Reg. Ric. n. 39 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 12/11/2025 n. 46

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Toscana



Oggetto:

Miniere, cave e torbiere – Concessioni pubbliche – Norme della Regione Toscana – Procedimento per il rilascio della concessione – Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 – Previsione che il rilascio della concessione è subordinato, tra l’altro, alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale – Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune – Previsione che il progetto definitivo di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2015, contiene, anche, un piano di utilizzo dei materiali che attesti l'impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio complessivamente estratto – Coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni – Previsione che ai siti estrattivi in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente, la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario – Previsione che, qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all'art. 35, comma 6, della medesima legge regionale, è calcolato sul sito estrattivo unitario – Autorizzazione e concessioni esistenti – Previsione che, nelle ipotesi di cui all'art. 35-bis della legge regionale n. 35 del 2015, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 38 della stessa legge regionale, è calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni – Decorrenza dell’efficacia – Previsione di un regime transitorio che posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale al 1° gennaio 2035 per i siti privati e per quelli a prevalenza privata – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di un vincolo che, incidendo direttamente sull’organizzazione produttiva delle imprese del settore, impedisce agli operatori economici di scegliere liberamente i luoghi di trasformazione dei materiali – Alterazione dell’equilibrio competitivo tra operatori regionali ed extra-regionali – Misura che produce effetti restrittivi sulla concorrenza, ledendo la competenza legislativa statale esclusiva in tale materia – Disciplina priva di una dimostrata e documentata proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo ambientale dichiarato, eccedente i limiti della competenza regionale – Violazione della libertà di iniziativa economica e della libera circolazione dei beni come tutelata anche dalla normativa europea.


Norme impugnate:

legge della Regione Toscana  del 21/08/2025  Num. 52  Art. 4  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 21/08/2025  Num. 52  Art. 5  Co. 1

legge della Regione Toscana  del 21/08/2025  Num. 52  Art. 5  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 21/08/2025  Num. 52  Art. 6

legge della Regione Toscana  del 21/08/2025  Num. 52  Art. 9

legge della Regione Toscana  del 21/08/2025  Num. 52  Art. 14



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art. 41   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 120   Co.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  Art. 34   Co.  




Testo dell'ricorso

                        N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 24 ottobre 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Miniere, cave e  torbiere  -  Concessioni  pubbliche  -  Norme  della
  Regione Toscana - Procedimento per il rilascio della concessione  -
  Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 - Previsione  che  il
  rilascio  della  concessione  e'  subordinato,  tra  l'altro,  alla
  stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla  lavorazione
  di almeno il 50 per cento  del  materiale  da  taglio  nel  sistema
  produttivo locale  -  Autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
  estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni  appartenenti  al
  patrimonio indisponibile del comune - Previsione  che  il  progetto
  definitivo di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 35
  del 2015, contiene, anche, un piano di utilizzo dei  materiali  che
  attesti l'impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la
  lavorazione di almeno il 50  per  cento  del  materiale  da  taglio
  complessivamente estratto - Coltivazione di siti estrattivi in  cui
  sono presenti beni appartenenti  al  patrimonio  indisponibile  del
  comune e altri beni - Previsione che  ai  siti  estrattivi  in  cui
  l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile  del
  comune non e' prevalente, la lavorazione di almeno il 50 per  cento
  del materiale da taglio nel sistema produttivo locale e'  calcolata
  sul sito estrattivo unitario - Previsione che, qualora l'estensione
  del bene appartenente al patrimonio indisponibile  del  comune  sia
  prevalente, l'impegno alla lavorazione di almeno il  50  per  cento
  del materiale da  taglio  nel  sistema  produttivo  locale  di  cui
  all'art. 35, comma 6, della medesima legge regionale, e'  calcolato
  sul  sito  estrattivo  unitario  -  Autorizzazioni  e   concessioni
  esistenti - Previsione che, nelle ipotesi di  cui  all'art.  35-bis
  della legge regionale n. 35 del 2015, l'impegno alla lavorazione di
  almeno il  50  per  cento  del  materiale  da  taglio  nel  sistema
  produttivo locale, previsto dai commi 5  e  6  dell'art.  38  della
  stessa legge regionale, e' calcolato sul sito  estrattivo  unitario
  in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio  indisponibile
  del comune e altri beni - Decorrenza dell'efficacia - Previsione di
  un  regime  transitorio   che   posticipa   l'entrata   in   vigore
  dell'obbligo alla  lavorazione  di  almeno  il  50  per  cento  del
  materiale da taglio nel sistema produttivo  locale  al  1°  gennaio
  2035 per i siti privati e per quelli a prevalenza privata. 
- Legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52 (Disposizioni  in
  materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r.
  35/2015 e alla l.r. 69/2011) art. 4, comma 2, e i  collegati  artt.
  5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14. 


