Reg. Ric. n. 1 del 2026
pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5
Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri
Resistente: Regione autonoma della Sardegna
Oggetto:
Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma Sardegna – Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi – Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2024 – Previsione, che con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2025, la Regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee – Previsione che in attesa di tale regolamento non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della predetta legge regionale, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze – Previsione che sono fatte salve le istanze finalizzate all'autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica – Ricorso del Governo – Denunciata previsione che comporta una sospensione automatica e generalizzata dell’azione amministrativa sui procedimenti autorizzativi, che ne determina un arresto ex lege per un’intera categoria di interventi, in attesa dell’adozione di un atto di secondo grado regionale – Contrasto con il principio stabilito dalla legislazione statale secondo cui nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzatori – Conflitto con le norme fondamentali di riforma economico - sociali – Violazione dei limiti statutari – Lesione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia – Lesione della clausola di maggior favore – Introduzione di un criterio di blocco procedimentale operante in modo automatico e generalizzato, senza la previsione di un criterio di differenziazione in relazione alle possibili e financo probabili diverse situazioni delle procedure automatizzate coinvolte – Equiparazione di situazioni oggettivamente eterogenee, trattate in modo identico senza una ragionevole giustificazione – Violazione del principio di uguaglianza sostanziale – Misura eccezionale che non correla tale effetto a una valutazione puntuale delle singole fattispecie, né a criteri selettivi in grado di distinguere tra interventi con diverso impatto e diversa rilevanza – Disciplina irragionevole e discriminatoria, incidente in modo uniforme e indifferenziato su situazioni diverse, senza adeguata giustificazione e senza un proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti – Introduzione di una preclusione generalizzata e indifferenziata allo svolgimento di attività economiche lecite nel settore delle fonti di energia rinnovabile – Incidenza sproporzionata e irragionevole sulla libertà di iniziativa economica privata – Disciplina che compromette il corretto esercizio della funzione amministrativa, determinando una paralisi procedimentale priva di adeguata regolazione – Contrasto con i principi di efficienza, continuità e imparzialità dell’azione amministrativa.
Costituzione Art. 41
Costituzione Art. 97
Costituzione Art. 117 Co. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 3
Statuto speciale per la Sardegna Art. 4 Co. 1
legge costituzionale del 18/10/2001 Art. 10
decreto legislativo del 08/11/2021 Art. 20 Co. 6
Udienza Pubblica del 09/06/2026 rel. BUSCEMA
Testo del ricorso
N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 2026
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 gennaio 2026 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione autonoma Sardegna - Misure urgenti per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione
di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi - Modifiche alla
legge regionale n. 20 del 2024 - Previsione che, con apposito
regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della legge regionale n. 31 del 2025, la Regione individua
direttive per la corretta applicazione della disciplina della
realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le
aree idonee - Previsione che in attesa di tale regolamento non puo'
essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur
presentate prima dell'entrata in vigore della predetta legge
regionale, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, ne'
possono essere presentate nuove istanze - Previsione che sono fatte
salve le istanze finalizzate all'autoconsumo o alle necessita' di
una comunita' energetica.
- Legge della Regione Sardegna 6 novembre 2025, n. 31 (Modifiche
all'articolo 1 e all'allegato G della legge regionale 5 dicembre
2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e
superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di
impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi)), art. 1, comma 1,
lettera b).
(GU n. 5 del 04-02-2026)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12 (telefax n.
06.96.51.40.00 - indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione
del 24 luglio 2025, ricorrente;
Contro la Regione autonoma della Sardegna, in persona del
Presidente pro tempore;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
primo comma, lettera b), della legge della Regione autonoma della
Sardegna, 6 novembre 2025, n. 31, recante «Modifiche all'art. 1 e
all'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure
urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee
all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna del 13 novembre 2025, n. 61 come da delibera
del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 22 dicembre
2025.
Nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna
(BURAS), Parte I e II, n. 61 del 13 novembre 2025, e' stata
pubblicata la legge regionale 6 novembre 2025, n. 31, recante
«Modifiche all'art. 1 e all'allegato G della legge regionale 5
dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di aree e
superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di
impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi)».
La legge, promulgata in data 6 novembre 2025, e' entrata in
vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, ai sensi
dell'art. 3 della medesima legge regionale ed interviene sulla
disciplina regionale concernente l'individuazione delle aree idonee e
non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili, modificando la precedente legge regionale 5
dicembre 2024, n. 20.
