Reg. Ric. n. 41 del 2025 n° parte 1
pubbl. su G.U. del 26/11/2025 n. 48

Ricorrente:Presidente del Consiglio dei ministri

Resistenti: Regione Toscana



Oggetto:

Ambiente – Foreste – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale della Toscana) – Previsione che i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 3000 metri quadrati per ogni proprietà e anno – Ricorso del Governo – Denunciato ampliamento della superficie esentata da qualsiasi obbligo autorizzatorio o dichiarativo – Riduzione delle garanzie di controllo e di tutela dell’ambiente – Contrasto con la disciplina statale delle pratiche selvicolturali – Omessa esclusione delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi del d.P.R. n. 357 del 1997 – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio naturale.

- Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, art. 9, comma 1, sostitutivo del comma 6 dell’art. 47 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39.

- Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, art. 7, comma 3; legge 6 dicembre 1991, n. 395; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

 

Ambiente – Foreste – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale della Toscana) – Competenze della Regione in materia di piano antincendi boschivi (AIB) – Previsione che la Regione svolge l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB – Predisposizione del piano regionale AIB – Ricorso del Governo – Denunciato omesso richiamo alle attività previste nelle convenzioni AIB con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Omessa considerazione per la predisposizione del piano degli elementi indicati dalla legge n. 353 del 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di tutela del paesaggio e di sicurezza.

-Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, artt. 13, comma 2, lettera h), modificativo dell'art. 70 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39, e 17, commi 2 e 3, rispettivamente sostitutivo e modificativo dei commi 2 e 3 dell’art. 74 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39.

-Costituzione, artt. 117, secondo comma, lettere h) e s); legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3, comma 3, lettere c-bis), f) ed l).


Ambiente – Aree protette, parchi e riserve naturali – Norme della Regione Toscana – Modifiche alla legge regionale n. 30 del 2015, recante norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale, e alla legge regionale n. 65 del 1997, recante l'istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane – Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico – Previsione che le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle unioni di comuni subentrate alle comunità montane, dalla città metropolitana di Firenze e da altre unioni di comuni individuate dalla normativa regionale sulle autonomie locali – Ricorso del Governo – Denunciato contrasto con la disciplina statale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 che stabilisce che le funzioni relative al vincolo idrogeologico sono interamente esercitate dalle regioni – Alterazione dell’assetto di competenze definito a livello legislativo nazionale – Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia di tutela dell’ambiente.

-Legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, artt. 25, 26, 27, 28, rispettivamente, modificativi degli artt. 14, 15, 31 e 52 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 e 29, modificativo dell’art. 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65.

-Costituzione, artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s); decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 61, comma 5. 


Norme impugnate:

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 49  Art. 9  Co. 1

legge della Regione Toscana  del 21/03/2000  Num. 39  Art. 47  Co. 6

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 49  Art. 13  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 21/03/2000  Num. 39  Art. 70

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 49  Art. 17  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 21/03/2000  Num. 39  Art. 74  Co. 2

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 49  Art. 17  Co. 3

legge della Regione Toscana  del 21/03/2000  Num. 39  Art. 74  Co. 3

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 49  Art. 25

legge della Regione Toscana  del 19/03/2015  Num. 30  Art. 14

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 49  Art. 26

legge della Regione Toscana  del 19/03/2015  Num. 30  Art. 15

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 49  Art. 27

legge della Regione Toscana  del 19/03/2015  Num. 30  Art. 31

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 49  Art. 28

legge della Regione Toscana  del 19/03/2015  Num. 30  Art. 52

legge della Regione Toscana  del 20/08/2025  Num. 49  Art. 29

legge della Regione Toscana  del 11/08/1997  Num. 65  Art. 20



Parametri costituzionali:

Costituzione  Art.  Co.  

Costituzione  Art. 117   Co.

Costituzione  Art. 117   Co.

legge  Art.    Co.  

legge  Art.  Co.

legge  Art.  Co.

legge  Art.  Co.

decreto legislativo  Art. 61   Co.

decreto legislativo  Art.  Co.

decreto del Presidente della Repubblica  Art.    Co.  




