Reg. ord. n. 111 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/07/2026 n. 28

Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria  del 28/05/2026

Tra: F. R.  C/ Comune di Terni



Oggetto:

Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria – Requisiti generali dei beneficiari dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale n. 23 del 2003 – Previsione che il richiedente non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, o 380 cod. proc. pen., dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione – Requisiti soggettivi per l’assegnazione – Previsione che il richiedente non deve avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 cod. pen., per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e 720 cod. pen., di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. e di traffico di armi di cui all'art. 695 cod. pen. – Denunciata disciplina che non è possibile ricondurre ad alcuna esigenza protetta in via primaria, realizzando una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Norme regionali di carattere ostativo, eccedenti la potestà legislativa regionale, che prevedono una conseguenza afflittiva avente i caratteri della pena accessoria – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Lesione della riserva di giurisdizione – Disciplina il cui effetto ostativo contrasta con il divieto di automatismi sanzionatori, come emergente dalla giurisprudenza costituzionale – Omessa previsione di un potere discrezionale che consenta il necessario bilanciamento in concreto tra le esigenze sanzionatorie e quelle del diritto sociale all’abitazione, prevedendo, se del caso, una graduazione dell’effetto punitivo – Ingiustificata lesione del diritto alla abitazione e alla vita familiare – Lesione dei principi di ragionevolezza e del diritto inviolabile del beneficiario nell’ambito della formazione sociale familiare – Violazione degli obblighi internazionali che segnatamente sanciscono il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

- Legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23, artt. 20, comma 2, lettera c) [nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026], e 29, comma 1, lettera c).

- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 29, 117, commi primo e secondo, lettera l); Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art.8.

In via conseguenziale: Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria di modifica e integrazione della legge regionale n. 23 del 2003 – Disposizioni transitorie – Previsione che i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della legge regionale n. 23 del 2003, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2026, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 20-bis della legge regionale n. 23 del 2003, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026 – Denunciata ultrattività dell’art. 20 della legge regionale n. 23 del 2003 – Disciplina che non è possibile ricondurre ad alcuna esigenza protetta in via primaria, realizzando una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Norme regionali di carattere ostativo, eccedenti la potestà legislativa regionale, che prevedono una conseguenza afflittiva avente i caratteri della pena accessoria – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Lesione della riserva di giurisdizione – Disciplina il cui effetto ostativo contrasta con il divieto di automatismi sanzionatori, come emergente dalla giurisprudenza costituzionale – Omessa previsione di un potere discrezionale che consenta il necessario bilanciamento in concreto tra le esigenze sanzionatorie e quelle del diritto sociale all’abitazione, prevedendo, se del caso, una graduazione dell’effetto punitivo – Ingiustificata lesione del diritto all'abitazione e alla vita familiare – Lesione dei principi di ragionevolezza e del diritto inviolabile del beneficiario nell’ambito della formazione sociale familiare – Violazione degli obblighi internazionali che segnatamente sanciscono il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

- Legge della Regione Umbria del 26 febbraio 2026, n. 2, art. 18, comma 2.

- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 29, 117, commi primo e secondo, lettera l); Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art.8.

Norme impugnate:

legge della Regione Umbria  del 28/11/2003  Num. 23  Art. 20  Co. 2
legge della Regione Umbria  del 28/11/2003  Num. 23  Art. 29  Co. 1
legge della Regione Umbria  del 26/02/2026  Num. 2  Art. 18  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 25 
Costituzione   Art. 29 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali   Art.



Testo dell'ordinanza

                        N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2026

Ordinanza del 28 maggio 2026 del Tribunale  amministrativo  regionale
per l'Umbria sul ricorso proposto da F. R. contro il Comune di  Terni
e Regione Umbria. 
 
