Reg. ord. n. 98 del 2026 pubbl. su G.U. del 24/06/2026 n. 25
Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 06/05/2026
Tra: F. S.
Oggetto:
Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell’incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato, all’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen., la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – Trattamento irragionevolmente differenziato di situazioni analoghe – Violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice.
Norme impugnate:
codice di procedura penale
del
Num.
Art. 34
Co. 2
Parametri costituzionali:
Costituzione
Art. 3
Costituzione Art. 111 Co. 2
Costituzione Art. 111 Co. 2
Testo dell'ordinanza
N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 maggio 2026
Ordinanza del 6 maggio 2026 del Tribunale di Arezzo nel procedimento
penale a carico di F. S..
Processo penale - Incompatibilita' del giudice - Omessa previsione
dell'incompatibilita' a celebrare il giudizio abbreviato del
giudice che abbia rigettato, all'udienza di comparizione
predibattimentale di cui all'art. 554-bis cod. proc. pen., la
richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell'art.
444 cod. proc. pen.
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
(GU n. 25 del 24-06-2026)
TRIBUNALE DI AREZZO
Sezione penale - Ufficio dibattimento
Il giudice Michele Nistico',
letti gli atti del procedimento sopra indicato a carico di S. F.,
difeso di fiducia dall'avv. Andrea Monsagrati del Foro di Pesaro, che
vede la partecipazione in veste di parti civili di L. P., con l'avv.
Tommaso Ceccarini del Foro di Arezzo e dell'A. con l'avv. Valerio Di
Stasio del Foro di Napoli, sentite le parti all'udienza del 6 maggio
2026, ha pronunciato la seguente ordinanza
Sussistono tutti i presupposti per promuovere questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte
in cui non prevede l'incompatibilita' a celebrare il giudizio
abbreviato del giudice che abbia rigettato, all'udienza di cui
all'art. 554-bis c.p.p., la richiesta di applicazione concordata
della pena ai sensi degli articoli 444 ss. c.p.p. in relazione agli
articoli 3 e 111 della Costituzione.
§§§
Nel procedimento che occupa l'azione penale e' stata esercitata
dal pubblico ministero con decreto di citazione a giudizio ex art.
552 c.p.p. del 10 novembre 2025, con il quale e' stata fissata
l'udienza di cui all'art. 554-bis c.p.p. del 13 febbraio 2026.
I fatti contestati alla persona imputata sono i seguenti:
1. Di cui agli articoli 582, I e II comma, 583 n. 1) 585 e 61
n. 11-septies del codice penale perche', all'interno della
spogliatoio riservato agli arbitri dello stadio comunale, al termine
della partita di calcio..., colpendo il direttore di gara P. L. con
vari pugni e con una sedia, quindi afferrandolo per il collo,
mordendogli una spalla e colpendolo con calci mentre si trovava a
terra e infine, dopo che si era alzato, sbattendogli la testa contro
il muro, gli cagionava lesioni personali consistite in trauma
policontusivo e frattura a una costola, dalle quali derivava una
malattia con prognosi superiore a quaranta giorni;
2. Di cui agli articoli 624-bis e 61 n. 11-septies c.p.
perche', nelle circostanze indicate nel capo che precede, si
impossessava dell'orologio marco... mod... di colore nero con
cinturino giallo e di quello marca... mod... di colore nero,
sottraendoli a P. L. che li deteneva su un mobile dello spogliatoio a
lui riservato, nonche' della chiave della porta di ingresso dello
spogliatoio sottraendolo alla proprietaria «...» al fine di trarne
profitto;
3. Di cui all'art. 635, III comma del codice penale perche',
nelle circostanze indicare al capo 1), deteriorava una sedia in
plastica e una canalina di protezione dei cavi elettrici di
proprieta' della «...» che si trovavano nello spogliatoio riservato
agli arbitri dello stadio comunale.
Tutti commessi in... l'...
Nel corso dell'udienza di comparizione predibattimentale del 13
febbraio 2026, verificata la regolare costituzione delle parti, il
difensore dell'imputato munito di procura speciale ha concordato con
il pubblico ministero l'applicazione all'imputato per tutti i fatti
sopra indicati della pena condizionalmente sospesa di anni due di
reclusione ed euro 1.000 di multa, richiedendo sin dal principio il
giudizio abbreviato in caso di rigetto della richiesta di
patteggiamento.
Il giudice, ritenuto che le parti avessero concordato una pena
incongrua e che non potesse essere concessa la sospensione
condizionale, ha rigettato con propria ordinanza la richiesta delle
parti, ammettendo appunto il giudizio abbreviato richiesto in via
subordinata dalla difesa e fissando per il prosieguo dell'attivita'
processuale, ovvero l'esame dell'imputato e la discussione, l'udienza
del 6 maggio 2026.
§§§
Dopo aver rigettato la concorde richiesta ex art. 444 c.p.p. del
pubblico ministero e del difensore lo scrivente non ha dichiarato di
astenersi.
