Reg. Ric. n. 3 del 2026
pubbl. su G.U. del 18/03/2026 n. 11
Ricorrente: Regione Puglia
Resistente: Presidente del Consiglio dei ministri
Oggetto:
Bilancio e contabilità – Disabilità – Istruzione – Legge di bilancio 2026 – Prevista definizione del livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonché con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 – Previsione che il livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei princìpi di uguaglianza e di non discriminazione – Previsione che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 – Previsione che entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI) – Previsione che con decreto interministeriale dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel suddetto registro nazionale, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale – Previsione che il registro nazionale è alimentato dai dati del piano educativo individualizzato (PEI) già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Previsione che con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla competente Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 709 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026 e al successivo raggiungimento del LEP – Previsione che all'attuazione dei commi da 706 a 710 dell’art. 1 della legge di bilancio 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, afferenti alla finalità di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative - Missione 14 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)”, Programma 14.1 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio” (24.5), Azione “Politiche per la famiglia e le disabilità” in cui viene collocato lo stanziamento relativo al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” – Ricorso della Regione Puglia – Denunciata istituzione del LEP senza una propedeutica istruttoria e/o intesa con le regioni o quantomeno il parere delle stesse, volta anche a verificare gli impatti di spesa e la capacità dei suddetti enti territoriali di sostenere il peso economico – Disciplina che nulla dispone in merito all’integrale copertura finanziaria dell’istituito LEP a carico dello Stato e neanche per l’adeguato e congruo finanziamento a carico dello Stato del suddetto livello di assistenza in modo da garantire il regolare esercizio dello stesso a decorrere dal 2028 – Assegnazione di un fondo insufficiente per la fase transitoria relativa agli anni 2026-2027, senza tener conto degli effettivi costi di servizio e delle ore mediamente assegnate in base ai PEI, anche in considerazione della caratterizzazione di tale funzione quale diritto incomprimibile e strumentale al diritto all’istruzione in favore degli aventi diritto – Violazione dell’autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti regionali, visto l’impatto sulla possibilità per questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il proprio indirizzo politico-amministrativo – Contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, relativa al parallelismo tra responsabilità di disciplina e responsabilità finanziaria o principio di corrispondenza tra entrate e le funzioni – Contrasto con la normativa interposta – Disposizioni che, aggravando la spesa corrente locale, minano la regola secondo la quale in sistema delle entrate degli enti territoriali deve consentire l’assolvimento del normale esercizio delle funzioni a essi attribuite – Violazione del precetto che impone lo svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali – Normativa che, in assenza di qualsivoglia valutazione di impatto, non prevede le risorse necessarie a finanziare la funzione sia nella fase transitoria che in quella a regime, compromettendo la possibilità per le amministrazioni locali di provvedere all’esercizio normale delle loro funzioni – Lesione dell’autonomia finanziaria regionale – Contrasto con la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale che, relativamente alla determinazione dei LEP, accorda al legislatore regionale il diritto di ricevere le necessarie risorse – Violazione della normativa nazionale di riferimento la quale stabilisce che la spesa relativa ai LEP venga finanziata attraverso tributi propri derivati regionali, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e una percentuale di compartecipazione all’IVA – Conflitto con le previsioni statali che prevedono, laddove il gettito tributario risulti insufficiente, la concorrenza al finanziamento integrale dei LEP mediante le quote di un fondo perequativo – Disposizioni statali che, cristallizzando il criterio della spesa storica nell’individuazione del finanziamento dei LEP, si traduce in un contributo occulto alla finanza pubblica, determinando un taglio delle risorse di spesa corrente del bilancio autonomo delle Regioni – Violazione della competenza legislativa della regione nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica – Lesione del principio di leale collaborazione – Lesione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza – Violazione dei doveri di solidarietà sociale – Contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, attesa l’impossibilità di continuare a garantire servizi, per i continui esborsi a carico della finanza regionale – Disciplina che rischia di privare di idonea tutela il diritto del disabile alla fruizione del servizio assistenziale – Lesione della competenza legislativa regionale residuale in materia di assistenza e servizi sociali – Lesione dell’equilibrio di bilancio e del principio di copertura di bilancio – Compromissione delle funzioni legislative e amministrative della Regione Puglia, attese le ridotte disponibilità economiche – Lesione della potestà regolamentare delle regioni e degli enti locali.
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 707
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 708
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 709
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 710
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 1 Co. 711
legge del 30/12/2025 Num. 199 Art. 3
legge del 30/12/2025 Num. 199
Costituzione Art. 3
Costituzione Art. 5
Costituzione Art. 81 Co. 6
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 114
Costituzione Art. 117 Co. 3
Costituzione Art. 117 Co. 4
Costituzione Art. 117 Co. 6
Costituzione Art. 118
Costituzione Art. 119
Costituzione Art. 120
decreto legislativo del 31/03/1998 Art. 7
decreto legislativo del 31/03/1998 Art. 139
legge del 05/05/2009 Art. 8
legge del 05/05/2009 Art. 9
decreto legislativo del 06/05/2011 Art. 15
legge del 09/08/2023 Art. 2
legge del 26/06/2024 Art. 1 Co. 2
legge del 26/06/2024 Art. 10
Testo del ricorso
N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 febbraio 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 febbraio 2026 (della Regione Puglia).
Bilancio e contabilita' - Disabilita' - Istruzione - Legge di
bilancio 2026 - Prevista definizione del livello essenziale delle
prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con
accertamento della condizione della disabilita' in eta' evolutiva,
ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 66 del 2017, nonche' con
certificazione di disabilita' precedente all'applicazione delle
Linee guida di cui al medesimo art. 5, comma 6 - Previsione che il
livello essenziale delle prestazioni (LEP) garantisce un supporto
adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del principio
di inclusivita', nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non
discriminazione - Previsione che costituisce contenuto del LEP,
quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale da assicurare, in via
progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano
educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'art. 7, comma 2,
lettera d), del d.lgs. n. 66 del 2017 - Previsione che entro il 31
dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del
fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli
assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti
assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per le politiche in favore delle persone con
disabilita', e' alimentato con i dati raccolti dal Ministero
dell'istruzione e del merito, attraverso il Sistema informativo
dell'istruzione (SIDI) - Previsione che con decreto
interministeriale dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', sono definiti i criteri tecnici e le modalita' per
l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel
suddetto registro nazionale, nonche' le specifiche tipologie di
dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del
fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a
livello territoriale - Previsione che il registro nazionale e'
alimentato dai dati del piano educativo individualizzato (PEI) gia'
trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi
informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica - Previsione che tutti gli enti territoriali nel cui
territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico
ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della
condizione di disabilita' in eta' evolutiva, ai fini
dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di
assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai
relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno
corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico
del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Previsione che con uno o piu' decreti
dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita', di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro
dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e
l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali e le
autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla
competente Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa
intesa in sede di Conferenza unificata, sono ripartite le risorse
del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita', che
concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di
servizio previsto per le annualita' 2026 e 2027 di cui al comma 709
dell'art. 1 della legge di bilancio 2026 e al successivo
raggiungimento del LEP - Previsione che all'attuazione dei commi da
706 a 710 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone
con disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della legge, n. 213
del 2023 afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma 213,
lettera a), della legge medesima, sulle risorse del Fondo speciale
per l'equita' del livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma
496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle risorse
assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei
rispettivi bilanci - Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative - Missione 14
"Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)", Programma
14.1 "Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio" (24.5),
Azione "Politiche per la famiglia e le disabilita'" in cui viene
collocato lo stanziamento relativo al "Fondo unico per l'inclusione
delle persone con disabilita'".
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028), artt. 1, commi da 706 a 711, e 3 e annessa Tabella 2.
(GU n. 11 del 18-03-2026)
Ricorso per la Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del
Presidente della Giunta regionale e legale rappresentante pro tempore
Antonio Decaro, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31,
rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fornelli (FRNSLL70D64E047S)
e dall'avv. Michele Simone (C.F.: SMNMHL78A05A662T), anche in via
disgiunta, ed elettivamente domiciliata con i suddetti difensori in
Roma alla via Barberini n. 36, presso gli uffici della delegazione
romana della Regione Puglia nonche', ai fini della comunicazione di
atti e provvedimenti, ai seguenti indirizzi di PEC:
isabella.fornelli@pec.giuffre.it e
m.simone.regione.puglia@pec.giuffre.it in virtu' di procura speciale
in calce al presente atto e in forza della delibera di Giunta
regionale n. 132 del 24 febbraio 2026 (doc. A);
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in
Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, e' domiciliato ex lege;
Per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale delle
seguenti disposizioni della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2025 -
Suppl. ordinario n. 42:
art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato),
commi da 706 a 711, disciplinanti la definizione del livello
essenziale di prestazione (LEP) in materia di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli
studenti con accertamento della condizione della disabilita' in eta'
evolutiva, il relativo contenuto, le modalita' operative, la fase
transitoria ed il relativo finanziamento, nelle parti in cui:
viene istituito il suddetto LEP senza una propedeutica
istruttoria e/o intesa con le regioni e/o, quantomeno, il parere
delle stesse, volta anche a verificare gli impatti di spesa e la
capacita' dei suddetti enti territoriali di sostenerne il peso
economico;
nulla viene disposto per la integrale copertura finanziaria
dell'istituito LEP a carico dello Stato o, comunque, nulla viene
disposto per l'adeguato e congruo finanziamento a carico dello Stato
del suddetto livello di assistenza in modo da garantire il regolare
esercizio dello stesso a decorrere dal 2028;
viene assegnato un fondo insufficiente per la fase
transitoria relativa agli anni 2026-2027, senza tener conto degli
effettivi costi del servizio e delle ore mediamente assegnate in base
ai PEI, anche in considerazione della caratterizzazione di tale
funzione quale diritto incomprimibile e strumentale al diritto
all'istruzione in favore degli aventi diritto;
art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella 2, con
particolare riferimento alla Missione «14 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia (24)», Programma 14.1 «Famiglia, pari
opportunita' e situazioni di disagio» (24.5), Azione «Politiche per
la famiglia e le disabilita'» in cui viene collocato lo stanziamento
- insufficiente ed inadeguato - relativo al «Fondo speciale per
l'inclusione delle persone con disabilita'» (da trasferirsi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1431).
Fatto
La disciplina nazionale
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 («Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»), dopo
aver definito le persone con disabilita' (ossia chi presenta durature
compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in
interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la
piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su
base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della
valutazione di base) disciplina espressamente l'istruzione scolastica
degli alunni con disabilita'.
L'art. 3, comma 2, della legge n. 104 del 1992 prevede che alle
persone con disabilita' debbano essere garantite le prestazioni
stabilite in loro favore in relazione alla natura e alla consistenza
della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e
alla efficacia delle terapie riabilitative.
Per quel che in questa sede rileva, l'art. 12 della legge n. 104
prevede che e' garantito l'inserimento negli asili nido e il diritto
all'educazione e all'istruzione della persona con disabilita' nella
scuola dell'infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle
potenzialita' della persona con disabilita' nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (comma 3). La
norma precisa, inoltre, che l'esercizio del diritto all'educazione
non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' da altre
difficolta' connesse alla condizione di disabilita' (comma 4) e, al
comma 5, stabilisce che contestualmente all'accertamento sanitario di
cui all'art. 4, le commissioni mediche effettuano l'accertamento
della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini
dell'inclusione scolastica, accertamento propedeutico alla redazione
del profilo di funzionamento e del Piano educativo individualizzato
(PEI), facente parte del progetto individuale di cui all'art. 14
della legge n. 328 del 2000.
L'art. 13 stabilisce che l'integrazione scolastica della persona
con disabilita' nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di
ogni ordine e grado e nelle universita' si realizza attraverso la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attivita' sul territorio (comma 1, lettera a)) e, a tal fine, enti
locali, organi scolastici e unita' sanitarie locali stipulano accordi
di programma. L'art. 13 precisa, inoltre, che nelle scuole di ogni
ordine e grado sono garantite attivita' di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati e che gli insegnanti di
sostegno assumono la contitolarita' delle sezioni e delle classi in
cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica.
Il comma 3 specifica che «Nelle scuole di ogni ordine e grado,
fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli
enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attivita' di sostegno mediante
l'assegnazione di docenti specializzati».
L'art. 14 detta le «Modalita' di attuazione dell'integrazione»,
attribuendo al Ministro dell'istruzione e del merito (come
attualmente definito) il compito di provvedere alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti in
condizione di disabilita' e di organizzare l'attivita' educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilita' nell'articolazione
delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla
programmazione scolastica individualizzata (commi 1 e 2).
In particolare, la funzione del Piano educativo individualizzato
(PEI) e' di promuovere l'inclusione degli studenti con disabilita' e
garantisce a ciascuno tutto il necessario per partecipare appieno
alla vita scolastica e realizzare il suo potenziale.
Il decreto legislativo n. 66 del 2017 («Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma
dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015,
n. 107») e il decreto legislativo n. 96 del 2019 («Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica
degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181,
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107")») hanno introdotto
innovazioni rilevanti, integrando e modificando la stessa legge n.
104, su cui resta imperniata la normativa di riferimento.
In particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 66 del
2017 ha introdotto, tra l'altro, una serie di modifiche agli articoli
4 e 12 della legge n. 104.
Ai sensi della lettera d) dell'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il PEI esplicita le modalita' di
sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di
sostegno alla classe, le modalita' di verifica, i criteri di
valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale
docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la
valutazione in relazione alla programmazione individualizzata,
nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal
personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta
delle risorse professionali da destinare all'assistenza,
all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative e
gli standard qualitativi previsti.
Il decreto interministeriale n. 182 del 2020 definisce il modello
unico per il PEI, le linee guida e l'assegnazione delle misure di
sostegno.
Il decreto ministeriale n. 153 del 2023 modifica il lavoro del
gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), le azioni, i
modelli e le linee guida.
Le linee guida sull'assegnazione delle misure di sostegno e sul
modello di Piano educativo individualizzato (PEI), adottate con il
decreto interministeriale da ultimo citato, si inseriscono nel quadro
normativo delineato dal decreto legislativo n. 66 del 2017 e dal
decreto legislativo n. 96 del 2019. Un elemento qualificante e' la
previsione della partecipazione dei genitori e, per gli studenti
della scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione attiva
degli stessi al gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO).
Il PEI e', pertanto, lo strumento cardine del percorso inclusivo,
il quale e' discusso, approvato e verificato dal GLO, costituito per
ciascun alunno con disabilita' e valido per un anno scolastico. La
composizione del gruppo, definita dall'art. 15 della legge n. 104 del
1992 come modificato dal decreto legislativo n. 66 del 2017,
comprende il team dei docenti contitolari o il consiglio di classe,
l'insegnante di sostegno, i genitori o chi esercita la
responsabilita' genitoriale, nonche' figure professionali specifiche,
interne ed esterne, che interagiscono con la classe e con l'alunno,
con il supporto dell'Unita' di valutazione multidisciplinare. La
convocazione degli incontri spetta al dirigente scolastico, che cura
anche la regolarita' delle procedure e della verbalizzazione.
Il decreto stabilisce che il PEI deve essere redatto in via
provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, entro
ottobre, con verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico. La
struttura del documento si articola in piu' sezioni: il quadro
informativo, gli elementi generali desunti dal profilo di
funzionamento, il raccordo con il progetto individuale, le
osservazioni sull'alunno utili alla progettazione degli interventi di
sostegno, la definizione degli obiettivi educativi e didattici,
l'analisi del contesto con l'individuazione di barriere e
facilitatori, gli interventi per realizzare un ambiente di
apprendimento inclusivo, gli interventi sul percorso curricolare,
l'organizzazione generale del progetto di inclusione con l'utilizzo
delle risorse, la certificazione delle competenze, la verifica finale
con proposte per le risorse professionali e infine la predisposizione
di un PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo.
In merito alle competenze in relazione agli interventi relativi
all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', si richiama
l'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il quale, al
comma 5, prevede che «Gli enti territoriali, nel rispetto del riparto
delle competenze previsto dall'art. 1, comma 85 e seguenti, della
legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'art. 1, comma 947, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle
risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire
l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del
personale, come previsto dall'art. 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, nonche' dall'art. 139, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita' attuative e
gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis,
ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di
cui all'art. 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come
definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente; b) i
servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica, come garantiti
dall'art. 8, comma 1, lettera g), della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ed esercitati secondo il riparto delle competenze stabilito
dall'art. 26 della medesima legge, nonche' dall'art. 139, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c)
l'accessibilita' e la fruibilita' fisica, senso percettiva e
comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni
scolastiche statali di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 2, comma 1, lettera b),
della legge 11 gennaio 1996, n. 23».
Il successivo comma 5-bis precisa che «Con accordo in sede di
Conferenza unificata, da perfezionare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite
le modalita' attuative degli interventi e dei servizi di cui alle
lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi
per l' individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse
disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle
risorse professionali, nonche' gli standard qualitativi relativi alle
predette lettere».
Infine, l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del
2017, in materia di individuazione e assegnazione di misure di
sostegno, prevede che «il dirigente scolastico, in tempo utile per
l'ordinario avvio dell'anno scolastico, trasmette, sulla base dei
PEI, di cui all'art. 7, comma 2, la richiesta complessiva delle
misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti
preposti, i quali, relativamente all'assegnazione di dette misure,
attribuiscono le risorse complessive secondo le modalita' attuative e
gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui all'art. 3,
comma 5-bis», ovverosia, ancora una volta, richiamando i «limiti
delle risorse disponibili».
In tale quadro normativo, dunque, al Gruppo di L.O. e al PEI e'
attribuito, nell'ambito del sistema di tutela dell'utente con
disabilita', il compito di accertare l'entita' dei bisogni
dell'alunno necessitante di sostegno e/o assistenza e di individuare
gli strumenti necessari per farvi fronte, fra cui rientra, a pieno
titolo, l'ausilio di figure professionali da destinare all'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per consentire all'alunno di
sviluppare le proprie capacita' cognitive. All'ente locale e',
invece, demandata la messa a disposizione delle risorse finanziare
necessarie a garantire l'attuazione delle previsioni del PEI,
ancorche', puntualizza l'art. 3 del decreto legislativo n. 66 del
2017, nei «limiti delle risorse disponibili».
Con riferimento alla competenza amministrativa in relazione al
servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in favore
degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali, l'art. 139, comma
1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998 aveva attribuito
alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai
comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti
e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del
servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di
svantaggio.
La legge 7 aprile 2014, n. 56 (rubricata «Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni», cosiddetta «Legge Delrio») ha avviato un processo di
riordino delle funzioni non fondamentali delle province, le quali
sono state trasferite alle regioni ai sensi dell'art. 1, comma 89,
della prefata legge.
Con riferimento al finanziamento del servizio di integrazione
scolastica degli alunni con disabilita', l'art. 1, comma 947, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (rubricata «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
cosiddetta legge di stabilita' 2016), ha disposto che, a decorrere
dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali (di cui all'art. 13, comma 3, della legge n.
104/1992, al quale fa riferimento anche il testo in esame), nonche'
quelle relative ai summenzionati servizi di supporto organizzativo
del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in
situazione di svantaggio sono attribuite alle regioni, fatti salvi i
casi in cui, con legge regionale, queste funzioni erano state gia'
attribuite alle province, alle citta' metropolitane o ai comuni.
A tal fine, lo stesso art. 1, comma 947, aveva autorizzato la
spesa di euro 70 mln per il 2016.
Il riparto doveva essere disposto, tenendo conto dell'effettivo
esercizio delle funzioni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, emanato su proposta del Ministro delegato per gli
affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita', il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata. Le risorse erano state appostate sul cap. 2836
dello stato di previsione del MEF e ripartite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 agosto 2016, che aveva fatto
riferimento (solo) agli studenti con disabilita' delle scuole
secondarie di secondo grado.
Per il 2017, le risorse, pari a euro 75 mln, erano state
autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della
legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) e ripartite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017, che
aveva anch'esso fatto riferimento (solo) agli studenti con
disabilita' delle scuole secondarie di secondo grado. A decorrere dal
medesimo anno, le somme sono state allocate sul cap. 2836 dello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione.
L'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(rubricata «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», cosiddetta
legge di bilancio 2018) ha previsto che «Per l'esercizio delle
funzioni di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, e' attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno
2018 da ripartire con le modalita' ivi previste.».
Le risorse erano state ripartite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 dicembre 2018, che, come i precedenti,
aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilita' delle
scuole secondarie di secondo grado.
Ancora in seguito, l'art. 1, comma 561, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 (rubricata «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021» cosiddetta legge di bilancio 2019) aveva autorizzato una
ulteriore spesa di euro 25 mln annui per il periodo 2019-2021 che si
era aggiunta ai euro 75 mln annui per il medesimo periodo stanziati,
per le medesime finalita', dal disegno di legge di bilancio
originario, con un intervento operato direttamente in seconda
sezione. Inoltre, il comma 562 aveva disposto che il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse tra
gli enti territoriali interessati veniva emanato anche di concerto
con il Ministro dell'istruzione. Il relativo riparto era stato
operato, per il 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° agosto 2019 e, successivamente, per il 2020, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2020, che
avevano sempre fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilita'
delle scuole secondarie di secondo grado. Nel frattempo, la legge 27
dicembre 2019, n. 160 (rubricata «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022», cosiddetta «Legge di bilancio 2020»), con un intervento
operato direttamente in seconda sezione, ha rifinanziato
l'autorizzazione di spesa iscritta nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione (cap. 2836), a decorrere dal 2022, per un
importo pari a euro 100 mln annui.
In seguito, relativamente al riparto per il 2021, il 17 giugno
2021 era stata raggiunta l'intesa in Conferenza unificata. In tale
sede, la Conferenza delle regioni e delle province autonome aveva
richiesto (all. 0), fra l'altro:
che il Fondo fosse ripartito considerando gli studenti con
disabilita' che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e non
solo quelli delle scuole secondarie di secondo grado;
che il riparto delle risorse fosse reso disponibile in tempi
congrui e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico, per ovviare
al notevole ritardo con cui le stesse risorse venivano concretamente
erogate.
Veniva, quindi, pubblicato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 novembre 2021, recante «Riparto per l'anno
2021 del contributo alle regioni a statuto ordinario e agli enti
territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'
fisiche o sensoriali».
L'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (rubricata
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», cosiddetta legge di
bilancio 2022), al comma 179, al fine di potenziare i servizi di
assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con
disabilita' della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, della legge n. 104/1992, istituiva, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il (ulteriore) «Fondo per l'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilita'», con
una dotazione di euro 100 mln annui dal 2022. Tali risorse venivano
appostate sul cap. 2080 dello stato di previsione del MEF.
In base al successivo comma 180 del prefato articolo, il Fondo
veniva destinato, annualmente, per euro 70 mln agli «enti
territoriali» (esclusi i comuni), e per euro 30 mln ai comuni.
In particolare, al riparto, si provvedeva:
per la quota parte destinata agli «enti territoriali», con
decreto del Ministro per le disabilita' e del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'istruzione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun
anno;
per la quota destinata ai comuni, con decreto del Ministro
dell'interno e del Ministro per le disabilita', di concerto con i
Ministri dell'istruzione e dell'economia e delle finanze, previa
intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottarsi
entro il 30 giugno di ciascun anno.
I decreti ministeriali citati hanno individuato altresi' i
relativi criteri di ripartizione. Successivamente, in sede di c.d.
mille proroghe (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 5-bis,
convertito con legge 25 febbraio 2022, n. 15), il fondo di cui
trattasi veniva incrementato a 200 milioni di euro, di cui 100
milioni da ripartirsi tra regioni/province e 100 milioni da
ripartirsi in favore dei comuni.
In seguito, l'art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n.
213 (rubricata «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»,
cosiddetta legge di bilancio 2024) ha istituito, all'interno dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e per
il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo unico per l'inclusione delle persone
con disabilita', con una dotazione pari, in base agli importi
ridefiniti nel corso dell'esame parlamentare, a euro 552.177.454 per
l'anno 2024 ed a euro 231.807.485 euro a decorrere dal 2025.
Il comma 212 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 ha abrogato
le disposizioni che avevano istituito il Fondo per l'inclusione delle
persone con disabilita', il Fondo per l'assistenza all'autonomia ed
alla comunicazione degli alunni con disabilita', il Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare ed
il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia.
