Reg. Ric. n. 2 del 2026
pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Emilia-Romagna
Oggetto:
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Incidenza dei poteri conformativi attribuiti ai Comuni sulla concorrenza nel mercato delle locazioni brevi – Lesione del diritto di proprietà – Limitazione della libertà d’impresa – Introduzione di una barriera all’accesso delle locazioni brevi, rilevante anche rispetto ai principi unionali – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 41, 42 e 117, secondo comma, lettera e).
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Incidenza dei poteri conformativi, attribuiti ai Comuni, sulla concorrenza con riferimento al mercato del prodotto e sul versante geografico – Denunciata distorsione della concorrenza tra i proprietari e i gestori di immobili destinabili a locazione breve e i proprietari e i gestori di strutture ricettive turistiche differenti – Ingiustificata disparità di trattamento nell’esercizio di attività imprenditoriali – Denunciata restrizione della concorrenza tra i proprietari e i gestori di immobili destinabili a locazione breve in relazione alla zona, o al comune, ove l’immobile si trova situato – Ingiustificata disparità di trattamento nell’esercizio di attività imprenditoriali in relazione alla loro localizzazione geografica – Denunciata introduzione, con riferimento alla previsione della specifica destinazione d’uso, di un onere amministrativo aggiuntivo in contrasto con la disciplina unionale relativa alla registrazione dei servizi di locazione di alloggi a breve termine – Contrasto con la libertà d’impresa – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, con conseguenti pregiudizi per i consumatori.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e).
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Incidenza sugli interessi dei proprietari e gestori di immobili adibibili a locazione breve e degli utenti che intendono fruire del servizio di locazione breve, la cui armonizzazione spetta alla disciplina statale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera m).
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Contrasto, anche attraverso l'introduzione di standard aggiuntivi, con le previsioni statali che disciplinano il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante – Violazione dei principi fondamentali statali nella materia governo del territorio – Violazione del principio di eguaglianza – Compressione della libertà di impresa in violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza – Introduzione di un aggravio procedimentale ed economico ingiustificato – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, art. 4 e, in particolare, commi 1 e 2, e art. 5 e, in particolare, comma 5, lettere a), b) e d).
- Costituzione, artt. 3, 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter e, in particolare, comma 1-quater.
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di previsioni, limitative e restrittive, specifiche per le locazioni brevi, non sostenute da ragionevoli differenze rispetto alle altre tipologie di locazione – Irragionevolezza della previsione che, nel caso di applicazione delle locazioni brevi a limitati periodi dell’anno, comporterebbe per il proprietario la richiesta di più mutamenti della destinazione d’uso del bene – Difetto di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite dalla legge regionale in relazione agli aspetti urbanistico-edilizi – Contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Contrasto con i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, art. 118.
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 4 Co. 1
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 4 Co. 2
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 5
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 5 Co. 5
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 5 Co. 5
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 5 Co. 5
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 42
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 118
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 Art. 23
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 Art. 23 Co. 1
Udienza Pubblica del 07/07/2026 rel. PITRUZZELLA
Testo del ricorso
N. 2 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 febbraio 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 16 febbraio 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Edilizia e urbanistica - Turismo - Norme della Regione Emilia-Romagna
- Individuazione, nell'ambito della categoria funzionale
turistico-ricettiva, della specifica destinazione d'uso urbanistica
denominata locazione breve - Criteri e condizioni per
l'insediamento della destinazione d'uso della locazione breve -
Attribuzione ai Comuni della possibilita' di individuare, nei
propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati
del territorio comunale nei quali l'insediamento della destinazione
d'uso locazione breve e' ammesso o subordinato all'osservanza di
specifiche condizioni - Elencazione dei criteri per
l'individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per
la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da
declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive
specificita' territoriali - Facolta', individuate a titolo
esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli
ambiti territoriali ove l'insediamento della destinazione d'uso
locazione breve e' subordinato a specifiche condizioni.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10
(Disciplina degli immobili destinati a locazione breve in
Emilia-Romagna), artt. 4 e 5.
(GU n. 9 del 04-03-2026)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, (codice
fiscale 80224030587), fax 06/96514000 - PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - presso i cui uffici ha domicilio
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;
Contro Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della
Giunta regionale pro tempore (codice fiscale 80062590379), nella sua
sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 52 - Bologna (BO), PEC:
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it e
avvocatura@postacert.regione.emilia-romagna.it - resistente;
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta
deliberazione del Consiglio dei ministri, assunta nella seduta del
giorno 11 febbraio 2026, degli articoli 4 e 5 della legge della
Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, pubblicata nel BUR n.
316 del 19 dicembre 2025, recante «Disciplina degli immobili
destinati a locazione breve in Emilia-Romagna».
La legge regionale n. 10 del 2025 ha introdotto una disciplina
urbanistico-edilizia degli immobili destinati a locazione breve in
Emilia-Romagna.
In particolare, l'art. 4 ha individuato, ai sensi dell'art. 28,
commi 3, lettera b) e 4, legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (1) ,
la «specifica destinazione d'uso urbanistica denominata locazione
breve» all'interno della categoria funzionale turistico-ricettiva e
ha assegnato incondizionata rilevanza urbanistico/edilizia al
mutamento di destinazione d'uso verso tale destinazione, con o senza
opere, prescrivendo a tal fine i titoli abilitativi edilizi previsti
dal successivo art. 7.
Inoltre, l'art. 5 prevede che i comuni possano individuare - nei
propri strumenti di pianificazione urbanistica - ambiti nei quali
l'insediamento ad uso locazione breve e' ammesso o subordinato
all'osservanza di «specifiche condizioni» e cio' attraverso «criteri
oggettivi stabiliti nelle norme tecniche di attuazione, supportati da
adeguata motivazione». Negli ambiti territoriali ove l'insediamento
della destinazione d'uso locazione breve e' subordinato a specifiche
condizioni, i comuni - mediante i propri strumenti urbanistici -
hanno diverse facolta', tra le quali giova richiamare la possibilita'
di definire una percentuale massima di unita' immobiliari
residenziali da destinare a locazione breve e il potere di limitare o
vietare gli interventi edilizi volti a conferire all'immobile detta
destinazione.
La suddetta disciplina con la quale viene introdotta una
disciplina urbanistico-edilizia delle locazioni brevi, presenta,
innanzi tutto, profili di illegittimita' costituzionale rispetto alla
competenza legislativa statale esclusiva relativa alla tutela della
concorrenza, alla definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili, da garantire uniformemente
su tutto il territorio nazionale, alla tutela della liberta' di
impresa e della proprieta' privata, oltre che rispetto alla
competenza concorrente in materia di governo del territorio (articoli
41, 42, 117, commi 2, lettera e) e m), e terzo comma, della
Costituzione). Oltre alle predette violazioni, le citate disposizioni
risultano altresi' in contrasto, da un lato, con il principio di
sussidiarieta', che colloca a livello statale la competenza a
intervenire su esigenze che riguardano questioni di rilevanza non
locale ma nazionale (art. 118 della Costituzione) e, dall'altro, con
i principi di ragionevolezza e proporzionalita' (art. 3 della
Costituzione).
