Reg. Ric. n. 34 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 01/10/2025 n. 40

Ricorrente:Regione Lombardia

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Denunciata omessa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni – Ricorso della Regione Lombardia – Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12.

- Costituzione, artt. 5 e 120, secondo comma.

 

Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Previsione, prima dell'adozione dei decreti legislativi delegati, dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziché dell’intesa – Ricorso della Regione Lombardia – Inadeguato coinvolgimento delle regioni anche in considerazione dell’intreccio di ambiti materiali che caratterizza il decreto delegato – Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, in particolare, comma 2.

- Costituzione, artt. 5 e 120, secondo comma.

 

Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Denunciata omessa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni sulla previsione di delega – Previsione, prima dell'adozione dei decreti legislativi delegati, dell'acquisizione del parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziché dell’intesa – Ricorso della Regione Lombardia – Incidenza sulle attribuzioni regionali – Lesione delle competenze regionali in diversi ambiti materiali (in particolare nella materie di competenza concorrente: tutela della salute, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; e di competenza residuale: agricoltura e trasporto pubblico locale) – Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12.

- Costituzione, art. 117, commi terzo e quarto, principio di leale collaborazione.

 

Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Previsione, tra i criteri e principi direttivi specifici, nell'esercizio della delega, di assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell’aria ambiente adottate, in via ordinaria, dalle autorità regionali e locali e, in via complementare, dalle autorità statali, con attribuzione della competenza allo Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell’aria a determinate condizioni – Ricorso della Regione Lombardia – Denunciata assenza di preventivo coinvolgimento regionale nella determinazione delle sinergie fra le misure di risanamento – Incidenza su ambiti materiali di competenza regionale – Violazione delle competenze amministrative regionali sotto il profilo della adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative – Lesione del principio del buon andamento – Violazione del canone di ragionevolezza – Mancanza di un valido modello di collaborazione, legislativa e amministrativa, a tutti i livelli istituzionali, idoneo al raggiungimento degli standard di qualità dell'aria, stabiliti dalla normativa unionale – Violazione del principio di leale collaborazione.

- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, in particolare, comma 1, lettera b).

- Costituzione, artt. 3, 97 e 118.

 

Ambiente – Inquinamento – Qualità dell’aria – Princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Clausola di invarianza finanziaria – Ricorso della Regione Lombardia – Denunciata carenza di risorse finanziarie e strumentali adeguate – Contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica e di copertura finanziaria delle leggi – Lesione del principio del buon andamento – Violazione del principio di equilibrio dei bilanci – Violazione del canone di ragionevolezza per la carenza di misure riorganizzative o riallocative di risorse in relazione alle funzioni conferite – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale.

- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, in particolare, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 81, 97 e 119.


Norme impugnate:

legge  del 13/06/2025  Num. 91  Art. 12

legge  del 13/06/2025  Num. 91  Art. 12  Co. 1

legge  del 13/06/2025  Num. 91  Art. 12  Co. 2

legge  del 13/06/2025  Num. 91  Art. 12  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 81   Co.  

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 118   Co.  

Costituzione  Art. 119   Co.  

Costituzione  Art. 120   Co.




Testo dell'ricorso

                        N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 agosto 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 22 agosto 2025 (della Regione Lombardia). 
 
Ambiente - Inquinamento - Qualita' dell'aria  -  Principi  e  criteri
  direttivi per l'esercizio della delega  per  il  recepimento  della
  direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
  del 23 ottobre 2024, relativa alla qualita'  dell'aria  ambiente  e
  per un'aria piu' pulita in Europa - Denunciata omessa  acquisizione
  del parere  della  Conferenza  Stato-Regioni  sulla  previsione  di
  delega - Previsione, prima dell'adozione  dei  decreti  legislativi
  delegati, dell'acquisizione del parere della Conferenza  unificata,
  di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997, anziche'  dell'intesa
  -  Previsione,  tra  i  criteri  e  principi  direttivi   specifici
  nell'esercizio della delega,  di  assicurare  la  sinergia  tra  le
  misure di risanamento della qualita' dell'aria  ambiente  adottate,
  in via ordinaria, dalle autorita' regionali  e  locali  e,  in  via
  complementare, dalle  autorita'  statali,  con  attribuzione  della
  competenza allo Stato ad adottare misure nazionali qualora i  piani
  regionali non possano permettere il raggiungimento  dei  valori  di
  qualita'  dell'aria  a  determinate  condizioni   -   Clausola   di
  invarianza finanziaria. 
- Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Delega al Governo per  il  recepimento
  delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti  dell'Unione
  europea - Legge di delegazione europea 2024), art. 12. 


(GU n. 40 del 01-10-2025)

    Ricorso della Regione Lombardia (C.F.  80050050154),  in  persona
del Presidente della  Giunta  regionale  pro  tempore,  avv.  Attilio
Fontana, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 4936  del  4
agosto 2025 (doc. n.  1),  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Piera
Pujatti (C.F. PJTPRI62C51C722G - piera.pujatti@milano.pecavvocati.it)
dell'Avvocatura regionale (fax 02/67655600), giusta procura  speciale
allegata  telematicamente   al   presente   atto   ed   elettivamente
domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi  in  Roma  -  via
Alberico II n. 88 (PEC andreamanzi@ordineavvocatiroma.org); 
    Contro: 
        Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  in  persona   del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (C.F. 80188230587),
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi - piazza Colonna  n.
370; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale: 
        dell'art. 12 della legge 13 giugno 2025,  n.  91  «Delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2024»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  25  giugno  2025,  n.  145  per
violazione: 
del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5  e  120,
comma 2, della Costituzione, in quanto  la  disposizione  statale  e'
stata  adottata  senza  la  previa  acquisizione  del  parere   della
Conferenza Stato Regione; 
del principio di leale collaborazione di cui all'art. 5 e  art.  120,
comma 2,  della  Costituzione,  in  quanto  la  disposizione  statale
prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1,  siano  adottati
previo parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anziche' intesa; 
dell'art.  117,  terzo  comma  (tutela  della   salute,   produzione,
trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia)  e  quarto  comma
della  Costituzione  con  riferimento   alla   competenza   residuale
regionale in particolare  all'agricoltura  e  al  trasporto  pubblico
locale; 
dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza,
dell'art. 97 sotto il  profilo  del  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione e dell'art. 118 della Costituzione sotto  il  profilo
dell'adeguatezza; 
violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione per mancanza di
adeguata previsione di idonee risorse finanziarie e  strumentali  con
particolare riferimento al terzo comma dell'art. 12  della  legge  n.
91/2025. 
 
