Reg. Ric. n. 3 del 2026
pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11

Ricorrente: Regione Puglia

Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) – Previsione che con decreto interministeriale dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel suddetto registro nazionale, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale – Previsione che il registro nazionale è alimentato dai dati del piano educativo individualizzato (PEI) già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Previsione che con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla competente Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 e al successivo raggiungimento del LEP – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative - Missione 14 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata istituzione del LEP senza una propedeutica istruttoria e/o intesa con le regioni o quantomeno il parere delle stesse, volta anche a verificare gli impatti di spesa e la capacità dei suddetti enti territoriali di sostenere il peso economico – Disciplina che nulla dispone in merito all’integrale copertura finanziaria dell’istituito LEP a carico dello Stato e neanche per l’adeguato e congruo finanziamento a carico dello Stato del suddetto livello di assistenza in modo da garantire il regolare esercizio dello stesso a decorrere dal 2028 – Assegnazione di un fondo insufficiente per la fase transitoria relativa agli anni 2026-2027, senza tener conto degli effettivi costi di servizio e delle ore mediamente assegnate in base ai PEI, anche in considerazione della caratterizzazione di tale funzione quale diritto incomprimibile e strumentale al diritto all’istruzione in favore degli aventi diritto – Violazione dell’autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali, visto l’impatto sulla possibilità per questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il proprio indirizzo politico-amministrativo – Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, relativa al parallelismo tra responsabilità di disciplina e responsabilità finanziaria o principio di corrispondenza tra entrate e le funzioni – Contrasto con la normativa interposta – Disposizioni che, aggravando la spesa corrente locale, minano la regola secondo la quale in sistema delle entrate degli enti territoriali deve consentire l’assolvimento del normale esercizio delle funzioni a essi attribuite – Violazione del precetto che impone lo svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali – Normativa che, in assenza di qualsivoglia valutazione di impatto, non prevede le risorse necessarie a finanziare la funzione sia nella fase transitoria che in quella a regime, compromettendo la possibilità per le amministrazioni locali di provvedere all’esercizio normale delle loro funzioni – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Contrasto con la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale che, relativamente alla determinazione dei LEP, accorda al legislatore regionale il diritto di ricevere le necessarie risorse – Violazione della normativa nazionale di riferimento la quale stabilisce che la spesa relativa ai LEP venga finanziata attraverso tributi propri derivati regionali, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale di compartecipazione all’IVA – Conflitto con le previsioni statali che prevedono, laddove il gettito tributario risulti insufficiente, la concorrenza al finanziamento integrale dei LEP mediante le quote di un fondo perequativo – Disposizioni statali che, cristallizzando il criterio della spesa storica nell’individuazione del finanziamento dei LEP, si traduce in un contributo occulto alla finanza pubblica, determinando un taglio delle risorse di spesa corrente del bilancio autonomo delle Regioni – Violazione della competenza legislativa della regione nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Lesione del principio di leale collaborazione – Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Violazione dei doveri di solidarietà sociale – Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, attesa l’impossibilità di continuare a garantire servizi, per i continui esborsi a carico della finanza regionale – Disciplina che rischia di privare di idonea tutela il diritto del disabile alla fruizione del servizio assistenziale – Lesione della competenza legislativa regionale residuale in materia di assistenza e servizi sociali – Lesione dell’equilibrio di bilancio e del principio di copertura di bilancio – Compromissione delle funzioni legislative e amministrative della Regione Puglia, attese le ridotte disponibilità economiche – Lesione della potestà regolamentare delle regioni e degli enti locali. 


Norme impugnate:
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 706
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 707
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 708
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 709
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 710
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 1  Co. 711
legge  del 30/12/2025  Num. 199  Art. 3
legge  del 30/12/2025  Num. 199


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 81    Co.
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 114 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 118 
Costituzione   Art. 119 
Costituzione   Art. 120 
decreto legislativo del 31/03/1998    Art.
decreto legislativo del 31/03/1998    Art. 139 
legge del 05/05/2009    Art.
legge del 05/05/2009    Art.
decreto legislativo del 06/05/2011    Art. 15 
legge del 09/08/2023    Art.
legge del 26/06/2024    Art.   Co.
legge del 26/06/2024    Art. 10 



Testo del ricorso

                        N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 25 febbraio 2026 (della Regione Puglia). 
 
Bilancio e  contabilita'  -  Disabilita'  -  Istruzione  -  Legge  di
  bilancio 2026 - Prevista definizione del livello  essenziale  delle
  prestazioni (LEP) in materia di  assistenza  all'autonomia  e  alla
  comunicazione  personale  per  gli  alunni  e  gli   studenti   con
  accertamento della condizione della disabilita' in eta'  evolutiva,
  ai sensi dell'art. 5  del  d.lgs.  n.  66  del  2017,  nonche'  con
  certificazione di  disabilita'  precedente  all'applicazione  delle
  Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 - Previsione che  il
  livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce  un  supporto
  adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del  principio
  di inclusivita', nel rispetto dei principi di uguaglianza e di  non
  discriminazione - Previsione che  costituisce  contenuto  del  LEP,
  quale sua componente fondamentale, il numero di ore  di  assistenza
  all'autonomia e alla comunicazione personale da assicurare, in  via
  progressiva e nei limiti delle risorse disponibili  a  legislazione
  vigente, in misura  corrispondente  a  quanto  previsto  nel  piano
  educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'art.  7,  comma  2,
  lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 - Previsione che entro il  31
  dicembre 2027,  il  registro  nazionale  per  la  ricognizione  del
  fabbisogno  territoriale  aggregato  delle   ore   prestate   dagli
  assistenti  all'autonomia  e  alla  comunicazione  e  degli  utenti
  assistiti,   gestito   dalla   Presidenza   del    Consiglio    dei
  ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone  con
  disabilita', e'  alimentato  con  i  dati  raccolti  dal  Ministero
  dell'istruzione e del merito,  attraverso  il  Sistema  informativo
  dell'istruzione   (SIDI)   -    Previsione    che    con    decreto
  interministeriale dell'Autorita' politica delegata  in  materia  di
  disabilita', sono definiti i criteri tecnici  e  le  modalita'  per
  l'accesso, la condivisione e  l'utilizzo  dei  dati  contenuti  nel
  suddetto registro nazionale, nonche'  le  specifiche  tipologie  di
  dati  funzionali  alla  rilevazione  e  alla  quantificazione   del
  fabbisogno di  assistenza  all'autonomia  e  alla  comunicazione  a
  livello territoriale - Previsione  che  il  registro  nazionale  e'
  alimentato dai dati del piano educativo individualizzato (PEI) gia'
  trasmessi dalle  istituzioni  scolastiche  nell'ambito  dei  flussi
  informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
  pubblica - Previsione che  tutti  gli  enti  territoriali  nel  cui
  territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico
  ove  siano  iscritti  alunni  e  studenti  con  accertamento  della
  condizione   di   disabilita'   in   eta'   evolutiva,   ai    fini
  dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di
  assistenza all'autonomia e alla comunicazione,  ove  richiesto  dai
  relativi  PEI,  garantendo  una  media  oraria  settimanale  almeno
  corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a  carico
  del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo  della  Presidenza
  del Consiglio dei ministri - Previsione che con uno o piu'  decreti
  dell'Autorita' politica delegata  in  materia  di  disabilita',  di
  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
  dell'istruzione  e  del  merito,   il   Ministro   dell'interno   e
  l'Autorita'  politica  delegata  per  gli  affari  regionali  e  le
  autonomie,  sulla  base  delle  ipotesi  tecniche  formulate  dalla
  competente Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard,  previa
  intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite  le  risorse
  del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', che
  concorrono in via progressiva al raggiungimento  dell'obiettivo  di
  servizio previsto per le annualita' 2026 e 2027 di cui al comma 709
  dell'art.  1  della  legge  di  bilancio  2026  e   al   successivo
  raggiungimento del LEP - Previsione che all'attuazione dei commi da
  706 a 710 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026, si  provvede  a
  valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone
  con disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della legge, n.  213
  del 2023 afferenti alla finalita' di cui  all'art.  1,  comma  213,
  lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo  speciale
  per l'equita' del livello dei servizi, di  cui  all'art.  1,  comma
  496, lettera a), della legge n.  213  del  2023,  e  sulle  risorse
  assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei
  rispettivi  bilanci   -   Stato   di   previsione   del   Ministero
  dell'economia e delle finanze e disposizioni relative - Missione 14
  "Diritti sociali, politiche sociali  e  famiglia  (24)",  Programma
  14.1 "Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio"  (24.5),
  Azione "Politiche per la famiglia e le disabilita'"  in  cui  viene
  collocato lo stanziamento relativo al "Fondo unico per l'inclusione
  delle persone con disabilita'". 
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello  Stato
  per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il  triennio
  2026-2028), artt. 1, commi da 706 a 711, e 3 e annessa Tabella 2. 


(GU n. 11 del 18-03-2026)

    Ricorso per la Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona  del
Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore
Antonio Decaro, con sede in Bari al Lungomare Nazario  Sauro  n.  31,
rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fornelli (FRNSLL70D64E047S)
e dall'avv. Michele Simone (C.F.:  SMNMHL78A05A662T),  anche  in  via
disgiunta, ed elettivamente domiciliata con i suddetti  difensori  in
Roma alla via Barberini n. 36, presso gli  uffici  della  delegazione
romana della Regione Puglia nonche', ai fini della  comunicazione  di
atti   e   provvedimenti,   ai    seguenti    indirizzi    di    PEC:
isabella.fornelli@pec.giuffre.it                                    e
m.simone.regione.puglia@pec.giuffre.it in virtu' di procura  speciale
in calce al presente  atto  e  in  forza  della  delibera  di  Giunta
regionale n. 132 del 24 febbraio 2026 (doc. A); 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in  persona  del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la  cui  sede  in
Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato ex lege; 
    Per la  dichiarazione  dell'illegittimita'  costituzionale  delle
seguenti disposizioni della legge 30 dicembre 2025  n.  199,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2026  e
bilancio pluriennale per il  triennio  2026-2028»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre  2025  -
Suppl. ordinario n. 42: 
        art. 1 (Risultati differenziali del  bilancio  dello  Stato),
commi  da  706  a  711,  disciplinanti  la  definizione  del  livello
essenziale  di   prestazione   (LEP)   in   materia   di   assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale per  gli  alunni  e  gli
studenti con accertamento della condizione della disabilita' in  eta'
evolutiva, il relativo contenuto, le  modalita'  operative,  la  fase
transitoria ed il relativo finanziamento, nelle parti in cui: 
          viene istituito il  suddetto  LEP  senza  una  propedeutica
istruttoria e/o intesa con le  regioni  e/o,  quantomeno,  il  parere
delle stesse, volta anche a verificare gli  impatti  di  spesa  e  la
capacita' dei  suddetti  enti  territoriali  di  sostenerne  il  peso
economico; 
          nulla viene disposto per la integrale copertura finanziaria
dell'istituito LEP a carico dello  Stato  o,  comunque,  nulla  viene
disposto per l'adeguato e congruo finanziamento a carico dello  Stato
del suddetto livello di assistenza in modo da garantire  il  regolare
esercizio dello stesso a decorrere dal 2028; 
          viene  assegnato  un  fondo  insufficiente  per   la   fase
transitoria relativa agli anni 2026-2027,  senza  tener  conto  degli
effettivi costi del servizio e delle ore mediamente assegnate in base
ai PEI, anche  in  considerazione  della  caratterizzazione  di  tale
funzione  quale  diritto  incomprimibile  e  strumentale  al  diritto
all'istruzione in favore degli aventi diritto; 
        art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e disposizioni  relative)  e  annessa  Tabella  2,  con
particolare  riferimento  alla  Missione  «14  -   Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia (24)», Programma  14.1  «Famiglia,  pari
opportunita' e situazioni di disagio» (24.5), Azione  «Politiche  per
la famiglia e le disabilita'» in cui viene collocato lo  stanziamento
- insufficiente ed inadeguato  -  relativo  al  «Fondo  speciale  per
l'inclusione delle persone  con  disabilita'»  (da  trasferirsi  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1431). 
 
