Reg. ord. n. 98 del 2026 pubbl. su G.U. del 24/06/2026 n. 25

Ordinanza del Tribunale di Arezzo  del 06/05/2026

Tra: F. S.



Oggetto:

Processo penale – Incompatibilità del giudice – Omessa previsione dell’incompatibilità a celebrare il giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato, all’udienza di comparizione predibattimentale di cui all’art. 554-bis cod. proc. pen., la richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. – Trattamento irragionevolmente differenziato di situazioni analoghe – Violazione del principio di terzietà e imparzialità del giudice.

Norme impugnate:

codice di procedura penale  del  Num.  Art. 34  Co. 2


Parametri costituzionali:

Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 111    Co.



Testo dell'ordinanza

                        N. 98 ORDINANZA (Atto di promovimento) 06 maggio 2026

Ordinanza del 6 maggio 2026 del Tribunale di Arezzo nel  procedimento
penale a carico di F. S.. 
 
Processo penale - Incompatibilita' del giudice  -  Omessa  previsione
  dell'incompatibilita'  a  celebrare  il  giudizio  abbreviato   del
  giudice  che   abbia   rigettato,   all'udienza   di   comparizione
  predibattimentale di cui  all'art.  554-bis  cod.  proc.  pen.,  la
  richiesta di applicazione concordata della pena ai sensi  dell'art.
  444 cod. proc. pen. 
- Codice di procedura penale, art. 34, comma 2. 


(GU n. 25 del 24-06-2026)

 
                         TRIBUNALE DI AREZZO 
                Sezione penale - Ufficio dibattimento 
 
    Il giudice Michele Nistico', 
    letti gli atti del procedimento sopra indicato a carico di S. F.,
difeso di fiducia dall'avv. Andrea Monsagrati del Foro di Pesaro, che
vede la partecipazione in veste di parti civili di L. P., con  l'avv.
Tommaso Ceccarini del Foro di Arezzo e dell'A. con l'avv. Valerio  Di
Stasio del Foro di Napoli, sentite le parti all'udienza del 6  maggio
2026, ha pronunciato la seguente ordinanza 
    Sussistono  tutti  i  presupposti  per  promuovere  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte
in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  a  celebrare  il  giudizio
abbreviato del  giudice  che  abbia  rigettato,  all'udienza  di  cui
all'art. 554-bis c.p.p.,  la  richiesta  di  applicazione  concordata
della pena ai sensi degli articoli 444 ss. c.p.p. in  relazione  agli
articoli 3 e 111 della Costituzione. 
 
                                 §§§ 
 
    Nel procedimento che occupa l'azione penale e'  stata  esercitata
dal pubblico ministero con decreto di citazione a  giudizio  ex  art.
552 c.p.p. del 10 novembre  2025,  con  il  quale  e'  stata  fissata
l'udienza di cui all'art. 554-bis c.p.p. del 13 febbraio 2026. 
    I fatti contestati alla persona imputata sono i seguenti: 
      1. Di cui agli articoli 582, I e II comma, 583 n. 1) 585  e  61
n.  11-septies  del  codice   penale   perche',   all'interno   della
spogliatoio riservato agli arbitri dello stadio comunale, al  termine
della partita di calcio..., colpendo il direttore di gara P.  L.  con
vari pugni e  con  una  sedia,  quindi  afferrandolo  per  il  collo,
mordendogli una spalla e colpendolo con calci  mentre  si  trovava  a
terra e infine, dopo che si era alzato, sbattendogli la testa  contro
il  muro,  gli  cagionava  lesioni  personali  consistite  in  trauma
policontusivo e frattura a una  costola,  dalle  quali  derivava  una
malattia con prognosi superiore a quaranta giorni; 
      2. Di cui  agli  articoli  624-bis  e  61  n.  11-septies  c.p.
perche',  nelle  circostanze  indicate  nel  capo  che  precede,   si
impossessava  dell'orologio  marco...  mod...  di  colore  nero   con
cinturino  giallo  e  di  quello  marca...  mod...  di  colore  nero,
sottraendoli a P. L. che li deteneva su un mobile dello spogliatoio a
lui riservato, nonche' della chiave della  porta  di  ingresso  dello
spogliatoio sottraendolo alla proprietaria «...» al  fine  di  trarne
profitto; 
      3. Di cui all'art. 635, III comma del  codice  penale  perche',
nelle circostanze indicare al  capo  1),  deteriorava  una  sedia  in
plastica  e  una  canalina  di  protezione  dei  cavi  elettrici   di
proprieta' della «...» che si trovavano nello  spogliatoio  riservato
agli arbitri dello stadio comunale. 
    Tutti commessi in... l'... 
    Nel corso dell'udienza di comparizione predibattimentale  del  13
febbraio 2026, verificata la regolare costituzione  delle  parti,  il
difensore dell'imputato munito di procura speciale ha concordato  con
il pubblico ministero l'applicazione all'imputato per tutti  i  fatti
sopra indicati della pena condizionalmente sospesa  di  anni  due  di
reclusione ed euro 1.000 di multa, richiedendo sin dal  principio  il
giudizio  abbreviato  in  caso  di   rigetto   della   richiesta   di
patteggiamento. 
    Il giudice, ritenuto che le parti avessero  concordato  una  pena
incongrua  e  che  non  potesse  essere   concessa   la   sospensione
condizionale, ha rigettato con propria ordinanza la  richiesta  delle
parti, ammettendo appunto il giudizio  abbreviato  richiesto  in  via
subordinata dalla difesa e fissando per il  prosieguo  dell'attivita'
processuale, ovvero l'esame dell'imputato e la discussione, l'udienza
del 6 maggio 2026. 
 