Testo dell'ricorso

                        N. 41 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 2025

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 ottobre 2025  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Foreste - Norme della Regione  Toscana  -  Modifiche  alla
  legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale  della  Toscana)  -
  Previsione  che  i  tagli   eseguibili   senza   autorizzazione   o
  dichiarazione non possono eccedere  la  superficie  di  3000  metri
  quadrati per ogni proprieta' e anno. 
Ambiente - Foreste - Norme della Regione  Toscana  -  Modifiche  alla
  legge regionale n. 39 del 2000 (Legge forestale  della  Toscana)  -
  Competenze della Regione in materia di  piano  antincendi  boschivi
  (AIB)  -  Previsione  che  la   Regione   svolge   l'addestramento,
  l'aggiornamento e la specializzazione del personale  che  opera,  a
  qualunque livello, nell'AIB - Predisposizione del  piano  regionale
  AIB. 
Ambiente - Aree protette, parchi e riserve  naturali  -  Norme  della
  Regione Toscana - Modifiche alla legge regionale n.  30  del  2015,
  recante  norme  per  la  conservazione  e  la  valorizzazione   del
  patrimonio  naturalistico-ambientale  regionale,   e   alla   legge
  regionale n. 65 del 1997, recante l'istituzione  dell'Ente  per  la
  gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane - Autorizzazioni  ai
  fini del vincolo idrogeologico - Previsione che  le  autorizzazioni
  ai fini del vincolo idrogeologico sono rilasciate dalle  unioni  di
  comuni   subentrate   alle   comunita'   montane,   dalla    citta'
  metropolitana di Firenze e da altre unioni  di  comuni  individuate
  dalla normativa regionale sulle autonomie locali. 
- Legge della  Regione  Toscana  20  agosto  2025,  n.  49  (Gestione
  multifunzionale del bosco e degli  ecosistemi  forestali,  sviluppo
  sostenibile, tutela e valorizzazione dell'ambiente,  competenze  ai
  fini del vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve  naturali
  regionali.  Modifiche  alle  leggi  regionali  39/2000,  30/2015  e
  65/1997), artt. 9, comma 1; 13, comma 2, lettera h), e 17, commi  2
  e 3; 25, 26, 27, 28 e 29. 


(GU n. 48 del 26-11-2025)

    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
generale  dello  Stato  (codice  fiscale  n.  80224030587,   per   il
ricevimento    degli     atti,     fax     06/96514000     e     PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)   presso   i   cui   uffici    e'
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente, 
    nei confronti della Regione Toscana, in  persona  del  Presidente
della Giunta Regionale pro tempore - intimata, 
    per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 9, comma 1; 13, comma 2, lettera h); 17, commi 2  e  3;  25;
26; 27; 28 e 29 della legge della regione Toscana n. 49 del 20 agosto
2025, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54
del 28 agosto 2025 - recante «Gestione multifunzionale  del  bosco  e
degli  ecosistemi   forestali,   sviluppo   sostenibile,   tutela   e
valorizzazione  dell'ambiente,  competenze  ai   fini   del   vincolo
idrogeologico  nei  parchi  e  nelle  riserve   naturali   regionali.
Modifiche alle leggi regionali nn.  39/2000,  30/2015  e  65/1997»  -
giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2025. 
 
