Reg. Ric. n. 41 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48
Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri
Resistenti: Regione Toscana
Oggetto:
Ambiente – Foreste – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale della Toscana) – Previsione che i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno – Ricorso del Governo – Denunciato ampliamento della superficie esentata da qualsiasi obbligo autorizzatorio o dichiarativo – Riduzione delle garanzie di controllo e di tutela dell’ambiente – Contrasto con la disciplina statale delle pratiche selvicolturali – Omessa esclusione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997 – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio naturale.
- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, art. 9, comma 1, sostitutivo del comma 6 dell’art. 47 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39.
- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, art. 7, comma 3; legge 6 dicembre 1991, n. 395; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Ambiente – Foreste – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale della Toscana) – Competenze della Regione in materia di piano antincendi boschivi (AIB) – Previsione che la Regione svolge l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB – Predisposizione del piano regionale AIB – Ricorso del Governo – Denunciato omesso richiamo alle attività previste nelle convenzioni AIB con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Omessa considerazione per la predisposizione del piano degli elementi indicati dalla legge n. 353 del 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di tutela del paesaggio e di sicurezza.
-Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, artt. 13, comma 2, lettera h), modificativo dell'art. 70 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e 17, commi 2 e 3, rispettivamente sostitutivo e modificativo dei commi 2 e 3 dell’art. 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39.
-Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere h) e s); legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3, comma 3, lettere c-bis), f) ed l).
Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2015, recante norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, e alla legge regionale n. 65 del 1997, recante l'istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane – Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico – Previsione che le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, dalla città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la disciplina statale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 che stabilisce che le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono interamente esercitate dalle regioni – Alterazione dell’assetto di competenze definito a livello legislativo nazionale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia di tutela dell’ambiente.
-Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, artt. 25, 26, 27, 28, rispettivamente, modificativi degli artt. 14, 15, 31 e 52 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 e 29, modificativo dell’art. 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.
-Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 61, comma 5.
Norme impugnate:
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 49 Art. 9 Co. 1
legge della Regione Toscana del 21/03/2000 Num. 39 Art. 47 Co. 6
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 49 Art. 13 Co. 2
legge della Regione Toscana del 21/03/2000 Num. 39 Art. 70
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 49 Art. 17 Co. 2
legge della Regione Toscana del 21/03/2000 Num. 39 Art. 74 Co. 2
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 49 Art. 17 Co. 3
legge della Regione Toscana del 21/03/2000 Num. 39 Art. 74 Co. 3
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 49 Art. 25
legge della Regione Toscana del 19/03/2015 Num. 30 Art. 14
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 49 Art. 26
legge della Regione Toscana del 19/03/2015 Num. 30 Art. 15
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 49 Art. 27
legge della Regione Toscana del 19/03/2015 Num. 30 Art. 31
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 49 Art. 28
legge della Regione Toscana del 19/03/2015 Num. 30 Art. 52
legge della Regione Toscana del 20/08/2025 Num. 49 Art. 29
legge della Regione Toscana del 11/08/1997 Num. 65 Art. 20
Parametri costituzionali:
Costituzione Art. 9 Co.
Costituzione Art. 117 Co. 2
Costituzione Art. 117 Co. 2
legge Art. Co.
legge Art. 3 Co. 3
legge Art. 3 Co. 3
legge Art. 3 Co. 3
decreto legislativo Art. 61 Co. 5
decreto legislativo Art. 7 Co. 3
decreto del Presidente della Repubblica Art. Co.
Testo dell'ricorso
N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 ottobre 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Ambiente - Foreste - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla
legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale della Toscana) -
Previsione che i tagli eseguibili senza autorizzazione o
dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri
quadrati per ogni proprieta' e anno.
Ambiente - Foreste - Norme della Regione Toscana - Modifiche alla
legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale della Toscana) -
Competenze della Regione in materia di piano antincendi boschivi
(AIB) - Previsione che la Regione svolge l'addestramento,
l'aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a
qualunque livello, nell'AIB - Predisposizione del piano regionale
AIB.