- L'art. 36 c.p.p. stabilisce infatti l'obbligo del giudice di
astenersi se egli si trova in talune delle situazioni di
incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 c.p.p. e dalle
leggi di ordinamento giudiziario; disposizioni queste che pero' non
prevedono l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del
giudice dell'udienza predibattimentale che abbia rigettato, anche per
motivi di merito, la richiesta di applicazione concordata della pena.
Ne' la dichiarazione di astensione potrebbe, nel caso di specie,
essere pronunciata ai sensi dell'art. 36, lettera h), c.p.p., cioe'
per altre gran ragioni di convenienza; detta residuale previsione,
infatti, attiene senz'altro a incompatibilita' che si manifestano
esclusivamente in concreto ed in relazione a situazioni processuali
che, invece, in astratto non determinano l'insorgere di alcuna
incompatibilita', sicche' a casi molto diversi da quello che occupa.
Deve pertanto ritenersi che la legge processuale vigente non
imponga ne' invero consenta al giudice dell'udienza predibattimentale
che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento di astenersi dal
celebrare il giudizio abbreviato. Le norme dettate in materia di
incompatibilita' sono infatti, come noto, eccezionali e quindi
insuscettibili di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche
(cfr. Cass. pen., Sezione 5, sentenze nn. 4-813/2023 e 25313/ 2019;
Corte costituzionale, sentenza n. 179/2024), sicche' non e'
ipotizzabile giungere per via interpretativa a stabilire delle
incompatibilita' diverse da quelle testualmente individuate dal
legislatore o, come piu' volte avvenuto proprio con riferimento
all'art. 34 c.p.p., dalla Corte costituzionale.
§§§
L'assenza di una ipotesi di incompatibilita' a celebrare il
giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato la richiesta di
applicazione concordata della pena nell'udienza di cui all'art.
554-bis c.p.p. pone, tuttavia, seri dubbi di costituzionalita'.
In primo luogo, infatti, non pare possa seriamente dubitarsi del
fatto che la disciplina delle incompatibilita' del giudice penale
miri anzitutto a salvaguardarne terzieta' ed imparzialita' e, quindi,
ad assicurare che l'assetto derivante dalla legge sia conforme al
disposto dell'art. 111, comma 2, della Costituzione.
Di qui la necessita' di evitare che la cognizione del
procedimento sia devoluta al magistrato che gia' si sia espresso, sia
pure in diversa fase, sul merito dell'accusa elevata all'imputato e
che quindi risulti in misura piu' o meno evidente condizionato dalla
forza della prevenzione.
La Corte costituzionale, in proposito, ha gia' in piu' occasioni
precisato che, affinche' debba ritenersi sussistente
l'incompatibilita' endoprocessuale del giudice penale per essersi
egli gia' espresso sull'accusa devono concorrere le seguenti
condizioni: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima res
iudicanda; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una
valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti
anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una decisione;
c) questi ultima abbia natura non «formale», ma «di contenuto»,
ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d) la
precedente valutazione si collochi in una diversa fase del
procedimento (cfr. Corte costituzionale nn. 64 del 2022, 91 e 172 del
2023 e 93 del 2024).
Ebbene, si ritiene che proprio tutte le sopra indicate condizioni
ricorrano nel caso che occupa.
La contestazione elevata alla persona imputata infatti, e'
evidentemente la medesima; l'attivita' sinora svolta dal giudice non
e' consistita nel solo prendere contezza degli atti di indagine, ma
ha implicato anche pregnanti valutazioni sulla gravita' del fatto ed
e' risultata in una decisione incidente sul merito dell'accusa; la
precedente decisione si colloca in una diversa fase del procedimento,
giacche' l'ammissione del giudizio abbreviato implica appunto un
cambio di fase, come ben testimoniato dal disposto dell'art. 303,
comma 1, lettera b-bis), c.p.p., che impone di ricalcolare i termini
appunto di fase della custodia cautelare in carcere dopo la pronuncia
dell'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato.
§§§
Ulteriori dubbi di costituzionalita' si pongono, poi, in
relazione all'art. 3 della Costituzione ed in specie in relazione al
trattamento normativa irragionevolmente differenziato di situazioni
invero analoghe.
Come noto, con sentenza n. 439 del 1993 la Corte costituzionale
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2,
c.p.p. nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilita' a
partecipare al giudizio abbreviato del giudice per le indagini
preliminari che avesse rigettato la richiesta di applicazione di pena
concordata.
Analoga previsione, invece, come gia' sopra brevemente illustrato
manca per il giudice dell'udienza predibattimentale.
E tuttavia la Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 439
del 1993 appena richiamata, ha affermato che il rigetto della
richiesta di patteggiamento comporta una valutazione sul merito della
res indicanda idonea a radicare sempre l'incompatibilita' al
giudizio, con conseguente impossibilita' di differenziare utilmente a
seconda che il rigetto sia disposto dal giudice dibattimentale ovvero
dal giudice per le indagini preliminari. Proprio per questa ragione
la Corte costituzionale, che gia' era intervenuta sulla mancata
previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio del
giudice dibattimentale che avesse rigettato la richiesta di
applicazione di pena concordata (Corte costituzionale, sentenza n.
