Reg. ord. n. 99 del 2026 pubbl. su G.U. del 24/06/2026 n. 25

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 19/05/2026

Tra: APN- Avvocati per niente onlus, ASGI -Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione , Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL ed altri 1  C/ Regione Lombardia



Oggetto:

Sport – Minori – Norme della Regione Lombardia – Dote sport consistente nella concessione di buoni o altra forma di sostegno economico – Previsione che esclude dal beneficio di accesso a tale prestazione i minori residenti in Lombardia che non abbiano almeno un genitore residente nella Regione da non meno di cinque anni – Denunciata introduzione di un irragionevole requisito di lungo-residenza di almeno un genitore – Discriminazione che contrasta con la disciplina interposta in materia di immigrazione e condizione dello straniero – Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza del trattamento di situazioni omogenee – Disposizione che confligge con l’esigenza costituzionale di agevolare con misure economiche l’adempimento dei compiti familiari, in particolare nel caso di famiglie numerose – Contrasto con le esigenze di protezione della gioventù – Potestà legislativa esercitata senza rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come declinati dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e da quella sui diritti delle persone con disabilità.

Norme impugnate:

legge della Regione Lombardia  del 01/10/2014  Num. 26  Art. 5  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 31 
Costituzione   Art. 117    Co.
decreto legislativo del 25/07/1998    Art. 44 
legge del 06/03/1998    Art. 44 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art.
legge del 27/05/1991 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art. 31 
legge del 27/05/1991 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 del 13/12/2006    Art. 30 
legge del 03/03/2009 



Testo dell'ordinanza

                        N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 2026

Ordinanza del 19 maggio 2026 del Tribunale di Milano nel procedimento
civile promosso da APN - Avvocati per niente  onlus  e  altri  contro
Regione Lombardia. 
 
Sport  -  Minori  -  Norme  della  Regione  Lombardia  -  Dote  sport
  consistente nella concessione di buoni o altra  forma  di  sostegno
  economico - Previsione che esclude dal beneficio di accesso a  tale
  prestazione i minori residenti in Lombardia che non abbiano  almeno
  un genitore residente nella Regione da non meno di cinque anni. 
- Legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per  la
  promozione e  lo  sviluppo  delle  attivita'  motorie  e  sportive,
  dell'impiantistica sportiva e  per  l'esercizio  delle  professioni
  sportive inerenti alla montagna), art. 5, comma 3. 


(GU n. 25 del 24-06-2026)

 
                    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO 
                        prima sezione civile 
 
    Nel procedimento semplificato RG 30323/2025 
    promosso da: 
        APN - Avvocati per niente Onlus; 
        ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
APS; 
        Confederazione generale italiana del lavoro Lombardia; 
        NAGA - Associazione volontaria di assistenza  socio-sanitaria
e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti; 
    contro 
        Regione Lombardia 
    Il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta  all'udienza  del  6
febbraio 2026, 
 
