Reg. ord. n. 97 del 2026 pubbl. su G.U. del 17/06/2026 n. 24
Ordinanza del Giudice di Pace di Varese del 11/05/2026
Tra: G. F.
Oggetto:
Processo penale – Dibattimento – Procedimento davanti al giudice di pace – Rinnovazione dell’esame testimoniale in caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento – Verbale d’udienza – Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva – Omessa previsione che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa valutare la concreta necessità di rinnovazione dell’esame testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507 cod. proc. pen., anziché disporre la rinnovazione quale conseguenza automatica della richiesta di parte – Denunciato automatismo della rinnovazione dell’acquisizione della prova dichiarativa derivante dalla sistematica assenza di videoregistrazione – Irragionevole disparità di trattamento del procedimento davanti al giudice di pace rispetto al rito ordinario – Contrasto con il principio del giusto processo – Contrasto con il principio della ragionevole durata del processo – Violazione del principio del buon andamento nell’amministrazione della giustizia.
Norme impugnate:
decreto legislativo del 28/08/2000 Num. 274 Art. 32 Co. 3 in combinato disposto con
codice di procedura penale del Num. Art. 495 Co. 4
codice di procedura penale del Num. Art. 525 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 24
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 111
Costituzione Art. 111 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 maggio 2026
Ordinanza dell'11 maggio 2026 del Giudice di Pace di Varese nel
procedimento penale a carico di G. F..
Processo penale - Dibattimento - Procedimento davanti al giudice di
pace - Rinnovazione dell'esame testimoniale in caso di mutamento
del giudice nel corso del dibattimento - Verbale d'udienza -
Redazione, di regola, solo in forma riassuntiva - Omessa previsione
che il giudice di pace, in assenza di videoregistrazione, possa
valutare la concreta necessita' di rinnovazione dell'esame
testimoniale, sulla base dei criteri di cui agli artt. 190 e 507
cod. proc. pen., anziche' disporre la rinnovazione quale
conseguenza automatica della richiesta di parte.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468), artt. 2 e 31 (recte: 32,
comma 3,) in combinato disposto con gli artt. 495, comma 4-ter, e
525, comma 2, del codice di procedura penale.
(GU n. 24 del 17-06-2026)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE
sezione penale
Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale (art. 23, legge
11 marzo 1953, n. 87).
Ordinanza di rimessione della questione di legittimita'
costituzionale degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, in combinato disposto con gli articoli 495,
comma 4-ter, e 525, comma 2, del codice di procedura penale, per
contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella
parte in cui non prevedono che, nel procedimento dinanzi al Giudice
di pace, in caso di mutamento della persona fisica del giudicante, il
giudice possa valutare la concreta necessita' della rinnovazione
dell'esame testimoniale (assunto dopo il 1° gennaio 2023), anziche'
doverla disporre quale conseguenza automatica della richiesta di
parte in assenza di videoregistrazione.
Il Giudice di pace, dott.ssa Valentina Di Maro, nel procedimento
penale nei confronti di F. G., nato a ... il ... imputato del reato
p. e p. all'art. 612 del codice penale;
A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 2 febbraio
2026;
Osserva
1. In fatto e sulla rilevanza della questione di legittimita'
costituzionale.
A seguito del mutamento della persona fisica del giudice
procedente, il difensore dell'imputato, in data 2 febbraio 2026 ha
avanzato richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale,
con particolare riferimento al nuovo esame dei testimoni gia' escussi
dal precedente giudicante in data successiva al 1° gennaio 2023.
Questo Giudice di pace ha preliminarmente verificato la
percorribilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata,
volta a subordinare la rinnovazione a un vaglio di necessita' (ex
articoli 190 o 507 c.p.p.).
Tuttavia, tale opzione ermeneutica risulta preclusa
dall'insuperabile dato letterale dell'art 495, comma 4-ter c.p.p., il
quale limita l'esercizio del diritto alla rinnovazione alla sola
esclusiva presenza della videoregistrazione.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimita', a partire dalla
Cassazione, sezioni unite ... e nei successivi arresti conformi, ha
stabilito in modo univoco che, in assenza di videoregistrazione, la
rinnovazione dell'esame testimoniale costituisce un diritto
potestativo della parte, escludendo qualsiasi margine di valutazione
del giudice. Tale orientamento, costante e uniforme, integra diritto
vivente vincolante per il Giudice di pace rimettente, precludendo
ogni diversa interpretazione costituzionalmente orientata.