Segnatamente, l'istituzione del suddetto Fondo ha comportato la
soppressione di fondi preesistenti e finanzianti specifiche
iniziative in materia di disabilita' quali:
il Fondo di cui all'art 34 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito con legge n. 69/2021 - art. 40, finanziante
politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a favore
delle persone con disabilita' comprese le iniziative dedicate alle
persone con disturbo dello spettro autistico;
il Fondo di cui all'art. 1, comma 254, legge n. 205/2017,
finanziante iniziative per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare;
il Fondo di cui all'art. 1, comma 456, legge n. 145/2015,
finanziante iniziative e progettualita' destinate a promuovere la
piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con
ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti
sperimentali;
il Fondo di cui all'art. 1, commi 179 e 180 della legge 30
dicembre 2021, n. 234, finanziante il trasferimento delle risorse in
favore di regioni e comuni per il potenziamento dei servizi di
assistenza specialistica in favore di alunni/e studenti/esse, scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per la competenza
dei comuni per scuola secondaria di secondo grado e per sensoriali su
ogni ordine e grado per la competenza delle regioni.
L'art. 1, comma 213 della legge n. 213/2023 a sua volta definisce
le finalizzazioni di impiego delle risorse afferenti al Fondo unico
per l'inclusione delle persone con disabilita', come di seguito
indicato:
a) potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e
alla comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado;
a-bis) finanziamento del trasporto scolastico degli studenti
con disabilita' privi di autonomia che frequentano le scuole
secondarie di secondo grado, tenuto conto della quota coperta dalla
fiscalita' locale, e, nelle more della definizione dei pertinenti
livelli essenziali delle prestazioni, potenziamento del relativo
servizio (introdotta dalla legge n. 106 del 29 luglio 2024, art.
9-bis «Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con
disabilita' e disposizioni in materia di trasporto scolastico per gli
studenti con disabilita'»);
b) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche
digitali, per le politiche di inclusione delle persone con
disabilita', anche destinate ad attivita' ludico-sportive;
c) inclusione lavorativa e sportiva;
d) turismo accessibile;
e) iniziative dedicate alle persone con disturbi del
neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
f) interventi finalizzati al riconoscimento del valore
sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del
caregiver familiare;
g) promozione della piena ed effettiva inclusione sociale
delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la
realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi
di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e
videointerpretariato a distanza nonche' per favorire l'uso di
tecnologie innovative finalizzate all'abbattimento delle barriere
alla comunicazione;
h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', di particolare rilevanza nazionale, territoriale o
internazionale, realizzati da enti del Terzo settore o con il
coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di
sussidiarieta'.
Il comma 214 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 stabilisce
che l'utilizzo del Fondo e' disposto con decreti dell'autorita'
politica delegata in materia di disabilita', sentita la Conferenza
unificata Stato-regioni province autonome-citta' ed autonomie locali
ovvero, per il raggiungimento di una specifica finalita', previa
intesa sancita in sede di Conferenza unificata stessa.
Il Fondo unico era inizialmente dotato di risorse pari a euro
552.177.454,00 per il 2024, a euro 231.807.485,00 per il 2025, a euro
231.807.485,00 per il 2026 e euro 231.807.485,00 per il 2027 ed e'
stato successivamente incrementato di euro 14.460.000,00 per il 2024,
di euro 213.462.224,00 per il 2025, di euro 158.427.884,00 per il
2026 e di euro 108.427.884,00 per il 2027. La costituzione del
prefato Fondo unico ha rappresentato per le regioni un notevole passo
avanti verso un razionale utilizzo delle varie fonti di finanziamento
statali sopra citate, destinate alla copertura degli interventi in
favore delle persone con disabilita'.
Si evidenzia che le finalizzazioni individuate all'art. 1, comma
213 della legge n. 213/2023 sono enucleate in via di principio senza
alcuna specificazione relativa alle percentuali minime e massime del
Fondo medesimo che di volta in volta il Ministero della disabilita'
veicola su ciascuna delle stesse.
Pertanto, la definizione degli importi stanziati in relazione a
ciascuna annualita' a valere sul predetto Fondo a sostegno delle
specifiche finalizzazioni elencate al comma 213 dell'art. 1, e' stata
operata, fin dalla istituzione del Fondo nel 2024, unilateralmente
dal Ministero competente per materia, senza avviare una
interlocuzione preventiva con le regioni atta a veicolare le risorse
verso quegli interventi ritenuti preminenti, a titolo
esemplificativo, in quanto posti a tutela diritti costituzionalmente
garantiti per i cittadini ovvero in caso di interventi a futura
definizione LEPS [come accaduto per i servizi di assistenza
specialistica, contemplati nella finalizzazione di cui alla lettera
a)].
Basti pensare alla costante e unanime richiesta da parte di
comuni e regioni di incremento delle risorse da destinare alla
lettera a) del comma 213 dell'art. 1 della legge n. 213/2023
«potenziamento dei servizi di assistenza specialistica per persone
con disabili», risorse che dal 2024 al 2025 hanno beneficiato di
incremento, tuttavia di fatto non sufficiente a coprire il gap
esistente tra fabbisogno di assistenza specialistica espresso dai PEI
e risorse disponibili.
Con riferimento alla legge di bilancio approvata per il triennio
2025-2027 (legge 30 dicembre 2024, n. 207 Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027), il Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferirsi alla
Presidenza del Consiglio a titolo di «Fondo unico per l'inclusione
delle persone con disabilita'» (capitolo 1431), aveva una dotazione
finanziaria di competenza pari a euro 433.679.335 per il 2025; a euro
378.644.995 per il 2026 e a 328.644.995 per il 2027 (1)
Ad oggi, e per la competenza 2025, il Fondo unico di cui
trattasi, alimentato anche da altri decreti relativi alle ulteriori
finalizzazioni previste dall'art. 1, comma 213, legge n. 213/2023,
prevede i seguenti importi:
euro 128.227.990,97 per potenziamento assistenza
specialistica scuole secondarie di secondo grado e per disabilita'
sensoriale su ogni ordine e grado (di competenza delle regioni);
euro 132.000.000,00 per potenziamento assistenza
specialistica scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo
grado (di competenza del comune);
euro 30.000.000,00 per progettualita' in materia di minori
con disturbi dello spettro autistico;
euro 70.000.000,00 per trasferimenti alle regioni su
trasporto scolastico studenti con disabilita' scuole secondarie di
secondo grado;
euro 1.500.000, 00 per progettualita' in favore di minori
disabili Ucraina;
euro 5.500.000,00 per progettualita' in materia di ipoacusia;
euro 300.000.000,00, per il finanziamento di avviso pubblico
rivolto agli enti del Terzo settore atto ad acquisire progettualita'
in materia di vita ed opportunita' per le persone con disabilita'.
Appare evidente che, nell'ambito del processo decisionale
relativo al riparto del fondo tra le varie finalizzazioni previste ex
lege non e' stata attuata ad oggi alcuna interlocuzione con le
regioni rispetto alla ripartizione delle risorse del Fondo per le
specifiche finalizzazioni al fine di consentire di veicolare le
stesse verso quelle ritenute piu' strategiche o importanti o,
comunque, suscettibili di avere un impatto finanziario incisivo sul
bilancio di regioni e comuni.
La disciplina regionale
In attuazione della legge n. 56/2014 «Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni», la
Regione Puglia ha emanato la legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31,
recante la «Riforma del sistema di governo regionale e territoriale»,
successivamente integrata dalla legge regionale n. 9/2016.
In particolare, l'art. 3 («Funzioni oggetto di riordino») della
citata legge regionale n. 31 del 2015 dispone, al comma 1, che la
regione «puo' attribuire le funzioni non fondamentali alle province
(...) e alla Citta' metropolitana di Bari, previa intesa
interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio
regionale (...)», e, al comma 2, che «l'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1 da parte delle province e della Citta' metropolitana
di Bari e' oggetto di apposita convenzione tra regione e enti
interessati, disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le
funzioni attribuite e le modalita' di svolgimento delle stesse, il
cui onere rimane a carico della regione».
La suddetta intesa interistituzionale tra Regione Puglia, Citta'
metropolitana di Bari e amministrazioni provinciali di
Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e' stata
definita in data 4 agosto 2016, nella sede dell'Osservatorio
regionale (art. 1, comma 91, della legge n. 56/2014).
La successiva legge regionale 27 maggio 2016, n. 9, recante
«Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto
dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31», all'art. 2 «Funzioni
oggetto di trasferimento alla Regione», descrive le funzioni oggetto
di trasferimento alla regione, tra cui «le funzioni relative al
trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione
scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori,
nonche' all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi
nelle scuole di ogni ordine e grado» (comma 1, lettera e).
La medesima legge stabilisce poi espressamente, al comma 6, dello
stesso art. 2 che «le funzioni di cui al comma 1, lettera e), vengono
esercitate dalla regione, in avvalimento alla Citta' metropolitana di
Bari e alle province, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
comma 2, della legge regionale n. 31/2015».
L'applicazione in combinato disposto delle suddette discipline ha
dato corso negli ultimi anni scolastici, a seguito di specifica
concertazione con la Citta' metropolitana e le amministrazioni
provinciali, all'approvazione delle delibere regionali n. 1457/2016,
n. 1050/2017 e, in ultimo, la DGR n. 996/2018 (all. 1), ai fini della
programmazione, gestione e erogazione dei servizi di trasporto
scolastico, assistenza specialistica per l'integrazione scolastica
degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, assistenza
specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni
ordine e grado.
L'attivita' di programmazione e coordinamento regionale, in
collaborazione con le citta' metropolitane e le amministrazioni
provinciali, ha consentito negli ultimi anni di mettere a punto un
sistema di coordinamento e monitoraggio relativo ad alcuni indicatori
utili alle programmazioni successive (numeri utenti in carico; volume
delle prestazioni erogate in media per utente; periodo di attivazione
del servizio; spesa programmata; modalita' di copertura di detta
spesa; modalita' di gestione del servizio), anche al fine di
perseguire una progressiva omogeneita' sull'intero territorio
regionale in materia di organizzazione ed erogazione dei servizi
suddetti ovvero lo stesso modus operandi allo scopo di assicurare a
tutti gli utenti aventi diritto di accedere con le medesime modalita'
agli stessi servizi pur nel rispetto dei vincoli finanziari e
normativi e attuare il processo delineato dalla legge n. 31/2015
relativamente alle funzioni non fondamentali assegnate alla Citta'
metropolitana e alle province.
In data 8 luglio 2021 e' stata stipulata tra la Regione Puglia,
da un lato, e province e la Citta' metropolitana di Bari, dall'altro,
la Convenzione di avvalimento per il triennio 2021/2024, approvata
con D.G.R. n. 716/2021 (all. 2) che regola le modalita' di
assegnazione del servizio in materia di assistenza specialistica,
trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie di secondo
grado e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi sul
territorio regionale, prevedendo una copertura finanziaria pari a
complessivi euro 10.000.000,00, convenzione successivamente prorogata
per l'anno scolastico 2024/2025 in virtu' di DGR n. 552/2024 e per
l'AS 2025/2026 in virtu' di DGR n. 533/2025 (all. 3).
Circa le risorse regionali da trasferire agli enti avvalsi, la
convenzione di avvalimento approvata con DGR n. 761/2021, adotta un
sistema di riparto confermato di anno in anno, che, lungi dal partire
da dati demografici generali, determina le risorse da trasferire di
anno in anno come segue:
a. preventiva copertura, a valere sul fondo regionale
disponibile per anno, delle somme necessarie a sopperire ad eventuali
carenze di risorse certificate dagli enti avvalsi con riferimento
all'anno scolastico precedente al riparto, sempre che tali maggiori
risorse siano giustificate da dati oggettivi derivanti da aumento di
utenza o da altre situazioni certificabili acclarate dalla sezione
regionale competente;
b. riparto del fondo regionale risultante dalla decurtazione
di cui alla lettera a) come di seguito esplicitato:
la prima quota di riparto e' calcolata come differenza tra
fabbisogno di programmazione, cosi' come consolidato con riferimento
all'anno scolastico anteriore al riparto e somme gia' a disposizione
degli enti avvalsi a titolo di residui ed a titolo di risorse
assegnabili a valere sui fondi statali;
la seconda quota di riparto, pari alla differenza tra fondo
a disposizione al netto di decurtazione e risorse relative alla prima
quota di riparto, e' ripartita in favore di ciascun ente avvalso
sulla base del numero complessivo degli utenti in carico per
assistenza specialistica e trasporto, cosi' come risultante dalla
programmazione dell'anno scolastico antecedente il riparto.
L'allegato «A» della suddetta Convenzione, nel prospetto
contenente la regolamentazione del servizio di «Supporto diritto allo
studio sordi e videolesi», prevede quanto segue: «1. Richiesta del
servizio da parte della famiglia o dell'utente alla provincia
supportata da certificazione medico specialista del SSR
riconoscimento alunno sordo e/o videoleso. 2. - definizione e
condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in
relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di ore di
prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e
limitato» e per la «durata intero anno (per almeno otto mensilita' e
comunque in modo tale da garantire l'assistenza agli studenti anche
per la preparazione agli esami finali)».
E', inoltre, previsto con riferimento alla durata e alle
modalita' di erogazione che la prestazione debba essere erogata in
«rapporto 1 a 1 alunno/esperto (tiflologo e/o assistente
comunicazione)» e con «min. 9hh/settimana max 18hh/ settimana per
alunno».
L'obiettivo del limite orario stabilito nell'allegato tecnico
della prefata Convenzione e' quello di garantire, in collaborazione e
d'intesa con tutti gli enti sottoscrittori e, in ogni caso, nei
limiti delle risorse disponibili, l'assistenza specialistica a tutti
gli utenti a prescindere dai territori di residenza, nonche' le
professionalita' richieste per l'erogazione dei servizi,
l'omogeneita' dei servizi relativamente ai requisiti di accesso, le
modalita' di organizzazione ed erogazione degli interventi, le
professionalita' richieste nonche' il periodo di durata degli
interventi.
Il costante incremento del numero di utenti per anno scolastico,
associato agli aumenti intervenuti in materia di costo personale e
trasporto (come si dira' meglio infra), ha determinato il parallelo
costante incremento annuo della spesa complessivamente sostenuta
dalla Regione Puglia, al netto dei trasferimenti statali, per la
copertura dell'intero sistema di erogazione dei servizi strumentali
all'integrazione scolastica disabili (comprensivi di assistenza
specialistica e trasporto).
Il rapporto Stato-regioni.
Precisato il quadro normativo nazionale e regionale in subiecta
materia, si evidenzia che il tema del finanziamento del servizio di
assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni con
disabilita' e' stato, a piu' riprese, dibattuto dalle regioni nelle
apposite sedi interistituzionali, con particolare riferimento:
ai criteri di riparto delle risorse stanziate a livello
statale;
all'entita' delle risorse stanziate dalle diverse leggi di
bilancio e ritenute costantemente inadeguate rispetto al fabbisogno;
alla tempistica del riparto delle risorse statali che si
auspica congrua al fine di consentire un'adeguata programmazione
regionale degli interventi.
Al riguardo, si evidenzia che in sede di Commissione VIII
Politiche sociali della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, le regioni hanno piu' volte formulato proposte emendative
in relazione alle proposte ministeriali recanti il riparto del
contributo statale in favore delle regioni, delle provincie e delle
citta' metropolitane, che esercitano le funzioni relative
all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con
disabilita' fisiche o sensoriali (cfr. esiti della riunione del 5
luglio 2022; esiti della riunione del 27 luglio 2022; esiti della
riunione del 12 luglio 2023 all.ti 4-5-6).
Sin da subito, in sede di intesa della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, la posizione espressa dalla Conferenza in
data 26 luglio 2018 (18/94/CU07/C8-C9) (all. 7) sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle
risorse faceva emergere la mancata intesa raggiunta sul tema del
riparto del contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, con la
richiesta della Conferenza al Governo che il Fondo in questione
diventasse strutturale e che fosse incrementato fino a raggiungere il
fabbisogno, stimato dal Governo stesso, pari a 112 milioni di euro.
In sede di intesa della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, la posizione espressa dalla Conferenza in data 17
giugno 2021 (21/95/CU8/C8-C9) (all. 0) sullo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse
statali stanziate per l'anno 2022 contemplava la richiesta della
Conferenza al Governo di:
rifinanziare a partire dall'anno 2022 e rendere strutturale
il fondo istituito dall'art. 1, comma 70 della legge n. 205/2017;
rendere disponibile il riparto delle risorse in tempi congrui
e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico;
ripartire il fondo per le prossime annualita' considerando
anche gli alunni con disabilita' sensoriale che frequentano le scuole
di ogni ordine e grado e non solo delle scuole secondarie superiori,
prevedendo un corrispondente incremento delle risorse;
attivare un tavolo tecnico con la partecipazione dei
ministeri competenti e di Anci e Upi con l'obiettivo di uniformare i
livelli di assistenza erogata da regioni, comuni e province agli
studenti con disabilita' psicofisiche.
In sede di intesa della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, la posizione espressa dalla Conferenza in data 12
luglio 2023 (23/104/CU06/C8-C9) (all. 8) sullo schema di decreto
interministeriale recante il riparto del contributo di 100 milioni di
euro per l'anno 2023, il raggiungimento dell'intesa si accompagnava
alla esplicita richiesta al Governo di impegno ad includere per il
successivo anno le regioni a statuto speciale, prevedendo a tal fine
un congruo incremento del Fondo. In tale sede, la Conferenza
unificata aveva rappresentato, altresi', l'esigenza di garantire la
piena integrazione socio-educativa degli alunni disabili nelle
scuole, sostenendo finanziariamente anche altri interventi connessi,
come quello del trasporto degli alunni disabili, che a livello
territoriale veniva gia' garantito. Tali osservazioni e richieste
sono state ribadite nella successiva posizione della Conferenza
unificata del 9 novembre 2023 (23/182/CR8b/C9-C8).
In sede di intesa della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 214, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, circa la posizione espressa dalla Conferenza in data 25
luglio 2024 (23/104/CU06/C8-C9) (all. 9) sullo schema di decreto
interministeriale recanti il riparto del Fondo unico per l'inclusione
delle persone con disabilita' per l'anno 2024, il raggiungimento
dell'intesa veniva condizionata alle proposte emendative che
subordinavano il servizio di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione anche agli studenti dell'infanzia e del primo ciclo di
istruzione, quando con disabilita' sensoriale alla condizione che
tale fattispecie fosse prevista da specifiche normative applicabili a
livello regionale. Inoltre, in tale posizione la Conferenza aveva
evidenziato (nuovamente) il sottodimensionamento del Fondo rispetto
ai fabbisogni espressi dai territori, esprimendo la raccomandazione
al Governo di prevedere un fondo apposito per il trasporto degli
alunni disabili.
In tale sede, l'ANCI aveva osservato, inoltre, che il numero di
studenti con disabilita' con diritto al servizio di assistenza
all'autonomia e alla continuazione, era in forte e continua crescita
negli ultimi anni e che da una prima analisi delle relazioni di
rendicontazione e di monitoraggio relative all'anno 2023 era emerso
che le risorse necessarie a garantire il servizio in questione erano
nettamente superiori rispetto al contributo statale, ossia circa 480
Mln di risorse proprie impiegate direttamente dai comuni, a fronte
dei 103 Mln di risorse disponibili dal fondo assegnate dallo Stato.
In sede di intesa della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 214, della legge 30 dicembre
2023, n. 213 la posizione espressa dalla Conferenza in nella seduta
del 10 settembre 2025 (all. 10) sullo schema di decreto
interministeriale recanti il riparto del Fondo unico per l'inclusione
delle persone con disabilita' per l'anno 2024 il raggiungimento
dell'intesa si accompagnava all'espressa raccomandazione che, a
decorrere dal 2026, il decreto di riparto fosse approvato in sede di
Conferenza unificata nel primo semestre di ciascun anno, al fine di
consentire alle regioni di programmare adeguatamente gli interventi e
con la raccomandazione - ritenuto insufficiente il lieve aumento
delle risorse a fronte di un notevole aumento delle studentesse e
degli studenti con disabilita' - di prevedere un congruo incremento
delle risorse a decorrere dall'anno 2026.
Con precipuo riferimento alla posizione da ultimo espressa dalla
Regione Puglia nei rapporti interistituzionali in merito al tema del
finanziamento del servizio di integrazione scolastica, con e-mail del
29 aprile 2024 (all. 11) indirizzata alla Commissione politiche
sociali della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il
direttore del Dipartimento Welfare ha, inter alia, rappresentato la
necessita' di «acquisire informazioni inerenti la tempistica di
trasferimento alle regioni dei fondi relativi al all'assistenza
all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 1, commi 179 e 180
della legge n. 234/2021, ora confluiti nel "Fondo unico per
l'inclusione delle persone con disabilita'" di cui all'art. 1, comma
210 della legge n. 213/2024. In merito si evidenzia che ad oggi il
Ministero della disabilita' non ha comunicato:
alcuna informazione circa la definizione dell'ammontare delle
risorse destinate all'assistenza specialistica all'interno del "Fondo
unico per l'inclusione delle persone con disabilita'" (art. 1, comma
210, legge n. 213/2024) e la tempistica di assegnazione delle stesse;
alcun aggiornamento circa l'incremento delle risorse
destinate alle regioni a fronte della palesata possibilita' di
concorrenza a valere sul fondo anche delle regioni a statuto
speciale;
alcun aggiornamento in merito alla criticita' evidenziata
dalle regioni e inerente l'impossibilita' di coprire a valere sulle
risorse afferenti al fondi cui trattasi le spese del trasporto
scolastico disabili scuole secondarie di secondo grado».
Con nota prot. 063667 del 5 febbraio 2025 (all. 12), indirizzata
al Ministero della disabilita', il direttore del Dipartimento Welfare
ha rappresentato la necessita' di un confronto sul tema del servizio
di integrazione scolastica degli studenti con disabilita',
evidenziando expressis verbis che «l'erogazione dei servizi
strumentali all'integrazione scolastica delle persone con disabilita'
rappresenta una criticita' importante per i territori, sia a livello
comunale (per il ciclo di istruzione della scuola di infanzia
primaria e secondaria di primo grado), che a livello regionale (per
la scuola secondaria di secondo grado e per audiolesi e videoleso su
ogni ordine e grado), in primis in conseguenza dell'ingentissimo
importo delle risorse utilizzate, a fronte di trasferimenti statali
non in grado di coprire in maniera sufficiente il fabbisogno».
Nella medesima nota venivano sintetizzate le maggiori criticita'
sul tema nei seguenti termini:
l'erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione
veniva considerato dalla costante giurisprudenza come interconnesso
al diritto allo studio con conseguente incomprimibilita' dello stesso
sulla base di esigenze di bilancio;
l'assenza di standard uniformi di servizio lascia i G.L.O.
liberi di definire monte ore di assistenza specialistica
indeterminati, spesso a copertura dell'intero orario scolastico e
sovente con monte ore superiore a quello garantito dallo Stato
tramite il Ministero dell'istruzione per l'insegnate di sostegno.
