Reg. Ric. n. 39 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 12/11/2025 n. 46
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Toscana
Oggetto:
Miniere, cave e torbiere – Concessioni pubbliche – Norme della Regione Toscana – Procedimento per il rilascio della concessione – Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 – Previsione che il rilascio della concessione è subordinato, tra l’altro, alla stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale – Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune – Previsione che il progetto definitivo di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2015, contiene, anche, un piano di utilizzo dei materiali che attesti l'impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio complessivamente estratto – Coltivazione di siti estrattivi in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni – Previsione che ai siti estrattivi in cui l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune non è prevalente, la lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale è calcolata sul sito estrattivo unitario – Previsione che, qualora l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia prevalente, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui all'art. 35, comma 6, della medesima legge regionale, è calcolato sul sito estrattivo unitario – Autorizzazione e concessioni esistenti – Previsione che, nelle ipotesi di cui all'art. 35-bis della legge regionale n. 35 del 2015, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 38 della stessa legge regionale, è calcolato sul sito estrattivo unitario in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni – Decorrenza dell’efficacia – Previsione di un regime transitorio che posticipa l’entrata in vigore dell’obbligo alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale al 1° gennaio 2035 per i siti privati e per quelli a prevalenza privata – Ricorso del Governo – Denunciata introduzione di un vincolo che, incidendo direttamente sull’organizzazione produttiva delle imprese del settore, impedisce agli operatori economici di scegliere liberamente i luoghi di trasformazione dei materiali – Alterazione dell’equilibrio competitivo tra operatori regionali ed extra-regionali – Misura che produce effetti restrittivi sulla concorrenza, ledendo la competenza legislativa statale esclusiva in tale materia – Disciplina priva di una dimostrata e documentata proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo ambientale dichiarato, eccedente i limiti della competenza regionale – Violazione della libertà di iniziativa economica e della libera circolazione dei beni come tutelata anche dalla normativa europea.
Norme impugnate:
legge della Regione Toscana del 21/08/2025 Num. 52 Art. 4 Co. 2
legge della Regione Toscana del 21/08/2025 Num. 52 Art. 5 Co. 1
legge della Regione Toscana del 21/08/2025 Num. 52 Art. 5 Co. 2
legge della Regione Toscana del 21/08/2025 Num. 52 Art. 6
legge della Regione Toscana del 21/08/2025 Num. 52 Art. 9
legge della Regione Toscana del 21/08/2025 Num. 52 Art. 14
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 41 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 120 Co. 1
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea Art. 34 Co.
Testo dell'ricorso
N. 39 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 ottobre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 24 ottobre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
Miniere, cave e torbiere - Concessioni pubbliche - Norme della
Regione Toscana - Procedimento per il rilascio della concessione -
Modifiche alla legge regionale n. 35 del 2015 - Previsione che il
rilascio della concessione e' subordinato, tra l'altro, alla
stipula di una convenzione che assicuri l'impegno alla lavorazione
di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema
produttivo locale - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
estrattiva nei siti in cui non sono presenti beni appartenenti al
patrimonio indisponibile del comune - Previsione che il progetto
definitivo di cui all'art. 17, comma 1, della legge regionale n. 35
del 2015, contiene, anche, un piano di utilizzo dei materiali che
attesti l'impegno ad avvalersi del sistema produttivo locale per la
lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio
complessivamente estratto - Coltivazione di siti estrattivi in cui
sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del
comune e altri beni - Previsione che ai siti estrattivi in cui
l'estensione del bene appartenente al patrimonio indisponibile del
comune non e' prevalente, la lavorazione di almeno il 50 per cento
del materiale da taglio nel sistema produttivo locale e' calcolata
sul sito estrattivo unitario - Previsione che, qualora l'estensione
del bene appartenente al patrimonio indisponibile del comune sia
prevalente, l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento
del materiale da taglio nel sistema produttivo locale di cui
all'art. 35, comma 6, della medesima legge regionale, e' calcolato
sul sito estrattivo unitario - Autorizzazioni e concessioni
esistenti - Previsione che, nelle ipotesi di cui all'art. 35-bis
della legge regionale n. 35 del 2015, l'impegno alla lavorazione di
almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema
produttivo locale, previsto dai commi 5 e 6 dell'art. 38 della
stessa legge regionale, e' calcolato sul sito estrattivo unitario
in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile
del comune e altri beni - Decorrenza dell'efficacia - Previsione di
un regime transitorio che posticipa l'entrata in vigore
dell'obbligo alla lavorazione di almeno il 50 per cento del
materiale da taglio nel sistema produttivo locale al 1° gennaio
2035 per i siti privati e per quelli a prevalenza privata.
- Legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52 (Disposizioni in
materia di cave e di servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r.
35/2015 e alla l.r. 69/2011) art. 4, comma 2, e i collegati artt.
5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14.
(GU n. 46 del 12-11-2025)
Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del Presidente
del Consiglio dei ministri pt, difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12 - pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pt per la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della
legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52, Pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della regione n. 54, del 28 agosto 2025 recante:
«Disposizioni in materia di cave e di servizio idrico integrato.
Modifiche alla legge regionale n. 35/2015 e alla legge regionale n.
69/2011».
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 17 ottobre 2025 e si
depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relativo
allegato.
La legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52, presenta
molteplici profili di illegittimita' costituzionale, relativamente a
numerose disposizioni che, prevedendo l'obbligo di sottoporre a
lavorazione nel sistema produttivo locale almeno il 50 per cento dei
materiali estratti nell'area Apuo-Versiliese (marmo di Carrara)
eccedono dalle competenze regionali, per contrasto: a) con l'art.
117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo
Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
b) con l'art. 41 della Costituzione, che tutela la liberta' di
iniziativa economica e ne ammette limiti solo se funzionali a
esigenze di utilita' sociale e, comunque, secondo canoni di
ragionevolezza e proporzionalita'; c) con l'art. 120, primo comma,
della Costituzione, che vieta alle regioni di adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le regioni e che istituiscano dazi di importazione o
esportazione o transito.
Il quadro normativo di riferimento.
In via preliminare, si ritiene necessario definire il quadro
normativo di riferimento entro cui si inserisce l'intervento
legislativo oggetto, in parte qua, di censura. Nell'ambito
dell'ordinamento nazionale, le materie concernenti la pianificazione,
la localizzazione e l'autorizzazione delle attivita' estrattive
rientrano nella sfera della funzione di «governo del territorio»,
attribuita alle regioni ai sensi del Titolo V della Costituzione,
sempre nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato e
nel rigoroso rispetto delle liberta' garantite dal mercato interno,
sia a livello nazionale che comunitario.
In tale contesto, la regolamentazione dell'attivita' estrattiva
assume rilievo pubblico primario, in quanto concorre a perseguire
obiettivi essenziali quali:
la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
la sicurezza delle operazioni di escavazione;
la continuita' delle filiere produttive e manifatturiere
connesse alla lavorazione dei materiali lapidei.
Da tali premesse deriva l'esigenza che la disciplina regionale
sia improntata a criteri di chiarezza, proporzionalita' e coerenza
con il sistema concorrenziale, con particolare riguardo alla fase
autorizzativa e alle condizioni di esercizio dell'attivita'
estrattiva.
L'ordinamento normativo di riferimento e' costituito dalla legge
regionale 25 marzo 2015, n. 35, recante «Disposizioni in materia di
cave», gia' oggetto di molteplici interventi modificativi.
Con la legge regionale oggetto di gravame, il legislatore
regionale e' nuovamente intervenuto sulla legge regionale n. 35/2015
e, per profili connessi, sulla legge regionale n. 69/2011,
introducendo, tra le altre disposizioni, una clausola di
obbligatorieta' della lavorazione in loco del materiale estratto, da
applicarsi tramite inserimento nei titoli abilitativi.