Cio' premesso, la legge regionale, ad avviso del Governo,
presenta diversi profili di illegittimita' costituzionale, per i
seguenti:
Motivi
1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto
con gli articoli 41, 42 e 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
Gli articoli 4 e 5 della legge regionale impugnata, inseriti nel
Capo II recante la «Disciplina urbanistico-edilizia della locazione
breve», introducono rispettivamente, da un lato, la specifica
destinazione denominata locazione breve e, dall'altro, attribuiscono
ai comuni il potere di individuare nei propri strumenti di
pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio
comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione
breve e' ammesso o subordinato all'osservanza di specifiche
condizioni (art. 5, comma 1). L'individuazione di tali ambiti e la
disciplina urbanistica edilizia alla cui osservanza e' subordinato
l'insediamento e' rimessa ad una serie di criteri (2) , oggetto di
una disciplina differenziata da parte dei comuni in relazione alle
specificita' territoriali (art. 5, comma 2 e comma 3).
Negli ambiti territoriali ove l'insediamento della destinazione
d'uso locazione breve e' subordinato a specifiche condizioni i comuni
- con i propri strumenti urbanistici - possono esercitare una serie
di facolta' individuate a titolo esemplificativo dall'art. 5, comma 5
(3) .
Le citate disposizioni si pongono in contrasto con la tutela
della proprieta' privata, della liberta' d'impresa e della
concorrenza, che gli articoli 41, 42 e 117, comma 2, lettera e)
affidano all'esclusiva competenza legislativa statale. Secondo la
consolidata giurisprudenza della Corte, «la tutela della concorrenza,
attesa la sua natura trasversale, funge da limite alla disciplina che
le regioni possono dettare nelle materie di competenza concorrente o
residuale» (si v. Corte costituzionale, 23 luglio 2018, n. 176). In
particolare, «la tutela della concorrenza, attesa la sua natura
trasversale, assume carattere prevalente e funge, quindi, da limite
alla disciplina che le regioni possono dettare in forza della
competenza in materia di commercio [...] o in altre materie» (Corte
costituzionale, 11 giugno 2014, n. 165; 15 marzo 2013, n. 38; 19
dicembre 2012, n. 299).
Gli speciali poteri conformativi introdotti dalla legge regionale
alterano in modo sostanziale la naturale concorrenza sul mercato
delle locazioni brevi, dato che possono precludere a taluni
proprietari o imprenditori la possibilita' di offrire gli immobili
posseduti agli affittuari che li desiderino, unicamente sulla base
del criterio, del tutto fortuito, dell'ubicazione del bene o della
mancata tempestiva modifica della nuova destinazione d'uso che si va
a introdurre, da conseguire anche mediante un titolo abilitativo
edilizio di diversa natura e col pagamento di oneri.
La legge regionale ha configurato una potesta' pianificatoria
degli enti locali ispirata, peraltro, a criteri di zonizzazione
definiti solo sommariamente a livello di normativa primaria e la cui
concreta declinazione ed applicazione, da parte del singolo comune,
puo' arrivare ad escludere del tutto in alcune zone, o quanto meno a
contingentare nel numero, la possibilita' stessa di destinare
immobili residenziali a locazioni brevi, possibilita' che oggi e'
pacificamente riconosciuta, posto che si tratta di una modalita' di
locazione che, come si vedra', non ha tratti distintivi peculiari
rispetto a una differente modalita' di locazione (da cui si distingue
soltanto per la durata, posto che non sono offerti servizi aggiuntivi
al locatario) o di comodato o uso abitativo. Nel rilevare come
sussista dunque un'evidente ed indebita, oltre che estemporanea
compressione del diritto dominicale immobiliare, le predette
disposizioni della legge regionale comportano anche una forte
limitazione della liberta' d'impresa e, soprattutto, una
ingiustificabile perturbazione della concorrenza, ove la locazione -
sopra o sotto i trenta giorni (solo nel secondo caso definita
«breve») - sia oggetto di un'attivita' imprenditoriale. In tal senso,
si osserva che per effetto delle scelte dell'autorita' comunale
alcuni operatori sarebbero semplicemente eliminati ex abrupto dal
mercato, favorendo cosi' quelli superstiti o quelli che hanno offerto
un diverso tipo di servizio (quali quelli elencati all'art. 4, comma
8, legge regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 16, ossia le
strutture ricettive extralberghiere), i quali avrebbero soltanto la
ventura di possedere beni collocati in zone ritenute non
controindicate sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali e
difficilmente sindacabili anche in sede giurisdizionale.
Il detto regime introdotto dal legislatore regionale introduce,
per l'effetto e sotto altro profilo, una barriera all'accesso al
mercato delle locazioni brevi che ha rilevanza anche alla luce dei
principi europei in materia di tutela della concorrenza. In
particolare, secondo l'art. 4, comma 1, n. 6, della direttiva n.
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre
2006, relativa ai servizi nel mercato interno, costituisce «regime di
autorizzazione» «qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un
destinatario a rivolgersi ad un'autorita' competente allo scopo di
ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa
all'accesso ad un'attivita' di servizio o al suo esercizio».
La giurisprudenza euro-unitaria ha ritenuto sussistenti gli
estremi del regime di autorizzazione nel caso di una normativa
francese che imponeva «ai soggetti che intendano fornire un [...]
servizio di locazione immobiliare di sottoporsi ad una procedura che
ha l'effetto di obbligarli a espletare una pratica presso
un'autorita' competente al fine di ottenere da quest'ultima un atto
formale che consenta loro di accedere a tale attivita' di servizio e
di esercitarla» (Corte di giustizia UE, 22 settembre 2020, cause
C-724/18 e C-727/18 Cali Apartments, par. 49-53).
L'assoggettamento dell'attivita' di locazione breve a uno
specifico regime di destinazione d'uso - che puo' richiedere anche lo
svolgimento di lavori e il conseguimento di un titolo abilitativo
espresso - costituisce, pertanto, un regime di autorizzazione ai
sensi della citata direttiva n. 2006/123/CE, necessario per l'accesso
al mercato.
Ne discende che la prescrizione di un cambio di destinazione
d'uso, da conseguire anche mediante un titolo abilitativo edilizio di
diversa natura e col pagamento di oneri, ha, pertanto, un effetto
diretto e rilevante sull'accesso al mercato e sulla concorrenza e la
decisione se introdurre o meno una siffatta disciplina restrittiva
rientra nella materia della tutela della concorrenza e nella potesta'
legislativa esclusiva dello Stato.
