nuove o maggiori spese deve indicare i  mezzi  per  farvi
fronte",  e',  nella  specie,  inconferente,  in  quanto  l'art.   81
della Costituzione "attiene ai limiti al cui rispetto e' vincolato il
legislatore ordinario nella sua politica finanziaria, ma non concerne
le scelte che  il  medesimo  compie  nel  ben  diverso  ambito  della
disciplina della responsabilita' amministrativa" (sentenze numeri 371
e 327 del 1998). In ogni caso non puo'  ritenersi  che  una  astratta
limitazione  del  risarcimento  del  danno  spettante  alla  pubblica
amministrazione, determinando una possibile minore entrata,  comporti
"nuove o maggiori spese". In altri termini, non  e'  possibile  porre
una  equiparazione  fra  "nuova  o  maggiore  spesa"  ed  il  mancato
risarcimento di  danni  cagionati  ad  una  pubblica  amministrazione
(sentenza n. 46 del 2008). Del resto, non  potendosi  procedere  alla
quantificazione  delle  minori  entrate,  essendo  tale   diminuzione
eventuale e comunque connessa a variabili concrete non  determinabili
a  priori,  non  sarebbe   neanche   possibile,   come   sottolineato
dall'Avvocatura generale dello Stato nelle sue difese,  prevedere  la
necessaria copertura finanziaria» (sentenza n. 355/2010); 
        «Inammissibili  per  inconferenza  del  parametro  sono,   da
ultimo, le questioni con cui il rimettente deduce la violazione degli
articoli 28, 81 e 103 della Costituzione [...]  Il  secondo,  invece,
"attiene ai limiti  al  cui  rispetto  e'  vincolato  il  legislatore
ordinario nella sua politica finanziaria, ma non concerne  le  scelte
che il medesimo compie nel ben diverso ambito della disciplina  della
responsabilita' amministrativa (da ultimo, v.  sentenza  n.  327  del
1998)» (sentenza n. 371 del 1998; nello stesso senso, sentenza n. 355
del 2010) (sentenza n. 132/2024). 
    I pronunciamenti sopra riportati avevano,  tuttavia,  riguardo  a
norme  entrate   a   regime,   stabilmente   inserite   nel   sistema
ordinamentale, rispetto alle quali la proiezione  futura  di  «minori
entrate» derivanti dai limiti alla responsabilita' amministrativa non
era ritenuta  tale  da  impingere  sul  principio  di  copertura  ne'
sull'equilibrio tendenziale di  bilancio.  In  questa  situazione  la
Consulta,  con  la  giurisprudenza  sopra  riportata,  ha  deciso  su
modifiche   ordinamentali    dell'assetto    della    responsabilita'
amministrativo-contabile destinate a  spiegare  effetti  su  fatti  e
circostanze che, in coerenza con il principio per  cui  la  legge  di
norma dispone per l'avvenire, si  sarebbero  verificate  dal  momento
dell'entrata in vigore della legge e non su situazioni gia' emerse ed
eventualmente  anche  decise  con  sentenze  non  ancora  passate  in
giudicato. 
    Con riferimento alla legge n. 1/2026 viene, tuttavia, in  rilievo
una «minore entrata» che impatta direttamente sui giudizi  in  corso.
Il Servizio  del  bilancio  della  Camera,  nel  dossier  concernente
l'analisi degli effetti finanziari del DDL  A.C.  1621  (n.  72  -  8
aprile 2025), ha messo in evidenza che sarebbe stato  necessario  che
il Governo fornisse «chiarimenti in  merito  agli  eventuali  effetti
finanziari    che    potrebbero    determinarsi    in     conseguenza
dell'impossibilita' di acquisire entrate gia' iscritte in bilancio  -
ivi comprese quelle concernenti il  rimborso  delle  spese  legali  -
ovvero della possibilita' di dover restituire somme  gia'  incassate,
per  effetto  del  presumibile  mutamento  dell'esito   dei   giudizi
conseguente  all'applicazione  delle  disposizioni   in   esame.   In
particolare, dovrebbe essere chiarito, in primo luogo, se siano stati
scontati in bilancio effetti di entrata in relazione ai  procedimenti
e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato
alla data di entrata in vigore della presente legge, richiamati dalle
disposizioni transitorie di cui al successivo art. 6,  posto  che  in
tal caso si potrebbe determinare una riduzione degli introiti  attesi
iscritti in bilancio per effetto dell'applicazione delle disposizioni
che  ridefiniscono  il  regime  della  responsabilita'  dei  soggetti
sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti di  cui  all'art.