Edilizia residenziale pubblica -  Assegnazione  di  alloggi  -  Norme
  della Regione Umbria  -  Requisiti  generali  dei  beneficiari  dei
  contributi previsti dal Titolo II della legge regionale n.  23  del
  2003 - Previsione  che  il  richiedente  non  deve  aver  riportato
  condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta
  la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per uno dei  reati
  previsti dagli  artt.  51,  comma  3-bis,  0380  cod.  proc.  pen.,
  dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990,  nonche'  per  i
  reati di  favoreggiamento  o  sfruttamento  della  prostituzione  -
  Requisiti  soggettivi  per  l'assegnazione  -  Previsione  che   il
  richiedente non deve avere riportato  condanne  penali  passate  in
  giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione  di  cui
  all'art. 178 cod. pen., per i reati di vilipendio di cui agli artt.
  290, 291 e  292  cod.  pen.,  per  i  delitti  contro  la  pubblica
  amministrazione, contro l'amministrazione della  giustizia,  contro
  l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per  i
  reati di gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e 720 cod. pen.,  di
  detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli artt.  697  e  699
  cod. pen. e di traffico di armi di cui all'art. 695 cod. pen. 
- Legge della Regione Umbria  28  novembre  2003,  n.  23  (Norme  di
  riordino in materia di edilizia residenziale  sociale),  artt.  20,
  comma 2, lettera c) [nel testo antecedente alle modifiche apportate
  dalla legge regionale n. 2 del 2026], e 29, comma 1, lettera c). 
In via conseguenziale: Edilizia residenziale pubblica -  Assegnazione
  di alloggi - Norme della Regione Umbria di modifica e  integrazione
  della legge regionale n. 23 del 2003 - Disposizioni  transitorie  -
  Previsione  che  i  procedimenti   amministrativi   relativi   agli
  interventi di cui ai Titoli II e III della legge  regionale  n.  23
  del 2003, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge
  regionale n. 2 del 2026, sono portati a compimento  secondo  quanto
  previsto dagli artt. 20 e 20-bis della legge regionale  n.  23  del
  2003, nel testo antecedente alle modifiche  apportate  dalla  legge
  regionale n. 2 del 2026 -  Denunciata  ultrattivita'  dell'art.  20
  della legge regionale n. 23 del 2003. 
-  Legge della  Regione  Umbria  26  febbraio  2026,  n.  2,  recante
  «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla  legge  regionale  28
  novembre 2003, n. 23 (Norme di  riordino  in  materia  di  edilizia
  residenziale sociale)», art. 18, comma 2. 


(GU n. 28 del 15-07-2026)