                                Fatto 
 
La disciplina nazionale 
    La legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), dopo
aver definito le persone con disabilita' (ossia chi presenta durature
compromissioni fisiche, mentali, intellettive o  sensoriali  che,  in
interazione con barriere di diversa  natura,  possono  ostacolare  la
piena ed effettiva partecipazione nei diversi  contesti  di  vita  su
base  di  uguaglianza  con  gli  altri,  accertate  all'esito   della
valutazione di base) disciplina espressamente l'istruzione scolastica
degli alunni con disabilita'. 
    L'art. 3, comma 2, della legge n. 104 del 1992 prevede  che  alle
persone con  disabilita'  debbano  essere  garantite  le  prestazioni
stabilite in loro favore in relazione alla natura e alla  consistenza
della minorazione, alla capacita' complessiva individuale  residua  e
alla efficacia delle terapie riabilitative. 
    Per quel che in questa sede rileva, l'art. 12 della legge n.  104
prevede che e' garantito l'inserimento negli asili nido e il  diritto
all'educazione e all'istruzione della persona con  disabilita'  nella
scuola  dell'infanzia,  nelle   classi   comuni   delle   istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 
    L'integrazione scolastica ha come  obiettivo  lo  sviluppo  delle
potenzialita' della persona con disabilita' nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (comma 3).  La
norma precisa, inoltre, che l'esercizio  del  diritto  all'educazione
non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre
difficolta' connesse alla condizione di disabilita' (comma 4)  e,  al
comma 5, stabilisce che contestualmente all'accertamento sanitario di
cui all'art. 4,  le  commissioni  mediche  effettuano  l'accertamento
della  condizione  di  disabilita'  in   eta'   evolutiva   ai   fini
dell'inclusione scolastica, accertamento propedeutico alla  redazione
del profilo di funzionamento e del Piano  educativo  individualizzato
(PEI), facente parte del progetto  individuale  di  cui  all'art.  14
della legge n. 328 del 2000. 
    L'art. 13 stabilisce che l'integrazione scolastica della  persona
con disabilita' nelle sezioni e nelle classi comuni delle  scuole  di
ogni ordine e grado e nelle universita'  si  realizza  attraverso  la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali,  ricreativi,  sportivi  e  con  altre
attivita' sul territorio (comma 1, lettera a)) e, a  tal  fine,  enti
locali, organi scolastici e unita' sanitarie locali stipulano accordi
di programma. L'art. 13 precisa, inoltre, che nelle  scuole  di  ogni
ordine  e  grado  sono  garantite  attivita'  di  sostegno   mediante
l'assegnazione di docenti  specializzati  e  che  gli  insegnanti  di
sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e delle  classi  in
cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica. 
    Il comma 3 specifica che «Nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli
enti  locali  di  fornire   l'assistenza   per   l'autonomia   e   la
comunicazione  personale  degli  alunni   con   handicap   fisici   o
sensoriali,   sono   garantite   attivita'   di   sostegno   mediante
l'assegnazione di docenti specializzati». 
    L'art. 14 detta le «Modalita' di  attuazione  dell'integrazione»,
attribuendo  al  Ministro  dell'istruzione   e   del   merito   (come
attualmente definito) il compito  di  provvedere  alla  formazione  e
all'aggiornamento  del  personale  docente  per   l'acquisizione   di
conoscenze in materia di integrazione scolastica  degli  studenti  in
condizione di disabilita' e di organizzare  l'attivita'  educativa  e
didattica secondo il criterio della flessibilita'  nell'articolazione
delle sezioni  e  delle  classi,  anche  aperte,  in  relazione  alla
programmazione scolastica individualizzata (commi 1 e 2). 
    In particolare, la funzione del Piano educativo  individualizzato
(PEI) e' di promuovere l'inclusione degli studenti con disabilita'  e
garantisce a ciascuno tutto il  necessario  per  partecipare  appieno
alla vita scolastica e realizzare il suo potenziale. 
    Il decreto legislativo n. 66 del 2017 («Norme per  la  promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con  disabilita',  a  norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015,
n. 107») e il decreto  legislativo  n.  96  del  2019  («Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
66, recante: "Norme  per  la  promozione  dell'inclusione  scolastica
degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107")»)  hanno  introdotto
innovazioni rilevanti, integrando e modificando la  stessa  legge  n.
104, su cui resta imperniata la normativa di riferimento. 
    In particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 66 del
2017 ha introdotto, tra l'altro, una serie di modifiche agli articoli
4 e 12 della legge n. 104. 
    Ai sensi della lettera d)  dell'art.  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il PEI esplicita le  modalita'  di
sostegno didattico,  compresa  la  proposta  del  numero  di  ore  di
sostegno  alla  classe,  le  modalita'  di  verifica,  i  criteri  di
valutazione,  gli  interventi  di  inclusione  svolti  dal  personale
docente  nell'ambito  della  classe  e  in  progetti  specifici,   la
valutazione  in  relazione  alla   programmazione   individualizzata,
nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base,  svolti  dal
personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la  proposta
delle   risorse   professionali    da    destinare    all'assistenza,
all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative  e
gli standard qualitativi previsti. 
    Il decreto interministeriale n. 182 del 2020 definisce il modello
unico per il PEI, le linee guida e  l'assegnazione  delle  misure  di
sostegno. 
    Il decreto ministeriale n. 153 del 2023 modifica  il  lavoro  del
gruppo di lavoro operativo  per  l'inclusione  (GLO),  le  azioni,  i
modelli e le linee guida. 
    Le linee guida sull'assegnazione delle misure di sostegno  e  sul
modello di Piano educativo individualizzato (PEI),  adottate  con  il
decreto interministeriale da ultimo citato, si inseriscono nel quadro
normativo delineato dal decreto legislativo n.  66  del  2017  e  dal
decreto legislativo n. 96 del 2019. Un elemento  qualificante  e'  la
previsione della partecipazione dei  genitori  e,  per  gli  studenti
della scuola secondaria di secondo grado,  la  partecipazione  attiva
degli stessi al gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO). 
    Il PEI e', pertanto, lo strumento cardine del percorso inclusivo,
il quale e' discusso, approvato e verificato dal GLO, costituito  per
ciascun alunno con disabilita' e valido per un  anno  scolastico.  La
composizione del gruppo, definita dall'art. 15 della legge n. 104 del
1992  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  66  del  2017,
comprende il team dei docenti contitolari o il consiglio  di  classe,
l'insegnante  di   sostegno,   i   genitori   o   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale, nonche' figure professionali specifiche,
interne ed esterne, che interagiscono con la classe e  con  l'alunno,
con il supporto  dell'Unita'  di  valutazione  multidisciplinare.  La
convocazione degli incontri spetta al dirigente scolastico, che  cura
anche la regolarita' delle procedure e della verbalizzazione. 
    Il decreto stabilisce che il  PEI  deve  essere  redatto  in  via
provvisoria entro  giugno  e  in  via  definitiva,  di  norma,  entro
ottobre, con verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico.  La
struttura del documento  si  articola  in  piu'  sezioni:  il  quadro
informativo,  gli  elementi   generali   desunti   dal   profilo   di
funzionamento,  il  raccordo  con   il   progetto   individuale,   le
osservazioni sull'alunno utili alla progettazione degli interventi di
sostegno, la  definizione  degli  obiettivi  educativi  e  didattici,
l'analisi  del  contesto   con   l'individuazione   di   barriere   e
facilitatori,  gli  interventi  per   realizzare   un   ambiente   di
apprendimento inclusivo, gli  interventi  sul  percorso  curricolare,
l'organizzazione generale del progetto di inclusione  con  l'utilizzo
delle risorse, la certificazione delle competenze, la verifica finale
con proposte per le risorse professionali e infine la predisposizione
di un PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo. 
    In merito alle competenze in relazione agli  interventi  relativi
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita',  si  richiama
l'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il quale,  al
comma 5, prevede che «Gli enti territoriali, nel rispetto del riparto
delle competenze previsto dall'art. 1, comma  85  e  seguenti,  della
legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'art. 1, comma 947, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, provvedono ad  assicurare,  nei  limiti  delle
risorse  disponibili:  a)  gli  interventi  necessari  per  garantire
l'assistenza  di  loro   competenza,   inclusa   l'assegnazione   del
personale, come  previsto  dall'art.  13,  comma  3,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, nonche' dall'art. 139, comma  1,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita'  attuative  e
gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis,
ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di
cui all'art. 3, comma 2,  lettera  c),  del  presente  decreto,  come
definite dal CCNL, comparto  istruzione  e  ricerca,  vigente;  b)  i
servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come  garantiti
dall'art. 8, comma 1, lettera g), della legge  5  febbraio  1992,  n.
104, ed esercitati secondo  il  riparto  delle  competenze  stabilito
dall'art. 26 della medesima legge, nonche' dall'art.  139,  comma  1,
lettera c), del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112;  c)
l'accessibilita'  e  la  fruibilita'  fisica,  senso   percettiva   e
comunicativa  degli  spazi  e  degli  strumenti   delle   istituzioni
scolastiche statali di cui all'art. 8, comma  1,  lettera  c),  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 2,  comma  1,  lettera  b),
della legge 11 gennaio 1996, n. 23». 
    Il successivo comma 5-bis precisa che «Con  accordo  in  sede  di
Conferenza unificata, da perfezionare entro centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  definite
le modalita' attuative degli interventi e dei  servizi  di  cui  alle
lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalita' e  le  sedi
per l' individuazione  e  l'indicazione,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, del fabbisogno  di  servizi,  delle  strutture  e  delle
risorse professionali, nonche' gli standard qualitativi relativi alle
predette lettere». 
    Infine, l'art. 10, comma 3, del decreto  legislativo  n.  66  del
2017, in materia  di  individuazione  e  assegnazione  di  misure  di
sostegno, prevede che «il dirigente scolastico, in  tempo  utile  per
l'ordinario avvio dell'anno scolastico,  trasmette,  sulla  base  dei
PEI, di cui all'art. 7,  comma  2,  la  richiesta  complessiva  delle
misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche  agli  enti
preposti, i quali, relativamente all'assegnazione  di  dette  misure,
attribuiscono le risorse complessive secondo le modalita' attuative e
gli standard qualitativi previsti nell'accordo  di  cui  all'art.  3,
comma 5-bis», ovverosia, ancora  una  volta,  richiamando  i  «limiti
delle risorse disponibili». 
    In tale quadro normativo, dunque, al Gruppo di L.O. e al  PEI  e'
attribuito,  nell'ambito  del  sistema  di  tutela  dell'utente   con
disabilita',  il  compito  di   accertare   l'entita'   dei   bisogni
dell'alunno necessitante di sostegno e/o assistenza e di  individuare
gli strumenti necessari per farvi fronte, fra cui  rientra,  a  pieno
titolo, l'ausilio di figure professionali da destinare all'assistenza
all'autonomia e  alla  comunicazione  per  consentire  all'alunno  di
sviluppare  le  proprie  capacita'  cognitive.  All'ente  locale  e',
invece, demandata la messa a disposizione  delle  risorse  finanziare
necessarie  a  garantire  l'attuazione  delle  previsioni  del   PEI,
ancorche', puntualizza l'art. 3 del decreto  legislativo  n.  66  del
2017, nei «limiti delle risorse disponibili». 
    Con riferimento alla competenza amministrativa  in  relazione  al
servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  in  favore
degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali, l'art. 139,  comma
1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998  aveva  attribuito
alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai
comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i  compiti
e le funzioni concernenti i servizi  di  supporto  organizzativo  del
servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio. 
    La legge 7 aprile 2014,  n.  56  (rubricata  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»,  cosiddetta  «Legge  Delrio»)  ha  avviato  un  processo  di
riordino delle funzioni non fondamentali  delle  province,  le  quali
sono state trasferite alle regioni ai sensi dell'art.  1,  comma  89,
della prefata legge. 
    Con riferimento al finanziamento  del  servizio  di  integrazione
scolastica degli alunni con disabilita', l'art. 1, comma  947,  della
legge 28 dicembre  2015,  n.  208  (rubricata  «Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato»,
cosiddetta legge di stabilita' 2016), ha disposto  che,  a  decorrere
dal  1°  gennaio  2016,  le  funzioni  relative  all'assistenza   per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali (di cui all'art. 13, comma  3,  della  legge  n.
104/1992, al quale fa riferimento anche il testo in  esame),  nonche'
quelle relative ai summenzionati servizi  di  supporto  organizzativo
del servizio di istruzione per i medesimi  alunni  o  per  quelli  in
situazione di svantaggio sono attribuite alle regioni, fatti salvi  i
casi in cui, con legge regionale, queste funzioni  erano  state  gia'
attribuite alle province, alle citta' metropolitane o ai comuni. 
    A tal fine, lo stesso art. 1, comma  947,  aveva  autorizzato  la
spesa di euro 70 mln per il 2016. 
    Il riparto doveva essere disposto, tenendo  conto  dell'effettivo
esercizio delle funzioni, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, emanato su  proposta  del  Ministro  delegato  per  gli
affari regionali e le autonomie locali, di concerto con  il  Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', il Ministro  dell'economia
e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede  di
Conferenza unificata. Le risorse erano state appostate sul cap.  2836
dello stato di  previsione  del  MEF  e  ripartite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2016, che aveva fatto
riferimento  (solo)  agli  studenti  con  disabilita'  delle   scuole
secondarie di secondo grado. 
    Per il 2017,  le  risorse,  pari  a  euro  75  mln,  erano  state
autorizzate mediante intervento diretto nella seconda  sezione  della
legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) e  ripartite  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  settembre  2017,  che
aveva  anch'esso  fatto  riferimento   (solo)   agli   studenti   con
disabilita' delle scuole secondarie di secondo grado. A decorrere dal
medesimo anno, le somme sono state allocate sul cap. 2836 dello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione. 
    L'art. 1,  comma  70,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
(rubricata «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,  cosiddetta
legge di bilancio  2018)  ha  previsto  che  «Per  l'esercizio  delle
funzioni di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, e' attribuito un contributo di 75 milioni di euro per  l'anno
2018 da ripartire con le modalita' ivi previste.». 
    Le risorse erano state ripartite con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 dicembre  2018,  che,  come  i  precedenti,
aveva fatto riferimento (solo) agli studenti  con  disabilita'  delle
scuole secondarie di secondo grado. 
    Ancora in seguito, l'art. 1, comma 561, della legge  30  dicembre
2018, n. 145 (rubricata  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2019  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2019-2021» cosiddetta legge di bilancio 2019) aveva  autorizzato  una
ulteriore spesa di euro 25 mln annui per il periodo 2019-2021 che  si
era aggiunta ai euro 75 mln annui per il medesimo periodo  stanziati,
per  le  medesime  finalita',  dal  disegno  di  legge  di   bilancio
originario,  con  un  intervento  operato  direttamente  in   seconda
sezione. Inoltre, il comma 562 aveva  disposto  che  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di riparto  delle  risorse  tra
gli enti territoriali interessati veniva emanato  anche  di  concerto
con il  Ministro  dell'istruzione.  Il  relativo  riparto  era  stato
operato, per il 2019, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° agosto 2019 e, successivamente, per il 2020, con  decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  20  novembre  2020,  che
avevano sempre fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilita'
delle scuole secondarie di secondo grado. Nel frattempo, la legge  27
dicembre 2019, n. 160 (rubricata «Bilancio di previsione dello  Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2020-2022», cosiddetta «Legge di bilancio 2020»), con  un  intervento
operato   direttamente   in   seconda   sezione,   ha    rifinanziato
l'autorizzazione di spesa iscritta  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'istruzione (cap. 2836), a decorrere dal 2022,  per  un
importo pari a euro 100 mln annui. 
    In seguito, relativamente al riparto per il 2021,  il  17  giugno
2021 era stata raggiunta l'intesa in Conferenza  unificata.  In  tale
sede, la Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome  aveva
richiesto (all. 0), fra l'altro: 
        che il Fondo fosse ripartito considerando  gli  studenti  con
disabilita' che frequentano le scuole di ogni ordine e  grado  e  non
solo quelli delle scuole secondarie di secondo grado; 
        che il riparto delle risorse fosse reso disponibile in  tempi
congrui e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico, per ovviare
al notevole ritardo con cui le stesse risorse venivano  concretamente
erogate. 
    Veniva,  quindi,  pubblicato  il  decreto  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri 23 novembre 2021, recante «Riparto per  l'anno
2021 del contributo alle regioni a  statuto  ordinario  e  agli  enti
territoriali che esercitano le funzioni relative  all'assistenza  per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali». 
    L'art.  1  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234  (rubricata
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», cosiddetta legge  di
bilancio 2022), al comma 179, al fine  di  potenziare  i  servizi  di
assistenza  all'autonomia  e  alla  comunicazione  degli  alunni  con
disabilita' della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai  sensi  dell'art.  13,
comma  3,  della  legge  n.  104/1992,  istituiva,  nello  stato   di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  il  (ulteriore)  «Fondo  per  l'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con
una dotazione di euro 100 mln annui dal 2022. Tali  risorse  venivano
appostate sul cap. 2080 dello stato di previsione del MEF. 
    In base al successivo comma 180 del prefato  articolo,  il  Fondo
veniva  destinato,  annualmente,  per  euro   70   mln   agli   «enti
territoriali» (esclusi i comuni), e per euro 30 mln ai comuni. 
    In particolare, al riparto, si provvedeva: 
        per la quota parte destinata agli  «enti  territoriali»,  con
decreto del Ministro per le disabilita' e del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa  in  sede
di Conferenza unificata, da adottarsi entro il 30 giugno  di  ciascun
anno; 
        per la quota destinata ai comuni, con  decreto  del  Ministro
dell'interno e del Ministro per le disabilita',  di  concerto  con  i
Ministri dell'istruzione e  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da  adottarsi
entro il 30 giugno di ciascun anno. 
    I  decreti  ministeriali  citati  hanno  individuato  altresi'  i
relativi criteri di ripartizione. Successivamente, in  sede  di  c.d.
mille proroghe (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,  art.  5-bis,
convertito con legge 25 febbraio  2022,  n.  15),  il  fondo  di  cui
trattasi veniva incrementato a  200  milioni  di  euro,  di  cui  100
milioni  da  ripartirsi  tra  regioni/province  e  100   milioni   da
ripartirsi in favore dei comuni. 
    In seguito, l'art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n.
213  (rubricata  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il  triennio  2024-2026»,
cosiddetta legge di bilancio 2024) ha  istituito,  all'interno  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone
con disabilita',  con  una  dotazione  pari,  in  base  agli  importi
ridefiniti nel corso dell'esame parlamentare, a euro 552.177.454  per
l'anno 2024 ed a euro 231.807.485 euro a decorrere dal 2025. 
    Il comma 212 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 ha abrogato
le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle
persone con disabilita', il Fondo per l'assistenza  all'autonomia  ed
alla comunicazione degli alunni con  disabilita',  il  Fondo  per  il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed
il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia. 
    Segnatamente, l'istituzione del suddetto Fondo ha  comportato  la
soppressione  di  fondi   preesistenti   e   finanzianti   specifiche
iniziative in materia di disabilita' quali: 
        il Fondo di cui all'art 34 del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito  con  legge  n.  69/2021  -  art.  40,  finanziante
politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno  a  favore
delle persone con disabilita' comprese le  iniziative  dedicate  alle
persone con disturbo dello spettro autistico; 
        il Fondo di cui all'art. 1, comma  254,  legge  n.  205/2017,
finanziante iniziative per  il  sostegno  del  ruolo  di  cura  e  di
assistenza del caregiver familiare; 
        il Fondo di cui all'art. 1, comma  456,  legge  n.  145/2015,
finanziante iniziative e progettualita'  destinate  a  promuovere  la
piena ed effettiva inclusione  sociale  delle  persone  sorde  e  con
ipoacusia,   anche   attraverso   la   realizzazione   di    progetti
sperimentali; 
        il Fondo di cui all'art. 1, commi 179 e 180  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, finanziante il trasferimento delle risorse  in
favore di regioni e  comuni  per  il  potenziamento  dei  servizi  di
assistenza specialistica in favore di alunni/e studenti/esse,  scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per la competenza
dei comuni per scuola secondaria di secondo grado e per sensoriali su
ogni ordine e grado per la competenza delle regioni. 
    L'art. 1, comma 213 della legge n. 213/2023 a sua volta definisce
le finalizzazioni di impiego delle risorse afferenti al  Fondo  unico
per l'inclusione delle  persone  con  disabilita',  come  di  seguito
indicato: 
        a) potenziamento dei servizi di  assistenza  all'autonomia  e
alla comunicazione  per  gli  alunni  con  disabilita'  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado; 
        a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli  studenti
con  disabilita'  privi  di  autonomia  che  frequentano  le   scuole
secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota  coperta  dalla
fiscalita' locale, e, nelle more  della  definizione  dei  pertinenti
livelli essenziali  delle  prestazioni,  potenziamento  del  relativo
servizio (introdotta dalla legge n. 106  del  29  luglio  2024,  art.
9-bis «Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone  con
disabilita' e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli
studenti con disabilita'»); 
        b)  promozione  e  realizzazione  di  infrastrutture,   anche
digitali,  per  le  politiche  di  inclusione   delle   persone   con
disabilita', anche destinate ad attivita' ludico-sportive; 
        c) inclusione lavorativa e sportiva; 
        d) turismo accessibile; 
        e)  iniziative  dedicate  alle  persone  con   disturbi   del
neuro-sviluppo e dello spettro autistico; 
        f)  interventi  finalizzati  al  riconoscimento  del   valore
sociale ed economico dell'attivita' di  cura  non  professionale  del
caregiver familiare; 
        g) promozione della piena  ed  effettiva  inclusione  sociale
delle  persone  sorde  e   con   ipoacusia,   anche   attraverso   la
realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione  di  servizi
di  interpretariato  in   lingua   dei   segni   italiana   (LIS)   e
videointerpretariato  a  distanza  nonche'  per  favorire  l'uso   di
tecnologie innovative  finalizzate  all'abbattimento  delle  barriere
alla comunicazione; 
        h) promozione di iniziative e di progetti  per  l'inclusione,
l'accessibilita'  e  il  sostegno  a   favore   delle   persone   con
disabilita',  di  particolare  rilevanza  nazionale,  territoriale  o
internazionale, realizzati  da  enti  del  Terzo  settore  o  con  il
coinvolgimento  degli  stessi,  in  attuazione   del   principio   di
sussidiarieta'. 
    Il comma 214 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024  stabilisce
che l'utilizzo del  Fondo  e'  disposto  con  decreti  dell'autorita'
politica delegata in materia di disabilita',  sentita  la  Conferenza
unificata Stato-regioni province autonome-citta' ed autonomie  locali
ovvero, per il raggiungimento  di  una  specifica  finalita',  previa
intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa. 
    Il Fondo unico era inizialmente dotato di  risorse  pari  a  euro
552.177.454,00 per il 2024, a euro 231.807.485,00 per il 2025, a euro
231.807.485,00 per il 2026 e euro 231.807.485,00 per il  2027  ed  e'
stato successivamente incrementato di euro 14.460.000,00 per il 2024,
di euro 213.462.224,00 per il 2025, di  euro  158.427.884,00  per  il
2026 e di euro  108.427.884,00  per  il  2027.  La  costituzione  del
prefato Fondo unico ha rappresentato per le regioni un notevole passo
avanti verso un razionale utilizzo delle varie fonti di finanziamento
statali sopra citate, destinate alla copertura  degli  interventi  in
favore delle persone con disabilita'. 
    Si evidenzia che le finalizzazioni individuate all'art. 1,  comma
213 della legge n. 213/2023 sono enucleate in via di principio  senza
alcuna specificazione relativa alle percentuali minime e massime  del
Fondo medesimo che di volta in volta il Ministero  della  disabilita'
veicola su ciascuna delle stesse. 
    Pertanto, la definizione degli importi stanziati in  relazione  a
ciascuna annualita' a valere sul  predetto  Fondo  a  sostegno  delle
specifiche finalizzazioni elencate al comma 213 dell'art. 1, e' stata
operata, fin dalla istituzione del Fondo  nel  2024,  unilateralmente
dal   Ministero   competente   per   materia,   senza   avviare   una
interlocuzione preventiva con le regioni atta a veicolare le  risorse
verso   quegli   interventi    ritenuti    preminenti,    a    titolo
esemplificativo, in quanto posti a tutela diritti  costituzionalmente
garantiti per i cittadini ovvero  in  caso  di  interventi  a  futura
definizione  LEPS  [come  accaduto  per  i  servizi   di   assistenza
specialistica, contemplati nella finalizzazione di cui  alla  lettera
a)]. 
    Basti pensare alla costante  e  unanime  richiesta  da  parte  di
comuni e regioni  di  incremento  delle  risorse  da  destinare  alla
lettera a)  del  comma  213  dell'art.  1  della  legge  n.  213/2023
«potenziamento dei servizi di assistenza  specialistica  per  persone
con disabili», risorse che dal 2024  al  2025  hanno  beneficiato  di
incremento, tuttavia di  fatto  non  sufficiente  a  coprire  il  gap
esistente tra fabbisogno di assistenza specialistica espresso dai PEI
e risorse disponibili. 
    Con riferimento alla legge di bilancio approvata per il  triennio
2025-2027 (legge 30 dicembre 2024,  n.  207  Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027), il Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da   trasferirsi   alla
Presidenza del Consiglio a titolo di «Fondo  unico  per  l'inclusione
delle persone con disabilita'» (capitolo 1431), aveva  una  dotazione
finanziaria di competenza pari a euro 433.679.335 per il 2025; a euro
378.644.995 per il 2026 e a 328.644.995 per il 2027 (1) 
    Ad oggi, e  per  la  competenza  2025,  il  Fondo  unico  di  cui
trattasi, alimentato anche da altri decreti relativi  alle  ulteriori
finalizzazioni previste dall'art. 1, comma 213,  legge  n.  213/2023,
prevede i seguenti importi: 
        euro    128.227.990,97    per    potenziamento     assistenza
specialistica scuole secondarie di secondo grado  e  per  disabilita'
sensoriale su ogni ordine e grado (di competenza delle regioni); 
        euro    132.000.000,00    per    potenziamento     assistenza
specialistica scuole dell'infanzia, primaria e  secondaria  di  primo
grado (di competenza del comune); 
        euro 30.000.000,00 per progettualita' in  materia  di  minori
con disturbi dello spettro autistico; 
        euro  70.000.000,00  per  trasferimenti   alle   regioni   su
trasporto scolastico studenti con disabilita'  scuole  secondarie  di
secondo grado; 
        euro 1.500.000, 00 per progettualita'  in  favore  di  minori
disabili Ucraina; 
        euro 5.500.000,00 per progettualita' in materia di ipoacusia; 
        euro 300.000.000,00, per il finanziamento di avviso  pubblico
rivolto agli enti del Terzo settore atto ad acquisire  progettualita'
in materia di vita ed opportunita' per le persone con disabilita'. 
    Appare  evidente  che,  nell'ambito  del   processo   decisionale
relativo al riparto del fondo tra le varie finalizzazioni previste ex
lege non e' stata  attuata  ad  oggi  alcuna  interlocuzione  con  le
regioni rispetto alla ripartizione delle risorse  del  Fondo  per  le
specifiche finalizzazioni al  fine  di  consentire  di  veicolare  le
stesse  verso  quelle  ritenute  piu'  strategiche  o  importanti  o,
comunque, suscettibili di avere un impatto finanziario  incisivo  sul
bilancio di regioni e comuni. 
La disciplina regionale 
    In attuazione della legge n. 56/2014 «Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni», la
Regione Puglia ha emanato la legge regionale 30 ottobre 2015, n.  31,
recante la «Riforma del sistema di governo regionale e territoriale»,
successivamente integrata dalla legge regionale n. 9/2016. 
    In particolare, l'art. 3 («Funzioni oggetto di  riordino»)  della
citata legge regionale n. 31 del 2015 dispone, al  comma  1,  che  la
regione «puo' attribuire le funzioni non fondamentali  alle  province
(...)  e  alla  Citta'   metropolitana   di   Bari,   previa   intesa
interistituzionale  da  raggiungere   nell'ambito   dell'Osservatorio
regionale (...)», e, al comma 2, che «l'esercizio delle  funzioni  di
cui al comma 1 da parte delle province e della  Citta'  metropolitana
di Bari e'  oggetto  di  apposita  convenzione  tra  regione  e  enti
interessati, disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le
funzioni attribuite e le modalita' di svolgimento  delle  stesse,  il
cui onere rimane a carico della regione». 
    La suddetta intesa interistituzionale tra Regione Puglia,  Citta'
metropolitana   di   Bari   e    amministrazioni    provinciali    di
Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce  e  Taranto  e'  stata
definita  in  data  4  agosto  2016,  nella  sede   dell'Osservatorio
regionale (art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014). 
    La successiva legge regionale  27  maggio  2016,  n.  9,  recante
«Disposizioni per il completamento del processo di riordino  previsto
dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31», all'art.  2  «Funzioni
oggetto di trasferimento alla Regione», descrive le funzioni  oggetto
di trasferimento alla regione,  tra  cui  «le  funzioni  relative  al
trasporto   e   all'assistenza   specialistica   per   l'integrazione
scolastica  degli  alunni  disabili  nelle  scuole  medie  superiori,
nonche' all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi
nelle scuole di ogni ordine e grado» (comma 1, lettera e). 
    La medesima legge stabilisce poi espressamente, al comma 6, dello
stesso art. 2 che «le funzioni di cui al comma 1, lettera e), vengono
esercitate dalla regione, in avvalimento alla Citta' metropolitana di
Bari e alle province, secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
comma 2, della legge regionale n. 31/2015». 
    L'applicazione in combinato disposto delle suddette discipline ha
dato corso negli ultimi  anni  scolastici,  a  seguito  di  specifica
concertazione  con  la  Citta'  metropolitana  e  le  amministrazioni
provinciali, all'approvazione delle delibere regionali n.  1457/2016,
n. 1050/2017 e, in ultimo, la DGR n. 996/2018 (all. 1), ai fini della
programmazione,  gestione  e  erogazione  dei  servizi  di  trasporto
scolastico, assistenza specialistica  per  l'integrazione  scolastica
degli  alunni  disabili  nelle  scuole  medie  superiori,  assistenza
specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole  di  ogni
ordine e grado. 
    L'attivita'  di  programmazione  e  coordinamento  regionale,  in
collaborazione con  le  citta'  metropolitane  e  le  amministrazioni
provinciali, ha consentito negli ultimi anni di mettere  a  punto  un
sistema di coordinamento e monitoraggio relativo ad alcuni indicatori
utili alle programmazioni successive (numeri utenti in carico; volume
delle prestazioni erogate in media per utente; periodo di attivazione
del servizio; spesa programmata;  modalita'  di  copertura  di  detta
spesa;  modalita'  di  gestione  del  servizio),  anche  al  fine  di
perseguire  una  progressiva   omogeneita'   sull'intero   territorio
regionale in materia di  organizzazione  ed  erogazione  dei  servizi
suddetti ovvero lo stesso modus operandi allo scopo di  assicurare  a
tutti gli utenti aventi diritto di accedere con le medesime modalita'
agli stessi  servizi  pur  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari  e
normativi e attuare il processo  delineato  dalla  legge  n.  31/2015
relativamente alle funzioni non fondamentali  assegnate  alla  Citta'
metropolitana e alle province. 
    In data 8 luglio 2021 e' stata stipulata tra la  Regione  Puglia,
da un lato, e province e la Citta' metropolitana di Bari, dall'altro,
la Convenzione di avvalimento per il  triennio  2021/2024,  approvata
con  D.G.R.  n.  716/2021  (all.  2)  che  regola  le  modalita'   di
assegnazione del servizio in  materia  di  assistenza  specialistica,
trasporto per alunni disabili  delle  scuole  secondarie  di  secondo
grado e  altri  interventi  per  alunni  audiolesi  e  videolesi  sul
territorio regionale, prevedendo una  copertura  finanziaria  pari  a
complessivi euro 10.000.000,00, convenzione successivamente prorogata
