Reg. Ric. n. 1 del 2026
pubbl. su G.U. del 04/02/2026 n. 5

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma SardegnaMisure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi – Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2024 Previsione, che con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2025, la Regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee – Previsione che in attesa di tale regolamento non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della predetta legge regionale, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze – Previsione che sono fatte salve le istanze finalizzate all'autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica Ricorso del Governo – Denunciata previsione che comporta una sospensione automatica e generalizzata dell’azione amministrativa sui procedimenti autorizzativi, che ne determina un arresto ex lege per un’intera categoria di interventi, in attesa dell’adozione di un atto di secondo grado regionale – Contrasto con il principio stabilito dalla legislazione statale secondo cui nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzatori – Conflitto con le norme fondamentali di riforma economico - sociali – Violazione dei limiti statutari – Lesione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia – Lesione della clausola di maggior favore – Introduzione di un criterio di blocco procedimentale operante in modo automatico e generalizzato, senza la previsione di un criterio di differenziazione in relazione alle possibili e financo probabili diverse situazioni delle procedure automatizzate coinvolte – Equiparazione di situazioni oggettivamente eterogenee, trattate in modo identico senza una ragionevole giustificazione – Violazione del principio di uguaglianza sostanziale – Misura eccezionale che non correla tale effetto a una valutazione puntuale delle singole fattispecie, né a criteri selettivi in grado di distinguere tra interventi con diverso impatto e diversa rilevanza – Disciplina irragionevole e discriminatoria, incidente in modo uniforme e indifferenziato su situazioni diverse, senza adeguata giustificazione e senza un proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti – Introduzione di una preclusione generalizzata e indifferenziata allo svolgimento di attività economiche lecite nel settore delle fonti di energia rinnovabile – Incidenza sproporzionata e irragionevole sulla libertà di iniziativa economica privata – Disciplina che compromette il corretto esercizio della funzione amministrativa, determinando una paralisi procedimentale priva di adeguata regolazione – Contrasto con i principi di efficienza, continuità e imparzialità dell’azione amministrativa. 


Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna  del 06/11/2025  Num. 31  Art. 1  Co. 1


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 117    Co.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.   Co.
legge costituzionale del 18/10/2001    Art. 10 
decreto legislativo del 08/11/2021    Art. 20    Co.

Udienza Pubblica del 09/06/2026 rel. BUSCEMA




Testo del ricorso

                        N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 2026

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 13 gennaio 2026  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Energia - Impianti alimentati da  fonti  rinnovabili  -  Norme  della
  Regione autonoma Sardegna - Misure urgenti per l'individuazione  di
  aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione
  di  impianti  a  fonti  di  energia  rinnovabile  (FER)  e  per  la
  semplificazione dei procedimenti  autorizzativi  -  Modifiche  alla
  legge regionale n. 20 del  2024  -  Previsione  che,  con  apposito
  regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore
  della  legge  regionale  n.  31  del  2025,  la  Regione  individua
  direttive per  la  corretta  applicazione  della  disciplina  della
  realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra  le
  aree idonee - Previsione che in attesa di tale regolamento non puo'
  essere  dato  corso  alle  istanze  di  autorizzazione   che,   pur
  presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  predetta  legge
  regionale, ricadano in aree non incluse tra  le  aree  idonee,  ne'
  possono essere presentate nuove istanze - Previsione che sono fatte
  salve le istanze finalizzate all'autoconsumo o alle  necessita'  di
  una comunita' energetica. 
- Legge della Regione Sardegna 6  novembre  2025,  n.  31  (Modifiche
  all'articolo 1 e all'allegato G della legge  regionale  5  dicembre
  2024,  n.  20  (Misure  urgenti  per  l'individuazione  di  aree  e
  superfici idonee e non idonee  all'installazione  e  promozione  di
  impianti  a  fonti  di  energia  rinnovabile   (FER)   e   per   la
  semplificazione dei procedimenti autorizzativi)), art. 1, comma  1,
  lettera b). 


