Reg. Ric. n. 40 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 19/11/2025 n. 47

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Toscana



Oggetto:

Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2015 – Sospensione e riduzione in pristino di interventi, progetti e attività, realizzati o in corso di realizzazione, senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza (VINCA) – Previsione della eventuale sospensione, anziché della sospensione obbligatoria, dei lavori o delle attività iniziati in assenza della preventiva VINCA – Ricorso del Governo – Abbassamento del livello di tutela dei beni ambientali in contrasto con le previsioni della legislazione statale – Riduzione dell’efficacia degli strumenti di prevenzione e compromissione dell’uniformità di tutela dei beni ambientali sul territorio nazionale – Violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente.

Norme impugnate:

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 50  Art. 7  Co. 3

legge della Regione Toscana  del 19/03/2015  Num. 30  Art. 93  Co. 2



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 117   Co.

decreto legislativo  Art. 10   Co.  

decreto del Presidente della Repubblica  Art.  Co.  




Testo dell'ricorso

                        N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 27 ottobre 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve  naturali  -  Norme  della
  Regione Toscana - Modifiche alla legge regionale n. 30 del  2015  -
  Sospensione e riduzione  in  pristino  di  interventi,  progetti  e
  attivita', realizzati o in corso di realizzazione, senza la  previa
  sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza (VINCA) -
  Previsione della eventuale sospensione, anziche' della  sospensione
  obbligatoria, dei lavori o  delle  attivita'  iniziati  in  assenza
  della preventiva VINCA. 
- Legge della Regione Toscana 20 agosto  2025,  n.  50  (Disposizioni
  concernenti le aree protette regionali e i siti della  Rete  Natura
  2000 in  materia  di  sanzioni,  valutazione  di  incidenza,  oneri
  istruttori e regolamento della  riserva  naturale.  Modifiche  alla
  l.r. 30/2015), art. 7, comma 3. 


(GU n. 47 del 19-11-2025)