                           Per violazione 
 
    degli articoli 9 e 117 secondo comma, lett. h) e lett.  s)  della
Costituzione in relazione all'art. 7, comma 3, decreto legislativo n.
34/2018, all'art. 61, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, alla legge-quadro n. 394/1991, al decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 357/1997, nonche' all'art. 3, comma 3,  lettere  c-bis)
f) ed l) della  legge-quadro  in  materia  di  incendi  boschivi,  n.
353/2000. 
    Con la legge n. 49 del 20  agosto  2025  la  regione  Toscana  ha
dettato norme in materia di «Gestione  multifunzionale  del  bosco  e
degli  ecosistemi   forestali,   sviluppo   sostenibile,   tutela   e
valorizzazione  dell'ambiente,  competenze  ai   fini   del   vincolo
idrogeologico  nei  parchi  e  nelle  riserve   naturali   regionali.
Modifiche alle leggi regionali nn. 39/2000, 30/2015 e 65/1997». 
    In particolare, l'art. 9, comma 1 - rubricato «Autorizzazione  al
taglio. Modifiche all'art. 47 della legge  regionale  n.  39/2000»  -
prevede che: 
      «Il comma 6 dell'art. 47 della legge regionale  n.  39/2000  e'
sostituito dal seguente: 
        "6. I tagli eseguibili senza autorizzazione  o  dichiarazione
non possono eccedere la superficie di 3000 metri  quadrati  per  ogni
proprieta' e anno, sono  finalizzati  esclusivamente  all'autoconsumo
con divieto di  commercializzazione  e  devono  essere  eseguiti  nel
rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.". 
    Il successivo art.13 - "Competenze della Regione  in  materia  di
AIB. Modifiche all'art. 70 della legge regionale n.  39/2000."  -  al
comma 2, lett. h) stabilisce che: 
      "2. Il comma 2 dell'art. 70 della legge regionale n. 39/2000 e'
sostituito dal seguente: 
        2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:... 
          h) l'addestramento, l'aggiornamento e  la  specializzazione
del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB;» 
    - L'art. 17 - «Pianificazione  dell'AIB.  Modifiche  all'art.  74
della legge regionale n. 39/2000» - al comma 2 dispone: 
      2. Il comma 2 dell'art. 74 della legge regionale n. 39/2000  e'
sostituito dal seguente: 
        «2. Il piano operativo AIB individua l'organizzazione  ed  il
coordinamento dell'AIB e definisce, in particolare: 
          a) gli  indici  di  pericolosita'  per  lo  sviluppo  degli
incendi boschivi sul territorio regionale; 
          b) gli indici di rischio  per  lo  sviluppo  degli  incendi
boschivi sul territorio regionale  determinati  dall'andamento  meteo
climatico; 
          c) la classe di rischio incendi boschivi dei comuni  per  i
boschi e le aree assimilate di cui all'art. 3; 
          d) gli interventi e le attivita' relative alla  previsione,
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e, in particolare: 
1) gli interventi di prevenzione diretta per mitigare il  rischio  di
innesco e propagazione degli incendi boschivi; 
2) le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto; 
3)  i  criteri  e  le  modalita'  per  gli  interventi  pubblici   di
salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco; 
4) i servizi e le tecnologie per il monitoraggio del territorio e  la
lotta attiva agli incendi boschivi; 
5) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione  ed  estinzione
degli incendi; 
          e) le competenze per il coordinamento e la direzione  delle
operazioni di spegnimento, nonche' le procedure operative per l'AIB; 
          f) le modalita' d'impiego delle squadre del volontariato; 
          g)  le  attivita'  informative  per  la  prevenzione  degli
incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a
rischio; 
          h) l'attivita' di addestramento e l'individuazione dei beni
del patrimonio agricolo-forestale regionale,  da  utilizzare  per  le
attivita' di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a
qualunque livello, nell'AIB; 
          i) i criteri e le modalita' di finanziamento  dei  soggetti
che operano nell'AIB; 
          l)  qualsiasi  altra  indicazione  e   procedura   ritenuta
necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione
dell'AIB.». 
    Mentre il successivo comma 3 recita: 
      «3. Alla lettera b), del comma  3,  dell'art.  74  della  legge
regionale  n.  39/2000  le  parole:  "lettera  b),  numero  4)"  sono
sostituite dalle seguenti: "lettera d), numero 5)". 
    Ancora, l'art. 25,  inserito  nel  CAPO  II,  che  disciplina  le
competenze degli  enti  parco  regionali  e  delle  riserve  naturali
regionali. modifiche alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (norme
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico
- ambientale regionale), intitolato: 
      «Funzioni della Regione in materia di aree  naturali  protette.
Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 30/2015» prevede che: 
        «Al comma 3, dell'art. 14  della  legge  regionale  19  marzo
2015, n. 30 (Norme per  la  conservazione  e  la  valorizzazione  del
patrimonio naturalistico-ambientale regionale) le  parole:  "e  delle
autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, "sono soppresse".»; 
        - l'art. 26 - «Istituzione e funzioni dell'ente parco per  la
gestione del parco  regionale.  Modifiche  all'art.  15  della  legge
regionale n. 30/2015» - stabilisce: 
    «Alla lettera d), del comma 2, dell'art. 15 della legge regionale
n. 30/2015 le parole:  "e  le  autorizzazioni  ai  fini  del  vincolo
idrogeologico" sono soppresse.»; 
        il successivo art. 27 - «Nulla osta e autorizzazione ai  fini
del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei  parchi  regionali.
Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 30/2015.» recita: 
          «1. Il comma 3,  dell'art.  31  della  legge  regionale  n.
30/2015 e' sostituito dal seguente: 
"3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo  idrogeologico  di  cui  al
titolo V, capo I, della legge regionale n.  39/2000  sono  rilasciate
dagli enti di cui all'art. 3-ter della  legge  regionale  n.  39/2000
previa acquisizione del nulla-osta del parco".» 
