Reg. ord. n. 99 del 2026 pubbl. su G.U. del n.
Ordinanza del Tribunale di Milano del 19/05/2026
Tra: APN- Avvocati per niente onlus, ASGI -Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione , Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL ed altri 1 C/ Regione Lombardia
Oggetto:
Sport – Minori – Norme della Regione Lombardia – Dote sport consistente nella concessione di buoni o altra forma di sostegno economico – Previsione che esclude dal beneficio di accesso a tale prestazione i minori residenti in Lombardia che non abbiano almeno un genitore residente in Lombardia da non meno di cinque anni – Denunciata introduzione di un irragionevole requisito di lungo-residenza di almeno un genitore – Discriminazione che contrasta con la disciplina interposta in materia di immigrazione e condizione dello straniero – Lesione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza del trattamento di situazioni omogenee – Disposizione che confligge con l’esigenza costituzionale di agevolare con misure economiche l’adempimento dei compiti familiari, in particolare nel caso di famiglie numerose – Contrasto con le esigenze di protezione della gioventù – Potestà legislativa esercitata senza rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come declinati dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e da quella sui diritti delle persone con disabilità.
Norme impugnate:
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 31
Costituzione Art. 117 Co. 1
decreto legislativo del 25/07/1998 Art. 44
legge del 06/03/1998 Art. 44
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 Art. 2
legge del 27/05/1991
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989 Art. 31
legge del 27/05/1991
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 del 13/12/2006 Art. 30
legge del 03/03/2009