L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rinnovazione
dipende esclusivamente dall'applicazione della norma sospettata di
incostituzionalita'. In assenza di videoregistrazione, questo Giudice
di Pace e' giuridicamente obbligato a disporre la rinnovazione, senza
alcun margine di valutazione. La questione e' pertanto rilevante.
Il rito davanti al Giudice di pace (ex art. 31, decreto
legislativo n. 274/00), infatti, impone la verbalizzazione in forma
riassuntiva. Tuttavia, l'attuale automatismo normativo impedisce al
Giudice di pace subentrante di verificare se, nel caso concreto, quel
materiale documentale sia comunque idoneo a fondare il convincimento,
privandolo del potere di valutare la reale necessita' di percepire la
«viva voce» del testimone.
Si determina cosi' un paradosso sistemico: quella semplificazione
documentale che dovrebbe snellire il rito onorario si risolve, in
mancanza di presidi tecnologici e di un filtro di discrezionalita'
giudiziale, in un fattore di significativa compromissione
dell'efficienza del procedimento. Si innesca una «regressione
ciclica» del processo che, ad ogni mutamento della persona fisica del
giudicante, e' condannato a tornare alla fase istruttoria.
L'automatismo della rinnovazione trasmuta quella che dovrebbe
essere una garanzia epistemologica del giusto processo in una opzione
processuale priva di finalita' accertativa. Tale automatismo impone
la reiterazione di un'attivita' istruttoria gia' validamente compiuta
e documentata, determinando una dispersione della risorsa
giurisdizionale incompatibile con il principio di economia
processuale.
La questione e' pertanto rilevante.
2. Sulla non manifesta infondatezza.
Si dubita della legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 31
del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in combinato disposto
con gli articoli 495, comma 4-ter, e 525, comma 2, c.p.p., per
contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111 della Costituzione, nella
parte in cui non prevedono che, nel procedimento dinanzi al Giudice
di pace, la richiesta di rinnovazione dell'esame testimoniale a
seguito di mutamento del giudice sia subordinata a una valutazione di
concreta necessita' da parte del giudice, anziche' costituire
l'esercizio di un diritto potestativo incondizionato derivante dalla
sistematica assenza di videoregistrazione.
a) Il presupposto tecnologico della Riforma Cartabia e la sua
inapplicabilita' al rito davanti al Giudice di pace (violazione
articoli 3, 24 e 111 della Costituzione).
Si osserva che l'art. 495, comma 4-ter c.p.p., introdotto dalla
Riforma Cartabia, subordina la limitazione del diritto alla
rinnovazione del dibattimento alla disponibilita' della
videoregistrazione delle prove dichiarative precedentemente assunte.
Tale norma rappresenta il «punto di equilibrio» individuato dal
legislatore per bilanciare il principio di immediatezza con quello
della ragionevole durata del processo.
Tuttavia, tale meccanismo compensativo risulta totalmente
inapplicabile nel procedimento penale davanti al Giudice di pace.
Infatti, l'ordinamento della magistratura onoraria non prevede
l'utilizzo di strumenti di videoregistrazione delle udienze. La legge
stessa, all'art. 31 del decreto legislativo n. 274/2000, impone di
regola il verbale in forma riassuntiva. E' opportuno precisare che il
vulnus qui denunciato non attiene a una mera carenza di stanziamenti
o a un deficit organizzativo di fatto, bensi' a una lacuna normativa
strutturale: il legislatore, nel riformare l'art 495 c.p.p., ha
omesso di coordinare la nuova disciplina con il rito speciale del
Giudice di pace, il quale rimane ancorato a un modello di
verbalizzazione (art. 31, decreto legislativo n. 274/2000) che
esclude, per sua natura e disciplina, il presupposto tecnologico
richiesto per limitare il rinnovo dell'istruttoria.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 132/2020, ha affermato
che il diritto alla rinnovazione dell'esame testimoniale non e'
assoluto, ma modulabile dal legislatore entro limiti di
ragionevolezza, anche mediante l'introduzione di presidi compensativi
idonei a prevenire usi strumentali dell'istituto. Sebbene tale
principio sia stato recepito nel rito ordinario attraverso la
videoregistrazione, esso risulta inapplicato nel rito davanti al
Giudice di pace, dove la videoregistrazione non e' prevista ne'
consentita.
