Reg. ord. n. 103 del 2026 pubbl. su G.U. del 24/06/2026 n. 25

Ordinanza del Tribunale di Roma  del 19/02/2026

Tra: Agenzia delle Entrate - Riscossione  C/ A. M.



Oggetto:

Sanzioni amministrative – Giudizio di opposizione – Definitiva interruzione dei procedimenti sanzionatori di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, non ancora conclusi – Annullamento delle sanzioni già irrogate – Previsione che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate – Denunciata normativa che genera una integrale ablazione del potere-dovere del giudice di regolare le spese del processo, sebbene non esitato in pronuncia sul merito, per sopravvenuta carenza di interesse – Indifferenziata applicazione di un regime di compensazione a tutti i giudizi attinti dalla norma sopravvenuta, con esclusione di qualsiasi scrutinio del giudicante, funzionale a considerare le peculiarità del caso concreto – Cessazione della materia del contendere per volontà del legislatore, non per fatto o altro evento riferibile al privato opponente – Preterizione del principio di ragionevolezza, vista la sottomissione a un trattamento uniforme di una pluralità di fattispecie anche difformi – Violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del conseguente principio di responsabilità per le spese del giudizio – Lesione del principio del giusto processo.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 27/12/2024  Num. 202  Art. 21  Co. 5 convertito con modificazioni in
legge  del 21/02/2025  Num. 15


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111 



Testo dell'ordinanza

                        N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2026

Ordinanza del 19 febbraio 2026 del Tribunale di Roma nel procedimento
civile promosso da Agenzia delle entrate -  Riscossione  e  Ministero
della salute contro A. M.. 
 
Sanzioni  amministrative  -  Giudizio  di  opposizione  -  Definitiva
  interruzione dei procedimenti sanzionatori di cui all'art. 4-sexies
  del decreto-legge n. 44  del  2021,  come  convertito,  non  ancora
  conclusi - Annullamento delle sanzioni gia' irrogate  -  Previsione
  che i giudizi pendenti aventi ad oggetto  tali  provvedimenti  sono
  estinti di diritto a spese compensate. 
- Decreto-legge 27 dicembre 2024, n.  202  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella
  legge 21 febbraio 2025, n. 15, art. 21, comma 5. 


(GU n. 25 del 24-06-2026)

 
                     TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 
                       sezione seconda civile 
 
