Reg. Ric. n. 46 del 2025
pubbl. su G.U. del 07/01/2026 n. 1

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Resistente: Regione Puglia



Oggetto:

Turismo – Strutture ricettive – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 49 del 2017 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici) – Istituzione della Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, che attribuisce il Codice identificativo regionale (CIR) – Previsione che il CIR è attribuito all'operatore turistico a seguito di registrazione con procedura informatizzata su apposita piattaforma telematica ed è propedeutico all'ottenimento del Codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge n. 145 del 2023 – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione da parte del legislatore regionale di una condizione quale la previa acquisizione del CIR per accedere all’assegnazione del CIN – Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede la sola acquisizione del CIN come titolo abilitativo – Eccedenza dalle competenze legislative regionali – Aggravamento del procedimento per i potenziali operatori di settore – Violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza – Disparità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore insistenti sul restante territorio nazionale.

- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 5, comma 1, lettera b), sostitutivo dell’art. 10-ter della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 49.

- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, art. 13-ter.

 

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) – Disposizioni in materia di mutamento della destinazione d'uso degli immobili – Previsione che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui al comma 1-quinquies dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 – Previsione che i mutamenti di destinazione d'uso, anche quelli non comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale, sono ammessi, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 – Ricorso del Governo – Denunciata previsione che i mutamenti di destinazione d’uso rilevanti, con o senza opere, debbano essere sempre realizzati mediante permesso di costruire o SCIA alternativa – Contrasto con le misure di agevolazione introdotte dal decreto-legge n. 69 del 2024 che ha modificato l’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 – Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio – Eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni di settore.

- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 11, comma 1, lettere b) e c), modificative, rispettivamente, dei commi 3 e 4 dell’art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 48.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter.

 

Edilizia e urbanistica – Interventi edilizi – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 48 del 2017 (Norme in materia di titoli abilitativi edilizi, controlli sull'attività edilizia e mutamenti della destinazione degli immobili) – Previsione che, fatte salve le limitazioni di cui al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale n. 48 del 2017, le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, ovvero delle norme regionali che ne danno attuazione, prevalgono sulle previsioni difformi degli strumenti urbanistici generali che siano già approvati ed efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 69 del 2024 e che siano con dette norme in contrasto – Ricorso del Governo – Denunciata previsione di “limitazioni” incidenti sulla portata dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001 che in relazione alle ipotesi semplificate di mutamento di destinazione d’uso fissa standard comuni sull’intero territorio nazionale rispetto al bilanciamento tra le esigenze del singolo afferenti al diritto di proprietà e gli interessi pubblici connessi al governo del territorio – Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio – Eccedenza dai limiti della competenza legislativa regionale nella materia concorrente del governo del territorio – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale relativa ai livelli essenziali delle prestazioni di settore.

- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 11, comma 1, lettera d), introduttiva del comma 5-bis all’art. 4 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 48.

- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo; decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, art. 23-ter.

 

Energia – Concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) – Procedimento per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione – Previsione che per le istanze di concessione relative a grandi e piccole derivazioni ad usi diversi da quello idroelettrico l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante, da comunicare dall'Autorità alla struttura competente entro un determinato termine perentorio – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento che prescrive il parere vincolante dell’Autorità di bacino per tutte le derivazioni d’acque pubbliche, senza distinzioni tra grandi e piccole derivazioni e senza eccezioni per gli usi idroelettrici – Violazione di un principio fondamentale statale in materia di tutela ambientale e idrogeologica – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – Diversità di trattamento tra derivazioni a uso idroelettrico e altri usi idrici – Violazione del principio di ragionevolezza – Contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 14, comma 1, lettera g), modificativo del comma 10 dell’art. 11 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7.

- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 96, comma 1; decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, art. 12.

 

Energia – Concessioni di derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico – Norme della Regione Puglia – Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2025 (Disciplina regionale dell'utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse) – Durata della concessione di derivazione – Previsione che la concessione ha durata quindicennale – Ricorso del Governo – Denunciata previsione della durata fissa di quindici anni per le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale – Eliminazione di ogni valutazione discrezionale da parte dell’autorità concedente per un periodo temporale inferiore – Alterazione del bilanciamento tra esigenze di sfruttamento economico e tutela ambientale – Deroga in peius ai livelli di tutela ambientale – Contrasto con la normativa statale di riferimento – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente – Violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Legge della Regione Puglia 29 settembre 2025, n. 15, art. 14, comma 1, lettera k), modificativo del comma 1 dell’art. 21 della legge regionale 30 maggio 2025, n. 7.

- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera s); regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 21. 


Norme impugnate:
legge della Regione Puglia  del 29/09/2025  Num. 15  Art. 5  Co. 1
legge della Regione Puglia  del 01/12/2017  Num. 49  Art. 10
legge della Regione Puglia  del 29/09/2025  Num. 15  Art. 11  Co. 1
legge della Regione Puglia  del 01/12/2017  Num. 48  Art. 4  Co. 3
legge della Regione Puglia  del 29/09/2025  Num. 15  Art. 11  Co. 1
legge della Regione Puglia  del 01/12/2017  Num. 48  Art. 4  Co. 4
legge della Regione Puglia  del 29/09/2025  Num. 15  Art. 11  Co. 1
legge della Regione Puglia  del 01/12/2017  Num. 48  Art. 4  Co. 5
legge della Regione Puglia  del 29/09/2025  Num. 15  Art. 14  Co. 1
legge della Regione Puglia  del 30/05/2025  Num. 7  Art. 11  Co. 10
legge della Regione Puglia  del 29/09/2025  Num. 15  Art. 14  Co. 1
legge della Regione Puglia  del 30/05/2025  Num. 7  Art. 21  Co. 1


Parametri costituzionali:
Costituzione   Art.
Costituzione   Art. 97 
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
Costituzione   Art. 117    Co.
regio decreto del 11/12/1933    Art. 21 
decreto legislativo del 16/03/1999    Art. 12 
decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001    Art. 23 
decreto legislativo del 03/04/2006    Art. 96    Co.
decreto-legge del 18/10/2023    Art. 13 
legge del 15/12/2023