Cio' determinava che il servizio di assistenza specialistica avesse
un costo maggiore dell'insegnate di sostegno a fronte di risorse
notevolmente piu' limitate;
solo recentemente era stata aggiunta la lettera a-bis) al
comma 213 della legge n. 213/2023, circa il finanziamento del
trasporto scolastico degli studenti con disabilita' privi di
autonomia che frequentano le scuole secondarie di secondo grado;
tuttavia non si conoscevano ne' le modalita' di assegnazione delle
risorse ne' le modalita' di utilizzo delle stesse;
con decreto del Ministero della salute del 14 settembre 2022
sono state approvate: «le linee guida per l'accertamento della
condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'integrazione
scolastica», con la determinazione di un percorso che avrebbe dovuto
condurre alla definizione di PEI scolastici elaborati sulla base di
specifico profilo di funzionamento redatto dalle UVM; tuttavia dette
linee guida, seppur giuridicamente esistenti, erano inoperative, con
ogni conseguenza in ordine all'incertezza del complessivo quadro
giuridico;
il personale a vario titolo operante nei servizi di
assistenza specialistica e' connotato da una varieta' di titoli e di
inquadramenti a livello nazionale, stante l'assenza
dell'inquadramento professionale del c.d. ASACOM (assistente
specialistico per l'autonomia e la comunicazione), con la conseguenza
che in alcuni territori il servizio di assistenza specialistica
veniva garantito mediante l'impiego di educatori, in altri di OSS e
in altri ancora di ausiliari;
il personale a vario titolo operante nei servizi di
assistenza specialistica, nella quasi totalita' assunto da
cooperative sociali, era in grande stato di agitazione, ritenendosi
scarsamente tutelato per seguenti ragioni:
monte ore limitato, in quanto direttamente collegati alle
risorse disponibili;
mancata integrazione nel contesto scolastico, in quanto
spesso strumentalizzato per la copertura di buchi o inefficienze del
personale scolastico (vedi assenze insegnante di sostegno o
l'espletamento di attivita' che dovrebbero essere proprie dei
collaboratori scolastici);
mancato pagamento delle c.d. «ore non frontali», incontri
di coordinamento monitoraggio PEI etc.;
se assunto con contratto a tempo indeterminato a tempo
parziale ciclico verticale, mancata retribuzione nei mesi di chiusura
scolastica e mancato accesso a forme di assistenza per
disoccupazione. In merito si evidenziava che il fondo istituito con
la legge di bilancio n. 234/2021 all'art. 1, comma 971 era stato
finanziato solo per l'annualita' 2023 e 2024 e non era operativo per
il 2025.
Da ultimo, con la prefata nota, veniva evidenziato che la legge
n. 66/2017 all'art. 3, comma 5-bis prevede che, con accordo in sede
di Conferenza unificata, da perfezionarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della disposizione, sono definite le
modalita' attuative degli interventi e dei servizi di cui alle
lettere a), b), c) del comma 5, ivi comprese le modalita' e le sedi
per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse
disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle
risorse professionali, nonche' gli standard qualitativi relativi alle
predette lettere e, pertanto, e' stata manifestata l'opportunita' di
riavviare un tavolo di confronto, anche con la partecipazione del
Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del MEF, al
fine di addivenire a standard di servizio uniformi e commisurati alle
risorse disponibili.
Con nota del 2 maggio 2025 (all. 13), indirizzata al Ministro
della disabilita' nonche' al Capo di Gabinetto del Ministro della
disabilita', il consigliere regionale delegato al Welfare della
Regione Puglia ha rappresentato la necessita' di un confronto sul
tema del servizio di integrazione scolastica degli studenti con
disabilita', rappresentando l'erogazione del predetto servizio «una
criticita' importante per i territori, sia a livello comunale (per il
ciclo di istruzione della scuola di infanzia primaria e secondaria di
I grado), che a livello regionale (per la scuola secondaria di II
grado e per audiolesi e videoleso su ogni ordine e grado) anche in
conseguenza dell'ingentissimo importo delle risorse necessarie a
fronte di trasferimenti statali non in grado di coprire in maniera
sufficiente il fabbisogno». Anche in tale contesto veniva ribadito
che «malgrado detto servizio venga considerato dalla giurisprudenza
interconnesso al diritto allo studio, con conseguente
incomprimibilita' dello stesso sulla base di esigenze di bilancio,
manca la definizione di standard uniformi. Con decreto del Ministero
della salute del 14 settembre 2022 sono state poi approvate le "Linee
guida per l'accertamento della condizione di disabilita' in eta'
evolutiva ai fini dell'integrazione scolastica", con la
determinazione di un percorso che avrebbe dovuto condurre alla
definizione di PEI scolastici elaborati sulla base di specifico
profilo di funzionamento redatto dalle UVM; tuttavia dette linee
guida, seppur giuridicamente esistenti, sono inoperative, con ogni
conseguenza in ordine all'incertezza del complessivo quadro
giuridico». Nella prefata nota del 2 maggio 2025 e' stata, inoltre,
evidenziata la circostanza che «il fondo istituito con la legge di
bilancio n. 234/2021 all'art. 1, comma 971 e' stato finanziato solo
per l'annualita' 2023 e 2024 e non e' operativo per il 2025» ed e'
stato chiesto di riavviare un confronto su tali tematiche
regolamentate da norme nazionali.
Da ultimo, in sede di seduta straordinaria della Conferenza delle
regioni e delle province autonome del 29 dicembre 2025 (all. 14), il
Presidente della Regione Puglia ha espresso parere contrario sullo
schema di decreto del Ministro per le disabilita', di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e il Ministro per lo sport e i
giovani, recante «Assegnazione di risorse alla misura "Vita e
opportunita'"», nel limite massimo di 300 milioni di euro, in quanto
tali risorse verrebbero sottratte agli «interventi di assistenza
specialistica nelle scuole superiori, che quindi rimangono scoperte»
e che rimarrebbero a carico delle regioni.
La legge 30 dicembre 2025, n. 199.
In tale contesto normativo e' stata approvata la legge 30
dicembre 2025, n. 199 (c.d. legge di bilancio 2026) il cui comma 706
dell'art. 1 della legge n. 199/2025 introduce, con effetto a far data
dal 1° gennaio 2026, la definizione, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, del livello essenziale delle
prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione personale per alunni e gli studenti con accertamento
della condizione della disabilita' in eta' evolutiva: «Ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e'
definito il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di
assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli
alunni e gli studenti con accertamento della condizione della
disabilita' in eta' evolutiva, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, nonche' con certificazione di
disabilita' precedente all'applicazione delle linee guida di cui al
medesimo art. 5, comma 6».
Il successivo comma 707 prevede quanto segue: «Il LEP garantisce
un supporto adeguato, permanente e personalizzato, in attuazione del
principio di incisivita', nel rispetto dei principi di uguaglianza e
di non discriminazione. Costituisce contenuto del LEP, quale sua
componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia
e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in
misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo
individualizzato (PEI), ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d),
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. E', altresi',
componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso
del profilo professionale individuato ai sensi dell'art. 3, comma 4,
del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonche' il rispetto degli
standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del
medesimo art. 3».
Il comma 708 prevede che «Entro il 31 dicembre 2027, il registro
nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato
delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla
comunicazione e degli utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore
delle persone con disabilita', nel rispetto della disciplina in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto
disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2016, n.
162, e' alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione
e del merito, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione
(SIDI). Con decreto dell'Autorita' politica delegata in materia di
disabilita', di concerto con il Ministro dell'istruzione e del
merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata per gli affari regionali e le
autonomie, sono definiti i criteri tecnici e le modalita' per
l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel
registro nazionale di cui al primo periodo, nonche' le specifiche
tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione
del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a
livello territoriale. Il registro nazionale e' alimentato dai dati
dei PEI gia' trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei
flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
Il comma 709 regola la disciplina transitoria nei seguenti
termini: «Nelle more della piena operativita' del registro di cui al
comma 708, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP
finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle
attivita' di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, in via
transitoria per gli anni 2026 e 2027, e' individuato uno specifico
obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli
enti territoriali dove e' piu' carente. A tal fine, tutti gli enti
territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del
servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con
accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva, ai
fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio
di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai
relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno
corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico
del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con
le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il
trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia
carico dell'effettiva erogazione del servizio».
Il comma 710 statuisce che «Con uno o piu' decreti dell'Autorita'
politica delegata in materia di disabilita', di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e
del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorita' politica delegata
per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le
risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con
disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma 213,
lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che concorrono in
via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto
per le annualita' 2026 e 2027 di cui al comma 709 del presente
articolo e al successivo raggiungimento del LEP».
Pertanto, in via transitoria le attivita' di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione sono qualificate quale obiettivo
di servizio con riferimento al biennio 2026-2027, nelle more della
progressiva implementazione dei medesimi servizi quale vero e proprio
LEP e, soprattutto, viene rimarcata la circostanza che in capo agli
enti territoriali in relazione al prefato biennio grava l'obbligo di
garantire il servizio di assistenza scolastica specialistica nei
limiti del finanziamento con le risorse statali appositamente
trasferite. In base a quanto previsto da tale ultima disposizione
normativa, stante l'assegnazione alla Regione Puglia, per la
competenza 2025, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle
persone con disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della legge 30
dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'art. 1,
comma 213, lettera a), di risorse pari a complessivi euro
10.113.699,98, si evidenzia che, come indicato nel dossier
parlamentare in atti (all. 15-pagg. 1199 e ss.), le ore finanziate
dallo Stato sono davvero esigue: «Per il secondo ciclo (95.635
studenti certificati), la copertura del servizio e' assicurata
interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione afferenti
alla finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge
30 dicembre 2023, n. 213, che per l'annualita' 2025 erano pari a
128.227.991 euro. Quindi, le risorse assegnate per il secondo ciclo
coprono integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie
annue per ciascun alunno certificato, con una disponibilita'
effettiva 1.340,81 euro per studente, pari a 67 ore per studente. La
relazione tecnica precisa che la spesa media oraria costituisce un
obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria. La sua
attuazione e', quindi, subordinata alla disponibilita' delle risorse
previste dalla legislazione vigente. Il parametro delle ore medie,
come indicato dalla norma, non definisce un obbligo permanente, ma
rappresenta un riferimento tecnico elaborato sulla base dei dati
attualmente disponibili in termini di risorse e platea di
beneficiari. Di conseguenza, eventuali variazioni nella platea o
nella disponibilita' delle risorse determinano un adeguamento
automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo e' volto a
individuare una soglia condivisa di riferimento, funzionale a
garantire parita' di trattamento tra gli enti e una distribuzione
equa delle risorse. Si segnala che la relazione tecnica non fornisce
motivazioni in ordine alla quantificazione del costo orario in 20
euro per ciascuna ora - parametro che risulta decisivo nella
determinazione quantitativa dell'obiettivo di servizio da
raggiungere. Da questo punto di vista, il testo legislativo appare
lacunoso, non potendosi procedere, senza la previa definizione di un
costo orario, alla individuazione di "una media oraria settimanale
almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite"».
Pertanto, lo Stato garantisce la copertura di 67 ore medie annue
che, considerando la media di 34 settimane scolastiche, significa la
copertura di circa 2 ore a settimana.
Viceversa, considerato il riconoscimento di un monte ore PEI
garantibile da un minimo di 9 ore ad un massimo di 18 ore settimanale
(che sono mediamente quelle effettivamente riconosciute, in disparte
le maggiori ore riconosciute in sede giudiziaria), previsto dalle
Convenzioni di avvalimento tra la Regione Puglia, da un lato, e le
provincie e la Citta' metropolitana di Bari, dall'altro, stipulate a
far data dal 2021, si puo' inconfutabilmente sostenere che la Regione
Puglia abbia effettuato (e continui ad effettuare) un notevole sforzo
finanziario per reperire sempre maggiori risorse in ragione
dell'ampliamento della platea di beneficiari, al fine di riconoscere
un monte ore PEI medio di circa 12 ore settimanali a tutte le ipotesi
di disabilita' piu' grave, come risultanti (concretamente) dai
relativi PEI, a fronte delle sole n. 2 ore garantite da trasferimenti
statali.
In sintesi, la Regione Puglia a far data dal 2021 ha concorso in
misura maggioritaria rispetto allo Stato al finanziamento di un
servizio che solo a far data dal 1° gennaio 2026 e' stato
normativamente riconosciuto come obiettivo di servizio da riconoscere
in via obbligatoria nella misura oraria settimanale minima garantita
dai trasferimenti statali, restando salva l'integrazione con le
risorse regionali all'uopo destinabili in base alla programmazione
regionale.
Alla luce di quanto sopra, risulta incontestabile la circostanza
che la Regione Puglia abbia, in realta', garantito un livello di gran
lunga maggiore e uniforme di ore di assistenza, nonostante gli esigui
importi trasferiti a livello statale, ancor prima dell'introduzione a
livello legislativo di uno specifico obiettivo di servizio tendente
al riconoscimento progressivo e in via programmatica di un vero e
proprio LEP.
Sotto tale prospettiva, in alcun caso potrebbe sostenersi che la
Regione Puglia sia inadempiente rispetto alla progressiva
implementazione del LEP prevista dalla normativa vigente, considerato
che la medesima regione, al contrario, risulta senz'altro virtuosa in
relazione all'erogazione del servizio di assistenza scolastica,
avendo reperito negli anni risorse sempre maggiori per assicurare ai
minori con disabilita' piu' grave un numero di ore di assistenza che,
seppur non coincidente con l'intero orario scolastico, comunque puo'
considerarsi del tutto congruo in proporzione al totale delle ore
frequentate dagli alunni con disabilita', cosi' come previste
concretamente in media nei PEI (ad eccezione dei numerosi contenziosi
avviati per il riconoscimento di un numero maggiore di ore, spesso
indicato negli stessi PEI rispetto al monte ore sostenibile dalla
regione, come indicato nelle convenzioni di avvalimento).
A far data dal 1° gennaio 2028, il numero di ore di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale da assicurare
obbligatoriamente in misura corrispondente a quanto previsto nel
piano educativo individualizzato (PEI) costituira' una componente
fondamentale del LEP introdotto dal comma 706 dell'art. 1 della legge
di bilancio 2026, alla cui attuazione, ai sensi del successivo comma
711 dell'art. 1 della legge di bilancio 2026 «si provvede a valere
sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con
disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma 213,
lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sulle risorse del
Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi, di cui all'art.
1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e
sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali
nell'ambito dei rispettivi bilanci».
All'art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella 2, con
particolare riferimento alla Missione «14 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia (24)», Programma 14.1 «Famiglia, pari
opportunita' e situazioni di disagio» (24.5), Azione «Politiche per
la famiglia e le disabilita'», viene collocato lo stanziamento -
insufficiente ed inadeguato - relativo al «Fondo speciale per
l'inclusione delle persone con disabilita'» (da trasferirsi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1431).
Come affermato pure nella relazione tecnica alla legge di
bilancio 2026, riportata nel dossier parlamentare (all. 15 - pag.
1202), da quanto sin qui illustrato emerge che il finanziamento del
suddetto LEP si realizza attraverso il concorso tra risorse statali e
territoriali, secondo un modello di cofinanziamento che non grava
ulteriormente sulla finanza pubblica, fondato sull'impiego efficiente
delle risorse gia' previste a legislazione vigente, comprese quelle
degli enti territoriali che gia' contribuiscono al servizio.
Il finanziamento della funzione.
Circa gli aspetti contabili di spesa riferiti ai servizi di
«assistenza all'autonomia e alla comunicazione studenti con
disabilita'», alias «assistenza specialistica studenti con
disabilita'», con analisi dei dati riferiti ai trasferimenti statali
finalizzati, all'uopo trasferiti, e alle risorse regionali investite
annualmente sullo specifico intervento, si produce la nota prot. n.
90483/2026 del competente Dipartimento Welfare della Regione Puglia
(all. 16), che di seguito si illustra per completezza ed armonia
espositiva.
I dati ivi riferiti attengono al segmento di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione studenti con disabilita', in base
alla normativa vigente ascritto alla competenza regionale, riferito
alla platea di utenza degli studenti con disabilita' scuole
secondarie di II grado e ai discenti con disabilita' sensoriale
(uditiva o visiva) frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.
Ai fini dell'analisi del dato contabile, si richiama il quadro
normativo dianzi illustrato, che ha determinato l'acquisizione della
competenza regionale nella predetta materia e che e' direttamente
connessa alla riforma costituzionale realizzata con l'approvazione
della legge «Delrio» n. 56/2014.
Per l'attuazione delle citate leggi regionali n. 31/2015 e n.
9/2016, con decorrenza dall'A.S. 2017/2018 la Regione Puglia ha
gestito la propria competenza mediante la sottoscrizione di
convenzioni di avvalimento con Citta' metropolitana di Bari e
province pugliesi, strutturate dapprima su base annuale (per A.S.
2017/2018) e successivamente su base triennale (AA. SS. 2018/2019 -
2019/2020 - 2020/2021) con adozione della DGR n. 996/2018 e con
adozione di specifico allegato tecnico volto a definire una
erogazione uniforme dei servizi su base regionale.
Successivamente, stante la necessita' di rivedere l'allegato
tecnico, anche alla luce della chiusura del periodo pandemico e alla
scarsa tenuta dei criteri di riparto delle risorse regionali, con DGR
n. 716/2021 si e' addivenuti all'approvazione del nuovo addendum e
della nuova convenzione triennale di avvalimento riferita agli anni
scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024.
La continua evoluzione del quadro normativo di riferimento
associato all'imminenza dell'attuazione sul territorio nazionale
della riforma sulla disabilita', ha reso necessario prorogare la
vigenza della convenzione di avvalimento triennale e del relativo
allegato tecnico, approvati con DGR n. 716/2021 anche per gli AS
2024/2025 (giusta DGR n. 554/2024) e 2025/2026 (giusta DGR n.
533/2025).
Obiettivo prioritario dell'allegato tecnico approvato con DGR n.
716/2021 e' stato quello di definire a livello regionale una cornice
e uno standard di erogazione dei servizi che garantisse una
uniformita' a livello regionale, ferma restando la possibilita'
normativa di riconoscere i servizi di assistenza specialistica nei
limiti delle risorse disponibili.
Il passaggio dal primo triennio di convenzionamento al secondo
triennio di convenzionamento, in uno alla conclusione del periodo
pandemico che aveva determinato una notevole contrazione della
frequenza scolastica, ha fatto registrare il preoccupante incremento
delle risorse regionali necessarie, al netto dei fondi statali
trasferiti, ad assicurare i servizi strumentali all'integrazione
scolastica studenti con disabilita' nel loro complesso, e i servizi
di assistenza all'autonomia e alla comunicazione nello specifico.
Il costante incremento dell'utenza, a fronte di trasferimenti
statali pressoche' invariati dal 2019 al 2025, ha determinato da
parte della Regione Puglia il costante incremento delle risorse
investite in assistenza specialistica, operando, altresi',
reinvestimenti costanti nell'anno scolastico successivo delle
economie realizzatesi a valere sull'anno scolastico precedente.
In merito ai fondi statali e al fine di meglio comprendere
l'impostazione delle tabelle riportate nella relazione in atti,
occorre fare riferimento al seguente excursus normativo:
le risorse accreditate in favore di Regione Puglia dalla
competenza 2018 alla competenza 2021 erano imputate al fondo riferito
al comma 70 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, istituito per il
finanziamento delle funzioni trasferite dalle province alle regioni a
seguito della riforma Delrio (comma 947, art. 1, legge n. 205/2017).
Le predette risorse, inizialmente stanziate in complessivi 75
milioni, sono state incrementate sino a 100 milioni di euro per gli
anni 2019, 2020 e 2021 dal comma 561 della legge n. 145/2018, e
coprivano l'intero sistema di erogazione dei servizi strumentali
all'integrazione scolastica disabili, e quindi, sia assistenza
specialistica scuole secondarie II grado e sensoriali su ogni ordine
e grado sia trasporto scolastico disabili scuole secondarie di II
grado;
successivamente e' intervenuta la legge 30 dicembre 2021, n.
234, che all'art. 1, comma 179, ha istituito il fondo per il
potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione per gli alunni con disabilita', facendo confluire in
tale fondo le risorse attuative del comma 947 dell'art. 1 della legge
n. 208/2015 come quantificate nel comma 70 dell'art. 1 della legge n.
205/2017 e incrementate con il comma 561 della legge n. 145/2018.
La predetta legge, nella sua prima formulazione, prevedeva
l'istituzione di un fondo di 100 milioni da ripartire per 70 milioni
in favore di regioni e per 30 milioni in favore di comuni.
Successivamente, in sede di mille proroghe (decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, art. 5-bis convertito con legge 25 febbraio 2022, n.
15), il fondo di cui trattasi e' diventato di 200 milioni di cui 100
milioni da ripartirsi tra regioni/province e 100 milioni da
ripartirsi in favore dei comuni. A seguito di quanto disposto
dall'art. 1, comma 179 della legge n. 234/2021 con decorrenza
dall'annualita' 2022, le risorse statali trasferite dallo stato alle
regioni potevano essere utilizzate solo per il finanziamento dei
servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione riferiti ai
discenti scuole secondarie di II grado e per i discenti con
disabilita' sensoriale su ogni ordine e grado, lasciando a totale
carico delle regioni il finanziamento degli ulteriori servizi
strumentali all'integrazione scolastica, tra cui, il trasporto
scolastico discenti con disabilita' scuole secondarie di II grado.
Ancora, in fase successiva e' intervenuta la legge finanziaria 2024
(legge n. 213/2023) che ai commi da 210 a 214 ha istituito e normato
il «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'».
L'istituzione del suddetto fondo ha comportato la soppressione di
fondi preesistenti e finanzianti specifiche iniziative in materia di
disabilita', tra i quali, il fondo di cui all'art. 1, comma 179 e 180
della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Pertanto, ad oggi, le risorse trasferite dallo Stato alle regioni
affluiscono in via esclusiva al fondo di cui all'art. 1, comma 210,
della legge n. 213/2023, riferiti alla finalizzazione di cui alla
lettera a) del comma 213.
Tanto chiarito, la nota regionale in atti illustra le risorse
investite dall'ente territoriale pugliese nel tempo per l'erogazione
dei servizi, analizzando l'andamento della spesa e l'incidenza del
contributo statale rispetto all'investimento di risorse regionali.
Parte di provvedimento in formato grafico
La Tabella 1) illustra le risorse statali trasferite e le risorse
regionali investite per consentire la tenuta dei servizi per ciascun
anno scolastico di riferimento.
I dati riportati in Tabella (1), illustrano con evidenza, come
dall'avvio del trasferimento delle competenze all'anno scolastico
odierno, a fronte di una sostanziale stabilizzazione delle risorse
statali trasferite, le risorse regionali investite nei soli servizi
di assistenza all'autonomia e alla comunicazione abbiano subito un
costante notevole incremento passando da euro 5.989.137,29 investiti
per l'AS 2018/2019 fino ad arrivare ai euro 23.235.880,89 investiti
per la copertura dell'AS 2025/2026.
Tale andamento delle risorse dimostra come, dall'A.S. 2018/2019
all'anno scolastico 2025/2026, l'incidenza del finanziamento statale,
sul complessivo fabbisogno, decresce dal 56,16% dell'anno scolastico
2018/2019 al 30,33% dell'anno scolastico 2025/2026, mentre
l'incidenza dell'investimento regionale, in maniera inversamente
proporzionale, aumenta dal 43,84% al 69,67%.
La tabella mette in luce in tutta la sua evidenza anche il
costante aumento dell'utenza afferente ai servizi, che e'
incrementata dalle n. 2058 unita' per l'anno scolastico 2018/2019
alle n. 3621 unita' riferite all'anno scolastico 2025/2026 con
aumento di n. 1563 utenti.
A cio' occorre aggiungere che il dato di spesa programmato per
anno scolastico, cosi' come riportato nella colonna A della tabella,
fa riferimento a un monte ore PEI medio di erogazione di circa 9/12
ore e non tiene conto del reale fabbisogno espresso dai PEI elaborati
dai GLO, in quanto l'erogazione del servizio e' da sempre tarata
sulla base delle risorse disponibili e non delle ore effettivamente
indicate nei piani individuali suddetti (quasi sempre di gran lunga
maggiori).
Inoltre gli AA.SS. 2024/2025 e 2025/2026 sono stati
caratterizzati anche dall'innalzamento dei costi del personale
derivati dall'applicazione del nuovo contratto collettivo delle
cooperative sociali sottoscritto a fine 2024, e che ha determinato un
aumento del circa 13% delle retribuzioni salariali del personale
coinvolto nei servizi, ossia gli educatori (come da schema delle
tabelle retributive approvate dal Ministero del lavoro - all. 17).
E cio' fa tanto piu' specie, in quanto i costi orari sono stati
elaborati dallo stesso Ministero del lavoro, che ha accertato un
costo orario medio di gran lunga superiore alle 20 euro all'ora
riferito (non si sa in base a quale parametro) in sede di relazione
tecnica della legge di bilancio, come dianzi esposto.
Tutto cio' rende evidente come i costi necessari a garantire i
servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, sia per il
segmento di competenza regionale che il segmento di competenza
comunale, sono connotati da incrementi esponenziali di spesa
difficilmente contenibili e programmabili in assenza di una
predefinizione di uno standard certo di servizio.