per l'anno scolastico 2024/2025 in virtu' di DGR n.  552/2024  e  per
l'AS 2025/2026 in virtu' di DGR n. 533/2025 (all. 3). 
    Circa le risorse regionali da trasferire agli  enti  avvalsi,  la
convenzione di avvalimento approvata con DGR n. 761/2021,  adotta  un
sistema di riparto confermato di anno in anno, che, lungi dal partire
da dati demografici generali, determina le risorse da  trasferire  di
anno in anno come segue: 
        a.  preventiva  copertura,  a  valere  sul  fondo   regionale
disponibile per anno, delle somme necessarie a sopperire ad eventuali
carenze di risorse certificate dagli  enti  avvalsi  con  riferimento
all'anno scolastico precedente al riparto, sempre che  tali  maggiori
risorse siano giustificate da dati oggettivi derivanti da aumento  di
utenza o da altre situazioni certificabili  acclarate  dalla  sezione
regionale competente; 
        b. riparto del fondo regionale risultante dalla  decurtazione
di cui alla lettera a) come di seguito esplicitato: 
          la prima quota di riparto e' calcolata come differenza  tra
fabbisogno di programmazione, cosi' come consolidato con  riferimento
all'anno scolastico anteriore al riparto e somme gia' a  disposizione
degli enti avvalsi a  titolo  di  residui  ed  a  titolo  di  risorse
assegnabili a valere sui fondi statali; 
          la seconda quota di riparto, pari alla differenza tra fondo
a disposizione al netto di decurtazione e risorse relative alla prima
quota di riparto, e' ripartita in  favore  di  ciascun  ente  avvalso
sulla  base  del  numero  complessivo  degli  utenti  in  carico  per
assistenza specialistica e trasporto,  cosi'  come  risultante  dalla
programmazione dell'anno scolastico antecedente il riparto. 
    L'allegato  «A»  della  suddetta   Convenzione,   nel   prospetto
contenente la regolamentazione del servizio di «Supporto diritto allo
studio sordi e videolesi», prevede quanto segue:  «1.  Richiesta  del
servizio  da  parte  della  famiglia  o  dell'utente  alla  provincia
supportata   da   certificazione   medico   specialista    del    SSR
riconoscimento  alunno  sordo  e/o  videoleso.  2.  -  definizione  e
condivisione PEI da parte  del  gruppo  GLHI  interistituzionale,  in
relazione agli indirizzi uniformi regionali sul  massimo  di  ore  di
prestazione  erogabile  in  presenza  di  un  budget  predefinito   e
limitato» e per la «durata intero anno (per almeno otto mensilita'  e
comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli  studenti  anche
per la preparazione agli esami finali)». 
    E',  inoltre,  previsto  con  riferimento  alla  durata  e   alle
modalita' di erogazione che la prestazione debba  essere  erogata  in
«rapporto  1   a   1   alunno/esperto   (tiflologo   e/o   assistente
comunicazione)» e con «min. 9hh/settimana  max  18hh/  settimana  per
alunno». 
    L'obiettivo del limite  orario  stabilito  nell'allegato  tecnico
della prefata Convenzione e' quello di garantire, in collaborazione e
d'intesa con tutti gli enti  sottoscrittori  e,  in  ogni  caso,  nei
limiti delle risorse disponibili, l'assistenza specialistica a  tutti
gli utenti a prescindere  dai  territori  di  residenza,  nonche'  le
professionalita'   richieste   per    l'erogazione    dei    servizi,
l'omogeneita' dei servizi relativamente ai requisiti di  accesso,  le
modalita'  di  organizzazione  ed  erogazione  degli  interventi,  le
professionalita'  richieste  nonche'  il  periodo  di  durata   degli
interventi. 
    Il costante incremento del numero di utenti per anno  scolastico,
associato agli aumenti intervenuti in materia di  costo  personale  e
trasporto (come si dira' meglio infra), ha determinato  il  parallelo
costante incremento  annuo  della  spesa  complessivamente  sostenuta
dalla Regione Puglia, al netto  dei  trasferimenti  statali,  per  la
copertura dell'intero sistema di erogazione dei  servizi  strumentali
all'integrazione  scolastica  disabili  (comprensivi  di   assistenza
specialistica e trasporto). 
Il rapporto Stato-regioni. 
    Precisato il quadro normativo nazionale e regionale  in  subiecta
materia, si evidenzia che il tema del finanziamento del  servizio  di
assistenza  scolastica  specialistica  in  favore  degli  alunni  con
disabilita' e' stato, a piu' riprese, dibattuto dalle  regioni  nelle
apposite sedi interistituzionali, con particolare riferimento: 
        ai criteri di  riparto  delle  risorse  stanziate  a  livello
statale; 
        all'entita' delle risorse stanziate dalle  diverse  leggi  di
bilancio e ritenute costantemente inadeguate rispetto al fabbisogno; 
        alla tempistica del riparto  delle  risorse  statali  che  si
auspica congrua al  fine  di  consentire  un'adeguata  programmazione
regionale degli interventi. 
    Al riguardo,  si  evidenzia  che  in  sede  di  Commissione  VIII
Politiche sociali della Conferenza delle  regioni  e  delle  province
autonome, le regioni hanno piu' volte formulato  proposte  emendative
in relazione  alle  proposte  ministeriali  recanti  il  riparto  del
contributo statale in favore delle regioni, delle provincie  e  delle
citta'   metropolitane,   che   esercitano   le   funzioni   relative
all'assistenza per l'autonomia e  la  comunicazione  personale  degli
alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo  grado  con
disabilita' fisiche o sensoriali (cfr. esiti  della  riunione  del  5
luglio 2022; esiti della riunione del 27  luglio  2022;  esiti  della
riunione del 12 luglio 2023 all.ti 4-5-6). 
    Sin da subito, in sede di intesa della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, la posizione espressa dalla  Conferenza  in
data 26 luglio 2018  (18/94/CU07/C8-C9)  (all.  7)  sullo  schema  di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  riparto  delle
risorse faceva emergere la mancata  intesa  raggiunta  sul  tema  del
riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, con  la
richiesta della Conferenza al  Governo  che  il  Fondo  in  questione
diventasse strutturale e che fosse incrementato fino a raggiungere il
fabbisogno, stimato dal Governo stesso, pari a 112 milioni di euro. 
    In sede di intesa della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 947, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, la posizione  espressa  dalla  Conferenza  in  data  17
giugno 2021 (21/95/CU8/C8-C9) (all. 0) sullo schema  di  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  riparto  delle  risorse
statali stanziate per l'anno  2022  contemplava  la  richiesta  della
Conferenza al Governo di: 
        rifinanziare a partire dall'anno 2022 e  rendere  strutturale
il fondo istituito dall'art. 1, comma 70 della legge n. 205/2017; 
        rendere disponibile il riparto delle risorse in tempi congrui
e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico; 
        ripartire il fondo per le  prossime  annualita'  considerando
anche gli alunni con disabilita' sensoriale che frequentano le scuole
di ogni ordine e grado e non solo delle scuole secondarie  superiori,
prevedendo un corrispondente incremento delle risorse; 
        attivare  un  tavolo  tecnico  con  la   partecipazione   dei
ministeri competenti e di Anci e Upi con l'obiettivo di uniformare  i
livelli di assistenza erogata da  regioni,  comuni  e  province  agli
studenti con disabilita' psicofisiche. 
    In sede di intesa della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, la posizione  espressa  dalla  Conferenza  in  data  12
luglio 2023 (23/104/CU06/C8-C9) (all.  8)  sullo  schema  di  decreto
interministeriale recante il riparto del contributo di 100 milioni di
euro per l'anno 2023, il raggiungimento dell'intesa  si  accompagnava
alla esplicita richiesta al Governo di impegno ad  includere  per  il
successivo anno le regioni a statuto speciale, prevedendo a tal  fine
un  congruo  incremento  del  Fondo.  In  tale  sede,  la  Conferenza
unificata aveva rappresentato, altresi', l'esigenza di  garantire  la
piena  integrazione  socio-educativa  degli  alunni  disabili   nelle
scuole, sostenendo finanziariamente anche altri interventi  connessi,
come quello del  trasporto  degli  alunni  disabili,  che  a  livello
territoriale veniva gia' garantito.  Tali  osservazioni  e  richieste
sono state  ribadite  nella  successiva  posizione  della  Conferenza
unificata del 9 novembre 2023 (23/182/CR8b/C9-C8). 
    In sede di intesa della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 214, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, circa la posizione espressa dalla Conferenza in data 25
luglio 2024 (23/104/CU06/C8-C9) (all.  9)  sullo  schema  di  decreto
interministeriale recanti il riparto del Fondo unico per l'inclusione
delle persone con disabilita'  per  l'anno  2024,  il  raggiungimento
dell'intesa  veniva  condizionata  alle   proposte   emendative   che
subordinavano  il  servizio  di  assistenza  all'autonomia   e   alla
comunicazione anche agli studenti dell'infanzia e del primo ciclo  di
istruzione, quando con disabilita'  sensoriale  alla  condizione  che
tale fattispecie fosse prevista da specifiche normative applicabili a
livello regionale. Inoltre, in tale  posizione  la  Conferenza  aveva
evidenziato (nuovamente) il sottodimensionamento del  Fondo  rispetto
ai fabbisogni espressi dai territori, esprimendo  la  raccomandazione
al Governo di prevedere un fondo  apposito  per  il  trasporto  degli
alunni disabili. 
    In tale sede, l'ANCI aveva osservato, inoltre, che il  numero  di
studenti con  disabilita'  con  diritto  al  servizio  di  assistenza
all'autonomia e alla continuazione, era in forte e continua  crescita
negli ultimi anni e che da  una  prima  analisi  delle  relazioni  di
rendicontazione e di monitoraggio relative all'anno 2023  era  emerso
che le risorse necessarie a garantire il servizio in questione  erano
nettamente superiori rispetto al contributo statale, ossia circa  480
Mln di risorse proprie impiegate direttamente dai  comuni,  a  fronte
dei 103 Mln di risorse disponibili dal fondo assegnate dallo Stato. 
    In sede di intesa della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 214, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213 la posizione espressa dalla Conferenza in  nella  seduta
del  10  settembre  2025  (all.   10)   sullo   schema   di   decreto
interministeriale recanti il riparto del Fondo unico per l'inclusione
delle persone con  disabilita'  per  l'anno  2024  il  raggiungimento
dell'intesa  si  accompagnava  all'espressa  raccomandazione  che,  a
decorrere dal 2026, il decreto di riparto fosse approvato in sede  di
Conferenza unificata nel primo semestre di ciascun anno, al  fine  di
consentire alle regioni di programmare adeguatamente gli interventi e
con la raccomandazione -  ritenuto  insufficiente  il  lieve  aumento
delle risorse a fronte di un notevole  aumento  delle  studentesse  e
degli studenti con disabilita' - di prevedere un  congruo  incremento
delle risorse a decorrere dall'anno 2026. 
    Con precipuo riferimento alla posizione da ultimo espressa  dalla
Regione Puglia nei rapporti interistituzionali in merito al tema  del
finanziamento del servizio di integrazione scolastica, con e-mail del
29 aprile 2024  (all.  11)  indirizzata  alla  Commissione  politiche
sociali della Conferenza delle regioni e delle province autonome,  il
direttore del Dipartimento Welfare ha, inter alia,  rappresentato  la
necessita' di  «acquisire  informazioni  inerenti  la  tempistica  di
trasferimento alle  regioni  dei  fondi  relativi  al  all'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 1, commi 179 e 180
della  legge  n.  234/2021,  ora  confluiti  nel  "Fondo  unico   per
l'inclusione delle persone con disabilita'" di cui all'art. 1,  comma
210 della legge n. 213/2024. In merito si evidenzia che  ad  oggi  il
Ministero della disabilita' non ha comunicato: 
        alcuna informazione circa la definizione dell'ammontare delle
risorse destinate all'assistenza specialistica all'interno del "Fondo
unico per l'inclusione delle persone con disabilita'" (art. 1,  comma
210, legge n. 213/2024) e la tempistica di assegnazione delle stesse; 
        alcun  aggiornamento   circa   l'incremento   delle   risorse
destinate alle  regioni  a  fronte  della  palesata  possibilita'  di
concorrenza  a  valere  sul  fondo  anche  delle  regioni  a  statuto
speciale; 
        alcun aggiornamento in  merito  alla  criticita'  evidenziata
dalle regioni e inerente l'impossibilita' di coprire a  valere  sulle
risorse afferenti al  fondi  cui  trattasi  le  spese  del  trasporto
scolastico disabili scuole secondarie di secondo grado». 
    Con nota prot. 063667 del 5 febbraio 2025 (all. 12),  indirizzata
al Ministero della disabilita', il direttore del Dipartimento Welfare
ha rappresentato la necessita' di un confronto sul tema del  servizio
di  integrazione   scolastica   degli   studenti   con   disabilita',
evidenziando  expressis  verbis   che   «l'erogazione   dei   servizi
strumentali all'integrazione scolastica delle persone con disabilita'
rappresenta una criticita' importante per i territori, sia a  livello
comunale (per  il  ciclo  di  istruzione  della  scuola  di  infanzia
primaria e secondaria di primo grado), che a livello  regionale  (per
la scuola secondaria di secondo grado e per audiolesi e videoleso  su
ogni ordine e grado),  in  primis  in  conseguenza  dell'ingentissimo
importo delle risorse utilizzate, a fronte di  trasferimenti  statali
non in grado di coprire in maniera sufficiente il fabbisogno». 
    Nella medesima nota venivano sintetizzate le maggiori  criticita'
sul tema nei seguenti termini: 
        l'erogazione del servizio di  assistenza  alla  comunicazione
veniva considerato dalla costante giurisprudenza  come  interconnesso
al diritto allo studio con conseguente incomprimibilita' dello stesso
sulla base di esigenze di bilancio; 
        l'assenza di standard uniformi di servizio  lascia  i  G.L.O.
liberi  di   definire   monte   ore   di   assistenza   specialistica
indeterminati, spesso a copertura  dell'intero  orario  scolastico  e
sovente con monte  ore  superiore  a  quello  garantito  dallo  Stato
tramite il Ministero dell'istruzione  per  l'insegnate  di  sostegno.
Cio' determinava che il servizio di assistenza  specialistica  avesse
un costo maggiore dell'insegnate di  sostegno  a  fronte  di  risorse
notevolmente piu' limitate; 
        solo recentemente era stata aggiunta  la  lettera  a-bis)  al
comma 213  della  legge  n.  213/2023,  circa  il  finanziamento  del
trasporto  scolastico  degli  studenti  con  disabilita'   privi   di
autonomia che frequentano le  scuole  secondarie  di  secondo  grado;
tuttavia non si conoscevano ne' le modalita'  di  assegnazione  delle
risorse ne' le modalita' di utilizzo delle stesse; 
        con decreto del Ministero della salute del 14 settembre  2022
sono state  approvate:  «le  linee  guida  per  l'accertamento  della
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'integrazione
scolastica», con la determinazione di un percorso che avrebbe  dovuto
condurre alla definizione di PEI scolastici elaborati sulla  base  di
specifico profilo di funzionamento redatto dalle UVM; tuttavia  dette
linee guida, seppur giuridicamente esistenti, erano inoperative,  con
ogni conseguenza in  ordine  all'incertezza  del  complessivo  quadro
giuridico; 
        il  personale  a  vario  titolo  operante  nei   servizi   di
assistenza specialistica e' connotato da una varieta' di titoli e  di
inquadramenti    a    livello     nazionale,     stante     l'assenza
dell'inquadramento  professionale   del   c.d.   ASACOM   (assistente
specialistico per l'autonomia e la comunicazione), con la conseguenza
che in alcuni  territori  il  servizio  di  assistenza  specialistica
veniva garantito mediante l'impiego di educatori, in altri di  OSS  e
in altri ancora di ausiliari; 
        il  personale  a  vario  titolo  operante  nei   servizi   di
assistenza  specialistica,   nella   quasi   totalita'   assunto   da
cooperative sociali, era in grande stato di  agitazione,  ritenendosi
scarsamente tutelato per seguenti ragioni: 
          monte ore limitato, in quanto direttamente  collegati  alle
risorse disponibili; 
          mancata integrazione nel  contesto  scolastico,  in  quanto
spesso strumentalizzato per la copertura di buchi o inefficienze  del
personale  scolastico  (vedi  assenze  insegnante   di   sostegno   o
l'espletamento  di  attivita'  che  dovrebbero  essere  proprie   dei
collaboratori scolastici); 
          mancato pagamento delle c.d. «ore non  frontali»,  incontri
di coordinamento monitoraggio PEI etc.; 
          se assunto con contratto  a  tempo  indeterminato  a  tempo
parziale ciclico verticale, mancata retribuzione nei mesi di chiusura
scolastica  e   mancato   accesso   a   forme   di   assistenza   per
disoccupazione. In merito si evidenziava che il fondo  istituito  con
la legge di bilancio n. 234/2021 all'art.  1,  comma  971  era  stato
finanziato solo per l'annualita' 2023 e 2024 e non era operativo  per
il 2025. 
    Da ultimo, con la prefata nota, veniva evidenziato che  la  legge
n. 66/2017 all'art. 3, comma 5-bis prevede che, con accordo  in  sede
di Conferenza unificata, da  perfezionarsi  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono definite  le
modalita' attuative degli  interventi  e  dei  servizi  di  cui  alle
lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalita' e  le  sedi
per  l'individuazione  e  l'indicazione,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, del fabbisogno  di  servizi,  delle  strutture  e  delle
risorse professionali, nonche' gli standard qualitativi relativi alle
predette lettere e, pertanto, e' stata manifestata l'opportunita'  di
riavviare un tavolo di confronto, anche  con  la  partecipazione  del
Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del  MEF,  al
fine di addivenire a standard di servizio uniformi e commisurati alle
risorse disponibili. 
    Con nota del 2 maggio 2025 (all.  13),  indirizzata  al  Ministro
della disabilita' nonche' al Capo di  Gabinetto  del  Ministro  della
disabilita', il  consigliere  regionale  delegato  al  Welfare  della
Regione Puglia ha rappresentato la necessita'  di  un  confronto  sul
tema del servizio  di  integrazione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', rappresentando l'erogazione del predetto  servizio  «una
criticita' importante per i territori, sia a livello comunale (per il
ciclo di istruzione della scuola di infanzia primaria e secondaria di
I grado), che a livello regionale (per la  scuola  secondaria  di  II
grado e per audiolesi e videoleso su ogni ordine e  grado)  anche  in
conseguenza dell'ingentissimo  importo  delle  risorse  necessarie  a
fronte di trasferimenti statali non in grado di  coprire  in  maniera
sufficiente il fabbisogno». Anche in tale  contesto  veniva  ribadito
che «malgrado detto servizio venga considerato  dalla  giurisprudenza
interconnesso   al   diritto    allo    studio,    con    conseguente
incomprimibilita' dello stesso sulla base di  esigenze  di  bilancio,
manca la definizione di standard uniformi. Con decreto del  Ministero
della salute del 14 settembre 2022 sono state poi approvate le "Linee
guida per l'accertamento della  condizione  di  disabilita'  in  eta'
evolutiva   ai   fini   dell'integrazione   scolastica",    con    la
determinazione di  un  percorso  che  avrebbe  dovuto  condurre  alla
definizione di PEI  scolastici  elaborati  sulla  base  di  specifico
profilo di funzionamento redatto  dalle  UVM;  tuttavia  dette  linee
guida, seppur giuridicamente esistenti, sono  inoperative,  con  ogni
conseguenza  in  ordine   all'incertezza   del   complessivo   quadro
giuridico». Nella prefata nota del 2 maggio 2025 e'  stata,  inoltre,
evidenziata la circostanza che «il fondo istituito con  la  legge  di
bilancio n. 234/2021 all'art. 1, comma 971 e' stato  finanziato  solo
per l'annualita' 2023 e 2024 e non e' operativo per il  2025»  ed  e'
stato  chiesto  di  riavviare  un   confronto   su   tali   tematiche
regolamentate da norme nazionali. 
    Da ultimo, in sede di seduta straordinaria della Conferenza delle
regioni e delle province autonome del 29 dicembre 2025 (all. 14),  il
Presidente della Regione Puglia ha espresso  parere  contrario  sullo
schema di decreto del Ministro per le disabilita', di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali,  il   Ministro   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministro per lo sport e  i
giovani,  recante  «Assegnazione  di  risorse  alla  misura  "Vita  e
opportunita'"», nel limite massimo di 300 milioni di euro, in  quanto
tali risorse verrebbero  sottratte  agli  «interventi  di  assistenza
specialistica nelle scuole superiori, che quindi rimangono  scoperte»
e che rimarrebbero a carico delle regioni. 
La legge 30 dicembre 2025, n. 199. 
    In tale  contesto  normativo  e'  stata  approvata  la  legge  30
dicembre 2025, n. 199 (c.d. legge di bilancio 2026) il cui comma  706
dell'art. 1 della legge n. 199/2025 introduce, con effetto a far data
dal 1° gennaio 2026, la definizione, ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione, del livello  essenziale  delle
prestazioni (LEP) in  materia  di  assistenza  all'autonomia  e  alla
comunicazione personale per alunni e gli  studenti  con  accertamento
della condizione della  disabilita'  in  eta'  evolutiva:  «Ai  sensi
dell'art. 117, secondo comma,  lettera  m),  della  Costituzione,  e'
definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia  di
assistenza all'autonomia  e  alla  comunicazione  personale  per  gli
alunni  e  gli  studenti  con  accertamento  della  condizione  della
disabilita' in eta' evolutiva,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.  66,  nonche'  con  certificazione  di
disabilita' precedente all'applicazione delle linee guida di  cui  al
medesimo art. 5, comma 6». 
    Il successivo comma 707 prevede quanto segue: «Il LEP  garantisce
un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione  del
principio di incisivita', nel rispetto dei principi di uguaglianza  e
di non discriminazione. Costituisce  contenuto  del  LEP,  quale  sua
componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia
e alla comunicazione personale, da assicurare, in via  progressiva  e
nei limiti delle  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  in
misura  corrispondente  a  quanto  previsto   nel   piano   educativo
individualizzato (PEI), ai sensi dell'art. 7, comma  2,  lettera  d),
del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66.  E',  altresi',
componente fondamentale del LEP l'impiego di  personale  in  possesso
del profilo professionale individuato ai sensi dell'art. 3, comma  4,
del decreto legislativo n. 66 del  2017  nonche'  il  rispetto  degli
standard  qualitativi  individuati  ai  sensi  del  comma  5-bis  del
medesimo art. 3». 
    Il comma 708 prevede che «Entro il 31 dicembre 2027, il  registro
nazionale per la ricognizione del fabbisogno  territoriale  aggregato
delle  ore   prestate   dagli   assistenti   all'autonomia   e   alla
comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  le  politiche  in  favore
delle persone con  disabilita',  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto
disposto  dal  regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2016,  n.
162, e' alimentato con i dati raccolti dal Ministero  dell'istruzione
e del  merito,  attraverso  il  Sistema  informativo  dell'istruzione
(SIDI). Con decreto dell'Autorita' politica delegata  in  materia  di
disabilita', di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito,  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e   con
l'Autorita'  politica  delegata  per  gli  affari  regionali   e   le
autonomie, sono  definiti  i  criteri  tecnici  e  le  modalita'  per
l'accesso, la  condivisione  e  l'utilizzo  dei  dati  contenuti  nel
registro nazionale di cui al primo  periodo,  nonche'  le  specifiche
tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla  quantificazione
del fabbisogno di assistenza all'autonomia  e  alla  comunicazione  a
livello territoriale. Il registro nazionale e'  alimentato  dai  dati
dei PEI gia' trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito  dei
flussi informativi esistenti, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica». 
    Il comma  709  regola  la  disciplina  transitoria  nei  seguenti
termini: «Nelle more della piena operativita' del registro di cui  al
comma 708, quali misure  propedeutiche  all'implementazione  del  LEP
finalizzate  a  favorire  l'attivazione  e  il  potenziamento   delle
attivita' di assistenza all'autonomia e alla  comunicazione,  in  via
transitoria per gli anni 2026 e 2027, e'  individuato  uno  specifico
obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli
enti territoriali dove e' piu' carente. A tal fine,  tutti  gli  enti
territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione  del
servizio  scolastico  ove  siano  iscritti  alunni  e  studenti   con
accertamento della condizione di disabilita' in  eta'  evolutiva,  ai
fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio
di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove  richiesto  dai
relativi  PEI,  garantendo  una  media  oraria   settimanale   almeno
corrispondente alle risorse finanziarie a essi  trasferite  a  carico
del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del  servizio  con
le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale  o  il
trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si  faccia
carico dell'effettiva erogazione del servizio». 
    Il comma 710 statuisce che «Con uno o piu' decreti dell'Autorita'
politica delegata in materia  di  disabilita',  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e
del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorita' politica  delegata
per gli affari regionali e le autonomie,  sulla  base  delle  ipotesi
tecniche  formulate  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28  dicembre  2015,
n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono  ripartite  le
risorse  del  Fondo  unico  per  l'inclusione   delle   persone   con
disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma  213,
lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che  concorrono  in
via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto
per le annualita' 2026 e 2027  di  cui  al  comma  709  del  presente
articolo e al successivo raggiungimento del LEP». 
    Pertanto,  in  via  transitoria  le   attivita'   di   assistenza
all'autonomia e alla comunicazione sono qualificate  quale  obiettivo
di servizio con riferimento al biennio 2026-2027,  nelle  more  della
progressiva implementazione dei medesimi servizi quale vero e proprio
LEP e, soprattutto, viene rimarcata la circostanza che in  capo  agli
enti territoriali in relazione al prefato biennio grava l'obbligo  di
garantire il servizio  di  assistenza  scolastica  specialistica  nei
limiti  del  finanziamento  con  le  risorse  statali   appositamente
trasferite. In base a quanto previsto  da  tale  ultima  disposizione
normativa,  stante  l'assegnazione  alla  Regione  Puglia,   per   la
competenza 2025, a valere sul  Fondo  unico  per  l'inclusione  delle
persone con disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalita' di  cui  all'art.  1,
comma  213,  lettera  a),  di  risorse  pari   a   complessivi   euro
10.113.699,98,  si  evidenzia  che,   come   indicato   nel   dossier
parlamentare in atti (all. 15-pagg. 1199 e ss.),  le  ore  finanziate
dallo Stato sono  davvero  esigue:  «Per  il  secondo  ciclo  (95.635
studenti  certificati),  la  copertura  del  servizio  e'  assicurata
interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione  afferenti
alla finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della  legge
30 dicembre 2023, n. 213, che per  l'annualita'  2025  erano  pari  a
128.227.991 euro. Quindi, le risorse assegnate per il  secondo  ciclo
coprono integralmente il servizio, garantendo  almeno  50  ore  medie
annue  per  ciascun  alunno  certificato,  con   una   disponibilita'
effettiva 1.340,81 euro per studente, pari a 67 ore per studente.  La
relazione tecnica precisa che la spesa media  oraria  costituisce  un
obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria. La  sua
attuazione e', quindi, subordinata alla disponibilita' delle  risorse
previste dalla legislazione vigente. Il parametro  delle  ore  medie,
come indicato dalla norma, non definisce un  obbligo  permanente,  ma
rappresenta un riferimento tecnico  elaborato  sulla  base  dei  dati
attualmente  disponibili  in  termini  di   risorse   e   platea   di
beneficiari. Di conseguenza,  eventuali  variazioni  nella  platea  o
nella  disponibilita'  delle  risorse  determinano   un   adeguamento
automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo e' volto  a
individuare  una  soglia  condivisa  di  riferimento,  funzionale   a
garantire parita' di trattamento tra gli  enti  e  una  distribuzione
equa delle risorse. Si segnala che la relazione tecnica non  fornisce
motivazioni in ordine alla quantificazione del  costo  orario  in  20
euro  per  ciascuna  ora  -  parametro  che  risulta  decisivo  nella
determinazione   quantitativa   dell'obiettivo   di    servizio    da
raggiungere. Da questo punto di vista, il  testo  legislativo  appare
lacunoso, non potendosi procedere, senza la previa definizione di  un
costo orario, alla individuazione di "una  media  oraria  settimanale
almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite"». 
    Pertanto, lo Stato garantisce la copertura di 67 ore medie  annue
che, considerando la media di 34 settimane scolastiche, significa  la
copertura di circa 2 ore a settimana. 
    Viceversa, considerato il riconoscimento  di  un  monte  ore  PEI
garantibile da un minimo di 9 ore ad un massimo di 18 ore settimanale
(che sono mediamente quelle effettivamente riconosciute, in  disparte
le maggiori ore riconosciute in  sede  giudiziaria),  previsto  dalle
Convenzioni di avvalimento tra la Regione Puglia, da un  lato,  e  le
provincie e la Citta' metropolitana di Bari, dall'altro, stipulate  a
far data dal 2021, si puo' inconfutabilmente sostenere che la Regione
Puglia abbia effettuato (e continui ad effettuare) un notevole sforzo
finanziario  per  reperire  sempre  maggiori   risorse   in   ragione
dell'ampliamento della platea di beneficiari, al fine di  riconoscere
un monte ore PEI medio di circa 12 ore settimanali a tutte le ipotesi
di  disabilita'  piu'  grave,  come  risultanti  (concretamente)  dai
relativi PEI, a fronte delle sole n. 2 ore garantite da trasferimenti
statali. 
    In sintesi, la Regione Puglia a far data dal 2021 ha concorso  in
misura maggioritaria rispetto  allo  Stato  al  finanziamento  di  un
servizio  che  solo  a  far  data  dal  1°  gennaio  2026  e'   stato
normativamente riconosciuto come obiettivo di servizio da riconoscere
in via obbligatoria nella misura oraria settimanale minima  garantita
dai trasferimenti  statali,  restando  salva  l'integrazione  con  le
risorse regionali all'uopo destinabili in  base  alla  programmazione
regionale. 
    Alla luce di quanto sopra, risulta incontestabile la  circostanza
che la Regione Puglia abbia, in realta', garantito un livello di gran
lunga maggiore e uniforme di ore di assistenza, nonostante gli esigui
importi trasferiti a livello statale, ancor prima dell'introduzione a
livello legislativo di uno specifico obiettivo di  servizio  tendente
al riconoscimento progressivo e in via programmatica  di  un  vero  e
proprio LEP. 
    Sotto tale prospettiva, in alcun caso potrebbe sostenersi che  la
Regione   Puglia   sia   inadempiente   rispetto   alla   progressiva
implementazione del LEP prevista dalla normativa vigente, considerato
che la medesima regione, al contrario, risulta senz'altro virtuosa in
relazione  all'erogazione  del  servizio  di  assistenza  scolastica,
avendo reperito negli anni risorse sempre maggiori per assicurare  ai
minori con disabilita' piu' grave un numero di ore di assistenza che,
seppur non coincidente con l'intero orario scolastico, comunque  puo'
considerarsi del tutto congruo in proporzione  al  totale  delle  ore
frequentate  dagli  alunni  con  disabilita',  cosi'  come   previste
concretamente in media nei PEI (ad eccezione dei numerosi contenziosi
avviati per il riconoscimento di un numero maggiore  di  ore,  spesso
indicato negli stessi PEI rispetto al  monte  ore  sostenibile  dalla
regione, come indicato nelle convenzioni di avvalimento). 
    A far data dal 1° gennaio 2028, il numero di  ore  di  assistenza
all'autonomia  e   alla   comunicazione   personale   da   assicurare
obbligatoriamente in misura  corrispondente  a  quanto  previsto  nel
piano educativo individualizzato  (PEI)  costituira'  una  componente
fondamentale del LEP introdotto dal comma 706 dell'art. 1 della legge
di bilancio 2026, alla cui attuazione, ai sensi del successivo  comma
711 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026 «si  provvede  a  valere
sulle risorse del Fondo unico  per  l'inclusione  delle  persone  con
disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma  213,
lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulle  risorse  del
Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi, di cui all'art.
1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  e
sulle risorse assicurate dalle  amministrazioni  regionali  e  locali
nell'ambito dei rispettivi bilanci». 
    All'art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e disposizioni  relative)  e  annessa  Tabella  2,  con
particolare  riferimento  alla  Missione  «14  -   Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia (24)», Programma  14.1  «Famiglia,  pari
opportunita' e situazioni di disagio» (24.5), Azione  «Politiche  per
la famiglia e le disabilita'»,  viene  collocato  lo  stanziamento  -
insufficiente  ed  inadeguato  -  relativo  al  «Fondo  speciale  per
l'inclusione delle persone  con  disabilita'»  (da  trasferirsi  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1431). 
    Come  affermato  pure  nella  relazione  tecnica  alla  legge  di
bilancio 2026, riportata nel dossier parlamentare  (all.  15  -  pag.
1202), da quanto sin qui illustrato emerge che il  finanziamento  del
suddetto LEP si realizza attraverso il concorso tra risorse statali e
territoriali, secondo un modello di  cofinanziamento  che  non  grava
ulteriormente sulla finanza pubblica, fondato sull'impiego efficiente
delle risorse gia' previste a legislazione vigente,  comprese  quelle
degli enti territoriali che gia' contribuiscono al servizio. 
Il finanziamento della funzione. 
    Circa gli aspetti contabili  di  spesa  riferiti  ai  servizi  di
«assistenza  all'autonomia  e   alla   comunicazione   studenti   con
disabilita'»,   alias   «assistenza   specialistica   studenti    con
disabilita'», con analisi dei dati riferiti ai trasferimenti  statali
finalizzati, all'uopo trasferiti, e alle risorse regionali  investite