1,  comma  1,  lettera  a)».  Non  si   puo'   che   condividere   la
preoccupazione espressa dal Servizio  bilancio  della  Camera,  tanto
piu' che non risultano pervenuti chiarimenti in merito al tema posto,
e che le richieste del Servizio del bilancio muovono dall'assunto per
cui anche le norme in questione, sebbene  afferenti  alla  disciplina
della    responsabilita'     amministrativo-contabile,     potrebbero
determinare conseguenze finanziarie onerose in senso proprio, andando
a  incidere  su  entrate  gia'  iscritte  in  bilancio  ovvero   gia'
incassate. 
    Sotto altro profilo, il peso delle minori entrate  stabilito  con
legge dello Stato finisce col gravare su enti del tutto  diversi,  in
ipotesi, dalle amministrazioni centrali, potendo investire  qualsiasi
soggetto pubblico leso e persino la stessa Unione europea, qualora il
danno derivi  dallo  sviamento  colposo  di  contributi  che  gravano
direttamente sul bilancio europeo. Ne risulterebbe cosi'  violato  il
principio  di  autonomia  legislativa  nel  riparto   di   competenze
stabilito dall'art. 117 Costituzione,  colpendosi  gli  equilibri  di
bilancio  delle  regioni  (quoad  effectum)  nell'ipotesi  di   danno
arrecato alle  amministrazioni  regionali,  e  piu'  in  generale  ai
principi di autonomia finanziaria ex art. 119 Costituzione. 
    Viene, altresi', in considerazione  che  il  diritto  intemporale
definito dagli artt. 1, commi 1-bis e 1-octies, e art. 6 della  legge
n. 1/2026 viola il principio del  giusto  processo  e  della  parita'
delle armi come sancito dall'art. 111 Costituzione L'irretroattivita'
della legge civile e' sancita dall'art. 11 disp. prel. c.c. e non  ha
copertura costituzionale (che invece trova  esplicito  riconoscimento
soltanto per la materia penale nell'art. 25, comma  2,  Costituzione)
ma rappresenta uno strumento fondamentale di garanzia per i cittadini
che, nel determinare la propria condotta, tengono conto  delle  leggi
vigenti in quel determinato momento e su  queste  ripongono  il  loro
legittimo affidamento. Su tali basi, e' ancora  una  volta  la  Corte
costituzionale a perimetrare l'azione  del  legislatore  retroattivo,
avendo cura di piantare sul terreno due profondi picchetti. Il  primo
di essi ha a che fare con il divieto  di  «risolvere,  con  la  forma
della legge, specifiche controversie», pena altrimenti la  violazione
dei rapporti tra potere legislativo e  giudiziario  finalizzati  alla
tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Il secondo  picchetto
attiene al divieto di «immettere nell'ordinamento una fattispecie  di
jus singulare» che, in quanto tale, viola la parita' delle  parti  in
causa, determinando «lo sbilanciamento fra  le  posizioni  in  gioco»
(sentenza n. 12/2018). 