(GU n. 46 del 12-11-2025)

    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio dei ministri pt, difeso dall'Avvocatura generale  dello
Stato, presso i cui  uffici  ex  lege  domicilia  in  Roma,  via  dei
Portoghesi, n. 12 - pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it 
    Contro la Regione Toscana in persona del  Presidente  pt  per  la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua,  della
legge della Regione Toscana 21 agosto 2025,  n.  52,  Pubblicata  nel
Bollettino Ufficiale della regione n. 54, del 28 agosto 2025 recante:
«Disposizioni in materia di cave  e  di  servizio  idrico  integrato.
Modifiche alla legge regionale n. 35/2015 e alla legge  regionale  n.
69/2011». 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei  ministri  nella  seduta  del  17  ottobre  2025  e  si
depositano, a tal fine, estratto  conforme  del  verbale  e  relativo
allegato. 
    La legge della Regione Toscana 21 agosto 2025,  n.  52,  presenta
molteplici profili di illegittimita' costituzionale, relativamente  a
numerose disposizioni  che,  prevedendo  l'obbligo  di  sottoporre  a
lavorazione nel sistema produttivo locale almeno il 50 per cento  dei
materiali  estratti  nell'area  Apuo-Versiliese  (marmo  di  Carrara)
eccedono dalle competenze regionali, per  contrasto:  a)  con  l'art.
117, comma 2, lettera e), della Costituzione,  che  attribuisce  allo
Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
b) con l'art. 41  della  Costituzione,  che  tutela  la  liberta'  di
iniziativa economica  e  ne  ammette  limiti  solo  se  funzionali  a
esigenze  di  utilita'  sociale  e,  comunque,  secondo   canoni   di
ragionevolezza e proporzionalita'; c) con l'art.  120,  primo  comma,
della Costituzione, che vieta alle regioni di adottare  provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le regioni e che istituiscano dazi di importazione o
esportazione o transito. 
Il quadro normativo di riferimento. 
    In via preliminare, si  ritiene  necessario  definire  il  quadro
normativo  di  riferimento  entro  cui  si   inserisce   l'intervento
legislativo  oggetto,  in  parte   qua,   di   censura.   Nell'ambito
dell'ordinamento nazionale, le materie concernenti la pianificazione,
la  localizzazione  e  l'autorizzazione  delle  attivita'  estrattive
rientrano nella sfera della funzione  di  «governo  del  territorio»,
attribuita alle regioni ai sensi del  Titolo  V  della  Costituzione,
sempre nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo  Stato  e
nel rigoroso rispetto delle liberta' garantite dal  mercato  interno,
sia a livello nazionale che comunitario. 
    In tale contesto, la regolamentazione  dell'attivita'  estrattiva
assume rilievo pubblico primario, in  quanto  concorre  a  perseguire
obiettivi essenziali quali: 
        la tutela dell'ambiente e del paesaggio; 
        la sicurezza delle operazioni di escavazione; 
        la continuita'  delle  filiere  produttive  e  manifatturiere
connesse alla lavorazione dei materiali lapidei. 
    Da tali premesse deriva l'esigenza che  la  disciplina  regionale
sia improntata a criteri di chiarezza,  proporzionalita'  e  coerenza
con il sistema concorrenziale, con  particolare  riguardo  alla  fase
autorizzativa  e  alle   condizioni   di   esercizio   dell'attivita'
estrattiva. 
    L'ordinamento normativo di riferimento e' costituito dalla  legge
regionale 25 marzo 2015, n. 35, recante «Disposizioni in  materia  di
cave», gia' oggetto di molteplici interventi modificativi. 
    Con  la  legge  regionale  oggetto  di  gravame,  il  legislatore
regionale e' nuovamente intervenuto sulla legge regionale n.  35/2015
e,  per  profili  connessi,  sulla  legge   regionale   n.   69/2011,
introducendo,  tra   le   altre   disposizioni,   una   clausola   di
obbligatorieta' della lavorazione in loco del materiale estratto,  da
applicarsi tramite inserimento nei titoli abilitativi. 
    In particolare: 
        a)  l'art.  4,  comma  2,  legge  regionale  n.  52/2025  che
sostituisce l'art. 35, comma 6, della  legge  regionale  n.  35/2015,
prevede l'obbligo di sottoporre «alla lavorazione di  almeno  il  50%
del materiale da taglio nel sistema produttivo locale»  -  territorio
