Reg. ord. n. 109 del 2026 pubbl. su G.U. del 08/07/2026 n. 27

Ordinanza del Corte dei conti  del 21/05/2026

Tra: M .B.  C/ PROCURATORE REGIONALE PER IL PIEMONTE - CORTE DEI CONTI



Oggetto:

Giurisdizione contabile – Responsabilità amministrativa e contabile – Modifiche all’art. 1 della legge n. 20 del 1994 – Quantificazione del danno addebitabile – Previsione, nei casi stabiliti, del potere di riduzione e dell'obbligo di esercizio del potere riduttivo – Previsione che, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio – Denunciata previsione di una misura del danno risarcibile, stabilita dal legislatore in soglia fissa, irrisoria e puramente indennitaria – Introduzione di una rigida riduzione del danno risarcibile che stabilisce un’irragionevole presunzione iuris et de iure in merito alla realizzazione del fatto giuridico del miglior conseguimento del buon andamento della pubblica amministrazione – In via gradata, nell’ipotesi in cui non si condividesse l’assunto dell’estensione anche al binario civilistico della riduzione ex lege nella misura del danno erariale risarcibile a un massimo del 30 per cento di quello accertato, tale normativa sarebbe ancor più irrazionale circa l’apprestamento di strumenti di c.d. burocrazia difensiva – Pregiudizio per il buon andamento della pubblica amministrazione, dovendo lo Stato compensare il danno non risarcito attraverso le risorse della fiscalità generale – Disciplina che, introducendo una predeterminazione del danno risarcibile in relazione a quanto accertato, trasmoda nell’ambito riservato alla giurisdizione attribuita dal legislatore alla Corte dei conti, atteso l’irragionevole automatismo legislativo – In via gradata, normativa priva di compensazione dell’onere nuovo da essa introdotto rispetto alla legislazione vigente che non garantisce l’invarianza del saldo della spesa complessiva – Conflitto con i principi dell’equilibrio di bilancio e di copertura finanziaria delle leggi onerose.

Norme impugnate:

legge  del 14/01/1994  Num. 20  Art. 1  Co. 1 inserito dalla
legge  del 07/01/2026  Num. 1


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 28 
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 97    Co.
Costituzione   Art. 103    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2026

Ordinanza del  21  maggio  2026  della  Corte  dei  conti  -  sezione
giurisdizionale per il Piemonte nel  giudizio  di  responsabilita'  a
carico di M. B.. 
 
Giurisdizione contabile - Responsabilita' amministrativa e  contabile
  - Modifiche all'art. 1 della legge n. 20 del 1994 - Quantificazione
  del danno addebitabile - Previsione, nei casi stabiliti, del potere
  di riduzione e dell'obbligo di esercizio  del  potere  riduttivo  -
  Previsione che, salvi i casi di  danno  cagionato  con  dolo  o  di
  illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita  il  potere  di
  riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto  conseguenza
  immediata e diretta della  sua  condotta,  il  danno  o  il  valore
  perduto  per  un  importo  non  superiore  al  30  per  cento   del
  pregiudizio accertato e, comunque, non superiore  al  doppio  della
  retribuzione lorda conseguita nell'anno di  inizio  della  condotta
  lesiva causa dell'evento o nell'anno  immediatamente  precedente  o
  successivo, ovvero non superiore  al  doppio  del  corrispettivo  o
  dell'indennita' percepiti per il servizio reso  all'amministrazione
  o per  la  funzione  o  l'ufficio  svolti,  che  hanno  causato  il
  pregiudizio. 
- Legge  14  gennaio  1994  n.  20  (Disposizioni   in   materia   di
  giurisdizione e controllo della Corte dei  conti),  art.  1,  comma
  1-octies, come inserito dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1 (Modifiche
  alla legge 14 gennaio 1994, n. 20,  e  altre  disposizioni  nonche'
  delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di
  responsabilita' amministrativa e per danno erariale). 


(GU n. 27 del 08-07-2026)

 
                         LA CORTE DEI CONTI 
 
 
           Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte 
 
    Composta dai magistrati: 
      Marco Pieroni - Presidente relatore 
      Luigi Gili - Consigliere 
      Ivano Malpesi - Consigliere ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    nel giudizio di responsabilita' iscritto al n. 24351 del Registro
di segreteria, ad istanza della Procura  Regionale  della  Corte  dei
conti per la Regione Piemonte, nei confronti di: 
      B ... M ... , nato a ... , cod. fisc. ... , residente in ...  ,
rappresentato e difeso per procura 5  settembre  2025  allegata  alla
comparsa  di  costituzione  e  risposta  in  pari   data,   dall'avv.
Alessandro Nicola (cod. fisc. NCLLSN82E28E379W), con domicilio eletto
presso il suo  Studio  in  Ivrea  (TO),  via  Jervis  n.  4,  nonche'
domicilio digitale all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
avvocato.nicola@pec.it 
    Uditi alla pubblica udienza  del  giorno  28  gennaio  2026,  con
l'assistenza  del  Segretario,   dott.ssa   Francesca   Campana,   il
Magistrato relatore Presidente di Sezione, Marco  Pieroni  e  per  il
Pubblico  Ministero   il   Sostituto   Procuratore   Generale   Primo
Referendario,  Nicola  Peretti,  e  l'avv.  Alessandro   Nicola,   in
... difesa del convenuto M ... B ... , come da verbale. Esaminati gli
atti. 
 