                                Fatto 
 
    Viene in questa sede impugnato l'art. 12 della  legge  13  giugno
2025, n. 91 «Delega al Governo per  il  recepimento  delle  direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
delegazione europea 2024», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  25
giugno 2025 - Serie generale - n. 145, in quanto essa, sotto piu'  di
un profilo, ha violato il principio di leale collaborazione,  nonche'
gli articoli 120, 5, 117, terzo e quarto comma, 3, 97, 118,  119,  81
della  Costituzione,  attribuendo  funzioni  in  via  ordinaria  alle
Regioni in tema di misure di risanamento  della  qualita'  dell'aria,
senza alcuna previsione di idonee risorse o di strumenti normativi  e
senza idonea consultazione della Conferenza per i rapporti fra Stato,
Regioni e Province autonome. 
    La norma impugnata dispone: 
        «Nell'esercizio  della  delega  per  il   recepimento   della
direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
23 ottobre 2024, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24  dicembre  2012,
n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della
qualita' dell'aria ambiente e  le  azioni  relative  ai  settori  che
interessano  le  piu'  importanti  fonti  emissive,   prevedendo   le
necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti  di
pianificazione e di programmazione in materia di qualita' dell'aria e
quelli  in  materia  di  trasporti,  mobilita',  energia,  industria,
efficienza  energetica  e  agricoltura,  nonche'  prevedendo  sedi  e
procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione
condivisa, a livello territoriale  e  a  livello  nazionale,  tra  le
autorita'  competenti  per  la  qualita'  dell'aria  e  le  autorita'
competenti per tali settori; 
b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualita'
dell'aria  ambiente  adottate  in  via  ordinaria   dalle   autorita'
regionali e locali e in via complementare  dalle  autorita'  statali,
prevedendo la competenza dello Stato  ad  adottare  misure  nazionali
qualora i piani regionali non possano  permettere  il  raggiungimento
dei valori  di  qualita'  dell'aria  in  aree  influenzate,  in  modo
determinante, da sorgenti di emissione su cui le  regioni  non  hanno
competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza  di  tale
condizione, qualora  i  contenuti  delle  misure  siano  definiti  in
accordi sottoscritti dalle autorita' regionali interessate e da tutte
le  autorita'  statali  aventi  competenza  sui  pertinenti   settori
emissivi; 
c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete  per  la
protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione,
sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in  materia
di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni  alla
Commissione europea; 
d) introdurre misure di semplificazione, nella misura  ammessa  dalla
pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure
amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione  dei
piani regionali di risanamento della qualita' dell'aria; 
e) prevedere, a integrazione  della  disciplina  sulla  tutela  della
qualita' dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela  della
qualita'  dell'aria   indoor,   limitatamente   all'introduzione   di
disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a  fattispecie
in cui la tutela della qualita' dell'aria indoor e' gia'  oggetto  di
procedure e di obblighi nella vigente normativa. 
        2. I decreti legislativi di cui  al  comma  1  sono  adottati
previo parere della  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono ai relativi adempimenti con le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
    Prima di illustrare i motivi,  e'  opportuno  succintamente  dare
conto dell'iter di approvazione della norma impugnata, rinviando alle
censure per piu' distese considerazioni, ove esse  siano  necessarie,
anche sugli effetti delle previsioni impugnate. 
    Il disegno di legge di delegazione europea e' stato presentato al
Senato in data 3 ottobre 2024 (disegno di legge n. 1258 - doc. n. 2).
Il Governo ha richiesto il parere alla Conferenza Stato Regioni, reso
il 17 ottobre, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (documenti n. 3 - 4). 
    Successivamente,  il  23  ottobre  2024  e'  stata  approvata  la
direttiva  2024/2881  del  Parlamento  europeo   e   del   Consiglio,
pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione  europea  il   24
novembre 2024,  relativa  alla  qualita'  dell'aria  ambiente  e  per
un'aria piu' pulita in Europa. 
    L'approvazione della direttiva e' dunque posteriore rispetto alla
presentazione del  disegno  di  legge  di  cui  sopra,  nonche'  alla
richiesta di parere alla Conferenza. 
    Quindi,  nel  corso  dell'esame  del  disegno  di  legge  in   4ª
Commissione  permanente  al  Senato,   il   Governo   ha   presentato
l'emendamento n. 6.0.400, poi  approvato,  relativo  alla  attuazione
della direttiva n. 2881 del  2024  (doc.  5).  L'emendamento  risulta
depositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa tra  il
28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza di oltre due mesi
dalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea. 
    Il 27 febbraio 2025, il Senato ha trasmesso il testo della  norma
alla  Camera,   ma   la   disposizione   relativa   ai   criteri   di
implementazione   della   direttiva    sulla    qualita'    dell'aria
nell'ordinamento interno e' rimasta invariata. 
    In data 25 giugno 2025 e'  stato  dunque  pubblicato  il  decreto
legislativo n. 91 che, al suo interno, ha l'art.  12,  corrispondente
all'emendamento sopra citato n. 6.0.400. Dunque,  trattasi  di  norma
sulla quale non si e' espresso il parere  della  Conferenza  Stato  -
Regioni. 
    Le disposizioni in epigrafe sono costituzionalmente illegittime e
vengono impugnate da Regione Lombardia per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Premessa -  Occorre  premettere  all'esposizione  dei  motivi  di
ricorso due considerazioni  generali,  nel  merito  e  nel  rito,  da
riferirsi a tutti i  motivi  di  ricorso,  per  inquadrare  la  norma
impugnata nel nostro ordinamento e comprendere  la  ridondanza  della
disposizione impugnata sulle attribuzioni regionali. 
A.- Sui presupposti della legge impugnata 
    La legge impugnata e' legge di delegazione europea, come  esposto
nella parte in fatto. 
    La  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  «Norme  generali   sulla
partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della
normativa e delle politiche dell'Unione  europea»  prevede,  all'art.
29, la tempestiva attuazione delle direttive e  agli  altri  obblighi
derivanti dal diritto dell'Unione europea.  A  tal  fine  (comma  4),
«all'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al
comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri o il  Ministro  per
gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
con gli altri Ministri interessati, entro il 28 febbraio di ogni anno
presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, un disegno di legge recante il titolo: "Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea",  completato  dall'indicazione:  "Legge  di
delegazione europea" seguita dall'anno di riferimento,  e  recante  i
contenuti di  cui  all'art.  30,  comma  2»  (sottolineatura  di  chi
scrive). Si chiarisce in tal modo che anche la legge  di  delegazione
europea e' sottoposta al principio di leale collaborazione fra  Stato
e Regioni. 
    L'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  nel  definire  le  attribuzioni   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano prevede che: 
        «1. La Conferenza Stato - regioni, anche su  richiesta  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce
in apposita sessione almeno due volte all'anno al fine di: 
a)  raccordare   le   linee   della   politica   nazionale   relativa
all'elaborazione degli atti comunitari con le esigenze  rappresentate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano  nelle
materie di competenza di queste ultime; 
b) esprimere parere sullo schema dei  disegni  di  legge  recanti  la
legge europea e la legge di delegazione europea. Decorso  il  termine
di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di  legge  sono
presentati al Parlamento anche in  mancanza  di  tale  parere  [...]»
(sottolineatura di chi scrive). 
    Anche quest'ultima norma  conferma  come  vi  sia  uno  specifico
obbligo del Governo di richiedere un parere alla Conferenza  Stato  -
Regioni al momento  della  presentazione  del  disegno  di  legge  di
delegazione europea. Come esposto nella parte in fatto, l'emendamento
risulta depositato in 4ª Commissione dal Governo in una data compresa
tra il 28 gennaio ed il 4 febbraio 2025; quindi a distanza  di  oltre
due mesi dalla pubblicazione nella GUCE della direttiva europea.  Non
e' dunque mancato il tempo per richiedere il prescritto  parere  alla
conferenza Stato - Regioni. 
    L'art. 12 indubbiato  e'  norma  che  pone  «Principi  e  criteri
direttivi per l'esercizio  della  delega  per  il  recepimento  della
direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
23 ottobre 2024, relativa alla  qualita'  dell'aria  ambiente  e  per
un'aria piu' pulita in Europa». 
    La finalita'  della  direttiva  e'  espressa  con  chiarezza  nel
considerando 2: «Nella sua comunicazione dal titolo  "Il  Green  Deal
europeo" dell'11 dicembre 2019 la Commissione europea ha definito una
tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una  societa'
giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il
profilo  delle  risorse  e  competitiva,  che  mira   a   proteggere,
conservare  e  migliorare  il  capitale  naturale  dell'Unione  e   a
proteggere la salute e il  benessere  dei  cittadini  dai  rischi  di
natura ambientale e dalle relative conseguenze. Per  quanto  riguarda
la pulizia dell'aria, la Commissione si e' impegnata in particolare a
migliorare  ulteriormente  la  qualita'  dell'aria  e  ad   allineare
maggiormente le norme dell'Unione  in  materia  alle  raccomandazioni
dell'Organizzazione mondiale della  sanita'  (OMS).  Nel  Green  Deal
europeo la Commissione ha inoltre annunciato un  rafforzamento  delle
disposizioni in materia di monitoraggio, modellizzazione e piani  per
la qualita'  dell'aria».  La  direttiva  espone  quindi  l'impegno  a
ridurre, entro il 2030, l'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla
salute nella misura di oltre il 55 %. Inoltre, definisce,  attraverso
il piano d'azione per l'inquinamento zero, una visione per  il  2050,
in cui l'inquinamento atmosferico  e'  ridotto  a  livelli  non  piu'
considerati nocivi per la  salute  e  per  gli  ecosistemi  naturali.
L'art. 19 della direttiva, poi, prevede la predisposizione  di  piani
della qualita' dell'aria che  siano  «adeguati»  all'obiettivo;  tale
adeguatezza e' e deve essere una guida per tutta  l'attuazione  della
direttiva, che non puo' limitarsi, come  di  fatto  sta  accadendo  a
reiterare  il  modello  del  decreto  legislativo  n.  155/2020   (di
attuazione della precedente direttiva 2008/50/CE). 
B. Sulla censurabilita' dei vizi da parte  della  Regione  Lombardia:
ridondanza sulle competenze regionali 
    La norma impugnata e' dettata  in  tema  di  qualita'  dell'aria.
Questa  materia  e'  riferibile   alla   tutela   dell'ambiente,   di
derivazione comunitaria che, come noto, l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s) riserva alla competenza esclusiva statale;  e',  tuttavia,
riferibile  anche  a  materie  di  competenza  regionale  concorrente
(quali, per tutte, la tutela della salute) e a materia di  competenza
residuale. 
    Rientra, quindi, in un «groviglio inestricabile» di  materie  che
chiama in causa alcune precise competenze regionali. Innanzitutto, la
tutela della salute,  di  competenza  concorrente  (art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione):  «Il  collegamento  fra  la  disciplina
ambientale, e in particolare quella dei rifiuti, e  la  tutela  della
salute e' pacifico, risultando dalla giurisprudenza di  questa  Corte
(sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010,  n.  249,
n. 225 e n. 61 del 2009, n. 62 del 2008), dalla direttiva  2008/98/CE
(si vedano il preambolo e, in particolare, gli articoli 1, 12,  13  e
17) e dal  codice  dell'ambiente  (si  vedano,  in  particolare,  gli
articoli  177,  179,  182-bis,  191  e   208,   comma   1).»   (Corte
costituzionale n. 75/2017). 
    L'attinenza della disciplina della qualita' dell'aria  all'ambito
normativo di tutela della  salute  e'  palese  dalle  premesse  della
direttiva 2024/2881, che, al considerando 4, riconosce  espressamente
che il piano d'azione per l'inquinamento zero definisce  una  visione
per il 2050, in cui l'inquinamento atmosferico e' ridotto  a  livelli
non piu' considerati nocivi  per  la  salute  e  per  gli  ecosistemi
naturali; nonche' dai successivi, che  riferiscono  i  dati  dell'OMS
sulla nocivita'  dell'inquinamento  atmosferico  per  la  salute.  Si
afferma inoltre, al considerando  10,  che  la  Commissione  dovrebbe
riesaminare  periodicamente  i   dati   scientifici   relativi   agli
inquinanti, ai loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente e, tra
le altre cose,  ai  costi  sanitari  diretti  e  indiretti  associati
all'inquinamento atmosferico, agli effetti socioeconomici,  ai  costi
ambientali e agli sviluppi comportamentali, fiscali e tecnologici. 
    Di conseguenza,  il  piano  regionale  della  qualita'  dell'aria
(PRIA) elaborato ai sensi della precedente direttiva 2008/50/CE,  del
decreto legislativo n. 155/2010 (art. 19) e della legge regionale  n.
24/2006 costituisce un piano integrato, relativo a piu' inquinanti  e
orientato a molteplici settori di intervento, oltre che integrato con
altre pianificazioni di settore (ad es. in campo di  mobilita'  o  di
energia).  L'azione   regionale   ha   individuato   tre   principali
macrosettori (energia, trasporti e agricoltura) su cui continuare  ad
intervenire. L'art. 12  della  legge  n.  91/2025  prevede,  come  il
precedente decreto legislativo n. 155/2010, l'approvazione del  PRIA,
il che significa  continuare  ad  agire  sui  tre  macrosettori,  che
intersecano la competenza regionale. 
    Non solo, ma le misure  e  gli  interventi  a  cui  si  riferisce
espressamente l'art. 12  del  decreto  legislativo  n.  91/2025  sono
collegati all'agricoltura (cfr.  Corte  costituzionale  n.  60/2015),
all'energia, al  sistema  del  trasporto  pubblico  locale,  entrambe
oggetto di competenza residuale ex art. 117, quarto comma,  solo  per
citare alcune delle materie in cui si inseriscono le matrici prese in
considerazioni dai piani per la qualita'  dell'aria  (doc.  6  -  7).
Ancora  una  volta  ne  troviamo  conferma  nella  stessa   direttiva
2024/2881 laddove si afferma, al considerando 18, che «Ai fini  della
tutela della salute umana  e  dell'ambiente  nel  suo  complesso,  e'
particolarmente  importante  combattere  alla  fonte  l'emissione  di
inquinanti nonche' individuare e attuare le piu' efficaci  misure  di
riduzione delle emissioni a livello  locale,  nazionale  e  unionale,
specialmente   per   quanto   riguarda    le    emissioni    generate
dall'agricoltura,  dall'industria,  dai  trasporti,  dai  sistemi  di
riscaldamento e raffrescamento e la produzione di energia». 
    Del resto, l'art. 12 in questa sede impugnato (comma  1,  lettera
a), nel prevedere coordinamento tra gli atti di pianificazione  e  di
programmazione in materia di qualita' dell'aria e quelli  in  materia
