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Ricorso 24/2026
Regione Emilia-Romagna C/ Presidente del Consiglio dei ministri
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 33, e, in particolare, nelle parti in cui modifica gli artt. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 6, e 15 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
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Ricorso 23/2026
Regione Campania C/ Presidente del Consiglio dei ministri
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Applicazione della disciplina decorsi tre anni di operatività transitoria del fondo istituito in favore delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 61 del 2011 – Confluenza, a decorrere da tale data, delle risorse del citato fondo, nell'ambito dei fondi perequativi di cui all’art. 15 del medesimo decreto legislativo.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 33.
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Ricorso 22/2026
Regione Toscana C/ Presidente del Consiglio dei ministri
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 33, modificativo degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 39 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).
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Ricorso 21/2026
Regione Siciliana C/ Presidente del Consiglio dei ministri
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Misura della compartecipazione – Determinazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, dei criteri e delle modalità di attribuzione, dei meccanismi perequativi e delle modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché delle regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 36, commi 1 e 3.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Misura della compartecipazione – Determinazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, dei criteri e delle modalità di attribuzione, dei meccanismi perequativi e delle modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché delle regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione – Monitoraggio periodico degli effetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 36, commi 1, 3 e 5.
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Istituzione, a decorrere dall'anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Previsione che la predetta compartecipazione sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall'imposta di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 446 del 1997 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli (RCA).
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 36, comma 4.
In via conseguenziale: Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Compartecipazione, a decorrere dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine dell'attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione – Previsione che agli oneri derivanti si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal gettito dell'imposta sulla RCA.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 36, comma 6.
In subordine: Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Compartecipazione, a decorrere dall'anno 2027, al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna – Disciplina – Applicabilità alla Regione siciliana.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 36.
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Ricorso 20/2026
Regione Puglia C/ Presidente del Consiglio dei ministri
Tributi – Federalismo fiscale – Disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale – Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale – Soppressione, a decorrere dall’anno 2027, di alcuni trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario (somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA; somma per erogazione gratuita libri di testo; somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio; somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale) – Attribuzione alle regioni a statuto ordinario, a decorrere dall’anno 2027, di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026 – Previsione che il predetto d.P.C.m. è adottato d’intesa con la Conferenza unificata e previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard e delle competenti Commissioni parlamentari – Previsione che, con il medesimo d.P.C.m., è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito tale da garantire annualmente, al complesso delle regioni a statuto ordinario, entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi – Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo per procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra i trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF (cosiddetto “fondo perequativo transitorio”) – Dotazione del fondo corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti soppressi, incrementata nella misura di 50 milioni di euro a decorrere dal 2028 – Previsione che eventuali risorse eccedenti l’importo del fondo, come rimodulato, restano acquisite al bilancio dello Stato – Previsione che, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime, con il d.P.C.m. citato, sono stabiliti i criteri di assegnazione annuale delle quote del predetto fondo nonché i meccanismi che, nell’ambito della sua dotazione complessiva, consentano di garantire forme di perequazione – Affidamento alle amministrazioni statali, negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi, del coordinamento e del monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire su tutto il territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza secondo le modalità stabilite con il d.P.C.m. sopra indicato – Previsione che le regioni assicurano, negli ambiti oggetto di fiscalizzazione, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane – Esercizio del potere sostitutivo – Monitoraggio periodico degli effetti delle disposizioni finalizzato, tenendo conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, alla possibilità di procedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione – Modalità di compartecipazione regionale al gettito dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Possibilità di disporre la soppressione, a decorrere dall’anno 2028, di ulteriori trasferimenti statali con rideterminazione dell’aliquota di compartecipazione all’IRPEF e adeguamento del fondo con successivo d.P.C.m., previo coinvolgimento delle sedi tecniche e istituzionali previste – Disciplina della fase a regime del nuovo sistema di finanziamento delle spese delle regioni a statuto ordinario – Disciplina dei meccanismi di definizione e di riparto del fondo perequativo a regime con distinzione di quote destinate al finanziamento di funzioni LEP e quote destinate al finanziamento di funzioni non LEP – Decorrenza dell’applicazione della fase a regime.
- Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 (Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale), art. 33.
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Ricorso 19/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma Valle d'Aosta
Bilancio e contabilità pubblica – Armonizzazione dei bilanci pubblici – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Termini per l’adozione e l’approvazione di documenti contabili e di programmazione dell’Azienda USL per l’anno 2027 – Previsione che l’Azienda USL adotta il bilancio preventivo economico annuale, relativo all’anno 2027, entro il 28 febbraio 2027 con conseguente posticipazione, al 30 aprile 2027, del termine di approvazione del citato bilancio da parte della Giunta regionale – Norma transitoria che autorizza l’Azienda USL, nelle more dell’approvazione dei predetti documenti, alla gestione ordinaria delle attività e dei servizi istituzionali, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio di previsione della Regione.
- Legge della Regione Valle d’Aosta 23 luglio 2026, n. 13 recante «Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali. Modificazioni di leggi regionali», art. 6, commi 2 e 4.
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Ricorso 18/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Toscana
Tributi – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Norme della Regione Toscana – Disciplina sull’ammontare dell'imposta e determinazione del tributo dovuto – Modifiche alla legge regionale n. 60 del 1996 – Scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 2 per i rifiuti speciali di cui al comma 1, lettera d) dell’art. 23-bis della citata legge regionale – Previsione che tali riduzioni non si applicano agli scarti e sovvalli prodotti dagli impianti di selezione automatica, di riciclaggio o di compostaggio operanti al di fuori del territorio regionale – Previsione che gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica e provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, derivanti dal territorio della Regione Toscana, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura pari ad euro 3,00 a tonnellata.
– Legge della Regione Toscana 31 luglio 2026, n. 17, (Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche alla L.R. 60/1996), art. 1, commi 3 e 4.
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Ricorso 17/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Emilia-Romagna
Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Disposizioni generali sull’accesso – Previsione che la Regione, nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute di cui all’art. 117, comma terzo, Cost., disciplina le modalità organizzative uniformi per l’attuazione di quanto disposto dalle suddette sentenze della Corte costituzionale.
Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Disposizioni generali sull’accesso – Previsione che il direttore generale regionale competente in materia di salute adotta le istruzioni tecnico-operative attuative delle disposizioni della legge regionale n. 10 del 2026 entro dieci giorni dalla sua entrata in vigore.
Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Iter istruttorio – Previsione che la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede alla verifica della documentazione e procede all’accertamento della ricorrenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, tra l’altro, effettuando, di norma, salvo ve ne siano motivate ragioni in senso contrario, una prima visita al paziente, recandosi nel luogo in cui si trova.
Sanità pubblica – Norme della Regione Emilia-Romagna – Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 in materia di suicidio medicalmente assistito – Iter istruttorio – Previsione che la Commissione di valutazione multidisciplinare permanente provvede alla verifica della documentazione e procede all’accertamento della ricorrenza dei requisiti per l’accesso alla procedura, tra l’altro, accertando che il paziente sia stato informato, in maniera chiara e adeguata, prima della presentazione dell’istanza, della possibilità di accedere a percorsi alternativi disponibili, quali, a titolo non esaustivo, percorso di cure palliative, sedazione palliativa profonda continua e terapia del dolore, nonché valutando se possano esservi motivi di ripensamento del paziente, anche attraverso l’offerta di uno specifico supporto psicologico.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 luglio 2026, n. 10 (Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024 in materia di suicidio medicalmente assistito), artt. 1, commi 1 e 2, e 5, comma 1, lettere b) e d).
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Ricorso 16/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Siciliana
Previdenza – Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione siciliana – Previsione che il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti della Regione cessati dal servizio per qualsiasi causa è corrisposto nel tempo massimo di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.
Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Previsione che al fine di non creare disparità di trattamento tra i dipendenti della Regione, al personale regionale iscritto al Fondo pensioni Sicilia di cui all’art. 10, commi 1 e 2, della legge regionale n. 21 del 1986 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 207 del 2024 e successive modificazioni.