                          Ritenuto in Fatto 
 
    1. Con l'atto introduttivo  del  presente  giudizio,  la  Procura
contabile ha citato il convenuto M ... B ... perche' se ne accerti  e
dichiari la responsabilita' amministrativo  contabile,  con  condanna
dello stesso  al  pagamento,  a  titolo  di  risarcimento  del  danno
erariale in favore del Comune di ..., della somma di euro  16.108,24,
pari  al  90%  del  complessivo  importo  di  euro  17.898,05,  oltre
interessi e rivalutazione dal 9 ottobre 2024 fino  al  saldo  e  alle
spese di giustizia. 
    2. Medio tempore, con sentenza n. 305/2025, e' stato definito  il
giudizio abbreviato al quale ha chiesto di accedere  il  convenuto  C
... B ..., a carico del quale la Procura aveva, con il medesimo  atto
di citazione, contestato il risarcimento  del  danno  complessivo  di
euro 17.898,05 nella misura del 10%, e, dunque, per la somma di  euro
1.789,80 oltre interessi e rivalutazione dal 9 ottobre 2024  fino  al
saldo e alle spese di giustizia. 
    3. Risulta dagli atti, che il contenzioso origina  dall'esito  di
un  giudizio  celebrato  innanzi  al   Giudice   amministrativo,   di
accoglimento, con sentenza del Consiglio di Stato (sent. n. 4427/2024
del 17 maggio 2024), dell'appello  promosso  dalla  H  ...  C  ...  e
conseguente condanna del Comune di anche al risarcimento del danno. 
    La Procura acquisiva anche i mandati di pagamento  relativi  alle
spese legali del grado d'appello. 
    4. Con invito a dedurre 17 gennaio 2025, notificato ai  sig.ri  M
...B ... (gia' sindaco del Comune di e  successivamente  Vice-Sindaco
con delega al «Bilancio e lavori pubblici», come da deliberazione del
Consiglio comunale n ... ) e C ... B ...  (gia' Segretario comunale),
veniva loro contestata la  responsabilita'  amministrativa  per  aver
omesso di provvedere sulle istanze della ditta H ... C ... 
    Tale condotta, asseritamente gravemente colposa,  si  prospettava
come  causativa  del  danno  erariale,  rappresentato  dagli  esborsi
sostenuti nel successivo contenzioso,  per  spese  legali,  spese  di
soccombenza e risarcimento dei danni,  complessivamente  quantificati
in euro 22.646,55. 
    5. In particolare, risulta dagli atti che H ... C ...,  con  sede
in ... , presentava al Comune di  ...  cinque  istanze,  datate  ...,
volte  a  ottenere  l'autorizzazione  all'installazione  di  cartelli
pubblicitari su strade comunali, ai sensi  dell'art.  23  del  codice
della strada e dell'art. 53, decreto del Presidente della  Repubblica
n. 495/1992. Le istanze erano inviate a mezzo PEC il ... e  acquisite
al protocollo dell'Ente. Sorgeva, pertanto, l'obbligo del  Comune  di
adottare un provvedimento espresso nel termine  di  legge  di  giorni
sessanta. Decorso inutilmente tale termine, in data ... H ...  C  ...
presentava  istanza  con  cui  sollecitava  l'esercizio  del   potere
sostitutivo ex art. 2, comma  9-ter,  legge  n.  241/1990.  Anche  su
questa istanza, il Comune  rimaneva  inerte.  Il  ...  H  ...  C  ...
notificava il ricorso al Tribunale amministrativo regionale  Piemonte
avverso il silenzio serbato dall'Ente,  che  veniva  accolto  con  la
sentenza n. 583/2020. Il Tribunale amministrativo regionale accertava
l'illegittimita'  del  silenzio  del  Comune  e   lo   condannava   a
provvedere, mentre le  domande  d'indennizzo  e  quella  risarcitoria
erano respinte. Il Comune era condannato alle spese legali  liquidate
in euro 2.500,00 oltre alla rifusione del contributo unificato. 
      5.1. Il Comune dava esecuzione  alla  sentenza  rilasciando  le
autorizzazioni, con un unico provvedimento del ... prot. ..., a firma
del responsabile del servizio (il Sindaco, M ... B ...). Tuttavia,  H
... C... , in  data  28  dicembre  2020,  impugnavain  parte  qua  la
sentenza   del   Tribunale   amministrativo    regionale    Piemonte,
riproponendo le domande indennitaria e risarcitoria, mentre  il  capo
della sentenza relativo al  silenzio  del  Comune  e  la  conseguente
condanna a provvedere passavano in giudicato. 
    Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4427/2024  del  17  maggio
2024, riformava la decisione di primo grado, condannando il Comune  a
risarcire il danno ingiusto subito dalla societa'  appellante,  cosi'
accogliendo  l'originaria   domanda   indennitaria   e   risarcitoria
formulata dalla medesima societa'. 
      5.2.  Secondo  la  prospettazione  della  Procura,  la  vicenda
descritta ha assoggettato il Comune di ... a consistenti esborsi, che
sarebbero stati evitati se fosse stato dato puntuale  riscontro  alle
reiterate istanze della H ... C ... 
      5.3.  Competente  a  provvedere   sulle   cinque   istanze   di
autorizzazione del ... era il Sindaco, M ... B ... , al quale con DGC
n. ... del ... era stata  attribuita  la  responsabilita'  gestionale
dell'Ufficio      tecnico      comunale      (comprendente      «Area
Tecnica/Tecnico/Manutentiva» e le connesse «Funzioni/Uffici/Unita'»). 
    L'inerzia serbata su tali istanze da parte del Sindaco B... e' da
ritenere, ad avviso della Procura, una condotta illegittima. 
      5.4.   Secondo   la   Procura,   la   colpa    imputabile    al
Sindaco-responsabile del servizio tecnico e' da ritenere grave. 
      5.5. Il danno cagionato al patrimonio  pubblico  e'  pari  agli
esborsi sostenuti per le spese legali e di soccombenza di primo grado
(mandato n.... di euro ... in favore dell'avv. M ... P ... e  mandato
n. del di euro 3.472,00 in favore di H ... C  ...  );  per  le  spese
legali e di soccombenza di secondo  grado  (mandato  n.  ... di  euro
5.935,63 in favore dell'avv. C ... S ...; mandati  n....  del  ... di
euro 6.024,46 e n. di euro 786,54 in favore di H ... C ... ); per  il
risarcimento della H ...  C  ...  (mandato  n....  del  ...  di  euro
639,42). L'importo  complessivo  e'  pari  ad  euro  17.898,05.  Tale
importo e' inferiore  rispetto  a  quello  contestato  nell'invito  a
dedurre in quanto il Comune,  a  seguito  della  richiesta  di  nuovi
documenti ex art. 67, comma 7, c.g.c., a sua volta determinata  dalle
osservazioni svolte al riguardo dalla difesa del B... , ha comunicato
che due dei mandati di pagamento, che erano stati trasmessi nel corso
dell'istruttoria (i mandati del ...., emessi in  favore  dell'avv.  S
...),  non  riguardavano   questo   contenzioso.   La   somma   cosi'
rideterminata e' stata addebitata per il 90%, pari ad euro 16.108,24,
a M ... B ... , e per il 10%, pari ad euro 1.789,80, al dott. C ... B
... in ragione  della  diversa  incidenza  causale  delle  rispettive
condotte omissive, tenendosi  al  riguardo  debitamente  conto  della
saltuaria presenza del dott. B ... presso il Comune, presenza cessata
dall'  ...  come  documentato   nelle   controdeduzioni;   somme   da
maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal ..., data  di  emissione
dell'ultimo mandato di pagamento, al saldo. 
    6. Il Presidente del Collegio  -  come  da  verbale  -  prima  di
procedere alla discussione del  giudizio,  ha  chiesto  se  le  parti
intendessero formulare osservazioni o deduzioni in ordine all'impatto
della nuova legge n. 1 del  2026,  atteso  che  alcune  disposizioni,
anche di carattere sostanziale, ai sensi dell'art. 6  della  medesima
legge,  hanno  efficacia  immediata  sui  procedimenti  e  i  giudizi
pendenti. 
    Entrambe le  parti,  il  Sostituto  Procuratore  Generale  Nicola
Peretti e l'avv. Alessandro Nicola  hanno  dichiarato  di  non  avere
osservazioni al riguardo e che il giudizio potesse  essere  discusso;
nel merito, le parti, nel confermare quanto rassegnato in atti, hanno
chiesto che la causa venisse posta in decisione. 
    7.  Tutto  cio'  premesso,  la  causa  e'  stata  trattenuta   in
decisione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. Occorre premettere che la posizione del dott.  C  ...  B  ...,
convenuto per il concorso al danno contestato - unitamente al sindaco
M ... B ... sulla base della richiesta di accedere al procedimento di
rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio  mediante
il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa
risarcitoria azionata in citazione, risulta essere stata definita con
la sentenza n. ... del ... di questa Sezione giurisdizionale. 
    2. In ordine alla posizione dell'odierno convenuto M ... B ...  ,
deve ritenersi fondata la domanda della Procura Regionale, incentrata
sia sulla sussistenza nell'an del danno erariale ascritto, sia  sulla
configurabilita' a suo carico dell'elemento  soggettivo  della  colpa
grave. 
      2.1. Come risulta  dalla  citata  deliberazione  del  Consiglio
comunale n... del ..., il convenuto M ... B ... , sindaco pro-tempore
del Comune di ... , assumeva la responsabilita' dell'Ufficio  Tecnico
comunale,  comprendente  l'«Area  Tecnica/Tecnico/Manutentiva»  e  le
connesse «Funzioni/Uffici/Unita'», venendo, cosi', a  svolgere  anche
funzioni  strettamente   gestionali,   unitamente   a   quelle   c.d.
«politiche» proprie del Sindaco del Comune medesimo. 
      2.2. Anzitutto, l'inerzia dallo stesso serbata  sulle  predette
istanze della H ... C  ... perdurata  anche  oltre  la  scadenza  dei
termini procedimentali (v. punto 5.3. in fatto) - e'  da  considerare
causativa del danno quantificato nella misura di euro 17.898,05. 
    Sulla  base  di  quanto  rappresentato  in  narrativa,  il  danno
patrimoniale cagionato al Comune di e' pari  agli  esborsi  sostenuti
per le spese legali e di soccombenza di primo grado (mandato n del di
euro 1.040,00 in favore dell'avv. M ... P ... e mandato  n.  ...  del
... di euro ... 3.472,00 in favore di H ...  C  ...);  per  le  spese
legali e di soccombenza di secondo grado (mandato n. 1  del  di  euro
5.935,63 in favore dell'avv. C ... S ...,  mandati  n.  del  di  euro
6.024,46 e n. del di euro 786,54 in favore di H ... C ... );  per  il
risarcimento della H (mandato n. del di euro 639,42). 
        2.2.1.  L'importo  complessivo  e',  dunque,  pari  ad   euro
17.898,05. 
        2.2.2. La somma, cosi' rideterminata, va  addebitata  per  il
90%, pari ad euro 16.108,24, a dott. M ... B ... , e per il 10%, pari
ad euro 1.789,80, al dott. C ...  B  ...  in  ragione  della  diversa
incidenza causale delle rispettive condotte  omissive,  tenendosi  al
riguardo debitamente conto della saltuaria presenza del dottor C  ...
B ...O presso il Comune (il quale come si e' visto si e' avvalso  del
procedimento c.d. abbreviato per la definizione della sua posizione),
presenza cessata dall' ... , come documentato  nelle  controdeduzioni
(somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione dal  ...  data  di
emissione dell'ultimo mandato di pagamento, al saldo). 
        2.2.3. Le istanze della H ... C ...  ,  infatti,  sono  state
protocollate, come risulta anche dal  provvedimento  d'autorizzazione
del ..., che, in parte motiva, menziona gli estremi del protocollo. 
      2.3.  In  proposito,  va  ricordato  che  (come   chiarito   in
giurisprudenza) «deve ritenersi che con l'acquisizione al registro di
protocollo di un determinato documento si realizza una presunzione di
conoscenza dello  stesso  da  parte  del  funzionario  ordinariamente