 
          IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA 
 
 
                           (Sezione Prima) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 450 del 2025, proposto da F.  R.,  rappresentato  e
difeso dall'avvocato Carlo Righi, con domicilio digitale come da  PEC
da Registri di Giustizia; 
    contro  il  Comune  di  Terni,  in  persona  del  Sindaco  legale
rappresentante pro tempore, rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati
Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio digitale come  da  PEC
da Registri di Giustizia; 
    nei  confronti  della  Regione  Umbria,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati
Luca Benci e Alessandra Fani, con domicilio digitale come da  PEC  da
Registri di Giustizia; 
    di A. S. e di Y. G. M., non costituiti in giudizio; 
    per l'annullamento della determinazione del dirigente n. ...  del
..., pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Terni in  data  ....
che  esclude  il  ricorrente  dalla  graduatoria  per  l'assegnazione
dell'alloggio per «assenza del requisito soggettivo di  cui  all'art.
20, comma 2, lett. c) in combinato disposto con l'art. 29,  comma  1,
lett.  c,  della  L.R.  23/2003   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni»;  
    di  ogni  altro  atto  presupposto,  connesso  e  consequenziale,
ancorche' di data e tenore sconosciuto, ivi espressamente incluso. 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni  e
della Regione Umbria; 
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott.
Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato  nel
verbale; 
    1. Con l'atto introduttivo del giudizio e nella resistenza  delle
amministrazioni intimate, il ricorrente ha  proposto  la  domanda  di
annullamento del provvedimento con cui  il  Comune  di  Terni  lo  ha
escluso dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica per carenza del requisito soggettivo della  cd.
incensuratezza, declinato dall'art. 20, comma 2, lett. c) e dall'art.
29, comma 1, lett. c), della L.R. Umbria del 28 novembre 2003, n. 23. 
    Avverso l'atto di esclusione dalla graduatoria, il ricorrente  ha
prospettato articolate censure, tutte incentrate sulla violazione  di
disposti costituzionali perpetrata, per il tramite del  provvedimento
impugnato, dalle predette norme, nella parte in cui esse assumono  la
sussistenza di pregiudizi penali, per i quali non e'  intervenuta  la
riabilitazione ai  sensi  dell'art.  178  del  codice  penale,  quale
condizione  ostativa  all'accesso  al   beneficio   dell'assegnazione
dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica. 
    2.  In  via  preliminare,  il  Tribunale,  ritenuta  la   propria
giurisdizione (Cass. Sez. Un. 20 luglio 2021, n.  20761,  Cass.  Sez.
Un. 15 gennaio 2021, n. 621; Cass. Sez.  Un.  26  febbraio  2020,  n.
5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253; Cass., Sez. Un., 20
aprile 2018, n. 9918; Cass. Sez. 9 ottobre 2013, n. 22957; in termini
Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, 2143; n. 1831 del  2021),  rileva
che la proposizione  di  un  ricorso  che  indubbia  la  legittimita'
costituzionale  di  norme  ritenute  direttamente   lesive   di   una
situazione  giuridica  soggettiva  costituisce  circostanza  che  non
incide  sulla  sua  ammissibilita',  atteso  che  la   giurisprudenza
costituzionale ritiene ammissibile la cd. lis ficta, quale  costrutto
giuridico volto a dare rilevanza alla proposizione in via principale,
dunque non  in  via  incidentale,  della  questione  di  legittimita'
costituzionale della disposizione censurata. 
    In particolare, la Corte costituzionale ha  affermato  sul  punto
che non sussiste il difetto di incidentalita'  nelle  ipotesi,  quale
quella di specie, in cui la questione investe una disposizione avente
forza di legge  che  il  rimettente  deve  applicare  come  passaggio
obbligato ai fini della risoluzione della  controversia  oggetto  del
processo principale (sentenze n. 224 e n. 188 del 2020,  sentenza  n.
46 del 2021). 
    Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza  costituzionale,
viene  ravvisato  nei  casi  in  cui  «le  doglianze   mosse   contro
provvedimenti o norme secondarie  non  potrebbero  altrimenti  essere
accolte che a seguito dell'eventuale accoglimento della questione  di
legittimita' proposta nei confronti della disposizione  di  legge  da