    - L'art. 28 - «Nulla osta e autorizzazione  ai  .ni  del  vincolo
idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve  naturali  regionali.
Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 30/2015» - dispone: 
      «1. Il comma 3, dell'art. 52 della legge regionale  n.  30/2015
e' sostituito dal seguente: 
        "3. Le autorizzazioni ai .ni del vincolo idrogeologico di cui
al titolo V, capo I, della legge regionale n. 39/2000 sono rilasciate
dagli enti di cui all'art. 3-ter della  legge  regionale  n.  39/2000
previa acquisizione del nulla-osta di cui al comma 1."»; 
        ed infine, l'art. 29 - inserito nel CAPO  III  -  «Competenze
del parco regionale delle alpi apuane. Modifiche alla legge regionale
11 agosto 1997, n. 65 (istituzione  dell'ente  per  la  gestione  del
"parco  regionale  delle  alpi  apuane".  Soppressione  del  relativo
consorzio)» - recita: 
          «1. Il comma 2, dell'art.  20,  della  legge  regionale  11
agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del  "Parco
Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) e'
sostituito dal seguente: 
"2. Le autorizzazioni ai fini del vincolo  idrogeologico  di  cui  al
titolo V, capo I, della legge regionale 21 marzo 2000, n.  39  (Legge
forestale della Toscana) sono rilasciate dagli enti competenti di cui
all'art.  3-ter  della  legge  regionale  n.  39/2000  anche  per  le
attivita' di cava in area contigua."». 
    E' avviso del Governo che, con le  disposizioni  contenute  negli
articoli 9, comma 1, 13, comma 2, lettera h) 17, commi 2 e 3, 25, 26,
27,  28  e  29  della  suddetta  legge,  la  Regione  Toscana   abbia
travalicato  i  limiti  fissati  dalla  Costituzione   alla   propria
competenza legislativa, risultando tali disposizioni in contrasto con
l'art. 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio e il  patrimonio
naturale della Nazione; con l'art. 117, secondo  comma,  lett.  h)  e
lett. s)  della  Costituzione,  che  riservano  rispettivamente  alla
competenza statale la materia della sicurezza nonche'  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali,  con  gli  articoli  l'art.  7,
comma 3, decreto legislativo n. 34/2018,  con  l'art.  61,  comma  5,
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  con  la  legge-quadro  n.
394/1991, con il decreto del Presidente della Repubblica n.  357/1997
nonche' con l'art.  3,  comma  3,  lettere  c-bis)  f)  ed  l)  della
legge-quadro in materia di incendi boschivi, n. 353/2000, quali norme
interposte come si chiarira' attraverso l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
  1. Illegittimita' dell'art 9, comma 1, L.R. Toscana n.  49  del  20
agosto 2025 per violazione degli articoli 9  e  117,  secondo  comma,
lett. s) della Costituzione in relazione agli articoli  7,  comma  3,
decreto legislativo n. 34/ 2018, della legge-quadro n. 394/1991 e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. 
    1. L'art. 9, comma 1, della legge regionale Toscana,  come  sopra
riportato nel suo contenuto testuale, ha introdotto una modifica alla
legge forestale regionale n. 39/2000, sostituendo il testo del  comma
6  dell'art.  47  che  disponeva  che:  «I  tagli  eseguibili   senza
autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie  di
1.000 metri quadrati per ogni  proprieta'  e  anno  e  devono  essere
eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate  nel  regolamento
forestale». Con la nuova  formulazione,  la  superficie  esentata  da
qualsiasi obbligo autorizzatorio  o  dichiarativo  viene  triplicata,
passando  da  1.000  a  3.000  metri  quadrati  annui,  con  la  sola
condizione che i tagli siano destinati  all'autoconsumo  e  non  alla
commercializzazione. Tale disposizione risulta, tuttavia,  lesiva  di
parametri  costituzionali  in  quanto  determina  una   significativa
riduzione delle garanzie di  controllo  e  di  tutela  dell'ambiente,
materi e che la Costituzione attribuisce  alla  competenza  esclusiva
dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lett.  s)  della
Costituzione. 
    L'ampliamento della superficie di taglio libero rischia, infatti,
di rendere impossibile  un  monitoraggio  effettivo  da  parte  degli
organi   competenti,   anche   con   riferimento   ai    procedimenti
autorizzatori connessi a valutazioni ambientali o paesaggistiche. 
    La norma regionale si pone in contrasto altresi'  con  l'art.  7,
(1)   comma 3, del decreto legislativo n. 34/2018,  che  impone  alle
Regioni, nel disciplinare le pratiche  selvicolturali,  di  garantire
sempre la tutela dell'ambiente e  la  sostenibilita'  della  gestione
forestale. 
    Ulteriori  profili  di  criticita'  derivano  dal  fatto  che  la
disposizione non prevede  alcuna  esclusione  per  le  aree  naturali
protette, disciplinate dalla legge-quadro n. 394/1991, ne' per i siti
della  rete  Natura  2000  individuati  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 357/1997. 
    L'assenza  di  tale   clausola   di   salvaguardia   rischia   di
compromettere gli strumenti di protezione che il legislatore  statale
ha introdotto per assicurare la conservazione di habitat  naturali  e
specie di interesse comunitario, realizzando un contrasto con  l'art.
9 della Costituzione che, alla lett. s) riserva alla competenza dello
Stato la tutela il paesaggio e il patrimonio naturale della Nazione. 
    La giurisprudenza costituzionale e' costante  nell'affermare  che
la disciplina  delle  risorse  forestali  incide  direttamente  sulla
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,   materia   di   esclusiva
competenza statale, non potendo  le  Regioni  ridurre  gli  standards
minimi di  protezione  stabiliti  dalla  normativa  nazionale.  Basti
richiamare, tra le altre, le sentenze n. 105/2008  ("Sotto  l'aspetto
ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico  di
valore «primario» (sentenza n. 151 del 1986), ed «assoluto» (sentenza
n. 641 del 1987), nel senso che la tutela ad  essi  apprestata  dallo
Stato, nell'esercizio della sua competenza esclusiva  in  materia  di
tutela  dell'ambiente,  viene  a  funzionare  come  un  limite   alla