In merito si ricorda che l'art. 3, comma 5-bis, del decreto
legislativo n. 66 del 2017 rimandava ad un accordo da adottarsi in
sede di Conferenza unificata, la definizione delle modalita'
attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere a), b),
c) del comma 5 del medesimo decreto, ivi comprese le modalita' e le
sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse
disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle
risorse professionali, nonche' gli standard qualitativi relativi alle
predette lettere. Le lettere a), b) e c) citate prevedono, in
particolare, che gli enti territoriali, nel rispetto del riparto
delle competenze, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse
disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza di
loro competenza;
b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica;
c) l'accessibilita' e la fruibilita' fisica, senso percettiva
e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni
scolastiche statali.
Il predetto accordo non e' mai stato approvato con la conseguenza
che, non essendosi definito uno standard minimo di servizio, lo
stesso e' erogato in entita' diverse a livello nazionale e regionale
e in entita' diverse dal ciclo dell'istruzione primaria secondaria di
I grado al ciclo di scuola secondaria di II grado, non consentendo
agli enti tenuti a sostenere la spesa nemmeno la possibilita' di
programmare a livello finanziario la stessa. Il sistema introdotto
dall'art. 1, commi 706-711 della legge n. 199/2025 rende ancora piu'
critica la situazione laddove non solo introduce un LEP ma quantifica
il contenuto dello stesso nelle ore proposte in sede di PEI, ore che
per loro natura sono personalizzate, indefinite (perche' manca uno
standard di riferimento) ed indeterminate, con la conseguenza che
l'impossibilita' di predeterminare un fabbisogno e', e diventera',
sempre piu' accentuata, esponendo regioni e comuni a contenziosi con
sicura soccombenza. A riprova del tentativo operato dalla legge di
bilancio di costruire un LEP, non sulla base delle reali necessita'
dei territori e sulla spesa dagli stessi sostenuti, ma ragionando
solo sui trasferimenti sino ad ora attuati (cristallizzando il
criterio della spesa storica), si evidenzia quanto riportato nella
seguente Tabella 2).
Parte di provvedimento in formato grafico
Il dato della Tabella 2 e' costruito sulla base dei decreti di
assegnazione risorse da parte dello Stato in favore delle regioni e
si basa sui seguenti assunti:
il costo orario dell'assistente all'autonomia e alla
comunicazione e' stimato dallo Stato in euro 20,00 ad ora,
utilizzando lo stesso parametro utilizzato per la relazione tecnica
di accompagnamento alla legge di bilancio 2026, pur nella
consapevolezza che il costo orario medio attuale del predetto
personale, al netto di costi di organizzazione del servizio, ammonta
in realta' a circa 24 euro ad ora (vedasi dossier parlamentare che
pure dichiara di ignorare la fonte della quantificazione di tale
costo - all. 15);
il monte ore garantito da Regione Puglia e' stato stimato in
12 ore medie ad utente e rapportato a 34 settimane di servizio, pur
nella consapevolezza che l'attuale range di assistenza va da un
minimo di 9 ore ad un massimo di 18 ore (in molti casi anche con
riconoscimento in sede giudiziaria di piu' ore).
Partendo, pertanto, dai predetti assunti (sia pure non
coincidenti - per difetto - con la realta' dei fatti) e concentrando
l'attenzione sull'ultimo anno scolare di riferimento (A.S.
2025/2026), emerge che, a fronte di 67 ore annue coperte da risorse
statali, circa 340 ore sono coperte da risorse regionali e, quindi,
che un servizio che diventera' formalmente LEP nel 2028 (tenuto conto
che la giurisprudenza consolidata considera tale servizio nei fatti
un diritto incomprimibile da garantire sempre e comunque
indipendentemente dalle risorse disponibili), viene finanziato per la
percentuale del 16,43% da risorse statali e per la restante quota del
83,57% da risorse regionali.
Premesso che le risorse trasferite dallo Stato alle regioni per
il servizio di che trattasi gravano esclusivamente sul «Fondo unico
per l'inclusione delle persone con disabilita'» di cui all'art. 1,
commi 210 e 213 (lettera a) della legge n. 213/2023, alla data
odierna e nella lettura della legge di Bilancio 2026 non si evince
alcun incremento del citato fondo, neanche in via sottostimata,
riferito alla copertura del LEP cosi' come ipotizzata con decorrenza
dall'annualita' 2028, con conseguente grave rischio di riconoscimento
di un LEP non supportato da adeguate e congrue risorse.
Neppure si evince una adeguata copertura nella fase transitoria,
atteso che le somme stanziate per gli anni 2027 e 2028 risultano
essere del tutto insufficienti rispetto al reale fabbisogno cosi'
come quantificato nei PEI, di gran lunga superiore agli stanziamenti
statali, nel cui ambito per legge rimane l'obbligo della erogazione
pur, ambiguamente, facendo salve le risorse degli enti territoriali a
cio' destinate.
Invero, il finanziamento previsto nella fase transitoria ed
evidenziato nel citato dossier parlamentare, e' del tutto
insufficiente, essendo affatto distonico rispetto alla realta'
prevedere la copertura finanziaria dell'assistenza specialistica
limitatamente a solo circa 3-4 ore settimanali, a fronte di un reale
bisogno (attestato dallo stesso criterio della spesa storica) che
oscilla mediamente dalle 12 alle 18 ore settimanali.
Il sistema fumoso introdotto dall'art. 1, commi 706-711 della
legge n. 199/2025, rende ancora piu' critica la situazione laddove,
non solo introduce un LEPS ma quantifica il contenuto dello stesso,
nelle ore proposte in sede di PEI, ore che per loro natura sono
personalizzate, indefinite (perche' manca uno standard di
riferimento) e indeterminate potendo arrivare anche a coprire tutto
l'orario scolastico (30 ore), con la conseguenza che l'impossibilita'
di predeterminare un fabbisogno e', e diventera', sempre piu'
evidente, esponendo regioni e comuni a contenziosi di sicura
soccombenza. Inoltre in piu' occasioni si evidenzia nei PEI la
proposta di ore di sostegno addirittura inferiori rispetto alla
proposta di servizi afferenti all'assistenza all'autonomia e alla
comunicazione.
Tale andamento potrebbe determinare, ove non governato con
standard predefiniti, che i costi posti a carico degli enti locali
(regioni e comuni) per garantire un servizio sociale, siano
addirittura maggiori di quelli sostenuti dallo Stato per garantire
gli insegnati di sostegno, insegnanti di sostegno che per il II ciclo
di istruzione hanno una media settimanale di impiego di 18 ore. La
costruzione del sistema di erogazione dei servizi di assistenza
specialistica, come delineato, e non costruito su dati certi o almeno
stimabili in via credibile, in quanto non sussiste uno standard di
servizio, determina enormi complessita' in sede di definizione della
provvista finanziaria annuale da trasferire agli enti avvalsi (Citta'
metropolitana di Bari e Province pugliesi) per garantire il regolare
espletamento dei servizi sui territori. Difatti, mentre l'esigenza di
definire la provvista finanziaria emerge fin dai primi mesi dell'anno
(entro aprile per garantire l'anno scolastico di riferimento),
dovendosi dare certezza agli enti avvalsi delle risorse a
disposizione per espletare le gare di affidamento dei servizi,
puntualmente l'ammontare delle risorse statali per il potenziamento
dei servizi di assistenza specialistica di cui alla lettera a)
dell'art. 1, comma 213 della legge n. 213/2023 e' resa nota ad avvio
inoltrato dell'anno scolastico. Ad esempio per l'AS 2025/2026, le
risorse regionali sono state programmate ad aprile 2025 (DGR n.
533/2025), mentre le risorse statali sono state decretate con decreto
dell'8 ottobre 2025 registrato dalla Corte dei conti il 26 novembre
2025, ad anno scolastico gia' avviato e appaltato, cosa avvenuta
anche per tutti gli anni scolastici precedenti. La mancata
assegnazione triennale del fondo statale, associata ai cronici
ritardi di assegnazione delle risorse statali, determina imponenti
difficolta' in termini di stima delle risorse occorrenti per
soddisfare i servizi sui territori, e comporta la necessita' da parte
delle regioni di stimare introiti statali che potrebbe essere
concretamente smentiti, dall'assegnazione disposta a fine anno delle
risorse statali, inferiori al dato storico, e determinare un
ulteriore fabbisogno di risorse regionali.
L'unico dato da prendere a riferimento e' il consolidato della
spesa storica dell'anno scolastico precedente a quello da
programmare, ma anche tale dato non e' certo ne' verosimile, stante
il costante incremento della platea degli utenti e la
indeterminatezza ab origine di un monte ore di assistenza PEI.
Invero, dalla tabella 2 si evince chiaramente come la platea dei
potenziali beneficiari dal 2019 al 2025 si e' incrementata di n.
35.242 unita'; nel raffronto del dato del 2024 rispetto al 2025, in
quanto dal 2024 al fondo concorrono le Regione di Sicilia, Sardegna e
Friuli-Venezia Giulia, emerge che l'anno 2025 registra + n. 5.518
utenti rispetto al 2024.
L'innalzamento dei discenti disabili, costante di anno in anno ed
inverso rispetto al costante decremento della platea complessiva
dell'utenza scolastica, dimostra il continuo innalzamento annuale
delle risorse che a vario titolo devono essere garantite per la
copertura dei servizi sui territori, sebbene i servizi garantiti
siano non corrispondenti e in molti casi inferiori al monte ore PEI.
Fatto salvo quanto innanzi, appare evidente non solo
l'insufficienza del Fondo per la fase transitoria ma pure che,
essendo il LEP «Assistenza all'autonomia e alla comunicazione» per il
segmento di competenza regionale finanziato esclusivamente a valere
sulle risorse di cui all'art. 1, commi 210 e 213 (lettera a) della
legge n. 213/2023, la legge n. 199/2025 non prevede alcun incremento
del predetto fondo, ne' tantomeno, una percentuale minima dello
stesso da riservare alla copertura del LEP introdotto, sussistendo di
tal guisa il grave rischio di riconoscimento di un LEP non supportato
da risorse statali e foriero di determinare gravi compromissioni al
bilancio autonomo regionale oltre che di verosimili futuri
contenziosi.
Di conseguenza, la Regione Puglia sottopone all'attenzione della
ecc.ma Corte la questione di legittimita' costituzionale della legge
30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. ordinario n. 42 e, segnatamente,
delle seguenti disposizioni:
art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato),
commi da 706 a 711, disciplinanti la definizione del livello
essenziale di prestazione (LEP) in materia di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli
studenti con accertamento della condizione della disabilita' in eta'
evolutiva, il relativo contenuto, le modalita' operative, la fase
transitoria ed il relativo finanziamento, nelle parti in cui:
viene istituito il suddetto LEP senza una propedeutica
istruttoria e/o intesa con le regioni e/o, quantomeno, il parere
delle stesse, volta anche a verificare gli impatti di spesa e la
capacita' dei suddetti enti territoriali di sostenerne il peso
economico;
nulla viene disposto per la integrale copertura finanziaria
dell'istituito LEP a carico dello Stato o, comunque, nulla viene
disposto per l'adeguato e congruo finanziamento a carico dello Stato
del suddetto livello di assistenza in modo da garantire il regolare
esercizio dello stesso a decorrere dal 2028;
viene assegnato un fondo insufficiente per la fase
transitoria relativa agli anni 2026-2027, senza tener conto degli
effettivi costi del servizio e delle ore mediamente assegnate in base
ai PEI, anche in considerazione della caratterizzazione di tale
funzione quale diritto incomprimibile e strumentale al diritto
all'istruzione in favore degli aventi diritto;
art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella 2, con
particolare riferimento alla Missione «14 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia (24)», Programma 14.1 «Famiglia, pari
opportunita' e situazioni di disagio» (24.5), Azione «Politiche per
la famiglia e le disabilita'» in cui viene collocato lo stanziamento
- insufficiente ed inadeguato - relativo al «Fondo speciale per
l'inclusione delle persone con disabilita'» (da trasferirsi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1431), per i seguenti
Motivi
In limine
Si ritiene opportuno rimarcare l'interesse della Regione Puglia a
proporre la presente impugnazione, atteso che (sent. 192/2024),
«Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "il giudizio promosso in
via principale si configura come successivo e astratto e presuppone
la mera pubblicazione di una legge ... che possa ledere il riparto
delle competenze, 'a prescindere dagli effetti che questa abbia o non
abbia prodotto' (tra le tante, sentenza n. 262 del 2016, punto 4.2.
del Considerato in diritto). Tale sindacato, in quanto mira a
definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione
nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio
in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando
l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai
ristretto o azzerato" (sentenza n. 24 del 2022). Cio' perche' il
ricorrente ricava un vantaggio dalla pronuncia della Corte per il
solo ripristino "normativo" della propria competenza, cioe' per
l'eliminazione dell'incertezza sull'assetto dei rapporti tra Stato e
regioni (sentenza n. 257 del 2021)», sicche' «Nel momento in cui la
ricorrente denuncia una lesione di competenza (diretta o indiretta),
sussiste gia' l'interesse al ripristino della propria competenza, a
prescindere dagli effetti concreti».
Invero, le disposizioni impugnate sono espressione di «una
competenza che puo' interferire con le prerogative regionali», in
quanto occupandosi «della determinazione dei LEP, ... esprimono una
competenza statale trasversale, idonea ad intersecare plurime materie
di competenza regionale».
Tanto chiarito, si illustrano i seguenti motivi di doglianza.
1. Violazione degli articoli 114 e 119 Cost. nonche' dell'art. 1,
comma 2, seconda parte, della legge 26 giugno 2024 n. 86, dell'art. 7
e dell'art. 139 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'art.
8 e dell'art. 9 della legge n. 42 del 5 maggio 2009 e dell'art. 15
del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011 quali norme
interposte, nonche' dei principi individuati nella sentenza n.
192/2024 della Corte costituzionale in materia di LEP.
Le norme innanzi censurate risultano lesive, in primo luogo,
degli articoli 114 e 119 della Costituzione atteso che, non
prevedendo alcuna propedeutica attivita' istruttoria circa
l'effettiva capacita' finanziaria delle regioni finalizzata alla
sostenibilita' dell'esercizio della funzione elevata a LEP, de facto
ingessano la loro capacita' di spesa, caricandole di un onere che,
peraltro, deve essere finanziato dallo Stato.
Tanto comporta una violazione dell'autonomia politica e delle
competenze finanziarie degli enti regionali, impattando incisivamente
sulla possibilita' di questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il
proprio indirizzo politico-amministrativo.
Tali disposizioni infrangono, per altro verso, l'insegnamento
reso da codesta ecc.ma Corte costituzionale relativamente al
principio del parallelismo tra responsabilita' di disciplina e
responsabilita' finanziaria o principio di corrispondenza tra le
entrate e le funzioni, dopo la riforma del Titolo V della parte
seconda della Costituzione, costantemente ribadito a partire dalla
sentenza n. 370/2003 (cfr. ex plurimis Corte costituzionale sentenza
n. 16 e n. 17 del 2004; n. 17 del 2005; e, piu' recentemente,
sentenza n. 40 del 2022), giacche' la dimensione quantitativa delle
entrate regionali e' predisposta in correlazione con l'ampiezza delle
funzioni proprie della stessa regione.
Statuisce la sentenza n. 40/2022, per quel che qui rileva: «In
base all'art. 119 Cost., secondo e terzo comma, infatti, il sistema
di finanziamento degli enti territoriali deve fondarsi su "tributi ed
entrate propri", "compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio", quote di "un fondo perequativo, senza
vincoli di destinazione, per i territori con minore capacita'
fiscale". Le risorse derivanti dalle suddette fonti devono essere
sufficienti, in base al successivo quarto comma, a consentire a tali
enti «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite»..." (enfasi aggiunta).
La violazione e' ancor piu' manifesta se sol si consideri l'art.
7, decreto legislativo n. 112/1998, segnatamente la lettera b),
secondo cui «b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una
quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai
sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli
oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
nel rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli enti»,
conferimento avvenuto, in materia qua, per effetto del successivo
art. 139, norme del pari attinte dalla carenza denunziata.
Invero, la lesione dell'art. 119, commi 1 e 4, della Costituzione
appare indubbia laddove le disposizioni censurate, aggravando
ulteriormente la spesa corrente locale, minano la regola secondo la
quale il sistema delle entrate degli enti territoriali, come
strutturato dalla pertinente disposizione costituzionale, deve
consentire l'assolvimento del normale esercizio delle funzioni ad
essi attribuite.
Il comma 2 dell'art. 1, legge n. 86/2024, dopo aver chiarito che
i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali devono essere garantiti equamente su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), e nel
rispetto dei principi sanciti dall'art. 119 della Costituzione,
statuisce espressamente che «Tali livelli indicano la soglia
costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile
per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e
per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per
assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti
finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire
un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno
superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni
inerenti ai diritti civili e sociali», tuttavia non e' perspicuo come
possa essere stato, in particolare, rispettato il precetto dello
svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato
e gli enti territoriali laddove, senza alcuna indagine e valutazione
di impatto sia stato istituito il LEP in disamina, tanto
compromettendo o, comunque, rendendo estremamente difficoltosa
(specie per regioni con atavici e noti problemi finanziari, quale la
Regione Puglia) anche l'osservanza della stessa indicazione sulla
garanzia dei LEP contenuta nella norma teste' citata.
Si ribadisce, a tale riguardo, come sia del tutto intuitivo
l'effetto che le norme di bilancio, carenti della denegata doverosa
assegnazione a finanziamento integrale dell'istituito LEP ed a
finanziamento adeguato del periodo transitorio, produrranno in
termini di riduzione di servizi in una regione peraltro gia'
ingessata dal Programma operativo per il disavanzo sanitario ancora
in atto, come ben noto a codesta on.le Corte.
Difatti, la continua sottrazione di risorse che si viene a
generare per effetto del dianzi indicato costante aumento dei costi
dell'assistenza de qua, non adeguatamente sopperito da assegnazioni
statali proporzionate al maggiorato fabbisogno, dilatando
drammaticamente la spesa anche per gli anni a venire a seguito della
istituzione del LEP, contrasta con il principio di autonomia
finanziaria degli enti locali, imponendo alle regioni di rivedere, in
peius, i propri servizi ai cittadini, in palese spregio ad ogni buona
regola di decentramento, di leale collaborazione (come si dira'
meglio infra), nonche' al canone di responsabilita' del mandato
politico degli amministratori, costretti non solo a «subire» le
unilaterali iniziative statali per finalita' solidaristiche alle
quali dovrebbe provvedere lo Stato, ma anche a disporre di minori
risorse per l'esercizio della loro azione. I commi 1 e 4 dell'art.
119 della Costituzione risultano, in particolare, ulteriormente
violati dalle disposizioni impugnate perche', in assenza di
qualsivoglia valutazione di impatto, la mancata previsione delle
risorse necessarie a finanziare la funzione sia nella fase
transitoria che in quella a regime mette a rischio la possibilita'
per le amministrazioni locali di provvedere all'esercizio normale
delle loro funzioni.
Al riguardo, giova ripercorrere i principi consacrati da codesta
ecc.ma Corte nella sentenza n. 192/2024 proprio avuto riguardo
all'istituzione dei LEP ed al loro finanziamento.
Orbene, dopo aver ricordato che «il regionalismo italiano ... e'
un regionalismo cooperativo (sentenza n. 121 del 2010, punto 18.2.
del Considerato in diritto), che da' ampio risalto al principio di
leale collaborazione tra lo Stato e le regioni (ex multis, sentenze
n. 87 del 2024 e n. 40 del 2022) e che deve concorrere alla
attuazione dei principi costituzionali e dei diritti che su di essi
si radicano», nella sentenza si dispone che, in nome del principio di
sussidiarieta', «l'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un
determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo
a tre criteri: l'efficacia e l'efficienza nell'allocazione delle
funzioni e delle relative risorse, l'equita' che la loro
distribuzione deve assicurare e la responsabilita' dell'autorita'
pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all'esercizio
della funzione».
Cio' tanto piu' avuto riguardo ai LEP, che «implicano una
delicata scelta politica, perche' si tratta - fondamentalmente - di
bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e
esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta,
in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai
diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno
standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio
nazionale», sicche' «La determinazione dei LEP dovra' dunque avvenire
(anche con l'ausilio del lavoro svolto dal Comitato tecnico
scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP,
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
23 marzo 2023) nel rispetto dei principi costituzionali, quali
richiamati dalla presente sentenza».
Nel par. 14, codesta ecc.ma Corte ha affrontato la problematica
della definizione dei LEP, rammentando che «L'art. 117, secondo
comma, lettera m), Cost. attribuisce alla competenza legislativa
esclusiva statale la "determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale". Come gia' detto (punto
9.2.), si tratta di un potere attribuito dalla Costituzione allo
Stato al fine di conciliare l'uguaglianza delle persone con
l'autonomia degli enti territoriali, che nel 2001 risultava
accresciuta (sentenze n. 282 del 2002 e n. 88 del 2003). Il
legislatore statale ha il compito di garantire uno standard uniforme
delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto
delle risorse disponibili.(...) Occorre, pero', precisare che, una
volta che siano determinati dal legislatore statale, i LEP
rappresentano una soglia vincolante che dev'essere rispettata dalle
autonomie territoriali. Coerentemente, la determinazione dei LEP
implica che gli enti territoriali dispongano delle necessarie
risorse, attraverso i canali previsti dall'art. 119 Cost.: dunque,
anche attraverso il fondo perequativo (artt. 8, comma 1, lettera g, e
9 della legge n. 42 del 2009; art. 15 del decreto legislativo n. 68
del 2011). In sintesi, il nucleo minimo del diritto e' un limite
derivante dalla Costituzione e va garantito da questa Corte, anche
nei confronti della legge statale, a prescindere da considerazioni di
ordine finanziario: «[e'] la garanzia dei diritti incomprimibili ad
incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne
la doverosa erogazione» (sentenza n. 275 del 2016; si vedano anche,
ad esempio, le sentenze n. 152 del 2020, in materia di pensione di
inabilita', e n. 309 del 1999, in materia di assistenza sanitaria
all'estero). Invece, i LEP sono un vincolo posto dal legislatore
statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto
essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica
amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello
stesso Stato di garantirne il finanziamento... In linea generale, i
LEP rappresentano - come detto - il frutto di un bilanciamento, da
operare tenendo conto delle risorse disponibili. Percio', questa
Corte ha sottolineato "la discrezionalita' politica del legislatore
nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - dei livelli
essenziali" (sentenza n. 169 del 2017)» (enfasi aggiunta).
Invero, come evidenziato dalla Commissione parlamentare per le
questioni regionali nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla
determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (all. 16-bis -
pagg. 132 e ss.), «il finanziamento a favore degli enti territoriali
e' stato finora stabilito sulla base del criterio della spesa
storica, ossia del livello di servizio gia' esistente, anche nei casi
in cui quest'ultimo non sia adeguato all'obiettivo di tutela dei
diritti civili e sociali, indipendentemente dalle cause di tale
inadeguatezza. Tuttavia, in questo modo, possono consolidarsi gli
squilibri tra le diverse regioni e risulta piu' difficile garantire
un livello omogeneo di tutela dei diritti civili e sociali sul
territorio nazionale. Anche al fine di limitare l'impatto sugli
equilibri di bilancio che potrebbe derivare dalla definizione dei
LEP, sono stati previsti meccanismi volti a realizzare l'obiettivo
della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari
livelli di governo, nonche' un percorso graduale di avvicinamento ai
LEP attraverso la fissazione, tramite intesa conclusa in sede di
Conferenza unificata, dei servizi da erogare aventi caratteristiche
di generalita' e permanenza e del relativo fabbisogno, nel rispetto
dei vincoli di finanza pubblica».
Nulla di tutto quanto auspicato e' stato osservato nella vicenda
che occupa.