186 del 1992, per come corretta con ordinanza n. 313 del 1993), ha
esteso il ragionamento al giudice dell'udienza preliminare
L'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice che abbia
rigettato la richiesta di applicazione concordata della pena sussiste
dunque oggi per il giudice dibattimentale (sentenza n. 186 del 1992
per come corretta con ordinanza n. 313 del 1993), per quello delle
indagini preliminari (sentenza n. 439 del 1993) e, in modo del tutto
singolare, non anche per il giudice dell'udienza predibattimentale.
Simile assetto pare difficilmente spiegabile poiche' le valutazioni
che il giudice compie ed all'esito delle quali rigetta la richiesta
di patteggiamento sono sostanzialmente identiche al variare della
fase in cui avvengono, sicche' limitare l'incompatibilita' soltanto
ai rigetti avvenuti nell'udienza preliminare o da parte del giudice
del dibattimento, escludendo invece quelli avvenuti nell'udienza
predibattimentale, non pare trovare alcuna plausibile spiegazione.
Inoltre, occorre anche considerare che, come la Corte
costituzionale ha gia' avuto modo di osservare (sentenza n. 179 del
2024), da quanto e' stata introdotta l'udienza predibattimentale
svolge per i reati di cui all'art. 550 c.p.p. funzioni del tutto
analoghe a quelle che, negli altri reati, sono svolte dall'udienza
preliminare: un controllo sui termini in cui e' esercitata l'azione,
una verifica dei presupposti processuali relativi alla costituzione
delle parti, una valutazione sulla ragionevole previsione di condanna
tesa ad evitare la celebrazione di dibattimenti superflui.
Le evidenti somiglianze tra l'udienza preliminare e quella di cui
all'art. 554-bis c.p.p. rendono, dunque, ancor piu' evidente
l'assoluta singolarita' dell'assetto legislativo vigente, in cui il
rigetto della richiesta di applicazione concordata della pena
comporta, per il giudice dell'udienza preliminare, l'obbligo di
astenersi e, per quello dell'udienza predibattimentale, il dovere
esattamente opposto.
§§§
Infine va pure precisato che al risultato cui potrebbe, se la
prospettazione qui avanzata apparira' convincente, giungere la Corte
costituzionale con una sentenza additiva che aggiunga un'ipotesi di
incompatibilita' imposta dalla Costituzione ma non prevista dal
legislatore, il giudice comune non puo' arrivare per via
interpretativa.
Cio' perche' non si tratterebbe invero di interpretare
intensivamente disposizioni di rango primario, ipotesi questa gia'
particolarmente problematica in presenza di norme eccezionali, ma
piuttosto di applicare principi gia' espressi dalla giurisprudenza
costituzionale a casi analoghi a quelli in relazione ai quali la
Corte costituzionale e' gia' intervenuta; operazione questa che,
pero', non ha nulla di schiettamente interpretativo ed anzi
implicherebbe la sostituzione del giudice comune a quello
costituzionale nel determinare se le analogie tra l'udienza
preliminare e quella predibattimentale consentano ovvero impongano
l'addizione di un'ipotesi di incompatibilita' non prevista dalla
legge.
Inoltre, gia' la Corte costituzionale ha evidenziato come la
particolare delicatezza delle norme sulle incompatibilita' debba
suggerire particolare prudenza nell'adozione di interpretazioni della
legge processuale che non consentano l'intervento erga omnes
riservato invece al giudice costituzionale (cfr., Corte
costituzionale n. 45 del 2023).
§§§
Tutto quanto sopra esposto impone di ritenere sussistenti tutti i
presupposti in presenza dei quali e' doverosa, per il giudice a quo,
la proposizione della questione di legittimita' costituzionale.
Il processo principale deve dunque essere sospeso, con immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; alla cancelleria
va ordinata la notificazione della presente ordinanza al Presidente
dei Consiglio dei ministri e la comunicazione della stessa ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; non occorre, invece, la
notificazione alle parti del processo principale, giacche' della
presente ordinanza e' stata data lettura in udienza.
P.Q.M.
Letti gli articoli 1 legge costituzionale n. 1/1948, 23 legge n.
87/1953 e 1 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale,
solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
comma 2, c.p.p. nella parte in cui nella parte in cui non prevede
l'incompatibilita' a celebrare giudizio abbreviato del giudice che
abbia rigettato, all'udienza di cui all'art. 554-bis c.p.p., la
richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi degli
articoli 444 ss. c.p.p. in relazione agli articoli 3 e 111 della
Costituzione;
sospende il giudizio principale;
ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la
notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio
dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due
Camere;
manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Arezzo, 6 maggio 2026
Il Giudice: Nistico'