Alla luce delle suesposte considerazioni gli articoli 4 e 5 della
legge regionale impugnata si pongono in contrasto con gli articoli
41, 42 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, essendo
il legislatore regionale intervenuto in relazione a materia di
competenza esclusiva dello Stato, (essendo tale la tutela della
concorrenza), introducendo una disciplina che, al di la' delle
indubbie limitazioni ai diritti dominicali, introduce una forte
limitazione della liberta' d'impresa e, soprattutto, una
ingiustificabile perturbazione della concorrenza.
2) Illegittimita' costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto
con gli articoli 3, 41, 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione.
Gli articoli 4 e 5 della legge regionale in esame, sotto un
diverso profilo, creano un ulteriore profilo di illegittima
alterazione della concorrenza sul versante del mercato del prodotto e
su quello del mercato geografico, introducendo una forma di
ingiustificata disparita' di trattamento nell'esercizio di attivita'
imprenditoriali, con conseguenti probabili pregiudizi ai danni dei
consumatori.
Tale alterazione si rivela illegittima sotto un duplice profilo:
sia perche' la tutela della concorrenza, come detto, rientra nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato, in tal modo
determinandosi una violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e),
della Costituzione, sia in quanto tale limitazione della concorrenza
crea un'ingiustificata disparita' di trattamento nell'esercizio
dell'attivita' d'impresa, in contrasto con gli articoli 3 e 41 della
Costituzione.
In particolare, con specifico riferimento al mercato del
prodotto, le norme in esame determinano una distorsione della
concorrenza tra i proprietari e i gestori di immobili destinabili a
locazione breve, da un lato, che restano gli unici destinatari della
disciplina restrittiva in commento, e i proprietari ed i gestori di
strutture ricettive turistiche differenti, prime tra le quali gli
esercizi alberghieri, dall'altro, che con le prime si trovano in
diretta concorrenza, specialmente per le fasce di utenti meno
abbienti. Sussiste, infatti, un diretto effetto di sostituzione nelle
preferenze dei consumatori in presenza di un piccolo e non
transitorio incremento dei prezzi (nella misura del 5-10%), come
dimostrato dallo SSNIP (Small but Significant and Non-transitory
Increase in Prices) test, noto anche come test dell'ipotetico
monopolista, che e' in uso nel diritto della concorrenza per
determinare il mercato rilevante di un dato prodotto/servizio.
In argomento, si ricorda, altresi', che l'art. 8, comma 2,
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, come pure tutte le
legislazioni regionali dettate sul punto, comprende nell'alveo
dell'attivita' turistica ricettiva sia le strutture aventi natura
alberghiera sia quelle, ben piu' eterogenee, afferenti all'area extra
alberghiera, dimostrando cosi' di considerare fungibili e, quindi,
parte dello stesso mercato rilevante tali forme di ricettivita', tra
cui gli affittacamere, i bed and breakfast, i campeggi, le locazioni
brevi.
La normativa regionale in discorso restringe poi la concorrenza
tra gestori di immobili destinabili a locazione breve sia se
collocati nel medesimo comune, sebbene in zone diverse, sia se siti
in territori di enti locali differenti, ove essi si trovino
manifestamente in competizione tra loro. Infatti, il mercato
geografico della ricettivita' turistica non ha una dimensione che
riflette necessariamente i confini amministrativi dei comuni, ma
presenta una dimensione potenzialmente piu' estesa, che puo' arrivare
ad essere anche ultracomunale. Sul punto, si segnala che l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha osservato che il
mercato dei servizi turistici presenta dimensioni «essenzialmente
corrispondenti al territorio comunale», ma che «l'ambito geografico
puo', tuttavia, essere esteso - soprattutto nel caso dei centri
minori - alle localita' limitrofe alla citta' interessata, nei casi
in cui tali localita' siano ben collegate e, quindi, facilmente
raggiungibili» (AGCM, provvedimento n. 22360 del 28 aprile 2011,
C11033, NH Italia-Dorapal/Carlina). Sebbene in tale vicenda
l'autorita' si fosse pronunciata con riferimento a una concentrazione
tra imprese alberghiere, l'analisi della dimensione geografica del
mercato rilevante puo' essere trasposta alla ricettivita' turistica
generalmente intesa, non essendovi ostacoli di sorta.
Ne discende che attribuire ai comuni la facolta' di individuare,
nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti
determinati del proprio territorio nei quali l'insediamento della
destinazione d'uso a locazione turistica sia vietato, limitato ovvero
subordinato all'osservanza di specifiche condizioni, ha l'effetto di
ridurre il numero di tali strutture ricettive in alcune aree,
apportando cosi' un immediato, indebito e distorsivo beneficio
concorrenziale in favore dei gestori con immobili stabiliti in enti
locali finitimi, con grave distorsione della concorrenza in un
mercato e in una materia che non ha rilevanza puramente locale e che
spetta alla competenza esclusiva dello Stato.
Tale alterazione del mercato concorrenziale, in violazione degli
articoli 41 e 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, trova
conferma grazie all'analisi di alcune previsioni contenute nel
regolamento (UE) n. 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 aprile 2024, relativo alla raccolta e alla condivisione dei
dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine e
che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
In particolare, l'art. 4, comma 3, lettera b) e d), del
regolamento, nel disciplinare espressamente la procedura di
registrazione delle unita' abitative locate a breve termine, prevede,
da un lato, che gli Stati membri provvedono affinche' «le procedure
di registrazione siano disponibili on-line e gratuitamente, ove
possibile, o a un costo ragionevole e proporzionato, e consentano il
rilascio automatico e immediato di un numero di registrazione, che
non include dati personali, per un'unita' specifica al momento della
presentazione, da parte del locatore, delle informazioni di cui
all'art. 5, paragrafo 1, e, se del caso, dell'eventuale
documentazione giustificativa richiesta a norma dell'art. 5,
paragrafo 2» e, dall'altro, che «un'unita' non sia soggetta a piu' di
una procedura di registrazione».
Ebbene, l'assoggettamento della locazione a breve termine anche
al nuovo accatastamento previsto dall'art. 4 della legge regionale
impugnata impone una misura in tutto e per tutto equivalente a una
seconda registrazione, ostacolando cosi' l'esercizio dell'attivita'
imprenditoriale in modo contrario all'art. 4, comma 3, lettera d),
del prefato regolamento (UE) n. 2024/1028.