(GU n. 5 del 04-02-2026)

    Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   ex    lege
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato  in  Roma  alla  via  dei  Portoghesi,  12  (telefax   n.
06.96.51.40.00 - indirizzo  PEC  ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it),
giusta delibera del Consiglio dei ministri  adottata  nella  riunione
del 24 luglio 2025, ricorrente; 
    Contro  la  Regione  autonoma  della  Sardegna,  in  persona  del
Presidente pro tempore; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
primo comma, lettera b), della legge  della  Regione  autonoma  della
Sardegna, 6 novembre 2025, n. 31, recante  «Modifiche  all'art.  1  e
all'allegato G della legge regionale 5 dicembre 2024, n.  20  (Misure
urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non  idonee
all'installazione  e  promozione  di  impianti  a  fonti  di  energia
rinnovabile  (FER)  e  per  la   semplificazione   dei   procedimenti
autorizzativi)», pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della  Regione
autonoma della Sardegna del 13 novembre 2025, n. 61 come da  delibera
del Consiglio dei ministri adottata  nella  seduta  del  22  dicembre
2025. 
    Nel Bollettino Ufficiale della Regione  autonoma  della  Sardegna
(BURAS), Parte I  e  II,  n.  61  del  13  novembre  2025,  e'  stata
pubblicata la  legge  regionale  6  novembre  2025,  n.  31,  recante
«Modifiche all'art. 1  e  all'allegato  G  della  legge  regionale  5
dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti per l'individuazione di  aree  e
superfici idonee e  non  idonee  all'installazione  e  promozione  di
impianti  a  fonti  di   energia   rinnovabile   (FER)   e   per   la
semplificazione dei procedimenti autorizzativi)». 
    La legge, promulgata in data  6  novembre  2025,  e'  entrata  in
vigore  il  giorno  della  sua  pubblicazione  nel  BURAS,  ai  sensi
dell'art. 3  della  medesima  legge  regionale  ed  interviene  sulla
disciplina regionale concernente l'individuazione delle aree idonee e
non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia  da
fonti  rinnovabili,  modificando  la  precedente  legge  regionale  5
dicembre 2024, n. 20. 
    In particolare, l'art. 1 della legge regionale  n.  31  del  2025
sostituisce il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale  n.  20  del
2024 introducendo un nuovo comma 7-bis e  prevedendo  una  disciplina
transitoria per i procedimenti autorizzatori relativi  agli  impianti
di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti in  aree  non
incluse tra le aree qualificate come idonee. 
    Il nuovo comma 7-bis prevede che,  con  apposito  regolamento  da
emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge
regionale,  la  Regione   individui   direttive   per   la   corretta
applicazione della  disciplina  concernente  la  realizzazione  degli
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili  ricadenti  in
aree non incluse tra le aree idonee. 
    La medesima disposizione stabilisce, altresi',  che,  nelle  more
dell'adozione del regolamento,  non  possa  essere  dato  corso  alle
istanze  di  autorizzazione   che,   pur   presentate   anteriormente
all'entrata in vigore della legge regionale in  parola,  ricadano  in
aree non incluse tra le aree idonee, ne'  possano  essere  presentate
nuove  istanze,  fatta  salva   l'ipotesi   di   quelle   finalizzate
all'autoconsumo o al servizio di una comunita' energetica. 
    Testualmente la norma che si impugna prevede: 
        «b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
          "7-bis. Con apposito regolamento da emanarsi entro  novanta
giorni dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la  Regione
individua direttive per la  corretta  applicazione  della  disciplina
della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra
le  aree  idonee.  In  attesa  del  regolamento  di  cui  al  periodo
precedente non puo' essere dato corso alle istanze di  autorizzazione
che, pur presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee,  ne'  possono
essere  presentate  nuove  istanze.  Sono  fatte  salve  le   istanze
finalizzate  all'autoconsumo  o  alle  necessita'  di  una  comunita'
energetica".». 