    Entrambi sarebbero stati palesemente divelti  dalla  sopravvenuta
soluzione normativa imposta retroattivamente, dal  momento  che  essa
limita fortemente il principio del libero convincimento  del  giudice
rispetto al credito risarcitorio maturato in relazione a controversie
pendenti e, al tempo stesso, si sbilanciano le posizioni delle  parti
a  detrimento  della  posizione  del  p.m.  contabile  (e  per   esso
l'amministrazione danneggiata e la comunita' da essa rappresentata) e
a totale vantaggio del soggetto  ritenuto  responsabile.  Nell'ambito
dei corollari del giusto processo, emergerebbero ulteriori profili di
incompatibilita' costituzionale per effetto della retroattivita'  del
diritto sopravvenuto ai giudizi pendenti, venendo in considerazione: 
      la violazione dell'art. 3  Costituzione,  in  quanto  risultano
assoggettate allo stesso regime giuridico situazioni diverse maturate
in contesti giuridici e storici diversi, in contraddizione con quanto
si legge nella Relazione al ddl che pone quale scopo delle  norme  il
contrasto alla «paura della firma», laddove  per  gli  illeciti  gia'
consumati non ha ragion  d'essere,  tantomeno  in  termini  di  minor
carico di responsabilita'; 
      la violazione degli artt. 101 e  104  Costituzione,  posto  che
deve essere considerata lesiva della sfera del potere giudiziario una
legge che dispieghi retroattivamente i propri effetti sui giudizi  in
corso, con obbligo  per  i  giudici  di  applicarla  in  relazione  a
rapporti sorti nel passato, «tanto piu' quando la  legge  non  appaia
mossa dall'intento di influire sui giudizi in corso» (ex multis Corte
costituzionale, n. 69/2014; n. 308/2013; n. 257/2011; n. 74/2008); 
      la violazione dell'art. 111 Costituzione anche sotto il profilo
delle garanzie processuali che, nei giudizi di impugnazione, non puo'
prescindere  dalle  preclusioni  maturate  e   dalla   delimitazione,
variamente atteggiata a seconda del tipo  di  impugnazione  proposta,
del thema decidendum. 
    La tavola assiologica delineata dalla Consulta si arricchisce poi
dei parametri derivati dal «dialogo» con la Corte di  Strasburgo  che
da sempre vede con sfavore gli interventi legislativi atti a incidere
in modo significativo sul  potere  giurisdizionale.  In  base  a  una
lettura estensiva dell' art. 6 CEDU e  a  tutela  del  diritto  a  un
processo equo, al  legislatore  non  e'  precluso  di  emanare  norme
retroattive  (sia  innovative  che  di  interpretazione   autentica),
«purche'  la  retroattivita'  trovi  adeguata  giustificazione  nella
esigenza  di  tutelare  principi,   diritti   e   beni   di   rilievo
costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi  imperativi  di
interesse generale» ai sensi della giurisprudenza  della  Corte  EDU»
(Corte costituzionale, n. 146/2015; n.  156/2014;  n.  264/2012).  La
stessa Corte EDU ha affermato che «il  principio  di  preminenza  del
diritto e la nozione di processo equo,  consacrati  dall'art.  6,  si
oppongono   a   tutte   le   ingerenze   del    potere    legislativo
nell'amministrazione della giustizia aventi lo scopo  di  influenzare
l'esito  di  una  controversia»  (Raffinerie  greche  Strane  Stratis
Andreatis c. Grecia, sent. 9 dicembre 994). Analogamente, la Corte di
Strasburgo ha anche affermato che lo Stato «aveva violato  i  diritti
dei  ricorrenti  garantiti  dall'art.  6,  intervenendo  in   maniera
decisiva per orientare in suo favore l'esito del procedimento di  cui
era parte» (Papageorgiou c. Grecia, sent. 22 ottobre 1997). 
    Con il caso Zielinski e Pradal e  altri  c.  Francia  28  ottobre
1999, la Corte EDU ha ribadito il proprio  orientamento,  dichiarando
illegittimo  l'intervento  del  parlamento  francese  a  causa  della
mancanza di imperiosi motivi di interesse generale e  ha  individuato
altresi'  gli  indici   rivelatori   dell'interferenza   del   potere
legislativo nell'esercizio  della  funzione  giurisdizionale.  Questi
sono   rappresentati    essenzialmente    dal    carattere    tardivo
dell'intervento normativo statale, dalla volonta' del legislatore  di
contrastare   una   giurisprudenza   maggiormente   favorevole   alle
controparti e dalla mancanza  di  prevedibilita'  dell'intervento  di
sanatoria. 
