Reg. Ric. n. 35 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del n.

Ricorrente:Regione Piemonte

Resistenti: Presidente del Consiglio dei ministri



Oggetto:

Ambiente – Inquinamento – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che assicura, tra l’altro, la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali – Previsione della competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria ambiente in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le competenti autorità statali – Ricorso della Regione Piemonte – Denunciata norma di delega che non vincola il Governo a prevedere la competenza in via ordinaria e diretta degli organi di livello statale in tutti i casi in cui, come per i territori del “bacino padano”, i fenomeni di inquinamento atmosferico, incidenti sugli standard di qualità dell’aria stabiliti dalla normativa europea, richiedono necessariamente l’adozione di interventi pubblici normativi, amministrativi e finanziari di livello ultraregionale – Contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza – Violazione delle norme costituzionali che regolano il riparto di funzioni legislative e amministrative, che impongono al legislatore statale di farsi carico ordinariamente delle proprie responsabilità nell’esercizio della propria competenza legislative esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 1 e, in particolare, lettera b).

- Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettera s) e 118, primo comma; direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

 

Ambiente – Inquinamento – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che assicura, tra l’altro, la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali – Previsione della competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le competenti autorità statali – Ricorso della Regione Piemonte – Denunciata imposizione al legislatore delegato di un vincolo, rivolto ad allocare e distribuire tra lo Stato e le regioni le funzioni concernenti il risanamento della qualità dell’aria ambiente nei territori compresi nel “bacino padano”, irrazionale e inadeguato a garantire il rispetto degli obblighi imposti dal diritto dell’Unione europea – Violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Lesione del principio di ragionevolezza – Violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario – Lesione indiretta delle competenze legislative regionali nelle materie concorrenti della tutela della salute, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia nonché del governo del territorio” e della competenza legislativa residuale della regione in materia di trasporto pubblico locale – Contrasto con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza

- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 1 e, in particolare, lettera b).

- Costituzione, artt. 3, 97, 117, primo, terzo e quarto comma; direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

 

Ambiente – Inquinamento – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che i decreti legislativi sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 – Ricorso della Regione Piemonte – Denunciata norma che non prevede l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, quale idonea forma di raccordo collaborativo idonea a realizzare il confronto con le autonomie regionali – Lesione del principio di leale collaborazione. 

- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 2.

- Costituzione, artt. 5 e 120, secondo comma.

 

Ambiente – Inquinamento – Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 – Osservazione di princìpi e criteri direttivi specifici – Previsione che dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – Previsione che le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – Ricorso della Regione Piemonte – Denunciata disciplina che palesemente elude l’obbligo di copertura delle spese connesse alle numerose nuove funzioni richieste dalla corretta attuazione della direttiva (UE) n. 2024/2881 – Contrasto con il principio di corrispondenza tra risorse finanziarie e funzioni che impone allo Stato di assicurare agli enti dell’autonomia territoriale il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche loro attribuite – Lesione del principio di copertura finanziaria – Normativa che pretende di vincolare il legislatore delegato ad attuare gli obblighi derivanti dalla legislazione europea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, irrazionalmente contraddicendo le stesse finalità dichiarate della delega e impedendo il corretto adempimento dei suddetti obblighi – Violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione – Violazione dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

- Legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 12, comma 3.

- Costituzione, artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, primo comma, e 119, quarto comma; direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.


Norme impugnate:

legge  del 13/06/2025  Num. 91  Art. 12  Co. 1

legge  del 13/06/2025  Num. 91  Art. 12  Co. 1

legge  del 13/06/2025  Num. 91  Art. 12  Co. 2

legge  del 13/06/2025  Num. 91  Art. 12  Co. 3



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 81   Co.

Costituzione  Art. 97   Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 118   Co.

Costituzione  Art. 119   Co.

Costituzione  Art. 120   Co.

direttiva UE  Art.    Co.