                            Premesso che 
 
    (a) col ricorso ex a. 281-decies cpc e 28 del decreto legislativo
n. 150/2011 (intestato «Azione civile contro  la  discriminazione»  e
regolato percio' anche dall'a. 44 del decreto legislativo  25  luglio
1998, n. 286), premesso di essere attivamente legittimate a  chiedere
rimedi contro la discriminazione collettiva nell'accesso  a  «beni  e
servizi», settore che rientra nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo n. 215 del 2003, le ricorrenti concludono chiedendo: 
        «1. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della
condotta tenuta da Regione Lombardia consistente  nell'aver  previsto
per l'accesso alla misura economica di  euro  100,00,  come  regolato
dalla DGR n. XII/3850 del 3  febbraio  2025  e  dal  bando  regionale
pubblicato il 14 marzo 2025, il requisito della  residenza  pregressa
quinquennale in Lombardia di almeno uno dei genitori; 
        e conseguentemente, in via principale 
        2. ordinare a Regione Lombardia  di  riammettere  le  domande
eventualmente  escluse  unicamente  per  carenza  del  requisito   di
lungo-residenza, provvedendo al pagamento della prestazione; 
        3. ordinare a Regione Lombardia, di emanare  un  nuovo  bando
integrativo del  bando  14  marzo  2025,  con  adeguato  stanziamento
economico,  che  non  preveda  piu'   il   requisito   di   residenza
quinquennale al fine di consentire di presentare domanda  e  ottenere
il contributo a coloro che non hanno  potuto  presentare  domanda  al
precedente  bando  per  carenza  del  detto  requisito,  pur   avendo
sopportato un costo per  attivita'  sportive  dei  figli  minori  per
l'anno sportivo 2024/2025 ed essendo titolari degli  altri  requisiti
previsti dal bando stesso; 
        4. condannare Regione Lombardia a pagare ai  sensi  dell'art.
614-bis c.p.c, la somma di euro 100,00 (o la diversa  somma  ritenuta
di giustizia) per ogni  giorno  di  ritardo  -  rispetto  al  termine
indicato nell'emananda ordinanza - nell'esecuzione  degli  ordini  in
essa contenuti; 
        in via  subordinata,  in  caso  di  ritenuta  inammissibilia'
dell'ordine di cui al capo  3,  5.  condannare  Regione  Lombardia  a
pagare alle associazioni ricorrenti, a  titolo  di  risarcimento  del
danno non patrimoniale da discriminazione, una somma da  determinarsi
in via equitativa ex art. 1226 c.c. che si indica  in  euro  5.000,00
per ciascuna associazione; in ogni caso 
        6.  adottare  ai  sensi  dell'art.  28,  comma   5,   decreto
legislativo n. 150/2011, nell'ambito del previsto piano di rimozione,
ogni altro provvedimento utile alla rimozione  della  discriminazione
accertata e ad evitare il reiterarsi della stessa»; 
    (b)  in  proposito,  le  ricorrenti  eccepiscono  incidentalmente
l'illegittimita'  costituzionale  dell'a.  5  comma  3  della   legge
regionale Lombardia n. 26 del 2014, nella parte in  cui  «prevede  il
requisito della pregressa  residenza  quinquennale  in  Lombardia  di
almeno uno dei genitori, per accedere alla prestazione "dote  sport",
e cio' per contrasto con gli articoli 3, 31, comma  2,  e  117  della
Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 2  e  31  della
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, nonche' all'art. 30  della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'»; 
    (c) la Regione si e' costituita per resistere con comparsa  nella
quale: 
        osserva che per la dote  sport  2024  sono  state  presentate
28.517 domande, delle quali sono risultate inammissibili 368,  e  tra
queste 13 per mancanza del requisito della residenza in Lombardia; 
        eccepisce  il  difetto   di   legittimazione   attiva   delle
associazioni ricorrenti in relazione all'a. 5 del decreto legislativo
n. 215 del 2003, per insussistenza  della  discriminazione  che  deve
invece consistere in  atti  e  comportamenti  ex  a.  2  del  decreto
legislativo n.  215/2003,  laddove  l'accesso  alla  dote  sport  non
rientra  nelle  materie  elencate  dall'a.  3  del  medesimo  decreto
legislativo; 
        eccepisce il difetto di legittimazione attiva della CGIL  non
essendo in contestazione i vantaggi sociali  menzionati  dal  decreto
legislativo n. 216/2003, invocato da tale associazione; 
        negano   la   sussistenza   di   presupposti   per   l'azione
discriminatoria e il difetto di giurisdizione di questo tribunale; 
    (d) all'udienza 20 gennaio 2026  venivano  assegnati  alle  parti
termini per integrazioni difensive; 
    (e) all'udienza 6 febbraio 2026 la  causa  veniva  trattenuta  in
riserva; 
 