    Il Tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa  Alessandra
Imposimato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 gennaio
2026, ha emesso la seguente ordinanza nella  causa  civile  di  primo
grado iscritta  al  n.  41871  del  ruolo  generale  per  gli  affari
contenziosi  dell'anno  2025,  avente  ad  oggetto:  «Oopposizione  a
sanzione amministrativa» e  pendente  tra  Agenzia  delle  entrate  -
Riscossione,  in  persona  del  legale  rappresentante   pro-tempore,
nonche' Ministero della salute in persona del  Ministro  pro-tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,  nonche'
domiciliati ex lege presso gli uffici dell'avvocatura,  in  Roma  via
dei Portoghesi n. 12; appellante e M. A.,  elettivamente  domiciliato
presso l'avv. Laura Diotallevi, che  lo  rappresenta  e  difende  per
procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositato
lo scritto introduttivo; appellato. 
    1. Sui fatti controversi. 
    Motivi della decisione. 
    1.1. Con l'atto  introduttivo  della  lite,  il  sig.  M.  A.  ha
proposto opposizione all'avviso di addebito ... con cui  irrogata,  a
suo carico, la sanzione di euro 100,00, per  violazione  dell'obbligo
vaccinale di cui all'art.  4-quater,  decreto-legge  n.  44/2021,  in
quanto «alla data del 15 giugno 2022» non avrebbe «iniziato il  ciclo
vaccinale primario» (v. avviso di addebito in copia al  fascicolo  di
prime cure della parte appellata). 
    A  motivo  della  domanda,  ha  esposto  di  non  essere  incorso
nell'illecito   contestato   dall'amministrazione,   avendo   assolto
all'obbligo vaccinale in Spagna, Paese di  domicilio,  ed  avendo  in
particolare assunto la dose di richiamo (seconda  dose)  in  data  10
giugno 2021, come da certificazione COVID (c.d. green  pass)  esibita
in copia in giudizio. 
    1.2. Il Giudice di pace, nella  contumacia  delle  parti  odierne
appellanti, con sentenza n. 1643/2025, pubblicata in data 18 febbraio
2025, ha accolto l'opposizione,  annullato  l'avviso  di  addebito  e
condannato le convenute, in solido, alla rifusione  delle  spese  del
grado,  con  distrazione  in  favore  del  difensore  dell'opponente,
dichiaratosi antistatario. 
    1.3. Il Ministero  della  salute  e  l'Agenzia  delle  entrate  -
Riscossione hanno interposto tempestivo appello, nel semestre decorso
dalla data di pubblicazione dalla sentenza. 
    A motivo dell'impugnazione, hanno dedotto che il Giudice di  pace
avrebbe  dovuto  dichiarare  l'estinzione  del  giudizio   «a   spese
compensate», anziche'  decidere  nel  merito,  in  virtu'  di  quanto
previsto dall'art. 21, comma 5, decreto-legge 27  dicembre  2024,  n.
202 (c.d. milleproroghe 2025),  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 21 febbraio 2025, n. 15, sopravvenuta in corso di causa. 
    1.4. Attivato  il  contraddittorio,  la  parte  appellata  si  e'
costituita in giudizio e, tra l'altro, ha contestato la  legittimita'
costituzionale della  norma  invocata  dall'Avvocatura  dello  Stato,
nella parte in cui prevede che  i  giudizi  attinenti  alle  sanzioni
irrogate per violazione degli obblighi vaccinali siano  definiti  con
pronuncia di estinzione «a spese compensate», si' da  espropriare  il
giudice  dei  poteri  di  regolazione   attribuitigli   dalla   legge
processuale (artt. 91 e ss. c.p.c.) a  tutela  dell'effettivita'  del
diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del principio del giusto processo
(art. 111  Cost.);  il  tutto,  senza  giustificato  motivo  e  senza
consentire di considerare le peculiarita' del caso concreto, e  nello
specifico    la     ricorrenza     della     soccombenza     virtuale
dell'amministrazione, in modo da sottoporre a un trattamento uniforme
una pluralita'  di  fattispecie  che  possono  presentarsi  tra  loro
diverse, con preterizione del principio  di  ragionevolezza  (art.  3
Cost.). 
    1.5.  Il  Tribunale,  ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione, si e' riservato di  provvedere  con  separato
provvedimento. 
    2. Sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla
difesa della parte appellata. 
    2.1. Rilevanza. 
    2.1.1. Va premesso che la norma all'attenzione del  tribunale,  e
la cui conformita' alla Costituzione e' posta  in  discussione  dalla
difesa  appellata,  risulta   contenuta   all'art.   21,   comma   5,
decreto-legge 27 dicembre 2024, n.  202,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2024, n.  302,  entrato  in  vigore  il  giorno
successivo (come da suo art. 22) nonche' tempestivamente  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15. 
    La norma  risulta  esclusivamente  precisata,  sotto  il  profilo
lessicale,  dalle  modifiche  apportate  in  sede   di   conversione,
all'esito delle quali ha acquisito il seguente tenore: 
    «5. I procedimenti sanzionatori  di  cui  all'art.  4-sexies  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76,  non  ancora  conclusi  sono
definitivamente  interrotti,  mentre  le  sanzioni  pecuniarie   gia'
irrogate sono annullate. Ai  fini  del  conseguente  discarico  delle
sanzioni pecuniarie  gia'  irrogate,  senza  oneri  amministrativi  a
carico dell'ente creditore, l'Agenzia  delle  entrate  -  Riscossione
trasmette in via telematica al Ministero della  salute  l'elenco  dei
provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti,  aventi  ad
oggetto  tali  provvedimenti  sono  estinti  di   diritto   a   spese
compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le  somme  gia'
versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore  del
presente decreto». 
    Essa va letta in correlazione con il precedente comma 4, art.  21
(rimasto  anch'esso   sostanzialmente   invariato   all'esito   della
conversione  in  legge)  secondo  cui   «4.   L'art.   4-sexies   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per
inosservanza dell'obbligo vaccinale, e' abrogato». 
    D'altronde,  la  normativa  abrogata  consiste,  per   l'appunto,
nell'art. 4-sexies, decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44  (norma  di
sanzione), secondo cui (per quanto ora di interesse): 
        «1. In caso di inosservanza  dell'obbligo  vaccinale  di  cui
agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi: 
          a) soggetti che alla data del 15 giugno  2022  non  abbiano
iniziato il ciclo vaccinale primario; 
          b) soggetti che a decorrere  dal  1°  febbraio  2022,  dopo
