Reg. Ric. n. 37 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Piemonte



Oggetto:

Acque – Ambiente - Norme della Regione Piemonte – Deflusso ecologico dei corsi d’acqua – Modalità di calcolo del deflusso ecologico – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una modalità di calcolo del deflusso ecologico dei corsi d’acqua in contrasto con il quadro giuridico che definisce il deflusso minimo vitale e il deflusso ecologico – Conseguente effetto di consentire un aumento dei prelievi sul singolo corso d’acqua – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Contrasto con il principio di non deterioramento dei corpi idrici superficiali e con l’interesse pubblico nella gestione della risorsa pubblica – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

- Legge della Regione Piemonte, 8 luglio 2025, n. 9, art. 34, comma 2.

- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 76, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 95, commi 4 e 6, 121, comma 4, 144, comma 1, e parte B dell'Allegato 4 alla parte III; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 12-bis, come sostituito dall’art. 96, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, art. 4.


Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Piemonte – Modifiche all’allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della legge regionale n. 19 del 2009 – Sostituzione delle cartografie relative al Parco naturale del Monte Fenera e alle Aree naturali protette e area contigua della fascia fluviale del Po-Torino Ovest-Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese – Ricorso del Governo – Denunciata modifica unilaterale in riduzione dei perimetri delle aree tutelate e soggette a tutela paesaggistica – Violazione dell’obbligo di co-pianificazione con lo Stato – Contrasto con le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Abbassamento del livello di tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

- Legge della Regione Piemonte, 8 luglio 2025, n. 9, art. 50, commi 1 e 2, rispettivamente sostitutivi del n. 26 e del n. 90 dell’Allegato A alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.

- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22; norme di attuazione del piano paesaggistico regionale (NTA), artt. 3 e 18.


Norme impugnate:

legge della Regione Piemonte  del 08/07/2025  Num. 9  Art. 34  Co. 2

legge della Regione Piemonte  del 08/07/2025  Num. 9  Art. 50  Co. 1

legge della Regione Piemonte  del 29/06/2009  Num. 19

legge della Regione Piemonte  del 08/07/2025  Num. 9  Art. 50  Co. 2

legge della Regione Piemonte  del 29/06/2009  Num. 19



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

direttiva CE  Art.  Co.  

regio decreto  Art. 12   Co.  

decreto legislativo  Art. 96   Co.

legge  Art. 22   Co.  

decreto legislativo  Art. 134   Co.

decreto legislativo  Art. 135   Co.

decreto legislativo  Art. 142   Co.

decreto legislativo  Art. 143   Co.

decreto legislativo  Art. 76   Co.

decreto legislativo  Art. 76   Co.

decreto legislativo  Art. 76   Co.

decreto legislativo  Art. 76   Co.

decreto legislativo  Art. 76   Co.

decreto legislativo  Art. 95   Co.

decreto legislativo  Art. 95   Co.

decreto legislativo  Art. 121   Co.

decreto legislativo  Art. 144   Co.

decreto legislativo  Art.    Co.  

Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (NTA)  Art.  Co.  

Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (NTA)  Art. 18   Co.