Reg. ord. n. 111 del 2026 pubbl. su G.U. del 15/07/2026 n. 28
Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria del 28/05/2026
Tra: F. R. C/ Comune di Terni
Oggetto:
Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria – Requisiti generali dei beneficiari dei contributi previsti dal Titolo II della legge regionale n. 23 del 2003 – Previsione che il richiedente non deve aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per uno dei reati previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, o 380 cod. proc. pen., dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione – Requisiti soggettivi per l’assegnazione – Previsione che il richiedente non deve avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per i reati di vilipendio di cui agli artt. 290, 291 e 292 cod. pen., per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e 720 cod. pen., di detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli artt. 697 e 699 cod. pen. e di traffico di armi di cui all'art. 695 cod. pen. – Denunciata disciplina che non è possibile ricondurre ad alcuna esigenza protetta in via primaria, realizzando una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Norme regionali di carattere ostativo, eccedenti la potestà legislativa regionale, che prevedono una conseguenza afflittiva avente i caratteri della pena accessoria – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Lesione della riserva di giurisdizione – Disciplina il cui effetto ostativo contrasta con il divieto di automatismi sanzionatori, come emergente dalla giurisprudenza costituzionale – Omessa previsione di un potere discrezionale che consenta il necessario bilanciamento in concreto tra le esigenze sanzionatorie e quelle del diritto sociale all’abitazione, prevedendo, se del caso, una graduazione dell’effetto punitivo – Ingiustificata lesione del diritto alla abitazione e alla vita familiare – Lesione dei principi di ragionevolezza e del diritto inviolabile del beneficiario nell’ambito della formazione sociale familiare – Violazione degli obblighi internazionali che segnatamente sanciscono il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
- Legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23, artt. 20, comma 2, lettera c) [nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026], e 29, comma 1, lettera c).
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 29, 117, commi primo e secondo, lettera l); Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art.8.
In via conseguenziale: Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione di alloggi – Norme della Regione Umbria di modifica e integrazione della legge regionale n. 23 del 2003 – Disposizioni transitorie – Previsione che i procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della legge regionale n. 23 del 2003, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2026, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 20-bis della legge regionale n. 23 del 2003, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 2 del 2026 – Denunciata ultrattività dell’art. 20 della legge regionale n. 23 del 2003 – Disciplina che non è possibile ricondurre ad alcuna esigenza protetta in via primaria, realizzando una evidente sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente perseguito – Contrasto con il principio di ragionevolezza – Norme regionali di carattere ostativo, eccedenti la potestà legislativa regionale, che prevedono una conseguenza afflittiva avente i caratteri della pena accessoria – Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento penale – Lesione della riserva di giurisdizione – Disciplina il cui effetto ostativo contrasta con il divieto di automatismi sanzionatori, come emergente dalla giurisprudenza costituzionale – Omessa previsione di un potere discrezionale che consenta il necessario bilanciamento in concreto tra le esigenze sanzionatorie e quelle del diritto sociale all’abitazione, prevedendo, se del caso, una graduazione dell’effetto punitivo – Ingiustificata lesione del diritto all'abitazione e alla vita familiare – Lesione dei principi di ragionevolezza e del diritto inviolabile del beneficiario nell’ambito della formazione sociale familiare – Violazione degli obblighi internazionali che segnatamente sanciscono il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
- Legge della Regione Umbria del 26 febbraio 2026, n. 2, art. 18, comma 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, 29, 117, commi primo e secondo, lettera l); Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), art.8.
Norme impugnate:
legge della Regione Umbria del 28/11/2003 Num. 23 Art. 29 Co. 1
legge della Regione Umbria del 26/02/2026 Num. 2 Art. 18 Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 25
Costituzione Art. 29
Costituzione Art. 117 Co. 1
Costituzione Art. 117 Co. 2
Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali Art. 8
Testo dell'ordinanza
N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 maggio 2026
Ordinanza del 28 maggio 2026 del Tribunale amministrativo regionale
per l'Umbria sul ricorso proposto da F. R. contro il Comune di Terni
e Regione Umbria.