    Nel caso Agrati e altri c. Italia del 7  giugno  2011,  la  Corte
europea ha  riconosciuto  il  carattere  di  bene  alla  pretesa  dei
ricorrenti nel senso di legittimo affidamento  per  l'ottenimento  di
quanto dovuto e ha dichiarato la violazione dell'art. 1 Protocollo  1
CEDU  ritenendo   che   «i   ricorrenti   fossero   titolari,   prima
dell'intervento della legge finanziaria per il 2006, di un  interesse
economico che costituiva, se non un diritto di credito nei  confronti
della controparte, quantomeno un «legittimo affidamento» di  ottenere
il pagamento degli importi contestati,  e  che  aveva,  pertanto,  il
carattere di «bene» ai sensi della prima frase  dell'articolo  1  del
Protocollo». 
    I principi desumibili dalle pronunce CEDU, sebbene  germinati  in
contesti diversi da quelli attenzionati in  questa  sede,  hanno  una
portata generale e di ampio respiro che, nel caso di specie,  in  cui
vengono  in  rilievo  interessi  generali  e  valori   costituzionali
preminenti non adeguatamente bilanciati da principi e valori di  pari
rango, hanno piu' validi motivi di essere sostenuti. 
    Significativi elementi di  valutazione  sono  emersi  in  recenti
arresti dei giudici di legittimita'. In data 22  gennaio  2026,  sono
stati  pubblicati  due  provvedimenti  «gemelli»   della   Corte   di
cassazione (sentenza n. 1390/2026 e ordinanza n. 1392/2026) che hanno
escluso l'applicazione retroattiva della legge n. 14 marzo 2025 n. 35
nella parte in cui,  novellando  l'art.  2407,  comma  2  del  codice
civile, ha limitato il risarcimento dei danni a  cui  sono  tenuti  i
sindaci nei confronti della societa'  e  dei  suoi  creditori  a  «un
multiplo del compenso annuo percepito» (pari,  piu'  precisamente,  a
quindici volte il compenso se si  tratta  di  compensi  fino  a  euro
10.000, a dodici volte il compenso se si tratta di compensi  da  euro
10.000 a euro 50.000, e a dieci volte il compenso  se  si  tratta  di
compensi maggiori di euro 50.000). La  Corte  ha  osservato  che  «il
diritto al risarcimento matura in capo alla societa' (e, di riflesso,
ai  suoi  creditori)  gia'  in  forza  del  pregiudizio,  di   natura
patrimoniale, che l'inadempimento del sindaco (in via esclusiva o  in
concorso  con  gli  amministratori)  abbia  arrecato  al   patrimonio
sociale,  e  come   tale   -   in   mancanza   di   una   norma   che
inequivocabilmente e  ragionevolmente  disponga  il  contrario  -  va
assoggettato alla normativa in quel momento in vigore  non  solo  per
l'individuazione degli elementi  della  fattispecie  costitutiva,  ma
anche per la determinazione della sua  dimensione  quantitativa,  ivi
compreso il criterio  fissato  per  la  determinazione  della  misura
risarcibile». 
    Inoltre, mandando un 'monito' al legislatore - il quale  in  quel
momento discuteva il decreto-legge  n.  1426/2025  che  espressamente
dispone l'applicazione retroattiva della  norma  in  questione  -  la
Corte, premesso che  «i  limiti  generali  all'efficacia  retroattiva
delle leggi, attinenti alla salvaguardia di principi  costituzionali,
comprendono, tra gli altri, il principio generale di  ragionevolezza,
che si riflette nel divieto di introdurre  ingiustificate  disparita'
di trattamento; la tutela dell'affidamento legittimamente  sorto  nei
soggetti, quale principio  connaturato  allo  Stato  di  diritto;  la
coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico; il rispetto  delle
funzioni costituzionalmente riservate al  potere  giudiziario  (Corte
costituzionale n. 73/2017, con rinvio alle sentenze n.  170/2013,  n.
