Reg. Ric. n. 3 del 2026
pubbl. su G.U. del n.
Ricorrente: Regione Puglia
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Bilancio e contabilità - Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell' art.5 del decreto legislativo n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d), del decreto legislativo, n. 66 del 2017 – Previsione che entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) – Previsione che con decreto interministeriale dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel suddetto registro nazionale, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale – Previsione che il registro nazionale è alimentato dai dati dei piano educativo individualizzato (PEI) già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Previsione che con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla competente Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 dell’art. della legge di bilancio 2026 e al successivo raggiungimento del LEP – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art.1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art.1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative – Missione “14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo speciale per l’inclusione delle persone con disabilità” – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata istituzione del LEP senza una propedeutica istruttoria e/o intesa con le regioni o quantomeno il parere delle stesse, volta anche a verificare gli impatti di spesa e la capacità dei suddetti enti territoriali di sostenere il peso economico – Disciplina che nulla dispone in merito all’integrale copertura finanziaria dell’istituito LEP a carico dello Stato e neanche per l’adeguato e congruo finanziamento a carico dello Stato del suddetto livello di assistenza in modo da garantire il regolare esercizio dello stesso a decorrere dal 2028 – Assegnazione di un fondo insufficiente per la fase transitoria relativa agli anni 2026-2027, senza tener conto degli effettivi costi di servizio e delle ore mediamente assegnate in base ai PEI, anche in considerazione della caratterizzazione di tale funzione quale diritto incomprimibile e strumentale al diritto all’istruzione in favore degli aventi diritto – Violazione dell’autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali, visto l’impatto sulla possibilità per questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il proprio indirizzo politico-amministrativo – Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, relativa al parallelismo tra responsabilità di disciplina e responsabilità finanziaria o principio di corrispondenza tra entrate e le funzioni – Contrasto con la normativa interposta – Disposizioni che, aggravando la spesa corrente locale, minano la regola secondo la quale in sistema delle entrate degli enti territoriali deve consentire l’assolvimento del normale esercizio delle funzioni a essi attribuite – Violazione del precetto che impone lo svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali – Normativa che, in assenza di qualsivoglia valutazione di impatto, non prevede le risorse necessarie a finanziare la funzione sia nella fase transitoria che in quella a regime, compromettendo la possibilità per le amministrazioni locali di provvedere all’esercizio normale delle loro funzioni – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Contrasto con la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale che, relativamente alla determinazione dei LEP, accorda al legislatore regionale il diritto di ricevere le necessarie risorse – Violazione della normativa nazionale di riferimento la quale stabilisce che la spesa relativa ai LEP venga finanziata attraverso tributi propri derivati regionali, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale di compartecipazione all’IVA – Conflitto con le previsioni statali che prevedono, laddove il gettito tributario risulti insufficiente, la concorrenza al finanziamento integrale dei LEP mediante le quote di un fondo perequativo – Disposizioni statali che, cristallizzando il criterio della spesa storica nell’individuazione del finanziamento dei LEP, si traduce in un contributo occulto alla finanza pubblica, determinando un taglio delle risorse di spesa corrente del bilancio autonomo delle Regioni – Violazione della competenza legislativa della regione nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Lesione del principio di leale collaborazione – Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Violazione dei doveri di solidarietà sociale – Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, attesa l’impossibilità di continuare a garantire servizi, per i continui esborsi a carico della finanza regionale – Disciplina che rischia di privare di idonea tutela il diritto del disabile alla fruizione del servizio assistenziale – Lesione della competenza legislativa regionale residuale in materia di assistenza e servizi sociali – Lesione dell’equilibrio di bilancio e del principio di copertura di bilancio – Compromissione delle funzioni legislative e amministrative della Regione Puglia, attese le ridotte disponibilità economiche – Lesione della potestà regolamentare delle regioni e degli enti locali.
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 707
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 708
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 709
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 710
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 711
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 3
legge del 30/12/2025 Num. 199
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 5
Costituzione Art. 81 Co. 6
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 114
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 6
Costituzione Art. 118
Costituzione Art. 119
Costituzione Art. 120
decreto legislativo del 31/03/1998 Art. 7
decreto legislativo del 31/03/1998 Art. 139
legge del 05/05/2009 Art. 8
legge del 05/05/2009 Art. 9
decreto legislativo del 06/05/2011 Art. 15
legge del 09/08/2023 Art. 2
legge del 26/06/2024 Art. 1 Co. 2
legge del 26/06/2024 Art. 10