di trasporti, mobilita', energia, industria, efficienza energetica  e
agricoltura, nonche' prevedendo sedi e  procedure  istituzionali  per
l'impulso e  il  coordinamento  di  un'azione  condivisa,  a  livello
territoriale e a livello nazionale, tra le autorita'  competenti  per
la qualita' dell'aria e le autorita'  competenti  per  tali  settori,
dichiaratamente va ad incidere su competenze regionali. 
    La  particolarita'  della  materia  in  esame  e'  anche  questa:
stabiliti dei valori - soglia ai  quali  non  si  puo'  derogare,  le
modalita' per arrivare all'obiettivo richiedono l'attivita' di  tutti
i livelli istituzionali. 
    Non solo, ma codesta ecc.ma Corte ha stabilito  che  «le  Regioni
sono legittimate a denunciare la legge statale anche per  la  lesione
di parametri diversi da quelli relativi al riparto  delle  competenze
legislative ove la loro violazione comporti una compromissione  delle
attribuzioni regionali costituzionalmente  garantite  o  ridondi  sul
riparto di competenze legislative (ex plurimis, sentenze n. 128 e  n.
33 del 2011, n. 156 e n. 52 del 2010).» (sentenza n. 236/2013). 
I MOTIVO - illegittimita' costituzionale per violazione del principio
di  leale  collaborazione  di  cui  agli  articoli  5  e  120   della
Costituzione, secondo comma, in quanto  la  disposizione  statale  e'
stata  adottata  senza  la  previa  acquisizione  del  parere   della
Conferenza Stato Regione 
    Con il primo motivo di ricorso si censura la norma in epigrafe in
quanto contraria al principio  di  leale  collaborazione,  per  avere
omesso, sul testo  dell'art.  12,  l'acquisizione  del  parere  della
Conferenza Stato Regioni. 
    Si premette che codesta ecc.ma Corte ha stabilito che la legge di
delegazione non si  sottrae,  ex  art.  134  della  Costituzione,  al
controllo di legittimita' in via principale  (sentenze  n.  251/2016,
205/2005; 261/2017). 
    La giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte ha piu' volte affermato
che  e'   ineludibile   l'applicazione   del   principio   di   leale
collaborazione, nelle forme che consentano un'adeguata  modalita'  di
coinvolgimento delle Regioni (nella  fattispecie,  del  parere  della
Conferenza) ove la fattispecie  regolata  sia  caratterizzata  da  un
intreccio di competenze di natura esclusiva  statale,  concorrente  e
residuale (Corte costituzionale n. 72/2019). 
    Ne' l'intreccio fra ambiti materiali diversi puo' essere composto
facendo  riferimento  al  concetto  della  prevalenza  (ancora  Corte
costituzionale  n.  172/2019):  pertanto,  la  circostanza   che   la
fattispecie regolata dall'art. 12 della legge n. 91/2025 si inserisca
nella  materia  della  tutela  dell'ambiente  non  puo'   portare   a
trascurare la  compresenza  di  altre  materie  che  ridondano  nella
competenza regionale. 
    Lo schema  del  decreto  legislativo  n.  91/2025,  si  e'  sopra
precisato, e' stato sottoposto al parere  della  Conferenza,  ma  non
l'art. 12. E non si tratta  di  una  mera  modifica  dell'articolato,
dovuta a pareri o a considerazioni diverse o aggiuntive sul  medesimo
tema.  Si  tratta  della  attuazione  di  una  successiva  e  diversa
direttiva, la n. 2881 del 2024. Che la delega  sull'attuazione  della
detta direttiva non sia stata sottoposta al parere  della  Conferenza
e'  fuor   di   dubbio,   la   direttiva   e'   successiva   rispetto
all'espressione del parere. Il che, tuttavia,  non  esime  dal  dover
considerare  l'obbligo  del   rispetto   del   principio   di   leale
collaborazione  anche  per  la  delega  relativa  a  tale  direttiva.
Diversamente  opinando  il  parere  si  ridurrebbe  ad  un  passaggio
meramente  formale;  mentre  la  funzione  consultiva,   per   essere
esercitata, presuppone almeno la conoscenza dell'oggetto sul quale ci
si esprime. Se e' pur vero che la formula del parere non richiede  le
trattative per il raggiungimento dell'intesa, cio' non ne  toglie  la
necessaria formulazione e, se, come in questo  caso,  nell'articolato
trasmesso l'oggetto della fase consultiva e' del tutto mancante,  non
puo' certo dirsi rispettata la leale collaborazione. 
    Come noto, l'art. 5 della Costituzione  impone  allo  Stato,  tra
l'altro, di adeguare «i principi ed i metodi della  sua  legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». 
    La  previsione  di  non  realizzare,  in  fase  di   delega,   la
collaborazione con le Regioni contrasta gravemente con  il  riportato
dettato  costituzionale,  autorizzando  la   Regione   Lombardia   ad
impugnare in via principale la disposizione. 
    L'art. 12 impugnato,  al  comma  1,  lettera  a),  stabilisce  di
«assicurare la sinergia tra le azioni relative al  risanamento  della
qualita' dell'aria ambiente e  le  azioni  relative  ai  settori  che
interessano  le  piu'  importanti  fonti  emissive,   prevedendo   le
necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti  di
pianificazione e di programmazione in materia di qualita' dell'aria e
quelli  in  materia  di  trasporti,  mobilita',  energia,  industria,
efficienza  energetica  e  agricoltura,  nonche'  prevedendo  sedi  e
procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione
condivisa, a livello territoriale  e  a  livello  nazionale,  tra  le
autorita'  competenti  per  la  qualita'  dell'aria  e  le  autorita'
competenti per tali settori;». 
    Questa parte della norma prevede, dunque, che venga assicurata la
sinergia di alcune attivita' amministrative di natura  pianificatoria
che vanno a svolgersi contemporaneamente,  lasciando  ad  imprecisate
«sedi  e  procedure  istituzionali»  la   condivisione,   a   livello
territoriale, delle azioni. 
    La lettera b) stabilisce l'obiettivo di «assicurare  la  sinergia
tra le  misure  di  risanamento  della  qualita'  dell'aria  ambiente
adottate in via ordinaria dalle autorita' regionali e locali e in via
complementare dalle autorita' statali, prevedendo la competenza dello
Stato ad adottare misure nazionali  qualora  i  piani  regionali  non
possano permettere il raggiungimento dei valori di qualita' dell'aria
in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti  di  emissione
su cui le regioni non hanno competenza amministrativa  e  legislativa
o, anche in assenza di tale condizione,  qualora  i  contenuti  delle
misure  siano  definiti  in  accordi  sottoscritti  dalle   autorita'
regionali  interessate  e  da  tutte  le  autorita'  statali   aventi
competenza sui pertinenti settori emissivi». La previsione di  misure
nazionali e' dunque legata, si sottolinea, alla impossibilita' per  i
piani regionali di raggiungere i valori di qualita'  dell'aria.  Tale
norma, oltre a contrastare i principi  di  buon  andamento,  come  si
dira'  in  seguito,  mostra  la  gravita'  dell'omissione   nell'iter
legislativo, poiche' viene individuato il  carattere  regionale  alla
pianificazione (del resto, gia' prevista dal decreto  legislativo  n.
155/2010,  pur  se  in   maniera   inefficace),   ma   senza   alcuna
consultazione con le Regioni. 
    La successiva lettera d), poi, delega  a  «introdurre  misure  di
semplificazione, nella  misura  ammessa  dalla  pertinente  normativa
dell'Unione  europea,  in  relazione  alle  procedure  amministrative
propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali
di risanamento della qualita' dell'aria». 
    Si   tratta   quindi   dell'introduzione    di    strumenti    di
regolamentazione procedimentale con riferimento ad un procedimento di
competenza regionale. 
    Se pure le norme di delegfa devono adeguare il sistema  normativo
italiano a quello comunitario in materia  ambientale  e  se  pure  la
regolamentazione del procedimento amministrativo puo'  rientrare  nei
livelli essenziali di prestazione, cio' non puo' portare  ad  eludere
il principio di leale collaborazione ed attuare  cosi'  una  completa
avocazione a se' della materia da parte dello Stato. 