Difatti, ove per ipotesi il proprietario di un bene immobile
decida, nei differenti periodi dell'anno, di destinare il proprio
bene a finalita' distinte, quali la locazione oltre i trenta giorni,
il comodato d'uso gratuito a un parente, la sua dimora o la locazione
breve per alcune settimane all'anno, si trovera' costretto a
duplicare non soltanto il cambio di destinazione d'uso - purche'
sempre abitativo - ma anche la procedura di registrazione prevista
dal regolamento europeo succitato.
Senza considerare che sia la doppia registrazione che, ancor di
piu', il cambio di destinazione d'uso rappresentano procedure
amministrative che implicano il dispendio di risorse economiche ed
amministrative e che, soprattutto, non hanno un'immediata
conclusione, potendosi richiedere anche alcuni mesi per giungere alla
loro completa definizione. Da cio' determinandosi, in via diretta, la
realizzazione di un impedimento di fatto per il proprietario/gestore
all'adibizione dell'immobile all'uso che intende esercitare e,
indirettamente, rilevanti restrizioni del mercato, sia dal lato
dell'offerta di alloggi turistici che da lato della domanda del
turista-consumatore.
A tal ultimo riguardo, la restrizione delle locazioni brevi
comportera' un'immediata riduzione della ricettivita' turistica, con
conseguenti probabili pregiudizi ai danni dei consumatori. Questi
ultimi, in generale, vedranno ridursi l'offerta di alloggi turistici,
con una riduzione avvertita in particolare in quel segmento di
mercato a fascia di prezzi piu' bassi, che attualmente consente di
ampliare la platea degli utenti dei servizi turistici.
Alla luce delle suesposte considerazioni gli articoli 4 e 5 della
legge regionale si pongono, sotto diverso profilo, in contrasto con
gli articoli 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, avendo introdotto il legislatore regionale
un'illegittima alterazione della concorrenza sul versante del mercato
del prodotto e su quello del mercato geografico, introducendo una
forma di ingiustificata disparita' di trattamento nell'esercizio di
attivita' imprenditoriali, con conseguenti probabili pregiudizi ai
danni dei consumatori.
3) Illegittimita' costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Le previsioni contenute nei descritti articoli 4 e 5 della legge
regionale contrastano inoltre con l'art. 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, essendo devoluto allo Stato la determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale. Le disposizioni della legge regionale
censurata, avuto riguardo al loro oggetto e alla disciplina che
introducono, si collocano - come sopra gia' evidenziato - nell'ambito
di materia riservato allo Stato.
In particolare, la disciplina regionale laddove consente ai
comuni di prevedere la percentuale delle unita' immobiliari
residenziali che possono essere adibite a locazione breve, di
limitare o vietare interventi edilizi che accompagnino la
sostituzione dell'uso in atto con la destinazione locazione breve, di
definire requisiti dimensionali e standard di qualita', ulteriori
rispetti a quelli addirittura previsti dalla legge regionale e,
infine, di subordinare il mutamento di destinazione d'uso verso la
locazione breve all'esistenza o alla realizzazione di interventi di
dotazione territoriali o pertinenziali, anche allo scopo di
compensare l'eventuale maggior carico urbanistico prodotto da questo
uso nei tessuti urbani esistenti - interviene in ambiti riservati al
legislatore statale al quale spetta introdurre una disciplina di
armonizzazione che contemperi gli interessi sia di chi offre sul
mercato immobili da destinare a locazione breve, sia degli utenti di
tale servizio, che potrebbero vedersi impedito il soggiorno in talune
localita' e, comunque, essere costretti a pagare canoni di locazione
irragionevolmente piu' elevati o a ricorrere a servizi sostitutivi
generalmente piu' costosi (ad es. risiedere in strutture alberghiere
o residence o acquistare servizi ulteriori, come quelli di prima
colazione). Peraltro, come evidenziato nei precedenti motivi, il
mercato rilevante della ricettivita' puo' spesso avere dimensione
ultracomunale, onde per cui, le scelte discrezionali dettate per
alcune aree urbane possono avere riflessi e ricadute positive e/o
negative non solo nel proprio comune, ma anche sui territori di enti
locali limitrofi, con alterazioni non ponderate delle condizioni di
mercato sia per i residenti sia per i non residenti.
Tale intervento conduce a possibili alterazioni che possono
repentinamente registrare in termini di valori immobiliari in
positivo e in negativo, di accesso alla residenzialita', di
contrazione dell'offerta di alloggi a finalita' abitative e/o
ricettive e del conseguente innalzamento dei prezzi in aree sino ad
allora prettamente residenziali o viceversa.
In conclusione, avuto riguardo alla natura dell'intervento del
legislatore regionale, le norme impugnate invadono l'ambito riservato
alla potesta' legislativa esclusiva statale di determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni rese in favore degli utenti che
intendano fruire della locazione breve, alterando in tal modo la
delicata graduazione di interessi - tra chi offre un dato servizio
nel mercato e l'utenza - rimessa al legislatore statale. Spetta,
pertanto, a quest'ultimo l'introduzione di una disciplina di
armonizzazione che contemperi gli interessi sia di chi offre sul
mercato immobili da destinare a locazione breve, sia degli utenti di
tale servizio, che potrebbero vedersi impedito il soggiorno in talune
localita' e, comunque, essere costretti a pagare canoni di locazione
irragionevolmente piu' elevati o a ricorrere a servizi sostitutivi
generalmente piu' costosi (ad es. risiedere in strutture alberghiere
o residence o acquistare servizi ulteriori, come quelli di prima
colazione).
Ne discende, per l'effetto, il contrasto delle suddette
disposizione con l'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione. Ulteriore profilo di contrasto delle norme regionali
con l'art. 117, secondo comma, lettera m), verra' trattato nel motivo
successivo in considerazione dei profili di interconnessione di tale
censura con gli argomenti richiamati a fondamento del motivo
successivo.
4) Illegittimita' costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto
con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in relazione l'art.
23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, nonche' per contrasto, sotto altro profilo, con l'art. 117,
secondo comma, lettera m) e 3, della Costituzione.
Ferme restando le censure sopra illustrate, le disposizioni della
legge regionale, per le ragioni che di seguito si illustreranno, si
pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione
nella misura in cui, quale espressione del governo del territorio -
rientrante nelle materie di legislazione concorrente - si discostano
dai principi fondamentali la cui determinazione e' riservata alla
legislazione dello Stato.
Giova sul punto premettere che, in materia di governo del
territorio e segnatamente nel decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico dell'edilizia, non e'
dato rinvenire alcuna disposizione di principio in tema di mutamento
di destinazione d'uso degli immobili - che consenta di legittimare
l'assetto restrittivo cosi' introdotto dalla Regione Emilia-Romagna -
che si spinge sino a precludere la possibilita' stessa di portare ad
esecuzione gli interventi edilizi finalizzati a destinare un cespite
alle locazioni brevi.