In particolare:
a) l'art. 4, comma 2, legge regionale n. 52/2025 che
sostituisce l'art. 35, comma 6, della legge regionale n. 35/2015,
prevede l'obbligo di sottoporre «alla lavorazione di almeno il 50%
del materiale da taglio nel sistema produttivo locale» - territorio
dell'area Apuo-Versiliese. Tale disposizione, collocata nel Capo I
della legge regionale, si applica direttamente, con riferimento alle
concessioni relative a beni comunali, mediante l'inserimento della
clausola di lavorazione nei titoli estrattivi.
Si evidenzia, altresi', che l'art. 4, comma 2, della legge
regionale introduce, in via meramente eventuale, la possibilita' di
sviluppare un progetto di interesse generale per il territorio, volto
a generare un impatto positivo su occupazione, ambiente e
infrastrutture. La natura facoltativa e non vincolante di tale
previsione, tuttavia, non appare idonea a garantire il perseguimento
concreto di obiettivi di rilevanza pubblica, e finisce per accentuare
il profilo di illegittimita' costituzionale, incidendo ulteriormente
sull'assetto concorrenziale e sulla liberta' di iniziativa economica
in assenza di un chiaro fondamento in esigenze pubbliche oggettive e
verificabili.
b) L'art. 6 estende l'obbligo della lavorazione in filiera
corta di almeno il 50% del materiale estratto nella cave, o parti di
cava anche ai siti estrattivi che non rientrano nel patrimonio
indisponibile del comune (c.d. beni estimati di proprieta' privata),
attraverso l'inclusione nei piani di utilizzo di un'apposita
attestazione riguardante la quota di lavorazione locale.
c) Con gli articoli 5 e 9 per i siti «unitari» a gestione
mista (comunale e privata), si dispone che la percentuale di
lavorazione sia calcolata sull'intero compendio, al fine di evitare
frazionamenti artificiosi.
La clausola di filiera viene qualificata quale condizione
essenziale del titolo estrattivo, la cui violazione determina la
sospensione o la decadenza del titolo stesso, ai sensi dell'art. 37
della legge regionale n. 35/2015.
d) La normativa prevede, altresi', con l'art. 14, un regime
transitorio che posticipa l'entrata in vigore dell'obbligo al 1°
gennaio 2035 per i siti privati e per quelli a prevalenza privata,
mentre per i beni comunali la disciplina trova applicazione
immediata.
Cio' premesso, sono censurabili le seguenti disposizioni della
legge regionale in esame per i seguenti
Motivi
1) Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), nonche' degli
articoli 41 e 120, comma 1, della Costituzione, in relazione all'art.
4, comma 2 ed a quelli collegati articoli 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14
della legge regionale della Toscana 21 agosto 2025, n. 52.
La disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, sostituisce il
comma 6 dell'art. 35 della legge regionale n. 35/2015, il quale
prevedeva solamente che «il rilascio della concessione e' subordinato
all'approvazione del progetto definitivo», costituendo, invece, la
lavorazione nella filiera locale dei materiali estratti, un requisito
valutativo.
Con le modifiche apportate, il legislatore regionale trasforma un
precedente criterio meramente valutativo, consistente nella
localizzazione della lavorazione dei materiali, in un requisito
vincolante per il rilascio e la permanenza del titolo estrattivo,
incidendo in maniera sostanziale sull'organizzazione produttiva delle
imprese e sulle dinamiche concorrenziali del settore.