avere ricevuto la prima dose del  ciclo  vaccinale  primario  bidose,
alla data del 15 giugno  2022  non  abbiano  effettuato  la  dose  di
completamento del ciclo vaccinale primario neanche  oltre  i  termini
previsti con circolare del Ministero della salute (4); 
          c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver
concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del  15  giugno  2022
non abbiano effettuato  la  dose  di  richiamo  successiva  al  ciclo
vaccinale  primario  neanche  oltre  i  termini  di  validita'  delle
certificazioni verdi COVID-19 previsti  dall'art.  9,  comma  3,  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
        2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso  di
inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e
4-ter». 
    2.1.2 Nel caso di specie,  si  controverte  per  l'appunto  della
sanzione  irrogata,  al  sig.  M.,  ai   sensi   dell'art.   4-sexies
decreto-legge n. 44/2021, comma 1, lettera a), leggendosi nell'avviso
di addebito impugnato in prime cure (avviso ...) che  questi  avrebbe
«violato  l'obbligo  vaccinale   di   cui   all'art.   4-quater   del
decreto-legge n. 44/2021, in quanto alla data del 15 giugno 2022  non
[avrebbe] iniziato il ciclo vaccinale primario». 
    E' quindi corretto sostenere, come  fatto  dall'Avvocatura  dello
Stato, che il presente giudizio, avendo per oggetto un  provvedimento
sanzionatorio di cui all'art. 4-sexies del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, sia attratto all'ambito di  operativita'  dell'art.  21,
comma 5, decreto-legge n. 202/2024. 
    D'altronde, il principale motivo di opposizione levato, in  prime
cure,   dall'odierno   appellato    consiste    giustappunto    nella
contestazione  della  violazione  dell'obbligo  vaccinale  si'   come
imputatagli dall'Amministrazione: tale motivo di opposizione  risulta
disaminato ed accolto, dal Giudice di  pace,  all'esito  della  prova
provata (fornita dal green-pass  europeo)  dell'effettiva  assunzione
del vaccino in Spagna (Paese di domicilio), in data  10  giugno  2021
(v. al fascicolo di prime cure dell'appellato). 
    2.1.3. Va inoltre evidenziato, sempre ai fini dello scrutinio  di
rilevanza della questione, che la sentenza di prime  cure  non  possa
dirsi passata in cosa giudicata (art. 324  c.p.c.)  per  intempestiva
impugnazione delle parti soccombenti. 
    In difetto di  rituale  notifica  della  sentenza  all'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'art. 11, regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611,  nonche'  (per  quanto  concerne  l'Agenzia  delle  entrate   -
Riscossione) ai sensi dell'art. 4-sexies, decreto-legge  n.  44/2021,
comma 7 («ln caso di opposizione alla sanzione contenuta  nell'avviso
di cui al comma 6 resta ferma la competenza del  Giudice  di  pace  e
l'Avvocatura dello Stato  assume  il  patrocinio  dell'Agenzia  delle
entrate  -  Riscossione,  passivamente  legittimata»)  l'impugnazione
congiuntamente proposta dal Ministero  della  salute  e  dall'Agenzia
delle entrate - Riscossione, a ministero dell'Avvocatura dello  Stato
risulta tempestiva, avendo l'Avvocatura  impugnato  la  sentenza  del
Giudice di pace, pubblicata in data 18  febbraio  2025,  con  ricorso
depositato in data 18 settembre 2025, quindi entro il semestre  dalla
pubblicazione, ex art. 327 codice di procedura civile  (da  calcolare
al netto del periodo di sospensione feriale di cui all'art. 1,  legge
del 7 ottobre 1969, n. 742, e  operando  il  calcolo  ex  nominatione
dierum; v. in tema Cassazione sez. 6, 25 agosto2020, n. 17640: 
        «nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i
quali e' compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art.  327,
c p.c., si osserva, a norma degli articoli 155, comma  2,  c.p.c.,  e
2963, comma 4, c.c., il sistema  della  computazione  civile  non  ex
numero» bensi' "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso  del
tempo si  ha,  indipendentemente  dall'effettivo  numero  dei  giorni
compresi  nel   rispettivo   periodo,   allo   spirare   del   giorno
corrispondente a quello  del  mese  iniziale;  analogamente  si  deve
procedere quando il termine di decadenza interferisca con il  periodo
di sospensione feriale dei termini, sicche' per calcolare  i  termini
di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi
tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno»). 
    2.1.4. Cio' detto, il motivo d'impugnativa dell'Avvocatura  dello
Stato, comunque attinente ad una  questione  rilevabile  ex  officio,
risulta plausibilmente (e virtualmente) fondato: la  norma  veicolata
dall'art. 21,  comma  5,  decreto-legge  n.  202/2024  -  come  detto
implicante la "estinzione" ipso iure di  tutti  i  giudizi  attinenti
alle sanzioni per violazione dell'obbligo vaccinale  COVID,  a  spese
compensate - risulta in vigore dal 28 dicembre 2024, ossia dal giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  decreto-legge,   nella
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2024, n. 302  (v.  l'art.  22  del
decreto-legge: «1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e  sara'  presentato  alle  Camere  per  la
conversione in legge»). 
    Ragione per cui, a prescindere dall'approvazione e  pubblicazione
della legge di conversione (sopravvenuta alla sentenza,  ma  comunque
entro il termine  di  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
decreto-legge), il giudice di prime cure ben  avrebbe  dovuto  tenere
conto dello ius superveniens di cui al decreto-legge n. 202/2024,  in
sede di definizione della lite. 
    2.1.5. Nondimeno, va considerato che la res controversa e'  ormai
rimessa alla cognizione del  giudice  d'appello,  per  effetto  della
rituale e tempestiva impugnazione delle  parti  soccombenti:  ragione
per cui, comunque la norma andrebbe considerata dal tribunale, attesa
la sua operativita' automatica e la latitudine della sua formulazione
letterale, tale da imporne l'applicazione indiscriminata  a  tutti  i
giudizi  pendenti  in  materia  di   sanzioni   irrogate   ai   sensi
dell'abrogata normativa di cui  all'art.  4-sexies  decreto-legge  n.
44/2021, indistintamente considerati ed a prescindere  dalla  fase  o
dal grado in cui essi si trovino. 
    Sicche', anche a prescindere dall'articolazione di uno  specifico
motivo  d'impugnazione,  il  tribunale,  in   qualita'   di   Giudice