    Le considerazioni che precedono valgono anche per la  lettera  e)
ove si prevede l'introduzione  di  una  disciplina  per  la  qualita'
dell'aria indoor; si tratta di argomento connesso  con  tutela  della
salute, energia e con il governo del territorio, materie  oggetto  di
competenza concorrente regionale. 
    Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata
incostituzionale,  per  violazione  degli  articoli  120  e  5  della
Costituzione e del principio di leale collaborazione. 
II MOTIVO - violazione del principio di leale collaborazione  di  cui
all'art. 5 e art. 120 della Costituzione, secondo comma, in quanto la
disposizione statale prevede che i  decreti  legislativi  di  cui  al
comma 1 siano adottati previo parere della  Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281
anziche' intesa 
    Si rinvia a quanto sopra  esposto  per  attestare  la  ridondanza
della materia sulle competenze regionali. 
    A cio' deve aggiungersi che  il  sacrificio  della  consultazione
delle Regioni in sede istituzionale regionale in fase  di  emanazione
del decreto legislativo non ha alcun contrappeso nel procedimento per
l'emanazione del decreto legislativo. Il secondo motivo risulta cosi'
strettamente legato al primo, nel senso di rilevare come  il  sistema
globale della norma di delega - decreto legislativo attesti  come  il
legislatore stia regolamentando istituti che incidono su  competenze,
statali  e  regionali,  inestricabilmente  connesse,   senza   alcuna
considerazione della necessita' di garantire degli efficaci strumenti
di raccordo con le Regioni. 
    L'art. 12 in questa sede impugnato, infatti, prevede, al comma 2,
che «I decreti legislativi di cui al comma  1  sono  adottati  previo
parere della Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281». 
    Dunque, la norma di delegazione non ha conseguito il parere della
Conferenza Stato Regioni, mentre il decreto legislativo si  limitera'
ad acquisire il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8
del decreto legislativo n. 281/1997. 
    La disposizione in esame richiama la necessita' di assicurare  la
sinergia tra le azioni relative al risanamento e  le  azioni  che  si
pongono in correlazione, fra cui rientrano,  per  espresso  richiamo,
trasporti, mobilita', energia,  industria.  In  sostanza  in  materie
oggetto di competenza  esclusiva  regionale  (agricoltura,  trasporto
pubblico locale) e  concorrente  (tutela  della  salute,  produzione,
trasporto   e   distribuzione   nazionale   dell'energia,    sostegno
all'innovazione per i settori produttivi, grandi reti di trasporto  e
di navigazione), si dichiara di voler stabilire sinergie  «prevedendo
sedi e procedure istituzionali per l'impulso e  il  coordinamento  di
un'azione condivisa, a livello territoriale e  a  livello  nazionale»
(comma 1, lettera a). 
    Il coinvolgimento delle Regioni, pertanto, avviene in maniera del
tutto inadeguata, considerato che  lo  stretto  intreccio  di  ambiti
materiali che caratterizza la disciplina del decreto delegato avrebbe
richiesto non uno strumento consultivo in sede di  decreto  delegato,
ma, una volta determinati gli ambiti di materia, l'intesa,  che  sola
garantisce il reale coinvolgimento delle  autonomie  regionali  nella
definizione  dei  contenuti  (Corte  costituzionale,  n.  72/2019   -
251/2016). A maggior  ragione  se  si  pensa  che  lo  Stato  ritiene
addirittura di addossare alle Regioni la  responsabilita'  piena  (in
via ordinaria) della pianificazione in tema di qualita' dell'aria. 
    Pertanto,   la   Regione   Lombardia   chiede    di    dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge n.  91/2025,
anche nella parte in cui non dispone che i decreti legislativi  siano
adottati previa intesa con la Conferenza unificata, quale  sede  piu'
idonea per  contemperare  gli  interessi  statali  con  quelli  delle
autonomie territoriali (sentenza n. 56 del 2019 - n. 130/2024). 
    Come noto, l'art. 5 della Costituzione  impone  allo  Stato,  tra
l'altro, di adeguare «i principi ed i metodi della  sua  legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». 
    La previsione di non realizzare, ne' in fase  di  delega  ne'  in
fase  successiva,  la  collaborazione  con   le   Regioni   contrasta
gravemente con il riportato dettato costituzionale, consentendo  alla
regione di impugnare in via principale l'impugnata disposizione. 
    Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata
incostituzionale,  per  violazione  degli  articoli  120  e  5  della
Costituzione e del principio di leale collaborazione. 
III MOTIVO - violazione dell'art. 117, terzo  e  quarto  comma  della
Costituzione con riferimento alle competenze regionali in materia 
    I profili di ridondanza della violazione evidenziata nella  sfera
di attribuzioni della Regione sono evidenti sotto molteplici punti di
vista e, come gia' messo in evidenza, con  riferimento  all'art.  117
della Costituzione. La lesione dell'art. 117, terzo  e  quarto  comma
della  Costituzione  e'  anche  conseguenza  di  quanto  esposto  nei
precedenti motivi, con riferimento alla violazione del  principio  di
leale collaborazione. 
    In particolare, il concetto di sinergia, richiamato dall'art.  12
impugnato, e' strettamente collegato alle forme di collaborazione; il
che implica l'integrazione di competenze. Ma la sinergia concepita  a
senso unico dall'art. 12 della legge  n.  91/2025  avra'  un  diretto
impatto sulla pianificazione di altri ambiti regionali (tutela  della
salute, trasporti, energia). In tal senso,  si  rimarca  anche  sotto
questo profilo l'illegittimita' costituzione dell'art. 12. 
    Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata
incostituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo e terzo comma
della Costituzione e del principio di leale collaborazione. 
IV MOTIVO -  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  sotto  il
profilo della ragionevolezza, dell'art.  97  e  dell'art.  118  della
Costituzione sotto il profilo dell'adeguatezza 
    L'art. 12 ridonda, si e'  detto,  nelle  competenze  regionali  e
risulta  emanato  prescindendo  dal  dovuto  coordinamento   con   le
autonomie  regionali,  alle  quali,   tuttavia,   sembra,   ma   solo
apparentemente, voler fare riferimento. E' noto come una modalita' di
attuazione del canone di buon andamento  di  cui  all'art.  97  della
Costituzione sia la leale collaborazione. 
    La previsione della delega ad assicurare «sinergie» fra le misure
regionali per il risanamento della qualita' dell'aria assunte «in via
ordinaria» dalle Regioni e «prevedendo la competenza dello  Stato  ad
adottare misure nazionali  qualora  i  piani  regionali  non  possano
permettere il raggiungimento dei valori di qualita' dell'aria in aree
influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le
regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in
assenza di tale condizione, qualora i contenuti  delle  misure  siano
definiti  in   accordi   sottoscritti   dalle   autorita'   regionali
interessate e da tutte le autorita'  statali  aventi  competenza  sui
pertinenti settori  emissivi»  fotografa  un  modello,  che,  in  una
materia delicata,7 lascia alla «sinergia»  il  coordinamento  fra  le
misure di risanamento regionali «ordinarie» e stabilisce una sorta di
sussidiarieta' delle misure statali, ma solo ove le misure  regionali
non possano permettere il raggiungimento di parametri adeguati. Viene
configurato dunque un intervento statale ex post, ma  del  quale  non
sono previsti precisi  tempi  e  modalita'  di  partecipazione  delle
amministrazioni regionali interessate, con misure che  riguardano  le
fonti emissive sulle quali non ha competenza  la  Regione,  ma  senza
alcun coordinamento  e  alcuna  previsione  di  meccanismi  idonei  a