competente in base agli atti di organizzazione interna» (Corte conti,
Sez. giur. Reg. Abruzzo, sentenza n. 8/2025, punto 3.3. del diritto). 
    In ogni caso, anche l'ipotesi di mancata  protocollazione  di  un
documento non equivale a  mancata  conoscenza  dell'atto,  posto  che
«l'estratto del protocollo generale dell'ente dal quale  non  risulta
l'avvenuta protocollazione di una comunicazione, potrebbe  unicamente
attestare, appunto, che al protocollo generale non risulta  acquisito
un documento, ma non puo' escludere, in assoluto, che tale  documento
esista o sia stato consegnato al  destinatario»  (Corte  conti,  Sez.
giur. reg. Veneto, sentenza n. 182/2019). 
      2.4. Nel caso di  specie,  la  «consegna  al  destinatario»  e'
attestata dai messaggi PEC di consegna  prodotti  nel  fascicolo  del
giudizio amministrativo. 
    Sicche', ex art. 1335 c.c., come anche evidenziato  nell'atto  di
citazione, l'atto recettizio  si  presume  conosciuto  quando  giunge
all'indirizzo del destinatario: se l'oblato  e'  una  p.a.,  si  deve
presumere, secondo un criterio di normalita',  che  l'atto  pervenuto
all'indirizzo (e  dunque  entrato  nella  sua  «sfera  di  controllo»
dell'ente) venga avviato alla persona competente a provvedervi (cfr.,
in questo senso, anche la cit. sentenza n. 8/2025,  Sez.  giur.  Reg.
Abruzzo). 
      2.5. Sotto  il  profilo  causale,  il  danno  contestato  dalla
Procura e' riconducibile all'inerzia  del  responsabile  dell'Ufficio
tecnico sig. M ... B ... . 
      2.6. Quanto  all'elemento  soggettivo,  la  condotta  omissiva,
ascritta al convenuto, deve ritenersi connotata da colpa grave. 
    Infatti, l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza di un privato  e'
un principio fondamentale dell'azione amministrativa (art.  2,  legge
n. 241/1990). 
        2.6.1. Ne', ai  fini  di  attenuare  la  condotta  gravemente
omissiva del  convenuto,  giova  la  dichiarazione  (in  atti)  della
sign.ra E... P... resa il ... la quale afferma: «di non  aver  aperto
in  tempo  reale  le  PEC  inoltrate  dalla  societa'  H...  C...   e
indirizzate al Comune di .., a causa di gravi problemi di salute  che
affliggevano  la  dichiarante   all'epoca   dei   fatti;   di   aver,
successivamente all'apertura delle  PEC,  per  le  medesime  ragioni,
omesso di comunicare al sindaco pro-tempore sig.  B...  M...  sia  la
ricezione, sia il contenuto delle medesime,  di  fatto  impedendo  al
sindaco stesso di pronunciarsi nei  termini  di  legge.  Quest'ultimo
veniva edotto della questione  solo  a  seguito  della  notifica  del
ricorso [...]». 
        2.6.2. Infatti, tale dichiarazione, in  realta',  aggrava  la
posizione del convenuto, il quale non poteva non essere a  conoscenza
dei  «gravi  problemi  di  salute  che  affliggevano  la  dichiarante
all'epoca dei fatti»; talche', allo  stesso,  con  conseguente  grave
colpa in vigilando del buon andamento dell'Ufficio, competeva l'onere
di provvedere all'affiancamento della sig.  P  ...  ovvero  alla  sua
(anche temporanea)  sostituzione  nell'attivita'  di  protocollazione
delle istanze. 
      2.7.  Alla  luce  di   quanto   precede,   la   responsabilita'
amministrativa per colpa grave del Sindaco M ... B ... non e' esclusa
dal disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 20 del  1994,  come
modificato dall'art. 1, lettera a), 1), punto 1.1.) della legge n.  1
del 2026, di cui occorre fare  applicazione  «ai  procedimenti  e  ai
giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla
data di entrata in vigore della presente legge»  (art.  6,  comma  1,
legge n. 1/2026),  non  avendo  la  legge  medesima,  ai  fini  della
configurazione della responsabilita'  per  colpa  grave,  variato  la
disciplina  previgente  con  riferimento  ai  comportamenti   dannosi
connessi ad «attivita' materiali»  o  a  «condotte  non  strettamente
provvedimentali» (in senso analogo,  Corte  conti,  Sez.  giur.  Reg.
Lombardia,  sentenza  n.  41/2026),  nella  cui  species  ricade   il
comportamento contestato al convenuto. 
      2.8.  Ne  discende   la   sussistenza   dei   presupposti   per
l'accoglimento della domanda della Procura contabile circa  l'an  del
risarcimento del danno erariale contestato al convenuto M ...B ... ad
esso imputabile per colpa grave. 
    3. Piu' complesso e' l'esame della domanda della Procura  attrice
in  relazione  alla  quantificazione  del  danno  in  relazione  alla
fissazione ex lege (art. 1, comma 1-octies, della  legge  n.  20  del
1994) della soglia di abbattimento del danno stesso nella misura  non
superiore al 30 per cento. 
      3.1. Infatti, a tal riguardo, il Collegio e'  chiamato  a  fare
applicazione della legge 7 gennaio 2026, n. 1 «Modifiche  alla  legge
14 gennaio 1994, n.  20,  e  altre  disposizioni  nonche'  delega  al
Governo  in  materia  di  funzioni  della  Corte  dei  conti   e   di
responsabilita' amministrativa e per danno erariale»,  che,  all'art.
1, comma 1, lettera a), 5), introduce  il  seguente  comma  1-octies:
«Salvi  i  casi  di  danno  cagionato  con   dolo   o   di   illecito
arricchimento, la Corte dei conti esercita  il  potere  di  riduzione
ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata  e
diretta della sua condotta, il danno  o  il  valore  perduto  per  un
importo non superiore al 30 per cento del  pregiudizio  accertato  e,
comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita
nell'anno  di  inizio  della  condotta  lesiva  causa  dell'evento  o
nell'anno  immediatamente  precedente  o   successivo,   ovvero   non
superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennita' percepiti per
il servizio reso all'amministrazione o per la  funzione  o  l'ufficio
svolti, che hanno causato il pregiudizio». 
      3.2. Sulla base  di  tale  disposizione,  (come  si  e'  visto)
immediatamente  applicabile  anche  «ai  procedimenti  e  ai  giudizi
pendenti» (art. 6 della legge n. 1 del 2026), il  danno  andrebbe  ex
lege quantificato nella misura non superiore al 30 per cento. 
      3.3. Ne' la riduzione del danno ascrivibile al sig. B ... nella
misura del 30  per  cento  puo',  nella  specie,  trovare  esclusione
nell'ipotetico operare del «secondo tetto», in base al quale il danno
da ascrivere non sia «superiore al doppio  della  retribuzione  lorda
conseguita  nell'anno  di  inizio   della   condotta   lesiva   causa
dell'evento  o  nell'anno  immediatamente  precedente  o  successivo,
ovvero non superiore al doppio del  corrispettivo  o  dell'indennita'
percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la  funzione
o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio» (art. 1,  comma
1-octies, legge n. 20 del 1994,  introdotto  dalla  legge  n.  1  del
2026). 
    Infatti, nella specie, la condanna del convenuto  in  favore  del
Comune di risulterebbe pari alla somma di complessivi  euro  4.832,47
(quattromilaottocentotrentadue/47),  comprensivi   di   rivalutazione
monetaria, oltre interessi legali, misura corrispondente  al  30  per
cento del danno accertato. Ebbene, la retribuzione media del  Sindaco
di Comuni anche di  piccole  dimensioni,  quale  quello  di  ...,  e'
certamente superiore alla somma sopra indicata. 
    4.  In  proposito,   il   Collegio,   d'ufficio,   dubita   della
legittimita' costituzionale del citato art. 1, comma 1-octies,  della
legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge n. 1 del 2026,  art.  1,
comma 1, lettera a), 5). 
      4.1. Va premesso che la questione  e'  rilevante  ai  fini  del
decidere trattandosi, nella specie, come dianzi rappresentato,  della
norma che disciplina  la  quantificazione  del  danno  contestato  al
convenuto M ...B ... a titolo di colpa grave, la cui  responsabilita'
nell'an deve ritenersi sussistente, e della quale il Giudice  e'  nel
caso all'esame chiamato a fare applicazione. 
      4.2. Quanto alla non manifesta infondatezza, si osserva che  la
quantificazione del danno risarcibile da porre a carico del  pubblico
dipendente responsabile - che per colpa grave lo  abbia  cagionato  -
viene ora stabilita dall'art. 1, comma 1-octies, della  legge  n.  20
del 1994, che pone un doppio tetto: con il primo tetto, fissando,  ex
lege, una soglia fissa di abbattimento del danno stesso nella  misura
non superiore al 30 per cento; con il secondo tetto, in  ossequio  ad
un criterio gia' conosciuto (la c.d.  condemnatio  in  id  quod  reus
facere potest), stabilendo un importo non  superiore  al  doppio  del
corrispettivo  o  dell'indennita'  percepiti  per  il  servizio  reso
all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti da parte del
convenuto. 
    La norma di cui il Collegio e' chiamato a  fare  applicazione  e'
rappresentata  dall'introduzione  nell'ordinamento  della   giustizia
contabile del (citato) primo  tetto  alla  risarcibilita'  del  danno
accertato dal Giudice, stabilito in forma obbligata ex lege in soglia
fissa pari al 30 per cento del danno medesimo. 
    La conclusione ermeneutica circa l'introduzione ex lege di  detta
soglia fissa del danno risarcibile  discende  da  almeno  due  indici
letterali contenuti nell'art. 1, comma 1-octies, citato (cfr.  infra,
sub a e b), da una considerazione di ordine logico (cfr.  infra,  sub
c) e dal tenore di un brano tratto dai lavori preparatori al testo di
legge (cfr. infra, sub d): 
      a) l'impiego  dell'indicativo  presente  (modo  della  realta',
della certezza, dell'obiettivita') «esercita», riferito al potere  di
riduzione del danno in luogo del  verbo  «puo'»  (da  intendere  come
facolta' discrezionale rimessa al Giudice)  contenuto  nell'art.  83,
primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; 
      b)  la  riferibilita'  dell'obbligo  del  potere  di  riduzione
previsto nell'art. 1, comma 1-bis della legge n. 20 del 1994 al  caso
previsto nell'art. 1, comma 1-octies, e cioe' alla soglia  fissa  non
superabile del 30 per cento del danno risarcibile rispetto  a  quello
accertato; 
      c) l'illogica ipotesi dell'esercitabilita' del potere riduttivo
facoltativo  entro  la  soglia  del  30  per  cento,  con  esclusione
dell'attenuazione della risarcibilita' per la quota che vada oltre il
30 per cento del danno fino al 100 per cento dello  stesso.  Infatti,
tale conclusione si rivelerebbe peggiorativa del regime  vigente  che
consente  la  riduzione  facoltativa  del  danno  (potere   riduttivo
discrezionale) anche per la soglia che esorbiti il 30 per  cento  del
danno accertato con  vanificazione  della  voluntas  legis  circa  la
mitigazione del regime risarcitorio per danno erariale; 
      d)  l'affermazione  contenuta  nella   Relazione   illustrativa
all'A.C. n.  1621,  secondo  la  quale  per  gli  amministratori  che
commettano illeciti con colpa grave, e' volonta' del  legislatore  di
imporre «al giudice di  esercitare  il  potere  riduttivo  entro  una
soglia massima ragionevole». 
        4.2.1. Al riguardo, va evidenziato che il danno  erariale  ha
natura risarcitoria (v. anche art. 28  Cost.  e  art.  86,  comma  2,
lettera d, c.g.c.) e la misura del risarcimento non  puo',  pertanto,