quei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.
303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in
diritto)» (sentenza n. 16 del 2017; nei medesimi sensi,  sentenza  n.
151/2009). 
    E' quanto e'  dato  riscontrare  nel  caso  di  specie,  dove  il
provvedimento di esclusione dalla graduatoria di  assegnazione  degli
alloggi popolari e' meramente  ricognitivo  di  un  effetto  ostativo
derivante direttamente dalle norme censurate. 
    2.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'irrilevanza dello
ius superveniens costituito dalla L.R. dell'Umbria  del  26  febbraio
2026, n. 2, che ha novellato l'art. 20 della LRU n. 23/2003 e che  ha
abrogato l'art. 29 della medesima legge, atteso che,  in  virtu'  del
principio del tempus regit actum, come declinato dal diritto vivente,
«la  legittimita'  del  provvedimento  amministrativo   deve   essere
valutata alla luce  della  legge  vigente  e  dello  stato  di  fatto
esistente al momento della sua adozione»  (ex  pluris:  Consiglio  di
Stato, IV Sezione, sentenza del 19 maggio 2026, n. 4004; Consiglio di
Stato, IV Sezione, sentenza del 19 maggio 2026, n. 3984), mentre  «le
sopravvenienze  normative  che   determinano   una   modifica   della
disciplina normativa in base alla quale fu adottato il  provvedimento
non comportano, in termini generali, la  illegittimita'  sopravvenuta
del provvedimento amministrativo, salve  le  ipotesi  eccezionali  di
invalidita' successiva (ex multis cfr. Consiglio di Stato:  Sez.  II,
13 marzo 2024, n. 2482; Sez. III, 1 settembre  2015,  n.  4059;  Sez.
III, 13 maggio 2015, n. 2377; Sez. V, 23 giugno 2014, n.  3149;  Sez.
IV, 3 marzo 2014, n. 993; Sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583; sez.  VI,
3 settembre 2009 n. 5195).» (Consiglio di Stato, V Sezione,  sentenza
del 7 maggio 2026, n. 3558). 
    2.2 Nel delineato  contesto,  il  Tribunale  dubita  anche  della
legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 2, della prefata  LRU
n. 2/2026, che,  nel  disporre  che  «I  procedimenti  amministrativi
relativi agli interventi di  cui  ai  Titoli  II  e  III  della  L.R.
23/2003, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, sono  portati  a  compimento  secondo  quanto  previsto  dagli
articoli 20 e 20-bis della L.R. 23/2003 nel  testo  antecedente  alle
modifiche apportate dalla presente legge.», ha previsto un regime  di
ultrattivita' della norma recata dall'art. 20 della LRU n. 23/2003. 
    2.3  Alla  luce  delle  superiori  considerazione,  il  Tribunale
rimettente  ritiene  che  le  norme  oggetto  di   rimessione   siano
direttamente  ostative   alla   inclusione   del   ricorrente   nella
graduatoria per l'assegnazione di alloggio popolare, atteso che  egli
ha risalenti condanne, intervenute tra il 2001 e il 2014,  per  fatti
di reato ascrivibili all'ampia elencazione di cui  alle  disposizioni
regionali richiamate, con pena eseguita o altrimenti estinta,  per  i
quali  non  e'  tuttavia  intervenuta  la  riabilitazione,  ai  sensi
dell'art. 178 del codice penale. In definitiva,  la  rilevanza  della
questione di  legittimita'  costituzionale  deriva  dall'applicazione
delle norme censurate, che condurrebbe alla reiezione  de  plano  del
ricorso,  atteso  che  il  ricorrente  presenta  una  situazione   di
acclarata  (e  peraltro  non  contestata)   assenza   del   requisito
soggettivo divisato dalle disposizioni citate. 
    3. In merito alla non manifesta infondatezza della  questione  di
legittimita' costituzionale, deve rilevarsi preliminarmente  che,  in
tema  di  alloggi  popolari   e   di   diritto   all'abitazione,   la
giurisprudenza costituzionale afferma costantemente  che:  «Non  v'e'
dubbio  che  il  diritto  all'abitazione  rientri  «fra  i  requisiti
essenziali caratterizzanti la socialita' cui  si  conforma  lo  Stato
democratico voluto dalla Costituzione», il quale ha dunque il  dovere
di garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a  che
la vita di ogni persona rifletta ogni giorno  e  sotto  ogni  aspetto
l'immagine universale della dignita'  umana»  (sentenza  n.  217  del
1988, richiamata ancora di recente dalle sentenze n. 1 del 2026, n. 1
del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024). 
    L'edilizia residenziale pubblica risponde precisamente  a  questo
