Reg. Ric. n. 38 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 05/11/2025 n. 45
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Toscana
Oggetto:
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso – Previsione, in relazione al mutamento di destinazione d’uso “verticale” (tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia) di singole unità immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e "C" di cui al d.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale n. 65 del 2014, recante la disciplina della tipologia e della corresponsione dei contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d’uso – Ricorso del Governo – Denunciato assoggettamento del mutamento di destinazione d’uso “verticale” alla corresponsione, non solo del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ma anche del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione primaria – Contrasto con la normativa statale di riferimento che, agevolando il mutamento di destinazione d’uso “ verticale”, preclude la debenza di tali oneri – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, art. 3, comma 2, nella parte in cui introduce il comma 2-bis all’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso – Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare – Ricorso del Governo – Contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia che ha circoscritto il livello della regolazione comunale in materia di mutamento di destinazione d’uso all’apposizione di sole condizioni e non di limitazioni – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio.
- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, art. 3, comma 2, nella parte in cui introduce il comma 2-ter all’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.
Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso – Previsione che la disciplina di cui all'art. 99, commi 2, lettera c), e 2-bis, della legge n. 65 del 2014 trova applicazione solo a seguito dell’approvazione, da parte del comune, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99, comma 2-ter, della medesima legge n. 65 del 2014 – Ricorso del Governo – Denunciato differimento dell’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa statale di riferimento in materia di mutamento di destinazione d’uso “verticale” – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, artt. 3, comma 1, nella parte in cui sostituisce l’alinea del comma 2 dell’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, e 36, introduttivo dell’art. 252-septies nella legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.
Norme impugnate:
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 51 Art. 3 Co. 1
legge della Regione Toscana del 10/11/2014 Num. 65 Art. 99 Co. 2
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 51 Art. 3 Co. 2
legge della Regione Toscana del 10/11/2014 Num. 65 Art. 99 Co. 2
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 51 Art. 3 Co. 2
legge della Regione Toscana del 10/11/2014 Num. 65 Art. 99 Co. 2
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 51 Art. 36
legge della Regione Toscana del 10/11/2014 Num. 65 Art. 252
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
decreto del Presidente della Repubblica Art. 23 Co.
decreto-legge Art. Co.
legge Art. Co.
Testo dell'ricorso
N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 ottobre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione
Toscana - Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 - Categorie
funzionali e mutamenti della destinazione d'uso - Previsione, in
relazione al mutamento di destinazione d'uso "verticale" (tra le
categorie funzionali di cui all'art. 23-ter t.u. edilizia) di
singole unita' immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e
"C" di cui al d.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione
delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della legge
regionale n. 65 del 2014, recante la disciplina della tipologia e
della corresponsione dei contributi relativi agli interventi
edilizi e ai mutamenti di destinazione d'uso.
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione
Toscana - Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 - Categorie
funzionali e mutamenti della destinazione d'uso - Previsione che
gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la
disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle
funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per
i mutamenti della destinazione d'uso della singola unita'
immobiliare.
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione
Toscana - Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 -
Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla
disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso - Previsione che la
disciplina di cui all'art. 99, commi 2, lettera c), e 2-bis, della
legge n. 65 del 2014 trova applicazione solo a seguito
dell'approvazione, da parte del comune, di apposita variante di
adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di
apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e
limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99,
comma 2-ter, della medesima legge n. 65 del 2014.
- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51 (Semplificazioni
in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale di
riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), artt. 3, commi 1 e 2, e
36.
(GU n. 45 del 05-11-2025)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore, difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore,
per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte
qua, della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51,
pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 28 agosto 2025, recante
«Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento alla normativa
statale di riferimento. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014».
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 17 ottobre 2025 e si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relativo
allegato.
La legge regionale oggetto della presente impugnativa, per quanto
di interesse, cosi' recita nel preambolo: «Considerato quanto segue:
1. il decreto-legge n. 69/2024 convertito dalla legge n. 105/2024, ha
introdotto importanti modifiche alla normativa statale in materia
edilizia; 2. E' necessario conseguentemente, adeguare alle
disposizioni di principio statali introdotte, la normativa regionale
di cui alla legge regionale n. 65/2014 in materia edilizia; 3. In
particolare, e' necessario: a) adeguare a quanto disposto dalla
normativa statale di riferimento la disciplina del mutamento di
destinazione d'uso delle singole unita' immobiliari ed il relativo
regime amministrativo, con particolare riguardo anche alle condizioni
e limitazioni ai mutamenti che gli strumenti urbanistici comunali
possono fissare nel rispetto della disciplina nazionale».