disciplina che le  Regioni  e  le  Province  autonome  dettano  nelle
materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007). Cio'  peraltro
non toglie, come e' stato ribadito anche nell'ultima sentenza citata,
che le Regioni,  nell'esercizio  delle  specifiche  competenze,  loro
garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela
ambientale piu' elevate."), n. 66/2012 («...la legislazione regionale
puo' solo fungere da  strumento  di  ampliamento  del  livello  della
tutela del bene protetto e non - all'inverso...  -  quale  espediente
dichiaratamente volto ad introdurre una restrizione dell'ambito della
tutela, attraverso l'incremento della tipologia  delle  aree  cui  il
regime vincolistico non si applica») e n. 178/2018 («Questa Corte  ha
gia' avuto modo di affermare, proprio con  riferimento  alla  Regione
autonoma  della  Sardegna,  che   la   conservazione   ambientale   e
paesaggistica spetta, in base all'art. 117,  secondo  comma,  lettera
s), Cost., alla cura esclusiva  dello  Stato,  aggiungendo  che  tale
titolo di competenza statale "riverbera i suoi effetti  anche  quando
si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore
precisazione, pero',  che  qui  occorre  tener  conto  degli  statuti
speciali di autonomia" (sentenza n. 378 del 2007)...  Il  legislatore
statale conserva il  potere  di  vincolare  la  potesta'  legislativa
primaria dell'autonomia speciale  attraverso  l'emanazione  di  leggi
qualificabili come "riforme economico-sociali". E  cio'  anche  sulla
base - per quanto qui viene in rilievo -  del  titolo  di  competenza
legislativa nella materia "tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e
dei beni culturali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  s),
della Costituzione, comprensiva  tanto  della  tutela  del  paesaggio
quanto della tutela dei beni ambientali e culturali. Da  cio'  deriva
che il legislatore della Regione autonoma  della  Sardegna  non  puo'
esercitare unilateralmente la  propria  competenza  statutaria  nella
materia edilizia  e  urbanistica  quando  siano  in  gioco  interessi
generali riconducibili alla predetta competenza esclusiva  statale  e
risultino  in   contrasto   con   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale».),  con  le   quali   la   Corte   ha   dichiarato
l'illegittimita' di disposizioni regionali che  introducevano  regimi
autorizzatori meno rigorosi di quelli previsti dallo Stato. 
    Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che  la  disposizione
regionale in parola, violando la normativa statale sopra  richiamata,
contrasta con gli articoli 9 e 117, secondo comma,  lett.  s),  della
Costituzione. 
  2. Illegittimita' dell'art. 13, comma 2, lett. h) e 17, comma  2  e
3, della L.R. Toscana n. 49/2025 e dell'art. 17, commi  2  e  3,  per
violazione dell'art. 117, comma 2, lettere h) e s) della Costituzione
in relazione all'art. 3, comma 3, lettere c-bis) f) ed l) della legge
n. 353/2000. 
    -  L'art.  13,  comma  2,  lett.  h)  della  legge  regionale  in
argomento, sopra riprodotto, assegna  alla  Regione  l'addestramento,
l'aggiornamento e la specializzazione  del  personale  che  opera,  a
qualunque livello, nell'antincendio boschivo (AIB),  non  richiamando
le attivita' previste nelle convenzioni AIB con  il  Corpo  nazionale
dei vigili  del  fuoco,  soggetto  che  provvede  autonomamente  alla
formazione dei propri operatori che  fanno  parte  delle  squadre  di
spegnimento degli incendi boschivi. 
    Il successivo art. 17,  comma  2,  sostituisce  integralmente  il
comma 2 dell'art. 74 (2) della legge Regione Toscana 21  marzo  2000,
n. 39 riguardante la predisposizione del  Piano  regionale  AIB,  non
riportando fra gli elementi in  esso  contenuti,  quelli  individuati
dall'art. 3, (3) comma 3, lettere c-bis) f) ed  l),  della  legge  n.
353/2000. 
    Il comma 3 dello stesso art. 17 della legge regionale  in  esame,
inoltre, modificando  l'art.  74  della  citata  legge  regionale  n.
39/2000, non inserisce l'obbligatorieta'  dell'aggiornamento  annuale
del Piano, cosi' come stabilito dal citato art.  3,  comma  3,  della
legge-quadro  n.  353/2000  «Legge-quadro  in  materia   di   incendi
boschivi». 
    Le citate disposizioni regionali violano, quindi, le disposizioni
contenute nella legge-quadro  n.  353/2000  che  detta  standards  di
tutela  ambientale,  materia   di   competenza   esclusiva   statale,
stabilendo una disciplina non derogabile dalle regioni. 
    Come affermato da codesta Corte costituzionale con la sentenza n.
144/2022 «... per giurisprudenza costante di questa Corte, l'ambiente
«delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale  si
manifestano competenze diverse, che  ben  possono  essere  regionali,
spettando [invece] allo Stato le  determinazioni  che  rispondono  ad
esigenze meritevoli di  disciplina  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale (sentenza n. 407 del 2002)» e  le  Regioni,  nell'esercizio
delle loro competenze, sono tenute  al  rispetto  delle  prescrizioni
statali e possono adottare norme che  interferiscono  con  la  tutela
ambientale solo se elevano lo standard di protezione  previsto  dalla
legislazione nazionale, che funziona, quindi,  da  limite  minimo  di
salvaguardia   dell'ambiente,   legittimando   interventi   normativi
regionali solo nel senso dell'innalzamento della tutela  (ex  multis,
sentenze n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017). 
    Le  prescrizioni   riportate   nella   legge-quadro   mirano   ad
assicurare, quindi, oltre  che  la  tutela  dell'ambiente,  anche  la
salvaguardia dell'incolumita' e, quindi, si  riconducono  anche  alla
materia  della  sicurezza,  riservata   anch'essa   alla   competenza
esclusiva  dello  Stato  dall'art.  117,  comma  2,  lett.  h)  della
Costituzione con cui risultano, quindi, in contrasto le  disposizioni
regionali in argomento. 
  3. Illegittimita' degli articoli 25, 26, 27, 28 e 29  L.R.  Toscana
n. 49/2025 per violazione degli articoli  9  e  117,  secondo  comma,