Non solo, dal punto di vista dell'onere finanziario, codesta
ecc.ma Corte ritiene «improcrastinabile l'attuazione del fondo
perequativo previsto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 68 del
2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del
regionalismo differenziato non puo' permettersi di lasciare inattuato
quel modello di federalismo fiscale "cooperativo" (sentenza n. 71 del
2023), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti
attuativi, che ne consente un'equilibrata gestione. ... Tuttavia, va
anche evidenziato che le norme relative a tali processi (artt. 7,
comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011) sono
state sistematicamente rinviate, di anno in anno, dal tempo della
loro emanazione, con cio' impedendo il completamento del modello: la
finanza regionale e' quindi rimasta in buona parte a carattere
derivato e priva di meccanismi perequativi (salvo che per la sanita',
in forza della specifica modalita' di finanziamento, risalente al
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante "Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13
maggio 1999, n. 133"). Questa Corte sottolinea dunque con forza la
necessita' di dare compiuta attuazione al descritto disegno ...,
interrompendo quindi una volta per tutte la prassi dei sistematici
rinvii seguita sino ad oggi» (2)
Ergo, se i livelli essenziali delle prestazioni sono fissati
dallo Stato a livello nazionale, deve essere il bilancio statale a
garantirne, direttamente o indirettamente, il finanziamento a
prescindere dal livello istituzionale cui poi e' affidata
concretamente l'erogazione della prestazione.
Tanto, poiche', come riferito nella sentenza n. 192 del 2024 piu'
volte richiamata, la determinazione dei LEP fa sorgere si' un vincolo
per il legislatore regionale e per la pubblica amministrazione, ma
anche il «corrispondente diritto di ricevere le necessarie risorse ai
sensi dell'art. 119, quarto comma, Cost.» (3)
La legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009 all'art.
8, comma 1, lettera d) stabilisce che la spesa relativa ai LEP venga
finanziata attraverso «tributi propri derivati» regionali (cioe', in
sostanza, attivati dalle regioni sulla base della legge dello Stato),
l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
e una percentuale di compartecipazione all'IVA che va stabilita ad un
livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno soddisfacimento del
fabbisogno corrispondente ai LEP della regione. Nelle regioni dove il
gettito tributario risulta insufficiente, devono concorrere al
finanziamento integrale dei LEP le quote di un fondo perequativo ai
sensi dell'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 68 del 2011.
L'attuazione del fondo perequativo, dunque, diviene un elemento
fondamentale, prioritario e «improcrastinabile», come correttamente
evidenziato da codesta ecc.ma Corte, non solo in termini meramente
finanziari ma anche in termini infrastrutturali. Giova rammentare,
invero, che, sotto il profilo procedurale, il finanziamento dei LEP
si articola in diverse fasi, secondo quanto disposto dall'art. 13 del
decreto legislativo n. 68 del 2001 (4)
La prima e' l'indicazione, da parte del Legislatore statale,
delle modalita' di determinazione dei LEP e la contestuale
individuazione delle macroaree di intervento omogenee per tipologia
di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo che
eroga il servizio. Successivamente devono essere determinati, per
ciascuna macroarea, i costi e i fabbisogni standard, le metodologie
di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e
dell'appropriatezza dei servizi.
Quindi il Governo e' chiamato a predisporre, nell'ambito del
disegno di legge di bilancio o con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della
Conferenza unificata, le norme volte a realizzare l'obiettivo della
convergenza verso i LEP dei costi e dei fabbisogni standard dei
livelli di Governo e degli obiettivi di servizio. Infine, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri occorre procedere alla
ricognizione, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere
delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili
finanziari, dei LEP nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e
del trasporto pubblico locale. Il procedimento appena descritto,
tuttavia, ha trovato applicazione limitata in quanto molte
disposizioni statali che fissano i LEP sono state adottate con
distinti provvedimenti legislativi senza tener conto di tali fasi,
come avvenuto nella vicenda che occupa.
Al di la' delle procedure, delle modalita' e delle forme che
l'attuale normativa prevede nell'individuare le fonti di
finanziamento dei livelli essenziali, cio' che emerge dai vari
tentativi di determinazione dei LEP, e' la necessita' di doversi
confrontare con il sistema di vincoli e limiti alla finanza pubblica
e, quindi, di dover collocare ogni decisione all'interno delle
manovre finanziarie e delle leggi di bilancio.
Nella legge di bilancio in disamina, ai precedenti commi (698 e
ss.) vengono individuati i livelli essenziali in materia di
Assistenza, istituendo un Sistema di garanzia dei livelli essenziali
delle prestazioni nel settore sociale, determinato in ciascun ambito
territoriale sociale (ATS), quale livello di spesa necessario a
garantire progressivamente, a partire dal 2027, i livelli essenziali
delle prestazioni. Il comma 706, piu' in particolare, si occupa, come
visto, dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale
per gli alunni e gli studenti con disabilita' e prevede che
all'attuazione degli obiettivi prestazionali individuati si provveda
attraverso le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone
con disabilita' (art. 1, comma 210, legge 30 dicembre 2023, n. 213),
del Fondo equita' e livello dei servizi (art. 1, comma 496, lettera
a), legge 30 dicembre 2023, n. 213) e altre risorse assicurate dalle
amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi
bilanci.
E' manifesta, allora, l'esigua destinazione di risorse,
confermata dal rinvio a fondi gia' esistenti e dalla necessita',
nella prospettiva del legislatore statale, di dover integrare i fondi
con risorse anche regionali e locali, non senza sottacere che il
ricondurre l'effettivo momento decisionale in materia di livelli
essenziali delle prestazioni alla verifica di disponibilita' di
risorse in sede di manovra economica, comporta che la concreta
determinazione degli stessi rischia di assumere carattere contingente
senza una visione programmatica di lungo periodo.
Difatti, in assenza di una ricostruzione organica e complessiva
dei LEP risulta impossibile determinare i fabbisogni e costi
standards, ne' possono essere quantificate le risorse necessarie
all'erogazione delle prestazioni. Questa e' la ragione per cui, ad
esempio, il finanziamento a favore degli enti territoriali e' stato
finora stabilito sulla base del criterio della spesa storica e
continua ad esserlo anche nelle disposizioni censurate (segnatamente
comma 711). Tale criterio si basa sul livello di servizio gia'
esistente e cio' anche quando quest'ultimo non risulti adeguato
all'obiettivo di tutela del diritto sociale in questione e senza
tener conto delle cause alla base di tale inadeguatezza.
Restando legati al criterio della spesa storica, invero, vi e' il
rischio concreto di una sostanziale cristallizzazione dello status
quo che porta a consolidare, se non a peggiorare, i divari
territoriali gia' esistenti e a rendere sempre piu' difficile
garantire un livello omogeneo di tutela dei diritti sociali sul
territorio nazionale.
Orbene, se e' vero che «la prova della lesione delle prerogative
regionali, dipendente dalla riduzione di risorse destinate ai livelli
essenziali delle prestazioni, non puo' consistere in un'apodittica
doglianza, ma deve essere sorretta da elementi obiettivi ... (sulla
prova della violazione delle attribuzioni regionali, ex multis,
sentenze n. 205, n. 151, n. 127 e n. 65 del 2016, n. 89 del 2015, n.
26 del 2014)» (sent. n. 163/2017), e' del pari vero che la Regione
Puglia ha fornito la prova, illustrata nella relazione tecnica
depositata e riassunta nelle tabelle dianzi esposte, del progressivo
massiccio incremento dei costi derivanti dalla prestazione di che
trattasi, notevolmente incrementata negli anni a fronte di un
finanziamento statale immobile ed impermeabile alle molteplici
sollecitazioni formulate dalle regioni e da quella pugliese in
particolare, come dianzi indicato.
Nel documento del 14 novembre 2025, elaborato dalla Conferenza
delle regioni circa le prime valutazioni alla legge di bilancio in
disamina (all. 18), sul punto e' stato proposto, quale emendamento,
addirittura lo stralcio del capo relativo alla definizione dei LEP,
ovvero in subordine, la riformulazione delle relative norme in modo
da chiarire che «il concorso delle regioni e degli enti locali e'
esercitato in sede programmatoria e gestionale, e che esso opera
utilizzando le risorse statali gia' trasferite e disponibili a
legislazione vigente per i LEP sociali, secondo la logica del canale
finanziario dedicato. La responsabilita' ultima e integrale della
copertura dei LEP rimane in capo allo Stato, in coerenza con la
funzione di garanzia uniforme dei diritti sociali fondamentali e
resta ferma la facolta' delle regioni e degli enti locali di
impiegare risorse proprie aggiuntive, ma cio' avviene su base
autonoma e non per effetto di una "devoluzione" dell'onere statale.",
non essendo "coerente che l'onere di assicurare il livello minimo sia
posto in via generalizzata sui bilanci regionali e locali attraverso
una clausola di concorso non ancorata a trasferimenti statali. La
riformulazione mantiene il riferimento al concorso delle
amministrazioni regionali e locali ma specifica che tale concorso
opera utilizzando e programmando le risorse statali gia' trasferite e
disponibili a legislazione vigente per i LEP. Da ultimo si inserisce
una clausola di principio secondo cui l'integrale copertura dei LEP
resta statale, in coerenza con la funzione di garanzia uniforme dei
diritti e con la giurisprudenza costituzionale, pur lasciando
impregiudicata la possibilita' per le regioni e gli enti locali di
destinare risorse proprie aggiuntive». Anche in sede di discussione
in Senato della legge di bilancio de qua, sul punto e' stato
presentato un emendamento, poi dichiarato inammissibile, in cui
veniva proposto di sostituire le parole «e sulle risorse assicurate
dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi
bilanci» con le seguenti «nonche' sulle risorse assicurate dalle
amministrazioni regionali e locali, nei limiti delle risorse statali
trasferite e iscritte nei rispettivi bilanci per le medesime
finalita', restando in ogni caso a carico dello Stato l'integrale
copertura finanziaria dei livelli essenziali delle prestazioni» (cfr.
Proposta di modifica n. 127.6 al DDL n. 1689 _ Senato della
Repubblica - all. 19).
Difatti, grava sullo Stato l'obbligo e la responsabilita' di
assicurare che le risorse messe a disposizione delle regioni siano
sufficienti a garantire l'esercizio delle funzioni e che, secondo la
consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale,
non sono ammissibili sic et simpliciter tagli lineari di carattere
permanente, quali si rivelano de facto le insufficienti ed inadeguate
assegnazioni perpetrate negli anni.
E' stato affermato, in tal senso, che «la riduzione
sproporzionata delle risorse, non corredata da adeguate misure
compensative, e' infatti in grado di determinare un grave vulnus
all'espletamento ... delle funzioni espressamente conferite dalla
legge (...). Dunque la forte riduzione delle risorse destinate a
funzioni esercitate con carattere di continuita' ed in settori di
notevole rilevanza sociale risulta manifestamente irragionevole
proprio per l'assenza di proporzionate misure che ne possano in
qualche modo giustificare il dimensionamento (su analoga questione,
sentenza n. 188 del 2015)» (sentenza n. 10 del 2016).
Proprio sulla scorta dell'esperienza verificatasi con la
soppressione delle province e consequenziale trasferimento di
competenze e funzioni, codesta on.le Corte ha insegnato che in
siffatte fattispecie «L'omissione del legislatore statale lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma,
Cost.), perche' la necessita' di trovare risorse per le nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle
funzioni preesistenti, e si pone altresi' in contrasto con il
principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost. (sentenze n. 10 del 2016, n. 188
del 2015, n. 17 del 2015, n. 22 del 2012, n. 206 del 2001, n. 138 del
1999, n. 381 del 1990), perche' all'assegnazione delle funzioni non
corrisponde l'attribuzione delle relative risorse, nonostante quanto
richiesto dalla legge...» (sent. n. 137/2018).
Come rammentato anche piu' di recente (sent. n. 73/2023), «L'art.
119 Cost. "impedisce che lo Stato si appropri di quelle risorse,
costringendo gli enti subentranti (regioni o enti locali) a rinvenire
i fondi necessari nell'ambito del proprio bilancio, adeguato alle
funzioni preesistenti. L'omissione del legislatore statale lede
l'autonomia di spesa degli enti in questione (art. 119, primo comma,
Cost.), perche' la necessita' di trovare risorse per le nuove
funzioni comprime inevitabilmente le scelte di spesa relative alle
funzioni preesistenti, e si pone altresi' in contrasto con il
principio di corrispondenza tra funzioni e risorse, ricavabile
dall'art. 119, quarto comma, Cost.».
Codesta on.le Corte (sentenza n. 71/2023) ha puntualizzato che
«in base all'art. 119 Cost., "le risorse ... devono essere
sufficienti a consentire agli enti territoriali di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite (art. 119,
secondo, terzo e quarto comma), ... Percio', ai sensi dell'art. 119,
quarto comma, Cost., "le funzioni degli enti territoriali devono
essere assicurate in concreto mediante le risorse menzionate ai primi
tre commi del medesimo art. 119 Cost., attraverso un criterio
perequativo trasparente e ostensibile", in attuazione dei principi
fissati dall'art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 42 del 2009
(sentenza n. 220 del 2021)».
E cio' tanto piu' se trattasi addirittura di LEP, ossia di una
soglia che deve essere garantita dall'ente regionale in maniera
uniforme per tutti gli aventi diritto.
2. Violazione dell'art. 117, comma III, Cost. nella materia di
coordinamento della finanza pubblica e dell'art. 119 Cost.
Risultano altresi' lese le succitate disposizioni primarie, posto
che lo schema normativo utilizzato dal legislatore statale (che
cristallizza il criterio della spesa storica nell'individuazione del
finanziamento del LEP, senza condurre un'adeguata istruttoria e senza
considerare l'incremento della spesa reale), e' ancora piu' insidioso
in quanto si traduce, di fatto, in un ulteriore contributo alla
finanza pubblica «occulto» o «mascherato», concretizzandosi tale
dictum in un taglio delle risorse di spesa corrente del bilancio
autonomo delle regioni.
Al riguardo, nella significativa sentenza n. 169/2017, codesta
on.le Corte ha precisato, con ragionamento valevole per i LEP in
generale, «... - in tema di riduzione delle risorse degli enti
territoriali per il raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica - che il legislatore statale puo' imporle (ex multis,
sentenza n. 36 del 2004) purche' la riduzione sia ragionevole e tale
da non pregiudicare le funzioni assegnate all'ente territoriale, dal
momento che «l'eccessiva riduzione delle risorse e l'incertezza sulla
loro definitiva entita' [...] non consentono una proficua
utilizzazione delle stesse in quanto "[s]olo in presenza di un
ragionevole progetto di impiego e' possibile realizzare una corretta
ripartizione delle risorse [...] e garantire il buon andamento dei
servizi con esse finanziati (sentenza n. 188 del 2015)"» (sentenza n.
10 del 2016). I LEA, in quanto appartenenti alla piu' ampia categoria
dei LEP, devono essere determinati dal legislatore statale e
garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost. L'art. 8, comma 1, della legge n. 42
del 2009, recante «Principi e criteri direttivi sulle modalita' di
esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento»,
dispone in proposito che «[a]l fine di adeguare le regole di
finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle
regioni, nonche' al principio di autonomia di entrata e di spesa
fissato dall'art. 119 della Costituzione, i decreti legislativi di
cui all'art. 2 [nel caso di specie il decreto n. 68 del 2011 e le
successive modifiche e integrazioni] sono adottati secondo i seguenti
principi e criteri direttivi: a) classificazione delle [....] spese
relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle
quali le regioni esercitano competenze amministrative; tali spese
sono: 1) spese riconducibili al vincolo dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione; 2) spese non riconducibili al vincolo
di cui al numero 1); [...] b) definizione delle modalita' per cui le
spese riconducibili alla lettera a), numero 1), sono determinate nel
rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle
prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con
le regioni e gli enti locali, da erogare in condizioni di efficienza
e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale; [...]». Da tale
norma si evince, tra l'altro, che: a) le spese per i LEA devono
essere quantificate attraverso l'"associazione" tra i costi standard
e gli stessi livelli stabiliti dal legislatore statale in modo da
determinare, su scala nazionale e regionale, i fabbisogni standard
costituzionalmente vincolati ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera m), Cost.; b) tali fabbisogni devono essere individuati dallo
Stato attraverso la "piena collaborazione" con gli enti territoriali;
c) l'erogazione delle prestazioni deve essere caratterizzata da
efficienza ed appropriatezza su tutto il territorio nazionale. In
ordine alla puntuale attuazione del regime dei costi e dei fabbisogni
standard sanitari che avrebbe dovuto assicurare la precisa
delimitazione finanziaria dei LEA rispetto alle altre spese
sanitarie, si e' verificata - dopo l'entrata in vigore del decreto
legislativo n. 68 del 2011 - una lunga fase di transizione, ancora
oggi in atto, attraverso l'applicazione, d'intesa con le regioni, di
criteri convenzionali di riparto. Cio' in attesa di acquisire dati
analitici idonei a determinare costi e fabbisogni in modo conforme al
richiamato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. In
definitiva, non puo' sottacersi, nella perdurante inattuazione della
legge n. 42 del 2009 gia' lamentata da questa Corte (sentenza n. 273
del 2013), l'esistenza di una situazione di difficolta' che non
consente tuttora l'integrale applicazione degli strumenti di
finanziamento delle funzioni regionali previste dall'art. 119 Cost.
... La persistenza di tale situazione puo' causare la violazione
degli articoli 32 e 117, secondo comma, lettera m), Cost., nei casi
in cui eventuali disposizioni di legge trasferiscano "a cascata",
attraverso i diversi livelli di governo territoriale, gli effetti
delle riduzioni finanziarie sulle prestazioni sanitarie
costituzionalmente necessarie (in tal senso sentenza n. 275 del
2016). ... Se, al fine di assicurare la garanzia dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP), alla cui categoria, come detto,
appartengono i LEA, «spetta al legislatore predisporre gli strumenti
idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinche' la sua
affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma
venga riempita di contenuto concreto e reale [di talche'] e' la
garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non
l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione»
(sentenza n. 275 del 2016), non vi e' dubbio che le regioni stesse
debbano collaborare all'individuazione di metodologie parametriche in
grado di separare il fabbisogno finanziario destinato a spese
incomprimibili da quello afferente ad altri servizi sanitari
suscettibili di un giudizio in termini di sostenibilita' finanziaria.
Sotto tale profilo, e' bene quindi ricordare che la determinazione
dei LEA e' un obbligo del legislatore statale, ma che la sua
proiezione in termini di fabbisogno regionale coinvolge
necessariamente le regioni, per cui la fisiologica dialettica tra
questi soggetti deve essere improntata alla leale collaborazione che,
nel caso di specie, si colora della doverosa cooperazione per
assicurare il migliore servizio alla collettivita'. Da cio' consegue
che la separazione e l'evidenziazione dei costi dei livelli
essenziali di assistenza devono essere simmetricamente attuate, oltre
che nel bilancio dello Stato, anche nei bilanci regionali ed in
quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva contenuta nel
citato art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. In definitiva, la
dialettica tra Stato e regioni sul finanziamento dei LEA dovrebbe
consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi che
incidono sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto
della disciplina e della dimensione della fiscalita' territoriale
nonche' dell'intreccio di competenze statali e regionali in questo
delicato ambito materiale. Cio' al fine di garantire l'effettiva
programmabilita' e la reale copertura finanziaria dei servizi, la
quale - data la natura delle situazioni da tutelare - deve riguardare
non solo la quantita' ma anche la qualita' e la tempistica delle
prestazioni costituzionalmente necessarie. Ne consegue ulteriormente
che, ferma restando la discrezionalita' politica del legislatore
nella determinazione - secondo canoni di ragionevolezza - dei livelli
essenziali, una volta che questi siano stati correttamente
individuati, non e' possibile limitarne concretamente l'erogazione
attraverso indifferenziate riduzioni della spesa pubblica. In tale
ipotesi verrebbero in essere situazioni prive di tutela in tutti i
casi di mancata erogazione di prestazioni indefettibili in quanto
l'effettivita' del diritto ad ottenerle «non puo' che derivare dalla
certezza delle disponibilita' finanziarie per il soddisfacimento del
medesimo diritto» (sentenza n. 275 del 2016). ... Questa Corte ha
affermato che la programmazione e la proporzionalita' tra risorse
assegnate e funzioni esercitate sono intrinseche componenti del
«principio del buon andamento [il quale] - ancor piu' alla luce della
modifica intervenuta con l'introduzione del nuovo primo comma
dell'art. 97 Cost. ad opera della legge costituzionale 20 aprile
2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale) - e' strettamente correlato alla coerenza della
legge finanziaria», per cui «organizzare e qualificare la gestione
dei servizi a rilevanza sociale da rendere alle popolazioni
interessate [...] in modo funzionale e proporzionato alla
realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione vigente
diventa fondamentale canone e presupposto del buon andamento
dell'amministrazione, cui lo stesso legislatore si deve attenere
puntualmente» (sentenza n. 10 del 2016)".
Peraltro, nella sentenza n. 195/2024, e' stato evidenziato che
"tale valutazione e' dunque funzionale a scongiurare l'adozione di
"tagli al buio", i quali oltre a poter risultare non sostenibili
dalle autonomie territoriali, con imprevedibili ricadute sui servizi
offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente
ponderazione in sede parlamentare", rimarcando peraltro, sul punto
"la necessita' di un ossequio sostanziale, e non meramente formale,
al principio di leale collaborazione" e sollecitando il legislatore,
nella predetta fase istruttoria, "a non trascurare" il coinvolgimento
delle sedi istituzionali gia' appositamente contemplate e deputate al
confronto tra il Governo e le autonomie territoriali.
Anche alla luce di tale pronuncia, e' evidente che, nella
fattispecie in esame, la «prassi» sostenuta dallo Stato di addossare
ai bilanci autonomi regionali i costi relativi al neo istituito LEP
nonche' alla funzione in generale (soffrendo l'inadeguatezza delle
risorse assegnate anche nel periodo transitorio) sia assolutamente
illegittima, vuoi perche' non avallata da alcuna «istruttoria» da
parte dello Stato, tesa a valutare la (in)sostenibilita' di tali
costi da parte delle regioni e, in particolare, della Regione Puglia
(anche per i vincoli finanziari cui la stessa e' sottoposta a seguito
del Piano di rientro), vuoi perche' vengono adottati provvedimenti
manifestamente sproporzionati rispetto alle risorse disponibili nei
bilanci autonomi locali. Al riguardo si ribadisce che le regioni
hanno piu' volte, nel corso degli anni, evidenziato in sede di
Conferenza unificata (organo peraltro riconosciuto nella medesima
sentenza n. 195/2024 quale sede competente al fine della verifica
della dovuta istruttoria sulla sostenibilita' dei tagli)
l'insostenibilita' di tali costi per il bilancio autonomo regionale
(come evidenziato nelle osservazioni rese in sede di Conferenza,
dianzi illustrate). L'inerzia legislativa nel trasferire alle regioni
le somme dovute e', come detto, assolutamente illegittima e
ingiustificata ed ora aggravata anche dalla introduzione del LEP.
Pertanto, pur non volendo sottrarsi alla erogazione di un
servizio cosi' rilevante ed essenziale ai fini dell'inclusione e del
diritto all'istruzione, la Regione Puglia non e' in grado di
assicurare, in assenza dei dovuti trasferimenti da parte dello Stato,
la sostenibilita' del servizio stesso nel triennio dal 2026 al 2028
nelle sua effettiva consistenza (palesemente sottostimata in sede di
legge di bilancio, come dianzi illustrato).
Peraltro codesta ecc.ma Corte ha evidenziato in piu' occasioni
che «l'esistenza di oneri nascenti dal contenuto della legge
determina la necessita' dell'indicazione dei mezzi finanziari per
farvi fronte. Verrebbe altrimenti "disatteso un obbligo
costituzionale di indicazione al quale il legislatore, anche
regionale (ex plurimis, sentenza n. 68 del 2011), non puo' sottrarsi,
ogni qual volta esso preveda attivita' che non possano realizzarsi se
non per mezzo di una spesa» (sentenza n. 51 del 2013), (sentenza n. 4
del 2014), (sent. n. 10/2016).
Il rischio concreto e' che tali costi, in assenza degli adeguati
trasferimenti da parte dello Stato, determinati in base ad una
corretta istruttoria, non possano essere erogati per tutti gli aventi
diritto nell'esercizio finanziario in corso e nei successivi, con
evidente gravissimo pregiudizio che si configurerebbe in danno di
soggetti disabili, per i quali il diritto all'assistenza
specialistica, essendo strumentale al diritto all'istruzione, rientra
non solo nei LEP ma, secondo la costante giurisprudenza, nel nucleo
essenziale dei diritti incomprimibili ed inviolabili della persona
umana, da garantire anche a prescindere dalla considerazione delle
risorse disponibili (cfr., ex multis, Cons. Stato, sentenza n.