La disciplina introdotta dalla legge regionale in esame
interferisce con la competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e)
della Costituzione, sotto diversi profili, alterando le regole di
gara che incidono sull'assetto competitivo. L'obbligo di garantire
una quota minima del 50% di lavorazione del materiale all'interno del
territorio regionale toscano configura una forma di «favor» verso il
territorio locale che compromette l'effettiva parita' concorrenziale
tra le imprese insediate nel territorio regionale e quelle
localizzate al di fuori di esso. Tale previsione si pone in evidente
contrasto con i principi di apertura del mercato e di parita' di
trattamento, fondamentali pilastri della disciplina statale e
comunitaria in materia di concorrenza.
Inoltre, detta disposizione appare potenzialmente confliggente
con il parametro di costituzionalita' delineato dall'art. 120 della
Costituzione, cosi' come interpretato dalla Corte costituzionale. Ne
discende la configurabilita' di un ostacolo alla libera circolazione
delle merci e dei servizi, condizione che la giurisprudenza
costituzionale ha piu' volte qualificato come incompatibile con
l'unita' economica nazionale.
Va peraltro osservato che la disciplina delle procedure di gara e
dei criteri di aggiudicazione rientra nella competenza esclusiva
dello Stato, in quanto strumentale alla tutela della concorrenza «per
il mercato», non ammettendo interventi regionali difformi, anche se
motivati da finalita' di carattere ambientale o sociale.
Dal preambolo al Capo I della normativa in esame emerge
chiaramente che l'intervento legislativo regionale persegue
molteplici obiettivi di pari rilevanza, riconducibili, da un lato,
alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilita' delle attivita'
estrattive, e, dall'altro, alla valorizzazione socioeconomica della
filiera produttiva nei territori interessati. In particolare, al
punto 10 del preambolo, si evidenzia come, alla luce dei risultati
positivi conseguiti con l'applicazione della legge regionale n.
35/2015, si sia ritenuto opportuno introdurre una disciplina
finalizzata a incrementare le ricadute economiche e occupazionali
locali, ridurre l'impatto ambientale e promuovere obiettivi di
sviluppo sostenibile. Da cio' deriva che il legislatore regionale
attribuisce pari dignita' alle finalita' ambientali e a quelle
economico-occupazionali, configurandole quali presupposti fondanti
della disciplina introdotta.
Sotto il profilo della conformita' ai principi costituzionali e
all'ordinamento europeo in materia di liberta' economica e tutela
della concorrenza, l'obbligo di effettuare la lavorazione del
materiale estratto all'interno del territorio regionale solleva
rilevanti profili di criticita'. In particolare, rispetto alla
precedente formulazione normativa, nella quale la localizzazione
costituiva un mero criterio valutativo e non un requisito d'accesso
vincolante, la disposizione attuale configura una limitazione
sostanziale alla liberta' di iniziativa economica e alla libera
circolazione delle merci.
Tale vincolo incide direttamente sull'organizzazione produttiva
delle imprese del settore, imponendo una localizzazione obbligata
delle lavorazioni, che riserva al territorio regionale una quota
significativa dell'attivita' economica derivante dall'escavazione.
Pur essendo formalmente giustificata da finalita' di sostenibilita'
ambientale e di contenimento degli impatti connessi, tale misura
produce effetti restrittivi sulla concorrenza, in quanto impedisce
agli operatori economici di scegliere liberamente i luoghi di
trasformazione dei materiali, alterando l'equilibrio competitivo tra
operatori regionali ed extra-regionali.
La giurisprudenza costituzionale e comunitaria ha reiteratamente
affermato che restrizioni di tal genere sono ammissibili solo ove
strettamente necessarie e proporzionate rispetto all'obiettivo di
tutela ambientale perseguito. Nel caso di specie, tuttavia, le
motivazioni addotte dal legislatore regionale non risultano
sufficienti a dimostrare un nesso diretto e necessario tra l'obbligo
di lavorazione in loco e la riduzione degli impatti ambientali
connessi al trasporto dei materiali.