garantire un'adeguata ponderazione di tutti gli interessi  coinvolti,
il  che,  conseguentemente,  risulta  insufficiente  a  garantire  il
rilievo degli interessi della comunita' regionale. La  previsione  si
trova cosi' a violare  anche  l'art.  118,  sotto  il  profilo  della
adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative. Dunque: 
        la norma risulta emanata senza alcuna  consultazione  con  le
autonomie regionali; 
        i decreti potranno acquisire il mero parere della  Conferenza
unificata; 
        nel contempo, le Regioni, in via ordinaria, (e  senza  alcuna
previsione di mezzi,  come  si  dira'  nel  prossimo  motivo)  vedono
allocate su di se' le competenze in materia  di  qualita'  dell'aria,
con intervento dello Stato solo ex post e non coordinato. 
    Il  buon  andamento  presenta   ambiti   di   sovrapposizione   e
concorrenza con valori costituzionali diversi, ma, in una materia che
presenta un intreccio di competenze  cosi'  marcato,  la  pretesa  di
stabilire  «sinergie»  senza  alcun  coinvolgimento  regionale  nella
determinazione della disposizione di delega contrasta con l'art.  118
della Costituzione, per  non  avere  la  disciplina  statale  attuato
alcuna consultazione circa l'adeguatezza della previsione. 
    La norma, alla lettera b) del comma 1, rimette la  determinazione
della sinergia  fra  le  misure  di  risanamento  al  futuro  decreto
legislativo, con predeterminazione di un intervento statale ex  post,
solo ove le misure regionali si dimostrino insufficienti, ossia  solo
ove una violazione della direttiva si prospetti, in palese  contrasto
con l'art. 97 della Costituzione che deve essere declinato nel  senso
di  obbligare  alla  predisposizione  di  strutture   e   moduli   di
organizzazione volti  ad  assicurare  un'ottimale  funzionalita'.  La
delega, invece, contiene gli ambiti di intervento di Stato e  Regioni
secondo lo schema, sopra ricordato,  non  di  collaborazione,  ma  di
intervento a fronte della ritenuta, da parte dello Stato, inidoneita'
delle misure regionali, in considerazione della fonte  di  emissione,
di  competenza  statale.  In  sostanza,  l'azione  statale  e  quella
regionale vanno cosi' su piani paralleli, senza spazi di  codecisione
e neppure di coordinamento. Si aggiunga che la fonte emissiva statale
viene in evidenza  solo  ove  influenzi  «in  modo  determinante»  il
raggiungimento dei parametri di  qualita'  dell'aria.  E'  dunque  lo
Stato che decide se e in che modo regolamentare  una  fonte  emissiva
che pure influisce su molti ambiti di pianificazione regionale. 
    Unica eccezione allo schema sopra delineato e'  costituito  dalla
stipula  di  un  accordo  sottoscritto  dalle   autorita'   regionali
interessate e da tutte le autorita'  statali  aventi  competenza  sui
pertinenti settori emissivi: tuttavia, per questa parte, l'attuazione
della delega e'  lasciata  all'iniziativa  delle  singole  autorita',
obbligando il decreto delegato a dislocare di fatto l'esercizio della
funzione normativa dal Governo nella  sua  collegialita'  ai  singoli
Ministri o alle singole autorita' statali competenti  (cfr.  sentenza
n. 104/2017). 
    Si ricorda che l'art. 97, primo  comma,  della  Costituzione,  fa
tutt'uno con  il  giudizio  di  sussidiarieta',  differenziazione  ed
adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative,  di  cui
all'art. 118 della Costituzione e al canone di ragionevolezza di  cui
all'art. 3, secondo comma, della Costituzione,  dal  momento  che  la
scelta concernente la allocazione delle  funzioni  amministrative  si
giustifica proprio in relazione alla  necessita'  di  garantirne  una
piu' adeguata ed efficiente esplicazione. 
    La esigenza, indubbia, in linea con le norme  costituzionali  e',
anche se sembra superfluo scriverlo,  che  il  sistema  funzioni.  Il
sistema di pianificazione della qualita' dell'aria e' un  sistema  di
competenze complesso, che  coinvolge,  come  esposto,  una  serie  di
materie, allocate variamente dall'art. 117 della Costituzione. 
    Del resto, come sopra si e'  accennato,  la  norma  sembra  voler
reiterare il modello in vigore del decreto legislativo  n.  155/2010.
Si tratta, tuttavia, di  un  modelo  gia'  considerato  insufficiente
dall'Unione europea. 
    Nonostante l'attuazione data dalla Regione Lombardia  al  decreto
legislativo, con la predisposizione ed attuazione  di  piani  per  la
qualita'  dell'aria  e  relativi,  puntuali  aggiornamenti,  l'Unione
europea ha avviato  le  procedure  di  infrazione  n.  2014/2147,  n.
2015/2043 e n.  2020/2299,  nei  confronti  dell'Italia  per  la  non
corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in  riferimento  ai
superamenti continui  e  di  lungo  periodo  dei  valori  limite  del
materiale particolato PM10 , del biossido di azoto  e  del  materiale
particolato PM2,5. La  prima  e  la  seconda  procedura  hanno  visto
l'emanazione delle sentenze  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
europea 10 novembre 2020 (C-644/18) e 12 maggio 2022 (C-573/19).  Con
le dette sentenze si  e'  accertato  il  venir  meno  degli  obblighi
sanciti dalla direttiva 2008/50/CE in relazione  ai  superamenti  del
valore limite giornaliero e del valore limite annuale  fissati  dalla
normativa  per  le  concentrazioni  del  materiale  particolato  PM10
(C-644/2018) e in relazione ai superamenti del valore limite  annuale
del biossido di azoto NO2 (C-573/2019), in  una  serie  di  zone  del
territorio italiano, fra cui la Lombardia.  Tutto  cio'  dimostra,  a
parere della Regione  ricorrente,  che  la  mera  riproposizione  del
modello antecedente, con l'aggiunta della «sinergia» e  senza  alcuna
consultazione delle Regioni,  sia  irrazionale  e  non  coerente  con
l'obiettivo di raggiungimento degli standard  di  qualita'  dell'aria
imposti dall'Unione europea,  in  assenza  di  un  serio  modello  di
collaborazione, legislativa  e  amministrativa,  a  tutti  i  livelli
istituzionali. Del resto, il 25 giugno 2025 lo Stato ha approvato  la
delibera del Consiglio dei ministri 20 giugno 2025 (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2025, n. 178), con  la  quale,  vista
anche la direttiva n. 2024/2881UE, stabilisce l'impegno di  tutte  le
amministrazioni individuate dall'art. 14, comma 5, del  decreto-legge
n.  131/2014  «Disposizioni  urgenti  per  l'attuazione  di  obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione  e
pre-infrazione pendenti nei confronti dello  Stato  italiano»  (ossia
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica,  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, Ministero delle imprese e del  made  in  Italy,  Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,
Ministero della salute, Ministero per gli affari europei, il Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR, Ministero per gli affari regionali e
le autonomie,  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  da  un
rappresentante, Regioni interessate dalle procedure di infrazione) «a
cooperare nell'individuazione delle  future  strategie  nazionali  al
fine di garantire una maggiore  tutela  della  qualita'  dell'aria  e
dell'ambiente». 
    La  norma  qui  impugnata  sembra  andare,   invece,   in   senso
diametralmente opposto, lasciando alle Regioni la redazione di piani,
non  preceduti  da  disamine  coordinate  fra   i   diversi   livelli
istituzionali.  Il  tutto,  in  presenza  di  una   ormai   acclarata
particolarita'  del cosiddetto  bacino  padano,  per  la   situazione
orografica e climatica; l'art. 10 della legge n. 88/2009,  di  delega
per  l'attuazione  della  previgente  direttiva,  prevedeva,  fra   i
principi e criteri direttivi: «d) in considerazione della particolare
situazione di inquinamento dell'aria presente nella  pianura  padana,
promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area