78/2012 e n. 209/2010)», ha affermato che  «tali  principi  sarebbero
senz'altro sacrificati ove si ritenesse che l'art. 2407, comma 2, del
codice civile, nel testo  attualmente  in  vigore,  avesse  efficacia
retroattiva e fosse  percio'  applicabile  anche  ai  fatti  commessi
precedentemente alla sua entrata in vigore e, dunque, nei processi in
corso. Una simile  conclusione  finirebbe  invero  per  arrecare  una
irrimediabile  lesione:  i)   alla   parita'   di   trattamento   tra
amministratori e sindaci che la precedente versione della  norma,  in
ipotesi di responsabilita' solidale degli stessi in  conseguenza  del
concorso omissivo di  questi  ultimi  alla  mala  gestio  dei  primi,
senz'altro garantiva, coerentemente,  del  resto,  con  il  principio
generale  previsto  dall'art.  2055  del  codice  civile;  ii)   alla
legittima aspettativa della societa' (e  dei  creditori)  danneggiati
(e, in caso di fallimento, del curatore) a  far  valere  la  piena  e
completa responsabilita', almeno nei rapporti esterni, sia degli uni,
sia degli altri e, dunque, di ottenere  tanto  dagli  amministratori,
quanto  dei  sindaci  che  abbiano  concorso   nell'inadempimento   o
nell'illecito degli stessi, un risarcimento corrispondente  all'unico
pregiudizio   arrecato   al    patrimonio    sociale;    iii)    alla
prerogativa-funzione propria del giudice di procedere, nell'esercizio
della giurisdizione civile, non  solo  all'accertamento  dell'an  del
diritto risarcitorio azionato in giudizio dal danneggiato  ma  anche,
quale  necessario  e  imprescindibile  completamento   della   tutela
invocata, alla determinazione, secondo il suo prudente apprezzamento,
dell'intero pregiudizio risarcibile». 
    Il corredo motivazionale della sentenza della Corte di cassazione
n. 1390/2026, seppure maturato in assenza di una  norma  transitoria,
supporta il profilo di non manifesta infondatezza della questione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1-bis e 1-octies  in
comb. disp. con l'art.  6,  legge  n.  1/2026,  nella  parte  in  cui
valorizza il principio di intangibilita' della  pretesa  risarcitoria
che nasce al momento dell'evento lesivo ma viene a  essere  liquidata
soltanto in fase di giudizio, a  distanza  di  anni.  La  difficolta'
sorge «per l'ineludibile scarto temporale esistente  tra  l'epoca  di
verificazione dell'evento lesivo e quella della sua liquidazione, con
la conseguente distinzione tra la aestimatio, cioe' la determinazione
dell'astratto  valore  del  bene  leso,  e  la  taxatio,  ovvero   la
traduzione,  in  espressione  pecuniaria,  di  siffatto  valore»   e,
tuttavia,  allorquando  si  tratta  «del   risarcimento   del   danno
(emergente) arrecato al patrimonio della societa' (e, di riflesso, ai
suoi   creditori)»   la   liquidazione   deve   coprire   «la   somma
corrispondente al  valore  oggettivo  (che  dev'essere  semplicemente
quantificato) che, al momento della  verificazione  del  pregiudizio,
avevano i beni indebitamente sottratti all'attivo della societa'  e/o
i  debiti  indebitamente  assunti  al  passivo  della  stessa».  Tale
ragionamento puo' essere traslato al  credito  erariale  risarcitorio
che  nasce  al  momento  dell'evento  lesivo  e  che  trova   proprio
nell'importo posto a base della condanna l'equivalente monetario. 
    Diversamente ragionando, si deve ritenere gravemente  compromesso
il principio di pienezza ed effettivita' della tutela giurisdizionale
ex art. 24 Costituzione, in  quanto  l'azione  affidata  al  pubblico
ministero contabile verrebbe a configurarsi come  uno  strumento  del
tutto inadeguato a proteggere gli interessi collettivi  e  adesposti.