dell'area Apuo-Versiliese. Tale disposizione, collocata  nel  Capo  I
della legge regionale, si applica direttamente, con riferimento  alle
concessioni relative a beni comunali,  mediante  l'inserimento  della
clausola di lavorazione nei titoli estrattivi. 
    Si evidenzia, altresi',  che  l'art.  4,  comma  2,  della  legge
regionale introduce, in via meramente eventuale, la  possibilita'  di
sviluppare un progetto di interesse generale per il territorio, volto
a  generare  un  impatto  positivo   su   occupazione,   ambiente   e
infrastrutture. La  natura  facoltativa  e  non  vincolante  di  tale
previsione, tuttavia, non appare idonea a garantire il  perseguimento
concreto di obiettivi di rilevanza pubblica, e finisce per accentuare
il profilo di illegittimita' costituzionale, incidendo  ulteriormente
sull'assetto concorrenziale e sulla liberta' di iniziativa  economica
in assenza di un chiaro fondamento in esigenze pubbliche oggettive  e
verificabili. 
        b) L'art. 6 estende l'obbligo della  lavorazione  in  filiera
corta di almeno il 50% del materiale estratto nella cave, o parti  di
cava anche ai  siti  estrattivi  che  non  rientrano  nel  patrimonio
indisponibile del comune (c.d. beni estimati di proprieta'  privata),
attraverso  l'inclusione  nei  piani  di  utilizzo   di   un'apposita
attestazione riguardante la quota di lavorazione locale. 
        c) Con gli articoli 5 e 9 per i  siti  «unitari»  a  gestione
mista  (comunale  e  privata),  si  dispone  che  la  percentuale  di
lavorazione sia calcolata sull'intero compendio, al fine  di  evitare
frazionamenti artificiosi. 
    La  clausola  di  filiera  viene  qualificata  quale   condizione
essenziale del titolo estrattivo,  la  cui  violazione  determina  la
sospensione o la decadenza del titolo stesso, ai sensi  dell'art.  37
della legge regionale n. 35/2015. 
        d) La normativa prevede, altresi', con l'art. 14,  un  regime
transitorio che posticipa l'entrata  in  vigore  dell'obbligo  al  1°
gennaio 2035 per i siti privati e per quelli  a  prevalenza  privata,
mentre  per  i  beni  comunali  la  disciplina   trova   applicazione
immediata. 
    Cio' premesso, sono censurabili le  seguenti  disposizioni  della
legge regionale in esame per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), nonche' degli
articoli 41 e 120, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art.
4, comma 2 ed a quelli collegati articoli 5, commi 1 e 2, 6, 9  e  14
della legge regionale della Toscana 21 agosto 2025, n. 52. 
    La disposizione contenuta nell'art. 4, comma  2,  sostituisce  il
comma 6 dell'art. 35 della  legge  regionale  n.  35/2015,  il  quale
prevedeva solamente che «il rilascio della concessione e' subordinato
all'approvazione del progetto definitivo»,  costituendo,  invece,  la
lavorazione nella filiera locale dei materiali estratti, un requisito
valutativo. 
    Con le modifiche apportate, il legislatore regionale trasforma un
precedente   criterio   meramente   valutativo,   consistente   nella
localizzazione della  lavorazione  dei  materiali,  in  un  requisito
vincolante per il rilascio e la  permanenza  del  titolo  estrattivo,
incidendo in maniera sostanziale sull'organizzazione produttiva delle
imprese e sulle dinamiche concorrenziali del settore. 
    La  disciplina  introdotta  dalla  legge   regionale   in   esame
interferisce con la competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza, di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e)
della Costituzione, sotto diversi profili,  alterando  le  regole  di
gara che incidono sull'assetto competitivo.  L'obbligo  di  garantire
una quota minima del 50% di lavorazione del materiale all'interno del
territorio regionale toscano configura una forma di «favor» verso  il
territorio locale che compromette l'effettiva parita'  concorrenziale
tra  le  imprese  insediate  nel  territorio   regionale   e   quelle
localizzate al di fuori di esso. Tale previsione si pone in  evidente
contrasto con i principi di apertura del  mercato  e  di  parita'  di
trattamento,  fondamentali  pilastri  della  disciplina   statale   e
comunitaria in materia di concorrenza. 
    Inoltre, detta disposizione  appare  potenzialmente  confliggente
con il parametro di costituzionalita' delineato dall'art.  120  della
