Reg. Ric. n. 38 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 05/11/2025 n. 45

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Toscana



Oggetto:

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso – Previsione, in relazione al mutamento di destinazione d’uso “verticale” (tra le categorie funzionali di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia) di singole unità immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A", "B" e "C" di cui al d.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, della legge regionale n. 65 del 2014, recante la disciplina della tipologia e della corresponsione dei contributi relativi agli interventi edilizi e ai mutamenti di destinazione d’uso – Ricorso del Governo – Denunciato assoggettamento del mutamento di destinazione d’uso “verticale” alla corresponsione, non solo del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria, ma anche del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione primaria – Contrasto con la normativa statale di riferimento che, agevolando il mutamento di destinazione d’uso “ verticale”, preclude la debenza di tali oneri – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, art. 3, comma 2, nella parte in cui introduce il comma 2-bis all’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.


Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso – Previsione che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina recante la distribuzione e la localizzazione delle funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni per i mutamenti della destinazione d'uso della singola unità immobiliare – Ricorso del Governo – Contrasto con la normativa statale di riferimento di cui all’art. 23-ter t.u. edilizia che ha circoscritto il livello della regolazione comunale in materia di mutamento di destinazione d’uso all’apposizione di sole condizioni e non di limitazioni – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio.

- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, art. 3, comma 2, nella parte in cui introduce il comma 2-ter all’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105.


Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 – Disposizioni transitorie relative alle modifiche introdotte alla disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso – Previsione che la disciplina di cui all'art. 99, commi 2, lettera c), e 2-bis, della legge n. 65 del 2014 trova applicazione solo a seguito dell’approvazione, da parte del comune, di apposita variante di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di apposita disciplina che stabilisca le specifiche condizioni e limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 99, comma 2-ter, della medesima legge n. 65 del 2014 – Ricorso del Governo – Denunciato differimento dell’applicazione delle semplificazioni previste dalla normativa statale di riferimento in materia di mutamento di destinazione d’uso “verticale” – Contrasto con i principi fondamentali statali nella materia del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51, artt. 3, comma 1, nella parte in cui sostituisce l’alinea del comma 2 dell’art. 99 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, e 36, introduttivo dell’art. 252-septies nella legge regionale 10 novembre 2014, n. 65.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter, come modificato dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2024, n. 105. 


Norme impugnate:

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 51  Art. 3  Co. 1

legge della Regione Toscana  del 10/11/2014  Num. 65  Art. 99  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 51  Art. 3  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 10/11/2014  Num. 65  Art. 99  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 51  Art. 3  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 10/11/2014  Num. 65  Art. 99  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 51  Art. 36

legge della Regione Toscana  del 10/11/2014  Num. 65  Art. 252



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

decreto del Presidente della Repubblica  Art. 23   Co.  

decreto-legge  Art.    Co.  

legge  Art.    Co.  