In particolare, l'art. 23-ter, comma 1, decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, definisce «mutamento d'uso
urbanisticamente rilevante» quello che comporta il passaggio tra le
categorie funzionali ivi indicate e cioe': a) residenziale, a-bis)
turistico-ricettiva, b) produttiva e direzionale, c) commerciale, d)
rurale.
Il comma 1-ter della richiamata disposizione stabilisce, in
particolare, che e' sempre ammesso «il mutamento di destinazione
d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a),
a-bis), b) e c), di una singola unita' immobiliare ubicata in
immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'art. 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in
materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e
delle normative di settore e ferma restando la possibilita' per gli
strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni».
Il successivo comma 1-quater, poi, precisa che nei casi di cui al
comma 1-ter, «il mutamento di destinazione d'uso non e' assoggettato
all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse
generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, ne' al
vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto
dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150».
Infine, il comma 3 della citata disposizione statale prevede che
«le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al
presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta,
fatta salva la possibilita' per le regioni medesime di prevedere
ulteriori livelli di semplificazione».
Premesso che la destinazione d'uso locazione breve prefigurata
dalla legge regionale in oggetto e', comunque, compresa nella
categoria funzionale turistico-ricettiva, di cui all'art. 23-ter,
comma 1, lettera a-bis), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 cit., il sopra ricostruito quadro giuridico statale di
principio comporta che l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 5, comma 5,
lettera a), b) e d), della legge regionale in esame si pongano in
aperto contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, per
violazione della norma interposta recata dall'art. 23-ter, decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 citato.
Infatti, a fronte di un'indicazione di principio chiara per cui
il mutamento tra le destinazioni indicate dal citato art. 23-ter,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., e'
«sempre» ammesso, la scelta della Regione Emilia-Romagna non e' stata
quella di limitarsi a dettare le condizioni del suddetto mutamento di
destinazione d'uso (ad es. il titolo edilizio o il pagamento di un
contributo di costruzione), ma quella di spingersi a prevedere degli
oneri per entrare nella sottocategoria delle locazioni brevi - la
quale ad oggi e' caratterizzata da una fortissima stagionalita'
nell'arco dell'anno - nonche' suggerire degli strumenti regolatori
agli enti locali che possano impedire tout court ex ante la locazione
breve ed in via generale limitarla ad una percentuale massima di
unita' immobiliari residenziali.
Si tratta, in particolare, della possibilita' per i comuni di
disporre il contingentamento del numero di unita' immobiliari da
destinare a locazione breve - art. 5, comma 5, lettera a) - o del
potere di vietare gli interventi edilizi funzionali al suddetto
mutamento - art. 5, comma 5, lettera b) - o di subordinarlo
all'esistenza o alla realizzazione di standard - art. 5, comma 5,
lettera d) - che, invece, per disposizione statale di principio non
possono essere richiesti.
In particolare, l'art. 5, quinto comma, della legge regionale,
disciplina i poteri dei comuni negli ambiti territoriali ove
l'insediamento della nuova destinazione d'uso e' subordinato a
specifiche condizioni e arriva a prevedere la facolta' degli enti
locali di limitare o vietare interventi edilizi strutturali, quali
frazionamenti o ricostruzioni, se connessi al mutamento d'uso. Cio'
si pone palesemente in violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, per il contrasto con il principio fondamentale del
favor per il recupero del patrimonio edilizio esistente, enunciato
dall'art. 23-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 380
citato. Quest'ultima disposizione statale, infatti, consente ai
comuni di subordinare il mutamento di destinazione d'uso «verticale»
tra le categorie funzionali residenziale e turistico-ricettiva
esclusivamente a «specifiche condizioni» e non anche a limitazioni,
nell'ambito delle quali rientra la disposizione di legge regionale in
argomento, che mira a restringere il novero degli interventi edilizi
connessi al mutamento di destinazione d'uso medesimo.
In tal senso, la formulazione dell'art. 23-ter, decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 citato, nell'ancorare il favor per
il mutamento di destinazione d'uso «verticale» tra le predette
categorie al rispetto delle eventuali «specifiche» condizioni
definite dai comuni, delinea una prospettiva di intervento volta a
consentire alle amministrazioni locali di prevenire un utilizzo
incontrollato del mutamento di destinazione d'uso. Cio' nella
consapevolezza che, ad esempio, adibire un numero consistente di
unita' immobiliari all'uso turistico-ricettivo in un immobile o in
una particolare zona oggi destinata in via prevalente all'uso
residenziale potrebbe determinare la trasformazione di intere aree
urbane e incidere negativamente anche sul problema della scarsita'
degli alloggi, come ricordato dalla recente sentenza della Corte
costituzionale 16 dicembre 2025, n. 186.
L'esigenza di garantire agli enti territoriali di prossimita'
strumenti puntuali di intervento in tal senso non puo', tuttavia,
legittimare l'adozione da parte degli stessi comuni di limiti o
divieti generalizzati e automatici alla realizzazione di interventi
edilizi funzionali ad un mutamento di destinazione d'uso contra
legem. Se cosi' fosse, una disposizione introdotta dal legislatore
statale in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2,
lettera m), della Costituzione, verrebbe di fatto ad essere
integralmente privata di contenuto.
La formulazione letterale e la ratio sistematica dell'art.
23-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit.,
richiedono che i comuni: 1) possano perimetrare, ma non limitare o
vietare in via generale ed astratta, per intere categorie di
interventi e trasformazioni, i mutamenti di destinazione d'uso al
fine di evitarne un uso distorto, tale da determinare un indesiderato
impatto sul territorio. La relativa valutazione dovrebbe essere fatta
«in divenire» e dovrebbe tenere conto dello stato attuale
dell'utilizzo del territorio per prevenire indebite trasformazioni,
senza poter mai operare in via assoluta ed ex ante; inoltre, dovrebbe
intervenire in forma puntuale attraverso una considerazione specifica
delle singole richieste o delle richieste afferenti, comunque, ad una
area/tipologia di immobili puntualmente circoscritte. Tali
presupposti sono d'altronde impliciti nell'esigenza che eventuali
determinazioni dei comuni in tal senso siano motivate nei limiti
della proporzionalita' e ragionevolezza, come richiesto anche agli
atti amministrativi di natura generale.
La norma, peraltro, introduce contestualmente il divieto di
cambio di destinazione d'uso per il triennio successivo alla
conclusione dei lavori, che potrebbe risolversi in una misura
latamente sanzionatoria e priva di immediata giustificazione
urbanistica.