Con la  recentissima  sentenza  30  gennaio  2026,  n.  12  la  Corte
costituzionale  ha  ribadito,  in   linea   con   la   giurisprudenza
convenzionale, che collide con il diritto di difesa ogni  limitazione
o esclusione in materia processuale che non sia imposta dal prevalere
di altri  interessi  costituzionalmente  rilevanti  o  da  condizioni
oggettive di impossibilita' materiale. 
    Per le norme in esame. la  compressione  del  diritto  di  difesa
deriva, in sede di appello, alla parte pubblica, dalla circostanza di
dover subire la  riduzione  obbligatoria  ed  ex  officio  dei  danni
imputabili alla parte gia' ritenuta responsabile in primo  grado,  in
un regime di preclusioni rigido ex artt. 193 e 194 c.g.c. 
    Lo jus superveniens, quindi, rischia di mortificare  gli  assetti
difensivi, sul piano processuale, e al tempo stesso di  incidere  sul
diritto al risarcimento del danno sul piano  sostanziale.  In  questo
senso, va  colto  il  rinvio  del  principio  espresso  dall'art.  24
Costituzione con l'art. 13 CEDU che, oltre a fondare il diritto a  un
ricorso  effettivo,  impone  agli  Stati  l'obbligo  di   assicurarlo
concretamente  come  strumento  di  una   possibile   reazione   alle
violazioni  delle  liberta'  e   dei   diritti   riconosciuti   dalla
Convenzione. Anche  qui  la  Corte  Edu  ha  precisato,  quanto  alla
estensione  del  diritto,  che  esso  non  e'   limitato   all'ambito
giurisdizionale, dovendosi  il  requisito  della  effettivita'  della
tutela  ricavare  dagli  strumenti  di   garanzia   delle   posizioni
soggettive  complessivamente  predisposti  dall'ordinamento   interno
(Corte Edu, Grand Chambre, 4 luglio 2006, n. 59450). 
    In ambito unionale, la Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea
afferma  che  l'effettivita'  della  tutela  e'  espressione  di   un
principio generale del diritto comunitario derivante dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri, e stabilizzato dall'art.  47
della Carta dei Diritti  Fondamentali  dell'Ue  (CGUE,  19  settembre
2006, c-506/04) proclamata una prima  volta  il  7  dicembre  2000  a
Nizza. Con l'entrata in vigore delle  disposizioni  introdotte  dalla
legge n. 1/2026, a essere realmente leso e' il credito erariale  come
diritto  sostanziale   dedotto   in   giudizio.   La   giurisprudenza
amministrativa ha, a sua  volta,  evidenziato  che  il  principio  di
effettivita' della tutela giurisdizionale  -  come  desumibile  dagli
articoli 6 e  13  della  CEDU,  dagli  artt.  24,  111  e  113  della
Costituzione - deve  intendersi  «quale  strumento  di  garanzia  del
risultato secondo cui il giudizio e' in  grado  di  attribuire  «alla
parte  [...]  vittoriosa  l'utilita'   che   le   compete   in   base
all'ordinamento sostanziale» (Cons. Stato, sez. VI, 10  maggio  2011,
n. 2755). A tal fine, non appare un fuor d'opera il richiamo all'art.