In particolare, l'art. 1 della legge regionale n. 31 del 2025
sostituisce il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del
2024 introducendo un nuovo comma 7-bis e prevedendo una disciplina
transitoria per i procedimenti autorizzatori relativi agli impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti in aree non
incluse tra le aree qualificate come idonee.
Il nuovo comma 7-bis prevede che, con apposito regolamento da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge
regionale, la Regione individui direttive per la corretta
applicazione della disciplina concernente la realizzazione degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti in
aree non incluse tra le aree idonee.
La medesima disposizione stabilisce, altresi', che, nelle more
dell'adozione del regolamento, non possa essere dato corso alle
istanze di autorizzazione che, pur presentate anteriormente
all'entrata in vigore della legge regionale in parola, ricadano in
aree non incluse tra le aree idonee, ne' possano essere presentate
nuove istanze, fatta salva l'ipotesi di quelle finalizzate
all'autoconsumo o al servizio di una comunita' energetica.
Testualmente la norma che si impugna prevede:
«b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Con apposito regolamento da emanarsi entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione
individua direttive per la corretta applicazione della disciplina
della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra
le aree idonee. In attesa del regolamento di cui al periodo
precedente non puo' essere dato corso alle istanze di autorizzazione
che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente
legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, ne' possono
essere presentate nuove istanze. Sono fatte salve le istanze
finalizzate all'autoconsumo o alle necessita' di una comunita'
energetica".».
La disciplina introdotta dalla legge regionale n. 31 del 2025
incide, pertanto, sui procedimenti amministrativi in corso alla data
della sua entrata in vigore, nonche' sulle istanze da presentarsi
successivamente, prevedendo, per il periodo antecedente all'adozione
del regolamento regionale, una sospensione dell'attivita'
procedimentale relativa agli impianti di produzione di energia da
fonti rinnovabili ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee,
con le sole eccezioni espressamente contemplate dalla disposizione.
A seguito della pubblicazione della legge regionale n. 31 del
2025 e della sua entrata in vigore, il Consiglio dei ministri, nella
seduta del 22 dicembre 2025, ha deliberato di impugnare, ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni della legge
regionale previste nell'art. 1, primo comma, lettera b), ritenute
lesive delle competenze statali e dei parametri costituzionali. Il
Presidente del Consiglio ritiene, infatti, che la legge, cosi' come
promulgata, presenti dei vizi di illegittimita' costituzionale per la
violazione degli articoli 3, 41, 97 e 117, terzo comma, della
Costituzione (produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia).
Pertanto, propone questione di legittimita' costituzionale ai
sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti
Motivi
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, lettera
b), della legge della Regione autonoma della Sardegna 6 novembre
2025, n. 31. Violazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, in relazione ai principi stabiliti dalla legislazione
statale nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia» di cui all'art. 20, comma 6, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199; violazione altresi' dei limiti
statutari (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, articoli 3 e
4, comma 1, lettera e), e dell'art. 10 della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3), per invasione dell'area riservata alla
disciplina di principio statale e per introduzione di una sospensione
generalizzata dei procedimenti autorizzativi in contrasto con la
disciplina statale uniforme del settore.
La legge regionale impugnata interviene in un ambito nel quale la
Regione autonoma della Sardegna e' titolare, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera e), dello Statuto speciale, di competenza
legislativa in materia di «produzione e distribuzione di energia
elettrica», competenza che, tuttavia, lo stesso Statuto sottopone ai
limiti stabiliti dall'art. 3, e dunque al rispetto della
Costituzione, dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato,
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche'
delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dei
principi stabiliti dalla legislazione statale. In tale quadro, la
legge regionale interviene nella materia della «produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia», riconducibile alla
competenza legislativa concorrente e connotata da un titolo di
competenza piu' ampio rispetto a quello statutario. Lo Stato, dunque,
nella suddetta materia, dettando le norme di principio presidia
l'unitarieta' della politica energetica nazionale e l'esigenza di
uniformita' dei regimi amministrativi connessi alla realizzazione
degli impianti.