1321/2025) (5)
Il tutto pur considerando che la legge di bilancio per il 2023
(Legge n. 197 del 2022, art. 1, comma 788), ha ulteriormente
differito (dal 2023 al 2027, o, se si realizzeranno le condizioni, al
2026) l'entrata in vigore dei meccanismi, definiti dal decreto
legislativo n. 68 del 2011, di finanziamento delle funzioni regionali
e diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto
ordinario per il finanziamento delle «funzioni LEP» e la conseguente
soppressione dei trasferimenti statali.
Del resto, nel dossier parlamentare sulla legge di bilancio 2026
(all. 15), viene espressamente indicato, con riferimento ai commi da
706 a 711, che «La relazione tecnica afferma che all'attuazione dei
commi in esame si provvede tramite l'impiego efficiente delle risorse
gia' previste a legislazione vigente».
Nella disamina del comma 709, relativo alla fase transitoria, si
osserva: «Il comma 709 stabilisce che, nelle more della piena
operativita' del registro di cui al comma 3, quali misure
propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire
l'attivazione e il potenziamento delle attivita' di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione, in via transitoria per gli anni
2026 e 2027, e' individuato uno specifico obiettivo di servizio teso
a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove e'
piu' carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali, nel cui
territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico,
ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della
condizione di disabilita' in eta' evolutiva, ai fini dell'inclusione
scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI,
garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle
risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello
Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre
risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il
trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia
carico dell'effettiva erogazione del servizio. La relazione tecnica
presentata dal Governo osserva che nel primo ciclo di istruzione
(243.840 studenti certificati), il servizio di assistenza agli
studenti con disabilita' certificati, sulla base dei dati
dell'esercizio finanziario 2025, puo' essere garantito per una media
annua non inferiore a 50 ore per ciascun studente certificato,
stimando un costo orario pari a 20 euro. La relativa copertura
finanziaria si articola come rappresentato nella tabella che segue:
=====================================================================
| | Importo per | |
| Fonte di finanziamento  | studente  | Ore coperte |
+==============================+====================+===============+
|Fondo unico per l'inclusione  |euro 541  |27 ore  |
+------------------------------+--------------------+---------------+
|Fondo equita' e livello dei | | |
|servizi |euro 630 |31 ore |
+------------------------------+--------------------+---------------+
|Totale stimato |euro 1.171 |58 ore |
+------------------------------+--------------------+---------------+
La combinazione delle due citate fonti garantisce la copertura
dell'obiettivo di servizio come declinato al comma 4 (non inferiore a
50 ore).
Per il secondo ciclo (95.635 studenti certificati), la copertura
del servizio e' assicurata interamente dalle risorse del Fondo unico
per l'inclusione afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma
213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che per
l'annualita' 2025 erano pari a 128.227.991 euro.
Quindi, le risorse assegnate per il secondo ciclo coprono
integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie annue per
ciascun alunno certificato, con una disponibilita' effettiva 1.340,81
euro per studente, pari a 67 ore per studente.
La relazione tecnica precisa che la spesa media oraria
costituisce un obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa
obbligatoria. La sua attuazione e', quindi, subordinata alla
disponibilita' delle risorse previste dalla legislazione vigente. Il
parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce
un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico
elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili in termini di
risorse e platea di beneficiari. Di conseguenza, eventuali variazioni
nella platea o nella disponibilita' delle risorse determinano un
adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo
e' volto a individuare una soglia condivisa di riferimento,
funzionale a garantire parita' di trattamento tra gli enti e una
distribuzione equa delle risorse. Si segnala che la relazione tecnica
non fornisce motivazioni in ordine alla quantificazione del costo
orario in 20 euro per ciascuna ora - parametro che risulta decisivo
nella determinazione quantitativa dell'obiettivo di servizio da
raggiungere. Da questo punto di vista, il testo legislativo appare
lacunoso, non potendosi procedere, senza la previa definizione di un
costo orario, alla individuazione di "una media oraria settimanale
almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite"».
Orbene, come visto, la stima e' del tutto sottovalutata, in
quanto la copertura statale e' assicurata nel periodo transitorio per
una media (per le scuole secondarie di secondo grado) di circa 67 ore
medie annue, a fronte di un fabbisogno assicurato dalla Regione
Puglia per ciascun disabile (come indicato nelle convenzioni di
avvalimento) che va dalle 9 alle 18 ore settimanali in media, senza
considerare i casi di richieste per la copertura maggiore
(riconosciute in sede giudiziaria) anche sino alle 30 ore settimanali
e le spese per l'assistenza di base (ossia gli OSS remunerati dalla
Regione, pur essendo questo un servizio previsto a carico del
personale ATA, risultante quasi sempre insufficiente per carenze
della scuola frequentata dal disabile richiedente).
Il tutto come amplius illustrato nella relazione tecnica
regionale in atti e dianzi esposto. Non solo, anche la Presidente
dell'Ufficio parlamentare del bilancio, nell'ambito dell'audizione
del 6 novembre 2025 (all. 16-ter) sul punto, ha evidenziato come
«Tale media, pari a 50 ore annue, come indicato nella Relazione
tecnica del DDLB, appa(ia) fortemente sottodimensionata rispetto ai
possibili bisogni degli alunni e studenti con disabilita'.
Considerando che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno
200 giorni annui (art. 74, comma 3, decreto legislativo n. 297/1994)
e che l'orario medio settimanale di scuola e' di 40 ore per
l'infanzia, di 30 ore per la scuola primaria senza considerare il
tempo pieno e di 36 ore nelle scuole superiori di primo grado (DPR n.
89/2009), il numero delle ore annue per alunno oscilla tra 1.200 e
1.600. L'obiettivo di servizio appare quindi principalmente orientato
a sollecitare l'attivazione della prestazione negli Enti che pur
ricevendo il finanziamento ne risultano sprovvisti. L'effettivo
potenziamento viene posticipato al termine della fase transitoria e
richiedera' plausibilmente il reperimento di risorse aggiuntive»
(enfasi aggiunta).
Di conseguenza, e' certificata l'assoluta inadeguatezza ed
insufficienza delle risorse previste, oltre alla acclarata
circostanza che trattasi di una stima basata su un costo orario
quantificato (non si sa come, con incongruenza rilevata pure in sede
parlamentare) in 20 euro all'ora, laddove, come indicato nella
relazione tecnica regionale, con la stipula del nuovo CCNL, il costo
medio orario dell'ASACOM e' pari almeno a 24 euro. Non solo.
Nel suddetto dossier parlamentare, si legge nel prosieguo: «Il
comma 710 prevede che, con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica
delegata in materia di disabilita', di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del
merito, il Ministro dell'interno e l'Autorita' politica delegata per
gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi
tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 (legge di stabilita' 2016), previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sono ripartite le risorse del Fondo unico per
l'inclusione delle persone con disabilita' di cui all'art. 1, comma
210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024),
afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a),
della medesima legge di bilancio 2024 (si tratta della finalita' del
potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado), che concorrono in via progressiva al
raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualita'
2026 e 2027 di cui al comma 4 e al successivo raggiungimento del LEP.
La relazione tecnica afferma che la procedura prevista dal comma
garantisce il coordinamento finanziario tra i diversi livelli di
governo e assicura la coerenza con il sistema dei fabbisogni
standard, consentendo di collegare la spesa effettiva ai livelli di
prestazione garantiti. In via graduale, e' necessario il
raggiungimento di criteri di riparto compatibili con il sistema dei
fabbisogni standard e la prioritaria copertura dei divari
territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP. Pertanto,
la disposizione in esame si limita a definire le procedure di riparto
e non comporta effetti finanziari, in quanto non introduce nuovi
oneri ne' variazioni di spesa rispetto a quanto gia' previsto dalla
legislazione vigente. Si ricorda che il Fondo unico per l'inclusione
delle persone con disabilita', disciplinato dai commi da 210 a 215
dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e
il sostegno a favore delle persone con disabilita'.(...) Il Fondo in
esame e' iscritto nel capitolo 1431 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Si ricorda, inoltre, che le finalita' di cui all'art. 1,
comma 213, lettera a), della medesima legge di bilancio 2024,
richiamate dalla disposizione in commento, riguardano il
potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione per gli alunni con disabilita' della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo e secondo grado.
Il comma 711 prescrive che, all'attuazione delle disposizioni in
commento, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per
l'inclusione delle persone con disabilita', di cui all'art. 1, comma
210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024),
afferenti alla finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a),
della legge n. 213 del 2023, sulle risorse del Fondo equita' e
livello dei servizi, di cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della
legge n. 213 del 2023, e sulle risorse assicurate dalle
amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi
bilanci. La relazione tecnica afferma che il finanziamento dei
Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) si realizza attraverso il
concorso tra risorse statali e territoriali, secondo un modello di
cofinanziamento che non grava ulteriormente sulla finanza pubblica.
Tale modello si fonda sull'impiego efficiente delle risorse gia'
previste a legislazione vigente, comprese quelle degli enti
territoriali che gia' contribuiscono al servizio».
Orbene, lo stesso approfondimento da parte dell'organo
legislativo manifesta perplessita' sul finanziamento del LEP,
raccomandando «il raggiungimento di criteri di riparto compatibili
con il sistema dei fabbisogni standard e la prioritaria copertura dei
divari territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP».
In realta', come visto, l'assegnazione delle risorse statali deve
essere congruo ed adeguato e non cristallizzato sul criterio della
spesa storica, peraltro gia' ex se insufficiente a garantire in
maniera adeguata il finanziamento della funzione, e cio' tanto piu'
se trattasi di LEP, che devono trovare copertura nel bilancio statale
o, comunque, adeguata copertura in maniera da non compromettere la
capacita' delle ente territoriale a garantire la sostenibilita' del
maggior costo gia' in essere e, in generale, il normale esercizio
delle sue funzioni.
Nella citata indagine conoscitiva svolta dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali, si legge, in ordine al
finanziamento dei LEP (pagg. 152 e ss.): «Tra i temi certamente piu'
impegnativi su cui si e' concentrato il dibattito politico, la
questione del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
rappresenta, altresi', una delle problematiche maggiormente discusse
nel corso delle audizioni. Dalla lettura delle memorie depositate
emerge infatti chiaramente il timore, politicamente trasversale, che
il processo di attuazione dei LEP possa subire una battuta d'arresto
proprio a causa della carenza di risorse necessarie a finanziarli, se
non, addirittura, che esso sfoci in un nuovo assetto del sistema di
finanziamento che finisca per aggravare i divari territoriali gia'
esistenti. ... in pressoche' tutte le missioni svolte dalla
Commissione si e' avuto modo di raccogliere importanti spunti di
riflessione sul punto che meritano, pertanto, di essere portate a
conoscenza del decisore politico. Muovendo dalle considerazioni di
carattere piu' generale, si e' da piu' parti segnalato come «il
continuo richiamo nelle norme al rispetto dei vincoli di bilancio,
l'invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato e
l'assenza di qualsiasi finanziamento aggiuntivo rischiano [...] di
cristallizzare ed amplificare le profonde differenze esistenti»,
determinando cosi' « un vincolo di subordinazione delle prestazioni
alle risorse che rischia di trasformare i Livelli essenziali in
Livelli minimi, in netta contraddizione con una giurisprudenza
costituzionale per la quale "e' la garanzia dei diritti
incomprimibili che incide sul bilancio e non l'equilibrio di questo a
condizionarne la doverosa erogazione"». Si e' anche parlato, a tal
proposito, di «"strani diritti" in quanto "finanziariamente
condizionati"», giacche' senza un'adeguata copertura finanziaria la
determinazione dei LEP «servira', nel migliore dei casi, a precisare
cosa viene negato» ai cittadini, «ma c'e' il rischio ancor piu'
concreto che questo passaggio [...] si trasformi in un nuovo
abbassamento dei livelli delle prestazioni». Quanto ai profili piu'
tecnici della questione, il problema del finanziamento dei LEP e' a
tutt'oggi percepito dalle rappresentanze come un nodo ancora
irrisolto soprattutto con riferimento alle realta' «piu'
deficitarie», dal momento che l'esigenza di provvedere al reperimento
delle risorse necessarie - in considerazione dei vincoli di bilancio
- dovra' giocoforza confrontarsi con le alternative della
redistribuzione fra gli enti interessati delle dotazioni esistenti
«attraverso i meccanismi perequativi», dei tagli alla spesa delle
amministrazioni centrali o, infine, dell'aumento della pressione
fiscale, con l'ulteriore precisazione che, «accanto a risorse
correnti», come gia' rilevato, saranno «necessarie anche adeguate
dotazioni infrastrutturali». A cio' si aggiunge un ulteriore aspetto
di natura, per dir cosi', «metodologica»: dal momento che le risorse
necessarie al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
sono condizionate dai vincoli di bilancio previsti ex art. 81 Cost.,
«e' evidente che la determinazione dei LEP richiedera' una
valutazione complessiva dei LEP che il Paese e' effettivamente in
grado di finanziare, valutazione che non puo' essere fatta materia
per materia, perche' ci si troverebbe alla fine nella condizione di
non potere finanziare i LEP necessari ad assicurare l'esercizio dei
diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime».
Va da se' che le doglianze espresse nell'odierno libello
difensivo non costituiscono mere asserzioni riferite ad ipotetiche
difficolta', atteso che gli stessi organi parlamentari hanno in piu'
sedi evidenziato le oggettive criticita' dipendenti dalle unilaterali
decisioni statali qui censurate.
3. Violazione degli articoli 5 e 120 della Costituzione in relazione
all'art. 119 della Costituzione.
Le norme censurate si pongono in frontale contrasto, altresi',
con il principio di leale collaborazione ex articoli 5 e 120 Cost.,
sempre in collegamento con il violato art. 119 Cost.
Codesta on.le Corte costituzionale, negli interventi successivi
alla riforma del titolo V, nel solco della propria giurisprudenza in
materia (sent. n. 19 e 242 del 1997), ha assicurato la portata
generale del principio di leale collaborazione evincibile dalle
suindicate norme, principio che, come nell'assetto precedente, non
puo' che «operare su tutto l'arco delle relazioni» fra Stato e
autonomie territoriali (cfr. sentt. nn. 282/2002 e 303/2003).
Invero, con il nuovo Titolo V della Costituzione si ha un
definitivo superamento della concezione Stato centrica-gerarchica che
aveva pervaso il periodo precedente, in favore di un assetto dei
rapporti in cui «gli enti costitutivi della Repubblica» (art. 114
Cost.), dotati di pari dignita' istituzionale, sono chiamati ad agire
non per competenze separate ma interagenti e spesso interdipendenti.
E' proprio per tali ordini di motivi che, in questo nuovo assetto,
gli strumenti di raccordo interistituzionale assurgono a diventare i
principali strumenti attraverso cui garantire il concreto
funzionamento della Repubblica delle autonomie.
Segnatamente, il sistema delle Conferenze ha visto
progressivamente accrescere sempre di piu' la sua centralita'
nell'ambito dell'ordinamento fino a diventare, di fatto, la «via»
attraverso cui si e' cercato di dare attuazione al nuovo Titolo V
della Costituzione.
Orbene, giova ribadire che, come dianzi esposto, in molteplici
occasioni la Conferenza regioni e province autonome ha manifestato
l'esigenza di implementare le ricorse statali destinate al
finanziamento della funzione de qua, a fronte dell'incremento del
numero dei disabili, ma lo Stato non ha tenuto in alcun conto le
gravi preoccupazioni espresse dalle regioni.
La Regione Puglia, al fine di non venir meno ai doveri
solidaristici imposti dalla Costituzione e non far gravare sui
cittadini pugliesi le omissioni statali, ha continuato ad accollarsi
l'onere finanziario in disamina, pur in mancanza dell'adeguata
contribuzione statale, sempre piu' carente, ma siffatta protratta
situazione, in aggiunta alla istituzione del LEP ad invarianza
finanziaria, rende sempre piu' insostenibile il peso finanziario
sopportato (e accumulatosi), peraltro pure in assenza di qualunque
prospettiva futura di maggiore assegnazione, portando alla grave
compromissione del rispetto dell'assolvimento delle proprie funzioni.
Secondo il magistero di codesta ecc.ma Corte, la regola della
leale collaborazione, nel quadro di un sistema di decentramento
politico e amministrativo fondato sul modello della coesione e della
solidarieta', nonche' sulla pari dignita' istituzionale di tutti i
livelli di governo che compongono la Repubblica, costituisce «un
principio guida nell'evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno
stretto intreccio tra materie e competenze» (Corte costituzionale,
sentenza n. 251 del 2016).
E ancora: «il principio di leale cooperazione deve governare il
rapporto tra lo Stato e le regioni ... nelle materie e in relazione
alle attivita' in cui le rispettive competenze concorrano o si
intersechino, imponendo un contemperamento dei relativi interessi.
Tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale
per cui la Repubblica, nella salvaguardia della sua unita', riconosce
e promuove le autonomie locali, alle cui esigenze adegua i principi e
i metodi della sua legislazione (art. 5 della Costituzione), va al di
la' del mero riparto costituzionale delle competenze per materia e
opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato
e regioni» (Corte costituzionale, sentenza n. 242 del 1997; sentenza
n. 31 del 2006; sentenza n. 114 del 2009; sentenza n. 179 del 2021;
sentenza n. 39 del 2013).
4. Violazione degli articoli 2, 3 e 97 Cost. in relazione all'art.
119 della Costituzione.
Le norme censurate violano l'art. 2, l'art. 3 e l'art. 97 Cost,
in quanto l'omessa previsione dell'assegnazione delle risorse, nella
adeguata e congrua misura, risulta del tutto contrastante con i
doveri di solidarieta' sociale che lo Stato, nella sua unitaria
composizione, e' chiamato ad assolvere oltre che essere del tutto
priva di proporzionalita' e ragionevolezza, lesioni che ridondano,
per quanto detto, sul corretto e regolare espletamento delle
competenze e funzioni regionali, attesa la correlata compromissione
della sua autonomia finanziaria.
Rispetto a tale scopo, si pone, come detto, anche la questione
del rispetto del principio di proporzionalita' e ragionevolezza
dell'intervento coordinatore dello Stato (cfr. sentt. n. 326 del 2010
e n. 236 del 2013, in cui la Corte ha messo, in relazione con
l'obiettivo prestabilito, la necessita' del rispetto dei suddetti
principi: «la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il
canone generale della ragionevolezza e proporzionalita'
dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato»; ma si
veda anche la sentenza n. 272 del 2015). In altre parole, in assenza
di una previsione di adeguato finanziamento, la questione e' inerente
a quale valore costituzionale sia riconducibile l'azione perseguita
dal legislatore statale, dal momento che la Costituzione si connota
per la rilevanza che essa assegna ai diritti sociali e alla tutela
della salute, alla cui stregua la previsione della fruibilita' della
funzione, come visto, e' connessa al dovere inderogabile di
solidarieta' sociale, compromessa dalla insufficiente ed incerta
previsione statale al riguardo.
In questi termini si ritiene che la violazione dei principi di
proporzionalita' e ragionevolezza ex art. 3 Cost., secondo cui
"occorre sempre accertare una «connessione razionale tra il mezzo
predisposto dal legislatore [...] e il fine che questi intende
perseguire» (sentenza n. 8 del 2024)" (sent. n. 183/2024), sia da
valutare anche alla luce del principio del buon andamento della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., la cui violazione
ridonda sull'autonomia costituzionalmente garantita alla regione ex
art. 119, dal momento che proprio la possibilita' di continuare a
garantire adeguati servizi viene compromessa dai continui ingenti
esborsi a carico della finanza regionale, a fronte delle
manifestamente insufficienti assegnazioni statali, con una ricaduta
evidente sulla sua autonomia finanziaria.
Non si possono, allora, non rammentare i precisi e ripetuti
moniti che codesta ecc.ma Corte costituzionale ha ritenuto di dover
rivolgere al legislatore statale in situazioni analoghe, da cui
trarre insegnamenti e principi valevoli anche per la vicenda in
disamina.
Basti ricordare il lungo elenco di pronunce che va dalla sentenza
n. 65 del 2016, che non si esime «dall'avvertire che interventi
statali, i quali modifichino repentinamente l'equilibrio del rapporto
tra autocoordinamento regionale e supplenza statale nel delicato
settore dei contributi regionali alla finanza pubblica, restano
ovviamente soggetti allo stretto scrutinio di questa Corte, se e in
quanto investita del relativo giudizio», fino alla sentenza n. 169
del 2017, dove si afferma «nondimeno deve essere rinnovato al
legislatore l'invito a corredare le iniziative legislative incidenti
sull'erogazione delle prestazioni sociali di rango primario con
un'appropriata istruttoria finanziaria. Cio' soprattutto al fine di
definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni
temporali dei cicli di bilancio e piu' in generale della situazione
economica del Paese, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale
estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe
sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti
complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo piu' lungo»
(sentenza n. 154 del 2017).
A ulteriore conforto di quanto detto va anche considerato che con
sentenza n. 205 del 2016, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto sussistere
un vincolo a carico dello Stato a finanziare le regioni con riguardo
alle funzioni prima provinciali di cui si sono fatte carico,
principio che puo' pacificamente essere esteso anche alla fattispecie
in disamina, dove, a maggior ragione, ricorre oggi un ulteriore
obbligo espressamente previsto dalla normativa statale.
Si tratta quindi, nell'insieme, di una situazione concretamente
dimostrata proprio dalle prese di posizione di codesta on.le Corte
costituzionale (e che in quanto tali rendono superflua ogni ulteriore
dimostrazione), che valgono, in tale specifica fattispecie, a porre
la denunciata violazione degli articoli 2, 3, 97 e 119 Cost. su un
piano che prescinde dall'allegazione da parte della regione della
dimostrazione (che assumerebbe il carattere di una vera e propria
probatio diabolica nella misura in cui fosse, peraltro, pretesa nei
ristretti tempi in cui nel termine di sessanta giorni previsto
dall'art. 127 Cost.) di un vulnus tale da rendere impossibile lo
svolgimento delle proprie funzioni.
Quello che la Regione Puglia e' invece in grado di documentare e'
l'esborso costante, ingente e crescente effettuato nel corso degli
anni, a fronte di assegnazioni palesemente insufficienti ed
inadeguate a finanziare l'essenziale funzione di assistenza di che
trattasi, dal 2028 pure con valenza di LEP, che finisce, peraltro,
col costituire una forma occulta di contribuzione alle finanze dello
Stato, tanto consumando il difetto di proporzionalita', peraltro
confermato anche in considerazione della reiterata omissione della
previsione legislativa di adeguata assegnazione delle risorse.
Non va tralasciato che codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 154
del 2017, con principio applicabile a contrario anche al caso che
occupa, ha stigmatizzato il procrastinarsi di misure all'apparenza
temporanee, richiamando il legislatore a desistere da queste forme di
«transitorieta' permanente», che incidono sulla autonomia delle
regioni e ha rinnovato, per la seconda volta, «l'invito al
legislatore ad evitare iniziative le quali, anziche' "ridefinire e
rinnovare complessivamente, secondo le ordinarie scansioni temporali
dei cicli di bilancio, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali, alla luce di mutamenti
sopravvenuti nella situazione economica del Paese", si limitino ad
estendere, di volta in volta, l'ambito temporale di precedenti
manovre, sottraendo di fatto al confronto parlamentare la valutazione
degli effetti complessivi di queste ultime».
5. Violazione dell'art. 117, IV comma, Cost. e dell'art. 119 Cost.
Le disposizioni censurate ledono la competenza legislativa
residuale regionale in materia di assistenza e servizi sociali ex
art. 117, IV comma, Cost., oltre che sull'equilibrio finanziario ex
art. 119 Cost., poiche' non prevedendo proporzionate risorse a
copertura della funzione de qua esercitata dalla Regione Puglia
(oltre che dalle altre regioni) rischia di privare di idonea e
adeguata tutela il diritto del disabile alla fruizione del servizio
sia nella fase transitoria che in quella successiva di efficacia
della previsione istitutiva del LEP. Tanto comporta anche il concreto
rischio che la Regione Puglia possa trovarsi nella condizione di non
poter assolvere agli obblighi di remunerazione dei relativi costi per
tutti gli aventi diritto, con l'ulteriore concreto rischio di subire
pure azioni giudiziarie da parte di questi ultimi, tanto aggravando
significativamente gli oneri a carico del bilancio regionale.