325 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che
impone all'Unione e agli Stati membri di combattere contro la frode e
le altre attivita'  illegali  che  ledono  gli  interessi  finanziari
dell'Unione stessa mediante misure «che siano dissuasive  e  tali  da
permettere  una  protezione  efficace  negli  Stati  membri  e  nelle
istituzioni,  organi  e  organismi  dell'Unione».  La   norma,   gia'
attenzionata nel parere n. 4/2025 che le Sezioni riunite della  Corte
dei conti in sede consultiva  hanno  espresso  proprio  sull'AS  1457
recante «Modifiche alla  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  altre
disposizioni nonche' delega al Governo in materia di  funzioni  della
Corte dei conti e  di  responsabilita'  amministrativa  e  per  danno
erariale» approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile  2025,  poi
esitato nella legge n. 1/2026,  e'  stata  oggetto  di  significativi
indirizzi  interpretativi  da  parte   della   Corte   di   Giustizia
dell'Unione europea. La CGUE, con sentenza del 26  maggio  2016-cause
riunite C/260/14 e C/261/14, su rinvio pregiudiziale della  Corte  di
appello  di   Bacau   (Romania),   ha   precisato   la   nozione   di
«irregolarita'»,  affermando  in  sostanza  che  la   violazione   di
discipline nazionali integratrici della normativa europea  (nel  caso
di specie in tema di appalti)  configurano  irregolarita'  quando  la
violazione «...abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al
bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione di spese
indebite al bilancio generale...». Altra decisione di interesse e' la
sentenza emessa dalla stessa Corte di giustizia-ottava sezione, il 26
maggio 2016 nella  causa  C/273-15  tra  «ZS  Ezernieki»  (un'azienda
agricola) contro Lauku abalsta dienests»  (il  servizio  del  governo
lettone allo sviluppo rurale) riguardante una controversia in materia
di aiuti agroalimentari concessi dal governo lettone. Ha affermato la
sentenza che  non  osta  al  principio  di  proporzionalita'  e  agli
articoli 17 e 52 della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea («Carta  di  Nizza»)  una  normativa  nazionale  che  preveda
l'obbligo  per  il  beneficiario  di  un  aiuto  concesso  in  cambio
dell'assunzione di impegni agroalimentari pluriennali, di  restituire
integralmente  l'aiuto  gia'   erogato,   per   effetto   dell'omessa
presentazione di una domanda annuale di pagamento di  tale  aiuto  in
relazione all'ultimo anno di impegno quinquennale. Tale  affermazione
si inserisce nel principio generale per  il  quale  la  fruizione  di
aiuti finanziati dall'Unione deve rispettare strettamente i  relativi
vincoli e  prescrizioni,  la  cui  violazione  comporta,  di  regola,
l'obbligo di  restituzione  integrale  dei  benefici  concessi.  Tali
affermazioni di  principio  rimangono  definitivamente  eluse  da  un
sistema normativo che consente significative  riduzioni  del  quantum
debeatur, anche nel caso di recupero di fondi europei malversati  per
effetto di condotte gravemente colpose. 
8. Rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale. 
    La rilevanza delle  sopra  delineate  questioni  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi 1-bis e comma 1-octies, e 6 della
legge n. 1/2026, e' comprovata proprio dalla disposizione di  diritto
intertemporale da ultimo citata, che rende applicabile al giudizio in
corso le disposizioni che incidono sul potere riduttivo. In relazione
all'esercizio  della  suddetta  potesta'  riduttiva  appare,  quindi,
senz'altro perfezionato il requisito presupposto della rilevanza, che
condiziona  la  proponibilita'  delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle disposizioni interessate, dal  momento  che  dal
loro  esito  dipende,  sul  piano  processuale,  la  possibilita'  di
coltivare dinanzi alla  sezione  giurisdizionale  a  quo  la  domanda
oggetto dell'odierno giudizio. La Corte costituzionale  ha,  infatti,
in plurime occasioni, evidenziato che il presupposto della  rilevanza
della questione nel giudizio a quo deriva dal disposto dell'art.  23,
legge 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui il  sindacato  incidentale  di
legittimita' deve essere sollevato solo quando «il giudizio non possa
essere definito indipendentemente dalla risoluzione» della  questione
di costituzionalita'. Da questo  specifico  dato  positivo  e'  stato
desunto il carattere (e la portata) della necessaria rilevanza  della
quaestio legitimitatis, tradizionalmente intesa come pregiudizialita'
e/o strumentalita' della questione rispetto al thema  decidendum  nel
processo  a  quo;  la  risoluzione  del  dubbio  sulla   legittimita'
costituzionale   della   norma   censurata   deve   essere   pertanto
indispensabile per la definizione sostanziale del giudizio  ordinario
(tra le altre, Corte costituzionale n. 23/2004 e n. 10/2015). 