d'appello, pronunciando ad ordinamento invariato non  potrebbe  (come
non puo') che prendere atto della estinzione del  giudizio,  disposta
dall'art. 21, comma 5,  decreto-legge  n.  202/2024,  e  tradurla  in
pronuncia meramente ricognitiva  (dell'effetto  gia'  prodottosi  ope
legis), come pure sarebbe (come  e'  effettivamente)  vincolato,  per
quanto qui di interesse, alla  compensazione  integrale  delle  spese
della lite, essendo  cio'  testualmente  previsto  (rectius  imposto)
dalla norma in questione. 
    Il tutto, con la specifica che, in ogni caso, la declaratoria  di
intervenuta estinzione della lite, procuratasi ipso iure per  effetto
dell'entrata in  vigore  dell'art.  21,  comma  5,  decreto-legge  n.
202/2024, non potrebbe che travolgere (anche in assenza di  specifico
motivo di impugnazione) l'intero processo e la sentenza di prime cure
(ivi incluso il provvedimento di regolazione delle  spese  del  primo
grado): diversamente  ragionando,  ossia  assumendo  la  terminologia
della norma in senso letterale ed avulso  dal  contesto  delle  altre
disposizioni, di cui allo stesso art.  21,  comma  5  e  comma  4,  e
circoscrivendo la declaratoria di «estinzione» al presente grado  del
giudizio, se ne dovrebbe  trarre  il  passaggio  in  giudicato  della
sentenza gravata (art. 338, c.p.c.), si' da prodursi  un  effetto  di
consolidamento chiaramente non voluto dal legislatore. 
    A tal proposito, ritiene il tribunale che il meccanismo delineato
dal combinato disposto dei commi 4 e 5,  decreto-legge  n.  202/2024,
sebbene espresso in termini di  estinzione,  configuri  una  speciale
fattispecie di cessazione, ope legis, della materia del contendere in
tutti i giudizi aventi ad oggetto sanzioni  irrogate  per  violazione
degli obblighi di vaccinazione  dal  COVID,  risultando  abrogata  la
norma di sanzione (art. 4-quater, decreto-legge n.  44/2021)  nonche'
annullate ope legis tutte le sanzioni pecuniarie gia'  irrogate,  con
il  conseguente  venir  meno  della  materia  e  della  ragione   del
contenzioso  tra   il   soggetto   sanzionato   e   l'Amministrazione
procedente. 
    D'altronde, e' noto che la pronuncia di cessazione del contendere
configuri una fattispecie  di  estinzione  del  processo  di  matrice
giurisprudenziale,  tale  da  implicare,  ove  emessa   dal   giudice
dell'impugnazione, la caducazione di tutte  le  sentenze  emesse  nei
precedenti  gradi  del  giudizio  e  non  passate  in  giudicato  (v.
Cassazione Sez. 3, 20 luglio 2021, n. 20697; Cassazione  Sez.  6,  19
febbraio 2020, n. 4167: trattasi di principio pacifico). 
    Ragione per cui, deve  concludersi  che  la  compensazione  delle
spese, disposta ope legis dall'art. 21,  comma  5,  decreto-legge  n.
202/2024, non  possa  che  riguardare  tutti  i  gradi  del  presente
giudizio, implicando la c.d. estinzione la caducazione della sentenza
gravata, ivi inclusa la (diversa) regolazione delle spese  del  primo
grado, operata secondo il principio di (effettiva) soccombenza  (art.
91, c.p.c.). 
    Cio' posto, va detto che, in assenza della norma di compensazione
delle spese, della cui compatibilita' alla Costituzione  si  discute,
il giudice resterebbe pur sempre in potere di regolare le  spese  del
giudizio, impregiudicata la declaratoria di estinzione prevista dalla
legge (per sopravvenuto  annullamento  ope  legis  della  sanzione  e
conseguente cessazione della materia del contendere). 
    Tale  potere  dovrebbe  esercitare  secondo  il  criterio   della
soccombenza virtuale  (il  principio  e'  pacifico;  v.  ex  pluribus
Cassazione Sez. 2, 31/10/2023, n. 30251: «la cessazione della materia
del  contendere  si  ha  per  effetto  della   sopravvenuta   carenza
d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che
siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali  da  determinare  il
venir meno delle ragioni di contrasto  tra  le  parti  e  da  rendere
incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse  sottostante  alla
richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso
accordo delle parti anche sulla  fondatezza  (o  infondatezza)  delle
rispettive posizioni originarie nel giudizio, perche' altrimenti  non
vi sarebbero neppure i  presupposti  per  procedere  all'accertamento
della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese
che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal  genere  di
pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere  congiuntamene
la compensazione delle spese»). 
    E' noto che lo scrutinio di soccombenza virtuale consista in  una
prognosi  postuma  sulla  plausibile  fondatezza  della  domanda,  al
momento in cui fu proposta (v. in tal senso, ex pluribus,  Cassazione
Sez. 3, 7 giugno 2025, n. 15230;  Cassazione  Sez.  L.,  13  dicembre
1991, n. 13470). 
    Ebbene, la soccombenza virtuale andrebbe attribuita, nel caso  di
specie,  all'amministrazione:  a  fronte  della  prova   documentale,
offerta in giudizio  dall'opponente,  dell'effettivo  (e  tempestivo)
assolvimento  degli  obblighi  vaccinali  imposti   dalla   normativa
emergenziale, l'amministrazione convenuta, contumace in primo  grado,
non ha dedotto ne' obiettato alcunche' (neppure in sede d'appello). 
    Pertanto, risulta ex actis l'erronea adozione  del  provvedimento
di sanzione, anche  alla  stregua  della  norma  previgente;  per  il
principio di causalita' - sotteso alla  regola  della  soccombenza  -
dovrebbe concludersi che il presente giudizio  sia  stato  innescato,
sin  dall'origine,  dall'errore  dell'amministrazione;  tale  errore,
laddove operante il regime ordinario di cui agli articoli  91  e  92,
c.p.c., non potrebbe essere obliterato, in sede di regolazione  delle
spese. 
    Ne' le conclusioni cambierebbero  considerando  l'errore  in  cui
incorso, in rito, il giudice  di  primo  grado;  supponendo  comunque
abolita la sentenza di prime cure, per effetto dello ius superveniens
e della sopravvenuta cessazione del contendere, comunque  il  giudice
d'appello dovrebbe formulare la sua prognosi postuma  avuto  riguardo
alla data di proposizione della domanda:  non  emerge,  nel  caso  di
specie, alcuna delle ragioni di compensazione  considerate  dall'art.
92 c.p.c.; piuttosto, va considerato che il  contendere  sia  cessato
non gia' per ravvedimento operoso della parte opponente, o per  altra
causa o evento riconducibile alla sua sfera di disponibilita', bensi'
per  il  sopravvenuto  ripensamento  del  legislatore,  quanto   alla