Costituzione, cosi' come interpretato dalla Corte costituzionale.  Ne
discende la configurabilita' di un ostacolo alla libera  circolazione
delle  merci  e  dei  servizi,  condizione  che   la   giurisprudenza
costituzionale ha  piu'  volte  qualificato  come  incompatibile  con
l'unita' economica nazionale. 
    Va peraltro osservato che la disciplina delle procedure di gara e
dei criteri di  aggiudicazione  rientra  nella  competenza  esclusiva
dello Stato, in quanto strumentale alla tutela della concorrenza «per
il mercato», non ammettendo interventi regionali difformi,  anche  se
motivati da finalita' di carattere ambientale o sociale. 
    Dal  preambolo  al  Capo  I  della  normativa  in  esame   emerge
chiaramente   che   l'intervento   legislativo   regionale   persegue
molteplici obiettivi di pari rilevanza, riconducibili,  da  un  lato,
alla tutela  dell'ambiente  e  alla  sostenibilita'  delle  attivita'
estrattive, e, dall'altro, alla valorizzazione  socioeconomica  della
filiera produttiva nei  territori  interessati.  In  particolare,  al
punto 10 del preambolo, si evidenzia come, alla  luce  dei  risultati
positivi conseguiti  con  l'applicazione  della  legge  regionale  n.
35/2015,  si  sia  ritenuto  opportuno  introdurre   una   disciplina
finalizzata a incrementare le  ricadute  economiche  e  occupazionali
locali,  ridurre  l'impatto  ambientale  e  promuovere  obiettivi  di
sviluppo sostenibile. Da cio' deriva  che  il  legislatore  regionale
attribuisce pari  dignita'  alle  finalita'  ambientali  e  a  quelle
economico-occupazionali, configurandole  quali  presupposti  fondanti
della disciplina introdotta. 
    Sotto il profilo della conformita' ai principi  costituzionali  e
all'ordinamento europeo in materia di  liberta'  economica  e  tutela
della  concorrenza,  l'obbligo  di  effettuare  la  lavorazione   del
materiale  estratto  all'interno  del  territorio  regionale  solleva
rilevanti  profili  di  criticita'.  In  particolare,  rispetto  alla
precedente formulazione  normativa,  nella  quale  la  localizzazione
costituiva un mero criterio valutativo e non un  requisito  d'accesso
vincolante,  la  disposizione  attuale  configura   una   limitazione
sostanziale alla liberta'  di  iniziativa  economica  e  alla  libera
circolazione delle merci. 
    Tale vincolo incide direttamente  sull'organizzazione  produttiva
delle imprese del settore,  imponendo  una  localizzazione  obbligata
delle lavorazioni, che riserva  al  territorio  regionale  una  quota
significativa dell'attivita'  economica  derivante  dall'escavazione.
Pur essendo formalmente giustificata da finalita'  di  sostenibilita'
ambientale e di contenimento  degli  impatti  connessi,  tale  misura
produce effetti restrittivi sulla concorrenza,  in  quanto  impedisce
agli  operatori  economici  di  scegliere  liberamente  i  luoghi  di
trasformazione dei materiali, alterando l'equilibrio competitivo  tra
operatori regionali ed extra-regionali. 
    La giurisprudenza costituzionale e comunitaria ha  reiteratamente
affermato che restrizioni di tal genere  sono  ammissibili  solo  ove
strettamente necessarie e  proporzionate  rispetto  all'obiettivo  di
tutela ambientale  perseguito.  Nel  caso  di  specie,  tuttavia,  le
motivazioni  addotte  dal   legislatore   regionale   non   risultano
sufficienti a dimostrare un nesso diretto e necessario tra  l'obbligo
di lavorazione in  loco  e  la  riduzione  degli  impatti  ambientali
connessi al trasporto dei materiali. 
    Le finalita' ambientali richiamate nel preambolo sono espresse in
termini generali e astratti e appaiono in  larga  misura  subordinate
alla finalita' economico-occupazionale di trattenere  sul  territorio
il  valore  aggiunto  della  filiera  estrattiva.  L'assenza  di  una
dimostrazione  chiara  e  documentata  della  proporzionalita'  della
misura rispetto all'obiettivo ambientale dichiarato induce, pertanto,
a ritenere che  la  disposizione  in  esame  ecceda  i  limiti  della
competenza regionale, configurandosi come potenziale  violazione  dei
principi costituzionali di liberta' di iniziativa  economica,  libera
concorrenza e libera circolazione dei beni sanciti dagli articoli  41