La semplificazione normativa in esame risulta censurabile
relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi 1 e 2 e
nell'art. 36, per i motivi di seguito illustrati, che appaiono porsi
in contrasto con le norme di riferimento contenute nel testo unico
dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001 che costituiscono principi fondamentali in materia di
governo del territorio, determinando una lesione sia della competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione che della competenza concorrente dello Stato in materia
di «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Cio' premesso, sono censurabili le seguenti disposizioni della
legge regionale in esame per i seguenti
Motivi
1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), nonche'
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione all'art.
3, comma 2, legge r. 20 agosto 2025, n. 51
La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, della legge
regionale n. 51/2025, inserisce nell'art. 99 della legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 un comma aggiuntivo 2-bis, volto a recepire le
semplificazioni in materia di mutamento di destinazione d'uso
previste dall'art. 23-ter, comma 1-quater, secondo e terzo periodo,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2001, n. 380, inserito dall'art. 1, comma 1, lettera c),
numero 1), del decreto- legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105.
Il citato art. 99, comma 2-bis, della legge regionale n. 65 del
2014, al secondo periodo, prevede che, in relazione al mutamento di
destinazione d'uso «verticale» (i.e. tra le categorie funzionali di
cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), dell'art. 23-ter del
TUE) di singole unita' immobiliari ubicate nelle zone A), B) e C) di
cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui
al Titolo VII, Capo I di cui alla presente legge». Il Titolo VII,
Capo I, della legge regionale n. 65 del 2014, da ultimo citato,
disciplina in generale la tipologia e la corresponsione dei
contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di
destinazione d'uso, con particolare riferimento al contributo di
costruzione, comprensivo del costo di costruzione e degli oneri di
urbanizzazione.
L'art. 184, collocato all'interno del Capo I, regola la
determinazione degli oneri di urbanizzazione, stabilendo che gli
oneri di urbanizzazione, da intendersi riferiti sia alle opere di
urbanizzazione primaria che a quelle di urbanizzazione secondaria
(comma 3), sono integralmente dovuti anche nel caso di mutamento di
destinazione d'uso rilevante degli immobili (comma 1, lettera b)).
Per effetto del combinato disposto dell'art. 99, comma 2-bis,
secondo periodo, e dell'art. 184, commi 1, lettera b), e 3, della
legge regionale n. 65 del 2014, il mutamento di destinazione d'uso
«verticale» rimane assoggettato non solo alla corresponsione del
contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ma
anche alla corresponsione del contributo richiesto per gli oneri di
urbanizzazione primaria.
Tuttavia, la legislazione statale demanda alla discrezionalita'
dell'ente regionale solo l'imposizione di oneri secondari relativi ai
mutamenti di destinazione d'uso «verticali» di una singola unita'
immobiliare, non anche degli oneri di urbanizzazione primaria, in
quanto la debenza di tali oneri e' preclusa alla radice dal
legislatore statale nel contesto della nuova impostazione dell'art.
23-ter del TUE.
Sul punto, appare opportuno ricordare che l'art. 23-ter del TUE,
come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2024, esprimendo un
chiaro favor per l'agevolazione del mutamento di destinazione d'uso
«verticale», ha inteso introdurre semplificazioni sostanziali e
procedurali orientate, tra l'altro, a ridurre gli oneri economici a
carico del richiedente, per esempio escludendo l'obbligo di
reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale
previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, il vincolo della
dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17
agosto 1942, n. 1150 e, come accennato, facoltizzando, nei termini
teste' illustrati, il pagamento del contributo richiesto in relazione
agli oneri di urbanizzazione secondaria. La ratio di siffatte misure
di agevolazione, declinate al comma 1-quater, secondo e terzo
periodo, del menzionato art. 23-ter del TUE, e' chiaramente
rinvenibile nella circostanza che nelle zone A), B) e C) di cui
all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, il mutamento avviene tendenzialmente in un contesto
gia' urbanizzato, ove l'incremento del carico urbanistico si presume
compensato o ridimensionato. L'imposizione di detti oneri, in quanto
correlati alle opere di urbanizzazione necessarie all'utilizzo degli
edifici, si risolverebbe, nell'ambito di contesti gia' urbanizzati
(come sono le zone A), B) e C)), in una sostanziale duplicazione di
costi a fronte dell'unicita' dei servizi gia' predisposti nella zona
interessata (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, pubblica illuminazione).