                                 §§§ 
 
    Dopo aver rigettato la concorde richiesta ex art. 444 c.p.p.  del
pubblico ministero e del difensore lo scrivente non ha dichiarato  di
astenersi. 
    - L'art. 36 c.p.p. stabilisce infatti l'obbligo  del  giudice  di
astenersi  se  egli  si  trova  in   talune   delle   situazioni   di
incompatibilita' stabilite dagli articoli 34  e  35  c.p.p.  e  dalle
leggi di ordinamento giudiziario; disposizioni queste che  pero'  non
prevedono l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del
giudice dell'udienza predibattimentale che abbia rigettato, anche per
motivi di merito, la richiesta di applicazione concordata della pena. 
    Ne' la dichiarazione di astensione potrebbe, nel caso di  specie,
essere pronunciata ai sensi dell'art. 36, lettera h),  c.p.p.,  cioe'
per altre gran ragioni di convenienza;  detta  residuale  previsione,
infatti, attiene senz'altro a  incompatibilita'  che  si  manifestano
esclusivamente in concreto ed in relazione a  situazioni  processuali
che, invece,  in  astratto  non  determinano  l'insorgere  di  alcuna
incompatibilita', sicche' a casi molto diversi da quello che occupa. 
    Deve pertanto ritenersi che  la  legge  processuale  vigente  non
imponga ne' invero consenta al giudice dell'udienza predibattimentale
che abbia rigettato la richiesta di patteggiamento di  astenersi  dal
celebrare il giudizio abbreviato. Le  norme  dettate  in  materia  di
incompatibilita'  sono  infatti,  come  noto,  eccezionali  e  quindi
insuscettibili di interpretazioni estensive o applicazioni analogiche
(cfr. Cass. pen., Sezione 5, sentenze nn. 4-813/2023 e  25313/  2019;
Corte  costituzionale,  sentenza  n.  179/2024),   sicche'   non   e'
ipotizzabile  giungere  per  via  interpretativa  a  stabilire  delle
incompatibilita'  diverse  da  quelle  testualmente  individuate  dal
legislatore o, come  piu'  volte  avvenuto  proprio  con  riferimento
all'art. 34 c.p.p., dalla Corte costituzionale. 
 