    La disciplina introdotta dalla legge regionale  n.  31  del  2025
incide, pertanto, sui procedimenti amministrativi in corso alla  data
della sua entrata in vigore, nonche'  sulle  istanze  da  presentarsi
successivamente, prevedendo, per il periodo antecedente  all'adozione
del   regolamento   regionale,   una    sospensione    dell'attivita'
procedimentale relativa agli impianti di  produzione  di  energia  da
fonti rinnovabili ricadenti in aree non incluse tra le  aree  idonee,
con le sole eccezioni espressamente contemplate dalla disposizione. 
    A seguito della pubblicazione della legge  regionale  n.  31  del
2025 e della sua entrata in vigore, il Consiglio dei ministri,  nella
seduta del 22 dicembre 2025, ha deliberato  di  impugnare,  ai  sensi
dell'art.  127  della  Costituzione,  le  disposizioni  della   legge
regionale previste nell'art. 1, primo  comma,  lettera  b),  ritenute
lesive delle competenze statali e dei  parametri  costituzionali.  Il
Presidente del Consiglio ritiene, infatti, che la legge,  cosi'  come
promulgata, presenti dei vizi di illegittimita' costituzionale per la
violazione degli articoli  3,  41,  97  e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione  (produzione,  trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia). 
    Pertanto, propone questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127, comma 1, della Costituzione per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  primo  comma,  lettera
b), della legge della Regione  autonoma  della  Sardegna  6  novembre
2025,  n.  31.  Violazione  dell'art.   117,   terzo   comma,   della
Costituzione, in relazione ai principi stabiliti  dalla  legislazione
statale nella materia della «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia» di cui all'art.  20,  comma  6,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199; violazione altresi'  dei  limiti
statutari (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, articoli 3  e
4, comma 1, lettera e), e dell'art. 10 della legge costituzionale  18
ottobre  2001,  n.  3),  per  invasione  dell'area   riservata   alla
disciplina di principio statale e per introduzione di una sospensione
generalizzata dei procedimenti  autorizzativi  in  contrasto  con  la
disciplina statale uniforme del settore. 
    La legge regionale impugnata interviene in un ambito nel quale la
Regione autonoma della Sardegna e' titolare, ai  sensi  dell'art.  4,
comma  1,  lettera  e),  dello  Statuto   speciale,   di   competenza
legislativa in materia di  «produzione  e  distribuzione  di  energia
elettrica», competenza che, tuttavia, lo stesso Statuto sottopone  ai
limiti  stabiliti  dall'art.  3,   e   dunque   al   rispetto   della
Costituzione, dei principi dell'ordinamento  giuridico  dello  Stato,
degli obblighi internazionali e degli  interessi  nazionali,  nonche'
delle  norme  fondamentali  delle  riforme  economico-sociali  e  dei
principi stabiliti dalla legislazione statale.  In  tale  quadro,  la
legge regionale interviene nella materia della «produzione, trasporto
e   distribuzione   nazionale   dell'energia»,   riconducibile   alla
competenza legislativa  concorrente  e  connotata  da  un  titolo  di
competenza piu' ampio rispetto a quello statutario. Lo Stato, dunque,
nella suddetta materia,  dettando  le  norme  di  principio  presidia
l'unitarieta' della politica energetica  nazionale  e  l'esigenza  di
uniformita' dei regimi  amministrativi  connessi  alla  realizzazione
degli impianti. 
    Tanto premesso, la disposizione regionale censurata  -  contenuta
nell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge  regionale  n.  31  del
2025 - introduce, dopo il comma 7 dell'art. 1 della  legge  regionale
n. 20 del 2024, un nuovo comma 7-bis che, da un  lato,  rinvia  a  un
regolamento regionale da emanarsi entro novanta  giorni  per  dettare
«direttive»  sulla  corretta  applicazione  della  disciplina   degli
impianti da fonti rinnovabili ricadenti in aree non  incluse  tra  le
aree idonee; dall'altro lato, stabilisce che,  «in  attesa»  di  tale
regolamento,  «non  puo'  essere  dato   corso»   alle   istanze   di
autorizzazione gia' presentate che ricadano in aree non  incluse  tra
le aree idonee, ne' «possono essere presentate nuove istanze»,  salve
quelle finalizzate all'autoconsumo o alle necessita' di una comunita'
energetica. 
