Reg. ord. n. 99 del 2026 pubbl. su G.U. del 24/06/2026 n. 25
Ordinanza del Tribunale di Milano del 19/05/2026
Tra: APN- Avvocati per niente onlus, ASGI -Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione , Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL ed altri 1 C/ Regione Lombardia
Oggetto:
Sport – Minori – Norme della Regione Lombardia – Dote sport consistente nella concessione di buoni o altra forma di sostegno economico – Previsione che esclude dal beneficio di accesso a tale prestazione i minori residenti in Lombardia che non abbiano almeno un genitore residente nella Regione da non meno di cinque anni – Denunciata introduzione di un irragionevole requisito di lungo-residenza di almeno un genitore – Discriminazione che contrasta con la disciplina interposta in materia di immigrazione e condizione dello straniero – Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza del trattamento di situazioni omogenee – Disposizione che confligge con l’esigenza costituzionale di agevolare con misure economiche l’adempimento dei compiti familiari, in particolare nel caso di famiglie numerose – Contrasto con le esigenze di protezione della gioventù – Potestà legislativa esercitata senza rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come declinati dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e da quella sui diritti delle persone con disabilità.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 31
Costituzione Art. 117 Co. 1
decreto legislativo del 25/07/1998 Art. 44
legge del 06/03/1998 Art. 44
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 Art. 2
legge del 27/05/1991
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 Art. 31
legge del 27/05/1991
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 del 13/12/2006 Art. 30
legge del 03/03/2009
Testo dell'ordinanza
N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 maggio 2026
Ordinanza del 19 maggio 2026 del Tribunale di Milano nel procedimento
civile promosso da APN - Avvocati per niente onlus e altri contro
Regione Lombardia.
Sport - Minori - Norme della Regione Lombardia - Dote sport
consistente nella concessione di buoni o altra forma di sostegno
economico - Previsione che esclude dal beneficio di accesso a tale
prestazione i minori residenti in Lombardia che non abbiano almeno
un genitore residente nella Regione da non meno di cinque anni.
- Legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 26 (Norme per la
promozione e lo sviluppo delle attivita' motorie e sportive,
dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni
sportive inerenti alla montagna), art. 5, comma 3.
(GU n. 25 del 24-06-2026)
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
prima sezione civile
Nel procedimento semplificato RG 30323/2025
promosso da:
APN - Avvocati per niente Onlus;
ASGI - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione
APS;
Confederazione generale italiana del lavoro Lombardia;
NAGA - Associazione volontaria di assistenza socio-sanitaria
e per i diritti di cittadini stranieri, Rom e Sinti;
contro
Regione Lombardia
Il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6
febbraio 2026,
Premesso che
(a) col ricorso ex a. 281-decies cpc e 28 del decreto legislativo
n. 150/2011 (intestato «Azione civile contro la discriminazione» e
regolato percio' anche dall'a. 44 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286), premesso di essere attivamente legittimate a chiedere
rimedi contro la discriminazione collettiva nell'accesso a «beni e
servizi», settore che rientra nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo n. 215 del 2003, le ricorrenti concludono chiedendo:
«1. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della
condotta tenuta da Regione Lombardia consistente nell'aver previsto
per l'accesso alla misura economica di euro 100,00, come regolato
dalla DGR n. XII/3850 del 3 febbraio 2025 e dal bando regionale
pubblicato il 14 marzo 2025, il requisito della residenza pregressa
quinquennale in Lombardia di almeno uno dei genitori;
e conseguentemente, in via principale
2. ordinare a Regione Lombardia di riammettere le domande
eventualmente escluse unicamente per carenza del requisito di
lungo-residenza, provvedendo al pagamento della prestazione;
3. ordinare a Regione Lombardia, di emanare un nuovo bando
integrativo del bando 14 marzo 2025, con adeguato stanziamento
economico, che non preveda piu' il requisito di residenza
quinquennale al fine di consentire di presentare domanda e ottenere
il contributo a coloro che non hanno potuto presentare domanda al
precedente bando per carenza del detto requisito, pur avendo
sopportato un costo per attivita' sportive dei figli minori per
l'anno sportivo 2024/2025 ed essendo titolari degli altri requisiti
previsti dal bando stesso;
4. condannare Regione Lombardia a pagare ai sensi dell'art.