sanzionabilita' della violazione degli obblighi vaccinali  in  vigore
in epoca pandemica. 
    Per quanto argomentato, si ritiene che la questione, nei  termini
appresso precisati, sia rilevante ai fini della decisione. 
    2.2. Non manifesta infondatezza. 
    2.2.1. Come accennato, la difesa appellata, vittoriosa  in  prime
cure, ha sostenuto che la formulazione letterale  della  norma  (art.
21, comma 5, decreto-legge  n.  202/2024),  laddove  prevede  che  «I
giudizi pendenti, ... sono estinti di diritto a spese compensate», ed
in  particolare  laddove  implica  l'automatica  compensazione  delle
spese, per tutti i giudizi (vertenti di sanzioni COVID)  attratti  al
suo  ambito  operativo  e   indistintamente   considerati,   comporti
l'espropriazione del giudice dal potere-dovere di regolare  le  spese
del giudizio, che gli e' attribuito dalla legge processuale (articoli
91 e ss. c.p.c.) anche  in  caso  di  sopravvenuta  cessazione  della
materia controversa. 
    Tale ablazione, apparentemente operata senza giustificato motivo,
e senza presupporre  ne'  operare  qualsiasi  bilanciamento  tra  gli
interessi in gioco,  si  porrebbe  in  violazione  del  principio  di
effettivita' del diritto  di  difesa  (art.  24  Cost.)  nonche'  del
principio  del   giusto   processo   (art.   111   Cost.);   inoltre,
l'impossibilita'  -  per  il  giudice  adito  -  di  considerare   le
peculiarita' del caso concreto, comporterebbe la sottomissione  a  un
trattamento uniforme di una pluralita' di fattispecie anche difformi,
con preterizione del principio di ragionevolezza, posto  dall'art.  3
della Costituzione. 
    2.2.2.  Ritiene  il  tribunale  che  tali  questioni  siano   non
manifestamente infondate, si' da giustificarsi la loro sottoposizione
allo scrutinio della Corte costituzionale. 
    E' innegabile che l'art. 21, comma 5, decreto-legge  n.  202/2024
nella  parte  in  cui  contiene  la  specifica  dicitura   «a   spese
compensate» implichi  l'integrale  ablazione  del  potere-dovere  del
giudice di regolare le spese del processo, quand'anche non esitato in
pronuncia sul merito,  per  sopravvenuta  carenza  dell'interesse  ad
agire. 
    Tale potere-dovere e' esercitabile anche  nei  casi,  analoghi  a
quello di che trattasi, di generica dichiarazione di cessazione della
materia del contendere, laddove le parti non abbiano raggiunto  alcun
accordo sul punto, o comunque persista controversia sulla regolazione
delle spese; in tali casi, come gia' detto, il giudicante e' tenuto a
rifarsi al criterio della soccombenza virtuale, avuto  riguardo  alla
data di  introduzione  del  processo,  ossia  di  proposizione  della
domanda giudiziale. 
    La persistenza del potere-dovere del giudicante  di  regolare  le
spese del processo (ai sensi degli  articoli  91  e  92,  c.p.c.)  in
presenza di un evento tale da far venire meno l'interesse delle parti
alla decisione sul merito  della  lite  (e  da  implicare  quindi  la
declaratoria di cessazione del contendere)  costituisce,  secondo  la
giurisprudenza  della  stessa  Corte  costituzionale,  corollario  ed
espressione   del   principio   di    effettivita'    della    tutela
giurisdizionale, nonche' del  principio  di  responsabilita'  per  le
spese del giudizio, che vieta di addossare  alla  parte  (anche  solo
virtualmente) vittoriosa i costi del processo a cui  non  abbia  dato
causa, ma che, piuttosto, abbia attivato per vedere  riconosciute  le
sue (legittime) ragioni. 
    Cio' posto, la  indifferenziata  applicazione  di  un  regime  di
compensazione a tutti i giudizi attinti dalla norma sopravvenuta, con
esclusione  di  qualsiasi  scrutinio  del  giudicante,  funzionale  a
considerare le peculiarita' del caso concreto, e  in  primis  (a)  la
circostanza che il  contendere  venga  a  cessare  per  volonta'  del
legislatore, non per fatto  o  altro  evento  riferibile  al  privato
opponente nonche'  (b)  la  plausibile  (virtuale)  fondatezza  delle
pretese controverse in  giudizio,  sembra  effettivamente  presentare
profili di incostituzionalita', per violazione degli articoli 3, 24 e
111 Cost. 
    Non emerge infatti, ne' dalla lettura della norma  (singolarmente
considerata,  ovvero  letta  nel  contesto  delle  altre  norme   cui
correlata), ne'  dai  lavori  preparatori,  la  ragione  per  cui  il
legislatore abbia inteso determinarsi in  tal  senso,  con  specifico
riguardo alla regolazione delle spese dei giudizi destinati alla c.d.
estinzione. 
    La ratio della disposizione, chiaramente intesa ad abolire sia le
norme di sanzione della violazione dell'obbligo  di  vaccinazione  da
COVID-19, sia il contenzioso derivatone (con l'annullamento ipso iure
delle sanzioni gia' irrogate), non sembra di per  se'  sufficiente  a
giustificare la scelta di applicare, a tutti i  giudizi  interessati,
l'indiscriminata compensazione delle spese: il risultato  di  elidere
le norme di sanzione, nonche' i provvedimenti sanzionatori nelle more
adottati,  avrebbe   potuto   essere   utilmente   conseguito   senza
necessariamente privare il giudice del potere-dovere di  regolare  le
spese del  singolo  giudizio  secondo  il  principio  di  soccombenza
virtuale, e comunque senza  produrre  danno  al  privato  che  avesse
subito (come nel caso) l'erronea  irrogazione  della  sanzione  (alla
stregua  della  norma   abrogata),   evitando   di   privarlo   della
possibilita' di ripetere i costi della lite di cui «non responsabile»
sotto il profilo della causalita'. 
    Piuttosto, proprio le ragioni dell'intervento normativo veicolato
dall'art. 21, commi 4 e 5, decreto-legge  n.  202/2024  -  espressivo
della volonta' di ritenere non piu' rilevante per l'ordinamento,  ne'
quindi perseguibile in via amministrativa, la violazione dell'obbligo
vaccinale introdotto in epoca pandemica - avrebbero dovuto  suggerire
di operare un adeguato bilanciamento  tra  gli  interessi  in  gioco,
rivelandosi la norma in esame tanto piu'  irragionevole  nei  casi  -
come quello per cui e' causa - ove la lite sia imputabile,  sotto  il
profilo della causalita' (art.  91  c.p.c.),  non  gia'  al  soggetto
sanzionato   bensi'   all'amministrazione,    risultando    l'erronea
irrogazione della sanzione. 
    In breve, dalla norma non  trapela  adeguata  considerazione  del
fatto che la indiscriminata compensazione ope legis  delle  spese  di
tutti i giudizi di opposizione a sanzioni «Covid» sia  suscettiva  di
