Reg. Ric. n. 37 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Piemonte
Oggetto:
Acque – Ambiente - Norme della Regione Piemonte – Deflusso ecologico dei corsi d’acqua – Modalità di calcolo del deflusso ecologico – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di una modalità di calcolo del deflusso ecologico dei corsi d’acqua in contrasto con il quadro giuridico che definisce il deflusso minimo vitale e il deflusso ecologico – Conseguente effetto di consentire un aumento dei prelievi sul singolo corso d’acqua – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Contrasto con il principio di non deterioramento dei corpi idrici superficiali e con l’interesse pubblico nella gestione della risorsa pubblica – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
- Legge della Regione Piemonte, 8 luglio 2025, n. 9, art. 34, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 76, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 95, commi 4 e 6, 121, comma 4, 144, comma 1, e parte B dell'Allegato 4 alla parte III; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 12-bis, come sostituito dall’art. 96, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, art. 4.
Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Piemonte – Modifiche all’allegato A (Cartografie delle aree naturali protette regionali, delle aree contigue e delle zone naturali di salvaguardia) della legge regionale n. 19 del 2009 – Sostituzione delle cartografie relative al Parco naturale del Monte Fenera e alle Aree naturali protette e area contigua della fascia fluviale del Po-Torino Ovest-Area contigua della fascia fluviale del Po piemontese – Ricorso del Governo – Denunciata modifica unilaterale in riduzione dei perimetri delle aree tutelate e soggette a tutela paesaggistica – Violazione dell’obbligo di co-pianificazione con lo Stato – Contrasto con le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio – Abbassamento del livello di tutela del paesaggio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
- Legge della Regione Piemonte, 8 luglio 2025, n. 9, art. 50, commi 1 e 2, rispettivamente sostitutivi del n. 26 e del n. 90 dell’Allegato A alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.
- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 134, comma 1, lettera c), 135, comma 1, 142, comma 1, lettera f), e 143, comma 2; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 22; norme di attuazione del piano paesaggistico regionale (NTA), artt. 3 e 18.