e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,  nonche'  degli
articoli 34 e seguenti del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. 
    E' consolidato orientamento giurisprudenziale che la tutela della
concorrenza  non  si  esaurisce  nella  repressione  delle   condotte
anticoncorrenziali, ma investe  altresi'  la  regolamentazione  delle
procedure di  affidamento  e  dei  criteri  di  aggiudicazione  degli
appalti pubblici. Tali  discipline,  come  chiarito  dalla  Corte  di
giustizia  dell'Unione  europea,  sono  finalizzate  a  garantire  lo
svolgimento delle gare nel rispetto delle regole concorrenziali e dei
principi comunitari inerenti la libera circolazione delle  merci,  la
libera prestazione dei servizi, la liberta' di stabilimento,  nonche'
i principi costituzionali di trasparenza e parita' di trattamento. 
    Le   condizioni   sopra   richiamate   configurano   un'effettiva
interferenza sulla concorrenza. In via generale,  infatti,  non  sono
ammesse misure che  ostacolino,  sotto  qualsiasi  forma,  la  libera
circolazione  all'interno  del   territorio   nazionale.   La   Corte
costituzionale ha piu' volte censurato una  pluralita'  di  possibili
restrizioni a tale principio,  affermando  che  «la  possibilita'  di
introdurre, anche in via transitoria, criteri premiali di valutazione
delle  offerte  per  far  fronte  alle  ineludibili  esigenze   sorte
dall'emergenza sanitaria e' dunque riservata allo Stato, cui compete,
nell'esercizio della sua competenza esclusiva in  materia  di  tutela
della concorrenza, definire il punto di  equilibrio  tra  essa  e  la
tutela di altri interessi pubblici ad  essa  correlati»  (cfr.  Corte
costituzionale  n.  4/2022).  In  tale  pronuncia,  la  Consulta   ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una norma regionale che
prevedeva criteri premiali  basati  sulla  provenienza  territoriale,
ritenendo  che  simili  disposizioni  incidano   direttamente   sulla
concorrenza e rientrino nella competenza legislativa esclusiva  dello
Stato. 
    Analogamente, la Corte costituzionale ha  annullato  disposizioni
regionali toscane che introducevano premialita' o riserve  economiche
su base territoriale,  sottolineando  come  il  «favor»  territoriale
determini una discriminazione anticoncorrenziale. Con la sentenza  n.
31/2021, la Corte ha rilevato che «pur perseguendo il fine  legittimo
di valorizzare i prodotti del territorio - non censurato dallo  Stato
- il  legislatore  regionale  realizza  tale  obiettivo  favorendo  i
prodotti e i produttori locali, con una evidente discriminazione  nei
confronti di coloro che utilizzano prodotti di diversa provenienza». 
    Richiamando altresi' il parametro costituzionale di cui  all'art.
120 della Costituzione,  la  Corte  ha  dichiarato  «l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 2, 3 e  4  della  legge  della  Regione
Toscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione
dei prodotti a chilometro zero provenienti  da  filiera  corta  nelle
mense scolastiche), osservando  come  tali  disposizioni,  prevedendo
titoli preferenziali per l'utilizzo di prodotti agricoli  di  origine
regionale, non solo non favoriscano la concorrenza,  ma  ne  alterino
l'assetto, privilegiando gli imprenditori che impiegano tali prodotti
rispetto a quelli che utilizzano  prodotti  analoghi  provenienti  da
altre aree, anche se situate a distanza uguale o inferiore dal  luogo
di consumo» (cfr. Corte costituzionale n. 209/2013). Tale  meccanismo
si traduce altresi' in un ostacolo  alla  libera  circolazione  delle
merci, alla luce sia dell'art.  120  della  Costituzione,  sia  della
normativa europea (cfr. Corte costituzionale n. 292/2013). 
    Alla luce di tali principi, la legge regionale  in  esame  impone
come  condizione  essenziale  per  il  rilascio   della   concessione
l'impegno a effettuare almeno il 50% della lavorazione del  materiale
da taglio estratto all'interno del  sistema  produttivo  locale,  con
obbligo di tracciabilita'. Tale clausola  e'  estesa  anche  ai  siti
ubicati su beni privati e viene garantita da meccanismi  sanzionatori
quali la sospensione o la decadenza del titolo estrattivo in caso  di
inosservanza. 
    La previsione in esame introduce  un  vincolo  localizzativo  che