Impiego pubblico – Formazione – Norme della Regione siciliana – Previsione che l’Assessorato regionale della salute organizza tramite il CEFPAS (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario) corsi di formazione rivolti agli operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASP (Aziende sanitarie provinciali), in materia di progetti terapeutici individualizzati (PTI) di presa in carico comunitaria sostenuti da budget di salute – Previsione che i costi per tali corsi restano a carico delle singole ASP.
Previdenza – Impiego pubblico – Norme della Regione siciliana – Personale della Regione che dal 1° gennaio 2001, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 della legge n. 388 del 2000, è transitato ope legis sotto il profilo previdenziale all’INPS, rimanendo dipendente regionale in continuità con la Regione dalla data di assunzione – Previsione che, in caso di richiesta di cumulo dei periodi assicurativi, la quota di pensione a carico della Regione, maturata fino al 31 dicembre 2000, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 13 del 2026, sulla base delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni di servizio utili ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita presso la Regione – Previsione che agli oneri discendenti da tale disciplina provvede il Fondo pensioni della Regione, previa adozione degli atti finalizzati al trasferimento delle necessarie risorse da parte dell’INPS.
Impiego pubblico – Elezioni – Incompatibilità e ineleggibilità – Norme della Regione siciliana – Previsione che gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie provinciali e nelle aziende ospedaliere sono incompatibili con la carica di sindaco, componente della giunta comunale, consigliere comunale, presidente del consiglio circoscrizionale e consigliere circoscrizionale.
- Legge della Regione siciliana 28 maggio 2026, n. 13 (Norme in materia di personale ed enti locali. Disposizioni varie), artt. 1, commi 2 e 3, 14, 15 e 20.
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Ricorso 15/2026
Regione Puglia C/ Presidente del Consiglio dei ministri
Energia – Idrocarburi – Previsione che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuati gli interventi di sviluppo, potenziamento o modifica di gasdotti di importazione di gas dall'estero esistenti, che costituiscono interesse strategico nazionale, necessari per la sicurezza degli approvvigionamenti energetici del Paese e del continente europeo – Previsione che, in relazione a tali interventi, per i gasdotti che hanno dato luogo a misure di compensazione comunque denominate, è assolto ogni eventuale ulteriore obbligo in materia di compensazioni, qualora le autorità competenti allo svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale di cui al Titolo III della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, accertino che i medesimi interventi non comportano incrementi dell'impatto ambientale.
- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni), convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 9-bis.
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Ricorso 14/2026
Regione Calabria C/ Presidente del Consiglio dei ministri
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni – Concessioni demaniali marittime – Previsione che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali di cui all’art. 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022 (concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive).
- Decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32 (Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni), convertito, con modificazioni, nella legge 8 maggio 2026, n. 71, art. 8.
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Ricorso 13/2026
Regione Emilia-Romagna C/ Presidente del Consiglio dei ministri
Istruzione – Istruzione pubblica – Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)-Riforma 1.3 “Riorganizzazione del sistema scolastico” – Assegnazione agli uffici scolastici regionali di ulteriori risorse per l’attivazione di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario – Parametri di calcolo per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario – Messa a disposizione delle istituzioni scolastiche di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall’insegnamento – Accesso al riparto di tali risorse e benefici esclusivamente per gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico 2026/2027.
- Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione», convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 2026, n. 50, art. 18, commi 4 e 5.
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Ricorso 12/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma della Sardegna
Appalti pubblici – Procedure di affidamento – Norme della Regione autonoma Sardegna – Affidamento di contratti di appalto o di concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le società controllate – Previsione e valutazione di criteri qualitativi premiali per la selezione degli operatori economici partecipanti alle procedure di evidenza pubblica.
Appalti pubblici – Procedure di affidamento – Norme della Regione autonoma Sardegna – Affidamento di contratti di appalto o di concessione eseguiti dalla Regione e dagli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dai rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali e le società controllate – Fissazione di una soglia minima salariale inderogabile pari a nove euro lordi l’ora.
- Legge della Regione Sardegna 9 aprile 2026, n. 9 (Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale), artt. 4, comma 1, 5, comma 1, e 6.