                                 §§§ 
 
    L'assenza di una  ipotesi  di  incompatibilita'  a  celebrare  il
giudizio abbreviato del giudice che abbia rigettato la  richiesta  di
applicazione concordata  della  pena  nell'udienza  di  cui  all'art.
554-bis c.p.p. pone, tuttavia, seri dubbi di costituzionalita'. 
    In primo luogo, infatti, non pare possa seriamente dubitarsi  del
fatto che la disciplina delle  incompatibilita'  del  giudice  penale
miri anzitutto a salvaguardarne terzieta' ed imparzialita' e, quindi,
ad assicurare che l'assetto derivante dalla  legge  sia  conforme  al
disposto dell'art. 111, comma 2, della Costituzione. 
    Di  qui  la  necessita'  di  evitare  che   la   cognizione   del
procedimento sia devoluta al magistrato che gia' si sia espresso, sia
pure in diversa fase, sul merito dell'accusa elevata  all'imputato  e
che quindi risulti in misura piu' o meno evidente condizionato  dalla
forza della prevenzione. 
    La Corte costituzionale, in proposito, ha gia' in piu'  occasioni
precisato    che,    affinche'    debba     ritenersi     sussistente
l'incompatibilita' endoprocessuale del  giudice  penale  per  essersi
egli  gia'  espresso  sull'accusa  devono  concorrere   le   seguenti
condizioni: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima  res
iudicanda;  b)  il  giudice  sia  stato  chiamato  a   compiere   una
valutazione  (e  non  abbia  avuto  semplice  conoscenza)   di   atti
anteriormente compiuti, strumentale all'assunzione di una  decisione;
c) questi ultima abbia  natura  non  «formale»,  ma  «di  contenuto»,
ovvero comporti valutazioni sul merito dell'ipotesi di accusa; d)  la
precedente  valutazione  si  collochi  in  una   diversa   fase   del
procedimento (cfr. Corte costituzionale nn. 64 del 2022, 91 e 172 del
2023 e 93 del 2024). 
    Ebbene, si ritiene che proprio tutte le sopra indicate condizioni
ricorrano nel caso che occupa. 
    La  contestazione  elevata  alla  persona  imputata  infatti,  e'
evidentemente la medesima; l'attivita' sinora svolta dal giudice  non
e' consistita nel solo prendere contezza degli atti di  indagine,  ma
ha implicato anche pregnanti valutazioni sulla gravita' del fatto  ed
e' risultata in una decisione incidente sul  merito  dell'accusa;  la
precedente decisione si colloca in una diversa fase del procedimento,
giacche' l'ammissione del  giudizio  abbreviato  implica  appunto  un
cambio di fase, come ben testimoniato  dal  disposto  dell'art.  303,
comma 1, lettera b-bis), c.p.p., che impone di ricalcolare i  termini
appunto di fase della custodia cautelare in carcere dopo la pronuncia
dell'ordinanza che ammette il giudizio abbreviato. 
 
                                 §§§ 
 
    Ulteriori  dubbi  di  costituzionalita'  si  pongono,   poi,   in
relazione all'art. 3 della Costituzione ed in specie in relazione  al
trattamento normativa irragionevolmente differenziato  di  situazioni
invero analoghe. 
    Come noto, con sentenza n. 439 del 1993 la  Corte  costituzionale
ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma  2,
c.p.p.  nella  parte  in  cui  non  prevedeva  l'incompatibilita'   a
partecipare al  giudizio  abbreviato  del  giudice  per  le  indagini
preliminari che avesse rigettato la richiesta di applicazione di pena
concordata. 
    Analoga previsione, invece, come gia' sopra brevemente illustrato
manca per il giudice dell'udienza predibattimentale. 
    E tuttavia la Corte costituzionale, proprio nella sentenza n. 439
del 1993  appena  richiamata,  ha  affermato  che  il  rigetto  della
richiesta di patteggiamento comporta una valutazione sul merito della
res  indicanda  idonea  a  radicare  sempre   l'incompatibilita'   al
giudizio, con conseguente impossibilita' di differenziare utilmente a
seconda che il rigetto sia disposto dal giudice dibattimentale ovvero
dal giudice per le indagini preliminari. Proprio per  questa  ragione
la Corte costituzionale,  che  gia'  era  intervenuta  sulla  mancata
previsione  dell'incompatibilita'  a  partecipare  al  giudizio   del
giudice  dibattimentale  che  avesse  rigettato   la   richiesta   di
applicazione di pena concordata (Corte  costituzionale,  sentenza  n.
186 del 1992, per come corretta con ordinanza n. 313  del  1993),  ha
esteso  il   ragionamento   al   giudice   dell'udienza   preliminare
L'incompatibilita' a partecipare al giudizio del  giudice  che  abbia
rigettato la richiesta di applicazione concordata della pena sussiste
dunque oggi per il giudice dibattimentale (sentenza n. 186  del  1992
per come corretta con ordinanza n. 313 del 1993),  per  quello  delle
indagini preliminari (sentenza n. 439 del 1993) e, in modo del  tutto
singolare, non anche per il giudice  dell'udienza  predibattimentale.
Simile assetto pare difficilmente spiegabile poiche'  le  valutazioni
che il giudice compie ed all'esito delle quali rigetta  la  richiesta
di patteggiamento sono sostanzialmente  identiche  al  variare  della
fase in cui avvengono, sicche' limitare  l'incompatibilita'  soltanto
ai rigetti avvenuti nell'udienza preliminare o da parte  del  giudice
del dibattimento,  escludendo  invece  quelli  avvenuti  nell'udienza
predibattimentale, non pare trovare alcuna plausibile spiegazione. 
    Inoltre,  occorre  anche   considerare   che,   come   la   Corte
costituzionale ha gia' avuto modo di osservare (sentenza n.  179  del
2024), da quanto  e'  stata  introdotta  l'udienza  predibattimentale
svolge per i reati di cui all'art.  550  c.p.p.  funzioni  del  tutto
analoghe a quelle che, negli altri reati,  sono  svolte  dall'udienza
preliminare: un controllo sui termini in cui e' esercitata  l'azione,
una verifica dei presupposti processuali relativi  alla  costituzione
delle parti, una valutazione sulla ragionevole previsione di condanna
tesa ad evitare la celebrazione di dibattimenti superflui. 
    Le evidenti somiglianze tra l'udienza preliminare e quella di cui
all'art.  554-bis  c.p.p.  rendono,  dunque,  ancor   piu'   evidente
l'assoluta singolarita' dell'assetto legislativo vigente, in  cui  il
rigetto  della  richiesta  di  applicazione  concordata  della   pena
comporta, per  il  giudice  dell'udienza  preliminare,  l'obbligo  di
astenersi e, per quello  dell'udienza  predibattimentale,  il  dovere
esattamente opposto. 
 