    Una simile  previsione  comporta  una  sospensione  automatica  e
generalizzata    dell'azione    amministrativa    sui    procedimenti
autorizzativi,  operante  non  gia'  come  ordinaria  disciplina  del
procedimento o come modulazione caso per caso,  ma  come  un  vero  e
proprio  arresto  ex  lege  dell'iter  autorizzatorio  per  un'intera
categoria di interventi,  in  attesa  dell'adozione  di  un  atto  di
secondo grado regionale. 
    La scelta regionale, cosi' congegnata,  incide  direttamente  sui
regimi amministrativi relativi alla realizzazione  degli  impianti  a
fonti rinnovabili, che lo Stato, con la sua legislazione di indirizzo
ha invece  conformato  in  senso  uniforme  su  tutto  il  territorio
nazionale, proprio in ragione della rilevanza unitaria della  materia
energetica  e  degli  obiettivi  di  politica   energetica   gravanti
sull'ordinamento statale nel suo complesso. 
    In  particolare,  la  legislazione  statale  di  settore  -   nel
delineare il quadro dei  regimi  amministrativi  e  dei  criteri  che
governano l'individuazione delle aree e l'iter  autorizzatorio  degli
impianti da fonti rinnovabili - esprime  principi  che  vincolano  le
Regioni nell'esercizio  della  loro  potesta'  normativa.  In  questo
senso, assume  rilievo,  quale  parametro  interposto,  il  principio
secondo cui, nelle more dell'individuazione delle  aree  idonee,  non
possono essere disposte  moratorie  o  sospensioni  dei  procedimenti
autorizzativi. Tale principio, affermato dall'art. 20, comma  6,  del
decreto legislativo n. 199 del 2021, vieta espressamente  che,  nelle
more dell'individuazione delle  aree  idonee  ad  opera  delle  leggi
regionali, possano essere introdotte moratorie ovvero sospensioni dei
termini dei procedimenti di autorizzazione. 
    La disposizione regionale impugnata si pone, quindi, in  evidente
contrasto  con  tali  principi,  dal  momento  che,   esplicitamente,
introduce  una  sospensione  dei  procedimenti  autorizzativi   «sino
all'emanazione di un regolamento  regionale,  e  dunque  proprio  nel
periodo in cui la disciplina statale esige continuita' procedimentale
e  uniformita'  dei  regimi  amministrativi,  impedendo  che   l'iter
autorizzatorio venga  bloccato  per  effetto  di  scelte  unilaterali
regionali. 
    La  disciplina  regionale  non  si  limita,  dunque,  a  modulare
l'esercizio   della   funzione   amministrativa    secondo    criteri
procedimentali, ma incide, arrestando, in pratica  sine  die,  l'iter
autorizzatorio  con  la  conseguenza  che  all'amministrazione  viene
impedito l'esercizio di ogni potere  di  valutazione  sulla  concreta
autorizzabilita' dell'impianto sito  in  area  non  idonea  e  dunque
eludendo il principio di continuita' voluto dal  legislatore  statale
nelle fasi transitorie. 
    Ne' vale  ad  escludere  l'illegittimita'  la  previsione  di  un
termine di novanta giorni per l'adozione del regolamento: il  divieto
regionale  opera  immediatamente  e  automaticamente,  senza   alcuna
valutazione individuale, e  senza  che  la  legge  regionale  preveda
meccanismi idonei a neutralizzare gli effetti  della  sospensione  in
caso  di  mancato  rispetto  del   termine,   cosi'   che   l'arresto
procedimentale   si   configura   come   effetto   legale   pieno   e
autosufficiente. Come gia' accennato, di fatto,  la  sospensione  dei
procedimenti si appalesa tendenzialmente sine die. 