Il tutto, in spregio all'insegnamento di codesta on.le Corte,
secondo cui "alle spese destinate a fornire prestazioni inerenti ai
diritti sociali, alle politiche sociali e alla famiglia, nonche' alla
tutela della salute, viene riconosciuta una preferenza qualitativa,
idonea a distinguerle da quelle rilevanti ai fini del riparto del
contributo. Tale norma si pone in linea con la giurisprudenza di
questa Corte che, in reazione ad una prassi legislativa troppo
incline a effettuare pesanti «tagli lineari» (sentenze n. 63 del 2024
e n. 220 del 2021) anche sulla sanita' (sentenza n. 154 del 2017,
punto 4.6.2.1. del Considerato in diritto), ha introdotto a partire
dalla sentenza n. 169 del 2017, la nozione di «spesa
costituzionalmente necessaria» (ripresa poi nelle sentenze n. 220 del
2021, n. 197 del 2019 e n. 87 del 2018), funzionale a evidenziare
che, in un contesto di risorse scarse, per fare fronte a esigenze di
contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro
unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese
indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a
garantire il «fondamentale» diritto alla salute di cui all'art. 32
Cost., che chiama in causa imprescindibili esigenze di tutela anche
delle fasce piu' deboli della popolazione, non in grado di accedere
alla spesa sostenuta direttamente dal cittadino, cosiddetta out of
pocket" (Sent. 195/2024).
6. Violazione degli articoli 81, 117, III, IV e VI commi, 118 Cost.,
dell'art. 9, legge n. 42/2009, dell'art. 15, decreto legislativo n.
68/2011, dell'art. 10, legge n. 86/2024 e dell'art. 2, legge n.
111/2023, quali norme interposte, in relazione all'art. 119 della
Costituzione.
Le norme che si censurano si prestano a rilievi di illegittimita'
costituzionale altresi' con riguardo all'art. 81, ultimo comma, della
Costituzione sotto il profilo della garanzia degli equilibri di
bilancio, cui sono tenute a concorrere anche le pubbliche
amministrazioni.
Infatti, il suddetto mancato adeguato finanziamento erariale
della funzione (ora LEP) compromette, com'e' di tutta evidenza, il
raggiungimento dell'equilibrio finanziario del bilancio regionale che
si trova a far fronte ad una minore disponibilita', con conseguente
violazione del summenzionato art. 81, ultimo comma, della
Costituzione.
Le disposizioni oggi gravate ledono anche l'art. 117, III, IV e
VI comma, nonche' l'art. 118 Cost., in quanto l'omissione piu' volte
denunziata compromette anche il regolare esercizio delle funzioni
legislative ed amministrative della Regione Puglia, il cui equilibrio
finanziario ex art. 119 Cost. viene compromesso dalle mancate
adeguate erogazioni spettanti, tenuto conto delle ridotte
disponibilita' economiche che limitano (se non impediscono)
oggettivamente la possibilita' di esercitare regolarmente le proprie
competenze sia legislative che amministrative.
Segnatamente, risultano lese le previsioni di cui all'art. 117
Cost., III e IV comma, che affidano alle regioni la potesta'
legislativa nelle materie di competenza concorrente nonche' nelle
materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato, in
uno a quelle di cui al comma VI, sulla potesta' regolamentare delle
regioni e degli enti locali infraregionali.
Tale autonomia legislativa e regolamentare risulta lesa dal
legislatore statale nel caso di specie in quanto, omettendo di
destinare risorse sufficienti alle regioni per la funzione de qua, di
fatto lede il principio di leale collaborazione istituzionale nonche'
l'autonomia finanziaria e la stessa capacita' organizzativa delle
regioni e degli enti locali infraregionali, sui quali pure si
riflette la compromissione dell'equilibrio finanziario regionale.
Tale pregiudizio inevitabilmente si riflette in ogni campo di
intervento della regione, in quanto la necessita' di reperire le
risorse non corrisposte dallo Stato non puo' che comportare la
sottrazione di tali risorse da altri ambiti, con discendente
incrinatura della possibilita' di azione nelle varie materie di
competenza (concorrente e residuale) regionale. Invero, come piu'
volte evidenziato, la previsione dell'obbiettivo di servizio e'
frutto di una manifesta sottostima dell'effettivo costo della
prestazione, mentre l'introduzione del LEP e' avvenuta senza la
preventiva e specifica individuazione, da parte del legislatore
statale, delle necessarie coperture finanziarie per l'integrale
finanziamento della funzione.
Nello specifico, l'individuazione delle risorse necessarie
all'attuazione dei commi da 706 a 710 e' solo «fittiziamente» esposta
nel successivo comma 711, che sembra individuare tre distinti
«canali» di finanziamento:
1) Fondo unico per l'inclusione delle persone con
disabilita', di cui all'art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre
2023, n. 213;
2) Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi, di
cui all'art. 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023,
n. 213;
3) «Risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e
locali nell'ambito dei rispettivi bilanci».
A fronte dei consistenti oneri che gia' gravano i bilanci degli
enti territoriali per la funzione di assistenza all'autonomia e alla
comunicazione degli studenti con disabilita', nonche' in
considerazione dei costi correlati al perseguimento dell'obiettivo di
servizio indicato dal legislatore statale nel comma 709 e soprattutto
ai LEP la cui introduzione e' prevista con decorrenza dall'anno 2028,
nessuna delle tre fonti di finanziamento viene adeguatamente e
specificatamente integrata dal medesimo legislatore, a fronte
peraltro di una dinamica assolutamente crescente della spesa a cui si
e' gia' assistito negli ultimi esercizi finanziari, anche in
considerazione delle numerose sentenze dei Giudici che riconoscono ai
cittadini il pieno «diritto civile e sociale» all'assistenza
scolastica, ben oltre l'obbligo di servizio indicato dal legislatore,
con costante soccombenza per le difese degli enti territoriali ove
siano rappresentate difficolta' di carattere «finanziario»
nell'attuazione dei medesimi diritti.
Si evidenzia peraltro sin da ora che, delle tre fonti di
finanziamento, due - ovvero quelle relative al finanziamento statale
del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita' e del
Fondo speciale per l'equita' del livello dei servizi - sono gia'
predefinite nel loro ammontare, mentre solo la terza fonte di
finanziamento, ovvero le «Risorse assicurate dalle amministrazioni
regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci», non e'
preventivamente determinata. Il concreto rischio sotteso a tale
«tripartizione», non preceduta da alcuna specifica istruttoria in
ordine alla «sostenibilita'» dei relativi costi (cfr. da ultimo
sentenze n. 195/2024 e n. 152/2025), e' che tali oneri siano «di
fatto» addossati sui bilanci degli enti territoriali che devono farsi
carico del gap tra quanto finanziato dal legislatore statale (sulla
base delle proprie «disponibilita'» di bilancio) e quanto
effettivamente necessario per garantire i diritti civili dei
cittadini (in questo caso, trattasi peraltro di studenti minori con
disabilita'). Tale logica, oltre ad essere insostenibile
finanziariamente (anche in chiave prospettica) per gli enti
territoriali, appare contraria al disegno costituzionale di
«federalismo cooperativo» in cui spetta allo Stato garantire alle
autonomie territoriali le risorse necessarie per assicurare i diritti
dei cittadini sull'intero territorio nazionale (e non spetta invece
alle autonomie territoriali, quantomeno in maniera sistematica come
accade oggi, farsi carico del gap della spesa tra quanto finanziato
dallo Stato e quanto necessario per assicurare diritti incomprimibili
e costituzionalmente garantiti, quali il diritto allo studio e alla
piena inclusione sociale delle persone con disabilita').
Tale rischio e' peraltro incrementato da due componenti sottese
alla logica assunta dal legislatore:
ancora una volta, l'introduzione di oneri a carico delle
amministrazioni non e' stata preceduta, come detto, da alcuna
istruttoria nelle sedi competenti volta a garantire la
«sostenibilita'» dei predetti costi da parte degli enti territoriali
(v. da ultimo sentenza Corte costituzionale n. 195/2024). Nello
specifico, il sistema di finanziamento delineato nei commi 706-711
«si regge» sostanzialmente sulle «risorse assicurate dalle
amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi
bilanci», senza tenere in alcun conto le ripetute istanze degli enti
territoriali in ordine a un adeguato livello di finanziamento delle
funzioni ordinarie, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione.
Sul punto si evidenzia altresi' che gli enti territoriali hanno
ridotti margini di flessibilita' fiscale, da attuarsi comunque nei
limiti della normativa statale e che e' altresi' precluso agli stessi
l'indebitamento se non finalizzato a spesa di investimento;
il carico «residuale» addossato ai bilanci degli enti
territoriali, destinato a colmare il gap tra finanziamento statale e
finanziamento a carico degli enti territoriali, non solo non e' in
alcun modo preventivamente determinato (rendendo difficoltosa la
programmazione da parte dei medesimi enti) ma assumera' un peso
percentualmente maggiore proprio nelle realta' territoriali con
minore capacita' fiscale che risulteranno pertanto penalizzate, in
una logica «a contrario» della perequazione. Trattasi peraltro di
costi cresciuti notevolmente negli anni, anche in considerazione
dell'aumento dell'utenza e delle richiamate sentenze dei Giudici che
riconoscono livelli superiori agli obiettivi di servizio indicati dal
legislatore statale, e per i quali e' verosimile un incremento
esponenziale anche nel periodo successivo all'introduzione degli
specifici LEPS, prevista per l'esercizio finanziario 2028;
l'unico riferimento a elementi perequativi e' relativo al
Fondo per l'equita' dei livelli dei servizi, disposto in attuazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023 e destinato ai
soli enti locali. Nessuna componente «perequativa» viene prevista dal
legislatore in favore delle regioni, che pure si fanno carico dei
maggiori costi, nonostante il chiaro dettato legislativo (art. 119, 3
e 5 commi, Cost.; art. 9, legge n. 42/2009; art. 15, decreto
legislativo n. 68/2011, art. 10, legge n. 86/2024; art. 2, legge n.
111/2023) e la necessita' «improcrastinabile» della preventiva
realizzazione di un Fondo perequativo nello sviluppo di un
federalismo cooperativo (sentenza Corte costituzionale n. 192/2024).
Per quel che qui rileva, si illustra una breve analisi del Fondo
unico per l'inclusione delle persone con disabilita', cui le regioni
attingono per il finanziamento della funzione, istituito, ai sensi
dell'art. 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al fine di assicurare un'efficiente
programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e
il sostegno a favore delle persone con disabilita'. In particolare,
le finalita' per l'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo,
elencate nel successivo comma 213, sono ampie e di assoluta estrema
rilevanza per la garanzia dei diritti civili e sociali delle persone,
come innanzi dettagliatamente esaminato.
La dotazione del fondo, originariamente quantificata in euro
552.177.454 per l'anno 2024 e in euro 231.807.485 annui a decorrere
dall'anno 2025 (comma 210), e' stata incrementata dall'art. 9-bis,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 (Disposizioni
urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con
disabilita', per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e
in materia di universita' e ricerca, convertito con modificazioni
dalla legge 29 luglio 2024, n. 106), che ha disposto l'incremento del
medesimo Fondo per l'importo di euro 14.460.000 per l'anno 2024 (per
complessivi euro 552.191.914,00), di euro 213.462.224 per l'anno 2025
(per complessivi euro 445.269.709,00), di euro 158.427.884 per l'anno
2026 (per complessivi euro 390.235.369) e di euro 108.427.884 annui a
decorrere dall'anno 2027 (per complessivi euro 340.235.369,00). Tale
incremento e' stato disposto contestualmente al riconoscimento a
carico del medesimo Fondo degli oneri per il finanziamento del
trasporto scolastico degli studenti con disabilita' (introduzione
lettera a bis) nel citato comma 213.
Nonostante l'importanza delle funzioni finanziate a carico del
medesimo fondo e la prevista introduzione di LEPS e di obiettivi di
servizio da assicurarsi da parte degli enti territoriali impegnati
nello svolgimento delle predette funzioni, le risorse del Fondo (che
vengono in corso d'anno finalizzate dallo Stato quota parte alle
specifiche funzioni) non appaiono adeguatamente incrementate, ne'
sembrano tenere in alcuna considerazione la dinamica crescente della
spesa.
Invero, l'esame degli stanziamenti approvati nel bilancio dello
Stato sia relativamente al triennio 2025-2027 (di cui alla legge n.
207/2024), sia relativamente al triennio 2026-2028 (di cui alla legge
n. 199/2025) dimostrano una costante riduzione delle medesime
risorse: nello specifico, dal confronto degli stanziamenti disposti
per tali finalita' nella prima annualita' di approvazione di ciascun
bilancio emerge una importante riduzione delle risorse messe a
disposizione dallo Stato, nonostante gli incrementi di spesa di cui
si sono fatti carico gli enti territoriali. In particolare, con
riferimento alla legge di bilancio approvata per il triennio
2025-2027 (legge 30 dicembre 2024, n. 207 Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il
triennio 2025-2027), il Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferirsi alla
Presidenza del Consiglio a titolo di «Fondo unico per l'inclusione
delle persone con disabilita'» (capitolo 1431), aveva una dotazione
finanziaria di competenza pari a euro 433.679.335 per il 2025; a euro
378.644.995 per il 2026 e a 328.644.995 per il 2027 (6) .
Con riferimento alla legge di bilancio per il triennio 2026-2028
(legge 30 dicembre 2025, n. 199, Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio
2026-2028), il medesimo Fondo, analogamente istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine del
successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio a titolo di
«Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'»
(capitolo 1431), ha una dotazione finanziaria di competenza pari a
euro 418.664.995,00 per il 2026, pari ad euro 378.644.995 per
l'esercizio finanziario 2027 ed ad euro 328.644.995 per l'esercizio
finanziario 2028 (trattasi dei medesimi importi previsti nelle
annualita' successive anche nella precedente legge di bilancio; tali
importi non sembrano peraltro tenere in alcuna considerazione la
prevista introduzione di LEPS nel medesimo anno 2028) (7) .
Si allega un prospetto riepilogativo delle predette dotazioni
finanziarie (all. 20).
Pertanto, dal confronto nella progressione della spesa, con
specifico riferimento alla prima annualita' di ciascun bilancio, si
evidenzia il decremento delle risorse posto che:
per l'esercizio finanziario 2024 sono state riconosciute
risorse di competenza pari a oltre 552 milioni di euro (ai sensi
della legge n. 213/2023 e dell'incremento disposto dall'art. 9-bis
del decreto-legge n. 71/2024);
per l'esercizio finanziario 2025 la dotazione finanziaria del
Fondo e' stata pari a 433,68 milioni di euro (ai sensi della legge n.
207/2024);
per l'esercizio finanziario 2026 la dotazione del Fondo e'
scesa a circa 418,66 milioni di euro (legge n. 199/2025).
Anche in riferimento a ciascun triennio, la previsioni di spesa
sono in decremento e sembrano non tenere in alcun conto la dinamica
della spesa e le esigenze di assicurare la copertura finanziaria e la
sostenibilita' della spesa agli enti territoriali, precludendo agli
stessi una reale capacita' di programmazione: in particolare, come
detto, nella legge di bilancio n. 199/2025, e' stato approvato uno
stanziamento complessivo del Fondo pari a euro 378.644.995 per
l'esercizio finanziario 2027 e ad euro 328.644.995 per l'esercizio
finanziario 2028 (trattasi peraltro dei medesimi importi previsti
anche nella precedente legge di bilancio con riferimento al secondo e
al terzo del bilancio di previsione).
Si evidenzia peraltro che, per la quota parte relativa al
concorso delle spese per gli studenti con disabilita', il Fondo viene
ripartito in base al numero di studenti con disabilita' iscritto in
ogni scuola, prescindendo pertanto dalle capacita' fiscali di ogni
singola regione.
In relazione a tale «canale» di finanziamento, le specifiche
parti della Sezione II della legge di bilancio n. 199/2025
interessate si rinvengono nell'art. 3 della legge n. 199/2025 che
autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2026, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella 2). All'interno
della Tabella 2, e in particolare nella Missione indicata come «14 -
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24), il Programma
14.1 «Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio» (24.5) e'
relativo, tra l'altro, ai Trasferimenti alla Presidenza del Consiglio
per le politiche di sostegno alla famiglia, politiche in materia di
adozioni internazionali, politiche delle pari opportunita' e lotta
alle dipendenze. Nello specifico il Programma 14.1 include l'Azione
«Politiche per la famiglia e le disabilita'», con uno stanziamento di
competenza pari a complessivi euro 602.330.809 per l'esercizio
finanziario 2026, euro 754.492.330 per l'esercizio finanziario 2027
ed euro 699.482.460 per l'esercizio finanziario 2028.
L'esame della tabella approvata con la legge n. 199/2025 non
offre ulteriori dettagli dell'articolazione della spesa, che sono
invece rinvenibili dalle note integrative redatte da ciascun
Ministero ai sensi dell'art. 21 della legge n. 196/2009, pubblicate
sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato (8) ,
nonche' nei dossier parlamentari relativi all'iter di approvazione
della legge di bilancio dello Stato (visualizzabile al seguente link:
https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-dl?ta
b=testiEmendamenti&did=59654), contenenti tra l'altro il contenuto di
ciascun programma di spesa con riferimento alle azioni sottostanti e
la specificazione, per ciascuna azione, delle risorse finanziarie per
il triennio di riferimento, con riguardo alle categorie economiche di
spesa, ai relativi riferimenti legislativi e ai criteri di
formulazione delle previsioni (art. 21, comma 11, lettera a), legge
n. 196/2009).
In particolare, dall'esame della medesima nota integrativa del
Ministero dell'economia e delle finanze e specificatamente dall'ivi
incluso «Allegato tecnico per azioni e capitoli», contenente il
dettaglio dell'articolazione della spesa, si evince che negli
stanziamenti previsti nell'ambito della Missione «14 - Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia» (24), e specificatamente nel
Programma «14.1 "Famiglia, pari opportunita' e situazioni di disagio"
(24.5), Azione Politiche per la famiglia e le disabilita» e' incluso
il capitolo «1431 - Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio
per il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilita'»
con uno stanziamento di competenza pari a euro 418.664.995,00 per il
2026, euro 378.644.995 per il 2027 e ad euro 328.644.995 per il 2028.
Appare utile rammentare che, con riferimento ai profili
finanziari correlati allo specifico obiettivo di servizio individuato
nel comma 709, la Relazione tecnica e i dossier parlamentari, in
atti, predisposti in sede di lavori preparatori della legge di
bilancio 2026-2028 (all. 15) precisano che «la spesa media oraria
costituisce un obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa
obbligatoria. La sua attuazione e', quindi, subordinata alla
disponibilita' delle risorse previste dalla legislazione vigente. Il
parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce
un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico
elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili in termini di
risorse e platea di beneficiari. Di conseguenza, eventuali variazioni
nella platea o nella disponibilita' delle risorse determinano un
adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo
e' volto a individuare una soglia condivisa di riferimento,
funzionale a garantire parita' di trattamento tra gli enti e una
distribuzione equa delle risorse» (p. 1200). Nello specifico, sempre
dai dati contenuti nella Relazione tecnica, sembra emergere che
l'obiettivo di servizio (indicato, come detto, in termini «minimali»
e assolutamente irrisori rispetto alle reali necessita') e' stato
direttamente parametrato alla sussistenza delle risorse disponibili a
legislazione vigente (v. tabella p. 1199).
La preoccupazione legittimamente espressa dalla Regione Puglia
attiene alla «sostenibilita'» di tale tipologia di spesa da parte del
bilancio autonomo regionale, in considerazione della sua dinamica in
termini assolutamente crescenti, come piu' volte rimarcato, ben oltre
l'obiettivo di servizio indicato dal legislatore statale, in uno
all'assenza dello Stato nel farsi carico di tali oneri, che dovrebbe
tradursi nel riconoscere agli enti territoriali adeguate risorse,
anche parametrate rispetto alla crescita esponenziale dei costi,
nonche' alle maggiori difficolta' dei territori con minore capacita'
fiscale.
In particolare, la preoccupazione concerne sia l'ulteriore
margine di crescita della spesa che potrebbe verificarsi in
riferimento alla prevista introduzione dei LEPS con decorrenza
dall'annualita' 2028 (insostenibile per gli enti territoriali), sia
il «cristallizzarsi della spesa storica», con consolidamento della
«prassi» dello Stato di riconoscere finanziamenti a «invarianza» di
risorse, ponendo esclusivamente a carico dei bilanci degli enti
territoriali il gap di crescita della spesa anche correlata al chiaro
indirizzo della giurisprudenza in materia di assistenza scolastica.
Al di la' dei profili strettamente finanziari, appare
«irragionevole» e lesiva delle norme costituzionali richiamate sinora
la pretesa dello Stato di basare il sistema di finanziamento dei LEPS
e degli obiettivi di servizio sulle risorse ad oggi assicurate dai
bilanci degli enti territoriali, senza una preventiva e specifica
istruttoria che tenga conto della «sostenibilita'» di tali spese
anche nell'ottica di medio e lungo periodo, in considerazione della
dinamica crescente della spesa, come peraltro indicato da codesta
Ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 192/2024 piu' volte
richiamata.
Sul punto, circa la prova del pregiudizio (gia' illustrato nella
relazione tecnica regionale), si evidenzia che la sentenza n.
195/2024 di codesta on.le Corte ponga in capo allo Stato l'obbligo di
effettuare specifica istruttoria al fine di valutare la
«sostenibilita'» dei costi da parte delle autonomie territoriali.
Tanto premesso, si ribadisce che la regione, sino ad oggi, al solo
fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, e' riuscita
- pur con difficolta' crescenti in considerazione delle criticita'
del quadro economico e finanziario, oltre che dei numerosi
contenziosi azionati al fine di ottenere ore aggiuntive rispetto a
quelle riconosciute e finanziate - a coprire tali somme tramite
risorse del bilancio autonomo.
Anche in considerazione del peggioramento del contesto economico
e soprattutto della crescita esponenziale degli importi previsti
dalla normativa vigente a carico degli enti territoriali a titolo di
contributo alla finanza pubblica, la regione non e' in grado di
assicurare per il triennio 2026-2028 e, in chiave prospettica, almeno
sino al 2029, la sostenibilita' di tali costi e il reperimento delle
predette risorse sul bilancio autonomo.
Orbene, come visto, il comma 711 prevede il finanziamento della
funzione sia per la fase transitoria che per la fase di operativita'
del LEP ad invarianza finanziaria, cio' significando che, in base al
criterio della spesa storica cosi' consolidato, anche per gli anni a
venire alla Regione Puglia saranno verosimilmente destinati
all'incirca 10 milioni di euro.
Invero, nonostante le plurime richieste avanzate dalle regioni in
sede di Conferenza delle regioni, in uno ai reiterati rilievi
formulati direttamente dalla Regione Puglia (come supra esposto),
anche nella manovra di bilancio dello Stato per il 2026-2028 non
viene prestata attenzione alcuna nei confronti delle legittime
istanze delle regioni per ottenere dallo Stato le somme adeguate
dovute per l'erogazione del servizio de quo.
In parallelo, si precisa che la previsione contenuta nell'art. 1,
comma 635 della legge di bilancio 2026 in ordine alla riduzione del
contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di
cui all'art. 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per
un importo pari a euro 100 milioni per il solo anno 2026, da
ripartire proporzionalmente tra le regioni, e' motivata dagli esiti
del lavoro del Tavolo tecnico istituito ai sensi del comma 3-bis
dell'art. 9 del decreto-legge n. 155/2024, costituito al fine di
analizzare i valori assoluti del contributo alla finanza pubblica per
le Regioni a statuto ordinario. In particolare, gli esiti dei lavori
condotti composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, rappresentanti del Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
e da rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province
autonome hanno evidenziato come, per l'anno 2026, l'importo del
contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge n. 207/2024 a
carico delle regioni fosse errato e abbondantemente superiore al
delta positivo delle entrate tributarie e che, per gli anni
successivi al 2027, l'elaborazione tenga conto solo delle politiche
invariate (v. Nota Conferenza delle regioni, a firma del Presidente
Fedriga, prot. n. 5200/C2FIN del 5 agosto 2025- all. 21).