614-bis c.p.c, la somma di euro 100,00 (o la diversa somma ritenuta
di giustizia) per ogni giorno di ritardo - rispetto al termine
indicato nell'emananda ordinanza - nell'esecuzione degli ordini in
essa contenuti;
in via subordinata, in caso di ritenuta inammissibilia'
dell'ordine di cui al capo 3, 5. condannare Regione Lombardia a
pagare alle associazioni ricorrenti, a titolo di risarcimento del
danno non patrimoniale da discriminazione, una somma da determinarsi
in via equitativa ex art. 1226 c.c. che si indica in euro 5.000,00
per ciascuna associazione; in ogni caso
6. adottare ai sensi dell'art. 28, comma 5, decreto
legislativo n. 150/2011, nell'ambito del previsto piano di rimozione,
ogni altro provvedimento utile alla rimozione della discriminazione
accertata e ad evitare il reiterarsi della stessa»;
(b) in proposito, le ricorrenti eccepiscono incidentalmente
l'illegittimita' costituzionale dell'a. 5 comma 3 della legge
regionale Lombardia n. 26 del 2014, nella parte in cui «prevede il
requisito della pregressa residenza quinquennale in Lombardia di
almeno uno dei genitori, per accedere alla prestazione "dote sport",
e cio' per contrasto con gli articoli 3, 31, comma 2, e 117 della
Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 2 e 31 della
Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, nonche' all'art. 30 della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita'»;
(c) la Regione si e' costituita per resistere con comparsa nella
quale:
osserva che per la dote sport 2024 sono state presentate
28.517 domande, delle quali sono risultate inammissibili 368, e tra
queste 13 per mancanza del requisito della residenza in Lombardia;
eccepisce il difetto di legittimazione attiva delle
associazioni ricorrenti in relazione all'a. 5 del decreto legislativo
n. 215 del 2003, per insussistenza della discriminazione che deve
invece consistere in atti e comportamenti ex a. 2 del decreto
legislativo n. 215/2003, laddove l'accesso alla dote sport non
rientra nelle materie elencate dall'a. 3 del medesimo decreto
legislativo;
eccepisce il difetto di legittimazione attiva della CGIL non
essendo in contestazione i vantaggi sociali menzionati dal decreto
legislativo n. 216/2003, invocato da tale associazione;
negano la sussistenza di presupposti per l'azione
discriminatoria e il difetto di giurisdizione di questo tribunale;
(d) all'udienza 20 gennaio 2026 venivano assegnati alle parti
termini per integrazioni difensive;
(e) all'udienza 6 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in
riserva;
Osserva che
(f) dev'essere anzitutto differita alla decisione conclusiva ogni
valutazione circa la contestata legittimazione attiva della CGIL;
(g) le considerazioni della resistente regione circa l'esigua
quantita' delle domande che furono respinte per mancanza del
requisito della lungo-residenza appaiono qui irrilevanti, posto che
l'affermazione di un diritto previsto dalla legge non richiede un
numero minimo di possibili titolari di quel diritto,
indipendentemente anche dall'ovvia circostanza che la stessa
previsione di quel contestato requisito ben potrebbe avere dissuaso
altre persone gia' dal presentare l'istanza (che solo per quel motivo
non e' quindi computata fra i rigetti);
(h) appaiono per contro non manifestamente infondati i dubbi di
costituzionalita' prospettati dalle ricorrenti associazioni in
riferimento al comma in questione (comma 3 dell'art. 5 della legge
della Regione Lombardia numero 26 del 2014) nella parte in cui esso
esclude dal beneficio dell'accesso alla prestazione «dote sport»
tutti i minori residenti in Lombardia che pero' non abbiano almeno un
genitore residente in Lombardia da almeno cinque anni, dovendosi
tenere conto dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3, 31
e 117 della Costituzione (anche in riferimento agli articoli 2 e 31
della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e all'art. 30 della
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita');
(i) in proposito, quanto alla rilevanza della questione
costituzionale nel presente procedimento, e' sufficiente rilevare che
il bando regionale «dote sport 2024 - anno sportivo 2024/2025»
pubblicato il 14 marzo 2025, fra i «requisiti generali di
ammissibilita'» all'art. A.3 lettera a) indica anche il seguente:
«residenza continuativa da almeno 5 anni in Lombardia, alla data di
chiusura del bando, di almeno uno dei genitori del minore o del
tutore/genitore affidatario convivente»;
(j) tale requisito determina causa discriminazione in relazione
ai parametri indicati nell'a. 44 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 e nell'a. 42 della legge 6 marzo 1998, n. 40
(«Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero») poiche' la pretesa di riservare il beneficio alle
famiglie nelle quali almeno un genitore sia residente nella regione
da oltre cinque anni introduce un diverso trattamento rispetto alla
provenienza geografica, senza che si possa ravvisare una ragionevole
giustificazione della necessita' di una tale restrizione;
(k) gli effetti di tale discriminazione tuttavia non possono
essere oggetto diretto dell'ordine di cessazione, siccome quel bando
e' fondato su una disposizione di legge regionale (l'a. 5 comma 3
della legge regionale 26 del 1° ottobre 2014, che recita: «La dote
sport puo' essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei due
genitori, o tutore, e' residente in Lombardia da non meno di cinque
anni»);
(l) come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
15/2024 non spetta al tribunale ordinario il potere di ordinare la
rimozione di norme di legge regionali se non previo sollevamento
della questione di legittimita' costituzionale;
(m) inoltre, dovendosi qui condividere le argomentazioni svolte
dalla Corte costituzionale nella gia' citata sentenza 15 del 2024, il
dubbio di legittimita' costituzionale risulta non manifestamente