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Ricorso 11/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Umbria
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione Umbria – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 – Aree non idonee – Previsione che in tali aree, così come individuate ai sensi del punto 17 della parte IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), gli obiettivi di protezione non sono compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando pertanto un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione – Previsione che, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 2025, nelle aree non idonee è sempre possibile avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un divieto a priori alla presentazione del progetto – Previsione che l'individuazione delle aree non idonee è volta ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi, esplicitando ai potenziali proponenti gli obiettivi di protezione sussistenti nell'area che ne ostacolerebbero la realizzazione.
- Legge della Regione Umbria 7 aprile 2026, n. 4 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali), art. 88, commi 1 e 2.
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Ricorso 10/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma della Sardegna
Bilancio e contabilità pubblica – Istruzione – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di studio (REST) – Istituzione di un fondo denominato Fondo regionale reddito di studio (FREST) nel quale confluiscono risorse da bilancio regionale, nazionali ed europee con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla legge regionale n. 8 del 2026 – Esclusione, dalla composizione del fondo, delle somme di cui all’art. 8, comma 1, recante la norma finanziaria di copertura, a carico del bilancio regionale, degli oneri derivanti dall’attuazione della medesima legge regionale n. 8 del 2026.
- Legge della Regione Sardegna 12 marzo 2026, n. 8, recante «Disciplina regionale in materia di istituzione del Reddito di studio (REST)», artt. 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1.
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Ricorso 9/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione Calabria
Paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Norme della Regione Calabria – Previsione che l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 e la compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 sono delegate alle province, alla città metropolitana e agli enti parco regionali – Previsione che, nel caso di vincolo paesaggistico intervenuto successivamente alla realizzazione dell'intervento edilizio, non si applica la sanzione prevista all'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.
- Legge della Regione Calabria 25 febbraio 2026, n. 7 (Integrazioni della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, Governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)), art. 1.
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Ricorso 8/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma della Sardegna
Ferrovie – Turismo – Norme della Regione autonoma Sardegna – Disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna – Previsione che il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale, è nominato dalla Giunta esecutiva su designazione del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per un triennio ed è rieleggibile, presiede l'assemblea di partecipazione e la Giunta esecutiva, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione – Previsione che la Giunta esecutiva della Fondazione è composta dal presidente della Fondazione, da un componente delegato dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti, da un componente delegato dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, da un componente delegato dall'Assessore regionale competente in materia di enti locali, da un componente nominato dall'ARST Spa, da quattro sindaci o loro delegati scelti dall'assemblea di partecipazione tra otto sindaci rappresentanti delle tratte ferroviarie individuati dai comuni territorialmente competenti, attribuendo il ruolo di supplenti ai quattro rimanenti che possono partecipare senza diritto di voto – Previsione che i componenti della Giunta esecutiva restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato – Previsione che la Giunta esecutiva, fra l’altro, predispone e approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo, le deliberazioni di eventuale modifica dello statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio – Previsione che il medesimo organo delibera a maggioranza di voti – Previsione che l'assemblea di partecipazione della Fondazione svolge prevalentemente funzioni consultive – Prevista composizione in modo che siano rappresentati tutti i membri fondatori e, in particolare, tutti i comuni delle quattro tratte ferroviarie, previo versamento delle quote di conferimento o di contributo previsti per il perseguimento degli scopi della Fondazione medesima – Previsione che l’assemblea in particolare esprime un parere in ordine al bilancio di previsione e al conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva e alle modifiche dello statuto, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio – Previsione che il revisore dei conti della Fondazione è nominato dalla Giunta esecutiva su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti ed è scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.
- Legge della Regione Sardegna 6 febbraio 2026, n. 4 (Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna e disciplina degli organi della Fondazione Trenino verde storico della Sardegna), artt. 5, 6, 7 e 8.
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Ricorso 7/2026
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Regione autonoma della Sardegna
Sanità pubblica – Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie – Norme della Regione autonoma Sardegna – Autorizzazione all’esercizio delle case della comunità e degli ospedali di comunità – Autorizzazione in via transitoria, per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2026, previa produzione, da parte dei soggetti titolari competenti, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla sussistenza dei requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente – Decadenza dell’autorizzazione transitoria in caso di mancata presentazione dell’istanza definitiva o di accertata carenza dei requisiti minimi.
