Reg. ord. n. 111 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria  del 28/05/2026

Tra: F. R.  C/ Comune di Terni



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria – Requisiti generali dei beneficiari dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale n. 23 del 2003 – Previsione che il richiedente non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione – Requisiti soggettivi per l’assegnazione – Previsione che il richiedente non deve avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 cod. pen., per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e 720 cod. pen., di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. e di traffico di armi di cui all'art. 695 cod. pen. – Denunciata disciplina che non è possibile ricondurre ad alcuna esigenza protetta in via primaria, realizzando una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Norme regionali di carattere ostativo, eccedenti la potestà legislativa regionale, che prevedono una conseguenza afflittiva avente i caratteri della pena accessoria – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Lesione della riserva di giurisdizione – Disciplina il cui effetto ostativo contrasta con il divieto di automatismi sanzionatori, come emergente dalla giurisprudenza costituzionale – Omessa previsione di un potere discrezionale che consenta il necessario bilanciamento in concreto tra le esigenze sanzionatorie e quelle del diritto sociale all’abitazione, prevedendo, se del caso, una graduazione dell’effetto punitivo – Ingiustificata lesione del diritto alla abitazione e alla vita familiare – Lesione dei principi di ragionevolezza e del diritto inviolabile del beneficiario nell’ambito della formazione sociale familiare – Violazione degli obblighi internazionali che segnatamente sanciscono il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

- Legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23, artt. 20, comma 2, lettera c) [nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026], e 29, comma 1, lettera c).

- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 29, 117, commi primo e secondo, lettera l); Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art.8.

In via conseguenziale: Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria di modifica e integrazione della legge regionale n. 23 del 2003 – Disposizioni transitorie – Previsione che i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della legge regionale n. 23 del 2003, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2026, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 20-bis della legge regionale n. 23 del 2003, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026 – Denunciata ultrattività dell’art. 20 della legge regionale n. 23 del 2003 – Disciplina che non è possibile ricondurre ad alcuna esigenza protetta in via primaria, realizzando una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Norme regionali di carattere ostativo, eccedenti la potestà legislativa regionale, che prevedono una conseguenza afflittiva avente i caratteri della pena accessoria – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Lesione della riserva di giurisdizione – Disciplina il cui effetto ostativo contrasta con il divieto di automatismi sanzionatori, come emergente dalla giurisprudenza costituzionale – Omessa previsione di un potere discrezionale che consenta il necessario bilanciamento in concreto tra le esigenze sanzionatorie e quelle del diritto sociale all’abitazione, prevedendo, se del caso, una graduazione dell’effetto punitivo – Ingiustificata lesione del diritto all'abitazione e alla vita familiare – Lesione dei principi di ragionevolezza e del diritto inviolabile del beneficiario nell’ambito della formazione sociale familiare – Violazione degli obblighi internazionali che segnatamente sanciscono il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

- Legge della Regione Umbria del 26 febbraio 2026, n. 2, art. 18, comma 2.

- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 29, 117, commi primo e secondo, lettera l); Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art.8.

Norme impugnate:

legge della Regione Umbria  del 28/11/2003  Num. 23  Art. 20  Co. 2
legge della Regione Umbria  del 28/11/2003  Num. 23  Art. 29  Co. 1
legge della Regione Umbria  del 26/02/2026  Num. 2  Art. 18  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 25 
Costituzione   Art. 29 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.