infondato in relazione ai parametri costituzionali consacrati nei
seguenti articoli della Costituzione:
3, poiche' la legge regionale e' intestata «Norme per la
promozione e lo sviluppo delle attivita' motorie e sportive,
dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni
sportive inerenti alla montagna» e l'art. 5 («Dote Sport») al primo
comma stabilisce «Ai fini della presente legge, per dote sport si
intende la concessione di buoni o di altre forme di sostegno
economico finalizzate a ridurre i costi da sostenere per lo
svolgimento di attivita' sportive da parte di minori residenti in
Lombardia» e dunque il requisito della lungo-residenza di almeno un
genitore contrasta col principio di ragionevolezza (il dichiarato
intento di promuovere e sviluppare le attivita' motorie e sportive
dovendosi applicare pel sol fatto che il beneficiario e' un minore
residente in Lombardia, indipendentemente dalla durata della
residenza di un genitore) oltre che col principio di uguaglianza del
trattamento di situazioni omogenee (analoghe essendo le esigenze dei
minori residenti in Lombardia indipendentemente dalla residenza dei
genitori);
31, apparendo evidente il contrasto della disposizione
rispetto all'esigenza, costituzionalmente sancita, di agevolare con
misure economiche l'adempimento dei compiti familiari, in particolare
nel caso di famiglie numerose, oltre che il contrasto colle esigenze
di proteggere la gioventu' in genere;
117, anche per avere la Regione Lombardia esercitato la
potesta' legislativa senza rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, a tal
fine venendo in considerazione:
gli articoli 2 e 31 della Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia (Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio
1991, n. 176) i quali rispettivamente stabiliscono che «1. Gli Stati
parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente
Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro
giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi
genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale,
etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro
incapacita', dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli
Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinche' il
fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale,
dalle attivita', opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori,
dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari» e inoltre che:
«1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e
al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attivita' ricreative
proprie della sua eta' e a partecipare liberamente alla vita
culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono
il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita
culturale e artistica e incoraggiano l'organizzazione, in condizioni
di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attivita'
ricreative, artistiche e culturali»;
l'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone
con disabilita' (sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e
ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) secondo cui «1. Gli Stati
Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilita' a prendere
parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale ... 5.
Al fine di consentire alle persone con disabilita' di partecipare su
base di uguaglianza con gli altri alle attivita' ricreative, agli
svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a: (a)
incoraggiare e promuovere la partecipazione piu' estesa possibile
delle persone con disabilita' alle attivita' sportive ordinarie a
tutti i livelli; (b) ... incoraggiare la messa a disposizione, su
base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione,
formazione e risorse; ... (d) garantire che i minori con disabilita'
possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori,
alle attivita' ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport ...»;
(n) la citata sentenza 15 del 2024, risolvendo un conflitto di
attribuzione fra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e lo Stato
(e per esso il tribunale ordinario di Udine), ha infatti sottolineato
che la pretesa del tutto analoga (prevista da una norma di quella
regione autonoma) introduceva «un aggravio procedimentale che si
risolve in uno di quegli "ostacoli di ordine pratico e burocratico"
che [quella] Corte ha ripetutamente censurato, ritenendo che in
questo modo il legislatore (statale o regionale) discrimini alcune
categorie di individui»;
(o) le domande proposte dalle associazioni ricorrenti non possono
essere dunque valutate se non previa soluzione del dubbio circa la
legittimita' costituzionale delle norme presupposte dal bando
impugnato, dal che discende la necessita' di sollevare la questione
di costituzionalita' dell'intero comma 3 dell'a. 5 della legge
regionale Lombardia 26/2014 adottando quindi i provvedimenti di cui
al dispositivo;
P.Q.M.
(1) letti gli articoli 134 della Costituzione e 23 e seguenti
della legge 11 marzo 1953 numero 87, dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale
del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale Lombardia n. 26 del
2014 per contrasto cogli articoli 3, 31 e 117 della Costituzione pei
motivi sopra meglio illustrati;
(2) sospende il giudizio in corso;
(3) dispone che la cancelleria trasmetta immediatamente alla
Corte costituzionale questa ordinanza e gli atti di questo
procedimento semplificato, unitamente ai documenti che attesteranno
il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di
che appresso;
(4) dispone che la cancelleria notifichi questa ordinanza alla
Presidente del Consiglio dei ministri;
(5) dispone che la cancelleria comunichi questa ordinanza ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
(6) manda la cancelleria per comunicare questo provvedimento alle
parti e per ogni altro incombente di legge.
Milano, 19 maggio 2026
Il Giudice: Pertile