Le finalita' ambientali richiamate nel preambolo sono espresse in
termini generali e astratti e appaiono in larga misura subordinate
alla finalita' economico-occupazionale di trattenere sul territorio
il valore aggiunto della filiera estrattiva. L'assenza di una
dimostrazione chiara e documentata della proporzionalita' della
misura rispetto all'obiettivo ambientale dichiarato induce, pertanto,
a ritenere che la disposizione in esame ecceda i limiti della
competenza regionale, configurandosi come potenziale violazione dei
principi costituzionali di liberta' di iniziativa economica, libera
concorrenza e libera circolazione dei beni sanciti dagli articoli 41
e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonche' degli
articoli 34 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
E' consolidato orientamento giurisprudenziale che la tutela della
concorrenza non si esaurisce nella repressione delle condotte
anticoncorrenziali, ma investe altresi' la regolamentazione delle
procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione degli
appalti pubblici. Tali discipline, come chiarito dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea, sono finalizzate a garantire lo
svolgimento delle gare nel rispetto delle regole concorrenziali e dei
principi comunitari inerenti la libera circolazione delle merci, la
libera prestazione dei servizi, la liberta' di stabilimento, nonche'
i principi costituzionali di trasparenza e parita' di trattamento.
Le condizioni sopra richiamate configurano un'effettiva
interferenza sulla concorrenza. In via generale, infatti, non sono
ammesse misure che ostacolino, sotto qualsiasi forma, la libera
circolazione all'interno del territorio nazionale. La Corte
costituzionale ha piu' volte censurato una pluralita' di possibili
restrizioni a tale principio, affermando che «la possibilita' di
introdurre, anche in via transitoria, criteri premiali di valutazione
delle offerte per far fronte alle ineludibili esigenze sorte
dall'emergenza sanitaria e' dunque riservata allo Stato, cui compete,
nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela
della concorrenza, definire il punto di equilibrio tra essa e la
tutela di altri interessi pubblici ad essa correlati» (cfr. Corte
costituzionale n. 4/2022). In tale pronuncia, la Consulta ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una norma regionale che
prevedeva criteri premiali basati sulla provenienza territoriale,
ritenendo che simili disposizioni incidano direttamente sulla
concorrenza e rientrino nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato.
Analogamente, la Corte costituzionale ha annullato disposizioni
regionali toscane che introducevano premialita' o riserve economiche
su base territoriale, sottolineando come il «favor» territoriale
determini una discriminazione anticoncorrenziale. Con la sentenza n.
31/2021, la Corte ha rilevato che «pur perseguendo il fine legittimo
di valorizzare i prodotti del territorio - non censurato dallo Stato
- il legislatore regionale realizza tale obiettivo favorendo i
prodotti e i produttori locali, con una evidente discriminazione nei
confronti di coloro che utilizzano prodotti di diversa provenienza».
Richiamando altresi' il parametro costituzionale di cui all'art.
120 della Costituzione, la Corte ha dichiarato «l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 2, 3 e 4 della legge della Regione
Toscana 10 dicembre 2019, n. 75 (Norme per incentivare l'introduzione
dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta nelle
mense scolastiche), osservando come tali disposizioni, prevedendo
titoli preferenziali per l'utilizzo di prodotti agricoli di origine
regionale, non solo non favoriscano la concorrenza, ma ne alterino
l'assetto, privilegiando gli imprenditori che impiegano tali prodotti
rispetto a quelli che utilizzano prodotti analoghi provenienti da
altre aree, anche se situate a distanza uguale o inferiore dal luogo
di consumo» (cfr. Corte costituzionale n. 209/2013). Tale meccanismo
si traduce altresi' in un ostacolo alla libera circolazione delle
merci, alla luce sia dell'art. 120 della Costituzione, sia della
normativa europea (cfr. Corte costituzionale n. 292/2013).