annualmente sullo specifico intervento, si produce la nota  prot.  n.
90483/2026 del competente Dipartimento Welfare della  Regione  Puglia
(all. 16), che di seguito si  illustra  per  completezza  ed  armonia
espositiva. 
    I  dati  ivi  riferiti  attengono  al  segmento   di   assistenza
all'autonomia e alla comunicazione studenti con disabilita', in  base
alla normativa vigente ascritto alla competenza  regionale,  riferito
alla  platea  di  utenza  degli  studenti  con   disabilita'   scuole
secondarie di II grado  e  ai  discenti  con  disabilita'  sensoriale
(uditiva o visiva) frequentanti le scuole di ogni ordine e grado. 
    Ai fini dell'analisi del dato contabile, si  richiama  il  quadro
normativo dianzi illustrato, che ha determinato l'acquisizione  della
competenza regionale nella predetta materia  e  che  e'  direttamente
connessa alla riforma costituzionale  realizzata  con  l'approvazione
della legge «Delrio» n. 56/2014. 
    Per l'attuazione delle citate leggi regionali  n.  31/2015  e  n.
9/2016, con decorrenza  dall'A.S.  2017/2018  la  Regione  Puglia  ha
gestito  la  propria  competenza  mediante   la   sottoscrizione   di
convenzioni  di  avvalimento  con  Citta'  metropolitana  di  Bari  e
province pugliesi, strutturate dapprima su  base  annuale  (per  A.S.
2017/2018) e successivamente su base triennale (AA. SS.  2018/2019  -
2019/2020 - 2020/2021) con adozione  della  DGR  n.  996/2018  e  con
adozione  di  specifico  allegato  tecnico  volto  a   definire   una
erogazione uniforme dei servizi su base regionale. 
    Successivamente, stante  la  necessita'  di  rivedere  l'allegato
tecnico, anche alla luce della chiusura del periodo pandemico e  alla
scarsa tenuta dei criteri di riparto delle risorse regionali, con DGR
n. 716/2021 si e' addivenuti all'approvazione del  nuovo  addendum  e
della nuova convenzione triennale di avvalimento riferita  agli  anni
scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024. 
    La  continua  evoluzione  del  quadro  normativo  di  riferimento
associato  all'imminenza  dell'attuazione  sul  territorio  nazionale
della riforma sulla disabilita',  ha  reso  necessario  prorogare  la
vigenza della convenzione di avvalimento  triennale  e  del  relativo
allegato tecnico, approvati con DGR n.  716/2021  anche  per  gli  AS
2024/2025 (giusta  DGR  n.  554/2024)  e  2025/2026  (giusta  DGR  n.
533/2025). 
    Obiettivo prioritario dell'allegato tecnico approvato con DGR  n.
716/2021 e' stato quello di definire a livello regionale una  cornice
e  uno  standard  di  erogazione  dei  servizi  che  garantisse   una
uniformita' a  livello  regionale,  ferma  restando  la  possibilita'
normativa di riconoscere i servizi di  assistenza  specialistica  nei
limiti delle risorse disponibili. 
    Il passaggio dal primo triennio di  convenzionamento  al  secondo
triennio di convenzionamento, in uno  alla  conclusione  del  periodo
pandemico  che  aveva  determinato  una  notevole  contrazione  della
frequenza scolastica, ha fatto registrare il preoccupante  incremento
delle risorse  regionali  necessarie,  al  netto  dei  fondi  statali
trasferiti, ad  assicurare  i  servizi  strumentali  all'integrazione
scolastica studenti con disabilita' nel loro complesso, e  i  servizi
di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nello specifico. 
    Il costante incremento dell'utenza,  a  fronte  di  trasferimenti
statali pressoche' invariati dal 2019  al  2025,  ha  determinato  da
parte della Regione  Puglia  il  costante  incremento  delle  risorse
investite   in   assistenza   specialistica,   operando,    altresi',
reinvestimenti  costanti  nell'anno   scolastico   successivo   delle
economie realizzatesi a valere sull'anno scolastico precedente. 
    In merito ai fondi  statali  e  al  fine  di  meglio  comprendere
l'impostazione delle  tabelle  riportate  nella  relazione  in  atti,
occorre fare riferimento al seguente excursus normativo: 
        le risorse accreditate in  favore  di  Regione  Puglia  dalla
competenza 2018 alla competenza 2021 erano imputate al fondo riferito
al comma 70 dell'art. 1 della legge n.  205/2017,  istituito  per  il
finanziamento delle funzioni trasferite dalle province alle regioni a
seguito della riforma Delrio (comma 947, art. 1, legge n. 205/2017). 
    Le predette risorse, inizialmente  stanziate  in  complessivi  75
milioni, sono state incrementate sino a 100 milioni di euro  per  gli
anni 2019, 2020 e 2021 dal comma  561  della  legge  n.  145/2018,  e
coprivano l'intero sistema  di  erogazione  dei  servizi  strumentali
all'integrazione  scolastica  disabili,  e  quindi,  sia   assistenza
specialistica scuole secondarie II grado e sensoriali su ogni  ordine
e grado sia trasporto scolastico disabili  scuole  secondarie  di  II
grado; 
        successivamente e' intervenuta la legge 30 dicembre 2021,  n.
234, che all'art.  1,  comma  179,  ha  istituito  il  fondo  per  il
potenziamento  dei  servizi  di  assistenza  all'autonomia   e   alla
comunicazione per gli alunni con disabilita',  facendo  confluire  in
tale fondo le risorse attuative del comma 947 dell'art. 1 della legge
n. 208/2015 come quantificate nel comma 70 dell'art. 1 della legge n.
205/2017 e incrementate con il comma 561 della legge n. 145/2018. 
    La  predetta  legge,  nella  sua  prima  formulazione,  prevedeva
l'istituzione di un fondo di 100 milioni da ripartire per 70  milioni
in  favore  di  regioni  e  per  30  milioni  in  favore  di  comuni.
Successivamente, in sede di mille proroghe (decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, art. 5-bis convertito con legge 25  febbraio  2022,  n.
15), il fondo di cui trattasi e' diventato di 200 milioni di cui  100
milioni  da  ripartirsi  tra  regioni/province  e  100   milioni   da
ripartirsi in  favore  dei  comuni.  A  seguito  di  quanto  disposto
dall'art. 1,  comma  179  della  legge  n.  234/2021  con  decorrenza
dall'annualita' 2022, le risorse statali trasferite dallo stato  alle
regioni potevano essere utilizzate  solo  per  il  finanziamento  dei
servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione riferiti  ai
discenti  scuole  secondarie  di  II  grado  e  per  i  discenti  con
disabilita' sensoriale su ogni ordine e  grado,  lasciando  a  totale
carico  delle  regioni  il  finanziamento  degli  ulteriori   servizi
strumentali  all'integrazione  scolastica,  tra  cui,  il   trasporto
scolastico discenti con disabilita' scuole secondarie  di  II  grado.
Ancora, in fase successiva e' intervenuta la legge  finanziaria  2024
(legge n. 213/2023) che ai commi da 210 a 214 ha istituito e  normato
il «Fondo unico per  l'inclusione  delle  persone  con  disabilita'».
L'istituzione del suddetto fondo ha  comportato  la  soppressione  di
fondi preesistenti e finanzianti specifiche iniziative in materia  di
disabilita', tra i quali, il fondo di cui all'art. 1, comma 179 e 180
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
    Pertanto, ad oggi, le risorse trasferite dallo Stato alle regioni
affluiscono in via esclusiva al fondo di cui all'art. 1,  comma  210,
della legge n. 213/2023, riferiti alla  finalizzazione  di  cui  alla
lettera a) del comma 213. 
    Tanto chiarito, la nota regionale in  atti  illustra  le  risorse
investite dall'ente territoriale pugliese nel tempo per  l'erogazione
dei servizi, analizzando l'andamento della spesa  e  l'incidenza  del
contributo statale rispetto all'investimento di risorse regionali. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    La Tabella 1) illustra le risorse statali trasferite e le risorse
regionali investite per consentire la tenuta dei servizi per  ciascun
anno scolastico di riferimento. 
    I dati riportati in Tabella (1), illustrano  con  evidenza,  come
dall'avvio del trasferimento  delle  competenze  all'anno  scolastico
odierno, a fronte di una sostanziale  stabilizzazione  delle  risorse
statali trasferite, le risorse regionali investite nei  soli  servizi
di assistenza all'autonomia e alla comunicazione  abbiano  subito  un
costante notevole incremento passando da euro 5.989.137,29  investiti
per l'AS 2018/2019 fino ad arrivare ai euro  23.235.880,89  investiti
per la copertura dell'AS 2025/2026. 
    Tale andamento delle risorse dimostra come,  dall'A.S.  2018/2019
all'anno scolastico 2025/2026, l'incidenza del finanziamento statale,
sul complessivo fabbisogno, decresce dal 56,16% dell'anno  scolastico
2018/2019  al   30,33%   dell'anno   scolastico   2025/2026,   mentre
l'incidenza  dell'investimento  regionale,  in  maniera  inversamente
proporzionale, aumenta dal 43,84% al 69,67%. 
    La tabella mette in luce  in  tutta  la  sua  evidenza  anche  il
costante  aumento  dell'utenza   afferente   ai   servizi,   che   e'
incrementata dalle n. 2058 unita'  per  l'anno  scolastico  2018/2019
alle n.  3621  unita'  riferite  all'anno  scolastico  2025/2026  con
aumento di n. 1563 utenti. 
    A cio' occorre aggiungere che il dato di  spesa  programmato  per
anno scolastico, cosi' come riportato nella colonna A della  tabella,
fa riferimento a un monte ore PEI medio di erogazione di  circa  9/12
ore e non tiene conto del reale fabbisogno espresso dai PEI elaborati
dai GLO, in quanto l'erogazione del  servizio  e'  da  sempre  tarata
sulla base delle risorse disponibili e non delle  ore  effettivamente
indicate nei piani individuali suddetti (quasi sempre di  gran  lunga
maggiori). 
    Inoltre   gli   AA.SS.   2024/2025   e   2025/2026   sono   stati
caratterizzati  anche  dall'innalzamento  dei  costi  del   personale
derivati  dall'applicazione  del  nuovo  contratto  collettivo  delle
cooperative sociali sottoscritto a fine 2024, e che ha determinato un
aumento del circa 13%  delle  retribuzioni  salariali  del  personale
coinvolto nei servizi, ossia gli  educatori  (come  da  schema  delle
tabelle retributive approvate dal Ministero del lavoro - all. 17). 
    E cio' fa tanto piu' specie, in quanto i costi orari  sono  stati
elaborati dallo stesso Ministero del  lavoro,  che  ha  accertato  un
costo orario medio di gran  lunga  superiore  alle  20  euro  all'ora
riferito (non si sa in base a quale parametro) in sede  di  relazione
tecnica della legge di bilancio, come dianzi esposto. 
    Tutto cio' rende evidente come i costi necessari  a  garantire  i
servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, sia per  il
segmento di  competenza  regionale  che  il  segmento  di  competenza
comunale,  sono  connotati  da  incrementi  esponenziali   di   spesa
difficilmente  contenibili  e  programmabili  in   assenza   di   una
predefinizione di uno standard certo di servizio. 
    In merito si ricorda che  l'art.  3,  comma  5-bis,  del  decreto
legislativo n. 66 del 2017 rimandava ad un accordo  da  adottarsi  in
sede  di  Conferenza  unificata,  la  definizione   delle   modalita'
attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a),  b),
c) del comma 5 del medesimo decreto, ivi comprese le modalita'  e  le
sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti  delle  risorse
disponibili, del fabbisogno  di  servizi,  delle  strutture  e  delle
risorse professionali, nonche' gli standard qualitativi relativi alle
predette lettere. Le  lettere  a),  b)  e  c)  citate  prevedono,  in
particolare, che gli enti  territoriali,  nel  rispetto  del  riparto
delle competenze, provvedono ad assicurare, nei limiti delle  risorse
disponibili: 
        a) gli interventi necessari  per  garantire  l'assistenza  di
loro competenza; 
        b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica; 
        c) l'accessibilita' e la fruibilita' fisica, senso percettiva
e comunicativa  degli  spazi  e  degli  strumenti  delle  istituzioni
scolastiche statali. 
    Il predetto accordo non e' mai stato approvato con la conseguenza
che, non essendosi definito  uno  standard  minimo  di  servizio,  lo
stesso e' erogato in entita' diverse a livello nazionale e  regionale
e in entita' diverse dal ciclo dell'istruzione primaria secondaria di
I grado al ciclo di scuola secondaria di II  grado,  non  consentendo
agli enti tenuti a sostenere la  spesa  nemmeno  la  possibilita'  di
programmare a livello finanziario la stessa.  Il  sistema  introdotto
dall'art. 1, commi 706-711 della legge n. 199/2025 rende ancora  piu'
critica la situazione laddove non solo introduce un LEP ma quantifica
il contenuto dello stesso nelle ore proposte in sede di PEI, ore  che
per loro natura sono personalizzate, indefinite  (perche'  manca  uno
standard di riferimento) ed indeterminate,  con  la  conseguenza  che
l'impossibilita' di predeterminare un fabbisogno  e',  e  diventera',
sempre piu' accentuata, esponendo regioni e comuni a contenziosi  con
sicura soccombenza. A riprova del tentativo operato  dalla  legge  di
bilancio di costruire un LEP, non sulla base delle  reali  necessita'
dei territori e sulla spesa dagli  stessi  sostenuti,  ma  ragionando
solo sui  trasferimenti  sino  ad  ora  attuati  (cristallizzando  il
criterio della spesa storica), si evidenzia  quanto  riportato  nella
seguente Tabella 2). 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il dato della Tabella 2 e' costruito sulla base  dei  decreti  di
assegnazione risorse da parte dello Stato in favore delle  regioni  e
si basa sui seguenti assunti: 
        il  costo  orario  dell'assistente   all'autonomia   e   alla
comunicazione  e'  stimato  dallo  Stato  in  euro  20,00   ad   ora,
utilizzando lo stesso parametro utilizzato per la  relazione  tecnica
di  accompagnamento  alla  legge  di   bilancio   2026,   pur   nella
consapevolezza  che  il  costo  orario  medio  attuale  del  predetto
personale, al netto di costi di organizzazione del servizio,  ammonta
in realta' a circa 24 euro ad ora (vedasi  dossier  parlamentare  che
pure dichiara di ignorare la  fonte  della  quantificazione  di  tale
costo - all. 15); 
        il monte ore garantito da Regione Puglia e' stato stimato  in
12 ore medie ad utente e rapportato a 34 settimane di  servizio,  pur
nella consapevolezza che l'attuale  range  di  assistenza  va  da  un
minimo di 9 ore ad un massimo di 18 ore  (in  molti  casi  anche  con
riconoscimento in sede giudiziaria di piu' ore). 
    Partendo,  pertanto,  dai  predetti   assunti   (sia   pure   non
coincidenti - per difetto - con la realta' dei fatti) e  concentrando
l'attenzione  sull'ultimo   anno   scolare   di   riferimento   (A.S.
2025/2026), emerge che, a fronte di 67 ore annue coperte  da  risorse
statali, circa 340 ore sono coperte da risorse regionali  e,  quindi,
che un servizio che diventera' formalmente LEP nel 2028 (tenuto conto
che la giurisprudenza consolidata considera tale servizio  nei  fatti
un  diritto   incomprimibile   da   garantire   sempre   e   comunque
indipendentemente dalle risorse disponibili), viene finanziato per la
percentuale del 16,43% da risorse statali e per la restante quota del
83,57% da risorse regionali. 
    Premesso che le risorse trasferite dallo Stato alle  regioni  per
il servizio di che trattasi gravano esclusivamente sul  «Fondo  unico
per l'inclusione delle persone con disabilita'» di  cui  all'art.  1,
commi 210 e 213 (lettera  a)  della  legge  n.  213/2023,  alla  data
odierna e nella lettura della legge di Bilancio 2026  non  si  evince
alcun incremento del  citato  fondo,  neanche  in  via  sottostimata,
riferito alla copertura del LEP cosi' come ipotizzata con  decorrenza
dall'annualita' 2028, con conseguente grave rischio di riconoscimento
di un LEP non supportato da adeguate e congrue risorse. 
    Neppure si evince una adeguata copertura nella fase  transitoria,
atteso che le somme stanziate per gli  anni  2027  e  2028  risultano
essere del tutto insufficienti rispetto  al  reale  fabbisogno  cosi'
come quantificato nei PEI, di gran lunga superiore agli  stanziamenti
statali, nel cui ambito per legge rimane l'obbligo  della  erogazione
pur, ambiguamente, facendo salve le risorse degli enti territoriali a
cio' destinate. 
    Invero, il  finanziamento  previsto  nella  fase  transitoria  ed
evidenziato  nel  citato   dossier   parlamentare,   e'   del   tutto
insufficiente,  essendo  affatto  distonico  rispetto  alla   realta'
prevedere  la  copertura  finanziaria  dell'assistenza  specialistica
limitatamente a solo circa 3-4 ore settimanali, a fronte di un  reale
bisogno (attestato dallo stesso criterio  della  spesa  storica)  che
oscilla mediamente dalle 12 alle 18 ore settimanali. 
    Il sistema fumoso introdotto dall'art.  1,  commi  706-711  della
legge n. 199/2025, rende ancora piu' critica la  situazione  laddove,
non solo introduce un LEPS ma quantifica il contenuto  dello  stesso,
nelle ore proposte in sede di PEI,  ore  che  per  loro  natura  sono
personalizzate,   indefinite   (perche'   manca   uno   standard   di
riferimento) e indeterminate potendo arrivare anche a  coprire  tutto
l'orario scolastico (30 ore), con la conseguenza che l'impossibilita'
di  predeterminare  un  fabbisogno  e',  e  diventera',  sempre  piu'
evidente,  esponendo  regioni  e  comuni  a  contenziosi  di   sicura
soccombenza. Inoltre in  piu'  occasioni  si  evidenzia  nei  PEI  la
proposta di ore  di  sostegno  addirittura  inferiori  rispetto  alla
proposta di servizi afferenti  all'assistenza  all'autonomia  e  alla
comunicazione. 
    Tale  andamento  potrebbe  determinare,  ove  non  governato  con
standard predefiniti, che i costi posti a carico  degli  enti  locali
(regioni  e  comuni)  per  garantire  un  servizio   sociale,   siano
addirittura maggiori di quelli sostenuti dallo  Stato  per  garantire
gli insegnati di sostegno, insegnanti di sostegno che per il II ciclo
di istruzione hanno una media settimanale di impiego di  18  ore.  La
costruzione del sistema  di  erogazione  dei  servizi  di  assistenza
specialistica, come delineato, e non costruito su dati certi o almeno
stimabili in via credibile, in quanto non sussiste  uno  standard  di
servizio, determina enormi complessita' in sede di definizione  della
provvista finanziaria annuale da trasferire agli enti avvalsi (Citta'
metropolitana di Bari e Province pugliesi) per garantire il  regolare
espletamento dei servizi sui territori. Difatti, mentre l'esigenza di
definire la provvista finanziaria emerge fin dai primi mesi dell'anno
(entro  aprile  per  garantire  l'anno  scolastico  di  riferimento),
dovendosi  dare  certezza  agli  enti   avvalsi   delle   risorse   a
disposizione per  espletare  le  gare  di  affidamento  dei  servizi,
puntualmente l'ammontare delle risorse statali per  il  potenziamento
dei servizi di  assistenza  specialistica  di  cui  alla  lettera  a)
dell'art. 1, comma 213 della legge n. 213/2023 e' resa nota ad  avvio
inoltrato dell'anno scolastico. Ad esempio  per  l'AS  2025/2026,  le
risorse regionali sono state  programmate  ad  aprile  2025  (DGR  n.
533/2025), mentre le risorse statali sono state decretate con decreto
dell'8 ottobre 2025 registrato dalla Corte dei conti il  26  novembre
2025, ad anno scolastico gia'  avviato  e  appaltato,  cosa  avvenuta
anche  per  tutti  gli  anni  scolastici   precedenti.   La   mancata
assegnazione  triennale  del  fondo  statale,  associata  ai  cronici
ritardi di assegnazione delle risorse  statali,  determina  imponenti
difficolta'  in  termini  di  stima  delle  risorse  occorrenti   per
soddisfare i servizi sui territori, e comporta la necessita' da parte
delle  regioni  di  stimare  introiti  statali  che  potrebbe  essere
concretamente smentiti, dall'assegnazione disposta a fine anno  delle
risorse  statali,  inferiori  al  dato  storico,  e  determinare   un
ulteriore fabbisogno di risorse regionali. 
    L'unico dato da prendere a riferimento e'  il  consolidato  della
spesa  storica  dell'anno   scolastico   precedente   a   quello   da
programmare, ma anche tale dato non e' certo ne'  verosimile,  stante
il   costante   incremento   della   platea   degli   utenti   e   la
indeterminatezza ab origine  di  un  monte  ore  di  assistenza  PEI.
Invero, dalla tabella 2 si evince  chiaramente  come  la  platea  dei
potenziali beneficiari dal 2019 al 2025  si  e'  incrementata  di  n.
35.242 unita'; nel raffronto del dato del 2024 rispetto al  2025,  in
quanto dal 2024 al fondo concorrono le Regione di Sicilia, Sardegna e
Friuli-Venezia Giulia, emerge che l'anno 2025  registra  +  n.  5.518
utenti rispetto al 2024. 
    L'innalzamento dei discenti disabili, costante di anno in anno ed
inverso rispetto al  costante  decremento  della  platea  complessiva
dell'utenza scolastica, dimostra  il  continuo  innalzamento  annuale
delle risorse che a vario  titolo  devono  essere  garantite  per  la
copertura dei servizi sui  territori,  sebbene  i  servizi  garantiti
siano non corrispondenti e in molti casi inferiori al monte ore PEI. 
    Fatto  salvo   quanto   innanzi,   appare   evidente   non   solo
l'insufficienza del Fondo  per  la  fase  transitoria  ma  pure  che,
essendo il LEP «Assistenza all'autonomia e alla comunicazione» per il
segmento di competenza regionale finanziato esclusivamente  a  valere
sulle risorse di cui all'art. 1, commi 210 e 213  (lettera  a)  della
legge n. 213/2023, la legge n. 199/2025 non prevede alcun  incremento
del predetto fondo,  ne'  tantomeno,  una  percentuale  minima  dello
stesso da riservare alla copertura del LEP introdotto, sussistendo di
tal guisa il grave rischio di riconoscimento di un LEP non supportato
da risorse statali e foriero di determinare gravi  compromissioni  al
bilancio  autonomo  regionale  oltre   che   di   verosimili   futuri
contenziosi. 
    Di conseguenza, la Regione Puglia sottopone all'attenzione  della
ecc.ma Corte la questione di legittimita' costituzionale della  legge
30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2026-2028», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. ordinario n.  42  e,  segnatamente,
delle seguenti disposizioni: 
        art. 1 (Risultati differenziali del  bilancio  dello  Stato),
commi  da  706  a  711,  disciplinanti  la  definizione  del  livello
essenziale  di   prestazione   (LEP)   in   materia   di   assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale per  gli  alunni  e  gli
studenti con accertamento della condizione della disabilita' in  eta'
evolutiva, il relativo contenuto, le  modalita'  operative,  la  fase
transitoria ed il relativo finanziamento, nelle parti in cui: 
          viene istituito il  suddetto  LEP  senza  una  propedeutica
istruttoria e/o intesa con le  regioni  e/o,  quantomeno,  il  parere
delle stesse, volta anche a verificare gli  impatti  di  spesa  e  la
capacita' dei  suddetti  enti  territoriali  di  sostenerne  il  peso
economico; 
          nulla viene disposto per la integrale copertura finanziaria
dell'istituito LEP a carico dello  Stato  o,  comunque,  nulla  viene
disposto per l'adeguato e congruo finanziamento a carico dello  Stato
del suddetto livello di assistenza in modo da garantire  il  regolare
esercizio dello stesso a decorrere dal 2028; 
          viene  assegnato  un  fondo  insufficiente  per   la   fase
transitoria relativa agli anni 2026-2027,  senza  tener  conto  degli
effettivi costi del servizio e delle ore mediamente assegnate in base
ai PEI, anche  in  considerazione  della  caratterizzazione  di  tale
funzione  quale  diritto  incomprimibile  e  strumentale  al  diritto
all'istruzione in favore degli aventi diritto; 
        art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e disposizioni  relative)  e  annessa  Tabella  2,  con
particolare  riferimento  alla  Missione  «14  -   Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia (24)», Programma  14.1  «Famiglia,  pari
opportunita' e situazioni di disagio» (24.5), Azione  «Politiche  per
la famiglia e le disabilita'» in cui viene collocato lo  stanziamento
- insufficiente ed inadeguato  -  relativo  al  «Fondo  speciale  per
l'inclusione delle persone  con  disabilita'»  (da  trasferirsi  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1431), per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
In limine 
    Si ritiene opportuno rimarcare l'interesse della Regione Puglia a
proporre la  presente  impugnazione,  atteso  che  (sent.  192/2024),
«Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudizio promosso  in
via principale si configura come successivo e astratto  e  presuppone
la mera pubblicazione di una legge ... che possa  ledere  il  riparto
delle competenze, 'a prescindere dagli effetti che questa abbia o non
abbia prodotto' (tra le tante, sentenza n. 262 del 2016,  punto  4.2.
del Considerato  in  diritto).  Tale  sindacato,  in  quanto  mira  a
definire il corretto riparto delle competenze  fra  Stato  e  Regione
nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del  giudizio
in via principale, non risulta inutilmente svolto  anche  allorquando
l'ambito temporale di applicazione delle norme  impugnate  sia  assai
ristretto o azzerato" (sentenza n. 24  del  2022).  Cio'  perche'  il
ricorrente ricava un vantaggio dalla pronuncia  della  Corte  per  il
solo ripristino  "normativo"  della  propria  competenza,  cioe'  per
l'eliminazione dell'incertezza sull'assetto dei rapporti tra Stato  e
regioni (sentenza n. 257 del 2021)», sicche' «Nel momento in  cui  la
ricorrente denuncia una lesione di competenza (diretta o  indiretta),
sussiste gia' l'interesse al ripristino della propria  competenza,  a
prescindere dagli effetti concreti». 
    Invero,  le  disposizioni  impugnate  sono  espressione  di  «una
competenza che puo' interferire con  le  prerogative  regionali»,  in
quanto occupandosi «della determinazione dei LEP, ...  esprimono  una
competenza statale trasversale, idonea ad intersecare plurime materie
di competenza regionale». 
    Tanto chiarito, si illustrano i seguenti motivi di doglianza. 
1. Violazione degli articoli 114 e 119  Cost.  nonche'  dell'art.  1,
comma 2, seconda parte, della legge 26 giugno 2024 n. 86, dell'art. 7
e dell'art. 139 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  dell'art.
8 e dell'art. 9 della legge n. 42 del 5 maggio 2009  e  dell'art.  15
del  decreto  legislativo  n.  68  del  6  maggio  2011  quali  norme
interposte,  nonche'  dei  principi  individuati  nella  sentenza  n.
192/2024 della Corte costituzionale in materia di LEP. 
    Le norme innanzi censurate  risultano  lesive,  in  primo  luogo,
degli  articoli  114  e  119  della  Costituzione  atteso  che,   non
prevedendo   alcuna   propedeutica   attivita'   istruttoria    circa
l'effettiva capacita'  finanziaria  delle  regioni  finalizzata  alla
sostenibilita' dell'esercizio della funzione elevata a LEP, de  facto
ingessano la loro capacita' di spesa, caricandole di  un  onere  che,
peraltro, deve essere finanziato dallo Stato. 
    Tanto comporta una violazione  dell'autonomia  politica  e  delle
competenze finanziarie degli enti regionali, impattando incisivamente
sulla possibilita' di questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il
proprio indirizzo politico-amministrativo. 
    Tali disposizioni infrangono,  per  altro  verso,  l'insegnamento
reso  da  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale   relativamente   al
principio  del  parallelismo  tra  responsabilita'  di  disciplina  e
responsabilita' finanziaria o  principio  di  corrispondenza  tra  le
entrate e le funzioni, dopo la  riforma  del  Titolo  V  della  parte
seconda della Costituzione, costantemente ribadito  a  partire  dalla
sentenza n. 370/2003 (cfr. ex plurimis Corte costituzionale  sentenza
n. 16 e n. 17 del  2004;  n.  17  del  2005;  e,  piu'  recentemente,
sentenza n. 40 del 2022), giacche' la dimensione  quantitativa  delle
entrate regionali e' predisposta in correlazione con l'ampiezza delle
funzioni proprie della stessa regione. 
    Statuisce la sentenza n. 40/2022, per quel che  qui  rileva:  «In
base all'art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti,  il  sistema
di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su "tributi ed
entrate propri", "compartecipazioni al gettito  di  tributi  erariali
riferibile al loro territorio", quote di "un fondo perequativo, senza
vincoli  di  destinazione,  per  i  territori  con  minore  capacita'
fiscale". Le risorse derivanti dalle  suddette  fonti  devono  essere
sufficienti, in base al successivo quarto comma, a consentire a  tali
enti  «di  finanziare  integralmente  le  funzioni   pubbliche   loro
attribuite»..." (enfasi aggiunta). 
    La violazione e' ancor piu' manifesta se sol si consideri  l'art.
7, decreto legislativo  n.  112/1998,  segnatamente  la  lettera  b),
secondo cui «b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una
quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura,  ai
sensi e nei termini di cui al comma 3 del  presente  articolo,  degli
oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti»,
conferimento avvenuto, in materia qua,  per  effetto  del  successivo
art. 139, norme del pari attinte dalla carenza denunziata. 
    Invero, la lesione dell'art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione
appare  indubbia  laddove  le  disposizioni   censurate,   aggravando
ulteriormente la spesa corrente locale, minano la regola  secondo  la
quale  il  sistema  delle  entrate  degli  enti  territoriali,   come
strutturato  dalla  pertinente  disposizione   costituzionale,   deve
consentire l'assolvimento del normale  esercizio  delle  funzioni  ad
essi attribuite. 
    Il comma 2 dell'art. 1, legge n. 86/2024, dopo aver chiarito  che
i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali devono essere garantiti  equamente  su  tutto  il  territorio
nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m),  e  nel
rispetto dei  principi  sanciti  dall'art.  119  della  Costituzione,
statuisce  espressamente  che  «Tali  livelli  indicano   la   soglia
costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo  invalicabile
per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e
per erogare  le  prestazioni  sociali  di  natura  fondamentale,  per
assicurare  uno  svolgimento  leale  e   trasparente   dei   rapporti
finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali  e  per  favorire
un'equa  ed  efficiente  allocazione  delle  risorse   e   il   pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento  delle  prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali», tuttavia non e' perspicuo come
possa essere stato, in  particolare,  rispettato  il  precetto  dello
svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo  Stato
e gli enti territoriali laddove, senza alcuna indagine e  valutazione
di  impatto  sia  stato  istituito  il   LEP   in   disamina,   tanto
compromettendo  o,  comunque,  rendendo   estremamente   difficoltosa
(specie per regioni con atavici e noti problemi finanziari, quale  la
Regione Puglia) anche l'osservanza  della  stessa  indicazione  sulla
garanzia dei LEP contenuta nella norma teste' citata. 
    Si ribadisce, a tale  riguardo,  come  sia  del  tutto  intuitivo
l'effetto che le norme di bilancio, carenti della  denegata  doverosa
assegnazione  a  finanziamento  integrale  dell'istituito  LEP  ed  a
finanziamento  adeguato  del  periodo  transitorio,  produrranno   in
termini  di  riduzione  di  servizi  in  una  regione  peraltro  gia'
ingessata dal Programma operativo per il disavanzo  sanitario  ancora
in atto, come ben noto a codesta on.le Corte. 
    Difatti, la continua  sottrazione  di  risorse  che  si  viene  a
generare per effetto del dianzi indicato costante aumento  dei  costi
dell'assistenza de qua, non adeguatamente sopperito  da  assegnazioni
statali   proporzionate   al   maggiorato    fabbisogno,    dilatando
drammaticamente la spesa anche per gli anni a venire a seguito  della
istituzione  del  LEP,  contrasta  con  il  principio  di   autonomia
finanziaria degli enti locali, imponendo alle regioni di rivedere, in
peius, i propri servizi ai cittadini, in palese spregio ad ogni buona
regola di decentramento,  di  leale  collaborazione  (come  si  dira'
meglio infra), nonche'  al  canone  di  responsabilita'  del  mandato
politico degli amministratori,  costretti  non  solo  a  «subire»  le
unilaterali iniziative  statali  per  finalita'  solidaristiche  alle
quali dovrebbe provvedere lo Stato, ma anche  a  disporre  di  minori
risorse per l'esercizio della loro azione. I commi 1  e  4  dell'art.
119  della  Costituzione  risultano,  in  particolare,  ulteriormente
violati  dalle  disposizioni  impugnate  perche',   in   assenza   di
qualsivoglia valutazione di  impatto,  la  mancata  previsione  delle
risorse  necessarie  a  finanziare  la  funzione   sia   nella   fase
transitoria che in quella a regime mette a  rischio  la  possibilita'
per le amministrazioni locali  di  provvedere  all'esercizio  normale
delle loro funzioni. 
    Al riguardo, giova ripercorrere i principi consacrati da  codesta
ecc.ma Corte  nella  sentenza  n.  192/2024  proprio  avuto  riguardo
all'istituzione dei LEP ed al loro finanziamento. 
    Orbene, dopo aver ricordato che «il regionalismo italiano ...  e'
un regionalismo cooperativo (sentenza n. 121 del  2010,  punto  18.2.
del Considerato in diritto), che da' ampio risalto  al  principio  di
leale collaborazione tra lo Stato e le regioni (ex  multis,  sentenze
n. 87 del 2024  e  n.  40  del  2022)  e  che  deve  concorrere  alla
attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su  di  essi
si radicano», nella sentenza si dispone che, in nome del principio di
sussidiarieta', «l'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un
determinato livello territoriale di governo va valutata con  riguardo
a tre criteri:  l'efficacia  e  l'efficienza  nell'allocazione  delle
funzioni  e  delle  relative   risorse,   l'equita'   che   la   loro
distribuzione deve assicurare  e  la  responsabilita'  dell'autorita'
pubblica nei confronti delle  popolazioni  interessate  all'esercizio
della funzione». 
    Cio' tanto  piu'  avuto  riguardo  ai  LEP,  che  «implicano  una
delicata scelta politica, perche' si tratta - fondamentalmente  -  di
bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale,  diritti  e
esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro.  Si  tratta,
in definitiva, di decidere i livelli delle  prestazioni  relative  ai
diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno
standard uniforme delle stesse prestazioni  in  tutto  il  territorio
nazionale», sicche' «La determinazione dei LEP dovra' dunque avvenire
(anche  con  l'ausilio  del  lavoro  svolto  dal   Comitato   tecnico
scientifico con funzioni istruttorie per  l'individuazione  dei  LEP,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
23 marzo  2023)  nel  rispetto  dei  principi  costituzionali,  quali
richiamati dalla presente sentenza». 
    Nel par. 14, codesta ecc.ma Corte ha affrontato  la  problematica
della definizione dei  LEP,  rammentando  che  «L'art.  117,  secondo
comma, lettera m),  Cost.  attribuisce  alla  competenza  legislativa
esclusiva statale la "determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale". Come gia'  detto  (punto
9.2.), si tratta di un  potere  attribuito  dalla  Costituzione  allo