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve naturali - Norme della
Regione Toscana - Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2015,
recante norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale, e alla legge
regionale n. 65 del 1997, recante l'istituzione dell'Ente per la
gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane - Autorizzazioni ai
fini del vincolo idrogeologico - Previsione che le autorizzazioni
ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle unioni di
comuni subentrate alle comunita' montane, dalla citta'
metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate
dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49 (Gestione
multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, sviluppo
sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente, competenze ai
fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali
regionali. Modifiche alle leggi regionali 39/2000, 30/2015 e
65/1997), artt. 9, comma 1; 13, comma 2, lettera h), e 17, commi 2
e 3; 25, 26, 27, 28 e 29.
(GU n. 48 del 26-11-2025)
Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587, per il
ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici e'
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente,
nei confronti della Regione Toscana, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore - intimata,
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli
articoli 9, comma 1; 13, comma 2, lettera h); 17, commi 2 e 3; 25;
26; 27; 28 e 29 della legge della regione Toscana n. 49 del 20 agosto
2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54
del 28 agosto 2025 - recante «Gestione multifunzionale del bosco e
degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e
valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo
idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali.
Modifiche alle leggi regionali nn. 39/2000, 30/2015 e 65/1997» -
giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2025.
Per violazione
degli articoli 9 e 117 secondo comma, lett. h) e lett. s) della
Costituzione in relazione all'art. 7, comma 3, decreto legislativo n.
34/2018, all'art. 61, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, alla legge-quadro n. 394/1991, al decreto del Presidente della
Repubblica n. 357/1997, nonche' all'art. 3, comma 3, lettere c-bis)
f) ed l) della legge-quadro in materia di incendi boschivi, n.
353/2000.
Con la legge n. 49 del 20 agosto 2025 la regione Toscana ha
dettato norme in materia di «Gestione multifunzionale del bosco e
degli ecosistemi forestali, sviluppo sostenibile, tutela e
valorizzazione dell'ambiente, competenze ai fini del vincolo
idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali.
Modifiche alle leggi regionali nn. 39/2000, 30/2015 e 65/1997».
In particolare, l'art. 9, comma 1 - rubricato «Autorizzazione al
taglio. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 39/2000» -
prevede che:
«Il comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000 e'
sostituito dal seguente:
"6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione
non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni
proprieta' e anno, sono finalizzati esclusivamente all'autoconsumo
con divieto di commercializzazione e devono essere eseguiti nel
rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.".
Il successivo art.13 - "Competenze della Regione in materia di
AIB. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 39/2000." - al
comma 2, lett. h) stabilisce che:
"2. Il comma 2 dell'art. 70 della legge regionale n. 39/2000 e'
sostituito dal seguente:
2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:...
h) l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione
del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB;»
- L'art. 17 - «Pianificazione dell'AIB. Modifiche all'art. 74
della legge regionale n. 39/2000» - al comma 2 dispone:
2. Il comma 2 dell'art. 74 della legge regionale n. 39/2000 e'
sostituito dal seguente:
«2. Il piano operativo AIB individua l'organizzazione ed il
coordinamento dell'AIB e definisce, in particolare:
a) gli indici di pericolosita' per lo sviluppo degli
incendi boschivi sul territorio regionale;
b) gli indici di rischio per lo sviluppo degli incendi
boschivi sul territorio regionale determinati dall'andamento meteo
climatico;
c) la classe di rischio incendi boschivi dei comuni per i
boschi e le aree assimilate di cui all'art. 3;
d) gli interventi e le attivita' relative alla previsione,
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e, in particolare:
1) gli interventi di prevenzione diretta per mitigare il rischio di
innesco e propagazione degli incendi boschivi;
2) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto;
3) i criteri e le modalita' per gli interventi pubblici di
salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;
4) i servizi e le tecnologie per il monitoraggio del territorio e la
lotta attiva agli incendi boschivi;
5) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione
degli incendi;
e) le competenze per il coordinamento e la direzione delle
operazioni di spegnimento, nonche' le procedure operative per l'AIB;
f) le modalita' d'impiego delle squadre del volontariato;
g) le attivita' informative per la prevenzione degli
incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a
rischio;
h) l'attivita' di addestramento e l'individuazione dei beni
del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le
attivita' di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a
qualunque livello, nell'AIB;
i) i criteri e le modalita' di finanziamento dei soggetti
che operano nell'AIB;
l) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta
necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione
dell'AIB.».