lett. s) della  Costituzione  in  relazione  all'art.  61,  comma  5,
decreto legislativo n. 152/2006. 
    Gli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale in esame, come
sopra illustrato, apportano modifiche alla legge regionale  19  marzo
2015, n. 30, mentre l'art. 29 interviene  sulla  legge  regionale  11
agosto 1997, n. 65, istitutiva dell'Ente per la  gestione  del  Parco
Regionale delle Alpi Apuane. 
    Tali  disposizioni  sono  strettamente  connesse  per   il   loro
contenuto   e   incidono   unitariamente   sulla   disciplina   delle
autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico. 
    La  normativa  regionale  previgente,  infatti,  attribuiva  tali
funzioni alla Regione e agli Enti parco regionali, in coerenza con le
rispettive competenze in materia di gestione delle riserve naturali e
dei parchi. 
    La nuova legge regionale, invece, rialloca dette funzioni in capo
a  soggetti  diversi,  e  anche  all'art.  27   -   «Nulla   osta   e
autorizzazione ai .ni del vincolo idrogeologico nelle  aree  comprese
nei parchi regionali. 
    Modifiche all'art.  31  della  legge  regionale  n.  30/2015.»  -
prevede che: 
      «1. Il comma 3, dell'art. 31, della legge regionale n.  30/2015
e' sostituito dal seguente: 
        "3. Le autorizzazioni ai fini del  vincolo  idrogeologico  di
cui al titolo V, capo  I,  della  legge  regionale  n.  39/2000  sono
rilasciate dagli enti di cui all'art. 3-ter della legge regionale  n.
39/2000 previa acquisizione del nulla-osta del parco." 
    Cioe', le unioni di comuni subentrate alle comunita' montane,  la
Citta' metropolitana di Firenze e altre unioni di comuni  individuate
dalla normativa regionale sulle autonomie locali. 
    Tali previsioni si pongono in contrasto con la disciplina statale
vigente. 
    - L'art. 61, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152  stabilisce,  infatti,  che  le  funzioni  relative  al   vincolo
idrogeologico, di cui al regio decreto-legge  30  dicembre  1923,  n.
3267, sono interamente esercitate dalle Regioni. 
    Tale disposizione rientra  nell'ambito  delle  norme  statali  in
materia di difesa del suolo e tutela dell'ambiente e costituisce,  in
virtu'  della  sua  finalita'  di  protezione   unitaria,   parametro
interposto ai .ni della valutazione di legittimita' costituzionale. 
    -  L'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s),  della  Costituzione
attribuisce, infatti, alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
    Secondo  la   consolidata   giurisprudenza   di   codesta   Corte
costituzionale,  il  riconoscimento  di  una  competenza  legislativa
esclusiva in capo allo Stato comporta  che  soltanto  il  legislatore
statale e' legittimato a disciplinare l'organizzazione delle relative
funzioni amministrative. 
    E' stato ripetutamente chiarito che  le  funzioni  amministrative
riconducibili a materie di competenza esclusiva  statale,  una  volta
conferite  dallo  Stato  alla  Regione,   non   possono   essere   da
quest'ultima ulteriormente  riallocate  presso  enti  infraregionali,
poiche' cio'  equivarrebbe  ad  alterare  un  assetto  di  competenze
definito a livello legislativo nazionale. 
    In particolare,  si  richiamano  le  sentenze  nn.  189/2021,  n.
187/2011 e n. 159/2012, che hanno ribadito  l'impossibilita'  per  le
Regioni di attribuire a enti locali  o  ad  altri  soggetti  funzioni
amministrative  rientranti  in  materie  riservate  alla   competenza
esclusiva dello Stato. Al riguardo infatti, «la potesta'  legislativa
esclusiva nelle materie indicate nell'art. 117, secondo comma,  della
Costituzione  comporta  la  legittimazione   del   solo   legislatore
nazionale a definire l'organizzazione delle  corrispondenti  funzioni
amministrative anche attraverso l'allocazione  di  competenze  presso
enti diversi dai Comuni -  ai  quali  devono  ritenersi  generalmente
attribuite secondo il criterio espresso dall'art. 118,  primo  comma,
della Costituzione. - tutte le volte in cui l'esigenza  di  esercizio
unitario  della  funzione  trascenda  tale  ambito  territoriale   di
governo. [...] Tanto conduce logicamente a escludere che le  funzioni
amministrative  riconducibili  alle  materie  di  cui  all'art.  117,
secondo  comma,  della  Costituzione  -  che,  sulla  base   di   una
valutazione    orientata    dai    principi    di     sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, siano  state  conferite  dallo  Stato
alla Regione - possano essere da quest'ultima riallocate presso altro
ente infraregionale, comportando un'iniziativa siffatta una modifica,
mediante un atto legislativo regionale,  dell'assetto  di  competenze
inderogabilmente   stabilito   dalla    legge    nazionale»    (Corte
costituzionale, 7 ottobre 2021, n. 189;  nello  stesso  senso,  anche
Id., 15 giugno 2011, n. 187 e 27 giugno 2012, n. 159). 
    Alla luce di tale quadro, le norme contenute negli  articoli  25,
26, 27, 28 e 29 della legge regionale Toscana n. 49 del  2025,  nella
parte  in  cui  attribuiscono  a  unioni  di  comuni  e  alla  Citta'
metropolitana di Firenze le competenze  relative  al  rilascio  delle
autorizzazioni per il vincolo idrogeologico, risultano  incompatibili
con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della  Costituzione  nonche'
con l'art .61, comma 5, del decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
quale norma interposta. 
    Diversa  valutazione  deve,  invece,  essere  compiuta   per   la
preesistente attribuzione di tali funzioni agli Enti parco regionali,
trattandosi  di   enti   comunque   qualificabili   come   regionali,
circostanza che la Corte costituzionale ha gia' ritenuto  compatibile
con l'assetto normativo statale (cfr. sentenza Corte  costituzionale,
21 marzo 1997, n. 67, § 3 del considerato in diritto). 
    Ne consegue che le disposizioni regionali censurate  si  rivelano
illegittime  in  quanto  si  pongono  in  contrasto  con  i  principi
costituzionali e con la disciplina statale  interposta,  determinando
una lesione della competenza esclusiva statale in materia  ambientale
e della sicurezza. 