- Legge della Regione Sardegna 6 febbraio 2026, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2026), art. 2, commi 20, 21 e 22.
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Ricorso 5/2026
Regione autonoma della Sardegna C/ Presidente del Consiglio dei ministri
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che sono considerate tali le aree specificamente indicate – Previsione che l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), d), e), f) e l), numeri 1) e 2), dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che sono considerati tali i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all’art. 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, come convertito, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all’Agenzia del demanio o non ancora alienati, nonché i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell’interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 144 del 2022, come convertito.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del successivo comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del relativo comma 5, tra i quali l’impossibilità di prevedere divieti generali e astratti all’installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee su terraferma – Previsione che ciascuna regione e provincia autonoma, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individua, con propria legge, aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1 dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 190 del 2024, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti ai sensi del successivo comma 4 e degli obiettivi stabiliti ai sensi del relativo comma 5 – Previsione che, in caso di mancata adozione della suddetta legge entro il termine stabilito, ovvero di mancata ottemperanza ai citati principi, criteri e obiettivi, si applica l’art. 41 della legge n. 234 del 2012.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Aree idonee a mare – Previsione che sono considerate aree idonee per la realizzazione di interventi relativi a impianti di produzione di energia rinnovabile off-shore, ivi compresi gli interventi di cui all’Allegato C, Sezione II, lettera v) del d.lgs. n. 190 del 2024, le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, ai sensi dell’art. 5, commi 1, lettera c), e 5, del d.lgs. n. 201 del 2016 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017 – Previsione che ai fini della realizzazione di tali interventi sono considerati idonei, tra l’altro, i porti, per impianti eolici di potenza fino a 100 MW di potenza installata, previa eventuale variante del piano regolatore portuale, ove necessaria, da adottarsi entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione unica.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee – Previsione che la realizzazione degli interventi di cui agli Allegati A e B del d.lgs. n. 190 del 2024 che insistano in aree idonee non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso – Previsione che nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all’Allegato C del suddetto decreto legislativo, che insistano in aree idonee, l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell’impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante.
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili – Individuazione degli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti UNESCO – Previsione che, in tali zone, l’installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all’Allegato A del d.lgs. n. 190 del 2024.
- Decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (Disposizioni urgenti per l’individuazione delle aree idonee a ospitare impianti da fonti rinnovabili e il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza), convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 2026, n. 4, art. 2, comma 1, lettera h), nella parte in cui ha inserito nel decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) l’art. 11-bis, avuto riferimento ai commi 1, 2, 3 e 4; l’art. 11-bis, comma 1, lettere g), in combinato con l’art. 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 354, e h); gli artt. 11-ter, avuto riferimento al combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera b); 11-quater e 11-quinquies, quest’ultimo in relazione all’Allegato A del medesimo decreto legislativo.
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Ricorso 49/2025
Presidente del Consiglio dei ministri C/ Provincia autonoma di Bolzano
Volontariato – Terzo settore – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Modifica alla legge provinciale n. 7 del 2025 (Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore) – Effetti della cancellazione di un ente dal Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) e disciplina della devoluzione dell’incremento patrimoniale nel caso di domanda di permanenza nell’elenco provinciale – Sospensione, fino all’entrata in vigore di una norma statale di coordinamento tra la disciplina statale e provinciale, dell’efficacia dell’art. 7, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 2025, recante la previsione che, in caso di cancellazione dal Registro unico nazionale, l’ente può presentare domanda di permanenza nell’elenco provinciale e che, in caso di accoglimento, l’ente è esonerato dalla devoluzione dell’incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui è stato iscritto nel Registro unico nazionale – Previsione che la norma statale di coordinamento sia volta a prevedere che, in caso di cancellazione dell’ente dal Registro unico nazionale e di permanenza nell’elenco provinciale, l’obbligo di devoluzione dell’incremento patrimoniale a favore di altri enti del Terzo settore è differito al momento della cancellazione dell’ente dall’elenco provinciale.
- Legge della Provincia di Bolzano 14 ottobre 2025, n. 12 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2025-2027 e altre disposizioni), art. 4, comma 2.