Reg. Ric. n. 2 del 2026
pubbl. su G.U. del 04/03/2026 n. 9
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione Emilia-Romagna
Oggetto:
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Incidenza dei poteri conformativi attribuiti ai Comuni sulla concorrenza nel mercato delle locazioni brevi – Lesione del diritto di proprietà – Limitazione della libertà d’impresa – Introduzione di una barriera all’accesso delle locazioni brevi, rilevante anche rispetto ai principi unionali – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 41, 42 e 117, secondo comma, lettera e).
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Incidenza dei poteri conformativi, attribuiti ai Comuni, sulla concorrenza con riferimento al mercato del prodotto e sul versante geografico – Denunciata distorsione della concorrenza tra i proprietari e i gestori di immobili destinabili a locazione breve e i proprietari e i gestori di strutture ricettive turistiche differenti – Ingiustificata disparità di trattamento nell’esercizio di attività imprenditoriali – Denunciata restrizione della concorrenza tra i proprietari e i gestori di immobili destinabili a locazione breve in relazione alla zona, o al comune, ove l’immobile si trova situato – Ingiustificata disparità di trattamento nell’esercizio di attività imprenditoriali in relazione alla loro localizzazione geografica – Denunciata introduzione, con riferimento alla previsione della specifica destinazione d’uso, di un onere amministrativo aggiuntivo in contrasto con la disciplina unionale relativa alla registrazione dei servizi di locazione di alloggi a breve termine – Contrasto con la libertà d’impresa – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, con conseguenti pregiudizi per i consumatori.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lettera e).
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Incidenza sugli interessi dei proprietari e gestori di immobili adibibili a locazione breve e degli utenti che intendono fruire del servizio di locazione breve, la cui armonizzazione spetta alla disciplina statale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera m).
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Contrasto, anche attraverso l'introduzione di standard aggiuntivi, con le previsioni statali che disciplinano il mutamento d’uso urbanisticamente rilevante – Violazione dei principi fondamentali statali nella materia governo del territorio – Violazione del principio di eguaglianza – Compressione della libertà di impresa in violazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza – Introduzione di un aggravio procedimentale ed economico ingiustificato – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, art. 4 e, in particolare, commi 1 e 2, e art. 5 e, in particolare, comma 5, lettere a), b) e d).
- Costituzione, artt. 3, 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter e, in particolare, comma 1-quater.
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di previsioni, limitative e restrittive, specifiche per le locazioni brevi, non sostenute da ragionevoli differenze rispetto alle altre tipologie di locazione – Irragionevolezza della previsione che, nel caso di applicazione delle locazioni brevi a limitati periodi dell’anno, comporterebbe per il proprietario la richiesta di più mutamenti della destinazione d’uso del bene – Difetto di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite dalla legge regionale in relazione agli aspetti urbanistico-edilizi – Contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
Edilizia e urbanistica – Turismo – Norme della Regione Emilia-Romagna – Individuazione, nell’ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, della specifica destinazione d’uso urbanistica denominata locazione breve – Criteri e condizioni per l’insediamento della destinazione d’uso della locazione breve – Attribuzione ai Comuni della possibilità di individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, ambiti determinati del territorio comunale nei quali l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è ammesso o subordinato all’osservanza di specifiche condizioni – Elencazione dei criteri per l’individuazione dei predetti ambiti del territorio comunale e per la definizione della speciale disciplina urbanistica ed edilizia da declinare, da parte dei Comuni, in relazione alle rispettive specificità territoriali – Facoltà, individuate a titolo esemplificativo, che possono essere esercitate dai Comuni negli ambiti territoriali ove l’insediamento della destinazione d’uso locazione breve è subordinato a specifiche condizioni – Ricorso del Governo – Contrasto con i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 19 dicembre 2025, n. 10, artt. 4 e 5.
- Costituzione, art. 118.
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 4 Co. 1
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 4 Co. 2
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 5
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 5 Co. 5
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 5 Co. 5
legge della Regione Emilia Romagna del 19/12/2025 Num. 10 Art. 5 Co. 5
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 42
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 118
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 Art. 23
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001 Art. 23 Co. 1