Mentre il successivo comma 3 recita:
«3. Alla lettera b), del comma 3, dell'art. 74 della legge
regionale n. 39/2000 le parole: "lettera b), numero 4)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettera d), numero 5)".
Ancora, l'art. 25, inserito nel CAPO II, che disciplina le
competenze degli enti parco regionali e delle riserve naturali
regionali. modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (norme
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico
- ambientale regionale), intitolato:
«Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette.
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30/2015» prevede che:
«Al comma 3, dell'art. 14 della legge regionale 19 marzo
2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale) le parole: "e delle
autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, "sono soppresse".»;
- l'art. 26 - «Istituzione e funzioni dell'ente parco per la
gestione del parco regionale. Modifiche all'art. 15 della legge
regionale n. 30/2015» - stabilisce:
«Alla lettera d), del comma 2, dell'art. 15 della legge regionale
n. 30/2015 le parole: "e le autorizzazioni ai fini del vincolo
idrogeologico" sono soppresse.»;
il successivo art. 27 - «Nulla osta e autorizzazione ai fini
del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali.
Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 30/2015.» recita:
«1. Il comma 3, dell'art. 31 della legge regionale n.
30/2015 e' sostituito dal seguente:
"3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al
titolo V, capo I, della legge regionale n. 39/2000 sono rilasciate
dagli enti di cui all'art. 3-ter della legge regionale n. 39/2000
previa acquisizione del nulla-osta del parco".»
- L'art. 28 - «Nulla osta e autorizzazione ai .ni del vincolo
idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali.
Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 30/2015» - dispone:
«1. Il comma 3, dell'art. 52 della legge regionale n. 30/2015
e' sostituito dal seguente:
"3. Le autorizzazioni ai .ni del vincolo idrogeologico di cui
al titolo V, capo I, della legge regionale n. 39/2000 sono rilasciate
dagli enti di cui all'art. 3-ter della legge regionale n. 39/2000
previa acquisizione del nulla-osta di cui al comma 1."»;
ed infine, l'art. 29 - inserito nel CAPO III - «Competenze
del parco regionale delle alpi apuane. Modifiche alla legge regionale
11 agosto 1997, n. 65 (istituzione dell'ente per la gestione del
"parco regionale delle alpi apuane". Soppressione del relativo
consorzio)» - recita:
«1. Il comma 2, dell'art. 20, della legge regionale 11
agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco
Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) e'
sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al
titolo V, capo I, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge
forestale della Toscana) sono rilasciate dagli enti competenti di cui
all'art. 3-ter della legge regionale n. 39/2000 anche per le
attivita' di cava in area contigua."».
E' avviso del Governo che, con le disposizioni contenute negli
articoli 9, comma 1, 13, comma 2, lettera h) 17, commi 2 e 3, 25, 26,
27, 28 e 29 della suddetta legge, la Regione Toscana abbia
travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria
competenza legislativa, risultando tali disposizioni in contrasto con
l'art. 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio e il patrimonio
naturale della Nazione; con l'art. 117, secondo comma, lett. h) e
lett. s) della Costituzione, che riservano rispettivamente alla
competenza statale la materia della sicurezza nonche' dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali, con gli articoli l'art. 7,
comma 3, decreto legislativo n. 34/2018, con l'art. 61, comma 5,
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la legge-quadro n.
394/1991, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997
nonche' con l'art. 3, comma 3, lettere c-bis) f) ed l) della
legge-quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000, quali norme
interposte come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1. Illegittimita' dell'art 9, comma 1, L.R. Toscana n. 49 del 20
agosto 2025 per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma,
lett. s) della Costituzione in relazione agli articoli 7, comma 3,
decreto legislativo n. 34/ 2018, della legge-quadro n. 394/1991 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.
