Reg. Ric. n. 42 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Impiego pubblico – Concorso pubblico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Proroga dei termini di efficacia delle graduatorie – Modifica alla legge regionale n. 12 del 2025 – Previsione che è prorogata l’efficacia della graduatoria del concorso pubblico bandito dall'Azienda regionale dell'emergenza ed urgenza Sardegna (AREUS) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di assistenti amministrativi - categoria C, ai sensi dell'art. 6, comma 23, della legge regionale n. 17 del 2021, la cui graduatoria è stata approvata con delibera del Direttore generale AREUS n. 121 del 4 aprile 2023 – Ricorso del Governo – Denunciata disciplina che ha disposto l’ultrattività della graduatoria che ha cessato di produrre effetti dopo due anni dalla sua approvazione – Contrasto con il principio di certezza del diritto e deroga al principio dell’irretroattività della legge – Violazione del principio generale del concorso pubblico quale metodo di selezione per l’accesso all’impiego pubblico – Riviviscenza della graduatoria non consentita dalla legge statale interposta, né dai principi generali dell’azione amministrativa che elude i limiti temporali di validità fissati dal legislatore nazionale – Lesione del principio di legalità sostanziale, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Determinazione di un’irragionevole disparità di trattamento, essendo favoriti i soggetti dichiarati idonei in una procedura concorsuale ormai conclusa, rispetto a coloro che aspirano a partecipare a nuove selezioni concorsuali – Proroga selettiva di una sola graduatoria che consente ad alcuni soggetti di continuare a beneficiare di opportunità di assunzione pur dopo la scadenza del termine di vigenza della graduatoria mentre altri, inseriti in graduatorie analoghe e decorso il termine di legge, perdono tale possibilità, nonostante siano in una identica situazione giuridica – Lesione del principio di ragionevolezza.
- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 19, lettera b).
- Costituzione, artt. 3 e 97, commi secondo e quarto; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, comma 5-ter; disposizioni preliminari al codice civile (c.d. preleggi), art. 11.
Impiego pubblico – Trattamento economico – Norme della Regione autonoma Sardegna – Reddito di inclusione sociale (REIS) – Previsione che la Regione assegna ai comuni, quali enti gestori della misura relativa al REIS, una quota pari all'1,5 per cento del contributo annuale per il REIS, per coprire i costi relativi all'attivazione dei servizi esterni che si occupano della gestione della misura o, in alternativa, per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dall'ente locale per il pagamento di indennità stipendiali incentivanti a favore dei dipendenti interni all'amministrazione incaricati della gestione del REIS – Ricorso del Governo – Denunciata previsione che, riconoscendo un’indennità aggiuntiva in favore del personale dei comuni, determina un aumento del trattamento economico, in spregio al principio per cui ogni relativa regolamentazione è demandato dalla normativa statale interposta alla contrattazione collettiva in forma esclusiva – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile – Contrasto con le norme di riforma economico-sociale – Contrasto con l’art. 3, lettera a), dello statuto speciale per la Sardegna.
- Legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24, art. 9, comma 26.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l); legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), art. 3, lettera a); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, artt. 1, commi 2 e 3; 2, comma 3, terzo e quarto periodo; e 45.