Testo dell'ricorso

                        N. 38 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 ottobre 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione
  Toscana - Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 - Categorie
  funzionali e mutamenti della destinazione d'uso  -  Previsione,  in
  relazione al mutamento di destinazione d'uso  "verticale"  (tra  le
  categorie funzionali di  cui  all'art.  23-ter  t.u.  edilizia)  di
  singole unita' immobiliari ubicate nelle zone omogenee "A",  "B"  e
  "C" di cui al d.m. n. 1444 del 1968, che resta ferma l'applicazione
  delle disposizioni di cui  al  Titolo  VII,  Capo  I,  della  legge
  regionale n. 65 del 2014, recante la disciplina della  tipologia  e
  della  corresponsione  dei  contributi  relativi  agli   interventi
  edilizi e ai mutamenti di destinazione d'uso. 
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione
  Toscana - Modifiche alla legge regionale n. 65 del 2014 - Categorie
  funzionali e mutamenti della destinazione d'uso  -  Previsione  che
  gli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica   comunali   o   la
  disciplina recante  la  distribuzione  e  la  localizzazione  delle
  funzioni possono stabilire specifiche condizioni e limitazioni  per
  i  mutamenti  della  destinazione  d'uso   della   singola   unita'
  immobiliare. 
Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi  -  Norme  della  Regione
  Toscana  -  Modifiche  alla  legge  regionale  n.  65  del  2014  -
  Disposizioni transitorie relative alle  modifiche  introdotte  alla
  disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso - Previsione che  la
  disciplina di cui all'art. 99, commi 2, lettera c), e 2-bis,  della
  legge  n.  65  del  2014  trova   applicazione   solo   a   seguito
  dell'approvazione, da parte del comune,  di  apposita  variante  di
  adeguamento dei propri strumenti di pianificazione urbanistica o di
  apposita disciplina  che  stabilisca  le  specifiche  condizioni  e
  limitazioni ai mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art.  99,
  comma 2-ter, della medesima legge n. 65 del 2014. 
- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 51  (Semplificazioni
  in  materia  edilizia.  Adeguamento  alla  normativa   statale   di
  riferimento. Modifiche alla l.r. 65/2014), artt. 3, commi 1 e 2,  e
  36. 


(GU n. 45 del 05-11-2025)