Lo stesso art. 5, al comma 5, lettera d), della legge regionale
in oggetto attribuisce ai comuni la facolta' di: «subordinare il
mutamento d'uso verso la locazione breve all'esistenza o alla
realizzazione di dotazioni territoriali e pertinenziali, anche allo
scopo di compensare l'eventuale maggior carico urbanistico prodotto
da questo uso nei tessuti urbani esistenti», cosi' introducendo un
onere urbanistico aggiuntivo (reperimento di aree a standard o
relativa monetizzazione) quale condicio sine qua non per il
perfezionamento del mutamento di destinazione d'uso di singole unita'
immobiliari.
La previsione regionale in esame, oltre ad andare oltre lo spazio
riservato alla potesta' normativa regionale, si pone, chiaramente, in
diretto contrasto con i principi fondamentali della legislazione
statale in materia di governo del territorio desumibili dall'art.
23-ter, comma 1-quater, decreto del Presidente della Repubblica n.
380 cit., dato che «il mutamento di destinazione d'uso non e'
assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi
di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 [...] ne' al vincolo della dotazione
minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942,
n. 1150». Ne consegue che la facolta' concessa dalla norma regionale
in parola agli enti locali di subordinare il mutamento d'uso al
reperimento di nuove dotazioni territoriali appare in contrasto con
il principio fondamentale sancito dall'art. 23-ter, comma 1-quater,
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., che esonera
espressamente i mutamenti d'uso di singole unita' all'interno delle
categorie individuate per legge dall'obbligo di reperire aree per
servizi e parcheggi, cosi' consacrando un principio di tendenziale
equivalenza del carico urbanistico (o irrilevanza funzionale) nel
passaggio tra la categoria residenziale e quella turistico-ricettiva.
Cio' comporta che il potere pianificatorio riconosciuto ai comuni di
imporre «specifiche condizioni» (ex art. 23-ter, comma 1-ter, decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 cit.) non puo' essere
legittimamente dilatato fino a reintrodurre surrettiziamente quegli
oneri di reperimento degli standard che la legge statale ha inteso
inequivocamente escludere.
L'esclusione dell'obbligo di reperimento di standard per i
mutamenti d'uso di singole unita' immobiliari configura un livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
(nella specie, il diritto di proprieta' fondiaria e l'iniziativa
economica), avendo lo Stato inteso garantire un regime uniforme su
tutto il territorio nazionale per l'esercizio dello ius aedificandi
sul patrimonio immobiliare esistente, sottraendo tale aspetto alla
disponibilita' delle legislazioni regionali.
La reintroduzione di tale obbligo da parte della sola Regione
Emilia-Romagna determina, inoltre, un aggravio procedimentale ed
economico ingiustificato, suscettibile di determinare una disparita'
di trattamento lesiva del principio di uguaglianza, in violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Infine, il medesimo art. 5, comma 5, della legge regionale in
oggetto, nell'indicare i criteri per l'individuazione di condizioni a
cui sottoporre l'insediamento della destinazione d'uso locazione
breve negli specifici ambiti territoriali, individua, con una
disposizione non precettiva, un elenco a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo di ipotesi, in tal modo consentendo
all'ente locale di comprimere la liberta' di impresa adottando misure
di qualsivoglia estensione e intrusivita', in violazione dei canoni
di proporzionalita' e ragionevolezza ed in contrasto ancora con
l'art. 3 della Costituzione, compromettendo la necessaria uniformita'
dei diritti proprietari sul territorio nazionale.
Alla luce delle suesposte considerazioni gli articoli 4 e 5 della
legge regionale si pongono in contrasto con l'art. 23-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il
testo unico dell'edilizia che costituisce norma interposta e, per
l'effetto, con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione nella
misura in cui la Regione Emilia-Romagna non avrebbe potuto
discostarsi dai principi fondamentali fissati dal legislatore statale
in materia di governo del territorio. Inoltre, sotto altro connesso
profilo, la previsione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione per avere la Regione
Emilia-Romagna reintrodotto un aggravio procedimentale ed economico
ingiustificato, suscettibile di determinare una disparita' di
trattamento lesiva del principio di uguaglianza, tenuto altresi'
conto che l'esclusione dell'obbligo di reperimento di standard per i
mutamenti d'uso di singole unita' immobiliari - previsto dalla
legislazione statale sopra richiamata - configura un livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
(nella specie, il diritto di proprieta' fondiaria e l'iniziativa
economica), avendo lo Stato inteso garantire un regime uniforme su
tutto il territorio nazionale per l'esercizio dello ius aedificandi
sul patrimonio immobiliare esistente, sottraendo tale aspetto alla
disponibilita' delle legislazioni regionali.
5) Illegittimita' costituzionale degli articoli 4 e 5 per contrasto
con gli articoli 3 e 41 della Costituzione. Contrasto con il
principio di ragionevolezza e proporzionalita' dell'intervento
normativo.
Le disposizioni della legge regionale, nella parte in cui
individuano una specifica destinazione d'uso «locazione breve», si
pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione atteso che si
tratta di scelta del legislatore regionale manifestamente
irragionevole e sproporzionata. Occorre, infatti, premettere che le
c.d. locazioni brevi e turistiche si distinguono da tutte le altre
forme di locazione soltanto per la limitata durata nel tempo
(inferiore a trenta giorni) o per la soggettiva finalita' perseguita
dal conduttore, che prende in locazione un immobile al fine di
soddisfare le proprie personali esigenze ricreative collegate al
soggiorno su un territorio sul quale non vive e che ha intenzione di
conoscere.
Tuttavia, oltre a queste differenziazioni secondarie, non
sussiste una reale differenza tra la locazione di un immobile per
finalita' residenziale, cioe' con contratti di durata media o lunga a
beneficio di un unico inquilino e del suo eventuale nucleo familiare
o dare lo stesso in comodato d'uso a un figlio o a un parente, e il
farlo per uno scopo turistico, mediante una pluralita' di negozi
successivi di breve durata - peraltro come spesso succede per un solo
mese nell'arco dell'intero anno solare -, perche' comunque l'oggetto
del contratto resta pur sempre il nudo godimento di una civile
abitazione, in cui il proprietario/locatore non offre mai al
conduttore alcun particolare servizio di ospitalita'.
In altri termini, non si ravvisa quale sia la nota specializzante
e la ragione, giuridicamente rilevante, per la quale una data
abitazione che venga locata ad un solo affittuario in una data unita'
di tempo, ad esempio due mesi o un anno, dovrebbe avere, sotto il
profilo urbanistico e del mutamento di destinazione d'uso, un
trattamento diverso e piu' favorevole rispetto all'ipotesi in cui,
nella medesima unita' di tempo, lo stesso immobile veda alternarsi
piu' affittuari, ciascuno dei quali presente per un periodo inferiore
ai trenta giorni. Dal punto di vista giuridico ed economico, infatti,
le due realta' sono pienamente assimilabili, venendo sempre e
comunque scambiato per un corrispettivo in denaro il solo godimento
di un alloggio avente le caratteristiche della civile abitazione.