    Ricorso (ex  art.  127,  comma  1,  della  Costituzione)  per  il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   (C.F.   80188230587),
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  (C.F.
80224030587),  presso  i  cui  uffici  domicilia  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n.  12  (PEC  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),  giusta
delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  riunione  del  17
ottobre 2025 - ricorrente 
    Contro   la   Regione    Toscana    (c.f.    01386030488;    PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it), in persona del Presidente della
Giunta Regionale in carica, con sede  in  Piazza  Duomo  10  -  50122
Firenze (FI) - intimata 
    per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 7,
comma 3, della legge della Regione Toscana 20  agosto  2025,  n.  50,
pubblicata nel  BUR  Toscana  n.  54  del  28  agosto  2025,  recante
«Disposizioni concernenti le aree protette regionali e i  siti  della
Rete Natura 2000 in materia di sanzioni,  valutazione  di  incidenza,
oneri istruttori e regolamento della riserva naturale. Modifiche alla
l.r. 30/2015.» 
    per violazione dell'art. 117, comma secondo,  lettera  s),  della
Costituzione. 
    Con la legge 20  agosto  2025,  n.  50,  la  Regione  Toscana  ha
apportato significative modifiche alla  legge  regionale  n.  30  del
2015, dichiaratamente al fine di adeguare la disciplina in materia di
aree protette  e  siti  della  Rete  Natura  2000  alle  linee  guida
nazionali per la valutazione di incidenza (VINCA) del 2019. 
    Tale  provvedimento  normativo  si  inserisce  nel  quadro  della
regolamentazione regionale in materia di conservazione degli  habitat
naturali  e  di  tutela  della  biodiversita',   con   finalita'   di
coordinamento e aggiornamento della disciplina vigente. 
    La nuova disciplina presenta, tuttavia, profili di illegittimita'
costituzionale con riferimento alla disposizione contenuta  nell'art.
7, recante «Sospensione e riduzione in pristino.  Modifiche  all'art.
93  della  l.r.  30/2015»,  che,  per  le  motivazioni   di   seguito
specificate, risulta violare l'art. 117, secondo comma,  lettera  s),
della Costituzione, che riconosce in capo allo  Stato  la  competenza
legislativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    In particolare, l'art. 7 della  legge  regionale  prevede  quanto
segue: 
        il comma 1 dell'art. 93 della l.r. 30/2015 e' abrogato; 
        il comma 2 dell'art. 93 della l.r. 30/2015 e' sostituito  dal
seguente: «Nel caso di interventi, progetti e attivita', realizzati o
in corso  di  realizzazione,  senza  la  previa  sottoposizione  alle
procedure di valutazione di incidenza o  in  difformita'  sostanziale
rispetto a quanto disposto da provvedimenti finali di valutazione  di
incidenza, l'autorita' competente, previa eventuale  sospensione  dei
lavori o delle attivita', a seguito di valutazione  dell'entita'  del
pregiudizio  ambientale  arrecato  e  di  quello   conseguente   all'
applicazione della sanzione,  puo'  disporre  la  demolizione  ed  il
ripristino dello stato dei luoghi e  della  situazione  ambientale  a
cura  e  spese  del  responsabile,  definendone  i   termini   e   le
modalita'.»; 
        Dopo il comma 2 dell'art. 93 della l.r. 30/2015  e'  inserito
il seguente: «2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge
n. 689/1981, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2, i  soggetti
accertatori dell'illecito trasmettono il  relativo  verbale  all'ente
gestore, contestualmente alla contestazione della violazione  o  alla
sua notificazione al trasgressore. Qualora il proponente non  adempia
a quanto imposto, l'autorita' competente provvede d'ufficio  a  spese
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese  e'  effettuato  con  le
modalita' e gli effetti previsti dalla normativa vigente.»; 
        Al comma 3 dell'art. 93 della l.r.  30/2015  le  parole:  «ai
commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»; 
        Dopo il comma 3 dell'art. 93 della l.r. 30/2015  e'  aggiunto
il seguente: «3-bis. Sono fatte salve le disposizioni in  materia  di
danno ambientale contenute nel decreto legislativo n. 152/2006 ed  in
altre normative nazionali ed eurocomunitarie.». 
    In particolare, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 7
della l.r. 50/25, sostitutivo del comma 2  dell'art.  93  della  l.r.
30/2015, risulta  illegittimo  e  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri propone, pertanto, il presente ricorso, affidato al seguente
motivo di 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' dell'art. 7, comma 3,  della  legge  della  Regione
Toscana 20 agosto 2025, n. 50 per violazione dell'art.  117,  secondo
comma, lettera  s)  della  Costituzione,  in  relazione  all'art.  10
decreto legislativo n.  152/2006,  nonche'  all'art.  5  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 357/1997 