Tanto premesso, la disposizione regionale censurata - contenuta
nell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 31 del
2025 - introduce, dopo il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale
n. 20 del 2024, un nuovo comma 7-bis che, da un lato, rinvia a un
regolamento regionale da emanarsi entro novanta giorni per dettare
«direttive» sulla corretta applicazione della disciplina degli
impianti da fonti rinnovabili ricadenti in aree non incluse tra le
aree idonee; dall'altro lato, stabilisce che, «in attesa» di tale
regolamento, «non puo' essere dato corso» alle istanze di
autorizzazione gia' presentate che ricadano in aree non incluse tra
le aree idonee, ne' «possono essere presentate nuove istanze», salve
quelle finalizzate all'autoconsumo o alle necessita' di una comunita'
energetica.
Una simile previsione comporta una sospensione automatica e
generalizzata dell'azione amministrativa sui procedimenti
autorizzativi, operante non gia' come ordinaria disciplina del
procedimento o come modulazione caso per caso, ma come un vero e
proprio arresto ex lege dell'iter autorizzatorio per un'intera
categoria di interventi, in attesa dell'adozione di un atto di
secondo grado regionale.
La scelta regionale, cosi' congegnata, incide direttamente sui
regimi amministrativi relativi alla realizzazione degli impianti a
fonti rinnovabili, che lo Stato, con la sua legislazione di indirizzo
ha invece conformato in senso uniforme su tutto il territorio
nazionale, proprio in ragione della rilevanza unitaria della materia
energetica e degli obiettivi di politica energetica gravanti
sull'ordinamento statale nel suo complesso.
In particolare, la legislazione statale di settore - nel
delineare il quadro dei regimi amministrativi e dei criteri che
governano l'individuazione delle aree e l'iter autorizzatorio degli
impianti da fonti rinnovabili - esprime principi che vincolano le
Regioni nell'esercizio della loro potesta' normativa. In questo
senso, assume rilievo, quale parametro interposto, il principio
secondo cui, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non
possono essere disposte moratorie o sospensioni dei procedimenti
autorizzativi. Tale principio, affermato dall'art. 20, comma 6, del
decreto legislativo n. 199 del 2021, vieta espressamente che, nelle
more dell'individuazione delle aree idonee ad opera delle leggi
regionali, possano essere introdotte moratorie ovvero sospensioni dei
termini dei procedimenti di autorizzazione.
La disposizione regionale impugnata si pone, quindi, in evidente
contrasto con tali principi, dal momento che, esplicitamente,
introduce una sospensione dei procedimenti autorizzativi «sino
all'emanazione di un regolamento regionale, e dunque proprio nel
periodo in cui la disciplina statale esige continuita' procedimentale
e uniformita' dei regimi amministrativi, impedendo che l'iter
autorizzatorio venga bloccato per effetto di scelte unilaterali
regionali.
La disciplina regionale non si limita, dunque, a modulare
l'esercizio della funzione amministrativa secondo criteri
procedimentali, ma incide, arrestando, in pratica sine die, l'iter
autorizzatorio con la conseguenza che all'amministrazione viene
impedito l'esercizio di ogni potere di valutazione sulla concreta
autorizzabilita' dell'impianto sito in area non idonea e dunque
eludendo il principio di continuita' voluto dal legislatore statale
nelle fasi transitorie.
Ne' vale ad escludere l'illegittimita' la previsione di un
termine di novanta giorni per l'adozione del regolamento: il divieto
regionale opera immediatamente e automaticamente, senza alcuna
valutazione individuale, e senza che la legge regionale preveda
meccanismi idonei a neutralizzare gli effetti della sospensione in
caso di mancato rispetto del termine, cosi' che l'arresto
procedimentale si configura come effetto legale pieno e
autosufficiente. Come gia' accennato, di fatto, la sospensione dei
procedimenti si appalesa tendenzialmente sine die.
La disciplina regionale, peraltro, si colloca in un contesto nel
quale codesta Corte costituzionale ha gia' scrutinato misure
regionali aventi analoga struttura di blocco generalizzato dei
procedimenti autorizzativi nel settore delle fonti rinnovabili,
rilevandone l'incompatibilita' con il divieto statale di introdurre
moratorie e sospensioni nelle more della definizione delle aree
idonee.