In ordine alla attualita' e alla gravita' del pregiudizio subito
dalla Regione Puglia in considerazione della persistente
insufficienza delle somme riconosciute dallo Stato, si evidenzia
altresi' che, in considerazione della crescente entita' degli importi
aggiunti dalla Regione Puglia di anno in anno, e' inevitabile che
tale spesa si traduca in tagli ai servizi per i cittadini, ovvero in
minori stanziamenti per la spesa di natura socio-assistenziale, in
ridotti trasferimenti ai comuni per contribuire alle funzioni di loro
competenza, in minori interventi di sostegno alle politiche agricole,
al settore del turismo, in generale agli interventi per lo sviluppo
economico e sociale del territorio.
Si ribadisce inoltre che, ove i mancati trasferimenti da parte
dello Stato dovessero essere qualificati come una sorta di
contribuzione alla finanza pubblica, sarebbe dovere dello stesso
Stato acquisire in via preventiva «adeguati elementi istruttori sulla
sostenibilita' dell'importo del contributo» da parte degli enti ai
quali viene richiesto (v. da ultimo sentenze n. 195/2024 e n.
152/2025) e non certo alle autonomie territoriali dimostrare,
necessariamente a posteriori, di non essere piu' in grado di
assicurare i servizi fondamentali ai cittadini del proprio
territorio: e' evidente che nel «gioco» sull'inversione dell'onere
probatorio a rimetterci siano innanzitutto i cittadini.
Si soggiunge, altresi', che anche in relazione al bilancio di
previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2026 e
per il pluriennale 2027-2028, approvato con legge regionale 27
ottobre 2025, n. 19, si conferma la situazione di assoluta criticita'
per la regione che non e' in grado di assicurare, a carico del
bilancio regionale autonomo, la disponibilita' delle risorse
necessarie ad assicurare la copertura uniforme del servizio nelle
dimensioni effettivamente pretese e riconosciute, palesemente e
gravemente sottostimate dallo Stato.
Si tratta invero di importi ingenti, peraltro afferenti a spesa
di natura corrente, che si sommano alle notevoli risorse gia' versate
dalla regione allo Stato a titolo di contributo alla finanza
pubblica, nonche' alle risorse gia' destinate dalla regione al
servizio sanitario per sopperire al sotto-finanziamento del fondo
sanitario nazionale, esigenze in relazione alle quali la regione e'
gia' stata costretta ad effettuare importanti riduzioni nei
finanziamenti dei servizi di competenza prettamente regionale.
Al riguardo, vale anche la pena rammentare a codesta ecc.ma Corte
che pende il ricorso n. 11/2025 sulla mancata attribuzione delle
somme da parte dello Stato a ristoro degli indennizzi ex legge n.
210/1992 anticipati dalla Regione Puglia, per un ammontare di oltre
euro 200 milioni: diventa superfluo commentare ulteriormente le gravi
difficolta' che incontra l'ente pugliese nella gestione delle proprie
funzioni, a fronte delle plurime inadempienze statali.
Sul punto, si deposita la deliberazione della giunta regionale 19
novembre 2025, n. 1818 e il relativo allegato unico, con cui e' stato
approvato il bilancio gestionale della regione per gli anni
2026-2028, contenente il dettaglio dei singoli capitoli di spesa
(all. 22).
Inoltre si precisa che, come evidenziato anche nella Relazione
assessorile allegata al disegno di legge 18 settembre 2025, n. 185,
avente ad oggetto «Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l'esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028» (all. 23),
approvato con legge regionale n. 19/2025, la Regione Puglia registra
nello stato di previsione afferente ai diritti e politiche sociali
una netta flessione delle somme stanziate per il triennio 2026-2028
(v. pag. 165 del file - pag. 159 della Relazione), passando da una
somma pari a euro 155.795.387,06 stanziati per il 2026, a euro
123.215.607,28 stanziati per il 2027 e, addirittura, a euro
77.300.301,23 previsti per il 2028 (trattasi di previsioni di
bilancio comprensive sia del bilancio autonomo sia del bilancio
vincolato). Nella successiva tabella (pag. 170 del file - pag. 164
della Relazione), i valori indicati sono relativi al solo
finanziamento a valere sul bilancio autonomo e pari, con riferimento
alla Missione 12 afferente sempre ai diritti e politiche sociali, a
euro 85.548.425,98 per il 2026, euro 75.768.546,56 per il 2027 ed
euro 76.041.754,11 per il 2028.
Secondo l'insegnamento di codesta on.le Corte (sent. 133/2024),
"«l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti
territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa» (sentenza
n. 73 del 2023), sicche' le risorse disponibili possono subire
modifiche, anche in diminuzione. Tuttavia, «simili riduzioni non
devono comunque rendere "difficile, o addirittura impossibile, lo
svolgimento delle funzioni attribuite" (sentenza n. 155 del 2020)»
(sentenza n. 73 del 2023). Cio' vale tanto piu' in presenza di un
sistema di finanziamento che dovrebbe essere coordinato con il
riparto delle funzioni, «"cosi' da far corrispondere il piu'
possibile [...] esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da
un lato, disponibilita' di risorse [...] dall'altro" (sentenza n. 138
del 1999 e, piu' di recente, sentenza n. 241 del 2012)» (sentenza n.
188 del 2015). In alcuni casi, l'impossibilita' di svolgimento delle
funzioni e' stata ritenuta evidente in presenza di norme di legge che
assegnavano compiti e funzioni agli enti territoriali, senza alcun
trasferimento di risorse (sentenza n. 73 del 2023), o determinavano
drastiche riduzioni di dotazioni finanziarie degli enti (ad esempio
pari al cinquanta per cento rispetto all'anno precedente) «ad
invarianza di funzioni e senza un progetto di riorganizzazione»
(sentenza n. 188 del 2015). Piu' di frequente, tuttavia, questa Corte
(sentenza n. 155 del 2020), pur in presenza di significative
riduzioni di finanziamenti, ha riconosciuto la necessita' che le
regioni dimostrino l'inadeguatezza delle risorse a loro disposizione
«con puntuali riferimenti a dati analitici riferiti alle entrate del
caso di specie» (sentenza n. 155 del 2020) o che tale inadeguatezza
sia desunta dalla lettura dei bilanci regionali o ancora accertata
nei giudizi a quibus (sentenza n. 10 del 2016). In altri termini, si
e' affermato il principio secondo cui grava sulla regione - che
contesti le modalita' con cui il legislatore statale ha stabilito una
determinata riduzione di risorse, presuntivamente tale da impedire o
rendere difficile l'esercizio delle sue funzioni - l'onere di fornire
una adeguata prova di tale situazione, sempre che quest'ultima non si
desuma in maniera "autoevidente" dalla stessa formulazione della
disposizione statale oggetto di censure" (enfasi aggiunta).
Orbene, questa difesa ritiene di aver assolto il proprio onus
probandi, evidenziando l'oggettiva difficolta' che il crescente
importo per il finanziamento della funzione de qua sta producendo
alla Regione Puglia in danno dell'esercizio regolare ed equilibrato
delle proprie prerogative (con l'aggravante pure di essere una
regione sottoposta a Piano operativo), mediante la produzione e
lettura dei propri dati finanziari.
Emerge in tutta la sua oggettivita' la grave difficolta'
regionale nella gestione finanziaria, liddove la adeguata copertura
avrebbe consentito alla governance regionale una migliore
programmazione ed allocazione delle risorse, consentendo una gestione
regolare e, comunque, piu' efficiente ed efficace delle risorse
disponibili a garanzia della prestazione inviolabile di che trattasi.
Si ritiene infine che, anche in considerazione dell'imminente
avvio dei processi di autonomia differenziata da parte di alcune
regioni, sia assolutamente improcrastinabile che lo Stato chiarisca
definitivamente l'entita' e la natura dei «contributi» richiesti alle
autonomie territoriali, atteso che in un contesto di risorse scarse o
comunque definite, e' evidente che alla crescita esponenziale degli
importi richiesti a titolo di contributo alla finanza pubblica sia
correlata la contestuale riduzione di spazi di flessibilita' sul
bilancio autonomo. Si rileva, pertanto, che, in tale contesto, stante
l'importanza, la significativita' e la progressione pluriennale del
contributo alla finanza pubblica, nonche' in considerazione
dell'impossibilita' per gli enti territoriali di contrarre debito per
spesa corrente (possibilita' che e' invece contemplata per lo Stato),
la Regione Puglia verosimilmente non sara' in grado di assicurare,
per gli esercizi 2026-2028 e in chiave prospettica, sino al 2029, la
regolare copertura della funzione per tutti gli aventi diritto, posto
che i dati di bilancio dimostrano che la capacita' di spesa regionale
non puo' essere ulteriormente ridotta se non a scapito di altri
servizi essenziali e delle funzioni istituzionali. Al riguardo, si e'
visto come la progressiva massiccia riduzione in materia qua delle
assegnazioni regionali evidenzino la crescente sofferenza del
bilancio territoriale, che rende di fatto estremamente difficoltoso,
se non impossibile, rinvenire nel bilancio autonomo regionale
stanziamenti annuali tali da assicurare a tutti i disabili aventi
diritto l'erogazione del servizio di assistenza specialistica cosi'
come realmente spettante in base ai PEI. Invero, anche con
riferimento al periodo transitorio, la previsione dell'erogazione
nell'ambito delle ore finanziate dallo Stato rappresenta un vuoto
simulacro nel momento in cui viene fatta salva la contribuzione a
carico delle regioni ed ignora la granitica giurisprudenza in materia
che considera inviolabile il diritto a siffatta prestazione nelle ore
ritenute necessarie nei PEI o, in molti casi, anche in misura
superiore, contestando gli stessi PEI.
Del resto, si rinvia allo stato di previsione di cui alla
relazione citata (pag. 165 e ss.) al fine di verificare le
significative riduzioni effettuate nel triennio 2026-2028 nel
bilancio regionale pugliese in numerosi settori, anche nevralgici,
quali ad es. il trasporto pubblico, lo sviluppo economico, le
politiche per il lavoro, l'agricoltura, fonti energetiche,
istruzione, al fine di dedurre la forte flessione e consequenziale
difficolta' dell'ente regionale a reperire ulteriori risorse a
finanziamento di una funzione che dovrebbe essere coperta dallo Stato
integralmente o, quanto meno, in misura adeguata all'effettivo
esercizio della funzione stessa.
Tali dati dimostrano, pertanto, con riferimento alle missioni di
spesa ove e' maggiormente evidente la correlazione con i LEP
(assistenza sociale, istruzione e trasporto pubblico locale), la
costante e continua erosione delle risorse del bilancio autonomo, che
assume una decrescita importante per gli anni 2026-2028, anche in
considerazione della necessita' di assicurare al bilancio statale il
contributo alla finanza pubblica imposto alle regioni. Da tali dati
si evince agevolmente che la regione, pur non potendo - in assenza
della preventiva definizione da parte dello Stato dei LEP - dare
oggettiva e documentale prova della compromissione irreversibile
dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono
essere assicurati a tutti i cittadini sul territorio nazionale, sia
in estrema difficolta' nel rinvenire nel bilancio autonomo regionale
spazi di spesa di parte corrente al fine di assicurare la copertura
dei servizi di assistenza di che trattasi. Al fine di fornire
ulteriori riscontri rispetto a tali affermazioni, si ribadisce quanto
piu' volte sostenuto nelle sedi istituzionali in ordine alla
crescente rigidita' strutturale dei bilanci degli enti territoriali,
in particolare modo dei bilanci di parte corrente.
Inoltre, in particolare, con riferimento ai dati del bilancio
della regione per il triennio 2026-2028, si rileva che sul bilancio
autonomo regionale gravano spese obbligatorie, di natura strutturale
e non comprimibile, quali il concorso alla finanza pubblica; la quota
obbligatoria di cofinanziamento regionale ai programmi comunitari;
gli oneri per il rimborso mutui e prestiti, oltre che, in generale,
le spese di funzionamento e le spese per il personale.
Dall'analisi dei dati esposti nella tabella di cui alla citata
relazione tecnica, si evince agevolmente come la Missione 13 - Tutela
della salute assorba in media, nel triennio di riferimento, circa il
70% del complesso delle risorse del bilancio autonomo regionale;
oltre il 3,70% per ciascun esercizio finanziario e' invece destinato
alla copertura degli oneri relativi al debito pubblico (Missione 50)
mentre circa il 2% e' iscritto nella Missione 20 per Fondi e
accantonamenti; le risorse disponibili devono inoltre essere
nettizzate rispetto alle risorse iscritte per servizi per conto terzi
(che gravano per oltre il 13%). La parte «residua» del bilancio
autonomo regionale, pari a circa il 12% delle risorse astrattamente
disponibili, e' destinata alla realizzazione delle politiche di
competenza propriamente regionali, principalmente correlate al
mantenimento dei diritti civili e sociali dei cittadini: tra di esse,
per l'appunto, come visto, le spese in materia socio-assistenziale;
spese finalizzate a garantire i servizi di trasporto pubblico; spese
finalizzate a garantire i servizi di istruzione e formazione, nonche'
politiche autonome in materia di sviluppo dell'agricoltura, le
politiche tese allo sviluppo economico e allo sviluppo del turismo,
oltre che, come detto, spese incomprimibili di funzionamento, spese
per il personale e quota obbligatoria di cofinanziamento regionale ai
programmi comunitari.
I dati impietosi del bilancio regionale, in particolare per il
triennio 2026-2028, e in maniera prospettica almeno sino al 2029, in
considerazione del contributo ingente e crescente di finanza
pubblica, dimostrano che non vi e' capienza nel bilancio regionale,
in assenza dei dovuti adeguati trasferimenti da parte dello Stato,
per continuare a finanziare regolarmente il servizio cosi' come
emergente dal concreto fabbisogno (con stima di ore da garantire che
vanno quanto meno dalle 9 alle 18 ore settimanali, senza considerare
le richieste maggiori che vengono portate dinanzi all'Autorita'
giudiziaria): e' evidente pertanto il pregiudizio irrimediabile e
gravissimo che l'omesso trasferimento delle adeguate e congrue somme
alle regioni arrecherebbe alla collettivita', potenzialmente idoneo
ad incidere su diritti fondamentali della persona.
Il rischio che la Regione Puglia vuole ad ogni costo evitare,
disinnescando il meccanismo posto da anni in essere dallo Stato ed
aggravato dalle previsioni in questa sede censurate, e' che tali
prestazioni non possano piu' essere regolarmente ed uniformemente
erogate nella misura spettante agli aventi diritto.
Al riguardo, si evidenzia peraltro che la gia' citata sentenza n.
195/2024 ha ribadito il fondamentale principio delle spese
incomprimibili che opera in senso bidirezionale nei rapporti tra lo
Stato e la regione, obbligando lo Stato ad assicurare alle regioni le
somme necessarie per assicurare la salvaguardia dei diritti civili e
sociali dei cittadini.
Si soggiunge che il rischio della mancata capienza non sorge,
peraltro, ove lo Stato se ne faccia legittimamente carico, anche
perche', in estrema ipotesi, ove anche fosse dimostrata l'incapienza
degli stanziamenti iscritti in bilancio, l'ordinamento costituzionale
ravvisa la possibilita' per lo Stato di contrarre debito anche per
spesa di natura corrente: ipotesi, come detto, preclusa ai soli enti
territoriali in considerazione del disposto dell'art. 119, comma 7,
della Costituzione.
(1) Si veda Nota Integrativa Disegno di legge di bilancio 2025 -
2027, Ministero dell'economia e delle finanze, stanziamento
capitolo 1431 nell'ambito della Missione 14 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia; Programma 14.1 Famiglia, pari
opportunita' e situazioni di disagio, Azione Politiche per la
famiglia e le disabilita' [nello specifico p. 926-all.a
(estratto)].
(2) Anche la Commissione parlamentare, nell'ambito della citata
indagine conoscitiva, ritiene «prioritaria» l'attuazione del
fondo perequativo, rimarcando come «il modello di federalismo
fiscale "cooperativo", disegnato dalla legge delega n. 42 del
2009 e dai suoi decreti attuativi, e' fondamentale anche per
consentire un'equilibrata gestione l'attuazione del regionalismo
differenziato» (pagg. 132 e s.).
(3) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024, p.to 16 cons. in
diritto ma cfr. anche, nella stessa sentenza, p.to 14 cons. in
diritto in cui si afferma espressamente che la determinazione dei
LEP origina «il dovere dello stesso Stato di garantirne il
finanziamento».
(4) Recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle
regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore
sanitario».
(5) Nella sentenza n. 5965/2025 il Consiglio di Stato ha richiamato
la sentenza n. 80 del 2010 in cui codesta ecc.ma Corte ha
chiarito: che l'autonomia finanziaria dei comuni (e quindi degli
enti territoriali in generale) giammai puo' giustificare una
compressione dei diritti fondamentali e che l'assistenza
scolastica e i servizi correlati a favore gli alunni disabili,
devono essere garantiti; che i limiti di spesa non possono
pregiudicare i diritti garantiti dalla legge, e tanto meno
l'autonomia finanziaria degli enti locali puo' derogare, o
comunque in altro modo comprimere, il diritto fondamentale
all'inclusione ed al sostegno scolastico. Da cio' consegue che
«e' il diritto all'assistenza del disabile nell'accesso
all'istruzione primaria, il parametro rispetto al quale va
conformata l'autonomia finanziaria dei comuni, ed il connesso
problema dei limiti derivanti dalle risorse finanziarie, e non
puo' essere viceversa la seconda, a fungere, come implicitamente
preteso dalla doglianza in esame, da limite e/o comunque da
congegno abilitato a ridimensionare l'operativita' del sistema di
tutela del primo. Il che equivale a dire che il diritto
all'assistenza al momento dell'erogazione del servizio di
istruzione giammai puo' essere subordinato alla disponibilita'
finanziaria dell'ente tenuto ad erogarlo, tutte le volte in cui
questa subordinazione si risolva in un totale azzeramento delle
sue possibilita' di fruizione, come avvenuto nel caso di specie.
Tanto meno in nome dell'autonomia finanziaria degli enti locali,
ancorche' sia senza dubbio un principio fondamentale dell'impalco
costituzionale, puo' compromettersi detto diritto fondamentale;
al contrario, il Comune - al pari di tutti gli altri enti
pubblici, egualmente tenuti al rispetto ed alla cura di esso -
anche in forza del principio di sussidiarieta', e' tenuto a
garantirne l'attuazione e la piena fruizione da parte degli
aventi diritto, ivi compresi i soggetti affetti da disabilita'».
(6) Si veda Nota integrativa disegno di legge di bilancio 2025 -
2027, Ministero dell'economia e delle finanze, stanziamento
capitolo 1431 nell'ambito della Missione 14 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia; Programma 14.1 Famiglia, pari
opportunita' e situazioni di disagio, Azione Politiche per la
famiglia e le disabilita' (nello specifico p. 926 - all.a).
(7) Si veda Nota integrativa disegno di legge di bilancio 2026 -
2028, Ministero dell'economia e delle finanze, stanziamento
capitolo 1431 nell'ambito della Missione 14 Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia; Programma 14.1 Famiglia, pari
opportunita' e situazioni di disagio, Azione Politiche per la
famiglia e le disabilita' [nello specifico p. 948- all.b
(estratto)].
(8) (https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/attivita_istituzionali/form
azione_e_gestione_del_bilancio/bilancio_di_previsione/bilancio_fi
nanziario/index.html).
P. Q. M.
Sulla scorta delle argomentazioni sin qui svolte, la Regione
Puglia, come in epigrafe rappresentata e difesa, per tutto quanto
dedotto ed eccepito e con riserva di ulteriormente argomentare e
precisare, chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, alla luce delle
violazioni denunziate nella narrativa che precede, voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il
triennio 2026-2028», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. ordinario n. 42:
art. 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato),
commi da 706 a 711, disciplinanti la definizione del livello
essenziale di prestazione (LEP) in materia di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli
studenti con accertamento della condizione della disabilita' in eta'
evolutiva, il relativo contenuto, le modalita' operative, la fase
transitoria ed il relativo finanziamento, nelle parti in cui:
viene istituito il suddetto LEP senza una propedeutica
istruttoria e/o intesa con le regioni e/o, quantomeno, il parere
delle stesse, volta anche a verificare gli impatti di spesa e la
capacita' dei suddetti enti territoriali di sostenerne il peso
economico;
nulla viene disposto per la integrale copertura finanziaria
dell'istituito LEP a carico dello Stato o, comunque, nulla viene
disposto per l'adeguato e congruo finanziamento a carico dello Stato
del suddetto livello di assistenza in modo da garantire il regolare
esercizio dello stesso a decorrere dal 2028;
viene assegnato un fondo insufficiente per la fase
transitoria relativa agli anni 2026-2027, senza tener conto degli
effettivi costi del servizio e delle ore mediamente assegnate in base
ai PEI, anche in considerazione della caratterizzazione di tale
funzione quale diritto incomprimibile e strumentale al diritto
all'istruzione in favore degli aventi diritto;
art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e disposizioni relative) e annessa Tabella 2, con
particolare riferimento alla Missione «14 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia (24)», Programma 14.1 «Famiglia, pari
opportunita' e situazioni di disagio» (24.5), Azione «Politiche per
la famiglia e le disabilita'» in cui viene collocato lo stanziamento
- insufficiente ed inadeguato - relativo al «Fondo speciale per
l'inclusione delle persone con disabilita'» (da trasferirsi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, cap. 1431).
Si depositano, unitamente alla presente memoria di costituzione
ed allegata procura speciale, i seguenti documenti:
all. A. DG.R. n. 132 del 24 febbraio 2026 di autorizzazione
alla proposizione del ricorso e conferimento del mandato difensivo;
all. a - Nota integrativa MEF_BILANCIO 2025 (estratto);
all. b - Nota integrativa MEF_BILANCIO 2026 (estratto);
all. 0 - Intesa Conferenza unificata del 17 giugno 2021;
all. 1 - DGR 996/2018;
all. 2 - D.G.R. n. 716/2021;
all. 3 - DGR 533/2025;
all. 4 - esiti della riunione del 5 luglio 2022 della
Conferenza delle regioni;
all. 5 - esiti della riunione del 26 luglio 2022 della
Conferenza delle regioni;
all. 6 - esiti della riunione dell'11 luglio 2023 della
Conferenza delle regioni;
all. 7 - verbale Conferenza delle regioni del 26 luglio 2018;
all. 8 - verbale Conferenza delle regioni del 12 luglio 2023;
all. 9 - verbale Conferenza delle regioni del 25 luglio 2024;
all. 10 - verbale Conferenza delle regioni del 10 settembre
2025;
all. 11 - e-mail del 29 aprile 2024 del direttore del
Dipartimento Welfare della Regione Puglia;
all. 12 - nota prot. 063667 del 5 febbraio 2025 del direttore
del Dipartimento Welfare della Regione Puglia;
all. 13 - nota del 2 maggio 2025 del Consigliere regionale
delegato al Welfare della Regione Puglia;
all. 14 - verbale della Conferenza delle regioni e delle
province autonome del 29 dicembre 2025;
all. 15 - dossier parlamentare;
all. 16 - nota prot. n. 90483/2026, sottoscritta e
protocollata, contenente la relazione tecnica del competente
Dipartimento Welfare della Regione Puglia;
all. 16 bis - indagine conoscitiva della Commissione
parlamentare;
all. 16 ter - audizione del 6 novembre 2025 della Presidente
dell'UPB;
all. 17 - tabelle retributive nuovo CCNL Cooperative sociali;
all. 18 - documento del 14 novembre 2025 della Conferenza
delle regioni;
all. 19 - Proposta di modifica n. 127.6 al DDL n. 1689 _
Senato della Repubblica;
all. 20 - tabella riepilogativa dotazioni finanziarie 2024 e
2025;
all. 21 - Nota Conferenza delle regioni, a firma del
Presidente Fedriga, prot. n. 5200/C2FIN del 5 agosto 2025;
all. 22 - deliberazione della giunta regionale 19 novembre
2025, n. 1818 e il relativo allegato unico;
all. 23 - Relazione assessorile allegata al disegno di legge
18 settembre 2025 n. 185.
Salvis juribus.
Bari-Roma, data del mandato
Gli Avvocati: Fornelli - Simone