    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in  Roma,
via dei Portoghesi, n. 12 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore, 
    per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in  parte
qua, della legge  della  Regione  Toscana  20  agosto  2025,  n.  51,
pubblicata  nel  B.U.R.  n.  54   del   28   agosto   2025,   recante
«Semplificazioni in  materia  edilizia.  Adeguamento  alla  normativa
statale di riferimento. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014». 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei  ministri  nella  seduta  del  17  ottobre  2025  e  si
depositano, a tal fine, estratto  conforme  del  verbale  e  relativo
allegato. 
    La legge regionale oggetto della presente impugnativa, per quanto
di interesse, cosi' recita nel preambolo: «Considerato quanto  segue:
1. il decreto-legge n. 69/2024 convertito dalla legge n. 105/2024, ha
introdotto importanti modifiche alla  normativa  statale  in  materia
edilizia;  2.   E'   necessario   conseguentemente,   adeguare   alle
disposizioni di principio statali introdotte, la normativa  regionale
di cui alla legge regionale n. 65/2014 in  materia  edilizia;  3.  In
particolare, e' necessario:  a)  adeguare  a  quanto  disposto  dalla
normativa statale di  riferimento  la  disciplina  del  mutamento  di
destinazione d'uso delle singole unita' immobiliari  ed  il  relativo
regime amministrativo, con particolare riguardo anche alle condizioni
e limitazioni ai mutamenti che  gli  strumenti  urbanistici  comunali
possono fissare nel rispetto della disciplina nazionale». 
    La  semplificazione  normativa  in  esame   risulta   censurabile
relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi 1 e 2  e
nell'art. 36, per i motivi di seguito illustrati, che appaiono  porsi
in contrasto con le norme di riferimento contenute  nel  testo  unico
dell'edilizia, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.
380 del 2001 che costituiscono principi fondamentali  in  materia  di
governo del territorio, determinando una lesione sia della competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di  «determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali  che  devono  essere  garantiti  su   tutto   il   territorio
nazionale», di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione che della competenza concorrente dello Stato in  materia
di «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma,  della
Costituzione. 
    Cio' premesso, sono censurabili le  seguenti  disposizioni  della
legge regionale in esame per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  nonche'
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione  all'art.
3, comma 2, legge r. 20 agosto 2025, n. 51 
    La disposizione contenuta  nell'art.  3,  comma  2,  della  legge
regionale n. 51/2025, inserisce nell'art. 99 della legge regionale 10
novembre 2014, n. 65 un comma aggiuntivo 2-bis, volto a  recepire  le
semplificazioni  in  materia  di  mutamento  di  destinazione   d'uso
previste dall'art. 23-ter, comma 1-quater, secondo e  terzo  periodo,
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 2001, n. 380, inserito  dall'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
numero 1), del decreto- legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. 
    Il citato art. 99, comma 2-bis, della legge regionale n.  65  del
2014, al secondo periodo, prevede che, in relazione al  mutamento  di
destinazione d'uso «verticale» (i.e. tra le categorie  funzionali  di
cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e  c),  dell'art.  23-ter  del
TUE) di singole unita' immobiliari ubicate nelle zone A), B) e C)  di
cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2  aprile
1968, n. 1444, «resta ferma l'applicazione delle disposizioni di  cui
al Titolo VII, Capo I di cui alla presente  legge».  Il  Titolo  VII,
Capo I, della legge regionale n.  65  del  2014,  da  ultimo  citato,
disciplina  in  generale  la  tipologia  e  la   corresponsione   dei
contributi  relativi  agli  interventi  edilizi  e  ai  mutamenti  di
destinazione d'uso, con  particolare  riferimento  al  contributo  di
costruzione, comprensivo del costo di costruzione e  degli  oneri  di
urbanizzazione. 
    L'art.  184,  collocato  all'interno  del  Capo  I,   regola   la
determinazione degli oneri  di  urbanizzazione,  stabilendo  che  gli
oneri di urbanizzazione, da intendersi riferiti  sia  alle  opere  di
urbanizzazione primaria che a  quelle  di  urbanizzazione  secondaria
(comma 3), sono integralmente dovuti anche nel caso di  mutamento  di
destinazione d'uso rilevante degli immobili (comma 1, lettera b)). 
    Per effetto del combinato disposto  dell'art.  99,  comma  2-bis,