comportare  un  danno  per  coloro  a  cui  non  sia  imputabile   la
«responsabilita'» del  giudizio,  fermo  restando  che  le  cause  di
sopravvenuta   cessazione   del   contendere   sono    esclusivamente
riconducibili al «ripensamento» del  legislatore  ed  alla  normativa
sopravvenuta in corso di lite. 
    Pertanto, l'ostacolo al potere-dovere del giudice di accollare le
spese del processo alla parte che vi abbia dato causa (e che si debba
dire  anche  solo  virtualmente  soccombente),  sembra  al   contempo
interferire con la piena esplicazione del diritto  di  difesa  e  del
principio del giusto processo. 
    2.2.3. In tal senso soccorrono diversi precedenti offerti,  anche
in casi analoghi a quello in esame, dalla giurisprudenza della stessa
Corte costituzionale. 
    In particolare, nella sentenza Corte  costituzionale,  19  aprile
2018,  n.  77,  resa  nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 92, secondo comma, del  codice  di  procedura  civile,  nel
testo  modificato  dall'art.  13,  comma  1,  del  decreto-legge   12
settembre 2014, n. 132, si legge: 
    «10. La regolamentazione delle  spese  processuali  nel  giudizio
civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art.
91, primo comma, codice di procedura  civile  nella  parte  in  cui -
ripetendo l'analoga prescrizione  dell'art.  370,  primo  comma,  del
codice di procedura civile del 1865 - prevede che «il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti  a  lui,  condanna  la  parte
soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra  parte  e  ne
liquida l'ammontare insieme con gli onorari  di  difesa».  Quindi  la
soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle
spese di lite. L'alea del  processo  grava  sulla  parte  soccombente
perche' e' quella che ha dato causa alla  lite  non  riconoscendo,  o
contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando  una
pretesa rivelatasi insussistente. E' giusto, secondo un principio  di
responsabilita', che chi e' risultato  essere  nel  torto  si  faccia
carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba
essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte  ha  in  proposito
affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha
reso necessaria l'attivita' del giudice ed ha  occasionato  le  spese
del suo svolgimento» (sentenza n. 135 del 1987). 
    La  regolamentazione  delle  spese  di  lite  e'  processualmente
accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale
ed e' anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della
tutela  giurisdizionale  come  diritto  costituzionalmente  garantito
(art. 24 Cost.). Il  «normale  complemento»  dell'accoglimento  della
domanda - ha affermato questa Corte (sentenza n. 303 del 1986)  -  e'
costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle  competenze
in favore della parte vittoriosa. 
    Ma non e' una regola assoluta proprio in  ragione  del  carattere
accessorio della pronuncia sulle spese di  lite,  come  emerge  dalla
giurisprudenza  di  questa  Corte  che  ha  esaminato  un'ipotesi  di
contenzioso - il processo tributario prima della riforma  del  1992 -
in cui non era affatto prevista la regolamentazione  delle  spese  di
lite si' che la parte soccombente non  ne  sopportava  l'onere  e  la
parte vittoriosa non ne era ristorata. Ha  infatti  affermato  questa
Corte (sentenza n. 196 del 1982) che «l'istituto della  condanna  del
soccombente nel pagamento delle spese ha bensi'  carattere  generale,
ma non e' assoluto e inderogabile»: come e' consentito al giudice  di
compensare tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni  di
cui al  secondo  comma  dell'art.  92,  codice  di  procedura  civile
(disposizione   attualmente   censurata),   cosi'    rientra    nella
discrezionalita' del legislatore modulare l'applicazione della regola
generale secondo cui alla soccombenza nella causa  si  accompagna  la
condanna  al  pagamento  delle  spese  di  lite.  Analogamente,   con
riferimento al giudizio di  opposizione  a  sanzioni  amministrative,
questa Corte (ordinanza n. 117 del 1999) ha ribadito che  «l'istituto
della condanna del soccombente al pagamento delle spese di  giudizio,
pur  avendo  carattere  generale,  non   ha   portata   assoluta   ed
inderogabile,  potendosene  profilare   la   derogabilita'   sia   su
iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano  giusti
motivi ex art. 92, secondo comma, codice di procedura civile, sia per
previsione di legge - con  riguardo  al  tipo  di  procedimento -  in
presenza di elementi  che  giustifichino  la  diversificazione  dalla
regola generale». Parimenti e' stata  ritenuta  non  illegittima  una
regola di  settore  che,  all'opposto,  escludeva  in  ogni  caso  la
compensazione delle spese di lite in ipotesi  di  accoglimento  della
domanda di risarcimento del  danno  esercitata  nel  processo  penale
dalla parte offesa costituitasi parte civile nel regime precedente la
riforma del codice di procedura penale del 1987 (sentenza n. 222  del
1985). 
    Ampia quindi e' la discrezionalita' di cui  gode  il  legislatore
nel dettare norme processuali (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2012,
n. 446 del 2007 e n. 158 del 2003) e segnatamente  nel  regolamentare
le spese di lite. Sicche' e' ben  possibile  -  ha  affermato  questa
Corte (sentenza n. 157 del 2014) -  «una  deroga  all'istituto  della
condanna del soccombente alla rifusione delle spese di lite in favore
della parte vittoriosa, in presenza di elementi che la  giustifichino
(sentenze n. 270 del 2012 e n. 196 del 1982),  non  essendo,  quindi,
indefettibilmente  coessenziale  alla   tutela   giurisdizionale   la
ripetizione di dette spese (sentenza n. 117 del 1999)». 
    Sulla scorta di tali premesse, in assenza di idonei elementi atti
a  giustificare  la  particolare  restrizione  imposta,   ai   poteri
regolatori spettanti al giudicante, dal legislatore del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, la Corte ha considerato: 
    «Si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza  e
con quello di eguaglianza  (art.  3,  primo  comma,  Cost.)  aver  il
legislatore del 2014 tenuto fuori  dalle  fattispecie  nominate,  che
facoltizzano il giudice a compensare le spese  di  lite  in  caso  di
soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative  a
questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino
la stessa, o maggiore, gravita' ed eccezionalita' di  quelle  tipiche
espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidita'  di
tale tassativita' ridonda anche in violazione del canone  del  giusto
processo (art. 111, primo comma, Cost.) e  del  diritto  alla  tutela
giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perche' la  prospettiva
della condanna al pagamento delle spese di lite  anche  in  qualsiasi
situazione del tutto imprevista ed imprevedibile  per  la  parte  che
agisce  o  resiste   in   giudizio   puo'   costituire   una   remora
ingiustificata a far valere i propri diritti». 
    Merita inoltre rammentare la sentenza  Corte  costituzionale,  12
luglio 2005, n. 274, resa nel giudizio di legittimita' costituzionale
dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega
al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30  dicembre  1991,  n.
413), «nella parte in cui preclude ai giudici, nella declaratoria  di
estinzione  della  controversia  per  cessazione  della  materia  del
contendere, di condannare l'Amministrazione virtualmente  soccombente
al pagamento delle spese». 
    Nella motivazione della sentenza di accoglimento, si legge: 
        «2.1. La questione, prospettata in tali termini, e' fondata. 
    Occorre muovere dalla premessa che il processo tributario  e'  in
linea generale  ispirato  -  non  diversamente  da  quello  civile  o
amministrativo - al principio di responsabilita'  per  le  spese  del
giudizio, come dimostrano l'art. 15 del decreto  legislativo  n.  546
del 1992, secondo cui la parte soccombente e' condannata a rimborsare
le  spese,  salvo  il  potere  di  compensazione  della   commissione
tributaria (a norma  dell'art.  92,  secondo  comma,  del  codice  di
procedura civile), e l'art.  44  del  medesimo  decreto  legislativo,
secondo cui, in caso  di  rinuncia  al  ricorso,  il  ricorrente  che
rinuncia deve rimborsare le spese alle  altre  parti,  salvo  diverso
accordo tra loro. 
    La compensazione ope legis delle spese  nel  caso  di  cessazione
della materia del contendere, rendendo inoperante quel principio,  si
traduce, dunque, in un ingiustificato privilegio  per  la  parte  che
pone in essere  un  comportamento  (il  ritiro  dell'atto,  nel  caso
dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa  tributaria,  nel
caso del contribuente) di regola determinato dal riconoscimento della
fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente,  in  un  del
pari ingiustificato pregiudizio per  la  controparte,  specie  quella
privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del  processo
tributario,  dell'assistenza  tecnica  di  un  difensore  e,  quindi,
costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un  professionista
abilitato alla difesa in giudizio. 
    L'intrinseca irragionevolezza della  norma,  in  quanto  riferita
all'ipotesi di ritiro dell'atto impugnato, che ricorre nel giudizio a
quo, emerge del resto con particolare evidenza  anche  nel  confronto
con la disciplina prevista per l'ipotesi di  annullamento  o  riforma
dell'atto,  in  via   di   autotutela,   nel   corso   del   processo
amministrativo,  avente  analoga  natura  impugnatoria.  L'art.   23,
settimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione  dei
tribunali amministrativi regionali), dispone infatti,  in  tal  caso,
che «il tribunale amministrativo regionale  da'  atto  della  cessata
materia del contendere e provvede sulle  spese»,  anche,  ovviamente,
dichiarandone la compensazione qualora ne ricorrano i presupposti. 
    3. L'art. 46, comma 3, del decreto legislativo n.  546  del  1992
risulta  in  definitiva  lesivo,  sotto  l'aspetto  considerato,  del
principio  di  ragionevolezza,   riconducibile   all'art.   3   della
Costituzione, e ne  va  di  conseguenza  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale nella parte in cui si  riferisce  alle  ipotesi -  cui
esclusivamente ha riguardo l'ordinanza di rimessione - di  cessazione
della materia del contendere diverse dai casi  di  definizione  delle
pendenze tributarie previsti dalla legge, dovendo, pertanto, in  tali
ipotesi la commissione tributaria pronunciarsi sulle spese  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 546 del 1992». 
    Ulteriori   spunti   sono   traibili   dalla    sentenza    Corte
costituzionale,  6  luglio  2001,  n.  223,  resa  nel  giudizio   di
legittimita' costituzionale dell'art. 16, commi 2, 3 e 4, della legge
11 aprile 2000, n. 83  (Modifiche  ed  integrazioni  della  legge  12
giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di  sciopero
nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei  diritti  della
persona costituzionalmente tutelati), in riferimento agli articoli 3,
24 e 40 della Costituzione. 
    E' riportato nella sentenza: 
        «1.  Il  rimettente  dubita  che  i  commi  2,  3  e  4 -  ma
essenzialmente i soli commi 3 e  4 -  dell'art.  16  della  legge  11
aprile 2000, n. 83, siano in contrasto con gli articoli 3,  24  e  40
della Costituzione, in quanto prevedono che i  giudizi,  pendenti  in
ogni stato  e  grado,  concernenti  opposizioni  ad  atti  comminanti
sanzioni per le violazioni di  cui  al  comma  1  (che  richiama  gli
articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146), anteriori  al  31
dicembre 1999, sono automaticamente estinti con  compensazione  delle
spese (comma 3), e che in nessun  caso  e'  ammesso  il  rimborso  di
quanto corrisposto (comma 4)». 
    Nella parte in diritto: 
        «3. Le modifiche apportate dalla legge n. 83  del  2000  alla
precedente legge n. 146 del 1990, sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, riguardano - fra l'altro - il  regime  sanzionatorio.  La
nuova legge, da un lato, conferma la scelta di fondo di ricondurre al
piano disciplinare le violazioni commesse dai lavoratori  subordinati
(art. 4, comma 1); e, dall'altro, innovativamente, prevede  che,  per
talune di esse, la  Commissione  di  garanzia  possa  prescrivere  al
datore  di  lavoro  l'applicazione  di  sanzioni  disciplinari,   con
relativa sua responsabilita' in  caso  di  inottemperanza  (art.  13,
lettera i). 
        Nel contesto di tali modifiche, la legge del 2000  ha  voluto
sottrarre alle sanzioni di cui agli articoli 4 e 9 della legge n. 146
del 1990 i fatti anteriori al 31 dicembre 1999. Percio', i primi  due
commi dell'impugnato art. 16 dispongono che quelle  sanzioni  non  si