                             Osserva che 
 
    (f) dev'essere anzitutto differita alla decisione conclusiva ogni
valutazione circa la contestata legittimazione attiva della CGIL; 
    (g) le considerazioni  della  resistente regione  circa  l'esigua
quantita'  delle  domande  che  furono  respinte  per  mancanza   del
requisito della lungo-residenza appaiono qui irrilevanti,  posto  che
l'affermazione di un diritto previsto dalla  legge  non  richiede  un
numero   minimo   di   possibili   titolari    di    quel    diritto,
indipendentemente  anche  dall'ovvia  circostanza   che   la   stessa
previsione di quel contestato requisito ben potrebbe  avere  dissuaso
altre persone gia' dal presentare l'istanza (che solo per quel motivo
non e' quindi computata fra i rigetti); 
    (h) appaiono per contro non manifestamente infondati i  dubbi  di
costituzionalita'  prospettati  dalle  ricorrenti   associazioni   in
riferimento al comma in questione (comma 3 dell'art.  5  della  legge
della Regione Lombardia numero 26 del 2014) nella parte in  cui  esso
esclude dal beneficio  dell'accesso  alla  prestazione  «dote  sport»
tutti i minori residenti in Lombardia che pero' non abbiano almeno un
genitore residente in Lombardia  da  almeno  cinque  anni,  dovendosi
tenere conto dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3,  31
e 117 della Costituzione (anche in riferimento agli articoli 2  e  31
della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e all'art.  30  della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'); 
    (i)  in  proposito,  quanto  alla   rilevanza   della   questione
costituzionale nel presente procedimento, e' sufficiente rilevare che
il bando regionale  «dote  sport  2024  -  anno  sportivo  2024/2025»
pubblicato  il  14  marzo  2025,  fra  i   «requisiti   generali   di
ammissibilita'» all'art. A.3 lettera a)  indica  anche  il  seguente:
«residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, alla  data  di
chiusura del bando, di almeno uno  dei  genitori  del  minore  o  del
tutore/genitore affidatario convivente»; 
    (j) tale requisito determina causa discriminazione  in  relazione
ai parametri indicati nell'a. 44 del decreto  legislativo  25  luglio
1998,  n.  286  e  nell'a.  42  della  legge  6  marzo  1998,  n.  40
(«Disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla   condizione   dello
straniero»)  poiche'  la  pretesa  di  riservare  il  beneficio  alle
famiglie nelle quali almeno un genitore sia residente  nella  regione
da oltre cinque anni introduce un diverso trattamento  rispetto  alla
provenienza geografica, senza che si possa ravvisare una  ragionevole
giustificazione della necessita' di una tale restrizione; 
    (k) gli effetti di  tale  discriminazione  tuttavia  non  possono
essere oggetto diretto dell'ordine di cessazione, siccome quel  bando
e' fondato su una disposizione di legge regionale  (l'a.  5  comma  3
della legge regionale 26 del 1° ottobre 2014, che  recita:  «La  dote
sport puo' essere concessa alle famiglie in cui almeno  uno  dei  due
genitori, o tutore, e' residente in Lombardia da non meno  di  cinque
anni»); 
    (l) come confermato dalla  Corte  costituzionale  nella  sentenza
15/2024 non spetta al tribunale ordinario il potere  di  ordinare  la
rimozione di norme di legge  regionali  se  non  previo  sollevamento
della questione di legittimita' costituzionale; 
    (m) inoltre, dovendosi qui condividere le  argomentazioni  svolte
dalla Corte costituzionale nella gia' citata sentenza 15 del 2024, il
dubbio di  legittimita'  costituzionale  risulta  non  manifestamente
infondato in relazione ai  parametri  costituzionali  consacrati  nei
seguenti articoli della Costituzione: 
        3, poiche' la legge regionale  e'  intestata  «Norme  per  la
promozione  e  lo  sviluppo  delle  attivita'  motorie  e   sportive,
dell'impiantistica  sportiva  e  per  l'esercizio  delle  professioni
sportive inerenti alla montagna» e l'art. 5 («Dote Sport»)  al  primo
comma stabilisce «Ai fini della presente legge,  per  dote  sport  si
intende la  concessione  di  buoni  o  di  altre  forme  di  sostegno
economico  finalizzate  a  ridurre  i  costi  da  sostenere  per   lo
svolgimento di attivita' sportive da parte  di  minori  residenti  in
Lombardia» e dunque il requisito della lungo-residenza di  almeno  un
genitore contrasta col principio  di  ragionevolezza  (il  dichiarato
intento di promuovere e sviluppare le attivita'  motorie  e  sportive
dovendosi applicare pel sol fatto che il beneficiario  e'  un  minore
residente  in  Lombardia,  indipendentemente   dalla   durata   della
residenza di un genitore) oltre che col principio di uguaglianza  del
trattamento di situazioni omogenee (analoghe essendo le esigenze  dei
minori residenti in Lombardia indipendentemente dalla  residenza  dei
genitori); 
        31,  apparendo  evidente  il  contrasto  della   disposizione
rispetto all'esigenza, costituzionalmente sancita, di  agevolare  con
misure economiche l'adempimento dei compiti familiari, in particolare
nel caso di famiglie numerose, oltre che il contrasto colle  esigenze
di proteggere la gioventu' in genere; 