Muovendo da tali considerazioni, la formulazione dell'art.
23-ter, comma 1-quater, del Trattato sull'Unione europea va quindi
intesa come preclusiva della possibilita' di richiedere la
corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria per i mutamenti
di destinazione d'uso «verticali».
Tale opzione e' chiaramente confermata:
a) dalla formulazione testuale del primo periodo, per cui il
predetto mutamento di destinazione d'uso «e' sempre consentito», nel
rispetto delle previsioni e dei criteri fissati dallo stesso comma
1-quater;
b) dall'esplicita esclusione, contenuta nel medesimo comma,
dell'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di
interesse generale e dei vincoli della dotazione minima di parcheggi,
sopra richiamata;
c) dalla formulazione testuale del secondo periodo, per cui
«Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione
regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per
gli oneri di urbanizzazione secondaria».
Tale ricostruzione non appare inoltre contraddetta dalla
circostanza per la quale, in relazione ai medesimi mutamenti di
destinazione d'uso, continua ad essere dovuto, ai sensi del terzo
periodo dell'art. 23-ter, comma 1-quater, del TUE, il pagamento del
contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ove
previsto e nei limiti dati dalla legislazione regionale. Invero, le
spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria (asili nido e
scuole materne, mercati di quartiere, impianti sportivi di quartiere,
aree verdi di quartiere, attrezzature culturali e sanitarie) non
possono automaticamente risolversi in una duplicazione di costi, in
quanto sono funzionali alla vita di relazione degli abitanti della
zona interessata.
La presente interpretazione normativa trova ulteriore conferma in
quanto riportato al punto D.2.1.4. delle «Linee di indirizzo e
criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio
2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2024, n. 105 (Decreto-legge Salva Casa)», pubblicate sul sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in
data 30 gennaio 2025, per le quali l'art. 23, comma 1-quater, del
Trattato sull'Unione europea deve essere interpretato nel senso che,
nei casi di mutamento di destinazione d'uso «verticale», non e'
dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, fermo
restando il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, ove
cio' sia previsto dalla legislazione regionale.
A fronte di cio', la disposizione di legge regionale in esame
mantiene immutata la disciplina previgente in punto di assolvimento
degli oneri urbanistici e, pertanto, non recepisce i principi
discendenti dalle disposizioni statali prima illustrate, le quali
trovano in ogni caso applicazione diretta (cfr. art. 23-ter, comma 3,
TUE).
La disciplina di cui all'art. 23-ter del Trattato sull'Unione
europea pone principi fondamentali nella materia del governo del
territorio e si configura, altresi', quale livello essenziale delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire sul
territorio nazionale, non potendosi ammettere - su tale aspetto di
primario rilievo - una tutela frammentaria a livello territoriale.
Risulta, dunque, violata la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonche' l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con i
principi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di «governo
del territorio».
Il medesimo art. 3, comma 2, della legge regionale in esame
inserisce nell'art. 99 della legge regionale n. 65 del 2014 un
ulteriore comma aggiuntivo 2-ter, il quale prevede che i comuni,
nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o
della definizione della disciplina della distribuzione e
localizzazione delle funzioni, possano stabilire, oltre a specifiche
condizioni, anche limitazioni in relazione ai mutamenti della
destinazione d'uso della singola unita' immobiliare, siano essi
«orizzontali» (i.e. all'interno della stessa categoria funzionale) o
«verticali» (nell'accezione sopra chiarita).
L'art. 23-ter del TUE, ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, sempre
nell'ottica di agevolare il mutamento della destinazione d'uso della
singola unita' immobiliare all'interno della stessa categoria
funzionale e tra le categorie funzionali residenziale,
turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale, ha
riconosciuto la possibilita' per gli strumenti urbanistici comunali
di fissare «condizioni», quali misure di contingentamento delle
richieste di mutamento di destinazione d'uso finalizzate a preservare
l'assetto, lo sviluppo armonico del territorio e una distribuzione
equilibrata dei carichi insediativi. Posto che i poteri pianificatori
degli enti locali in materia di destinazioni territoriali e dei
singoli edifici possono, in generale, estrinsecarsi nell'imposizione
di condizioni, limitazioni o divieti, si puo' desumere che il
legislatore statale, tenuto conto delle cennate esigenze di
semplificazione sostanziale e procedurale, abbia appositamente - e
consapevolmente - circoscritto il livello della regolazione comunale
in materia di mutamento di destinazione d'uso all'apposizione di sole
condizioni, quali criteri oggettivi e non discriminatori tali da non
risolversi in limitazioni o restrizioni e, quindi, riferibili
esclusivamente agli aspetti concernenti il mutamento di destinazione
d'uso in se' e non anche alle modalita' di realizzazione degli
interventi nelle ipotesi di esecuzione di opere edilizie contestuale
al mutamento stesso.