Ne consegue un'irragionevole disparita' di trattamento e un
paradosso di «discriminazione per rito»: mentre nel processo davanti
al Tribunale il mutamento del giudice e' «gestito» attraverso la
visione delle videoregistrazioni (salvaguardando l'immediatezza), nel
processo davanti al Giudice di pace, che dovrebbe essere ispirato
alla massima semplificazione, il giudice subentrante si trova davanti
a un bivio costituzionalmente illegittimo: o dispone la rinnovazione
integrale, con l'inevitabile rischio di estinzione del reato per
prescrizione (violando l'art. 111 della Costituzione sulla
ragionevole durata); o decide sulla base di verbali cartacei,
violando il diritto di difesa e il principio del giusto processo
(art. 24 e 111 della Costituzione), non avendo mai «visto» ne'
«sentito» i testimoni.
Sotto tale profilo, la norma censurala viola il principio di
ragionevolezza (art. 3 della Costituzione): la videoregistrazione,
nel rito ordinario, funge da equivalente funzionale
dell'immediatezza. Nel rito davanti al Giudice di pace, invece,
l'impossibilita' normativa di tale supporto (ex art. 31 decreto
legislativo 274/00) trasforma il diritto alla rinnovazione in un
privilegio processuale assoluto. Si configura una discriminazione
irragionevole: la semplificazione voluta per i reati minori si
rovescia in un fattore di paralisi, privando il Giudice di pace del
potere di escludere prove palesemente superflue o meramente
dilatorie.
Ne' puo' ritenersi che la celebrazione di udienze ravvicinate o
concentrate possa sanare il vulnus costituzionale descritto.
L'automatismo della rinnovazione, in assenza di un filtro di
necessita', espone comunque il processo a variabili esterne che il
legislatore ha inteso neutralizzare nel rito ordinario proprio
tramite il supporto tecnologico della videoregistrazione. Imporre al
Giudice di pace una concentrazione istruttoria non prevista dal rito
per sopperire a una lacuna normativa strutturale aggrava
ulteriormente la disparita' di trattamento tra riti.
Si determina, in tal modo, un aporetico cortocircuito normativo:
l'ordinamento impone al Giudice di pace un modello di documentazione
semplificato (ex art. 31, decreto legislativo n. 274/00) e,
paradossalmente, ne penalizza l'efficienza processuale proprio a
causa dell'assenza di quegli strumenti tecnologici
(videoregistrazione) che la legge stessa non prevede per tale rito.
Si finisce cosi' per attribuire alla parte un diritto potestativo
alla rinnovazione che vanifica un'attivita' giurisdizionale
legittimamente compiuta, trasformando la semplificazione in una causa
di' regressione e stallo del processo.
Pertanto, non puo' operare alcun rinvio per analogia alle norme
del rito ordinario, poiche' mancano i presupposti strutturali e
tecnici minimi (la videoregistrazione) che rendono quel rito conforme
alla Costituzione. Il silenzio del legislatore sul caso specifico del
Giudice di pace crea un vuoto di tutela che solo un intervento di
codesta ecc.ma Corte puo' colmare. Si ritiene, peraltro,
impraticabile un'interpretazione costituzionalmente orientata: il
tenore letterale delle norme impugnate e' talmente univoco nel
richiedere la videoregistrazione come unico presupposto per limitare
la rinnovazione, da non consentire al Giudice di merito alcuna
operazione ermeneutica estensiva. Gia' la Corte costituzionale, con
la sentenza n. 132/2020, aveva sollecitato il legislatore ad adottare
misure compensative (come la videoregistrazione) per bilanciare
l'immediatezza con la ragionevole durata. Sebbene la Riforma Cartabia
abbia recepito tale monito per il rito ordinario, l'ha totalmente
ignorato per il rito davanti al Giudice di pace, dove l'art. 31 del
decreto legislativo n. 274/2000 impedisce strutturalmente l'adozione
di tali rimedi, rendendo il principio di immediatezza quel «mero
simulacro» gia' paventato dal Giudice delle leggi.
