Reg. ord. n. 109 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/07/2026 n. 27
Ordinanza del Corte dei conti del 21/05/2026
Tra: M .B.
Oggetto:
Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Denunciata previsione di una misura del danno risarcibile, stabilita dal legislatore in soglia fissa, irrisoria e puramente indennitaria – Introduzione di una rigida riduzione del danno risarcibile che stabilisce un’irragionevole presunzione iuris et de iure in merito alla realizzazione del fatto giuridico del miglior conseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione – In via gradata, nell’ipotesi in cui non si condividesse l’assunto dell’estensione anche al binario civilistico della riduzione ex lege nella misura del danno erariale risarcibile a un massimo del 30 per cento di quello accertato, tale normativa sarebbe ancor più irrazionale circa l’apprestamento di strumenti di c.d. burocrazia difensiva – Pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione, dovendo lo Stato compensare il danno non risarcito attraverso le risorse della fiscalità generale – Disciplina che, introducendo una predeterminazione del danno risarcibile in relazione a quanto accertato, trasmoda nell’ambito riservato alla giurisdizione attribuita dal legislatore alla Corte dei conti, atteso l’irragionevole automatismo legislativo – In via gradata, normativa priva di compensazione dell’onere nuovo da essa introdotto rispetto alla legislazione vigente che non garantisce l’invarianza del saldo della spesa complessiva – Conflitto con i principi dell’equilibrio di bilancio e di copertura finanziaria delle leggi onerose.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 28
Costituzione Art. 81 Co. 1
Costituzione Art. 81 Co. 3
Costituzione Art. 97 Co. 1
Costituzione Art. 97 Co. 2
Costituzione Art. 103 Co. 2