dovere  della  Repubblica,  in  quanto  si  tratta  di  un   servizio
funzionale «ad assicurare in concreto il  soddisfacimento  di  questo
bisogno primario, perche' serve a «garantire un'abitazione a soggetti
economicamente deboli nel luogo ove e' la sede  dei  loro  interessi»
(sentenza n. 176  del  2000),  al  fine  di  assicurare  un'esistenza
dignitosa a tutti coloro che non dispongono  di  risorse  sufficienti
(art. 34 della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione  europea),
mediante un servizio pubblico deputato alla «provvista di alloggi per
i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenza n. 168 del 2014)»
(sentenze n. 1 del 2026, n. 147 del 2024 e n. 44 del 2020; in termini
pressoche' analoghi anche la sentenza n. 1  del  2025).»  (cosi',  da
ultimo, Corte costituzionale, sentenza del 6 maggio  2026,  n.  70  e
precedenti ivi richiamati). 
    3.1  Cio'  posto,  si  rileva  che,  pur  nell'ambito  dell'ampia
discrezionalita' riconosciuta al  legislatore,  le  norme  indubbiate
risultano anzitutto in contrasto con il principio  di  ragionevolezza
di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione, atteso che esse  recano
una disciplina  che  non  e'  possibile  ricondurre  «...  ad  alcuna
esigenza  protetta  in  via  primaria»,  realizzando  «una   evidente
sproporzione  tra  i  mezzi  approntati  e  il   fine   asseritamente
perseguito» (cosi', Consiglio di  Stato,  IV  Sezione,  sentenza  non
definitiva del 19 aprile 2021, n. 3155). 
    In sostanza, la mera sussistenza di pregiudizi  penali  risalenti
nel tempo in capo al ricorrente non giustifica la condizione ostativa
prevista dalle norme censurate, che non veicolano di  per  se'  alcun
interesse pari ordinato da potere raffrontare con quello  sacrificato
al fine di consentire di svolgere un giudizio  di  ragionevolezza  ab
externo. In altre parole, il collegamento dell'effetto ostativo  alla
sussistenza  di  una  congerie  di  reati,  considerati  solo   nella
prospettiva del loro trattamento sanzionatorio («delitti non  colposi
in ordine ai quali e' prevista la  pena  detentiva  non  inferiore  a
sette anni») ovvero per il tramite di una elencazione di  fattispecie
delittuose,  disomogenea  quanto  a  bene  giuridico  tutelato,   non
consente di cogliere la dimensione  offensiva  delle  previsioni  ivi
recate  e,  di  conseguenza,  di   ricostruire   la   giustificazione
dell'effetto ostativo previsto dalle norme  che  si  sottopongono  al
vaglio di costituzionalita', che, come detto, vanno ad  incidere  sul
diritto alla  abitazione,  nella  sua  dimensione  costituzionalmente
«forte», come declinata  nelle  citate  pronunce  del  Giudice  delle
leggi. 
    3.2 Inoltre, la «eccedentarieta'» dell'effetto ostativo derivante
dalle norme in esame e' tale da determinare la loro  ascrizione  alla
categoria delle pene accessorie, la cui previsione esula  dall'ambito
di competenza della potesta' legislativa regionale, stante la riserva
di legge statale sussistente in subiecta  materia,  riconducibile  al
combinato disposto di cui agli art. 25, secondo comma, e 117, secondo
comma, lett. l) della Costituzione. 
    In detta prospettiva, va rilevato che  l'art.  20  della  LRU  n.
23/2003 prescrive che i richiedenti  il  beneficio  dell'assegnazione
dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica non abbiano riportato
condanne per delitti non colposi per i  quali  e'  prevista  la  pena
detentiva non  inferiore  a  sette  anni,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione ottenuta ai sensi dell'art. 178 del codice penale; dal
suo canto, l'art. 29 della medesima legge regionale prevede che,  «ai
fini  dell'assegnazione»,  beneficiari  non  devono  avere  riportato
«condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia  intervenuta
la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice  penale,  per  i
reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e  292  del  codice
penale, per i delitti  contro  la  pubblica  amministrazione,  contro
l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine  pubblico,  contro
la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo  di
cui agli articoli 718 e 720 del  codice  penale,  di  detenzione  e/o
porto abusivo di armi di cui agli  articoli  697  e  699  del  codice
penale e di traffico di armi  di  cui  all'articolo  695  del  codice
penale». 