secondo periodo, e dell'art. 184, commi 1, lettera  b),  e  3,  della
legge regionale n. 65 del 2014, il mutamento  di  destinazione  d'uso
«verticale» rimane assoggettato  non  solo  alla  corresponsione  del
contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione  secondaria,  ma
anche alla corresponsione del contributo richiesto per gli  oneri  di
urbanizzazione primaria. 
    Tuttavia, la legislazione statale demanda  alla  discrezionalita'
dell'ente regionale solo l'imposizione di oneri secondari relativi ai
mutamenti di destinazione d'uso «verticali»  di  una  singola  unita'
immobiliare, non anche degli oneri  di  urbanizzazione  primaria,  in
quanto  la  debenza  di  tali  oneri  e'  preclusa  alla  radice  dal
legislatore statale nel contesto della nuova  impostazione  dell'art.
23-ter del TUE. 
    Sul punto, appare opportuno ricordare che l'art. 23-ter del  TUE,
come modificato dal decreto-legge  n.  69  del  2024,  esprimendo  un
chiaro favor per l'agevolazione del mutamento di  destinazione  d'uso
«verticale»,  ha  inteso  introdurre  semplificazioni  sostanziali  e
procedurali orientate, tra l'altro, a ridurre gli oneri  economici  a
carico  del  richiedente,  per  esempio   escludendo   l'obbligo   di
reperimento di ulteriori  aree  per  servizi  di  interesse  generale
previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile  1968,
n. 1444 e dalle disposizioni di legge  regionale,  il  vincolo  della
dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto  dalla  legge  17
agosto 1942, n. 1150 e, come accennato,  facoltizzando,  nei  termini
teste' illustrati, il pagamento del contributo richiesto in relazione
agli oneri di urbanizzazione secondaria. La ratio di siffatte  misure
di  agevolazione,  declinate  al  comma  1-quater,  secondo  e  terzo
periodo,  del  menzionato  art.  23-ter  del  TUE,   e'   chiaramente
rinvenibile nella circostanza che nelle zone  A),  B)  e  C)  di  cui
all'art. 2 del decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  2  aprile
1968, n. 1444, il mutamento avviene tendenzialmente  in  un  contesto
gia' urbanizzato, ove l'incremento del carico urbanistico si  presume
compensato o ridimensionato. L'imposizione di detti oneri, in  quanto
correlati alle opere di urbanizzazione necessarie all'utilizzo  degli
edifici, si risolverebbe, nell'ambito di  contesti  gia'  urbanizzati
(come sono le zone A), B) e C)), in una sostanziale  duplicazione  di
costi a fronte dell'unicita' dei servizi gia' predisposti nella  zona
interessata (strade residenziali, spazi di  sosta  o  di  parcheggio,
fognature, rete idrica, pubblica illuminazione). 
    Muovendo  da  tali  considerazioni,  la  formulazione   dell'art.
23-ter, comma 1-quater, del Trattato sull'Unione  europea  va  quindi
intesa  come  preclusiva  della   possibilita'   di   richiedere   la
corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria per i mutamenti
di destinazione d'uso «verticali». 
    Tale opzione e' chiaramente confermata: 
        a) dalla formulazione testuale del primo periodo, per cui  il
predetto mutamento di destinazione d'uso «e' sempre consentito»,  nel
rispetto delle previsioni e dei criteri fissati  dallo  stesso  comma
1-quater; 
        b) dall'esplicita esclusione, contenuta nel  medesimo  comma,
dell'obbligo  di  reperimento  di  ulteriori  aree  per  servizi   di
interesse generale e dei vincoli della dotazione minima di parcheggi,
sopra richiamata; 
        c) dalla formulazione testuale del secondo periodo,  per  cui
«Resta fermo, nei  limiti  di  quanto  stabilito  dalla  legislazione
regionale, ove previsto, il pagamento del  contributo  richiesto  per
gli oneri di urbanizzazione secondaria». 
    Tale  ricostruzione  non  appare   inoltre   contraddetta   dalla
circostanza per la quale,  in  relazione  ai  medesimi  mutamenti  di
destinazione d'uso, continua ad essere dovuto,  ai  sensi  del  terzo
periodo dell'art. 23-ter, comma 1-quater, del TUE, il  pagamento  del
contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria,  ove
previsto e nei limiti dati dalla legislazione regionale.  Invero,  le
spese relative alle opere di urbanizzazione secondaria (asili nido  e
scuole materne, mercati di quartiere, impianti sportivi di quartiere,
aree verdi di quartiere,  attrezzature  culturali  e  sanitarie)  non
possono automaticamente risolversi in una duplicazione di  costi,  in
quanto sono funzionali alla vita di relazione  degli  abitanti  della
zona interessata. 
    La presente interpretazione normativa trova ulteriore conferma in
quanto riportato al  punto  D.2.1.4.  delle  «Linee  di  indirizzo  e
criteri interpretativi sull'attuazione del  decreto-legge  29  maggio