La fissazione da parte degli enti locali di «limitazioni», oltre
che di «condizioni», rischierebbe, infatti, di privare di contenuto
la portata del nuovo art. 23-ter del TUE, che a piu' riprese ricorre
a formulazioni del tipo «sono sempre ammessi» o «e' sempre
consentito», le quali sottolineano la volonta' di fissare standard
comuni sull'intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra
le esigenze del singolo afferenti al diritto di proprieta' e gli
interessi pubblici connessi al governo del territorio. Tale
interpretazione e' suffragata anche da quanto riportato al punto
D.2.1.1. delle menzionate «Linee di indirizzo e criteri
interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105
(Decreto-legge Salva Casa)», che chiariscono come i poteri
pianificatori degli enti locali in materia di destinazioni
territoriali potranno estrinsecarsi esclusivamente nell'imposizione
di condizioni.
Le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 2, della legge
regionale n. 51/2025 appaiono dunque violare la competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, oltre a porsi in contrasto con i principi fondamentali
stabiliti dallo Stato in materia di «governo del territorio»,
violando cosi' l'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
2) Violazione dell'art. 117, secondo comma lettera m), nonche'
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione all'art.
3, comma 1 e all'art. 36, legge regionale 20 agosto 2025, n. 51
L'art. 36 della legge regionale in oggetto inserisce un nuovo
art. 252-septies nella legge regionale n. 65 del 2014, il quale
differisce e condiziona l'applicazione delle agevolazioni previste
dall'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater, del Trattato sull'Unione
europea in tema di mutamento di destinazione d'uso «verticale» di
singole unita' immobiliari, all'approvazione da parte dei comuni di
apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di
pianificazione urbanistica o di apposita disciplina della
distribuzione e localizzazione delle funzioni, che stabilisca le
specifiche condizioni e limitazioni ai suddetti mutamenti di
destinazione d'uso.
Nel richiamare quanto sopra illustrato in merito alle
«limitazioni», si osserva che le disposizioni di cui al citato art.
23-ter, commi 1-ter e 1-quater si atteggiano a principi fondamentali
della materia che, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'art.
23-ter del Trattato sull'Unione europea («Le regioni adeguano la
propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che
trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la
possibilita' per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori
di semplificazione»), trovano in ogni caso applicazione diretta, con
la conseguenza che le stesse operano anche in carenza delle
«specifiche condizioni» definite di volta in volta nelle forme
ritenute idonee dal comune.
Peraltro, in considerazione del fatto che il citato art.
252-septies prevede, al comma 2, che «La variante di adeguamento di
cui al comma 1 e' approvata entro due anni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 51», si rileva come
l'applicazione delle disposizioni di principio di livello statale sia
in tal modo differita per un considerevole lasso di tempo, tale da
compromettere la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni.
La censura di illegittimita' costituzionale che si prospetta nei
confronti dell'art. 36 della legge regionale n. 51 del 2025 si
estende anche all'art. 3, comma 1, della medesima legge, nella parte
in cui, nel sostituire l'alinea del comma 2 dell'art. 99 della legge
regionale n. 65 del 2014 («2. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 252-septies [...] del presente articolo») fa riferimento
all'art. 252-septies di nuova introduzione per ribadire il
differimento dell'applicazione delle semplificazioni in materia di
mutamento di destinazione d'uso «verticale» all'avvenuta emanazione
della pertinente regolamentazione comunale.
Risulta, dunque, violata la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di cui all'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, oltre che l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi le suddette
disposizioni in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dallo
Stato in materia di «governo del territorio».
P.Q.M.
Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2 e dell'art. 36 della legge
della Regione Toscana 28 agosto 2025, n. 51.
Si allega:
1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio
dei ministri del 17 ottobre 2025 e relativo allegato.
Roma, 23 ottobre 2025
Gli Avv.ti dello Stato: Stigliano Messuti - Berti Suman