(1) La norma dispone: «Le regioni definiscono e attuano  le  pratiche
    selvicolturali  piu'  idonee  al  trattamento  del  bosco,   alle
    necessita' di tutela dell'ambiente, del paesaggio  e  del  suolo,
    alle esigenze socio - economiche locali, alle produzioni  legnose
    e non legnose, alle esigenze di  fruizione  e  uso  pubblico  del
    patrimonio  forestale  anche  in  continuita'  con  le   pratiche
    silvo-pastorali tradizionali o ordinarie.» 

(2) L'art. 74, della legge regionale n. 39/2000 prima della  modifica
    prevedeva:  «Il  piano  AIB  individua  l'organizzazione  ed   il
    coordinamento dell'AIB e definisce in particolare: a) gli  indici
    di pericolosita' per  lo  sviluppo  degli  incendi  boschivi  nel
    territorio regionale; b) le opere, gli interventi,  le  attivita'
    relativi  alla  previsione,  prevenzione  e  lotta  attiva  degli
    incendi boschivi e in particolare: 1)  gli  interventi  colturali
    per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti  naturali
    e forestali; 2) i criteri  e  le  modalita'  per  gli  interventi
    pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse  dal
    fuoco; 3) i servizi per il controllo del territorio  e  la  lotta
    attiva  agli  incendi  boschivi;  4)  le  opere  e  gli  impianti
    destinati alla prevenzione ed estinzione  degli  incendi;  c)  le
    competenze per il coordinamento e la direzione  delle  operazioni
    di spegnimento, nonche' le procedure operative per l'AIB;  d)  le
    modalita'  d'impiego  delle  squadre  del  volontariato;  e)   le
    attivita' informative per la prevenzione degli incendi boschivi e
    per la segnalazione di ogni eventuale situazione  a  rischio;  f)
    l'individuazione  dei  beni  del  patrimonio   agricolo-forestale
    regionale, da utilizzare per  le  attivita'  di  addestramento  e
    aggiornamento del  personale  che  opera,  a  qualunque  livello,
    nell'AIB e detta, altresi', ulteriori disposizioni  per  il  loro
    svolgimento; g) i criteri e le  modalita'  di  finanziamento  dei
    soggetti che operano all'AIB; h) qualsiasi  altra  indicazione  e
    procedura  ritenuta  necessaria  ai  fini  della  pianificazione,
    organizzazione ed attuazione dell'AIB» 