che  essere  tendenzialmente   integrale,   incentrata   com'e'   sul
binomiodeminutio patrimonii/reintegrazione  per  equivalente  (v.  in
particolare, anche successivo punto 4.4.2.). 
        4.2.2. Al riguardo,  pur  essendo  stato  affermato  che  «la
regola generale di integralita' della riparazione  e  di  equivalenza
della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura
costituzionale»  (cfr.  sentenze  n.  148  del  1999  [in   tema   di
occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilita'];  n.
369 del 1996 [anche in tal caso in tema di accessione invertita];  n.
132 del 1985 [in tema di trasporto  aereo:  la  questione  riguardava
l'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre  1929]),  vale
evidenziare  che  la  mitigazione  di  detta  regola  ad  opera   del
legislatore esige che l'intervento normativo riduttivo  della  misura
della  riparazione  dovuta  debba,  comunque,  risultare  ragionevole
(Corte cost., sentenza n. 148/1999, punti 5 e 6 del diritto; sentenza
n. 369/1996, punto 9 del diritto; sentenza n.  132/1985,  punto  9.2.
del diritto). 
    La Corte ha avuto anche  occasione  di  affermare  che,  in  casi
eccezionali qualificati dalla temporaneita' - non  in  via  ordinaria
dunque -,  il  legislatore  puo'  ritenere  equa  e  conveniente  una
limitazione al risarcimento del danno:  nel  caso  delle  occupazioni
appropriative sussistendo, nella specie,  «in  astratto  gli  estremi
giustificativi di un intervento normativo  ragionevolmente  riduttivo
della misura della riparazione dovuta dalla pubblica  amministrazione
al  proprietario  dell'immobile  che  sia  venuto  ad  essere   cosi'
incorporato nell'opera pubblica» (cfr., citata sentenza  n.  369  del
1996). 
        4.2.3. In ogni  caso,  sia  pure  a  bilanciamento  di  altri
principi costituzionali, ma a protezione del valore costituzionale di
cui all'art. 2 Cost., la Corte ha anche ritenuto che il  ristoro  non
possa spogliare di ogni contenuto il diritto al  risarcimento  (Corte
cost.  sentt.  n.   132/1985,   citata;   n.   46/1971   [concernente
disposizioni che prevedevano esigue indennita'  nei  confronti  della
misura del risarcimento del danno spettante a chi lo avesse  sofferto
in conseguenza di azioni non  di  combattimento  delle  Forze  armate
italiane]). 
    Ragionamento  analogo  la  Corte  ha  svolto  in  tema  di  danno
biologico per lesioni di lieve entita'  (c.d.  micropermanenti),  non
potendosi pero' - ha  rimarcato  la  Corte  -  precludere  spazio  al
Giudice  per  personalizzare  l'importo  risarcitorio  (Corte   cost.
sentenza n. 235/2014). 
        4.2.4. Ulteriore indice ermeneutico della disciplina  sottesa
all'art.  28  Cost.  e'   offerto   dalla   pronuncia   della   Corte
costituzionale, secondo cui, se e' vero che gli articoli  97  e  103,
secondo comma, Cost. non  possono  condurre  all'affermazione  di  un
principio di inderogabilita' per i dipendenti pubblici  delle  comuni
regole della responsabilita', e' anche vero che tale mitigazione  non
puo' intaccare sostanzialmente il principio della responsabilita' dei
pubblici dipendenti verso l'amministrazione (Corte cost. sentenza  n.
1032/1988, punto 2.2. del diritto). 
        4.2.5. Tanto premesso, il dubbio di  irragionevole  riduzione
del massimo ascrivibile al convenuto (pari a  non  piu'  del  30  per
cento del pregiudizio contestato in citazione), previsto dall'art. 1,
comma 1-octies, della legge n. 20 del  1994  (come  introdotto  dalla
legge n. 1 del 2026), sembra avvalorato dal  caveat  contenuto  nella
sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 2024, al punto 11  del
diritto, laddove si trova affermato che, in  sede  di  riforma  della
responsabilita' amministrativa, il legislatore potra'  «rendere  piu'
equa la ripartizione del rischio di danno, cosi' alleviando la fatica
dell'amministrare  senza  sminuire  la  funzione   deterrente   della
responsabilita' amministrativa». 
        4.2.6.  Come  si  nota,  l'intervento  del  legislatore,  che
stabilisce  una   limitazione   della   quantificazione   del   danno
risarcibile per colpa grave nella misura fissa di non oltre il 30 per
cento, precludendo al Giudice di calibrare  la  misura  in  relazione
alle caratteristiche del  caso  concreto  (Corte  cost.  sentenza  n.
220/1995, punto 4 del diritto), non sembra rispondere  al  richiamato
criterio tracciato dalla Corte costituzionale  in  termini  di  «equa
ripartizione»  del  rischio  di   danno;   cio'   in   considerazione
dell'evidente sproporzione nella ripartizione  del  rischio  medesimo
prevista dalla norma  denunciata  (ben  oltre  il  noto  criterio  di
equilibrata proporzione  dell'ultra  dimidium),  dovendosi  piuttosto
registrare una marcata disarmonia tra  la  posizione  del  dipendente
pubblico, astretto dalla «fatica dell'amministrare», e  la  comunita'
dei  cittadini  amministrati  su  cui  il  danno  rimasto  privo   di
risarcimento continuera' irrimediabilmente a gravare. 
    Ne discende che la  posizione  della  comunita'  danneggiata  dei
cittadini, titolari del bene  collettivo  «ferito»  da  comportamenti
illeciti   di   amministratori   pubblici,   rimane   palesemente   e
ingiustamente frustrata, gravando sulla medesima la quota del 70  per
cento del danno cagionato  a  causa  delle  pregiudizievoli  condotte
degli   amministratori   danneggianti   incidenti    sul    principio
costituzionale del  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione
(art. 97, secondo comma, Cost.), venendosi, peraltro, ad attenuare la
funzione risarcitoria della  responsabilita',  sancita  dall'art.  28
Cost.; sicche', l'atteso snellimento dell'azione  amministrativa  per
le esigenze della c.d. burocrazia difensiva non puo'  ragionevolmente
essere prevalente o comunque marcatamente diseguale (30 per  cento  a
carico del danneggiante e 70  per  cento  a  carico  della  comunita'
danneggiata  e  offesa),  rispetto  alla  pretesa  dei  cittadini  ad
ottenere un'amministrazione  economica,  efficiente  ed  efficace  da
parte dei pubblici dipendenti, com'e' noto, remunerati attraverso  le
risorse di cui al prelievo fiscale obbligatorio (si pensi,  peraltro,
alle componenti variabili dello stipendio della dirigenza,  quali  le
indennita' di posizione e di risultato). 
      4.3. Tale dismisura, attenuando altresi', in modo  marcato,  la
funzione deterrente  della  responsabilita'  amministrativa,  conduce
all'irragionevole  vulnerazione  dello   scopo   principale   sotteso
all'impianto della riforma della responsabilita' amministrativa circa
il miglior conseguimento del principio  della  buona  amministrazione
(art. 97, secondo comma, Cost.), sembrando rivolta - la  disposizione
denunciata - unicamente a realizzare l'obiettivo difensivo di esimere
da responsabilita' i pubblici  dipendenti  entro  un  limite  massimo
stabilito ex lege, senza una ragionevole proporzione tra  le  ragioni
della comunita' offesa da condotte gravemente colpose e quelle  degli
amministratori pubblici, come  noto,  assoggettati  al  principio  di
responsabilita' di cui all'art. 28 Cost. 
    Al riguardo,  va  anche  soggiunto  che  la  responsabilita'  dei
funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti  pubblici  (art.
28 Cost.)  e'  principio  costituzionale  armonico  e  non  distonico
rispetto a quello del buon andamento (art. 97, secondo comma,  Cost.;
Corte  costituzionale,  cit.  sentenza  n.  371/1998,  punto  6   del
diritto). 
        4.3.1. A fronte di una «certa»  e  «automatica»  attenuazione
della responsabilita' dei pubblici dipendenti (art. 28 Cost.), non si
realizzerebbe,  dunque,  un  altrettanto  «certo»  miglioramento  del
principio  del  buon  andamento  (art.  97,  secondo  comma,   Cost.)
rimanendo: 
        a) indimostrato l'automatismo sotteso al  fondamento  di  una
razionale armonizzazione dei due valori costituzionali; 
        b) in ogni caso, non chiarito il criterio in  base  al  quale
sarebbe ancorato detto automatismo  «minore  responsabilita'/migliore
conseguimento del risultato di  un'amministrazione  piu'  efficiente»
(quale stretta e indimostrata correlazione presuntiva tra  protasi  e
apodosi). 
    Sicche', l'inefficiente o inefficace o antieconomica  o  comunque
illecita  conduzione  dell'azione  amministrativa  per  comportamenti
gravemente colposi degli amministratori  rimane  quasi  integralmente
(70 per cento del danno cagionato) e in modo certo - e dunque in modo
non  equo  e  non  proporzionato  -  a  carico  dei  cittadini  della
Repubblica,   a   fronte   dell'incerto    conseguimento    di    una
amministrazione piu' efficiente, che  -  come  evidenziato  -  rimane
affidato ad un automatismo in se' non dimostrato ne' dimostrabile. 
    A rimarcare l'incerto  piu'  pieno  conseguimento  del  principio
costituzionale del buon andamento (art.  97,  secondo  comma,  Cost.)
asseritamente derivante dalla misura che, nella specie,  il  Collegio
e' chiamato ad applicare, occorre rilevare che l'esperienza  maturata
a seguito dell'introduzione del c.d. «scudo  erariale»  (a  far  data
dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020,  i  cui  effetti
sono  stati  prorogati  per  diverse  annualita'),   introdotto   per
superare, nella nota situazione sanitaria  emergenziale  indotta  dal
COVID-19, presunti rallentamenti della macchina amministrativa dovuta
ad  una  ritenuta   «paura   dell'amministrare»,   non   ha   portato
all'evidenziazione  e  dimostrazione  di  benefici  in   termini   di
celerita'    ed    efficienza    dell'agere    amministrativo    che,
nell'intenzione   del   legislatore,    avrebbero    dovuto    essere
«automaticamente» correlati a detta misura; tant'e' che  neppure  dai
lavori preparatori al disegno di legge, poi approvato (l.  n.  1  del
2026), vengono rappresentati vantaggi in tal senso. 
    Piuttosto,  l'abbassamento  del  livello  di   attenzione   nella
gestione  del  pubblico  denaro  non  potrebbe,  secondo  l'id   quod
plerumque accidit, che riverberarsi, in  base  ad  una  non  illogica
presunzione, in un evidente negativo scarto delle ragioni di  stimolo
alla bona gestio rispetto a quelle di disincentivo alla mala gestio. 
    D'altro canto,  pur  prendendo  atto  dell'esigenza,  piu'  volte
manifestata dalla Corte costituzionale, di meglio calibrare il regime
della responsabilita' del pubblico dipendente  affinche'  questa  non
diventi freno alla sua azione (Corte cost.  sentt.  n.  132/2024,  n.
355/2010, n. 371/1998), occorre considerare  che  il  contemperamento
dei principi costituzionali della responsabilita' (art. 28  Cost.)  e
del buon andamento (art. 97,  secondo  comma,  Cost.),  sotteso  alla
disciplina  in  esame,  non  puo'  ragionevolmente  (art.  3   Cost.)
oltrepassare il «punto  di  equilibrio»  dell'equa  ripartizione  del
rischio risarcitorio, intesa a  mantenere  viva,  per  dipendenti  ed
amministratori  pubblici,  la  prospettiva  della  responsabilita'  -
valore primigenio di convivenza civile - quale «ragione di stimolo, e
non di disincentivo» (cosi', la citata  sentenza  n.  371  del  1998,
punto 6 del diritto). 