Stato  al  fine  di  conciliare  l'uguaglianza  delle   persone   con
l'autonomia  degli  enti  territoriali,  che   nel   2001   risultava
accresciuta (sentenze  n.  282  del  2002  e  n.  88  del  2003).  Il
legislatore statale ha il compito di garantire uno standard  uniforme
delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo  conto
delle risorse disponibili.(...) Occorre, pero',  precisare  che,  una
volta  che  siano  determinati  dal  legislatore   statale,   i   LEP
rappresentano una soglia vincolante che dev'essere  rispettata  dalle
autonomie territoriali.  Coerentemente,  la  determinazione  dei  LEP
implica  che  gli  enti  territoriali  dispongano  delle   necessarie
risorse, attraverso i canali previsti dall'art.  119  Cost.:  dunque,
anche attraverso il fondo perequativo (artt. 8, comma 1, lettera g, e
9 della legge n. 42 del 2009; art. 15 del decreto legislativo  n.  68
del 2011). In sintesi, il nucleo minimo  del  diritto  e'  un  limite
derivante dalla Costituzione e va garantito da  questa  Corte,  anche
nei confronti della legge statale, a prescindere da considerazioni di
ordine finanziario: «[e'] la garanzia dei diritti  incomprimibili  ad
incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo  a  condizionarne
la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016; si  vedano  anche,
ad esempio, le sentenze n. 152 del 2020, in materia  di  pensione  di
inabilita', e n. 309 del 1999, in  materia  di  assistenza  sanitaria
all'estero). Invece, i LEP sono  un  vincolo  posto  dal  legislatore
statale,  tenendo  conto  delle  risorse   disponibili,   e   rivolto
essenzialmente   al   legislatore   regionale   e    alla    pubblica
amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello
stesso Stato di garantirne il finanziamento... In linea  generale,  i
LEP rappresentano - come detto - il frutto di  un  bilanciamento,  da
operare tenendo conto  delle  risorse  disponibili.  Percio',  questa
Corte ha sottolineato "la discrezionalita' politica  del  legislatore
nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - dei livelli
essenziali" (sentenza n. 169 del 2017)» (enfasi aggiunta). 
    Invero, come evidenziato dalla Commissione  parlamentare  per  le
questioni  regionali  nell'ambito  dell'indagine  conoscitiva   sulla
determinazione  e  sull'attuazione  dei  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali  (all.  16-bis  -
pagg. 132 e ss.), «il finanziamento a favore degli enti  territoriali
e' stato  finora  stabilito  sulla  base  del  criterio  della  spesa
storica, ossia del livello di servizio gia' esistente, anche nei casi
in cui quest'ultimo non sia  adeguato  all'obiettivo  di  tutela  dei
diritti civili e  sociali,  indipendentemente  dalle  cause  di  tale
inadeguatezza. Tuttavia, in questo  modo,  possono  consolidarsi  gli
squilibri tra le diverse regioni e risulta piu'  difficile  garantire
un livello omogeneo di  tutela  dei  diritti  civili  e  sociali  sul
territorio nazionale. Anche  al  fine  di  limitare  l'impatto  sugli
equilibri di bilancio che potrebbe  derivare  dalla  definizione  dei
LEP, sono stati previsti meccanismi volti  a  realizzare  l'obiettivo
della convergenza dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  dei  vari
livelli di governo, nonche' un percorso graduale di avvicinamento  ai
LEP attraverso la fissazione, tramite  intesa  conclusa  in  sede  di
Conferenza unificata, dei servizi da erogare  aventi  caratteristiche
di generalita' e permanenza e del relativo fabbisogno,  nel  rispetto
dei vincoli di finanza pubblica». 
    Nulla di tutto quanto auspicato e' stato osservato nella  vicenda
che occupa. 
    Non solo, dal punto  di  vista  dell'onere  finanziario,  codesta
ecc.ma  Corte  ritiene  «improcrastinabile  l'attuazione  del   fondo
perequativo previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n.  68  del
2011: un ordinamento  che  intende  attuare  la  punta  avanzata  del
regionalismo differenziato non puo' permettersi di lasciare inattuato
quel modello di federalismo fiscale "cooperativo" (sentenza n. 71 del
2023), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti
attuativi, che ne consente un'equilibrata gestione. ... Tuttavia,  va
anche evidenziato che le norme relative a  tali  processi  (artt.  7,
comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011)  sono
state sistematicamente rinviate, di anno in  anno,  dal  tempo  della
loro emanazione, con cio' impedendo il completamento del modello:  la
finanza regionale e'  quindi  rimasta  in  buona  parte  a  carattere
derivato e priva di meccanismi perequativi (salvo che per la sanita',
in forza della specifica modalita'  di  finanziamento,  risalente  al
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della  legge  13
maggio 1999, n. 133"). Questa Corte sottolinea dunque  con  forza  la
necessita' di dare compiuta  attuazione  al  descritto  disegno  ...,
interrompendo quindi una volta per tutte la  prassi  dei  sistematici
rinvii seguita sino ad oggi» (2) 
    Ergo, se i livelli  essenziali  delle  prestazioni  sono  fissati
dallo Stato a livello nazionale, deve essere il  bilancio  statale  a
garantirne,  direttamente  o  indirettamente,  il   finanziamento   a
prescindere  dal  livello   istituzionale   cui   poi   e'   affidata
concretamente l'erogazione della prestazione. 
    Tanto, poiche', come riferito nella sentenza n. 192 del 2024 piu'
volte richiamata, la determinazione dei LEP fa sorgere si' un vincolo
per il legislatore regionale e per la  pubblica  amministrazione,  ma
anche il «corrispondente diritto di ricevere le necessarie risorse ai
sensi dell'art. 119, quarto comma, Cost.» (3) 
    La legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del  2009  all'art.
8, comma 1, lettera d) stabilisce che la spesa relativa ai LEP  venga
finanziata attraverso «tributi propri derivati» regionali (cioe',  in
sostanza, attivati dalle regioni sulla base della legge dello Stato),
l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e una percentuale di compartecipazione all'IVA che va stabilita ad un
livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno soddisfacimento del
fabbisogno corrispondente ai LEP della regione. Nelle regioni dove il
gettito  tributario  risulta  insufficiente,  devono  concorrere   al
finanziamento integrale dei LEP le quote di un fondo  perequativo  ai
sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011. 
    L'attuazione del fondo perequativo, dunque, diviene  un  elemento
fondamentale, prioritario e «improcrastinabile»,  come  correttamente
evidenziato da codesta ecc.ma Corte, non solo  in  termini  meramente
finanziari ma anche in termini  infrastrutturali.  Giova  rammentare,
invero, che, sotto il profilo procedurale, il finanziamento  dei  LEP
si articola in diverse fasi, secondo quanto disposto dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 68 del 2001 (4) 
    La prima e' l'indicazione,  da  parte  del  Legislatore  statale,
delle  modalita'  di  determinazione  dei  LEP   e   la   contestuale
individuazione delle macroaree di intervento omogenee  per  tipologia
di servizi offerti, indipendentemente  dal  livello  di  governo  che
eroga il servizio. Successivamente  devono  essere  determinati,  per
ciascuna macroarea, i costi e i fabbisogni standard,  le  metodologie
di    monitoraggio    e    di    valutazione    dell'efficienza     e
dell'appropriatezza dei servizi. 
    Quindi il Governo e'  chiamato  a  predisporre,  nell'ambito  del
disegno di  legge  di  bilancio  o  con  apposito  disegno  di  legge
collegato alla manovra  di  finanza  pubblica,  previo  parere  della
Conferenza unificata, le norme volte a realizzare  l'obiettivo  della
convergenza verso i LEP dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  dei
livelli di Governo e degli obiettivi di servizio. Infine, con decreto
del Presidente del Consiglio  dei  ministri  occorre  procedere  alla
ricognizione, d'intesa con la Conferenza unificata  e  previo  parere
delle Commissioni  di  Camera  e  Senato  competenti  per  i  profili
finanziari, dei LEP nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione  e
del trasporto pubblico  locale.  Il  procedimento  appena  descritto,
tuttavia,  ha  trovato  applicazione   limitata   in   quanto   molte
disposizioni statali che  fissano  i  LEP  sono  state  adottate  con
distinti provvedimenti legislativi senza tener conto  di  tali  fasi,
come avvenuto nella vicenda che occupa. 
    Al di la' delle procedure, delle  modalita'  e  delle  forme  che
l'attuale   normativa   prevede   nell'individuare   le   fonti    di
finanziamento dei  livelli  essenziali,  cio'  che  emerge  dai  vari
tentativi di determinazione dei LEP,  e'  la  necessita'  di  doversi
confrontare con il sistema di vincoli e limiti alla finanza  pubblica
e, quindi,  di  dover  collocare  ogni  decisione  all'interno  delle
manovre finanziarie e delle leggi di bilancio. 
    Nella legge di bilancio in disamina, ai precedenti commi  (698  e
ss.)  vengono  individuati  i  livelli  essenziali  in   materia   di
Assistenza, istituendo un Sistema di garanzia dei livelli  essenziali
delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun  ambito
territoriale sociale (ATS),  quale  livello  di  spesa  necessario  a
garantire progressivamente, a partire dal 2027, i livelli  essenziali
delle prestazioni. Il comma 706, piu' in particolare, si occupa, come
visto, dell'assistenza all'autonomia e alla  comunicazione  personale
per  gli  alunni  e  gli  studenti  con  disabilita'  e  prevede  che
all'attuazione degli obiettivi prestazionali individuati si  provveda
attraverso le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle  persone
con disabilita' (art. 1, comma 210, legge 30 dicembre 2023, n.  213),
del Fondo equita' e livello dei servizi (art. 1, comma  496,  lettera
a), legge 30 dicembre 2023, n. 213) e altre risorse assicurate  dalle
amministrazioni  regionali  e  locali  nell'ambito   dei   rispettivi
bilanci. 
    E'  manifesta,  allora,   l'esigua   destinazione   di   risorse,
confermata dal rinvio a fondi  gia'  esistenti  e  dalla  necessita',
nella prospettiva del legislatore statale, di dover integrare i fondi
con risorse anche regionali e locali,  non  senza  sottacere  che  il
ricondurre l'effettivo momento  decisionale  in  materia  di  livelli
essenziali delle  prestazioni  alla  verifica  di  disponibilita'  di
risorse in sede  di  manovra  economica,  comporta  che  la  concreta
determinazione degli stessi rischia di assumere carattere contingente
senza una visione programmatica di lungo periodo. 
    Difatti, in assenza di una ricostruzione organica  e  complessiva
dei  LEP  risulta  impossibile  determinare  i  fabbisogni  e   costi
standards, ne' possono  essere  quantificate  le  risorse  necessarie
all'erogazione delle prestazioni. Questa e' la ragione  per  cui,  ad
esempio, il finanziamento a favore degli enti territoriali  e'  stato
finora stabilito sulla  base  del  criterio  della  spesa  storica  e
continua ad esserlo anche nelle disposizioni censurate  (segnatamente
comma 711). Tale criterio  si  basa  sul  livello  di  servizio  gia'
esistente e cio'  anche  quando  quest'ultimo  non  risulti  adeguato
all'obiettivo di tutela del diritto  sociale  in  questione  e  senza
tener conto delle cause alla base di tale inadeguatezza. 
    Restando legati al criterio della spesa storica, invero, vi e' il
rischio concreto di una sostanziale  cristallizzazione  dello  status
quo  che  porta  a  consolidare,  se  non  a  peggiorare,  i   divari
territoriali  gia'  esistenti  e  a  rendere  sempre  piu'  difficile
garantire un livello omogeneo  di  tutela  dei  diritti  sociali  sul
territorio nazionale. 
    Orbene, se e' vero che «la prova della lesione delle  prerogative
regionali, dipendente dalla riduzione di risorse destinate ai livelli
essenziali delle prestazioni, non puo'  consistere  in  un'apodittica
doglianza, ma deve essere sorretta da elementi obiettivi  ...  (sulla
prova della  violazione  delle  attribuzioni  regionali,  ex  multis,
sentenze n. 205, n. 151, n. 127 e n. 65 del 2016, n. 89 del 2015,  n.
26 del 2014)» (sent. n. 163/2017), e' del pari vero  che  la  Regione
Puglia ha  fornito  la  prova,  illustrata  nella  relazione  tecnica
depositata e riassunta nelle tabelle dianzi esposte, del  progressivo
massiccio incremento dei costi derivanti  dalla  prestazione  di  che
trattasi,  notevolmente  incrementata  negli  anni  a  fronte  di  un
finanziamento  statale  immobile  ed  impermeabile  alle   molteplici
sollecitazioni formulate  dalle  regioni  e  da  quella  pugliese  in
particolare, come dianzi indicato. 
    Nel documento del 14 novembre 2025,  elaborato  dalla  Conferenza
delle regioni circa le prime valutazioni alla legge  di  bilancio  in
disamina (all. 18), sul punto e' stato proposto,  quale  emendamento,
addirittura lo stralcio del capo relativo alla definizione  dei  LEP,
ovvero in subordine, la riformulazione delle relative norme  in  modo
da chiarire che «il concorso delle regioni e  degli  enti  locali  e'
esercitato in sede programmatoria e  gestionale,  e  che  esso  opera
utilizzando le  risorse  statali  gia'  trasferite  e  disponibili  a
legislazione vigente per i LEP sociali, secondo la logica del  canale
finanziario dedicato. La responsabilita'  ultima  e  integrale  della
copertura dei LEP rimane in capo  allo  Stato,  in  coerenza  con  la
funzione di garanzia uniforme  dei  diritti  sociali  fondamentali  e
resta ferma  la  facolta'  delle  regioni  e  degli  enti  locali  di
impiegare  risorse  proprie  aggiuntive,  ma  cio'  avviene  su  base
autonoma e non per effetto di una "devoluzione" dell'onere statale.",
non essendo "coerente che l'onere di assicurare il livello minimo sia
posto in via generalizzata sui bilanci regionali e locali  attraverso
una clausola di concorso non ancorata  a  trasferimenti  statali.  La
riformulazione   mantiene   il   riferimento   al   concorso    delle
amministrazioni regionali e locali ma  specifica  che  tale  concorso
opera utilizzando e programmando le risorse statali gia' trasferite e
disponibili a legislazione vigente per i LEP. Da ultimo si  inserisce
una clausola di principio secondo cui l'integrale copertura  dei  LEP
resta statale, in coerenza con la funzione di garanzia  uniforme  dei
diritti  e  con  la  giurisprudenza  costituzionale,  pur   lasciando
impregiudicata la possibilita' per le regioni e gli  enti  locali  di
destinare risorse proprie aggiuntive». Anche in sede  di  discussione
in Senato della  legge  di  bilancio  de  qua,  sul  punto  e'  stato
presentato un  emendamento,  poi  dichiarato  inammissibile,  in  cui
veniva proposto di sostituire le parole «e sulle  risorse  assicurate
dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito  dei  rispettivi
bilanci» con le seguenti  «nonche'  sulle  risorse  assicurate  dalle
amministrazioni regionali e locali, nei limiti delle risorse  statali
trasferite  e  iscritte  nei  rispettivi  bilanci  per  le   medesime
finalita', restando in ogni caso a  carico  dello  Stato  l'integrale
copertura finanziaria dei livelli essenziali delle prestazioni» (cfr.
Proposta di  modifica  n.  127.6  al  DDL  n.  1689  _  Senato  della
Repubblica - all. 19). 
    Difatti, grava sullo Stato  l'obbligo  e  la  responsabilita'  di
assicurare che le risorse messe a disposizione  delle  regioni  siano
sufficienti a garantire l'esercizio delle funzioni e che, secondo  la
consolidata giurisprudenza di codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale,
non sono ammissibili sic et simpliciter tagli  lineari  di  carattere
permanente, quali si rivelano de facto le insufficienti ed inadeguate
assegnazioni perpetrate negli anni. 
    E'  stato  affermato,   in   tal   senso,   che   «la   riduzione
sproporzionata  delle  risorse,  non  corredata  da  adeguate  misure
compensative, e' infatti in grado  di  determinare  un  grave  vulnus
all'espletamento ... delle  funzioni  espressamente  conferite  dalla
legge (...). Dunque la forte  riduzione  delle  risorse  destinate  a
funzioni esercitate con carattere di continuita'  ed  in  settori  di
notevole  rilevanza  sociale  risulta  manifestamente   irragionevole
proprio per l'assenza di  proporzionate  misure  che  ne  possano  in
qualche modo giustificare il dimensionamento (su  analoga  questione,
sentenza n. 188 del 2015)» (sentenza n. 10 del 2016). 
    Proprio  sulla  scorta  dell'esperienza   verificatasi   con   la
soppressione  delle  province  e  consequenziale   trasferimento   di
competenze e funzioni,  codesta  on.le  Corte  ha  insegnato  che  in
siffatte  fattispecie  «L'omissione  del  legislatore  statale   lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo  comma,
Cost.), perche'  la  necessita'  di  trovare  risorse  per  le  nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di  spesa  relative  alle
funzioni preesistenti,  e  si  pone  altresi'  in  contrasto  con  il
principio  di  corrispondenza  tra  funzioni  e  risorse,  ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost. (sentenze n. 10 del 2016,  n.  188
del 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del
1999, n. 381 del 1990), perche' all'assegnazione delle  funzioni  non
corrisponde l'attribuzione delle relative risorse, nonostante  quanto
richiesto dalla legge...» (sent. n. 137/2018). 
    Come rammentato anche piu' di recente (sent. n. 73/2023), «L'art.
119 Cost. "impedisce che lo Stato  si  appropri  di  quelle  risorse,
costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire
i fondi necessari nell'ambito del  proprio  bilancio,  adeguato  alle
funzioni  preesistenti.  L'omissione  del  legislatore  statale  lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo  comma,
Cost.), perche'  la  necessita'  di  trovare  risorse  per  le  nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di  spesa  relative  alle
funzioni preesistenti,  e  si  pone  altresi'  in  contrasto  con  il
principio  di  corrispondenza  tra  funzioni  e  risorse,  ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost.». 
    Codesta on.le Corte (sentenza n. 71/2023)  ha  puntualizzato  che
«in  base  all'art.  119  Cost.,  "le  risorse  ...   devono   essere
sufficienti  a  consentire  agli  enti  territoriali  di   finanziare
integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro  attribuite  (art.  119,
secondo, terzo e quarto comma), ... Percio', ai sensi dell'art.  119,
quarto comma, Cost., "le  funzioni  degli  enti  territoriali  devono
essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi
tre commi  del  medesimo  art.  119  Cost.,  attraverso  un  criterio
perequativo trasparente e ostensibile", in  attuazione  dei  principi
fissati dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009
(sentenza n. 220 del 2021)». 
    E cio' tanto piu' se trattasi addirittura di LEP,  ossia  di  una
soglia che deve  essere  garantita  dall'ente  regionale  in  maniera
uniforme per tutti gli aventi diritto. 
2. Violazione dell'art.  117,  comma  III,  Cost.  nella  materia  di
coordinamento della finanza pubblica e dell'art. 119 Cost. 
    Risultano altresi' lese le succitate disposizioni primarie, posto
che lo schema  normativo  utilizzato  dal  legislatore  statale  (che
cristallizza il criterio della spesa storica nell'individuazione  del
finanziamento del LEP, senza condurre un'adeguata istruttoria e senza
considerare l'incremento della spesa reale), e' ancora piu' insidioso
in quanto si traduce, di  fatto,  in  un  ulteriore  contributo  alla
finanza pubblica  «occulto»  o  «mascherato»,  concretizzandosi  tale
dictum in un taglio delle risorse  di  spesa  corrente  del  bilancio
autonomo delle regioni. 
    Al riguardo, nella significativa sentenza  n.  169/2017,  codesta
on.le Corte ha precisato, con ragionamento  valevole  per  i  LEP  in
generale, «... - in  tema  di  riduzione  delle  risorse  degli  enti
territoriali  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di   finanza
pubblica - che  il  legislatore  statale  puo'  imporle  (ex  multis,
sentenza n. 36 del 2004) purche' la riduzione sia ragionevole e  tale
da non pregiudicare le funzioni assegnate all'ente territoriale,  dal
momento che «l'eccessiva riduzione delle risorse e l'incertezza sulla
loro  definitiva  entita'   [...]   non   consentono   una   proficua
utilizzazione delle stesse  in  quanto  "[s]olo  in  presenza  di  un
ragionevole progetto di impiego e' possibile realizzare una  corretta
ripartizione delle risorse [...] e garantire il  buon  andamento  dei
servizi con esse finanziati (sentenza n. 188 del 2015)"» (sentenza n.
10 del 2016). I LEA, in quanto appartenenti alla piu' ampia categoria
dei  LEP,  devono  essere  determinati  dal  legislatore  statale   e
garantiti su tutto il territorio nazionale ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost. L'art. 8, comma 1, della legge n. 42
del 2009, recante «Principi e criteri direttivi  sulle  modalita'  di
esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento»,
dispone in  proposito  che  «[a]l  fine  di  adeguare  le  regole  di
finanziamento alla  diversa  natura  delle  funzioni  spettanti  alle
regioni, nonche' al principio di autonomia  di  entrata  e  di  spesa
fissato dall'art. 119 della Costituzione, i  decreti  legislativi  di
cui all'art. 2 [nel caso di specie il decreto n. 68  del  2011  e  le
successive modifiche e integrazioni] sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: a) classificazione delle  [....]  spese
relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle
quali le regioni esercitano  competenze  amministrative;  tali  spese
sono: 1) spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione; 2) spese non riconducibili al vincolo
di cui al numero 1); [...] b) definizione delle modalita' per cui  le
spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate  nel
rispetto dei costi standard associati  ai  livelli  essenziali  delle
prestazioni fissati dalla legge statale in piena  collaborazione  con
le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di  efficienza
e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale; [...]». Da tale
norma si evince, tra l'altro, che: a)  le  spese  per  i  LEA  devono
essere quantificate attraverso l'"associazione" tra i costi  standard
e gli stessi livelli stabiliti dal legislatore  statale  in  modo  da
determinare, su scala nazionale e regionale,  i  fabbisogni  standard
costituzionalmente vincolati ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,
lettera m), Cost.; b) tali fabbisogni devono essere individuati dallo
Stato attraverso la "piena collaborazione" con gli enti territoriali;
c) l'erogazione  delle  prestazioni  deve  essere  caratterizzata  da
efficienza ed appropriatezza su tutto  il  territorio  nazionale.  In
ordine alla puntuale attuazione del regime dei costi e dei fabbisogni
standard  sanitari  che  avrebbe   dovuto   assicurare   la   precisa
delimitazione  finanziaria  dei  LEA  rispetto   alle   altre   spese
sanitarie, si e' verificata - dopo l'entrata in  vigore  del  decreto
legislativo n. 68 del 2011 - una lunga fase  di  transizione,  ancora
oggi in atto, attraverso l'applicazione, d'intesa con le regioni,  di
criteri convenzionali di riparto. Cio' in attesa  di  acquisire  dati
analitici idonei a determinare costi e fabbisogni in modo conforme al
richiamato  art.  8,  comma  1,  della  legge  n.  42  del  2009.  In
definitiva, non puo' sottacersi, nella perdurante inattuazione  della
legge n. 42 del 2009 gia' lamentata da questa Corte (sentenza n.  273
del 2013), l'esistenza di  una  situazione  di  difficolta'  che  non
consente  tuttora  l'integrale  applicazione   degli   strumenti   di
finanziamento delle funzioni regionali previste dall'art.  119  Cost.
... La persistenza di tale  situazione  puo'  causare  la  violazione
degli articoli 32 e 117, secondo comma, lettera m), Cost.,  nei  casi
in cui eventuali disposizioni di  legge  trasferiscano  "a  cascata",
attraverso i diversi livelli di  governo  territoriale,  gli  effetti
delle   riduzioni    finanziarie    sulle    prestazioni    sanitarie
costituzionalmente necessarie (in  tal  senso  sentenza  n.  275  del
2016). ...  Se,  al  fine  di  assicurare  la  garanzia  dei  livelli
essenziali delle prestazioni (LEP), alla cui categoria,  come  detto,
appartengono i LEA, «spetta al legislatore predisporre gli  strumenti
idonei alla realizzazione ed attuazione di  esso,  affinche'  la  sua
affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica,  ma
venga riempita di contenuto concreto  e  reale  [di  talche']  e'  la
garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul  bilancio  e  non
l'equilibrio  di  questo  a  condizionarne  la  doverosa  erogazione»
(sentenza n. 275 del 2016), non vi e' dubbio che  le  regioni  stesse
debbano collaborare all'individuazione di metodologie parametriche in
grado  di  separare  il  fabbisogno  finanziario  destinato  a  spese
incomprimibili  da  quello  afferente  ad  altri   servizi   sanitari
suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilita' finanziaria.
Sotto tale profilo, e' bene quindi ricordare  che  la  determinazione
dei LEA e'  un  obbligo  del  legislatore  statale,  ma  che  la  sua
proiezione   in   termini   di   fabbisogno    regionale    coinvolge
necessariamente le regioni, per cui  la  fisiologica  dialettica  tra
questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che,
nel caso  di  specie,  si  colora  della  doverosa  cooperazione  per
assicurare il migliore servizio alla collettivita'. Da cio'  consegue
che  la  separazione  e  l'evidenziazione  dei  costi   dei   livelli
essenziali di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre
che nel bilancio dello Stato,  anche  nei  bilanci  regionali  ed  in
quelli delle aziende erogatrici secondo la  direttiva  contenuta  nel
citato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. In definitiva, la
dialettica tra Stato e regioni sul  finanziamento  dei  LEA  dovrebbe
consistere in un leale confronto  sui  fabbisogni  e  sui  costi  che
incidono sulla spesa  costituzionalmente  necessaria,  tenendo  conto
della disciplina e della  dimensione  della  fiscalita'  territoriale
nonche' dell'intreccio di competenze statali e  regionali  in  questo
delicato ambito materiale. Cio'  al  fine  di  garantire  l'effettiva
programmabilita' e la reale copertura  finanziaria  dei  servizi,  la
quale - data la natura delle situazioni da tutelare - deve riguardare
non solo la quantita' ma anche la  qualita'  e  la  tempistica  delle
prestazioni costituzionalmente necessarie. Ne consegue  ulteriormente
che, ferma restando  la  discrezionalita'  politica  del  legislatore
nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - dei livelli
essenziali,  una  volta  che   questi   siano   stati   correttamente
individuati, non e' possibile  limitarne  concretamente  l'erogazione
attraverso indifferenziate riduzioni della spesa  pubblica.  In  tale
ipotesi verrebbero in essere situazioni prive di tutela  in  tutti  i
casi di mancata erogazione di  prestazioni  indefettibili  in  quanto
l'effettivita' del diritto ad ottenerle «non puo' che derivare  dalla
certezza delle disponibilita' finanziarie per il soddisfacimento  del
medesimo diritto» (sentenza n. 275 del 2016).  ...  Questa  Corte  ha
affermato che la programmazione e  la  proporzionalita'  tra  risorse
assegnate e  funzioni  esercitate  sono  intrinseche  componenti  del
«principio del buon andamento [il quale] - ancor piu' alla luce della
modifica  intervenuta  con  l'introduzione  del  nuovo  primo   comma
dell'art. 97 Cost. ad opera  della  legge  costituzionale  20  aprile
2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale) - e' strettamente correlato alla coerenza della
legge finanziaria», per cui «organizzare e  qualificare  la  gestione
dei  servizi  a  rilevanza  sociale  da  rendere   alle   popolazioni
interessate  [...]  in   modo   funzionale   e   proporzionato   alla
realizzazione degli obiettivi  previsti  dalla  legislazione  vigente
diventa  fondamentale  canone  e  presupposto  del   buon   andamento
dell'amministrazione, cui lo  stesso  legislatore  si  deve  attenere
puntualmente» (sentenza n. 10 del 2016)". 
    Peraltro, nella sentenza n. 195/2024, e'  stato  evidenziato  che
"tale valutazione e' dunque funzionale a  scongiurare  l'adozione  di
"tagli al buio", i quali oltre  a  poter  risultare  non  sostenibili
dalle autonomie territoriali, con imprevedibili ricadute sui  servizi
offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente
ponderazione in sede parlamentare", rimarcando  peraltro,  sul  punto
"la necessita' di un ossequio sostanziale, e non  meramente  formale,
al principio di leale collaborazione" e sollecitando il  legislatore,
nella predetta fase istruttoria, "a non trascurare" il coinvolgimento
delle sedi istituzionali gia' appositamente contemplate e deputate al
confronto tra il Governo e le autonomie territoriali. 
    Anche alla  luce  di  tale  pronuncia,  e'  evidente  che,  nella
fattispecie in esame, la «prassi» sostenuta dallo Stato di  addossare
ai bilanci autonomi regionali i costi relativi al neo  istituito  LEP
nonche' alla funzione in generale  (soffrendo  l'inadeguatezza  delle
risorse assegnate anche nel periodo  transitorio)  sia  assolutamente
illegittima, vuoi perche' non avallata  da  alcuna  «istruttoria»  da
parte dello Stato, tesa a  valutare  la  (in)sostenibilita'  di  tali
costi da parte delle regioni e, in particolare, della Regione  Puglia
(anche per i vincoli finanziari cui la stessa e' sottoposta a seguito
del Piano di rientro), vuoi perche'  vengono  adottati  provvedimenti
manifestamente sproporzionati rispetto alle risorse  disponibili  nei
bilanci autonomi locali. Al riguardo  si  ribadisce  che  le  regioni
hanno piu' volte, nel  corso  degli  anni,  evidenziato  in  sede  di
Conferenza unificata (organo  peraltro  riconosciuto  nella  medesima
sentenza n. 195/2024 quale sede competente  al  fine  della  verifica
della   dovuta   istruttoria   sulla   sostenibilita'   dei    tagli)
l'insostenibilita' di tali costi per il bilancio  autonomo  regionale
(come evidenziato nelle osservazioni  rese  in  sede  di  Conferenza,
dianzi illustrate). L'inerzia legislativa nel trasferire alle regioni
le  somme  dovute  e',  come  detto,  assolutamente   illegittima   e
ingiustificata ed ora aggravata anche dalla introduzione del LEP. 
    Pertanto,  pur  non  volendo  sottrarsi  alla  erogazione  di  un
servizio cosi' rilevante ed essenziale ai fini dell'inclusione e  del
diritto  all'istruzione,  la  Regione  Puglia  non  e'  in  grado  di
assicurare, in assenza dei dovuti trasferimenti da parte dello Stato,
la sostenibilita' del servizio stesso nel triennio dal 2026  al  2028
nelle sua effettiva consistenza (palesemente sottostimata in sede  di
legge di bilancio, come dianzi illustrato). 
    Peraltro codesta ecc.ma Corte ha evidenziato  in  piu'  occasioni
che  «l'esistenza  di  oneri  nascenti  dal  contenuto  della   legge
determina la necessita' dell'indicazione  dei  mezzi  finanziari  per
farvi   fronte.   Verrebbe   altrimenti   "disatteso    un    obbligo
costituzionale  di  indicazione  al  quale  il   legislatore,   anche
regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo' sottrarsi,
ogni qual volta esso preveda attivita' che non possano realizzarsi se
non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013), (sentenza n. 4
del 2014), (sent. n. 10/2016). 
    Il rischio concreto e' che tali costi, in assenza degli  adeguati
trasferimenti da parte  dello  Stato,  determinati  in  base  ad  una
corretta istruttoria, non possano essere erogati per tutti gli aventi
diritto nell'esercizio finanziario in corso  e  nei  successivi,  con
evidente gravissimo pregiudizio che si  configurerebbe  in  danno  di
soggetti  disabili,   per   i   quali   il   diritto   all'assistenza
specialistica, essendo strumentale al diritto all'istruzione, rientra
non solo nei LEP ma, secondo la costante giurisprudenza,  nel  nucleo
essenziale dei diritti incomprimibili ed  inviolabili  della  persona
umana, da garantire anche a prescindere  dalla  considerazione  delle
risorse disponibili  (cfr.,  ex  multis,  Cons.  Stato,  sentenza  n.
1321/2025) (5) 
    Il tutto pur considerando che la legge di bilancio  per  il  2023
(Legge n.  197  del  2022,  art.  1,  comma  788),  ha  ulteriormente
differito (dal 2023 al 2027, o, se si realizzeranno le condizioni, al
2026) l'entrata  in  vigore  dei  meccanismi,  definiti  dal  decreto
legislativo n. 68 del 2011, di finanziamento delle funzioni regionali
e diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni  a  statuto
ordinario per il finanziamento delle «funzioni LEP» e la  conseguente
soppressione dei trasferimenti statali. 
    Del resto, nel dossier parlamentare sulla legge di bilancio  2026
(all. 15), viene espressamente indicato, con riferimento ai commi  da
706 a 711, che «La relazione tecnica afferma che  all'attuazione  dei
commi in esame si provvede tramite l'impiego efficiente delle risorse
gia' previste a legislazione vigente». 
    Nella disamina del comma 709, relativo alla fase transitoria,  si
osserva: «Il  comma  709  stabilisce  che,  nelle  more  della  piena
operativita'  del  registro  di  cui  al  comma   3,   quali   misure
propedeutiche all'implementazione  del  LEP  finalizzate  a  favorire
l'attivazione  e  il  potenziamento  delle  attivita'  di  assistenza
all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per  gli  anni
2026 e 2027, e' individuato uno specifico obiettivo di servizio  teso
a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove  e'
piu' carente. A tal  fine,  tutti  gli  enti  territoriali,  nel  cui
territorio sono situati punti di erogazione del servizio  scolastico,
ove  siano  iscritti  alunni  e  studenti  con   accertamento   della
condizione di disabilita' in eta' evolutiva, ai fini  dell'inclusione
scolastica,  assicurano  l'erogazione  del  servizio  di   assistenza
all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai  relativi  PEI,
garantendo una media oraria settimanale  almeno  corrispondente  alle
risorse finanziarie a essi trasferite a  carico  del  bilancio  dello
Stato e del bilancio autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Resta  salva  l'integrazione  del  servizio  con  le  altre
risorse  disponibili  nel  bilancio  comunale  o   regionale   o   il
trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si  faccia
carico dell'effettiva erogazione del servizio. La  relazione  tecnica
presentata dal Governo osserva che  nel  primo  ciclo  di  istruzione
(243.840  studenti  certificati),  il  servizio  di  assistenza  agli
studenti  con  disabilita'   certificati,   sulla   base   dei   dati
dell'esercizio finanziario 2025, puo' essere garantito per una  media
annua non inferiore  a  50  ore  per  ciascun  studente  certificato,
stimando un costo orario  pari  a  20  euro.  La  relativa  copertura
finanziaria si articola come rappresentato nella tabella che segue: 
      
