Reg. Ric. n. 38 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Toscana



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso – Previsione, in relazione al mutamento di destinazione d’uso “verticale” (tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia) di singole unità immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e "C" di cui al d.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale n. 65 del 2014, recante la disciplina della tipologia e della corresponsione dei contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d’uso – Ricorso del Governo – Denunciato assoggettamento del mutamento di destinazione d’uso “verticale” alla corresponsione, non solo del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ma anche del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione primaria – Contrasto con la normativa statale di riferimento che, agevolando il mutamento di destinazione d’uso “ verticale”, preclude la debenza di tali oneri – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, art. 3, comma 2, nella parte in cui introduce il comma 2-bis all’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.


Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso – Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare – Ricorso del Governo – Contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia che ha circoscritto il livello della regolazione comunale in materia di mutamento di destinazione d’uso all’apposizione di sole condizioni e non di limitazioni – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio.

- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, art. 3, comma 2, nella parte in cui introduce il comma 2-ter all’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.


Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso – Previsione che la disciplina di cui all'art. 99, commi 2, lettera c), e 2-bis, della legge n. 65 del 2014 trova applicazione solo a seguito dell’approvazione, da parte del comune, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99, comma 2-ter, della medesima legge n. 65 del 2014 – Ricorso del Governo – Denunciato differimento dell’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa statale di riferimento in materia di mutamento di destinazione d’uso “verticale” – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, artt. 3, comma 1, nella parte in cui sostituisce l’alinea del comma 2 dell’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, e 36, introduttivo dell’art. 252-septies nella legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105. 


Norme impugnate:

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 51  Art. 3  Co. 1

legge della Regione Toscana  del 10/11/2014  Num. 65  Art. 99  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 51  Art. 3  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 10/11/2014  Num. 65  Art. 99  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 51  Art. 3  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 10/11/2014  Num. 65  Art. 99  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 51  Art. 36

legge della Regione Toscana  del 10/11/2014  Num. 65  Art. 252



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

decreto del Presidente della Repubblica  Art. 23   Co.  

decreto-legge  Art.    Co.  

legge  Art.    Co.