1. L'art. 9, comma 1, della legge regionale Toscana, come sopra
riportato nel suo contenuto testuale, ha introdotto una modifica alla
legge forestale regionale n. 39/2000, sostituendo il testo del comma
6 dell'art. 47 che disponeva che: «I tagli eseguibili senza
autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di
1.000 metri quadrati per ogni proprieta' e anno e devono essere
eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento
forestale». Con la nuova formulazione, la superficie esentata da
qualsiasi obbligo autorizzatorio o dichiarativo viene triplicata,
passando da 1.000 a 3.000 metri quadrati annui, con la sola
condizione che i tagli siano destinati all'autoconsumo e non alla
commercializzazione. Tale disposizione risulta, tuttavia, lesiva di
parametri costituzionali in quanto determina una significativa
riduzione delle garanzie di controllo e di tutela dell'ambiente,
materi e che la Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva
dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della
Costituzione.
L'ampliamento della superficie di taglio libero rischia, infatti,
di rendere impossibile un monitoraggio effettivo da parte degli
organi competenti, anche con riferimento ai procedimenti
autorizzatori connessi a valutazioni ambientali o paesaggistiche.
La norma regionale si pone in contrasto altresi' con l'art. 7,
(1) comma 3, del decreto legislativo n. 34/2018, che impone alle
Regioni, nel disciplinare le pratiche selvicolturali, di garantire
sempre la tutela dell'ambiente e la sostenibilita' della gestione
forestale.
Ulteriori profili di criticita' derivano dal fatto che la
disposizione non prevede alcuna esclusione per le aree naturali
protette, disciplinate dalla legge-quadro n. 394/1991, ne' per i siti
della rete Natura 2000 individuati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 357/1997.
L'assenza di tale clausola di salvaguardia rischia di
compromettere gli strumenti di protezione che il legislatore statale
ha introdotto per assicurare la conservazione di habitat naturali e
specie di interesse comunitario, realizzando un contrasto con l'art.
9 della Costituzione che, alla lett. s) riserva alla competenza dello
Stato la tutela il paesaggio e il patrimonio naturale della Nazione.
La giurisprudenza costituzionale e' costante nell'affermare che
la disciplina delle risorse forestali incide direttamente sulla
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materia di esclusiva
competenza statale, non potendo le Regioni ridurre gli standards
minimi di protezione stabiliti dalla normativa nazionale. Basti
richiamare, tra le altre, le sentenze n. 105/2008 ("Sotto l'aspetto
ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di
valore «primario» (sentenza n. 151 del 1986), ed «assoluto» (sentenza
n. 641 del 1987), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo
Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di
tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla
disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle
materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Cio' peraltro
non toglie, come e' stato ribadito anche nell'ultima sentenza citata,
che le Regioni, nell'esercizio delle specifiche competenze, loro
garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela
ambientale piu' elevate."), n. 66/2012 («...la legislazione regionale
puo' solo fungere da strumento di ampliamento del livello della
tutela del bene protetto e non - all'inverso... - quale espediente
dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell'ambito della
tutela, attraverso l'incremento della tipologia delle aree cui il
regime vincolistico non si applica») e n. 178/2018 («Questa Corte ha
gia' avuto modo di affermare, proprio con riferimento alla Regione
autonoma della Sardegna, che la conservazione ambientale e
paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera
s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, aggiungendo che tale
titolo di competenza statale "riverbera i suoi effetti anche quando
si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore
precisazione, pero', che qui occorre tener conto degli statuti
speciali di autonomia" (sentenza n. 378 del 2007)... Il legislatore
statale conserva il potere di vincolare la potesta' legislativa
primaria dell'autonomia speciale attraverso l'emanazione di leggi
qualificabili come "riforme economico-sociali". E cio' anche sulla
base - per quanto qui viene in rilievo - del titolo di competenza
legislativa nella materia "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio
quanto della tutela dei beni ambientali e culturali. Da cio' deriva
che il legislatore della Regione autonoma della Sardegna non puo'
esercitare unilateralmente la propria competenza statutaria nella
materia edilizia e urbanistica quando siano in gioco interessi
generali riconducibili alla predetta competenza esclusiva statale e
risultino in contrasto con norme fondamentali di riforma
economico-sociale».), con le quali la Corte ha dichiarato
l'illegittimita' di disposizioni regionali che introducevano regimi
autorizzatori meno rigorosi di quelli previsti dallo Stato.
Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che la disposizione
regionale in parola, violando la normativa statale sopra richiamata,
contrasta con gli articoli 9 e 117, secondo comma, lett. s), della
Costituzione.
2. Illegittimita' dell'art. 13, comma 2, lett. h) e 17, comma 2 e
3, della L.R. Toscana n. 49/2025 e dell'art. 17, commi 2 e 3, per
violazione dell'art. 117, comma 2, lettere h) e s) della Costituzione
in relazione all'art. 3, comma 3, lettere c-bis) f) ed l) della legge
n. 353/2000.
- L'art. 13, comma 2, lett. h) della legge regionale in
argomento, sopra riprodotto, assegna alla Regione l'addestramento,
l'aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a
qualunque livello, nell'antincendio boschivo (AIB), non richiamando
le attivita' previste nelle convenzioni AIB con il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, soggetto che provvede autonomamente alla
formazione dei propri operatori che fanno parte delle squadre di
spegnimento degli incendi boschivi.
Il successivo art. 17, comma 2, sostituisce integralmente il
comma 2 dell'art. 74 (2) della legge Regione Toscana 21 marzo 2000,
n. 39 riguardante la predisposizione del Piano regionale AIB, non
riportando fra gli elementi in esso contenuti, quelli individuati
dall'art. 3, (3) comma 3, lettere c-bis) f) ed l), della legge n.
353/2000.
Il comma 3 dello stesso art. 17 della legge regionale in esame,
inoltre, modificando l'art. 74 della citata legge regionale n.
39/2000, non inserisce l'obbligatorieta' dell'aggiornamento annuale
del Piano, cosi' come stabilito dal citato art. 3, comma 3, della
legge-quadro n. 353/2000 «Legge-quadro in materia di incendi
boschivi».
Le citate disposizioni regionali violano, quindi, le disposizioni
contenute nella legge-quadro n. 353/2000 che detta standards di
tutela ambientale, materia di competenza esclusiva statale,
stabilendo una disciplina non derogabile dalle regioni.
Come affermato da codesta Corte costituzionale con la sentenza n.
144/2022 «... per giurisprudenza costante di questa Corte, l'ambiente
«delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si
manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali,
spettando [invece] allo Stato le determinazioni che rispondono ad
esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio
nazionale (sentenza n. 407 del 2002)» e le Regioni, nell'esercizio
delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni
statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela
ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla
legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di
salvaguardia dell'ambiente, legittimando interventi normativi
regionali solo nel senso dell'innalzamento della tutela (ex multis,
sentenze n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017).
Le prescrizioni riportate nella legge-quadro mirano ad
assicurare, quindi, oltre che la tutela dell'ambiente, anche la
salvaguardia dell'incolumita' e, quindi, si riconducono anche alla
materia della sicurezza, riservata anch'essa alla competenza
esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma 2, lett. h) della
Costituzione con cui risultano, quindi, in contrasto le disposizioni
regionali in argomento.
3. Illegittimita' degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 L.R. Toscana
n. 49/2025 per violazione degli articoli 9 e 117, secondo comma,
lett. s) della Costituzione in relazione all'art. 61, comma 5,
decreto legislativo n. 152/2006.
Gli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale in esame, come
sopra illustrato, apportano modifiche alla legge regionale 19 marzo
2015, n. 30, mentre l'art. 29 interviene sulla legge regionale 11
agosto 1997, n. 65, istitutiva dell'Ente per la gestione del Parco
Regionale delle Alpi Apuane.