    Pertanto,  anche  facendo  impiego  della  tecnica  del  giudizio
ontrofattuale, alla «certa» riduzione ex lege del danno non  consegue
necessariamente  un  piu'   razionale   conseguimento   della   buona
amministrazione,  potendosi,  piuttosto,  configurare   l'irrazionale
risultato (con violazione anche per questo profilo dell'art. 3 Cost.)
- quanto meno, in  pari  misura  percentuale  -  di  un'indefinita  e
indefinibile incidenza della misura introdotta sul conseguimento  del
principio costituzionale di cui all'art.  97,  secondo  comma,  Cost.
rispetto alla certa dequotazione del regime della responsabilita' dei
pubblici dipendenti (art. 28 Cost.) per danno erariale nella gestione
di  risorse  altrui  (recte,  pubbliche),   senza   peraltro   alcuna
compensazione delle conseguenze finanziarie che dalla predetta misura
derivano (art. 81, terzo comma, Cost.; al riguardo, v.  infra,  punto
4.4.). 
        4.3.2. Ne discende che la disciplina di specie non poggia  su
valutazioni  obiettive,   eventualmente   desunte   anche   da   dati
extragiuridici di comune esperienza o  da  riscontri  incentrati  sul
«buon esito» di normative di analogo tenore (quale puo'  configurarsi
l'esperienza  del  c.d.  «scudo  erariale),  tali   da   giustificare
attraverso  un  «controllo  di  evidenza»  -  inteso  a  cogliere  la
corrispondenza tra la situazione legislativa e la realta' sottostante
alla stessa -, una  plausibile  probabilita'  del  conseguimento  del
risultato voluto quale dovrebbe  essere  il  conseguimento  del  buon
andamento  della  pubblica  amministrazione;  donde,  l'irragionevole
incompatibilita' tra l'automatica finalizzazione della  riduzione  in
soglia fissa ex lege stabilita dal legislatore e principi e  rationes
legislative, in quanto - per tabulas - non riconducibile direttamente
alla presunzione assoluta voluta  dalla  norma,  che  si  traduce  in
sintomo di illegittimo generalizzato automatismo  non  corrispondente
alla c.d. «normalita' sottostante». 
        4.3.3. Occorre, al riguardo, anche ricordare  che  la  stessa
Corte costituzionale ha ritenuto «[i]n contrasto con [...] i principi
dell'ordinamento [art. 28 Cost.] ed assolutamente irragionevole [...]
una riduzione  predeterminata  ed  automatica  della  responsabilita'
amministrativa per colpa  grave  [...]»  (Corte  cost.,  sentenza  n.
340/2001, punto n. 6 del diritto), come e' dato riscontrare nel  caso
della disposizione all'esame. 
    Analoga ratio decidendi  puo'  essere  riscontrata  in  ulteriore
giurisprudenza della Corte costituzionale nella quale viene censurato
l'automatismo in se' considerato (cfr., Corte costituzionale sentenza
n. 183/2007, punti 3 del diritto, «Per determinare la  risarcibilita'
del danno, occorre una valutazione discrezionale  ed  equitativa  del
giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensita' della  colpa,
intesa come grado di scostamento dalla regola che si  doveva  seguire
nella fattispecie concreta, e  di  tutte  le  circostanze  del  caso,
stabilisce quanta parte del danno subito  dall'Amministrazione  debba
essere addossato al convenuto, e debba  pertanto  essere  considerato
risarcibile.»). 
    Secondo la Corte costituzionale, non  e'  consentito  privare  il
destinatario della norma di una valutazione  effettuata  in  concreto
dal  giudicante,  a   garanzia   del   rispetto   dei   principi   di
proporzionalita', per definizione, da calibrare in concreto; cio', in
relazione alle peculiarita' delle diverse fattispecie, eventualmente,
da   ancorare   a   criteri   preordinati   di    ragionevolezza    e
proporzionalita', che non possono che trovare, sul piano  applicativo
della funzione propria della giurisdizione (art. 103, secondo  comma,
Cost.), e cioe' nella valutazione del caso concreto, il suo  naturale
inverarsi (ad esempio, nella materia disciplinare, sentt. n. 197/993,
n. 971/1988, n. 16/1991; o in tema di pericolosita', cfr. sentenza n.
139/1983; o con riferimento alle misure detentive, cfr.  sentenza  n.
208/2009). 
    D'altro canto, l'automatismo introdotto dalla  norma  oggetto  di
scrutinio finisce con il porsi in contraddizione con la stessa  ratio
della norma oggetto di dubbio di legittimita' costituzionale, e cioe'
con il conseguimento in astratto di  un  migliore  conseguimento  del
valore costituzionale del buon  andamento  (c.d.  aberratio  legis  o
deviazione della norma dal fine legale). 
    La giusta esigenza di conseguire il buon  andamento  risulterebbe
impedita in radice laddove la  scelta  del  legislatore  cristallizzi
(come nella  specie)  un'astratta  e  fissa  regolazione  tra  valori
costituzionali, precludendo irragionevolmente l'opzione, propriamente
giurisdizionale (art. 103, secondo comma, Cost.), circa il  controllo
di adeguatezza  della  norma  di  mitigazione  della  responsabilita'
rispetto al caso regolato; invero, solo il Giudice  puo'  assicurare,
nella propria «partecipazione» attiva al processo di positivizzazione
del  diritto,  concretizzandolo,  il  contenuto   assiologico   della
voluntas legis (inquadrata nell'ambito  dei  principi  costituzionali
che nella specie vengono in gioco, quali  gli  articoli  3,  28,  97,
secondo comma, e 103, secondo  comma,  Cost.)  rispetto  al  mutevole
atteggiarsi dei casi concreti. 
        4.3.4. La rilevata aporia risulta altresi'  confermata  dalla
lettura della previsione di cui all'art. 130, comma 1, del c.g.c.  ai
sensi del quale: «In alternativa  al  rito  ordinario,  con  funzione
deflattiva della giurisdizione di responsabilita'  e  allo  scopo  di
garantire l'incameramento certo e  immediato  di  somme  risarcitorie
all'erario, il convenuto  in  primo  grado,  acquisito  il  previo  e
concorde parere del pubblico ministero, puo' presentare,  a  pena  di
decadenza nella comparsa di risposta, richiesta  di  rito  abbreviato
alla sezione  giurisdizionale  per  la  definizione  alternativa  del
giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al  50  per
cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.». Dunque, nel
nuovo  quadro  ordinamentale  configurato  nel  codice  di  giustizia
contabile,  che  disciplina  la   quantificazione   del   danno   per
responsabilita' amministrativa, e', ora, dato rinvenire due  criteri,
il  primo  applicabile  al  rito  ordinario,  in  base  al  quale  la
quantificazione del danno non puo' essere superiore al 30  per  cento
del pregiudizio accertato, senza vaglio  da  parte  di  alcun  organo
giurisdizionale, il secondo (non mutato nella sua formulazione e  non
inciso dalla riforma di cui alla legge n. 1 del 2026, cfr. Corte  dei
conti, Sez. giur. reg. Piemonte, decreto n.  2/2026)  applicabile  in
funzione deflattiva al rito abbreviato, che non puo' essere superiore
al 50 per cento della pretesa  risarcitoria  azionata  in  citazione,
subordinato, comunque e in relazione al caso di specie, al «previo  e
concorde parere del pubblico ministero» (art. 130, comma 1, c.g.c.). 
    I due indici di quantificazione del danno non solo  non  appaiono
tra loro coordinati ma evidenziano, ancora una volta, una  intrinseca
irragionevolezza. Infatti, mentre il  rito  deflattivo  consente  una
quantificazione  del  danno  fino  al  50  per  cento  a   condizione
dell'immediato incameramento della somma risarcitoria,  per  il  rito
ordinario, viene posta una quantificazione massima del danno fino  al
30  per  cento  della  pretesa  risarcitoria  con  una  riduzione   -
palesemente squilibrata - senza che, peraltro, vi sia garanzia alcuna
circa l'incameramento immediato della  somma  risarcitoria  (e  senza
considerare la gravosita' delle spese per eventuali azioni  esecutive
nonche' l'alea del concreto buon fine della stessa azione esecutiva). 
        4.3.5. Neppure della disposizione denunciata (art.  1,  comma
1-octies, della legge n. 20 del 1994)  e'  possibile  percorrere  una
lettura costituzionalmente orientata  in  considerazione  del  chiaro
disposto  letterale  della  norma  medesima,  che  accolla   all'Ente
danneggiato la misura del 70 per cento del danno risarcibile e del 30
per cento al danneggiante, con evidente sproporzione del rischio  nel
riparto delle conseguenze risarcitorie  di  comportamenti  gravemente
colposi da ascrivere a pubblici dipendenti. 
      4.3.6. Al  riguardo,  va  aggiunto  che,  pur  nella  risalente
operativita'  del  c.d.  regime  del  doppio  binario  (quanto   alla
«tendenziale» e non «assoluta» operativita' del principio di  cui  al
comma secondo dell'art. 103 della Costituzione: v., ex multis,  Corte
costituzionale, sentt. n.  169/2018,  n.  46/2008,  n.  773/1988,  n.
641/1987, n. 102/1977, n.  110/1970;  quanto  al  principio  per  cui
l'azione di responsabilita'  contabile  nei  confronti  dei  pubblici
dipendenti non e' sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche  di
responsabilita'  nei  rapporti   tra   amministrazione   e   soggetti
danneggiati:  v.  ex  multis,  Cassazione   SS.UU.   n.   26659/2014,
Cassazione   n.   21992/2020,   n.   21021/2018),   neppure   sarebbe
percorribile la  via  del  recupero,  da  parte  dell'amministrazione
danneggiata, della quota parte del 70 per cento  del  danno  erariale
cagionato  dal   convenuto   attraverso   l'esperimento   dell'azione
risarcitoria innanzi al giudice ordinario. 
      4.3.6.1.  Infatti,  l'introduzione  della  soglia  fissa  della
risarcibilita' del danno erariale nella misura  massima  del  30  per
cento, ora stabilita dal legislatore, ad avviso  del  Collegio,  deve
ritenersi  operante  anche  oltre  il  giudizio  di   responsabilita'
amministrativa innanzi alla Corte  dei  conti  e,  dunque,  anche  di
fronte  al  giudice  civile.  A  supporto   di   tale   ricostruzione
interpretativa, va anche considerato che  il  c.d.  potere  riduttivo
obbligatorio, altro non e' che la quantificazione ex lege  del  danno
erariale risarcibile nel suo massimo che,  dunque,  non  consente,  a
differenza, del c.d.  potere  riduttivo  discrezionale  intestato  al
giudice contabile, l'esercizio della facolta' di  valutare  caso  per
caso l'incidenza, nella ripartizione del  rischio  del  danno,  delle
circostanze  che  in  concreto  potrebbero  temperare  la  somma   da
ascrivere al convenuto a titolo di condanna. 
    Invero, il giudizio di  responsabilita'  ha  natura  risarcitoria
(art. 28 Cost. e art. 86, comma 2, lettera d.  c.g.c.);  sicche',  in
funzione  del   perseguimento   della   «velocizzazione»   dell'agere
amministrativo quale effetto della riduzione della c.d. «paura  della
firma»   (art.   97,   secondo   comma,   Cost.),   non    potrebbero
ragionevolmente ipotizzarsi due diverse misure del  risarcimento  del
medesimo danno erariale, una non superiore al 30 per  cento,  davanti
alla Corte dei conti, una pari al 100 per  cento  del  danno  davanti
all'AGO,  per  la  semplice  ragione  che,  in  entrambi   i   plessi
giurisdizionali, oggetto del vaglio del Giudice e' il medesimo  danno
cagionato all'erario: sulla base della nuova  norma  «di  istema»,  a
portata generale, introdotta dalla legge n.  1  del  2026,  a  fronte
dell'unico  danno,  unica  non  puo'  che  esserne  la   misura   del