incide   direttamente   sulla   destinazione   del   bene   estratto,
configurandosi,  per  struttura  e  finalita',  come   una   barriera
regolatoria  alla  libera  circolazione  e  all'organizzazione  della
filiera produttiva. 
    La Corte costituzionale ha piu' volte ribadito che gli interventi
regionali volti a disciplinare le modalita' di  aggiudicazione  delle
gare invadono la competenza  esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
tutela della concorrenza. 
    In particolare, la Corte ha affermato  che  «Sulla  scorta  della
nozione di tutela della concorrenza «per il mercato»,  la  disciplina
delle procedure di gara, la regolamentazione della  qualificazione  e
selezione dei concorrenti,  delle  procedure  di  affidamento  e  dei
criteri di aggiudicazione [...] mirano a garantire che le medesime si
svolgano nel rispetto delle  regole  concorrenziali  e  dei  principi
comunitari  della  libera  circolazione  delle  merci,  della  libera
prestazione dei servizi, della liberta' di stabilimento, nonche'  dei
principi costituzionali di  trasparenza  e  parita'  di  trattamento»
(Corte  costituzionale,  sentenze  n.  431/2007,  n.   401/2007,   n.
411/2008). 
    Le discipline in esame, finalizzate a garantire la piena apertura
del mercato nel settore degli appalti pubblici, rientrano nell'ambito
della tutela  della  concorrenza,  materia  di  esclusiva  competenza
statale, come ribadito  da  consolidata  giurisprudenza  della  Corte
costituzionale (cfr. sentenze n. 401/2007, n. 345/2004, n.  186/2010,
n. 2/2014, n. 259/2013 e n. 339/2011). Tali discipline  rappresentano
uno  strumento  imprescindibile  per  assicurare  e   promuovere   la
concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. 
    Alla  luce  di  tali  principi,  la  giustificazione  di   natura
ambientale avanzata dal legislatore regionale per la generalizzazione
del vincolo  della  quota  minima  del  50%  di  lavorazione  risulta
manifestamente insufficiente, soprattutto  laddove  detta  misura  si
traduca in un vincolo territorialmente  rigido  e  generalizzato.  Le
finalita' ambientali regionali, per  quanto  legittime,  non  possono
infatti legittimare un vincolo territoriale sanzionato da  misure  di
carattere  espulsivo  quali  la  sospensione  o  la  decadenza  della
concessione. 
    L'imposizione secondo cui almeno la meta' del materiale  estratto
debba essere lavorata all'interno del territorio regionale  configura
una limitazione alla libera circolazione delle merci, che si pone  in
evidente  contrasto  con  la  tutela   della   concorrenza,   materia
trasversale di esclusiva competenza statale. In tale ambito, infatti,
non sono ammesse regolamentazioni  regionali  difformi  che  incidano
direttamente sulle regole del mercato, come  costantemente  affermato
dalla   giurisprudenza   costituzionale   e   dall'art.   120   della
Costituzione nella sua interpretazione estensiva. 
    Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che  le
esigenze  ambientali  richiamate  dal   legislatore   regionale   non
risultino idonee, ne' per contenuto ne' per grado  di  necessita',  a
giustificare l'adozione di una misura tanto  rigida  e  generalizzata
quale il vincolo localizzativo previsto dalla normativa regionale. 
    Non  si  ravvisa,  pertanto,  una  giustificazione   adeguata   e
proporzionata alla limitazione imposta dalla disposizione  in  esame.
Ne consegue che la norma che introduce  l'obbligo  di  effettuare  la
lavorazione di almeno il cinquanta per cento del  materiale  estratto
nel territorio Apuo-Versiliese risulta suscettibile di censura  sotto
il profilo della violazione dei principi di tutela della  concorrenza
e della liberta' economica. 

 
                               P.Q.M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra'  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 2 e quelli collegati,  articoli  5,
commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge regionale della Toscana 21  agosto
2025, n. 52. 
    Si allega: 
        estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio  dei
ministri del 17 ottobre 2025 e relativo allegato. 
          Roma, 24 ottobre 2025 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Messuti