Infatti, con la sentenza n. 28 del 2025, codesta Corte
costituzionale e' intervenuta sulla legge regionale Sardegna n. 5 del
2024 che aveva introdotto un meccanismo di sospensione generalizzata
dei procedimenti autorizzativi relativi agli impianti a fonti
rinnovabili, collegandone la ripresa all'adozione di una futura
disciplina regionale sulle aree idonee. Codesta Corte ha ritenuto la
sospensione incompatibile con il quadro normativo statale di
principio, che esclude la possibilita' di introdurre moratorie o
sospensioni dei procedimenti nelle more dell'individuazione delle
aree idonee, rilevando come una sospensione automatica e
generalizzata, non assistita da criteri selettivi ne' da strumenti di
salvaguardia procedimentale, si ponga in contrasto con l'esigenza di
continuita' e uniformita' della disciplina del settore energetico.
Inoltre, giova rammentare che, di recente, codesta Corte
costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2025, ha chiarito in modo
netto il significato e la funzione della nozione di «aree idonee» nel
sistema delineato dalla legislazione statale. In particolare, ha
ribadito che la qualificazione di un'area come idonea non costituisce
una condizione esclusiva o preclusiva per la realizzazione di
impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma definisce uno strumento
di accelerazione dei procedimenti autorizzativi, attraverso
l'applicazione di iter procedimentali semplificati e piu' rapidi,
coerenti con gli obiettivi assunti in sede europea.
Al tempo stesso, e' stato precisato che le aree non qualificate
come idonee non sono, per cio' solo, sottratte alla possibilita' di
ospitare impianti da fonti rinnovabili, restando pienamente
accessibili mediante i procedimenti autorizzativi ordinari, nel
rispetto delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e territoriali
previste dall'ordinamento. Tale impostazione esclude letture
restrittive idonee a determinare effetti di blocco o di paralisi
generalizzata dello sviluppo del settore al di fuori di perimetri
rigidamente predeterminati.
Alla luce anche delle sopra citate decisioni di codesta Corte
costituzionale, appare chiaro che la disposizione qui impugnata
riproduce, nella sostanza, lo stesso meccanismo gia' dichiarato
incostituzionale e non gia' una regolazione del procedimento secondo
canoni di ragionevole istruttoria e ponderazione caso per caso, ma
una sospensione generalizzata e automatica in attesa di una fonte
secondaria regionale. Inoltre, surrettiziamente, sospendendo i
procedimenti in atto e impedendo l'esame di nuove domande sino
all'emanazione del regolamento, di fatto, disegna un quadro di
governo del territorio e della produzione di energia da FER in cui
nelle aree non idonee non e' possibile l'installazione di alcun
impianto.
Tutto cio' contrasta sia con la normativa quadro statale ma anche
con i precedenti di codesta Corte costituzionale che, come visto,
fissano principi del tutto incompatibili con quelli perseguiti dalla
normativa della Regione Sardegna.
Ne consegue che l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
regionale n. 31 del 2025, nella parte in cui introduce il nuovo comma
7-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024, eccede dalle
competenze legislative riconosciute alla Regione autonoma della
Sardegna, violando i limiti statutari e invadendo l'area dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale nella materia di
competenza concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia», con conseguente violazione dell'art. 117,
terzo comma, della Costituzione, della normativa interposta di cui
all'art. 20, sesto comma, del decreto legislativo n. 119 del 2021
anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale
n. 3 del 2001 e con gli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale.
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge della Regione autonoma della Sardegna 6 novembre 2025, n.
31. Violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo
dell'irragionevolezza e della disparita' di trattamento, per
l'introduzione di una sospensione generalizzata e indifferenziata dei
procedimenti autorizzativi.
La disposizione regionale impugnata si pone in contrasto anche
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto introduce una disciplina
manifestamente irragionevole e fonte di ingiustificate disparita' di
trattamento.
Stabilendo che, nelle more dell'adozione di un regolamento
regionale, non possa essere dato corso alle istanze di autorizzazione
relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee, ne' possano essere
presentate nuove istanze, fatte salve alcune limitate ipotesi, la
previsione legislativa introduce un criterio di «blocco»
procedimentale operante in modo automatico e generalizzato, senza
prevedere, nel contempo, alcun criterio di differenziazione in
relazione alle possibili e financo probabili diverse situazioni delle
procedure autorizzatorie coinvolte. La sospensione si applica,
infatti, indistintamente a procedimenti in fase iniziale e a
procedimenti gia' istruiti o prossimi alla conclusione, a prescindere
dallo stato di avanzamento dell'iter amministrativo, dall'entita'
degli investimenti gia' sostenuti o dalla concreta incidenza
territoriale degli impianti progettati (quale, ad esempio, la
presenza di cumulo di impianti nelle stesse aree, oppure no).