2024, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2024,  n.  105  (Decreto-legge  Salva  Casa)»,  pubblicate  sul  sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in
data 30 gennaio 2025, per le quali l'art.  23,  comma  1-quater,  del
Trattato sull'Unione europea deve essere interpretato nel senso  che,
nei casi di mutamento  di  destinazione  d'uso  «verticale»,  non  e'
dovuto il pagamento degli oneri  di  urbanizzazione  primaria,  fermo
restando il pagamento degli oneri di urbanizzazione  secondaria,  ove
cio' sia previsto dalla legislazione regionale. 
    A fronte di cio', la disposizione di  legge  regionale  in  esame
mantiene immutata la disciplina previgente in punto  di  assolvimento
degli  oneri  urbanistici  e,  pertanto,  non  recepisce  i  principi
discendenti dalle disposizioni statali  prima  illustrate,  le  quali
trovano in ogni caso applicazione diretta (cfr. art. 23-ter, comma 3,
TUE). 
    La disciplina di cui all'art.  23-ter  del  Trattato  sull'Unione
europea pone principi fondamentali  nella  materia  del  governo  del
territorio e si configura, altresi', quale livello  essenziale  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da  garantire  sul
territorio nazionale, non potendosi ammettere - su  tale  aspetto  di
primario rilievo - una tutela frammentaria a livello territoriale. 
    Risulta, dunque,  violata  la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia  di  «determinazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera m), della  Costituzione,  nonche'  l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, ponendosi in  contrasto  con  i
principi fondamentali stabiliti dallo Stato in  materia  di  «governo
del territorio». 
    Il medesimo art. 3, comma  2,  della  legge  regionale  in  esame
inserisce nell'art. 99 della  legge  regionale  n.  65  del  2014  un
ulteriore comma aggiuntivo 2-ter, il  quale  prevede  che  i  comuni,
nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali  o
della   definizione   della   disciplina   della   distribuzione    e
localizzazione delle funzioni, possano stabilire, oltre a  specifiche
condizioni,  anche  limitazioni  in  relazione  ai  mutamenti   della
destinazione d'uso  della  singola  unita'  immobiliare,  siano  essi
«orizzontali» (i.e. all'interno della stessa categoria funzionale)  o
«verticali» (nell'accezione sopra chiarita). 
    L'art. 23-ter del TUE, ai commi 1-bis, 1-ter e  1-quater,  sempre
nell'ottica di agevolare il mutamento della destinazione d'uso  della
singola  unita'  immobiliare  all'interno  della   stessa   categoria
funzionale   e   tra   le    categorie    funzionali    residenziale,
turistico-ricettiva,  produttiva  e  direzionale  e  commerciale,  ha
riconosciuto la possibilita' per gli strumenti  urbanistici  comunali
di fissare  «condizioni»,  quali  misure  di  contingentamento  delle
richieste di mutamento di destinazione d'uso finalizzate a preservare
l'assetto, lo sviluppo armonico del territorio  e  una  distribuzione
equilibrata dei carichi insediativi. Posto che i poteri pianificatori
degli enti locali in  materia  di  destinazioni  territoriali  e  dei
singoli edifici possono, in generale, estrinsecarsi  nell'imposizione
di condizioni,  limitazioni  o  divieti,  si  puo'  desumere  che  il
legislatore  statale,  tenuto  conto  delle   cennate   esigenze   di
semplificazione sostanziale e procedurale, abbia  appositamente  -  e
consapevolmente - circoscritto il livello della regolazione  comunale
in materia di mutamento di destinazione d'uso all'apposizione di sole
condizioni, quali criteri oggettivi e non discriminatori tali da  non
risolversi  in  limitazioni  o  restrizioni  e,  quindi,   riferibili
esclusivamente agli aspetti concernenti il mutamento di  destinazione
d'uso in se' e  non  anche  alle  modalita'  di  realizzazione  degli
interventi nelle ipotesi di esecuzione di opere edilizie  contestuale
al mutamento stesso. 
    La fissazione da parte degli enti locali di «limitazioni»,  oltre
che di «condizioni», rischierebbe, infatti, di privare  di  contenuto
la portata del nuovo art. 23-ter del TUE, che a piu' riprese  ricorre
a  formulazioni  del  tipo  «sono  sempre  ammessi»  o   «e'   sempre
consentito», le quali sottolineano la volonta'  di  fissare  standard
comuni sull'intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra
le esigenze del singolo afferenti al  diritto  di  proprieta'  e  gli
interessi  pubblici  connessi  al  governo   del   territorio.   Tale
interpretazione e' suffragata anche  da  quanto  riportato  al  punto
D.2.1.1.   delle   menzionate   «Linee   di   indirizzo   e   criteri
interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio  2024,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105