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme
della Regione Umbria - Requisiti generali dei beneficiari dei
contributi previsti dal Titolo II della legge regionale n. 23 del
2003 - Previsione che il richiedente non deve aver riportato
condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta
la riabilitazione di cui all'art. 178 cod. pen., per uno dei reati
previsti dagli artt. 51, comma 3-bis, 0380 cod. proc. pen.,
dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, nonche' per i
reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione -
Requisiti soggettivi per l'assegnazione - Previsione che il
richiedente non deve avere riportato condanne penali passate in
giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui
all'art. 178 cod. pen., per i reati di vilipendio di cui agli artt.
290, 291 e 292 cod. pen., per i delitti contro la pubblica
amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro
l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i
reati di gioco d'azzardo di cui agli artt. 718 e 720 cod. pen., di
detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli artt. 697 e 699
cod. pen. e di traffico di armi di cui all'art. 695 cod. pen.
- Legge della Regione Umbria 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di
riordino in materia di edilizia residenziale sociale), artt. 20,
comma 2, lettera c) [nel testo antecedente alle modifiche apportate
dalla legge regionale n. 2 del 2026], e 29, comma 1, lettera c).
In via conseguenziale: Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione
di alloggi - Norme della Regione Umbria di modifica e integrazione
della legge regionale n. 23 del 2003 - Disposizioni transitorie -
Previsione che i procedimenti amministrativi relativi agli
interventi di cui ai Titoli II e III della legge regionale n. 23
del 2003, in corso alla data di entrata in vigore della legge
regionale n. 2 del 2026, sono portati a compimento secondo quanto
previsto dagli artt. 20 e 20-bis della legge regionale n. 23 del
2003, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla legge
regionale n. 2 del 2026 - Denunciata ultrattivita' dell'art. 20
della legge regionale n. 23 del 2003.
- Legge della Regione Umbria 26 febbraio 2026, n. 2, recante
«Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28
novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia
residenziale sociale)», art. 18, comma 2.
(GU n. 28 del 15-07-2026)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA
(Sezione Prima)
Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di
registro generale 450 del 2025, proposto da F. R., rappresentato e
difeso dall'avvocato Carlo Righi, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Terni, in persona del Sindaco legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Paolo Gennari e Francesco Silvi, con domicilio digitale come da PEC
da Registri di Giustizia;
nei confronti della Regione Umbria, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Luca Benci e Alessandra Fani, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
di A. S. e di Y. G. M., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento della determinazione del dirigente n. ... del
..., pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Terni in data ....
che esclude il ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione
dell'alloggio per «assenza del requisito soggettivo di cui all'art.
20, comma 2, lett. c) in combinato disposto con l'art. 29, comma 1,
lett. c, della L.R. 23/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni»;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,
ancorche' di data e tenore sconosciuto, ivi espressamente incluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni e
della Regione Umbria;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott.
Guido Gabriele e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
1. Con l'atto introduttivo del giudizio e nella resistenza delle
amministrazioni intimate, il ricorrente ha proposto la domanda di
annullamento del provvedimento con cui il Comune di Terni lo ha
escluso dalla graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica per carenza del requisito soggettivo della cd.
incensuratezza, declinato dall'art. 20, comma 2, lett. c) e dall'art.
29, comma 1, lett. c), della L.R. Umbria del 28 novembre 2003, n. 23.
Avverso l'atto di esclusione dalla graduatoria, il ricorrente ha
prospettato articolate censure, tutte incentrate sulla violazione di
disposti costituzionali perpetrata, per il tramite del provvedimento
impugnato, dalle predette norme, nella parte in cui esse assumono la
sussistenza di pregiudizi penali, per i quali non e' intervenuta la
riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale, quale
condizione ostativa all'accesso al beneficio dell'assegnazione
dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.
2. In via preliminare, il Tribunale, ritenuta la propria
giurisdizione (Cass. Sez. Un. 20 luglio 2021, n. 20761, Cass. Sez.