    In  sostanza,  le  norme  oggetto  di  rimessione  prevedono  una
conseguenza afflittiva avente i caratteri della pena accessoria. 
    Invero, l'effetto ostativo in parola determina una vera e propria
incapacita'  giuridica  speciale  del  condannato  per  i  reati  ivi
previsti. 
    Peraltro,  anche  il  riferimento  alla  riabilitazione  prevista
dall'art. 178 del codice penale e' indice sintomatico del  valore  di
pena accessoria dell'effetto previsto dalle norme censurate; infatti,
l'art.  178  del  codice  penale  prescrive  che  «La  riabilitazione
estingue le pene  accessorie  ed  ogni  altro  effetto  penale  della
condanna, salvo che la legge disponga diversamente.». 
    Tuttavia, la previsione di pene accessorie e'  riservata  in  via
esclusiva al legislatore statale, cosi' come si desume dal  combinato
disposto di cui all'art. 25, secondo comma, e all'art.  117,  secondo
comma, lett. l), della Costituzione e,  inoltre  esse,  per  la  loro
irrogazione,  stante  la  loro  capacita'  di  incidere  su   diritti
costituzionalmente garantiti, sono soggette  anche  alla  riserva  di
giurisdizione. 
    3.3 Peraltro, trattasi di un effetto  ostativo  che  si  pone  in
contrasto con il divieto di automatismi sanzionatori, come  emergente
dalla giurisprudenza costituzionale (Corte  costituzionale,  sentenza
del 18 ottobre 2025, n. 153; Corte  Costituzionale  sentenza  del  22
aprile 2025 n. 53; Corte Costituzionale sente del 23 maggio  2025  n.
73; Corte Costituzionale sentenza del 7 marzo 2025 n. 24). 
    In detta prospettiva, deve  rilevarsi  che  le  norme  indubbiate
prevedono un effetto ostativo automatico derivante dalla  sussunzione
del caso concreto nell'ambito della classe di fatti da esse presa  in
considerazione, senza la previsione di un  potere  discrezionale  che
consenta il necessario bilanciamento  in  concreto  tra  le  esigenze
sanzionatorie  e   quelle   del   diritto   sociale   all'abitazione,
prevedendo, se del caso, una graduazione dell'effetto punitivo. 
    3.4 Inoltre, le norme censurate  determinano  anche  una  lesione
ingiustificata del diritto alla abitazione e alla vita familiare,  in
violazione degli artt. 2, 3, 29 Cost., nonche' dell'art.  117,  primo
comma, Cost. in relazione all'art. 8 della CEDU. 
    Deve  premettersi,  che  il  diritto  all'abitazione,  nella  sua
dimensione costituzionale di diritto che  rientra  tra  «i  requisiti
essenziali caratterizzanti la socialita' cui  si  conforma  lo  Stato
democratico voluto dalla Costituzione», il quale ha dunque il  dovere
di garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a  che
la vita di ogni persona rifletta ogni giorno  e  sotto  ogni  aspetto
l'immagine universale della dignita'  umana»  (sentenza  n.  217  del
1988, richiamata ancora di recente dalle sentenze n. 1 del 2026, n. 1
del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024)»,  costituisce  una  precondizione
per il pieno sviluppo della personalita' del beneficiario nell'ambito
familiare, quale  formazione  sociale  paradigmatica,  ai  sensi  del
combinato  disposto  di  cui  all'art.  2   e   all'art.   29   della
Costituzione. 
    In detta prospettiva, come risulta  anche  nel  caso  di  specie,
l'effetto  ostativo  determinato  dal  mero  riscontro  in  capo   al
richiedente  di  pregiudizi  penali,  come   previsto   dalle   norme
censurate, comporta la compromissione del diritto alla abitazione, e,
conseguentemente,  della  precondizione   per   lo   sviluppo   della
personalita' del ricorrente e del proprio nucleo familiare. Peraltro,
la vita familiare costituisce anche  diritto  fondamentale  ai  sensi
della CEDU, per cui la compromissione  del  diritto  alla  abitazione
derivante   dalle   norme   censurate    comporta    l'illegittimita'
costituzionale delle medesime ai sensi dell'art.  117,  primo  comma,
della  Costituzione,  per  il  tramite   del   parametro   interposto
costituito dall'art. 8 della CEDU. 
    Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della CEDU  «Ogni  persona  ha  il
diritto al rispetto della sua  vita  privata  e  familiare,  del  suo
domicilio  e  della  sua  corrispondenza.».  Pertanto,  anche   nella
prospettiva convenzionale il diritto  all'abitazione  costituisce  un
prerequisito di tutela della dignita' della persona  umana,  che  non
puo' essere compromesso che per la tutela  di  interessi  preminenti,