Alla luce di tali principi, la legge regionale in esame impone
come condizione essenziale per il rilascio della concessione
l'impegno a effettuare almeno il 50% della lavorazione del materiale
da taglio estratto all'interno del sistema produttivo locale, con
obbligo di tracciabilita'. Tale clausola e' estesa anche ai siti
ubicati su beni privati e viene garantita da meccanismi sanzionatori
quali la sospensione o la decadenza del titolo estrattivo in caso di
inosservanza.
La previsione in esame introduce un vincolo localizzativo che
incide direttamente sulla destinazione del bene estratto,
configurandosi, per struttura e finalita', come una barriera
regolatoria alla libera circolazione e all'organizzazione della
filiera produttiva.
La Corte costituzionale ha piu' volte ribadito che gli interventi
regionali volti a disciplinare le modalita' di aggiudicazione delle
gare invadono la competenza esclusiva dello Stato in materia di
tutela della concorrenza.
In particolare, la Corte ha affermato che «Sulla scorta della
nozione di tutela della concorrenza «per il mercato», la disciplina
delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e
selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei
criteri di aggiudicazione [...] mirano a garantire che le medesime si
svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi
comunitari della libera circolazione delle merci, della libera
prestazione dei servizi, della liberta' di stabilimento, nonche' dei
principi costituzionali di trasparenza e parita' di trattamento»
(Corte costituzionale, sentenze n. 431/2007, n. 401/2007, n.
411/2008).
Le discipline in esame, finalizzate a garantire la piena apertura
del mercato nel settore degli appalti pubblici, rientrano nell'ambito
della tutela della concorrenza, materia di esclusiva competenza
statale, come ribadito da consolidata giurisprudenza della Corte
costituzionale (cfr. sentenze n. 401/2007, n. 345/2004, n. 186/2010,
n. 2/2014, n. 259/2013 e n. 339/2011). Tali discipline rappresentano
uno strumento imprescindibile per assicurare e promuovere la
concorrenza in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
Alla luce di tali principi, la giustificazione di natura
ambientale avanzata dal legislatore regionale per la generalizzazione
del vincolo della quota minima del 50% di lavorazione risulta
manifestamente insufficiente, soprattutto laddove detta misura si
traduca in un vincolo territorialmente rigido e generalizzato. Le
finalita' ambientali regionali, per quanto legittime, non possono
infatti legittimare un vincolo territoriale sanzionato da misure di
carattere espulsivo quali la sospensione o la decadenza della
concessione.
L'imposizione secondo cui almeno la meta' del materiale estratto
debba essere lavorata all'interno del territorio regionale configura
una limitazione alla libera circolazione delle merci, che si pone in
evidente contrasto con la tutela della concorrenza, materia
trasversale di esclusiva competenza statale. In tale ambito, infatti,
non sono ammesse regolamentazioni regionali difformi che incidano
direttamente sulle regole del mercato, come costantemente affermato
dalla giurisprudenza costituzionale e dall'art. 120 della
Costituzione nella sua interpretazione estensiva.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che le
esigenze ambientali richiamate dal legislatore regionale non
risultino idonee, ne' per contenuto ne' per grado di necessita', a
giustificare l'adozione di una misura tanto rigida e generalizzata
quale il vincolo localizzativo previsto dalla normativa regionale.
Non si ravvisa, pertanto, una giustificazione adeguata e
proporzionata alla limitazione imposta dalla disposizione in esame.
Ne consegue che la norma che introduce l'obbligo di effettuare la
lavorazione di almeno il cinquanta per cento del materiale estratto
nel territorio Apuo-Versiliese risulta suscettibile di censura sotto
il profilo della violazione dei principi di tutela della concorrenza
e della liberta' economica.
P.Q.M.
Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 2 e quelli collegati, articoli 5,
commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge regionale della Toscana 21 agosto
2025, n. 52.
Si allega:
estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei
ministri del 17 ottobre 2025 e relativo allegato.
Roma, 24 ottobre 2025
L'Avvocato dello Stato: Messuti