Paradossalmente, poi, mentre una locazione residenziale comporta un
carico urbanistico costante per tutto l'anno, una turistica potrebbe
addirittura determinarne uno inferiore perche' concentrato soltanto
in una parte dell'anno, quella corrispondente ai periodi nei quali si
manifesta l'affluenza turistica verso una determinata meta.
Appare altresi' irragionevole l'effetto che l'assetto introdotto
dalla Regione Emilia-Romagna produrrebbe per le ipotesi in cui il
proprietario dell'immobile decida di affittare il proprio immobile a
terzi per finalita' turistiche soltanto per una o piu' parti
dell'anno, riservando a se' o ai propri congiunti il relativo
godimento per i restanti periodi. Infatti, questi sarebbe
irragionevolmente costretto a procedere a ben due o piu' mutamenti di
destinazione d'uso onerosi, sia in termini economici che in termini
di oneri amministrativi, per poter semplicemente trarre dal proprio
diritto dominicale utilita' che qualunque altro proprietario
collocato in altre regioni potrebbe lecitamente avere senza dover
affrontare alcun esborso o istruire complesse pratiche
amministrative.
A nulla valendo al riguardo l'esclusione dall'applicazione della
legge impugnata prevista per le unita' immobiliari concesse
parzialmente in locazione breve (art. 3, comma 3, lettera a)), posto
che gli effetti distorsivi e discriminatori permarrebbero.
Con la disciplina introdotta dal legislatore regionale, si
confonde il potenziale impatto sui centri urbani delle ipotesi dei
c.d. affitti brevi, ad oggi residuali in buona parte del territorio
nazionale, rispetto a quello di «a) le case per ferie; b) gli
ostelli; c) i rifugi alpini; d) i rifugi escursionistici; e) gli
affittacamere; f) le case e appartamenti per vacanza» (art. 4, comma
8, legge regionale Emilia-Romagna 28 luglio 2004, n. 16) che, quelli
si', hanno operato una scelta di tipo definitivo nel destinare
l'immobile e tutt'altro che eventuale e/o transitoria come nel caso
dell'affitto breve.
Sotto altro profilo le disposizioni censurate - ledendo
ingiustamente il diritto di proprieta', la liberta' di impresa e la
naturale concorrenza sul mercato delle locazioni - recano
disposizioni manifestamente sproporzionate rispetto alle pretese
finalita' elencate all'art. 2 della medesima legge regionale.
Infatti, i sensi dell'art. 2 cit., la legge in parola dovrebbe
fornire «ai comuni strumenti attraverso i quali possono perseguire le
seguenti finalita' di interesse generale: a) assicurare l'ordinato
sviluppo del territorio, garantendo l'equilibrio tra la tutela della
residenzialita' e la vivibilita' degli spazi urbani e dei quartieri e
la promozione dell'offerta turistica, sulla base delle specificita'
territoriali e delle esigenze della popolazione residente; b)
favorire lo sviluppo del turismo, anche quello sostenibile e la
valorizzazione patrimoniale di aree attualmente sprovviste di idonea
capacita' ricettiva; c) ampliare l'offerta di alloggi destinati alla
locazione residenziale di lunga durata, fornendo ai comuni strumenti
pianificatori che consentano di orientare le politiche pubbliche
locali verso un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di
alloggi riservati alla residenzialita' stabile; d) favorire la
rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della
qualita' urbana ed edilizia, garantendo adeguati standard di qualita'
e sicurezza del patrimonio edilizio esistente; e) contribuire alla
valorizzazione dei centri storici e degli edifici di valore storico,
architettonico e testimoniale; f) promuovere maggiori livelli di
conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per
assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilita'
degli interventi di trasformazione; g) salvaguardare il patrimonio
ricettivo regionale valorizzando gli immobili con destinazione
ricettiva alberghiera, per i quali e' escluso il mutamento d'uso
verso la locazione breve, continuando a trovare applicazione la
disciplina di settore».
L'art. 5, tuttavia, riconosce agli enti locali la possibilita' di
procedere alla individuazione di ambiti determinati del territorio
comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione
breve e' ammesso o subordinato all'osservanza di specifiche
condizioni, senza tuttavia, la previsione di alcun limite o senza
prevedere che cio' debba avvenire ponderando anche gli altri
interessi pubblici o privati coinvolti.
In altri termini, non e' in alcun modo considerata l'opportunita'
di condurre una valutazione alla luce di criteri diversi da quelli
stabiliti dall'art. 2 cit., pretermettendo cosi' ogni considerazione
degli interessi economici dei locatori e dei conduttori di tale
tipologia di contratti, i quali risentiranno, rispettivamente, di un
mancato guadagno e di una restrizione delle opportunita' di trovare
sistemazioni alloggiative ad un prezzo conveniente.
Tuttavia, cio' ridonda, come si e' sopra evidenziato, anche in
un'immediata riduzione delle capacita' di ricettivita' turistica del
territorio - anche ultracomunale - con evidente pregiudizio anche per
l'interesse pubblico all'incremento di questo genere di servizi, che
hanno la capacita' di aumentare la ricchezza del territorio e di
produrre effetti favorevoli anche sulle finanze pubbliche (es. per
maggior gettito da imposta di soggiorno).
La prevedibile grave restrizione dello stock complessivo di
alloggi turistici offerti sul mercato si tradurra' anche in un
immediato e percepibile aumento dei prezzi in danno dei
turisti-consumatori, che potrebbero essere scoraggiati dal visitare
il territorio regionale e finanche quello italiano, preferendo altre
destinazioni.
In definitiva, le disposizioni regionali impugnate manifestano
profili di grave contrasto con il principio di ragionevolezza e
proporzionalita' che dovrebbe informare l'esercizio della potesta'
legislativa, dato che consentono l'introduzione di misure limitative
e restrittive, lesive di liberta' ed interessi individuali, di
qualsivoglia estensione e intrusivita', ispirate alla pretesa tutela
di un solo interesse o gruppo di interessi pubblici affini,
trascurando cosi' la ponderazione con altri interessi pubblici non
meno importanti e con quelli dei privati incisi. Peraltro, le
limitazioni introdotte concernono soltanto il fenomeno delle
locazioni brevi, senza una reale esigenza idonea a giustificare tale
regime giuridico speciale in relazione agli aspetti
urbanistico-edilizi.
6. Illegittimita' costituzionale degli articoli 4 e 5 della legge
regionale per contrasto con l'art. 118 della Costituzione.