    Come emerge  dalla  lettura  della  norma  sopra  trascritta,  la
novella introdotta dalla Regione Toscana, nella parte in cui modifica
il comma 2 dell'art. 93 della l.r. 30/2015, prevede ora il  carattere
meramente eventuale della sospensione dei lavori relativi a  progetti
avviati  senza  la  previa  valutazione  di   incidenza,   nei   siti
appartenenti alla Rete Natura 2000.  Cio'  altera  in  modo  evidente
l'assetto normativo previgente, che la configurava, invece, come atto
dovuto in caso di violazione dell'obbligo di  preventiva  valutazione
di incidenza. 
    Il previgente comma 2 dell'art. 93 della  l.r.  Toscana  30/2015,
infatti, disponeva che «2. Nel caso di opere ed interventi realizzati
senza la previa  sottoposizione  alle  procedure  di  valutazione  di
incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel  caso  di
difformita' sostanziali da quanto disposto dai  provvedimenti  finali
dei procedimenti svolti ai sensi della  presente  legge,  l'autorita'
competente, valutata l'entita' del pregiudizio ambientale arrecato  e
di quello conseguente all'applicazione  della  sanzione,  dispone  la
sospensione  dei  lavori  e  puo'  disporre  la  demolizione  ed   il
ripristino dello stato dei luoghi e  della  situazione  ambientale  a
cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalita'». 
    Prima della modifica introdotta con la norma  impugnata,  quindi,
la sospensione dei lavori era atto dovuto, non  essendo  riconosciuto
all'Amministrazione alcun margine di valutazione. 
    La modifica ha, quindi, ictu oculi  determinato  un  abbassamento
del livello di tutela ambientale garantito dalla normativa statale  e
unionale, in violazione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione. La mancata sospensione dei  lavori  per  progetti
avviati senza la preventiva valutazione di incidenza,  infatti,  puo'
comportare modifiche dello stato dei luoghi con  conseguente  pesante
incisione dei valori ambientali. 
    Sul  punto,  giova  rammentare   che   secondo   la   consolidata
giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n.  300
del 2013), la materia  ambientale,  avente  carattere  trasversale  e
finalistico, consente alle Regioni di  adottare  misure  migliorative
rispetto agli standard statali e non di introdurre deroghe in peius. 
    La disposizione regionale oggetto di impugnazione, al  contrario,
attribuendo all'amministrazione un potere discrezionale in  luogo  di
un obbligo, riduce l'efficacia degli strumenti di  prevenzione  (come
la sospensione dei lavori) e compromette l'uniformita'  della  tutela
sul territorio nazionale. 
    Tale esito contrasta  quindi  con  i  livelli  minimi  di  tutela
ambientale previsti: 
        dal  decreto  legislativo  n.  152/2006,  art.  10   recante:
«Coordinamento   delle   procedure   di   VAS,   VIA,   Verifica   di
assoggettabilita' a VIA, Valutazione di  incidenza  e  Autorizzazione
integrata ambientale»; 
        dalla direttiva  92/43/CEE  («Habitat»),  come  recepita  dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  357/1997,   art.   5
(«Valutazione di incidenza»; atto normativo a cio' autorizzato  dalla
legge 22 febbraio 1994, n. 146, art.  4  e  all.c),  secondo  cui  la
valutazione  di  incidenza  costituisce  un  procedimento  di  natura
preventiva (comma 8), con riferimento ai siti della Rete Natura 2000,
non sanabile in via successiva. 
        Del resto, l'art. 6 della  Direttiva  prevede  che:  «2.  Gli
Stati membri adottano le opportune  misure  per  evitare  nelle  zone
speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali  e  degli
habitat di specie nonche' la perturbazione delle specie  per  cui  le
zone sono state designate, nella misura  in  cui  tale  perturbazione
potrebbe avere conseguenze  significative  per  quanto  riguarda  gli
obiettivi della presente direttiva. 
        3. Qualsiasi piano o progetto  non  direttamente  connesso  e
necessario alla gestione  del  sito  ma  che  possa  avere  incidenze
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente  ad  altri
piani  e  progetti,  forma  oggetto  di  una  opportuna   valutazione
dell'incidenza che ha sul sito,  tenendo  conto  degli  obiettivi  di
conservazione  del  medesimo.  Alla  luce  delle  conclusioni   della
valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4,  le
autorita' nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano  o
progetto  soltanto  dopo  aver  avuto  la  certezza  che   esso   non
pregiudichera' l'integrita' del sito in causa e, se del caso,  previo
parere dell'opinione pubblica». 
    Che il quadro ordinamentale statale imponga  la  sospensione  dei
lavori in assenza di previa valutazione di  incidenza  e'  confermato
dall'interpretazione delle  norme  sopra  richiamate,  operata  dalla
monolitica giurisprudenza. 
    Coerentemente, infatti, il Consiglio di Stato,  con  sentenza  n.
4135/2021,  ha  chiarito  che   la   suddetta   valutazione   (VinCA)