risarcimento. 
        4.3.6.2. Conferma di tale obbligata opzione ermeneutica e' la
conseguenza     dell'opposto     opinare:      l'onere      addossato
all'amministrazione danneggiata del recupero  innanzi  all'AGO  della
quota del  danno  non  recuperabile  innanzi  alla  Corte  dei  conti
continuerebbe ad esporre l'amministratore danneggiante al rischio del
pieno ristoro del danno dallo stesso cagionato, vanificando in radice
la finalita' dell'intera riforma e cioe' la mitigazione della «fatica
dell'amministrare» e, con essa, la ratio stessa dell'intera  riforma:
da un canto,  permanendo  in  capo  al  convenuto  il  rischio  della
condanna integrale in sede civile, per di  piu'  anche  a  titolo  di
colpa  lieve;  dall'altro,  trascinando,   nell'ipotesi   di   omessa
attivazione dell'esperimento dell'azione civilistica per  l'integrale
recupero del danno causato  all'Ente  (quanto  meno,  per  imputabile
infruttuoso decorso del termine prescrizionale), i responsabili degli
uffici dell'Ente medesimo (a cio' deputati) ad una loro evocazione in
giudizio innanzi alla Corte dei conti per danno erariale  da  mancato
tempestivo  esperimento  dell'azione  civilistica  risarcitoria,  con
moltiplicazione «a cascata» dei giudizi di recupero del danno fino al
suo completo  recupero.  La  sicura  proliferazione  del  contenzioso
(rispetto al sistema ante riforma), la profonda lesione dei  principi
di  concentrazione  e  di  economia  processuale  nonche'  la   grave
compromissione del principio costituzionale del buon andamento  (art.
97, secondo comma, Cost.)  escludono  dunque  un'opzione  ermeneutica
diversa  da  quella  che  il  Collegio  ritiene  obbligata  e   cioe'
l'estensione anche al «secondo binario» civilistico  della  riduzione
ex lege del danno erariale risarcibile nella misura del 30 per cento. 
      4.3.7.   i   qui,   dunque,   il   dubbio   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1-octies, della  legge  n.  20  del
1994 in relazione agli articoli 3, 28,  97,  secondo  comma,  e  103,
secondo comma, Cost. Si evidenziano, in particolare, quattro  diversi
profili: 
        a) a fronte della  natura  risarcitoria  del  danno  erariale
(art. 28 Cost. e art. 86, comma 2, lettera d. c.g.c.), la misura  del
danno risarcibile prevista dell'art.  1,  comma  1-octies,  legge  n.
20/1994, stabilita dal legislatore in soglia fissa nella  misura  non
superiore al 30 per cento del danno accertato, si  rivela  irrisoria,
assumendo valenza meramente indennitaria, e comunque non in  linea  -
in quanto palesemente sbilanciata - rispetto all'indicatore stabilito
dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 132 del  2024,  punto  11
del diritto) quale «equa ripartizione del  rischio  del  danno»  (con
lesione degli articoli 3, 28, 97, secondo comma, Cost.); 
        b) la previsione di cui al citato  art.  1,  comma  1-octies,
legge  n.  20/1994,  attraverso  la  rigida   riduzione   del   danno
risarcibile, stabilisce un'irragionevole presunzione iuris et de iure
circa il verosimile realizzarsi del  «fatto  giuridico»  del  miglior
conseguimento del  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione;
invero,  senza  vaglio  in   concreto   dei   risultati   dell'azione
amministrativa foriera di  danno  erariale  ad  opera  dell'autorita'
giudiziaria, tale «fatto» si rivela, invece, di per se', dubitabile e
incerto nella sua realizzazione, pur a fronte della  riduzione  certa
del danno accertato con accollo alla fiscalita' generale nella misura
fissa pari al 70 per cento del  danno  medesimo  (con  lesione  degli
articoli 3, 28, 97, secondo comma, Cost.); 
        c) l'eventuale non condivisione dell'assunto  dell'estensione
anche al «binario» civilistico della riduzione ex lege  della  misura
del danno erariale risarcibile ad un massimo  del  30  per  cento  di
quello accertato, sarebbe ancor piu'  esiziale  e  irrazionale  circa
l'apprestamento  di  strumenti  di  c.d.  «burocrazia  difensiva»  in
funzione di attenuazione della  «paura  della  firma»  e,  in  ultima
analisi, per conseguire  il  «buon  andamento  dell'amministrazione»,
fine ultimo sotteso alla legge n. 1 del 2026; 
        d)   la   disciplina   in   questione,   che   introduce   la
predeterminazione  del  danno  risarcibile  in  relazione  a   quello
accertato,  trasmoda   nell'ambito   riservato   alla   giurisdizione
attribuita dal legislatore alla Corte dei conti  ai  sensi  dell'art.
103, secondo comma, Cost. (con violazione anche di detto  parametro),
in considerazione dell'irragionevole automatismo posto ex lege  dalla
norma in questione (riparto del danno accertato nella misura  del  30
per cento a carico del danneggiante e del 70 per cento a carico della
amministrazione pubblica danneggiata) tale da conculcare  l'attivita'
di valutazione e graduazione in concreto del danno  da  ascrivere  al
danneggiante  propriamente  assegnata  dal   sistema   costituzionale
all'autorita' giudiziaria. 
    D'altro canto, sul punto, la Corte ha anche affermato che: «[p]er
determinare la risarcibilita'  del  danno,  occorre  una  valutazione
discrezionale ed equitativa del giudice contabile,  il  quale,  sulla
base dell'intensita' della colpa, intesa come  grado  di  scostamento
dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta,  e  di
tutte le circostanze del caso,  stabilisce  quanta  parte  del  danno
subito dall'Amministrazione debba essere addossato  al  convenuto,  e
debba pertanto essere considerato risarcibile (sentenza  n.  183  del
2007).» Corte  costituzionale  sentenza  n.  203/2022,  punto  6  del
diritto). 
    In ogni caso, se l'esigenza, nella ripartizione del  rischio  del
danno   risarcibile,   e'    quella    di    evitare    l'esposizione
dell'amministratore a  decisioni  anomale,  la  via  percorribile,  a
protezione della sfera propria della giurisdizione  della  Corte  dei
conti (art. 103,  secondo  comma,  Cost.),  e'  piuttosto  quella  di
offrire  al  Giudice  criteri  di   orientamento,   non   quella   di
annichilirne la funzione. 
    Ne' potrebbe assumersi che la  fissazione  in  soglia  fissa  del
danno risarcibile possa essere stata «suggerita» al legislatore dalla
stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2024. Infatti,
l'obiter dicutm contenuto nella citata  pronuncia  (punto  11.1.  del
diritto, secondo e terzo periodo), circa l'ipotizzata introduzione di
un  tetto  da  stabilire  ex  ante   direttamente   dal   legislatore
(attraverso «la generalizzazione di  una  misura  gia'  prevista  per
alcune specifiche categorie», ancora, sentenza n. 132 punto 11.1. del
diritto,  da  individuare,  ad  esempio,   nella   disciplina   della
responsabilita' medica, su cui infra), come  distinto  dall'esercizio
del potere riduttivo discrezionale classico operante  ex  post,  puo'
attagliarsi al c.d. «secondo tetto» (ora contenuto nell'art. 1, comma
1-octies   citato),   che   prende   in   considerazione,   in   modo
«generalizzato»,  quale   limite   alla   risarcibilita',   l'entita'
dell'emolumento percepito dal pubblico dipendente. A suffragare  tale
conclusione  militano  due  argomenti  svolti  dalla   stessa   Corte
costituzionale e cioe': 
       i)  il  tertium  comparationis   (come   dianzi   anticipato),
costituito (ad esempio) dalla disciplina di cui alla  legge  8  marzo
2017, n. 24 in materia  di  responsabilita'  sanitaria,  secondo  cui
l'importo della condanna per la responsabilita'  amministrativa  «non
puo' superare una somma pari al valore  maggiore  della  retribuzione
lorda o  del  corrispettivo  convenzionale  conseguiti  nell'anno  di
inizio della condotta causa dell'evento  o  nell'anno  immediatamente
precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» (art.  9,  comma
5, terzo periodo, cit. legge n. 24/2017); 
      ii) il «limite» stabilito ex ante dal  legislatore,  costituito
dall'indicato «secondo tetto», puo' ritenersi - in via di principio -
non incoerente  rispetto  alle  evocate  «ragioni  di  equita'  nella
ripartizione del rischio» (sempre Corte  costituzionale  sentenza  n.
132/2024, punto 11.1. del diritto)  che,  per  loro  natura,  possono
rappresentare, nel caso di chiamata a responsabilita' amministrativa,
un  temperamento  dell'applicazione  di  norme  rigide  per   rendere
giustizia nel caso concreto (aequitas, nozione  gia'  sviluppata  nel
diritto romano),  in  ossequio  al  non  irragionevole  criterio  del
«condemnatio in id quod reus facere potest», secondo cui la  condanna
formulata dal Giudice va contenuta  alle  effettive  possibilita'  di
adempimento del convenuto danneggiante (cfr. precedente punto 4.2.). 
    Ne discende che l'introduzione del «primo tetto»  -  oggetto  del
dubbio di legittimita' costituzionale -, decisione, come si e' visto,
assunta in modo autonomo del legislatore, e', ad avviso del Collegio,
da ritenere del tutto fuori sistema; infatti, tale tetto e' privo  di
qualsiasi ragionevolezza, in  quanto,  stante  l'assenza  di  ragioni
equitative (che appaiono qualificare il «secondo tetto»),  impone  al
Giudice un'automatica decurtazione del danno risarcibile  rispetto  a
quello accertato, violandone le sue naturali prerogative  coperte  da
garanzia costituzionale (art. 103, secondo comma, Cost.). 
      4.4.  Rimane,  in  via  gradata,   da   svolgere   un'ulteriore
questione. 
        4.4.1. Va considerato che - come si e' visto -, con la  legge
in esame, la limitazione della risarcibilita'  del  danno  per  colpa
grave non risulta affidata (salvo il caso del dolo, condotta  per  la
quale il danno e' integralmente risarcibile)  ad  un  vaglio  rimesso
(per l'innanzi) al Giudice della causa in relazione  al  grado  della
colpa grave rilevabile in concreto, bensi' ad una decurtazione secca,
stabilita in modo automatico ex lege, dell'entita' del danno  in  se'
considerato, a  prescindere  da  uno  scrutinio  della  condotta  del
danneggiante  cui  ascrivere  il  quantum  del  danno   accertato   e
contestato in citazione. 
    Si  tratta,  quanto  alla   responsabilita'   amministrativa   in
generale, di un intervento inedito del legislatore che, a  fronte  di
un danno accertato, ne limita, in modo generalizzato,  predeterminato
e fisso, la risarcibilita', diversamente da quanto avvenuto anche nel
recente passato attraverso l'introduzione  di  misure  di  burocrazia
difensiva (da ultimo, nel caso del c.d. scudo erariale) nel senso  di
una  graduazione,  comunque  in  concreto,  della  risarcibilita'  in
relazione della condotta del soggetto agente e in ordine  alle  quali
misure si e' pronunciata la stessa Corte costituzionale  (cfr.  Corte
costituzionale sentt. n. 132/2024, n. 355/2010, n. 371/1998). 
        4.4.2.  E'  noto  che  la  misura  risarcitoria   conseguente
all'accertamento del danno erariale esiga - per definizione - la  sua
reintegrazione   con   l'equivalente   monetario    (c.d.    funzione
compensativa, che caratterizza,  sia  pure  in  modo  non  esclusivo,
l'intero istituto; sul punto, si veda anche, tra le altre, Cassazione
n.  12567/2018:  «il  risarcimento  deve  coprire  tutto   il   danno