applicano alle condotte precedenti tale data e, se comminate prima di
essa, sono estinte. 
        La disciplina e' completata -  per  i  giudizi  pendenti,  di
opposizione a sanzioni gia' comminate - dal terzo comma, secondo  cui
essi «sono automaticamente estinti con  compensazione  delle  spese».
Infine, il quarto comma dispone che «in nessun caso si  fa  luogo  al
rimborso delle somme corrisposte per il pagamento delle sanzioni». 
        Il  terzo   ed   il   quarto   comma   devono   interpretarsi
congiuntamente, nel senso che, in  sede  di  opposizione  a  sanzione
pecuniaria comminata ed applicata,  il  giudice -  da  un  lato -  e'
tenuto a dichiarare estinto il giudizio  e -  dall'altro -  non  puo'
disporre il rimborso al lavoratore  della  somma  a  lui  trattenuta.
Questa  interpretazione  -  accolta  dal  giudice  rimettente  -   e'
coonestata dalla lettera del  quarto  comma,  il  cui  inequivocabile
incipit ("in nessun caso si fa  luogo  a  rimborso")  mostra  che  la
regola, di portata generale, vale anche se  l'atto  impositivo  della
sanzione sia stato impugnato. 
        4. Tale disciplina - escludendo il rimborso e compensando  le
spese - vanifica in sostanza la tutela  giurisdizionale  del  diritto
azionato dal lavoratore. 
        4.1.  -  Questa  Corte  ha  affermato  che  il   legislatore,
intervenendo a regolare una certa materia, in tanto puo' incidere sui
giudizi in corso, dichiarandoli estinti, senza ledere il diritto alla
tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24  Cost.,  in  quanto  la
nuova disciplina, lungi dal tradursi in una sostanziale vanificazione
dei diritti azionati, sia tale da realizzare le pretese fatte  valere
dagli  interessati,  cosi'  eliminando  le  basi   del   preesistente
contenzioso (sentenza n. 310 del 2000). 
        La prima misura e' di per se' rispettosa dei principi  appena
ricordati. Essa discende infatti  dall'estinzione  delle  sanzioni  e
dalla correlativa soddisfazione ex  lege  della  pretesa  mirante  ad
ottenerne l'annullamento, che determina la cessazione  della  materia
del contendere. Cio' consente anche di escludere che  sia  vanificato
il diritto del lavoratore all'accertamento della  legittimita'  della
sua astensione dal lavoro  nell'esercizio  del  diritto  di  sciopero
(art. 40  Cost.),  atteso  che,  estinta  ex  lege  la  sanzione,  il
lavoratore  non  ha  piu'  interesse  ad  un  accertamento   che   e'
finalizzato proprio alla caducazione della sanzione applicata. 
        [...] 
        5.  Fondata   e'   anche   la   questione   di   legittimita'
costituzionale del terzo comma  dell'art.  16,  nella  parte  in  cui
dispone  la  compensazione  delle  spese  relative  ai   giudizi   di
opposizione dichiarati estinti. 
        In  generale,  il  diritto   alla   tutela   giurisdizionale,
costituzionalmente garantito, si estende anche alle spese che  devono
essere sostenute per agire in giudizio. Di tali spese il legislatore,
nell'introdurre fattispecie di  estinzione  ex  lege  di  giudizi  in
corso, puo' anche eccezionalmente prevedere la compensazione,  in  un
quadro di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco. 
        Ma,  ancora  una  volta,  tale  bilanciamento  non  e'  stato
effettuato. La rigidita' della regola della  compensazione  sacrifica
sempre e comunque il diritto  della  parte,  che  abbia  fondatamente
adito il giudice, di ottenere il rimborso  delle  spese  processuali.
Del resto, l'estinzione ex lege dei giudizi di opposizione  in  esame
non comporta la necessaria compensazione legale delle spese,  essendo
invece del  tutto  compatibile  con  il  criterio  (desumibile  dalla
disciplina ordinaria:  articoli  91,  92,  del  codice  di  procedura
civile), secondo cui le spese, in caso di  cessazione  della  materia
del contendere, sono regolate in base alla c.d. soccombenza virtuale,
salvo,  beninteso,  il  potere  del  giudice  di  disporre  la   loro
compensazione ove discrezionalmente ne ravvisi i presupposti. 
        Pertanto, se  la  cessazione  della  materia  del  contendere
sull'impugnativa di una sanzione ormai estinta per  legge  giustifica
l'estinzione legale del giudizio, da questa non puo' discendere,  con
analoga consequenzialita',  la  compensazione  ex  lege  delle  spese
processuali. 
        Lo scostamento dal canone ordinario che regola  le  spese  in
caso di cessazione della materia del  contendere  appare  ancor  meno
ragionevole, considerando come il  lavoratore  che  ha  impugnato  la
sanzione non possa  rinunciare  all'estinzione  e  insistere  per  la
pronuncia di merito. 
        Il terzo comma dell'art. 16  e',  quindi,  costituzionalmente
illegittimo, per violazione dell'art. 24  Cost.,  limitatamente  alle
parole "con compensazione delle spese"». 
    2.2.4 Conclusivamente, le ragioni sin qui esposte e  le  sentenze
su  riportate,  con  cui  scrutinate  questioni  (se  non  identiche,
quantomeno) analoghe a quella ora in esame, e che recano enunciati  e
principi che paiono ben attagliarsi  anche  al  rapporto  dedotto  in
giudizio, rendono indispensabile la  rimessione  della  questione  di
legittimita' costituzionale al Giudice delle leggi,  nei  termini  di
cui al dispositivo. 

 
                               P. Q. M. 
 
    Il Tribunale  di  Roma,  visti  gli  articoli  134  e  137  della
Costituzione, nonche' l'art. 1 della legge costituzionale 9  febbraio
1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale - per violazione degli articoli  3,  24  e  111  della
Costituzione - dell'art. 21, decreto-legge 27 dicembre 2024, n.  202,
convertito con modificazioni dalla  legge  dalla  legge  21  febbraio
2025, n. 15, nella parte in cui, al comma 5, dopo la frase «I giudizi
pendenti, aventi  ad  oggetto  tali  provvedimenti  sono  estinti  di
diritto», reca la dicitura «a spese compensate». 
    Dispone che il presente provvedimento, a cura della  cancelleria,
sia notificato alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  nonche'  comunicato  al  Presidente  del  Senato   ed   al
Presidente della Camera dei deputati e, all'esito, sia trasmesso alla
Corte costituzionale  insieme  al  fascicolo  processuale  (in  copia
cartacea conforme), con la prova (cartacea conforme)  delle  avvenute
predette notificazioni e comunicazioni. 
    Dispone la sospensione del presente processo. 
        Roma, 19 febbraio 2026 
 
                       Il Giudice: Imposimato