Tali disposizioni sono strettamente connesse per il loro
contenuto e incidono unitariamente sulla disciplina delle
autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico.
La normativa regionale previgente, infatti, attribuiva tali
funzioni alla Regione e agli Enti parco regionali, in coerenza con le
rispettive competenze in materia di gestione delle riserve naturali e
dei parchi.
La nuova legge regionale, invece, rialloca dette funzioni in capo
a soggetti diversi, e anche all'art. 27 - «Nulla osta e
autorizzazione ai .ni del vincolo idrogeologico nelle aree comprese
nei parchi regionali.
Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 30/2015.» -
prevede che:
«1. Il comma 3, dell'art. 31, della legge regionale n. 30/2015
e' sostituito dal seguente:
"3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di
cui al titolo V, capo I, della legge regionale n. 39/2000 sono
rilasciate dagli enti di cui all'art. 3-ter della legge regionale n.
39/2000 previa acquisizione del nulla-osta del parco."
Cioe', le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane, la
Citta' metropolitana di Firenze e altre unioni di comuni individuate
dalla normativa regionale sulle autonomie locali.
Tali previsioni si pongono in contrasto con la disciplina statale
vigente.
- L'art. 61, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 stabilisce, infatti, che le funzioni relative al vincolo
idrogeologico, di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n.
3267, sono interamente esercitate dalle Regioni.
Tale disposizione rientra nell'ambito delle norme statali in
materia di difesa del suolo e tutela dell'ambiente e costituisce, in
virtu' della sua finalita' di protezione unitaria, parametro
interposto ai .ni della valutazione di legittimita' costituzionale.
- L'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione
attribuisce, infatti, alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Secondo la consolidata giurisprudenza di codesta Corte
costituzionale, il riconoscimento di una competenza legislativa
esclusiva in capo allo Stato comporta che soltanto il legislatore
statale e' legittimato a disciplinare l'organizzazione delle relative
funzioni amministrative.
E' stato ripetutamente chiarito che le funzioni amministrative
riconducibili a materie di competenza esclusiva statale, una volta
conferite dallo Stato alla Regione, non possono essere da
quest'ultima ulteriormente riallocate presso enti infraregionali,
poiche' cio' equivarrebbe ad alterare un assetto di competenze
definito a livello legislativo nazionale.
In particolare, si richiamano le sentenze nn. 189/2021, n.
187/2011 e n. 159/2012, che hanno ribadito l'impossibilita' per le
Regioni di attribuire a enti locali o ad altri soggetti funzioni
amministrative rientranti in materie riservate alla competenza
esclusiva dello Stato. Al riguardo infatti, «la potesta' legislativa
esclusiva nelle materie indicate nell'art. 117, secondo comma, della
Costituzione comporta la legittimazione del solo legislatore
nazionale a definire l'organizzazione delle corrispondenti funzioni
amministrative anche attraverso l'allocazione di competenze presso
enti diversi dai Comuni - ai quali devono ritenersi generalmente
attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118, primo comma,
della Costituzione. - tutte le volte in cui l'esigenza di esercizio
unitario della funzione trascenda tale ambito territoriale di
governo. [...] Tanto conduce logicamente a escludere che le funzioni
amministrative riconducibili alle materie di cui all'art. 117,
secondo comma, della Costituzione - che, sulla base di una
valutazione orientata dai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato
alla Regione - possano essere da quest'ultima riallocate presso altro
ente infraregionale, comportando un'iniziativa siffatta una modifica,
mediante un atto legislativo regionale, dell'assetto di competenze
inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale» (Corte
costituzionale, 7 ottobre 2021, n. 189; nello stesso senso, anche
Id., 15 giugno 2011, n. 187 e 27 giugno 2012, n. 159).
Alla luce di tale quadro, le norme contenute negli articoli 25,
26, 27, 28 e 29 della legge regionale Toscana n. 49 del 2025, nella
parte in cui attribuiscono a unioni di comuni e alla Citta'
metropolitana di Firenze le competenze relative al rilascio delle
autorizzazioni per il vincolo idrogeologico, risultano incompatibili
con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione nonche'
con l'art .61, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006,
quale norma interposta.