(3) La norma - rubricata «Piano regionale di previsione,  prevenzione
    e lotta attiva contro gli incendi boschivi» - al comma  3,  lett.
    c-bis) dispone: «3. Il piano,  sottoposto  a  revisione  annuale,
    individua: c-bis) le aree  trattate  con  la  tecnica  del  fuoco
    prescritto, come definita all'art. 4, comma 2-bis»; f) «le azioni
    e gli inadempimenti agli obblighi, che possono determinare  anche
    solo potenzialmente  l'innesco  di  incendio  nelle  aree  e  nei
    periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere  c)  e
    d), nonche' di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale»; l):
    «le operazioni silvi-colturali  di  pulizia  e  manutenzione  del
    bosco, con facolta' di previsione di interventi  sostitutivi  del
    proprietario  inadempiente  in  particolare  nelle  aree  a  piu'
    elevato  rischio,  anche  di  incendi  in  zone  di   interfaccia
    urbano-rurale». 

 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  propone  il  presente
ricorso e confida nell'accoglimento delle seguenti 
 
                             Conclusioni 
 
    «Voglia     l'Ecc.ma     Corte     costituzionale      dichiarare
costituzionalmente illegittimi gli articoli 9, comma 1, 13, comma  2,
lett. h), 17, commi 2 e 3, 25, 26, 27, 28  e  29  della  legge  della
regione Toscana n. 49 del 20 agosto 2025, pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 54  del  28  agosto  2025  recante
«Gestione multifunzionale del bosco  e  degli  ecosistemi  forestali,
sviluppo  sostenibile,   tutela   e   valorizzazione   dell'ambiente,
competenze ai .ni  del  vincolo  idrogeologico  nei  parchi  e  nelle
riserve  naturali  regionali.  Modifiche  alle  leggi  regionali  nn.
39/2000, 30/2015 e 65/1997» - per violazione degli articoli 9 e  117,
secondo comma, lett. h) e lett. s) della  Costituzione  in  relazione
all'art. 7, comma 3, decreto  legislativo  n.  34/2018,  all'art.  3,
comma 3, lettere c-bis) f) ed l) della  legge-quadro  in  materia  di
incendi  boschivi  n.  353/2000,  all'art.  61,  comma   5,   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla legge-quadro n. 394/1991,  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997». 
    Si producono: 
      1) copia della legge regionale impugnata; 
      2) copia conforme della delibera  del  Consiglio  dei  ministri
adottata  nella  riunione   del   17   ottobre   2025,   recante   la
determinazione di proposizione del  presente  ricorso,  con  allegata
relazione illustrativa. 
        Roma, 23 ottobre 2025 
 
                    L'Avvocato dello Stato: Spina