Un. 15 gennaio 2021, n. 621; Cass. Sez. Un. 26 febbraio 2020, n.
5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253; Cass., Sez. Un., 20
aprile 2018, n. 9918; Cass. Sez. 9 ottobre 2013, n. 22957; in termini
Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, 2143; n. 1831 del 2021), rileva
che la proposizione di un ricorso che indubbia la legittimita'
costituzionale di norme ritenute direttamente lesive di una
situazione giuridica soggettiva costituisce circostanza che non
incide sulla sua ammissibilita', atteso che la giurisprudenza
costituzionale ritiene ammissibile la cd. lis ficta, quale costrutto
giuridico volto a dare rilevanza alla proposizione in via principale,
dunque non in via incidentale, della questione di legittimita'
costituzionale della disposizione censurata.
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato sul punto
che non sussiste il difetto di incidentalita' nelle ipotesi, quale
quella di specie, in cui la questione investe una disposizione avente
forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio
obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del
processo principale (sentenze n. 224 e n. 188 del 2020, sentenza n.
46 del 2021).
Tale requisito, sempre secondo la giurisprudenza costituzionale,
viene ravvisato nei casi in cui «le doglianze mosse contro
provvedimenti o norme secondarie non potrebbero altrimenti essere
accolte che a seguito dell'eventuale accoglimento della questione di
legittimita' proposta nei confronti della disposizione di legge da
quei provvedimenti applicata (sentenze n. 151 del 2009, punto 4.4; n.
303 del 2007, punto 6.1; n. 4 del 2000, punto 2.2, del Considerato in
diritto)» (sentenza n. 16 del 2017; nei medesimi sensi, sentenza n.
151/2009).
E' quanto e' dato riscontrare nel caso di specie, dove il
provvedimento di esclusione dalla graduatoria di assegnazione degli
alloggi popolari e' meramente ricognitivo di un effetto ostativo
derivante direttamente dalle norme censurate.
2.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l'irrilevanza dello
ius superveniens costituito dalla L.R. dell'Umbria del 26 febbraio
2026, n. 2, che ha novellato l'art. 20 della LRU n. 23/2003 e che ha
abrogato l'art. 29 della medesima legge, atteso che, in virtu' del
principio del tempus regit actum, come declinato dal diritto vivente,
«la legittimita' del provvedimento amministrativo deve essere
valutata alla luce della legge vigente e dello stato di fatto
esistente al momento della sua adozione» (ex pluris: Consiglio di
Stato, IV Sezione, sentenza del 19 maggio 2026, n. 4004; Consiglio di
Stato, IV Sezione, sentenza del 19 maggio 2026, n. 3984), mentre «le
sopravvenienze normative che determinano una modifica della
disciplina normativa in base alla quale fu adottato il provvedimento
non comportano, in termini generali, la illegittimita' sopravvenuta
del provvedimento amministrativo, salve le ipotesi eccezionali di
invalidita' successiva (ex multis cfr. Consiglio di Stato: Sez. II,
13 marzo 2024, n. 2482; Sez. III, 1 settembre 2015, n. 4059; Sez.
III, 13 maggio 2015, n. 2377; Sez. V, 23 giugno 2014, n. 3149; Sez.
IV, 3 marzo 2014, n. 993; Sez. IV, 21 agosto 2012, n. 4583; sez. VI,
3 settembre 2009 n. 5195).» (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza
del 7 maggio 2026, n. 3558).
2.2 Nel delineato contesto, il Tribunale dubita anche della
legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 2, della prefata LRU
n. 2/2026, che, nel disporre che «I procedimenti amministrativi
relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della L.R.
23/2003, in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli
articoli 20 e 20-bis della L.R. 23/2003 nel testo antecedente alle
modifiche apportate dalla presente legge.», ha previsto un regime di
ultrattivita' della norma recata dall'art. 20 della LRU n. 23/2003.