non riscontrabili nel caso di specie. 
    4. Conclusivamente, si ritiene  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  20,
comma 2, lett. c), della LRU del 28 novembre 2003, n. 23, nella parte
in  cui   dispone   che   i   soggetti   richiedenti   il   beneficio
dell'assegnazione  dell'alloggio   devono   possedere   il   seguente
requisito soggettivo: «non avere riportato condanne penali passate in
giudicato, salvo che non sia intervenuta  la  riabilitazione  di  cui
all' articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli
articoli 51, comma  3-bis  del  codice  di  procedura  penale,  dall'
articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre  1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),
nonche'  per  i  reati  di  favoreggiamento  o   sfruttamento   della
prostituzione». 
    Si ritiene, altresi', rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1, lett.
c), della medesima legge regionale n. 23/2003,  nella  parte  in  cui
prevede  che,  «[a]i  fini  dell'assegnazione  degli  alloggi  ...  i
beneficiari, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20-bis ...»
devono essere in possesso del requisito negativo costituito dal  «non
avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo  che  non
sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice
penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292
del codice penale, per i delitti contro la pubblica  amministrazione,
contro l'amministrazione della giustizia, contro  l'ordine  pubblico,
contro la persona, contro il  patrimonio  e  per  i  reati  di  gioco
d'azzardo di cui agli articoli  718  e  720  del  codice  penale,  di
detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697  e  699
del codice penale e di traffico di armi di cui all' articolo 695  del
codice penale». 
    Infine, ed in via conseguenziale,  si  ritiene  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 18, comma 2, della LRU del 26 febbraio 2026,  n.  2,  nella
parte in cui prevede che:  «I  procedimenti  amministrativi  relativi
agli interventi di cui ai Titoli II e  III  della  L.R.  23/2003,  in
corso alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
portati a compimento secondo quanto  previsto  dagli  articoli  20  e
20-bis della  L.R.  23/2003  nel  testo  antecedente  alle  modifiche
apportate  dalla  presente  legge.»,  limitatamente  al   riferimento
all'art. 20 della LRU n. 23/2003. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Tribunale amministrativo regionale per  l'Umbria  pronunciando
sul ricorso, come in  epigrafe  proposto,  visti  l'art.  134,  primo
comma, della Costituzione, l'art. 1  della  legge  cost.  9  febbraio
1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  solleva,
ritenendola rilevante e non  manifestamente  infondata  in  relazione
agli artt. 2, 3, 25, 29, 117, secondo comma, lett. l)  e  117,  primo
comma, della Costituzione, in relazione all'art.  8  della  CEDU,  la
questione di legittimita' costituzionale  degli  art.  20,  comma  2,
lettera c), 29, comma 1, lett. c), della legge della  Regione  Umbria
del 28 novembre 2003, n. 23 e dell'art.  18,  comma  2,  della  legge
della Regione Umbria del 26 febbraio 2026,  n.  2  e  ne  rimette  la
decisione alla Corte costituzionale. 
    Dispone la sospensione del giudizio  e  l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria, alle parti del presente giudizio e  al  Presidente  della
Giunta regionale. 
    Manda  altresi'  alla  Segreteria  di  comunicare   la   presente
ordinanza al Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria. 
    Ritenuto che sussistano i presupposti  di  cui  all'articolo  52,
commi 1 e 2, del decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile  2016,  atutela  dei  diritti  o  della
dignita' della parte interessata, manda alla Segreteria di  procedere
all'oscuramento delle generalita' nonche'  di  qualsiasi  altro  dato
idoneo  ad  identificare  parte  ricorrente  e  ogni  altro  soggetto
indicato. 
    Cosi' deciso in Perugia nella camera di consiglio del  giorno  28
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati: 
      Pierfrancesco Ungari, Presidente; 
      Daniela Carrarelli, Consigliere; 
      Guido Gabriele, Referendario, Estensore; 
 
                        Il presidente: Ungari 
 
 
                                                L'estensore: Gabriele