Reg. ord. n. 99 del 2026 pubbl. su G.U. del n.

Ordinanza del Tribunale di Milano  del 19/05/2026

Tra: APN- Avvocati per niente onlus, ASGI -Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione , Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL ed altri 1  C/ Regione Lombardia



Oggetto:

Sport – Minori – Norme della Regione Lombardia – Dote sport consistente nella concessione di buoni o altra forma di sostegno economico – Previsione che esclude dal beneficio di accesso a tale prestazione i minori residenti in Lombardia che non abbiano almeno un genitore residente in Lombardia da non meno di cinque anni – Denunciata introduzione di un irragionevole requisito di lungo-residenza di almeno un genitore – Discriminazione che contrasta con la disciplina interposta in materia di immigrazione e condizione dello straniero – Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza del trattamento di situazioni omogenee – Disposizione che confligge con l’esigenza costituzionale di agevolare con misure economiche l’adempimento dei compiti familiari, in particolare nel caso di famiglie numerose – Contrasto con le esigenze di protezione della gioventù – Potestà legislativa esercitata senza rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come declinati dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e da quella sui diritti delle persone con disabilità.

Norme impugnate:

legge della Regione Lombardia  del 01/10/2014  Num. 26  Art. 5  Co. 3


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 31 
Costituzione   Art. 117    Co.
decreto legislativo del 25/07/1998    Art. 44 
legge del 06/03/1998    Art. 44 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art.
legge del 27/05/1991 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989    Art. 31 
legge del 27/05/1991 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 del 13/12/2006    Art. 30 
legge del 03/03/2009