In tal modo, la legge regionale equipara situazioni
oggettivamente eterogenee, trattandole in modo identico senza una
ragionevole giustificazione, in violazione del principio di
eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione.
L'irragionevolezza della disciplina emerge altresi' dalla scelta
di subordinare la ripresa dell'attivita' procedimentale all'adozione
di un regolamento regionale, senza che la legge preveda strumenti
idonei a garantire la proporzionalita' degli effetti prodotti nel
periodo transitorio. Il legislatore regionale ha cosi' introdotto una
misura di carattere eccezionale - la sospensione generalizzata dei
procedimenti - senza correlare tale effetto a una valutazione
puntuale delle singole fattispecie ne' a criteri selettivi che
consentano di distinguere tra interventi con diverso impatto e
diversa rilevanza.
La disposizione censurata determina, inoltre, una disparita' di
trattamento tra operatori economici che si trovano in condizioni
sostanzialmente analoghe, ma che risultano diversamente incisi dalla
sospensione in ragione di fattori del tutto casuali, quali il momento
di presentazione dell'istanza o lo stato procedimentale raggiunto
alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina regionale,
in tal modo, attribuisce sposta il baricentro del procedimento su un
asse che da' rilievo decisivo e, per certi versi, esclusivo, a
elementi meramente temporali, non sorretti da alcuna ratio
giustificatrice coerente con le finalita' dichiarate della legge. In
altri termini, cosi' come congegnata attitudine la disposizione
normativa produce esiti disomogenei all'interno dello stesso
procedimento amministrativo, dal momento che determina trattamenti
differenziati non in ragione delle caratteristiche dell'intervento,
ma in funzione di circostanze meramente casuali e in alcun modo
governabili dall'amministrazione.»
Per tali ragioni, si ritiene che l'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge regionale n. 31 del 2025 violi l'art. 3 della
Costituzione, introducendo una disciplina irragionevole e
discriminatoria, che incide in modo uniforme e indifferenziato su
situazioni profondamente diverse, senza adeguata giustificazione e
senza un proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti.
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge della Regione autonoma della Sardegna 6 novembre 2025, n.
31. Violazione dell'art. 41 della Costituzione, per compressione
ingiustificata e sproporzionata della liberta' di iniziativa
economica privata.
La disposizione regionale impugnata viola anche l'art. 41 della
Costituzione, in quanto introduce una limitazione ingiustificata e
sproporzionata della liberta' di iniziativa economica privata nel
settore della produzione di energia da fonti rinnovabili.
La previsione, palesemente, incide, in via diretta sull'esercizio
di attivita' economiche riconducibili a un settore strategico e
regolato, precludendo in via automatica e indifferenziata l'accesso
al mercato e la realizzazione di iniziative imprenditoriali che, in
base alla normativa vigente, sarebbero altrimenti consentite e
sottoposte a valutazione caso per caso.
La compressione della liberta' di iniziativa economica non
risulta accompagnata da un adeguato bilanciamento tra l'interesse
pubblico perseguito e gli interessi privati incisi, ne' e' sorretta
da criteri selettivi o graduati idonei a circoscriverne l'impatto.
La sospensione disposta dalla legge regionale opera, inoltre,
senza che sia prevista una verifica in concreto dell'effettiva
compatibilita' degli interventi progettati, ne' una ponderazione
dell'incidenza delle singole iniziative sull'assetto territoriale o
ambientale. La scelta legislativa si risolve cosi' in un divieto
temporaneo solo nominalmente - non essendo stato previsto alcun
meccanismo alternativo al regolamento nell'ipotesi di mancata sua
adozione nei termini. Il divieto e' dunque, generalizzato, e
prescinde da qualunque valutazione sostanziale delle singole
attivita' economiche e che non si limita a conformarne l'esercizio,
ma ne impedisce radicalmente l'avvio o la prosecuzione.
Sotto altro profilo, si evidenzia che la previsione di un termine
per l'adozione di un regolamento regionale (ferme le riserve sopra
espresse) non e' idonea a rendere proporzionata la misura. Durante il
periodo transitorio, infatti, l'attivita' economica resta
integralmente preclusa per un'intera categoria di operatori, senza
che la legge introduca meccanismi di salvaguardia, di gradualita' o
di compensazione idonei a contenere gli effetti della sospensione.