2.3 Alla luce delle superiori considerazione, il Tribunale
rimettente ritiene che le norme oggetto di rimessione siano
direttamente ostative alla inclusione del ricorrente nella
graduatoria per l'assegnazione di alloggio popolare, atteso che egli
ha risalenti condanne, intervenute tra il 2001 e il 2014, per fatti
di reato ascrivibili all'ampia elencazione di cui alle disposizioni
regionali richiamate, con pena eseguita o altrimenti estinta, per i
quali non e' tuttavia intervenuta la riabilitazione, ai sensi
dell'art. 178 del codice penale. In definitiva, la rilevanza della
questione di legittimita' costituzionale deriva dall'applicazione
delle norme censurate, che condurrebbe alla reiezione de plano del
ricorso, atteso che il ricorrente presenta una situazione di
acclarata (e peraltro non contestata) assenza del requisito
soggettivo divisato dalle disposizioni citate.
3. In merito alla non manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale, deve rilevarsi preliminarmente che, in
tema di alloggi popolari e di diritto all'abitazione, la
giurisprudenza costituzionale afferma costantemente che: «Non v'e'
dubbio che il diritto all'abitazione rientri «fra i requisiti
essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo Stato
democratico voluto dalla Costituzione», il quale ha dunque il dovere
di garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che
la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto
l'immagine universale della dignita' umana» (sentenza n. 217 del
1988, richiamata ancora di recente dalle sentenze n. 1 del 2026, n. 1
del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024).
L'edilizia residenziale pubblica risponde precisamente a questo
dovere della Repubblica, in quanto si tratta di un servizio
funzionale «ad assicurare in concreto il soddisfacimento di questo
bisogno primario, perche' serve a «garantire un'abitazione a soggetti
economicamente deboli nel luogo ove e' la sede dei loro interessi»
(sentenza n. 176 del 2000), al fine di assicurare un'esistenza
dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti
(art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea),
mediante un servizio pubblico deputato alla «provvista di alloggi per
i lavoratori e le famiglie meno abbienti» (sentenza n. 168 del 2014)»
(sentenze n. 1 del 2026, n. 147 del 2024 e n. 44 del 2020; in termini
pressoche' analoghi anche la sentenza n. 1 del 2025).» (cosi', da
ultimo, Corte costituzionale, sentenza del 6 maggio 2026, n. 70 e
precedenti ivi richiamati).
3.1 Cio' posto, si rileva che, pur nell'ambito dell'ampia
discrezionalita' riconosciuta al legislatore, le norme indubbiate
risultano anzitutto in contrasto con il principio di ragionevolezza
di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione, atteso che esse recano
una disciplina che non e' possibile ricondurre «... ad alcuna
esigenza protetta in via primaria», realizzando «una evidente
sproporzione tra i mezzi approntati e il fine asseritamente
perseguito» (cosi', Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza non
definitiva del 19 aprile 2021, n. 3155).
In sostanza, la mera sussistenza di pregiudizi penali risalenti
nel tempo in capo al ricorrente non giustifica la condizione ostativa
prevista dalle norme censurate, che non veicolano di per se' alcun
interesse pari ordinato da potere raffrontare con quello sacrificato
al fine di consentire di svolgere un giudizio di ragionevolezza ab
externo. In altre parole, il collegamento dell'effetto ostativo alla
sussistenza di una congerie di reati, considerati solo nella
prospettiva del loro trattamento sanzionatorio («delitti non colposi
in ordine ai quali e' prevista la pena detentiva non inferiore a
sette anni») ovvero per il tramite di una elencazione di fattispecie
delittuose, disomogenea quanto a bene giuridico tutelato, non
consente di cogliere la dimensione offensiva delle previsioni ivi
recate e, di conseguenza, di ricostruire la giustificazione
dell'effetto ostativo previsto dalle norme che si sottopongono al
vaglio di costituzionalita', che, come detto, vanno ad incidere sul
diritto alla abitazione, nella sua dimensione costituzionalmente
«forte», come declinata nelle citate pronunce del Giudice delle
leggi.
