Reg. Ric. n. 1 del 2026
pubbl. su G.U. del n.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione autonoma della Sardegna



Oggetto:

Energia – Impianti alimentati da fonti rinnovabili – Norme della Regione autonoma SardegnaMisure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi – Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2024 Previsione che con apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2025, la regione individua direttive per la corretta applicazione della disciplina della realizzazione di impianti FER ricadenti in aree non incluse tra le aree idonee – Previsione che in attesa di tale regolamento non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ricadano in aree non incluse tra le aree idonee, né possono essere presentate nuove istanze – Previsione che sono fatte salve le istanze finalizzate all'autoconsumo o alle necessità di una comunità energetica Ricorso del Governo – Denunciata previsione che comporta una sospensione automatica e generalizzata dell’azione amministrativa sui procedimenti autorizzativi, che ne determina un arresto ex lege per un’intera categoria di interventi, in attesa dell’adozione di un atto di secondo grado regionale – Contrasto con il principio stabilito dalla legislazione statale secondo cui nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie o sospensioni dei procedimenti autorizzatori – Conflitto con le norme fondamentali di riforma economico - sociali – Violazione dei limiti statutari – Lesione della competenza legislativa dello Stato nella materia concorrente della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell’energia – Lesione della clausola di maggior favore – Introduzione di un criterio di blocco procedimentale operante in modo automatico e generalizzato, senza la previsione di un criterio di differenziazione in relazione alle possibili e financo probabili diverse situazioni delle procedure automatizzate coinvolte – Equiparazione di situazioni oggettivamente eterogenee, trattate in modo identico senza una ragionevole giustificazione – Violazione del principio di uguaglianza sostanziale – Misura eccezionale che non correla tale effetto a una valutazione puntuale delle singole fattispecie, né a criteri selettivi in grado di distinguere tra interventi con diverso impatto e diversa rilevanza – Disciplina irragionevole e discriminatoria, incidente in modo uniforme e indifferenziato su situazioni diverse, senza adeguata giustificazione e senza un proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti – Introduzione di una preclusione generalizzata e indifferenziata allo svolgimento di attività economiche lecite nel settore delle fonti di energia rinnovabile – Incidenza sproporzionata e irragionevole sulla libertà di iniziativa economica privata – Disciplina che compromette il corretto esercizio della funzione amministrativa, determinando una paralisi procedimentale priva di adeguata regolazione – Contrasto con i principi di efficienza, continuità e imparzialità dell’azione amministrativa. 


Norme impugnate:
legge della Regione autonoma Sardegna  del 06/11/2025  Num. 31  Art. 1  Co. 1


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 41 
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 117    Co.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.
Statuto speciale per la Sardegna   Art.   Co.
legge costituzionale del 18/10/2001    Art. 10 
decreto legislativo del 08/11/2021    Art. 20    Co.