                                 §§§ 
 
    Infine va pure precisato che al risultato  cui  potrebbe,  se  la
prospettazione qui avanzata apparira' convincente, giungere la  Corte
costituzionale con una sentenza additiva che aggiunga  un'ipotesi  di
incompatibilita' imposta  dalla  Costituzione  ma  non  prevista  dal
legislatore,  il  giudice  comune   non   puo'   arrivare   per   via
interpretativa. 
    Cio'  perche'  non  si   tratterebbe   invero   di   interpretare
intensivamente disposizioni di rango primario,  ipotesi  questa  gia'
particolarmente problematica in presenza  di  norme  eccezionali,  ma
piuttosto di applicare principi gia'  espressi  dalla  giurisprudenza
costituzionale a casi analoghi a quelli  in  relazione  ai  quali  la
Corte costituzionale e'  gia'  intervenuta;  operazione  questa  che,
pero',  non  ha  nulla  di  schiettamente  interpretativo   ed   anzi
implicherebbe  la  sostituzione   del   giudice   comune   a   quello
costituzionale  nel  determinare  se  le   analogie   tra   l'udienza
preliminare e quella predibattimentale  consentano  ovvero  impongano
l'addizione di un'ipotesi  di  incompatibilita'  non  prevista  dalla
legge. 
    Inoltre, gia' la Corte  costituzionale  ha  evidenziato  come  la
particolare delicatezza  delle  norme  sulle  incompatibilita'  debba
suggerire particolare prudenza nell'adozione di interpretazioni della
legge  processuale  che  non  consentano  l'intervento   erga   omnes
riservato   invece   al   giudice   costituzionale    (cfr.,    Corte
costituzionale n. 45 del 2023). 
 
                                 §§§ 
 
    Tutto quanto sopra esposto impone di ritenere sussistenti tutti i
presupposti in presenza dei quali e' doverosa, per il giudice a  quo,
la proposizione della questione di legittimita' costituzionale. 
    Il processo principale deve dunque essere sospeso, con  immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;  alla  cancelleria
va ordinata la notificazione della presente ordinanza  al  Presidente
dei Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  della  stessa  ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento; non occorre,  invece,  la
notificazione alle parti  del  processo  principale,  giacche'  della
presente ordinanza e' stata data lettura in udienza. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Letti gli articoli 1 legge costituzionale n. 1/1948, 23 legge  n.
87/1953 e 1 norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale, 
    solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,
comma 2, c.p.p. nella parte in cui nella parte  in  cui  non  prevede
l'incompatibilita' a celebrare giudizio abbreviato  del  giudice  che
abbia rigettato, all'udienza  di  cui  all'art.  554-bis  c.p.p.,  la
richiesta di  applicazione  concordata  della  pena  ai  sensi  degli
articoli 444 ss. c.p.p. in relazione agli  articoli  3  e  111  della
Costituzione; 
    sospende il giudizio principale; 
    ordina la trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale,  la
notificazione della presente ordinanza al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle  due
Camere; 
    manda alla cancelleria per quanto di competenza. 
      Arezzo, 6 maggio 2026 
 
                        Il Giudice: Nistico'