3.2 Inoltre, la «eccedentarieta'» dell'effetto ostativo derivante
dalle norme in esame e' tale da determinare la loro ascrizione alla
categoria delle pene accessorie, la cui previsione esula dall'ambito
di competenza della potesta' legislativa regionale, stante la riserva
di legge statale sussistente in subiecta materia, riconducibile al
combinato disposto di cui agli art. 25, secondo comma, e 117, secondo
comma, lett. l) della Costituzione.
In detta prospettiva, va rilevato che l'art. 20 della LRU n.
23/2003 prescrive che i richiedenti il beneficio dell'assegnazione
dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica non abbiano riportato
condanne per delitti non colposi per i quali e' prevista la pena
detentiva non inferiore a sette anni, salvi gli effetti della
riabilitazione ottenuta ai sensi dell'art. 178 del codice penale; dal
suo canto, l'art. 29 della medesima legge regionale prevede che, «ai
fini dell'assegnazione», beneficiari non devono avere riportato
«condanne penali passate in giudicato, salvo che non sia intervenuta
la riabilitazione di cui all'articolo 178 del codice penale, per i
reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice
penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro
la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco d'azzardo di
cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di detenzione e/o
porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699 del codice
penale e di traffico di armi di cui all'articolo 695 del codice
penale».
In sostanza, le norme oggetto di rimessione prevedono una
conseguenza afflittiva avente i caratteri della pena accessoria.
Invero, l'effetto ostativo in parola determina una vera e propria
incapacita' giuridica speciale del condannato per i reati ivi
previsti.
Peraltro, anche il riferimento alla riabilitazione prevista
dall'art. 178 del codice penale e' indice sintomatico del valore di
pena accessoria dell'effetto previsto dalle norme censurate; infatti,
l'art. 178 del codice penale prescrive che «La riabilitazione
estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della
condanna, salvo che la legge disponga diversamente.».
Tuttavia, la previsione di pene accessorie e' riservata in via
esclusiva al legislatore statale, cosi' come si desume dal combinato
disposto di cui all'art. 25, secondo comma, e all'art. 117, secondo
comma, lett. l), della Costituzione e, inoltre esse, per la loro
irrogazione, stante la loro capacita' di incidere su diritti
costituzionalmente garantiti, sono soggette anche alla riserva di
giurisdizione.
3.3 Peraltro, trattasi di un effetto ostativo che si pone in
contrasto con il divieto di automatismi sanzionatori, come emergente
dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza
del 18 ottobre 2025, n. 153; Corte Costituzionale sentenza del 22
aprile 2025 n. 53; Corte Costituzionale sente del 23 maggio 2025 n.
73; Corte Costituzionale sentenza del 7 marzo 2025 n. 24).
In detta prospettiva, deve rilevarsi che le norme indubbiate
prevedono un effetto ostativo automatico derivante dalla sussunzione
del caso concreto nell'ambito della classe di fatti da esse presa in
considerazione, senza la previsione di un potere discrezionale che
consenta il necessario bilanciamento in concreto tra le esigenze
sanzionatorie e quelle del diritto sociale all'abitazione,
prevedendo, se del caso, una graduazione dell'effetto punitivo.
3.4 Inoltre, le norme censurate determinano anche una lesione
ingiustificata del diritto alla abitazione e alla vita familiare, in
violazione degli artt. 2, 3, 29 Cost., nonche' dell'art. 117, primo
comma, Cost. in relazione all'art. 8 della CEDU.
Deve premettersi, che il diritto all'abitazione, nella sua
dimensione costituzionale di diritto che rientra tra «i requisiti
essenziali caratterizzanti la socialita' cui si conforma lo Stato
democratico voluto dalla Costituzione», il quale ha dunque il dovere
di garantire un fondamentale diritto sociale che contribuisce «a che
la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto
l'immagine universale della dignita' umana» (sentenza n. 217 del
1988, richiamata ancora di recente dalle sentenze n. 1 del 2026, n. 1
del 2025, n. 147 e n. 67 del 2024)», costituisce una precondizione
per il pieno sviluppo della personalita' del beneficiario nell'ambito
familiare, quale formazione sociale paradigmatica, ai sensi del
combinato disposto di cui all'art. 2 e all'art. 29 della
Costituzione.