Il legislatore ha cosi' cristallizzato un sistema a «doppio
binario» irragionevole: un binario «tecnologico-efficiente» per il
rito davanti al Tribunale e un binario «analogico-paralizzante» per
il rito davanti al Giudice di pace, dove il vuoto normativo trasforma
il giusto processo in un labirinto di rinnovazioni senza fine.
b) Violazione dell'art. 111, comma 2, della Costituzione
(Principio della ragionevole durata del processo).
L'automatismo della rinnovazione, imposto dalla richiesta di
parte in un sistema normativamente privo di videoregistrazione,
trasforma il processo in un rito ciclico che, ad ogni mutamento della
persona fisica del giudicante, regredisce inevitabilmente alla fase
istruttoria. Tale meccanismo finisce per incentivare condotte
meramente dilatorie e potrebbe condurre alla sistematica estinzione
del reato per prescrizione. Cio' determina una duplice violazione
costituzionale: da un lato, frustra la pretesa punitiva dello Stato;
dall'altro, vanifica le legittime aspettative di giustizia delle
persone offese, rendendo il principio di ragionevole durata del
processo un precetto meramente teorico.
La garanzia dell'immediatezza non puo' essere spinta fino al
punto di sacrificare integralmente il principio, di pari rango
costituzionale, della ragionevole durata del processo. Al riguardo,
come affermato dalla Consulta nella citata sentenza n. 132/2020, il
diritto della parte alla nuova audizione dei testimoni di fronte al
nuovo giudice «non e' assoluto, ma "modulabile" (entro limiti di
ragionevolezza) dal legislatore», il quale ha la facolta' di
introdurre «presidi normativi volti a prevenire il possibile uso
strumentale e dilatorio» di tale facolta'.
Tale approccio trova solido conforto nella giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo (ex multis, sentenze Cutean c.
Romania e Škaro c. Croazia), la quale, pur ascrivendo il principio di
immediatezza alle garanzie dell'equo processo, riconosce che esso
puo' essere oggetto di ragionevoli deroghe e misure compensative. Tra
queste, il giudice europeo indica espressamente la possibilita' per
il nuovo giudicante di disporre la rinnovazione dell'esame dei soli
testimoni la cui deposizione sia ritenuta effettivamente importante
per la decisione.
L'irragionevolezza e' ancor piu' marcata se si considera che il
rito dinanzi al Giudice di pace dovrebbe essere, per definizione,
«snello» e deflattivo, come imposto dalla legge delega. L'automatismo
della rinnovazione in questo contesto risulta, a fortiori, del tutto
incoerente con la ratio del procedimento: l'attuale assetto applicato
al Giudice di pace - privo di videoregistrazione per legge e per
fatto - trasformna un diritto modulabile in un diritto potestativo
incondizionato, che degrada il processo a un adempimento formale
destinato alla prescrizione, in aperto contrasto con il principio di
ragionevole durata, non essendo consentito a questo Giudice alcun
filtro sulla reale utilita' della reiterazione probatoria.
Si assiste, in definitiva, alla subordinazione di un valore
costituzionale primario, l'effettivita' della giurisdizione, a un
formalismo privo di utilita' cognitiva, che trasforma il magistrato
in un mero esecutore di volonta' altrui, privandolo del governo del
proprio ruolo.
c) Violazione dell'art. 97 cost. (buon andamento
dell'amministrazione della giustizia).
L'obbligo di rinnovare «a richiesta» prove gia' documentate,
seppur in forma riassuntiva, in assenza di specifiche e motivate
criticita' sull'attendibilita' o sulla complelezza della
verbalizzazione, impone un dispendio di risorse (tempo del
magistrato, del personale di cancelleria, delle parti e dei
testimoni) del tutto sproporzionato. Cio' paralizza l'attivita' di
uffici giudiziari gia' in grave sofferenza, ponendosi in palese
contrasto con il principio di efficienza e buon andamento cui anche
l'amministrazione della giustizia deve conformarsi.
Va rilevato che la videoregistrazione non e' prevista ne'
consentita dall'ordinamento speciale del Giudice di pace, il quale
impone la verbalizzazione in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 31
del decreto legislativo n. 274/2000. Tale assetto normativo impedisce
strutturalmente l'applicazione del presupposto tecnologico richiesto
dall'art. 495, comma 4-ter, c.p.p, redendo necessario l'intervento
della Corte per ristabilire un equilibrio costituzionalmente adeguato
tra immediatezza e ragionevole durata del processo.