 
=====================================================================
|                              |    Importo per     |               |
|   Fonte di finanziamento     |     studente       | Ore coperte   |
+==============================+====================+===============+
|Fondo unico per l'inclusione  |euro 541            |27 ore         |
+------------------------------+--------------------+---------------+
|Fondo equita' e livello dei   |                    |               |
|servizi                       |euro 630            |31 ore         |
+------------------------------+--------------------+---------------+
|Totale stimato                |euro 1.171          |58 ore         |
+------------------------------+--------------------+---------------+
 
    La combinazione delle due citate fonti  garantisce  la  copertura
dell'obiettivo di servizio come declinato al comma 4 (non inferiore a
50 ore). 
    Per il secondo ciclo (95.635 studenti certificati), la  copertura
del servizio e' assicurata interamente dalle risorse del Fondo  unico
per l'inclusione afferenti alla finalita' di cui  all'art.  1,  comma
213, lettera a), della legge  30  dicembre  2023,  n.  213,  che  per
l'annualita' 2025 erano pari a 128.227.991 euro. 
    Quindi,  le  risorse  assegnate  per  il  secondo  ciclo  coprono
integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie  annue  per
ciascun alunno certificato, con una disponibilita' effettiva 1.340,81
euro per studente, pari a 67 ore per studente. 
    La  relazione  tecnica  precisa  che  la   spesa   media   oraria
costituisce un obiettivo di  servizio  e  non  un  vincolo  di  spesa
obbligatoria.  La  sua  attuazione  e',  quindi,   subordinata   alla
disponibilita' delle risorse previste dalla legislazione vigente.  Il
parametro delle ore medie, come indicato dalla norma,  non  definisce
un  obbligo  permanente,  ma  rappresenta  un   riferimento   tecnico
elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili in  termini  di
risorse e platea di beneficiari. Di conseguenza, eventuali variazioni
nella platea o nella  disponibilita'  delle  risorse  determinano  un
adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo
e'  volto  a  individuare  una  soglia  condivisa   di   riferimento,
funzionale a garantire parita' di trattamento  tra  gli  enti  e  una
distribuzione equa delle risorse. Si segnala che la relazione tecnica
non fornisce motivazioni in ordine  alla  quantificazione  del  costo
orario in 20 euro per ciascuna ora - parametro che  risulta  decisivo
nella  determinazione  quantitativa  dell'obiettivo  di  servizio  da
raggiungere. Da questo punto di vista, il  testo  legislativo  appare
lacunoso, non potendosi procedere, senza la previa definizione di  un
costo orario, alla individuazione di "una  media  oraria  settimanale
almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite"». 
    Orbene, come visto, la  stima  e'  del  tutto  sottovalutata,  in
quanto la copertura statale e' assicurata nel periodo transitorio per
una media (per le scuole secondarie di secondo grado) di circa 67 ore
medie annue, a fronte  di  un  fabbisogno  assicurato  dalla  Regione
Puglia per ciascun  disabile  (come  indicato  nelle  convenzioni  di
avvalimento) che va dalle 9 alle 18 ore settimanali in  media,  senza
considerare  i  casi  di  richieste   per   la   copertura   maggiore
(riconosciute in sede giudiziaria) anche sino alle 30 ore settimanali
e le spese per l'assistenza di base (ossia gli OSS  remunerati  dalla
Regione, pur  essendo  questo  un  servizio  previsto  a  carico  del
personale ATA, risultante  quasi  sempre  insufficiente  per  carenze
della scuola frequentata dal disabile richiedente). 
    Il  tutto  come  amplius  illustrato  nella   relazione   tecnica
regionale in atti e dianzi esposto. Non  solo,  anche  la  Presidente
dell'Ufficio parlamentare del  bilancio,  nell'ambito  dell'audizione
del 6 novembre 2025 (all. 16-ter)  sul  punto,  ha  evidenziato  come
«Tale media, pari a 50  ore  annue,  come  indicato  nella  Relazione
tecnica del DDLB, appa(ia) fortemente sottodimensionata  rispetto  ai
possibili  bisogni  degli  alunni   e   studenti   con   disabilita'.
Considerando che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno
200 giorni annui (art. 74, comma 3, decreto legislativo n.  297/1994)
e che  l'orario  medio  settimanale  di  scuola  e'  di  40  ore  per
l'infanzia, di 30 ore per la scuola  primaria  senza  considerare  il
tempo pieno e di 36 ore nelle scuole superiori di primo grado (DPR n.
89/2009), il numero delle ore annue per alunno oscilla  tra  1.200  e
1.600. L'obiettivo di servizio appare quindi principalmente orientato
a sollecitare l'attivazione della  prestazione  negli  Enti  che  pur
ricevendo  il  finanziamento  ne  risultano  sprovvisti.  L'effettivo
potenziamento viene posticipato al termine della fase  transitoria  e
richiedera' plausibilmente  il  reperimento  di  risorse  aggiuntive»
(enfasi aggiunta). 
    Di  conseguenza,  e'  certificata  l'assoluta  inadeguatezza   ed
insufficienza  delle   risorse   previste,   oltre   alla   acclarata
circostanza che trattasi di una  stima  basata  su  un  costo  orario
quantificato (non si sa come, con incongruenza rilevata pure in  sede
parlamentare) in  20  euro  all'ora,  laddove,  come  indicato  nella
relazione tecnica regionale, con la stipula del nuovo CCNL, il  costo
medio orario dell'ASACOM e' pari almeno a 24 euro. Non solo. 
    Nel suddetto dossier parlamentare, si legge  nel  prosieguo:  «Il
comma 710 prevede che, con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica
delegata in materia di  disabilita',  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  dell'istruzione  e  del
merito, il Ministro dell'interno e l'Autorita' politica delegata  per
gli affari  regionali  e  le  autonomie,  sulla  base  delle  ipotesi
tecniche  formulate  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28  dicembre  2015,
n.  208  (legge  di  stabilita'  2016),  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza unificata, sono ripartite le risorse del Fondo  unico  per
l'inclusione delle persone con disabilita' di cui all'art.  1,  comma
210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di  bilancio  2024),
afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma  213,  lettera  a),
della medesima legge di bilancio 2024 (si tratta della finalita'  del
potenziamento  dei  servizi  di  assistenza  all'autonomia   e   alla
comunicazione  per  gli   alunni   con   disabilita'   della   scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo  e  secondo  grado),  che  concorrono  in  via  progressiva  al
raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le  annualita'
2026 e 2027 di cui al comma 4 e al successivo raggiungimento del LEP.
La relazione tecnica afferma che  la  procedura  prevista  dal  comma
garantisce il coordinamento finanziario  tra  i  diversi  livelli  di
governo  e  assicura  la  coerenza  con  il  sistema  dei  fabbisogni
standard, consentendo di collegare la spesa effettiva ai  livelli  di
prestazione  garantiti.   In   via   graduale,   e'   necessario   il
raggiungimento di criteri di riparto compatibili con il  sistema  dei
fabbisogni  standard  e   la   prioritaria   copertura   dei   divari
territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP.  Pertanto,
la disposizione in esame si limita a definire le procedure di riparto
e non comporta effetti finanziari,  in  quanto  non  introduce  nuovi
oneri ne' variazioni di spesa rispetto a quanto gia'  previsto  dalla
legislazione vigente. Si ricorda che il Fondo unico per  l'inclusione
delle persone con disabilita', disciplinato dai commi da  210  a  215
dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 e' istituito nello stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  al  fine   di   assicurare   un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,  l'accessibilita'  e
il sostegno a favore delle persone con disabilita'.(...) Il Fondo  in
esame e' iscritto nel capitolo 1431 dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  al  fine  del  successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Si ricorda, inoltre, che le finalita' di  cui  all'art.  1,
comma 213,  lettera  a),  della  medesima  legge  di  bilancio  2024,
richiamate   dalla   disposizione   in   commento,   riguardano    il
potenziamento  dei  servizi  di  assistenza  all'autonomia   e   alla
comunicazione  per  gli   alunni   con   disabilita'   della   scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado. 
    Il comma 711 prescrive che, all'attuazione delle disposizioni  in
commento, si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  unico  per
l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'art. 1,  comma
210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di  bilancio  2024),
afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma  213,  lettera  a),
della legge n. 213 del  2023,  sulle  risorse  del  Fondo  equita'  e
livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a),  della
legge  n.  213  del  2023,   e   sulle   risorse   assicurate   dalle
amministrazioni  regionali  e  locali  nell'ambito   dei   rispettivi
bilanci. La  relazione  tecnica  afferma  che  il  finanziamento  dei
Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) si realizza attraverso  il
concorso tra risorse statali e territoriali, secondo  un  modello  di
cofinanziamento che non grava ulteriormente sulla  finanza  pubblica.
Tale modello si fonda  sull'impiego  efficiente  delle  risorse  gia'
previste  a  legislazione  vigente,  comprese   quelle   degli   enti
territoriali che gia' contribuiscono al servizio». 
    Orbene,  lo   stesso   approfondimento   da   parte   dell'organo
legislativo  manifesta  perplessita'  sul  finanziamento   del   LEP,
raccomandando «il raggiungimento di criteri  di  riparto  compatibili
con il sistema dei fabbisogni standard e la prioritaria copertura dei
divari territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP». 
    In realta', come visto, l'assegnazione delle risorse statali deve
essere congruo ed adeguato e non cristallizzato  sul  criterio  della
spesa storica, peraltro gia'  ex  se  insufficiente  a  garantire  in
maniera adeguata il finanziamento della funzione, e cio'  tanto  piu'
se trattasi di LEP, che devono trovare copertura nel bilancio statale
o, comunque, adeguata copertura in maniera da  non  compromettere  la
capacita' delle ente territoriale a garantire la  sostenibilita'  del
maggior costo gia' in essere e, in  generale,  il  normale  esercizio
delle sue funzioni. 
    Nella  citata  indagine  conoscitiva  svolta  dalla   Commissione
parlamentare per le questioni  regionali,  si  legge,  in  ordine  al
finanziamento dei LEP (pagg. 152 e ss.): «Tra i temi certamente  piu'
impegnativi su cui  si  e'  concentrato  il  dibattito  politico,  la
questione del finanziamento dei livelli essenziali delle  prestazioni
rappresenta, altresi', una delle problematiche maggiormente  discusse
nel corso delle audizioni. Dalla  lettura  delle  memorie  depositate
emerge infatti chiaramente il timore, politicamente trasversale,  che
il processo di attuazione dei LEP possa subire una battuta  d'arresto
proprio a causa della carenza di risorse necessarie a finanziarli, se
non, addirittura, che esso sfoci in un nuovo assetto del  sistema  di
finanziamento che finisca per aggravare i  divari  territoriali  gia'
esistenti.  ...  in  pressoche'  tutte  le  missioni   svolte   dalla
Commissione si e' avuto modo  di  raccogliere  importanti  spunti  di
riflessione sul punto che meritano, pertanto,  di  essere  portate  a
conoscenza del decisore politico. Muovendo  dalle  considerazioni  di
carattere piu' generale, si e'  da  piu'  parti  segnalato  come  «il
continuo richiamo nelle norme al rispetto dei  vincoli  di  bilancio,
l'invarianza  della  spesa  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e
l'assenza di qualsiasi finanziamento aggiuntivo  rischiano  [...]  di
cristallizzare ed  amplificare  le  profonde  differenze  esistenti»,
determinando cosi' « un vincolo di subordinazione  delle  prestazioni
alle risorse che rischia  di  trasformare  i  Livelli  essenziali  in
Livelli  minimi,  in  netta  contraddizione  con  una  giurisprudenza
costituzionale  per  la   quale   "e'   la   garanzia   dei   diritti
incomprimibili che incide sul bilancio e non l'equilibrio di questo a
condizionarne la doverosa erogazione"». Si e' anche  parlato,  a  tal
proposito,  di  «"strani   diritti"   in   quanto   "finanziariamente
condizionati"», giacche' senza un'adeguata copertura  finanziaria  la
determinazione dei LEP «servira', nel migliore dei casi, a  precisare
cosa viene negato» ai cittadini,  «ma  c'e'  il  rischio  ancor  piu'
concreto  che  questo  passaggio  [...]  si  trasformi  in  un  nuovo
abbassamento dei livelli delle prestazioni». Quanto ai  profili  piu'
tecnici della questione, il problema del finanziamento dei LEP  e'  a
tutt'oggi  percepito  dalle  rappresentanze  come  un   nodo   ancora
irrisolto   soprattutto   con   riferimento   alle   realta'    «piu'
deficitarie», dal momento che l'esigenza di provvedere al reperimento
delle risorse necessarie - in considerazione dei vincoli di  bilancio
-  dovra'  giocoforza   confrontarsi   con   le   alternative   della
redistribuzione fra gli enti interessati  delle  dotazioni  esistenti
«attraverso i meccanismi perequativi», dei  tagli  alla  spesa  delle
amministrazioni centrali  o,  infine,  dell'aumento  della  pressione
fiscale,  con  l'ulteriore  precisazione  che,  «accanto  a   risorse
correnti», come gia' rilevato,  saranno  «necessarie  anche  adeguate
dotazioni infrastrutturali». A cio' si aggiunge un ulteriore  aspetto
di natura, per dir cosi', «metodologica»: dal momento che le  risorse
necessarie al finanziamento dei livelli essenziali delle  prestazioni
sono condizionate dai vincoli di bilancio previsti ex art. 81  Cost.,
«e'  evidente  che  la  determinazione  dei   LEP   richiedera'   una
valutazione complessiva dei LEP che il  Paese  e'  effettivamente  in
grado di finanziare, valutazione che non puo'  essere  fatta  materia
per materia, perche' ci si troverebbe alla fine nella  condizione  di
non potere finanziare i LEP necessari ad assicurare  l'esercizio  dei
diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime». 
    Va  da  se'  che  le  doglianze  espresse  nell'odierno   libello
difensivo non costituiscono mere asserzioni  riferite  ad  ipotetiche
difficolta', atteso che gli stessi organi parlamentari hanno in  piu'
sedi evidenziato le oggettive criticita' dipendenti dalle unilaterali
decisioni statali qui censurate. 
3. Violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione in  relazione
all'art. 119 della Costituzione. 
    Le norme censurate si pongono in  frontale  contrasto,  altresi',
con il principio di leale collaborazione ex articoli 5 e  120  Cost.,
sempre in collegamento con il violato art. 119 Cost. 
    Codesta on.le Corte costituzionale, negli  interventi  successivi
alla riforma del titolo V, nel solco della propria giurisprudenza  in
materia (sent. n. 19 e  242  del  1997),  ha  assicurato  la  portata
generale del  principio  di  leale  collaborazione  evincibile  dalle
suindicate norme, principio che, come  nell'assetto  precedente,  non
puo' che «operare su  tutto  l'arco  delle  relazioni»  fra  Stato  e
autonomie territoriali (cfr. sentt. nn. 282/2002 e 303/2003). 
    Invero, con il  nuovo  Titolo  V  della  Costituzione  si  ha  un
definitivo superamento della concezione Stato centrica-gerarchica che
aveva pervaso il periodo precedente, in  favore  di  un  assetto  dei
rapporti in cui «gli enti costitutivi  della  Repubblica»  (art.  114
Cost.), dotati di pari dignita' istituzionale, sono chiamati ad agire
non per competenze separate ma interagenti e spesso  interdipendenti.
E' proprio per tali ordini di motivi che, in  questo  nuovo  assetto,
gli strumenti di raccordo interistituzionale assurgono a diventare  i
principali   strumenti   attraverso   cui   garantire   il   concreto
funzionamento della Repubblica delle autonomie. 
    Segnatamente,   il   sistema   delle    Conferenze    ha    visto
progressivamente  accrescere  sempre  di  piu'  la  sua   centralita'
nell'ambito dell'ordinamento fino a diventare,  di  fatto,  la  «via»
attraverso cui si e' cercato di dare attuazione  al  nuovo  Titolo  V
della Costituzione. 
    Orbene, giova ribadire che, come dianzi  esposto,  in  molteplici
occasioni la Conferenza regioni e province  autonome  ha  manifestato
l'esigenza  di  implementare  le   ricorse   statali   destinate   al
finanziamento della funzione de qua,  a  fronte  dell'incremento  del
numero dei disabili, ma lo Stato non ha  tenuto  in  alcun  conto  le
gravi preoccupazioni espresse dalle regioni. 
    La  Regione  Puglia,  al  fine  di  non  venir  meno  ai   doveri
solidaristici imposti  dalla  Costituzione  e  non  far  gravare  sui
cittadini pugliesi le omissioni statali, ha continuato ad  accollarsi
l'onere  finanziario  in  disamina,  pur  in  mancanza  dell'adeguata
contribuzione statale, sempre piu'  carente,  ma  siffatta  protratta
situazione, in  aggiunta  alla  istituzione  del  LEP  ad  invarianza
finanziaria, rende sempre  piu'  insostenibile  il  peso  finanziario
sopportato (e accumulatosi), peraltro pure in  assenza  di  qualunque
prospettiva futura di  maggiore  assegnazione,  portando  alla  grave
compromissione del rispetto dell'assolvimento delle proprie funzioni. 
    Secondo il magistero di codesta ecc.ma  Corte,  la  regola  della
leale collaborazione, nel  quadro  di  un  sistema  di  decentramento
politico e amministrativo fondato sul modello della coesione e  della
solidarieta', nonche' sulla pari dignita' istituzionale  di  tutti  i
livelli di governo che  compongono  la  Repubblica,  costituisce  «un
principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto  frequente,  di  uno
stretto intreccio tra materie e  competenze»  (Corte  costituzionale,
sentenza n. 251 del 2016). 
    E ancora: «il principio di leale cooperazione deve  governare  il
rapporto tra lo Stato e le regioni ... nelle materie e  in  relazione
alle attivita' in  cui  le  rispettive  competenze  concorrano  o  si
intersechino, imponendo un contemperamento  dei  relativi  interessi.
Tale regola, espressione del  principio  costituzionale  fondamentale
per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita', riconosce
e promuove le autonomie locali, alle cui esigenze adegua i principi e
i metodi della sua legislazione (art. 5 della Costituzione), va al di
la' del mero riparto costituzionale delle competenze  per  materia  e
opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra  Stato
e regioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 1997;  sentenza
n. 31 del 2006; sentenza n. 114 del 2009; sentenza n. 179  del  2021;
sentenza n. 39 del 2013). 
4. Violazione degli articoli 2, 3 e 97 Cost.  in  relazione  all'art.
119 della Costituzione. 
    Le norme censurate violano l'art. 2, l'art. 3 e l'art.  97  Cost,
in quanto l'omessa previsione dell'assegnazione delle risorse,  nella
adeguata e congrua misura,  risulta  del  tutto  contrastante  con  i
doveri di solidarieta' sociale  che  lo  Stato,  nella  sua  unitaria
composizione, e' chiamato ad assolvere oltre  che  essere  del  tutto
priva di proporzionalita' e ragionevolezza,  lesioni  che  ridondano,
per  quanto  detto,  sul  corretto  e  regolare  espletamento   delle
competenze e funzioni regionali, attesa la  correlata  compromissione
della sua autonomia finanziaria. 
    Rispetto a tale scopo, si pone, come detto,  anche  la  questione
del rispetto  del  principio  di  proporzionalita'  e  ragionevolezza
dell'intervento coordinatore dello Stato (cfr. sentt. n. 326 del 2010
e n. 236 del 2013, in  cui  la  Corte  ha  messo,  in  relazione  con
l'obiettivo prestabilito, la necessita'  del  rispetto  dei  suddetti
principi: «la disciplina dettata dal legislatore non deve  ledere  il
canone   generale    della    ragionevolezza    e    proporzionalita'
dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato»;  ma  si
veda anche la sentenza n. 272 del 2015). In altre parole, in  assenza
di una previsione di adeguato finanziamento, la questione e' inerente
a quale valore costituzionale sia riconducibile  l'azione  perseguita
dal legislatore statale, dal momento che la Costituzione  si  connota
per la rilevanza che essa assegna ai diritti sociali  e  alla  tutela
della salute, alla cui stregua la previsione della fruibilita'  della
funzione,  come  visto,  e'  connessa  al  dovere   inderogabile   di
solidarieta' sociale,  compromessa  dalla  insufficiente  ed  incerta
previsione statale al riguardo. 
    In questi termini si ritiene che la violazione  dei  principi  di
proporzionalita' e  ragionevolezza  ex  art.  3  Cost.,  secondo  cui
"occorre sempre accertare una «connessione  razionale  tra  il  mezzo
predisposto dal legislatore  [...]  e  il  fine  che  questi  intende
perseguire» (sentenza n. 8 del 2024)" (sent.  n.  183/2024),  sia  da
valutare anche alla luce  del  principio  del  buon  andamento  della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la cui  violazione
ridonda sull'autonomia costituzionalmente garantita alla  regione  ex
art. 119, dal momento che proprio la  possibilita'  di  continuare  a
garantire adeguati servizi viene  compromessa  dai  continui  ingenti
esborsi  a  carico  della   finanza   regionale,   a   fronte   delle
manifestamente insufficienti assegnazioni statali, con  una  ricaduta
evidente sulla sua autonomia finanziaria. 
    Non si possono, allora,  non  rammentare  i  precisi  e  ripetuti
moniti che codesta ecc.ma Corte costituzionale ha ritenuto  di  dover
rivolgere al legislatore  statale  in  situazioni  analoghe,  da  cui
trarre insegnamenti e principi  valevoli  anche  per  la  vicenda  in
disamina. 
    Basti ricordare il lungo elenco di pronunce che va dalla sentenza
n. 65 del 2016, che  non  si  esime  «dall'avvertire  che  interventi
statali, i quali modifichino repentinamente l'equilibrio del rapporto
tra autocoordinamento regionale  e  supplenza  statale  nel  delicato
settore dei  contributi  regionali  alla  finanza  pubblica,  restano
ovviamente soggetti allo stretto scrutinio di questa Corte, se  e  in
quanto investita del relativo giudizio», fino alla  sentenza  n.  169
del 2017,  dove  si  afferma  «nondimeno  deve  essere  rinnovato  al
legislatore l'invito a corredare le iniziative legislative  incidenti
sull'erogazione delle  prestazioni  sociali  di  rango  primario  con
un'appropriata istruttoria finanziaria. Cio' soprattutto al  fine  di
definire in modo appropriato, anche  tenendo  conto  delle  scansioni
temporali dei cicli di bilancio e piu' in generale  della  situazione
economica del Paese, il quadro delle  relazioni  finanziarie  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  evitando  la  sostanziale
estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre  che  potrebbe
sottrarre al confronto  parlamentare  la  valutazione  degli  effetti
complessivi e sistemici di queste ultime in un  periodo  piu'  lungo»
(sentenza n. 154 del 2017). 
    A ulteriore conforto di quanto detto va anche considerato che con
sentenza n. 205 del 2016, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto sussistere
un vincolo a carico dello Stato a finanziare le regioni con  riguardo
alle  funzioni  prima  provinciali  di  cui  si  sono  fatte  carico,
principio che puo' pacificamente essere esteso anche alla fattispecie
in disamina, dove, a  maggior  ragione,  ricorre  oggi  un  ulteriore
obbligo espressamente previsto dalla normativa statale. 
    Si tratta quindi, nell'insieme, di una  situazione  concretamente
dimostrata proprio dalle prese di posizione di  codesta  on.le  Corte
costituzionale (e che in quanto tali rendono superflua ogni ulteriore
dimostrazione), che valgono, in tale specifica fattispecie,  a  porre
la denunciata violazione degli articoli 2, 3, 97 e 119  Cost.  su  un
piano che prescinde dall'allegazione da  parte  della  regione  della
dimostrazione (che assumerebbe il carattere di  una  vera  e  propria
probatio diabolica nella misura in cui fosse, peraltro,  pretesa  nei
ristretti tempi in  cui  nel  termine  di  sessanta  giorni  previsto
dall'art. 127 Cost.) di un vulnus  tale  da  rendere  impossibile  lo
svolgimento delle proprie funzioni. 
    Quello che la Regione Puglia e' invece in grado di documentare e'
l'esborso costante, ingente e crescente effettuato  nel  corso  degli
anni,  a  fronte  di  assegnazioni   palesemente   insufficienti   ed
inadeguate a finanziare l'essenziale funzione di  assistenza  di  che
trattasi, dal 2028 pure con valenza di LEP,  che  finisce,  peraltro,
col costituire una forma occulta di contribuzione alle finanze  dello
Stato, tanto consumando  il  difetto  di  proporzionalita',  peraltro
confermato anche in considerazione della  reiterata  omissione  della
previsione legislativa di adeguata assegnazione delle risorse. 
    Non va tralasciato che codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 154
del 2017, con principio applicabile a contrario  anche  al  caso  che
occupa, ha stigmatizzato il procrastinarsi  di  misure  all'apparenza
temporanee, richiamando il legislatore a desistere da queste forme di
«transitorieta'  permanente»,  che  incidono  sulla  autonomia  delle
regioni  e  ha  rinnovato,  per  la  seconda  volta,   «l'invito   al
legislatore ad evitare iniziative le quali,  anziche'  "ridefinire  e
rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni  temporali
dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie  tra  lo
Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali,  alla  luce  di  mutamenti
sopravvenuti nella situazione economica del Paese",  si  limitino  ad
estendere, di  volta  in  volta,  l'ambito  temporale  di  precedenti
manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione
degli effetti complessivi di queste ultime». 
5. Violazione dell'art. 117, IV comma, Cost. e dell'art. 119 Cost. 
    Le  disposizioni  censurate  ledono  la  competenza   legislativa
residuale regionale in materia di assistenza  e  servizi  sociali  ex
art. 117, IV comma, Cost., oltre che sull'equilibrio  finanziario  ex
art. 119  Cost.,  poiche'  non  prevedendo  proporzionate  risorse  a
copertura della funzione  de  qua  esercitata  dalla  Regione  Puglia
(oltre che dalle altre  regioni)  rischia  di  privare  di  idonea  e
adeguata tutela il diritto del disabile alla fruizione  del  servizio
sia nella fase transitoria che  in  quella  successiva  di  efficacia
della previsione istitutiva del LEP. Tanto comporta anche il concreto
rischio che la Regione Puglia possa trovarsi nella condizione di  non
poter assolvere agli obblighi di remunerazione dei relativi costi per
tutti gli aventi diritto, con l'ulteriore concreto rischio di  subire
pure azioni giudiziarie da parte di questi ultimi,  tanto  aggravando
significativamente gli oneri a carico del bilancio regionale. 
    Il tutto, in spregio all'insegnamento  di  codesta  on.le  Corte,
secondo cui "alle spese destinate a fornire prestazioni  inerenti  ai
diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, nonche' alla
tutela della salute, viene riconosciuta una  preferenza  qualitativa,
idonea a distinguerle da quelle rilevanti ai  fini  del  riparto  del
contributo. Tale norma si pone in  linea  con  la  giurisprudenza  di
questa Corte che,  in  reazione  ad  una  prassi  legislativa  troppo
incline a effettuare pesanti «tagli lineari» (sentenze n. 63 del 2024
e n. 220 del 2021) anche sulla sanita' (sentenza  n.  154  del  2017,
punto 4.6.2.1. del Considerato in diritto), ha introdotto  a  partire
dalla  sentenza   n.   169   del   2017,   la   nozione   di   «spesa
costituzionalmente necessaria» (ripresa poi nelle sentenze n. 220 del
2021, n. 197 del 2019 e n. 87 del  2018),  funzionale  a  evidenziare
che, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze  di
contenimento della spesa  pubblica  dettate  anche  da  vincoli  euro
unitari,  devono  essere  prioritariamente  ridotte  le  altre  spese
indistinte, rispetto a  quella  che  si  connota  come  funzionale  a
garantire il «fondamentale» diritto alla salute di  cui  all'art.  32
Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di  tutela  anche
delle fasce piu' deboli della popolazione, non in grado  di  accedere
alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino,  cosiddetta  out  of
pocket" (Sent. 195/2024). 
6. Violazione degli articoli 81, 117, III, IV e VI commi, 118  Cost.,
dell'art. 9, legge n. 42/2009, dell'art. 15, decreto  legislativo  n.
68/2011, dell'art. 10, legge n.  86/2024  e  dell'art.  2,  legge  n.
111/2023, quali norme interposte, in  relazione  all'art.  119  della
Costituzione. 
    Le norme che si censurano si prestano a rilievi di illegittimita'
costituzionale altresi' con riguardo all'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione sotto il  profilo  della  garanzia  degli  equilibri  di
bilancio,  cui  sono  tenute  a   concorrere   anche   le   pubbliche
amministrazioni. 
    Infatti, il  suddetto  mancato  adeguato  finanziamento  erariale
della funzione (ora LEP) compromette, com'e' di  tutta  evidenza,  il
raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale che
si trova a far fronte ad una minore disponibilita',  con  conseguente
violazione  del  summenzionato   art.   81,   ultimo   comma,   della
Costituzione. 
    Le disposizioni oggi gravate ledono anche l'art. 117, III,  IV  e
VI comma, nonche' l'art. 118 Cost., in quanto l'omissione piu'  volte
denunziata compromette anche il  regolare  esercizio  delle  funzioni
legislative ed amministrative della Regione Puglia, il cui equilibrio
finanziario  ex  art.  119  Cost.  viene  compromesso  dalle  mancate
adeguate   erogazioni   spettanti,   tenuto   conto   delle   ridotte
disponibilita'  economiche  che   limitano   (se   non   impediscono)
oggettivamente la possibilita' di esercitare regolarmente le  proprie
competenze sia legislative che amministrative. 
    Segnatamente, risultano lese le previsioni di  cui  all'art.  117
Cost., III  e  IV  comma,  che  affidano  alle  regioni  la  potesta'
legislativa nelle materie di  competenza  concorrente  nonche'  nelle
materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, in
uno a quelle di cui al comma VI, sulla potesta'  regolamentare  delle
regioni e degli enti locali infraregionali. 
    Tale autonomia  legislativa  e  regolamentare  risulta  lesa  dal
legislatore statale nel  caso  di  specie  in  quanto,  omettendo  di
destinare risorse sufficienti alle regioni per la funzione de qua, di
fatto lede il principio di leale collaborazione istituzionale nonche'
l'autonomia finanziaria e la  stessa  capacita'  organizzativa  delle
regioni e  degli  enti  locali  infraregionali,  sui  quali  pure  si
riflette la compromissione dell'equilibrio finanziario regionale. 
    Tale pregiudizio inevitabilmente si riflette  in  ogni  campo  di
intervento della regione, in quanto  la  necessita'  di  reperire  le
risorse non corrisposte  dallo  Stato  non  puo'  che  comportare  la
sottrazione  di  tali  risorse  da  altri  ambiti,  con   discendente
incrinatura della possibilita'  di  azione  nelle  varie  materie  di
competenza (concorrente e residuale)  regionale.  Invero,  come  piu'
volte evidenziato,  la  previsione  dell'obbiettivo  di  servizio  e'
frutto  di  una  manifesta  sottostima  dell'effettivo  costo   della
prestazione, mentre l'introduzione  del  LEP  e'  avvenuta  senza  la
preventiva e  specifica  individuazione,  da  parte  del  legislatore
statale,  delle  necessarie  coperture  finanziarie  per  l'integrale
finanziamento della funzione. 
    Nello  specifico,  l'individuazione  delle   risorse   necessarie
all'attuazione dei commi da 706 a 710 e' solo «fittiziamente» esposta
nel  successivo  comma  711,  che  sembra  individuare  tre  distinti
«canali» di finanziamento: 
        1)  Fondo  unico   per   l'inclusione   delle   persone   con
disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213; 
        2) Fondo speciale per l'equita' del livello dei  servizi,  di
cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre  2023,
n. 213; 
        3) «Risorse  assicurate  dalle  amministrazioni  regionali  e
locali nell'ambito dei rispettivi bilanci». 
    A fronte dei consistenti oneri che gia' gravano i  bilanci  degli
enti territoriali per la funzione di assistenza all'autonomia e  alla
comunicazione   degli   studenti   con   disabilita',   nonche'    in
considerazione dei costi correlati al perseguimento dell'obiettivo di
servizio indicato dal legislatore statale nel comma 709 e soprattutto
ai LEP la cui introduzione e' prevista con decorrenza dall'anno 2028,
nessuna delle  tre  fonti  di  finanziamento  viene  adeguatamente  e
specificatamente  integrata  dal  medesimo  legislatore,   a   fronte
peraltro di una dinamica assolutamente crescente della spesa a cui si
e'  gia'  assistito  negli  ultimi  esercizi  finanziari,  anche   in
considerazione delle numerose sentenze dei Giudici che riconoscono ai
cittadini  il  pieno  «diritto  civile  e   sociale»   all'assistenza
scolastica, ben oltre l'obbligo di servizio indicato dal legislatore,
con costante soccombenza per le difese degli  enti  territoriali  ove
siano   rappresentate   difficolta'   di   carattere    «finanziario»
nell'attuazione dei medesimi diritti. 
    Si evidenzia  peraltro  sin  da  ora  che,  delle  tre  fonti  di
finanziamento, due - ovvero quelle relative al finanziamento  statale
del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' e  del
Fondo speciale per l'equita' del livello  dei  servizi  -  sono  gia'
predefinite nel  loro  ammontare,  mentre  solo  la  terza  fonte  di
finanziamento, ovvero le «Risorse  assicurate  dalle  amministrazioni
regionali e  locali  nell'ambito  dei  rispettivi  bilanci»,  non  e'
preventivamente determinata.  Il  concreto  rischio  sotteso  a  tale
«tripartizione», non preceduta da  alcuna  specifica  istruttoria  in
ordine alla «sostenibilita'»  dei  relativi  costi  (cfr.  da  ultimo
sentenze n. 195/2024 e n. 152/2025), e'  che  tali  oneri  siano  «di
fatto» addossati sui bilanci degli enti territoriali che devono farsi
carico del gap tra quanto finanziato dal legislatore  statale  (sulla
base  delle  proprie   «disponibilita'»   di   bilancio)   e   quanto
effettivamente  necessario  per  garantire  i  diritti   civili   dei
cittadini (in questo caso, trattasi peraltro di studenti  minori  con
disabilita').   Tale   logica,   oltre   ad   essere    insostenibile
finanziariamente  (anche  in  chiave  prospettica)   per   gli   enti
territoriali,  appare  contraria   al   disegno   costituzionale   di
«federalismo cooperativo» in cui spetta  allo  Stato  garantire  alle
autonomie territoriali le risorse necessarie per assicurare i diritti
dei cittadini sull'intero territorio nazionale (e non  spetta  invece
alle autonomie territoriali, quantomeno in maniera  sistematica  come
accade oggi, farsi carico del gap della spesa tra  quanto  finanziato
dallo Stato e quanto necessario per assicurare diritti incomprimibili
e costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio  e  alla
piena inclusione sociale delle persone con disabilita'). 
    Tale rischio e' peraltro incrementato da due  componenti  sottese
alla logica assunta dal legislatore: 
        ancora una volta, l'introduzione  di  oneri  a  carico  delle
amministrazioni  non  e'  stata  preceduta,  come  detto,  da  alcuna
istruttoria   nelle   sedi   competenti   volta   a   garantire    la
«sostenibilita'» dei predetti costi da parte degli enti  territoriali
(v. da ultimo  sentenza  Corte  costituzionale  n.  195/2024).  Nello
specifico, il sistema di finanziamento delineato  nei  commi  706-711
«si  regge»   sostanzialmente   sulle   «risorse   assicurate   dalle
amministrazioni  regionali  e  locali  nell'ambito   dei   rispettivi
bilanci», senza tenere in alcun conto le ripetute istanze degli  enti
territoriali in ordine a un adeguato livello di  finanziamento  delle
funzioni ordinarie, in attuazione dell'art. 119  della  Costituzione.
Sul punto si evidenzia  altresi'  che  gli  enti  territoriali  hanno
ridotti margini di flessibilita' fiscale, da  attuarsi  comunque  nei
limiti della normativa statale e che e' altresi' precluso agli stessi
l'indebitamento se non finalizzato a spesa di investimento; 
        il  carico  «residuale»  addossato  ai  bilanci  degli   enti
territoriali, destinato a colmare il gap tra finanziamento statale  e
finanziamento a carico degli enti territoriali, non solo  non  e'  in
alcun modo  preventivamente  determinato  (rendendo  difficoltosa  la
programmazione da parte dei  medesimi  enti)  ma  assumera'  un  peso
percentualmente  maggiore  proprio  nelle  realta'  territoriali  con
minore capacita' fiscale che risulteranno  pertanto  penalizzate,  in
una logica «a contrario» della  perequazione.  Trattasi  peraltro  di
costi cresciuti notevolmente  negli  anni,  anche  in  considerazione
dell'aumento dell'utenza e delle richiamate sentenze dei Giudici  che
riconoscono livelli superiori agli obiettivi di servizio indicati dal
legislatore statale, e  per  i  quali  e'  verosimile  un  incremento
esponenziale anche  nel  periodo  successivo  all'introduzione  degli
specifici LEPS, prevista per l'esercizio finanziario 2028; 
        l'unico riferimento a elementi  perequativi  e'  relativo  al
Fondo per l'equita' dei livelli dei servizi, disposto  in  attuazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023 e  destinato  ai
soli enti locali. Nessuna componente «perequativa» viene prevista dal
legislatore in favore delle regioni, che pure  si  fanno  carico  dei
maggiori costi, nonostante il chiaro dettato legislativo (art. 119, 3
e 5 commi,  Cost.;  art.  9,  legge  n.  42/2009;  art.  15,  decreto
legislativo n. 68/2011, art. 10, legge n. 86/2024; art. 2,  legge  n.
111/2023)  e  la  necessita'  «improcrastinabile»  della   preventiva
realizzazione  di  un  Fondo  perequativo  nello   sviluppo   di   un
federalismo cooperativo (sentenza Corte costituzionale n. 192/2024). 
    Per quel che qui rileva, si illustra una breve analisi del  Fondo
unico per l'inclusione delle persone con disabilita', cui le  regioni
attingono per il finanziamento della funzione,  istituito,  ai  sensi
dell'art. 1,  comma  210,  della  legge  30  dicembre  2023,  n.  213
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2024  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2024-2026),  nello  stato  di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  al  fine   di   assicurare   un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione,  l'accessibilita'  e
il sostegno a favore delle persone con disabilita'.  In  particolare,
le  finalita'  per  l'utilizzo  delle  risorse  del  medesimo  Fondo,
elencate nel successivo comma 213, sono ampie e di  assoluta  estrema
rilevanza per la garanzia dei diritti civili e sociali delle persone,
come innanzi dettagliatamente esaminato. 
    La dotazione del  fondo,  originariamente  quantificata  in  euro
552.177.454 per l'anno 2024 e in euro 231.807.485 annui  a  decorrere
dall'anno 2025 (comma 210), e' stata  incrementata  dall'art.  9-bis,
comma 1, del  decreto-legge  31  maggio  2024,  n.  71  (Disposizioni
urgenti in materia di sport, di sostegno didattico  agli  alunni  con
disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico  2024/2025  e
in materia di universita' e  ricerca,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), che ha disposto l'incremento del
medesimo Fondo per l'importo di euro 14.460.000 per l'anno 2024  (per
complessivi euro 552.191.914,00), di euro 213.462.224 per l'anno 2025
(per complessivi euro 445.269.709,00), di euro 158.427.884 per l'anno
2026 (per complessivi euro 390.235.369) e di euro 108.427.884 annui a
decorrere dall'anno 2027 (per complessivi euro 340.235.369,00).  Tale
incremento e' stato  disposto  contestualmente  al  riconoscimento  a
carico del medesimo  Fondo  degli  oneri  per  il  finanziamento  del
trasporto scolastico degli  studenti  con  disabilita'  (introduzione
lettera a bis) nel citato comma 213. 
    Nonostante l'importanza delle funzioni finanziate  a  carico  del
medesimo fondo e la prevista introduzione di LEPS e di  obiettivi  di
servizio da assicurarsi da parte degli  enti  territoriali  impegnati
nello svolgimento delle predette funzioni, le risorse del Fondo  (che
vengono in corso d'anno finalizzate  dallo  Stato  quota  parte  alle
specifiche funzioni) non  appaiono  adeguatamente  incrementate,  ne'
sembrano tenere in alcuna considerazione la dinamica crescente  della
spesa. 
    Invero, l'esame degli stanziamenti approvati nel  bilancio  dello
Stato sia relativamente al triennio 2025-2027 (di cui alla  legge  n.
207/2024), sia relativamente al triennio 2026-2028 (di cui alla legge
n.  199/2025)  dimostrano  una  costante  riduzione  delle   medesime
risorse: nello specifico, dal confronto degli  stanziamenti  disposti
per tali finalita' nella prima annualita' di approvazione di  ciascun
bilancio emerge  una  importante  riduzione  delle  risorse  messe  a
disposizione dallo Stato, nonostante gli incrementi di spesa  di  cui
si sono fatti carico  gli  enti  territoriali.  In  particolare,  con
riferimento  alla  legge  di  bilancio  approvata  per  il   triennio
2025-2027 (legge 30 dicembre 2024,  n.  207  Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027), il Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da   trasferirsi   alla
Presidenza del Consiglio a titolo di «Fondo  unico  per  l'inclusione
delle persone con disabilita'» (capitolo 1431), aveva  una  dotazione
finanziaria di competenza pari a euro 433.679.335 per il 2025; a euro
378.644.995 per il 2026 e a 328.644.995 per il 2027 (6) . 
    Con riferimento alla legge di bilancio per il triennio  2026-2028
(legge 30 dicembre 2025, n. 199, Bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2026-2028), il medesimo Fondo, analogamente istituito nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  al  fine  del
successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio  a  titolo  di
«Fondo  unico  per  l'inclusione  delle  persone   con   disabilita'»
(capitolo 1431), ha una dotazione finanziaria di  competenza  pari  a
euro 418.664.995,00  per  il  2026,  pari  ad  euro  378.644.995  per
l'esercizio finanziario 2027 ed ad euro 328.644.995  per  l'esercizio
finanziario  2028  (trattasi  dei  medesimi  importi  previsti  nelle
annualita' successive anche nella precedente legge di bilancio;  tali
importi non sembrano peraltro  tenere  in  alcuna  considerazione  la
prevista introduzione di LEPS nel medesimo anno 2028) (7) . 
    Si allega un prospetto  riepilogativo  delle  predette  dotazioni
finanziarie (all. 20). 
    Pertanto, dal  confronto  nella  progressione  della  spesa,  con
specifico riferimento alla prima annualita' di ciascun  bilancio,  si
evidenzia il decremento delle risorse posto che: 
        per l'esercizio  finanziario  2024  sono  state  riconosciute
risorse di competenza pari a oltre 552  milioni  di  euro  (ai  sensi
della legge n. 213/2023 e dell'incremento  disposto  dall'art.  9-bis
del decreto-legge n. 71/2024); 
        per l'esercizio finanziario 2025 la dotazione finanziaria del
Fondo e' stata pari a 433,68 milioni di euro (ai sensi della legge n.
207/2024); 
        per l'esercizio finanziario 2026 la dotazione  del  Fondo  e'
scesa a circa 418,66 milioni di euro (legge n. 199/2025). 
    Anche in riferimento a ciascun triennio, la previsioni  di  spesa
sono in decremento e sembrano non tenere in alcun conto  la  dinamica
della spesa e le esigenze di assicurare la copertura finanziaria e la
sostenibilita' della spesa agli enti territoriali,  precludendo  agli
stessi una reale capacita' di programmazione:  in  particolare,  come
detto, nella legge di bilancio n. 199/2025, e'  stato  approvato  uno
stanziamento complessivo  del  Fondo  pari  a  euro  378.644.995  per
l'esercizio finanziario 2027 e ad euro  328.644.995  per  l'esercizio
finanziario 2028 (trattasi peraltro  dei  medesimi  importi  previsti
anche nella precedente legge di bilancio con riferimento al secondo e
al terzo del bilancio di previsione). 
    Si evidenzia  peraltro  che,  per  la  quota  parte  relativa  al
concorso delle spese per gli studenti con disabilita', il Fondo viene
ripartito in base al numero di studenti con disabilita'  iscritto  in
ogni scuola, prescindendo pertanto dalle capacita'  fiscali  di  ogni
singola regione. 
    In relazione a tale  «canale»  di  finanziamento,  le  specifiche
parti  della  Sezione  II  della  legge  di  bilancio   n.   199/2025
interessate si rinvengono nell'art. 3 della  legge  n.  199/2025  che
autorizza  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  per  l'anno  finanziario  2026,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella 2).  All'interno
della Tabella 2, e in particolare nella Missione indicata come «14  -
Diritti sociali, politiche sociali e  famiglia»  (24),  il  Programma
14.1 «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio» (24.5)  e'
relativo, tra l'altro, ai Trasferimenti alla Presidenza del Consiglio
per le politiche di sostegno alla famiglia, politiche in  materia  di
adozioni internazionali, politiche delle pari  opportunita'  e  lotta
alle dipendenze. Nello specifico il Programma 14.1  include  l'Azione
«Politiche per la famiglia e le disabilita'», con uno stanziamento di
competenza  pari  a  complessivi  euro  602.330.809  per  l'esercizio
finanziario 2026, euro 754.492.330 per l'esercizio  finanziario  2027
ed euro 699.482.460 per l'esercizio finanziario 2028. 
    L'esame della tabella approvata con  la  legge  n.  199/2025  non
offre ulteriori dettagli dell'articolazione  della  spesa,  che  sono
invece  rinvenibili  dalle  note  integrative  redatte   da   ciascun
Ministero ai sensi dell'art. 21 della legge n.  196/2009,  pubblicate
sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello  Stato  (8)  ,
nonche' nei dossier parlamentari relativi  all'iter  di  approvazione
della legge di bilancio dello Stato (visualizzabile al seguente link:
https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-dl?ta
b=testiEmendamenti&did=59654), contenenti tra l'altro il contenuto di
ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti  e
la specificazione, per ciascuna azione, delle risorse finanziarie per
il triennio di riferimento, con riguardo alle categorie economiche di
spesa,  ai  relativi  riferimenti  legislativi  e   ai   criteri   di
formulazione delle previsioni (art. 21, comma 11, lettera  a),  legge
n. 196/2009). 
    In particolare, dall'esame della medesima  nota  integrativa  del
Ministero dell'economia e delle finanze e  specificatamente  dall'ivi
incluso «Allegato tecnico  per  azioni  e  capitoli»,  contenente  il
dettaglio  dell'articolazione  della  spesa,  si  evince  che   negli
stanziamenti  previsti  nell'ambito  della  Missione  «14  -  Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia» (24), e  specificatamente  nel
Programma «14.1 "Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio"
(24.5), Azione Politiche per la famiglia e le disabilita» e'  incluso
il capitolo «1431 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio
per il Fondo unico per l'inclusione delle  persone  con  disabilita'»
con uno stanziamento di competenza pari a euro 418.664.995,00 per  il
2026, euro 378.644.995 per il 2027 e ad euro 328.644.995 per il 2028. 
    Appare  utile  rammentare  che,  con   riferimento   ai   profili
finanziari correlati allo specifico obiettivo di servizio individuato
nel comma 709, la Relazione tecnica  e  i  dossier  parlamentari,  in
atti, predisposti in  sede  di  lavori  preparatori  della  legge  di
bilancio 2026-2028 (all. 15) precisano che  «la  spesa  media  oraria
costituisce un obiettivo di  servizio  e  non  un  vincolo  di  spesa
obbligatoria.  La  sua  attuazione  e',  quindi,   subordinata   alla
disponibilita' delle risorse previste dalla legislazione vigente.  Il
parametro delle ore medie, come indicato dalla norma,  non  definisce
un  obbligo  permanente,  ma  rappresenta  un   riferimento   tecnico
elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili in  termini  di
risorse e platea di beneficiari. Di conseguenza, eventuali variazioni
nella platea o nella  disponibilita'  delle  risorse  determinano  un
adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo
e'  volto  a  individuare  una  soglia  condivisa   di   riferimento,
funzionale a garantire parita' di trattamento  tra  gli  enti  e  una
distribuzione equa delle risorse» (p. 1200). Nello specifico,  sempre
dai dati contenuti  nella  Relazione  tecnica,  sembra  emergere  che
l'obiettivo di servizio (indicato, come detto, in termini  «minimali»
e assolutamente irrisori rispetto alle  reali  necessita')  e'  stato
direttamente parametrato alla sussistenza delle risorse disponibili a
legislazione vigente (v. tabella p. 1199). 
    La preoccupazione legittimamente espressa  dalla  Regione  Puglia
attiene alla «sostenibilita'» di tale tipologia di spesa da parte del
bilancio autonomo regionale, in considerazione della sua dinamica  in
termini assolutamente crescenti, come piu' volte rimarcato, ben oltre
l'obiettivo di servizio indicato  dal  legislatore  statale,  in  uno
all'assenza dello Stato nel farsi carico di tali oneri, che  dovrebbe
tradursi nel riconoscere agli  enti  territoriali  adeguate  risorse,
anche parametrate rispetto  alla  crescita  esponenziale  dei  costi,
nonche' alle maggiori difficolta' dei territori con minore  capacita'
fiscale. 
    In  particolare,  la  preoccupazione  concerne  sia   l'ulteriore
margine  di  crescita  della  spesa  che  potrebbe   verificarsi   in
riferimento  alla  prevista  introduzione  dei  LEPS  con  decorrenza
dall'annualita' 2028 (insostenibile per gli enti  territoriali),  sia
il «cristallizzarsi della spesa storica»,  con  consolidamento  della
«prassi» dello Stato di riconoscere finanziamenti a  «invarianza»  di
risorse, ponendo esclusivamente  a  carico  dei  bilanci  degli  enti
territoriali il gap di crescita della spesa anche correlata al chiaro
indirizzo della giurisprudenza in materia di assistenza scolastica. 
    Al  di  la'   dei   profili   strettamente   finanziari,   appare
«irragionevole» e lesiva delle norme costituzionali richiamate sinora
la pretesa dello Stato di basare il sistema di finanziamento dei LEPS
e degli obiettivi di servizio sulle risorse ad  oggi  assicurate  dai
bilanci degli enti territoriali, senza  una  preventiva  e  specifica
istruttoria che tenga conto  della  «sostenibilita'»  di  tali  spese
anche nell'ottica di medio e lungo periodo, in  considerazione  della
dinamica crescente della spesa, come  peraltro  indicato  da  codesta
Ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza  n.  192/2024  piu'  volte
richiamata. 
    Sul punto, circa la prova del pregiudizio (gia' illustrato  nella
relazione  tecnica  regionale),  si  evidenzia  che  la  sentenza  n.
195/2024 di codesta on.le Corte ponga in capo allo Stato l'obbligo di
effettuare   specifica   istruttoria   al   fine   di   valutare   la
«sostenibilita'» dei costi da  parte  delle  autonomie  territoriali.
Tanto premesso, si ribadisce che la regione, sino ad  oggi,  al  solo
fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, e' riuscita
- pur con difficolta' crescenti in  considerazione  delle  criticita'
del  quadro  economico  e  finanziario,  oltre   che   dei   numerosi
contenziosi azionati al fine di ottenere ore  aggiuntive  rispetto  a
quelle riconosciute e finanziate  -  a  coprire  tali  somme  tramite
risorse del bilancio autonomo. 