La liberta' di iniziativa economica risulta cosi' sacrificata in
modo eccessivo, e comunque non ragionevole, rispetto alle finalita'
perseguite, mediante una tecnica normativa che trasforma una misura
eccezionale in un vero e proprio ostacolo all'accesso al mercato.
Per tali ragioni, l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
regionale n. 31 del 2025 viola l'art. 41 della Costituzione, in
quanto incide in modo sproporzionato e irragionevole sulla liberta'
di iniziativa economica privata, introducendo una preclusione
generalizzata e indifferenziata allo svolgimento di attivita'
economiche lecite nel settore delle fonti di energia rinnovabile.
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge della Regione autonoma della Sardegna 6 novembre 2025, n.
31. Violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del
buon andamento e dell'imparzialita' dell'azione amministrativa, per
l'introduzione di una paralisi procedimentale priva di adeguati
strumenti di governo e di garanzia.
La disposizione regionale impugnata si pone, altresi', in
contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto compromette il
buon andamento e l'imparzialita' dell'azione amministrativa,
introducendo una disciplina che determina una paralisi generalizzata
dei procedimenti autorizzativi senza predisporre strumenti idonei a
garantirne la gestione ordinata ed efficiente.
La previsione legislativa incide direttamente sull'organizzazione
e sul funzionamento dell'amministrazione, impedendo agli uffici
competenti di esercitare le proprie funzioni secondo criteri di
continuita', efficienza e responsabilita'.
La sospensione generalizzata dei procedimenti non e' accompagnata
da alcuna disciplina transitoria idonea a regolare la gestione delle
istanze pendenti, ne' da criteri che consentano all'amministrazione
di operare valutazioni selettive o di adottare soluzioni
organizzative proporzionate alle diverse situazioni procedimentali.
Come detto nel motivo che precede, la legge regionale subordina
la ripresa dell'attivita' amministrativa all'adozione di un
regolamento, fissando un termine per la sua emanazione, ma senza
prevedere meccanismi di salvaguardia in caso di ritardo o inerzia. In
tal modo, l'assetto procedimentale resta esposto al rischio di una
sospensione a tempo indefinito, essendo rimessa esclusivamente alla
futura adozione di un atto di normazione secondario, con conseguente
compromissione della certezza dell'azione amministrativa e della sua
capacita' di perseguire in modo efficace l'interesse pubblico
tracciato nelle linee generali dalla legislazione statale.
In tal modo, la legge regionale condiziona l'operativita'
dell'esercizio della funzione amministrativa a un evento futuro e
incerto, con il serio rischio di trasformare l'inerzia regolamentare
in un fattore strutturale di disfunzione dell'azione amministrativa.
Appare evidente che la mancata adozione del regolamento si
risolverebbe, di fatto, nel divieto assoluto di installazione di
impianto FER nelle aree non idonee. In tal modo si comprometterebbe
in via definitiva, il principio voluto dal legislatore statale in
base al quale la qualificazione di un'area come non idonea non puo'
assumere il significato assoluto di area in cui non e' possibile
l'installazione di impianti. La qualificazione, come detto, e di
recente ribadito anche da codesta Corte costituzionale (sentenza n.
184 del 2025), assume esclusivamente una connotazione semplificatoria
all'interno del procedimento autorizzatorio.
La disciplina censurata determina inoltre un effetto di
disorganizzazione sistemica, in quanto priva l'amministrazione di
ogni margine di valutazione e di gestione attiva dei procedimenti,
trasformando una funzione amministrativa ordinaria in una mera attesa
dell'adozione di una fonte regolamentare. In tal modo, l'azione
amministrativa non risulta piu' orientata al conseguimento di
risultati concreti, ma viene sospesa in via generalizzata, in
contrasto con i principi di buon andamento e di effettivita' che
l'art. 97 della Costituzione impone.
Per tali ragioni, l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
regionale n. 31 del 2025 viola l'art. 97 della Costituzione,
introducendo una disciplina che compromette il corretto esercizio
della funzione amministrativa, determina una paralisi procedimentale
priva di adeguata regolazione e si pone in contrasto con i principi
di efficienza, continuita' e imparzialita' dell'azione
amministrativa.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima la legge regionale n. 31
del 2025 della Regione autonoma della Sardegna, per i motivi
illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri;
2. legge regionale Sardegna n. 31 del 2025.
Roma, 12 gennaio 2026
L'Avvocato dello Stato: Rocchitta