cagionato, ma non puo' oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di
arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere  collocato
nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato  se  non
avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non  puo'
superare quello del  danno  effettivamente  prodotto,  cosi'  occorre
tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto  dannoso
ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le  poste  positive
in diminuzione del risarcimento»), giacche' il risarcimento del danno
attua la traslazione  di  una  perdita,  che  si  sia  effettivamente
verificata (nelle sue concrete dimensioni economiche),  dal  soggetto
che l'ha di fatto subita, il danneggiato, ad un  altro  soggetto,  il
danneggiante. 
        4.4.3.   noto,   altresi',   che   nei   sistemi    giuridici
contemporanei  non   mancano   assetti   ordinamentali,   oltre   che
impostazioni dottrinali (sia sufficiente il richiamo, quale  esempio,
al c.d. modello liberistico), intesi  a  bilanciare  il  riparto  del
rischio  insito  nell'esercizio   di   attivita'   «pericolose»,   ma
funzionali al conseguimento del bene comune, nella specie, costituito
dal conseguimento del principio  costituzionale  del  buon  andamento
della pubblica amministrazione (art. 97,  secondo  comma,  Cost),  in
tesi,  idoneo   a   giustificare   la   mitigazione   del   principio
costituzionale   dell'«adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
solidarieta'» (art. 2 Cost.) tra cui rientra l'obbligo risarcitorio. 
        4.4.4. Fermo restando quanto evidenziato al precedente  punto
4.3.1. circa l'incertezza dell'ipotizzata  correlazione  stretta  tra
riduzione della quantificazione del danno risarcibile in soglia fissa
e  migliore  realizzazione  del  pubblico  amministrare,   va   anche
ricordato che la traslazione  dell'obbligo  risarcitorio  imposto  al
danneggiante a carico del danneggiato puo' essere  anche  affidato  a
clausole di salvaguardia quale, ad  esempio,  il  ricorso  al  regime
assicurativo. 
        4.4.5. Non a caso, tale e' l'opzione cui ha fatto ricorso  il
legislatore della  riforma,  prevedendo  l'obbligo  di  assicurazione
obbligatoria del potenziale  amministratore-danneggiante  (cui  -  ex
lege - puo' essere ascritto il danno accertato da parte  del  giudice
nella misura  massima  del  30  per  cento).  Sebbene,  com'e'  noto,
l'entrata in vigore di tale disposizione  abbia  formato  oggetto  di
rinvio al gennaio 2027 (art. 1, comma 19-quinquies, del decreto-legge
31 dicembre 2025, n. 200, introdotto dalla legge  di  conversione  27
febbraio 2026 n. 26), l'intento del legislatore  e'  indubitabilmente
quello di garantire, in caso di accertata responsabilita'  per  colpa
grave  del  convenuto  in  sede  di   giudizio   di   responsabilita'
amministrativa, il sicuro incameramento del risarcimento, almeno  nel
caso in cui l'ipotesi di danno acclarato sia riconducibile nell'alveo
dei danni assicurati, grazie all'estensione  in  via  solidale  della
condanna risarcitoria in capo all'assicuratore. 
        4.4.6. Rimane  tuttavia  fuori  della  garanzia  assicurativa
prevista dalla norma, e comunque priva di  «clausola  di  neutralita'
finanziaria»,  la  compensazione  della  restante  quota  del   danno
accertato che, per legge, e' posto a carico della fiscalita' generale
nella misura del 70 per cento. 
    E' dunque evidente che, in tal modo, la legge introduca un  onere
che, di per se', esige copertura finanziaria al fine di garantirne la
compensazione (art. 81, terzo comma, Cost.). 
        4.4.7. Tale novita' non e', dunque, senza riflessi sul  piano
del rispetto del principio costituzionale di  copertura  delle  leggi
onerose (art. 81, terzo comma, Cost.) e del  rispetto  del  principio
dell'equilibrio del bilancio (artt. 97,  primo  comma,  e  81,  primo
comma, Cost.); infatti, la previsione legislativa oggetto di censura,
priva com'e' di compensazione dell'onere  nuovo  da  essa  introdotto
rispetto alla legislazione vigente, non garantisce  l'invarianza  del
saldo della spesa complessiva, ponendosi cosi' in  contrasto  con  le
specifiche  finalita'  di  cui  all'art.  97,  primo   comma,   Cost.
(unitamente all'art. 81, primo comma, Cost.) che ruotano  intorno  al
principio  dell'equilibrio  di  bilancio,  dato  da  non  peggiorare,
appunto, mediante il corretto assolvimento dell'obbligo di copertura,
per tutto il conto consolidato delle  pubbliche  amministrazioni,  in
coerenza con l'ordinamento comunitario. 
    Infatti, come si e' visto, la legge n. 1 del 2026  introduce  una
decurtazione del 70 per cento del danno, che costituisce nuovo  onere
rispetto alla legislazione vigente, senza pero' prevedere i mezzi per
farvi fronte, che ha un connotato di certezza almeno  in  riferimento
all'an, anche se di difficile quantificabilita' ex ante, circostanza,
questa, cui si fa fronte solitamente  sul  piano  contabile  mediante
l'apposizione in bilancio, previa compensazione, di un apposito fondo
di riserva. Oltretutto, potenzialmente, potrebbe trattarsi  di  oneri
non irrilevanti sul piano quantitativo, essendo la fattispecie  molto
diffusa e trattandosi, ad esempio, anche di eventi dannosi  collegati
ad opere pubbliche e quindi con significativi risvolti finanziari. 
    In definitiva, sotto tale  profilo,  la  disposizione  denunciata
comporta la lesione: 
      a) tanto dell'interesse della comunita' amministrata  (gravato,
altresi',  dal  pregiudizio  del  buon   andamento   della   pubblica
amministrazione di cui all'art.  97,  secondo  comma,  Cost.),  nella
specie, il Comune di Perosa Canavese, che  non  viene  risarcito;  b)
quanto dello Stato,  che  deve  compensare  il  danno  non  risarcito
attraverso le risorse della fiscalita' generale (peraltro non coperte
dalla legge n. 1 del 2026). 
    Ne discende la sussistenza dell'ulteriore dubbio di  legittimita'
dell'art. 1, comma 1-octies, della legge n. 20 del 1994 in  relazione
all'art. 81, terzo comma,  Cost.  nonche'  agli  articoli  97,  primo
comma, e 81, primo comma, Cost. 
      4.4.8. Occorre, infine, precisare che la  Corte  costituzionale
nella sentenza n. 132 del 2024 (punto 10 del diritto),  nel  ritenere
inammissibile la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76  (conv.,  con
mod., dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), in  relazione  all'art.
81, terzo comma, Cost., ha fatto  riferimento  ai  propri  precedenti
costituiti, in particolare, dalla sentenza n. 327  del  1998  nonche'
dalle sentenze n. 371 del 1998 e n. 355 del 1990. 
    L'inconferenza del richiamo del citato  parametro  costituzionale
(art.  81,  terzo  comma,  Cost.)  -  con  conseguente  pronuncia  di
inammissibilita' della questione-, e' stato  motivato,  nella  citata
sentenza n. 132, sulla base della considerazione che esso «attiene ai
limiti al cui rispetto e' vincolato il  legislatore  ordinario  nella
sua politica finanziaria, ma non concerne le scelte che  il  medesimo
compie nel ben diverso ambito della disciplina della  responsabilita'
amministrativa», come affermato: 
      a)  nella  sentenza  n.  327  del  1998,  concernente  la   non
esercitabilita' dell'azione di responsabilita' per danno erariale nei
confronti degli  amministratori  locali,  per  la  mancata  copertura
minima del costo dei servizi; 
      b) nella sentenza n. 371 del 1998, che riguarda la  limitazione
della responsabilita'  dei  soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione
della Corte dei conti, in materia di contabilita' pubblica, ai  fatti
ed omissioni posti in essere con dolo o colpa grave; 
      c) nella sentenza n. 355 del 2010, in tema di  limitazione  del
danno all'immagine. 
    Come si nota, si tratta di pronunce  della  Corte  costituzionale
concernenti   disposizioni   normative   accomunate   dalla    scelta
legislativa   di   attenuare   il   regime   della    responsabilita'
amministrativa. 
    Ebbene, nei casi richiamati  nella  sentenza  n.  132,  affini  a
quello oggetto di vaglio ad opera della citata  sentenza  n.  132  (e
cioe' l'art. 21, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, che riguarda,
appunto,   un   abbassamento    del    livello    soggettivo    della
responsabilita'),  le  disposizioni  denunciate  riguardavano  scelte
legislative  di  esenzione  o   mitigazione   dalla   responsabilita'
amministrativa, sicche', in dette ipotesi -  ha  affermato  la  Corte
costituzionale -, non e' possibile  «procedere  alla  quantificazione
delle minori entrate, essendo tale diminuzione eventuale  e  comunque
connessa a variabili concrete non determinabili a priori» (cfr. Corte
costituzionale cit. sentenza n. 132, punto 10 del diritto). 
    Senonche', la  fattispecie  prevista  dalla  norma  in  esame  e'
diversa da quelle cui fa richiamo  la  citata  sentenza  n.  132  per
escludere, per  inconferenza,  l'ammissibilita'  della  questione  di
prospettata lesione del parametro di cui al  citato  art.  81,  terzo
comma, Cost.  (ancora,  sentenza  n.  132,  punto  10  del  diritto);
infatti, a fronte di un danno, in questo  caso,  non  «eventuale»  ma
certo e «determinato» (rectius, accertato dal Giudice),  il  relativo
onere, sub specie di minore entrata, in quanto  non  addebitabile  al
danneggiante, rimane, ex lege, a carico della fiscalita' generale  ma
senza copertura finanziaria, cosi' venendosi ad integrare, secondo il
ricordato insegnamento della Corte,  la  fattispecie  del  pertinente
operare dell'indicato principio costituzionale. 
    5. In  conclusione,  pur  ritenendosi,  nell'an,  sussistente  la
responsabilita' del danno erariale ascritto dalla  Procura  contabile
al convenuto M ... B ... ,  il  Collegio  dubita  della  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1-octies, della  legge  n.  20  del
1994, riguardante il quantum di risarcibilita'  del  danno  accertato
dal Giudice, stabilito, ex lege, in soglia fissa, in  relazione,  per
le ragioni esposte: 
      A) agli articoli 3, 28,  97,  secondo  comma,  e  103,  secondo
comma, Cost.; 
      B) in via gradata, all'art. 81, terzo comma, Cost. nonche' agli
articoli 97, primo comma, e 81, primo comma, Cost. 
    6. Alla luce di quanto esposto e motivato, la  Corte  dei  conti,
Sezione giurisdizionale per il Piemonte, ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1, e dell'art. 23, della legge 11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante ai fini del decidere  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1-octies,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come  modificata  dalla  legge  7
gennaio 2026, n. 1, in relazione agli articoli  3,  28,  97,  secondo
comma, 103, secondo comma, Cost. e,  in  via  gradata,  all'art.  81,
terzo comma, Cost. nonche' agli articoli 97, primo comma, e 81, primo
comma, Cost., nei termini di cui in  parte  motiva,  con  conseguente
trasmissione degli atti alla  Corte  costituzionale,  restando  nelle
more sospeso il giudizio. 
    7. Riserva alla decisione definitiva ogni  ulteriore  statuizione
in rito, nel merito ed in ordine alle spese. 