interessata,  anche  attraverso  un  maggiore  coordinamento  tra  le
regioni che insistono sul predetto bacino». Tale principio e' rimasto
inattuato nel decreto legislativo n. 155/2010,  ma,  successivamente,
vi sono stati alcuni accordi specifici  per  le  Regioni  del  bacino
padano. 
    E'  configurabile  in  proposito,   un   fondato   dubbio   sulla
ragionevolezza di tale scelta, con conseguente violazione dell'art. 3
della Costituzione e, ancora una volta, violazione del  principio  di
leale collaborazione fra lo Stato  e  le  Regioni,  per  mancanza  di
proporzionalita' e di  rispondenza  logica  rispetto  alle  finalita'
dichiarate e  per  irrazionalita',  nella  parte  in  cui  non  viene
prevista la collaborazione ex ante fra Stato e Regioni. 
    Per quanto sopra esposto, si chiede che la norma venga dichiarata
incostituzionale, per violazione degli articoli 3,  97  e  118  della
Costituzione. 
V MOTIVO - violazione degli articoli 119 e 81 della Costituzione  per
mancanza di adeguata  previsione  di  idonee  risorse  finanziarie  e
strumentali con particolare riferimento al terzo comma dell'art. 12 
    Il   terzo   comma    dell'art. 12    impugnato    prevede    che
«Dall'attuazione del presente articolo non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti
provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente».  Il  tutto,  dopo
aver previsto e stabilito che alle Regioni compete  adottare  in  via
ordinaria   misure   di   risanamento   della   qualita'    dell'aria
nell'ambiente. 
    Del resto, lo stesso art. 1 della legge n.  91/2025  prevede  che
spese «che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali» possono essere previste nei decreti legislativi.
Non solo, ma la legge n. 196/2009, all'art. 17, comma 2, prevede  che
le leggi di delega (ovvero di decreto delegati, ove non sia possibile
determinare in sede di conferimento della  delega  l'ammontare  delle
risorse) recano i  mezzi  di  copertura  necessari  per  fare  fronte
all'attuazione dei decreti legislativi. 
    La  mancanza  di  risorse  finanziarie  e  strumentali   adeguate
all'attuazione del terzo comma dell'art. 12  della  legge  13  giugno
2025, n. 91, configura la violazione degli articoli 119  e  81  della
Costituzione, in particolare  dei  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica e di copertura finanziaria delle leggi.  La  mancata
previsione di risorse finanziarie adeguate rende di fatto inattuabile
l'intervento previsto  dalla  legge,  poiche'  l'assenza  di  risorse
genera incertezza sulla sua effettiva attuazione, creando problemi di
gestione e di programmazione da parte degli enti coinvolti, in aperto
contrasto anche con l'art. 97 della Costituzione. 
    La  segnalata  violazione  ridonda  gravemente,  pertanto,  sulle
attribuzioni riconosciute in capo alla Regione  dall'art.  119  della
Costituzione e sull'equilibrio del suo bilancio. 
    Infatti,  l'impugnata  disposizione  integra   innanzitutto   una
lesione delle prerogative riconosciute in capo alla regione dall'art.
119, quinto comma, della Costituzione  «per  promuovere  lo  sviluppo
economico, la coesione e la solidarieta' sociale, per  rimuovere  gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi  dal  normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua  interventi  speciali  in  favore  di  determinati   comuni,
province, citta' metropolitane e regioni», andando  a  violare,  come
sopra esposto, anche l'art. 81, nella parte in cui prevede che  «Ogni
legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per  farvi
fronte». L'attuazione della  direttiva  in  questione  rientra  nella
promozione   economico    sociale,    considerato    l'impatto    che
l'inquinamento, anche atmosferico, comporta;  il  raggiungimento  dei
parametri dalla stessa determinati apre la porta  ad  un  cambiamento
dei comportamenti e delle attivita' economiche che ci sia  consentito
definire epocale. La protezione del diritto  alla  salute,  sotto  un
profilo cosi' complesso,  favorisce  l'esercizio  dei  diritti  della
persona. 
    La disposizione e' inoltre gravemente  lesiva  del  principio  di
pareggio di bilancio di cui all'art. 81 della Costituzione, oltre che
dei  gia'  citati  principi  di  ragionevolezza,  buon  andamento   e
adeguatezza di cui agli articoli 3, 97 e 118 della  Costituzione.  La
ridondanza di tale lesione nella sfera di attribuzioni della  Regione
e' evidente, sia in considerazione dell'art. 117 della  Costituzione,
vertendo su materia di potesta'  concorrente  o  residuale,  sia  dal
punto di vista degli articoli 5 e 119  della  Costituzione,  i  quali
sanciscono i fondamentali principi  dell'autonomia,  in  generale,  e
dell'autonomia finanziaria. 
    Non e' giustificabile,  sul  piano  costituzionale,  che  vengano
attribuiti alle Regioni dei compiti in materia cosi' complessa  senza
alcuna adeguata provvista di risorse,  indispensabili  a  un'adeguata
cura  degli  interessi  pubblici,  con  grave  vulnus  dell'attivita'
amministrativa, che pure lo Stato riconosce in capo alle Regioni. 
    Una  dotazione  finanziaria  inesistente  non  puo'  accompagnare
proposte di riorganizzazione come  quelle  indicate  nella  legge  di
delegazione e interrompe la  necessaria  corrispondenza  tra  risorse
assegnate e funzioni esercitate. 
    Ancora una volta, in contrasto col principio di ragionevolezza di
cui  all'art.  3  della  Costituzione   per   l'assenza   di   misure
riorganizzative o riallocative di risorse. 
    La mancanza delle risorse necessarie per  le  funzioni  conferite
con la legge di delega si  riverbera  sull'autonomia  delle  Regioni,
entrando in contrasto con i  parametri  costituzionali,  poiche'  non
consente di finanziare  adeguatamente  le  funzioni  stesse.  Codesta
ecc.ma Corte, con riferimento alle Provincie,  ha  stabilito  che  la
lesione dell'autonomia finanziaria si  riflette  inevitabilmente  sul
buon andamento dell'azione amministrativa in  quanto  la  diminuzione
delle risorse in cosi' elevata percentuale, in «assenza di  correlate
misure che ne possano giustificare il dimensionamento  attraverso  il
recupero di efficienza o una riallocazione di parte delle funzioni  a
suo tempo conferite» (sentenza  n.  188  del  2015),  costituisce  un
vulnus  per  l'autonomia  e  un  pregiudizio  all'assolvimento  delle
funzioni attribuite con i futuri legislativi sulla base della  delega
della legge n. 91/2025. Insomma, una palese sproporzione rispetto  al
raggiungimento degli obiettivi (cfr. sentenza n.  272/2015  e  1  del
2014). 
    E' da sottolineare per  completezza  ed  ulteriore  dimostrazione
della  illegittimita'  della  norma,  che  gia'  in  occasione  della
riunione della Conferenza Stato Regioni avente ad oggetto il  decreto
ministeriale  20  giugno  2025  (Piano  nazionale  per  la   qualita'
dell'aria - doc. n. 8) le  Regioni  hanno  lamentato  la  carenza  di
risorse appostate dallo Stato per l'attuazione delle misure  in  esso
previste.  Le  nuove  disposizioni  non  fanno  che   aggravare   una
situazione gia' messa in evidenza. 
    Non solo, ma per raggiungere i valori definiti dalla direttiva UE
n. 2881/2024 al 2030, realisticamente, non sara' sufficiente adottare
tutte le migliori tecnologie disponibili in tutti gli ambiti  incisi.
Il raggiungimento di tali obiettivi postula  di  superare  le  azioni
sulle migliori tecnologie disponibili  e  influire  direttamente  sui
comportamenti: si tratta di una  prospettiva  che,  oltre  ad  andare
oltre al modello utilizzato fino  ad  ora,  comportera'  ingentissimi
investimenti per le misure necessarie che la Regione dovra' assumere,
anche nei propri ambiti di competenza esclusiva. 
    Si conferma, anche sotto questo profilo e  con  riferimento  agli
articoli 119 e 81 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale
della norma impugnata. 