    9. Alla luce di tutto quanto  sin  qui  esposto  e  motivato,  va
pertanto rimessa alla Corte costituzionale, ai  sensi  dell'art.  134
Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1 e dell'art. 23 della  legge  n.  n.  87/1953,  la  questione  di
legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli  3,  24,  28,
81, 97, 101, 103, 104 111, 117 e 119 della Costituzione, degli  artt.
1, commi 1-bis e 1-octies, della legge 14 gennaio 1994  n.  20,  come
introdotti dalla legge 7 gennaio 2026, n.1, e dell'art. 6 della legge
7 gennaio 2026, n.1, nella parte in cui prevedono che,  nel  giudizio
di  responsabilita',  rimangono  fermi  il  potere  di  riduzione   e
l'obbligo di esercizio del potere riduttivo  nei  casi  previsti  dal
comma 1-octies, con l'effetto che, salvi i casi  di  danno  cagionato
con dolo o di illecito arricchimento, «la Corte dei conti esercita il
potere di riduzione ponendo a  carico  del  responsabile,  in  quanto
conseguenza immediata e diretta della sua condotta,  il  danno  o  il
valore perduto per un importo non  superiore  al  30  per  cento  del
pregiudizio accertato e, comunque,  non  superiore  al  doppio  della
retribuzione lorda conseguita  nell'anno  di  inizio  della  condotta
lesiva causa dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o
successivo, ovvero  non  superiore  al  doppio  del  corrispettivo  o
dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione  o
per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio»
anche nei giudizi pendenti, non  definiti  con  sentenza  passata  in
giudicato alla data di entrata in vigore della legge. Si  dispone  la
sospensione del processo in  relazione  alla  sola  liquidazione  del
danno, essendo le questioni pregiudiziali e preliminari nonche' tutte
le altre questioni di merito gia' risolte con sentenza non definitiva
n. 76/2026. 

 
                              P. Q. M. 
 
    la Corte dei conti, Sezione seconda centrale d'appello, cosi' non
definitivamente pronunciando, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata, in relazione agli articoli 3, 24, 28, 81,  97,  101,  103,
104 111, 117 e 119 della Costituzione, la questione  di  legittimita'
costituzionale degli artt. 1, commi 1-bis e 1-octies, della legge  14
gennaio 1994 n. 20, come introdotti dalla legge 7 gennaio 2026, n.  1
e 6 della legge 7 gennaio 2026, n. 1 nella  parte  in  cui  prevedono
che, nel giudizio di responsabilita', rimangono fermi  il  potere  di
riduzione e l'obbligo di esercizio  del  potere  riduttivo  nei  casi
previsti dal comma 1-octies con l'effetto che, salvi i casi di  danno
cagionato con dolo o di illecito arricchimento, «la Corte  dei  conti
esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in
quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o
il valore perduto per un importo non superiore al 30  per  cento  del
pregiudizio accertato e, comunque,  non  superiore  al  doppio  della
retribuzione lorda conseguita  nell'anno  di  inizio  della  condotta
lesiva causa dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o
successivo, ovvero  non  superiore  al  doppio  del  corrispettivo  o
dell'indennita' percepiti per il servizio reso all'amministrazione  o
per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio»
anche nei giudizi pendenti, non  definiti  con  sentenza  passata  in
giudicato alla data di entrata in vigore della legge. 
    Dispone la sospensione del processo sino all'esito  del  giudizio
incidentale  di  legittimita'  costituzionale  e  ordina  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che a cura della  Segreteria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei  deputati.  Riserva  alla  decisione  definitiva  ogni  ulteriore
statuizione nel merito e in ordine alle spese. 
        Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno  5
marzo 2026. 
 
                        Il Presidente: Loreto 
 
        Depositato in Segreteria il 23 aprile 2026. 
 
                p. il Dirigente: dott. Massimo Biagi 
 
 
                        Firmato digitalmente: 
                il funzionario preposto Lucia BIanco