    La disciplina regionale, peraltro, si colloca in un contesto  nel
quale  codesta  Corte  costituzionale  ha  gia'   scrutinato   misure
regionali  aventi  analoga  struttura  di  blocco  generalizzato  dei
procedimenti  autorizzativi  nel  settore  delle  fonti  rinnovabili,
rilevandone l'incompatibilita' con il divieto statale  di  introdurre
moratorie e sospensioni  nelle  more  della  definizione  delle  aree
idonee. 
    Infatti,  con  la  sentenza  n.  28  del  2025,   codesta   Corte
costituzionale e' intervenuta sulla legge regionale Sardegna n. 5 del
2024 che aveva introdotto un meccanismo di sospensione  generalizzata
dei  procedimenti  autorizzativi  relativi  agli  impianti  a   fonti
rinnovabili, collegandone  la  ripresa  all'adozione  di  una  futura
disciplina regionale sulle aree idonee. Codesta Corte ha ritenuto  la
sospensione  incompatibile  con  il  quadro  normativo   statale   di
principio, che esclude la  possibilita'  di  introdurre  moratorie  o
sospensioni dei procedimenti  nelle  more  dell'individuazione  delle
aree  idonee,   rilevando   come   una   sospensione   automatica   e
generalizzata, non assistita da criteri selettivi ne' da strumenti di
salvaguardia procedimentale, si ponga in contrasto con l'esigenza  di
continuita' e uniformita' della disciplina del settore energetico. 
    Inoltre,  giova  rammentare  che,  di  recente,   codesta   Corte
costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2025, ha chiarito in  modo
netto il significato e la funzione della nozione di «aree idonee» nel
sistema delineato dalla  legislazione  statale.  In  particolare,  ha
ribadito che la qualificazione di un'area come idonea non costituisce
una  condizione  esclusiva  o  preclusiva  per  la  realizzazione  di
impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma definisce uno  strumento
di   accelerazione   dei   procedimenti   autorizzativi,   attraverso
l'applicazione di iter procedimentali  semplificati  e  piu'  rapidi,
coerenti con gli obiettivi assunti in sede europea. 
    Al tempo stesso, e' stato precisato che le aree  non  qualificate
come idonee non sono, per cio' solo, sottratte alla  possibilita'  di
ospitare  impianti  da   fonti   rinnovabili,   restando   pienamente
accessibili  mediante  i  procedimenti  autorizzativi  ordinari,  nel
rispetto delle valutazioni ambientali, paesaggistiche e  territoriali
previste  dall'ordinamento.   Tale   impostazione   esclude   letture
restrittive idonee a determinare effetti  di  blocco  o  di  paralisi
generalizzata dello sviluppo del settore al  di  fuori  di  perimetri
rigidamente predeterminati. 
    Alla luce anche delle sopra citate  decisioni  di  codesta  Corte
costituzionale, appare  chiaro  che  la  disposizione  qui  impugnata
riproduce, nella  sostanza,  lo  stesso  meccanismo  gia'  dichiarato
incostituzionale e non gia' una regolazione del procedimento  secondo
canoni di ragionevole istruttoria e ponderazione caso  per  caso,  ma
una sospensione generalizzata e automatica in  attesa  di  una  fonte
secondaria  regionale.  Inoltre,  surrettiziamente,   sospendendo   i
procedimenti in atto  e  impedendo  l'esame  di  nuove  domande  sino
all'emanazione del  regolamento,  di  fatto,  disegna  un  quadro  di
governo del territorio e della produzione di energia da  FER  in  cui
nelle aree non idonee  non  e'  possibile  l'installazione  di  alcun
impianto. 
    Tutto cio' contrasta sia con la normativa quadro statale ma anche
con i precedenti di codesta Corte  costituzionale  che,  come  visto,
fissano principi del tutto incompatibili con quelli perseguiti  dalla
normativa della Regione Sardegna. 
    Ne consegue che l'art.  1,  comma  1,  lettera  b),  della  legge
regionale n. 31 del 2025, nella parte in cui introduce il nuovo comma
7-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 20 del 2024, eccede  dalle
competenze  legislative  riconosciute  alla  Regione  autonoma  della
Sardegna, violando i limiti statutari e invadendo l'area dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione statale  nella  materia  di
competenza concorrente della «produzione, trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia», con conseguente  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione, della normativa  interposta  di  cui
all'art. 20, sesto comma, del decreto legislativo  n.  119  del  2021
anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge  costituzionale
n. 3 del 2001 e con gli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale. 