costituisce   un   requisito   di   validita'    dell'autorizzazione,
specificando che la sospensione dei lavori, in assenza di VinCa, deve
essere disposta  quale  conseguenza  necessaria  e  non  puo'  essere
rimessa alla discrezionalita' dell'autorita' amministrativa. 
    In particolare, nella suddetta pronuncia, il Consiglio  di  Stato
ha operato una puntuale ricostruzione  del  sistema,  rilevando  che:
«l'art. 6 della citata direttiva comunitaria prevede: 
        al suo paragrafo  3  che  "Qualsiasi  piano  o  progetto  non
direttamente connesso e necessario alla  gestione  del  sito  ma  che
possa avere incidenze significative su  tale  sito,  singolarmente  o
congiuntamente ad altri  piani  e  progetti,  forma  oggetto  di  una
opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito,  tenendo  conto
degli obiettivi  di  conservazione  del  medesimo.  Alla  luce  delle
conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e  fatto  salvo
il paragrafo 4, le  autorita'  nazionali  competenti  danno  il  loro
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza
che esso non pregiudichera' l'integrita' del sito in causa e, se  del
caso, previo parere dell'opinione pubblica."; 
        [...] 
        11.1. Di queste disposizioni e' bene sottolineare i  seguenti
tratti distintivi e le possibili connesse considerazioni che qui pure
si tratteggiano: 
          e' sufficientemente inequivoco  il  fatto  che,  proprio  a
mente della norma sovranazionale, la predetta valutazione d'incidenza
costituisce atto ed adempimento procedurale che deve  necessariamente
antecedere, non invece che puo' anche seguire, un "Qualsiasi piano  o
progetto [incluso, evidentemente, un progetto edilizio che  sia  alla
base di un eventuale permesso di costruire] non direttamente connesso
e necessario alla gestione del sito  ma  che  possa  avere  incidenze
significative su tale sito (...)"; 
          l'indispensabile   anteriorita'   della   valutazione    di
incidenza, rispetto ad un possibile  atto  di  assenso  edilizio  per
opere da eseguire all'interno di un SIC (e, come  nella  specie,  non
direttamente  connesse  e   necessarie   alla   sua   gestione),   e'
sufficientemente palese ed indiscutibile, [...]; 
          la norma sovranazionale, quale possibile regime derogatorio
a quanto ora appena ricordato, non contempla un rimedio pari a quello
dell'istituto (conosciuto dal nostro ordinamento) della "validazione"
postuma. In altri termini, detta  norma  non  mostra  di  offrire  la
possibilita'  che,   nonostante   la   mancata   anteriorita'   della
valutazione di incidenza, un atto di  assenso  edilizio  adottato  in
carenza di  tale  previo  adempimento  possa  comunque  ricevere  una
postuma convalida». 
    E' quindi confermato  come,  secondo  l'ordinamento  vigente,  la
mancanza della preventiva VINCA costituisca una ragione  ostativa  in
radice (e non sanabile) alla realizzazione di  qualunque  intervento,
che deve quindi essere immediatamente e obbligatoriamente  interdetto
o, se iniziato, sospeso. 
    In  linea,  infine,   con   tale   orientamento   e'   anche   la
giurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. III, sentenza 10 aprile 2025,
n.  14127),  la  quale  ha  evidenziato  come  la  VinCa  costituisca
presupposto necessario per la validita'  del  permesso  di  costruire
rilasciato in aree soggette a tutela ambientale e come, di contro, la
sua assenza comporti l'invalidita' del titolo edilizio e legittimi il
sequestro preventivo delle opere realizzate in area Natura 2000. 
    L'art.  7  della  legge  regionale  in  esame  risulta,   dunque,
incompatibile con il dettato costituzionale poiche',  nel  modificare
l'art. 93, comma 2, della legge regionale n. 30/2015,  ha  introdotto
un regime meno rigoroso di quello previsto  dalla  normativa  statale
interposta sopra citata, in violazione dell'art. 117, secondo  comma,
lettera s), della Costituzione, violando i  principi  consolidati  in
materia di tutela uniforme dell'ambiente. 
    Per quanto evidenziato, la legge  regionale,  relativamente  alla
disposizione sopra indicata, viene impugnata ai sensi  dell'art.  127
della Costituzione. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  propone  il  presente
ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: 
        «Voglia    l'ecc.ma    Corte    costituzionale     dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 3, della  legge  della
Regione Toscana n. 50 del 20 agosto 2025,  per  violazione  dell'art.
117, comma secondo, lettera  s),  della  Costituzione,  in  relazione
all'art 10 decreto legislativo n. 152/2006 e 5 decreto del Presidente
della Repubblica n. 357/1997». 
    Si producono: 
        1. copia della legge regionale impugnata; 
        2. copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri
adottata  nella  riunione   del   17   ottobre   2025,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
          Roma, 23 ottobre 2025 
 
                    Avvocato dello Stato: Di Leo