    Anche in considerazione del peggioramento del contesto  economico
e soprattutto della  crescita  esponenziale  degli  importi  previsti
dalla normativa vigente a carico degli enti territoriali a titolo  di
contributo alla finanza pubblica, la  regione  non  e'  in  grado  di
assicurare per il triennio 2026-2028 e, in chiave prospettica, almeno
sino al 2029, la sostenibilita' di tali costi e il reperimento  delle
predette risorse sul bilancio autonomo. 
    Orbene, come visto, il comma 711 prevede il  finanziamento  della
funzione sia per la fase transitoria che per la fase di  operativita'
del LEP ad invarianza finanziaria, cio' significando che, in base  al
criterio della spesa storica cosi' consolidato, anche per gli anni  a
venire  alla  Regione   Puglia   saranno   verosimilmente   destinati
all'incirca 10 milioni di euro. 
    Invero, nonostante le plurime richieste avanzate dalle regioni in
sede di  Conferenza  delle  regioni,  in  uno  ai  reiterati  rilievi
formulati direttamente dalla Regione  Puglia  (come  supra  esposto),
anche nella manovra di bilancio dello  Stato  per  il  2026-2028  non
viene  prestata  attenzione  alcuna  nei  confronti  delle  legittime
istanze delle regioni per ottenere  dallo  Stato  le  somme  adeguate
dovute per l'erogazione del servizio de quo. 
    In parallelo, si precisa che la previsione contenuta nell'art. 1,
comma 635 della legge di bilancio 2026 in ordine alla  riduzione  del
contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di
cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,  per
un importo pari a  euro  100  milioni  per  il  solo  anno  2026,  da
ripartire proporzionalmente tra le regioni, e' motivata  dagli  esiti
del lavoro del Tavolo tecnico istituito  ai  sensi  del  comma  3-bis
dell'art. 9 del decreto-legge n.  155/2024,  costituito  al  fine  di
analizzare i valori assoluti del contributo alla finanza pubblica per
le Regioni a statuto ordinario. In particolare, gli esiti dei  lavori
condotti composto da rappresentanti  del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  rappresentanti  del  Dipartimento  per  gli   affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e da rappresentanti della Conferenza delle regioni e  delle  province
autonome hanno evidenziato  come,  per  l'anno  2026,  l'importo  del
contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge n.  207/2024  a
carico delle regioni fosse  errato  e  abbondantemente  superiore  al
delta  positivo  delle  entrate  tributarie  e  che,  per  gli   anni
successivi al 2027, l'elaborazione tenga conto solo  delle  politiche
invariate (v. Nota Conferenza delle regioni, a firma  del  Presidente
Fedriga, prot. n. 5200/C2FIN del 5 agosto 2025- all. 21). 
     In ordine alla attualita' e alla gravita' del pregiudizio subito
dalla   Regione   Puglia   in   considerazione   della    persistente
insufficienza delle somme  riconosciute  dallo  Stato,  si  evidenzia
altresi' che, in considerazione della crescente entita' degli importi
aggiunti dalla Regione Puglia di anno in  anno,  e'  inevitabile  che
tale spesa si traduca in tagli ai servizi per i cittadini, ovvero  in
minori stanziamenti per la spesa di  natura  socio-assistenziale,  in
ridotti trasferimenti ai comuni per contribuire alle funzioni di loro
competenza, in minori interventi di sostegno alle politiche agricole,
al settore del turismo, in generale agli interventi per  lo  sviluppo
economico e sociale del territorio. 
    Si ribadisce inoltre che, ove i mancati  trasferimenti  da  parte
dello  Stato  dovessero  essere  qualificati  come   una   sorta   di
contribuzione alla finanza  pubblica,  sarebbe  dovere  dello  stesso
Stato acquisire in via preventiva «adeguati elementi istruttori sulla
sostenibilita' dell'importo del contributo» da parte  degli  enti  ai
quali viene richiesto  (v.  da  ultimo  sentenze  n.  195/2024  e  n.
152/2025)  e  non  certo  alle  autonomie  territoriali   dimostrare,
necessariamente  a  posteriori,  di  non  essere  piu'  in  grado  di
assicurare  i  servizi  fondamentali   ai   cittadini   del   proprio
territorio: e' evidente che nel  «gioco»  sull'inversione  dell'onere
probatorio a rimetterci siano innanzitutto i cittadini. 
    Si soggiunge, altresi', che anche in  relazione  al  bilancio  di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio  finanziario  2026  e
per il  pluriennale  2027-2028,  approvato  con  legge  regionale  27
ottobre 2025, n. 19, si conferma la situazione di assoluta criticita'
per la regione che non e'  in  grado  di  assicurare,  a  carico  del
bilancio  regionale  autonomo,  la   disponibilita'   delle   risorse
necessarie ad assicurare la copertura  uniforme  del  servizio  nelle
dimensioni  effettivamente  pretese  e  riconosciute,  palesemente  e
gravemente sottostimate dallo Stato. 
    Si tratta invero di importi ingenti, peraltro afferenti  a  spesa
di natura corrente, che si sommano alle notevoli risorse gia' versate
dalla  regione  allo  Stato  a  titolo  di  contributo  alla  finanza
pubblica, nonche'  alle  risorse  gia'  destinate  dalla  regione  al
servizio sanitario per sopperire  al  sotto-finanziamento  del  fondo
sanitario nazionale, esigenze in relazione alle quali la  regione  e'
gia'  stata  costretta  ad  effettuare   importanti   riduzioni   nei
finanziamenti dei servizi di competenza prettamente regionale. 
    Al riguardo, vale anche la pena rammentare a codesta ecc.ma Corte
che pende il ricorso n.  11/2025  sulla  mancata  attribuzione  delle
somme da parte dello Stato a ristoro degli  indennizzi  ex  legge  n.
210/1992 anticipati dalla Regione Puglia, per un ammontare  di  oltre
euro 200 milioni: diventa superfluo commentare ulteriormente le gravi
difficolta' che incontra l'ente pugliese nella gestione delle proprie
funzioni, a fronte delle plurime inadempienze statali. 
    Sul punto, si deposita la deliberazione della giunta regionale 19
novembre 2025, n. 1818 e il relativo allegato unico, con cui e' stato
approvato  il  bilancio  gestionale  della  regione  per   gli   anni
2026-2028, contenente il dettaglio  dei  singoli  capitoli  di  spesa
(all. 22). 
    Inoltre si precisa che, come evidenziato  anche  nella  Relazione
assessorile allegata al disegno di legge 18 settembre 2025,  n.  185,
avente ad oggetto «Bilancio di previsione della  Regione  Puglia  per
l'esercizio finanziario 2026  e  pluriennale  2026-2028»  (all.  23),
approvato con legge regionale n. 19/2025, la Regione Puglia  registra
nello stato di previsione afferente ai diritti  e  politiche  sociali
una netta flessione delle somme stanziate per il  triennio  2026-2028
(v. pag. 165 del file - pag. 159 della Relazione),  passando  da  una
somma pari a euro  155.795.387,06  stanziati  per  il  2026,  a  euro
123.215.607,28  stanziati  per  il  2027  e,  addirittura,   a   euro
77.300.301,23  previsti  per  il  2028  (trattasi  di  previsioni  di
bilancio comprensive sia  del  bilancio  autonomo  sia  del  bilancio
vincolato). Nella successiva tabella (pag. 170 del file  -  pag.  164
della  Relazione),  i  valori  indicati   sono   relativi   al   solo
finanziamento a valere sul bilancio autonomo e pari, con  riferimento
alla Missione 12 afferente sempre ai diritti e politiche  sociali,  a
euro 85.548.425,98 per il 2026, euro 75.768.546,56  per  il  2027  ed
euro 76.041.754,11 per il 2028. 
    Secondo l'insegnamento di codesta on.le Corte  (sent.  133/2024),
"«l'autonomia  finanziaria  costituzionalmente  garantita  agli  enti
territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa» (sentenza
n. 73 del  2023),  sicche'  le  risorse  disponibili  possono  subire
modifiche, anche in  diminuzione.  Tuttavia,  «simili  riduzioni  non
devono comunque rendere "difficile,  o  addirittura  impossibile,  lo
svolgimento delle funzioni attribuite" (sentenza n.  155  del  2020)»
(sentenza n. 73 del 2023). Cio' vale tanto piu'  in  presenza  di  un
sistema di  finanziamento  che  dovrebbe  essere  coordinato  con  il
riparto  delle  funzioni,  «"cosi'  da  far  corrispondere  il   piu'
possibile [...] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari  da
un lato, disponibilita' di risorse [...] dall'altro" (sentenza n. 138
del 1999 e, piu' di recente, sentenza n. 241 del 2012)» (sentenza  n.
188 del 2015). In alcuni casi, l'impossibilita' di svolgimento  delle
funzioni e' stata ritenuta evidente in presenza di norme di legge che
assegnavano compiti e funzioni agli enti  territoriali,  senza  alcun
trasferimento di risorse (sentenza n. 73 del 2023),  o  determinavano
drastiche riduzioni di dotazioni finanziarie degli enti  (ad  esempio
pari  al  cinquanta  per  cento  rispetto  all'anno  precedente)  «ad
invarianza di funzioni  e  senza  un  progetto  di  riorganizzazione»
(sentenza n. 188 del 2015). Piu' di frequente, tuttavia, questa Corte
(sentenza  n.  155  del  2020),  pur  in  presenza  di  significative
riduzioni di finanziamenti, ha  riconosciuto  la  necessita'  che  le
regioni dimostrino l'inadeguatezza delle risorse a loro  disposizione
«con puntuali riferimenti a dati analitici riferiti alle entrate  del
caso di specie» (sentenza n. 155 del 2020) o che  tale  inadeguatezza
sia desunta dalla lettura dei bilanci regionali  o  ancora  accertata
nei giudizi a quibus (sentenza n. 10 del 2016). In altri termini,  si
e' affermato il principio secondo  cui  grava  sulla  regione  -  che
contesti le modalita' con cui il legislatore statale ha stabilito una
determinata riduzione di risorse, presuntivamente tale da impedire  o
rendere difficile l'esercizio delle sue funzioni - l'onere di fornire
una adeguata prova di tale situazione, sempre che quest'ultima non si
desuma in maniera  "autoevidente"  dalla  stessa  formulazione  della
disposizione statale oggetto di censure" (enfasi aggiunta). 
    Orbene, questa difesa ritiene di aver  assolto  il  proprio  onus
probandi,  evidenziando  l'oggettiva  difficolta'  che  il  crescente
importo per il finanziamento della funzione  de  qua  sta  producendo
alla Regione Puglia in danno dell'esercizio regolare  ed  equilibrato
delle proprie  prerogative  (con  l'aggravante  pure  di  essere  una
regione sottoposta a  Piano  operativo),  mediante  la  produzione  e
lettura dei propri dati finanziari. 
    Emerge  in  tutta  la  sua  oggettivita'  la  grave   difficolta'
regionale nella gestione finanziaria, liddove la  adeguata  copertura
avrebbe   consentito   alla   governance   regionale   una   migliore
programmazione ed allocazione delle risorse, consentendo una gestione
regolare e, comunque,  piu'  efficiente  ed  efficace  delle  risorse
disponibili a garanzia della prestazione inviolabile di che trattasi. 
    Si ritiene infine che,  anche  in  considerazione  dell'imminente
avvio dei processi di autonomia  differenziata  da  parte  di  alcune
regioni, sia assolutamente improcrastinabile che lo  Stato  chiarisca
definitivamente l'entita' e la natura dei «contributi» richiesti alle
autonomie territoriali, atteso che in un contesto di risorse scarse o
comunque definite, e' evidente che alla crescita  esponenziale  degli
importi richiesti a titolo di contributo alla  finanza  pubblica  sia
correlata la contestuale riduzione  di  spazi  di  flessibilita'  sul
bilancio autonomo. Si rileva, pertanto, che, in tale contesto, stante
l'importanza, la significativita' e la progressione  pluriennale  del
contributo  alla  finanza   pubblica,   nonche'   in   considerazione
dell'impossibilita' per gli enti territoriali di contrarre debito per
spesa corrente (possibilita' che e' invece contemplata per lo Stato),
la Regione Puglia verosimilmente non sara' in  grado  di  assicurare,
per gli esercizi 2026-2028 e in chiave prospettica, sino al 2029,  la
regolare copertura della funzione per tutti gli aventi diritto, posto
che i dati di bilancio dimostrano che la capacita' di spesa regionale
non puo' essere ulteriormente ridotta  se  non  a  scapito  di  altri
servizi essenziali e delle funzioni istituzionali. Al riguardo, si e'
visto come la progressiva massiccia riduzione in  materia  qua  delle
assegnazioni  regionali  evidenzino  la  crescente   sofferenza   del
bilancio territoriale, che rende di fatto estremamente  difficoltoso,
se  non  impossibile,  rinvenire  nel  bilancio  autonomo   regionale
stanziamenti annuali tali da assicurare a  tutti  i  disabili  aventi
diritto l'erogazione del servizio di assistenza  specialistica  cosi'
come  realmente  spettante  in  base  ai  PEI.  Invero,   anche   con
riferimento al periodo  transitorio,  la  previsione  dell'erogazione
nell'ambito delle ore finanziate dallo  Stato  rappresenta  un  vuoto
simulacro nel momento in cui viene fatta  salva  la  contribuzione  a
carico delle regioni ed ignora la granitica giurisprudenza in materia
che considera inviolabile il diritto a siffatta prestazione nelle ore
ritenute necessarie nei  PEI  o,  in  molti  casi,  anche  in  misura
superiore, contestando gli stessi PEI. 
    Del resto, si  rinvia  allo  stato  di  previsione  di  cui  alla
relazione  citata  (pag.  165  e  ss.)  al  fine  di  verificare   le
significative  riduzioni  effettuate  nel  triennio   2026-2028   nel
bilancio regionale pugliese in numerosi  settori,  anche  nevralgici,
quali ad  es.  il  trasporto  pubblico,  lo  sviluppo  economico,  le
politiche  per   il   lavoro,   l'agricoltura,   fonti   energetiche,
istruzione, al fine di dedurre la forte  flessione  e  consequenziale
difficolta'  dell'ente  regionale  a  reperire  ulteriori  risorse  a
finanziamento di una funzione che dovrebbe essere coperta dallo Stato
integralmente  o,  quanto  meno,  in  misura  adeguata  all'effettivo
esercizio della funzione stessa. 
    Tali dati dimostrano, pertanto, con riferimento alle missioni  di
spesa  ove  e'  maggiormente  evidente  la  correlazione  con  i  LEP
(assistenza sociale, istruzione  e  trasporto  pubblico  locale),  la
costante e continua erosione delle risorse del bilancio autonomo, che
assume una decrescita importante per gli  anni  2026-2028,  anche  in
considerazione della necessita' di assicurare al bilancio statale  il
contributo alla finanza pubblica imposto alle regioni. Da  tali  dati
si evince agevolmente che la regione, pur non potendo  -  in  assenza
della preventiva definizione da parte dello  Stato  dei  LEP  -  dare
oggettiva e  documentale  prova  della  compromissione  irreversibile
dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni  che  devono
essere assicurati a tutti i cittadini sul territorio  nazionale,  sia
in estrema difficolta' nel rinvenire nel bilancio autonomo  regionale
spazi di spesa di parte corrente al fine di assicurare  la  copertura
dei servizi di  assistenza  di  che  trattasi.  Al  fine  di  fornire
ulteriori riscontri rispetto a tali affermazioni, si ribadisce quanto
piu'  volte  sostenuto  nelle  sedi  istituzionali  in  ordine   alla
crescente rigidita' strutturale dei bilanci degli enti  territoriali,
in particolare modo dei bilanci di parte corrente. 
    Inoltre, in particolare, con riferimento  ai  dati  del  bilancio
della regione per il triennio 2026-2028, si rileva che  sul  bilancio
autonomo regionale gravano spese obbligatorie, di natura  strutturale
e non comprimibile, quali il concorso alla finanza pubblica; la quota
obbligatoria di cofinanziamento regionale  ai  programmi  comunitari;
gli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che,  in  generale,
le spese di funzionamento e le spese per il personale. 
    Dall'analisi dei dati esposti nella tabella di  cui  alla  citata
relazione tecnica, si evince agevolmente come la Missione 13 - Tutela
della salute assorba in media, nel triennio di riferimento, circa  il
70% del complesso delle  risorse  del  bilancio  autonomo  regionale;
oltre il 3,70% per ciascun esercizio finanziario e' invece  destinato
alla copertura degli oneri relativi al debito pubblico (Missione  50)
mentre circa il  2%  e'  iscritto  nella  Missione  20  per  Fondi  e
accantonamenti;  le  risorse  disponibili   devono   inoltre   essere
nettizzate rispetto alle risorse iscritte per servizi per conto terzi
(che gravano per oltre il  13%).  La  parte  «residua»  del  bilancio
autonomo regionale, pari a circa il 12% delle  risorse  astrattamente
disponibili, e'  destinata  alla  realizzazione  delle  politiche  di
competenza  propriamente  regionali,  principalmente   correlate   al
mantenimento dei diritti civili e sociali dei cittadini: tra di esse,
per l'appunto, come visto, le spese in  materia  socio-assistenziale;
spese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico;  spese
finalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche'
politiche  autonome  in  materia  di  sviluppo  dell'agricoltura,  le
politiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo  del  turismo,
oltre che, come detto, spese incomprimibili di  funzionamento,  spese
per il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai
programmi comunitari. 
    I dati impietosi del bilancio regionale, in  particolare  per  il
triennio 2026-2028, e in maniera prospettica almeno sino al 2029,  in
considerazione  del  contributo  ingente  e  crescente   di   finanza
pubblica, dimostrano che non vi e' capienza nel  bilancio  regionale,
in assenza dei dovuti adeguati trasferimenti da  parte  dello  Stato,
per continuare a  finanziare  regolarmente  il  servizio  cosi'  come
emergente dal concreto fabbisogno (con stima di ore da garantire  che
vanno quanto meno dalle 9 alle 18 ore settimanali, senza  considerare
le richieste  maggiori  che  vengono  portate  dinanzi  all'Autorita'
giudiziaria): e' evidente pertanto  il  pregiudizio  irrimediabile  e
gravissimo che l'omesso trasferimento delle adeguate e congrue  somme
alle regioni arrecherebbe alla collettivita',  potenzialmente  idoneo
ad incidere su diritti fondamentali della persona. 
    Il rischio che la Regione Puglia vuole  ad  ogni  costo  evitare,
disinnescando il meccanismo posto da anni in essere  dallo  Stato  ed
aggravato dalle previsioni in questa  sede  censurate,  e'  che  tali
prestazioni non possano piu'  essere  regolarmente  ed  uniformemente
erogate nella misura spettante agli aventi diritto. 
    Al riguardo, si evidenzia peraltro che la gia' citata sentenza n.
195/2024  ha  ribadito  il   fondamentale   principio   delle   spese
incomprimibili che opera in senso bidirezionale nei rapporti  tra  lo
Stato e la regione, obbligando lo Stato ad assicurare alle regioni le
somme necessarie per assicurare la salvaguardia dei diritti civili  e
sociali dei cittadini. 
    Si soggiunge che il rischio della  mancata  capienza  non  sorge,
peraltro, ove lo Stato se  ne  faccia  legittimamente  carico,  anche
perche', in estrema ipotesi, ove anche fosse dimostrata  l'incapienza
degli stanziamenti iscritti in bilancio, l'ordinamento costituzionale
ravvisa la possibilita' per lo Stato di contrarre  debito  anche  per
spesa di natura corrente: ipotesi, come detto, preclusa ai soli  enti
territoriali in considerazione del disposto dell'art. 119,  comma  7,
della Costituzione. 

