Reg. ord. n. 103 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Roma  del 19/02/2026

Tra: Agenzia delle Entrate - Riscossione  C/ A. M.



Oggetto:

Sanzioni amministrative – Giudizio di opposizione – Definitiva interruzione dei procedimenti sanzionatori di cui all’art. 4-sexies del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito, non ancora conclusi – Annullamento delle sanzioni già irrogate – Previsione che i giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate – Denunciata normativa che genera una integrale ablazione del potere-dovere del giudice di regolare le spese del processo, sebbene non esitato in pronuncia sul merito, per sopravvenuta carenza di interesse – Indifferenziata applicazione di un regime di compensazione a tutti i giudizi attinti dalla norma sopravvenuta, con esclusione di qualsiasi scrutinio del giudicante, funzionale a considerare le peculiarità del caso concreto – Cessazione della materia del contendere per volontà del legislatore, non per fatto o altro evento riferibile al privato opponente – Preterizione del principio di ragionevolezza, vista la sottomissione a un trattamento uniforme di una pluralità di fattispecie anche difformi – Violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale e del conseguente principio di responsabilità per le spese del giudizio – Lesione del principio del giusto processo.

Norme impugnate:

decreto-legge  del 27/12/2024  Num. 202  Art. 21  Co. 5 convertito con modificazioni in
legge  del 21/02/2025  Num. 15


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 24 
Costituzione   Art. 111