In sostanza, il legislatore ha previsto come presupposto
essenziale un supporto tecnico che l'ordinamento speciale del Giudice
di pace non contempla strutturalmente.
Tale automatismo normativo cristallizza una lacuna di
coordinamento che non lascia spazi ermeneutici al Giudice di merito,
rendendo necessario l'intervento correttivo della Corte per
restituire razionalita' al sistema e salvaguardare la funzione
giurisdizionale da una paralisi evitabile.
Si ribadisce che un'interpretazione costituzionalmente orientata
(nel senso di subordinare la rinnovazione a una valutazione di
necessita') e' preclusa dal tenore letterale insuperabile dell'art.
495 comma 4-ter, c.p.p., che lega rigidamente la preclusione alla
sola presenza della videoregistrazione. Tale automatismo normativo
non lascia spazi ermeneutici al Giudice di merito, rendendo
necessario l'intervento collettivo della Corte.
La questione e' pertanto non manifestamente infondata, poiche'
l'automatismo della rinnovazione, in un sistema che non prevede
strutturalmente la videoregistrazione, determina un sacrificio
irragionevole della ragionevole durata del processo e del buon
andamento dell'amministrazione della giustizia, senza apportare un
effettivo incremento delle garanzie difensive.
d) Necessita' di un intervento costituzionalmente vincolato.
L'intervento richiesto alla Corte e' costituzionalmente vincolato
e minimale: non implica alcuna riscrittura della disciplina, ma si
limita a rimuovere l'automatismo che impedisce al Giudice di pace di
applicare i criteri di necessita' gia' previsto dagli articoli 190 e
507, c.p.p., unici parametri idonei a garantire un bilanciamento
costituzionalmente adeguato tra immediatezza e ragionevole durata.
Tale soluzione non invade la discrezionalita' legislativa,
poiche' il parametro correttivo e' gia' rinvenibile nel sistema: si
tratta di consentire al Giudice di pace, in assenza di supporto
video, l'applicazione dei criteri di ammissione della prova previsti
dagli articoli 190 e 507, c.p.p., gia' richiamati in via generale
dall'art. 2 del medesimo decreto legislativo. In tal modo, si
restituisce al giudicante la funzione di Governo del processo, senza
sacrificare le garanzie difensive.
Non e' praticabile un'interpretazione conforme; non e' possibile
estendere al rito del Giudice di pace il regime del rito ordinario,
in assenza del presupposto della videoregistrazione; non e'
configurabile un diverso meccanismo selettivo non ancorato ai criteri
generali del codice di rito, senza introdurre una disciplina nuova
riservata al legislatore.
Ne consegue che l'unico esito costituzionalmente compatibile e'
il riconoscimento in capo al Giudice di pace di un potere di
valutazione della concreta necessita' della rinnovazione, secondo i
criteri gia' desumibili dal sistema processuale vigente.
La questione e' pertanto non manifestamente infondata.
P. Q. M.
Visti gli articoli 1 della legge costituzionale n. 1/1948 e 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Solleva questione di legittimita' costituzionale degli articoli 2
e 31 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in combinato
disposto con gli articoli 495, comma 4-ter e 525, comma 2, del codice
di procedura penale, per contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 111
della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nel
procedimento davanti al Giudice di pace, in assenza di
videoregistrazione della prova dichiarativa, il Giudice di pace possa
valutare la concreta necessita' della rinnovazione dell'esame sulla
base dei criteri di cui agli articoli 190 e 507, del codice di
procedura penale, quali parametri idonei a garantire un bilanciamento
costituzionalmente adeguato tra il principio di immediatezza e quello
della ragionevole durata del processo.
Sospende il presente giudizio in corso sino alla decisione della
Corte costituzionale.
Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano trasmessi
senza indugio alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza
sia notificata al Presidente del consiglio dei ministri, nonche' ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Da' atto che la presente ordinanza e' stata letta e che, pertanto
essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono
considerarsi presenti, ai sensi dell'art. 148, comma 5, del codice di
procedura penale.
Sospeso il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159, comma
1, n. 1, del codice penale.
Varese, 11 maggio 2026
Il Giudice di pace: Di Maro