Le norme regionali impugnate contrastano con i principi di
sussidiarieta' e leale collaborazione tra diversi livelli di governo,
di cui all'art. 118 della Costituzione, dato che la disciplina delle
locazioni brevi, in tutte le sue molteplici implicazioni, afferisce a
un interesse pubblico che, come piu' volte evidenziato nella presente
impugnativa, non ha carattere solo locale o regionale, ma che, a ben
vedere, presenta eguale cogenza su tutto il territorio nazionale,
sicche' la relativa disciplina dovrebbe essere armonizzata,
quantomeno nei suoi principi generali, da una legge statale.
La potesta' legislativa esclusiva statale risponde a quelle
ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale la tutela della
concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali minimi,
entrambi aventi carattere unitario e di valore primario, aspetti che
sarebbero vanificati ove si lasciasse alle regioni di rimettere
indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni
minori quale il comune chiamato ad individuare, da un lato, gli
ambiti di intervento in cui sono ammesse le locazioni brevi e,
dall'altro, a stabilire - negli ambiti territoriali ove
l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve e'
subordinato a specifiche condizioni - ad esercitare una serie di
facolta' molto pervasive, previste dall'art. 5, comma 5.
La conferma circa la necessita' che la disciplina delle locazioni
brevi debba richiedere un intervento del legislatore statale uniforme
e' costituita dal fatto che l'Unione europea e' intervenuta in tale
materia mediante un regolamento e non con una direttiva, attraverso
il gia' menzionato regolamento (UE) 2024/1028, relativo alla raccolta
e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di
alloggi a breve termine, in vigore dal 20 maggio 2026.
Alla luce di tali ragioni gli articoli 4 e 5 della legge
regionale impugnata si pongono in contrasto con il principio di
sussidiarieta' di cui all'art. 118 della Costituzione.
Per tutte le motivazioni sopra esposte, gli articoli 4 e 5 della
legge regionale impugnata si pongono in contrasto con la normativa
statale in materia di tutela della concorrenza, livelli essenziali
delle prestazioni, liberta' di impresa, proprieta' privata e governo
del territorio e, piu' in generale, con i principi di ragionevolezza,
proporzionalita' e sussidiarieta' e, pertanto, violano gli articoli
3, 41, 42, 117, secondo comma, lettere e) ed m), 117, terzo comma, e
118 della Costituzione, in quanto:
a) ledono ingiustamente il diritto di proprieta', la liberta'
di impresa e la naturale concorrenza sul mercato delle locazioni;
b) consentono ai Comuni di prescindere dal rispetto del
principio di proporzionalita' e ragionevolezza, laddove gli stessi,
nell'attuazione della legge, possono adottare misure limitative o
restrittive, in tal modo consentendo all'ente locale di comprimere la
liberta' di impresa adottando misure di qualsivoglia estensione e
intrusivita';
c) contraddicono al principio fondamentale, desumibile dalla
legislazione statale in materia di governo del territorio, dettata
anche in attuazione della competenza esclusiva statale in materia di
livelli essenziali delle prestazioni, per cui il mutamento di
destinazione d'uso verso la categoria turistico-ricettiva, incluse le
locazioni brevi, e' sempre consentito e puo' essere legittimamente
subordinato a condizioni, ma non puo' essere vietato o escluso ex
ante, ne' sottoposto ad un indiscriminato contingentamento mediante
una regolamentazione introdotta con atti di pianificazione
territoriale;
d) si pongono in contrasto con i principi di sussidiarieta' e
leale collaborazione tra diversi livelli di governo posto che vanno a
disciplinare questioni che non hanno dimensione locale, ma nazionale.
(1) 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di
destinazione d'uso comporta una modifica del carico urbanistico
qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unita'
immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto
elencate: a) residenziale; b) turistico ricettiva; c) produttiva;
d) direzionale; e) commerciale; f) rurale. 4. La legge regionale
e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare
specifiche destinazioni d'uso che presentano un diverso carico
urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale
e che richiedono per questa ragione differenti criteri
localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali.
Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente
vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.
(2) a) garantire la tutela del territorio, con particolare attenzione
alla sostenibilita' ambientale e alla salvaguardia dei valori
paesaggistici, storico-architettonici, culturali e sociali e in
considerazione dei relativi fattori identitari; b) preservare le
caratteristiche morfologiche e funzionali dei tessuti urbani e
del patrimonio edilizio esistente; c) limitare l'impatto, diretto
e indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla
disponibilita' di alloggi a prezzo accessibile e sulla
residenzialita' e sul mercato degli alloggi destinati alla
locazione stabile; d) favorire lo sviluppo delle locazioni brevi,
in considerazione dell'offerta ricettiva alberghiera ed
extra-alberghiera presente nel medesimo ambito e nel territorio
comunale e della consistenza, tipologia e prospettiva di
incremento della domanda turistica.
(3) a) stabilire, per ciascun ambito, la percentuale massima di
unita' immobiliari residenziali che possono essere destinate alla
locazione breve. Negli ambiti del centro storico nei quali e'
presente una situazione di sovraffollamento turistico, il piano
puo' altresi' stabilire la percentuale massima di unita'
immobiliari che possono essere destinate a locazione breve negli
edifici aventi destinazione prevalentemente residenziale; b)
limitare o vietare interventi edilizi, quali frazionamenti,
demolizioni e ricostruzioni, trasformazioni di superfici
accessorie in superfici utili e recupero dei sottotetti, che
accompagnino la sostituzione dell'uso in atto con la destinazione
locazione breve. In tali ipotesi, il cambio d'uso senza opere
verso la locazione breve non e' consentito per i tre anni
successivi alla conclusione dei lavori; c) definire requisiti
dimensionali e standard di qualita', ulteriori rispetto a quelli
minimi indicati nell'art. 6, che gli immobili e le unita'
immobiliari destinati a locazione breve devono possedere; d)
subordinare il mutamento d'uso verso la locazione breve
all'esistenza o alla realizzazione di dotazioni territoriali e
pertinenziali, anche allo scopo di compensare l'eventuale maggior
carico urbanistico prodotto da questo uso nei tessuti urbani
esistenti.
P. Q. M.
Per tutte le esposte ragioni, il Presidente del Consiglio dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso conclude affinche' la
Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per
l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 4
e 5 della legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10,
pubblicata nel BUR n. 316 del 19 dicembre 2025, recante «Disciplina
degli immobili destinati a locazione breve in Emilia-Romagna» per
contrasto con gli articoli 3, 41, 42, 117, secondo comma, lettera e)
ed m) e terzo comma, nonche' 118 della Costituzione, per le ragioni
esposte nei motivi.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. attestazione della delibera del Consiglio dei ministri
dell'11 febbraio 2026 di impugnativa della legge regionale, con
allegata relazione;
2. legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n.
10, pubblicata nel BUR n. 316 del 19 dicembre 2025.
Roma, 16 febbraio 2026
L'Avvocato dello Stato: Santini
Il Vice Avvocato generale dello Stato: Mangia