2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  b),
della legge della Regione autonoma della Sardegna 6 novembre 2025, n.
31. Violazione dell'art.  3  della  Costituzione,  sotto  il  profilo
dell'irragionevolezza  e  della  disparita'   di   trattamento,   per
l'introduzione di una sospensione generalizzata e indifferenziata dei
procedimenti autorizzativi. 
    La disposizione regionale impugnata si pone  in  contrasto  anche
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto introduce  una  disciplina
manifestamente irragionevole e fonte di ingiustificate disparita'  di
trattamento. 
    Stabilendo  che,  nelle  more  dell'adozione  di  un  regolamento
regionale, non possa essere dato corso alle istanze di autorizzazione
relative agli impianti di produzione di energia da fonti  rinnovabili
ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee, ne' possano  essere
presentate nuove istanze, fatte salve  alcune  limitate  ipotesi,  la
previsione   legislativa   introduce   un   criterio   di    «blocco»
procedimentale operante in modo  automatico  e  generalizzato,  senza
prevedere,  nel  contempo,  alcun  criterio  di  differenziazione  in
relazione alle possibili e financo probabili diverse situazioni delle
procedure  autorizzatorie  coinvolte.  La  sospensione  si   applica,
infatti,  indistintamente  a  procedimenti  in  fase  iniziale  e   a
procedimenti gia' istruiti o prossimi alla conclusione, a prescindere
dallo stato di  avanzamento  dell'iter  amministrativo,  dall'entita'
degli  investimenti  gia'  sostenuti  o  dalla   concreta   incidenza
territoriale  degli  impianti  progettati  (quale,  ad  esempio,   la
presenza di cumulo di impianti nelle stesse aree, oppure no). 
    In   tal   modo,   la   legge   regionale   equipara   situazioni
oggettivamente eterogenee, trattandole in  modo  identico  senza  una
ragionevole  giustificazione,  in   violazione   del   principio   di
eguaglianza sostanziale sancito dall'art. 3 della Costituzione. 
    L'irragionevolezza della disciplina emerge altresi' dalla  scelta
di subordinare la ripresa dell'attivita' procedimentale  all'adozione
di un regolamento regionale, senza che  la  legge  preveda  strumenti
idonei a garantire la proporzionalita'  degli  effetti  prodotti  nel
periodo transitorio. Il legislatore regionale ha cosi' introdotto una
misura di carattere eccezionale - la  sospensione  generalizzata  dei
procedimenti  -  senza  correlare  tale  effetto  a  una  valutazione
puntuale delle  singole  fattispecie  ne'  a  criteri  selettivi  che
consentano di  distinguere  tra  interventi  con  diverso  impatto  e
diversa rilevanza. 
    La disposizione censurata determina, inoltre, una  disparita'  di
trattamento tra operatori economici  che  si  trovano  in  condizioni
sostanzialmente analoghe, ma che risultano diversamente incisi  dalla
sospensione in ragione di fattori del tutto casuali, quali il momento
di presentazione dell'istanza o  lo  stato  procedimentale  raggiunto
alla data di entrata in vigore della legge. La disciplina  regionale,
in tal modo, attribuisce sposta il baricentro del procedimento su  un
asse che da' rilievo  decisivo  e,  per  certi  versi,  esclusivo,  a
elementi  meramente  temporali,  non   sorretti   da   alcuna   ratio
giustificatrice coerente con le finalita' dichiarate della legge.  In
altri termini,  cosi'  come  congegnata  attitudine  la  disposizione
normativa  produce  esiti  disomogenei   all'interno   dello   stesso
procedimento amministrativo, dal momento  che  determina  trattamenti
differenziati non in ragione delle  caratteristiche  dell'intervento,
ma in funzione di circostanze  meramente  casuali  e  in  alcun  modo
governabili dall'amministrazione.» 