        117, anche per  avere  la  Regione  Lombardia  esercitato  la
potesta'   legislativa   senza   rispetto   dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,  a  tal
fine venendo in considerazione: 
          gli articoli 2 e  31  della  Convenzione  ONU  sui  diritti
dell'infanzia (Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni  Unite
il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27  maggio
1991, n. 176) i quali rispettivamente stabiliscono che «1. Gli  Stati
parti si impegnano a rispettare i diritti  enunciati  nella  presente
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che  dipende  dalla  loro
giurisdizione, senza distinzione di sorta e  a  prescindere  da  ogni
considerazione  di  razza,  di  colore,  di  sesso,  di  lingua,   di
religione, di opinione politica o altra  del  fanciullo  o  dei  suoi
genitori o  rappresentanti  legali,  dalla  loro  origine  nazionale,
etnica o sociale,  dalla  loro  situazione  finanziaria,  dalla  loro
incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.  2.  Gli
Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati  affinche'  il
fanciullo  sia  effettivamente  tutelato   contro   ogni   forma   di
discriminazione o di  sanzione  motivate  dalla  condizione  sociale,
dalle attivita', opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori,
dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari» e  inoltre  che:
«1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al  riposo  e
al tempo libero, a dedicarsi  al  gioco  e  ad  attivita'  ricreative
proprie  della  sua  eta'  e  a  partecipare  liberamente  alla  vita
culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano  e  favoriscono
il  diritto  del  fanciullo  di  partecipare  pienamente  alla   vita
culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in  condizioni
di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e  di  attivita'
ricreative, artistiche e culturali»; 
          l'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti  delle  persone
con  disabilita'  (sottoscritta  dall'Italia  il  30  marzo  2007   e
ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) secondo cui «1.  Gli  Stati
Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilita' a prendere
parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale ... 5.
Al fine di consentire alle persone con disabilita' di partecipare  su
base di uguaglianza con gli altri  alle  attivita'  ricreative,  agli
svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:  (a)
incoraggiare e promuovere la  partecipazione  piu'  estesa  possibile
delle persone con disabilita' alle  attivita'  sportive  ordinarie  a
tutti i livelli; (b) ... incoraggiare la  messa  a  disposizione,  su
base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi  di  istruzione,
formazione e risorse; ... (d) garantire che i minori con  disabilita'
possano partecipare, su base di uguaglianza  con  gli  altri  minori,
alle attivita' ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport ...»; 
    (n) la citata sentenza 15 del 2024, risolvendo  un  conflitto  di
attribuzione fra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e lo Stato
(e per esso il tribunale ordinario di Udine), ha infatti sottolineato
che la pretesa del tutto analoga (prevista da  una  norma  di  quella
regione autonoma) introduceva  «un  aggravio  procedimentale  che  si
risolve in uno di quegli "ostacoli di ordine pratico  e  burocratico"
che [quella] Corte  ha  ripetutamente  censurato,  ritenendo  che  in
questo modo il legislatore (statale o  regionale)  discrimini  alcune
categorie di individui»; 
    (o) le domande proposte dalle associazioni ricorrenti non possono
essere dunque valutate se non previa soluzione del  dubbio  circa  la
legittimita'  costituzionale  delle  norme  presupposte   dal   bando
impugnato, dal che discende la necessita' di sollevare  la  questione
di costituzionalita'  dell'intero  comma  3  dell'a.  5  della  legge
regionale Lombardia 26/2014 adottando quindi i provvedimenti  di  cui
al dispositivo; 

 
                                P.Q.M. 
 
    (1) letti gli articoli 134 della Costituzione  e  23  e  seguenti
della legge 11  marzo  1953  numero  87,  dichiara  rilevante  e  non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale Lombardia n. 26 del
2014 per contrasto cogli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione  pei
motivi sopra meglio illustrati; 
    (2) sospende il giudizio in corso; 
    (3) dispone che  la  cancelleria  trasmetta  immediatamente  alla
Corte  costituzionale  questa  ordinanza  e  gli   atti   di   questo
procedimento semplificato, unitamente ai documenti  che  attesteranno
il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni  di
che appresso; 
    (4) dispone che la cancelleria notifichi  questa  ordinanza  alla
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    (5) dispone che la  cancelleria  comunichi  questa  ordinanza  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
    (6) manda la cancelleria per comunicare questo provvedimento alle
parti e per ogni altro incombente di legge. 
      Milano, 19 maggio 2026 
 
                         Il Giudice: Pertile