In detta prospettiva, come risulta anche nel caso di specie,
l'effetto ostativo determinato dal mero riscontro in capo al
richiedente di pregiudizi penali, come previsto dalle norme
censurate, comporta la compromissione del diritto alla abitazione, e,
conseguentemente, della precondizione per lo sviluppo della
personalita' del ricorrente e del proprio nucleo familiare. Peraltro,
la vita familiare costituisce anche diritto fondamentale ai sensi
della CEDU, per cui la compromissione del diritto alla abitazione
derivante dalle norme censurate comporta l'illegittimita'
costituzionale delle medesime ai sensi dell'art. 117, primo comma,
della Costituzione, per il tramite del parametro interposto
costituito dall'art. 8 della CEDU.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della CEDU «Ogni persona ha il
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza.». Pertanto, anche nella
prospettiva convenzionale il diritto all'abitazione costituisce un
prerequisito di tutela della dignita' della persona umana, che non
puo' essere compromesso che per la tutela di interessi preminenti,
non riscontrabili nel caso di specie.
4. Conclusivamente, si ritiene rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20,
comma 2, lett. c), della LRU del 28 novembre 2003, n. 23, nella parte
in cui dispone che i soggetti richiedenti il beneficio
dell'assegnazione dell'alloggio devono possedere il seguente
requisito soggettivo: «non avere riportato condanne penali passate in
giudicato, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui
all' articolo 178 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli
articoli 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, dall'
articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
nonche' per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della
prostituzione».
Si ritiene, altresi', rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1, lett.
c), della medesima legge regionale n. 23/2003, nella parte in cui
prevede che, «[a]i fini dell'assegnazione degli alloggi ... i
beneficiari, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20-bis ...»
devono essere in possesso del requisito negativo costituito dal «non
avere riportato condanne penali passate in giudicato, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice
penale, per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292
del codice penale, per i delitti contro la pubblica amministrazione,
contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico,
contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di gioco
d'azzardo di cui agli articoli 718 e 720 del codice penale, di
detenzione e/o porto abusivo di armi di cui agli articoli 697 e 699
del codice penale e di traffico di armi di cui all' articolo 695 del
codice penale».
Infine, ed in via conseguenziale, si ritiene rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 18, comma 2, della LRU del 26 febbraio 2026, n. 2, nella
parte in cui prevede che: «I procedimenti amministrativi relativi
agli interventi di cui ai Titoli II e III della L.R. 23/2003, in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
portati a compimento secondo quanto previsto dagli articoli 20 e
20-bis della L.R. 23/2003 nel testo antecedente alle modifiche
apportate dalla presente legge.», limitatamente al riferimento
all'art. 20 della LRU n. 23/2003.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria pronunciando
sul ricorso, come in epigrafe proposto, visti l'art. 134, primo
comma, della Costituzione, l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio
1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva,
ritenendola rilevante e non manifestamente infondata in relazione
agli artt. 2, 3, 25, 29, 117, secondo comma, lett. l) e 117, primo
comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della CEDU, la
questione di legittimita' costituzionale degli art. 20, comma 2,
lettera c), 29, comma 1, lett. c), della legge della Regione Umbria
del 28 novembre 2003, n. 23 e dell'art. 18, comma 2, della legge
della Regione Umbria del 26 febbraio 2026, n. 2 e ne rimette la
decisione alla Corte costituzionale.
Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della
Segreteria, alle parti del presente giudizio e al Presidente della
Giunta regionale.
Manda altresi' alla Segreteria di comunicare la presente
ordinanza al Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016, atutela dei diritti o della
dignita' della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all'oscuramento delle generalita' nonche' di qualsiasi altro dato
idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni altro soggetto
indicato.
Cosi' deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 28
aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente;
Daniela Carrarelli, Consigliere;
Guido Gabriele, Referendario, Estensore;
Il presidente: Ungari
L'estensore: Gabriele