 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia Codesta ecc.ma Corte Costituzionale adita, ogni  contraria
istanza eccezione  e  deduzione  disattesa,  accogliere  il  presente
ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimita'  costituzionale
dell' art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione  europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2024»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145 per: 
        violazione del principio di leale collaborazione di cui  agli
articoli  5  e  120,  comma  2,  della  Costituzione,  in  quanto  la
disposizione statale e' stata adottata senza la  previa  acquisizione
del parere della Conferenza Stato Regione; 
        violazione del  principio  di  leale  collaborazione  di  cui
all'art. 5 e art. 120, comma 2,  della  Costituzione,  in  quanto  la
disposizione statale prevede che i  decreti  legislativi  di  cui  al
comma 1, siano adottati previo parere della Conferenza  unificata  di
cui all'art. 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
anziche' intesa; 
        violazione dell'art. 117, terzo comma (tutela  della  salute,
produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia)  e
quarto comma  della  Costituzione  con  riferimento  alla  competenza
residuale regionale in particolare all' agricoltura  e  al  trasporto
pubblico locale; 
        violazione dell'art. 3 della Costituzione  sotto  il  profilo
della  ragionevolezza,  dell'art.  97  sotto  il  profilo  del   buon
andamento  della  pubblica  amministrazione  e  dell'art.  118  della
Costituzione sotto il profilo dell'adeguatezza; 
        violazione degli articoli 119 e  81  della  Costituzione  per
mancanza di adeguata  previsione  di  idonee  risorse  finanziarie  e
strumentali con particolare riferimento al terzo comma dell'art. 12. 
    Si producono: 
        1. delibera per incarico, n. 4936 del 4 agosto 2025: 
        2. disegno di legge n. 1258 -430715; 
        3. report della seduta della Conferenza Stato Regione del  17
ottobre 2025; 
        4. verbale della seduta Conferenza 17 ottobre 2025; 
        5.  emendamento  4.0.400  -  4ª  Commissione   permanente   -
resoconto sommario seduta della 4ª Commissione permanente del  Senato
n. 233 del 4 febbraio 2025; 
        6.  allegato  all'aggiornamento  del  piano  regionale  della
qualita' dell'aria DGR 449/2028; 
        7. rafforzamento delle misure - DGR n. 1754/2024; 
        8. parere della Conferenza unificata al Piano  nazionale  per
la qualita' dell'aria - 19 giugno 2025; 
        9. accordo di bacino padano. 
          Milano, 7 agosto 2025 
 
                         L'Avvocato: Pujatti