    Per tali ragioni, si ritiene che l'art. 1, comma 1,  lettera  b),
della  legge  regionale  n.  31  del  2025  violi  l'art.   3   della
Costituzione,   introducendo   una   disciplina    irragionevole    e
discriminatoria, che incide in modo  uniforme  e  indifferenziato  su
situazioni profondamente diverse, senza  adeguata  giustificazione  e
senza un proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti. 
3. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  b),
della legge della Regione autonoma della Sardegna 6 novembre 2025, n.
31. Violazione dell'art.  41  della  Costituzione,  per  compressione
ingiustificata  e  sproporzionata  della   liberta'   di   iniziativa
economica privata. 
    La disposizione regionale impugnata viola anche l'art.  41  della
Costituzione, in quanto introduce una  limitazione  ingiustificata  e
sproporzionata della liberta' di  iniziativa  economica  privata  nel
settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. 
    La previsione, palesemente, incide, in via diretta sull'esercizio
di attivita' economiche  riconducibili  a  un  settore  strategico  e
regolato, precludendo in via automatica e  indifferenziata  l'accesso
al mercato e la realizzazione di iniziative imprenditoriali  che,  in
base  alla  normativa  vigente,  sarebbero  altrimenti  consentite  e
sottoposte a valutazione caso per caso. 
    La  compressione  della  liberta'  di  iniziativa  economica  non
risulta accompagnata da un  adeguato  bilanciamento  tra  l'interesse
pubblico perseguito e gli interessi privati incisi, ne'  e'  sorretta
da criteri selettivi o graduati idonei a circoscriverne l'impatto. 
    La sospensione disposta dalla  legge  regionale  opera,  inoltre,
senza che  sia  prevista  una  verifica  in  concreto  dell'effettiva
compatibilita' degli  interventi  progettati,  ne'  una  ponderazione
dell'incidenza delle singole iniziative sull'assetto  territoriale  o
ambientale. La scelta legislativa si  risolve  cosi'  in  un  divieto
temporaneo solo nominalmente  -  non  essendo  stato  previsto  alcun
meccanismo alternativo al regolamento  nell'ipotesi  di  mancata  sua
adozione  nei  termini.  Il  divieto  e'  dunque,  generalizzato,   e
prescinde  da  qualunque  valutazione   sostanziale   delle   singole
attivita' economiche e che non si limita a  conformarne  l'esercizio,
ma ne impedisce radicalmente l'avvio o la prosecuzione. 
    Sotto altro profilo, si evidenzia che la previsione di un termine
per l'adozione di un regolamento regionale (ferme  le  riserve  sopra
espresse) non e' idonea a rendere proporzionata la misura. Durante il
periodo   transitorio,   infatti,   l'attivita'    economica    resta
integralmente preclusa per un'intera categoria  di  operatori,  senza
che la legge introduca meccanismi di salvaguardia, di  gradualita'  o
di compensazione idonei a contenere gli effetti della sospensione. 
    La liberta' di iniziativa economica risulta cosi' sacrificata  in
modo eccessivo, e comunque non ragionevole, rispetto  alle  finalita'
perseguite, mediante una tecnica normativa che trasforma  una  misura
eccezionale in un vero e proprio ostacolo all'accesso al mercato. 
    Per tali ragioni, l'art. 1, comma  1,  lettera  b),  della  legge
regionale n. 31 del 2025  viola  l'art.  41  della  Costituzione,  in
quanto incide in modo sproporzionato e irragionevole  sulla  liberta'
di  iniziativa  economica  privata,  introducendo   una   preclusione
generalizzata  e  indifferenziata  allo  svolgimento   di   attivita'
economiche lecite nel settore delle fonti di energia rinnovabile. 
4. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  1,  lettera  b),
della legge della Regione autonoma della Sardegna 6 novembre 2025, n.
31. Violazione dell'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo  del
buon andamento e dell'imparzialita' dell'azione  amministrativa,  per
l'introduzione di  una  paralisi  procedimentale  priva  di  adeguati
strumenti di governo e di garanzia. 