(Decreto-legge  Salva  Casa)»,  che   chiariscono   come   i   poteri
pianificatori  degli  enti  locali   in   materia   di   destinazioni
territoriali potranno estrinsecarsi  esclusivamente  nell'imposizione
di condizioni. 
    Le disposizioni contenute  nell'art.  3,  comma  2,  della  legge
regionale  n.  51/2025  appaiono   dunque   violare   la   competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di  «determinazione  dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti  civili  e
sociali  che  devono  essere  garantiti  su   tutto   il   territorio
nazionale», di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione, oltre a porsi in contrasto con i principi  fondamentali
stabiliti  dallo  Stato  in  materia  di  «governo  del  territorio»,
violando cosi' l'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
2) Violazione  dell'art.  117,  secondo  comma  lettera  m),  nonche'
dell'art. 117, terzo comma della Costituzione, in relazione  all'art.
3, comma 1 e all'art. 36, legge regionale 20 agosto 2025, n. 51 
    L'art. 36 della legge regionale in  oggetto  inserisce  un  nuovo
art. 252-septies nella legge regionale  n.  65  del  2014,  il  quale
differisce e condiziona l'applicazione  delle  agevolazioni  previste
dall'art. 23-ter, commi 1-ter e 1-quater,  del  Trattato  sull'Unione
europea in tema di mutamento di  destinazione  d'uso  «verticale»  di
singole unita' immobiliari, all'approvazione da parte dei  comuni  di
apposita  variante   di   adeguamento   dei   propri   strumenti   di
pianificazione   urbanistica   o   di   apposita   disciplina   della
distribuzione e localizzazione  delle  funzioni,  che  stabilisca  le
specifiche  condizioni  e  limitazioni  ai  suddetti   mutamenti   di
destinazione d'uso. 
    Nel  richiamare  quanto   sopra   illustrato   in   merito   alle
«limitazioni», si osserva che le disposizioni di cui al  citato  art.
23-ter, commi 1-ter e 1-quater si atteggiano a principi  fondamentali
della materia che, ai sensi del primo periodo del comma  3  dell'art.
23-ter del Trattato sull'Unione  europea  («Le  regioni  adeguano  la
propria legislazione ai principi di cui  al  presente  articolo,  che
trovano  in  ogni  caso  applicazione   diretta,   fatta   salva   la
possibilita' per le regioni medesime di prevedere  livelli  ulteriori
di semplificazione»), trovano in ogni caso applicazione diretta,  con
la  conseguenza  che  le  stesse  operano  anche  in  carenza   delle
«specifiche condizioni»  definite  di  volta  in  volta  nelle  forme
ritenute idonee dal comune. 
    Peraltro,  in  considerazione  del  fatto  che  il  citato   art.
252-septies prevede, al comma 2, che «La variante di  adeguamento  di
cui al comma 1 e' approvata entro due anni dalla data di  entrata  in
vigore della legge regionale 20 agosto 2025, n. 51», si  rileva  come
l'applicazione delle disposizioni di principio di livello statale sia
in tal modo differita per un considerevole lasso di  tempo,  tale  da
compromettere la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni. 
    La censura di illegittimita' costituzionale che si prospetta  nei
confronti dell'art. 36 della  legge  regionale  n.  51  del  2025  si
estende anche all'art. 3, comma 1, della medesima legge, nella  parte
in cui, nel sostituire l'alinea del comma 2 dell'art. 99 della  legge
regionale  n.  65  del  2014  («2.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 252-septies [...] del presente  articolo»)  fa  riferimento
all'art.  252-septies  di  nuova   introduzione   per   ribadire   il
differimento dell'applicazione delle semplificazioni  in  materia  di
mutamento di destinazione d'uso «verticale»  all'avvenuta  emanazione
della pertinente regolamentazione comunale. 
    Risulta, dunque,  violata  la  competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia  di  «determinazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale», di  cui  all'art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, oltre che  l'art.
117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   ponendosi   le   suddette
disposizioni in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dallo
Stato in materia di «governo del territorio». 

 
                                P.Q.M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra'  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2 e dell'art.  36  della  legge
della Regione Toscana 28 agosto 2025, n. 51. 
    Si allega: 
        1. estratto conforme del verbale della seduta  del  Consiglio
dei ministri del 17 ottobre 2025 e relativo allegato. 
    Roma, 23 ottobre 2025 
 
       Gli Avv.ti dello Stato: Stigliano Messuti - Berti Suman