(1) Si veda Nota Integrativa Disegno di  legge  di  bilancio  2025  -
    2027,  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  stanziamento
    capitolo 1431 nell'ambito  della  Missione  14  Diritti  sociali,
    politiche sociali  e  famiglia;  Programma  14.1  Famiglia,  pari
    opportunita' e situazioni di disagio,  Azione  Politiche  per  la
    famiglia  e  le  disabilita'  [nello   specifico   p.   926-all.a
    (estratto)]. 

(2) Anche  la  Commissione  parlamentare,  nell'ambito  della  citata
    indagine  conoscitiva,  ritiene  «prioritaria»  l'attuazione  del
    fondo perequativo, rimarcando come  «il  modello  di  federalismo
    fiscale "cooperativo", disegnato dalla legge  delega  n.  42  del
    2009 e dai suoi decreti  attuativi,  e'  fondamentale  anche  per
    consentire un'equilibrata gestione l'attuazione del  regionalismo
    differenziato» (pagg. 132 e s.). 

(3) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024, p.to 16 cons.  in
    diritto ma cfr. anche, nella stessa sentenza, p.to  14  cons.  in
    diritto in cui si afferma espressamente che la determinazione dei
    LEP origina «il  dovere  dello  stesso  Stato  di  garantirne  il
    finanziamento». 

(4) Recante «Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle
    regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  province,  nonche'   di
    determinazione dei costi e dei fabbisogni  standard  nel  settore
    sanitario». 

(5) Nella sentenza n. 5965/2025 il Consiglio di Stato  ha  richiamato
    la sentenza n. 80  del  2010  in  cui  codesta  ecc.ma  Corte  ha
    chiarito: che l'autonomia finanziaria dei comuni (e quindi  degli
    enti territoriali in  generale)  giammai  puo'  giustificare  una
    compressione  dei  diritti  fondamentali   e   che   l'assistenza
    scolastica e i servizi correlati a favore  gli  alunni  disabili,
    devono essere garantiti;  che  i  limiti  di  spesa  non  possono
    pregiudicare i  diritti  garantiti  dalla  legge,  e  tanto  meno
    l'autonomia  finanziaria  degli  enti  locali  puo'  derogare,  o
    comunque  in  altro  modo  comprimere,  il  diritto  fondamentale
    all'inclusione ed al sostegno scolastico. Da  cio'  consegue  che
    «e'  il  diritto   all'assistenza   del   disabile   nell'accesso
    all'istruzione  primaria,  il  parametro  rispetto  al  quale  va
    conformata l'autonomia finanziaria dei  comuni,  ed  il  connesso
    problema dei limiti derivanti dalle risorse  finanziarie,  e  non
    puo' essere viceversa la seconda, a fungere, come  implicitamente
    preteso dalla doglianza in  esame,  da  limite  e/o  comunque  da
    congegno abilitato a ridimensionare l'operativita' del sistema di
    tutela  del  primo.  Il  che  equivale  a  dire  che  il  diritto
    all'assistenza  al  momento  dell'erogazione  del   servizio   di
    istruzione giammai puo' essere  subordinato  alla  disponibilita'
    finanziaria dell'ente tenuto ad erogarlo, tutte le volte  in  cui
    questa subordinazione si risolva in un totale  azzeramento  delle
    sue possibilita' di fruizione, come avvenuto nel caso di  specie.
    Tanto meno in nome dell'autonomia finanziaria degli enti  locali,
    ancorche' sia senza dubbio un principio fondamentale dell'impalco
    costituzionale, puo' compromettersi detto  diritto  fondamentale;
    al contrario, il Comune  -  al  pari  di  tutti  gli  altri  enti
    pubblici, egualmente tenuti al rispetto ed alla cura  di  esso  -
    anche in forza del  principio  di  sussidiarieta',  e'  tenuto  a
    garantirne l'attuazione e  la  piena  fruizione  da  parte  degli
    aventi diritto, ivi compresi i soggetti affetti da disabilita'». 

(6) Si veda Nota integrativa disegno di  legge  di  bilancio  2025  -
    2027,  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  stanziamento
    capitolo 1431 nell'ambito  della  Missione  14  Diritti  sociali,
    politiche sociali  e  famiglia;  Programma  14.1  Famiglia,  pari
    opportunita' e situazioni di disagio,  Azione  Politiche  per  la
    famiglia e le disabilita' (nello specifico p. 926 - all.a). 

(7) Si veda Nota integrativa disegno di  legge  di  bilancio  2026  -
    2028,  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  stanziamento
    capitolo 1431 nell'ambito  della  Missione  14  Diritti  sociali,
    politiche sociali  e  famiglia;  Programma  14.1  Famiglia,  pari
    opportunita' e situazioni di disagio,  Azione  Politiche  per  la
    famiglia  e  le  disabilita'  [nello  specifico  p.  948-   all.b
    (estratto)]. 

(8) (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/attivita_istituzionali/form
    azione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_fi
    nanziario/index.html). 

 
                               P. Q. M. 
 
    Sulla scorta delle argomentazioni  sin  qui  svolte,  la  Regione
Puglia, come in epigrafe rappresentata e  difesa,  per  tutto  quanto
dedotto ed eccepito e con  riserva  di  ulteriormente  argomentare  e
precisare, chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, alla luce  delle
violazioni denunziate nella narrativa che precede, voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale  delle  seguenti  disposizioni  della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2026  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2026-2028», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. ordinario n. 42: 
        art. 1 (Risultati differenziali del  bilancio  dello  Stato),
commi  da  706  a  711,  disciplinanti  la  definizione  del  livello
essenziale  di   prestazione   (LEP)   in   materia   di   assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale per  gli  alunni  e  gli
studenti con accertamento della condizione della disabilita' in  eta'
evolutiva, il relativo contenuto, le  modalita'  operative,  la  fase
transitoria ed il relativo finanziamento, nelle parti in cui: 
          viene istituito il  suddetto  LEP  senza  una  propedeutica
istruttoria e/o intesa con le  regioni  e/o,  quantomeno,  il  parere
delle stesse, volta anche a verificare gli  impatti  di  spesa  e  la
capacita' dei  suddetti  enti  territoriali  di  sostenerne  il  peso
economico; 
          nulla viene disposto per la integrale copertura finanziaria
dell'istituito LEP a carico dello  Stato  o,  comunque,  nulla  viene
disposto per l'adeguato e congruo finanziamento a carico dello  Stato
del suddetto livello di assistenza in modo da garantire  il  regolare
esercizio dello stesso a decorrere dal 2028; 
          viene  assegnato  un  fondo  insufficiente  per   la   fase
transitoria relativa agli anni 2026-2027,  senza  tener  conto  degli
effettivi costi del servizio e delle ore mediamente assegnate in base
ai PEI, anche  in  considerazione  della  caratterizzazione  di  tale
funzione  quale  diritto  incomprimibile  e  strumentale  al  diritto
all'istruzione in favore degli aventi diritto; 
        art. 3 (Stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e disposizioni  relative)  e  annessa  Tabella  2,  con
particolare  riferimento  alla  Missione  «14  -   Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia (24)», Programma  14.1  «Famiglia,  pari
opportunita' e situazioni di disagio» (24.5), Azione  «Politiche  per
la famiglia e le disabilita'» in cui viene collocato lo  stanziamento
- insufficiente ed inadeguato  -  relativo  al  «Fondo  speciale  per
l'inclusione delle persone  con  disabilita'»  (da  trasferirsi  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1431). 
    Si depositano, unitamente alla presente memoria  di  costituzione
ed allegata procura speciale, i seguenti documenti: 
        all. A. DG.R. n. 132 del 24 febbraio 2026  di  autorizzazione
alla proposizione del ricorso e conferimento del mandato difensivo; 
        all. a - Nota integrativa MEF_BILANCIO 2025 (estratto); 
        all. b - Nota integrativa MEF_BILANCIO 2026 (estratto); 
        all. 0 - Intesa Conferenza unificata del 17 giugno 2021; 
        all. 1 - DGR 996/2018; 
        all. 2 - D.G.R. n. 716/2021; 
        all. 3 - DGR 533/2025; 
        all. 4 -  esiti  della  riunione  del  5  luglio  2022  della
Conferenza delle regioni; 
        all. 5 - esiti  della  riunione  del  26  luglio  2022  della
Conferenza delle regioni; 
        all. 6 - esiti  della  riunione  dell'11  luglio  2023  della
Conferenza delle regioni; 
        all. 7 - verbale Conferenza delle regioni del 26 luglio 2018; 
        all. 8 - verbale Conferenza delle regioni del 12 luglio 2023; 
        all. 9 - verbale Conferenza delle regioni del 25 luglio 2024; 
        all. 10 - verbale Conferenza delle regioni del  10  settembre
2025; 
        all. 11 -  e-mail  del  29  aprile  2024  del  direttore  del
Dipartimento Welfare della Regione Puglia; 
        all. 12 - nota prot. 063667 del 5 febbraio 2025 del direttore
del Dipartimento Welfare della Regione Puglia; 
        all. 13 - nota del 2 maggio 2025  del  Consigliere  regionale
delegato al Welfare della Regione Puglia; 
        all. 14 - verbale della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome del 29 dicembre 2025; 
        all. 15 - dossier parlamentare; 
        all.  16 -  nota  prot.   n.   90483/2026,   sottoscritta   e
protocollata,  contenente  la  relazione   tecnica   del   competente
Dipartimento Welfare della Regione Puglia; 
        all.  16  bis  -  indagine  conoscitiva   della   Commissione
parlamentare; 
        all. 16 ter - audizione del 6 novembre 2025 della  Presidente
dell'UPB; 
        all. 17 - tabelle retributive nuovo CCNL Cooperative sociali; 
        all. 18 - documento del 14  novembre  2025  della  Conferenza
delle regioni; 
        all. 19 - Proposta di modifica n. 127.6  al  DDL  n.  1689  _
Senato della Repubblica; 
        all. 20 - tabella riepilogativa dotazioni finanziarie 2024  e
2025; 
        all.  21  -  Nota  Conferenza  delle  regioni,  a  firma  del
Presidente Fedriga, prot. n. 5200/C2FIN del 5 agosto 2025; 
        all. 22 - deliberazione della giunta  regionale  19  novembre
2025, n. 1818 e il relativo allegato unico; 
        all. 23 - Relazione assessorile allegata al disegno di  legge
18 settembre 2025 n. 185. 
    Salvis juribus. 
    Bari-Roma, data del mandato 
 
                   Gli Avvocati: Fornelli - Simone