    La  disposizione  regionale  impugnata  si  pone,  altresi',   in
contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in quanto compromette  il
buon  andamento   e   l'imparzialita'   dell'azione   amministrativa,
introducendo una disciplina che determina una paralisi  generalizzata
dei procedimenti autorizzativi senza predisporre strumenti  idonei  a
garantirne la gestione ordinata ed efficiente. 
    La previsione legislativa incide direttamente sull'organizzazione
e  sul  funzionamento  dell'amministrazione,  impedendo  agli  uffici
competenti di esercitare  le  proprie  funzioni  secondo  criteri  di
continuita', efficienza e responsabilita'. 
    La sospensione generalizzata dei procedimenti non e' accompagnata
da alcuna disciplina transitoria idonea a regolare la gestione  delle
istanze pendenti, ne' da criteri che  consentano  all'amministrazione
di  operare   valutazioni   selettive   o   di   adottare   soluzioni
organizzative proporzionate alle diverse situazioni procedimentali. 
    Come detto nel motivo che precede, la legge  regionale  subordina
la  ripresa  dell'attivita'   amministrativa   all'adozione   di   un
regolamento, fissando un termine per  la  sua  emanazione,  ma  senza
prevedere meccanismi di salvaguardia in caso di ritardo o inerzia. In
tal modo, l'assetto procedimentale resta esposto al  rischio  di  una
sospensione a tempo indefinito, essendo rimessa  esclusivamente  alla
futura adozione di un atto di normazione secondario, con  conseguente
compromissione della certezza dell'azione amministrativa e della  sua
capacita'  di  perseguire  in  modo  efficace  l'interesse   pubblico
tracciato nelle linee generali dalla legislazione statale. 
    In  tal  modo,  la  legge  regionale  condiziona   l'operativita'
dell'esercizio della funzione amministrativa a  un  evento  futuro  e
incerto, con il serio rischio di trasformare l'inerzia  regolamentare
in un fattore strutturale di disfunzione dell'azione amministrativa. 
    Appare evidente  che  la  mancata  adozione  del  regolamento  si
risolverebbe, di fatto, nel  divieto  assoluto  di  installazione  di
impianto FER nelle aree non idonee. In tal modo  si  comprometterebbe
in via definitiva, il principio voluto  dal  legislatore  statale  in
base al quale la qualificazione di un'area come non idonea  non  puo'
assumere il significato assoluto di area  in  cui  non  e'  possibile
l'installazione di impianti. La  qualificazione,  come  detto,  e  di
recente ribadito anche da codesta Corte costituzionale  (sentenza  n.
184 del 2025), assume esclusivamente una connotazione semplificatoria
all'interno del procedimento autorizzatorio. 
    La  disciplina  censurata  determina  inoltre   un   effetto   di
disorganizzazione sistemica, in  quanto  priva  l'amministrazione  di
ogni margine di valutazione e di gestione  attiva  dei  procedimenti,
trasformando una funzione amministrativa ordinaria in una mera attesa
dell'adozione di una  fonte  regolamentare.  In  tal  modo,  l'azione
amministrativa  non  risulta  piu'  orientata  al  conseguimento   di
risultati  concreti,  ma  viene  sospesa  in  via  generalizzata,  in
contrasto con i principi di buon  andamento  e  di  effettivita'  che
l'art. 97 della Costituzione impone. 
    Per tali ragioni, l'art. 1, comma  1,  lettera  b),  della  legge
regionale  n.  31  del  2025  viola  l'art.  97  della  Costituzione,
introducendo una disciplina che  compromette  il  corretto  esercizio
della funzione amministrativa, determina una paralisi  procedimentale
priva di adeguata regolazione e si pone in contrasto con  i  principi
di    efficienza,    continuita'    e    imparzialita'    dell'azione
amministrativa. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittima la legge  regionale  n.  31
del  2025  della  Regione  autonoma  della  Sardegna,  per  i  motivi
illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri; 
        2. legge regionale Sardegna n. 31 del 2025. 
          Roma, 12 gennaio 2026 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Rocchitta