 
                                P.Q.M. 
 
    La Corte  dei  conti,  Sezione  Giurisdizionale  per  la  Regione
Piemonte, in composizione collegiale, 
    Visti  l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; 
    Rilevata   la   non   percorribilita'    di    un'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma; 
    Solleva le questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  1,
comma 1-octies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20,  come  modificata
dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, in relazione: A) agli  articoli  3,
28, 97, secondo comma,  e  103,  secondo  comma,  Cost.;  B)  in  via
gradata, all'art. 81, terzo comma, Cost. nonche'  agli  articoli  97,
primo comma, 81, primo comma, Cost. rimettendone il vaglio alla Corte
costituzionale; 
    Sospende il giudizio a quo; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri,  al  Procuratore
Regionale   della   Corte   dei   conti   presso    questa    Sezione
giurisdizionale, al Presidente della Corte dei conti, al  Procuratore
generale e alla parte convenuta,  nonche'  comunicata  al  Presidente
della  Camera  dei  Deputati  e  al  Presidente  del   Senato   della
Repubblica. 
    Riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore  statuizione  in
rito, nel merito ed in ordine alle spese. 
    Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. 
    Cosi' deciso in Torino, nelle Camere di consiglio  della  Sezione
giurisdizionale regionale tenutesi nelle date 28 gennaio e  26  marzo
2026. 
 
                  Il Presidente estensore: Pieroni 
 
      Depositata in segreteria il 21 maggio 2026 
 
               Il direttore della segreteria: Scrugli 
 
    Il Collegio, ravvisati gli estremi per  l'applicazione  dell'art.
52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice
in materia di protezione dei dati personali» dispone che a cura della
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al  comma  3  di  detto
art. 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate nell'ordinanza. 
 
                       Il Presidente: Pieroni 
 
    Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere  le
generalita' e gli altri dati  identificativi  delle  persone  fisiche
indicate nell'ordinanza. 
      Torino, 21 maggio 2026 
 
                               Scrugli