Diversa valutazione deve, invece, essere compiuta per la
preesistente attribuzione di tali funzioni agli Enti parco regionali,
trattandosi di enti comunque qualificabili come regionali,
circostanza che la Corte costituzionale ha gia' ritenuto compatibile
con l'assetto normativo statale (cfr. sentenza Corte costituzionale,
21 marzo 1997, n. 67, § 3 del considerato in diritto).
Ne consegue che le disposizioni regionali censurate si rivelano
illegittime in quanto si pongono in contrasto con i principi
costituzionali e con la disciplina statale interposta, determinando
una lesione della competenza esclusiva statale in materia ambientale
e della sicurezza.
(1) La norma dispone: «Le regioni definiscono e attuano le pratiche
selvicolturali piu' idonee al trattamento del bosco, alle
necessita' di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del suolo,
alle esigenze socio - economiche locali, alle produzioni legnose
e non legnose, alle esigenze di fruizione e uso pubblico del
patrimonio forestale anche in continuita' con le pratiche
silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.»
(2) L'art. 74, della legge regionale n. 39/2000 prima della modifica
prevedeva: «Il piano AIB individua l'organizzazione ed il
coordinamento dell'AIB e definisce in particolare: a) gli indici
di pericolosita' per lo sviluppo degli incendi boschivi nel
territorio regionale; b) le opere, gli interventi, le attivita'
relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli
incendi boschivi e in particolare: 1) gli interventi colturali
per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali
e forestali; 2) i criteri e le modalita' per gli interventi
pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal
fuoco; 3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta
attiva agli incendi boschivi; 4) le opere e gli impianti
destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi; c) le
competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni
di spegnimento, nonche' le procedure operative per l'AIB; d) le
modalita' d'impiego delle squadre del volontariato; e) le
attivita' informative per la prevenzione degli incendi boschivi e
per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio; f)
l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale
regionale, da utilizzare per le attivita' di addestramento e
aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello,
nell'AIB e detta, altresi', ulteriori disposizioni per il loro
svolgimento; g) i criteri e le modalita' di finanziamento dei
soggetti che operano all'AIB; h) qualsiasi altra indicazione e
procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione,
organizzazione ed attuazione dell'AIB»
(3) La norma - rubricata «Piano regionale di previsione, prevenzione
e lotta attiva contro gli incendi boschivi» - al comma 3, lett.
c-bis) dispone: «3. Il piano, sottoposto a revisione annuale,
individua: c-bis) le aree trattate con la tecnica del fuoco
prescritto, come definita all'art. 4, comma 2-bis»; f) «le azioni
e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare anche
solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei
periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e
d), nonche' di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»; l):
«le operazioni silvi-colturali di pulizia e manutenzione del
bosco, con facolta' di previsione di interventi sostitutivi del
proprietario inadempiente in particolare nelle aree a piu'
elevato rischio, anche di incendi in zone di interfaccia
urbano-rurale».
P.Q.M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri propone il presente
ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti
Conclusioni
«Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 9, comma 1, 13, comma 2,
lett. h), 17, commi 2 e 3, 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della
regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 28 agosto 2025 recante
«Gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali,
sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente,
competenze ai .ni del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle
riserve naturali regionali. Modifiche alle leggi regionali nn.
39/2000, 30/2015 e 65/1997» - per violazione degli articoli 9 e 117,
secondo comma, lett. h) e lett. s) della Costituzione in relazione
all'art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 34/2018, all'art. 3,
comma 3, lettere c-bis) f) ed l) della legge-quadro in materia di
incendi boschivi n. 353/2000, all'art. 61, comma 5, decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla legge-quadro n. 394/1991, al
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997».
Si producono:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 17 ottobre 2025, recante la
determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata
relazione illustrativa.
Roma, 23 ottobre 2025
L'Avvocato dello Stato: Spina